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IL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO 2015 Dott. Luciano De Angelis Palmi, 20/3/2015

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IL COLLEGIO SINDACALE

ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME

DI COMPORTAMENTO 2015

Dott. Luciano De Angelis

Palmi, 20/3/2015

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SPA

con

controllo

legale dei

conti

Società

di revisione

Revisore unico

Consiglio di

sorveglianza COLLEGIO SINDACALE

Senza

controllo

legale

Comitato di

controllo interno

(sistema

monistico tot. n.

264 società al

1/6/2014)

(sistema

dualistico tot. n.

138 società al

1.6.2014)

(tot. n. 33.050

società al

31.12.2014)

Società di

revisione

Tot. 7.563

società

Revisore

unico

Tot. 3.770

società

+ +

SISTEMI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

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SRL

con controllo

legale dei conti Società

di revisione

Revisore unico

Collegio

sindacale/Sindaco

unico

COLLEGIO

SINDACALE

con controllo

legale

+

SISTEMI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

SINDACO

UNICO Solo

società di

revisione

O

Revisore

esterno

???

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Il sindaco deve comportarsi come un avveduto controllore

ed applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le

norme di comportamento proprie della professione

svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate,

così come elaborate, ad esempio, dagli ordini

professionali.

RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLE

NORME DI COMPORTAMENTO

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Trib. Milano 1.10.2011 n. 11586

COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

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sindaco unico delegato

anche alla revisione

sindaco unico affiancato da

un revisore

scelto fra gli iscritti

al registro dei revisori scelto fra gli iscritti al registro dei

revisori oppure, fra avvocati, dottori

commercialisti, consulenti del lavoro e

gli altri soggetti di cui al D.M.

320/2004, o fra professori universitari

di ruolo in materie economiche o

giuridiche

SINDACO UNICO (norma 1.1)

NOVITÀ

COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

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NOMINA E INDIPENDENZA

DEL COLLEGIO SINDACALE

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SPA - SAPA

OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina

dei primi sindaci

è parte integrante

dell’atto costitutivo

(art. 2328 c.c., punto 11)

La mancata nomina

dei sindaci

è causa di annullabilità

del contratto

(SANABILE)

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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CAUSE DI DECADENZA ORDINARIA

INELEGGIBILITÀ

INCAPACITÀ

GIURIDICA EX

ART. 2382

C.C.

INCOMPATIBILITÀ

EX ART.

2399 C.C.

INIDONEITÀ

TECNICA EX

ART. 2397 CO.

2 C.C.

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

NON PUÒ ESSERE NOMINATO SINDACO,

E SE NOMINATO DECADE CHI:

▪ è interdetto;

▪ è inabilitato;

▪ è fallito;

▪ è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici

direttivi;

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art 2382 c.c. - norma 1.4

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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PARENTELA E AFFINITÀ

NON POSSONO ESSERE NOMINATI SINDACI,

E SE NOMINATI DECADONO:

▪ il coniuge

▪ i parenti entro il quarto grado

▪ gli affini entro il quarto grado

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art 2399 c.c.

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

degli amministratori

della società

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RAPPORTI LAVORATIVI E DI CONSULENZA

NON POSSONO ESSERE ELETTI, E SE ELETTI DECADONO:

coloro che sono legati:

▪ alla società

▪ alla società controllata

▪ alla società controllante

▪ alla società sottoposta

a comune controllo

11

art 2399 c.c.

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ da un rapporto di lavoro (autonomo o

subordinato)

▪ da un rapporto continuativo di

consulenza o di prestazione d’opera

retribuita

▪ da altri rapporti di natura

patrimoniale che ne compromettano

l’indipendenza

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prima di accettare l’incarico

il sindaco deve valutare la significatività dei propri rischi di indipendenza

i rischi di indipendenza

vanno sottoposti a verifica periodica

Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e

gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al

collegio

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

RISCHIO DI INDIPENDENZA

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COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA

▪ Rischi derivanti dall'interesse personale

▪ Rischi derivanti dall’auto-riesame

▪ Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o

assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di

consulente tecnico di parte

▪ Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità

▪ Rischi derivanti dalla intimidazione (condizionamenti derivanti

dall’influenza esercitata dalla società o dal gruppo)

13

NORMA 1.4

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA

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NORMA 1.4

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

sono da valutare caso per caso

i rischi che possono compromettere

L’INTEGRITÀ

E L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI

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PAGAMENTO DEL COMPENSO

Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco

non siano pagati per un periodo significativo, la

somma degli arretrati potrebbe essere considerata una

minaccia per l'indipendenza

In caso di prolungata

e significativa inadempienza, il sindaco deve

valutare con attenzione

un eventuale rinnovo dell'incarico.

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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CARATTERI DELLA

“MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”

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NORMA 1.4

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ fondata e non eventuale

▪ stabile e non temporanea o occasionale

La collegialità dell’organo garantisce a fronte

di circostanze isolate e temporanee che

possono investire il singolo membro

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VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO

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NORMA 1.4

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ Devono essere considerati i seguenti fattori:

▪ la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di

prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete

professionale, a favore della società e di altre società del gruppo.

▪ la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la

funzione di controllo (c.d. auto-riesame);

▪ la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più

ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale.

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OBIETTIVITÀ ED INDIPENDENZA

In caso di attribuzione non occasionale di incarichi

occorre verificare che per la:

• natura;

• reiterazione;

• rilevanza;

…degli stessi, il rapporto di consulenza o

prestazione possa qualificarsi come continuativo

e quindi essere rilevante nella valutazione del

rischio.

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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1. L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di consulenza

continuativo, ma anche una serie di rapporti occasionali

(formalmente distinti) tali da far presumere uno “stabile legame

di clientela”

2. Nei casi in cui si manifesta la situazione di incompatibilità la

decadenza scatta immediatamente (ex tunc) senza necessità di

uno specifico procedimento accertativo da parte di un organo

sociale (decadenza ipso Jure) (conf . Cass. 23/10/2014 n.

22575)

(conf. Cass.11.7.2008 n. 19235)

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Cass. 9.5.2008 n. 11514

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INELEGGIBITÀ/INCOMPATIBITÀ

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3. La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale,

da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di correttamente

operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si

risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in

una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.

3. Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di formazione

della delibera (ad esempio approvazione del progetto di

bilancio), la delibera con cui l’atto viene approvato risulta

viziata e quindi è annullabile

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Cass. 9.5.2008 n. 11514

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DECADENZA/ILLEGITTIMITÀ

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L’azione di responsabilità accordata dall’art. 146 l.f contro i

componenti degli organi di controllo di società fallita presuppone

che i soggetti passivi abbiano formalmente rivestito la carica di

sindaci.

Poiché il sindaco ineleggibile decade automaticamente dalla carica ,

senza necessità di alcun formale accertamento ed è quindi privo

ab-origine della corrispondente qualifica soggettiva non può

esercitarsi a suo carico la predetta azione da parte del curatore

della società fallita .

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Cass. 23.10.2014 n. 22575

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RESPONSABILITA’ CIVILE DEL SINDACO

INELEGGIBILE

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VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA

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NORMA 1.4

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

• Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:

▪ Deve chiarire al collegio la propria posizione

▪ Nel caso di perdurare della situazione gli altri sindaci informano il

CDA

▪ In caso di inerzia del CDA andrà convocata l’assemblea

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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni

intrattenuti:

▪ con i soggetti della propria rete professionale

▪ con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di

quelli intrattenuti con le medesime da altri soggetti della rete alla

quale il professionista appartiene.

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RETE DEL PROFESSIONISTA

Struttura alla quale appartiene il professionista:

• e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi

• o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni

• ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni,

• dalla stessa strategia,

• da uno stesso nome, marchio o segno distintivo

• dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali.

Nell’effettuare la valutazione della sussistenza dei rischi, il sindaco

deve tener conto dei rapporti e delle relazioni

con la “rete” del professionista

La suddivisione dei costi rileva solo all’interno di una struttura professionale

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

«RETE» DEL PROFESSIONISTA

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STUDI ASSOCIATI

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art 2399 c.c.

