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Dossier Dossier L’or ’or ario di lav ario di lav or oro anno 1 - numero 2 IL CONSULENTE DEL LAVORO della provincia di Venezia rivista trimestrale dei consulenti del lavoro

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DossierDossierLL’or’orario di lavario di lavororoo

anno 1 - numero 2

IL CONSULENTEDEL LAVOROdella provincia di Venezia

rivista trimestrale dei consulenti del lavoro

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Consiglio e commissioniComposizione del Consiglio Provinciale dell’Ordinedei Consulenti del Lavoro di Venezia 2005-2008

PresidenteAntonio VegnaSegretarioChiara ZorzettoTesoriereGiovanni LanzaConsiglieriPatrizia GobatMichele MartellatoAntonio AsquinoAlessandro Bonzio

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

PresidenteLuca ScalabrinRevisoriMarco SartoNicola BrunatoDelegata alla Cassa di Previdenza (ENPACL)Patrizia Gobat

Composizione delle Commissioni dell’Ordine deiConsulenti del Lavoro di Venezia 2005-2008

Commissione Praticanti:Componenti Effettivi:Patrizia GobatChiara Zorzetto(Componenti del Consiglio dell’Ordine)Componenti Supplenti:Michele MartellatoAntonio Asquino(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Commissione tenuta Elenco Iscrittie Regolamento ParcelleAntonio VegnaGiovanni LanzaMichele Martellato(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Commissione Formazione ContinuaAntonio VegnaChiara ZorzettoGiovanni LanzaPatrizia GobatMichele MartellatoAntonio AsquinoAlessandro Bonzio(Componenti del Consiglio dell’Ordine)Silvia BarbarinoMaria CasarinMarco GottardoNicola LongoMariano MontefuscoFabiola Pigozzo(Iscritti all’Ordine di Venezia)

Commissione Rapporto Nuovi IscrittiAntonio VegnaChiara ZorzettoAntonio AsquinoNicola Brunato(Presidente, Segretario, Consigliere del Consigliodell’Ordine e Revisore del Collegio dei Revisori)Marco GottardoEnrica MagginoMattia Restuccia(Iscritti all’Ordine di Venezia)

Commissione Rapporti Enti Pubblici e PrivatiAntonio VegnaChiara ZorzettoGiovanni LanzaPatrizia GobatMichele MartellatoAntonio AsquinoAlessandro Bonzio(Componenti del Consiglio dell’Ordine)Silvia BarbarinoMario BenatelliPaolo Mario BustreoMauro CarraroGiovanni Del RioMarco GottardoEnrica MagginoGiulio MaioGianluca MioFabiola PigozzoSergio PoliPaolo PorzionatoLoris PretinRoberto RavagnanSusanna Rossi

Luisa SartoDaniela SavianRiccardo SchionaGiorgio VitLoris Zanellato(Iscritti all’Ordine di Venezia)

Gruppo di Lavoro Inail Provinciale VeneziaPatrizia GobatAntonio AsquinoLuca Scalabrin(Componenti Consiglio e Collegio Revisori dell’Ordine)Massimiliano GattoFabiola PigozzoRoberto RavagnanAlessandro Vianello(Iscritti all’Ordine di Venezia)

Gruppo di Lavoro Inps Provinciale di VeneziaAntonio VegnaChiara, ZorzettoPatrizia GobatAntonio Asquino(Componenti Consiglio dell’Ordine)Silvia BarbarinoMario BenatelliPaolo Mario BustreoMauro CarraroGiovanni Del RioMarco GottardoEnrica MagginoGiulio MaioGianluca MioFabiola PigozzoSergio PoliPaolo PorzionatoLoris PretinRoberto RavagnanSusanna RossiLuisa SartoDaniela SavianGiorgio VitLoris Zanellato(Iscritti all’Ordine di Venezia)

Rapporti con Veneto LavoroAntonio VegnaPatrizia Gobat(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Rapporti con Agenzia delle Entrate Venezia 1Giovanni Lanza(Tesoriere dell’Ordine)

Rapporti con Agenzia delle Entrate Venezia 2Michele MartellatoAntonio Asquino(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Gruppo di Lavoro per l’EditoriaAntonio VegnaGiovanni LanzaPatrizia GobatAntonio Asquino (Componenti del Consiglio dell’Ordine)Fabiola ArtusoIsabella FaggianGiovanna GalendaElisabetta GrandiNicola LongoEnrica MagginoMarco ManninoAlberto MaselliElisabetta NovelloPaolo PorzionatoRoberto RavagnanValeria Tavella(Iscritti all’Ordine di Venezia)Laura BincolettoAndrea CasagrandeMaurizio MoffaFerruccio Piccoli(Praticanti Consulenti del Lavoro)

Commissione Consiliare per i rapporti con leAssociazioni Datoriali

Antonio VegnaChiara ZorzettoGiovanni LanzaPatrizia Gobat(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Commissione Consiliare per i rapporti con laDirezione Provinciale del Lavoro

Antonio VegnaChiara ZorzettoGiovanni Lanza

Patrizia GobatMichele MartellatoAlessandro BonzioAntonio Asquino(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Responsabile del sito webwww.consulentidellavoro.venezia.itPatrizia Gobat(Componente del Consiglio dell’Ordine)Valerio Bergamini(Iscritto all’Ordine di Venezia)

Commissione rapporti con Eletti cariche istituzionali

Antonio VegnaPatrizia GobatMichele Martellato(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Commissione Provinciale di Conciliazione

Antonio VegnaGiovanni Lanza(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Commissione di Certificazione Direzione Provincialedel Lavoro di Venezia

Luca Scalabrin – Componente Effettivo(Presidente Collegio Revisori dell’Ordine)Loris Zanellato – Componente Supplente(Iscritto all’Ordine di Venezia)

Commissione Tributaria Regionale di Venezia

Susanna Rossi - Componente Effettivo(Iscritta all’Ordine di Venezia)Luca Scalabrin - Componente Supplente(Presidente Collegio Revisori dell’Ordine)

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia

Susanna Rossi - Componente Effettivo(Iscritta all’Ordine di Venezia)Luca Scalabrin - Componente Supplente(Presidente Collegio Revisori dell’Ordine)

Rapporti istituzionali conl’Università Ca’ Foscari di Venezia

Antonio VegnaPatrizia Gobat(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Rapporti istituzionali con la Provincia di Venezia

Antonio VegnaChiara ZorzettoPatrizia Gobat(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Rapporti istituzionali con la Regione Veneto

Antonio VegnaPatrizia Gobat(Componenti del Consiglio dell’Ordine)

Rappresentante presso l’OsservatorioDitte C.C.I.A.A.

Mariano Montefusco(Iscritto all’Ordine di Venezia)

Rappresentante presso la Camera Arbitrale diVenezia

Luigi Paronuzzi(Iscritto all’Ordine di Venezia)

Rappresentante presso la Direzione Regionale delLavoro della Regione Veneto per l’apprendistato

Paolo Mario Bustreo(Iscritto all’Ordine di Venezia)

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Sommario

Anno 1 - numero 2

Pubblicazione trimestrale edita dal’Ordine dei Consulenti del Lavorodella Provincia di Venezia

direttore responsabileAntonio Vegna

gruppo di lavoro per l’editoria:Antonio Vegna, Patrizia Gobat, Giovanni Lanza(Componenti del Consiglio dell’Ordine)Fabiola Artuso, Isabella Faggian, Nicola Fasano,Giovanna Galenda, Elisabetta Grandi, NicolaLongo, Enrica Maggino, Marco Mannino, AlbertoMaselli, Paolo Porzionato, Roberto Ravagnan,Valeria Tavella (Iscritti all’Ordine)Laura Bincoletto, Andrea Casagrande, MaurizioMoffa, Elisabetta Novello, Ferruccio Piccoli(Praticanti Consulenti del Lavoro)

contributi di:Oscar De BonaLulzim AjaziFlavio MattiuzzoGiambattista Marchetto

progetto grafico:Charta Bureauvia Fondamenta, 2 - Dolo VEtel. 041 5128217 - fax 041 [email protected]

stampa:NovagraficaCamponogara VE

registrazione:tribunale di Venezian. 1518 del 27 ottobre 2005

foto:archivio dell’ Ordine dei Consulenti del Lavorodella Provincia di Venezia

Consulenti del Lavoro di Venezia - Galleria Matteotti 6/2 Mestre (Ve)tel. 041978305 - email:[email protected]

Antonio VegnaLL’’iimmmmiiggrraazziioonnee nneellllaa pprroovviinncciiaa ddii VVeenneezziiaa . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4

Oscar De BonaIIll VVeenneettoo ee ll’’iimmmmiiggrraazziioonnee ppeerr mmoottiivvii ddii llaavvoorroo . . . . . . . . . .pag. 5

Lulzim AjaziCCoonnvveerrssiioonnee ddeell ppeerrmmeessssoo ddii ssooggggiioorrnnoo ppeerr ssttuuddiiooOOppppoorrttuunniittàà ee ccrriittiicciittàà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 7

DossierFondazione StudiLL’’oorraarriioo ddii llaavvoorroo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 9

Flavio MattiuzzoIIll llaavvoorroo ee ggllii ssttrraanniieerrii ffrraa nnuuoovvaa EEuurrooppaaee ppaaeessii eexxttrraaccoommuunniittaarrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 18

Giambattista MarchettoEEttiiccaa ee iimmmmiiggrraazziioonnee:: ffaacccciiaa--aa--ffaacccciiaaccoonn iill PPaattrriiaarrccaa ee ccoonn iill QQuueessttoorree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 23

Centro RisorseFFoorrmmaazziioonnee:: uunn vvaalloorreepprrooffeessssiioonnaallee pprriimmaarriioo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 24

EElleennccoo iissccrriittttii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 25

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L’immigrazione nellaprovincia di Venezia

Dalla ricerca condotta dal Coses su datiforniti dalla Prefettura di Venezia emer-ge che, delle 9.649 pratiche inserite nel-l’archivio delle Poste Centrali, ben 8.871(pari al 92% delle domande presentate)sono state accolte. Di queste 7.952hanno riguardato i permessi di lavoro e919 i permessi per ricerca di lavoro.I permessi di lavoro hanno riguardatoper il 48% il settore aziendale, per il28% il settore dell’assistenza domiciliaree per il 24 % il settore del lavoro dome-stico, mentre i permessi per ricerca dellavoro hanno riguardato in larga misurail caso di perdita del posto di lavoro chedeterminava la mancanza di una dellecondizioni essenziali (rapporto di lavoroin essere) talvolta riconducibile al deces-so della persona assistita.In merito alla provenienza dei lavoratoriimmigrati oltre il 70% degli stessi pro-viene dai paesi dell’Est, con larga preva-lenza della Romania, della Moldavia edell’Ucraina, e un’età media di circa 35anni dovuta alla presenza di molte lavo-ratrici ultraquarantenni dedite all’assi-stenza familiare. Viceversa nel settoreaziendale l’età media scende a circa 30anni, con una significativa presenzaanche di lavoratori provenientidall’Albania e dalla Cina. Questi ultimirisultano essere impegnati in larga misu-ra nel settore tessile, abbigliamento, cal-zaturiero.Associando la presenza dei lavoratori alsettore aziendale di appartenenza, emer-ge che i lavoratori rumeni, moldavi emacedoni sono presenti in termini quan-titativamente significativi nei settori edi-lizio e metalmeccanico, i lavoratori ben-galesi nei pubblici esercizi e i lavoratoriprovenienti dal Marocco nell’agricoltu-ra.Un ulteriore elemento di riflessione ci èfornito dalla regolarizzazione di lavora-tori stranieri ad opera di cittadini eimprenditori appartenenti allo stessostato del lavoratore da regolarizzare, adimostrazione di una costante crescita diattività imprenditoriali gestite da cittadi-ni stranieri. Il dato interessa il 15% deltotale dei permessi per lavoro, pari a

circa 1.200 unità. Di questi l’81% èstato inserito in aziende riconducibiliper oltre il 25% a cittadini cinesi e peril 20% a cittadini macedoni.Sono numeri estremamente importanti,che devono essere oggetto di studio allaluce delle profonde trasformazioni chestanno interessando la nostra regione. Irecenti dati forniti dall’Istat indicano intre milioni la presenza in Italia dei citta-dini extracomunitari e recenti studidimostrano che la popolazione delVeneto aumenterà di oltre 500.000 abi-tanti nel breve periodo proprio per laloro presenza. Occorre quindi procederespeditamente nel creare le migliori con-dizioni di inserimento - non solo lavora-tivo, anche civile e sociale - di questi cit-tadini che rappresentano una ulteriorepossibilità di costruzione e di sviluppodel cosiddetto “terzo Veneto”. Le recenti nuove attribuzioni ricono-sciute dal legislatore alla nostra profes-sione in materia di intermediazione, peril tramite della nostra FondazioneNazionale per il Lavoro, mettono noiConsulenti del Lavoro in condizione dipoter essere un validissimo interlocutoredella Pubblica Amministrazione per l’in-dividuazione dei percorsi di selezione,formazione e inserimento lavorativo dei

cittadini extracomunitari. L’autorevolearticolo dell’Assessore regionale ai FlussiMigratori che abbiamo il piacere diospitare in questo numero della nostrarivista si inserisce a pieno titolo nell’am-bito di un fattivo percorso di collabora-zione che ci vede impegnati e i cui risul-tati non tarderanno a manifestarsi.

Antonio VegnaPresidentedell’Ordine dei Consulenti del Lavorodella provincia di Venezia

È stato rinnovato il Consiglio Nazionaledell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.I nuovi membri resteranno in carica peril triennio 2005-2008.

Consiglieri

Daria Luciana Bottaro

Marina Elvira Calderone

Brunella Calonaci

Mauro Giuseppe Capitanio

Adalberto Capurso

Alfio Catalano

Giuseppe D’Angelo

Rosario De Luca

Edmondo Duraccio

Vincenzo Germinara

Teodoro Lateana

Franco Marchetti

Elio Monsellato

Pietro Panzetta

Alessandro Visparelli

Revisori dei conti

Angelo Colangelo

Marcello De Carolis

Eugenio Leoni

IL NUOVO CONSIGLIONAZIONALE DEICONSULENTI DEL LAVORO

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Il Veneto e l’immigrazioneper motivi di lavoro

L’agenda immigrazione per complessità,dinamicità, portata sociale e culturale,trasversalità a tanti aspetti della vitaquotidiana, è per definizione un’agendadifficile.La mia agenda di Assessore regionale aiFlussi Migratori vuole essere, per princi-pio e metodo, un’agenda aperta e condi-visa con tutti coloro che sono interessatia partecipare attivamente alla definizio-ne delle migliori scelte di settore.Rivolgo, quindi, agli esperti del mondodel lavoro, rappresentati da questaRivista, l’invito a partecipare, con il lorocontributo di professionalità, esperienzae di idee, alla individuazione di percorsie di soluzioni adeguate alle problemati-che collegate alla mobilità delle personee, in particolare, alla mobilità dei lavo-ratori.Come sappiamo, è il lavoro il motivoprincipale dell’ingresso in Veneto dei cit-tadini non comunitari, con un’incidenzaper oltre il 67% sui flussi migratori: lacentralità sempre costante negli anni deimotivi di lavoro, ha anticipato il quadronormativo nazionale, come innovatodalla Legge 189/2002 (c.d. Bossi – Fini),che ha istituito un diretto raccordo tragli ingressi di cittadini non comunitarinel territorio nazionale e la sussistenzadel contratto di lavoro.

Il lavoro, d’altra parte, è stato il motivoprincipale dell’emigrazione veneta nelmondo, su cui il mio Assessorato haulteriori specifiche competenze e funzio-ni.L’approfondimento del rapporto immi-grazione/lavoro non può che essere unodegli obiettivi prioritari in questa primafase di mandato.Nel concreto, come ho illustrato nellarelazione programmatica di settore perl’anno 2005, intendo sviluppare segnata-mente con gli Assessorati regionali tito-lari delle politiche del lavoro e dell’im-presa e con le parti sociali che già opera-no in organismi istituzionali deputatialla concertazione delle politiche dellavoro, un indispensabile processo diverifica sui fabbisogni di lavoro immi-grato e sul rapporto tra andamentodemografico, trasformazione della strut-tura produttiva regionale e flussi migra-tori.Per la stima del fabbisogno quali-quanti-tativo di lavoratori immigrati chiedo alterritorio, e in particolare al sistemadelle imprese, un’assunzione di responsa-bilità anche sotto il profilo dell’incenti-vazione, con un impegno comune, diquote di immigrazione socialmentesostenibili e di flussi migratori legali eregolari, nel rispetto della dignità dei

lavoratori e della legge italiana.Tanto più è necessario e utile questoimpegno comune in una situazione, qualè quella attuale, di transizione verso unnuovo modello di sviluppo, il c.d. TerzoVeneto, adeguato a rispondere alle sfidedella competizione globale, in cuipotrebbe incrinarsi il rapporto, finoraequilibrato, di compatibilità tra lavora-tori veneti e lavoratori stranieri.Vanno evitati, a tal fine, flussi migratorigenerici e indifferenziati, più esposti alrischio del sommerso e va prevenuta ladisoccupazione etnica, con i suoi correla-ti di disagio e di debolezza sociale.Altre sfide, non meno importanti, su cuiritengo opportuno attivare l’iniziativaregionale, sono rappresentate dalle pro-cedure di ingresso dei lavoratori regolarie di rinnovo dei permessi di soggiorno,che scontano, il più delle volte, tempibiblici, in quanto tali inadeguati alleveloci dinamiche dei processi produttivi.Nell’ambito di un progetto regionale,finalizzato a facilitare gli ingressi nelVeneto di lavoratori selezionati e forma-ti, è stato calcolato che i diversi passaggiburocratici, che intervengono dalmomento della richiesta dell’azienda dinullaosta al rilascio effettivo del permes-so di soggiorno, comportano da un mini-mo di 80 a un massimo di 300 giorni.Considerata la competenza dello Stato e

Oscar De BonaAssessore alle Politiche dei Flussi MigratoriRegione del Veneto

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dei suoi organi decentrati, stabilita dal-l’ordinamento, sulle articolate proceduredegli ingressi extracomunitari, sarà por-tata all’attenzione del Governo centrale,anche con proposte concrete elaborated’intesa con il territorio, l’esigenza delVeneto di velocizzare l’iter, con partico-lare attenzione al lavoro stagionale neisettori dell’agricoltura e del turismo.Anche sui tempi di rinnovo dei permessidi soggiorno, la Regione continuerà adinvestire risorse specifiche per progetti direte tra Prefetture, Questure ed EntiLocali volti a creare percorsi di semplifi-cazione, formazione e informazione.Il rafforzamento, infatti, di un sistemagarantito dall’incontro tra legalità edefficienza operativa e sostenuto dalla

cooperazione interistituzionale è strate-gico per il passaggio, da tutti auspicato,dall’emergenza alla normalizzazione delfenomeno immigratorio.Come previsto dalla proposta diProgramma Immigrazione 2005, laRegione intende proseguire sul versantedei progetti di accompagnamento socio-lavorativo dei flussi migratori, coninterventi di incrocio tra domanda eofferta di lavoro, di selezione nei Paesidi origine dei migranti, di formazione edi sostegno al primo inserimento nelVeneto.Sono già in corso significative esperienzequali il Progetto Formazione e Lavorodei Migranti, finalizzato alla sperimenta-zione nella gestione delle quote del titolo

di prelazione, previsto dall’articolo 23della legge nazionale sull’immigrazione, eil Progetto Occupazione e Servizi allapersona, promosso d’intesa con ilPatriarcato di Venezia, nel cui contestovengono sostenute azioni di formazioneper le assistenti familiari, ovvero perquelle lavoratrici impiegate in attività disostegno alle famiglie e alle persone.Voglio ricordare, infine, che nel settoredell’assistenza familiare, che conta nelVeneto oltre 24.000 lavoratrici, di cuil’81% provenienti dall’Europa dell’Est, èstato da poco avviato un innovativo ser-vizio informativo regionale di call center,mediante un numero unico e una sezionedel sito internet www.venetoimmigrazio-ne.it, rivolto alle famiglie che si avvalgo-no della collaborazione di un’assistentefamiliare e a tutti coloro che svolgono osono disponibili a svolgere tale professio-ne.

