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www.fire-italia.org I titoli di efficienza energetica e altre opportunità per gli Enti Locali Enrico Biele, FIRE Incontro di studio con i Comuni della provincia di Rovigo Canaro (RO), 30/05/13

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www.fire-italia.org I titoli di efficienza energetica e altre opportunità per gli Enti Locali Enrico Biele, FIRE

Incontro di studio con i Comuni della provincia di Rovigo

Canaro (RO), 30/05/13

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Progetti e collaborazioni

www.hreii.eu www.esd-ca.eu

Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie ed enti fieristici. La presente attività di disseminazione del meccanismo dei TEE si svolge all’interno di una collaborazione con UTEE-ENEA, volta a promuovere in maniera decisa la fruibilità del meccanismo.

Fra i progetti conclusi: - www.enforce-een.eu - www.ener-supply.eu - www.soltec-project.eu - www.e-quem.enea.it - www.eu-greenlight.org - Enerbuilding - Eurocontract - ST-Esco

www.hreii.eu/demo

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Efficienza: perché

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Nonostante le premesse e i vantaggi, le buone pratiche dell’efficienza energetica non sono diffuse quanto potrebbero.

Il superamento di queste barriere è fondamentale per raggiungere gli obiettivi previsti e superarli.

La FIRE ha svolto nel 2011 uno studio approfondito sul tema delle barriere e degli incentivi su incarico ENEL, mirato a presentare proposte regolatorie alle istituzioni competenti.

Le barriere

Le barriere non economiche principali: mancanza di conoscenza e sensibilità; secondarietà rispetto al core business; professionalità e qualificazione degli operatori; attitudini e comportamenti; filiera non sviluppata adeguatamente; complessità delle soluzioni; vincoli legislativi e autorizzativi; accesso agli incentivi; sistema del credito non maturo.

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Alcuni strumenti

Tecnologici Sensori e sistemi di misura a basso costo Telecontrollo e telegestione Innovazione nei componenti (e.g. led)

Comportamentali e gestionali Programmi con il personale a condivisione dei risultati Dotarsi di un energy manager

Analitici e procedurali Life Cycle Cost Analisys - LCCA Benchmark per centri di costo e KPI (key performance indicator) Sistemi di Gestione dell’energia ISO 50001

Finanziari • Certificati bianchi • Conto termico • Contratti a prestazioni garantite con ESCo • Altri strumenti finanziari (fondi di garanzia, fondo Kyoto, etc.)

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Un energy manager, come suggerisce il termine, ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda o di un edificio, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

Questo si traduce in un ruolo differente a seconda delle caratteristiche dimensionali della struttura considerata:

nel caso di un’organizzazione complessa, l’energy manager sarà un dirigente alla guida di un gruppo di persone di estrazione prevalentemente tecnica;

nel caso di aziende ed enti di piccole dimensioni si può pensare anche a un consulente esterno con competenze tecniche;

nel caso di una residenza, non essendo pensabile un consulente dedicato a causa dei costi, la funzione può essere svolta da reti di supporto (e.g. associazioni di consumatori, punti energia e agenzia, etc.) o da chi rilascia la certificazione energetica.

Nell’ultimo caso è più che altro un energy auditor, nel secondo in genere continua a mancare la parte gestionale e prevale l’aspetto tecnico.

L’energy  manager

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Le funzioni dell’energy manager:

verificare i consumi attraverso audit ad hoc o, se disponibili, tramite i report prodotti da sistemi di telegestione, telecontrollo e automazione; ottimizzare i consumi attraverso la corretta regolazione degli impianti e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista energetico; promuovere comportamenti da parte dei dipendenti e/o degli occupanti della struttura energeticamente consapevoli; proporre investimenti migliorativi, possibilmente in grado di migliorare i processi produttivi o le performance dei servizi collegati; contrattare l’acquisto di energia elettrica e altri vettori energetici, eventualmente promuovendo la corretta gestione dei carichi elettrici in modo da evitare punte di potenza che comportino costi maggiori; collaborare con l’ufficio acquisti per promuovere procedure che promuovano i cosiddetti acquisti verdi (green procurement) e l’acquisto di macchinari caratterizzati da bassi consumi energetici e dunque bassi costi di gestione (life cycle cost analysis – LCCA).

