IL CORRETTIVO DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.L.gs n. 152/06) CREA NUOVI SCENARI IN TUTTO IL SISTEMA...

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IL CORRETTIVO DEL IL CORRETTIVO DEL TESTO UNICO AMBIENTALE TESTO UNICO AMBIENTALE (D.L.gs n. 152/06) (D.L.gs n. 152/06) CREA NUOVI SCENARI CREA NUOVI SCENARI IN TUTTO IL SISTEMA IN TUTTO IL SISTEMA DI GESTIONE DI RIFIUTI DI GESTIONE DI RIFIUTI E RIPORTA LA NORMATIVA IN CONFORMITA’ ALLE E RIPORTA LA NORMATIVA IN CONFORMITA’ ALLE REGOLE EUROPEE REGOLE EUROPEE

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IL CORRETTIVO DEL IL CORRETTIVO DEL TESTO UNICO AMBIENTALETESTO UNICO AMBIENTALE

(D.L.gs n. 152/06)(D.L.gs n. 152/06)CREA NUOVI SCENARI CREA NUOVI SCENARI IN TUTTO IL SISTEMAIN TUTTO IL SISTEMA

DI GESTIONE DI RIFIUTIDI GESTIONE DI RIFIUTIE RIPORTA LA NORMATIVA IN E RIPORTA LA NORMATIVA IN

CONFORMITA’ ALLE REGOLE EUROPEECONFORMITA’ ALLE REGOLE EUROPEE

IL CORRETTIVO DEL IL CORRETTIVO DEL TESTO UNICO AMBIENTALETESTO UNICO AMBIENTALE

(D.L.gs n. 152/06)(D.L.gs n. 152/06)CREA NUOVI SCENARI CREA NUOVI SCENARI IN TUTTO IL SISTEMAIN TUTTO IL SISTEMA

DI GESTIONE DI RIFIUTIDI GESTIONE DI RIFIUTIE RIPORTA LA NORMATIVA IN E RIPORTA LA NORMATIVA IN

CONFORMITA’ ALLE REGOLE EUROPEECONFORMITA’ ALLE REGOLE EUROPEE

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IL PRODOTTO,IL PRODOTTO,IL RIFIUTOIL RIFIUTO

ED IL “NON RIFIUTO”ED IL “NON RIFIUTO”NEL D.L.gs n. 152/06NEL D.L.gs n. 152/06

IL PRODOTTO,IL PRODOTTO,IL RIFIUTOIL RIFIUTO

ED IL “NON RIFIUTO”ED IL “NON RIFIUTO”NEL D.L.gs n. 152/06NEL D.L.gs n. 152/06

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Il prodottoIl prodotto è una conseguenza voluta del ciclo produttivo e, è una conseguenza voluta del ciclo produttivo e, ancorché si tratti di prodotti pericolosi, il suo trasporto ed il ancorché si tratti di prodotti pericolosi, il suo trasporto ed il suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né

vi è incertezza sul suo effettivo impiego secondo le vi è incertezza sul suo effettivo impiego secondo le pertinenti regole di tutela ambientale. pertinenti regole di tutela ambientale.

Il prodottoIl prodotto è una conseguenza voluta del ciclo produttivo e, è una conseguenza voluta del ciclo produttivo e, ancorché si tratti di prodotti pericolosi, il suo trasporto ed il ancorché si tratti di prodotti pericolosi, il suo trasporto ed il suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né

vi è incertezza sul suo effettivo impiego secondo le vi è incertezza sul suo effettivo impiego secondo le pertinenti regole di tutela ambientale. pertinenti regole di tutela ambientale.

Il rifiutoIl rifiuto, invece, è una conseguenza non , invece, è una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, del quale il voluta del ciclo produttivo, del quale il

detentore, in qualche modo, ha interesse a detentore, in qualche modo, ha interesse a disfarsi. Per cui è necessario che la sua disfarsi. Per cui è necessario che la sua

movimentazione ed il suo destino finale siano movimentazione ed il suo destino finale siano sottoposti ad un regime di controllo del tutto sottoposti ad un regime di controllo del tutto

diverso da quello riservato ai prodotti, poiché diverso da quello riservato ai prodotti, poiché lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga

disperso nell’ambiente o recuperato od disperso nell’ambiente o recuperato od eliminato in modo improprio. eliminato in modo improprio.