LIBRETTI SANITARI:PARTONO I CORSI INSOSTITUZIONE E I FINANZIAMENTI E.B.VCome previsto dalla Legge regionale 41 del 19.12.03, il libretto sani-tario viene sostituito da percorsi di formazione ed informazione finaliz-zati alla prevenzione del rischio derivante da manipolazione da alimenti.

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Conversione del permesso di soggiornoper studio – Opportunità e criticità

Lulzim AjaziSportello Immigrati Assessorato al Lavorodella provincia di Venezia

L’art. 13 del DPR 18.10.2004 n. 334 haapportato delle importanti modifiche inmateria di conversione del permesso disoggiorno da motivo di studio a motividi lavoro.La precedente normativa, ed anche iltesto attuale dell’art. 6 TU, prevede lapossibilità della conversione soltanto“nell’ambito delle quote stabilite anorma dell’art. 3, 4° comma”.Il Regolamento di attuazione, comemodificato, nonostante la non felice for-mulazione e, conseguentemente, la nonfacile interpretazione, ha invece espressa-mente disciplinato alcuni casi di conver-sione da studio a lavoro al di fuori dellequote.Il 5° comma oggi esplicitamente prevedela possibilità, per “gli stranieri regolar-mente soggiornanti sul territorio nazio-nale al raggiungimento della maggioreetà”, di convertire automaticamente iloro “permessi di soggiorno per motivi distudio di studio o formazione” in per-messi di soggiorno per motivi di lavoro.Lo stesso comma poi aggiunge che “lastessa disposizione si applica agli stranie-

ri che hanno conseguito in Italia il diplo-ma di laurea o di laurea specialistica, aseguito della frequentazione dei relativicorsi di studio in Italia”.La Circolare n. 400 del 4.3.2005 delMinistero dell’Interno, volta ad illustrarei contenuti e le finalità della nuova nor-mativa, chiarisce che tale norma ha loscopo di superare le difficoltà nelle qualiveniva a trovarsi il minore presente inItalia per motivi familiari che al raggiun-gimento della maggiore età dovevanecessariamente richiedere il permesso disoggiorno per studio o lavoro. Con laprecedente normativa se lo straniero sce-glieva di continuare gli studi e, quindi,richiedeva un permesso di soggiorno perstudio, per poter poi lavorare dovevaacquisire una quota nell’ambito deldecreto flussi annuale.Con le fondamentali modifiche apportatedal DPR 334/04, tale straniero potrà,invece, richiedere la conversione da stu-dio o formazione professionale, in quelloper lavoro, subordinato o autonomo, e laquota verrà detratta dal decreto flussidell’anno successivo.

Il 5°comma finisce disponendo che “lastessa disposizione si applica agli stranie-ri che hanno conseguito il Italia il diplo-ma di laurea o di laurea specialistica, aseguito della frequentazione dei relativicorsi di studio in Italia. La Circolare chiarisce, inoltre, che taledisciplina è estesa ai titolari di permessodi soggiorno per formazione o tirocinio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si puòconcludere che la nuova normativa pre-vede espressamente la conversione dastudio a lavoro al di fuori delle quote pertutti gli stranieri la cui famiglia si sia sta-bilita in Italia e siano, quindi, già statititolari di un precedente permesso permotivi di famiglia.Lo stesso vale per gli stranieri che hannoconseguito in Italia il diploma di laurea odi laurea specialistica, a seguito della fre-quentazione dei relativi corsi di studio inItalia, o per quegli stranieri che hannofrequentato corsi di formazione o tirociniformativi in Italia, ma “soltanto dopo laconclusione del corso di formazione fre-quentato o del tirocinio svolto”.

DD..LLggss 2255 lluugglliioo 11999988 nn.. 228866,, ccoommee mmooddiiffiiccaattoo ddaallllaa LL.. 3300 lluugglliioo 22000022 nn.. 118899DDPPRR 3311 aaggoossttoo 11999999 nn.. 339944,, ccoommee mmooddiiffiiccaattoo ddaall DDPPRR 1188 oottttoobbrree 22000044 nn.. 333344CCiirrccoollaarree nn.. 440000 ddeell 44..33..22000055 ddeell MMiinniisstteerroo ddeellll’’IInntteerrnnoo

Art. 6, 1°co. D.Lgs 286/98: “Il permesso di soggiorno … rilasciato per motivi di studio e formazione puòessere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno perlavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’art. 3,4°co., secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione ”.

Art. 14 DPR 394/99 - 4°c. “Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di

validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

- 5°co. Fermi restando i requisiti previsti dall’art. 6, 1°co. TU, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’art. 3, 4°co. TU per l’anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi disoggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorionazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieriche hanno conseguito il Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito dellafrequentazione dei relativi corsi di studio in Italia.

- 6°co. … il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, neilimiti delle quote fissate a norma dell’art. 3 TU, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico che cura gli ulterioriadempimenti previsti dall’art. 39, 9°co.. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgeretirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto”.

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L’orario di lavoro

Fondazione StudiConsiglio Nazionaledell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

PRINCIPIO N. 4

“L’ORARIO DI LAVORO”

Con il 4° principio, la Fondazione Studiaffronta lo spinoso problema dell’orario dilavoro, tema assai dibattuto soprattuttoper le oggettive difficoltà interpretative,dovute ai numerosi interventi legislativi;basti pensare che il primo tentativo diriforma intervenne con la legge 24 giugno1997, n.196, dopo ben 74 anni dallaprima disciplina in merito, dettata dalRDL 15 settembre 1923, n.692.Successivamente, per la necessità di ade-guare la nostra legislazione alle direttive93/104/CE e 2000/34/CE, fecero seguito iDlgs n.66/2003 e n.214/2004.La Categoria dei Consulenti del Lavoro,proseguendo il lavoro interpretativo delleleggi in materia di lavoro si augura difornire un valido e qualificato supporto atutti coloro che hanno necessità di ade-guare le proprie conoscenze giuslavoristi-che all’evolversi della complessa normati-va di riferimento.

AAllffiioo CCaattaallaannoo(Presidente del Consiglio Nazionaledell’Ordine Consulenti del Lavoro)

GGiiuusseeppppee DD’’AAnnggeelloo(Presidente vicario Fondazione StudiConsiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro)

1. PremessaIl decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66 (d’ora inpoi decreto), a partire dal 29 aprile 2003, hariformato tutti i profili della disciplina del rap-porto di lavoro connessi all’organizzazione del-l’orario (orario normale di lavoro; limiti massimidi orario; lavoro straordinario; pause e riposi;ferie; lavoro notturno). Tale nuova disciplinaorganica dei tempi di lavoro abroga tutte lenorme in materia, salvo quelle espressamenterichiamate (art. 19, comma 2). Il riferimentocostituzionale rimane sempre l’art. 36 dellaCostituzione, che si occupa della durata massi-ma della giornata di lavoro, del riposo settima-nale e delle ferie.Il decreto applica la Direttiva comunitaria n.93/104/Ce, e successive modifiche ed integra-zioni (v. in particolare la direttiva n.

2000/34/Ce), concernente “taluni aspetti del-l’organizzazione dell’orario di lavoro”.La disciplina di riforma, peraltro, è stata giàoggetto di modifica per effetto del decretolegislativo n.213/2004 il quale, con decorrenzadal 1° settembre 2004, ha provveduto princi-palmente a riformulare uno specifico regimesanzionatorio in materia oltre a modificareulteriori aspetti disciplinati dal decreto.Prima della riforma del 2003, la disciplina basein materia di limiti all’orario di lavoro era rego-lata dal R.d.l. 15 marzo 1923, n.692, convertitocon modificazioni nella legge 17 aprile 1925, n.473, e successive norme attuative. Tale provve-dimento era stato negli ultimi anni modificatodall’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n.196,che aveva portato il limite dell’orario normaledi lavoro settimanale a 40 ore, nonché dall’art.1 della legge 27 novembre 1998, n.409, cheaveva modificato la disciplina del lavoro straor-dinario. Il lavoro notturno era invece regolatodal D.lgs. 26 novembre 1999, n.532, la cuidisciplina viene in buona parte riproposta dal-l’attuale decreto.Diverse erano poi le norme che regolavano ulte-riori profili della materia in esame (si pensi, adesempio, agli artt. 2107 e 2108 cod. civ.; allalegge n.370/1934 sul riposo domenicale e setti-manale; etc.).Restano ancora in vigore le discipline speciali inmateria di lavoro dei minori (legge n.977/1967)e di lavoro a tempo parziale (D.Lgs. n.61/2000),perché non regolate dal decreto.Sul piano contrattuale, inoltre, le maggiori con-federazioni sindacali hanno siglato l’Avvisocomune del 12 novembre 1997 allo scopo didare una prima attuazione convenzionale delladirettiva comunitaria nel settore industriale.

2. Il campo di applicazionedella nuova disciplina

L’art. 2 del decreto prevede che la riforma troviapplicazione per tutti i settori pubblici e privatifatti salvi quelli espressamente esclusi.In particolare, l’esclusione riguarda (art. 2,comma 1) sia il personale di volo nella aviazio-ne civile, inteso come il personale di aeromobiliimpiegato da un’azienda a bordo di un aereo-mobile civile (direttiva 2000/79/CE), sia la gentedi mare, intesa come il personale occupato oimpegnato a bordo, a qualunque titolo, di unanave marittima sia di proprietà pubblica sia diproprietà privata, registrate nel territorio delloStato e normalmente destinata ad operazioni di

marina mercantile (direttiva 1999/63/CE), sia icosiddetti “lavoratori mobili”.La regolamentazione della materia dei tempi dilavoro per le prime due categorie di lavoratori èquindi rimessa ai provvedimenti di attuazionedelle rispettive direttive europee.Per i lavoratori mobili, invece, lo stesso art. 2,comma 1, del decreto dispone l’esclusione dalcampo di applicazione della riforma soltantocon riferimento “ai profili di cui alla direttiva2002/15/CE”.Il decreto definisce il lavoratore mobile come“qualsiasi lavoratore impiegato quale membrodel personale viaggiante o di volo presso unaimpresa che effettua servizi di trasporto passeg-geri o merci su strada, per via aerea o per vianavigabile, o a impianto fisso non ferroviario”(art. 1, comma 2, lett. h).La definizione in questione accoglie una nozio-ne ampia di lavoratore mobile, che secondoun’interpretazione preferibile comprende tuttele ipotesi in cui l’impresa offra un “servizio” ditrasporto (passeggeri o merci) alla propria clien-tela, anche se tale servizio non rappresenti, inipotesi, l’oggetto esclusivo o principale dell’atti-vità imprenditoriale (si pensi, ad esempio, alleaziende commerciali che oltre la vendita offro-no il servizio del trasporto a domicilio dellamerce venduta; oppure, nell’ambito dell’edilizia,ai lavoratori adibiti alla guida degli automezziper il trasporto dei materiali).Come detto, l’art. 2, comma 1, del decretoesclude l’applicazione soltanto dei “profili di cuialla direttiva 2002/15/CE”, concernente “l’orga-nizzazione dell’orario di lavoro delle personeche effettuano operazioni mobili di autotra-sporto”. I profili esclusi sono quindi quelli relati-vi agli articoli 4, 5, 6 e 7 della Direttiva, cioè la“Durata massima settimanale della prestazionedi lavoro” (art. 4), i “Riposi intermedi” (art. 5),i“Periodi di riposo” (art. 6), il “Lavoro notturno”(art. 7). Ne consegue che tutti i lavoratori mobili– come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. h), deldecreto – sono esclusi dalla applicazione dellenorme del decreto stesso che regolano taliaspetti.Gli altri profili del rapporto di lavoro dei lavora-tori mobili, come ad esempio l’individuazionedell’orario normale, le ferie e la disciplina dellostraordinario, devono invece intendersi regola-mentati dal decreto in esame.Sono altresì esclusi dal campo di applicazionedel decreto i seguenti settori pubblici (art. 2,comma 2):

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- i servizi di protezione civile compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- le strutture giudiziarie;- i penitenziari;- le strutture destinate per finalità istituzionali

alle attività degli organi con compiti inmateria di ordine e sicurezza pubblica;

- le biblioteche;- i musei e aree archeologiche dello Stato;Con riferimento a tali settori, è previsto che ledisposizioni del decreto non trovino applicazio-ne “unicamente in presenza di particolari esi-genze inerenti al servizio espletato o di ragioniconnesse ai servizi di protezione civile, nonchédegli altri servizi espletati dal corpo nazionaledei vigili del fuoco”, esigenze che devono essereindividuate con decreto del ministro competen-te, di concerto con i ministri del lavoro, dellasalute, dell’economia e delle finanze e per lafunzione pubblica, da emanarsi entro 120 giornidalla data di entrata in vigore del decreto (allostato tale decreto non risulta ancora emanato).Inoltre, per il personale delle Forze di polizia,delle Forze armate, nonché per gli addetti alservizio di polizia municipale e provinciale, èprevista l’esclusione dall’applicazione del decre-to in relazione alle “attività operative specifica-mente istituzionali”.Infine, le disposizioni del decreto non si applica-no al personale della scuola disciplinato daldecreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (art. 2,comma 3).Viceversa, le nuove regole sull’orario di lavoro siapplicano agli apprendisti maggiorenni i quali, apartire dal 29 aprile 2003, non hanno più alcu-na distinzione con i pari età assunti con uncontratto a tempo indeterminato o a termine.Per gli apprendisti minorenni continua, invece,ad applicarsi l’orario valido per tutti i minori.Resta infatti in vigore la disciplina specialeriguardante la durata massima della giornata edella settimana lavorativa prevista per i bambinipari a 7 ore giornaliere e 35 settimanali, e pergli adolescenti, pari a 8 ore giornaliere e 40 set-timanali (v. l’art. 18 della legge 17 ottobre1967, n. 977). Come è noto, per bambino siintende il minore sotto i 15 anni, ovvero ilminore che comunque è ancora soggetto agliobblighi scolastici; per adolescente si intende ilminore tra i 15 e i 18 anni, se non più soggettoagli obblighi scolastici (così l’art. 1 della legge17 ottobre 1967, n. 977, e successive modifi-che).Va segnalato, infine, che per una serie di cate-gorie di lavoratori e di settori il decreto si appli-ca soltanto parzialmente, cioè con esclusione dialcuni vincoli, come si rileva in particolare (manon solo) dal Capo V relativo alle “Disposizionifinali e deroghe”.

3. Definizione di orario di lavoroLa nuova disciplina introduce per la prima voltauna definizione di “orario di lavoro” in luogo diquanto regolamentato dal citato R.d.l. n.692/1923 che si limitava a disporre esclusiva-mente una definizione di “lavoro effettivo”.Il decreto stabilisce che per orario di lavoro siintende “qualsiasi periodo in cui il lavoratoresia al lavoro, a disposizione del datore dilavoro e nell'esercizio della sua attività odelle sue funzioni” (art. 1, comma 2, lett. a). Alcontrario, qualsiasi periodo che non rientra nel-

l'orario di lavoro è definito periodo di riposo(art. 1, comma 2, lett. b).L’orario di lavoro, quindi, rappresenta il confinetra il momento in cui il dipendente è soggettoal potere organizzativo e direttivo del datore dilavoro e il momento in cui è sottratto a talepotere.In generale rientra nella nozione di orario dilavoro il tempo in cui il lavoratore esegue lapropria prestazione lavorativa strettamenteintesa, ovvero ogni attività che sia comunquefunzionale all’esecuzione della prestazione lavo-rativa principale.Alla luce della nuova definizione di orario dilavoro si pone quindi la questione se debbanoessere computati nell’orario di lavoro particolarisituazioni che possono verificarsi in azienda.Questo è il caso, ad esempio, del tempo neces-sario per indossare gli indumenti da lavoro (c.d.tempo tuta) compresi quelli previsti dalla legi-slazione prevenzionistica.In questa ipotesi il lavoratore è soggetto all’or-dine impartito dal datore di lavoro e pertanto, iltempo fisiologico necessario per tale attivitàdeve computarsi nell’orario di lavoro.Con riferimento alla definizione di orario dilavoro è intervenuta anche la Corte di GiustiziaEuropea (sentenza 9 settembre 2003, n. C-151-03), stabilendo che il servizio di guardia che unmedico svolge secondo il regime della presenzafisica in ospedale, va considerato come intera-mente rientrante nell'orario di lavoro, anchequalora all'interessato sia consentito riposaresul luogo di lavoro durante i periodi in cui non èrichiesta la sua opera.In effetti, il servizio di permanenza obbligatoriaidentifica una situazione in cui il lavoratoredeve tenersi a disposizione del proprio datore dilavoro sul luogo di lavoro ed è, inoltre, tenuto arestare costantemente vigile per poter interve-nire immediatamente in caso di necessità.Tuttavia devono essere considerate nel computodel lavoro effettivo quelle soste, anche se didurata superiore ai quindici minuti, che sonoconcesse all'operaio nei lavori molto faticosiallo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche diriprendere il lavoro.Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivinon si computano come orario di lavoro i riposiintermedi che siano presi sia all'interno cheall'esterno dell'azienda; il tempo impiegato perrecarsi al posto di lavoro; le soste di lavoro didurata non inferiore a dieci minuti e complessi-vamente non superiore a due ore, comprese tral'inizio e la fine di ogni periodo della giornata dilavoro, durante le quali non sia richiesta alcunaprestazione al lavoratore (articolo 9, comma 3).

4. L’orario normale di lavoroL’art. 3, comma 1 del decreto riproducendo laprevisione già contenuta nell’art. 13 della leggen. 196/1997 dispone che “l'orario normale dilavoro è fissato in 40 ore settimanali”.Tale disposizione, quindi, non introduce novitàrispetto al passato lasciando inalterata la defi-nizione legale del limite “normale” della presta-zione lavorativa.In assenza di una specifica previsione normativain materia, e fatta salva diversa previsione deicontratti collettivi, il parametro ordinario dellasettimana è quello riferito al calendario civile,vale a dire dal lunedì alla domenica.

Il successivo comma 2 stabilisce che “I contratticollettivi di lavoro possono stabilire, ai fini con-trattuali, una durata minore e riferire l'orarionormale alla durata media delle prestazionilavorative in un periodo non superiore all'anno”.Quest’ultima disposizione pur ricalcando quellacontenuta sempre nel citato articolo 13 intro-duce rispetto al passato due novità.La prima, riguarda il riferimento ai “contratticollettivi” e non più ai contratti “nazionali”, chepossono stabilire una durata normale della pre-stazione in misura inferiore alle 40 ore e disci-plinare il lavoro multiperiodale. Ne consegueche i contratti di qualsiasi livello possono inautonomia prevedere una legittima regolamen-tazione in materia.Una seconda novità riguarda, invece, l’inciso inbase al quale la durata minore dell’orario dilavoro trova applicazione solo “ai fini contrat-tuali ”.La disposizione prevede espressamente, quindi,che l’eventuale minor orario settimanale stabili-to dai contratti collettivi non incide nella defi-nizione legale di “orario normale di lavoro” cheva individuata, in ogni caso, in 40 ore settima-nali.Ne consegue, pertanto, che le previsioni conte-nute nel decreto che limitano il ricorso al lavorostraordinario devono essere sempre riferite alleore eccedenti la 40a, e non anche a quelle com-prese tra il minor orario normale settimanalefissato su base contrattuale e l’orario normalesettimanale fissato dalla legge (vale a dire 40ore).Non può essere escluso, tuttavia, che la con-trattazione collettiva anche dopo la riformapossa prevedere un orario normale su base gior-naliera.In questo contesto, dunque, in assenza di unlimite di prestazione “normale” giornaliera fis-sata dalla contrattazione collettiva, il datore dilavoro per effetto del potere direttivo puòdistribuire liberamente le 40 ore normali di pre-stazione durante la settimana lavorativa fermorestando il rispetto delle norme sui riposi gior-nalieri e settimanali.

