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I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I reati in materia di circolazione stradale”, in quanto le fattispecie di reato previste e sanzionate dal nostro ordinamento non si limitano al Codice della Strada, ma sono anche inserite nel codice penale. Per comodità, facciamo un brevissimo elenco delle fattispecie di rilevanza penale che troviamo nel Codice della Strada, che sono: Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore Art. 100 comma 14 Falsificazione o alterazione di targhe, o uso di siffatte targhe Art. 116 comma 15 Guida autoveicoli e motoveicoli senza patente (solo nel caso di recidiva) Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool Art. 186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose Art. 187 Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti Art. 189 Comportamento in caso di incidente Oltre a questi, nel codice penale troviamo i reati p. e. p. dagli: Art. 337 Resistenza a pubblico ufficiale (rilevante solo per le modalità con le quali può concretizzarsi la fattispecie) Art. 589-bis Omicidio stradale Art. 589-ter Fuga del conducente in caso di omicidio stradale Art. 590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime Art. 590-ter Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali Di questi reati, sicuramente i più “importanti” sono quelli relativi alla guida in stato di alterazione psico-fisica, insieme alla novità del 2016, l’omicidio stradale. Prima di affrontare quelli più importanti, esaminiamo velocemente i reati considerati minori: ART. 9-BIS C.D.S. L’art. 9-bis punisce chiunque organizzi, promuova, diriga, agevoli o partecipi ad una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore che non sia autorizzata.

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Page 1: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA

Il titolo più esatto dovrebbe essere “I reati in materia di circolazione stradale”, in quanto le

fattispecie di reato previste e sanzionate dal nostro ordinamento non si limitano al Codice

della Strada, ma sono anche inserite nel codice penale.

Per comodità, facciamo un brevissimo elenco delle fattispecie di rilevanza penale che

troviamo nel Codice della Strada, che sono:

● Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a

motore e partecipazione alle gare.

● Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

● Art. 100 comma 14 Falsificazione o alterazione di targhe, o uso di siffatte targhe

● Art. 116 comma 15 Guida autoveicoli e motoveicoli senza patente (solo nel caso di

recidiva)

● Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool

● Art. 186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno

anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di

persone o di cose

● Art. 187 Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

● Art. 189 Comportamento in caso di incidente

Oltre a questi, nel codice penale troviamo i reati p. e. p. dagli:

● Art. 337 Resistenza a pubblico ufficiale (rilevante solo per le modalità con le quali può

concretizzarsi la fattispecie)

● Art. 589-bis Omicidio stradale

● Art. 589-ter Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

● Art. 590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime

● Art. 590-ter Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali

Di questi reati, sicuramente i più “importanti” sono quelli relativi alla guida in stato di

alterazione psico-fisica, insieme alla novità del 2016, l’omicidio stradale.

Prima di affrontare quelli più importanti, esaminiamo velocemente i reati considerati minori:

ART. 9-BIS C.D.S.

L’art. 9-bis punisce chiunque organizzi, promuova, diriga, agevoli o partecipi ad una

competizione sportiva in velocità con veicoli a motore che non sia autorizzata.

Page 2: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

La pena è la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da € 25.000 a € 100.000.

Qualora la competizione causi la morte di una o più persone, la pena della reclusione è da 6 a

12 anni e, in caso di lesioni, da 3 a 6 anni. Tutte le pene previste sono aumentate fino a 1

anno in caso di partecipazione alla competizione di minori di anni 18.

Il medesimo articolo sanziona anche chi scommetta sull’evento, con la reclusione da 3 mesi a

1 anno e la multa da € 5.000 a € 25.000.

Quali sanzioni accessorie, sono previste la sospensione della patente da uno a tre anni e la

revoca, se dallo svolgimento della competizione derivino lesioni personali gravi o gravissime

o la morte di una o più persone.

Inoltre, è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a

persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Il Legislatore ha pensato anche di stabilire che l'autorità amministrativa disponga l'immediato

divieto di effettuare la competizione. Qui, evidentemente, la ratio di tale comma è quella di

impedire la prosecuzione non di gare clandestine (nel senso di quelle viste nei film), ma di

competizioni che, semplicemente, difettino dell’autorizzazione.

Anche perchè non si può pensare che chi ha scritto la norma sia così stupido da credere che

basti un divieto dell’autorità amministrativa a fermare le gare clandestine. Se uno non è

intimorito dalla pena edittale prevista dall’art. 9-bis, non si vede perché dovrebbe

preoccuparsi di un divieto dell’autorità amministrativa.

Quanto alla realizzazione pratica della fattispecie di cui all’art. 9-bis (se non nella sua

accezione peggiore), sembra risultare molto difficile.

Anche perchè, solitamente, chi voglia organizzare competizioni sportive ha una certa

conoscenza delle normative e dell’iter burocratico cui sottoporsi per la richiesta delle

necessarie autorizzazioni.

Né la ricerca di qualche sentenza ha dato esito positivo, nonostante la previsione normativa

abbia già 13 anni.

ART. 9-TER C.D.S.

Diverso, invece, e decisamente più semplice che succeda, il caso della fattispecie di cui

all’art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore), in quanto non è

necessario il requisito dell’apparato organizzativo, ma è sufficiente che due idioti qualsiasi si

lascino prendere dall’improvvisazione e affrontino la sfida al volante.

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Page 3: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Tale articolo sanziona il comportamento di chi, anche senza l’organizzazione di una gara

sportiva, utilizzi le strade pubbliche come circuito improvvisato.

La pena prevista è quella della reclusione, da 6 mesi a 1 anno e della multa da € 5.000 a €

20.000.

Come nella fattispecie disciplinata dall'art. 9-bis, in caso di morte o lesioni a una o più

persone, la cornice della pena detentiva viene aumentata, da 6 a 10 anni in caso di morte e da

2 a 5 anni in caso di lesioni.

Quale sanzione accessoria troviamo la medesima punizione prevista per la fattispecie delle

gare non autorizzate: sospensione della patente da 1 a 3 anni e la revoca se dallo svolgimento

della competizione derivino lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più

persone. Ed è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano

a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

ART. 100 CO. 14 C.D.S.

Sull’art. 100 del Codice della Strada è sufficiente un semplicissimo accenno.

La fattispecie punita è quella della falsificazione, manomissione o alterazioni di targhe

automobilistiche o del loro uso.

Non è, però, prevista una sanzione specifica, ma un semplice e generico rimando al codice

penale.

ART. 116 CO. 15 C.D.S.

La guida senza patente (o con patente revocata o non rinnovata per carenza dei requisiti fisici

e psichici) è disciplinata e sanzionata in un solo comma dell’art. 116.

La sanzione prevista nel Codice della Strada ha costituito fattispecie di reato

contravvenzionale, punita con la sola pena pecuniaria (ammenda da € 2.257 a € 9.032), fino

all’entrata in vigore del D.Lgs 15.1.2016 n° 8 (6.2.2016). A partire da quella data, la

contravvenzione in esame, al pari di altre, è stata trasformata in illecito amministrativo.

Tuttavia, in caso di recidiva nel biennio, si applica anche l’arresto fino a 1 anno.

E’, quindi, rimasta, quale fattispecie autonoma di reato, la sola ipotesi “aggravata” della

recidiva nel biennio, esclusa dalla legge di depenalizzazione.

Quale sanzione accessoria, si dispone il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e, in

caso di recidiva, la confisca amministrativa del veicolo. Quando non sono possibili il fermo o

la confisca del veicolo, allora viene disposta la sospensione della patente, eventualmente

posseduta, da 3 a 12 mesi.

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Page 4: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

ART. 337 C.P.

Prima di affrontare i reati più gravi (o, comunque, percepiti come maggiormente pericolosi

dall’opinione pubblica) in materia di circolazione stradale, possiamo fare un accenno anche

all’art. 337 c.p.

In realtà, la fattispecie prevista non è attinente in modo specifico alla circolazione stradale.

Tuttavia, la Giurisprudenza ha via via riconosciuto la configurabilità del reato anche in una

modalità particolare, che lo rende in qualche modo attinente all’argomento.

L’art. 337 sanziona il comportamento di chi usi violenza o minaccia per opporsi ad un

pubblico ufficiale incaricato di un pubblico servizio, mentre svolge un atto d’ufficio o di

servizio.