Il rifiutoIl rifiuto, invece, è una conseguenza non , invece, è una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, del quale il voluta del ciclo produttivo, del quale il

detentore, in qualche modo, ha interesse a detentore, in qualche modo, ha interesse a disfarsi. Per cui è necessario che la sua disfarsi. Per cui è necessario che la sua

movimentazione ed il suo destino finale siano movimentazione ed il suo destino finale siano sottoposti ad un regime di controllo del tutto sottoposti ad un regime di controllo del tutto

diverso da quello riservato ai prodotti, poiché diverso da quello riservato ai prodotti, poiché lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga

disperso nell’ambiente o recuperato od disperso nell’ambiente o recuperato od eliminato in modo improprio. eliminato in modo improprio.

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La forte tendenza del T.U. a far confluire nel La forte tendenza del T.U. a far confluire nel concetto di “prodotto” intere categorie che sono concetto di “prodotto” intere categorie che sono

in realtà “rifiuti” produce effetti di distonia in realtà “rifiuti” produce effetti di distonia rispetto alle regole europee e genera pericolose rispetto alle regole europee e genera pericolose

zone franche da regole e controlli che favoriscono zone franche da regole e controlli che favoriscono la proliferazione di attività illegali e criminali la proliferazione di attività illegali e criminali

innestate sul ciclo di quelli che - di fatto - sono innestate sul ciclo di quelli che - di fatto - sono sostanzialmente rifiutisostanzialmente rifiuti

La forte tendenza del T.U. a far confluire nel La forte tendenza del T.U. a far confluire nel concetto di “prodotto” intere categorie che sono concetto di “prodotto” intere categorie che sono

in realtà “rifiuti” produce effetti di distonia in realtà “rifiuti” produce effetti di distonia rispetto alle regole europee e genera pericolose rispetto alle regole europee e genera pericolose

zone franche da regole e controlli che favoriscono zone franche da regole e controlli che favoriscono la proliferazione di attività illegali e criminali la proliferazione di attività illegali e criminali

innestate sul ciclo di quelli che - di fatto - sono innestate sul ciclo di quelli che - di fatto - sono sostanzialmente rifiutisostanzialmente rifiuti

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Le nuove categorie di “non rifiuto”Le nuove categorie di “non rifiuto” previste previste nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152

Le nuove categorie di “non rifiuto”Le nuove categorie di “non rifiuto” previste previste nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”concetto alternativoconcetto alternativo

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”concetto alternativoconcetto alternativo

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE” concetto alternativo concetto alternativo

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE” concetto alternativo concetto alternativo

““RIFIUTO”RIFIUTO”concetto-baseconcetto-base

““RIFIUTO”RIFIUTO”concetto-baseconcetto-base

““MPS” dopo recupero MPS” dopo recupero concetto evolutivoconcetto evolutivo

““MPS” dopo recupero MPS” dopo recupero concetto evolutivoconcetto evolutivo

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Le nuove categorie di “non rifiuto”Le nuove categorie di “non rifiuto” previste previste nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152

Le nuove categorie di “non rifiuto”Le nuove categorie di “non rifiuto” previste previste nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152

E’ chiaro che quando il nuovo Testo E’ chiaro che quando il nuovo Testo introduce il concetto di “sottoprodotto” introduce il concetto di “sottoprodotto”

o di “Mps” o di “Mps fin dall’origine” o di “Mps” o di “Mps fin dall’origine” che, come tali, sfuggono alla ferrea disciplina che, come tali, sfuggono alla ferrea disciplina sui rifiuti, la tentazione per molti di sottrarsi sui rifiuti, la tentazione per molti di sottrarsi

