Il calcolo dei termini processuali civili

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Il calcolo dei termini processuali civili La guida completa con le indicazioni necessarie per non sbagliare il calcolo e una tabella riassuntiva con tutte le principali scadenze di Marcella Ferrari Pubblicato il 02/11/2020 Nel processo civile occorre rispettare i termini dettati dal codice di rito. Infatti, gli atti processuali devono seguire un certo ordine e vanno compiuti nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. L’inosservanza del termine può comportare preclusioni o decadenze e, in taluni casi, alla parte è data facoltà di sanare le conseguenze negative tramite la cosiddetta “rimessione in termini”. Nella presente guida, vengono esaminate le classificazioni dei termini e le conseguenze per la loro inosservanza; in particolare, ci si sofferma sulle modalità di calcolo, cercando di fugare i dubbi più comuni, ad esempio, sulle scadenze di sabato, sui termini a ritroso o sulla sospensione feriale. Sommario 1. I termini processuali 2. Termini perentori, ordinatori e dilatori 3. Il computo del termine 4. Termini a giorni o ad ore 5. Termini a mesi o ad anni 6. Il computo dei giorni festivi e del sabato 7. I termini e il sabato 8. I termini a ritroso 9. Calcolo dei termini processuali civili a. procedimento ordinario di primo grado b. impugnazioni c. processo del lavoro: cenni

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Il calcolo dei termini processuali civili

La guida completa con le indicazioni necessarie per non sbagliare il calcolo e una

tabella riassuntiva con tutte le principali scadenze

di Marcella Ferrari

Pubblicato il 02/11/2020

Nel processo civile occorre rispettare i termini dettati dal codice di rito. Infatti, gli

atti processuali devono seguire un certo ordine e vanno compiuti nei modi e nei tempi

stabiliti dalla legge. L’inosservanza del termine può comportare preclusioni o

decadenze e, in taluni casi, alla parte è data facoltà di sanare le conseguenze negative

tramite la cosiddetta “rimessione in termini”.

Nella presente guida, vengono esaminate le classificazioni dei termini e le conseguenze

per la loro inosservanza; in particolare, ci si sofferma sulle modalità di calcolo,

cercando di fugare i dubbi più comuni, ad esempio, sulle scadenze di sabato, sui

termini a ritroso o sulla sospensione feriale.

Sommario

1. I termini processuali

2. Termini perentori, ordinatori e dilatori

3. Il computo del termine

4. Termini a giorni o ad ore

5. Termini a mesi o ad anni

6. Il computo dei giorni festivi e del sabato

7. I termini e il sabato

8. I termini a ritroso

9. Calcolo dei termini processuali civili

a. procedimento ordinario di primo grado

b. impugnazioni

c. processo del lavoro: cenni

Page 2: Il calcolo dei termini processuali civili

d. procedimento monitorio e opposizione

e. procedimento per convalida di sfratto

f. procedimento cautelare: cenni

10. Calcolo dei termini nelle procedure esecutive

11. La sospensione feriale

12. La sospensione straordinaria (emergenza Covid-19): cenni

13. Tabella riassuntiva dei principali termini processuali (primo grado, impugnazioni,

esecuzioni, altri procedimenti)

1. I termini processuali

«Il termine è un periodo di tempo al cui decorso il diritto attribuisce un determinato

rilievo» (definizione tratta da C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale

civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, 503). I termini processuali sono le scadenze che le

parti devono rispettare nel corso di un processo. Il codice di rito individua diverse

categorie di termini il cui mancato rispetto può comportare preclusioni e decadenze.

In talune circostanze, la legge consente la rimessione in termini. La disciplina generale

è contenuta negli articoli da 152 a 155 c.p.c. Per completezza espositiva, si segnala che

anche l’art. 2963 c.c., in materia di prescrizione, detta alcune utili regole relative al

computo dei termini. Si ricorda che i termini sono detti legali quando sono previsti da

una disposizione di legge e giudiziali se assegnati dal giudice.

2. Termini perentori, ordinatori e dilatori

I termini possono essere classificati in vari modi a seconda delle conseguenze che

derivano dalla mancata osservanza. Quando un atto deve essere compiuto entro un

certo tempo, il termine serve ad accelerare il procedimento, mentre se la legge

dispone che debba essere compiuto dopo e non prima di un certo tempo, l’intenzione

del legislatore è nel senso di rallentare l’iter. In ragione di ciò, solitamente, si

distinguono i termini in dilatori e acceleratori, nell’ambito dei termini acceleratori v’è

l’ulteriore distinzione tra termini perentori e ordinatori (C. MANDRIOLI – A.

CARRATTA, cit.).

I termini acceleratori servono a scandire l’attività processuale (si pensi al termine per

proporre le impugnazioni), mentre i termini dilatori consentono il compimento dell’atto

solo a seguito del loro decorso (si pensi al termine a comparire o a quello per il

deposito dell’istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati).

1) Il termine acceleratorio è un termine finale e, in base alle conseguenze della sua

inosservanza, può ulteriormente distinguersi in:

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ordinatorio, è tale il termine che non è definito dalla legge come perentorio (art. 152

c. 2 c.p.c.), serve a regolare l’attività processuale, la sua inosservanza non comporta

preclusioni o decadenze ipso iure se non in seguito di una valutazione discrezionale del

giudice; è sanabile tramite la remissione in termini; è prorogabile dal giudice (art. 154

c.p.c.);

perentorio, è tale il termine che deve essere osservato a pena di decadenza ed è così

definito dalla legge (art. 152 c. 2 c.p.c.); la mancata osservanza del termine comporta

la decadenza dal diritto di compiere un atto, è possibile ottenere la rimessione in

termini solo ove si dimostri che il mancato rispetto è dipeso da causa non imputabile

(art. 153 c. 2 c.p.c.); non è né abbreviabile né prorogabile.