Il Legislatore non ha definito in modo particolare le modalità della violenza e/o della

minaccia, ma, nel corso degli anni, si è consolidato l’orientamento che vede configurato il

reato anche nel caso in cui il soggetto si dia alla fuga con un comportamento idoneo ad

opporsi all'atto che il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio stia compiendo o si accinga a

compiere: sono le ipotesi, tutte ritenute penalmente rilevanti dalla giurisprudenza, in cui il

soggetto tenti la fuga in macchina mettendo in pericolo, con una guida spericolata, la vita di

terze persone, o compia una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così

inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità oppure

ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida oggettivamente pericolosa,

l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada; ancora è il caso

del soggetto che si diriga con la propria auto contro i pubblici ufficiali. In quest’ultima

ipotesi, in effetti, la minaccia appare decisamente più concreta. Risulta, comunque, piuttosto

inutile cercare di convincere un giudice che la guida spericolata, sapendo di essere inseguiti

dalle Forze dell’Ordine, non sia idonea a configurare, in capo all’imputato, la commissione

del reato.

LA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE

Si deve al nuovo codice della strada del 1992 la separazione delle fattispecie di reato della

guida in stato di ebbrezza (art. 186) e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187).

Prima di allora, infatti, il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale (D.P.R. 393 del

1959) vietava di guidare in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di

sostanze stupefacenti.

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Page 5: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Nel corso degli anni abbiamo assistito a vari interventi del Legislatore, come spesso accade di

tipo emergenziale, sull’onda emotiva di alcuni incidenti stradali cui le cronache avevano dato

ampio risalto.

Solo nell’ultimo decennio, abbiamo avuto ben 4 provvedimenti legislativi che hanno

modificato le disposizioni penalistiche inserite nel codice della strada.

Spesso assistiamo a interventi di emergenza che si limitano a inasprire le sole pene detentive.

Nel caso del codice della strada, invece, sono state ritoccate anche le sanzioni pecuniarie e le

misure interdittive e ablative, che incidono in modo più determinante.

In ogni caso, l’impressione che si ricava è che gli interventi siano più dovuti alla necessità di

dare un contentino ai giustizialisti, che non a risolvere (o prevenire) in maniera lucida un

problema.

E quando il Legislatore si lascia trasportare dalla foga di dare una risposta al montante

allarme sociale, sbaglia quasi sempre, perchè la normativa che ne esce è scarsamente

ponderata e soggetta, in tempi piuttosto brevi, a modifiche.

Nel 2007, l’art. 5 del D.L. 117 ha:

1) reintrodotto il reato di guida senza patente;

2) modificato la guida in stato di ebbrezza, introducendo le famose tre cornici sanzionatorie

distinte in base alla quantità di alcool;

3) inasprito le sanzioni per la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o

psicotrope;

4) raddoppiato le pene e il fermo amministrativo del veicolo per il conducente che,

annebbiato da alcool o droghe, abbia provocato un incidente stradale;

5) depenalizzato il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza o di

alterazione da sostanze stupefacenti.

Peraltro, inizialmente il decreto prevedeva una pena detentiva anche per la guida con un

valore di alcool nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8. La legge di conversione aveva soppresso

la pena detentiva, configurando il reato come contravvenzione, estinguibile mediante

oblazione ex art. 162 c.p. (pagando una somma pari a ⅓ della sanzione massima e le spese

del procedimento).

Ovviamente, poiché la legge di conversione aveva introdotto una novità meno afflittiva per i

potenziali trasgressori, aveva poi dovuto “rimediare”, rimuovendo la possibilità di sostituire

la pena con l’obbligo (inizialmente previsto per la due fasce superiori di cui all’art. 186 co. 2)

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Page 6: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

di svolgere attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche

pubbliche. La novità, che era parsa, da una prima analisi del D.L., in grado di realizzare una

deflazione carceraria, veniva, quindi, cancellata in sede di conversione.

L’anno successivo, un altro D.L., il 92 del 2008, ha:

1) inasprito le sanzioni per i reati di guida in stato di alterazione psicofisica;

2) stabilito la confisca obbligatoria del veicolo a carico di chi venga colto in stato di

ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l;

3) ripristinato la sanzione penale per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Nel 2009, stavolta direttamente con una legge, la n. 94, abbiamo assistito:

1) al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida in caso di tasso

alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione da stupefacenti, quando non possa

essere disposta la confisca del veicolo perché appartenente a un terzo;

2) all’introduzione, per i reati di cui agli artt. 186 e 187, dell’aggravante a effetto speciale

dell’avere commesso il fatto tra le ore 22 e le 7. Attenzione: questa aggravante è sottratta

al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti che possano concorrere nella

determinazione della pena.

Il raddoppio della durata della sospensione della patente in caso di impossibilità della

confisca, inserita per sanzionare più aspramente chi si metta alla guida di veicoli altrui per

evitare la misura ablativa, non si applica nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi

all’accertamento (art. 186 co. 7). L’esigenza di prevenzione dovrebbe essere la medesima,

ma, evidentemente, il Legislatore se ne è dimenticato.

O, forse, avrà ritenuto sufficiente la sanzione amministrativa accessoria già stabilita, dato che

il periodo di sospensione previsto dalla norma va da 6 mesi a 2 anni.

Nel 2010, infine, con la L. 120 si è vista:

1) La riformulazione di alcuni commi degli artt. 186 e 187;

2) L’introduzione dell’art. 186-bis, che inasprisce le sanzioni a carico di neopatentati e

guidatori professionali;

3) La depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza nell’ipotesi più lieve (con tasso

alcolemico tra 0,5 e 0,8);

4) L’introduzione della possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro

di pubblica utilità.

ART. 186 C.D.S.

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La norma punisce la guida in stato di alterazione da bevande alcoliche e definisce il tasso

minimo al di sopra del quale un conducente può definirsi alterato: 0,5 g/l.

Come è noto, sopra questo limite il Legislatore ha stabilito 3 soglie, in relazione al tasso

alcolemico riscontrato, sanzionate in modo differente.

a) Nel caso di concentrazione di alcool nel sangue tra 0,5 e 0,8, il conducente viene punito

con una sanzione amministrativa da € 531 a € 2.125 e con la sospensione della patente da

3 a 6 mesi.

b) Nel caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5, la sanzione principale non è più

amministrativa, in quanto il trasgressore viene punito con l’ammenda da € 800 a € 3200 e

con l’arresto fino a 6 mesi. E, ovviamente, la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione aumenta, rispetto all’ipotesi precedente: da 6 mesi a 1 anno.

c) Nell’ipotesi di violazione più grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5, l’ammenda è

da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. La patente viene, poi, sospesa da 1 a

2 anni. La sospensione raddoppia nel caso in cui il veicolo usato per la commissione del

reato appartenga a persona estranea al reato e la patente viene revocata in caso di recidiva

nel biennio e, sempre, in caso di incidente. Il veicolo viene poi confiscato, sempre che

non sia di un terzo estraneo, con la sentenza di condanna (o con l’applicazione della pena

su richiesta). Attenzione, perché tale misura ablativa viene disposta anche nel caso di

sospensione condizionale della pena.

Il Legislatore, quale tentativo di misura ulteriormente deterrente, ha disposto che, in caso di

incidente stradale provocato in violazione dei limiti stabiliti nell’art. 186, le sanzioni siano

raddoppiate e, sempre che il veicolo non sia di persona estranea, subisca un fermo

amministrativo di 180 giorni. Come abbiamo già visto, poi, la patente viene sempre revocata

in caso di incidente e di superamento della soglia massima.

Le sanzioni accessorie sono applicate anche in caso di scelta, ai fini processuali, del

cosiddetto patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Inoltre, l’ammenda prevista dal comma 2 viene aumentata da ⅓ a metà se il reato viene

commesso nelle ore notturne, dalle 22 alle 7.

La ratio di questa aggravante, che, come accennato prima, non può essere soggetta al

bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (eventuali diminuzioni di pena vengono

operate sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante specifica), risiede

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nel fatto che viene ritenuta maggiormente pericolosa la somma dell’assunzione di alcool e del

rallentamento dei riflessi tipico delle ore notturne, a causa della naturale stanchezza.

Quello che, però, stride con la severità con cui il Legislatore ha pensato di combattere il

fenomeno (impedendo il bilanciamento con le circostanze attenuanti) è che l'aumento di pena

colpisce solo l’ammenda e non anche la pena detentiva.

Alcuni commentatori, peraltro, ritengono che, data la statistica sulla guida in stato di

ebbrezza, che evidenzia come siano decisamente rari i casi accertati tra le 7 e le 22, sia

assurda la previsione di un’aggravante che punisce più severamente quelle che possono

considerarsi ipotesi generali.

Personalmente ritengo che, in caso di superamento della soglia di 1,5, la tendenza del

guidatore sia quella di avere una maggiore cautela, dovuta semplicemente al rallentamento

generale delle funzioni cerebrali. Diverso, invece, il caso di un superamento della soglia

minima di 0,5 perché i freni inibitori risultano spesso compromessi dalla leggera assunzione e

ci si sente in grado di affrontare senza problemi la guida anche veloce, con un aumento del

rischio generale.