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO

(in cui è associato il consulente della società)

potrebbe rientrare in “altro rapporto di natura patrimoniale”

Bisogna valutare se il rapporto

(seppur indiretto) è in grado di compromettere indipendenza del

sindaco

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CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”

Rapporto compensi totali

sulla società o gruppo

(S+C) / compensi totali

professionista (CT)

I compensi si riferiscono a

quanto percepito dal

singolo professionista

Rapporto compensi

attività sindaco(S) /

Compensi totali sulla

medesima società o

gruppo (S+C)

Indipendenza

> 15% > 2/3 SI

>5% ≤ 15% > 1/2 SI

≤ 5% IRRILEVANTE SI

NORMA 1.4

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Studio Associato Composto da tre

membri

▪ Fatturato totale = 300.000

▪ Compensi cadauno = 100.000

≤ 5%

100.000 x 5%

= 5.000 Compensi percepiti

dalla società

Se i compensi

complessivi per attività

di sindaco + quelli per

consulenze, percepiti

dal gruppo sono ≤ 5%

ossia sono al max 5.000

euro

IRRILEVANTE

la composizione dei

compensi ricevuti

Es.: 4.000 compenso per

sindaco + 1.000 euro per

quota parte compenso

consulenza (pari ad euro

3.000 prestata da altro

socio di studio) è

ammissibile

IL REQUISITO

DELL’ INDIPENDENZA

È SEMPRE RISCONTRABILE

ESEMPIO

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CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”

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NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

ESEMPIO

Studio Associato

Composto da tre

membri

▪ Fatturato totale = 300.000

▪ Compensi cadauno = 100.000

Compensi percepiti

dalla società o dal

gruppo = 10.000

>5% ≤ 15%

di cui 6.000 per attività

di sindaco

e 4.000 per consulenze

(12.000 complessive)

Sono maggiori i compensi da sindaco

(6.000/10.000 = 0,60 rapporto > ½)

perciò l’indipendenza

È SEMPRE RISCONTRABILE

di cui 5.000 per attività

di sindaco

e 5.000 per consulenze

(15.000 complessive)

Se i compensi sono uguali fra loro

l’indipendenza

NON È PIÙ RISCONTRABILE

(5.000/10.000= 0,50 = ½)

(situazione limite superato)

di cui 4.000 per attività

di sindaco

d 6.000 per consulenze

(18.000 complessive)

Sono maggiori i compensi da

consulente

(4.000/10.000 = 0,40 rapporto < ½)

l’indipendenza

NON È PIÙ RISCONTRABILE

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CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”

29

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

ESEMPIO

Studio Associato Composto da tre

membri

▪ Fatturato totale = 300.000

▪ Compensi cadauno = 100.000

Compensi percepiti

dalla società o dal

gruppo

= 16.000 > 15%

di cui 11.000 per

attività di sindaco

e 5.000 per

consulenze (15.000

complessive)

Il requisito di indipendenza è

ancora riscontrabile

(11.000/16.000 = 0,69)

Rapporto > 2/3

di cui 9.000 per

attività di sindaco

e 7.000 per

consulenze (21.000

complessive)

L’INDIPENDENZA NON È PIÙ

RISCONTRABILE

(9.000/16.000 = 0,56)

(SITUAZIONE NON AMMISSIBILE)

ATTENZIONE Rapporto < 2/3

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CALCOLO DELLA “SOGLIA DI RILEVANZA”

30

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

ESEMPIO (studio + grande e con + soci)

Studio Associato Composto da

cinque membri

- Fatturato totale = 2.000.000

- Compensi cadauno = 400.000

Compensi percepiti

dalla società o dal

gruppo = 15.200

diventa ≤ 5%

Di cui 11.000 per

attività di sindaco

E 4.200 per

consulenze (21.000

complessive)

L’ indipendenza è sempre

riscontrabile

i compensi complessivi per attività di

sindaco + quelli per consulenze, sono

≤ 5% dei compensi cadauno

Compensi percepiti

dalla società o dal

gruppo = 19.000

Di cui 9.000 per

attività di sindaco

e 10.000 per

consulenze (50.000

complessive)

L’ indipendenza è sempre

riscontrabile

Anche se il singolo percepisce più

dalla consulenza che dall’attività di

sindaco

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IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

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NORMA 1.3

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ Ai fini dell’accettazione si deve valutare:

LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE A TUTTE LE RIUNIONI DEI :

▪ C.D.A.

▪ COMITATI ESECUTIVI

▪ RIUNIONI SINDACALI

▪ ASSEMBLEE

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IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

32

NORMA 1.3

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ Ai fini dell’accettazione si deve valutare:

▪ Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell’incarico;

▪ Ampiezza e complessità dell’incarico;

▪ Funzione anche di revisione;

▪ Possibilità di impiego di ausiliari;

▪ Specializzazione;

▪ Eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale)

e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco

INOLTRE...

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IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

33

NORMA 1.3

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

▪ la capacità di assolvere l’incarico dovrà essere documentata

al superamento delle 20 unità per il sindaco

ATTENZIONE

20 non costituisce un limite assoluto ma un livello il cui

superamento comporta un onere di spiegazione e

documentazione

La spiegazione dovrà essere fornita nella

dichiarazione di trasparenza e nella

relazione all’assemblea

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IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

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NORMA 1.3

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

AUTOVALUTAZIONE NUMERO INCARICHI

PRINCIPIO: “COMPLY OR EXPLAIN”

ATTENZIONE

o adeguarsi alle prescrizioni o spiegare e documentare le

ragioni delle divergenze

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Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. .....,

in considerazione della proposta di nomina a membro del

Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di

amministrazione) pervenuta dalla vostra spettabile società, ai fini

e per gli effetti dell’art. 2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)

DICHIARA :

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA

AI CONTROLLORI

(segue)

NORMA 1.2

Forma scritta

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

35

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DICHIARA :

▪ Di ricoprire i seguenti incarichi relativi all’amministrazione di

società di capitali, di persone e di cooperative, quali quelli di:

− amministratore presso….;

− componente del consiglio di amministrazione….;

− componente del consiglio di gestione…..;

− liquidatore…..;

− amministratore giudiziario….;

− commissario giudiziale o commissario straordinario…..;

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA

AI CONTROLLORI

(segue)

NORMA 1.2

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

36

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DICHIARA :

▪ Di ricoprire i seguenti incarichi relativi al controllo societario,

quali:

− sindaco effettivo o supplente presso….;

− componente del consiglio di sorveglianza….;

− componente del comitato di controllo sulla gestione...;

− componente del comitato di sorveglianza…..;

− revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o

dipendente di società di revisione legale.

− componente dell’organismo di vigilanza DLgs 231/01

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA

AI CONTROLLORI

NORMA 1.2

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

37

NOVITÀ

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DICHIARA

c) che il sottoscritto pur avendo assunto oltre 20 incarcichi sindacali

è nelle condizioni di potere essere nominato in quanto : es.

- Gli incarichi sindacali sono la sua attività esclusiva,

- oppure

- n. ... società sono in liquidazione e quindi praticamente inattive)

ecc-.

- ….come documentatabile attraverso….

....., lì ..... ..... Firma

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

38

NORMA 1.2 NOVITÀ

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RETRIBUZIONE (NORMA 1.5)

1. Che il compenso sia parametrato all’ampiezza e complessità

dell’incarico, alla dimensione economica della società ed al suo

indebitamento nonché al settore di attività;

2. Che la delibera di nomina possa prevedere un adeguamento del

compenso nel corso del triennio (ad es. in caso di fusione per

incorporazione);

All’atto della nomina il sindaco dovrà valutare se il compenso proposto sia

adeguato rispetto alla sua professionalità ed all’impegno richiesto anche in

relazione al rilievo pubblicistico della funzione sindacale.

Antecedentemente alla scadenza del proprio incarico, il collegio deve

riassumere le attività espletate nel corso del triennio in modo da consentire

ai soci ed ai candidati sindaci di meglio valutare l’adeguatezza del compenso

che si intenderà proporre ed accettare

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

NOVITÀ

39

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DELIBERA ASSEMBLEARE

Comunicazione della delibera assembleare ai

sindaci nominati

Comunicazione da parte dei sindaci

dell’accettazione della carica

Iscrizione della nomina nel Registro Imprese

entro 30 giorni

NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

40

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CESSAZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

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Scadenza

Decadenza

Revoca

Rinunzia

CAUSE DI CESSAZIONE

42

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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Gli amministratori comunicano

la variazione al Registro Imprese

Il dimissionario comunica le stesse

IN FORMA SCRITTA

a ciascun amministratore ai sindaci supplenti

In caso di inerzia possono

provvedere gli altri sindaci

(anche individualmente)

CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

43

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Cessazione incarico in corso di mandato

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DIMISSIONI SCADENZA TRIENNIO

Effetto immediato

in corso del mandato a

prescindere dalla

sostituzione del

dimissionario con il

supplente

Prorogatio

Effetto dal

momento in cui il

collegio è stato

ricostituito

NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO.