L’energy  manager

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Il responsabile della legge 10/91

La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta delle crisi energetiche degli anni 70.

Si tratta fondamentalmente di una figura deputata a rendere efficienti gli usi energetici all’interno delle aziende, agendo come supporto ai decisori.

In Italia la figura è spesso collegata al responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle civili oltre i 1.000 tep alla nomina del responsabile.

Funzioni del responsabile: individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per

promuovere l'uso razionale dell'energia; assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei

parametri economici e degli usi energetici finali; predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con

contributo dello Stato.

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Il responsabile della legge 10/91

Altre funzioni del responsabile: verificare l’attestazione ex legge 10/91 sui progetti edilizi; predisporre progetti collegati ai titoli di efficienza energetica; svolgere il ruolo di controparte nel caso di appalti pubblici.

È possibile anche nominare volontariamente un energy manager, seguendo le stesse procedure relative alla nomina obbligatoria.

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Esperti  in  gestione  dell’energia  EGE  - UNI CEI 11339

D.Lgs. 115/08, «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; La prima motivazione per una norma sugli esperti in gestione dell’energia (EGE) è la richiesta da parte del mercato di poter dimostrare le competenze acquisite sul campo. Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli energy manager e degli altri professionisti che operano nel settore dell’energia. Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla ricerca di un energy manager o come responsabile del sistema di gestione dell’energia della norma EN 50001.

EGE

UNI CEI 11339

"Gestione dell'energia. Esperti in gestione  dell‘  energia.  Requisiti  generali per la qualificazione"“

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Chi rilascia la certificazione per gli EGE?

La certificazione può essere rilasciata da qualunque struttura ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma ISO 17024, rispettando i requisiti indicati nella norma UNI-CEI 11339.Si tratta in entrambi i casi di procedure di certificazione volontarie. La FIRE ha attivato una struttura per il riconoscimento della certificazione EGE: il Secem. La prima sessione di esame si è tenuta nel gennaio del 2010, con la certificazione dei primi 10 soggetti. Ad oggi sono certificati EGE-Secem 59 professionisti, e la prossima sessione di esami si terrà il 25 giugno a Bologna.

SECEM è accreditato da ACCREDIA. .

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SECEM – www.secem.eu

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Finanziare: cosa

Cosa si può finanziare: la conoscenza (sensibilizzazione e formazione); la ricerca (ENEA, CNR, RSE); la creazione di un mercato dell’offerta (es. imprenditoria giovanile, Legge 488/92, Industria 2015); l’installazione di tecnologie o l’offerta di servizi; il sistema del credito (banche, investitori privati del rischio); gli errori del passato e del presente (si tratta di incentivi in parte espliciti, come il forzato decomissioning nucleare, in parte impliciti, come il mancato sviluppo delle rinnovabili).

Interessante notare che in campo energetico la quarta e l’ultima voce sono le più gettonate.

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Le principali forme incentivanti per FER ed EE

Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER

Conto energia fotovoltaico (D.M. 5 luglio 2012)

Incentivi alle FER elettriche (D.M. 6 luglio 2012)

Certificati verdi e T.F.O. (in via di uscita)

Conto energia termico (D.M. 28 dicembre 2012)

Certificati bianchi

Detrazioni fiscali al 55% (fino al 30 giugno 2013)

Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, incentivi locali etc.)

CHP/ TLR

C.B. CAR

C.V. TLR

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I principali soggetti attuatori per incentivi a FER ed EE

Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER

Conto energia fotovoltaico

GSE

Incentivi alle FER elettriche

GSE

Certificati verdi e T.F.O.