L’idea di cercare di migliorare la sicurezza notturna nelle nostre strade ha portato anche alla

creazione di un Fondo contro l’incidentalità notturna e, con la riforma del 2009, è stato

stabilito che una quota del 20% dell’ammenda irrogata sia destinato a quel Fondo.

Non chiediamoci, però, come vengano usate le risorse che confluiscono nel Fondo, istituito

presso la Presidenza del Consiglio. In teoria, dovrebbero essere acquistati materiali,

attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di

polizia, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il

finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della

guida in stato di alterazione psicofisica. In pratica, visto che, spesso, alle Forze di polizia

mancano importanti dotazioni, il pensiero di come vengano gestite male queste somme è più

che legittimo.

A proposito delle dotazioni in uso agli operanti, solitamente viene fatta una prima prova con

un apparecchio che loro stessi chiamano “precursore”. Il risultato fornito da questo

apparecchio è una sorta di prima analisi, molto grossolana, che indica che il soggetto ha fatto

uso di sostanze alcoliche. In caso di esito positivo, il trasgressore viene sottoposto - sempre

che non si rifiuti - ad analisi più specifiche che indichino il valore soglia eventualmente

superato. A volte capita che l’apparecchiatura necessaria non sia in dotazione sulla vettura

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delle Forze dell’ordine e, in tal caso, gli agenti hanno la facoltà di condurre il presunto

trasgressore presso il loro ufficio o comando, per la misurazione.

In caso di incidente, il conducente viene sempre sottoposto all'alcoltest e, qualora necessiti di

cure ospedaliere o anche solo di semplici accertamenti diagnostici per escludere lesioni, le

analisi alcoolemiche vengono effettuate direttamente dagli operatori sanitari, su richiesta

degli organi di Polizia stradale.

Se il conducente si rifiuta di sottoporsi alle analisi, la sanzione stabilita è quella prevista per

la violazione più grave (186 co. 2 lett. c), ma la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente, in caso di condanna, va da 6 mesi a 2 anni.

Con l’ordinanza che dispone la sospensione della patente, viene anche disposta una visita

medica, al cui esito è legata la sorte della patente del trasgressore.

Grazie alla riforma del 2010, nel caso in cui NON sia avvenuto un incidente, la pena

detentiva e pecuniaria comminate possono essere sostituite, anche in caso di decreto penale di

condanna, se l’imputato non si oppone, con un periodo di lavoro di pubblica utilità.

Che consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via

prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le

province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o

presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata

corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena

pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di

svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e

dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della

patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta e, in caso di

violazione degli obblighi ad esso connessi, viene revocato e ripristinata la sanzione sostituita

(compresa la confisca del veicolo).

La difesa di un soggetto sorpreso alla guida in condizioni di ebbrezza non è facile.

Soprattutto perché gli operanti sono stati adeguatamente “istruiti” a descrivere, nei verbali, le

condizioni in cui appare il soggetto.

Da quando ho cominciato la professione, non mi è mai capitato un verbale ai sensi dell’art.

186 che non contenesse la descrizione dei sintomi riscontrati e che, puntualmente, erano: alito

vinoso, eloquio sconnesso, equilibrio precario e occhi arrossati. La cosa “strana” è che i

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sintomi erano quasi sempre uguali, a prescindere dall’effettiva concentrazione di alcool nel

sangue. Evidenza che, per prevenire determinate eccezioni del difensore e far sì che il giudice

arrivasse alla condanna, erano state fornite precise istruzioni o, comunque, tra gli operanti si

era diffusa questa prassi a causa delle precedenti esperienze.

Quanto agli accertamenti strumentali, le apparecchiature in dotazione sono diventate sempre

più precise e vanificano molte eccezioni difensive. Tuttavia, quello che il difensore può fare è

puntare il dito sulla precisione del test effettuato con l’alcoltest, verificare l’omologazione, la

data dell’ultimo controllo del suo funzionamento e, in caso di accompagnamento del proprio

cliente in ospedale per eventuali cure, verificare che sia stata svolta un’analisi ematica.

In quest’ultimo caso, una speranza per la difesa potrebbe essere costituita dalla “catena di

controllo”. Il campione ematico prelevato dal soggetto, infatti, deve non solo essere

sufficiente a garantire l’analisi delle sostanze vietate presenti nel sangue, ma anche essere

conservato secondo determinati crismi che, se non rispettati, potrebbero inficiarne

l’utilizzabilità. Inoltre, se non sufficiente, come quantità, a garantire la possibilità

all’interessato di far eseguire un proprio test, potrebbe determinare un vulnus per la difesa.

C’è chi afferma la fallacia degli alcoolimetri in dotazione alle forze dell’ordine, in quanto il

loro principio di funzionamento sarebbe il frutto di un errore di base.

In pratica, l’etilometro si basa sulla Legge di Henry, che regola la solubilità dei gas in un

liquido e recita: Un gas che esercita una pressione sulla superficie di un liquido, vi entra in

soluzione finché avrà raggiunto in quel liquido la stessa pressione che esercita sopra di esso.

Il problema, secondo chi cerca di demolire l’attendibilità dell’alcooltest, consiste nel fatto

che, per calcolare i coefficienti che devono essere utilizzati per la programmazione

dell’apparecchio, si sono effettuate prove di laboratorio, in condizioni di temperatura e

pressione stabili e utilizzando come liquido l’acqua.

Cosa che non avverrebbe, invece, nell’ambito di una misurazione in strada, dove le

condizioni di temperatura e di pressione non sono certo paragonabili a quelle di un

laboratorio (si pensi, ad esempio, alle differenze di temperatura di soggetti vari) e dove il

liquido sul quale deve agire il gas non è acqua, ma sangue.

Il risultato, quindi, sarebbe inattendibile e la cosa migliore sarebbe un prelievo ematico (che,

però, non si sa se possa portare vantaggi per il proprio cliente).

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Si tratta, comunque, di tentativi, perché, come è noto, l’ultima parola spetta al giudice. Che,

spesso, non se la sente di andare contro quanto affermato dagli operanti o risultante

dall’apparecchiatura a loro in dotazione.

Tuttavia, qualora non fosse utilizzabile in dibattimento l’esito delle analisi, si otterrebbe

quantomeno l’esclusione della configurabilità della fattispecie penale, restando solo la

possibilità della contravvenzione prevista dalla lettera a) dell’art. 186 co. 2.

Ma il lavoro dell’avvocato, soprattutto nel caso della guida in stato di ebbrezza, non si deve

limitare alla difesa in ambito penale. Abbiamo visto, infatti, come la norma preveda sia pene

che sanzioni amministrative accessorie. E, spesso, proprio su questo campo si gioca

un’importante partita.

Quando un cliente viene fermato, in caso di esito positivo dell’alcooltest, non subisce solo la

sanzione penale, ma anche ulteriori misure. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il prefetto

dispone, in via cautelare, la sospensione della patente di guida, per un periodo che può

arrivare fino a 2 anni.

La misura cautelare disposta dal prefetto, quindi, può anche non coincidere con la sanzione

amministrativa accessoria comminata dal giudice monocratico a seguito della condanna.

Infatti, solo nell’ipotesi della violazione più grave può esserci coincidenza nella misura

massima del provvedimento. In alcuni casi, peraltro, il prefetto può subordinare la riconsegna

della patente all’effettuazione di una visita medica.

E cosa succede se il prefetto dispone la sospensione e, successivamente, l’imputato, magari a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ottiene un’assoluzione nel merito?

Si deve tenere la sospensione cautelare, perchè ormai già abbondantemente scontata. Ma non

subirà la sanzione amministrativa accessoria (né quella principale, ovviamente).

A tal proposito, è intervenuta stata una pronuncia di un Giudice di pace di Verona (1936 del

2014), che ha ritenuto come l’art. 223 del CdS, che da al prefetto il potere di disporre la

misura cautelare, non si applichi in caso di violazione dell’art. 186. Questo coraggioso

giudice ha motivato la sua decisione, sostenendo che l’art. 223 CdS sia una norma generale e

il 186 una norma speciale. Di conseguenza, prevale quest’ultima.

Personalmente, non ho mai avuto la fortuna di trovare un giudice che interpretasse così la

normativa, in quanto l’interpretazione che va per la maggiore è quella di considerare

assolutamente nella discrezionalità del prefetto la quantificazione della sospensione cautelare.

