ASD aspetti civili e fiscali

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Dott. Guido Bocchietti Dott. Guido Bocchietti Dott. Guido Bocchietti Dott. Guido Bocchietti 14 Febbraio 2012 14 Febbraio 2012 14 Febbraio 2012 14 Febbraio 2012

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Aspetti civili e fiscali della Associazioni Sportive Dilettantistiche

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Prima dell’approvazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002 (integrato

dalla legge n. 128/2004) le caratteristiche che dovevano possedere le

associazioni sportive, oltre all’affiliazione, erano contenute nell’art. 148

del D.P.R. n. 197/86 (T.U.I.R.).

CARATTERI DELLA NORMATIVA FISCALE

ART.148 DEL TUIR

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NORMATIVA FISCALE

ART.148, comma 3, DEL TUIR

Comma 3:

Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione

degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi

specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

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NORMATIVA FISCALE

ART. 148, comma 8, DEL TUIR

Comma 8:

Le associazioni devono conformarsi alle seguenti clausole, da inserire

nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

• divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, fondi, riserve o

capitali;

• obbligo di devolvere il patrimonio all’ente ad altra associazione in

casa di scioglimento;

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• disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;

• obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto

economico e finanziario;

• eleggibilità libera degli organi amministrativi, con principio di voto

singolo e criteri per i soci;

• intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione

per morte, e non rivalutabilità.

Segue - NORMATIVA FISCALE

ART. 148, comma 8, DEL TUIR

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Art. 90 della L. 289/2002:

Identificazione dell’ente sportivo

L’art. 90 della legge n. 289/2002 ha indicato i requisiti necessari per:

• l’individuazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

• le clausole statutarie obbligatorie per l’ottenimento della qualifica

sportiva dilettantistica;

• l’ottenimento da parte dei sodalizi del riconoscimento ai fini sportivi

da parte del Coni.

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LE FORME DELL’ENTE SPORTIVO

Art. 90, comma 17

1. Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata

dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

3. società sportiva di capitali, costituita secondo le disposizioni

vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

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Segue - LE FORME GIURIDICHE

Comma 17

Enti dotati di personalità giuridica:

• rappresentano veri e propri soggetti di diritto, dotati di completa

autonomia patrimoniale, per cui per le obbligazioni assunte

dall’ente risponde esclusivamente l’ente stesso ;

Enti non dotati di personalità giuridica:

• Non hanno piena autonomia patrimoniale, per cui per le

obbligazioni a carico dell’ente, rispondono personalmente e

solidalmente coloro hanno agito in nome e per conto dell’ente.

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L’attribuzione dello status di soggetto sportivo ad un determinato

sodalizio è subordinato ai contenuti dello statuto adottato.

E’ necessario rispettare le indicazioni fornite con l’art. 90 della legge

289/2002.

ART. 90 L. 289/2002 Clausole obbligatorie

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La denominazione delle società ed associazioni sportive deve contenere

l’indicazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico

dell’attività. Tale denominazione deve essere utilizzata in “tutti i segni

distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.

LA DENOMINAZIONE SOCIALE

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Lo statuto deve prevedere:

• la denominazione e l’oggetto sociale;

• l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente;

• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività

non possono essere divisi fra gli associati;

• le norme sull’ordinamento interno;

• l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;

• le modalità di scioglimento per le associazioni;

• l’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell’ente in

caso di scioglimento.

ALTRE CLAUSOLE

STATUTARIE DA INSERIRE

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Gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono

ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici

nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se

riconosciuta dal Coni.

INCOMBATIBILITA’ AMMINISTRATORI

Art. 90 COMMA 18 BIS

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L’art. 7 della legge 27/07/2004 n. 186 ha attribuito al CONI la

qualifica di garante dell’ordinamento sportivo nazionale e di unico

organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle

società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il riconoscimento ai fini sportivi si ottiene attraverso l’iscrizione

all’apposito “Registro delle società e associazioni sportive

dilettantistiche” tenuto dal CONI.

IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

DA PARTE DEL CONI

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Prima dell’iscrizione al CONI, le associazioni sportive sono tenute

all’affiliazione del sodalizio a una Federazione Sportiva Nazionale,

Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva

riconosciuta dal CONI.

Non è previsto, alcun obbligo pubblicitario in relazione al

riconoscimento sportivo. E’ opportuno che gli stessi riportino sulla

propria carta intestata il numero di iscrizione al Registro.

Segue - IL RICONOSCIMENTO AI FINI

SPORTIVI DA PARTE DEL CONI

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L’iscrizione al Registro è necessaria:

1. per l’attribuzione del riconoscimento a fini sportivi delle

associazioni e società sportive dilettantistiche;

2. per beneficiare delle agevolazioni fiscali;

3. per stilare l’elenco delle associazioni e società sportive

dilettantistiche da trasmettere ogni anno all’Agenzia delle

Entrate;

4. per creare l’anagrafica delle associazioni e società sportive

dilettantistiche;

5. per realizzare il primo gradino di una banca dati delle società.

IL REGISTRO TENUTO DAL CONI

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Il Registro:

1. ha natura telematica;

2. è suddiviso per comitati provinciali;

3. è suddiviso in tre sezioni;

4. è articolato in due parti:

� generale: è accessibile a qualunque e contenente informazioni

di su ciascuna società iscritta;

� analitica: è riservata agli utenti abilitati e contiene informazioni

più dettagliate.

5. non è subordinata al versamento di alcuna quota o contributo.

Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI

Page 17: ASD aspetti civili e fiscali

Esistono due modalità di iscrizione:

1. la procedura telematica “ordinaria”;

2. l’iter “alternativo” semplificato, cui possono accedere solo i

sodalizi sportivi affiliati a determinati EPS o FSN che hanno

stipulato apposita convenzione con il CONI.

Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI

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1. L’iscrizione deve avvenire entro 90 gg. dall’avvenuta affiliazione.

2. L’iscrizione ha validità annuale coincidente con la scadenza dell’affiliazione;

3. Il rinnovo dell’affiliazione comporta il rinnovo automatico dell’iscrizione al Registro;

4. Le modifiche vanno comunicate entro 30 gg al verificarsi dell’evento;

Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI

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La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà

verificata dal CONI tramite controlli “a campione”;

In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione

della revoca dell’iscrizione.

Saranno inoltre cancellate dal registro le società ed associazioni che:

� ne facciano richiesta:

� perdano i requisiti per l’iscrizione;

� non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30

giorni dal verificarsi dell’evento.

Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI

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Le problematiche connesse sono così riassunte:

• che in assenza di riconoscimento sportivo un sodalizio non può

tecnicamente definirsi “sportivo dilettantistico”;

• che il riconoscimento ai fini sportivi ha anche effetti sul piano del

diritto sportivo.

Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI

Page 21: ASD aspetti civili e fiscali

Le associazioni devono far riferimento alle previsioni contenute negli

artt. 36 e segg. del codice civile, senza prevedere specifici obblighi

contabili.

Sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo

statuto ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso,

risulterà comunque opportuna l’istituzione di un adeguato sistema

contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze

e le deliberazioni.

LIBRI E REGISTRI CONTABILI

Page 22: ASD aspetti civili e fiscali

• Libri Soci;

• Libro verbali Assemblee;

• Libro verbali consiglio Direttivo;

• Libro verbali Collegio dei Revisori.

Tutti i libri sociali possono essere utilizzati in forma libera (senza né

bollatura, né vidimazione), sia come registri manuali che a fogli mobili

per una tenuta computerizzata.

Se si assumono lavoratori dipendenti o collaboratori sarà necessario

avere i libri prescritti dalla legislazione sul lavoro, che devono essere

vidimati da parte dell’Inail.

Segue - LIBRI SOCIALI

Page 23: ASD aspetti civili e fiscali

• Il Giornale;

• Libro degli Inventari;

• Contabilità minima strumentale.

Per le associazioni che svolgono la sola attività istituzionale possono

limitarsi alla tenuta della Prima Nota contabile.