(legittimamente) alle regole è fortissima (legittimamente) alle regole è fortissima e per chi delinque si tratta di un terreno e per chi delinque si tratta di un terreno

di coltura fertile e sicurodi coltura fertile e sicuro

E’ chiaro che quando il nuovo Testo E’ chiaro che quando il nuovo Testo introduce il concetto di “sottoprodotto” introduce il concetto di “sottoprodotto”

o di “Mps” o di “Mps fin dall’origine” o di “Mps” o di “Mps fin dall’origine” che, come tali, sfuggono alla ferrea disciplina che, come tali, sfuggono alla ferrea disciplina sui rifiuti, la tentazione per molti di sottrarsi sui rifiuti, la tentazione per molti di sottrarsi

(legittimamente) alle regole è fortissima (legittimamente) alle regole è fortissima e per chi delinque si tratta di un terreno e per chi delinque si tratta di un terreno

di coltura fertile e sicurodi coltura fertile e sicuro

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Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti ( (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)

Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti ( (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Extra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiuti

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““RIFIUTO”RIFIUTO”““RIFIUTO”RIFIUTO”

““MPS DOPO RECUPERO”MPS DOPO RECUPERO”dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero““MPS DOPO RECUPERO”MPS DOPO RECUPERO”dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero

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Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti ( (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)

Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti ( (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Extra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiuti

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““RIFIUTO”RIFIUTO”““RIFIUTO”RIFIUTO”

““MPS DOPO RECUPERO”MPS DOPO RECUPERO”dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero““MPS DOPO RECUPERO”MPS DOPO RECUPERO”dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero

In sede di produzione, trasporto

In sede di produzione, trasporto e sito finale valgono tutte le regole

e sito finale valgono tutte le regole documentali e gestionali

documentali e gestionali formali per i rifiutiformali per i rifiuti

In sede di produzione, trasporto

In sede di produzione, trasporto

e sito finale NON sono applicabili

e sito finale NON sono applicabili

le regole documentali e gestionali

le regole documentali e gestionali

formali per i rifiuti

formali per i rifiuti

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Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti ( (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)

Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti ( (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)d.l.gs 3 aprile 2006 n.152)

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Extra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiuti

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““RIFIUTO”RIFIUTO”““RIFIUTO”RIFIUTO”

““MPS DOPO RECUPERO”MPS DOPO RECUPERO”dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero““MPS DOPO RECUPERO”MPS DOPO RECUPERO”dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero

In sede di produzione, trasporto

In sede di produzione, trasporto e sito finale valgono tutte le regole

e sito finale valgono tutte le regole documentali e gestionali

documentali e gestionali formali per i rifiutiformali per i rifiuti

AREA DI VIOLAZIONE

AREA DI VIOLAZIONE

ALLE REGOLE EUROPEE

ALLE REGOLE EUROPEE

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Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee

a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” introdotta nella normativa nazionaleintrodotta nella normativa nazionale.

Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee

a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” introdotta nella normativa nazionaleintrodotta nella normativa nazionale.

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““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Extra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiuti

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

Fonti di forte rischio di Fonti di forte rischio di dissimulazione di rifiuti dissimulazione di rifiuti

reali mascherati ab origine reali mascherati ab origine con tali tipologie con tali tipologie

di principiodi principio

Fonti di forte rischio di Fonti di forte rischio di dissimulazione di rifiuti dissimulazione di rifiuti

reali mascherati ab origine reali mascherati ab origine con tali tipologie con tali tipologie

di principiodi principio

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Per porre rimedio a tale situazione si è ritenuto opportuno eliminare la nozione di sottoprodotto introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006 all’articolo 183, lett. n), e quella di materia prima secondaria sin dall’origine, contemplata nell’articolo 181, recependo fedelmente le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall’orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002).

Per porre rimedio a tale situazione si è ritenuto opportuno eliminare la nozione di sottoprodotto introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006 all’articolo 183, lett. n), e quella di materia prima secondaria sin dall’origine, contemplata nell’articolo 181, recependo fedelmente le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall’orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002).