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Page 12: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Non molto tempo fa, una signora, in trasferta serale per lavoro in Emilia Romagna, aveva

esagerato un tantino con i brindisi insieme al cliente. Finita la serata, prendeva la propria

vettura, per tornare a Pavia, ma imboccava l’autostrada contromano. Poiché si rendeva conto

di non essere lucidissima, percorreva alcuni chilometri nella corsia di sorpasso, maledicendo

la Società Autostrade perché non aveva costruito delle piazzole di emergenza e

domandandosi perché fossero tutti contromano…

Mentre lei era intenta a cercare un posto a margine dove riposare, gli altri automobilisti

chiamavano allarmati la polizia stradale e, prima che gli agenti riuscissero a intervenire,

bloccandola al casello, una signora decideva di lanciarsi fuori strada per non scontrarsi

frontalmente (per sua fortuna, non procurandosi alcuna lesione grave). Arrivata al casello, la

signora veniva fermata dagli agenti della Stradale, che le chiedevano di sottoporsi al test. Le

sue condizioni erano tali da non riuscire a soffiare nell’apparecchio e, poiché riteneva di

essere maggiormente tutelata, accoglieva di buon grado la proposta di andare in ospedale per

le analisi. Non si sa cosa sia successo in macchina, ma in ospedale non ci arrivarono.

Andarono, invece, negli uffici della Stradale, dove le fecero un verbale contestandole il 186

co. 7.

A seguito del verbale, venne sequestrato il veicolo, sospesa la patente per 12 mesi, emanato

un decreto penale di condanna che prevedeva la confisca dell’auto. Si dovette chiedere che la

signora venisse nominata custode del veicolo (per evitare troppe spese), fare un ricorso

avverso la sospensione prefettizia della patente e, una volta emesso, opporsi al decreto penale

di condanna. Il ricorso avanti il gdp venne respinto, con la motivazione che, essendo una

misura cautelare, il prefetto avesse ampia discrezionalità sulla durata della sospensione e che

era del tutto sganciata dalla sanzione accessoria di competenza del giudice monocratico. Una

volta affrontato il processo, le testimonianze degli operanti permisero di arrivare

all’assoluzione, perché uno dei due riferì che la signora aveva provato a soffiare, non

riuscendoci e che, effettivamente, dovessero andare in ospedale (ma non si ricordava perché

non lo fecero). Il processo penale non era, però, l’unica preoccupazione della cliente, perché,

nelle more, un giudice ordinò la vendita del veicolo, perché gli risultava ancora la confisca. Si

dovette, quindi, depositare un’istanza urgente, con l’I.V.G. che, nel giro di pochi giorni

voleva prendere il veicolo con un carro attrezzi, per chiedere la sospensione della vendita

inammissibile attesa della sentenza del monocratico.

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Page 13: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Per fortuna, l’istanza venne accolta, ma il fatto è che il T.U. sulle spese di giustizia, all’art.

151 co. 3, prevede espressamente che il Giudice possa, se i beni non possono essere custoditi

senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, disporne la vendita.

Attenzione, perchè questa norma non viene applicata molto spesso, ma potrebbe essere di una

portata devastante, perché, alla fine, un provvedimento temporaneo quale può essere un

sequestro, diventerebbe definitivo. E si sa che da un bene venduto forzatamente non si ricava

mai la stessa cifra che si potrebbe ottenere da una vendita volontaria. Oltre al fatto che,

spesso, il valore affettivo di un bene, o la funzione esercitata da quel bene all’interno di un

nucleo familiare, è decisamente superiore al suo valore commerciale. Quindi, il soggetto cui

venga sequestrato un veicolo, oltre ad affrontare le difficoltà che l’assenza temporanea del

bene comporta, si può ritrovare con una sentenza assolutoria e, nello stesso tempo, senza il

veicolo, venduto nelle more per evitarne il deprezzamento. Con il risultato che dovrà

affrontare una spesa maggiore, rispetto all’importo che gli venga restituito dopo

l’assoluzione, per comprare un veicolo che possa sostituire quello venduto.

Ma quale difesa si può concretamente approntare in caso di guida in stato di ebbrezza?

Innanzitutto, verificare sempre con molta attenzione se ci sono carenze nella verbalizzazione:

solitamente gli operanti sono molto attenti a indicare tutto (e anche di più) il necessario. Ma

se manca l’avvertimento di farsi assistere da un difensore, si verifica una nullità relativa, che

va sollevata nei termini di cui all’art. 181 c.p.p. (sempre che, decaduta la parte, un giudice

non ritenga di poter sollevare d’ufficio la questione). Oppure, se non ci sono indicazioni sul

tipo di apparecchio usato, o se le misurazioni sono effettuate a meno di 5 minuti l’una

dall’altra, qualche possibilità di eccezione da parte del difensore c’è. Non, però, se il fermato

viene avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato e questo non fa in tempo ad

arrivare sul posto, perché l’accertamento va compiuto con una certa celerità (l’attesa farebbe

abbassare il tasso alcolico), oppure il nome del difensore non venga verbalizzato.

Oltre a queste valutazioni, bisogna verificare se si possa presentare opposizione avanti al

giudice di pace (e, se si fa, sperare in una pronuncia come quella di Verona del 2014) e fare

istanza immediata perché il cliente possa essere nominato custode del veicolo sequestrato (al

fine di ridurre le spese di custodia). Magari non si riuscirà a salvare il veicolo, ma almeno si

risparmierà qualche spesa.

Bisogna, comunque, tenere presente, che molto spesso (praticamente sempre, ormai), le

Procure chiedono l’emissione di decreti penali di condanna, con innegabili vantaggi. Peraltro,

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Page 14: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

l’emissione del decreto penale di condanna non fa venir meno la possibilità, in assenza di

incidenti e se non sia già stata utilizzata, di chiedere i lavori di pubblica utilità. Quanto alla

determinazione della pena, che nel decreto penale prevede la sostituzione della pena detentiva

in pecuniaria, c’è una norma, l’art. 53 della L. 689 del 1981, che è stata modificata nel 2003 e

prevede che, in caso di sostituzione, la pena pecuniaria venga calcolata, ai sensi dell’art. 135

c.p., tra un minimo di € 250/giorno ad un massimo di € 2.500/giorno, in ragione delle

condizioni economiche dell’imputato. Tale norma, però, nella prassi è quasi del tutto

trascurata.

Come suggerimento, se non ci sono sbavature nell’impianto accusatorio, se il verbale è

perfetto, tutti gli avvisi di legge sono stati dati, le garanzie dell’imputato rispettate e gli

operanti hanno una certa esperienza, è da evitare tassativamente di chiedere un rito ordinario.

Se lo si fa, bisogna essere certi di poter smontare qualcosa. E, in questo caso, ricordarsi di

inserire nella lista testi anche gli operanti (soprattutto se si pensi di poterli mettere in

difficoltà nel corso dell’esame), perchè se il PM non deposita lista testi, fidandosi

dell’accertamento strumentale (che in alcuni casi viene ritenuto dal giudicante più che

sufficiente), il difensore rimane senza la possibilità di controesaminare gli agenti.

Se l’ordinario è scelto per sperare nella prescrizione, si tratta di una speranza quasi sempre

vana, data la celerità e semplicità delle indagini necessarie.

Il patteggiamento potrebbe anche avere qualche attrattiva, ma è necessario tenere presente

che difensore e PM, nel confezionare l’accordo sulla pena, non possono vincolare il Giudice

per quanto concerne le pene accessorie, le sanzioni amministrative accessorie, le misure di

sicurezza o la confisca, perché queste sono obbligatorie e sottratte alla loro disponibilità.

Pare opportuno fare ora qualche accenno al lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità è un istituto di carattere premiale, che permette all’imputato di

sostituire la pena con un periodo di lavoro non retribuito, a favore della collettività, nel

campo della sicurezza e dell’educazione stradale da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le

Province (o, meglio, ciò che sono ora), i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o

organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il Giudice può operare la

sostituzione della pena con il Lavoro di pubblica utilità sia con la sentenza che con il decreto

penale di condanna. E’ sufficiente che non vi sia opposizione da parte dell’imputato.

Viene incaricato l’UEPE, perché verifichi che il lavoro di pubblica utilità sia effettivamente e

correttamente svolto.

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Page 15: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

In caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa un’udienza e, in

quella occasione, dichiara estinto il reato, disponendo anche la riduzione alla metà della

sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Sempre che, nel frattempo, qualcuno troppo zelante non lo abbia fatto vendere ai sensi

dell’art. 151 co. 3 D.P.R. 115/2002…

In caso di violazione degli obblighi, a richiesta del PM o d’ufficio, il Giudice che procede o

quello dell’esecuzione, dispone la revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita.

Tale pena sostitutiva può essere concessa solo una volta.