Si ricorda che vige la presunzione della natura ordinatoria dei termini, in quanto un

termine non può essere considerato perentorio se la legge non lo qualifica come tale

(art. 152 c. 2 c.p.c.); anche il giudice può assegnare un termine perentorio purché la

legge gli attribuisca tale potere. Affinché un termine sia perentorio non è necessario

che la legge lo qualifichi espressamente come tale, in quanto è sufficiente che la sua

natura possa desumersi dalla funzione che è chiamato a svolgere.

2) Il termine dilatorio consente di compiere l’atto processuale solo dopo il suo

decorso, gli atti compiuti prima sono nulli, non è prorogabile né abbreviabile salvo casi

eccezionali

Classificazione

1) Termine

acceleratorio

a) Termine

ordinatorio

Regola l’attività processuale

Rimessione in termini, prorogabile

b) Termine

perentorio

A pena di decadenza

Rimessione in termini solo in caso di

impossibilità non imputabile, non

prorogabile

2) Termine dilatorio Non prorogabile o abbreviabile salvo

casi eccezionali

Per chiarire maggiormente, indichiamo a titolo esemplificativo alcuni termini

rientranti in ciascuna categoria.

Esempi di termine ordinatorio:

termine per le udienze fissate in corso di causa (art. 175 c.p.c.)

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termine per il deposito della sentenza (art. 275 c.p.c.)

Esempi di termine perentorio:

termine di riassunzione del processo dopo l'interruzione (art. 305 c.p.c.);

termine per l’integrazione del contraddittorio (art. 307 c. 3 c.p.c.);

termine per l’impugnazione (art. 325 c.p.c.);

termine per iniziare il giudizio di merito nel caso di un procedimento cautelare ante

causam (art. 669 octies c.p.c.).

Esempi di termine dilatorio:

termine a comparire (art. 163 bis c.p.c., art. 318 c.p.c., art. 660 c. 4 c.p.c.),

termine per il deposito dell’istanza di assegnazione o vendita.

3. Il computo del termine

I termini processuali possono essere calcolati a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

In ciascuno di questi casi la legge indica le modalità in cui effettuare il calcolo del

decorso del termine. Analizziamoli brevemente.

4. Termini a giorni o ad ore

I termini a giorni sono i più frequenti; la regola generale per il calcolo dei termini è

riassunta da un brocardo latino: dies a quo non computatur in termino. In altre parole,

nel calcolare un termine a giorni, non si computa il giorno iniziale (dies a quo) mentre si

considera quello finale (dies ad quem).

La regola generale di cui sopra non si applica nel caso in cui si parli di termini liberi.

Cosa significa?

Quando la legge parla di termine libero intende che il calcolo, a giorni o a ore, deve

partire senza conteggiare il giorno (o l’ora) iniziale e deve finire senza calcolare il

giorno (o l’ora) finale.

Se non è espressamente qualificato come libero, il termine si intende non libero,

quindi, si applica la regola generale e non si conteggia il giorno (o l’ora) iniziale ma solo

il giorno (o l’ora) finale.

Facciamo un esempio.

Il termine per la comparizione delle parti (art. 163 bis c.p.c.): la disposizione

normativa impone che decorrano termini liberi non minori di 90 giorni. Pertanto, se la

notifica dell’atto di citazione è stata effettuata il 10 marzo, l’udienza può essere

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fissata a partire dal 9 giugno, nel calcolo non si deve considerare il dies a quo (ossia il

10 marzo, ma bisogna contare dall’11 marzo) e non si deve computare il dies ad quem

(ossia l’8 giugno).

5. Termini a mesi o ad anni

L’art. 155 c. 2 c.p.c. stabilisce che per il computo dei termini a mesi o ad anni si

osserva il calendario comune. Ciò significa che non si contano i singoli giorni che

compongono il mese, ma solo il mese o l’anno di per sé considerati. Utilizzando

un’espressione latina si può dire che:

il computo in mesi o anni avviene ex nominatione dierum,

il computo a giorni avviene in giorni ex numeratio dierum.

In ambo in caso, occorre sempre tenere conto della sospensione dei termini, ad

esempio, per la sospensione feriale o per la sospensione straordinaria causa Covid-19

(si vedano i paragrafi 11 e 12).

Ad esempio, nel caso in cui il termine sia di un anno, scade lo stesso giorno dell’anno

successivo. Quindi, se viene fissato il termine di un anno dal 18 settembre, il termine

scadrà sempre il 18 settembre dell’anno successivo. Non si devono calcolare i 365

giorni né verificare se l’anno sia o meno bisestile. Invece, si deve considerare la

sospensione feriale, pertanto, nell’esempio di cui sopra, visto che la sospensione

feriale opera dal 1° agosto al 31 agosto, il termine processuale ad 1 anno decorrente

dal 18 settembre dell’anno X, scadrà il 19 ottobre dell’anno Y (calcolo effettuato

senza calcolare la sospensione straordinaria per Covid-19).

Nel caso del termine a mesi, vige lo stesso principio, per cui non si conta il numero di

giorni che compongono il mese (30 o 31) e neppure che febbraio abbia 28 giorni;

quindi, se il termine è di un mese dal 18 ottobre, scadrà il 18 novembre.

6. Il computo dei giorni festivi e del sabato

I giorni festivi si computano nel calcolo dei termini?

L’art. 155 c. 3 c.p.c. dà una risposta affermativa, ossia nel computo dei termini si

calcolano anche i giorni festivi. I giorni festivi intermedi si conteggiano come se

fossero non festivi.

Invece, cosa accade se il temine scade di sabato o in un giorno festivo?

L’art. 155 c. 4 c.p.c. dispone che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è

prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si tratta di una regola

generale che vale per tutti i termini (acceleratori – ordinatori e perentori – e dilatori).

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Invece, non si applica ai termini liberi, infatti, se l’ultimo giorno del termine è festivo,

il termine è comunque rispettato (Cass. 12944/1995).

Per la disciplina ad hoc sul sabato si veda il paragrafo 7.

Per i termini a ritroso, si veda il paragrafo 8.

Quali sono i giorni festivi?

Preme ricordare quali siano i giorni festivi.

