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Il contenzioso del lavoro nelle istituzioni scolastiche_Febbraio 2003 Scritto da Perziani Venerdì 28 Ottobre 2011 14:21 - Ultimo aggiornamento Domenica 06 Novembre 2011 23:26 IL CONTENZIOSO DEL LAVORO NELLE ISTITUZIONI SCOLALSTICHE DI PIETRO PERZIANI (FEBBRAIO 2003) Il contenzioso del lavoro nelle istituzioni scolastiche , nelle forma che ha assunto negli ultimi anni, è una delle conseguenze delle riforme che hanno investito tutte le pubbliche ammininistrazioni nel corso degli anni novanta. Il processo di riforma si è attuato mediante un processo profondo di delegificazione, di passaggio cioè da una gestione fondata su norme di origine legislativa (primaria e secondaria) e conseguenti atti amministrativi di tipo formale, ad una gestione basata su istituti di diritto privato ed ispirata alle moderne concezioni di gestione delle organizzazioni complesse. La deligificazione è stata operata …per legge, dato che, per espressa previsione costituzionale, solo mediante un atto legislativo si potevano eliminare disposizioni di legge preesistenti ed introdurre diversi principi di gestione. Sono state emanate due leggi organiche di riforma, la 421/92 e la 59/97; la Legge 421/92 riguarda la riforma di tuta la P.A. e si occupa essenzialmente dell'organizzazione degli uffici, del ruolo della dirigenza, del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; la Legge 59/97 riprende tutti 1 / 16

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IL CONTENZIOSO DEL LAVORO NELLE ISTITUZIONI SCOLALSTICHE

DI

PIETRO PERZIANI

(FEBBRAIO 2003)

Il contenzioso del lavoro nelle istituzioni scolastiche, nelle forma che ha assunto negliultimi anni, è una delle conseguenze delle riforme che hanno investito tutte le pubblicheammininistrazioni nel corso degli anni novanta.

Il processo di riforma si è attuato mediante un processo profondo di delegificazione, dipassaggio cioè da una gestione fondata su norme di origine legislativa (primaria e secondaria)e conseguenti atti amministrativi di tipo formale, ad una gestione basata su istituti di dirittoprivato ed ispirata alle moderne concezioni di gestione delle organizzazioni complesse. Ladeligificazione è stata operata …per legge, dato che, per espressa previsione costituzionale,solo mediante un atto legislativo si potevano eliminare disposizioni di legge preesistenti edintrodurre diversi principi di gestione.

Sono state emanate due leggi organiche di riforma, la 421/92 e la 59/97; la Legge 421/92riguarda la riforma di tuta la P.A. e si occupa essenzialmente dell'organizzazione degli uffici, delruolo della dirigenza, del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; la Legge 59/97 riprende tutti

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questi argomenti, li rivede e soprattutto introduce il principio del decentramento amministrativo,attuando come già detto una specie di "federalismo a Costituzione invariata", operando cioè ilmassimo del decentramento possibile a Costituzione vigente.

Dalla legge 421/92, a seguito di molte modifiche legislative e provvedimenti attuativi dilegislazione delegata, è derivato il D.Lgs 165/2001, che è la formulazione più aggiornata dellanormativa.

1- I PRINCIPI DELLA RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Legge 421/92 indica i principi generali che sono alla base del funzionamento di tutte lepubbliche amministrazioni:

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Gli organi politici hanno funzioni-poteri di indirizzo, controllo e verifica; i dirigenti hanno poteridi gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e sono responsabili dei risultati raggiunti inrapporto alle direttive ricevute dagli organi politici

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Le pubbliche amministrazioni sono ordinate secondo atti di organizzazione e di regolamento,secondo principi generali fissati dalla legge; tali atti si ispirano a criteri di funzionalità, diflessibilità, di intercomunicazione, di trasparenza, nel perseguimento di obiettivi di efficienza,efficacia ed economicità

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I rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle

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disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavorosubordinato nell’impresa e sono regolati contrattualmente

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Nella organizzazione del lavoro e nell’adozione degli atti di organizzazione, la P.A. opera con i poteri del “privato datore di lavoro”, nell’ambito della normativa contrattuale e delle leggi ditutela del lavoro dipendente.