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““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Dopo il provvedimento di correzioneDopo il provvedimento di correzioneDopo il provvedimento di correzioneDopo il provvedimento di correzione

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

Area di forte rischio di Area di forte rischio di dissimulazione di rifiuti dissimulazione di rifiuti

reali mascherati ab origine reali mascherati ab origine con tali tipologie con tali tipologie

di principiodi principio

Area di forte rischio di Area di forte rischio di dissimulazione di rifiuti dissimulazione di rifiuti

reali mascherati ab origine reali mascherati ab origine con tali tipologie con tali tipologie

di principiodi principio

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““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Dopo il provvedimento di correzione Dopo il provvedimento di correzione Dopo il provvedimento di correzione Dopo il provvedimento di correzione

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

Eliminazione di ogni Eliminazione di ogni rischio di sfruttamento rischio di sfruttamento

fraudolento di talifraudolento di talideroghederoghe

Eliminazione di ogni Eliminazione di ogni rischio di sfruttamento rischio di sfruttamento

fraudolento di talifraudolento di talideroghederoghe

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““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Dopo il provvedimento di correzione Dopo il provvedimento di correzione Dopo il provvedimento di correzione Dopo il provvedimento di correzione

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

““MPS FIN DALL’ORIGINE”MPS FIN DALL’ORIGINE”dalla fase originariadalla fase originaria

Normativa di nuovo Normativa di nuovo allineata alle regole allineata alle regole

europeeeuropee

Normativa di nuovo Normativa di nuovo allineata alle regole allineata alle regole

europeeeuropee

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IL “DEPOSITO TEMPORANEO”IL “DEPOSITO TEMPORANEO”NEL D. LGS. 152/2006NEL D. LGS. 152/2006

IL “DEPOSITO TEMPORANEO”IL “DEPOSITO TEMPORANEO”NEL D. LGS. 152/2006NEL D. LGS. 152/2006

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IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIIL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIIL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta

TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto

(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento

(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero

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IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta

TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto

(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoRecuperoRecuperoRecuperoRecupero

A margine, prima A margine, prima della raccolta, e della raccolta, e

dunque dunque prima della prima della “gestione”“gestione” formale, formale,

può esistere il può esistere il “deposito “deposito

temporaneo” temporaneo” (che non possiamo (che non possiamo

poi più ravvisare poi più ravvisare dopo il trasporto)dopo il trasporto)

A margine, prima A margine, prima della raccolta, e della raccolta, e

dunque dunque prima della prima della “gestione”“gestione” formale, formale,

può esistere il può esistere il “deposito “deposito

temporaneo” temporaneo” (che non possiamo (che non possiamo

poi più ravvisare poi più ravvisare dopo il trasporto)dopo il trasporto)

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

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IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta

TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto

(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoRecuperoRecuperoRecuperoRecupero

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Raggruppamento dei Raggruppamento dei rifiuti rifiuti prima della prima della

raccoltaraccolta nel rispetto nel rispetto di specifiche di specifiche

condizioni previste condizioni previste nell’art. 183 del nell’art. 183 del D.L..gs 152/06D.L..gs 152/06

Raggruppamento dei Raggruppamento dei rifiuti rifiuti prima della prima della

raccoltaraccolta nel rispetto nel rispetto di specifiche di specifiche

condizioni previste condizioni previste nell’art. 183 del nell’art. 183 del D.L..gs 152/06D.L..gs 152/06

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IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta

TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto

(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoRecuperoRecuperoRecuperoRecupero

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Costituisce parte Costituisce parte integrante integrante

del ciclo produttivodel ciclo produttivoperché si può perché si può

realizzare solo nel realizzare solo nel luogo in cui iluogo in cui i

rifiuti sono prodottirifiuti sono prodotti

Costituisce parte Costituisce parte integrante integrante

del ciclo produttivodel ciclo produttivoperché si può perché si può

realizzare solo nel realizzare solo nel luogo in cui iluogo in cui i

rifiuti sono prodottirifiuti sono prodotti

Oggi puo’ essere Oggi puo’ essere affidato dal produttore affidato dal produttore

ad altro soggettoad altro soggetto

Oggi puo’ essere Oggi puo’ essere affidato dal produttore affidato dal produttore

ad altro soggettoad altro soggetto

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IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTIGESTIONE DI RIFIUTInel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta

TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto

(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)(Stoccaggio)

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoRecuperoRecuperoRecuperoRecupero

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Deposito Deposito temporaneotemporaneo

