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OGGETTO: CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DA PARTE DEL DOTT. IVANO RIVA IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018; Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”; Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue: - HAROL s.r.l. ha richiesto a questa ASST l’attivazione di una collaborazione scientifica nell’ambito del settore anestesiologico per la realizzazione di un dispositivo automatizzato per la terapia C-PAP, con il supporto delle competenze professionali e organizzative dell’UOC Anestesia e Rianimazione 3, per lo svolgimento della quale è stato concordato di

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OGGETTO: CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE

SCIENTIFICA DA PARTE DEL DOTT. IVANO RIVA

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come

modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:

modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su

richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda

socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –

24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato

nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e

fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale

n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria

territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- HAROL s.r.l. ha richiesto a questa ASST l’attivazione di una collaborazione scientifica

nell’ambito del settore anestesiologico per la realizzazione di un dispositivo automatizzato

per la terapia C-PAP, con il supporto delle competenze professionali e organizzative

dell’UOC Anestesia e Rianimazione 3, per lo svolgimento della quale è stato concordato di

individuare e incaricare, in considerazione della sua specifica esperienza e reputazione

scientifica, il dott. Ivano Riva;

- detta attività rientra tra le collaborazioni scientifiche previste nel “Regolamento aziendale

per la gestione delle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche” adottato con

deliberazione n. 2110 del 29/12/2015;

- con deliberazione n. 121 adottata in data 23/01/2017 questa ASST ha disciplinato,

nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI)

erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale rev.3.0”, le modalità di

gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

- il direttore dell’UOC Anestesia e rianimazione 3 ha espresso parere favorevole in ordine

all’attinenza delle attività richieste al dott. Ivano Riva con l’incarico ricoperto in azienda,

alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza

di conflitto di interessi;

- l’attività di consulenza scientifica sarà svolta dal dott. Ivano Riva con un impegno

quantificabile in 15/20 ore di attività complessiva, al di fuori dell’orario di lavoro e gli

introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenza saranno

assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;

- la quota del 10% del corrispettivo previsto dal contratto è assegnata al “Fondo aziendale

per la ricerca” (parte comune) istituito con deliberazione n. 2110 del 29/12/2015;

- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi

delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico

dell’azienda ove dovute;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore

sociosanitario.

DELIBERA

1 di stipulare con HAROL s.r.l. specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate

nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento per attivare la collaborazione

scientifica da parte del dott. Ivano Riva;

2. di disporre che la quota del 10% del corrispettivo previsto dal contratto sia assegnata al

“Fondo aziendale per la ricerca” (parte comune) istituito con deliberazione n. 2110 del

29/12/2015 e la quota residua sia assegnata al personale che ha garantito l’esecuzione delle

prestazioni;

3. di incaricare l’UOC Ricerca innovazione e brand reputation del monitoraggio

dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività

svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a

richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione come

sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dott. Antonio Bellasi UOC Ricerca innovazione e brand reputation

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

ATTIVITÀ DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente

atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di

firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

e

HAROL S.r.l., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Marcora 53, con

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Partita IVA e C.F.

n. 04566220150, in persona della Dott.ssa Maria Cristina Callegher (d'ora in poi

detta anche “Titolare della convenzione”),

L’“Azienda” e il “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite

singolarmente la “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- sta sviluppando un nuovo dispositivo automatizzato per la terapia C-PAP e ha

affidato la sua realizzazione alla società Creanova S.r.l., C.F. e P.I. 03103770131,

corrente in Como, Via Napoleona 9;

- per la realizzazione del dispositivo sopracitato necessita del supporto delle

competenze professionali e organizzative di cui l’Azienda dispone presso la UOC

Anestesia e Rinimazione 3 (d'ora in poi detta anche “Struttura”), presso la quale

svolge la propria attività il dott. Ivano Riva (d'ora in poi detto anche

“Professionista”), per lo svolgimento della quale questi stesso viene incaricato;

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b) l’Azienda:

- ha provveduto con deliberazione n. 2110 del 29/12/2015 ad adottare il proprio

“Regolamento aziendale per la gestione delle sperimentazioni e collaborazioni

scientifiche” e, con la deliberazione n. 121 del 26/01/2017, a disciplinare le

modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla

"Azienda" da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste non in contrasto, in concorrenza o

in conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- ha verificato la disponibilità del Professionista che svolgerà dette attività, a fronte

di specifici compensi, al di fuori del debito orario, nelle forme previste dai

provvedimenti di cui al punto precedente compatibilmente con gli impegni

istituzionali a favore della stessa; e che dette attività saranno svolte comunque

compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della stessa;

c) le Parti:

- danno atto e attestano - ciascuno per i propri ambiti di competenza - che le

attività previste dalla presente convenzione non sono attività sanitarie di carattere

clinico, diagnostico o assistenziale e consistono nelle attività elencate più avanti,

nell’art. 2 della presente Convenzione e sono compatibili con le reciproche attività

di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i

propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e

appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo ad ogni forma

di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi anche potenziale.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

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Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 – L’Azienda autorizza il Professionista ad effettuare la consulenza scientifica

come descritta in premessa richiesta dal Titolare della convenzione nell’arco di

validità del contratto.