Questi principi generali valgono per tutte le pubbliche amministrazioni, quindi valgono ancheper il MIUR e per le istituzioni scolastiche.

2-LE CONTROVERSIE DI LAVORO DOPO LA RIFORMA

Essendo passata la disciplina del lavoro dei pubblici dipendenti dall'ambito del diritto pubblico aquello del diritto privato, come detto, anche le controversie di lavoro passano dal giudiceamministrativo(TAR) a quello ordinario (artt. 63-66 del d.lgs 165/2001). In particolare:

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Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversieriguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti della P.A., comprese quelle che hanno come presupposto atti di carattere normativo; qualora questi ultimi abbiano rilevanza ai fini delladecisione, il giudice li disapplica se illegittime

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Il giudice adotta nei confronti della pubblica amministrazione tutti i provvedimenti, diaccertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti da tutelare

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Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai comportamenti antisindacali exart.28 della legge 300/70 e quelle relative alle procedure di contrattazione

Con un accordo interconfederale, e' stata introdotta anche recentemente la possibilità didevolvere le controversie di lavoro a commissioni arbitrali costituite di comune accordo tra leparti; mancano però le disposizioni attuative.

E’ stata introdotta inoltre una novità molto importante, l’obbligatorietà del tentativo diconciliazione, preliminarmente al ricorso giurisdizionale:

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L’inizio del procedimento giudiziale deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione exart.410 cpc su richiesta del dipendente rivolta all’amministrazione; la procedura diconciliazione si svolge secondo norme previste dai contratti collettivi oppure presso l’UfficioProvinciale del Lavoro

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Il procedimento ha inizio trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta di espletamentodella procedura di conciliazione; nel caso la domanda sia improcedibile,il giudice sospende ilgiudizio e fissa il termine perentorio di 30 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione;espletato il tentativo di conciliazione o passati i 90 giorni di cui sopra il processo può essereriassunto dal giudice entro i successivi 180 giorni

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Il collegio di conciliazione costituito preso l’Ufficio provinciale del lavoro è composto daldirettore dell’Ufficio o da un suo delegato, in qualità di presidente, da un rappresentante dellavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione; il lavoratore può delegare la nominadel proprio rappresentante ad un’organizzazione sindacale

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Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del dipendente, l’amministrazione, qualora nonaccolga le richieste, deposita presso l’Ufficio le proprie osservazioni e nomina il propriorappresentante nel collegio; entro i successivi 10 giorni, il presidente fissa la comparizionedelle parti per il tentativo di conciliazione. Il lavoratore può farsi rappresentare od assistere daun’organizzazione sindacale, mentre per l’amministrazione deve comparire un soggetto munitodel potere di conciliare

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Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte,viene redatto un verbalesottoscritto dalle parti e dai componenti il collegio; il verbale costituisce titolo specifico per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipotecagiudiziale

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Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il collegio deve formulare una proposta per la bonariadefinizione della controversia; se la proposta non è accettata, i termini di essa vanno riassuntia verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti

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Nel successivo giudizio, i verbali del tentativo di conciliazione sono acquisiti d’ufficio; il giudice tiene conto del comportamento delle parti ai fini del regolamento delle spese

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La conciliazione della lite in adesione alla proposta del collegio ovvero in sede giudiziale aisensi dell’art.420 ccp non può dar luogo a responsabilità amministrativa per il rappresentantedella pubblica amministrazione.

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Come detto, la norma prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia espletato pressol’Ufficio provinciale del Lavoro o secondo norme di natura contrattuale, a scelta del lavoratore,che può seguire l’una o l’altra strada; per il comparto scuola, questa possibilità è stata attuatacon l’accordo del 25 luglio 2001. Questi sono i punti essenziali:

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Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione(CSA) viene istituito un apposito ufficio, con compiti di segreteria, per la gestione del tentativo di conciliazione

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La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere inoltrata a taleufficio. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni,sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare larichiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio diquindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, fermarestando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dalla normativa

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La richiesta deve indicare:

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le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;

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il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

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l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

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qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altrosoggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per losvolgimento del tentativo di conciliazione.