GSE - GME

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GSE-ENEA-AEEG

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MSE - GSE - ENEA - AEEG – RSE - GME

Detrazioni fiscali al 55%

ENEA - Agenzia delle Entrate

Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, incentivi locali etc.)

Cassa Depositi e Prestiti, Enti Locali, Ministeri etc.

CHP/ TLR

C.B.CAR

GSE GME

C.V. TLR

GSE GME

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Il  meccanismo  e  l’efficienza  energetica

Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi (CB) ha lo scopo di promuovere una sensibile riduzione del consumo di fonti primarie di energia mediante l’incremento dell’efficienza dei dispositivi di conversione energetica presso gli utenti finali.

Presenta i risultati in efficienza energetica

Soggetto obbligato

Verifica  l’obbligo  ,  sanziona  le inadempienze, gestisce il

meccanismo Soggetto volontario

Effettua gli interventi

Vende i risultati

Acquista i

risultati

Autorità preposta

Distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 utenti connessi alla propria rete alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo.

• Società di servizi energetici; • Società collegate ai distributori; • Soggetti con energy manager (L.10/91); • Distributori sotto la soglia d’obbligo; • Dal 2013 anche i soggetti con energy manager volontario o con ISO 50001.

Autorità per l’energia elettrica e il gas, GSE

Fonte figura:

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Il meccanismo e gli interventi

Si tratta di un meccanismo che prevede la determinazione di obiettivi da raggiungere – annualmente crescenti – per alcuni soggetti obbligati, lasciandogli la possibilità di realizzare direttamente gli interventi necessari a tal fine o di acquistare certificati che comprovino il conseguimento dei medesimi risultati da parte di altri soggetti, definiti volontari.

Esempi di interventi: Caldaie 4 stelle e sistemi centralizzati Sostituzione di scaldacqua a gas con scaldacqua più efficienti Solare termico

Pubblica illuminazione e lampade semaforiche a led Recuperi termici

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Gli attori: soggetti volontari

Ruolo dei soggetti volontari: possono conseguire risparmi di energia primaria (modalità in seguito descritte) e rivendere i titoli ottenuti da tali risultati ai soggetti obbligati.

Altri soggetti che possono conseguire TEE:

Soggetto volontario

rif: D.M. 28/12/12

• società controllate dai distributori obbligati • imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; • società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; • soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9/1/91, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; • imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purche' provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento.

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Gli attori: soggetti volontari

Soggetto volontario

• Società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;

La definizione di società di servizi energetici della delibera AEEG EEN 9/11 è la seguente.

• Soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager; ai sensi dell’articolo 19 della Legge 10/91, tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:

per soggetti operanti nel settore industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per anno (tep/anno); per soggetti operanti negli altri settori previsti dalla stessa legge: 1.000 tep/anno.

Novità D.M. 28/12/12

• La novità è che dal 2013 anche i soggetti con energy manager “volontario” possono partecipare al meccanismo.

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Schema soggetto volontario come attore

Oltre ai soggetti obbligati, anche i soggetti volontari (società collegate ai distributori, SSE, società con energy manager, distributori sotto la soglia d’obbligo, soggetti con EM volontario/ISO 50001) possono richiedere i TEE.

Soggetto volontario

Borsa GME

acquisto TEE

Contrattazione bilaterale

trasferimento TEE

flussi di cassa

rapporti fra le parti

richiede TEE

Ricavi da minori consumi

Utente

GME Autorizza il rilascio

Trasferisce i TEE

accordo per realizzare intervento Soggetto

volontario

Fase I: Interventi

presenta TEE

Distributore obbligato

Fonte figura:

Fase II: Compravendita TEE e presentazione TEE per annullamento e verifica obbligo

GSE con ENEA/RSE

GSE

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Spggetto regolatore/attuatore

Componente sulle bollette di en.elettrica. e gas naturale

(parte non coperta da altre risorse)

I distributori hanno diritto ad un rimborso per i costi sostenuti per i progetti di efficientamento.