Il deposito Il deposito temporaneo temporaneo

in fase iniziale per in fase iniziale per prassi è una prassi è una

ALTERNATIVA DI ALTERNATIVA DI FATTO ALLO FATTO ALLO

STOCCAGGIO A STOCCAGGIO A MONTE IN SEDE MONTE IN SEDE

AZIENDALEAZIENDALE

Il deposito Il deposito temporaneo temporaneo

in fase iniziale per in fase iniziale per prassi è una prassi è una

ALTERNATIVA DI ALTERNATIVA DI FATTO ALLO FATTO ALLO

STOCCAGGIO A STOCCAGGIO A MONTE IN SEDE MONTE IN SEDE

AZIENDALEAZIENDALE

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• 1) depositi temporanei senza limiti quantitativi: i cui rifiuti debbono essere avviati alla operazioni di smaltimento entro due o tre mesi (a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi);

• 2) depositi temporanei con limiti quantitativi: 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi, che possono essere mantenuti in deposito oltre i due o tre mesi sopra prescritti (tuttavia, mai più di un anno).

Attualmente la normativa italiana legittima due modalità di Attualmente la normativa italiana legittima due modalità di deposito temporaneo:deposito temporaneo:

Attualmente la normativa italiana legittima due modalità di Attualmente la normativa italiana legittima due modalità di deposito temporaneo:deposito temporaneo:

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La nuova formulazione della definizione di “deposito La nuova formulazione della definizione di “deposito temporaneo” ha, invece, eliminato la previsione dei temporaneo” ha, invece, eliminato la previsione dei

depositi temporanei senza limiti quantitativi; depositi temporanei senza limiti quantitativi; per cui per cui possono essere ammessi solo depositi temporanei di 10 o possono essere ammessi solo depositi temporanei di 10 o 20 metri cubi di materiale (a seconda dei casi) e per un 20 metri cubi di materiale (a seconda dei casi) e per un

tempo non superiore ad un anno.tempo non superiore ad un anno.

La nuova formulazione della definizione di “deposito La nuova formulazione della definizione di “deposito temporaneo” ha, invece, eliminato la previsione dei temporaneo” ha, invece, eliminato la previsione dei

depositi temporanei senza limiti quantitativi; depositi temporanei senza limiti quantitativi; per cui per cui possono essere ammessi solo depositi temporanei di 10 o possono essere ammessi solo depositi temporanei di 10 o 20 metri cubi di materiale (a seconda dei casi) e per un 20 metri cubi di materiale (a seconda dei casi) e per un

tempo non superiore ad un anno.tempo non superiore ad un anno.

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Prima ipotesi vigente(FONTE DI GRANDI ILLEGALITA’)

un’azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di due mesi oppure se trattasi di rifiuti non pericolosi entro il termine massimo di tre mesi

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Prima ipotesi vigente(FONTE DI GRANDI ILLEGALITA’)

un’azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di due mesi oppure se trattasi di rifiuti non pericolosi entro il termine massimo di tre mesi

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Prima ipotesi ABROGATA(FONTE DI GRANDI ILLEGALITA’)

RIPRISTINATA LA LEGALITA’

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• un’azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo massimo di:

• rifiuti pericolosi corrispondente a 10 metri cubi

o • 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi esonerandosi così tuttavia

dal termine massimo dei due mesi; in tal caso provvederà alla raccolta e all’avvio alle operazioni

di recupero o di smaltimento quando avrà raggiunto detto quantitativo massimo (anche superando il limite dei due mesi);

comunque il termine anche se non raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 metri cubi non può superare mai un anno

Seconda ipotesi vigente CONFERMATA(ORDINARIA)

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GLI ACCORDI DI PROGRAMMAGLI ACCORDI DI PROGRAMMANEL D. Lgs. n. 152/06NEL D. Lgs. n. 152/06

GLI ACCORDI DI PROGRAMMAGLI ACCORDI DI PROGRAMMANEL D. Lgs. n. 152/06NEL D. Lgs. n. 152/06

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• L’articolo 181 del D. Lgs. 152/2006, infatti, travisando l’obiettivo di un miglioramento ambientale che il meccanismo dell’accordo di programma dovrebbe perseguire, consente a coloro che aderiscono agli accordi di sottrarsi alle autorizzazioni necessarie secondo l’articolo 10 della direttiva 2006/12/CE per svolgere attività che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di recupero di rifiuti.

