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OGGETTO: CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA DA PARTE DEL DOTT. IVANO RIVA
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO
Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;
Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;
Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;
Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- HAROL s.r.l. ha richiesto a questa ASST l’attivazione di una collaborazione scientifica
nell’ambito del settore anestesiologico per la realizzazione di un dispositivo automatizzato
per la terapia C-PAP, con il supporto delle competenze professionali e organizzative
dell’UOC Anestesia e Rianimazione 3, per lo svolgimento della quale è stato concordato di
individuare e incaricare, in considerazione della sua specifica esperienza e reputazione
scientifica, il dott. Ivano Riva;
- detta attività rientra tra le collaborazioni scientifiche previste nel “Regolamento aziendale
per la gestione delle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche” adottato con
deliberazione n. 2110 del 29/12/2015;
- con deliberazione n. 121 adottata in data 23/01/2017 questa ASST ha disciplinato,
nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI)
erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale rev.3.0”, le modalità di
gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;
- il direttore dell’UOC Anestesia e rianimazione 3 ha espresso parere favorevole in ordine
all’attinenza delle attività richieste al dott. Ivano Riva con l’incarico ricoperto in azienda,
alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza
di conflitto di interessi;
- l’attività di consulenza scientifica sarà svolta dal dott. Ivano Riva con un impegno
quantificabile in 15/20 ore di attività complessiva, al di fuori dell’orario di lavoro e gli
introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenza saranno
assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- la quota del 10% del corrispettivo previsto dal contratto è assegnata al “Fondo aziendale
per la ricerca” (parte comune) istituito con deliberazione n. 2110 del 29/12/2015;
- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi
delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico
dell’azienda ove dovute;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.
DELIBERA
1 di stipulare con HAROL s.r.l. specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate
nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento per attivare la collaborazione
scientifica da parte del dott. Ivano Riva;
2. di disporre che la quota del 10% del corrispettivo previsto dal contratto sia assegnata al
“Fondo aziendale per la ricerca” (parte comune) istituito con deliberazione n. 2110 del
29/12/2015 e la quota residua sia assegnata al personale che ha garantito l’esecuzione delle
prestazioni;
3. di incaricare l’UOC Ricerca innovazione e brand reputation del monitoraggio
dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività
svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a
richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione come
sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
Il responsabile del procedimento: dott. Antonio Bellasi UOC Ricerca innovazione e brand reputation
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice
dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
ATTIVITÀ DI CONSULENZA SCIENTIFICA
Tra
ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]
pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente
atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di
firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
HAROL S.r.l., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Marcora 53, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Partita IVA e C.F.
n. 04566220150, in persona della Dott.ssa Maria Cristina Callegher (d'ora in poi
detta anche “Titolare della convenzione”),
L’“Azienda” e il “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite
singolarmente la “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE:
a) il Titolare della convenzione:
- sta sviluppando un nuovo dispositivo automatizzato per la terapia C-PAP e ha
affidato la sua realizzazione alla società Creanova S.r.l., C.F. e P.I. 03103770131,
corrente in Como, Via Napoleona 9;
- per la realizzazione del dispositivo sopracitato necessita del supporto delle
competenze professionali e organizzative di cui l’Azienda dispone presso la UOC
Anestesia e Rinimazione 3 (d'ora in poi detta anche “Struttura”), presso la quale
svolge la propria attività il dott. Ivano Riva (d'ora in poi detto anche
“Professionista”), per lo svolgimento della quale questi stesso viene incaricato;
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b) l’Azienda:
- ha provveduto con deliberazione n. 2110 del 29/12/2015 ad adottare il proprio
“Regolamento aziendale per la gestione delle sperimentazioni e collaborazioni
scientifiche” e, con la deliberazione n. 121 del 26/01/2017, a disciplinare le
modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla
"Azienda" da soggetti esterni;
- considera lo svolgimento delle attività richieste non in contrasto, in concorrenza o
in conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
- ha verificato la disponibilità del Professionista che svolgerà dette attività, a fronte
di specifici compensi, al di fuori del debito orario, nelle forme previste dai
provvedimenti di cui al punto precedente compatibilmente con gli impegni
istituzionali a favore della stessa; e che dette attività saranno svolte comunque
compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della stessa;
c) le Parti:
- danno atto e attestano - ciascuno per i propri ambiti di competenza - che le
attività previste dalla presente convenzione non sono attività sanitarie di carattere
clinico, diagnostico o assistenziale e consistono nelle attività elencate più avanti,
nell’art. 2 della presente Convenzione e sono compatibili con le reciproche attività
di istituto;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i
propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e
appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo ad ogni forma
di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi anche potenziale.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
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Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 – L’Azienda autorizza il Professionista ad effettuare la consulenza scientifica
come descritta in premessa richiesta dal Titolare della convenzione nell’arco di
validità del contratto.