4.1 Le deroghe all’orario normaleL’articolo 16 del decreto elenca una serie di pre-stazioni o settori nei confronti dei quali, inderoga all’ordinaria disciplina, non si applica ladisposizioni sull’orario normale di lavoro di cuiall’articolo 3.Al contrario, invece, per le stesse prestazioni osettori trova applicazione la norma contenutanell’articolo 4 del decreto in materia di duratamassima della prestazione.Nei confronti di tali fattispecie, dunque, sulpiano legale non sussiste distinzione tra la pre-stazione “normale” e quella “straordinaria” conla conseguenza che le ipotesi in esame sonoescluse da qualsiasi adempimento introdottodalla legge connesso alla prestazione straordi-naria.In particolare, il comma 1 del citato articolo 16recita “Fatte salve le condizioni di miglior favorestabilite dai contratti collettivi, sono escluse dal-l'ambito di applicazione della disciplina delladurata settimanale dell'orario di cui all'art. 3:a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd

n. 692/1923 e successive modifiche;b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e

successive modifiche, alle condizioni ivi

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previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10del rd n.1955/1923;

c) le industrie di ricerca e coltivazione diidrocarburi, sia in mare che in terra, di posa dicondotte e installazione in mare;

d) le occupazioni che richiedono un lavorodiscontinuo o di semplice attesa o custodiaelencate nella tabella approvata con rd6 dicembre 1923, n.2657, e successivemodificazioni e integrazioni, alle condizioniivi previste;

e) i commessi viaggiatori o piazzisti;f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di

trasporto per via terrestre;g) gli operai agricoli a tempo determinato;h) i giornalisti professionisti, praticanti e

pubblicisti dipendenti da aziende editrici digiornali, periodici e agenzie di stampa, nonchéquelli dipendenti da aziende pubbliche eprivate esercenti servizi radiotelevisivi;

i) il personale poligrafico (operai e impiegati)addetto alle attività di composizione, stampae spedizione di quotidiani e settimanali, didocumenti necessari al funzionamento degliorgani legislativi e amministrativi nazionali elocali, nonché alle attività produttive delleagenzie di stampa;

j) il personale addetto ai servizi di informazioneradiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche eprivate;

k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978,n.154 e all'art. 2 della legge 13/7/1966,n.559;

l) le prestazioni rese da personale addetto allearee operative, per assicurare la continuità delservizio, nei settori appresso indicati:

- personale dipendente da impreseconcessionarie di servizi nei settori delleposte, delle autostrade, dei servizi portuali eaeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici ditrasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;- personale dipendente da aziendepubbliche e private di produzione,trasformazione distribuzione, trattamentoed erogazione di energia elettrica, gas,calore e acqua;- personale dipendente da quelle di raccolta,trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;- personale addetto ai servizi funebri ecimiteriali limitatamente ai casi in cui ilservizio stesso sia richiesto dall'autoritàgiudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

m)personale dipendente da gestori diimpianti di distribuzione di carburante nonautostradali;

n) personale non impiegatizio dipendente dastabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e isciali”.

E’ opportuno sottolineare che i contratti collet-tivi possono prevedere l’applicazione dell’orarionormale di lavoro anche per le fattispecie sopraelencate trattandosi nel qual caso di disposizio-ne più favorevole per il lavoratore.Il comma 2 del richiamato articolo 16 introduceuna specifica previsione secondo cui le attivitàe le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) dicui sopra verranno aggiornate e armonizzatemediante decreto del ministero del lavoro edelle politiche sociali. Il predetto decreto, per le

materie di esclusivo interesse dei dipendentipubblici, è adottato dal ministro del lavoro edelle politiche sociali di concerto con il ministroper la funzione pubblica.

5. La prestazione massimaL’art. 4, comma 1 del decreto prevede che “Icontratti collettivi di lavoro stabiliscono la dura-ta massima settimanale dell'orario di lavoro”.Nel successivo comma 2, inoltre, il legislatoreintroduce un limite legale inderogabile secondoil quale “La durata media dell'orario di lavoronon può in ogni caso superare, per ogni periododi sette giorni, le quarantotto ore, comprese leore di lavoro straordinario”.Dalla lettura combinata delle due disposizioniemerge che spetta ai contratti collettivi diintrodurre un limite settimanale assoluto dellaprestazione lavorativa ed esso può eccedereanche le 48 ore, fermo restando comunque l’ul-teriore obbligo di non eccedere le 48 ore medieogni 7 giorni compresi in un periodo individuatocon le modalità di seguito descritte.Anche in questo caso “la settimana” va indivi-duata con le modalità descritte nel paragrafo 4.Rispetto al passato, in cui era presente il sololimite settimanale assoluto stabilito dal legisla-tore in 52 ore, l’azienda può modulare la pre-stazione lavorativa in modo più flessibile poten-do, nei casi permessi dalla contrattazione col-lettiva, anche superare le 52 ore settimanalipurché assicuri il rispetto del limite medio di 48ore ogni sette giorni a garanzia della tuteladella salute del lavoratore.I commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 stabili-scono che la durata media dell'orario di lavorodeve essere calcolata con riferimento a unperiodo non superiore a quattro mesi.Con l’intervento dei contratti collettivi sarà pos-sibile elevare quest’ultimo periodo fino a seimesi, ovvero fino a 12 mesi ma solo a fronte diragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organiz-zazione del lavoro specificate negli stessi con-tratti collettivi.

5.1 Il meccanismo di calcolo della mediaIl limite medio previsto dal richiamato comma 2dell’articolo 4 è il frutto di un rapporto mate-matico laddove, con riferimento al medesimoperiodo di riferimento, la variabile del denomi-natore è rappresentata dai multipli di 7 giorni eal numeratore la variabile è rappresentata dalleore effettive di lavoro.L’articolo 6, comma 1 del decreto prevede che “Iperiodi di ferie annue e i periodi di assenza permalattia non sono presi in considerazione ai finidel computo della media”.Pertanto, esclusivamente le assenze per malat-tia e per ferie non dovranno essere prese inconsiderazione ai fini del calcolo del rapporto dicui sopra.A partire dal 29 aprile 2003, dunque, il quadri-mestre di riferimento va individuato con un cri-terio “mobile” che consente di recuperare legiornate di assenza previste dall’articolo 6 nelperiodo successivo con la conseguenza di averea disposizione sempre su un quadrimestre com-pleto.Individuato tale periodo, il datore di lavorodovrà procedere a calcolare i multipli di 7 giorniin esso contenuti (per il denominatore del rap-porto) e le corrispondenti ore di lavoro effettivo(per il numeratore).

Per quanto riguarda le assenze diverse da quelleespressamente richiamate dall’articolo 6 (adesempio, per infortunio o per maternità), lestesse devono essere considerate da un lato,come giornate utili ai fini della determinazionedella variabile posta al denominatore, dall’altrolato, di valore pari a zero le ore da computare alnumeratore in considerazione della totaleassenza di lavoro effettivo.Se il risultato del rapporto è superiore a 48 oredeve ritenersi applicabile la specifica sanzioneprevista per tale inadempimento di cui meglio sidirà nel paragrafo 12.2.2.Per espresse previsione di cui all’articolo 6comma 2 le ore di lavoro straordinario utilizzatein compensazione non concorrono alla forma-zione del calcolo della media. Pertanto le stessenon devono essere computate al numeratore delpredetto rapporto.A questi fini si precisa che la norma fa riferi-mento alle ore di lavoro straordinario di cui ha“beneficiato” il lavoratore. Si ritiene, quindi, cheper poter essere escluse dal calcolo della mediale ore di lavoro straordinario devono esserecompensate con riposi nel medesimo periodopreso a base ai fini del calcolo.

5.2 Le deroghe alla durata massimadella prestazione

L’articolo 17, comma 5 del decreto riproduceanche se in modo parziale, l’esclusione dalladisciplina dell’orario di lavoro per alcuni lavora-tori di seguito descritti. In particolare si trattadi lavoratori la cui attività non è misurata opredeterminata o può essere determinata dailavoratori stessi e, in particolare, quando si trat-ta:a) dirigenti, di personale direttivo delle

aziende o di altre persone aventi potere didecisione autonomo;

b) manodopera familiare;c) lavoratori nel settore liturgico delle chiese

e delle comunità religiose;d) prestazioni rese nell'ambito di rapporti di

lavoro a domicilio e di tele-lavoro.Con riferimento a questi soggetti non trovanoapplicazione le norme in materia di orario nor-male di lavoro (articolo 3), durata massima dellaprestazione (articolo 4), riposo giornaliero epause (articolo 7 e 8), modalità di organizzazio-ne del lavoro notturno (articolo 12) e durata dellavoro notturno (articolo 13).Al contrario, si applica ogni altra disposizionedel decreto in esame.Circa i soggetti di cui al sub a) secondo unorientamento consolidato si tratta di personalenon soltanto con qualifica di dirigente o gliinstitori che rivestono qualità rappresentative ovicarie, bensì anche di gerenti, i direttori tecnicio amministrativi, i capi ufficio ed i capi repartoche partecipano solo eccezionalmente al lavoromanuale (in quanto strumentale).Rientrano altresì in questa nozione anche il per-sonale direttivo rappresentato dagli impiegaticon funzioni direttive, i capi di singoli servizi osezioni di aziende.L’articolo 17, comma 2 stabilisce che ilMinistero del lavoro e delle politiche socialiovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro perla funzione pubblica, di concerto con il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, su richiestadelle organizzazioni sindacali nazionali di cate-goria comparativamente più rappresentative o

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delle associazioni nazionali di categoria deidatori di lavoro firmatarie dei contratti collettivinazionali di lavoro, adotta un decreto per stabi-lire deroghe all’articolo 4, terzo comma, nellimite di sei mesi, con riferimento:a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il

Fa distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;b) alle attività di guardia, sorveglianza e

permanenza caratterizzate dalla necessità dì assicurare la protezione dei beni e dellepersone, in particolare, quando sì tratta diguardiani o portinai o di imprese disorveglianza;

c) alle attività caratterizzate dalla necessità diassicurare la continuità del servizio o dellaproduzione, in particolare, quando si tratta:- di servizi relativi all'accettazione, al

trattamento o alle cure prestati da ospedali stabilimenti analoghi, comprese le attivitàdei medici in formazione, da case di riposoe da carceri;

- del personale portuale o aeroportuale;- di servizi della stampa, radiofonici,

televisivi, di produzione cinematografica, postali o delletelecomunicazioni, di servizi di ambulanza,antincendio o di protezione civile;

- di servizi di produzione, di conduzione edistribuzione del gas, dell'acqua edell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti diincenerimento;

- di industrie in cui il lavoro non può essereinterrotto per ragioni tecniche;

- di attività di ricerca e sviluppo;- dell'agricoltura;- di lavoratori operanti nei servizi regolari di

trasporto passeggeri in ambito urbano aisensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14).2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:- nell'agricoltura;- nel turismo;- nei servizi postali,

e) per personale che lavora nei settore deitrasporti ferrovieri:- per le attività discontinue;- per il servizio prestato a bordo dei treni;- per le attività connesse al trasporto

ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;

f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datoredi lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei qualisarebbero state comunque inevitabilimalgrado la diligenza osservata;

g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

6. Orario multiperiodaleL'orario multiperiodale è stato previsto per laprima volta dall’art. 4 del R.d.l. 15 marzo 1923,n.692. La norma in questione si riferiva ai lavoriagricoli ed ai lavori nei quali ricorressero neces-sità imposte da esigenze tecniche o stagionali,nei limiti stabiliti dal R.d. 10 settembre 1923, n.1957, e successive modificazioni.Dopo molti anni, l’art. 13, comma 1, della legge24 giugno 1997, n.196, aveva esteso detta pre-

visione a tutti gli altri settori economici stabi-lendo che la contrattazione collettiva nazionaledi lavoro poteva “riferire l'orario normale alladurata media delle prestazioni lavorative in unperiodo non superiore all'anno”.Attualmente, l’art. 3 del decreto fissa l’orarionormale di lavoro in 40 ore settimanali e preve-de che i “contratti collettivi” possono “riferirel’orario normale alla durata media delle presta-zioni lavorative in un periodo non superioreall’anno”.Il criterio di determinazione dell’orario dellaprestazione su un multiperiodale è quindi costi-tuito dalla possibilità di eseguire orari settima-nali superiori e inferiori all'orario normale acondizione che la media corrisponda alle 40 oresettimanali (o alla durata minore prevista daicontratti collettivi) con riferimento a un periodonon superiore all’anno. In tale ipotesi, il datoredi lavoro che rispetta mediamente il limite dellaprestazione normale settimanale non è ovvia-mente tenuto a corrispondere la retribuzionecon la maggiorazione per il lavoro straordinario,trattandosi appunto di un’articolazione dell’ora-rio su base multiperiodale.Da notare che ormai anche la contrattazionecollettiva anche diversa da quella nazionale puòautorizzare l’imprenditore ad utilizzare l’orariomultiperiodale.La determinazione in concreto dell’articolazioneoraria è di solito predeterminata ed è rimessa alcontratto collettivo ovvero, in mancanza, allaregolamentazione unilaterale aziendale (purnon ritenendosi più vigente l’obbligo di indicarein azienda l’orario di lavoro ai sensi dell’art. 12del R.d. 10 settembre 1923, n.1955). La prede-terminazione dell’articolazione oraria multipe-riodale consente di conoscere giorno per giornol’eventuale sussistenza di lavoro straordinario,che sarà quello effettuato oltre l’orario quoti-dianamente prestabilito per il rispetto dellamedia finale.

7. I riposi giornalieriL’articolo 7, comma 1 del decreto prevede che“ferma restando la durata normale dell'orariosettimanale, il lavoratore ha diritto a undici oredi riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”.Il riposo deve essere, dunque, continuativo ameno che il lavoro sia caratterizzato da periodidi lavoro frazionati durante la giornata (comma1, secondo periodo).La deroga trova applicazione solo nel caso in cuile attività abbiano quale caratteristica intrinse-ca l’interruzione del servizio durante la giornata(ad esempio le imprese di pulizia o quelle diristorazione) e non anche quelle nelle quali, pervolontà del datore di lavoro, viene osservato unriposo intermedio.Per talune attività di carattere discontinuo(come quelle di guardia medica), in cui il lavo-ratore deve essere disponibile a prescinderedalla prestazione effettiva di attività, la giàcitata sentenza 9/09/2003, n.C-151/03 dellaCorte di Giustizia, ha chiarito che comunquedeve essere almeno garantito un periodo equi-valente di riposo compensativo laddove nellagiornata la messa a “disposizione” comprima,fatti comunque salvi gli altri limiti di legge, leundici ore di riposo quotidiano.Quanto chiarito è perfettamente in linea con ildisposto dall’art. 17, comma 4 del decreto, inbase al quale le deroghe previste in materia di

riposo giornaliero sono ammesse soltanto acondizione che ai lavoratori interessati sianoaccordati periodi equivalenti di riposo compen-sativo o, in casi eccezionali in cui la concessio-ne di tali periodi equivalenti di riposo compen-sativo non sia possibile per motivi oggettivi, acondizione che ai lavoratori interessati siaaccordata una protezione appropriata (v. ancheart. 17, comma 3 direttiva n.93/104/CE).Per espressa previsione dell’articolo 9, comma1 il riposo giornaliero deve essere cumulatocon il riposo settimanale di cui al medesimoarticolo 9.

7.1 Le deroghe al riposo giornalieroL’articolo 17, comma 1 prevede che le disposi-zioni in esame possono essere derogatemediante contratti collettivi o accordi conclusia livello nazionale tra le organizzazioni sinda-cali nazionali comparativamente più rappre-sentative e le associazioni nazionali dei datoridi lavoro firmatarie di contratti collettivi nazio-nali di lavoro o, conformemente alle regole fis-sate nelle medesime intese, mediante contratticollettivi o accordi conclusi al secondo livello dicontrattazione.Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali ovvero, per ipubblici dipendenti, il Ministro per la funzionepubblica, di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, su richiesta delle organiz-zazioni sindacali nazionali di categoria compa-rativamente più rappresentative o delle associa-zioni nazionali di categoria dei datori di lavorofirmatarie dei contratti collettivi nazionali dilavoro, adotta un decreto per stabilire derogheall’articolo 7, con riferimento:a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il

luogo di lavoro e il luogo di residenza dellavoratore, compreso il lavoro offshore,oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghidi lavoro;

b) alle attività di guardia, sorveglianza epermanenza caratterizzate dalla necessità dì assicurare la protezione dei beni e dellepersone, in particolare, quando sì tratta diguardiani o portinai o di imprese disorveglianza;

c) alle attività caratterizzate dalla necessità diassicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:- di servizi relativi all'accettazione, al

trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attivitàdei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;

- del personale portuale o aeroportuale;- di servizi della stampa, radiofonici,

televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizidi ambulanza, antincendio o di protezionecivile;

- di servizi di produzione, di conduzione edistribuzione del gas, dell'acqua edell'elettricità, di servizi di raccolta deirifiuti domestici o degli impianti diincenerimento;

- di industrie in cui il lavoro non può essere Finterrotto per ragioni tecniche;

- di attività di ricerca e sviluppo;- dell'agricoltura;- di lavoratori operanti nei servizi regolari di

trasporto passeggeri in ambito urbano ai

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sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14).2° periodo, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività,e in particolare:- nell'agricoltura;- nel turismo;- nei servizi postali,

e) per personale che lavora nei settore deitrasporti ferrovieri:- per le attività discontinue;- per il servizio prestato a bordo dei treni;- per le attività connesse al trasporto

ferroviario e che assicurano la regolarità deltraffico ferroviario;

f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datoredi lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventieccezionali, le conseguenze dei qualisarebbero state comunque inevitabilimalgrado la diligenza osservata;

g) in caso di incidente o di rischio di incidenteimminente.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17si può altresì derogare alla disciplina di cuiall'articolo 7:a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in

cui il lavoratore cambia squadra e non puòusufruire tra la fine del servizio di unasquadra e l'inizio di quello della squadrasuccessiva di periodi di riposo giornaliero;

b) per le attività caratterizzate da periodo dilavoro frazionati durante la giornata, inparticolare del personale addetto alle attivitàdì pulizie.

Le disposizioni di cui all’articolo 17 comma 5esclude dall’applicazione dell’articolo 7 inesame i medesimi soggetti illustrati nel para-grafo 5.2.Nel rispetto dei principi generali della protezio-ne della sicurezza e della salute dei lavoratori,le disposizioni di cui all’articolo 7 non si appli-cano al personale mobile. Inoltre, per il perso-nale mobile dipendente da aziende autoferro-tranviarie, trovano applicazione le relativedisposizioni di cui al regio decreto-legge 19ottobre 1923, n.2328, convertito dalla legge 17aprile 1925, n.473, e alla legge 14 febbraio1958, n.138.Infine, la disciplina del riposo giornaliero non siapplica ai lavoratori a bordo di navi da pescamarittima.

8. PauseL’art. 8 del decreto stabilisce che, se l'orario dilavoro giornaliero eccede le 6 ore, il lavoratoreha diritto a una pausa per recuperare le energiepsico-fisiche, per consumare il pasto ed ancheal fine di attenuare il lavoro monotono e ripeti-tivo.Le modalità di fruizione e la durata di tali pausesono determinate dai contratti collettivi; inmancanza, al lavoratore deve comunque essereconcessa una pausa da fruirsi tra l'inizio e lafine di ogni periodo giornaliero di lavoro e delladurata non inferiore a 10 minuti. La collocazio-ne di questa pausa deve, comunque, tener contodelle esigenze produttive.In difetto di contrattazione collettiva, la normaprecisa che la pausa deve essere collocata “tral'inizio e la fine” di ogni periodo giornaliero dilavoro. Tenuto conto del dettato letterale non-

ché quello di “attenuare il lavoro monotono eripetitivo”, si ritiene che la pausa di almeno 10minuti non potrà essere fruita né all’inizio néalla fine dell’orario di lavoro giornaliero ma lastessa deve collocarsi in una fase intermediadella prestazione giornaliera. Sulla scorta dellestesse considerazioni si ritiene altresì che lapausa di almeno 10 minuti debba essere fruitain modo continuativo.Restano comunque salve le specifiche disposi-zioni in materia di pause giornaliere previste peri lavoratori addetti ai videoterminali di cuiall’art. 5 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DecretoLegislativo n.626/1994. Queste ultime, infatti,stabiliscono che, qualora detto lavoratore prestila propria attività per almeno quattro ore con-secutive, “ha diritto ad una interruzione dellasua attività mediante pause ovvero cambiamen-to di attività” (comma 1).In assenza di disciplina contrattuale, la duratadi dette pause non può essere inferiore a 15minuti ogni 120 di applicazione continuativa alvideoterminale.Tali pause, per espressa precisazione normativa(comma 7), sono considerate “a tutti gli effettiparte integrante dell’orario di lavoro”, fermorestando che è disposta la non cumulabilitàall’inizio e al termine dell’orario di lavoro(comma 5).