• La deroga prevista dall’art. 11 della stessa direttiva consente una dispensa dall’autorizzazione alle imprese o stabilimenti che recuperano rifiuti, soltanto qualora le Autorità competenti abbiano adottato, per ciascun tipo di attività, norme generali che fissino i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali l’attività di recupero possa essere esentata dall’autorizzazione e purché tali Imprese o stabilimenti siano, comunque, iscritte e sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte dell’Autorità competente.

• Ci si troverebbe, tra l’altro, lasciando invariate le previsioni dell’art.181, di fronte ad una difformità di applicazione della normativa da settore produttivo a settore produttivo, senza la possibilità di operare dei controlli uniformi sul territorio nazionale e sul ciclo di gestione dei rifiuti.

Al comma 18 del decreto correttivo: è prevista la sostituzione dell’ art.

181 del decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti.

Al comma 18 del decreto correttivo: è prevista la sostituzione dell’ art.

181 del decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti.

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Va evidenziato che invece lo strumento degli accordi ambientali, così come esplicitamente riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni, Com (2002) 412, “deve fornire un valore aggiunto in termini di elevato livello di tutela dell’ambiente” e non essere utilizzato per aggirare le prescrizioni imposte alle imprese dalla norma tecnica nazionale, sostituendole con altre più permissive concordate con le singole associazioni di categoria.

  Per ragioni anche di chiarezza normativa si è preferito sostituire l’intero articolo anziché novellarlo in più parti.

Al comma 18 del decreto correttivo: è prevista la sostituzione dell’ art. 181 del

decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti.

Al comma 18 del decreto correttivo: è prevista la sostituzione dell’ art. 181 del

decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti.

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In base al comma 19 del decreto correttivo: sono abrogati i commi 6 e 8 dell’articolo 182 del D. Lgs. 152/2006, che

prevedono modalità di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani non contemplate dalla

normativa comunitaria in materia di rifiuti e di acque reflue, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché

biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della direttiva 91/271/CEE

del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane.

.

In base al comma 19 del decreto correttivo: sono abrogati i commi 6 e 8 dell’articolo 182 del D. Lgs. 152/2006, che

prevedono modalità di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani non contemplate dalla

normativa comunitaria in materia di rifiuti e di acque reflue, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché

biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della direttiva 91/271/CEE

del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane.

.

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LO SCARICO DIRETTOLO SCARICO DIRETTOED IL CONNESSO CONFINE ED IL CONNESSO CONFINE

TRA SCARICO E RIFIUTI TRA SCARICO E RIFIUTI LIQUIDILIQUIDI

LO SCARICO DIRETTOLO SCARICO DIRETTOED IL CONNESSO CONFINE ED IL CONNESSO CONFINE

TRA SCARICO E RIFIUTI TRA SCARICO E RIFIUTI LIQUIDILIQUIDI

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Rifiuti liquidi ed acque di scaricoRifiuti liquidi ed acque di scariconel Testo Uniconel Testo Unico

Il passato ed il presente…Il passato ed il presente…

L’articolo 74, comma 1, lett. ff), del Dlgs 152/2006, che ha ridisegnato la normativa

in campo ambientale, fornisce una definizione di “scarico” che è diversa

rispetto a quella che, in precedenza, veniva offerta dall’articolo 2, comma 1, lett. bb),

Dlgs 152/1999 (oggi abrogato)

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La rinnovata definizione di settore oggi vigente

Definizione di scarico Dlgs 152/1999 – articolo 2, comma 1, lett. bb),

Dlgs 152/2006 articolo 74, comma 1, l ett. ff),

qualsiasi immissione diretta tramite condotta di a cque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a p reventivo trattamento di depurazione

qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e i n rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a p reventivo trattamento di depurazione

In arancione, nella definizione previgente, sono riportate le parole non più reperibili nella definizione nuova

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Come è evidente, rispetto al 1999, il nuovo Dlgs 152/2006 Come è evidente, rispetto al 1999, il nuovo Dlgs 152/2006 ha provveduto alla soppressione di due elementi:ha provveduto alla soppressione di due elementi:

1) un elemento “gestionale”: 1) un elemento “gestionale”: la cd. convogliabilità direttala cd. convogliabilità diretta2)un elemento fisico: 2)un elemento fisico: lo stato del refluolo stato del refluo..