Segue – REGISTRI CONTABILI

Non obbligatori secondo il codicecivile, ma necessari per laredazione del bilancio

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Tra le clausole contenute negli statuti, previste nell'art. 148 del T.U.I.R.

e l’art. 90 della L. 289/2002, è di notevole importanza quella che

riguarda "l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto

economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie“,

indipendentemente dall’attività che svolge l’associazione.

La mancata previsione nello statuto dell'obbligo di redazione

ed approvazione annuale di un rendiconto economico

finanziario determina la decadenza dalle agevolazioni previste dall'art.

148 Tuir.

IMPORTANZA DEL RENDICONTO

ECONOMICO E FINANZIARIO

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E’ opportuno che il Consiglio Direttivo rediga una relazione di

accompagnamento al rendiconto; i punti che possono essere esposti

nelle relazione morale possono essere :

• informazioni sullo svolgimento dell’attività;

• descrizione degli investimenti realizzati;

• descrizione delle principali attività e delle passività istituzionali e

commerciali;

• analisi dell’organizzazione dell’associazione e dell’attività svolta

dagli organi statutari.

Segue - IMPORTANZA DEL RENDICONTO

ECONOMICO E FINANZIARIO

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Le agevolazioni previste interessano:

• la definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto

del quale è possibile usufruire delle agevolazioni;

• la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria

del reddito imponibile;

• le modalità di determinazione dell'Iva dovuta;

• le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE

DALLA L. 16.12.1991, N. 398

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I destinatari delle disposizioni agevolative sono:

• le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali,

senza fine di lucro;

• le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle

Federazioni sportive nazionali;

• le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o

dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di

promozione sportiva.

I REQUISITI SOGGETTIVI

DELLA L. 16.12.1991, N. 398

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Per accedere al regime di cui alla L. 398/1991, oltre al rispetto delle

condizioni soggettive evidenziate sono necessarie:

• l’esercizio di idonea opzione;

• il rispetto di appositi limiti dimensionali;

Per usufruire del regime della L. 398/91, le associazioni sportive

dilettantistiche devono esercitare con apposito modello l’opzione e

comunicarlo alla SIAE competente.

LE CONDIZIONI OGGETTIVE

DELLA L. 16.12.1991, N. 398

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1. conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto

ricevute e le fatture emesse;

2. annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei

corrispettivi e di qualsiasi provento, con riferimento al mese

precedente, utilizzando il modello di cui al D.M. 11.2.1997;

3. effettuare il versamento dell’IVA a debito trimestralmente, senza

l’applicazione della maggiorazione dell’1%, entro il secondo mese

successivo al trimestre di riferimento;

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONTABILI E FISCALI DELLA L. 398/91

Page 30: ASD aspetti civili e fiscali

4. effettuare il pagamento delle eventuali imposte derivanti dalla

compilazione della dichiarazione annuale dei redditi e Irap,

modello “Unico ENC”;

5. Presentare, in modalità telematica, la Dichiarazione annuale

modello “Unico ENC” per la sola parte relativa alla voce “Redditi”

e “Irap”, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione

annuale IVA, oltre al modello 770.

Segue - I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONTABILI E FISCALI DELLA L. 398/91

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Le associazioni , ai fini iva, devono far riferimento all’art. 74, co. 6 D.P.R.

633/1972, che prevede che agli effetti della determinazione dell’Iva, la

detrazione di cui all’art. 19 del DPR n. 633 è forfettizzata con

l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta

relativa alle operazioni imponibili.

Inoltre prevede che:

• per le sponsorizzazioni la detrazione è forfettizzata in misura pari al

10% dell’imposta;

• per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di

trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad 1/3

dell’imposta.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE

DELL’IVA A DEBITO

Page 32: ASD aspetti civili e fiscali

Il versamento dell’iva è trimestrale e va effettuato tramite Modello F24,

in via telematica, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di

cui alla L. 398/1991 non devono presentare la dichiarazione iva annuale.

Segue - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE

DELL’IVA A DEBITO E DICHIARAZIONI

ANNUALI IVA

Page 33: ASD aspetti civili e fiscali

Reddito Imponibile ai fini Ires = (Proventi commerciali x 3%) +

plusvalenze patrimoniali

Il reddito deve essere dichiarato nel quadro RG del modello Unico – Enti

non commerciali ed equiparati.