9. Orario straordinarioL’articolo 1 lettera c) del decreto definisce illavoro straordinario quel “lavoro prestato oltrel’orario normale di lavoro, come definitodall’articolo 3”.Pertanto, affinché una prestazione possa esseredefinita straordinaria, è necessario che il lavo-ratore, nella settimana o nel diverso periodoeventualmente stabilito dall’accordo collettivo,abbia completato l’orario normale.Al riguardo, come precisato nel paragrafo 3 perorario di lavoro si intende il periodo durante ilquale il lavoratore sia, congiuntamente:- al lavoro,- a disposizione del datore di lavoro- nell'esercizio della sua attività o delle sue

funzioni.E’ qualificato come orario straordinario la pre-stazione resa dopo che il lavoratore è stato allavoro, a disposizione del datore di lavoro e nel-l’esercizio della sua attività e delle sue mansioniper il tempo che la legge o i contratti collettividefiniscono come orario normale.Ne deriva che, in via generale, non si computa-no ai fini del raggiungimento dell’orario “ nor-male” tutti i periodi, non lavorati, ancorchéretribuiti, compresi nel periodo di riferimento,quali ad esempio le assenze per malattia, perinfortunio, per maternità, per ferie e per per-messi, oltre alle soste e ai periodi di cui all’arti-colo 8, comma 3 del decreto.Ad esempio, se il periodo di riferimento è la set-timana e l’orario normale è fissato in 40 ore(distribuite in cinque giorni), nel caso in cui unlavoratore utilizzi 8 ore di permesso retribuito leeventuali ore di prestazione richieste negli altri4 giorni, fino al raggiungimento delle 40 oreeffettive, non possono essere qualificate comeore straordinarie.Questo principio è valido in via generale, maesso può essere derogato dalla contrattazionecollettiva di qualsiasi livello.

9.1 Disciplina legale e contrattuale del lavorostraordinarioL’articolo 5, comma 1 del decreto stabilisce cheil ricorso al lavoro straordinario deve esserecontenuto ed attribuisce alla contrattazionecollettiva ( di qualsiasi livello) la facoltà di sta-bilire le modalità di esecuzione del lavorostraordinario nel rispetto dei limiti fissati dal-l’articolo 4.Solo in difetto di disciplina collettiva applicabi-le, il ricorso al lavoro straordinario è ammessoesclusivamente previo accordo tra datore dilavoro e lavoratore per un periodo che nonsuperi le 250 ore annuali. Ciò vale a dire che icontratti collettivi possono prevedere sia l’ob-bligatorietà, in situazioni espressamente previ-ste, di effettuare prestazioni straordinarie, sialimiti massimi diversi da quanto stabilito dallegislatore (quindi, anche superiori al tetto delle250 ore annuali).Salvo diversa disposizione dei contratti collettiviil ricorso a prestazioni di lavoro straordinario èinoltre ammesso ( pertanto al di fuori dei limitinumerici eventualmente stabiliti) in relazione a:1. casi di eccezionali esigenze

tecnico-produttive e di impossibilità difronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

2. casi di forza maggiore o casi in cui lamancata esecuzione di prestazioni di lavorostraordinario possa dare luogo a un pericolograve e immediato ovvero a un danno allepersone o alla produzione;

3. eventi particolari, come mostre, fiere emanifestazioni collegate alla attivitàproduttiva, nonché allestimento di prototipi,modelli o simili, predisposti per le stesse,preventivamente comunicati agli ufficicompetenti ai sensi dell'articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituitodall'articolo 2, comma 10, della legge24/12/1993, n.537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.

Analizzando i contratti collettivi, limitatamentea quelli rinnovati successivamente all’entrata invigore del decreto diverse sono le soluzioniadottate al riguardo, soprattutto nel settoredell’industria, nel quale l’attuale disciplina eragià stata anticipata per effetto dell’accordointerconfederale 12 dicembre 1997 e dellalegge n.409/1999.Generalmente resta salvaguardato il principiosecondo cui i periodi non lavorati non si com-putano ai fini del raggiungimento dell’orarionormale, ma se ne fanno salvi, con riferimentoad alcune assenze, gli effetti ai fini retributivi.In particolare alcuni contratti stabiliscono che“ai soli fini delle maggiorazioni dello straordina-rio” si computano le ore non lavorate per alcunetipologie di assenze, quali le festività infrasetti-manali, ferie, permessi, malattie etc.Quasi tutti i contratti rinnovati successivamentealla entrata in vigore del decreto, si allineanoalle disposizioni normative e fissano l’orarionormale in “ 40 ore settimanali”.In ogni caso anche i contratti che stabilisconoun orario settimanale inferiore, definiscono“straordinario” la prestazione lavorativa resaoltre l’orario normale contrattuale.

9.2 Trattamento economicoIl lavoro straordinario deve essere computato aparte e compensato con le maggiorazioni retri-

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butive previste dai contratti collettivi di lavoro.Le nuove disposizioni relative al trattamentoeconomico non prevedono più una maggiora-zione minima “legale”, ma si rinvia la sua deter-minazione alla contrattazione collettiva.Molti contratti collettivi prevedono la corre-sponsione delle maggiorazioni per prestazionistraordinarie a fronte di ore che conformementealle nuove disposizioni legali e contrattuali nonpossono essere considerate tali.I contratti collettivi possono in ogni caso con-sentire che, in alternativa o in aggiunta allemaggiorazioni retributive, i lavoratori usufrui-scano di riposi compensativi. Si ufficializza inquesto modo l’istituto adottato dalla quasitotalità dei contratti collettivi, sia pure conmodalità diverse, della “ Banca Ore”.

9.3 Lavoratori esclusi dall’ambito di applica-zione delle prestazioni straordinarieGli articoli 16 e 17 prevedono l’esclusione dialcuni lavoratori dall’ambito di applicazionedella disciplina dell’orario “normale” . Questocomporta che nei loro confronti non si applicala distinzione tra orario normale e orario straor-dinario (per approfondimenti si rinvia al para-grafo 4.1).

9.4 La comunicazione del superamento delle48 ore settimanaliL’articolo 4, comma 5 del decreto stabilisce che“In caso di superamento delle 48 ore di lavo-ro settimanale, attraverso prestazioni dilavoro straordinario, per le unità produttiveche occupano più di dieci dipendenti il dato-re di lavoro è tenuto a informare, entro tren-ta giorni dalla scadenza del periodo di riferi-mento di cui ai precedenti commi 3 e 4, laDirezione provinciale del lavoro - Settoreispezione del lavoro competente per territo-rio”.La finalità della disposizione è quella di consen-tire agli organi ispettivi di monitorare il ricorsoalla prestazione straordinaria da parte delleaziende tenuto conto della circostanza che essoper espressa previsione legislativa “deve esserecontenuto” (articolo 5, comma 1).Per unità produttiva deve intendersi ciascunasede, stabilimento, filiale, ufficio o repartoautonomo dell’impresa, vale a dire ogni artico-lazione autonoma dell’impresa funzionalmenteidonea ad espletare in tutto o in parte l’attivitàdi produzione di beni o servizi dell’impresa (arti-colo 35 della legge n.300/1970).Con riferimento, invece, della verifica del limitedimensionale non devono essere computati,salva diversa disposizione dei contratti colletti-vi, gli apprendisti, i contratti di formazione elavoro e i contratti di inserimento, nonché inbase ad un consolidato orientamento giurispru-denziale, gli assunti a tempo determinato insostituzione di lavoratori assenti con diritto allaconservazione del posto, ed infine i lavoratorisomministrati.Devono essere computati nell’organico azienda-le come unità i lavoratori a tempo indetermina-to. I lavoratori con contratto part-time, invece,si computano in proporzione all’orario svolto;mentre, i lavoratori intermittenti vanno compu-tati in proporzione all'orario di lavoro effettiva-mente svolto nell'arco di ciascun semestre.In assenza di una specifica previsione di legge,un’interpretazione preferibile porta a ritenereche l’organico aziendale di almeno 11 dipenden-

ti deve emergere in base alla media dei lavora-tori (come sopra computati) presenti nel perio-do quadrimestrale di riferimento (o il maggiorperiodo stabilito dai contratti collettivi).Salva diversa previsione dei contratti collettivi,ai fini dell’individuazione della settimanaoggetto di comunicazione si deve fare riferi-mento alla settimana di calendario come indivi-duata nel paragrafo 4. La settimana a cavallodella data di scadenza del periodo di riferimentodeve essere computata nel periodo in cui ricadela domenica.Per effetto delle modifiche apportate all’art. 4,comma 5 del decreto da parte del D.Lgs.n.213/2004, l’obbligo di comunicazione deveessere adempiuto entro trenta giorni dalla sca-denza del periodo di riferimento di cui ai prece-denti commi 3 e 4 del citato articolo 4; vale adire, il medesimo periodo di 4 mesi (ovvero, finoa 6, o fino a 12 in caso di deroghe collettive)previsto ai fini del calcolo della durata mediadell’orario di lavoro.Se il termine coincide con un giorno festivo onon lavorativo esso si intende prorogato alprimo giorno lavorativo successivo.Tuttavia, a differenza di quanto precisato per ilcalcolo della media, il periodo di riferimento aquesti fini deve ritenersi fisso atteso che nelcaso di specie non trovano applicazione ledisposizioni di cui all’articolo 6 del decreto(confronta paragrafo 5).Nel caso di lavoro multiperiodale la comunica-zione non deve essere inoltrata nel caso in cui ilsuperamento delle 48 ore di lavoro nel corsodella settimana avviene a seguito solo di pre-stazioni ordinaria anche se essa viene calcolataper effetto di una media. Ai fini della determi-nazione delle 48 ore settimanali al superamentodelle quali si deve procedere alla comunicazionerimane valido rispetto al passato l’utilizzo delcriterio del “lavoro effettivo”.Ne consegue che devono essere oggetto dicomunicazione le settimane nelle quali i lavora-tori hanno superato le 48 ore di lavoro senzacomputare i periodi di mancata prestazionelavorativa (esempio, assenze per malattia, persciopero, i permessi non retribuiti, infortunio).La comunicazione non riguarda, in base a quan-to disposto dall’articolo 16 e 17 del decreto, ilavoratori nei confronti dei quali non si applica-no le disposizioni in materia di orario normaledi lavoro (confronta il paragrafo precedente).Pertanto, tra gli altri, non sono oggetto dicomunicazione gli operai agricoli a tempodeterminato, il personale viaggiante dei servizipubblici di trasporto per via terrestre e i lavora-tori discontinui o di semplice attesa o custodiaelencate nella tabella approvata con Rd 6dicembre 1923, n.2657.

10. I periodi di interruzionedell’attività lavorativa

10.1 Ferie annualiL’articolo 10 del decreto nell’introdurre nuovedisposizioni sulla disciplina legale dell’istitutodel riposo annuo (ferie), conferma innanzituttola piena validità di quanto disposto dall’articolo2109 del codice civile. Secondo il citato articolodel codice civile, al lavoratore spetta un periodoannuale di ferie retribuito, possibilmente conti-nuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce,tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli

interessi del lavoratore. La durata di questoperiodo è stabilita dalla legge, dagli usi osecondo equità. Le integrazioni rispetto alladisciplina legale previgente apportate dall’arti-colo 10 del decreto riguardano:· la durata minima· il periodo di godimento· il divieto di monetizzazione· la frazionabilità.

10.1.1 DurataCon decorrenza 29 aprile 2003 viene fissato pertutti i lavoratori subordinati un periodo minimodi riposo annuo non inferiore a 4 settimaneriproporzionato se il periodo di occupazione èinferiore all’anno.Devono considerarsi pertanto annullate tutte ledisposizioni legali e contrattuali che dispongonoperiodi inferiori. Si devono considerare inveceancora valide le disposizioni legali che prevedo-no periodi maggiori quali:Impiegati: R.D.L. 1825/24“ Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'im-piegato durante il contratto d'impiego, ha dirit-to ad un periodo minimo annuale di riposo, condecorrenza della retribuzione. Tale periodo nonpuò essere minore di:d) trenta giorni, in caso di anzianità di serviziodi oltre venticinque anni. “Minori L. 977/67I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad unperiodo annuale di ferie retribuite che non puòessere inferiore a giorni 30 per coloro che nonhanno compiuto i 16 anni.Molti contratti collettivi prevedono periodiminimi più lunghi con differenziazioni in rela-zione alle differenti situazioni dei lavoratori(anzianità, qualifica ecc.). I periodi eccedenti lequattro settimane minime previste dal decretorestano fuori dal campo di applicazioni delledisposizioni ivi contenute.

10.1.2 Periodo di godimento delle ferieL’articolo 10 così come modificato dal D.Lgs. n.213/2004, dispone con decorrenza 1 settembre2004, anche sui tempi di godimento delle feriestabilendo che il periodo minimo di 4 settimane,“salvo quanto previsto dalla contrattazione col-lettiva o dalla specifica disciplina riferita allecategorie escluse dal campo di applicazione delsuddetto decreto” va goduta, per almeno duesettimane nel corso dell’anno di maturazione .Tale periodo deve essere consecutivo se lorichiede il lavoratore. Le restanti due settimanedevono essere godute nei diciotto mesi succes-sivi al termine dell’anno di maturazione.I termini di cui sopra dovranno in ogni casoessere rispettati compatibilmente con le vicendedel rapporto di lavoro. In caso di sospensioniprolungate ( malattia, maternità, infortunio,integrazione salariale etc) che si protraggonooltre i limiti dei periodi indicati dal legislatore ilperiodo di godimento delle ferie potrà esseredifferito fino al rientro del lavoratore stesso.Si ritiene inoltre che il periodo di riferimento (ecioè l’anno) debba essere inteso quale periododi 12 mesi. Pertanto, con riferimento ai rapportiin essere alla data del 1° settembre 2004, ladata di scadenza del primo periodo di 12 mesi èfissata al 31 agosto 2005. In caso, invece, diassunzione del lavoratore dopo tale data, ilprimo periodo di due settimane in argomentodeve essere usufruito durante i primi 12 mesidecorrenti dalla data di assunzione.

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In entrambi i casi sopra esposti le ulteriori duesettimane devono essere fruite entro i 18 mesisuccessivi dalla fine dei primi dodici.Fatto salvo quanto sopra, resta attribuito all’im-prenditore, ai sensi dell’articolo 2109 del codicecivile, la facoltà di decidere il periodo delle ferietenendo conto però, oltre che delle esigenzedell’impresa, anche dell’interesse del lavoratore.Infatti, il potere imprenditoriale di decidere ilperiodo feriale non può essere esercitato inmodo da vanificare le finalità cui è preordinatol'istituto attesa la sua funzione reintegratricedelle energie fisiche.

10.1.3 FrazionabilitàUlteriore limite posto all’imprenditore è quellorelativo alla durata del periodo che deve esserepossibilmente continuativo o comunque frazio-nato in maniera tale che non venga vanificatala funzione propria di questo istituto, tendentea consentire il recupero delle energie psicofisi-che spese durante l’anno.Al riguardo l’articolo 10 prevede il diritto dellavoratore di utilizzare in modo continuativodelle due settimane che deve usufruire entrol’anno di maturazione. L’attribuzione di talediritto al lavoratore non consente al datore dilavoro, nel caso in cui venisse esercitato, didisporre altrimenti.Va sottolineato, tuttavia, che il diritto in esamenon è stato riconosciuto con riferimento alperiodo di ferie eccedente le prime due settima-ne.Molti contratti stabiliscono limiti minimi e mas-simi per le ferie collettive o comunque conti-nuative.

10.1.4 Divieto di monetizzazione delle ferieIl secondo comma dell’articolo 10 stabilisce “Ilpredetto periodo minimo di quattro settima-ne non può essere sostituito dalla relativaindennità per ferie non godute, salvo il casodi risoluzione del rapporto di lavoro”.Il divieto opera per le quattro settimane minimepreviste dalla norma. Deve pertanto considerarsipossibile, in caso di oggettivi impedimenti allafruizione, la corresponsione di un trattamentoeconomico sostitutivo per l’eventuale quotastabilita dai contratti collettivi eccedente lequattro settimane.

10.2 Riposo settimanaleL’articolo 9, comma 1 del decreto, prevede che illavoratore ha diritto “ogni sette giorni a unperiodo di riposo di almeno 24 ore consecu-tive, di regola in coincidenza con la domeni-ca, da cumulare con le ore di riposo giorna-liero”.Il riposo settimanale ha la finalità di interrom-pere la prestazione lavorativa consentendo allavoratore di occuparsi della famiglia, di colti-vare i propri interessi e le proprie relazioni. Daciò la volontà comune di far coincidere in viagenerale in un unico giorno, uguale per tutti, ilrisposo settimanale stesso. Il riposo settimanaleè un diritto irrinunciabile, proprio per la suafinalità.L’analisi di questa prima parte dell’articolo 9evidenzia che:a) il lavoratore ogni settimana deve riposare

almeno 35 ore (24 ore + 11 ore);b) l’intervallo tra attività lavorativa e riposo

deve essere di sei giorni (salvo le deroghepreviste);

c) le ore di riposo devono essere consecutive;d) il riposo dovrebbe coincidere normalmente

con la domenica (salvo le deroghe previste).

10.2.1 Cumulo del riposo settimanale conquello giornalieroA tale riguardo si può ulteriormente affermareche l’orario massimo lavorativo per una setti-mana non può eccedere le 77 ore settimanalisecondo lo schema che segue:

giorno ore di lavoro pausa ore di riposo

lunedì 12,50 0,10 11

martedì 12,50 0,10 11

mercoledì 12,50 0,10 11

giovedì 12,50 0,10 11

venerdì 12,50 0,10 11

sabato 12,50 0,10 11

domenica 0 0 24

TOT. ORE 7 1 90

Ne consegue che al lavoratore deve esseregarantito un periodo di riposo settimanale mini-mo non inferiore a 91 ore.

10.2.2 Periodicità e consecutività del riposoLa formulazione legislativa impone il rispettodella periodicità del riposo settimanale che deveripetersi ogni sei giorni di lavoro tranne le dero-ghe espressamente previste.Inoltre, la stessa norma prevede la non frazio-nabilità del perido di riposo settimanale e la suaobbligatoria cumulabilità con le 11 ore di riposogiornaliero.

10.2.3 Coincidenza con la domenicaCon riferimento alla coincidenza del riposo conla domenica va osservato che non sussiste unanorma che vieti espressamente il lavoro dome-nicale. Ne consegue, pertanto, che la previsionenormativa fa spazio a eventuali deroghe, neitermini di cui si dirà più avanti.

10.2.4 Le derogheL’articolo 9, comma 2 del decreto individua lederoghe alle disposizioni stabilite dal primocomma.La genericità della formulazione “fanno ecce-zione alla disposizione di cui al comma 1…”utilizzata dal legislatore, anche se da una primalettura potrebbe far ritenere che i quattro ele-menti sorpa individuati (periodicità, durata,consecutività, coincidenza) siano tutti derogabi-li, trova applicazione solo con riferimento airequisiti della periodicità e della coincidenza manon anche alla durata e alla consecutività.Pertanto, possono essere derogate:· la periodicità del riposo settimanale (anche

dal contratto collettivo) purchè “si tratti di casi di necessità a tutela di altriapprezzabili interessi; non vengasnaturato od eluso il rapporto - nelcomplesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro; non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenzeparticolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi dellavoratore soprattutto per quanto riguardala salute dello stesso”(Corte Cost. 146/1971 – Cass. 8820/2001);

· la coincidenza con la domenica, nel pienorispetto della Costituzione (Corte Cost. 105/72);

Viceversa, non possono essere oggetto dideroga:

· la consecutività, perché si tratta di “unelemento essenziale del riposo settimanale,in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale” (Corte Cost. 150/1967;182/1976; 23/1982);

· la durata, in quanto le 24 ore costituiscono ilperiodo minimo che consente “al dipendenteil recupero delle energie fisiche epsichiche, per assicurargli un congruoperiodo di tempo da destinare ad attivitàricreative per se e per la famiglia - che é lo scopo umano e sociale del precettocostituzionale” (Corte Cost. 23/1982).