DECORRENZA CESSAZIONE

44

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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A favore della prorogatio

del sindaco dimissionario

fino a sostituzione

A favore delle dimissioni

con effetto immediato

▪ Trib. Catania 13.11.2014

▪ Trib. Roma 21.7.2014

▪ Trib. Milano 2.2.2010

▪ Trib Mantova 25.7.2009

▪ Cass. 18.1.2005 N. 941

▪ Trib. Milano 2.2.2000

▪ Trib. Roma 27.4.1998

▪ Trib. Verona 25.5.1998;

▪ App. Bologna 15.4.1988

▪ Cass. civile, 9.10.1986, n. 5928

▪ Trib. Bari 1.8.1979

▪ Norma di comp. C.S. 1.6 (2015)

▪ Trib. Bari 2.2.2013

▪ Trib. Treviso 2.3.2011

▪ Giud. Reg. Imprese Milano

2.8.2010

▪ Trib. Napoli 15.10.2009

▪ App. Bologna 19.7.2007

▪ Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006

▪ Trib. Monza 26.4.2001

▪ Trib. di Milano 26.4.1983

▪ CNDCEC Norma 1.6

Giurisprudenza

CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

45

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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Subentrano i supplenti

Restano in carica fino alla successiva assemblea

Nuovi nominati vanno a scadenza naturale

SOSTITUZIONE

46

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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Collegio sindacale

INCARICATO

della revisione legale

NORMA 1.7

in caso di morte,

rinuncia o

decadenza del

sindaco effettivo

subentra il sindaco

supplente più anziano

di età.

subentra il supplente

in possesso del

medesimo requisito del

cessato(se revisore

subentra il revisore).

Se più supplenti sono

iscritti al registro,

subentra il supplente

più anziano

in caso di morte,

rinuncia o

decadenza del

sindaco effettivo

iscritto nel

registro dei

revisori legali

Collegio sindacale

NON INCARICATO

della revisione legale

SOSTITUZIONE

47

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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REVOCA DEL SINDACO

TRE CONDIZIONI

GIUSTA

CAUSA

DELIBERA DI

REVOCA

APPROVAZIONE

TRIBUNALE + +

È COMPETENTE

CHI L’HA

NOMINATO

FINO AD

ALLORA

È INEFFICACE

48

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Vale anche per le revoche legate alla riduzione del capitale nelle srl

(Nota min. giust. n.6100 del 13.1.2015)

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PROCEDURA DI REVOCA

Delibera assemblea ordinaria di revoca dei

sindaci

Approvazione della revoca da parte del

tribunale

Reclamo presso la Corte di Appello

(sindaco revocato – società)

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

49

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PASSAGGIO DI CONSEGNE (NORMA 1.7)

che si dovrà estrinsecare:

▪ sia nella disponibilità all’informativa per via orale,

▪ sia nella segnalazione della documentazione a supporto delle

eventuali situazioni di criticità segnalate dai sindaci uscenti a quelli

entranti

▪ sia attraverso la consegna immediata del libro dei verbali del

collegio.

Per i sindaci uscenti esiste un obbligo “deontologico”

di collaborazione con i subentranti

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

NOVITÀ

50

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ANTIRICICLAGGIO

SINDACI E REVISORI

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■ DLgs. 231/07 artt.13/36/37/38/41/49/51

■ Circolare 16/IR 2010 Istituto di ricerca

■ CNDCEC Prassi: Linee guida CNDCEC (agg.

2011)

■ Chiarimenti UIF e Mef 11/11/2013

■ Documento di ricerca ASSIREVI n. 181/2014

FONTI NORMATIVE

52

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

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COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O

COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE

Cosa devono fare i

sindaci non revisori

RISPOSTE MEF 11.11.2013

53

Obbligo di identificazione e

registrazione

Obbligo di effettuare comunicazioni al MEF per infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore (ex art. 51

DLgs. 231/2007)

Obbligo di segnalazione

delle operazioni sospette

NO!

Obblighi di

adeguata verifica

della clientela

SI!

SINDACI E REVISORI

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FONTE NORMATIVA

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

Revisore unico

iscritto nel

registro dei

revisori contabili

Società di

revisione

iscritte all’albo

Consob

SI SI

Organi di

controllo

endosocietario

Art. 52 DLgs. 231/2007 Art. 13 e 16 DLgs. 231/2007

NO

SINDACI E REVISORI

54

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Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione

contabile sia un organo collegiale (ad esempio il

collegio sindacale):

l’obbligo di adeguata verifica

graverà su ciascun sindaco-revisore

e non già sull’organo «collegio sindacale».

Circ. 16/IR del 15/3/2010

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

55

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NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DA PRESENTARE AL

CLIENTE VA EVIDENZIATO L’OBBLIGO DI PORRE IN

ESSERE L’ADEGUATA VERIFICARE E I RISCHI ANCHE

PENALI IN CAPO AL CLIENTE CHE NON FORNISSE AL

REVISORE I DATI UTILI PER TALE INCOMBENZA

TEMPISTICA – ADEGUATA VERIFICA

Documento “Assirevi” n. 181 maggio 2014

SINDACI E REVISORI

56

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Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali

iscrivere nel registro la società decorrono

dall’accettazione dell’incarico.

(ex art. 38 co. 1-bis )

TEMPISTICA - REGISTRAZIONE

SINDACI E REVISORI

57

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Ai fini antiriciclaggio ciascun revisore dovrà provvedere:

▪ Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel

corso del triennio salvo ipotesi di modifica della compagine

societaria), tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente;

▪ Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere

contoesclusivamente della tabella “A” relativa al cliente e non

della tabella “B” relativa all’operazione;

▪ Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali (ed

eventualmente ai titolari effettivi) nell’archivio unico;

LINEE GUIDA ADEGUATA VERIFICA CNDCEC

ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI

58

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ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO

Una società edile sotto forma di Spa con sede a Roma

conferisce l’incarico di revisione legale al collegio sindacale

La società è costituita da tre soci (3 persone fisiche) di storica

conoscenza per il revisore

Le quote sono 51 ad un socio, 29 % ad un altro, 20% al terzo

socio

L’amministratore unico è relativamente collaborativo, e

disponibile a fornire tutte le informazioni richieste

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

59

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Tabella A: Aspetti connessi al cliente

a.1 Natura giuridica

3

Struttura a medio profilo di rischio poiché

la società pur non avendo precedenti in

ambito penalistico è a ristretta base

azionaria (quindi tendenzialmente più

soggetta a rischi di accordi illeciti fra soci)

a.2 Prevalente

attività svolta

4

Settore a rischio medio/alto poiché non vi

sono operazioni con mercati esteri ed i

pagamenti avvengono usualmente tramite

bonifico e assegno ma l’edilizia è settore

in cui vi sono rischi piuttosto elevati di

transazioni (riscossioni) in contanti.

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

ESEMPIO

60

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a.3 Comportamento

tenuto

3 Comportamento a medio rischio poiché

l’amministratore unico, è soggetto

relativamente collaborativo fornendo la

maggior parte delle informazioni richieste

a.4 Area geografica di

residenza

2 Zona a basso rischio poiché le operazioni

sono localizzate in Italia che è paese che

adotta normativa di contrasto al riciclaggio e

finanziamento del terrorismo

TOTALE PUNTEGGIO 12

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Tabella A: Aspetti connessi al cliente

ESEMPIO

61

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Tabella C: Rischio di riciclaggio/finanziamento

al terrorismo

TOTALE

PUNTEGGIO A

12 Rischiosità del cliente

TOTALE

PUNTEGGIO B

0 Rischiosità dell’operazione

NON DOVUTO

TOTALE

PUNTEGGIO

complessivo C

12

Basso rischio

(4-12) basso rischio

(13-16) medio rischio

(17-20) Alto rischio

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

ESEMPIO

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SANZIONI

Mancata

adeguata

verifica

Società di revisione

(art. 56 d.lgs 231/07)

Revisore legale

persona fisica

Sanzione amministrativa

Da 10.000 a 200.000 euro

Non prevista

Attenzione ai controlli di

qualità!!!

Mancata tenuta

archivio unico

(art. 57 d.lgs 231/07)

Da 5.000 a 50.000 euro

Omissione di

registrazione o

ritardi

(art. 55 d.lgs 231/07) Multa da 2.600 a 13.000 euro

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

63

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Sanzione

per omessa

segnalazione

transazioni

in contanti

oltresoglia

Art. 58 DLgs 231/07

Sanzione amministrativa dal 3

al 30% dell’importo non

comunicato.

Con minimo di euro 3.000

Omessa

segnalazione

operazione

sospetta

Art. 57 DLgs. 231/07

Sanzione amministrativa dall’1

al 40% dell’importo non

segnalato

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

SANZIONI

64

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DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

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CONTROLLI SULL’AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI

66

di legalità sugli

atti sociali

sulla corretta

amministrazione sul bilancio

LEGGE

STATUTO

Assetto organizzativo,

amministrativo

-contabile

Norma 3

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

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67

Deve essere identificato e

valutato dai sindaci

RISK APPROACH

DELLA LEGGE DELLA CORRETTA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATUTO

IL MANCATO RISPETTO

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68

L’attività del collegio deve tener conto

RISK APPROACH

Dimensioni

Complessità

Altre caratteristiche (anche

organizzative) specifiche

della società

Nel definire le modalità di vigilanza il collegio sindacale pianifica

le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi

individuati

Modalità di selezione dei

controlli basata sulla:

1)Identificazione dei rischi;

2) Valutazione dei rischi

L’organo di controllo svolge tali funzioni anche con tecniche

motivate di campionamento

NOVITÀ

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Le informazioni da utilizzare per pianificare la vigilanza

(Norma 3.1)

1) La partecipazione alle riunioni degli organi sociali

2) Lo scambio di informazioni con gli amministratori della società,

nonché con gli organi di controllo della controllante

3) L’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati

4) L’acquisizione e la richiesta di informazioni dal preposto al controllo

interno

5) L’acquisizione di informazioni dal revisore legale o società di

revisione, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso

6) l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo

7) l’analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali 69

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70

CONTROLLI DI LEGALITA’

della LEGGE dello STATUTO

Art. 2403 c.c.

Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza

“I controlli devono intendersi circoscritti alle norme che concretamente, con riferimento

alla struttura e alle attività sociali, possono essere ritenute critiche in ragione del rischio

che il loro mancato rispetto possa comportare agli interessi della società”

Norma 3.2

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71

Art. 2403 c.c. della LEGGE sulla

vigilanza

osservanza

Controllo più complesso di quello dell’osservanza dello statuto sia a causa della gravità

potenziale delle violazioni che della mole e complessità delle norme che il sindaco

dovrebbe conoscere e controllare.

All’inizio del mandato occorre verificare quali leggi sono applicabili e il

rischio di violazione connesso (risk approach)

Esempi di normativa generale:

-Codice civile;

- leggi tributarie e previdenziali;

- leggi in materia di sicurezza del lavoro;

- leggi in materia di privacy;

- leggi in materia di antiriciclaggio;

- leggi sugli illeciti amministrativi a carico di

società ed enti…

La vigilanza sull’osservanza della LEGGE

Esempi di normativa specifica:

- leggi in materia di appalti;

- leggi in materia di finanziamenti agevolati e

contributi in conto capitale o impianti;

- leggi in materia di brevetti ed altri diritti;

- leggi in materia di commercio, industria e

artigianato;

- leggi in materia di autorizzazioni sanitarie

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72

dello STATUTO sulla

vigilanza

osservanza

Controllo più semplice di quello dell’osservanza della legge in quanto di più facile individuazione e data la limitazione del testo di riferimento

Il sindaco deve conoscere le disposizioni statutarie e assicurarsi che gli atti dell’organo amministrativo e assembleare non violino le clausole statutarie

Esempi:

-Operazioni estranee all’oggetto sociale;

- esercizio del diritto di opzione nella cessione di quote o

azioni;

- esercizio del diritto di recesso;

- convocazione di assemblee, c.d.a., comitati esecutivi;

- esercizio di poteri delegati

La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO

Art. 2403 c.c

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VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLA LEGGE

E DELLO STATUTO (NORMA 3.2)

I controlli dovranno riguardare:

▪ il numero di voti esercitabili da ciascuna azione;

▪ se gli argomenti su cui è esercitato il voto plurimo siano conformi

alle previsioni statutarie;

▪ se l’esercizio del voto plurimo sia esercitato al verificarsi delle

condizioni eventualmente previste dallo statuto.

Nelle spa che abbiano optato per il voto plurimo,

ex art. 2351 c.c.

73

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

NOVITÀ

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74

PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

I SINDACI DEVONO ACCERTARE CHE GLI

AMMINISTRATORI NON COMPIANO OPERAZIONI

• Estranee all’oggetto sociale

• Manifestamente imprudenti o azzardate

• In conflitto di interessi con la società

• Che possano compromettere l’integrità del patrimonio

aziendale

• Volte a prevaricare o modificare i diritti di legge o di

statuto dei singoli soci

• In contrasto con le delibere dell’assemblea, del c.d.a. o

del com. esec.

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75

I requisiti di un assetto organizzativo adeguato:

ORGANIGRAMMA AZIENDALE con chiara IDENTIFICAZIONE delle FUNZIONI, dei COMPITI e delle linee di RESPONSABILITA’;

ATTIVITA’ DECISIONALI e DIRETTIVE esercitate dai soggetti ai quali sono attribuiti i relativi POTERI;

PROCEDURE che assicurano la presenza di PERSONALE con ADEGUATA COMPETENZA a svolgere le funzioni assegnate;

Esistenza e diffusione di DIRETTIVE e di PROCEDURE AZIENDALI

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76

LA VIGILANZA SULL’ ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO

DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Il SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è parte del

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO che si prefigge di

fornire UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA sulla

realizzazione dell’obiettivo aziendale della

ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO

La RESPONSABILITÀ circa l’adeguatezza ed il corretto

funzionamento del SAC è esclusivamente degli

AMMINISTRATORI.

Il Collegio deve, però, vigilare sull’adeguatezza e sul

concreto funzionamento (art. 2403 c.c.)

Norma 3.6

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77

UN SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è adeguato se permette:

1. La completa tempestiva e attendibile contabilizzazione e rappresentazione dei fatti di gestione;

2. La produzione di informazioni valide e

utili per le scelte di gestione e per lo svolgimento dell’attività di controllo (anche ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale);

3. La produzione di dati attendibili per la

formazione del bilancio di esercizio.

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78

1) alla vigilanza sull’applicazione dei principi di corretta

amministrazione;

2) All’adeguatezza ed al funzionamento dell’assetto organizzativo

3) Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di

controllo interno

4) Sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo

contabile

Il collegio sindacale può utilizzare

motivate tecniche di campionamento

Norma 3.3 /3.4 /3.5 /3.6

In merito ai controlli attinenti:

NOVITÀ

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PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

E RAPPORTI CON ALTRI ORGANI

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▪ alle assemblee dei soci,

▪ alle riunioni del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo

I sindaci devono partecipare:

I sindaci possono partecipare:

▪ alle assemblee degli obbligazionisti,

▪ alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari

Norma 4.1

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E RAPPORTI

CON ALTRI ORGANI

80

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Sui temi oggetto

di valutazione e deliberazione

PARTECIPAZIONE INFORMATA

OPPORTUNA INFORMAZIONE

PREVENTIVA

SU COSA ? MANCATA POSSIBILITÀ

DI INFORMAZIONE

a prescindere da eventuali

impugnative delle delibere

Norma 4.1

Necessaria

verbalizzazione

81

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

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• per iscritto, con un apposito rapporto,

RILASCIO INFORMAZIONI DAGLI AMMINISTRATORI

Le informazioni possono essere rilasciate:

• o verbalmente,

In tal caso il collegio sindacale comunica agli

amministratori il proprio verbale, che riepiloga i dati e

le informazioni ricevute, chiedendo conferma del

contenuto.

Norma 5.2

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

82

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L’amministratore

Unico

è opportuno che forniscano per iscritto ai sindaci

informazioni richieste dall’art. 2381, co.5 c.c.

L’amministratore delegato

con ampie deleghe

83

Norma 4.3

AMMINISTRATORE UNICO

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

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Controllo sulla redazione del verbale assembleare

Le delibere risultino da verbale redatto con modalità fissate dal presidente

Il verbale sia redatto senza ritardo, per non ledere i diritti di impugnativa di soci e

terzi (termine ritenuto congruo trenta giorni)

Il verbale sia redatto e sottoscritto da presidente e segretario

Dal verbale risultino le dichiarazioni dei soci pertinenti all’ordine del giorno

Il verbale sia trascritto (anche se redatto da notaio) nel libro dei verbali

Nel caso di assemblea deserta che venga verbalizzata la diserzione o che la

stessa venga riportata nel verbale di assemblea di seconda convocazione.

Il verbale sia redatto con analiticità, fedeltà e precisione necessaria documentare

fatti avvenuti e dichiarazioni rese (tenendo conto delle notizie riservate)

Il verbale deve infine tener conto:

1) Della data dell’assemblea; 2) dell’identità dei partecipanti;

3)dei voti favorevoli, contrari e contrari ad ogni singola deliberazione

Il collegio vigila a che:

NOVITÀ

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

84

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PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

(NORME 1.7/ 4.1)

Il dovere di impugnativa del collegio sindacale non riguarda

solamente i bilanci nulli formati ed approvati quando esso

era in carica ma anche quelli precedenti alla sua nomina

e non impugnati dai precedenti sindaci.

Il collegio nel caso di delibere in contrasto con legge o statuto può

impugnare le deliberazioni (inpugnativa collegiale)

L’ impugnativa riguarda anche delle delibere assembleari

relative all’approvazione di bilanci non corretti .

Cass. 14.5.2014 n. 10452 e Cass. 8.2.2005, n. 2538

NOVITÀ

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

85

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RAPPORTI CON ORGANISMO VIGILANZA

Norma 5.5

Prevenzione dei reati previsti dal DLgs. n. 231/2001

Il collegio deve verificare

• l’autonomia,

• l’indipendenza,

• la professionalità dell’ODV

Il collegio può stabilire con l’O.d.V. termini e

modalità per lo scambio di informazioni

rilevanti concordando un programma di

incontri nel corso dell’anno.