2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal Professionista incaricato al di fuori
dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’Azienda garantendo la
compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo
prioritario ad essere espletate, e sarà programmata per un numero massimo di n.
15/20 ore di attività complessiva presso le sedi del “Titolare della convenzione” e
comprende le seguenti prestazioni:
1) Fase di sviluppo progettuale del dispositivo, durante la quale il professionista
dovrà apportare le proprie conoscenze medico scientifiche, proprie della Terapia
C-PAP, che si possono riassumere, a titolo indicativo e non esaustivo in:
- valori di Flusso minimi/massimi erogati verso il paziente;
- valori di FiO2 (Frazione Inspiratoria di Ossigeno) minimi/massimi erogati
verso il paziente;
- valori di pressione a cui il paziente viene sottoposto;
- altri parametri significativi necessari e/o auspicabili in Terapia CPAP;
- aspetti di sicurezza clinica quali allarmi su flusso, FiO2, pressione e altri
parametri.
2) Redazione di una valutazione tecnica del prototipo realizzato, per valutare la
corrispondenza dei parametri indicati in fase di progettazione e un'analisi di
comparazione del "device" con altri simili sul mercato, valutazione che verrà
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eseguita presso la sede della HAROL, in funzione della presentazione della
documentazione per l'ottenimento della certificazione CE secondo la Direttiva
CEE 93/42 e s.s.m.i.i
.2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita
esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato
e che sottoscrive per accettazione; l’eventuale sostituzione del Professionista, in caso
di impedimento, con altro professionista dell’Azienda dovrà essere approvata per
iscritto dalle Parti.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà
all’Azienda il corrispettivo complessivo di EURO 1.500,00 (euro
millecinquecento./00) euro, al netto di IVA, quale corrispettivo omnicomprensivo a
copertura di tutti gli oneri legati al presente contratto, quali (a) costi per il compenso
professionale di competenza del Professionista (comprensivo IRAP e di ogni altra
competenza riservata alla Azienda dalla normativa vigente o prevista nei propri
regolamenti per le consulenze); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali
gestione contrattuale.
3.2 - Il pagamento dei compensi sopra indicati verrà effettuato con le seguenti
modalità: 50% alla stipula del contratto e 50% al completamento dell'incarico.
3.3 - Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture
entro 30 (trenta) giorni data fattura, provvedendo mediante bonifico sul conto
corrente intestato alla “ASST PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN
IT75Z0569611100000008001X73.
3.4 – Sulla fatturazione saranno caricati, oltre ai corrispettivi maturati, gli oneri
relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui l’Azienda si fa carico al
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momento della sottoscrizione.
3.5 – L’Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista
entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal
Titolare della convenzione.
Art. 4 - DURATA
4.1 - Il presente contratto ha durata dal 20/09/2018 sino alla messa a punto del device
di terapia C-PAP, che non dovrà in ogni caso protrarsi oltre il 31/01/2019. Ogni
ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto
termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
4.2 - Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto
prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di
almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi per iscritto. Al verificarsi di tale recesso,
il Titolare della convenzione corrisponderà all’Azienda il compenso effettivamente
maturato fino al momento dell’interruzione.
Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le Parti ed il Professionista dichiarano e garantiscono reciprocamente che i
nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e
corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare
pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona
fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in
adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei
all’uso per il quale sono destinati.
5.3 - Le Parti ed il Professionista si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di
propria competenza ad osservare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
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196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed
integrazioni e in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR).
5.4 - Ciascuna parte assicura e garantisce, inoltre, il pieno ed assoluto rispetto delle
disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la
responsabilità amministrativa degli enti, nonché della L. 6 novembre 2012, n. 190.
5.5 - Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a
rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice etico e codice di
comportamento aziendale. Ciascuna parte dichiara, altresì, di aver adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o
procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al D.Lgs. 231/2001 e a
prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale normativa.
5.6 – Il Titolare della Convenzione si impegna inoltre a non assumere o conferire
incarichi a dipendenti della Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei sui confronti o di Società ad
essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage
o revolving doors);
5.7 - Ciascuna parte garantisce lo svolgimento periodico di specifici controlli diretti a
monitorare la conformità dei protocolli da essa adottati al D.Lgs. 231/2001.