Si trovano elencati nella legge 260/1949 agli articoli 1 e 2:

il primo giorno dell'anno (1° gennaio);

il giorno dell'Epifania (6 gennaio);

l’anniversario della liberazione (25 aprile);

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

la festa del lavoro (1° maggio);

la data di fondazione della Repubblica (2 giugno),

il giorno dell'Assunzione (15 agosto)

il giorno di Ognissanti (1° novembre);

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);

il giorno di Natale (25 dicembre);

il giorno di Santo Stefano (26 dicembre).

Il giorno del santo patrono non è festivo, fatto salvo il 29 giugno per la città di Roma,

infatti, il DPR 792/1985 stabilisce che “Sono festività religiose, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica

italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121: tutte le

domeniche; il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio; il 6 gennaio, Epifania del

Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1° novembre, tutti i

Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25

dicembre, Natale del Signore; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma”.

7. I termini e il sabato

L’art. 155 c. 5 e 6 detta una disciplina peculiare per il sabato.

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Il comma 5 dispone che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si

applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali (fuori udienza) che

scadono nella giornata del sabato.

Il comma 6 afferma che il sabato è da considerarsi giornata lavorativa per il regolare

svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari.

Quindi, per quanto riguarda gli atti processuali fuori udienza, come il deposito di

memorie o comparse e così via, il termine che scade di sabato:

è prorogato al giorno successivo non festivo, solitamente il lunedì;

in caso di termine a ritroso (come quello per la costituzione del convenuto ex art. 166

c.p.c.) la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo, solitamente il

venerdì.

Invece, l’attività giudiziaria, come lo svolgimento di udienze o l’attività degli ausiliari

(si pensi al CTU) si svolge normalmente anche di sabato, dal momento che è

considerata al pari di una giornata lavorativa.

8. I termini a ritroso

Nei termini a ritroso, il calcolo inizia dal giorno finale (dies a quo).

Sono tali il termine di costituzione del convenuto, che deve costituirsi almeno 20

giorni prima dell’udienza di comparizione (art. 166 c.p.c.) o il termine per cui, nel

giudizio di legittimità, le memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria

non oltre 5 giorni prima dell'udienza (art. 378 c.p.c.).

Poniamo il caso del termine di 5 giorni di cui sopra.

Se l’udienza è fissata il 15 febbraio, nel calcolo:

il 15 febbraio non ci computa, è il giorno iniziale e la regola prevede che dies a quo non

computatur in termino (art. 155 c. 1 c.p.c.);

si inizia a calcolare, all’indietro, dal 14 febbraio,

il 10 febbraio è il giorno finale (dies ad quem) e si calcola.

Quindi, la scadenza è il 10 febbraio, se l’udienza è il 15.

Il dies a quo non viene incluso nel computo, i giorni si contano all’indietro (quindi, a

ritroso, come dice il nome), sino a raggiungere l’ultimo giorno (dies ad quem) che viene

incluso nel computo.

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Un altro esempio di termine a ritroso è quello di costituzione del convenuto (art. 166

c.p.c.) che deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata

nell’atto di citazione.

Pertanto, se l’udienza è fissata per il 25 novembre, nel computo non deve calcolarsi il

giorno iniziale (ossia il 25 novembre) mentre si computa quello finale (ossia il 5

novembre).

Cosa accade se il giorno della scadenza è festivo?

Dal momento che il termine è a ritroso, la scadenza viene anticipata al giorno

precedente non festivo (Cass. 21335/2017; Cass. 14767/2014; Cass. 17103/2009).

9. Calcolo dei termini processuali civili

Di seguito vengono riassunti i termini più significativi del procedimento ordinario di

primo grado, delle impugnazioni, del processo del lavoro, del procedimento monitorio e

di opposizione, del procedimento cautelare e del procedimento per convalida di

sfratto.

a. PROCEDIMENTO ORDINARIO DI PRIMO GRADO

Si riportano i principali termini presenti nel procedimento ordinario di primo grado,

con esempi pratici su come effettuare il calcolo.

Termini per comparire (art. 163 bis c.p.c.)

Tra il giorno di notificazione dell’atto di citazione e quello dell’udienza di comparizione

devono decorrere:

90 giorni liberi, se il luogo della notifica si trova in Italia,

150 giorni liberi, se il luogo della notifica si trova all’estero.

La norma fa espressamente riferimento alla circostanza che si tratta di termini liberi,

quindi, il giorno iniziale (dies a quo) coincidente con la data della notifica e il giorno

finale (dies ad quem) coincidente con il giorno dell’udienza non devono essere compresi

nel calcolo dei 90 o 150 giorni. Invece, si contano i giorni di sabato e domenica

intermedi o festivi intermedi, come Natale o Pasqua (Cass. S. U. 14699/2003). Quindi,

se la notifica è avvenuta il 5 marzo, il calcolo inizia dal 6 marzo, il novantesimo giorno,

ossia il 3 giugno, non si calcola, l’udienza potrà essere fissata dal 4 giugno in avanti.

Invece, nel computo del termine a comparire, non deve essere compreso il periodo

della sospensione feriale (ossia dal 1° al 31 agosto). Pertanto, il calcolo da effettuare

è il seguente: se la notifica è avvenuta il 18 luglio, l’avvocato deve calcolare dal 19

luglio al 31 luglio e poi dal 1° settembre a seguire.

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Per completezza espositiva, si ricorda che la parte può chiedere di abbreviare i

termini a comparire sino alla metà, con istanza motivata al giudice (art. 163 bis c. 2

c.p.c.).

Termini per comparire davanti al Giudice di Pace

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace (art. 318 c.p.c.), tra il giorno della

notificazione e quello della comparizione, devono intercorrere i termini di cui al

paragrafo precedente ridotti alla metà, quindi:

45 giorni liberi se il luogo della notifica si trova in Italia,

75 giorni liberi se il luogo della notifica si trova all’estero.

Per il computo del termine si rinvia a quanto già detto.

Per il computo del termine si rinvia a quanto già detto.

Termine per la costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.)

