IL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLE NUOVE ......COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO...
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IL COLLEGIO SINDACALE
ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME
DI COMPORTAMENTO 2015
Dott. Luciano De Angelis
Palmi, 20/3/2015
SPA
con
controllo
legale dei
conti
Società
di revisione
Revisore unico
Consiglio di
sorveglianza COLLEGIO SINDACALE
Senza
controllo
legale
Comitato di
controllo interno
(sistema
monistico tot. n.
264 società al
1/6/2014)
(sistema
dualistico tot. n.
138 società al
1.6.2014)
(tot. n. 33.050
società al
31.12.2014)
Società di
revisione
Tot. 7.563
società
Revisore
unico
Tot. 3.770
società
+ +
SISTEMI DI CONTROLLO
COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO
2
SRL
con controllo
legale dei conti Società
di revisione
Revisore unico
Collegio
sindacale/Sindaco
unico
COLLEGIO
SINDACALE
con controllo
legale
+
SISTEMI DI CONTROLLO
COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO
SINDACO
UNICO Solo
società di
revisione
O
Revisore
esterno
???
3
Il sindaco deve comportarsi come un avveduto controllore
ed applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le
norme di comportamento proprie della professione
svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate,
così come elaborate, ad esempio, dagli ordini
professionali.
RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLE
NORME DI COMPORTAMENTO
4
Trib. Milano 1.10.2011 n. 11586
COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO
sindaco unico delegato
anche alla revisione
sindaco unico affiancato da
un revisore
scelto fra gli iscritti
al registro dei revisori scelto fra gli iscritti al registro dei
revisori oppure, fra avvocati, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro e
gli altri soggetti di cui al D.M.
320/2004, o fra professori universitari
di ruolo in materie economiche o
giuridiche
SINDACO UNICO (norma 1.1)
NOVITÀ
COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO
5
NOMINA E INDIPENDENZA
DEL COLLEGIO SINDACALE
SPA - SAPA
OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
La nomina
dei primi sindaci
è parte integrante
dell’atto costitutivo
(art. 2328 c.c., punto 11)
La mancata nomina
dei sindaci
è causa di annullabilità
del contratto
(SANABILE)
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
7
CAUSE DI DECADENZA ORDINARIA
INELEGGIBILITÀ
INCAPACITÀ
GIURIDICA EX
ART. 2382
C.C.
INCOMPATIBILITÀ
EX ART.
2399 C.C.
INIDONEITÀ
TECNICA EX
ART. 2397 CO.
2 C.C.
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
8
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA
NON PUÒ ESSERE NOMINATO SINDACO,
E SE NOMINATO DECADE CHI:
▪ è interdetto;
▪ è inabilitato;
▪ è fallito;
▪ è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
9
art 2382 c.c. - norma 1.4
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
PARENTELA E AFFINITÀ
NON POSSONO ESSERE NOMINATI SINDACI,
E SE NOMINATI DECADONO:
▪ il coniuge
▪ i parenti entro il quarto grado
▪ gli affini entro il quarto grado
10
art 2399 c.c.
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
degli amministratori
della società
RAPPORTI LAVORATIVI E DI CONSULENZA
NON POSSONO ESSERE ELETTI, E SE ELETTI DECADONO:
coloro che sono legati:
▪ alla società
▪ alla società controllata
▪ alla società controllante
▪ alla società sottoposta
a comune controllo
11
art 2399 c.c.
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ da un rapporto di lavoro (autonomo o
subordinato)
▪ da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera
retribuita
▪ da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza
prima di accettare l’incarico
il sindaco deve valutare la significatività dei propri rischi di indipendenza
i rischi di indipendenza
vanno sottoposti a verifica periodica
Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e
gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al
collegio
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
RISCHIO DI INDIPENDENZA
12
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
▪ Rischi derivanti dall'interesse personale
▪ Rischi derivanti dall’auto-riesame
▪ Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o
assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di
consulente tecnico di parte
▪ Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità
▪ Rischi derivanti dalla intimidazione (condizionamenti derivanti
dall’influenza esercitata dalla società o dal gruppo)
13
NORMA 1.4
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
14
NORMA 1.4
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
sono da valutare caso per caso
i rischi che possono compromettere
L’INTEGRITÀ
E L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI
PAGAMENTO DEL COMPENSO
Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco
non siano pagati per un periodo significativo, la
somma degli arretrati potrebbe essere considerata una
minaccia per l'indipendenza
In caso di prolungata
e significativa inadempienza, il sindaco deve
valutare con attenzione
un eventuale rinnovo dell'incarico.
15
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
CARATTERI DELLA
“MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”
16
NORMA 1.4
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ fondata e non eventuale
▪ stabile e non temporanea o occasionale
La collegialità dell’organo garantisce a fronte
di circostanze isolate e temporanee che
possono investire il singolo membro
VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO
17
NORMA 1.4
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ Devono essere considerati i seguenti fattori:
▪ la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete
professionale, a favore della società e di altre società del gruppo.
▪ la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la
funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
▪ la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più
ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale.
OBIETTIVITÀ ED INDIPENDENZA
In caso di attribuzione non occasionale di incarichi
occorre verificare che per la:
• natura;
• reiterazione;
• rilevanza;
…degli stessi, il rapporto di consulenza o
prestazione possa qualificarsi come continuativo
e quindi essere rilevante nella valutazione del
rischio.
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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
1. L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di consulenza
continuativo, ma anche una serie di rapporti occasionali
(formalmente distinti) tali da far presumere uno “stabile legame
di clientela”
2. Nei casi in cui si manifesta la situazione di incompatibilità la
decadenza scatta immediatamente (ex tunc) senza necessità di
uno specifico procedimento accertativo da parte di un organo
sociale (decadenza ipso Jure) (conf . Cass. 23/10/2014 n.
22575)
(conf. Cass.11.7.2008 n. 19235)
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
Cass. 9.5.2008 n. 11514
19
INELEGGIBITÀ/INCOMPATIBITÀ
3. La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale,
da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di correttamente
operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si
risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in
una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.
3. Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di formazione
della delibera (ad esempio approvazione del progetto di
bilancio), la delibera con cui l’atto viene approvato risulta
viziata e quindi è annullabile
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
Cass. 9.5.2008 n. 11514
20
DECADENZA/ILLEGITTIMITÀ
L’azione di responsabilità accordata dall’art. 146 l.f contro i
componenti degli organi di controllo di società fallita presuppone
che i soggetti passivi abbiano formalmente rivestito la carica di
sindaci.
Poiché il sindaco ineleggibile decade automaticamente dalla carica ,
senza necessità di alcun formale accertamento ed è quindi privo
ab-origine della corrispondente qualifica soggettiva non può
esercitarsi a suo carico la predetta azione da parte del curatore
della società fallita .
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
Cass. 23.10.2014 n. 22575
21
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL SINDACO
INELEGGIBILE
VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA
22
NORMA 1.4
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
• Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:
▪ Deve chiarire al collegio la propria posizione
▪ Nel caso di perdurare della situazione gli altri sindaci informano il
CDA
▪ In caso di inerzia del CDA andrà convocata l’assemblea
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
23
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni
intrattenuti:
▪ con i soggetti della propria rete professionale
▪ con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di
quelli intrattenuti con le medesime da altri soggetti della rete alla
quale il professionista appartiene.
RETE DEL PROFESSIONISTA
Struttura alla quale appartiene il professionista:
• e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi
• o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni
• ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni,
• dalla stessa strategia,
• da uno stesso nome, marchio o segno distintivo
• dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali.
Nell’effettuare la valutazione della sussistenza dei rischi, il sindaco
deve tener conto dei rapporti e delle relazioni
con la “rete” del professionista
La suddivisione dei costi rileva solo all’interno di una struttura professionale
24
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
«RETE» DEL PROFESSIONISTA
STUDI ASSOCIATI
25
art 2399 c.c.