Le attività oggetto delle disposizioni di derogasono:a) Attività di lavoro a turni, ogni volta che

il lavoratore cambi squadra e non possausufruire, tra la fine del servizio di unasquadra e l'inizio di quello della squadrasuccessiva, di periodi di riposogiornaliero o settimanale

L’ipotesi è circoscritta al caso in cui il lavorato-re, attribuito a una squadra di turnisti, sia asse-gnato a un’altra squadra che osserva un turnodiverso. Tale passaggio può impedire, di fatto, ilrispetto delle regole canoniche. L’uso improprioe l’abuso di tale circostanza è sconsigliato. Inparticolare si raccomanda di prevedere, al veri-ficarsi della situazione, i meccanismi adeguatidi recupero e di fare in modo che il lavoratoreriposi sempre, almeno, un giorno su sei.b) Attività caratterizzate da periodi di

lavoro frazionati durante la giornata.Al riguardo si pone il problema di individuarequale siano le attività le cui caratteristiche sonoquelle di un “lavoro frazionato” attesa l’assenzadi una specifica definizione giuridica in talsenso.Ad ogni modo, un esempio di lavoro frazionatopuò essere l’attività di pulizie o quella di risto-razione. Si ritiene, invece, che debbano essereesclusi dalla previsione in esame i lavoratoridiscontinui.Sono altresì rientranti nell’ipotesi di deroga:c) Personale che lavora nel settore dei

trasporti ferroviari: le attivitàdiscontinue; il servizio prestato a bordodei treni; le attività connesse con gli oraridel trasporto ferroviario che assicurano lacontinuità e la regolarità del trafficoferroviario

d) I contratti collettivi possono stabilireprevisioni diverse, nel rispetto dellecondizioni previste dall'articolo 17,comma 4

Con riferimento a questi ultimi si osserva che icontratti collettivi possono stabilire previsionidiverse, ma devono assicurare ai lavoratoriperiodi equivalenti di riposo compensativo o, neicasi eccezionali in cui la concessione di taliperiodi equivalenti di riposo compensativo nonsia possibile per motivi oggettivi, offrire ai lavo-ratori interessati una protezione appropriata.I contratti collettivi, a cui la previsione si riferi-sce, sono quelli stipulati da organizzazioni sin-dacali dei lavoratori comparativamente più rap-presentative (art. 1, lettera m) del decreto).L’articolo 9, comma 3 del decreto, stabilisce che“il riposo di 24 ore consecutive può essere

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fissato in un giorno diverso dalla domenica epuò essere attuato mediante turni per il per-sonale interessato a modelli tecnico-organiz-zativi di turnazione particolare ovveroaddetto ad attività“ espressamente elencatenello stesso articolo. L’elencazione non è esau-stiva in quanto potrà essere integrata da unapposito decreto ministeriale.L’utilizzo del termine disgiuntivo “ovvero” portaa ritenere che rientrano nella previsione sia ilpersonale interessato a “modelli tecnico-orga-nizzativi di turnazione particolare” sia quelloimpiegato nelle specifiche attività richiamatenel medesimo comma 3.Con riferimento al primo si tratta di soggettiche svolgono un’attività che presentano (anchesolo per scelta del datore di lavoro) particolaricaratteristiche di turnazione tale da far cadereil riposo settimanale in un giorno diverso dalladomenica. Pertanto, in questi casi si può dero-gare al principio del riposo collettivo a vantag-gio di un riposo individualmente goduto conperiodicità anche diversa.Circa l’elencazione delle attività richiamate dallegislatore si tratta di quelle già previste dall’ar-ticolo 7 della legge 370/34, vale a dire la vendi-ta al minuto ed in genere le attività rivolte asoddisfare direttamente bisogni del pubblico.Vengono, poi, espressamente richiamate le atti-vità previste dagli articoli 11, 12, e 13 dellalegge 114/98 cioè:· gli esercizi di vendita al dettaglio;· gli esercizi ubicati nei comuni ad economia

prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi;

· le rivendite di generi di monopolio; gliesercizi di vendita interni ai campeggi, aivillaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nellearee di servizio lungo le autostrade, lestazioni ferroviarie, marittime edaeroportuali; le rivendite di giornali; legelaterie e gastronomie; le rosticcerie e lepasticcerie; gli esercizi specializzati nellavendita di bevande, fiori, piante e articoli dagiardinaggio, mobili, libri, dischi, nastrimagnetici, musicassette, videocassette, opered'arte, oggetti d'antiquariato, stampe,cartoline, articoli da ricordo e artigianatolocale, nonché le stazioni di servizioautostradali, qualora le attività di venditasiano svolte in maniera esclusiva eprevalente, le sale cinematografiche.Infine, stante il richiamo dell’articolo 3 della legge 323/2000, la deroga si applica anche al settore termale.

Il comma 4 conferma la validità delle deroghepreviste dalla legge n.370/34, nonché di tuttequelle disposizioni speciali che consentono dispostare il riposo settimanale in un giornodiverso dalla domenica.A titolo non esaustivo si fa riferimento alla: · legge n.138/58, articolo 8, comma 2, che

consente per i lavoratori autoferrotranvieriviaggianti, lo spostamento del ripososettimanale al giorno stabilito dal turno;

· legge n.977/67, articolo 22, comma 3, inforza del quale per i minori impiegati inattività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nelsettore dello spettacolo, nonché, conesclusivo riferimento agli adolescenti, nei

settori turistico, alberghiero o dellaristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica;

· legge n.516/88, articolo 17, che riconosceagli appartenenti all'unione italiana dellechiese cristiane avventiste del settimogiorno, il diritto di osservare il ripososabbatico biblico;

· legge n.101/89 (si vedano anche – daultimo - i DD.MM. 10/10/03 in G.U. 259/03 e 16/7/01 in G.U. 182/01) che concede agliebrei il diritto di osservare il ripososabbatico.

Il quinto e ultimo comma dell’articolo 9, preve-de che le attività, per le quali si può prevederela non coincidenza del riposo settimanale conla domenica, possano essere appositamenteintegrate con decreto.In tal senso il Ministero è già intervenuto sul-l’argomento integrando le attività elencate neldecreto ministeriale 22 giugno 1935 e succes-sive modificazioni. Il DM 4/12/2003 ha aggiun-to, a quelle già esistenti, il personale (addettoalla fabbricazione, al confezionamento, allaspedizione e alla distribuzione) di aziende cheproducono acque minerali naturali, acque disorgente e bevande analcoliche a base di acquae affini.Il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2004, inte-grando la tabella I contenuta nel decreto mini-steriale 22 giugno 1935 ha aggiunto una nuovavoce (più precisamente la n° 48) individuandoun’ulteriore tipologia per la quale può trovareapplicazione la deroga al riposo settimanale. Sitratta dell’attività di produzione e confeziona-mento di caffè in unita' predosate, per mono opluriporzione (cialde, capsule, bustine, ecc.). Ilavoratori oggetto di deroga sono quelli addettialla tostatura, macinazione e confezionamento.

11. Le abrogazioniL’art. 19 utilizzando una generica formulazioneabroga tutte le disposizioni legislative e regola-mentari nella materia disciplinata dal decretostesso, con esclusione di quelle espressamenterichiamate.Con riferimento a queste ultime si citano:· D. Lgs. 297/94, in quanto richiamato dal

terzo comma dell’articolo 2 che escludel’applicazione del decreto al personale della scuola;

· Regio decreto n.1955/23, articolo 5;richiamato dal comma terzo, dell’articolo 8 del decreto. Si tratta, per gli operai ed mpiegati delle aziende industriali ocommerciali di qualunque natura, di:a) riposi intermedi che siano presi sia

all'interno che all'esterno dell'azienda;b) tempo impiegato per recarsi al posto di

lavoro; (nelle miniere o cave la durata dellavoro si computa dall'entrata all'uscita delpozzo);

c) soste di lavoro di durata non inferiore a 10minuti e complessivamente non superiorea 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato.Sono considerate nel computo del lavoroeffettivo le soste, anche se di duratasuperiore ai 15 minuti, che sono concesse

all'operaio nei lavori molto faticosi, alloscopo di rimetterlo nelle condizioni fisiche di riprendere il lavoro;

· Regio decreto n.1956/23, articolo 4; anch’esso richiamato dal comma terzodell’articolo 8 del decreto. Si tratta, per ilsettore agricolo di:a) i riposi intermedi;b) tempo per l'andata al campo o al posto di

lavoro e quello per il ritorno, in conformitàalle consuetudini locali;

c) tempo necessario per le martellature della falce salvo patto contrario;

· Legge n.370/34, art. 7; D. Lgs. 114/98, art.11,12,13; legge 323/2000, art 3. I richiami sono contenuti nell’articolo 9 del decreto.Per la specificazione si veda quanto detto a proposito di deroga alla coincidenza con la domenica;- sono confermate tutte le disposizioniderogative contenute nella legge 370/34,in quanto richiamate dal comma 4dell’articolo 9 del decreto;- le norme che seguono sono tutte

richiamate all’articolo 16 del decreto:I. regio decreto n.692/23, articolo 4; la

disposizione riguarda i lavori agricoli equelli che presentano esigenze tecnichee stagionali;

II. regio decreto 10.09.1923, n.1957;contenente la tabella indicante leindustrie e le lavorazioni per le quali é consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali di lavoro;

III. regio decreto n.1955/23, articoli 8 e 10; indicanti i casi di superamento (peresigenze tecniche e stagionali)dell’orario massimo e settimanale;

IV. legge 154/78, art. 1; legge 59/66, art. 2; norme che forniscono unaregolamentazione per il personale del Poligrafico e della Zecca di Stato;

· legge 473/25; legge 138/58; si tratta di norme previste per il personale mobile alledipendenze di aziende autoferrotranviarie. Il richiamo è contenuto negli articoli 17 e 19 del decreto, che aggiunge anche il RDL 2328/23. In particolare, l’articolo 19stabilisce che le tre leggi richiamate sopravvivono per il personale dipendente daaziende autoferrotranviarie, addetto adattività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio.Il decreto ritiene le tre citate norme, ingenerale, compatibili. Viene, però,confermata la validità delle disposizionicontenute nell’articolo 9, comma 5 deldecreto, cioè la speciale procedura diintegrazione, da parte del Ministero, delle attività per le quali il riposo settimanalepuò non coincidere con la domenica.

Inoltre, lo stesso articolo 19 del decreto, fasalva, anche per gli autoferrotranviari (chehanno le caratteristiche anzidette), l’applicazio-ne degli articoli 16 e 17 del decreto; con ciòdisponendo, anche per essi, la piena operativitàdelle deroghe alla disciplina della durata setti-manale dell'orario e quelle in materia di riposogiornaliero, pause, lavoro notturno, durata mas-sima settimanale.

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12. Disciplina generaledel regime sanzionatorio

La prima stesura dell’articolo 19, comma 2, deldecreto nell’abrogare tutte le disposizioni legi-slative e regolamentari nella materia dell’orariodi lavoro, faceva salve le disposizioni in essoespressamente richiamate e “le disposizioniaventi carattere sanzionatorio”.Il decreto legislativo n.213/2004 ha introdottonel testo del decreto con decorrenza 1° settem-bre 2004, l’art. 18-bis contenente un organicoregime sanzionatorio in materia di orario dilavoro.All’indomani dell’approvazione del decreto efino alle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n.213/2004 la ricostruzione della nuova mappasanzionatoria appariva piuttosto complicata esoprattutto con riferimento ad alcuni nuovi pre-cetti introdotti dal decreto era completamenteassente il regime sanzionatorio.

12.1 Norme applicabilifino al 31 agosto 2004

- per aver fatto superare il limite massimo di40 ore settimanali; sanzione prevista dall’art.3 del D.Lgs. n. 758/1994;

- per aver fatto superare la durata mediadell’orario di lavoro, nel periodo di 7 giorni, di 48 ore, comprese le ore di lavorostraordinario; sanzione prevista dall’art. 3 delD.Lgs. n. 758/1994;

- per non aver computato a parte e remuneratocon le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro il lavoro straordinario; sanzione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n.758/1994;

- per le sole aziende industriali.Per aver fatto eseguire lavoro straordinariofuori dai casi previsti dai contratti collettivi,ovvero non in casi di eccezionali esigenzetecnico-produttive e di impossibilità difronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, non nei casi di forza maggiore enon in occasione di eventiparticolari;sanzione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 758/1994;

- per le sole aziende industriali.Per le unità produttive che occupanopiù di 10 dipendenti.Per aver omesso di comunicarealla Direzione Provinciale del lavoro, in casodi superamento delle 48 ore settimanali, conprestazioni straordinarie, alla scadenza delperiodo di riferimento; sanzione previstadall’art. 2 del D.Lgs. n.758/1994;

- pur essendo l’attività dell’azienda compresafra quelle determinate dal RD n.1957/1923,per aver fatto superare nell’anno solare lamedia di 40 ore settimanali per un numero dimesi maggiore di quello previsto dal suddettodecreto; sanzione prevista dall’art. 4, comma2, lett. c) del D.Lgs. n.758/1994;

- pur essendo l’attività dell’azienda compresafra quelle determinate con Rd. n.1957/1923, per aver omesso di notificarepreventivamente alla Direzione provincialedel lavoro l’intendimento di superarel’orario normale massimo; sanzioneprevista dall’art. 4, comma 2, lett. c)del D.Lgs. n.758/1994;

- In materia di ferie mancano la sanzioneapplicabile al precetto previsto dall’articolo10 del decreto.

12.2 Norme applicabili dal 1° settembre 2004L’art. 18 bis, del decreto legislativo n.213/2004,opera una duplice azione di correzione e diriformulazione di sanzioni già presenti nellaprecedente normativa dell’orario di lavoro oltread introdurre ex novo profili sanzionatori pre-cedentemente assenti, riguardanti nuove fatti-specie disciplinate rimaste impunite.Secondo le nuove previsioni del rivisitato decre-to, il quadro delle sanzioni in vigore in materiadi orario di lavoro è venuto così ad integrarsi emodificarsi.

12.2.1 Violazioni della normativa in materia di orario normale di lavoro,di orario straordinario

Le inosservanze dell’orario normale di lavorofissato in 40 ore settimanali e del limite annua-le di 250 ore per le prestazioni di orario straor-dinario rese in mancanza di contrattazione col-lettiva, sono punite con la sanzione amministra-tiva da 25 a 154 uro. La stessa sanzione operain caso di mancato computo e mancata remu-nerazione del lavoro straordinario con le mag-giorazioni retributive previste dai Contratti col-lettivi di lavoro o, in alternativa, mancati riposicompensativi. Se la violazione si riferisce a piùdi cinque lavoratori ovvero si è verificata per piùdi 50 giornate lavorative nel corso dell’annosolare, la sanzione amministrativa va da 154 a1.032 euro e non è ammesso il pagamento dellasanzione ridotta prevista dall’istituto della diffi-da obbligatoria (D.Lgs. n.124/2004). Con riferi-mento alla violazione dell’orario normale dilavoro, trattasi di una sanzione che trova appli-cazione solo nei casi in cui i contratti collettivivietino il ricorso alla prestazione straordinariaovvero in quei casi in cui la prestazione straor-dinaria non è ammessa per espressa previsionedi legge (come nel caso del lavoro minorile).Diversamente, nel caso in cui la prestazionestraordinaria non sia disciplinata nei contratticollettivi tale sanzione non potrà mai trovareapplicazione dal momento che essa è espressa-mente ammessa nel decreto.

12.2.2 Violazione della durata mediadi 48 ore dell’orario di lavoro

Mentre le disposizioni degli articoli 5 e 5 bis delRDL 692/23 attenevano al superamento del sololimite stabilito per il lavoro straordinario, lanuova disciplina si riferisce, invece, ad un limitesettimanale massimo di quarantotto ore, com-prese le ore di lavoro straordinario, rinvenibilead esito di una media da calcolarsi con riferi-mento ad un periodo non superiore a quattromesi (salvo diversa previsione dei contratti col-lettivi ) e con l’adozione di precisi criteri dicomputo. In questo caso la misura della sanzio-ne è pari a 130 a 780 euro. Non è ammesso ilpagamento della sanzione ridotta prevista dal-l’istituto della diffida obbligatoria (D.Lgs. n.124/2004).

12.2.3 Omessa comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali

L’art. 18-bis del decreto punisce la violazionedell’obbligo di comunicare alla Direzione pro-vinciale del lavoro il superamento delle 48 oredi lavoro settimanale quando esso avviene acausa di effettuate prestazioni in orario di lavo-ro straordinario. Va precisato che la nuova san-zione amministrativa, la cui misura va da 103 a200 euro a prescindere dal numero dei lavora-tori interessati alla comunicazione, riguarda

solo le unità produttive che occupano più di 10dipendenti.Al riguardo, rispetto all’analoga comunicazioneprevista in passato nel settore industriale, siriscontrano due novità. La prima riguarda ilcampo di applicazione del precetto che noninveste più le sole aziende industriali bensì tuttele aziende che occupano più di 10 dipendenti.La seconda agisce sullo spirito della norma chetraduce il carattere della comunicazione da pre-ventivo (entro le 24 ore dall’inizio della presta-zione straordinaria) a consuntivo (entro 30 gior-ni dalla scadenza del periodo di riferimento).La sanzione che punisce la mancata comunica-zione è di tipo omissivo per cui è possibile ilpagamento della sanzione nella misura minimaa seguito di procedura estintiva della diffidaobbligatoria sempre che a seguito della qualevenga dato corso alla prescritta trasmissione.

12.2.4 Violazione in materia di riposiIl mancato rispetto delle norme sul riposo gior-naliero e/o settimanale è punito con una nuovasanzione amministrativa da 105 a 630 euro.La norma conferma la conclusione cui si erapervenuti in via interpretativa riguardo al possi-bile prolungamento dell’orario giornaliero dilavoro fino alla tredicesima ora di prestazioneladdove, richiamando le disposizioni previstedall’art. 7, collega la sanzione al riposo giorna-liero concesso in misura inferiore alle 11 oreconsecutive. Non è ammesso il pagamento dellasanzione ridotta prevista dall’istituto della diffi-da obbligatoria (D.Lgs. n.124/2004).