L’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla notifica dall’atto di citazione, ovvero

entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini. La costituzione dell’attore

consiste nell’iscrizione a ruolo della causa tramite deposito in cancelleria. Il termine

decorre dalla data in cui la notifica dell’atto di citazione si è perfezionata per il

destinatario (Cass. 11783/2007). Infatti, secondo la giurisprudenza, «la distinzione

dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario

dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione

solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di

questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze

negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di

attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un

termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo

dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del

ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti

perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 cod. proc.

civ., al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui

l'impugnazione è rivolta» (Cass. 10837/2007).

Nel caso in cui vi siano più convenuti, il termine decorre dal perfezionamento della

prima notifica nei confronti di uno di essi (Cass. S.U. 10864/2011). Se il decimo giorno

cade in un giorno festivo, l’iscrizione a ruolo può effettuarsi il giorno successivo non

festivo.

Nel computo del termine si applica la sospensione feriale.

Page 10: Il calcolo dei termini processuali civili

Termine per la costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.)

La costituzione del convenuto avviene mediante il deposito in cancelleria del fascicolo,

almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di

citazione, oppure almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini nelle

cause che richiedono pronta spedizione (art. 163 bis c. 2 c.p.c.). Se la costituzione nei

termini è tempestiva, il convenuto non incorre in nessuna preclusione. Nondimeno, il

convenuto può costituirsi sino all'udienza di precisazione delle conclusioni; in tal caso,

la costituzione è tardiva e comporta le decadenze menzionate nell’art. 167 c.p.c., ossia

impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare

eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d’ufficio (per un

approfondimento vedasi la guida sulla comparsa di risposta).

Il termine di costituzione del convenuto è a ritroso, quindi, si inizia a contare dal

primo giorno precedente all’udienza e si arriva al ventesimo giorno precedente

all’udienza, il termine finale si computa nel calcolo. Facciamo un esempio, se l’udienza è

fissata al 20 ottobre, il termine di costituzione sarà il 30 settembre, il giorno iniziale

(20 ottobre) non si calcola, ma si inizia dal precedente (19 ottobre) mentre il termine

finale (30 settembre) viene computato. Se il giorno finale è domenica, il termine scade

il venerdì (il sabato, infatti, per gli atti fuori udienza è considerato festivo art. 155 c.

5 c.p.c.).

Nel caso in cui l’udienza sia rinviata d’ufficio, il termine continua a calcolarsi con il

riferimento contenuto nell’atto di citazione (a prescindere dal rinvio operato

d’ufficio); invece, nell’ipotesi in cui il giudice con decreto fissi un’altra data d’udienza,

il termine di calcola a ritroso da quest’ultima data.

Termini per le memorie istruttorie

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti i termini per il deposito delle

memorie istruttorie (art. 183 c. 6 c.p.c.). Si tratta di termini perentori:

un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o

modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (la

cosiddetta “prima memoria”);

un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o

modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle

domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e

produzioni documentali (la cosiddetta “seconda memoria”);

un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria ((la

cosiddetta “terza memoria”).

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La prima memoria deve essere depositata entro 30 giorni dalla prima udienza; la

seconda memoria entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine concesso, la terza

memoria entro 20 giorni dal secondo termine concesso. Se uno dei termini cade di

sabato, di domenica o in un giorno festivo, nel calcolo bisogna passare al primo giorno

lavorativo successivo. Infatti, secondo la giurisprudenza (Cass. 13201/2006; Cass.

10741/1997), in presenza di termini plurimi, quando un termine intermedio cade in un

giorno festivo o di sabato, il dies a quo del termine successivo decorre dalla scadenza

posticipata del termine precedente (art. 155 c. 4 e 5 c.p.c.).

Al calcolo si applica la sospensione feriale dei termini.

Intimazione al testimone

L'intimazione ai testimoni di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati,

indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti

(art. 250 c.p.c.), va fatta ai testimoni almeno 7 giorni prima dell'udienza in cui sono

chiamati a comparire. Si tratta di un termine a ritroso. Con l'autorizzazione del

giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

L'intimazione a cura del difensore contiene (art. 103 disp. att. c.p.c.):

l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi

dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la

persona deve presentarsi;

l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la

persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non

inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Termini per comparsa conclusionale e memorie di replica

Le comparse conclusionali devono essere depositate entro 60 giorni dalla rimessione

della causa al collegio e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi. Si tratta di

termini perentori (art. 190 c. 1 c.p.c.)

Come visto in tema di memorie istruttorie, se uno dei termini cade di sabato, di

domenica o in un giorno festivo, nel calcolo bisogna passare al primo giorno lavorativo

successivo. Infatti, secondo la giurisprudenza (Cass. 13201/2006; Cass. 10741/1997),

in presenza di termini plurimi, quando un termine intermedio cade in un giorno festivo

o di sabato, il dies a quo del termine successivo decorre dalla scadenza posticipata del

termine precedente (art. 155 c. 4 e 5 c.p.c.).

Page 12: Il calcolo dei termini processuali civili

Al calcolo si applica la sospensione feriale dei termini.

Termine di integrazione dei provvedimenti istruttori

I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o

del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono

essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di 6 mesi

dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o

comunicazione se prescritte. Si tratta di un termine perentorio (art. 289 c.p.c.)

decorrente o dal giorno dell’udienza o dal giorno della notificazione o comunicazione.

Termine per la fissazione dell’udienza dopo la sospensione

Nel caso della sospensione del procedimento, se con il provvedimento di sospensione

non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,

·nella sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.), le parti devono chiederne la fissazione

entro il termine perentorio di 3 mesi decorrente dal momento in cui le parti abbiano

avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione (C. Cost. 34/1997) o dal

passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o

amministrativa;

·nella sospensione concordata (art. 296 c.p.c.), l'istanza deve essere proposta 10

giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

Termine per riassunzione del processo

Il processo deve essere riassunto entro 3 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue

(art. 305 c.p.c.). Il termine decorre:

dalla data della dichiarazione,

·oppure dalla data della notificazione dell’evento alle altre parti.