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Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, l’amministrazione compie un primo esamesommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore;in casocontrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria ela controparte potrà prenderne visione.

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Contestualmente al deposito, l'Amministrazione individua il proprio rappresentante con poteredi conciliare.

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La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da partedell’ufficio di segreteria, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delleosservazioni dell’amministrazione.

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L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti chesvolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata a verbale

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Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delleassunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire aglieventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenireall’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione dellanotizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

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Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data diconvocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudicedel lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti odi una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, cheprovvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività.

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Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazioneprodurrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

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In caso di mancato accordo tra le parti l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o diun’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro. Il verbaleche dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e perquanto previsto dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165.

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Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativoobbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa,quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

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MOLTO IMPORTANTE: la procedura di conciliazione non è prevista nel caso il lavoratorerichieda la procedura di urgenza, ex Art 700 Cpc e naturalmente il giudice la conceda. In talcaso la controversia viene risolta direttamente in sede di tribunale.

3-NATURA DEL CONTENZIOSO

Nel contenzioso del lavoro i due soggetti coinvolti sono il lavoratore da una parte el’Amministrazione dall’altra; le due parti intervengono nelle diverse fasi tramite i lororappresentanti; a seconda dei casi, il lavoratore può essere rappresentato da se stesso, da unsindacalista o da un avvocato, l’Amministrazione da un dipendente o da un Avvocato delloStato. Il dirigente interviene quindi eventualmente nel contenzioso in rappresentanzadell’Amministrazione e le regole e le modalità di questa rappresentanza sono fissate da normedi origine legislativa, primaria e secondaria, nonché da disposizioni emanate dalle singoleAmministrazioni in attuazione delle norme legislative.

Prima di approfondire questi temi, rapportandoli allo specifico del MIUR e delle scuoleautonome, quanto detto serve preliminarmente a sgombrare il campo da almeno due questioni:

-

la possibilità da parte del dirigente di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da unavvocato privato; questa possibilità naturalmente non esiste. La rappresentanza dell’Amministrazione può avvenire solo all’interno dell’Amministrazione stessa, per cui nonpossono comparire né il sindacato cui eventualmente il dirigente aderisce, né un avvocato privato, anche se questi fosse pagato dallo stesso dirigente; a maggior ragione, è escluso che

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possa essere pagato con fondi dello Stato

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la possibilità di avvalersi da parte del dirigente di coperture assicurative;anche questapossibilità è esclusa, perché nessuna assicurazione prevede la copertura di costi che non sono a carico del dirigente, in quanto persona fisica, ma dell’Amministrazione.

4-L’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN QUANTO AMMINISTRAZIONE

L’autonomia scolastica, così come definita dalla Legge 59/97 e dai successivi provvedimentiattuativi, gode oggi addirittura di una tutela costituzionale; non si è provveduto però tramitelegislazione ordinaria a incardinare nell’ordinamento generale questa autonomia funzionale, percui non è possibile dire quale sia la natura giuridica dell’istituzione-scuola e quale posto occupinell’ordinamento del servizio di istruzione, che senz’altro fa ancora capo al MIUR, nelle suearticolazioni centrali e periferiche. Il termine “autonomia funzionale” comunemente usato perdefinire l’autonomia scolastica è infatti un termine di natura sociologica più che giuridica, tanto èvero che l’ordinamento prevede diverse autonomie funzionali regolate da disposizioni giuridichemolto diverse tra di loro(Enti autonomi, Agenzie, Authority).

Si tratta quindi di dare un’interpretazione delle norme esistenti, come ha fatto ad esempiol’Avvocatura dello Stato di Bologna, in risposta ad un quesito posto da una scuola e dalProvveditorato di Rimini, in un parere espresso in data 13 Marzo 2001, prot.n.3156/fp.

