Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
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Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico: deontologia e responsabilità nella
sanità che cambia
Arenzano, sabato 17 maggio 2014
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
FATTI ILLECITIResponsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
EXTRACONTRATTUALE:Violazione di un generico dovere dinon ledere gli altrui diritti o interessi
CONTRATTUALE:Violazione di uno specifico dovere
derivante da un rapportoobbligatorio
Il problema della “colpa grave”
Non esiste nel nostro ordinamento una nozione di “Colpa Grave”
Codice penale grado della colpa (133 cp)
Nell'esercizio del potere discrezionale … , il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
FATTI ILLECITIIl fatto
Può consistere sia in un mero fattoche in un atto
Può essere:
•Commissivo
•Omissivo
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Il Coordinatore infermieristico nel dedalo delle responsabilità
Ingestione di sostanza tossica
Svolgimento del processo
Un Infermiere fa ingerire per errore sodioazide a seguito di un esame diagnostico e ne consegue la morte di una paziente.
Vengono rinviati a giudizio il Primario, la caposala e l’Infermiere
Ingestione di sostanza tossica
Attori coinvolti
Direttore di S.C.
Caposala
Infermiere
Ingestione di sostanza tossica
La difesa Il Primario afferma che a lui non competono compiti
di natura organizzativa circa l’operato dei tecnici;
La Caposala e l’Infermiere si difendono affermando il fatto che avevano in precedenza richiesto gli armadi speciali per contenere i veleni ma non erano mai stati acquistati.
Ingestione di sostanza tossica
• La sentenza Primario = condannato per omissione di vigilanza e per aver disatteso alla
funzione di controllo (DLgs 229/99 e DLgs 626/94);
Caposala = condannata per omissione di controllo (colpa in vigilando) sulla conservazione in maniera separata da altri prodotti ad uso terapeutico. E’ venuta meno la Responsabilità indiretta che non richiede un comportamento colposo da parte del committente (Cass., 29 agosto 1995, n. 9100, in Rep. Giur. It., 1995), ma solamente che il preposto ponga in essere un fatto dannoso, fermo restando che la responsabilità del committente non esclude la concorrente responsabilità diretta dell'autore dell'illecito
Infermiere = condannato per il mero errore di somministrazione e senza attenuanti
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DEONTOLOGIA EDEONTOLOGIA E
LEADERSHIPLEADERSHIP
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L’infermiere sviluppa il suo sapere ed il suo essere professionista nella
relazione con la persona che assiste.
IL CODICE IL CODICE DEONTOLOGICODEONTOLOGICO
2009 2009
PERSONA ASSISTITO
..lavorare con un leader “iperattivo, aggressivo, cattivo o disimpegnato e vuoto”… fa sì che le altre persone alle sue dipendenze diventino una fotocopia dell’esemplare dominante”…
..stare intorno a qualcuno che sembra arrabbiato, ci fa sentire arrabbiati…
Deontologia e leadership
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Viene così affermata la responsabilità responsabilità
deontologicadeontologica dell’infermiere anche in relazione
all’organizzazione del lavoro, alla scelta e
all’applicazione di protocolli terapeutici, all’uso
di materiali e presidi, alla gestione dei rapporti
tra i vari operatori e ai valori culturali del
cittadino-paziente.
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ (ARTICOLI 1, 3, 13, 47, 48)(ARTICOLI 1, 3, 13, 47, 48)
CODICE DEONTOLOGICO 2009CODICE DEONTOLOGICO 2009
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LA CONTENZIONE FISICA
LA DETENZIONE DEI FARMACI
DOCUMENTAZIONE
COMPETENZA PROFESSIONALE
FORMAZIONE
LEADERSHIP
LA CONTENZIONE FISICA
LA DETENZIONE DEI FARMACI
DOCUMENTAZIONE
COMPETENZA PROFESSIONALE
FORMAZIONE
LEADERSHIP
CODICE DEONTOLOGICO 2009CODICE DEONTOLOGICO 2009
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23. L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiporfessionale….
26. Nella raccolta, nella gestione e nel
passaggio delle informazioni
l’infermiere assicura e tutela la
riservatezza..