In buona sostanza, la decorrenza del termine avviene dalla conoscenza legale

dell’interruzione (Cass. 3783/2012; Cass. 3085/2010). La parte interessata per

riassumere il processo deve depositare un ricorso in riassunzione (art. 125 disp. att.

c.p.c.) nel termine perentorio di cui sopra. Il rispetto del termine viene valutato dal

giorno di deposito del ricorso.

Al termine di 3 mesi si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

Estinzione per inattività delle parti

Può accadere che dopo la notificazione dell’atto di citazione, nessuna delle parti si sia

costituita o, nei casi previsti dalla legge, il giudice abbia ordinato la cancellazione della

causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel

Page 13: Il calcolo dei termini processuali civili

termine di 3 mesi. Tale termine perentorio (art. 307 c.p.c.) decorre dalla scadenza del

termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di

cancellazione.

B. IMPUGNAZIONI

Termini per impugnazioni

Il termine breve per le impugnazioni è (art. 325 c.p.c.):

30 giorni per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo ex art. 404 c.

2 c.p.c.

60 giorni per proporre il ricorso per cassazione.

I termini sono perentori (art. 326 c.p.c.) e decorrono:

dalla notificazione della sentenza,

tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 c.

2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la

falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la

sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto

conoscenza della sentenza.

Il termine decorre anche per il notificante dalla data in cui la notifica è eseguita nei

confronti del destinatario. Infatti, secondo la giurisprudenza, «in tema di

notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di

impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla

data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli

effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto,

vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al

rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti»

(Cass. S.U. 6278/2019).

Se la sentenza non è stata notificata, la parte può proporre l’impugnazione entro 6

mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, si tratta del cosiddetto termine

lungo (art. 327 c.p.c.). La sentenza si intende pubblicata quando avviene il deposito in

cancelleria (art. 133 c. 1 c.p.c.). Il termine è a mesi, quindi, si prescinde dal numero di

giorni che compongono ciascun mese.

Termine per il deposito del ricorso in Cassazione

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di

improcedibilità, nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le

quali è proposto (art. 369 c. 1 c.p.c.).

Page 14: Il calcolo dei termini processuali civili

Termine per notifica del controricorso in Cassazione

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo

mediante controricorso (art. 370 c.p.c.). Il controricorso deve essere notificato al

ricorrente, nel domicilio eletto, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito

per il deposito del ricorso.

Termine per deposito del controricorso in Cassazione

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo

mediante controricorso (art. 370 c.p.c.). Il controricorso è depositato nella cancelleria

della Corte entro 20 giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con

la procura speciale, se conferita con atto separato

Termine per il deposito delle memorie di parte in Cassazione

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre 5 giorni prima

dell'udienza (art. 378 c.p.c.).

C. PROCESSO DEL LAVORO: cenni

Termine di costituzione convenuto nel tentativo di conciliazione

Quando viene esperito il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro, se la

controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la

commissione di conciliazione, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto

e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Il deposito della

memoria deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta (art.

410 c. 7 c.p.c.).

Termine per la notifica del ricorso e del decreto

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di

discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Il ricorso,

unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto,

a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto

disposto dall'articolo (art. 415 c.p.c.). Tale termine è ordinatorio, infatti, «non

produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun

interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre

che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto

comma, c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di

discussione» (Cass. Ord. 23426/2013; Cass. 3959/2016, Cass. 8685/2012, Cass.

26489/2010, Cass. 26039/2005).

Page 15: Il calcolo dei termini processuali civili

Per completezza espositiva, si segnala che il termine di 60 giorni entro cui il giudice

deve fissare l’udienza è ordinatorio (e sale a 80 giorni in caso di notifica all’estero);

pertanto, il mancato rispetto non produce decadenze.

Termine di comparizione

Tra la data della notificazione e quella dell’udienza devono decorrere almeno 30 giorni

(40 giorni in caso di notifica all’estero), si tratta di un termine perentorio (art. 415 c.

5 c.p.c.).

Termine per la costituzione del resistente

Il resistente deve costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza indicata

nel ricorso che gli è stato notificato dal ricorrente (art. 416 c.p.c.). Si tratta di un

termine a ritroso. Nel computo non si calcola il giorno dell’udienza, mentre si calcola

l’ultimo giorno utile per la costituzione.

Termine per il deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte d’Appello entro 30

giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro 40 giorni nel caso in cui la

notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero (art. 434 c. 2 c.p.c.).

Termine per la notifica di appello e decreto

Il presidente della Corte di appello entro 5 giorni dalla data di deposito del ricorso

nomina il giudice relatore e fissa, non oltre 60 giorni dalla data medesima, l'udienza di

discussione dinanzi al collegio. L'appellante, nei 10 giorni successivi al deposito del

decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato (art. 435 c.p.c.).

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve

intercorrere un termine non minore di 25 giorni.

D. PROCEDIMENTO MONITORIO E OPPOSIZIONE

Termine per la notifica del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore:

entro 60 giorni dalla pronuncia (se la notifica avviene in Italia)

entro 90 giorni negli altri casi.

La mancata notifica comporta l’inefficacia del decreto che, però, può essere

riproposto (art. 644 c.p.c.). Si ricorda che, dopo la notifica, il decreto ingiuntivo

mantiene una “validità” di 10 anni. Per un approfondimento si veda la guida sul decreto

ingiuntivo.

Termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo

Page 16: Il calcolo dei termini processuali civili

L’emissione del decreto ingiuntivo avviene unicamente su richiesta del creditore, in

assenza di contraddittorio del debitore. L’ingiunto può formulare opposizione al

decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.). Il giudice, in questa sede, deve accertare la

fondatezza del credito. Lo scopo dell’opponente è ottenere la sospensione della

provvisoria esecuzione (se il decreto è provvisoriamente esecutivo) e la revoca del

decreto ingiuntivo. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di

crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui si impiega il ricorso.

L’opposizione deve essere proposta:

entro 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto (art. 641 c. 1 c.p.c.),

entro 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea,

entro 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea, il

termine non può essere inferiore a 30 né superiore a 120 (art. 641 c. 2 c.p.c.),

tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi (art. 641 c. 2 c.p.c.).