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO
(in cui è associato il consulente della società)
potrebbe rientrare in “altro rapporto di natura patrimoniale”
Bisogna valutare se il rapporto
(seppur indiretto) è in grado di compromettere indipendenza del
sindaco
CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”
Rapporto compensi totali
sulla società o gruppo
(S+C) / compensi totali
professionista (CT)
I compensi si riferiscono a
quanto percepito dal
singolo professionista
Rapporto compensi
attività sindaco(S) /
Compensi totali sulla
medesima società o
gruppo (S+C)
Indipendenza
> 15% > 2/3 SI
>5% ≤ 15% > 1/2 SI
≤ 5% IRRILEVANTE SI
NORMA 1.4
26
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”
27
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
Studio Associato Composto da tre
membri
▪ Fatturato totale = 300.000
▪ Compensi cadauno = 100.000
≤ 5%
100.000 x 5%
= 5.000 Compensi percepiti
dalla società
Se i compensi
complessivi per attività
di sindaco + quelli per
consulenze, percepiti
dal gruppo sono ≤ 5%
ossia sono al max 5.000
euro
IRRILEVANTE
la composizione dei
compensi ricevuti
Es.: 4.000 compenso per
sindaco + 1.000 euro per
quota parte compenso
consulenza (pari ad euro
3.000 prestata da altro
socio di studio) è
ammissibile
IL REQUISITO
DELL’ INDIPENDENZA
È SEMPRE RISCONTRABILE
ESEMPIO
CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”
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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
ESEMPIO
Studio Associato
Composto da tre
membri
▪ Fatturato totale = 300.000
▪ Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti
dalla società o dal
gruppo = 10.000
>5% ≤ 15%
di cui 6.000 per attività
di sindaco
e 4.000 per consulenze
(12.000 complessive)
Sono maggiori i compensi da sindaco
(6.000/10.000 = 0,60 rapporto > ½)
perciò l’indipendenza
È SEMPRE RISCONTRABILE
di cui 5.000 per attività
di sindaco
e 5.000 per consulenze
(15.000 complessive)
Se i compensi sono uguali fra loro
l’indipendenza
NON È PIÙ RISCONTRABILE
(5.000/10.000= 0,50 = ½)
(situazione limite superato)
di cui 4.000 per attività
di sindaco
d 6.000 per consulenze
(18.000 complessive)
Sono maggiori i compensi da
consulente
(4.000/10.000 = 0,40 rapporto < ½)
l’indipendenza
NON È PIÙ RISCONTRABILE
CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”
29
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
ESEMPIO
Studio Associato Composto da tre
membri
▪ Fatturato totale = 300.000
▪ Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti
dalla società o dal
gruppo
= 16.000 > 15%
di cui 11.000 per
attività di sindaco
e 5.000 per
consulenze (15.000
complessive)
Il requisito di indipendenza è
ancora riscontrabile
(11.000/16.000 = 0,69)
Rapporto > 2/3
di cui 9.000 per
attività di sindaco
e 7.000 per
consulenze (21.000
complessive)
L’INDIPENDENZA NON È PIÙ
RISCONTRABILE
(9.000/16.000 = 0,56)
(SITUAZIONE NON AMMISSIBILE)
ATTENZIONE Rapporto < 2/3
CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”
30
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
ESEMPIO (studio + grande e con + soci)
Studio Associato Composto da
cinque membri
- Fatturato totale = 2.000.000
- Compensi cadauno = 400.000
Compensi percepiti
dalla società o dal
gruppo = 15.200
diventa ≤ 5%
Di cui 11.000 per
attività di sindaco
E 4.200 per
consulenze (21.000
complessive)
L’ indipendenza è sempre
riscontrabile
i compensi complessivi per attività di
sindaco + quelli per consulenze, sono
≤ 5% dei compensi cadauno
Compensi percepiti
dalla società o dal
gruppo = 19.000
Di cui 9.000 per
attività di sindaco
e 10.000 per
consulenze (50.000
complessive)
L’ indipendenza è sempre
riscontrabile
Anche se il singolo percepisce più
dalla consulenza che dall’attività di
sindaco
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
31
NORMA 1.3
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE A TUTTE LE RIUNIONI DEI :
▪ C.D.A.
▪ COMITATI ESECUTIVI
▪ RIUNIONI SINDACALI
▪ ASSEMBLEE
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
32
NORMA 1.3
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
▪ Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell’incarico;
▪ Ampiezza e complessità dell’incarico;
▪ Funzione anche di revisione;
▪ Possibilità di impiego di ausiliari;
▪ Specializzazione;
▪ Eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale)
e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco
INOLTRE...
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
33
NORMA 1.3
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
▪ la capacità di assolvere l’incarico dovrà essere documentata
al superamento delle 20 unità per il sindaco
ATTENZIONE
20 non costituisce un limite assoluto ma un livello il cui
superamento comporta un onere di spiegazione e
documentazione
La spiegazione dovrà essere fornita nella
dichiarazione di trasparenza e nella
relazione all’assemblea
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
34
NORMA 1.3
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
AUTOVALUTAZIONE NUMERO INCARICHI
PRINCIPIO: “COMPLY OR EXPLAIN”
ATTENZIONE
o adeguarsi alle prescrizioni o spiegare e documentare le
ragioni delle divergenze
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. .....,
in considerazione della proposta di nomina a membro del
Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di
amministrazione) pervenuta dalla vostra spettabile società, ai fini
e per gli effetti dell’art. 2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)
DICHIARA :
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA
AI CONTROLLORI
(segue)
NORMA 1.2
Forma scritta
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
35
DICHIARA :
▪ Di ricoprire i seguenti incarichi relativi all’amministrazione di
società di capitali, di persone e di cooperative, quali quelli di:
− amministratore presso….;
− componente del consiglio di amministrazione….;
− componente del consiglio di gestione…..;
− liquidatore…..;
− amministratore giudiziario….;
− commissario giudiziale o commissario straordinario…..;
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA
AI CONTROLLORI
(segue)
NORMA 1.2
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
36
DICHIARA :
▪ Di ricoprire i seguenti incarichi relativi al controllo societario,
quali:
− sindaco effettivo o supplente presso….;
− componente del consiglio di sorveglianza….;
− componente del comitato di controllo sulla gestione...;
− componente del comitato di sorveglianza…..;
− revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o
dipendente di società di revisione legale.
− componente dell’organismo di vigilanza DLgs 231/01
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA
AI CONTROLLORI
NORMA 1.2
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
37
NOVITÀ
DICHIARA
c) che il sottoscritto pur avendo assunto oltre 20 incarcichi sindacali
è nelle condizioni di potere essere nominato in quanto : es.
- Gli incarichi sindacali sono la sua attività esclusiva,
- oppure
- n. ... società sono in liquidazione e quindi praticamente inattive)
ecc-.
- ….come documentatabile attraverso….
....., lì ..... ..... Firma
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
38
NORMA 1.2 NOVITÀ
RETRIBUZIONE (NORMA 1.5)
1. Che il compenso sia parametrato all’ampiezza e complessità
dell’incarico, alla dimensione economica della società ed al suo
indebitamento nonché al settore di attività;
2. Che la delibera di nomina possa prevedere un adeguamento del
compenso nel corso del triennio (ad es. in caso di fusione per
incorporazione);
All’atto della nomina il sindaco dovrà valutare se il compenso proposto sia
adeguato rispetto alla sua professionalità ed all’impegno richiesto anche in
relazione al rilievo pubblicistico della funzione sindacale.
Antecedentemente alla scadenza del proprio incarico, il collegio deve
riassumere le attività espletate nel corso del triennio in modo da consentire
ai soci ed ai candidati sindaci di meglio valutare l’adeguatezza del compenso
che si intenderà proporre ed accettare
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
NOVITÀ
39
DELIBERA ASSEMBLEARE
Comunicazione della delibera assembleare ai
sindaci nominati
Comunicazione da parte dei sindaci
dell’accettazione della carica
Iscrizione della nomina nel Registro Imprese
entro 30 giorni
NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
40
CESSAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
Scadenza
Decadenza
Revoca
Rinunzia
CAUSE DI CESSAZIONE
42
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Gli amministratori comunicano
la variazione al Registro Imprese
Il dimissionario comunica le stesse
IN FORMA SCRITTA
a ciascun amministratore ai sindaci supplenti
In caso di inerzia possono
provvedere gli altri sindaci
(anche individualmente)
CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI
43
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Cessazione incarico in corso di mandato
DIMISSIONI SCADENZA TRIENNIO
Effetto immediato
in corso del mandato a
prescindere dalla
sostituzione del
dimissionario con il
supplente
Prorogatio
Effetto dal
momento in cui il
collegio è stato
ricostituito
NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO.
DECORRENZA CESSAZIONE
44
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
A favore della prorogatio
del sindaco dimissionario
fino a sostituzione
A favore delle dimissioni
con effetto immediato
▪ Trib. Catania 13.11.2014
▪ Trib. Roma 21.7.2014
▪ Trib. Milano 2.2.2010
▪ Trib Mantova 25.7.2009
▪ Cass. 18.1.2005 N. 941
▪ Trib. Milano 2.2.2000
▪ Trib. Roma 27.4.1998
▪ Trib. Verona 25.5.1998;
▪ App. Bologna 15.4.1988
▪ Cass. civile, 9.10.1986, n. 5928
▪ Trib. Bari 1.8.1979
▪ Norma di comp. C.S. 1.6 (2015)
▪ Trib. Bari 2.2.2013
▪ Trib. Treviso 2.3.2011
▪ Giud. Reg. Imprese Milano
2.8.2010
▪ Trib. Napoli 15.10.2009
▪ App. Bologna 19.7.2007
▪ Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006
▪ Trib. Monza 26.4.2001
▪ Trib. di Milano 26.4.1983
▪ CNDCEC Norma 1.6
Giurisprudenza
CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI
45
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Subentrano i supplenti
Restano in carica fino alla successiva assemblea
Nuovi nominati vanno a scadenza naturale
SOSTITUZIONE
46
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Collegio sindacale
INCARICATO
della revisione legale
NORMA 1.7
in caso di morte,
rinuncia o
decadenza del
sindaco effettivo
subentra il sindaco
supplente più anziano
di età.
subentra il supplente
in possesso del
medesimo requisito del
cessato(se revisore
subentra il revisore).