È

OPPORTUNO:

Il collegio deve acquisire:

le informazioni sul modello organizzativo e

suo funzionamento

86

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

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Qualora l’organo di vigilanza non esista,

• Informare l’amministratore sulla opportunità di tale

nomina

• Verbalizzare nel libro del c.s. di aver

informato/consigliato l’opportunità di tale adozione

• Far sottoscrivere il verbale contenente la

raccomandazione (prassi preferibile)

è comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti

un’adeguata riflessione in merito,

il collegio dovrà:

87

ASSENZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Norma 5.5

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI

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POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

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DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI

5% DEL CAPITALE (*)

POSSIBILITÀ

DI INDAGINE

OBBLIGO

DI INDAGINE

(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

OGNI SOCIO

89

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Comunicazione al denunziante

Indagine

Richiesta di intervento amministratori (se necessario)

Convocazione assembleare (In caso di inerzia

amministratori)

DENUNZIA EX ART. 2409 c.c.

DENUNZIA FONDATA

90

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

Norma 6.2

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Se a seguito delle indagini

▪ i fatti risultino infondati

▪ risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi

DENUNZIA INFONDATA

91

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

Norma 6.2

I sindaci lo comunicano tempestivamente al

denunziante e.…

▪ alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia

“qualificata”)

▪ all’assemblea delegata ad approvare il bilancio

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Verifica che gli amministratori deliberino:

▪ Opportunamente informati

▪ Delibere ragionevoli e non palesemente

pregiudizievoli

▪ Gli amministratori siano consapevoli del rischio

Norma 3.3

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

92

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Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali):

▪ Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;

▪ Violazioni rinvenute successivamente da segnalare

agli amministratori;

▪ In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare

l’assemblea o provvedere direttamente alla

convocazione

Norma 4.1

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

93

I sindaci dovranno presentare relazione all’assemblea dei soci

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i sindaci di fronte a delibere irregolari

Quando le delibere del CDA o del CE risultano :

▪ non conformi alla legge;

▪ non conformi allo statuto;

▪ non oggetto illecito o impossibile ....

Norma 4.2

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

94

(segue)

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i sindaci di fronte a delibere irregolari

Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori

ai sensi dell'art. 2391 C.C. per:

▪ Inadempimento del CDA o CE dei dovuti obblighi di

informazione di motivare le ragioni di convenienza della

società;

Norma 4.2

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

95 (segue)

Qualora possa recare danno alla società (indipendentemente

dalla partecipazione al voto dell’ amministratore interessato).

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i sindaci di fronte a delibere irregolari

adozione della deliberazione con voto determinante di un

amministratore in conflitto di interesse,

Norma 4.2

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

96

qualora possano recare danno alla società

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VOTO DETERMINANTE IN CONFLITTO

CHE CAGIONI UN DANNO ALLA SOCIETÀ

SRL

art. 2475-ter, co.2 c.c.

Norma 4.2

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

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i sindaci di fronte a delibere irregolari

i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne

la trascrizione nel verbale del CDA o del CE

Norma 4.2

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

98

(segue)

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PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (NORMA 4.2)

• il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le

osservazioni dei sindaci sia redatto contestualmente o immediatamente dopo

la riunione del cda.

• il verbale è comunicato senza indugio ai singoli componenti del collegio per

verificare la trascrizione delle dichiarazioni

• Il collegio sindacale può chiedere la modificazione o l’integrazione delle

dichiarazioni o osservazioni trascritte;

• Il collegio sindacale può chiedere che al verbale sia allegata una relazione

scritta redatta dallo stesso organo di controllo.

99

Il collegio sindacale può essere

in disaccordo con le delibere del consiglio di amministrazione

In tali circostanze il collegio può “pretendere”, che vengano verbalizzate

contestualmente le proprie posizioni in dissenso rispetto al cda.

NOVITÀ

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

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i sindaci di fronte a delibere irrazionali/irregolari

In ogni caso il collegio potrà:

▪ richiedere agli amministratori la convocazione

dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti

censurabili;

▪ nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai

sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità

riscontrate.

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

100

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i sindaci di fronte a delibere irregolari

Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori

non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera

irregolare, i sindaci potranno impugnare la deliberazione con

le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter c.c.

Norma 4.2

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

101

(segue)

L'impugnativa con atto di citazione

va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di

deliberazione, ovvero

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DOVERI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

PRIMO LIVELLO

richiedere agli amministratori

informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis

c.c. (Norma 5.2)

SECONDO LIVELLO

potere (dovere) di convocare

l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.

(Norma 5.7)

TERZO LIVELLO

proporre la denuncia al

tribunale ex art. 2409 C.C.

la misura della reazione deve essere commisurata alla

gravità e alla rilevanza dei fatti censurabili

POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

102

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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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CONTROLLO GIUDIZIARIO

Sono oggetto di denuncia al Tribunale i fatti e gli

atti dolosi o colposi

compiuti dagli amministratori in violazione di

obblighi e doveri tassativamente sanciti e

previsti dalla normativa societaria

ivi compreso l’obbligo generale di diligenza

nella gestione espressamente contemplato

dall’art. 2392 c.c.

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

104

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La denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori

può essere presentata da:

Soci che rappresentano

1/10 del capitale sociale

Collegio

sindacale

Consiglio di sorveglianza

(modello dualistico)

Comitato per il controllo

sulla gestione

(modello monistico)

Pubblico ministero

(nelle spa“aperte”)

105

CONTROLLO GIUDIZIARIO

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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Il controllo giudiziario può essere richiesto:

dal collegio sindacale

106

CONTROLLO GIUDIZIARIO

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

dal singolo sindaco

NORMA DI

COMPORTAMENTO 6.3

Necessità di preventiva delibera

CORTE APPELLO TORINO

29.5.2007

Il mancato ricorso al controllo giudiziario nei casi di gravi irregolarità

degli amministratori può essere fonte di responsabilità per i

sindaci (Cass. 11.11.2010 n. 22911)

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Gli interessi protetti dall’art. 2409 c.c. non sono quelli “esterni e

generali” al corretto funzionamento della società

Le irregolarità denunciabili sono quelle che possono

concretamente arrecare danno:

▪ alla società (e di riflesso ai soci ed ai creditori)

▪ o alle società da essa controllate

Il controllo giudiziario non è ammesso per la lesione

di interessi esclusivamente individuali di taluni soci o terzi

in assenza di potenziale pregiudizio sociale

FATTI DENUNCIABILI

107

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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Le irregolarità devono concernere esclusivamente

l’amministrazione (non ammessa denuncia del solo collegio sindacale per culpa in vigilando)

Le irregolarità devono tendenzialmente attenere alla gestione

complessiva e non al singolo atto

Il controllo giudiziario non costituisce uno strumento alternativo

alla promozione dell’azione di responsabilità da parte delle

minoranze

FATTI DENUNCIABILI

108

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA

EX ART. 2409

▪ Sussistenza di fondati sospetti circa la

commissione di gravi irregolarità;

▪ Esistenza di danno potenziale di valore significativo

▪ Constatazione di “attualità” della irregolarità

109

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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CASI DI RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO

Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

Trib. Tivoli

29.3.2012

▪ La mancata convocazione dell'assemblea per la nomina di

nuovo collegio sindacale allorché quello vigente sia

oramai decaduto, non consegni al collegio sindacale la bozza

di bilancio né la documentazione contabile aggiornata, e non

convochi l'assemblea per l'approvazione del bilancio nei termini

di legge.

Trib. Milano

26.3.2010

▪ L’inerzia dell'amministratore unico nella gestione della

società, nonché a una posizione di conflitto di interessi

Trib.Ancona

13.1.2009

▪ La mancata adozione di provvedimenti necessari per far fronte

alla diminuzione delle perdite di oltre 1/3 del capitale

sociale costituisce potenziale fonte di danno per la società ed i

terzi e giustifica l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409

c,c. di revoca degli amministratori e di nomina di un

amministratore giudiziario.

110

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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CASI DI RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO

111

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

Trib. Mantova

9.12.2008

▪ I rilevanti e non usuali acconti a fornitori e la mancata

trasparenza degli sconti applicati agli stessi; gli illeciti in

materia di appalto di manodopera e la scarsa trasparenza

nella movimentazione contabile della merce lavorata.

Trib. Napoli

8.10.2008

▪ Omessa redazione ed omesso deposito del bilancio presso la

sede sociale, nonché la mancata convocazione

dell’assemblea

Trib. Ancona

30.8.2006

▪ La convocazione dell’assemblea in luogo diverso dalla

sede sociale senza alcun collegamento con la società stessa

e l’esercizio del diritto di voto da parte di consiglieri di

amministrazione in conflitto di interessi

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CASI DI RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO

112

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

Trib. Treviso

28.9.2004

▪ Il conflitto di interessi degli amministratori; l’assunzione di

rischi irragionevoli e il possibile perseguimento di scopi

extrasociali attraverso l’acquisizione di beni di una società in

liquidazione con coincidenza di persone fra amministratore

della società cessionaria ed il liquidatore della cedente.