L’opposizione è inammissibile se esperita oltre i termini di cui sopra, salvo il caso di

opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), che ricorre allorché il debitore dimostri di non

aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo:

per irregolarità della notificazione,

per caso fortuito,

per forza maggiore.

In ogni caso, l’opposizione tardiva è inammissibile decorsi 10 giorni dal primo atto di

esecuzione (ossia il pignoramento).

L’atto di opposizione deve essere notificato al difensore del creditore (o alla parte se

sta in giudizio personalmente); i termini di comparizione sono ordinari (art. 645 c. 2

c.p.c.), ossia tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di

comparizione devono decorrere 90 giorni liberi (150 in caso di notifica all’estero). Il

creditore opposto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione

e quando si costituisce, deve depositare il fascicolo del procedimento monitorio.

E. PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Termine a comparire nell’udienza di convalida

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza devono

intercorrere non meno di 20 giorni, si tratta di termini liberi. Nelle cause che

richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto

Page 17: Il calcolo dei termini processuali civili

motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla

metà i termini di comparizione (art. 660 c. 4 c.p.c.).

Termine sospeso per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio

A causa dell’emergenza epidemiologica, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli

immobili, anche ad uso abitativo, è sospesa dal 18 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

Infatti, il cosiddetto “Decreto rilancio” (d. l. 34/2020) all’art. 17 bis, ha prorogato la

sospensione originariamente prevista sino al 1° settembre (art. 103 c. 6 d. l. 18/2020,

cosiddetto “Cura Italia”) al 31 dicembre. Il locatore può incardinare un procedimento

di sfratto verso il conduttore, può ottenere l’ordinanza di convalida di sfratto,

tuttavia, i suddetti provvedimenti saranno eseguiti solo a partire dal gennaio 2021.

F. PROCEDIMENTO CAUTELARE: cenni

Termini per l’inizio del giudizio di merito

Nel caso di giudizio cautelare ante causam, l'ordinanza di accoglimento deve fissare

un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito (art.

669 octies c.p.c.). Il termine decorre:

dalla pronuncia dell’ordinanza, se avvenuta in udienza,

dalla sua comunicazione.

Se il giudizio di merito deve essere instaurato con atto di citazione, la sua

tempestività va valutata con riferimento al momento della notifica dell’atto; nel caso

in cui, invece, il giudizio debba instaurarsi con ricorso, va valutata la data del deposito.

Termine per il reclamo contro il provvedimento cautelare

Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è

ammesso reclamo. L’impugnazione va proposta entro 15 giorni dalla pronuncia in

udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Si tratta di un

termine perentorio (art. 669 terdecies c.p.c.).

Termine di efficacia del sequestro

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il

termine di 30 giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.). Il termine decorre dal momento

dell’emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) con il quale il sequestro è stato

autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata (Cass. 710/1971).

10. Calcolo dei termini nelle procedure esecutive

Termine per notificare il titolo esecutivo agli eredi

Page 18: Il calcolo dei termini processuali civili

Può accadere che un creditore ottenga un titolo esecutivo e che il debitore muoia

prima di ricevere la notifica. Ebbene, il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia

contro gli eredi, ma non è possibile notificare congiuntamente il titolo e il precetto. La

legge prevede che il precetto possa notificarsi soltanto dopo 10 giorni dalla

notificazione del titolo (art. 477 c.p.c.). La notifica agli eredi:

se avviene entro un anno dalla morte del destinatario del titolo esecutivo, può essere

fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto;

se avviene dopo un anno dalla morte, deve essere effettuata ad ogni erede

personalmente, presso la propria residenza o domicilio.

Viceversa, se il debitore è deceduto dopo aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo

e del precetto, il creditore non deve effettuare una nuova notifica agli eredi (Cass.

5200/2000; Cass. 25003/2008).

Cessazione di efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è

iniziata l'esecuzione (art. 481 c.p.c.). Si tratta di un termine a pena di decadenza; non

è soggetto alla sospensione feriale; infatti, il termine di efficacia del precetto è

completamente avulso dal processo esecutivo e non ha natura processuale (Cass.

1840/1976; Cass. 3457/1980).

Al termine di efficacia del precetto si applica la sospensione straordinaria per

l’emergenza epidemiologica?

Si tratta di una questione piuttosto dibattuta; infatti, l’art. 83 c. 2 d. l. 18/2020

(come vedremo nel paragrafo 12) ha disposto la sospensione del “decorso dei termini

per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo 2020

all’11 maggio 2020. Orbene, l’atto di precetto è considerato stragiudiziale e, come già

affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla sospensione feriale, è

“completamente avulso dal processo esecutivo” (Cass. 1840/1976). Nondimeno,

secondo il dato letterale del citato art. 83, “si intendono, pertanto, sospesi, per la

stessa durata, i termini stabiliti […] per la proposizione degli atti introduttivi del

giudizio e dei procedimenti esecutivi […]”. Al lume di ciò, secondo la scrivente, il

termine di efficacia del precetto sembrerebbe rientrante nella sospensione

straordinaria.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a

decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c., ossia il termine riprende a decorrere dal

momento della riassunzione del processo che deve avvenire entro 6 mesi dalla

comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.

Page 19: Il calcolo dei termini processuali civili

Cessazione di efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni

senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.). Il termine

decorre dalla data di notifica del pignoramento; al termine di efficacia del

pignoramento si applica la sospensione feriale (Cass. 4841/1986).

Notifica ed avviso ai creditori iscritti

I creditori che vantano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da

pubblici registri (ad esempio, l’ipoteca) devono essere avvertiti dell’espropriazione.

Per questo motivo, il creditore pignorante deve notificare un avviso, contenente

l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e

delle cose pignorate, entro 5 giorni dal pignoramento (art. 498 c.p.c.). Si tratta di un

termine non perentorio. Il creditore privilegiato, in quanto titolare di un diritto di

prelazione, ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione del ricavato; la ratio

dell’avviso consiste nel mettere i creditori assistiti da prelazione nella condizione di

intervenire e di far valere la loro prelazione nel conseguente concorso.