12.2.5 Violazioni in materia di ferieL’art. 18-bis, del decreto n.213/2004 ha previstocon effetto dal 1° settembre 2004 che, in casodi mancato rispetto delle disposizioni che affe-riscono l’istituto delle ferie, introduce una san-zione amministrativa da 130 a 780 euro perogni lavoratore e per ciascun periodo cui la vio-lazione si riferisce.Il decreto correttivo ha però introdotto rilevantinovità in materia di fruizione delle ferie.Dal punto di vista sanzionatorio va precisatoche qualora la contrattazione collettiva dovessestabilire un periodo di ferie superiore alle quat-tro settimane, la sanzione deve considerarsiapplicabile solo in caso di mancato rispetto delperiodo legale.Va, infine, osservato che la prevista sanzione siritiene trovi applicazione nel caso in cui il dato-re di lavoro non rispetti sia il riconoscimentodelle prime due settimane nei 12 mesi di atti-vità sia il precetto che impone al datore di lavo-ro di concedere al lavoratore le ulteriori duesettimane nel successivi 18 mesi.Non è ammesso il pagamento della sanzioneridotta prevista dall’istituto della diffida obbli-gatoria (D.Lgs. n.124/2004).

il coordinatore della CommissioneEEnnzzoo DDee FFuussccoo

il Presidente vicario della Fondazione StudiGGiiuusseeppppee DD’’AAnnggeelloo

I contenuti del presente documento sono statielaborati con l’unanimità dei componentidella Commissione

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L’Unione Europea mira ad essere unospazio di libertà, sicurezza e giustizia nelquale il cittadino goda di un elevatolivello di sicurezza [1].Ciò implica che il fenomeno dell’immi-grazione sia guardato con sempre mag-giore attenzione e che l’Unione perseguauna politica comune relativamente aicontrolli alle frontiere, all’asilo e all’im-migrazione.I problemi legati all’immigrazione riguar-dano principalmente la gestione efficacedei flussi migratori, il trattamento equodei cittadini di paesi terzi che soggiorna-no legalmente, la prevenzione e la lottacontro l’immigrazione clandestina e latratta degli esseri umani ed in particolaredelle donne e dei bambini [2].La condizione giuridica dello straniero inItalia è regolata, in generale, dall’art. 10della Costituzione, il quale formula unariserva di legge rafforzata [3].Mentre è l’accordo di Schengen [4] che,semplificando la circolazione di personee merci in ambito comunitario e dandovita ad uno spazio comune con l’aboli-zione delle frontiere interne, ha impostodi armonizzare le discipline nazionalirelativi ai visti d’ingresso per arginare ildilagare dell’immigrazione clandestina.Proprio da tale accordo, ormai incorpo-rato nel trattato di Amsterdam, derivala distinzione fra cittadini appartenenti ono ai paesi contraenti.Gli anni ’90 furono caratterizzati daingressi non programmati.Ciò determinò un primo intervento nor-mativo, sfociato nella legge 28 febbraio1990, n. 39, c.d. legge Martelli, impron-tata ad un garantismo rispettoso dellaCostituzione [5] e che fissò: la program-mazione dei flussi migratori; le procedu-re amministrative d’ingresso e di soggior-no degli stranieri in Italia; i motivi in

forza dei quali lo straniero poteva entra-re in Italia; le ipotesi di espulsione ammi-nistrativa.Tuttavia gli interventi normativi piùimportanti in materia di immigrazione sicollocano verso la fine degli anni ’90,allorché il fenomeno migratorio ha fattoemergere la necessità di una disciplinaorganica e di un vero e proprio codicedell’immigrazione, ispirato da un princi-pio di fondo in base al quale lo stranieroviene considerato dall’ordinamento comepersona umana alla quale vanno garanti-ti i diritti fondamentali previsti dallenorme di diritto interno, dalle convenzio-ni internazionali e dai principi di dirittointernazionale generalmente riconosciuti.Da allora si è assistito ad un massicciointervento regolatorio in materia diimmigrazione che ha generato un impor-tante corpus normativo il cui nucleo cen-trale è costituito dal D.Lgs. 25 luglio1998, n. 286, Testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell’immi-grazione e norme sulla condizione dellostraniero e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, Regolamento recante norme diattuazione delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero anorma dell’articolo 1, comma 6, delD.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comemodificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004,n. 334.

Cittadini, cittadini europei e stranieriTecnicamente l’immigrazione consistenell’ammissione dello straniero in unostato in genere per motivi di lavoro,mentre straniero è colui che ha una citta-dinanza diversa da quella italiana.Si tratta di concetti e definizioni assolu-tamente relativi, legati a concezioni poli-tiche e spesso a logiche di potere e dicontrollo.Infatti ai fini dell’applicazione del T.U.

Il lavoro e gli stranieri fra nuova Europae paesi extracomunitari

Flavio MattiuzzoFondazione Consulenti del Lavoro

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sull’immigrazione sono considerati stra-nieri i cittadini di Stati non appartenentiall’Unione Europea e gli apolidi.Per contro non sono considerati stranierii cittadini appartenenti ad uno Stato ade-rente all’Unione Europea anche se prividella cittadinanza italiana, ciò in quantola cittadinanza europea è complementarea quello del singolo Stato di appartenen-za.Ne consegue che, in tema di immigrazio-ne, esistono, almeno in linea generale,due categorie di cittadini: i cittadinicomunitari, da un lato, i cittadiniextraeuropei, dall’altro.Quando però si parla di immigrazioneper motivi di lavoro è necessario fareun’ulteriore distinzione, in quanto esisteuna categoria particolare di cittadinieuropei che sono soggetti ad una discipli-na particolare: si tratta dei cittadini euro-pei neocomunitari, i quali, pur godendodella generale libertà di circolazioneall’interno dei paesi dell’Unione, quandovi debbano fare ingresso per motivi dilavoro sono soggetti alle regole cheriguardano i cittadini extraeuropei, sep-pure con qualche adattamento e specifi-cità.

Diritti e doveri dello stranieroL’art. 2 del T.U. sull’immigrazione, nellospecificare il contenuto dell’art. 10 dellaCostituzione fissa i diritti ed i doveridello straniero e sancisce che allo stranie-ro comunque presente alla frontiera onel territorio dello Stato sono riconosciu-ti i diritti fondamentali della personaumana previsti da norme di diritto inter-no, dalle convenzioni internazionali invigore e dai principi di diritto internazio-nale generalmente riconosciuti.L’attenzione si appunta sull’avverbio“comun-que”, il che significa che allo straniero, chesia o meno in regola con il permesso disoggiorno e quindi anche se clandestino[6], sono garantiti i diritti fondamentalidella persona, come i diritti universali del-l’uomo (art. 2 della Costituzione), il dirit-to di asilo (art. 10 della Costituzione),

l’inviolabilità della libertà personale (art.13 della Costituzione), l’inviolabilità deldomicilio (art. 14 della Costituzione), l’in-violabilità della corrispondenza (art. 15Costituzione), la libertà religiosa (art 19della Costituzione), la libertà di manife-stazione del pensiero (art. 21 dellaCostituzione), la tutela dei diritti davantiad un giudice ovverosia il diritto alla dife-sa (art. 24 della Costituzione), l’assistenzasanitaria per le cure essenziali (art. 32della Costituzione), la protezione dellamaternità, della famiglia, dell’infanzia(art. 29 – 31 della Costituzione).Garantiti in tal modo i diritti fondamenta-li a qualsiasi straniero, l’art. 2 del T.U. sipreoccupa dello straniero che soggiornaregolarmente in Italia, ed afferma che egli:· gode dei diritti in materia civile

attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali vigenti e il T.U. stesso non disponganodiversamente (art. 2, comma 2 T.U.);

· gode assieme alla sua famiglia dellapiena parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti rispetto ailavoratori italiani, sicché vi è la piena eguaglianza in tema di diritti nascentidal rapporto di lavoro;

· partecipa alla vita pubblica locale [7];· gode della parità di trattamento con

il cittadino relativamente alla tutelagiurisdizionale dei diritti e degliinteressi legittimi, nei rapporti con lapubbl ica amminis traz ione enell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

L’ingresso dei lavoratori stranieri permotivi di lavoro e il sistema delle quoteLa disciplina del lavoro degli stranieridistingue i lavoratori subordinati (art. 22T.U.) dai lavoratori autonomi (art. 26T.U.) e prevede che l’ingresso nel territo-rio italiano per motivi di lavoro subordi-nato o autonomo che sia avvenga nel-l’ambito delle quote d’ingresso, program-mate annualmente con decreto delPresidente del Consiglio dei MinistriVa detto che il sistema delle quote

riguarda sia i cittadini extracomunitari,sia i cittadini neocomunitari che debbanofare ingresso in Italia per motivi di lavo-ro subordinato; nei confronti di questiultimi, infatti, opera transitoriamente lamoratoria, che implica la sospensionedella piena libertà di circolazione soltan-to al fine del loro accesso al mercato dellavoro interno in qualità di lavoratorisubordinati.Per la gestione delle quote nonché per ilmonitoraggio della loro utilizzazione, gliUffici dovranno continuare ad avvalersidell'applicazione informatica denomina-ta Sistema informativo lavoratori extra-comunitari e neocomunitari (S.I.L.E.N.).Il principio secondo cui lo Stato pro-gramma ogni anno i flussi di immigratiche possono essere inseriti nel nostromercato del lavoro, proprio in tal sensosi parla di “quote”, consente in alcunicasi l’ingresso per motivi di lavoro fuoriquota prescindendo dai limiti fissati daldecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri di programmazione annualedelle quote.La possibilità di questi ingressi particola-ri riguarda il lungo catalogo di lavoratoricui si riferisce l’art. 27 del T.U. e fra l’al-tro: dirigenti o personale altamente spe-cializzato di società estere con sedi inItalia, lettori universitari di scambio emadre lingua straniera; professori uni-versitari e ricercatori; traduttori ed inter-preti; lavoratori autonomi; collaboratorifamiliari; persone che, autorizzate a sog-giornare per motivi di formazione pro-fessionale, svolgano periodi temporaneidi addestramento presso datori di lavoroitaliani,effettuando anche prestazioni cherientrano nell’ambito del lavoro subordi-nato; lavoratori alle dipendenze di orga-nizzazioni o imprese, italiane o straniere,operanti nel territorio italiano, che sianostati ammessi temporaneamente, adomanda del datore di lavoro, per adem-piere funzioni o compiti specifici, per unperiodo limitato o determinato, tenuti alasciare l’Italia quando tali compiti ofunzioni siano terminati; personale arti-stico; sportivi professionisti; giornalisticorrispondenti ufficialmente accreditatiin Italia; persone che, secondo le normedegli accordi internazionali in vigore perl’Italia,svolgono in Italia attività di ricer-ca o un lavoro occasionale nell’ambito diprogrammi di scambio di giovani o dimobilità di giovani; lavoratori alla pari;infermieri professionali.

Ingresso e permanenza in Italia: visto e permesso di soggiornoL’art. 4 del T.U. regola le modalità perl’ottenimento del regolare visto di ingres-so nel nostro Paese.L'ingresso in Italia degli “stranieri”, cioèdei cittadini dei Paesi che non aderisconoallo Spazio Economico Europeo, Svizzerae degli apolidi, è consentito soltantoattraverso i valichi di frontiera, previaesibizione di passaporto o di documenti

note

[1] V. MUSACCHIO, Diritto penale dell’immigrazione, GIUFFRE’, Milano 2005, p. 31.

[2] V. MUSACCHI, cit., p. 45.

[3] V. MUSACCHIO, cit., p. 46

[4] Il 14 giungo 1985 è stato sottoscritto a Schengen un accordo fra Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo per l’eliminazione dei controlli alle frontiere, al quale l’Italia ha aderito il 19 giungo 1990.

[5] V. MUSACCHIO, cit., p. 56

[6] G. BELLAGAMBA G. CARITI, La disciplina dell’immigrazione, Milano, 2005, p. 9

[7] T.A.R. VENETO, ordinanza 10 novembre 2000, n. 1648, secondo il quale rientra nella pienapotestà statutaria conferita a ciascun Comune, ai sensi dell’art. 6 della legge 142/1990 sulleautonomie locali, riconoscere il diritto di esprimersi mediante referendum anche a soggettiulteriori rispetto agli iscritti nelle liste elettorali e ciò in quanto lo statuto comunale (nella speciedel comune di Padova) ispirandosi ai principi enunciati dal T.U. 286/1998, promuove comunque ulteriori forme di partecipazione alla vita pubblica locale da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti, forme che siano imprescindibilmente funzionali al godimento dei dirittifondamentali dell’individuo.

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equipollenti e del visto d’ingresso.La tipologia del visto corrisponde aidiversi motivi per i quali è chiesto l’in-gresso: adozione; affari; cure mediche;diplomatico; familiare al seguito; garasportiva; inserimento nel mercato dellavoro; invito; lavoro autonomo; lavorosubordinato; missione; motivi religiosi;reingresso; residenza elettiva; ricongiun-gimento familiare; studio; trasporto; turi-smo; vacanze-lavoroIl visto di ingresso, che generalmenteconsiste in un apposito adesivo applicatosul passaporto, rappresenta l'autorizza-zione, concessa allo straniero, all’ingres-so nel territorio della Repubblica italia-na.La competenza al rilascio dei visti emessidall'Italia spetta al Ministero degli AffariEsteri, che la esercita attraverso le suerappresentanze diplomatiche o consolari,territorialmente competenti con riguardoal luogo di residenza dello straniero.Se il visto di ingresso viene richiesto permotivi di lavoro, è necessario che vi sia ilnullaosta al lavoro rilasciato dallo spor-tello unico per l’immigrazione e, fino aquando questo non è operativo, dallaDirezione Provinciale del Lavoro.Se il visto d’ingresso consente di superarelegittimamente la frontiera ed entrareregolarmente nel territorio italiano, persoggiornare è necessario il permesso disoggiorno (art. 5 T.U.).Il permesso di soggiorno e, ove prevista,la carta di soggiorno, in linea di massi-ma, costituiscono i titoli legittimanti ilsoggiorno dello straniero nel territorionazionale. In base al T.U. possono sog-giornare nel territorio italiano gli stranie-ri entrati regolarmente (il che perlopiùavviene con il passaporto valido o docu-mento equipollente e con il visto di

ingresso, ove necessario) che siano muni-ti di carta di soggiorno o di permesso disoggiorno rilasciati e in corso di validitàdallo Stato italiano o dalla competenteautorità di uno Stato appartenenteall’Unione Europea.Competente al rilascio è il Questore dellaProvincia in cui lo straniero si trova. Ilpermesso va richiesto entro il termine diotto giorni lavorativi dall’ingresso nelterritorio dello Stato, per motivi che cor-rispondano alle attività previste dal vistodi ingresso.La richiesta del permesso di soggiornodeve essere accompagnata da una serie didocumenti, allo scopo di attestare che lostraniero è effettivamente in possesso deirequisiti previsti dalla legge per il rilasciodel permesso.La disciplina del permesso di soggiorno èdifferenziata a seconda che esso siarichiesto per motivi di lavoro o per altrimotivi.Per quanto riguarda i permessi di sog-giorno per motivi di lavoro, il rilascio delpermesso – che autorizza lo straniero asoggiornare in Italia – è strettamente col-legato all’attività lavorativa, attraverso ladisciplina del contratto di soggiorno.

La convertibilitàdel permesso di soggiornoIl permesso di soggiorno è in alcuni casiconvertibile, nel senso che possono esseremodificati i motivi che stanno alla basedel rilascio.Infatti il permesso di soggiorno può esse-re rilasciato per vari motivi: lavorosubordinato, lavoro autonomo, per moti-vi familiari, per motivi di studio e forma-zione, per turismo, per ragioni sanitarie edi cura, etc.Il permesso di soggiorno rilasciato per

motivi di lavoro, subordinato o autono-mo, e per motivi familiari può essere uti-lizzato dallo straniero anche per lo svol-gimento di altre attività consentite dallalegge, senza bisogno di conversione o ret-tifica, ad esempio per lo studio.Anche il permesso per motivi di studioammette, con dei limiti, accesso al lavo-ro, essendo consentito lo svolgimento diattività lavorative subordinate entrodeterminati limiti di orario massimo set-timanale ed annuale: 20 ore settimanali e1040 ore annuali. Il permesso per motividi studio può comunque essere converti-to in permesso per motivi di lavoro, nel-l’ambito delle quote di immigrazione sta-bilite dal Governo italiano

La carta di soggiorno per gliextracomunitari e per i neocomunitariLa carta di soggiorno è un titolo di sog-giorno di lunga durata.La carta di soggiorno viene infatti rila-sciata a tempo indeterminato e consentedi svolgere qualsiasi attività lavorativa,con alcune eccezioni, ad esempio certiimpieghi nelle pubbliche amministrazio-ni, che sono riservati ai cittadini italiani.Per ottenere la carta di soggiorno, ènecessaria la titolarità di un permesso disoggiorno,che consenta un numero inde-terminato di rinnovi. Occorre inoltre dimostrare di avere unreddito sufficiente per il sostentamentoproprio e dei familiari ed è infine neces-saria la regolare permanenza in Italia daalmeno sei anni.Dal 1° maggio 2004 hanno aderitoall'Unione Europea dieci nuovi Statimembri: Repubblica Ceca, Repubblica diEstonia, Repubblica di Cipro,Repubblica di Lettonia, Repubblica diLituania, Repubblica di Ungheria,Repubblica di Malta, Repubblica diPolonia, Repubblica di Slovenia eRepubblica Slovacca.I neocomunitari, da questa data, nonpossono più definirsi stranieri secondol'accezione tecnica di cui all’art. 1 delT.U., possono entrare liberamente inItalia, ai sensi dell’art. 18 del Trattatoistitutivo della Comunità Europea e l'art.1 del D.P.R. n. 54/2002 e possono richie-dere alla Questura competente territo-rialmente il rilascio della carta di sog-giorno, ferme restando le limitazioni inmateria di lavoro subordinato per tutti icittadini neocomunitari esclusi quellidella Repubblica di Malta e dellaRepubblica di Cipro, nei confronti deiquali non opera la moratoria, che attual-mente è fissata in due anni,peraltro pro-rogabili prima di tre e poi di altri dueanni.L’obiettivo è quello di giungere gradual-mente all’integrazione per non turbare lasicurezza sociale e gli equilibri raggiunti.Pertanto, anche i cittadini degli Staticomunitari soggetti a moratoria o regimetransitorio potranno accedere al mercatodel lavoro italiano secondo alcune regole

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riservate agli extracomunitari.Per un minimo di due anni dall’amplia-mento si continuerà a chiedere ai cittadi-ni degli Stati neocomunitari l’ingressoper lavoro subordinato tramite il mecca-nismo delle quote numeriche. Con questo sistema spetta al datore dilavoro richiedere l’ingresso per lavoroalla Direzione Provinciale del Lavoro,che lo autorizza se esistono quote adisposizione. Le quote vengono definitecon decreti del Presidente del Consiglio.

Ingresso per motivi di lavorosubordinato e contratto di soggiornoCome si è visto il T.U. distingue l’ingres-so per motivi di lavoro subordinato (art.22 T.U.), dall’ingresso per motivi di lavo-ro autonomo (art. 26 T.U.) nonché dal-l’ingresso per motivi particolari (art. 27T.U.).L’ingresso in Italia di un cittadino extra-comunitario per motivi di lavoro è sog-getto ad una procedura amministrativacomplessa. Principio ispiratore della legi-slazione italiana è l’instaurazione di unvincolo tra permanenza dell’immigratonel territorio dello Stato ed espletamentodi un’attività lavorativa. Il cittadino extracomunitario entra e puòpermanere in Italia, se ed in quanto lavo-ratore.Il datore di lavoro italiano o stranieroregolarmente soggiornante in Italia, cheintende instaurare in Italia un rapportodi lavoro subordinato a tempo determi-nato o indeterminato con uno stranieroresidente all'estero deve presentare all'uf-ficio periferico del Ministero del lavoro edella previdenza sociale competente perterritorio apposita richiesta nominativadi autorizzazione al lavoro. esibendo ido-nea documentazione indicante le moda-lità della sistemazione alloggiativa per illavoratore straniero.Alla domanda deve essere allegata laproposta di stipula di un contratto disoggiorno a tempo indeterminato, deter-minato o stagionale, con orario a tempopieno o a tempo parziale e non inferiorea 20 ore settimanali e, nel caso di lavorodomestico, una retribuzione mensile noninferiore al minimo previsto per l'asse-gno sociale.L’art. 8 bis del T.U. precisa il contenutodel contratto di soggiorno per lavorosubordinato e sancisce che il datore dilavoro, al momento della richiesta diassunzione di un lavoratore straniero,deve indicare con un’apposita dichiara-zione, inserita nella richiesta di assunzio-ne, un alloggio fornito di requisiti di abi-tabilità e idoneità igienico sanitaria, oche rientri nei parametri previsti dal testounico, e deve impegnarsi, nei confrontidello Stato, al pagamento delle spese diviaggio per il rientro del lavoratore nelPaese di provenienza.L'ufficio periferico del Ministero dellavoro e della previdenza sociale rilascial'autorizzazione, nel rispetto dei limiti

numerici, quantitativi e qualitativi deter-minati dal decreto che fissa le quote eprevia verifica delle condizioni offertedal datore di lavoro allo straniero, chenon possono essere inferiori a quelle sta-bilite dai contratti collettivi nazionali dilavoro applicabili.L'autorizzazione al lavoro subordinatodeve essere utilizzata entro e non oltre seimesi dalla data del rilascio.Il datore di lavoro deve altresì esibireall'ufficio periferico del Ministero dellavoro e della previdenza sociale compe-tente per territorio copia del contratto dilavoro stipulato con lo straniero. Il datore di lavoro che assume un lavora-tore straniero, oltre alle norme generali,ha l’obbligo di comunicare entro 48 oreall’autorità locale di pubblica sicurezzal’avvio del rapporto di lavoro specifican-do le generalità e le mansioni del dipen-dente. Allo Sportello Unico perl'Immigrazione va inoltrato il contrattodi soggiorno e vanno comunicate lemodifiche fondamentali e la conclusionedel rapporto di lavoro. Al datore di lavoro spetta l’obbligo dicontrollare la regolarità del soggiornodel dipendente.