IL CONTENZIOSO DEL LAVORO

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NELLE

ISTIUTUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Le istituzioni scolastiche autonome, dopo la Legge 59/97, assumono una doppia vestegiuridica:

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rimangono organi dello Stato, del MIUR naturalmente; la citata Legge (art.1, comma 3, lettera q) stabilisce infatti che, per quanto riguarda il servizio di istruzione, una serie di materierimangono di competenza dello Stato: ordinamenti scolastici, programmi scolastici,organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale. Per quanto riguarda queste materie, le scuole continuano quindi ad operare come organidello stato, né più né meno che prima

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diventano soggetti autonomi di imputazione giuridica; tramite l’attribuzione della personalitàgiuridica anche alle istituzioni scolastiche che non l’avevano, queste diventano soggettiautonomi, diversi dallo Stato-MIUR per tutte quelle materie che sono passate dallacompetenza del MIUR a quella delle scuole, materie che sono analiticamente definite dal DPR275/99

Per effetto della riserva in merito allo stato giuridico del personale, il rapporto di lavoro siinstaura tra lo Stato e il lavoratore, per cui la sua gestione rimane di competenza statale; neconsegue che quando la scuola gestisce il rapporto di lavoro del personale che le vieneassegnato continua ad agire quale organo decentrato dello Stato.

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Fin qui il ragionamento dell’Avvocatura, pienamente condivisibile; a sostegno del suoragionamento, però, la stessa avvocatura fa riferimento al primo comma dell’art.15 del DPR275/99, che esclude dalle competenze attribuite alle scuole:

1.

la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli dellasingola istituzione scolastica

2.

reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoroa tempo indeterminato

Se ci fermiamo al reclutamento, che poi si suddivide in due momenti giuridicamente moltodiversi, l’individuazione dell’avente diritto e la stipula del contratto individuale di lavoro, non c’èdubbio che il primo momento rimane di competenza dello Stato, a seguito di procedureconcorsuali che portano alla formazione delle graduatorie provinciali, come hanno confermatola Legge 124/99 e la Legge 333/01; il citato articolo del DPR 275/99 limita però la riserva statalein materia di reclutamento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la Legge333/01 suddivide la competenza per il conferimento delle supplenze annuali e fino al terminedelle lezioni tra CSA e Istituzioni Scolastiche (prima o dopo il 31 luglio di ogni anno), mentre è dicompetenza delle scuole da sempre il conferimento delle supplenze temporanee. Adottandoquindi la terminologia dell’Avvocatura, si può dire che nell’individuazione dell’avente diritto leistituzioni scolastiche agiscono in quanto organi decentrati dello Stato, nella stipula del contrattoindividuali agiscono invece come soggetti autonomi di imputazione giuridica; questo sembrainoppugnabile almeno per la materia delle supplenze temporanee.

Di più:come si esce dal campo del reclutamento, l’art.14 del medesimo DPR 275/99 passa allescuole tutte le competenze in materia di stato giuridico ed economico del personale nonriservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale eperiferica (in pratica, oltre a quanto sopra citato, i provvedimenti disciplinari a carico delpersonale docente); se le funzioni attribuite dal DPR 275/99 sono il discrimine quali-quantitativotra la connotazione della scuola come organo decentrato dello Stato o come ente diverso dalloStato, secondo l’espressione usata dall’Avvocatura, dovrebbe essere logica conseguenza chein queste materie le istituzioni scolastiche si configurano come autonomi soggetti di imputazionegiuridica (sia attiva che passiva) e che i loro dirigenti, in quanto legali rappresentanti, diventano i “soggetti passivi ed attivi” del contenzioso.

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Queste argomentazioni sono rafforzate dal fatto che, mentre per le altre amministrazioni ilD.Lgs 165/2001 attribuisce solo ai dirigenti di uffici dirigenziali generali la competenza didecidere in merito ai ricorsi gerarchici contro atti non definitivi emessi da dirigenti preposti aduffici di livello inferiore, per quanto riguarda le scuole il DPR 275/99, all’art.14, comma 7stabilisce che “ i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche… divengono definitivi ilquindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine,chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che devepronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto divienedefinitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.