Intervento del creditore senza titolo esecutivo

Il creditore privo di titolo esecutivo, che interviene nell'esecuzione, deve notificare

al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito, la copia del ricorso, nonché copia

dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione

ha luogo in forza di essa (art. 499 c.p.c.).

Termine per il deposito di istanza di vendita e assegnazione

Decorso il termine di 10 giorni dal pignoramento (termine minimo), il creditore entro

45 giorni dalla notifica del pignoramento (termine massimo) può presentare l’istanza di

assegnazione o vendita. Il termine è soggetto a sospensione feriale. Decorso

inutilmente il termine massimo di 45 giorni, il pignoramento diventa inefficacie

(perento); in tal caso, il creditore deve procedere alla notifica di un nuovo atto di

pignoramento.

Termini iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare

L’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare deve avvenire entro 15 giorni dalla

consegna del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 518 c. 6

c.p.c.). Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di

iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del

termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto

notificato. In ogni caso, l’obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di

Page 20: Il calcolo dei termini processuali civili

iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge (art. 164 ter disp. att.

c.p.c.)

Termini iscrizione a ruolo del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

L’iscrizione a ruolo del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi deve

avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione che l’istituto di vendite giudiziarie fa

tramite PEC al creditore pignorante (art. 521 bis c.p.c.). Il mancato rispetto del

termine comporta l’inefficacia del pignoramento.

Termini iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi

L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi deve avvenire entro 30 giorni dalla

consegna del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 543 c.

4 c.p.c.). Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di

iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del

termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto

notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di

iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge (art. 164 ter disp. att.

c.p.c.)

Termini iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare

L’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare deve avvenire entro 15 giorni dalla

consegna del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 557 c.

3 c.p.c.). Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di

iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del

termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto

notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di

iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della

trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero

quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il

pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a

ruolo nel termine stabilito (art. 164 ter disp. att. c.p.c.).

Termine per deposito documentazione catastale

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 60 giorni dal deposito del

ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle

iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni

anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere

sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e

Page 21: Il calcolo dei termini processuali civili

dei registri immobiliari. Il termine di 60 giorni può essere prorogato una sola volta su

istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore

ad ulteriori 60 giorni. Un termine di 60 giorni è inoltre assegnato al creditore dal

giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba

essere completata:

se la proroga non è richiesta o non è concessa,

·oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato,

il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento

relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta

documentazione (art. 567 c.p.c.).

Il termine per il deposito della documentazione è soggetto a sospensione feriale.

Termine per l’opposizione agli atti esecutivi

Le opposizioni agli atti esecutivi, ossia relative alla regolarità formale del titolo

esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di

citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del

precetto (art. 617 c. 1 c.p.c.). Si tratta di un termine perentorio.

Nel caso in cui sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione

l’opposizione relativa

alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto,

alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto,

ai singoli atti di esecuzione,

essa si propone con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di 20

giorni decorrenti:

dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto,

·oppure dal giorno in cui i singoli atti sono stati compiuti.

Non si applica la sospensione feriale dei termini.

11. La sospensione feriale

La sospensione feriale opera dal 1° agosto (incluso) al 31 agosto (incluso) come

previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 (come modificato dall'art. 16 della legge

162/2014). Quindi,

se il decorso del termine è iniziato prima della sospensione (ad esempio, a giugno), si

interrompe il 1° agosto e continua nuovamente a decorrere a partire dal 1° settembre;

Page 22: Il calcolo dei termini processuali civili

se il decorso del termine inizia durante la sospensione (ad esempio, a metà agosto),

l’inizio del decorso del termine è differito al 1° settembre.

Facciamo un esempio sul termine di impugnazione.

Se la sentenza impugnata è notificata durante il periodo della sospensione (quindi ad

agosto), il termine di 60 giorni per impugnare in Cassazione, inizia a decorrere dal 1°

settembre.

La sospensione feriale non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92

dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), nonché alle controversie previste dagli

artt. 429 e 459 c.p.c., ossia a:

cause relative ad alimenti,

cause previdenza e lavoro,

procedimenti cautelari (la deroga alla sospensione riguarda solo la fase sommaria),

ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di

sostegno, di interdizione, di inabilitazione,

procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,

procedimenti per convalida di sfratto (la deroga alla sospensione non opera nel

procedimento ordinario, ma solo nella fase sommaria),

procedimenti di opposizione all’esecuzione, comprensiva dell’opposizione agli atti

esecutivi e dell’opposizione di terzo (Cass. 12250/2007) (C. MANDRIOLI – A.

CARRATTA, cit., 509, nota 58),

cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,

cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio

alle parti.

Nell’ipotesi di urgenza, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla

citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con

provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

12. La sospensione straordinaria (emergenza Covid-19): cenni

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione dei

termini processuali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020. La sospensione riguarda

qualsiasi atto del procedimento, come i termini per l’adozione dei provvedimenti

giudiziari e per il deposito della motivazione, per gli atti introduttivi del giudizio, per il

procedimento esecutivo, per le impugnazioni e così via (art. 83 c. 1 e 2 d.l. 18/2020,

convertito in legge 27/2020, e art. 36 c. 1 d.l. 23/2020). Quindi:

Page 23: Il calcolo dei termini processuali civili

se il decorso del termine è iniziato prima della sospensione straordinaria (ad esempio,

a febbraio), il termine continua nuovamente a decorrere a partire dal 12 maggio;

se il decorso del termine inizia durante la sospensione straordinaria (ad esempio, a

metà aprile), l’inizio del decorso del termine è differito al 12 maggio.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di

sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da

consentirne il rispetto (art. 83 c. 2 d. l. 18/2020). Per l’applicabilità (o meno) della

sospensione all’atto di precetto si rimanda a quanto setto nel paragrafo 10.

Dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, nei casi più gravi, è possibile sospendere i

termini e rinviare le udienze; tale eventualità è rimessa ai capi degli uffici giudiziari di

intesa con le autorità giudiziarie e i consigli dell’ordine territoriali.