Il lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 186 co. 9-bis e 187 co. 8-bis è diverso da

quello previsto dall’istituto della messa alla prova, introdotto con L. 67 del 2014. Nonostante

siano chiamati allo stesso modo, il primo ha una durata predeterminata dalla legge e

corrisponde alla sanzione irrogata. Il secondo, da effettuarsi per un periodo non inferiore a

dieci giorni (e 8 ore giornaliere), dipende dalla discrezionalità del Giudice, che deve,

innanzitutto, valutare se sussistano le condizioni e, in caso positivo, ne determina le modalità

e la durata. Conviene, al difensore, prendere contatto con l’UEPE e predisporre con tale

ufficio un programma che possa, anche secondo l’esperienza passata con altri soggetti, essere

accolto favorevolmente dal Giudicante.

Il limite del lavoro di pubblica utilità, come già detto, è la sua esclusione in caso di incidente

stradale. La norma prevede che il conducente debba avere provocato il sinistro. Non è

necessario che il conducente in stato di ebbrezza abbia coinvolto altri soggetti o veicoli. E’

sufficiente che vada a sbattere per i fatti propri per configurare l’ipotesi che impedisce i

lavori di pubblica utilità.

Parrebbe forse utile, in caso di sinistro stradale, rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento con

l’etilometro, quantomeno per escludere il raddoppio del periodo di sospensione della patente,

in quanto, nonostante il richiamo alle sanzioni previste dall’art. 186 co. 2 lett. c), il codice

della strada disciplina in modo autonomo il periodo di sospensione per questa violazione (da

6 mesi a 2 anni). Non ci si salva, comunque, dall’applicabilità dell’aggravante specifica

dell’eventuale commissione del reato nelle ore notturne.

ART. 186-BIS C.D.S.

Questo articolo è stato inserito dalla L. 120 del 2010, che ha disciplinato in modo autonomo

(e più duro), a carico di minori di 21 anni, neopatentati e guidatori professionisti, la

violazione del divieto di guidare in stato di alterazione psicofisica.

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Page 16: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Non risulta, infatti, concesso che l’eventuale misurazione con alcooltest dia un risultato

superiore allo “zero”.

I destinatari di questo regime sono:

- minori di anni 21 e neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente;

- trasportatori professionali di persone;

- trasportatori professionali di cose;

- conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un

rimorchio (con massa complessiva dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e

veicoli destinati al trasporto di persone con almeno 8 posti a sedere escluso il

conducente e di autoarticolati e autosnodati.

E’ prevista una semplice sanzione amministrativa (da € 164 a € 663) in caso di superamento

dello “zero”, ma non del tasso di 0,5. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di provocamento

di incidente.

Sussiste, poi, un richiamo alle sanzioni previste nell’art. 186 co. 2, aumentate di ⅓ nel caso

della lettera a) e da ⅓ a ½ nei casi di cui alle lettere b) e c).

E’ escluso il giudizio di bilanciamento di eventuali attenuanti concorrenti con le aggravanti

contestate e le diminuzioni di pena opereranno sulla pena conseguente al calcolo delle

aggravanti.

In caso di superamento della soglia più alta, la patente è sempre revocata per i conducenti di

veicoli con massa superiore a 3,5 t. o, in caso di recidiva nel triennio, per gli altri conducenti

cui è dedicato l’articolo. E, ovviamente, è disposta la confisca del veicolo.

Anche l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è disciplinata in modo più duro,

perché le pene di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) vengono aumentate da ⅓ a ½.

La curiosità del Legislatore è che ha disposto che, al contrario dell’analoga violazione

commessa da un soggetto qualsiasi, in caso di impossibilità di confisca del veicolo, perché

appartenente a terzo estraneo, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Il prefetto ordina, insieme alla sospensione della patente, che il conducente si sottoponga a

visita medica e, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei 2 anni precedenti per il

medesimo reato, è sempre disposta la revoca della patente, quale sanzione amministrativa

accessoria.

Ulteriore giro di vite del Legislatore, in caso di violazione commessa da soggetto inferiore ai

18 anni, consiste nell’impossibilità di conseguire la patente B prima dei 19 anni in caso di

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Page 17: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

superamento della soglia 0, ma non dello 0,5 e non prima dei 21 anni in caso di superamento

dello 0,5.

Inutile spiegare la ratio di questa disciplina più severa - condivisibilissima, peraltro - nei

confronti di queste categorie di soggetti.

È, però, necessario giusto un cenno al fatto che la severità del regime è stata mitigata dal

principio espresso dalla Corte Costituzionale, con sentenza 167 del 2012, che ha

sostanzialmente dichiarato, nella motivazione, che le ipotesi di guida sotto l’influsso di

sostanze alcoliche da parte di conducenti “a rischio elevato”, quali quelli di cui all’art.

186-bis C.d.S., siano da qualificare come aggravanti rispetto alle ipotesi configurate ai sensi

dell’art. 186 e, quindi, nonostante non vi sia un richiamo letterale all’applicabilità della

norma di cui al comma 9-bis del 186, i lavori di pubblica utilità siano concedibili anche a

questi soggetti.

Art. 187 C.D.S.

L’art. 187 disciplina o, meglio, vieta, la guida, in stato di alterazione psicofisica, dopo

l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, punendola con l’ammenda da € 1.500 a €

6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno.

La patente, sanzione amministrativa accessoria, viene sospesa da 1 a 2 anni e se il veicolo è

di terzo estraneo, da 2 a 4 anni.

Con un richiamo alla categoria dei conducenti “a rischio elevato”, in caso di violazione da

parte di questi, le sanzioni appena viste aumentano da ⅓ alla ½.

Anche in questo caso, opera la revoca se il reato è commesso da uno dei conducenti di cui

alla lett. d) del 186-bis co.1 o in caso di recidiva nel triennio.

Con la sentenza di condanna, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e anche in caso di

applicazione della sospensione condizionale, il veicolo è sempre confiscato, purché non

appartenente a terzo estraneo.

In caso di sinistro provocato dall’assuntore di stupefacenti in stato di alterazione, le pene

sono raddoppiate e la patente sempre revocata.

Anche per il 187, è stata prevista l’aggravante specifica della commissione in orari notturni.

Il Legislatore ha utilizzato una formulazione della norma che può servire, al difensore,

quando venga contestata la guida in stato di alterazione psicofisica dopo l’assunzione di

stupefacenti, senza che l’alterazione risulti da accertamenti strumentali.

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Page 18: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Contrariamente, infatti, alla descrizione sintomatica dello stato di ebbrezza, sufficiente

quantomeno a configurare l’illecito più lieve di cui all’art. 186 co. 2 lett. a), l’alterazione da

stupefacenti non può risultare da elementi sintomatici esterni. Le sostanze stupefacenti sono

varie e con effetti non univoci. E’ chiaro che le Forze dell’Ordine hanno una certa esperienza

e possono rendersi conto di uno stato di alterazione del conducente. Ma il quadro sintomatico

non può, da solo, giustificare l’accusa ai sensi del 187 CdS, in quanto serve anche

l’accertamento strumentale.

Come avviene, quindi, l’accertamento? Attraverso un esame su campioni di liquidi biologici.

E nemmeno questo, da solo, è sufficiente ad accertare il reato.

Perché questo avvenga, è necessario che ci siano entrambi (quadro sintomatico di alterazione

e accertamento strumentale), in quanto il primo consente di appurare una condizione di

alterazione al momento del fatto e il secondo di collegare la condizione di alterazione

all’assunzione di sostanze stupefacenti. Quanto all’esame, il liquido biologico “principe” per

la valutazione dell’attualità d’uso dello stupefacente è il sangue. In alternativa, la saliva.

L’urina, invece, non è assolutamente rilevante (e, se ci provano, bisogna opporsi con forza),

in quanto lo stupefacente permane nel liquido, pur senza che il soggetto subisca alterazione

psicofisica, per giorni. Le analisi delle urine consentono di valutare un consumo recente, ma

non attuale. Ecco perché, ai fini della valutazione dello stato di alterazione psicofisica, il

Protocollo operativo diramato dal Ministero della Salute il 15.2.2005 (c.d. Protocollo

Operativo Droga) prevede che, in caso di positività di entrambi i campioni (sangue e urine o

saliva e urine), nel referto analitico deve essere indicata la concentrazione di ciascuna

sostanza identificata nelle analisi di conferma e si deve tenere conto anche di eventuali

terapie farmacologiche in atto. Non basta dirlo; la terapia farmacologica che può,

eventualmente, falsare il risultato positivo delle analisi, deve essere documentata da

prescrizioni mediche. Se risulta positivo un solo campione, prevale il risultato

dell’accertamento eseguito sul sangue (rispetto alle urine). Se la discrepanza coinvolge il test

sulle urine e quello sulla saliva, se quest’ultimo è stato eseguito con

gascromatografo/spettrometro di massa, si considera globalmente positivo. Altrimenti deve

essere considerato negativo. Parte della giurisprudenza di merito ha colto il problema, non

ritenendo sufficiente il test sulle urine in assenza di visita medica che determini l’attualità del

consumo.