Lo stato di disoccupazione del lavoratoreextracomunitarioLa perdita del posto di lavoro non costi-tuisce motivo per privare il lavoratoreextracomunitario ed i suoi familiarilegalmente residenti del permesso di sog-giorno. Il lavoratore straniero in posses-so del permesso di soggiorno per lavorosubordinato che perde il posto di lavoro,anche per dimissioni, può essere iscrittonelle liste di collocamento per il periododi residua validità del permesso di sog-giorno, e comunque, salvo che si tratti dipermesso di soggiorno per lavoro stagio-nale, per un periodo non inferiore ad unanno. Il lavoratore extracomunitario accedealle opportunità occupazionali con lestesse modalità e procedure previste perl’assunzione di un cittadino italiano (iviinclusa la chiamata diretta).

Ingresso per motivo di lavoro autonomoL'ingresso in Italia dei lavoratori stranie-ri non appartenenti all'Unione europeache intendono esercitare nel territoriodello Stato un'attività non occasionale dilavoro autonomo può essere consentito acondizione che l'esercizio di tali attivitànon sia riservato dalla legge ai cittadiniitaliani, o a cittadini di uno degli Statimembri dell'Unione Europea.In ogni caso lo straniero che intendaesercitare in Italia una attività industria-le, professionale, artigianale o commer-ciale, ovvero costituire società di capitaleo di persone o accedere a cariche societa-rie deve altresì dimostrare di disporre dirisorse adeguate per l'esercizio dell'atti-vità che intende intraprendere in Italia;di essere in possesso dei requisiti previstidalla legge italiana per l'esercizio dellasingola attività, compresi, ove richiesti, irequisiti per l'iscrizione in albi e registri:di essere in possesso di una attestazionedell'autorità competente in data nonanteriore a tre mesi che dichiari che nonsussistono motivi ostativi al rilascio del-l'autorizzazione o della licenza previstaper l'esercizio dell'attività che lo stranie-ro intende svolgere.Il lavoratore non appartenenteall'Unione Europea deve comunquedimostrare di disporre di idonea sistema-zione alloggiativa e di un reddito annuo,proveniente da fonti lecite, di importosuperiore al livello minimo previsto dallalegge per l'esenzione dalla partecipazionealla spesa sanitaria o di corrispondentegaranzia da parte di enti o cittadini ita-liani o stranieri regolarmente soggior-nanti nel territorio dello Stato.Sono fatte salve le norme più favorevolipreviste da accordi internazionali invigore per l'Italia.La rappresentanza diplomatica o conso-lare, accertato il possesso dei requisiti dilegge ed acquisiti i nulla osta delMinistero degli affari esteri, delMinistero dell'interno e del Ministeroeventualmente competente in relazioneall'attività che lo straniero intende svol-gere in Italia, rilascia il visto di ingresso

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per lavoro autonomo, con l'espressaindicazione dell'attività cui il visto si rife-risce, nei limiti numerici stabiliti daldecreto sulle quote.Il visto di ingresso per lavoro autonomodeve essere rilasciato o negato entro cen-toventi giorni dalla data di presentazionedella domanda e della relativa documen-tazione e deve essere utilizzato entro cen-tottanta giorni dalla data del rilascio.

Il tirocinio formativo dei lavoratorineocomunitariI cittadini neocomunitari, per effettodella moratoria, non godono, seppuretransitoriamente, della piena libertà dicircolazione al fine del loro accesso almercato del lavoro interno in qualità dilavoratori subordinati; tant’è che, solo edesclusivamente, per la loro assunzione ènecessaria la preventiva autorizzazione allavoro.Poiché la limitazione riguarda il sololavoro subordinato i cittadini neocomu-nitari possono, anche in costanza di regi-me transitorio, instaurare, senza bisognodi alcuna preventiva autorizzazione, rap-porti di tirocinio formativo così comeregolamentato dall'art. 18 della legge n.196/1997 e dalle relative norme applica-tive.Un tal tipo di rapporto formativo e diorientamento, infatti, non può essere

fatto rientrare nell’ambito del rapportodi lavoro subordinato.

I reati del datore di lavoro.La legislazione sul lavoro degli stranieri èdettata principalmente a tutela del lavo-ratore straniero stesso: si vuole evitareche lo straniero, a causa di tale sua qua-lità, possa essere oggetto di sfruttamentoda parte del datore di lavoro.In particolare il datore di lavoro cheoccupa alle proprie di pendenze lavora-tori stranieri privi del permesso di sog-giorno ovvero il cui permesso sia scadutoe del quale non sia stato chiesto nei ter-mini di legge il rinnovo, revocato oannullato. La pena è l’arresto da tre mesiad un anno e l’ammenda di E 5.000,00per ogni lavoratore impiegato. Tale san-zione trova applicazione anche nell’ipo-tesi di prestazioni di lavoro a caratterestagionale.Inoltre, salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, chiunque compie attivitàdirette a favorire l'ingresso degli stranierinel territorio dello Stato in violazionedelle disposizioni del presente testo unicoè punito con la reclusione fino a tre annie con la multa fino a lire trenta milioni.Qualora, poi, il datore di lavoro, al finedi trarre un ingiusto profitto dalla condi-zione di illegalità dello straniero, adesempio corrispondendogli una retribu-

zione inferiore a quella equa ed ometten-do i versamenti contributivi, favorisce lapermanenza di questi nel territorio delloStato in violazione delle norme del testounico è punito con la reclusione fino aquattro anni e con la multa fino a liretrenta milioni.Giova precisare che lo straniero clande-stinamente occupato è parte offesa di untal tipo di reati sicché ben può costituirsiparte civile nei confronti del datore dilavoro che abbia contravvenuto a aidivieti

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Un tavolo di lavoro aperto tra Questuradi Venezia, Consulenti del Lavoro eProvincia, attraverso la DirezioneProvinciale del Lavoro, per elaborarestrategie e iniziative comuni in tema diimmigrazione e lavoro.È la proposta che il Consiglio Direttivodell’Ordine dei Consulenti del Lavoroha presentato il 27 settembre al questo-re di Venezia Pierfrancesco Galante, inoccasione di un incontro tenutosi nellasede della Questura veneziana.

Il presidente dell’Ordine AntonioVegna, assieme ad una delegazione delDirettivo, ha incontrato Galante perdiscutere l’apporto che i professionistipossono dare alle forze di polizia nelpromuovere azioni costruttive finalizza-te a migliorare e a definire con chiarezzala posizione dei lavoratori stranieri. “Abbiamo discusso la possibilità di unpiano di azioni sinergiche, manifestandol’impegno quotidiano dei professionistiper la tutela del lavoro e del lavoratore– riferisce il presidente Vegna -. C’èancora molto da fare per l’inserimento ela regolarizzazione degli immigrati nelmondo del lavoro. E siamo convinti chesolo sedendoci tutti attorno a un tavolo:professionisti, istituzioni, associazioniimprenditoriali e sindacati, si possagiungere a soluzioni efficaci. Un con-fronto nel quale i professionisti possonoportare la loro esperienza e le loro

conoscenze”.Prima del Questore, i Consulenti delLavoro veneziani hanno avuto uncostruttivo faccia-a-faccia con ilPatriarca di Venezia. Mercoledì 7 set-tembre, nella sede della curia veneziana,il cardinale Angelo Scola ha accolto iprofessionisti per un confronto aperto ecordiale sui temi dell’etica del lavoro esulle strategie da adottare per superarela crisi del sistema economico, che toccain primis le famiglie.

“Abbiamo manifesta-to al Patriarca l’im-pegno quotidiano deiprofessionisti per latutela del lavoro e,soprattutto, del lavo-ratore – sottolineaAntonio Vegna -. IlConsulente del lavo-ro diviene infattisempre più spesso ilgarante della corret-tezza nei rapporti traimprese e addetti”. Ein quest’ottica i pro-fessionisti hannomanifestato interessee disponibilità a col-

laborare per l’avvio del Master inGestione etica d’impresa, attivato dalPatriarcato all’interno dello StudiumGenerale Marcianum e in partenza ilprossimo autunno.Inoltre, su scala macro, i Consulentihanno richiamato l’impegno per il rilan-

cio dell’economia regionale e provincia-le. “Insistiamo sulla necessità che i pro-fessionisti diventino la “quarta gambadel tavolo”, lavorando con istituzioni,associazioni imprenditoriali e organizza-zioni sindacali – sottolinea Vegna -, per-ché la loro esperienza e le loro compe-tenze possono portare un contributorilevante ad una nuova fase di sviluppodel sistema economico del Veneto, chesta attraversando senza dubbio ilmomento di maggiore difficoltà econo-mica dal secondo dopoguerra. I profes-sionisti devono essere coinvolti nellepolitiche strategiche. A partire dall’inse-rimento nel corpo dei distretti produtti-vi, sempre più orientati all’innovazionee all’intelligenza, dunque fondati dinecessità sulla qualità delle risorseumane”

Etica e immigrazione: faccia-a-facciacon il Patriarca e con il Questore

Giambattista Marchetto

LLaa pprrooppoossttaaddeellll’’OOrrddiinnee::uunnaa nnuuoovvaa ssiinneerrggiiaattrraa ppoolliizziiaa,, pprrooffeessssiioonniissttiiee iissttiittuuzziioonnii ppeerr ddeeffiinniirree ccoonn cchhiiaarreezzzzaallaa ppoossiizziioonnee ddeeiillaavvoorraattoorrii ssttrraanniieerrii

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I Consulenti del lavoro hanno sempreaffrontato il tema della formazione e del-l’aggiornamento professionale con impe-gno e grande responsabilità, ritenendolifondamentali per lo svolgimento dellaprofessione, al fine di assicurare un altolivello di qualità nell’interesse pubblico.Non a caso, il percorso iniziato su basevolontaria nel 2001 quale “certificazionedi qualità dello studio professionale” si èben presto trasformato in “formazionecontinua obbligatoria del consulente dellavoro”, con l’approvazione da parte delConsiglio Nazionale dell’Ordine nellaseduta del 18 aprile 2002 del“Regolamento della formazione continuaobbligatoria per l’esercizio in qualitàdella professione “.Dal 2004 il regolamento è andato piena-mente a regime e l’iniziativa formativa siè diffusa in tutto il territorio nazionale,contribuendo alla crescita professionaledella nostra categoria e favorendomomenti di confronto e di collaborazio-ne con le istituzioni pubbliche e privatecon particolare riguardo agli enti locali eagli atenei universitari.In quest’ottica una rilevante importanzaassume il ruolo del Consiglio Provincialedell’Ordine che, cogliendo le esigenzeformative dei colleghi che esercitano la

professione nella realtà locale, offremolte e qualificate iniziative che rappre-sentano momenti di studio, approfondi-mento e di confronto con le istituzioni ele forze socio-economiche presenti nelterritorio con l’obiettivo di offrire unvalido contributo nel processo di crescitae sviluppo dello stesso. Il ruolo dei consigli provinciali dell’ordi-ne è stato recentemente confermato dauna circolare del consiglio nazionale che,

recependo una sentenza del Tar del Lazion. 5262/05, riconosce “esclusiva compe-tenza del Consiglio Provinciale nellamateria del miglioramento e del perfezio-namento degli iscritti nello svolgimentodell’attività professionale, restando incapo al Consiglio nazionale la sola atti-vità di coordinamento e promozionedelle attività dei Consigli provinciali, conesclusione, quindi, di ogni diretta inge-renza nella attività formativa”.

Formazione: un valoreprofessionale primario

Centro RisorseOrdine dei Consulenti del Lavorodella provincia di Venezia

Attività Numero eventi Presenze

Convegni di studio 15 1950

Seminari tematici 10 350

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LLaa ffoorrmmaazziioonnee ddeell CCoonnssiigglliioo pprroovviinncciiaallee ddii VVeenneezziiaa iinn cciiffrree((bbiieennnniioo mmaarrzzoo 22000033 -- mmaarrzzoo 22000055))

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Elenco dei Consulenti del Lavoro iscrittiall’Albo provinciale di Venezia

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail1 154 Agnoletto Giuseppe Via M.te Bianco 27 30030 Favaro Veneto Ve 041.631181 - fax 041.631510 [email protected] 430 Agostini Manuela Via Aleardi 33 30172 Mestre Ve 041.940413 [email protected] 495 Ambruoso Raffaele Via S. Gallo 173 30126 Venezia Lido 041.5260303 - fax 041.2420070 [email protected] 132 Anastasia Giacomo Via Argo 5/7 30020 S. Michele Tagl.to Ve 0431.43331 - fax 0431.437833 [email protected] 241 Andriolo G. Barbarino Corso Del Popolo 61/ 4 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 [email protected] 494 Angileri Alessandro Piazza Brescia 1 30017 Jesolo Ve 0421.370650 - fax 0421.370703 [email protected] 542 Arba Maria Letizia Via Aquileia 45/5 30017 Jesolo Ve 0421.93460 [email protected] 522 Artusi Marco Via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 [email protected] 400 Artuso Fabiola Via Cavin Di Sala 33 30035 Mirano Ve 041.430570 - fax 041.430570 [email protected] 438 Asquino Antonio Via Monte Cervino 43 30020 Marcon Ve 041.5952493 - fax 041.5958973 [email protected] 450 Badalin Giancarlo Via Garibaldi 3 30016 Jesolo Ve 0421.952858 - fax 0421.369182 [email protected] 248 Baldan Nerio Via Fausta 401/C 30013 Cavallino Ve 041.5370585 - fax 041.5370639 [email protected] 490 Baldan Sergio Via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 [email protected] 478 Barbarino Silvia Corso Del Popolo 61/4 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 [email protected] 538 Barbiero Alessia Via Sardegna 34 30026 Portogruaro Ve 0421.394556 - fax 0421.770935 [email protected] 231 Bardellotto Luigi Via Trieste 1 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.42830 - fax 0421.220222 [email protected] 380 Bari Alvaro Via Pilacorte 5 30026 Portogruaro Ve [email protected] 227 Barteselli Carlo Via Dello Zodiaco 10 30020 Bibione Ve 0431.521134 - fax 0431.52113419 274 Benatelli Mario Campo Cadorna 5 30021 Caorle Ve 0421.210190 - fax 0421.218406 [email protected] 472 Benussi Arianna Via E. Mattei 8 31059 Zero Branco Tv 0422.486080 - fax 0422.487379 [email protected] 388 Beretta Giuliana San Marco 805 30124 Venezia 041.5208420 - fax 041.5286715 [email protected] 548 Bergamini Chiara Strada Dei 100 Anni 14 30039 Stra Ve 049.9899812 - fax 049.9800745 [email protected] 372 Bergamini Graziano Via Angi 14 30039 Stra Ve 049.9899811 - fax 049.9800745 [email protected] 156 Bergamini Valerio Via Angi 14 30039 Stra Ve 049.9899811 - fax 049.9800745 [email protected] 519 Berto Sandra Via Castellana 8 30037 Scorzè Ve 041.445083 - fax 041.445083 [email protected] 492 Bobbo Michele Via Carpaccio 3/1 30174 Zelarino Ve 041.5460848 - fax 041.909502 [email protected] 293 Bonamico Ferdinanda Via Bernardi 17 30175 Marghera Ve 041.5381254 - fax 041.2529406 [email protected] 544 Boncompagni Marco Via Bissa 33 30038 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 [email protected] 376 Bonet Tiziano Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 [email protected] 459 Bontempi Patrizia Viale S. Marco, 58 30020 Marcon Ve 340.4674822 - fax 041.5950609 [email protected] 344 Bonzio Alessandro Via Giudecca 1 30035 Mirano Ve 041.434666 - fax 041.434209 [email protected] 541 Borgato Alessandra Via Padre Kolbe 11 30170 Mestre Ve 041.0990201 [email protected] 524 Boscolo Steny Manera Viale Veneto 19 30019 Chioggia Ve 041.5500303 - fax 041.5500303 [email protected] 167 Boso Mario Via Roma 11 30020 Eraclea VE 0421.232240 - fax 0421.231579 [email protected] 533 Bottacin Natalina Via N. Machiavelli 58/B 30020 Torre Di Mosto Ve [email protected] 413 Braidotti Claudio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 [email protected] 457 Brichese Giuliano Via Toscana 28 30026 Portogruaro Ve 0421.276205 - fax 0421.5831190 [email protected] 529 Brovazzo Giorgia Via Bembo 2/A 30174 Mestre Ve 041.5321353 - fax 041.5316777 [email protected] 483 Brunato Nicola Via J. Castelli 44 30175 Marghera Ve 041.922185 - fax 041.5388862 [email protected] 420 Bugin Giuseppe Via Guolo 15 30031 Dolo Ve 041.413534 - fax 041.413502 [email protected] 287 Buoso Luciano Via Strada Nuova 8 30021 Caorle Ve 0421.81974 [email protected] 480 Busato Rafaella Via Bellini 5/2 30038 Spinea Ve 041.990475 - fax 041.99047543 507 Bustreo Paolo Mario Via Cavin Di Sala 60/1/B 30035 Mirano Ve 041.5702852 - fax 041.5702549 [email protected] 434 Cais Pierpaolo Via Mazzini 37/A 30026 Portogruaro Ve 0421.71446 - fax 0421.285839 [email protected] 516 Calzavara Lorena Via Dei Dori 13 30035 Mirano Ve 041.5702338 - fax 041.432195 [email protected] 455 Campici Roberto Calle Marangoni 99 30015 Chioggia Ve 335.5434709 - fax 041.405259 [email protected] 514 Canetto Paolo Via C. Rezzonico 24 35131 Padova 049.654338 - fax 049.8210013 [email protected] 275 Capecce C. Maselli Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 [email protected] 250 Capogrosso Giovanni Via Miranese 460/B 30030 Chirignago Ve 041.5442321 - fax 041.5446308 [email protected] 298 Cappelletto Giorgio Viale Duca D’aosta 12/4 30024 Ceggia Ve 0421.329709 - fax 0421/322547 [email protected] 511 Carraro Mauro Via Castellana 24/B 30037 Scorze' Ve 041.5841311 - fax 041.5849301 [email protected] 391 Carnio Valter Via Manzoni 9 30020 Salzano Ve 041.437515 [email protected] 256 Casagrande Antonio Via Martiri 20 30024 Musile Di Piave Ve 0421.54240 - fax 0421.330578 [email protected] 255 Casagrande Fiorindo Via Gorizia 1 30038 Spinea Ve 041.5411320 [email protected] 240 Casarin Maria Via Napoli 27/A 30172 Mestre Ve 041.5319955 - fax 041.5319983 [email protected] 398 Caselotto Franco Via Barcis 4/2 30027 S. Donà Piave Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 [email protected] 259 Caselotto Mauro Via Barcis 4/2 30027 S.Donà Di Piave Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 [email protected] 441 Casonato Gianni Via C. Battisti 22 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.330666 - fax 0421.330667 [email protected] 527 Caturelli Gianmaria Via Bragadin 2/B 30126 Venezia 041.5261787 - fax 041.5261787 [email protected] 349 Cavinato Danilo Via Giotto 53/3 30030 Maerne di Martellago Ve 041.641544 - fax 041.641617 [email protected] 381 Cecchettin Tullia Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 [email protected] 220 Cecchetto Carlo Via Tofane 8 30020 Lugugnana di Portog. Ve 0421.705079 [email protected] 347 Cerello Valerio Via Castellantico 49/2 30035 Mirano Ve 041.430130 - fax 041.430058 [email protected] 416 Cibin M. Luisa Via Don Bosco 1 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.336444 - fax 0421.332631 [email protected] 418 Cimarosti Giorgio Via Dante 53 30172 Mestre Ve 041.962344 - fax 041.962509 [email protected] 271 Cola Alfonso San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 [email protected] 330 Coletto Lorenzo Piazza Brescia 17/15 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 [email protected] 353 Contarin Mario Via Marconi 34/3 30024 Musile Di Piave Ve 0421.55294 - fax 0421.55271 [email protected] 169 Cupoli Carlo Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 [email protected] 424 Cupoli Stefania Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 [email protected] 196 Curcio Mario Via Gioberti 6 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 [email protected] 493 Curcio Michele Via Gioberti 6/3 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 [email protected] 258 Dabalà Ferdinando Viale Ancona 17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 [email protected] 360 Dal Molin Enzo Via Torino 31 30035 Mirano Ve 041.433049 [email protected]