La sospensione non opera per tutti i procedimenti, infatti, l’art. 83 c. 6 e 7 d. l.

18/2020 (come integrato dall’art. 3 c. 1 lett. i del d. l. 28/2020) esclude

dall’applicazione della sospensione:

cause di competenza del tribunale per i minorenni,

cause relative ad alimenti,

procedimenti cautelari aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona,

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di

sostegno, di interdizione, di inabilitazione,

procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 35 legge

833/1978)

procedimenti per l’interruzione di gravidanza (art. 12 legge 194/1978)

procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,

procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini

di paesi terzi e dell'Unione europea,

i procedimenti di esecuzione provvisoria in Cassazione e sulla sospensione,

cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio

alle parti.

Come già accennato (paragrafo 9 lett. e), nel momento in cui si scrive (ottobre 2020),

l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo, è

sospesa dal 18 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Infatti, il cosiddetto “Decreto

rilancio” (d. l. 34/2020) all’art. 17 bis, ha prorogato la sospensione originariamente

prevista sino al 1° settembre (art. 103 c. 6 d. l. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”) al

Page 24: Il calcolo dei termini processuali civili

31 dicembre. Il locatore può incardinare un procedimento di sfratto verso il

conduttore può ottenere l’ordinanza di convalida di sfratto, tuttavia, i suddetti

provvedimenti saranno eseguiti solo a partire dal gennaio 2021.

13. Tabella riassuntiva dei principali termini processuali (primo grado, impugnazioni,

esecuzioni, altri procedimenti)

Senza pretesa di completezza, si elencano i principali termini processuali.

Primo grado

Tipologia Termine Decorrenza

Termini per comparire

(art. 163 bis c.p.c.)

90 gg se notifica in

Italia

150 gg se notifica

all’estero

(termini liberi)

Dalla data di notifica

Termini per comparire

davanti al Giudice di Pace

(art. 318 c.p.c.)

45 gg se notifica in

Italia

75 gg se notifica

all’estero

(termini liberi)

Dalla data di notifica

Costituzione dell’attore

(iscrizione a ruolo art. 165

c.p.c.)

10 gg o 5 gg in caso

di abbreviazione dei

termini

Dalla data in cui la notifica si è

perfezionata per il destinatario

Costituzione convenuto

(art. 166 c.p.c.)

20 gg o 10 gg in caso

di abbreviazione dei

termini

(termine a ritroso)

Dalla data dell’udienza

Memorie istruttorie

(art. 185 c. 6 c.p.c.)

30 gg, 30 gg, 20 gg 30 gg dalla prima udienza, 30

giorni dalla scadenza del primo

termine, 20 gg dalla scadenza

del secondo termine.

Intimazione ai testimoni 7 gg Prima dell’udienza in cui devono

Page 25: Il calcolo dei termini processuali civili

(art. 103 disp. att. c.p.c.) (termine a ritroso) comparire

Comparsa conclusionale e

memorie di replica

(art. 190 c.p.c.)

60 gg, 20 gg 60 gg dalla rimessione della

causa al collegio, 20 gg dalla

scadenza del primo termine

Fissazione udienza dopo

sospensione necessaria

(art. 295 c.p.c.)

3 mesi Dal momento in cui le parti hanno

conoscenza della cessazione

della causa di sospensione o dal

passaggio in giudicato della

sentenza

Riassunzione del processo

(art. 305 c.p.c.)

3 mesi Dalla conoscenza legale

dell’interruzione

Impugnazioni

Tipologia Termine Decorrenza

Appello

(termine breve)

30 gg Dalla notifica della sentenza

Ricorso in cassazione

(termine breve)

60 gg Dalla notifica della sentenza

Termine lungo 6 mesi Dalla pubblicazione della

sentenza

Notifica controricorso

(art. 370 c.p.c.)

20 gg Dalla scadenza del termine

previsto per il deposito del

ricorso

Deposito controricorso

(art. 370 c.p.c.)

20 gg Dalla notifica

Esecuzioni

Tipologia Termine Decorrenza

Cessazione efficacia

precetto

(art. 481 c.p.c.)

90 gg Dalla notifica

No sospensione feriale

Page 26: Il calcolo dei termini processuali civili

Cessazione efficacia

pignoramento

(art. 497 c.p.c.)

45 gg Dalla notifica

Notifica avviso a creditori

iscritti

(art. 498 c.p.c.)

5 gg Dal pignoramento

Istanza di vendita o

assegnazione

45 gg Dal pignoramento

Iscrizione a ruolo

pignoramento mobiliare

(art. 518 c.p.c.)

15 gg Dalla consegna del verbale di

pignoramento

Iscrizione a ruolo

pignoramento presso terzi

(art. 543 c.p.c.)

30 gg Dalla consegna del verbale di

pignoramento

Iscrizione a ruolo

pignoramento veicoli

(art. 521 bis c.p.c.)

30 gg Dalla comunicazione via PEC

Iscrizione a ruolo

pignoramento immobiliare

(art. 557 c.p.c.)

15 gg. Dalla consegna del verbale di

pignoramento

Deposito documentazione

catastale

(art. 567 c.p.c.)

60 gg Dal deposito del ricorso

Opposizione atti esecutivi

(art. 617 c.p.c.)

20 gg Dalla notifica del titolo

esecutivo o del precetto

Oppure

Dal primo atto di esecuzione o

dal giorno in cui i singoli atti

sono stati compiuti

No sospensione feriale

Page 27: Il calcolo dei termini processuali civili

Altri procedimenti

Tipologia Termine Decorrenza

Notifica del decreto

ingiuntivo

(art. 644 c.p.c.)

60 gg notifica in

Italia

90 gg negli altri casi

Dalla pronuncia

Opposizione a decreto

ingiuntivo

(art. 641 c.p.c.)

40 gg dalla notifica del decreto

50 gg se intimato risiede in un paese UE

60 gg se intimato risiede in paese extra UE

Tra 10 e 60 gg quando ricorrono giusti motivi

( da www.altalex.com )