Se più supplenti sono
iscritti al registro,
subentra il supplente
più anziano
in caso di morte,
rinuncia o
decadenza del
sindaco effettivo
iscritto nel
registro dei
revisori legali
Collegio sindacale
NON INCARICATO
della revisione legale
SOSTITUZIONE
47
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
REVOCA DEL SINDACO
TRE CONDIZIONI
GIUSTA
CAUSA
DELIBERA DI
REVOCA
APPROVAZIONE
TRIBUNALE + +
È COMPETENTE
CHI L’HA
NOMINATO
FINO AD
ALLORA
È INEFFICACE
48
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Vale anche per le revoche legate alla riduzione del capitale nelle srl
(Nota min. giust. n.6100 del 13.1.2015)
PROCEDURA DI REVOCA
Delibera assemblea ordinaria di revoca dei
sindaci
Approvazione della revoca da parte del
tribunale
Reclamo presso la Corte di Appello
(sindaco revocato – società)
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
49
PASSAGGIO DI CONSEGNE (NORMA 1.7)
che si dovrà estrinsecare:
▪ sia nella disponibilità all’informativa per via orale,
▪ sia nella segnalazione della documentazione a supporto delle
eventuali situazioni di criticità segnalate dai sindaci uscenti a quelli
entranti
▪ sia attraverso la consegna immediata del libro dei verbali del
collegio.
Per i sindaci uscenti esiste un obbligo “deontologico”
di collaborazione con i subentranti
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
NOVITÀ
50
ANTIRICICLAGGIO
SINDACI E REVISORI
■ DLgs. 231/07 artt.13/36/37/38/41/49/51
■ Circolare 16/IR 2010 Istituto di ricerca
■ CNDCEC Prassi: Linee guida CNDCEC (agg.
2011)
■ Chiarimenti UIF e Mef 11/11/2013
■ Documento di ricerca ASSIREVI n. 181/2014
FONTI NORMATIVE
52
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O
COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE
Cosa devono fare i
sindaci non revisori
RISPOSTE MEF 11.11.2013
53
Obbligo di identificazione e
registrazione
Obbligo di effettuare comunicazioni al MEF per infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore (ex art. 51
DLgs. 231/2007)
Obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette
NO!
Obblighi di
adeguata verifica
della clientela
SI!
SINDACI E REVISORI
FONTE NORMATIVA
Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Revisore unico
iscritto nel
registro dei
revisori contabili
Società di
revisione
iscritte all’albo
Consob
SI SI
Organi di
controllo
endosocietario
Art. 52 DLgs. 231/2007 Art. 13 e 16 DLgs. 231/2007
NO
SINDACI E REVISORI
54
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione
contabile sia un organo collegiale (ad esempio il
collegio sindacale):
l’obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull’organo «collegio sindacale».
Circ. 16/IR del 15/3/2010
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
55
NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DA PRESENTARE AL
CLIENTE VA EVIDENZIATO L’OBBLIGO DI PORRE IN
ESSERE L’ADEGUATA VERIFICARE E I RISCHI ANCHE
PENALI IN CAPO AL CLIENTE CHE NON FORNISSE AL
REVISORE I DATI UTILI PER TALE INCOMBENZA
TEMPISTICA – ADEGUATA VERIFICA
Documento “Assirevi” n. 181 maggio 2014
SINDACI E REVISORI
56
Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali
iscrivere nel registro la società decorrono
dall’accettazione dell’incarico.
(ex art. 38 co. 1-bis )
TEMPISTICA - REGISTRAZIONE
SINDACI E REVISORI
57
Ai fini antiriciclaggio ciascun revisore dovrà provvedere:
▪ Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel
corso del triennio salvo ipotesi di modifica della compagine
societaria), tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente;
▪ Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere
contoesclusivamente della tabella “A” relativa al cliente e non
della tabella “B” relativa all’operazione;
▪ Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali (ed
eventualmente ai titolari effettivi) nell’archivio unico;
LINEE GUIDA ADEGUATA VERIFICA CNDCEC
ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI
58
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO
Una società edile sotto forma di Spa con sede a Roma
conferisce l’incarico di revisione legale al collegio sindacale
La società è costituita da tre soci (3 persone fisiche) di storica
conoscenza per il revisore
Le quote sono 51 ad un socio, 29 % ad un altro, 20% al terzo
socio
L’amministratore unico è relativamente collaborativo, e
disponibile a fornire tutte le informazioni richieste
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
59
Tabella A: Aspetti connessi al cliente
a.1 Natura giuridica
3
Struttura a medio profilo di rischio poiché
la società pur non avendo precedenti in
ambito penalistico è a ristretta base
azionaria (quindi tendenzialmente più
soggetta a rischi di accordi illeciti fra soci)
a.2 Prevalente
attività svolta
4
Settore a rischio medio/alto poiché non vi
sono operazioni con mercati esteri ed i
pagamenti avvengono usualmente tramite
bonifico e assegno ma l’edilizia è settore
in cui vi sono rischi piuttosto elevati di
transazioni (riscossioni) in contanti.
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO
60
a.3 Comportamento
tenuto
3 Comportamento a medio rischio poiché
l’amministratore unico, è soggetto
relativamente collaborativo fornendo la
maggior parte delle informazioni richieste
a.4 Area geografica di
residenza
2 Zona a basso rischio poiché le operazioni
sono localizzate in Italia che è paese che
adotta normativa di contrasto al riciclaggio e
finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO 12
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
Tabella A: Aspetti connessi al cliente
ESEMPIO
61
Tabella C: Rischio di riciclaggio/finanziamento
al terrorismo
TOTALE
PUNTEGGIO A
12 Rischiosità del cliente
TOTALE
PUNTEGGIO B
0 Rischiosità dell’operazione
NON DOVUTO
TOTALE
PUNTEGGIO
complessivo C
12
Basso rischio
(4-12) basso rischio
(13-16) medio rischio
(17-20) Alto rischio
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO
SANZIONI
Mancata
adeguata
verifica
Società di revisione
(art. 56 d.lgs 231/07)
Revisore legale
persona fisica
Sanzione amministrativa
Da 10.000 a 200.000 euro
Non prevista
Attenzione ai controlli di
qualità!!!
Mancata tenuta
archivio unico
(art. 57 d.lgs 231/07)
Da 5.000 a 50.000 euro
Omissione di
registrazione o
ritardi
(art. 55 d.lgs 231/07) Multa da 2.600 a 13.000 euro
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
63
Sanzione
per omessa
segnalazione
transazioni
in contanti
oltresoglia
Art. 58 DLgs 231/07
Sanzione amministrativa dal 3
al 30% dell’importo non
comunicato.
Con minimo di euro 3.000
Omessa
segnalazione
operazione
sospetta
Art. 57 DLgs. 231/07
Sanzione amministrativa dall’1
al 40% dell’importo non
segnalato
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
SANZIONI
64
DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
CONTROLLI SULL’AMMINISTRAZIONE
CONTROLLI
66
di legalità sugli
atti sociali
sulla corretta
amministrazione sul bilancio
LEGGE
STATUTO
Assetto organizzativo,
amministrativo
-contabile
Norma 3
DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
67
Deve essere identificato e
valutato dai sindaci
RISK APPROACH
DELLA LEGGE DELLA CORRETTA
AMMINISTRAZIONE DELLO STATUTO
IL MANCATO RISPETTO
68
L’attività del collegio deve tener conto
RISK APPROACH
Dimensioni
Complessità
Altre caratteristiche (anche
organizzative) specifiche
della società
Nel definire le modalità di vigilanza il collegio sindacale pianifica
le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi
individuati
Modalità di selezione dei
controlli basata sulla:
1)Identificazione dei rischi;
2) Valutazione dei rischi
L’organo di controllo svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento
NOVITÀ
Le informazioni da utilizzare per pianificare la vigilanza
(Norma 3.1)
1) La partecipazione alle riunioni degli organi sociali
2) Lo scambio di informazioni con gli amministratori della società,
nonché con gli organi di controllo della controllante
3) L’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati
4) L’acquisizione e la richiesta di informazioni dal preposto al controllo
interno
5) L’acquisizione di informazioni dal revisore legale o società di
revisione, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso
6) l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo
7) l’analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali 69
70
CONTROLLI DI LEGALITA’
della LEGGE dello STATUTO
Art. 2403 c.c.
Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza
“I controlli devono intendersi circoscritti alle norme che concretamente, con riferimento
alla struttura e alle attività sociali, possono essere ritenute critiche in ragione del rischio
che il loro mancato rispetto possa comportare agli interessi della società”
Norma 3.2
71
Art. 2403 c.c. della LEGGE sulla
vigilanza
osservanza
Controllo più complesso di quello dell’osservanza dello statuto sia a causa della gravità
potenziale delle violazioni che della mole e complessità delle norme che il sindaco
dovrebbe conoscere e controllare.
All’inizio del mandato occorre verificare quali leggi sono applicabili e il
rischio di violazione connesso (risk approach)
Esempi di normativa generale:
-Codice civile;
- leggi tributarie e previdenziali;
- leggi in materia di sicurezza del lavoro;
- leggi in materia di privacy;
- leggi in materia di antiriciclaggio;
- leggi sugli illeciti amministrativi a carico di
società ed enti…
La vigilanza sull’osservanza della LEGGE
Esempi di normativa specifica:
- leggi in materia di appalti;
- leggi in materia di finanziamenti agevolati e
contributi in conto capitale o impianti;
- leggi in materia di brevetti ed altri diritti;
- leggi in materia di commercio, industria e
artigianato;
- leggi in materia di autorizzazioni sanitarie
…
72
dello STATUTO sulla
vigilanza
osservanza
Controllo più semplice di quello dell’osservanza della legge in quanto di più facile individuazione e data la limitazione del testo di riferimento
Il sindaco deve conoscere le disposizioni statutarie e assicurarsi che gli atti dell’organo amministrativo e assembleare non violino le clausole statutarie
Esempi:
-Operazioni estranee all’oggetto sociale;
- esercizio del diritto di opzione nella cessione di quote o
azioni;
- esercizio del diritto di recesso;
- convocazione di assemblee, c.d.a., comitati esecutivi;
- esercizio di poteri delegati
La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO
Art. 2403 c.c
VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLA LEGGE
E DELLO STATUTO (NORMA 3.2)
I controlli dovranno riguardare:
▪ il numero di voti esercitabili da ciascuna azione;
▪ se gli argomenti su cui è esercitato il voto plurimo siano conformi
alle previsioni statutarie;
▪ se l’esercizio del voto plurimo sia esercitato al verificarsi delle
condizioni eventualmente previste dallo statuto.
Nelle spa che abbiano optato per il voto plurimo,
ex art. 2351 c.c.
73
DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
NOVITÀ
74
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
I SINDACI DEVONO ACCERTARE CHE GLI
AMMINISTRATORI NON COMPIANO OPERAZIONI
• Estranee all’oggetto sociale
• Manifestamente imprudenti o azzardate
• In conflitto di interessi con la società
• Che possano compromettere l’integrità del patrimonio
aziendale
• Volte a prevaricare o modificare i diritti di legge o di
statuto dei singoli soci
• In contrasto con le delibere dell’assemblea, del c.d.a. o
del com. esec.
75
I requisiti di un assetto organizzativo adeguato:
ORGANIGRAMMA AZIENDALE con chiara IDENTIFICAZIONE delle FUNZIONI, dei COMPITI e delle linee di RESPONSABILITA’;
ATTIVITA’ DECISIONALI e DIRETTIVE esercitate dai soggetti ai quali sono attribuiti i relativi POTERI;
PROCEDURE che assicurano la presenza di PERSONALE con ADEGUATA COMPETENZA a svolgere le funzioni assegnate;
Esistenza e diffusione di DIRETTIVE e di PROCEDURE AZIENDALI
76
LA VIGILANZA SULL’ ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è parte del
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO che si prefigge di
fornire UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA sulla
realizzazione dell’obiettivo aziendale della
ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO
La RESPONSABILITÀ circa l’adeguatezza ed il corretto
funzionamento del SAC è esclusivamente degli
AMMINISTRATORI.
Il Collegio deve, però, vigilare sull’adeguatezza e sul
concreto funzionamento (art. 2403 c.c.)
Norma 3.6
77
UN SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è adeguato se permette:
1. La completa tempestiva e attendibile contabilizzazione e rappresentazione dei fatti di gestione;
2. La produzione di informazioni valide e
utili per le scelte di gestione e per lo svolgimento dell’attività di controllo (anche ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale);
3. La produzione di dati attendibili per la
formazione del bilancio di esercizio.
78
1) alla vigilanza sull’applicazione dei principi di corretta
amministrazione;
2) All’adeguatezza ed al funzionamento dell’assetto organizzativo
3) Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di
controllo interno
4) Sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo
contabile
Il collegio sindacale può utilizzare
motivate tecniche di campionamento
Norma 3.3 /3.4 /3.5 /3.6
In merito ai controlli attinenti:
NOVITÀ
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
E RAPPORTI CON ALTRI ORGANI
▪ alle assemblee dei soci,
▪ alle riunioni del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo
I sindaci devono partecipare:
I sindaci possono partecipare:
▪ alle assemblee degli obbligazionisti,
▪ alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
Norma 4.1
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E RAPPORTI
CON ALTRI ORGANI
80
Sui temi oggetto
di valutazione e deliberazione
PARTECIPAZIONE INFORMATA
OPPORTUNA INFORMAZIONE
PREVENTIVA
SU COSA ? MANCATA POSSIBILITÀ
DI INFORMAZIONE
a prescindere da eventuali
impugnative delle delibere
Norma 4.1
Necessaria
verbalizzazione
81
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
• per iscritto, con un apposito rapporto,
RILASCIO INFORMAZIONI DAGLI AMMINISTRATORI
Le informazioni possono essere rilasciate:
• o verbalmente,
In tal caso il collegio sindacale comunica agli
amministratori il proprio verbale, che riepiloga i dati e
le informazioni ricevute, chiedendo conferma del
contenuto.
Norma 5.2
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
82
L’amministratore
Unico
è opportuno che forniscano per iscritto ai sindaci
informazioni richieste dall’art. 2381, co.5 c.c.
L’amministratore delegato
con ampie deleghe
83
Norma 4.3
AMMINISTRATORE UNICO
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
Controllo sulla redazione del verbale assembleare
Le delibere risultino da verbale redatto con modalità fissate dal presidente
Il verbale sia redatto senza ritardo, per non ledere i diritti di impugnativa di soci e
terzi (termine ritenuto congruo trenta giorni)
Il verbale sia redatto e sottoscritto da presidente e segretario
Dal verbale risultino le dichiarazioni dei soci pertinenti all’ordine del giorno
Il verbale sia trascritto (anche se redatto da notaio) nel libro dei verbali
Nel caso di assemblea deserta che venga verbalizzata la diserzione o che la
stessa venga riportata nel verbale di assemblea di seconda convocazione.
Il verbale sia redatto con analiticità, fedeltà e precisione necessaria documentare
fatti avvenuti e dichiarazioni rese (tenendo conto delle notizie riservate)
Il verbale deve infine tener conto:
1) Della data dell’assemblea; 2) dell’identità dei partecipanti;
3)dei voti favorevoli, contrari e contrari ad ogni singola deliberazione
Il collegio vigila a che:
NOVITÀ
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
84
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
(NORME 1.7/ 4.1)
Il dovere di impugnativa del collegio sindacale non riguarda
solamente i bilanci nulli formati ed approvati quando esso
era in carica ma anche quelli precedenti alla sua nomina
e non impugnati dai precedenti sindaci.
Il collegio nel caso di delibere in contrasto con legge o statuto può
impugnare le deliberazioni (inpugnativa collegiale)
L’ impugnativa riguarda anche delle delibere assembleari
relative all’approvazione di bilanci non corretti .
Cass. 14.5.2014 n. 10452 e Cass. 8.2.2005, n. 2538
NOVITÀ
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
85
RAPPORTI CON ORGANISMO VIGILANZA
Norma 5.5
Prevenzione dei reati previsti dal DLgs. n. 231/2001
Il collegio deve verificare
• l’autonomia,
• l’indipendenza,
• la professionalità dell’ODV
Il collegio può stabilire con l’O.d.V. termini e
modalità per lo scambio di informazioni
rilevanti concordando un programma di
incontri nel corso dell’anno.