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Page 19: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

La riforma del 2010 sembra aver eliminato la necessità della visita medica, ritenendo

sufficiente l’esito delle risultanze degli accertamenti di laboratorio sui campioni, per la

deduzione dello stato di alterazione. Gli operanti, peraltro, in alcune occasioni agiscono in

modo molto comodo (per loro): capita, infatti, che, soprattutto quando di fronte si trovino

degli sprovveduti, spaventati per il controllo, che magari si sono fumati una canna 1 ora

prima, cerchino di puntare molto sull’aspetto delle analisi che, ove risultino positive, possono

comportare conseguenze pessime, oltre al fatto che si protrarrebbero per ore. E che, quindi, se

il soggetto firma il verbale e se ne torna a casa, può rivolgersi da solo alle strutture sanitarie

pubbliche per l’effettuazione di analisi che possano determinare l’assenza di alterazione.

Peccato che, così facendo, compilando un verbale con crocette su prestampati e facendolo

firmare allo sprovveduto (che, nel 90% dei casi non legge una sola parola), scatti il rifiuto di

sottoporsi agli accertamenti e il reato sia già bell’e confezionato.

Se il soggetto è incensurato, giovane, intimorito dall’autorità, il gioco risulta facile.

Qualche tempo fa, infatti, capitò un diciottenne che si era fatto una cannetta a scuola, insieme

ad altri, 2 ore prima del controllo. Venne fermato e perquisito sul piazzale all’ingresso

dell’A7, gli fecero togliere le scarpe, controllarono la macchina e, trovata una canna, venne

convinto (questa la sua versione) di poter andare al Policlinico di Pavia da solo a fare le

analisi. Ovviamente, gli agenti chiamarono a casa, perché qualcuno venisse a prendere l’auto

e rispose la madre, che arrivò sul posto. Questa, solo dopo mezz’ora di sfuriata al figlio,

appena arrivati a casa, verificò sul verbale il formale rifiuto del figlio di eseguire gli

accertamenti con gli operanti. Ovviamente, madre e figlio cercarono di andare

immediatamente in ospedale per le analisi, ma li respinsero educatamente, perchè non c’era

alcun provvedimento dell’autorità che lo richiedesse. Alla fine, dato che nel verbale non vi

era traccia alcuna della perquisizione, nonché del fatto che gli agenti lo avessero

sostanzialmente spinto a firmare il rifiuto, nell’erronea convinzione di potersi sottoporre da

solo agli esami, né vi erano testimoni che lo potessero scagionare, il diciottenne si prese la

condanna.

Tornando brevemente alla parte teorica, nonostante l’intervento del riformatore, a giudizio di

alcuni lo stato di alterazione non può essere desunto automaticamente dall’assunzione di

sostanza prima della guida, se non ci siano accertamenti non solo sulla qualità della sostanza,

ma anche sulla quantità assunta. Sappiamo tutti, infatti, che la colpevolezza debba essere

provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

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Page 20: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Gli operanti possono prelevare campioni di liquidi biologici in tre casi: 1) quando gli

accertamenti qualitativi danno esito positivo; 2) quando hanno ragionevole motivo di ritenere

che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze; 3) in caso di sinistri stradali.

Gli accertamenti qualitativi sono effettuati su campioni come urina e saliva e con apparecchi

portatili che rivelino la presenza di sostanze. Ovvio che gli agenti non possano prelevare

sangue, circostanza che è riservata agli operatori sanitari, che possono intervenire in caso di

sinistro, quando il conducente necessiti di cure.

Il prelievo di campioni di sangue dovrebbe essere soggetto a consenso, perché considerato

atto invasivo dell’integrità fisica. La legittimità dei controlli tossicologici forensi, quindi, può

derivare solo dal consenso, informato, al prelievo. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene

sufficiente che l’interessato non abbia opposto un rifiuto espresso, evitando di sanzionarla

con l’inutilizzabilità degli esami. In caso di protocolli medici di primo soccorso, che

prevedono il prelievo di campioni di sangue per le analisi necessarie alle cure, non vi è alcun

atto coercitivo nei confronti del soggetto. Qualora dovessero emergere elementi da cui

desumere l’alterazione del soggetto, le analisi sulla concentrazione delle sostanze vietate

saranno utilizzabili nel processo, senza alcun consenso attivo del paziente/imputato.

Quanto al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, come già detto viene sanzionato. Tuttavia, non

sussiste il reato nel caso in cui il rifiuto venga manifestato dopo l’accompagnamento del

soggetto presso il comando dei vigili urbani dove venga chiesto il prelievo delle urine, in

quanto si tratta di un accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo e deve essere

eseguito da personale sanitario di strutture pubbliche o accreditate.

Sussiste, invece, se il rifiuto venga opposto al personale sanitario che sia stato incaricato

dalle Forze dell’Ordine di procedere all’esame.

Un’ultima considerazione sul rapporto tra guida in stato di ebbrezza e quella in stato di

alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti: in caso di assunzione di entrambe le

sostanze, ci sarà la violazione delle norme che puniscono le differenti fattispecie e, quindi, il

conducente risponderà di entrambi i reati, con un cumulo materiale delle pene previste.

Quanto alla possibilità di “redenzione” offerta dai lavori di pubblica utilità, come già detto

prima, anche chi sia condannato per la violazione dell’art. 187 CDS può accedere a questo

tipo di pena, con ovvi effetti premiali.

ART. 189 CDS

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Page 21: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Al comportamento in caso di incidente stradale, disciplinato dall’art. 189 CDS, è sufficiente

dedicare solo poche parole. Risulta, infatti, di semplice intuizione la necessità di prestare

soccorso a persone danneggiate da un sinistro. Viene, quindi, sanzionato chi fugga dopo un

incidente con danno alle persone, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni e la possibilità di

arresto ai sensi dell’art. 381 c.p.p..

Se vi sono evidenti feriti e il conducente che ha cagionato l’incidente non presti loro

assistenza, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni e la patente sospesa da 1 anno e 6 mesi a 5

anni.

L’inasprimento delle norme, che, come abbiamo visto, prevede anche la possibilità di arresto

in flagranza di reato, viene ingentilito dalla possibilità di evitare tale misura pre-cautelare,

qualora il conducente che abbia causato sinistri con lesioni si fermi a prestare assistenza a chi

abbia subito danni alla persona o si metta a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24

ore successive al fatto.

Quindi, se clienti che, alterati da droghe o alcool, abbiano provocato incidenti, siano scappati

e arrivino dal difensore entro 24 ore dall’incidente, è utile portarli subito in questura a

costituirsi. Quantomeno, soprattutto se incensurati, avranno la possibilità di non mettere piede

in carcere, nemmeno come misura cautelare. Anche perché, a distanza di ore, l’accertamento

dell’eventuale alterazione da alcool o droghe risulta più difficile da contestualizzare

temporalmente al momento del sinistro…

Inutile in questa sede anche solo accennare qualche parola sulle sanzioni in caso di fuga dopo

danni alle cose o ad animali, perchè sanzionati solo a titolo di illecito amministrativo.

ART. 589-BIS C.P.

L’art. 589-bis è stato introdotto nel nostro codice penale dalla L. 23.3.2016, n° 41.

Questa legge è stata approvata dopo un lungo iter parlamentare che non è stato comunque

capace di emendarla da alcune contraddizioni ed elementi forieri di perplessità.

Innanzitutto, bisogna dire che, come molte delle norme del nostro ordinamento, questa legge

doveva essere la risposta ad un’emergenza.

Il risultato è stato un contentino ai giustizialisti, che reclamavano a gran voce l’intervento del

Legislatore per arginare un fenomeno in espansione.

I dati ISTAT del 2014 hanno evidenziato che, rispetto al 2013, a fronte di una flessione del

numero degli incidenti del 2,5% e del numero dei feriti del 2,7%, la diminuzione percentuale

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Page 22: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

dei morti è stata solo dello 0,6% e, nei primi 6 mesi del 2015 si stava assistendo ad

un’inversione di tendenza del dato relativo alle vite perdute.

Come succede spesso in questi casi, quando l’emotività prende il sopravvento la risposta

istituzionale serve solo a placare gli animi e a conservare le proprie poltrone.