Le due importanti modifichedel T.U. vigente

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Tale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornatiTale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornati all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto” all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto”

come enucleato sotto la vigenza della come enucleato sotto la vigenza della ormai antica “legge Merli” (319/1976)ormai antica “legge Merli” (319/1976)

La conseguenza…

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La correzione più rilevante è la modifica proposta alla nozione La correzione più rilevante è la modifica proposta alla nozione di scarico contenuta nell’attuale testo di scarico contenuta nell’attuale testo

del D. Lgs. 152/2006 e la definitiva eliminazione del dubbio del D. Lgs. 152/2006 e la definitiva eliminazione del dubbio sul presunto ritorno all’arcaico “scarico indiretto”. sul presunto ritorno all’arcaico “scarico indiretto”.

LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO

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Tale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornatiTale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornati all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto” all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto”

come enucleato sotto la vigenza della come enucleato sotto la vigenza della ormai antica “legge Merli” (319/1976)ormai antica “legge Merli” (319/1976)

Le due importanti modifiche

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Sostanzialmente si ritorna alla definizione di Sostanzialmente si ritorna alla definizione di scarico che aveva permesso di dirimere scarico che aveva permesso di dirimere

qualsiasi dubbio circa l’identificazione di ciò qualsiasi dubbio circa l’identificazione di ciò che deve essere considerato uno “scarico”; che deve essere considerato uno “scarico”; permettendo, con ciò, di porre un confine permettendo, con ciò, di porre un confine

ben preciso tra scarichi idrici ben preciso tra scarichi idrici e rifiuti allo stato liquido. e rifiuti allo stato liquido.

Sostanzialmente si ritorna alla definizione di Sostanzialmente si ritorna alla definizione di scarico che aveva permesso di dirimere scarico che aveva permesso di dirimere

qualsiasi dubbio circa l’identificazione di ciò qualsiasi dubbio circa l’identificazione di ciò che deve essere considerato uno “scarico”; che deve essere considerato uno “scarico”; permettendo, con ciò, di porre un confine permettendo, con ciò, di porre un confine

ben preciso tra scarichi idrici ben preciso tra scarichi idrici e rifiuti allo stato liquido. e rifiuti allo stato liquido.

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Questo è punto estremamente importante: si chiarisce Questo è punto estremamente importante: si chiarisce di nuovo che lo scarico è “diretto” e si azzerano tutte di nuovo che lo scarico è “diretto” e si azzerano tutte le speculazioni (pericolosissime) sul presunto ritorno le speculazioni (pericolosissime) sul presunto ritorno allo “scarico indiretto” che è la fonte di gravissime allo “scarico indiretto” che è la fonte di gravissime

illegalità per lo smaltimento di rifiuti liquidi in illegalità per lo smaltimento di rifiuti liquidi in viaggio spacciati come scarichi indiretti.viaggio spacciati come scarichi indiretti.

Questo è punto estremamente importante: si chiarisce Questo è punto estremamente importante: si chiarisce di nuovo che lo scarico è “diretto” e si azzerano tutte di nuovo che lo scarico è “diretto” e si azzerano tutte le speculazioni (pericolosissime) sul presunto ritorno le speculazioni (pericolosissime) sul presunto ritorno allo “scarico indiretto” che è la fonte di gravissime allo “scarico indiretto” che è la fonte di gravissime

illegalità per lo smaltimento di rifiuti liquidi in illegalità per lo smaltimento di rifiuti liquidi in viaggio spacciati come scarichi indiretti.viaggio spacciati come scarichi indiretti.