Corte

d’appello

di Trieste

28.3.2006

▪ L’utilizzo di fondi sociali per pagare spese personali

dell’amministratore e l’acquisizione a prezzi

notevolmente superiore a quello di mercato di beni di

altra società amministrata dal medesimo amministratore.

Trib. Udine

18.6.2004

▪ L’anomala ed imprudente concessione di un

finanziamento ad un socio da parte della società non

giustificabile alla luce della situazione finanziaria della

società.

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CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE SRL

• Trib. Udine 1.7.2004

• Trib. Roma 6.7.2004

• Trib. Treviso 28.9.2004

• Trib. Roma 1.12.2004

• Trib. Milano 8.7.2005

• Trib. Salerno 26.2.2008

• Trib. Napoli 14.5.2008

• Trib. Milano 26.3.2010

• Trib. Trieste 21.1.2011

• Trib Ancona 3.7.2013

• Trib. Bologna 4/2/2015

• Trib. Lecce 16.7.2004

• Trib. Bologna 21.10.2004

• App. Roma 13.4.2005

• Trib. 27.11.2004

• Trib. Torino 6.4.2006

• Trib. Milano 12.5.2006

• Trib. Roma 11.3.2008

• Trib. Firenze 25.10.2011

• Trib. Piacenza 27.6.2012

• Trib. Venezia 13/3/2013

GIURISPRUDENZA

AMMISSIBILITÀ INAMMISSIBILITÀ

Trib. Tivoli 29.3.2012: Incostituzionalità della esclusione

Corte costituzionale Ord. 7/5/2014 n. 116 113

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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▪ Unitarietà del sistema di

controlli dei sindaci

▪ Diverse finalità dei controlli

dei soci rispetto a quelle

proprie del controllo

giudiziario

ART. 2409 ED SRL

Rendono preferibile

l’applicabilità del

controllo

giudiziario anche

nelle SRL

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

Norma 6.3

114

Appare preferibile che il collegio sindacale (o il sindaco unico)

propongono cautelativamente ricorso ex art. 2409 c.c., lasciando al

Tribunale ogni decisione in merito all’accoglimento dell’istanza.

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OPERAZIONI PARTICOLARI

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116

1. FASE DI EROGAZIONE

2. FASE DI

TRASFORMAZIONE

DEL DEBITO IN

CAPITALE

3. FASE DI

RESTITUZIONE DEL

FINANZIAMENTO AI

SOCI

1. Rispetto normativa sul

risparmio.

2. Verifica che i soci abbiano

preventivamente accettato

la remissione del debito.

3. Verifica che i finanziamenti

non siano erogati in

situazione di squilibrio

finanziario e restituiti in

situazioni di crisi.

NORMA 10.7

Doveri dei sindaci (norme applicabili a tutte le srl ed alle piccole spa)

FINANZIAMENTO SOCI

OPERAZIONI PARTICOLARI

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117

NORMA 10.7

FINANZIAMENTO SOCI

OPERAZIONI PARTICOLARI

Nel caso di operazioni di finanziamento all’interno di gruppi concluse a

condizioni non di mercato, si dovrà vigilare a che gli amministratori negli

atti e delibere inerenti il finanziamento diano congrua motivazione

dell'interesse sociale dell'operazione e dei vantaggi reciproci da essa

scaturenti

Le norme sulla postergazione, ex art. 2467 c.c. si applicano anche

alle spa a ristretta base azionaria

Richiesta vigilanza dei sindaci, soprattutto in merito alla eventuale indebita

restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni prefallimentari

NOVITÀ

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▪ Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal

codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.

▪ Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.

▪ Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del

valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla

data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).

▪ Sul rispetto delle modalità e dei termini previsti per l’esercizio del

recesso

▪ Sulla conformità alla legge del procedimento di liquidazione ex art.

2437-quater c.c.

▪ Sulla modificazione dell’atto costitutivo e comunicazione al R.I

dell’avvenuto recesso

RECESSO DEL SOCIO

118

Artt. da 2437 a 2437-quater (SPA) e art. 2473 (SRL)

NORMA 10.8 NOVITÀ

OPERAZIONI PARTICOLARI

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I sindaci devono vigilare che l’organo amministrativo determini

correttamente il valore delle azioni

(art. 2437 ter c.c.).

RECESSO

NORMA 10.8

È richiesto apposito parere dei sindaci e del revisore sul valore delle azioni

(non vincolante).

1. Esistenza situazione patrimoniale.

2. Patrimonio, prospettive reddituali, valore di mercato.

3. Procedura scritta con cui si attesta la valorizzazione aziendale.

IL RECESSO DEL SOCIO

119

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SPA

Abbattimento del capitale per perdite al di sotto dei 50.000

euro

Ai soci spetta il diritto

di recesso

SITUAZIONE DI CRISI

Secondo dottrina

prevalente

i sindaci cessano

d’ufficio

Trasformazione in srl

IL RECESSO DEL SOCIO

120

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1. la causa dell’esclusione sia contemplata nello statuto della società;

2. il procedimento di esclusione del socio coincida con quello

disciplinato nello statuto della società;

3. il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga

secondo i criteri di cui all’art. 2473 – bis c.c.

Al ricorrere di una causa di esclusione del socio di s.r.l., il collegio

sindacale, vigila che:

121

RECESSO ED ESCLUSIONE

NORMA 10.8 NOVITÀ

IL RECESSO DEL SOCIO

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1. Nel caso in cui una società passi da pluripersonale ad unipersonale si

dovrà verificare che l’amministratore (o qualora questo non adempia il

socio unico a tutela della propria responsabilità) provveda ad eseguire i

relativi adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese;

2. Se i soci della società pluripersonale avessero versato solo parte del

capitale sottoscritto, dopo che la società sia diventata unipersonale il

completamento del versamento del capitale avvenga entro 90 giorni.

3. Che negli atti e nella corrispondenza della società si evidenzi la

natura unipersonale dell’ente stesso.

L’attenzione del collegio deve spingersi anche in ulteriori verifiche

122

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPA

ED SRL CON SOCIO UNICO

NORMA 10.10 NOVITÀ

IL RECESSO DEL SOCIO

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evidenziare che:

1. detti rapporti siano trascritti sul libro delle delibere del cda o delle

determine dell’amministratore

2. risultino da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

– acquisendo anche informazioni dall’eventuale revisore esterno, verificare i

concreti rapporti economico patrimoniali fra socio e società

potenzialmente dannosi per la società e quindi indirettamente anche per i

terzi e creditori della stessa.

Contratti e Operazioni fra società ed unico socio

123

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPA

ED SRL CON SOCIO UNICO

NORMA 10.10 NOVITÀ

IL RECESSO DEL SOCIO

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SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.

È legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:

125

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;

2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo

legale

a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;

b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima

dell’assemblea del bilancio successivo;

c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.

3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di

assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.

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▪ Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento):

▪ La società con quattro soci al 25% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e

perdite euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento

completo delle perdite.

▪ Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di

C e D.

▪ Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari

a 200.000.

▪ La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.

• Aumento senza preventiva riduzione del capitale:

• Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci

C e D conferiscono euro 100.000 cadauno affinché:

• il patrimonio netto sarà pari a 200.000, mentre il capitale sociale 300.000 e

il versamento richiesto sono pari a 200.000;

• la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66%

cadauno

126

ESEMPIO

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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Ammissibile che la perdita venga coperta attraverso una

ricapitalizzazione pari al triplo della perdita accertata senza

provvedere ad un preventivo abbattimento del capitale per

perdite.

Massima 122 del Notariato di Milano

127

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

NORMA 10.2

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

NOVITÀ

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Quando la perdita è coperta da:

Versamenti in conto capitali effettuati

in precedenza

Versamento a fondo perduto

di somme tale da ripianare la perdita

Principio contabile OIC n. 30

Rinuncia di crediti vantati verso la

Società da parte di uno o più soci

Conf. App.Roma 21.1.1999; Trib. Genova 12.2.2002; Trib. Avezzano

2.12.2004

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Realizzazione di plusvalenza

NORMA 10.2 Prima della

convocazione

assembleare, può

evitarsi di

procedere

128

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

non si realizza l’obbligo di

convocare l’assemblea

Tra la convocazione e l’assise

assembleare, può evitarsi di

assumere le deliberazioni

dando atto a verbale delle

circostanze sopravvenute.

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L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge:

se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente

di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

NO se la riduzione è

inquadrabile nella normale

ciclicità dell’attività

dell’impresa (stagionale).

Irrilevanti anche eventuali

riduzioni al di sotto del

minimo legale.

NORMA 10.2

129

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

solo

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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Obblighi amministratori

▪ Convocazione assemblea “senza indugio”.

▪ Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?)

della società.

▪ Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo.