È
OPPORTUNO:
Il collegio deve acquisire:
le informazioni sul modello organizzativo e
suo funzionamento
86
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
Qualora l’organo di vigilanza non esista,
• Informare l’amministratore sulla opportunità di tale
nomina
• Verbalizzare nel libro del c.s. di aver
informato/consigliato l’opportunità di tale adozione
• Far sottoscrivere il verbale contenente la
raccomandazione (prassi preferibile)
è comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti
un’adeguata riflessione in merito,
il collegio dovrà:
87
ASSENZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Norma 5.5
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI
5% DEL CAPITALE (*)
POSSIBILITÀ
DI INDAGINE
OBBLIGO
DI INDAGINE
(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
OGNI SOCIO
89
Comunicazione al denunziante
Indagine
Richiesta di intervento amministratori (se necessario)
Convocazione assembleare (In caso di inerzia
amministratori)
DENUNZIA EX ART. 2409 c.c.
DENUNZIA FONDATA
90
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
Norma 6.2
Se a seguito delle indagini
▪ i fatti risultino infondati
▪ risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi
DENUNZIA INFONDATA
91
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
Norma 6.2
I sindaci lo comunicano tempestivamente al
denunziante e.…
▪ alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia
“qualificata”)
▪ all’assemblea delegata ad approvare il bilancio
Verifica che gli amministratori deliberino:
▪ Opportunamente informati
▪ Delibere ragionevoli e non palesemente
pregiudizievoli
▪ Gli amministratori siano consapevoli del rischio
Norma 3.3
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
92
Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali):
▪ Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;
▪ Violazioni rinvenute successivamente da segnalare
agli amministratori;
▪ In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare
l’assemblea o provvedere direttamente alla
convocazione
Norma 4.1
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
93
I sindaci dovranno presentare relazione all’assemblea dei soci
i sindaci di fronte a delibere irregolari
Quando le delibere del CDA o del CE risultano :
▪ non conformi alla legge;
▪ non conformi allo statuto;
▪ non oggetto illecito o impossibile ....
Norma 4.2
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
94
(segue)
i sindaci di fronte a delibere irregolari
Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori
ai sensi dell'art. 2391 C.C. per:
▪ Inadempimento del CDA o CE dei dovuti obblighi di
informazione di motivare le ragioni di convenienza della
società;
Norma 4.2
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
95 (segue)
Qualora possa recare danno alla società (indipendentemente
dalla partecipazione al voto dell’ amministratore interessato).
i sindaci di fronte a delibere irregolari
adozione della deliberazione con voto determinante di un
amministratore in conflitto di interesse,
Norma 4.2
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
96
qualora possano recare danno alla società
VOTO DETERMINANTE IN CONFLITTO
CHE CAGIONI UN DANNO ALLA SOCIETÀ
SRL
art. 2475-ter, co.2 c.c.
Norma 4.2
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
i sindaci di fronte a delibere irregolari
i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne
la trascrizione nel verbale del CDA o del CE
Norma 4.2
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
98
(segue)
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (NORMA 4.2)
• il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le
osservazioni dei sindaci sia redatto contestualmente o immediatamente dopo
la riunione del cda.
• il verbale è comunicato senza indugio ai singoli componenti del collegio per
verificare la trascrizione delle dichiarazioni
• Il collegio sindacale può chiedere la modificazione o l’integrazione delle
dichiarazioni o osservazioni trascritte;
• Il collegio sindacale può chiedere che al verbale sia allegata una relazione
scritta redatta dallo stesso organo di controllo.
99
Il collegio sindacale può essere
in disaccordo con le delibere del consiglio di amministrazione
In tali circostanze il collegio può “pretendere”, che vengano verbalizzate
contestualmente le proprie posizioni in dissenso rispetto al cda.
NOVITÀ
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
i sindaci di fronte a delibere irrazionali/irregolari
In ogni caso il collegio potrà:
▪ richiedere agli amministratori la convocazione
dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti
censurabili;
▪ nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai
sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità
riscontrate.
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
100
i sindaci di fronte a delibere irregolari
Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori
non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera
irregolare, i sindaci potranno impugnare la deliberazione con
le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter c.c.
Norma 4.2
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
101
(segue)
L'impugnativa con atto di citazione
va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede.
La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di
deliberazione, ovvero
DOVERI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
PRIMO LIVELLO
richiedere agli amministratori
informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis
c.c. (Norma 5.2)
SECONDO LIVELLO
potere (dovere) di convocare
l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.
(Norma 5.7)
TERZO LIVELLO
proporre la denuncia al
tribunale ex art. 2409 C.C.
la misura della reazione deve essere commisurata alla
gravità e alla rilevanza dei fatti censurabili
POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI
102
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
CONTROLLO GIUDIZIARIO
Sono oggetto di denuncia al Tribunale i fatti e gli
atti dolosi o colposi
compiuti dagli amministratori in violazione di
obblighi e doveri tassativamente sanciti e
previsti dalla normativa societaria
ivi compreso l’obbligo generale di diligenza
nella gestione espressamente contemplato
dall’art. 2392 c.c.
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
104
La denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori
può essere presentata da:
Soci che rappresentano
1/10 del capitale sociale
Collegio
sindacale
Consiglio di sorveglianza
(modello dualistico)
Comitato per il controllo
sulla gestione
(modello monistico)
Pubblico ministero
(nelle spa“aperte”)
105
CONTROLLO GIUDIZIARIO
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
Il controllo giudiziario può essere richiesto:
dal collegio sindacale
106
CONTROLLO GIUDIZIARIO
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
dal singolo sindaco
NORMA DI
COMPORTAMENTO 6.3
Necessità di preventiva delibera
CORTE APPELLO TORINO
29.5.2007
Il mancato ricorso al controllo giudiziario nei casi di gravi irregolarità
degli amministratori può essere fonte di responsabilità per i
sindaci (Cass. 11.11.2010 n. 22911)
Gli interessi protetti dall’art. 2409 c.c. non sono quelli “esterni e
generali” al corretto funzionamento della società
Le irregolarità denunciabili sono quelle che possono
concretamente arrecare danno:
▪ alla società (e di riflesso ai soci ed ai creditori)
▪ o alle società da essa controllate
Il controllo giudiziario non è ammesso per la lesione
di interessi esclusivamente individuali di taluni soci o terzi
in assenza di potenziale pregiudizio sociale
FATTI DENUNCIABILI
107
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
Le irregolarità devono concernere esclusivamente
l’amministrazione (non ammessa denuncia del solo collegio sindacale per culpa in vigilando)
Le irregolarità devono tendenzialmente attenere alla gestione
complessiva e non al singolo atto
Il controllo giudiziario non costituisce uno strumento alternativo
alla promozione dell’azione di responsabilità da parte delle
minoranze
FATTI DENUNCIABILI
108
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA
EX ART. 2409
▪ Sussistenza di fondati sospetti circa la
commissione di gravi irregolarità;
▪ Esistenza di danno potenziale di valore significativo
▪ Constatazione di “attualità” della irregolarità
109
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
CASI DI RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib. Tivoli
29.3.2012
▪ La mancata convocazione dell'assemblea per la nomina di
nuovo collegio sindacale allorché quello vigente sia
oramai decaduto, non consegni al collegio sindacale la bozza
di bilancio né la documentazione contabile aggiornata, e non
convochi l'assemblea per l'approvazione del bilancio nei termini
di legge.
Trib. Milano
26.3.2010
▪ L’inerzia dell'amministratore unico nella gestione della
società, nonché a una posizione di conflitto di interessi
Trib.Ancona
13.1.2009
▪ La mancata adozione di provvedimenti necessari per far fronte
alla diminuzione delle perdite di oltre 1/3 del capitale
sociale costituisce potenziale fonte di danno per la società ed i
terzi e giustifica l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409
c,c. di revoca degli amministratori e di nomina di un
amministratore giudiziario.
110
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
CASI DI RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO
111
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib. Mantova
9.12.2008
▪ I rilevanti e non usuali acconti a fornitori e la mancata
trasparenza degli sconti applicati agli stessi; gli illeciti in
materia di appalto di manodopera e la scarsa trasparenza
nella movimentazione contabile della merce lavorata.
Trib. Napoli
8.10.2008
▪ Omessa redazione ed omesso deposito del bilancio presso la
sede sociale, nonché la mancata convocazione
dell’assemblea
Trib. Ancona
30.8.2006
▪ La convocazione dell’assemblea in luogo diverso dalla
sede sociale senza alcun collegamento con la società stessa
e l’esercizio del diritto di voto da parte di consiglieri di
amministrazione in conflitto di interessi
CASI DI RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO
112
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib. Treviso
28.9.2004
▪ Il conflitto di interessi degli amministratori; l’assunzione di
rischi irragionevoli e il possibile perseguimento di scopi
extrasociali attraverso l’acquisizione di beni di una società in
liquidazione con coincidenza di persone fra amministratore
della società cessionaria ed il liquidatore della cedente.