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Il confine giuridico e sostanziale tra “rifiuti liquidi” e “scarico” riveste una i mportanza strategica nella disciplina interattiva tra rifiuti ed acque fin dal tempo della “legge-Merli”. Oggi cattive interpretazioni, maliziose prassi applicative e diffusi equivoci si innestano nel sistema di detto confine giuridico sul quale trova pratica vitalità un insieme di realtà interconnesse e presenti su tutto il territorio nazionale: dalle aziende grandi e piccole che prod ucono reflui di ogni tipo in vasca o cist erne, agli autospurgo che – a migliaia – silenziosi percorrono ogni giorno il territor io nazionale tra aziende e case private, dalle fosse di raccolta dell e case sparse in ca mpagna ai grandi laghetti aziendali di rilevanti dimensioni, dalla gestione dei depuratori privati ma soprattutto pubblici allo spa ndimento di liquami sui terreni, e tanto altro ancora.

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La necessità di capire esattamente quale sia lo “scarico” appare La necessità di capire esattamente quale sia lo “scarico” appare determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli “scarichi idrici” ; essa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da agli “scarichi idrici” ; essa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da

acque reflue” (articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006). Il acque reflue” (articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006). Il reperimento di tale puntuale linea di discrimine è determinante al fine di reperimento di tale puntuale linea di discrimine è determinante al fine di

comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte

quarta, sulla gestione dei rifiuti, D. lgs 152/2006).quarta, sulla gestione dei rifiuti, D. lgs 152/2006).

La necessità di capire esattamente quale sia lo “scarico” appare La necessità di capire esattamente quale sia lo “scarico” appare determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli “scarichi idrici” ; essa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da agli “scarichi idrici” ; essa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da

acque reflue” (articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006). Il acque reflue” (articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006). Il reperimento di tale puntuale linea di discrimine è determinante al fine di reperimento di tale puntuale linea di discrimine è determinante al fine di

comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte

quarta, sulla gestione dei rifiuti, D. lgs 152/2006).quarta, sulla gestione dei rifiuti, D. lgs 152/2006).

Quindi, mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra Quindi, mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine

appare di più difficile conduzione. Il correttivo operato dal nuovo appare di più difficile conduzione. Il correttivo operato dal nuovo testo risolve definitivamente questo rilevante equivoco interpretativo, testo risolve definitivamente questo rilevante equivoco interpretativo,

sul quale si sono esercitati maliziosamente in questi mesi non solo sul quale si sono esercitati maliziosamente in questi mesi non solo soggetti interessati a livello aziendale ma anche tecnici appartenenti soggetti interessati a livello aziendale ma anche tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione e perfino qualche organo di vigilanza, alla pubblica amministrazione e perfino qualche organo di vigilanza, e riporta la regola nella sua giusta e corretta dimensione, stroncando e riporta la regola nella sua giusta e corretta dimensione, stroncando

ogni ipotesi di strisciante illegalità connessa. ogni ipotesi di strisciante illegalità connessa.

Quindi, mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra Quindi, mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine

appare di più difficile conduzione. Il correttivo operato dal nuovo appare di più difficile conduzione. Il correttivo operato dal nuovo testo risolve definitivamente questo rilevante equivoco interpretativo, testo risolve definitivamente questo rilevante equivoco interpretativo,

sul quale si sono esercitati maliziosamente in questi mesi non solo sul quale si sono esercitati maliziosamente in questi mesi non solo soggetti interessati a livello aziendale ma anche tecnici appartenenti soggetti interessati a livello aziendale ma anche tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione e perfino qualche organo di vigilanza, alla pubblica amministrazione e perfino qualche organo di vigilanza, e riporta la regola nella sua giusta e corretta dimensione, stroncando e riporta la regola nella sua giusta e corretta dimensione, stroncando

ogni ipotesi di strisciante illegalità connessa. ogni ipotesi di strisciante illegalità connessa.

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D.Lgs. 152/2006

Art. 74, comma 1, lett. ff)

Proposta di modifica

scarico: “qualsiasi immissione di acque re flue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci d i acque previsti dall’art. 114”

scarico: “qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci d i acque previsti dall’art. 114”