Nelle materie amministrative di loro competenza le scuole emettono quindi atti definitivi (non c’èun’istanza superiore, come per tutte le altre Amministrazioni) e decidono in merito ai ricorsigerarchici; la potestà decisionale è in capo a chi ha emesso l’atto, cioè in capo al Dirigente.

5-IL PATROCINIO LEGALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SEDE DI GIUDIZIO EIN SEDE DI CONCILIAZIONE

L’art.1 del R.D.1661/33 dispone che “la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudiziodelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, spettano all’Avvocaturadello Stato”; in via generale, quindi, in sede giudiziale la rappresentanza dell’Amministrazionespetta all’Avvocatura, anche per gli Enti ad ordinamento autonomo, per cui la distinzione sopraoperata tra “organo dello stato” e “soggetto giuridico autonomo” non ha in questo casorilevanza, dato che la norma ricomprende ambedue le fattispecie.

Recentemente, però, è stata introdotta una rilevante modifica alla norma generale sopra citata(D.L. 80 e D.L. 387 del 1998), in aggiunta all’art. 417 del C.p.C.

Il nuovo art.417 bis C.p.C. , comma 1, recita: ”nelle controversie relative ai rapporti dei

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dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado leamministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propridipendenti”; il comma 2 stabilisce che le disposizioni appena menzionate valgano a meno chel’Avvocatura dello Stato competente per territorio non decida di assumere direttamente ladifesa, nel caso si tratti di questioni a carattere generale o aventi notevoli riflessi economici.

Come conseguenza della nuova normativa, ben difficilmente ormai in primo grado l’Avvocaturaassume la difesa, per cui l’Amministrazione è spesso rappresentata in giudizio da suoidipendenti; in ogni caso, la rappresentanza dell’Amministrazione è esercitata dai suoidipendenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, sia che questo avvenga pressol’Ufficio del Lavoro ai sensi dell’art.65 del D.Lgs 165/2001 che presso gli USR o i CSA, ai sensidella disciplina contrattuale prevista dall’accordo del 18/10/2001.

In questo caso, diventa rilevante la distinzione che abbiamo fatto sopra: dovrebbe esserenormale che in tutte le materie la cui competenza è stata attribuita alle scuole l’Amministrazionesi identifichi con la scuola stessa e la responsabilità della difesa sia in capo al Dirigente, inquanto responsabile legale dell’istituzione.

6-LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nell’affidare alle Amministrazioni la gestione diretta del contenzioso del lavoro in sedeextragiudiziale e, almeno parzialmente, in sede giudiziale, lo stesso D.Lgs 80/1998 (D.Lgs165/2001, art.12) ha stabilito che “Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito deirispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creandoappositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali egiudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire,mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unicoufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune”; come si vede, la gestione delcontenzioso diventa un fatto intra-amministrativo: ogni Amministrazione provvede adorganizzarsi, sulla base dei propri ordinamenti; viene data anche l’indicazione di creare appositiuffici, che possono riguardare più Amministrazioni, tra di loro omogenee od affini.

Di nuovo, diventa fondamentale stabilire se l’istituzione scolastica autonoma si configuri o nocome “Amministrazione” a se stante o come organo periferico del MIUR; nel parere sopra citatodell’Avvocatura dello Stato di Bologna, come già detto, si afferma il principio che il rapporto dilavoro sia in toto di pertinenza statale, per cui le scuole non sarebbero a questo punto soggetto

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autonomo, ma una semplice articolazione del MIUR e la potestà in materia sarebbe quindi delMinistero. Come già detto, la tesi non convince fino in fondo, sulla base delle stesse premesseadottate dall’Avvocatura, che riconosce le scuole come soggetti giuridici autonomi per tutte lematerie che la Legge ha loro attribuito.