Corte
d’appello
di Trieste
28.3.2006
▪ L’utilizzo di fondi sociali per pagare spese personali
dell’amministratore e l’acquisizione a prezzi
notevolmente superiore a quello di mercato di beni di
altra società amministrata dal medesimo amministratore.
Trib. Udine
18.6.2004
▪ L’anomala ed imprudente concessione di un
finanziamento ad un socio da parte della società non
giustificabile alla luce della situazione finanziaria della
società.
CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE SRL
• Trib. Udine 1.7.2004
• Trib. Roma 6.7.2004
• Trib. Treviso 28.9.2004
• Trib. Roma 1.12.2004
• Trib. Milano 8.7.2005
• Trib. Salerno 26.2.2008
• Trib. Napoli 14.5.2008
• Trib. Milano 26.3.2010
• Trib. Trieste 21.1.2011
• Trib Ancona 3.7.2013
• Trib. Bologna 4/2/2015
•
• Trib. Lecce 16.7.2004
• Trib. Bologna 21.10.2004
• App. Roma 13.4.2005
• Trib. 27.11.2004
• Trib. Torino 6.4.2006
• Trib. Milano 12.5.2006
• Trib. Roma 11.3.2008
• Trib. Firenze 25.10.2011
• Trib. Piacenza 27.6.2012
• Trib. Venezia 13/3/2013
GIURISPRUDENZA
AMMISSIBILITÀ INAMMISSIBILITÀ
Trib. Tivoli 29.3.2012: Incostituzionalità della esclusione
Corte costituzionale Ord. 7/5/2014 n. 116 113
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
▪ Unitarietà del sistema di
controlli dei sindaci
▪ Diverse finalità dei controlli
dei soci rispetto a quelle
proprie del controllo
giudiziario
ART. 2409 ED SRL
Rendono preferibile
l’applicabilità del
controllo
giudiziario anche
nelle SRL
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
Norma 6.3
114
Appare preferibile che il collegio sindacale (o il sindaco unico)
propongono cautelativamente ricorso ex art. 2409 c.c., lasciando al
Tribunale ogni decisione in merito all’accoglimento dell’istanza.
OPERAZIONI PARTICOLARI
116
1. FASE DI EROGAZIONE
2. FASE DI
TRASFORMAZIONE
DEL DEBITO IN
CAPITALE
3. FASE DI
RESTITUZIONE DEL
FINANZIAMENTO AI
SOCI
1. Rispetto normativa sul
risparmio.
2. Verifica che i soci abbiano
preventivamente accettato
la remissione del debito.
3. Verifica che i finanziamenti
non siano erogati in
situazione di squilibrio
finanziario e restituiti in
situazioni di crisi.
NORMA 10.7
Doveri dei sindaci (norme applicabili a tutte le srl ed alle piccole spa)
FINANZIAMENTO SOCI
OPERAZIONI PARTICOLARI
117
NORMA 10.7
FINANZIAMENTO SOCI
OPERAZIONI PARTICOLARI
Nel caso di operazioni di finanziamento all’interno di gruppi concluse a
condizioni non di mercato, si dovrà vigilare a che gli amministratori negli
atti e delibere inerenti il finanziamento diano congrua motivazione
dell'interesse sociale dell'operazione e dei vantaggi reciproci da essa
scaturenti
Le norme sulla postergazione, ex art. 2467 c.c. si applicano anche
alle spa a ristretta base azionaria
Richiesta vigilanza dei sindaci, soprattutto in merito alla eventuale indebita
restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni prefallimentari
NOVITÀ
▪ Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal
codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.
▪ Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.
▪ Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del
valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla
data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).
▪ Sul rispetto delle modalità e dei termini previsti per l’esercizio del
recesso
▪ Sulla conformità alla legge del procedimento di liquidazione ex art.
2437-quater c.c.
▪ Sulla modificazione dell’atto costitutivo e comunicazione al R.I
dell’avvenuto recesso
RECESSO DEL SOCIO
118
Artt. da 2437 a 2437-quater (SPA) e art. 2473 (SRL)
NORMA 10.8 NOVITÀ
OPERAZIONI PARTICOLARI
I sindaci devono vigilare che l’organo amministrativo determini
correttamente il valore delle azioni
(art. 2437 ter c.c.).
RECESSO
NORMA 10.8
È richiesto apposito parere dei sindaci e del revisore sul valore delle azioni
(non vincolante).
1. Esistenza situazione patrimoniale.
2. Patrimonio, prospettive reddituali, valore di mercato.
3. Procedura scritta con cui si attesta la valorizzazione aziendale.
IL RECESSO DEL SOCIO
119
SPA
Abbattimento del capitale per perdite al di sotto dei 50.000
euro
Ai soci spetta il diritto
di recesso
SITUAZIONE DI CRISI
Secondo dottrina
prevalente
i sindaci cessano
d’ufficio
Trasformazione in srl
IL RECESSO DEL SOCIO
120
1. la causa dell’esclusione sia contemplata nello statuto della società;
2. il procedimento di esclusione del socio coincida con quello
disciplinato nello statuto della società;
3. il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga
secondo i criteri di cui all’art. 2473 – bis c.c.
Al ricorrere di una causa di esclusione del socio di s.r.l., il collegio
sindacale, vigila che:
121
RECESSO ED ESCLUSIONE
NORMA 10.8 NOVITÀ
IL RECESSO DEL SOCIO
1. Nel caso in cui una società passi da pluripersonale ad unipersonale si
dovrà verificare che l’amministratore (o qualora questo non adempia il
socio unico a tutela della propria responsabilità) provveda ad eseguire i
relativi adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese;
2. Se i soci della società pluripersonale avessero versato solo parte del
capitale sottoscritto, dopo che la società sia diventata unipersonale il
completamento del versamento del capitale avvenga entro 90 giorni.
3. Che negli atti e nella corrispondenza della società si evidenzi la
natura unipersonale dell’ente stesso.
L’attenzione del collegio deve spingersi anche in ulteriori verifiche
122
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPA
ED SRL CON SOCIO UNICO
NORMA 10.10 NOVITÀ
IL RECESSO DEL SOCIO
evidenziare che:
1. detti rapporti siano trascritti sul libro delle delibere del cda o delle
determine dell’amministratore
2. risultino da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
– acquisendo anche informazioni dall’eventuale revisore esterno, verificare i
concreti rapporti economico patrimoniali fra socio e società
potenzialmente dannosi per la società e quindi indirettamente anche per i
terzi e creditori della stessa.
Contratti e Operazioni fra società ed unico socio
123
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPA
ED SRL CON SOCIO UNICO
NORMA 10.10 NOVITÀ
IL RECESSO DEL SOCIO
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.
È legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:
125
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;
2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo
legale
a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;
b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima
dell’assemblea del bilancio successivo;
c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.
3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di
assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.
▪ Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento):
▪ La società con quattro soci al 25% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e
perdite euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento
completo delle perdite.
▪ Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di
C e D.
▪ Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari
a 200.000.
▪ La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.
• Aumento senza preventiva riduzione del capitale:
• Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci
C e D conferiscono euro 100.000 cadauno affinché:
• il patrimonio netto sarà pari a 200.000, mentre il capitale sociale 300.000 e
il versamento richiesto sono pari a 200.000;
• la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66%
cadauno
126
ESEMPIO
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Ammissibile che la perdita venga coperta attraverso una
ricapitalizzazione pari al triplo della perdita accertata senza
provvedere ad un preventivo abbattimento del capitale per
perdite.
Massima 122 del Notariato di Milano
127
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
NORMA 10.2
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
NOVITÀ
Quando la perdita è coperta da:
Versamenti in conto capitali effettuati
in precedenza
Versamento a fondo perduto
di somme tale da ripianare la perdita
Principio contabile OIC n. 30
Rinuncia di crediti vantati verso la
Società da parte di uno o più soci
Conf. App.Roma 21.1.1999; Trib. Genova 12.2.2002; Trib. Avezzano
2.12.2004
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Realizzazione di plusvalenza
NORMA 10.2 Prima della
convocazione
assembleare, può
evitarsi di
procedere
128
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
non si realizza l’obbligo di
convocare l’assemblea
Tra la convocazione e l’assise
assembleare, può evitarsi di
assumere le deliberazioni
dando atto a verbale delle
circostanze sopravvenute.
L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge:
se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente
di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.
NO se la riduzione è
inquadrabile nella normale
ciclicità dell’attività
dell’impresa (stagionale).
Irrilevanti anche eventuali
riduzioni al di sotto del
minimo legale.
NORMA 10.2
129
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
solo
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Obblighi amministratori
▪ Convocazione assemblea “senza indugio”.