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE (ARTICOLO 23, 26)(ARTICOLO 23, 26)
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E’ la combinazione di:
COMPETENZA PROFESSIONALECOMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )(ARTICOLI 11, 12, 13, )
CONOSCENZE CONOSCENZE PROFESSIONALIPROFESSIONALICAPACITA’CAPACITA’
ORIENTAMENTI ORIENTAMENTI GESTIONALIGESTIONALI
richiesta dai processi che si svolgono nell’azienda sanitaria.
CODICE DEONTOLOGICO 2009CODICE DEONTOLOGICO 2009
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Assume particolare rilievo in questo ambito
l’AUTOFORMAZIONE.l’AUTOFORMAZIONE.
Questa viene intesa come acquisizione di
conoscenze e competenze che non rientrano
necessariamente nelle classificazioni formali,
ma consistono anche in esperienze sul campo
che il singolo professionista progetta e
realizza.
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
FORMAZIONE PERMANENTEFORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )(ARTICOLI 11, 12, 13, )
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“L’infermiere aggiorna le proprie competenze
attraverso la ricerca”.
La ricerca infermieristicaricerca infermieristica ha l’obiettivo di
sviluppare le conoscenze nella presa in
carico della persona sana o ammalata.
( E.B.N.)
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
RICERCA INFERMIERISTICARICERCA INFERMIERISTICA(ARTICOLI 11, 12, 13, )(ARTICOLI 11, 12, 13, )
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“L’infermiere fonda il proprio operato su
conoscenze validate...”
Attualmente si fa sempre più pressante la necessità che
le procedure e le terapie siano basati su prove di prove di
efficacia, efficacia, derivanti da ricerche condotte con rigoroso
metodo scientifico e sottoposte a controlli di validità
( EBM / EBN ).
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
EVIDENZA SCIENTIFICAEVIDENZA SCIENTIFICA(ARTICOLI 11, 12, 13, )(ARTICOLI 11, 12, 13, )
..il numero degli errori dichiarati dai reparti con i migliori leader era addirittura dieci volte superiore rispetto a quello dei reparti guidati dai leader peggiori…perché qui gli Infermieri si sentivano “psicologicamente sicuri” di ammettere i propri sbagli..
(Harvard Medical School- 2001)
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
..nei reparti in cui gli Infermieri non avevano denunciato errori circolavano commenti del tipo “ l’ambiente è spietato, cadono teste”…”ti mettono alla sbarra”…”il caposala ti criminalizza se fai uno sbaglio”…
(Harvard Medical School- 2001)
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
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Caratteristiche del leader con Caratteristiche del leader con valenza deontologicavalenza deontologica
E’ l’atteggiamento di chi difende
qualcuno, specialmente persone in
condizioni di debolezza.
Quanto all’ infermiere coordinatore
questa caratteristica ha diversi aspetti.
GARANTEGARANTE
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
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““Fiducia genera fiduciaFiducia genera fiducia”
In presenza di una reciproca affidabilità la
leadership non è qualcosa di già definito ma
una co-costruzione, che vede l’impegno di
entrambi i soggetti in relazione.
CREDIBILITA’CREDIBILITA’
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Caratteristiche del leader con valenza Caratteristiche del leader con valenza
deontologicadeontologica
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Nel prendere decisioni e
nell’assumersi la
responsabilità delle proprie
azioni e “determinazione e
perseveranza” nel realizzare
gli obiettivi stabiliti.
CORAGGIOCORAGGIO
DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Caratteristiche del leader con valenza Caratteristiche del leader con valenza
deontologicadeontologica
I NUOVI PROGETTI DELLA PROFESSIONE
REGIONE LIGURIA TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE –
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2014
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA)
Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati.
Articolo 1(Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)
Evoluzione delle Competenze Specialistiche dell’Infermiere
Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e approfondimento delle competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico
Art. 2(Aree di intervento)
1. Sono individuate le seguenti aree di intervento: a) AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI
TERRITORIALI/DISTRETTUALI b) AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA c) AREA MEDICA d) AREA CHIRURGICA e) AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA f) AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Art. 3(Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali)
Le regioni e le province autonome, previo confronto con le rappresentanze professionali, università e sindacali, definiscono :
i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri
la conseguente revisione dei modelli organizzativi ospedalieri e territoriali (complessità assistenziale – intensità di cura)
i percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse specifiche esperienze
i percorsi formativi da effettuarsi in ambito regionale o aziendale, anche ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU).
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