Contributo tariffario trasferimento TEE

flussi di cassa

rapporti fra le parti

Distributore

presenta TEE

Contributo tariffario Consumatori en.elettrica/gas naturale

Art. 9 D.M. 28/12/12

Fonte figura:

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Caratteristiche dei TEE: metodologie di valutazione

• Standardizzata: i metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (UFR), senza procedere a misurazioni dirette.

• Analitica: i metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento.

• Consuntivo: i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto assieme ad una descrizione del progetto medesimo, debitamente approvato.

Metodologie di valutazione dei risparmi

Standardizzata Analitica Consuntivo

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Caratteristiche dei TEE: durata e valore

Durata  dell’incentivo

Valore  dell’incentivo

Mercato Contrattazione tra le parti

• 5 anni, Decreti 20/07/04

Distrib.

Soggetto volontario

• 8 anni per interventi sull’involucro edilizio, Decreti 20/07/04

~ 90 €/TEE per il 2010 e ~ 100 €/TEE per il 2011

• La cogenerazione ad alto rendimento segue un iter diverso. Si applicano ad essa le disposizioni previste dai DD.MM. 4/9/11 e 5/9/11.

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Mercato e contratti bilaterali

Il meccanismo è strutturato in maniera tale che i risparmi energetici divengano “monetizzabili”, e dunque contrattabili, vendibili, acquistabili, dando luogo alla possibilità di aprire un

O, in alternativa, alla possibilità di effettuare accordi bilaterali tra “fornitori” (in genere soggetti volontari) e “acquirenti” (in genere distributori sottoposti all’obbligo) di titoli.

II) CONTRATTI BILATERALI

Distributore obbligato

Soggetto volontario

TEE

I) MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Determinato dal mercato (tra 70-115 €/tep dal 2009) Valore economico del TEE

Gestore dei mercati energetici (GME): emette i titoli, organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica, traccia gli scambi.

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Soglie minime e cumulabilità

Tipologia di progetto Risparmio netto integrale

Standardizzato 20 tep

Analitico 40 tep

Consuntivo 60 tep

I progetti devono avere una dimensione minima tale da permettere il riconoscimento di una quota di risparmio netto integrale. La soglia varia in funzione della tipologia di progetto.

I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del D.M. 28/12/12 non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

- fondi di garanzia e fondi di rotazione;

- contributi in conto interesse;

- detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.

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Caratteristiche dei TEE: tipologie

Esistono vari tipi di titoli: I) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali

di energia elettrica; II) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali

di gas naturale; III) Attestanti il conseguimento di risparmi di altre forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale

non destinate all’impiego per autotrazione; IV) Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale,

realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

V) Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV;

II-CAR) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011;

IN) emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in materia di premialità per l'innovazione tecnologica;

E) emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

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Titoli emessi e scambiati

Modalità di scambio dei titoli nel corso degli anni

Suddivisione percentuale dei titoli emessi dall’inizio del meccanismo a fine dicembre 2012

Elaborazioni FIRE su dati AEEG e GME

Elaborazioni FIRE su dati GME

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I risultati

Rapporto statistico AEEG dal 1° gennaio al 31 maggio 2012

Suddivisione percentuale dei risparmi per metodo di valutazione

Tipologia di soggetto

% di TEE emessi sul totale

al 31 mag 2012 al 31 dic 2011

Distributori elettrici obbligati 5,8 % 6,5 %

Distributori gas obbligati 5,7 % 6,2 %

Distributori non obbligati 0,4% 0,5 %

Società di Servizi Energetici 77,8 % 81,6 %

Soggetti con Energy Manager 10,3 % 5,1 %

Tipologia di soggetto

Numero di soggetti che hanno ottenuto TEE

al 31 mag 2012 al 31 dic 2011

Distributori elettrici obbligati 8 8

Distributori gas obbligati 23 23

Distributori non obbligati 14 15

Società di Servizi Energetici 329 314

Soggetti con Energy Manager 22 15

Elab.  FIRE  su  dati  del  II  rapporto  statistico  intermedio  anno  d’obbligo  2011  (AEEG)