2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal Professionista incaricato al di fuori

dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’Azienda garantendo la

compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo

prioritario ad essere espletate, e sarà programmata per un numero massimo di n.

15/20 ore di attività complessiva presso le sedi del “Titolare della convenzione” e

comprende le seguenti prestazioni:

1) Fase di sviluppo progettuale del dispositivo, durante la quale il professionista

dovrà apportare le proprie conoscenze medico scientifiche, proprie della Terapia

C-PAP, che si possono riassumere, a titolo indicativo e non esaustivo in:

- valori di Flusso minimi/massimi erogati verso il paziente;

- valori di FiO2 (Frazione Inspiratoria di Ossigeno) minimi/massimi erogati

verso il paziente;

- valori di pressione a cui il paziente viene sottoposto;

- altri parametri significativi necessari e/o auspicabili in Terapia CPAP;

- aspetti di sicurezza clinica quali allarmi su flusso, FiO2, pressione e altri

parametri.

2) Redazione di una valutazione tecnica del prototipo realizzato, per valutare la

corrispondenza dei parametri indicati in fase di progettazione e un'analisi di

comparazione del "device" con altri simili sul mercato, valutazione che verrà

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eseguita presso la sede della HAROL, in funzione della presentazione della

documentazione per l'ottenimento della certificazione CE secondo la Direttiva

CEE 93/42 e s.s.m.i.i

.2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita

esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato

e che sottoscrive per accettazione; l’eventuale sostituzione del Professionista, in caso

di impedimento, con altro professionista dell’Azienda dovrà essere approvata per

iscritto dalle Parti.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l’attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà

all’Azienda il corrispettivo complessivo di EURO 1.500,00 (euro

millecinquecento./00) euro, al netto di IVA, quale corrispettivo omnicomprensivo a

copertura di tutti gli oneri legati al presente contratto, quali (a) costi per il compenso

professionale di competenza del Professionista (comprensivo IRAP e di ogni altra

competenza riservata alla Azienda dalla normativa vigente o prevista nei propri

regolamenti per le consulenze); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali

gestione contrattuale.

3.2 - Il pagamento dei compensi sopra indicati verrà effettuato con le seguenti

modalità: 50% alla stipula del contratto e 50% al completamento dell'incarico.

3.3 - Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture

entro 30 (trenta) giorni data fattura, provvedendo mediante bonifico sul conto

corrente intestato alla “ASST PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN

IT75Z0569611100000008001X73.

3.4 – Sulla fatturazione saranno caricati, oltre ai corrispettivi maturati, gli oneri

relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui l’Azienda si fa carico al

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momento della sottoscrizione.

3.5 – L’Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista

entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal

Titolare della convenzione.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha durata dal 20/09/2018 sino alla messa a punto del device

di terapia C-PAP, che non dovrà in ogni caso protrarsi oltre il 31/01/2019. Ogni

ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto

termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2 - Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto

prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di

almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi per iscritto. Al verificarsi di tale recesso,

il Titolare della convenzione corrisponderà all’Azienda il compenso effettivamente

maturato fino al momento dell’interruzione.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le Parti ed il Professionista dichiarano e garantiscono reciprocamente che i

nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e

corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare

pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona

fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in

adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei

all’uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le Parti ed il Professionista si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di

propria competenza ad osservare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.

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196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed

integrazioni e in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR).

5.4 - Ciascuna parte assicura e garantisce, inoltre, il pieno ed assoluto rispetto delle

disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la

responsabilità amministrativa degli enti, nonché della L. 6 novembre 2012, n. 190.

5.5 - Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a

rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice etico e codice di

comportamento aziendale. Ciascuna parte dichiara, altresì, di aver adottato ed

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o

procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al D.Lgs. 231/2001 e a

prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale normativa.

5.6 – Il Titolare della Convenzione si impegna inoltre a non assumere o conferire

incarichi a dipendenti della Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei sui confronti o di Società ad

essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage

o revolving doors);

5.7 - Ciascuna parte garantisce lo svolgimento periodico di specifici controlli diretti a

monitorare la conformità dei protocolli da essa adottati al D.Lgs. 231/2001.