▪ Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?)
della società.
▪ Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo.
SI, Conto Economico
(P.C. n. 30)
NO, Conto Economico
Cass. 13.1.2006, n. 543;
Cass. 2.4.2007, n.8221
Notariato Triv. H.G.26/2008)
N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di
oltre 4 mesi (Cass. 2.4.2007, n. 8221: surroga con bilancio)
NORMA 10.2
130
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
1. le osservazioni devono riguardare non solo i dati di bilancio ma anche le
analisi e le proposte che risultano dalla relazione degli amministratori (in
merito alle possibilità di coprire la perdita nell’esercizio in corso o in merito alle
ragioni temporanee o permanenti della stessa)
2. non è configurabile una vera e propria revisione legale sulla situazione
patrimoniale.
3. In ogni caso il collegio, dovrà porre in essere una serie di controlli per valutare
la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori, anche
ricorrendo a tecniche di campionamento.
Nel formulare le osservazioni richieste al collegio sindacale dall’art. 2446
c.c. in caso di perdite il collegio si basa sui dati forniti dagli amministratori o
avvalendosi dello scambio di informazioni con il revisore legale.
131
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
NORMA 10.2
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
NOVITÀ
Obblighi del Collegio Sindacale
▪ Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori
(potere sostitutivo ex art. 2406 c.c.).
▪ Osservazioni sulla Relazione degli amministratori.
▪ Ulteriore relazione
NORMA 10.2
132
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
MANCATA
RELAZIONE
SINDACI
INVALIDITÀ DELIBERA
ASSEMBLEARE
(App. Venezia
13.11.1997; Cass.
12208/98)
NORMA 10.2
133
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
NOVITÀ
Art. 2482-bis comma 2° c.c.
CNDCEC (Norma 10.2):
• Se c’è il collegio sindacaleo il
sindaco unico + il revisore o la
società di revisione, le
osservazioni sono a carico del
collegio o del sindaco unico.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art.
2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato incaricato della revisione
legale dei conti
• Nel caso di presenza del solo
revisore esterno (o società di
revisione) il parere spetta a
quest’ultimo
▪ Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali).
▪ Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio
successivo.
▪ Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La riduzione
deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001).
▪ Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite (notariato
Milano)?
Poteri dell’assemblea
+ della perdita
- della perdita
Cassazione
17.11.2005
n.23269
134
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Non si può ridurre
il capitale :
▪ Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3
▪ Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti:
- Copertura perdita
- Riduzione del capitale sociale
Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori), i
sindaci devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446,
co.2; art. 2482-bis, co.4).
135
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Obblighi del collegio sindacale
(trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo)
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Eccezionalmente
assemblea ordinaria nelle
spa
Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c.
1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea.
2. Convocare assemblea in via sostitutiva.
3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.
Obblighi del collegio sindacale
136
Doveri di controllo in caso di perdite
ass. 24.3.1999 n. 2772
Trib. Milano 3 .2.2010, n. 1385
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3
E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
▪ Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il
minimo.
▪ Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del
liquidatore.
▪ Deliberare la trasformazione regressiva della società (anche
eventualmente in srl a capitale ridotto) .
▪ Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato
Milano)
Poteri dell’assemblea
137
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3
E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il
riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano
stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione (art.
2482-quater c.c.).
Ricapitalizzazione nelle SRL La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata
a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere
effettuata solo da alcuni soci.
NORMA 10.2
138
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3
E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
ART. 182-SEXIES L.FALL.
LEGGE N. 134 DEL 7.8.2012
Gli obblighi di
ricapitalizzazione della
società, abbattimento
del capitale,
trasformazione o
liquidazione sono
sospesi nei casi di:
Deposito della domanda per l’ammissione a
concordato preventivo anche in bianco o con
riserva
Domanda per l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis
Proposta di accordo correlata da una
dichiarazione dell’imprenditore, avente valore
di autocertificazione attestante trattative con i
creditori
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
139
Art. 2446/2447c.c. 2482-bis e ter
• Obblighi convocazione assemblee: SI
• Obblighi copertura perdite: NO
NORMA 10.10
ASSEMBLEE IN SITUAZIONI DI CONCORDATO
O ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Deliberare lo
scioglimento
della società (art. 2484, co.
1, p.4 c.c.
In pendenza di giudizio la spa o la srl saranno legittimate a sospendere le
«delibere» assemblee finalizzate a:.
Ridurre il capitale
e aumentare lo
stesso a cifra non
inferiore al minimo
legale (art.2447-2482-ter)
140
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Deliberare una
trasformazione
regressiva (art. 2447 c.c.
Deliberare un
abbattimento del
capitale o una
ricapitalizzazione
(artt.2446, co. 2,
2482-bis, co. 4)
I SINDACI dovranno continuare a vagliare le convocazioni assembleari ai
sensi degli art. 2446, 2482-bis c.c.
NORMA 10.10
Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e
continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale ed
investiti di un dovere di verifica della legalità non solo formale ma
sostanziale sull’operato degli amministratori
nel caso di perdite, essi devono
▪ sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle
somme utili per la ricostituzione del capitale;
▪ sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa
in liquidazione della società;
▪ convocare direttamente l’assemblea medesima;
▪ denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.
141
TRIBUNALE DI MILANO SENT. 3.2.2010 N. 1385
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli
amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al
verificarsi delle perdite.
Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero dovuto
▪ svolgere indagini approfondite sulla capitalizzazione della società;
▪ monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori
imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche mensili,
situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le
condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione
di opportuni provvedimenti.
142
TRIBUNALE DI MILANO SENT. 3.2.2010 N. 1385
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Sussiste la responsabilità di amministratori e sindaci, qualora
viene ravvisata la “prosecuzione dell’attività malgrado la perdita
del capitale sociale”, facendone conseguire “l’irrilevanza delle cause
che durante tale illegittima prosecuzione dell’attività sociale hanno
inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in
caso di cessazione dell’attività”.
143
Cass. 14/5/2014 n. 10452.
Nello stesso senso, Cass. Sez.I, 29.10.2013, n. 24362 e Cass.sez. I,
11.12.2010, n. 22911.
RESPONSABILITÀ PER PERDITE
NOVITÀ
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
TEMPI E PROCEDURE PER LA COPERTURA PERDITE
EX ART. 2447 C.C.
Conf. dato letterale art. 2447;
App. Roma 29.1.1999; App. Roma 22.9.1998
App Tento 31.1.1998
Obbligo di
deliberazione.
Tempo di sottoscrizione
sostanzialmente libero
Obbligo immediato
di deliberazione?
Notariato Milano Mass 19.11.2004 n. 38
Sottoscrizione
immediata nel rispetto
dei tempi per diritto di
opzione
Sottoscrizione entro il
tempo necessario
Cass. 12.7.2007 n. 15614;
Cass. 14.4.2006 n. 8876;
Cass. 17.11.2005 n. 23262
Obbligo immediato
di sottoscrizione?
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
144
I sindaci devono vigilare che detta sottoscrizione avvenga entro:
1. i termini per l’esercizio del diritto di opzione o di preferenza
accordato ai soci sull’inoptato
2. entro quello eventualmente fissato per la sottoscrizione di azioni di
nuova emissione da parte di terzi.
Tempi richiesti ai soci per sottoscrivere la delibera di aumento
La ricapitalizzazione
dovrà avvenire entro
termini brevi,
superati i quali l’organo di
controllo dovrà chiedere la
liquidazione della società
NOVITÀ
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
NORMA 10.2
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
145
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE
CONCORSUALI
VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
Il collegio verifica:
▪ la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo
amministrativo;
▪ la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché
accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa
delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;
▪ la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini
della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
▪ la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art.
2487, comma 1, c.c.
NORMA 10.9
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
147
VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
Il collegio verifica:
▪ la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo
amministrativo;
▪ la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché
accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa
delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;
▪ la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini
della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
▪ la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art.
2487, comma 1, c.c.
NORMA 10.9
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
148
▪ l’onere spetta in prima analisi al collegio sindacale quale organo
collegiale.
▪ le nuove norme prevedono che, in caso di disaccordo l’istanza
al tribunale potrà essere proposta dal singolo sindaco.
Nel caso di sopravvenuta causa di liquidazione della società qualora
gli amministratori non intervengano per segnalare detta circostanza
al registro imprese, l’art. 2485 c.c. chiede che l’apposita istanza venga
effettuata dai sindaci
149
NOVITÀ
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
NORMA 10.9
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
▪ Amministratori o liquidatori (anche nel
concordato preventivo, art. 161 L. fall.)
▪ Uno o più creditori
▪ Pubblico ministero
NO COLLEGIO SINDACALE
La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento
PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
Art. 6 L. fall.