SI, Conto Economico

(P.C. n. 30)

NO, Conto Economico

Cass. 13.1.2006, n. 543;

Cass. 2.4.2007, n.8221

Notariato Triv. H.G.26/2008)

N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di

oltre 4 mesi (Cass. 2.4.2007, n. 8221: surroga con bilancio)

NORMA 10.2

130

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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1. le osservazioni devono riguardare non solo i dati di bilancio ma anche le

analisi e le proposte che risultano dalla relazione degli amministratori (in

merito alle possibilità di coprire la perdita nell’esercizio in corso o in merito alle

ragioni temporanee o permanenti della stessa)

2. non è configurabile una vera e propria revisione legale sulla situazione

patrimoniale.

3. In ogni caso il collegio, dovrà porre in essere una serie di controlli per valutare

la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori, anche

ricorrendo a tecniche di campionamento.

Nel formulare le osservazioni richieste al collegio sindacale dall’art. 2446

c.c. in caso di perdite il collegio si basa sui dati forniti dagli amministratori o

avvalendosi dello scambio di informazioni con il revisore legale.

131

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

NORMA 10.2

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

NOVITÀ

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Obblighi del Collegio Sindacale

▪ Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori

(potere sostitutivo ex art. 2406 c.c.).

▪ Osservazioni sulla Relazione degli amministratori.

▪ Ulteriore relazione

NORMA 10.2

132

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

MANCATA

RELAZIONE

SINDACI

INVALIDITÀ DELIBERA

ASSEMBLEARE

(App. Venezia

13.11.1997; Cass.

12208/98)

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NORMA 10.2

133

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

NOVITÀ

Art. 2482-bis comma 2° c.c.

CNDCEC (Norma 10.2):

• Se c’è il collegio sindacaleo il

sindaco unico + il revisore o la

società di revisione, le

osservazioni sono a carico del

collegio o del sindaco unico.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla

situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art.

2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato incaricato della revisione

legale dei conti

• Nel caso di presenza del solo

revisore esterno (o società di

revisione) il parere spetta a

quest’ultimo

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▪ Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali).

▪ Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio

successivo.

▪ Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La riduzione

deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001).

▪ Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite (notariato

Milano)?

Poteri dell’assemblea

+ della perdita

- della perdita

Cassazione

17.11.2005

n.23269

134

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Non si può ridurre

il capitale :

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▪ Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3

▪ Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti:

- Copertura perdita

- Riduzione del capitale sociale

Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori), i

sindaci devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446,

co.2; art. 2482-bis, co.4).

135

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Obblighi del collegio sindacale

(trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo)

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Eccezionalmente

assemblea ordinaria nelle

spa

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Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c.

1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea.

2. Convocare assemblea in via sostitutiva.

3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.

Obblighi del collegio sindacale

136

Doveri di controllo in caso di perdite

ass. 24.3.1999 n. 2772

Trib. Milano 3 .2.2010, n. 1385

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3

E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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▪ Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il

minimo.

▪ Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del

liquidatore.

▪ Deliberare la trasformazione regressiva della società (anche

eventualmente in srl a capitale ridotto) .

▪ Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato

Milano)

Poteri dell’assemblea

137

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3

E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il

riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano

stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione (art.

2482-quater c.c.).

Ricapitalizzazione nelle SRL La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata

a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere

effettuata solo da alcuni soci.

NORMA 10.2

138

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3

E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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ART. 182-SEXIES L.FALL.

LEGGE N. 134 DEL 7.8.2012

Gli obblighi di

ricapitalizzazione della

società, abbattimento

del capitale,

trasformazione o

liquidazione sono

sospesi nei casi di:

Deposito della domanda per l’ammissione a

concordato preventivo anche in bianco o con

riserva

Domanda per l’omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis

Proposta di accordo correlata da una

dichiarazione dell’imprenditore, avente valore

di autocertificazione attestante trattative con i

creditori

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

139

Art. 2446/2447c.c. 2482-bis e ter

• Obblighi convocazione assemblee: SI

• Obblighi copertura perdite: NO

NORMA 10.10

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ASSEMBLEE IN SITUAZIONI DI CONCORDATO

O ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Deliberare lo

scioglimento

della società (art. 2484, co.

1, p.4 c.c.

In pendenza di giudizio la spa o la srl saranno legittimate a sospendere le

«delibere» assemblee finalizzate a:.

Ridurre il capitale

e aumentare lo

stesso a cifra non

inferiore al minimo

legale (art.2447-2482-ter)

140

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Deliberare una

trasformazione

regressiva (art. 2447 c.c.

Deliberare un

abbattimento del

capitale o una

ricapitalizzazione

(artt.2446, co. 2,

2482-bis, co. 4)

I SINDACI dovranno continuare a vagliare le convocazioni assembleari ai

sensi degli art. 2446, 2482-bis c.c.

NORMA 10.10

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Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e

continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale ed

investiti di un dovere di verifica della legalità non solo formale ma

sostanziale sull’operato degli amministratori

nel caso di perdite, essi devono

▪ sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle

somme utili per la ricostituzione del capitale;

▪ sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa

in liquidazione della società;

▪ convocare direttamente l’assemblea medesima;

▪ denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.

141

TRIBUNALE DI MILANO SENT. 3.2.2010 N. 1385

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli

amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al

verificarsi delle perdite.

Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero dovuto

▪ svolgere indagini approfondite sulla capitalizzazione della società;

▪ monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori

imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche mensili,

situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le

condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione

di opportuni provvedimenti.

142

TRIBUNALE DI MILANO SENT. 3.2.2010 N. 1385

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 143: IL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLE NUOVE ......COLLEGIO SINDACALE E NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO sindaco unico delegato anche alla revisione sindaco unico affiancato da un revisore

Sussiste la responsabilità di amministratori e sindaci, qualora

viene ravvisata la “prosecuzione dell’attività malgrado la perdita

del capitale sociale”, facendone conseguire “l’irrilevanza delle cause

che durante tale illegittima prosecuzione dell’attività sociale hanno

inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in

caso di cessazione dell’attività”.

143

Cass. 14/5/2014 n. 10452.

Nello stesso senso, Cass. Sez.I, 29.10.2013, n. 24362 e Cass.sez. I,

11.12.2010, n. 22911.

RESPONSABILITÀ PER PERDITE

NOVITÀ

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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TEMPI E PROCEDURE PER LA COPERTURA PERDITE

EX ART. 2447 C.C.

Conf. dato letterale art. 2447;

App. Roma 29.1.1999; App. Roma 22.9.1998

App Tento 31.1.1998

Obbligo di

deliberazione.

Tempo di sottoscrizione

sostanzialmente libero

Obbligo immediato

di deliberazione?

Notariato Milano Mass 19.11.2004 n. 38

Sottoscrizione

immediata nel rispetto

dei tempi per diritto di

opzione

Sottoscrizione entro il

tempo necessario

Cass. 12.7.2007 n. 15614;

Cass. 14.4.2006 n. 8876;

Cass. 17.11.2005 n. 23262

Obbligo immediato

di sottoscrizione?

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

144

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I sindaci devono vigilare che detta sottoscrizione avvenga entro:

1. i termini per l’esercizio del diritto di opzione o di preferenza

accordato ai soci sull’inoptato

2. entro quello eventualmente fissato per la sottoscrizione di azioni di

nuova emissione da parte di terzi.

Tempi richiesti ai soci per sottoscrivere la delibera di aumento

La ricapitalizzazione

dovrà avvenire entro

termini brevi,

superati i quali l’organo di

controllo dovrà chiedere la

liquidazione della società

NOVITÀ

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

NORMA 10.2

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

145

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LIQUIDAZIONE E PROCEDURE

CONCORSUALI

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VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE

Il collegio verifica:

▪ la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo

amministrativo;

▪ la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché

accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa

delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;

▪ la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini

della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;

▪ la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art.

2487, comma 1, c.c.

NORMA 10.9

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

147

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VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE

Il collegio verifica:

▪ la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo

amministrativo;

▪ la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché

accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa

delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;

▪ la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini

della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;

▪ la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art.

2487, comma 1, c.c.

NORMA 10.9

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

148

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▪ l’onere spetta in prima analisi al collegio sindacale quale organo

collegiale.

▪ le nuove norme prevedono che, in caso di disaccordo l’istanza

al tribunale potrà essere proposta dal singolo sindaco.

Nel caso di sopravvenuta causa di liquidazione della società qualora

gli amministratori non intervengano per segnalare detta circostanza

al registro imprese, l’art. 2485 c.c. chiede che l’apposita istanza venga

effettuata dai sindaci

149

NOVITÀ

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

NORMA 10.9

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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▪ Amministratori o liquidatori (anche nel

concordato preventivo, art. 161 L. fall.)

▪ Uno o più creditori

▪ Pubblico ministero

NO COLLEGIO SINDACALE

La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento

PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

Art. 6 L. fall.