5.8 - Le Parti convengono che, qualora una delle parti tenga comportamenti in

contrasto con la normativa dettata dal citato D.Lgs. 231/2001, l’altra parte potrà

risolvere con effetto immediato il presente contratto tramite comunicazione scritta

all’altra parte.

5.9 – Le Parti convengono che l’Azienda si riserva di pubblicare periodicamente sul

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proprio sito web nella sezione Privacy Amministrazione trasparente i compensi

erogati in forza del presente contratto;

5.10 - Resta sin d’ora inteso che ciascuna parte terrà, in ogni caso, integralmente

manlevata ed indenne l’altra parte da eventuali obblighi, conseguenze o implicazioni

pregiudizievoli che dovessero scaturire a carico di quest’ultima a seguito di

comportamenti in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. da 5.4 a 5.8.

Rimane fermo che la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. da 5.4 a

5.8 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456

c.c..

5.11 - Le Parti dichiarano che dispongono di adeguata copertura assicurativa per

ogni forma di responsabilità civile per le attività di propria competenza svolte in

forza del presente contratto.

5.12 - Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di

documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai

sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi

indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo

se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi

di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica scritta trasmessa alla

controparte, cambiare il proprio indirizzo.

II presente contratto non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da nessuna delle

Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza previo

consenso scritto dell’altra Parte.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per

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quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo

automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria

competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto

dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte

a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’Azienda a

richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente

e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche

alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il

presente atto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di

diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla

parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d’ora che la Azienda

sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività

già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi

giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad

alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell’altra in conseguenza

dell’anticipata cessazione del rapporto per la causa sopraindicata.

Art. 7 – DIRITTI DI PROPRIETÀ E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

7.1 - Tutti i risultati derivanti dalla conduzione delle attività oggetto del presente

contratto saranno di proprietà esclusiva del Titolare della Convenzione che avrà

diritto di brevetto e di sfruttamento economico su di essi.

7.2 - In nessun caso le informazioni qualificate come confidenziali rese disponibili dal

Titolare della Convenzione potranno essere comunicate dall’Azienda o dal

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Professionista a terzi, divulgate, fatte oggetto di pubblicazioni scientifiche o

comunque utilizzate dall’Azienda o dal Professionista senza il preventivo consenso

scritto del Titolare della convenzione.

7.3 – Le informazioni qualificate come confidenziali rese disponibili dal Titolare della

Convenzione dovranno in ogni caso essere trattate, gestite, conservate e trasmettesse

mediante l’adozione misure di sicurezza idonee a preservare e garantire la

riservatezza delle medesime

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le “Parti” si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del

presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte,

come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono

applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art.9 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

9.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con

onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2 - Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale

risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si

impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte

le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese

quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno

deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti

viene assolta virtualmente dall’Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al

momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri

previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 96,00,

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atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 esemplari originali di 10

pagine ciascuno.

Data Data

Per la “Azienda”

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione”

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Maria Cristina Callegher

firma firma

Per accettazione:

Il “Professionista” Dott. Ivano Riva

____________________________

UOC Ricerca Innovazione e Brand Reputation

Il Responsabile del Procedimento. Dr. Antonio Bellasi

Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035 2673705

Visto – procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1919/2018)

Oggetto: CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DA

PARTE DEL DOTT. IVANO RIVA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure

previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☒ prevede

☐ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 16/10/2018 il dirigente

Dr. / Dr.ssa Bellasi Antonio

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

sono contabilizzati su: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo

ospedaliero

rete

territoriale importo imponibile importo IVA importo totale

x 1.500,00 330,00 1.830,00

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

☐ cessione beni cdc aut /anno

☐ cessione servizi cdc aut /anno

☐ libera professione cdc aut /anno

☐ solvenza aziendale cdc aut /anno

☐ contributi pubblici cdc aut /anno

☒ contributi privati cdc aut /anno

☐ erogazioni liberali cdc aut /anno

☐ altro cdc. aut /anno

☐ vedi allegato

Bergamo, 16/10/2018 il dirigente

Dr. / Dr.ssa Bellasi Antonio

UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del

bilancio:

n. conto descrizione

del conto

n.

autorizzazione/anno

n. sub-

autorizzazione

importo

imponibile

importo

IVA

importo

totale

401810190

Contributi c/esercizio da

privati vincolati

1.500,00 1.500,00

Bergamo, 18/10/2018 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.1919/2018

ad oggetto:

CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DA PARTE DEL

DOTT. IVANO RIVA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Petronella Vincenzo

Note:

DIRETTORE SANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Vasaturo Donatella

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line

dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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