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Andamenti

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Efficienza delle misure

Fig. fonte ENEA: Efficacia delle misure espressa in percentuale

Il grafico mostra l'efficacia dei diversi strumenti di incentivazione e normativi, valutata in base al contributo di ciascuno di essi rispetto all'obiettivo complessivo 2010. Il grafico evidenzia come lo strumento normativo (D. Lgs 192/05 - standard minimi di prestazione energetica) abbia fornito un contributo di entità costante, a fronte di una pronunciata crescita dei risparmi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

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Opportunità con le schede

Esempio: ente locale che provveda alla nomina dell’energy manager seguendo i criteri dell’art. 19 della legge 10/91 e successive circolari applicative. Esempi di azioni: 1) Coibentazione e sostituzione di infissi con altri a doppi vetri negli edifici comunali e nelle scuole primarie (schede standardizzate 5T, 6T, 20T) 2) Solare termico ad integrazione delle caldaie a gas per la produzione di ACS (scheda standardizzata 8T). 3) E, in particolare, interventi di razionalizzazione dei consumi nella pubblica illuminazione, per cui esistono diverse schede standardizzate dedicate (17T, 28T, 29Ta, 29Tb, nuova scheda sui led per aree pedonali). 4) Caldaie centralizzate eventualmente abbinate a sistemi di termoregolazione (Scheda analitica 26T). 5) Reti di teleriscaldamento, laddove possibile (scheda analitica 22T).

Portale dedicato agli EM:

20 tep RNI

40 tep RNI

www.fire-italia.it/energymanagerold.asp

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Riferimenti normativi sui TEE

I provvedimenti principali di fonte governativa, parlamentare e ministeriale sono i seguenti: D.Lgs. 79/1999 e D.Lgs. 164/2000: previsione di schemi di obbligo per l’efficienza

energetica per i distributori (art. 9 e 16 rispettivamente) D.M. 20 luglio 2004: definizione degli schemi relativi ai certificati bianchi (i decreti originali

del 24 aprile 2001, qui abrogati, non riescono a decollare a causa delle complessità) legge 23 agosto 2004 n. 239: postcontatore (comma 34) D.M. 21 dicembre 2007: revisione delle regole di funzionamento D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115: previsioni di rafforzamento e miglioramento, rafforzamento

dei compiti dell’UTEE dell’ENEA Legge 23 luglio 2009 n. 99: prolungamento incentivi per cogenerazione a 10 anni (art. 30) D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28: previsioni di rafforzamento e revisione sostanziale dello

schema

I provvedimenti principali dell’AEEG sono i seguenti:

delibere 103/03 e EEN 9/11: linee guida di funzionamento del meccanismo

delibera 4/06: delega di attività all’ENEA

delibera EEN 3/08: coefficiente di conversione dei kWh elettrici in tep

delibere EEN 4/11, 9/10, 2/10, 177/05, 70/05, 111/04, 234/02: schede tecniche per la valutazione dei risparmi

delibere EEN 16/10, 21/09, 36/08, 345/07, 219/04: contributo tariffario

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Decreto  “termico”:  le  origini

È stato recentemente approvato un nuovo schema di incentivazione per la promozione degli interventi di piccole dimensioni nei settori dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche. Tale misura era prevista dal D.Lgs. 28/11, e dovrebbe fungere da complemento ai certificati bianchi. I principi ispiratori sono contenuti nell’art.28 del provvedimento.

L’incentivo trova copertura a valere sul gettito delle tariffe del gas naturale.

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Soggetti ammessi agli incentivi

Efficienza energetica

Pompe di calore Scaldacqua a pompa di calore Solare termico e solar cooling Generatori di calore a biomassa

Enti ed amministrazioni pubbliche

Solo per alcuni interventi: persone fisiche, condomini e inquilini, enti e soggetti  titolari  di  reddito  d’impresa

Rinnovabili termiche

Soggetti pubblici

Soggetti pubblici Soggetti privati

Efficientamento involucro Generatori di calore a condensazione Schermatura e/o ombreggiamento

Obiettivi

Edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale Impianti termici per il condizionamento invernale e per l’ACS

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Soggetti ammessi

Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più

degli interventi di cui all'art. 4; b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari

di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.