L’aliquota applicabile al reddito imponibile così determinato per il

calcolo dell’imposta IRES a debito è pari al 27,5% (così come tutti gli altri

soggetti IRES).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

IMPONIBILE AI FINI IRES

Page 34: ASD aspetti civili e fiscali

La base imponibile è determinata sommando al reddito d'impresa

calcolato in base alla determinazione forfetaria così come stabilito per la

determinazione dell’imponible IRES:

1. le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;

2. i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, i

compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente e gli interessi passivi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

IMPONIBILE AI FINI IRAP

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Il limite dei proventi da attività commerciali è pari ad € 250.000,00.

Nel caso superamento del limite nel corso del periodo d’imposta, gli

effetti dell’opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a

quello in cui il limite suddetto è stato superato, con il conseguente

obbligo di adottare le disposizioni ordinarie in tema di contabilità;

I proventi commerciali che partecipano alla formazione dei limite di

€ 250.000,00 devono essere individuati in base al criterio di cassa.

LIMITE MASSIMO DEI PROVENTI

COMMERCIALI

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Nel plafond di € 250.000,00 si devono ricomprendere i proventi di natura

commerciale, tra cui i più frequenti sono:

� i ricavi o proventi di cui all’art. 85, D.P.R. 917/1986 che assumono

natura commerciale per l’attività svolta dalle associazioni in questione;

� le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, D.P.R. 917/86 sempre

relative all’attività commerciale esercitata (C.M. 11 febbraio 1992, n. 1-

11/151).

I PROVENTI DELLE ASSOCIAZIONI

SPORTIVE

Page 37: ASD aspetti civili e fiscali

Il limite è fissato in € 516,46 al di sopra del quale ogni entrata ed uscita

deve essere effettuata attraverso conti correnti bancari o postali intestati

all’associazione sportiva.

In caso di mancato rispetto di tale disposizione si perdono:

� Incassi �agevolazione intassabilità;

� Pagamenti �deducibilità;

� L. 398/91 � agevolazioni.

ENTRATE E USCITE SU C/C BANCARI E

POSTALI

Page 38: ASD aspetti civili e fiscali

Abbattimento forfettario dell’Iva

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI

SPONSORIZZAZIONE

Pubblicità 50%

L’attività promozionale è

occasionale.

Sponsorizzazione 10%

Se tra promozione di un nome o

marchio e l’avvenimento

agonistico viene istituito uno

specifico abbinamento.

Page 39: ASD aspetti civili e fiscali

Gli obiettivi del decreto anticrisi (art. 30, d.l.. 29/11/2008 n. 185 c.d. )

sono:

� Fornire all’Amministrazione Finanziaria maggiori elementi di

valutazione circa la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali;

� Effettuare gli opportuni controlli;

� Tutelare le vere forme associazionistiche, isolare e contrastare l’uso

distorto dello strumento associazionistico.

L’oggetto è dunque il controllo dei c.d. corrispettivi specifici de-

commercializzati.

MODELLO EAS

Page 40: ASD aspetti civili e fiscali

L’onere della presentazione del modello EAS è previsto per:

� tutti gli enti di tipo associativo;

� le Associazioni Sportive in possesso di partita IVA;

Non sono tenuti alla presentazione gli enti in possesso del

riconoscimento del CONI che non svolgono attività commerciale .

CHI DEVE PRESENTARE

IL MODELLO EAS?

Page 41: ASD aspetti civili e fiscali

L’invio del modello EAS deve essere effettuato esclusivamente in via

telematica.

Il termine di presentazione era fissato al 31/03/11, per enti associativi

esistenti al 30/01/11; per i soggetti costituiti successivamente al

31/01/11 il modello deve essere presentato entro 60 gg dalla data di

costituzione.

In caso di variazioni nel corso d’anno, il modello va ripresentato entro il

31 marzo dell’anno successivo.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

DEL MODELLO EAS

Page 42: ASD aspetti civili e fiscali

Grazie per l’attenzione

Guido Bocchietti

La gestione amministrativa di una

società di calcio