(iniziativa per
dichiarazione
di fallimento o
concordato
preventivo)
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
150
VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
Il collegio verifica che il liquidatore:
▪ rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad
esso conferiti dall’assemblea;
▪ prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato
dall’assemblea;
▪ rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
▪ rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
▪ rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non
riscosse;
▪ chieda la cancellazione della società.
NORMA 10.9
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
151
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC
(NORME N.11)
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
11.1
11.2
prevenzione ed emersione
della crisi
segnalazione all’assemblea
e denunzia al tribunale
PUNTUALI
PERVASIVE
DI REAZIONE
152
11.3 Piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l.f.
11.5 Concordato con riserva ex art. 161, comma sesto, l.f.
. 11.6 Concordato preventivo ex art. 160 l.f.
11.7 Concordato con continuità ex art. 186-bis l.f.
11.8 Ipotesi di cui all’art. 182-quinquies l.f.
11.9 Scambio di informazioni con consulente e attestatore
11.10 Caso di riduzione o perdita del capitale
11.11 Fallimento
11.4 Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f
Attività del collegio sindacale nella crisi d’impresa
PREVENZIONE ED EMERSIONE DELLA CRISI
Il collegio
1. vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati
dalla societa’ risultino adeguati a far rilevare i dubbi sulla continuita’
aziendale;
2. può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e sollecitare lo
stesso ad adottare opportuni provvedimenti
NORMA 11.1
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
153
NOVITÀ
EMERSIONE DELLA CRISI
Il collegio sindacale può
sollecitare l’organo
amministrativo all'adozione di
idonee misure.
Il collegio monitora
l’attuazione da parte del CDA
delle misure idonee a garantire
la continuità
In presenza di inerzia degli amministratori
In ottica preventiva In ottica concomitante
NORME 11.1 e 11.2
L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.:
▪ vigilanza sull’osservanza della legge;
▪ rispetto della corretta amministrazione.
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
154
RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI
VERBALIZZATE
(nel libro del collegio)
REDATTE PER ISCRITTO
(ed inviate agli amministratori)
NORME 11.1 e 11.2
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
Le raccomandazioni devono essere
155
MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE
AGLI AMMINISTRATORI
1. Ricapitalizzazione della società.
2. Conferimenti a fondo perduto.
3. Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi.
4. Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici.
5. Misure di composizione negoziale della crisi.
156
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
In presenza di perdurante inerzia degli amministratori
il collegio sindacale può:
▪ convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.
▪ presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
INERZIA DEGLI AMMINISTRATORI
NORME 11.1 e 11.2
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
157
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
158
▪ definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla
situazione di crisi;
▪ esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni
acquisite;
▪ allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati,
dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore
legale).
Nel suo intervento, il collegio sindacale
deve:
NORME 11.1 e 11.2
L’assemblea adeguatamente informata dal collegio
sindacale sulla situazione di crisi in atto e sul
comportamento omissivo degli amministratori potrà:
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
NORME 11.1 e 11.2
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
159
▪ Revocare gli
amministratori ex art.
2383, terzo comma.
▪ Indurre gli amministratori
ad adottare la soluzione
volta al superamento della
crisi.
PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE PRECLUDONO
LA CONTINUITÀ AZIENDALE
▪ proporre procedure di
composizione negoziale
della crisi:
− accordi di ristrutturazione;
− piani di risanamento.
In caso di inerzia, i sindaci potranno:
▪ chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.);
▪ chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.
▪ chiedere il
fallimento o il
concordato
preventivo.
▪ porre in
liquidazione la
società
NORME 11.1 e 11.2
Se la ricapitalizzazione è impossibile, GLI AMMINISTRATORI potranno
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di perdite, e di altre situazioni che precludono la continuità aziendale, i
SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far ricapitalizzare la società.
160
Il collegio vigila:
• Che l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza sia
stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di
professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), ed indipendenza art.
67, l.f. ed iscritto al registro dei revisori legali;
• che l’attestazione del professionista presenti i contenuti formali
previsti dalla legge.
• il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione del piano
da parte degli amministratori.
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO
EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. d), L. F
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
161
NORMA 11.3
▪ Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il
collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di
attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo medesimo
sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
▪ Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell’attestazione
del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.
▪ Nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo, ai sensi dell’art.
182 – bis, sesto comma, l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista
incaricato dal debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei
requisiti previsti dalla legge fallimentare.
▪ Dopo l’omologazione da parte del Tribunale, il collegio sindacale vigila sulla
corretta esecuzione dell’accordo da parte dell’organo amministrativo.
162
NORMA 11.4
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX
ART. 182-BIS L.F.
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
▪ Il collegio sindacale vigila che, unitamente al ricorso contente la domanda,
siano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e che non sussistano le
circostanze ostative all’ammissibilità di cui all’art. 161, comma nono, l.f.,
▪ Laddove il Tribunale decreti l’ammissione della domanda di concordato con
riserva e fissi i termini per la documentazione richiesta ad integrazione della
domanda (proposta, piano e documentazione richiesta ai sensi dell’art. 161,
commi primo e secondo, l.f.), il collegio sindacale è chiamato a vigilare che
la società produca tale documenti in tempo utile.
▪ Se in pendenza dei termini fissati dal Tribunale, la società, in alternativa alla
proposta di concordato, depositi una domanda di ristrutturazione dei debiti ai
sensi dell’art. 182-bis l.f., il collegio sindacale, previamente informato
dall’organo amministrativo, vigila che ricorrano i presupposti richiesti dalla
legge.
163
NORMA 11.5
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
CONCORDATO CON RISERVA EX ART. 161, CO.6, L.F
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello
stesso:
▪ Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto
incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
▪ Verifica che il contenuto formale dell’attestazione sia conforme a quanto
richiesto dalla legge (art. 161 lf)
▪ Vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il
collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.
164
NORMA 11.6
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
Durante l’esecuzione:
▪ il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza.
▪ Nel caso di modifiche sostanziali al piano attestato è opportuno che il collegio sia preventivamente informato dei nuovi contenuti
▪ Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato con continuità ai
sensi dell’art. 186-bis l.f., il collegio sindacale, vigila che il professionista
incaricato dal debitore di redigere la relazione ai sensi dell’art. 161, l.f. attesti
che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato,
secondo le modalità prescritte dalla legge, sia funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori.
▪ Il collegio sindacale vigila altresì che tale professionista sia in possesso dei
requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.
165
NORMA 11.7
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
CONCORDATO CON CONTINUITÀ EX ART. 186–BIS L.F.
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
• In tutte le ipotesi in cui la società chieda di essere autorizzata a contrarre
finanziamenti, anche garantiti da pegno e ipoteca, o a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di
impresa, il collegio sindacale vigila, al momento del conferimento
dell’incarico da parte della società, che il professionista, prescelto dalla
società per le attestazioni, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67,
comma terzo, lett. d). l.f..
• Il collegio, inoltre, verifica che le attestazioni rilasciate ai sensi dell’art. 182 –
quinquies l.f. presentino i contenuti formali fissati dalla legge.
166
NORMA 11.8
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE IPOTESI
DI CUI ALL’ART. 182–QUINQUIES L.F.
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
Al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della funzione di
vigilanza, il collegio sindacale, sentito l’organo amministrativo e previo accordo
con lo stesso, può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del
piano e all’attestatore incaricato della redazione dell’attestazione.
167
NORMA 11.9
RAPPORTI CON CONSULENTE E ATTESTATORE
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
• Il collegio sindacale, nel caso in cui la società, pur ricorrendo i presupposti di cui
agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e
sesto, c.c. e 2482-ter c.c., abbia presentato domanda di concordato preventivo,
ovvero domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-
bis l.f., previamente informato dall’organo amministrativo, svolge una funzione di
vigilanza che attiene sia alla fase del conferimento dell’incarico all’attestatore sia
alla fase di esecuzione del piano di concordato o dell’accordo.
• Il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato delle attestazioni sia in
possesso dei requisiti fissati dalla legge fallimentare e verifica la regolarità
formale delle attestazioni. Il collegio continua a svolgere le funzioni ad esso
attribuite dalla legge e vigila che gli assetti adottati dall’organo amministrativo
risultino adeguati per la realizzazione del piano o dell’accordo.
168
NORMA 11.10
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
• Trovano applicazione le regole generali in tema di cessazione dell’ufficio e il
sindaco è legittimato a dimettersi
• Le circostanze impeditive (nomina in banche, assicurazioni, società
finanziarie, ecc.), vengano meno decorsi due anni dalla sentenza di
fallimento e non si proroghino qualora il sindaco rimanga organo della
società anche durante la procedura fallimentare.
169
NORMA 11.11
RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE DURANTE
IL FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono
sospese.