5.8 - Le Parti convengono che, qualora una delle parti tenga comportamenti in
contrasto con la normativa dettata dal citato D.Lgs. 231/2001, l’altra parte potrà
risolvere con effetto immediato il presente contratto tramite comunicazione scritta
all’altra parte.
5.9 – Le Parti convengono che l’Azienda si riserva di pubblicare periodicamente sul
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proprio sito web nella sezione Privacy Amministrazione trasparente i compensi
erogati in forza del presente contratto;
5.10 - Resta sin d’ora inteso che ciascuna parte terrà, in ogni caso, integralmente
manlevata ed indenne l’altra parte da eventuali obblighi, conseguenze o implicazioni
pregiudizievoli che dovessero scaturire a carico di quest’ultima a seguito di
comportamenti in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. da 5.4 a 5.8.
Rimane fermo che la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. da 5.4 a
5.8 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c..
5.11 - Le Parti dichiarano che dispongono di adeguata copertura assicurativa per
ogni forma di responsabilità civile per le attività di propria competenza svolte in
forza del presente contratto.
5.12 - Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di
documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai
sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi
indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo
se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi
di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica scritta trasmessa alla
controparte, cambiare il proprio indirizzo.
II presente contratto non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da nessuna delle
Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza previo
consenso scritto dell’altra Parte.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto
del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per
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quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo
automaticamente e di diritto.
Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria
competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto
dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte
a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’Azienda a
richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente
e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche
alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il
presente atto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di
diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla
parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d’ora che la Azienda
sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività
già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi
giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad
alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell’altra in conseguenza
dell’anticipata cessazione del rapporto per la causa sopraindicata.
Art. 7 – DIRITTI DI PROPRIETÀ E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
7.1 - Tutti i risultati derivanti dalla conduzione delle attività oggetto del presente
contratto saranno di proprietà esclusiva del Titolare della Convenzione che avrà
diritto di brevetto e di sfruttamento economico su di essi.
7.2 - In nessun caso le informazioni qualificate come confidenziali rese disponibili dal
Titolare della Convenzione potranno essere comunicate dall’Azienda o dal
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Professionista a terzi, divulgate, fatte oggetto di pubblicazioni scientifiche o
comunque utilizzate dall’Azienda o dal Professionista senza il preventivo consenso
scritto del Titolare della convenzione.
7.3 – Le informazioni qualificate come confidenziali rese disponibili dal Titolare della
Convenzione dovranno in ogni caso essere trattate, gestite, conservate e trasmettesse
mediante l’adozione misure di sicurezza idonee a preservare e garantire la
riservatezza delle medesime
Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE
Le “Parti” si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del
presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte,
come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono
applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art.9 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO
9.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con
onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
9.2 - Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si
impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte
le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
9.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti
viene assolta virtualmente dall’Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al
momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri
previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 96,00,
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atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 esemplari originali di 10
pagine ciascuno.
Data Data
Per la “Azienda”
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Nicora
Per il “Titolare della convenzione”
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Maria Cristina Callegher
firma firma
Per accettazione:
Il “Professionista” Dott. Ivano Riva
____________________________
UOC Ricerca Innovazione e Brand Reputation
Il Responsabile del Procedimento. Dr. Antonio Bellasi
Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035 2673705
Visto – procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1919/2018)
Oggetto: CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DA
PARTE DEL DOTT. IVANO RIVA
UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☒ prevede
☐ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo, 16/10/2018 il dirigente
Dr. / Dr.ssa Bellasi Antonio
GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i RICAVI previsti:
sono contabilizzati su: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati
polo
ospedaliero
rete
territoriale importo imponibile importo IVA importo totale
x 1.500,00 330,00 1.830,00
Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:
(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)
☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☐ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☒ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato
Bergamo, 16/10/2018 il dirigente
Dr. / Dr.ssa Bellasi Antonio
UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del
bilancio:
n. conto descrizione
del conto
n.
autorizzazione/anno
n. sub-
autorizzazione
importo
imponibile
importo
IVA
importo
totale
401810190
Contributi c/esercizio da
privati vincolati
1.500,00 1.500,00
Bergamo, 18/10/2018 Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella
PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.1919/2018
ad oggetto:
CONVENZIONE CON HAROL S.R.L PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DA PARTE DEL
DOTT. IVANO RIVA
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Petronella Vincenzo
Note:
DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Pezzoli Fabio
Note:
DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Vasaturo Donatella
Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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