I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCo.

Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

Definizione di ESCo: D.Lgs. 115/08

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Interventi incentivabili

Articolo 4 1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui

all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con

impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure

trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

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Interventi incentivabili

Articolo 4 2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con

impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar

cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

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Art. 4,6 interventi e durata

Il GSE corrisponde l’incentivo in rate annuali costanti, o in un’unica rata se l’incentivo è fino a 600 €

Tipologia di intervento Durata dell’incentivo  

Soggetti ammessi

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato 5 anni

P.A.

Allegato I

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

5 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione

5 anni

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

5 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale:

fino 35kW, 2 anni

P.A. e privati

Allegato II

(elaborazione FIRE)

oltre 35kW fino a 1MW, 5 anni

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore 2 anni

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda:

2 anni fino a 50m2

5 anni oltre 50 fino a 1000 m2

Sostituzione (anche installazione per le sole aziende agricole) di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare:

2 anni fino 35kW

5 anni oltre 35kW fino a

1MW

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Esempio  di  calcolo  dell’incentivo

Se il costo di investimento sostenuto è pari a 3.600 € L’impatto  dell’incentivo  sul  costo  d’investimento  pari  a  circa  il  38%

Esempio • Impianto installato: Pannelli solari termici 4 mq • Incentivo spettante: 1.360 € • Erogato in 2 anni

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Art. 12 Cumulabilità e art. 17 copertura

Cumulabilità L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Copertura Lo 1% del contributo totale spettante, con un massimale di150€ è trattenuto per la copertura delle attività svolte dal GSE e dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli e alle attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi.

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Art. 15 – Diagnosi e certificazione energetica

E’ richiesta la diagnosi energetica precedente l'intervento e la certificazione energetica successiva nel caso di: • isolamento termico di superfici opache (art. 4.1.a) • se l’impianto termico dell’edificio ha potenza nominale totali ≥100kW:

• sostituzione di chiusure trasparenti • sostituzione con generatori a condensazione, pompe di calore o

(anche in serre) generatori a biomassa di impianti di climatizzazione invernale

• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento • installazione di collettori solari termici, anche per solar cooling

Diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche sono incentivate al 100% (o 50% se attraverso una ESCO). La diagnosi non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo. Allegato III - incentivo per le diagnosi energetiche

Destinazione d'uso Superficie utile dell'immobile [m2]

Costo unitario massimo [€/m2]

Valore massimo erogabile [€]

Edifici residenziali, classe E1 del DPR 412/93, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

≤1600 1,5 5.000,00

>1600 1 Ospedali e case di cura, edifici della classe E3 del DPR 412/93 -

3,5 18.000,00

Tutti gli altri edifici. ≤2500 2,5

13.000,00 >2500 2

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Art. 16 – Misure di accompagnamento

MSE e MATTM definiscono, anche in collaborazione con enti e associazioni, misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione. In collaborazione con Consip e le Regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al FTT. ENEA promuove le opportunità del “conto termico” e fornisce, in coordinamento con EELL e Consip, strumenti utili, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. Gli EELL promuovono programmi di interventi, eventualmente concorrendo anche al finanziamento, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e la riqualificazione dell'edilizia sociale. AEEG definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di impianti di climatizzazione e per ACS a PdC.

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Collegamenti utili

ENEA: www.efficienzaenergetica.enea.it FIRE: www.fire-italia.org GME: www.mercatoelettrico.org GSE: www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx

Riferimenti utili:

Per tenersi aggiornati: Newsletter FIRE: www.fire-italia.it/newsletter/newsletter.asp Formazione: - www.fire-italia.it/corsi.asp#elenco - www.enea.it/it/lavoro-studio/formazione/corsi-1/corsi

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