Page 26: IL CONSULENTE DEL LAVORO · ge che, delle 9.649 pratiche inserite nel-l’archivio delle Poste Centrali, ben 8.871 (pari al 92% delle domande presentate) sono state accolte. Di queste

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail75 300 Dalla Rovere Giannino Piazza Matteotti 8 30016 Jesolo Ve 0421.951432 - fax 0421.350122 [email protected] 485 Dall'Oro Sandra Via Dante 59 30017 Jesolo Ve 0421.93045 [email protected] 520 Daneluzzi Andrea Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002 - fax 0421.7199178 26 Daneluzzi Bruno Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421.71991 [email protected] 272 Daneluzzi Silvano Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421/71991 [email protected] 479 Danesin Andrea Corso Del Popolo 146/C 30172 Mestre Ve 041.5314510 - fax 041.5314507 [email protected] 526 Danesin Giulio Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax 041.5285364 [email protected] 147 Danesin Luigi Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax 041.5285364 [email protected] 90 De Agostini Luciano Via U. Foscolo 14 30014 Cavarzere Ve 0426.51332 - fax 0426.318091 [email protected] 336 Del Rio Giovanni Santa Croce 604 30125 Venezia 041.5237471 - fax 041.2448904 [email protected] 553 Decerolis Cinzia Giudecca 887 30124 Venezia 041.5225162 [email protected] 269 Devivo Michele Corso Del Popolo 245 30172 Mestre Ve 041.531555487 292 D’este Alessandro Via Padova 6 30017 S. Donà di Piave Ve 0421.93486 [email protected] 288 Di Capo Salvatore Via Oltrebrenta 46 35027 Noventa Padovana Pd 049.502899 [email protected] 239 Di Leonardo Mario Via Dei Tribuni 4 30021 Caorle Ve 0421.81365 - fax 0421.83806 [email protected] 551 Di Venere Anna Viale S. Marco 114/5 30172 Mestre Ve 041.5319019 [email protected] 475 Domenichini Daniela Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 [email protected] 508 Errico Michele Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 [email protected] 423 Faggian Isabella Piazza IV Novembre 43 30030 Maerne di Martellago Ve 041.5030254 - fax 041.5030254 [email protected] 394 Fagotto Gianfranco Via Antonio Bon 13 30026 Portogruaro Ve 0421.7235995 506 Falcaro Massimo Via Fapanni 37 30174 Mestre Ve 041.959299 - fax 041.959299 [email protected] 351 Favretto Claudio Piazza Brescia 17/5 30017 Jesolo Lido 0421.93591 - fax 0421.93054 [email protected] 501 Ferro Barbara Via XIII Martiri 78 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.222656 - fax 0421.479460 [email protected] 436 Ferro Giorgio Via Manzoni 25 Bis 30014 Cavarzere Ve 0426.310884 - fax 0426.310180 [email protected] 477 Fiorot Gianalberto Via Grimani 26 30174 Mestre Ve 041.5350590 - fax 041.5350975 [email protected] 219 Franz Giorgio Piazza Municipio 3 30020 Marcon Ve 041.4569044 - fax 041.4568744 [email protected] 273 Furlanetto Marzio Via Marconi 54/1-2 30024 Musile Di Piave Ve 0421.330497 [email protected] 234 Gaidano Flavio Via Dauli 40 30031 Dolo Ve 041.413619 - fax 041.413105 [email protected] 180 Galenda Fulvio Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.503650 - fax 049.503748 [email protected] 545 Galenda Giovanna Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.502464 [email protected] 426 Gambedotti Andrea Via Triestina 52/7 30030 Favaro Veneto Ve 041.634499 - fax 041.634672 [email protected] 242 Gambedotti Marisa Via Manin 46 30174 Mestre Ve 041.958234 - fax 041.5040020 [email protected] 440 Gatto Massimiliano Via Castellana 40/L 30030 Martellago Ve 041.5402426 - fax 041.5402977 [email protected] 309 Gazzara Patrizia Via Aleardi 152 30172 Mestre Ve 041.5314672 - fax 041.5319280 [email protected] 509 Gerotto Roberto Via C. Battisti 99 30016 Jesolo Ve 0421.350815 - fax 0421.350815 [email protected] 88 Giannetti Ugo Via Ferro 15 30174 Mestre Ve 041.986631 - fax 041.989268 [email protected] 446 Gibellato Luciano Piazza Bertati 11/2 30030 Martellago Ve 041.5403281 - fax 041.5408773 [email protected] 433 Gobat Patrizia Viale Venezia 45 30026 Portogruaro Ve 0421.394544 - fax 0421.394455 [email protected] 458 Gottardo Marco Via Mazzini 16 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357 [email protected] 439 Grandi Elisabetta Via Carpaccio 3/1 30174 Zelarino Ve 041.5460848 - fax 041.909502 [email protected] 512 Kogler Lucia Dorsoduro 393 30123 Venezia 041.5288628 - fax 041.430565 [email protected] 39 Lanza Giovanni Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.988886 - fax 041.974874 [email protected] 505 Lazzarin Raffaella Viale Padova 6/D 30019 Chioggia Ve 041.5544405 - fax 041.5544981 [email protected] 473 Lazzarini Luciano Via Intestadura 35/B 30024 Musile Piave Ve 0421.53363 [email protected] 498 Lepschy Alberto Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 [email protected] 198 Lepschy Enrico San Marco 4783 30124 Venezia 041.5238217 - fax 041.5287859 [email protected] 339 Lepscky Ivano San Marco 4255 30124 Venezia 041.5235531 - fax 041.5201983 [email protected] 297 Longo Gianni Via Venezia 55 30037 Scorzè Ve 041.445939 - fax 041.5841016123 468 Longo Nicola Via Miranese 422/4 30030 Chirignago Ve 041.912369 [email protected] 403 Longo Osanna Via Liguria 2/4 30037 Scorze' Ve 041.5840158 - fax 041.5840580 [email protected] 213 Maggino Alberto Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.980075 [email protected] 500 Maggino Enrica Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.980075 [email protected] 536 Maguolo Nicoletta Via Nazionale 141 30034 Mira Ve 041.420060 - fax 041.420060 [email protected] 76 Mainente R Enzo Via Prà D. Ziralda 10 30033 Noale Ve 041.440200 - fax 041.4433939 [email protected] 233 Maio Giulio Via Lepanto 19 30126 Lido Di Venezia 041.5268877 - fax 041.5260238 [email protected] 540 Mannino Marco Via Roma 35 30173 Mestre Ve 041.5311126 - fax 041.5311126 [email protected] 530 Mantoan Roberto Calle Priuli 83 30121 Venezia 041.2440221 - fax 041.2448834 [email protected] 112 Manzato Enzo Via Toscanini 40 30016 Jesolo Ve 0421.951361 - fax 0421.951363 [email protected] 365 Marchesin Giovanni Via Dei Martiri 16 30014 Cavarzere Ve 0426.52590 - fax 0426.53071 [email protected] 421 Marcon Gianfranco Via Catene 49 30175 Marghera Ve 041.5385418 - fax 041.5385418 [email protected] 503 Marian Annamaria Via F. Lippi 2 30030 Trivignano Ve 041.680873 - fax 041.680873 [email protected] 422 Mariutto Daniele Via degli Scavi 3 int. 1 3536 Montegrotto Terme Pd137 257 Martellato Michele Via Capeleo 27/A 30039 Stra Ve 049.502847 - fax 049.9829938 [email protected] 279 Martin Andrea Via Rosa 9 30171 Mestre Ve 041.5040511 - fax 041.5040019 [email protected] 525 Martin Massimo Viale Dei Tropici 215 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 [email protected] 226 Martinello Gabriele Via Cairoli 59 30031 Dolo Ve 041.410084 - fax 041.5100224 [email protected] 2 Maselli Alberto Via Mestrina 62/C 30171 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 [email protected] 550 Maselli Roberto Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 [email protected] 469 Masenadore M.Rosaria Via Buonarroti 16/3 30038 Spinea Ve 041.990876 [email protected] 410 Maschietto Paola Via M.te Sabotino 1 30171 Mestre Ve 041.5381344 - fax 041.5381177 [email protected] 348 Masiero Pierliano Via Milano 11/A/3 30036 S. Maria di Sala Ve 041.486566 - fax 041.486566 [email protected] 460 Mazzetto Romina Vicolo Pacinotti 6 30010 Campagna Lupia Ve 041.5140281147 340 Megali Innocenzo Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.983842 - fax 041.957992 [email protected] 181 Megali Pietro Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.985981 - fax 041.957992 [email protected] 431 Meggiorin Luigia Piazza Marconi 52/2 30038 Spinea Ve 041.5410257 - fax 041.5412787150 432 Meneghetti Sergio San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 [email protected] 310 Menin Dino Via A. Marchiori 46 30010 Campagna Lupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 [email protected] 476 Menin Paolo Via A. Marchiori 46 30010 Campagnalupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 [email protected] 517 Menoia Walter Via Orcalli 17 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.44435 - fax 0421.225293 [email protected] 318 Merelli Dario Via Bissolati 5 30172 Mestre Ve 041.952913 [email protected] 427 Mio Gianluca Viale Venezia 5 30026 Portogruaro Ve 0421.394558 - fax 0421.275066 [email protected] 447 Montefusco Mariano Via Grondoni 2 30175 Marghera Ve 041.931656 - fax 041.935005 [email protected] 20 Montisano Gianni Via Della Bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.43365 - 0431.438194 [email protected] 425 Moro Paolo Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 [email protected] 203 Mulachie' Roberto Cannaregio 5999 30131 Venezia 041.5287000 - fax 041.5200320

Page 27: IL CONSULENTE DEL LAVORO · ge che, delle 9.649 pratiche inserite nel-l’archivio delle Poste Centrali, ben 8.871 (pari al 92% delle domande presentate) sono state accolte. Di queste

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail160 445 Musolla Marco Piazza XX Settembre 24 33170 Pordenone 0434.20246 - fax 0434.240967 [email protected] 539 Nostran Roberto Via Cavin Di Sala 354 30035 Mirano Ve 041.486752 [email protected] 361 Olivetti Adriano Via Lepanto 19 30126 Venezia Lido Ve 041.5268877 - fax 041.5260238 [email protected] 305 Orlandin Ivano Via Danielato 6 30014 Cavarzere Ve 0426.54065 - fax 0426.310056 [email protected] 406 Ottogalli Mauro Via Don A. Berna 5 30175 Marghera Ve 041.5381724 - fax 041.920073 [email protected] 499 Palazzi Elisa Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 [email protected] 320 Palazzi Giorgio Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 [email protected] 206 Palmitessa Giuseppe San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 [email protected] 467 Palmitessa Sabrina San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 [email protected] 359 Paronuzzi Luigi Via Fagarè 1 30171 Mestre Ve 041.927733 - fax 041.5387477 [email protected] 405 Pavanello Roberta Largo Tempini 1 30017 Jesolo Lido Ve 0421.380621 - fax 0421.380362 [email protected] 534 Pellegrini Simonetta Via Mazzini 16 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357172 326 Penon Maurizio Via Fondaco 13 30026 Portogruaro Ve 0421.276488 - fax 0421.276494 [email protected] 547 Penzo Luca Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 [email protected] 379 Pergolesi Icli V.lo G. S.Bernardo 5/9 30030 Cazzago Di Pianiga Ve 041.5100400 [email protected] 281 Perissinotto Maria Via Giovanni Xxiii N. 6 30020 Fossalta Di Piave Ve 0421.679918 - fax 0421.67248 [email protected] 502 Perrero Lorenza Borgo Sant’Agnese 35 30026 Portogruaro Ve 0421.272484 - fax 0421.391866177 496 Picello Mauro Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 [email protected] 435 Piermartini Carlo Via Piermarini 26 21100 Varese 0332.288036 - Fax 0332.288745 [email protected] 518 Pigozzo Danj Via Roma 8 30036 S. Maria Di Sala Ve 041.486380 - fax 041.486380 [email protected] 414 Pigozzo Fabiola Via Rossini 7 Int. 1 30033 Noale Ve 041/.5801468 - fax 041.5801468 [email protected] 521 Pivetta Simone Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 - fax 0421.658924 [email protected] 267 Pilone Guido Via Mestrina 53/C 30172 Mestre Ve 041.951156183 474 Poli Sergio Via Concordia 13 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.52816 - fax 0421.332156 [email protected] 531 Ponticelli Andrea Via Giorgione 15/A 30021 Caorle Ve 0421.210675 - fax 0421.210675 [email protected] 333 Porzionato Paolo Via Perseo 13 30019 Chioggia Ve 041.490746 - fax 041.490466 [email protected] 208 Pressi Cesare Via S.M. dei Battuti 8/B 30174 Mestre Ve 041.5349163 - fax 041.5340526 [email protected] 409 Pretato Massimo Via Chiesa 43 S.Pietro 30039 Stra Ve 049.9800574 - fax 049.9800584 [email protected] 238 Pretin Ettore Viale Verona 29 30019 Chioggia Ve 041.5540144 - fax 041.5541775 [email protected] 249 Pretin Loris Viale Mediterraneo 432 30019 Chioggia Ve 041.491009 - fax 041.5542466 [email protected] 481 Rando Raffaella Via Piave 23/1/A 30014 Cavarzere Ve 0426.51376 - fax 0426.51376 [email protected] 23 Ravagnan Lidia Via Manfredi 252 30015 Chioggia Ve 041.5500600 [email protected] 497 Ravagnan Roberto Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 [email protected] 543 Restuccia Mattia S. Marco 5527 30124 Venezia 041.5286432 - fax 041.5286432 [email protected] 513 Rizzoli Elena Via Julia 71/2 30010 Cavallino Treporti Ve 041.5302213 - fax 041.5302731 [email protected] 471 Romagnolo Silvia Via Fusinato 13 30171 Mestre Ve 041.2385011 - fax 041.962379 [email protected] 442 Ronchiato Giancarla Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 [email protected] 419 Rossi Susanna Via Torino 151/A 30172 Mestre Ve 041.5322799 - fax 041.5310262 [email protected] 448 Rozzino Carlo Via Brusade 81 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.560950 - fax 0421.330525 [email protected] 383 Salvagno Carlo Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612200 230 Salvagno Lino Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612201 549 Santi Davide Cannaregio 2406 300121 Venezia 041.714362 - fax 041.714362 [email protected] 437 Sarto Dina Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 [email protected] 395 Sarto Giacomo Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.951067 - fax 041.957948 [email protected] 453 Sarto Luisa Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 [email protected] 443 Sarto Marco Via Dei Tropici 205 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 [email protected] 328 Sartore Roberto Via Olof Palme 9/2 31030 Mogliano V.To Tv 041.5901292 - fax 041.5903018 [email protected] 504 Sartoretto Alessandra Piazza Matteotti 1 30020 Fossalta di Piave Ve 0421.303218 - fax 0421.306441 [email protected] 285 Savian Daniela Via Antinori 2/4 30026 Portogruaro Ve 0421.280238 - fax 0421.280863 [email protected] 523 Scalabrin Luca Via Miranese 255 30030 Chirignago Ve 041.916014 - fax 041.910597 [email protected] 280 Scarpa Domenico Via Cappuccina 80 30172 Mestre Ve 041.926416 - fax 041.926416211 396 Scarpa Giovanna Centro Parisi S. Croce 510/1 30135 Venezia 041.5205077 - fax 041.5205040 [email protected] 415 Schiona Riccardo Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 [email protected] 373 Scibelli Carla San Marco 4600 30124 Venezia 041.5235112 - fax 041.5236132 [email protected] 411 Scibelli Michele San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 041.5238252 [email protected] 194 Simoni Benito Via Triestina 23 30030 Favaro Veneto Ve 041.635314 - fax 041.630028 [email protected] 454 Smerghetto Cristiano Via Fausta 79/E 30010 Ca’ Savio Ve 041.5301894 - fax 041.5301894 [email protected] 537 Sopelsa Yuri Banchina dell’Azoto 15/A 30030 Marghera Ve 041.5090997 - fax 041.5385066 [email protected] 510 Spanu Leonello Via Fossa Donne 42 30030 Marano Ven.No Ve 041.479385 [email protected] 466 Tagliapietra Marina Via Pepe 12 30172 Mestre 041.2386979 - fax 041.2386900 [email protected] 528 Talin Marino Via Bassa 22 30030 Scorze' Ve 041.448218 [email protected] 488 Tavella Valeria Via Del Leone 18 30021 Caorle Ve 0421.212394 - fax 0421.212394 [email protected] 316 Tegon Gianni Via Gagliardi 2 30033 Noale Ve 041.440305 - fax 041.5800274 [email protected] 487 Tiozzo Giuseppe Via A. Vespucci 3 30019 Chioggia Ve 041.5544273 - fax 041.5544534224 312 Toffanin Giuseppe Piazza Mercato 5 30175 Marghera Ve 041.935887 - fax 041.5380451 [email protected] 470 Tomasi Stefano Via Toscanini 20 30020 Quarto D'altino Ve226 456 Tonello Stefania Via Bissa 33 30174 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 [email protected] 408 Toniolo Flavio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 [email protected] 535 Tonon Cecilia 30125 Venezia229 294 Trabacchin Gianfranco Piazza Pio X 17 31021 Mogliano V.To Tv 041.5900965 [email protected] 207 Trinca Luciano Castello 5236 30122 Venezia 041.5228854 - fax 041.5230112 [email protected] 268 Valier Paola Tagliaro Via Tasso 21 30172 Mestre Ve 041.981117 - fax 041.981113 [email protected] 429 Vegna Antonio Via Arino 7/19 30031 Dolo Ve 041.411011 - fax 041.5102181 [email protected] 452 Vianello Alessandro Località Saloni 41 30015 Chioggia Ve 041.5570214 - fax 041.5509630 [email protected] 277 Vianello Giulio Via Briati 7 30121 Murano Ve 041.5274283 [email protected] 489 Vianello Paolo Riv. XX Settembre 23 30171 Mestre Ve 041.957381 - fax 041.985733 [email protected] 363 Vianello Roberto Via Torino 107 30172 Mestre Ve 041.5321844 - fax 041.5321843 [email protected] 465 Vigani Alberto A. Via Fausta 51 30020 Eraclea Ve 0421.232181 - fax 0421.232444 [email protected] 299 Vit Giorgio Via Liguria 29 C-D 30026 Portogruaro Ve 0421.271673 - fax 0421.394437 [email protected] 428 Zanellato Loris Via Roma 127/A 30020 Salzano Ve 041.5745004 - fax 041.5745796 [email protected] 367 Zennaro Fabio Via Fiume 11 30171 Mestre Ve 041.980433 - fax 041.980912 [email protected] 315 Zennaro Gianni P.le Donatori di Sangue 2 30171 Mestre Ve 041.980462 - fax 041.971494 [email protected] 404 Zennaro Inerio Via Cavin di Sala 32/9 30036 S. Maria di Sala Ve 041.487325 - fax 041.487563 [email protected] 449 Zorzetto Chiara Galleria Leon Bianco 12 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.53611- fax 0421.55506 [email protected] 546 Zulian Rossella Via E. Dandolo 7 30126 Venezia 041.5266354 [email protected]

Page 28: IL CONSULENTE DEL LAVORO · ge che, delle 9.649 pratiche inserite nel-l’archivio delle Poste Centrali, ben 8.871 (pari al 92% delle domande presentate) sono state accolte. Di queste