Così si è deciso di creare delle autonome fattispecie di reato per colpire quei comportamenti

che, prima, erano previsti a titolo di circostanze aggravanti.

In realtà, già la giurisprudenza stava cominciando a dare una diversa qualificazione,

sanzionando determinati comportamenti sotto il profilo del dolo eventuale e non più della

colpa cosciente.

Il che permetteva di commisurare l’entità delle pene in maniera più corretta rispetto a quanto

previsto dalla normativa, soprattutto nei casi più efferati.

Il Legislatore ha configurato le nuove autonome fattispecie di reato, l’omicidio stradale e le

lesioni personali stradali gravi o gravissime, sotto il profilo della colpa, eliminando, di fatto,

tutte le possibilità di ragionamento sull’elemento soggettivo del reato.

La fattispecie dell’omicidio stradale “base”, cioè l’ipotesi della morte cagionata, per colpa,

dalla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, viene punita con la

reclusione da 2 a 7 anni. Poiché la norma appare piuttosto aperta, vi è chi ritiene che sia

applicabile a qualunque omicidio colposo verificatosi sulle strade. Anche quando il

responsabile non è conducente di un veicolo. Se pensiamo che ci sono norme che tutelano la

sicurezza delle strade anche solo in relazione alla loro costruzione o manutenzione, possiamo

immaginare come sia facile contestare il reato.

In realtà, l’impianto normativo dovrebbe servire più per colpire i comportamenti peggiori alla

guida, consistenti nell’ebbrezza, nell’alterazione da sostanze stupefacenti e nel mancato

rispetto di alcune norme di comportamento (a dire il vero piuttosto basilari).

E, in effetti, la pena prevista dal Legislatore aumenta (da 8 a 12 anni di reclusione) nel caso di

stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 (da 0,8 a 1,5 per i conducenti di cui all’art. 186-bis,

eccezion fatta per neopatentati e minori di anni 21) e per l’alterazione da sostanze

stupefacenti.

Qualora il tasso di riferimento di 1,5 non venga superato da un conducente non a rischio

elevato, la pena prevista è quella della reclusione da 5 a 10 anni.

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Page 23: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Questa cornice edittale è applicata anche nel caso di violazione dei limiti di velocità pari o

superiore al doppio consentito nei tratti urbani - e comunque non inferiore a 70 Km/h - o su

strade extraurbane superiore di almeno 50 Km/h.

Altro caso in cui è prevista la pena da 5 a 10 anni è quello in cui si passi col rosso, o si vada

contromano, cagionando la morte di qualcuno. Oppure ancora quando si faccia inversione di

marcia in corrispondenza di intersezioni, curve, dossi o a seguito di sorpasso in

corrispondenza di attraverso pedonale o di linea continua.

E’ prevista un’aggravante, qualora il conducente non abbia la patente (o sia stata

sospesa/revocata) o se il veicolo sia privo di copertura assicurativa (e il conducente sia il

proprietario).

Inoltre, in caso di fuga, la pena viene aumentata da ⅓ a ⅔ e non può essere inferiore a 3 anni.

In caso di più vittime, si applica la pena per la più grave violazione, aumentata fino al triplo

(ma non superiore a 18 anni).

Il Legislatore ha, però, bontà sua, previsto anche che, in caso in cui l’evento non sia esclusiva

conseguenza del comportamento del “colpevole”, la pena è diminuita fino alla metà.

Le norme previgenti prevedevano sostanzialmente un incentivo al rifiuto di sottoporsi agli

accertamenti sulle condizioni di alterazione psicofisica, dopo aver causato incidenti mortali a

seguito di assunzione di sostanze.

Il diniego, infatti, non consentiva di accertare il superamento della soglia di ebbrezza

cosiddetta grave e il conducente poteva contare su un trattamento più lieve, derivante dal

concorso tra l’omicidio colposo e la contravvenzione di cui agli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8

CdS, invece dell’ipotesi più grave, disciplinata dall’art. 589 co. 3 c.p..

Una delle innovazioni più azzeccate dal Legislatore, ma che presta comunque il fianco a

critiche, consiste nella modifica degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p., consentendo all’autorità

giudiziaria e di Polizia di sottoporre coattivamente il conducente, che si rifiuti, al prelievo di

campioni biologici o ad accertamenti medici, così da accertare lo stato di alterazione che

permette la configurazione del reato specifico.

La possibilità del prelievo coattivo sorge dal Trattato di Prüm del 2005, che l’Italia ha

recepito nel 2009. L’intento del Trattato è quello di stabilire una cooperazione rafforzata tra

gli Stati europei, aumentando le misure di coordinamento in materia di indagini giudiziarie e

prevenzione dei reati. L’ambito principale, quindi, verte sullo scambio di informazioni e dati

relativi al DNA. Tuttavia, la formulazione particolare dell’art. 224-bis rischia di vanificare le

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Page 24: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

possibilità dell’autorità di procedere al prelievo coattivo. La norma consente, infatti, di

compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, in caso di violazione degli artt.

589-bis e 590-bis c.p., attraverso il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su

persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o con accertamenti medici.

Ma, almeno per quanto concerne il prelievo più facile e urgente, che non determina la

necessità di rivolgersi a strutture sanitarie, essendo escluso il sangue, non porterà a risultati

determinanti in ordine all’accertamento dello stato di alterazione attuale al momento del

sinistro e, per quanto concerne gli accertamenti medici, si rischia di perdere troppo tempo.

Si pensi, infatti, all’ipotesi dell’intervento di una pattuglia sul luogo di un sinistro. La prima

cosa da fare è valutare la situazione, mettere in sicurezza la zona, prestare i primi soccorsi ai

feriti e cominciare a farsi un’idea della dinamica, per individuare il o i responsabili. Una volta

trovato il presunto colpevole, va fatta una disamina preliminare sull’eventuale stato di

alterazione. A quel punto, si chiede al soggetto di sottoporsi agli accertamenti. Se questi

rifiuta, si dovrebbe ottenere un’ordinanza dal giudice, su richiesta del PM. In caso di urgenza,

l’autorizzazione anche verbale può arrivare direttamente dal PM, che dovrà poi richiedere la

convalida entro 48 ore. Il difensore deve essere avvisato. Quindi, va anche chiesto al soggetto

che deve essere sottoposto agli accertamenti il nome del difensore. Attenzione: nella norma

manca qualsivoglia riferimento alla possibilità di nominare un difensore d’ufficio. Ma

sappiamo bene che gli operanti vengono istruiti a dovere perchè risulti una nomina di fiducia

anche nei confronti di un avvocato del tutto sconosciuto all’indagato. In ogni caso, espletate

le formalità, si può procedere, accompagnando il soggetto presso il più vicino presidio

ospedaliero. Un po’ di tempo, quindi, si perde anche. Insomma, anche con l’attuale

disciplina, pur configurando un pesante giro di vite, non risultano disincentivati

completamente comportamenti potenzialmente ostruzionistici, al fine di inquinare gli esiti

dell’accertamento ed evitare l’incriminazione per la fattispecie più grave, prevista all’art.

589-bis co. 2.

Tale fattispecie prevede, per la sua configurabilità, o il superamento della soglia più grave di

ebbrezza alcolica, o l’alterazione da stupefacenti o, nel caso di superamento della cosiddetta

soglia media (tra 0,8 e 1,5), il requisito della condizione personale di conducente “a rischio

elevato”. Viene esclusa da questa aggravante ad effetto speciale solo la categoria degli

infraventunenni e dei conducenti con patente da meno di 3 anni. Sinceramente, non se ne

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Page 25: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

comprende il motivo, pur potendosi parzialmente giustificare con la schizofrenia tipica di

certe norme del nostro ordinamento.

Tale categoria rientra, comunque, nella residua fattispecie del comma 4°, che impone una

pena da 5 a 10 anni di reclusione, ma resta sempre il mistero della punizione più grave per la

violazione della guida in stato di ebbrezza, pur senza causare incidenti, rispetto ai guidatori

cosiddetti esperti, salvo poi accomunare le categorie nell’ipotesi dell’omicidio stradale.

Curioso, in quanto, nella disciplina del reato di pericolo quale il 186/186-bis si opera una

differenziazione che non esiste più nella disciplina del reato di danno quale è il 589-bis.

Così come non si giustifica la mancata previsione di una sanzione maggiormente afflittiva,

nel caso di violazione della soglia più grave di ebbrezza da parte di un conducente inesperto o

professionale, restando applicabile la fattispecie di cui al secondo comma del 589-bis.