Per quanto riguarda il MIUR, la materia è stata regolamentata provvisoriamente con il DPR347/2000 (regolamento di organizzazione del MPI) ed attende una normazione definitiva con ilnuovo Regolamento del MIUR, attualmente al vaglio degli organi di controllo; non avendo piùl’Amministrazione centrale funzioni di gestione, la creazione degli Uffici per il Contenzioso èstata demandata ai diversi USR, che in genere a loro volta si sono riservate le linee di indirizzoed hanno demandato ai CSA la gestione operativa. Il MIUR ha anche preso posizione sullequestioni specifiche che siamo andati affrontando, anche recentemente con una nota del13/03/2003, emanata dal Dipartimento per i servizi nel territorio-Direzione generale perl’organizzazione dei servizi.

7-IL POTERE DI RESISTERE ALLE LITI E DI CONCILIARE

L’articolo 16, comma 1, lettera f del D.Lgs 165/2001 stabilisce che il poter di promuovere eresistere alle liti, nonché quello di conciliare sono una prerogativa esclusiva dei Dirigenti degliuffici dirigenziali generali. L’istituzione scolastica non può certo essere considerata un ufficio dilivello generale, anche se gode di molte prerogative e competenze che nelle altreamministrazioni sono appunto di pertinenza di tali uffici, quale la citata competenza di emettereatti amministrativi definitivi; queste competenze elevate sono però attribuite alle scuole e ai lorodirigenti da norme specifiche e chiare, che derogano alla normativa generale stabilita dal D.Lgs165/2001, mentre non esiste (purtroppo) niente di simile per quanto riguarda l’argomento delcontenzioso.

Quanto detto è rafforzato dal fatto che i fondi per la liquidazione dei risarcimenti in caso diconciliazione o di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione sono attribuiti agli USR adecorrere dall’esercizio finanziario 2002 ( prima erano attribuiti all’Amministrazione centrale delMIUR).

Il potere di conciliare e di rappresentare l’Amministrazione in giudizio è quindi solo in capo aiDirigenti degli USR; naturalmente, i Dirigenti generali possono delegare a un qualsiasidipendente la rappresentanza dell’Amministrazione, per cui sismo in presenza di un assurdo: ildirigente delle istituzioni scolastiche è soggetto passivo del contenzioso (il ricorso è contro di

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Il contenzioso del lavoro nelle istituzioni scolastiche_Febbraio 2003

Scritto da PerzianiVenerdì 28 Ottobre 2011 14:21 - Ultimo aggiornamento Domenica 06 Novembre 2011 23:26

lui…) , ma non hanessun potere in merito. Il Dirigente generale può infatti delegare a rappresentarel’Amministrazione un qualsiasi impiegato del CSA e ci potrebbe essere quindi una conciliazionea favore del lavoratore sulla testa del dirigente scolastico e della scuola stessa, conconseguente delegittimazione del dirigente e dell’istituzione; questo pericolo sussistesoprattutto nel caso del tentativo di conciliazione fatto presso i CSA in applicazione dell’accordocontrattuale del 2001 sopra citato; in tale sede, infatti, manca il rappresentante dell’Ufficio delLavoro, che svolge una funzione di terzietà rispetto sia all’Amministrazione che al lavoratore.

Dall’esame delle diverse norme, appare evidente quanto detto sopra in merito alla necessità diuna definizione giuridica dell’autonomia scolastica che dia piena attuazione ai principi contenutinella Legge 59/97 e soprattutto in Costituzione; oggi siamo nella situazione assurda che questiprincipi rischiano di essere vanificati anche da aporie come quelle che abbiamo esaminato, oltreche da una generale caduta di attenzione al tema stesso dell’autonomia, per cui negli ultimiprovvedimenti legislativi l’inciso “fatta salva l’autonomia scolastica” sembra più un richiamorituale ad una realtà che nessuno ha il coraggio di contrastare apertamente, ma a cui ben pochicredono veramente.

Sembra quindi opportuno trovare soluzioni che, nel rispetto della normativa vigente,salvaguardino comunque l’autonomia delle scuole e la funzione di dirigenti delle scuole.

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