(iniziativa per

dichiarazione

di fallimento o

concordato

preventivo)

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

150

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VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE

Il collegio verifica che il liquidatore:

▪ rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad

esso conferiti dall’assemblea;

▪ prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato

dall’assemblea;

▪ rediga il bilancio iniziale di liquidazione;

▪ rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;

▪ rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non

riscosse;

▪ chieda la cancellazione della società.

NORMA 10.9

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

151

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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

(NORME N.11)

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

11.1

11.2

prevenzione ed emersione

della crisi

segnalazione all’assemblea

e denunzia al tribunale

PUNTUALI

PERVASIVE

DI REAZIONE

152

11.3 Piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l.f.

11.5 Concordato con riserva ex art. 161, comma sesto, l.f.

. 11.6 Concordato preventivo ex art. 160 l.f.

11.7 Concordato con continuità ex art. 186-bis l.f.

11.8 Ipotesi di cui all’art. 182-quinquies l.f.

11.9 Scambio di informazioni con consulente e attestatore

11.10 Caso di riduzione o perdita del capitale

11.11 Fallimento

11.4 Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f

Attività del collegio sindacale nella crisi d’impresa

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PREVENZIONE ED EMERSIONE DELLA CRISI

Il collegio

1. vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati

dalla societa’ risultino adeguati a far rilevare i dubbi sulla continuita’

aziendale;

2. può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e sollecitare lo

stesso ad adottare opportuni provvedimenti

NORMA 11.1

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

153

NOVITÀ

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EMERSIONE DELLA CRISI

Il collegio sindacale può

sollecitare l’organo

amministrativo all'adozione di

idonee misure.

Il collegio monitora

l’attuazione da parte del CDA

delle misure idonee a garantire

la continuità

In presenza di inerzia degli amministratori

In ottica preventiva In ottica concomitante

NORME 11.1 e 11.2

L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.:

▪ vigilanza sull’osservanza della legge;

▪ rispetto della corretta amministrazione.

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

154

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RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI

VERBALIZZATE

(nel libro del collegio)

REDATTE PER ISCRITTO

(ed inviate agli amministratori)

NORME 11.1 e 11.2

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Le raccomandazioni devono essere

155

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MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE

AGLI AMMINISTRATORI

1. Ricapitalizzazione della società.

2. Conferimenti a fondo perduto.

3. Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi.

4. Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici.

5. Misure di composizione negoziale della crisi.

156

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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In presenza di perdurante inerzia degli amministratori

il collegio sindacale può:

▪ convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.

▪ presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

INERZIA DEGLI AMMINISTRATORI

NORME 11.1 e 11.2

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

157

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SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

158

▪ definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla

situazione di crisi;

▪ esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni

acquisite;

▪ allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati,

dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore

legale).

Nel suo intervento, il collegio sindacale

deve:

NORME 11.1 e 11.2

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L’assemblea adeguatamente informata dal collegio

sindacale sulla situazione di crisi in atto e sul

comportamento omissivo degli amministratori potrà:

SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA

NORME 11.1 e 11.2

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

159

▪ Revocare gli

amministratori ex art.

2383, terzo comma.

▪ Indurre gli amministratori

ad adottare la soluzione

volta al superamento della

crisi.

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PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE PRECLUDONO

LA CONTINUITÀ AZIENDALE

▪ proporre procedure di

composizione negoziale

della crisi:

− accordi di ristrutturazione;

− piani di risanamento.

In caso di inerzia, i sindaci potranno:

▪ chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.);

▪ chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.

▪ chiedere il

fallimento o il

concordato

preventivo.

▪ porre in

liquidazione la

società

NORME 11.1 e 11.2

Se la ricapitalizzazione è impossibile, GLI AMMINISTRATORI potranno

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di perdite, e di altre situazioni che precludono la continuità aziendale, i

SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far ricapitalizzare la società.

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Il collegio vigila:

• Che l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza sia

stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di

professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), ed indipendenza art.

67, l.f. ed iscritto al registro dei revisori legali;

• che l’attestazione del professionista presenti i contenuti formali

previsti dalla legge.

• il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione del piano

da parte degli amministratori.

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO

EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. d), L. F

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

161

NORMA 11.3

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▪ Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il

collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di

attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo medesimo

sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

▪ Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell’attestazione

del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

▪ Nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo, ai sensi dell’art.

182 – bis, sesto comma, l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista

incaricato dal debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei

requisiti previsti dalla legge fallimentare.

▪ Dopo l’omologazione da parte del Tribunale, il collegio sindacale vigila sulla

corretta esecuzione dell’accordo da parte dell’organo amministrativo.

162

NORMA 11.4

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX

ART. 182-BIS L.F.

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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▪ Il collegio sindacale vigila che, unitamente al ricorso contente la domanda,

siano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e che non sussistano le

circostanze ostative all’ammissibilità di cui all’art. 161, comma nono, l.f.,

▪ Laddove il Tribunale decreti l’ammissione della domanda di concordato con

riserva e fissi i termini per la documentazione richiesta ad integrazione della

domanda (proposta, piano e documentazione richiesta ai sensi dell’art. 161,

commi primo e secondo, l.f.), il collegio sindacale è chiamato a vigilare che

la società produca tale documenti in tempo utile.

▪ Se in pendenza dei termini fissati dal Tribunale, la società, in alternativa alla

proposta di concordato, depositi una domanda di ristrutturazione dei debiti ai

sensi dell’art. 182-bis l.f., il collegio sindacale, previamente informato

dall’organo amministrativo, vigila che ricorrano i presupposti richiesti dalla

legge.

163

NORMA 11.5

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

CONCORDATO CON RISERVA EX ART. 161, CO.6, L.F

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello

stesso:

▪ Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto

incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

▪ Verifica che il contenuto formale dell’attestazione sia conforme a quanto

richiesto dalla legge (art. 161 lf)

▪ Vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il

collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.

164

NORMA 11.6

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Durante l’esecuzione:

▪ il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza.

▪ Nel caso di modifiche sostanziali al piano attestato è opportuno che il collegio sia preventivamente informato dei nuovi contenuti

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▪ Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato con continuità ai

sensi dell’art. 186-bis l.f., il collegio sindacale, vigila che il professionista

incaricato dal debitore di redigere la relazione ai sensi dell’art. 161, l.f. attesti

che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato,

secondo le modalità prescritte dalla legge, sia funzionale al miglior

soddisfacimento dei creditori.

▪ Il collegio sindacale vigila altresì che tale professionista sia in possesso dei

requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

165

NORMA 11.7

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

CONCORDATO CON CONTINUITÀ EX ART. 186–BIS L.F.

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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• In tutte le ipotesi in cui la società chieda di essere autorizzata a contrarre

finanziamenti, anche garantiti da pegno e ipoteca, o a pagare crediti anteriori

per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di

impresa, il collegio sindacale vigila, al momento del conferimento

dell’incarico da parte della società, che il professionista, prescelto dalla

società per le attestazioni, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67,

comma terzo, lett. d). l.f..

• Il collegio, inoltre, verifica che le attestazioni rilasciate ai sensi dell’art. 182 –

quinquies l.f. presentino i contenuti formali fissati dalla legge.

166

NORMA 11.8

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE IPOTESI

DI CUI ALL’ART. 182–QUINQUIES L.F.

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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Al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della funzione di

vigilanza, il collegio sindacale, sentito l’organo amministrativo e previo accordo

con lo stesso, può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del

piano e all’attestatore incaricato della redazione dell’attestazione.

167

NORMA 11.9

RAPPORTI CON CONSULENTE E ATTESTATORE

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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• Il collegio sindacale, nel caso in cui la società, pur ricorrendo i presupposti di cui

agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e

sesto, c.c. e 2482-ter c.c., abbia presentato domanda di concordato preventivo,

ovvero domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-

bis l.f., previamente informato dall’organo amministrativo, svolge una funzione di

vigilanza che attiene sia alla fase del conferimento dell’incarico all’attestatore sia

alla fase di esecuzione del piano di concordato o dell’accordo.

• Il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato delle attestazioni sia in

possesso dei requisiti fissati dalla legge fallimentare e verifica la regolarità

formale delle attestazioni. Il collegio continua a svolgere le funzioni ad esso

attribuite dalla legge e vigila che gli assetti adottati dall’organo amministrativo

risultino adeguati per la realizzazione del piano o dell’accordo.

168

NORMA 11.10

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

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• Trovano applicazione le regole generali in tema di cessazione dell’ufficio e il

sindaco è legittimato a dimettersi

• Le circostanze impeditive (nomina in banche, assicurazioni, società

finanziarie, ecc.), vengano meno decorsi due anni dalla sentenza di

fallimento e non si proroghino qualora il sindaco rimanga organo della

società anche durante la procedura fallimentare.

169

NORMA 11.11

RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE DURANTE

IL FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono

sospese.