C’è da dire, comunque, che la legge è sostanzialmente ancora neonata e quasi del tutto priva

di applicazione concreta. Si vedrà, quindi, nel corso del tempo, se i giudici provvederanno a

colmare la disparità di trattamento, ricorrendo ai loro poteri in fase di dosimetria della pena ai

sensi dell’art. 133 c.p.

Oppure si assisterà a qualche ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, lamentando

una disparità di trattamento oggettivamente difficile da non vedere.

Il Legislatore ricollega, poi, una presunzione di colpa grave alla semplice violazione di

alcune norme di comportamento ritenute più gravi. Nel caso, quindi, di elevata velocità o di

mancato rispetto del semaforo rosso, o di circolazione contromano, inversione non consentita

e sorpasso in corrispondenza di passaggi pedonali o linea continua, qualora si causi la morte

di qualcuno, si risponderà a titolo di colpa per aver concretizzato il rischio già insito nelle

manovre pericolose tipizzate. Parte della dottrina esprime perplessità perché la norma sembra

del tutto rigida, ma sappiamo bene che la differenziazione di situazioni tra il pirata della

strada che sorpassa in città a 90 Km/h e il conducente che fuori dal centro abitato sorpassa un

trattore che sta andando molto piano può essere considerata solo dal Giudice, con il 133 c.p.

E sappiamo altrettanto bene che situazioni identiche vengono giudicate in modi del tutto

differenti da giudici diversi, pur nel medesimo tribunale e - perchè no - anche dallo stesso

giudice in giorni differenti…

Proseguendo nell’analisi della norma, vediamo che i commi 5 e 6 del 589-bis e l’art. 589-ter

prevedono una serie di circostanze speciali.

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Page 26: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

Il 589-bis co. 5 prevede un'aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a ⅓) se il

fatto è commesso da persona priva di patente (perchè non ottenuta, sospesa o revocata) o in

caso di assenza di assicurazione obbligatoria (se il veicolo è di proprietà del conducente).

Il comma 6 prevede l’attenuante ad effetto speciale (diminuzione fino a 1/2) se l’evento non

sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. La straordinarietà di

questa attenuante consiste nella sua applicabilità anche in caso di fatto addebitabile

(parzialmente) a un terzo e non solo quando la vittima abbia contribuito col proprio

comportamento. Applicando tale attenuante ai difetti di manutenzione delle strade (e si sa che

le strade fanno quasi totalmente schifo), il difensore ha sostanzialmente un modo per

scardinare parzialmente le responsabilità attribuite ai clienti. L’applicazione di questa

attenuante pare anche possibile in caso di concorso di fattori non umani (caso fortuito o forza

maggiore), ovviamente in misura non tale da interrompere il nesso causale, che escluderebbe

la punibilità del soggetto.

ART. 589-TER C.P.

Abbiamo accennato alla aggravante tipizzata dal 589-ter. In caso di fuga, è previsto

l’aumento della pena da ⅓ a ⅔. Una circostanza ad effetto speciale, quindi, configurata a

seguito di un comportamento che nel codice della strada è già tipizzato come reato autonomo,

dal 189 co. 6, che lo punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della

patente da 1 a 3 anni.

Nulla vieterebbe di applicare entrambe le norme, comminando le relative sanzioni.

Ma, così facendo, si violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale. Si deve ritenere che

la circostanza aggravante prevista nel codice penale (e punita a titolo di colpa) sia da

considerare in rapporto di specialità rispetto al reato previsto nel codice della strada (che

richiede il dolo anche eventuale) con la conseguenza che si dovrà applicare solo la norma del

589-ter. c.p.. L’art. 189 CDS resterà, pertanto, applicabile nella residuale ipotesi di lesioni

non gravi né gravissime, che non sono coperte dal raggio di azione dell’art. 589-ter c.p..

Nell’immediatezza dell’approvazione della nuova norma, sono stati sollevati dubbi in

relazione alla differenziazione di regime sanzionatorio, che non sarebbe congruo in relazione

alle situazioni concretamente verificabili. In caso di fuga, infatti, l’aumento previsto è da ⅓ a

⅔, con un minimo edittale di 5 anni (superiore, quindi, di oltre due volte rispetto al minimo

per il reato senza aggravante. Poiché le ipotesi più lievi rischierebbero di essere sanzionate in

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Page 27: I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADAcamerapenalepavia.it/attachments/article/34/Antonio Lo...I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA Il titolo più esatto dovrebbe essere “I

modo proporzionalmente molto più pesante di quelle più gravi, alcuni autori hanno sostenuto

che 5 anni non debba essere il minimo edittale della pena, ma l’aumento della stessa.

Sinceramente, è preferibile valutare la norma confrontandosi con altri operatori del Diritto,

giudici in primis , che devono effettuare una ponderata valutazione della sanzione irroganda,

piuttosto che seguire i percorsi mentali di chi si trovi a parlare di ciò che non vede mai in

concreto.

Una considerazione pratica, novità della l. 41/2016, riguarda l’aspetto della prescrizione.

L’art. 157 co. 6 c.p. prevede il raddoppio dei termini massimi di prescrizione. Se

confrontiamo i termini relativi a questo tipo di omicidio colposo con quello commesso con

violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, balza all’occhio una disparità di

trattamento ingiustificata. E’ pur vero che la prescrizione è collegata alla pena massima

comminata dalla norma, ma è altrettanto vero che non sembrano sussistere grosse difficoltà,

sul piano investigativo, per un omicidio stradale, soprattutto quando il soggetto non si sia

dato alla fuga.

ART 590-BIS C.P.

Con questo articolo, il Legislatore ha voluto sanzionare in modo più specifico e duro le

lesioni gravi (da 3 mesi a 1 anno) e gravissime (da 1 a 3 anni) provocate con violazione delle

norme sulla circolazione stradale.

La differenza, rispetto al precedente regime sanzionatorio, è l’impossibilità di applicare la

pena pecuniaria alternativa, prevista nel 590 co. 3 c.p..

In caso di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psicofisica da stupefacenti, la pena va da 3

a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.

Le medesime sanzioni sono previste in caso di violazione del limite intermedio di ebbrezza

alcoolica da parte dei conducenti professionali. Se, invece, le lesioni sono causate da altri tipi

di conducenti (compresi gli inesperti) in stato di ebbrezza media, la pena va da 1 anno e 6

mesi a 3 anni per le gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Resta il nodo del possibile rifiuto di sottoporsi agli accertamenti strumentali, che potrebbe

essere incentivato dall’assenza del richiamo agli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8.

E richiamiamo qui le considerazioni già svolte in punto di violazione delle norme sul

sorpasso, semaforo rosso, guida contromano, aggravanti dell’assenza di patente e attenuanti

del concorso di cause esterne al colpevole.

Una considerazione a parte merita il regime della procedibilità.

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Alcuni sostengono che, qualificando la fattispecie come circostanza aggravante del delitto di

lesioni ex art. 590, la procedibilità d’ufficio sarebbe esclusa e necessiterebbe della querela

come condizione di procedibilità. Ma tali speranze sembrano vanificate dall’intento del

Legislatore, che voleva cercare di reprimere i comportamenti deteriori alla guida di veicoli.

Peraltro, la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione da sostanze

stupefacenti, che costituisce elemento fondante della fattispecie del delitto di lesioni stradali,

risulta perseguibile d’ufficio. Non avrebbe, quindi, avuto alcun senso consentire un regime

più favorevole. Anche perché, abbiamo già visto, il giudizio di bilanciamento delle

circostanze attenuanti con le aggravanti contestate è escluso tassativamente.

Sulla revoca della patente, già si è detto. La ratio della norma, che prevede il decorso di

qualche tempo (persino fino a 30 anni) prima di poter conseguire nuovamente il permesso, è

del tutto intuibile, perché permette di rispettare la funzione general preventiva, eliminando

per qualche anno dalle strade chi si sia reso responsabile di questi reati. Tuttavia, non

dobbiamo dimenticare che non sembra esclusa la possibilità di ottenere la riabilitazione ex

art. 178 c.p., che, estinguendo le pene accessorie, consentirebbe di accelerare i tempi di

permanenza nel “purgatorio”.

Vedremo, comunque, nei prossimi anni, se e come l’impianto normativo sputato fuori dal

Legislatore per convenienza politica e sociale riuscirà a resistere alle applicazioni concrete e

all’interpretazione giudiziale.

Di certo, sarebbe molto più logico se, considerato che lo stato di ebbrezza o di alterazione da

stupefacenti sono fenomeni sempre più frequenti soprattutto tra i giovani, lo Stato svolgesse

indagini più approfondite sulle cause del malessere, per poterle combattere, piuttosto che

tacitare le pretese giustizialiste in modo del tutto pilatesco e opportunista.

avv. Antonio Roberto Lo Buglio

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