Bilancio consolidato Gruppo SAVE e Bilancio di Esercizio ...
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Il bilancio consolidato degli
enti locali
Il Gruppo Amministrazione Pubblica e le
attività preliminari al consolidamento dei
bilanci
21 febbraio 2017
Nicola Rebecchi
Il “gruppo amministrazione pubblica”, il perimetro di consolidamento
Esclusioni e soglie di irrilevanza
Le deliberazioni dell’ente locale capogruppo
Le direttive agli organismi partecipati
Interventi e procedure per uniformare i bilanci da consolidare
Indice
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Bilancio consolidato: i soggetti
Dal 2016 i comuni sopra i 5.000 ab. che hanno esercitato la facoltà di rinvio sono tenuti all’applicazione del principio del bilancio consolidato (all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011).
I comuni fino a 5.000 ab. possono ulteriormente rinviare l’applicazione del principio al 2017, ai sensi dell’art. 233-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
La scadenza è entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Il primo esercizio da consolidare coincide con quello di applicazione della contabilità economico-patrimoniale.
Enti Decorrenza
Sperimentatori Già operativa
Comuni popol.>5.000 Dal 2016 (se esercitato rinvio)
Comuni popol.<5.000 Dal 2017 (se esercitato rinvio)
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I tempi e le sanzioni
Art. 9 comma 1 quinquies DL 113/2016 convertito in Legge 160/2016
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
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Il GAP: società partecipate
Sono le società nelle qual l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al:
> 20 % in caso di società non quotata
> 10 % in caso di società quotata.
Fino a tutto il 2017 è considerata partecipata la società a totale partecipazione pubblica affidataria (diretta) di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione
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Verifica del criterio di irrilevanza
E’ opportuno riportare nella deliberazione di approvazione dei due elenchi
(GAP e Area di consolidamento) la verifica del criterio di irrilevanza:
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Il GAP: classificazione per missione Enti e società devono essere classificati per missione:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilità;
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitività;
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r) relazioni internazionali.
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L’approvazione degli elenchi
L’ente, attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale,
deve approvare i due elenchi:
• Elenco 1: enti, aziende e società che compongono il GAP: i
soggetti facenti parte del GAP devono anche essere indicati nel
DUP;
• Elenco 2: enti, aziende e società componenti del gruppo
compresi nel bilancio.
Non esiste un termine di legge per approvare gli elenchi ma il
principio prevede che la comunicazione agli Enti e alle società che
rientrano nell’area di consolidamento sia fatta prima dell’inizio
dell’esercizio in cui l’Ente locale redige il bilancio consolidato.
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ARCONET sul GAP
Arconet ha condiviso la necessità di chiarire che il concetto di influenza
dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono
significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione
della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di
agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti
dell’ente controllante.
Resta confermato che i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati
con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti,
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito
nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo
superiori all’80% dell’intero fatturato.
Infine la Commissione ha condiviso la proposta dei rappresentanti dell’Ordine
dei Commercialisti di precisare che nel perimetro di consolidamento non sono
compresi gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura
concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
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Arconet: le fondazioni
In merito alla determinazione della quota di partecipazione delle
amministrazioni pubbliche nelle fondazioni, ai fini dell’elaborazione
del bilancio consolidato, Arconet ritiene che debba essere
determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto
nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche
e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della
fondazione.
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Arconet: Enti e società partecipate
In risposta ad un quesito ANCI sull’applicazione del controllo in
base all’influenza dominante sugli Enti strumentali partecipati da
parte dell’Ente locale, la commissione ARCONET ha stabilito che
l’influenza dominante è prevista per definire gli enti e le società
controllate da considerare nel bilancio consolidato e non anche per
gli enti e le società partecipate.
Per estendere la definizione di enti strumentali e di società
partecipate ai fini della redazione del bilancio consolidato,
inserendo “le quote di influenza dominante per la redazione del
bilancio consolidato”, è necessario infatti un intervento del
legislatore, che preveda l’applicazione del «controllo analogo
congiunto»
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Le direttive alle partecipate
Gli elenchi questi vengono trasmessi ai soggetti interessati,
unitamente alle direttive per il consolidamento, che riguardano:
• le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei
rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative
necessarie all’elaborazione del consolidato. A tal fine il p.c.
individua le scadenze: 10 giorni da approvazione del bilancio e
comunque entro il 20 luglio dell’esercizio successivo;
• le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le
informazioni integrative che i componenti del gruppo devono
trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato,
ovvero conto economico, stato patrimoniale, operazioni
infragruppo (debiti-crediti, utili e perdite, ecc.);
• le istruzioni necessarie per avviare un percorso di adeguamento
che consenta di uniformare i bilanci del gruppo, compresi i
bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente
principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica
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L’aggiornamento degli elenchi
Al termine dell’esercizio di riferimento vengono aggiornati gli elenchi
del GAP e del perimetro di consolidamento, in quanto l’area di
consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, è individuata alla
data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce.
L’aggiornamento consente di tenere in considerazione eventuali
modifiche intervenute durante l’esercizio.
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Arconet: Le attività di pre-consolidamento
Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la
riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento
per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:
le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione delle corrispondenza dei saldi reciproci;
la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.
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Direttive alle partecipate
E’ opportuno prevedere, nell’ambito delle direttive alle partecipate, la
richiesta di dati sintetici relative alle operazioni infragruppo, corredata da
indicazioni per la compilazione (ad es.: «indicare i dati al netto dell’iva su
acquisti e vendite…»)
AREA DI CONSOLIDAMENTO GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
OPERAZIONI INFRAGRUPPO
IMPORTO BILANCIO ESERCIZIO 2016
CREDITI DEBITI RICAVI COSTI ACQUISTO
CESPITI VENDITA CESPITI
CONCESSIONE CREDITI E PRESTITI
UTILIE E PERDITE INFRAGRUPPO
DIVIDENDI DISTRIBUITI
TRIBUTI VERSATI AL COMUNE DI …
Nota sul regime fiscale delle operazioni
COMUNE CAPOGRUPPO
ENTE…
ASSOCIAZIONE…
AZIENDA…
FONDAZIONE …
SOCIETA'…
SOCIETA'…
SOCIETA'…
SOCIETA'…
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La normativa di riferimento
Allegato 4/4 (e art. 11) al d.lgs. 118/2011: principio contabile applicato del bilancio consolidato e relativi schemi di SP e CE
artt. 25 ss. d.lgs. 127/1991: attuazione VII Dir. CEE
principio OIC 17: bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
art. 147 quater del TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate
art. 227 del TUEL: rendiconto consolidato degli organismi strumentali
Grazie per l’attenzione
Nicola Rebecchi
I materiali saranno disponibili su: www.fondazioneifel.it/formazione
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