Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali ... · uno dei reati tributari previsti dal...

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CIRCOLARE DEL GIORNO 8 Gennaio 2016 Numero 3/2016 Pagina 1 di 28 Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Sai a questo mondo niente succede per caso:tutto e’ collegato” BANANA YOSHIMOTO Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali - parte 2 Numero : 3/2016 Gruppo : FINANZIARIA Oggetto : NOVITÀ FISCALI LEGGE DI STABILITÀ 2016 Norme e prassi : LEGGE DI STABILITÀ 2016 (LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 30.12.2015, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70), IN VIGORE DAL GENNAIO 2016; NOSTRA CDG N. 2-2016 . Sintesi In questa circolare terminiamo l'esame delle principali novità fiscali previste dalla Legge di stabilità 2016, iniziato con la Circolare del Giorno n. 2/2016 . Tra le misure più importanti riepilogate in questa sede vi sono: i nuovi termini per l'accertamento delle imposte; la nuova modalità di riscossione del canone RAI; le modifiche ai bonus relativi al settore cultura e turismo, tra cui l'Artbonus, ora a regime; l'abrogazione della tassa sulle unità da diporto; la nuova forma societaria delle c.d. "società benefit"; l'estensione dell'IVA al 4% per tutti i settori dell'editoria; la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni; la rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni; l'aumento del limite dell'utilizzo del contante; le novità sul 730 precompilato e sul 770; la card culturale per i diciottenni. Gli argomenti 1. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE 2. ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE 3. NUOVA DILAZIONE DEBITI TRIBUTARI PER I CONTRIBUENTI DECADUTI 4. FISCALITÀ INTERNAZIONALE 5. PATENT BOX 6. CANONE RAI 7. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ E FRINGE BENEFIT 8. ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 9. RIENTRO DEI LAVORATORI DALL'ESTERO 10. AUMENTO DETRAZIONE IRPEF REDDITI DA PENSIONE (NO TAX AREA) 11. ARTBONUS A REGIME 12. CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI ANCHE SE SI AUMENTA LA CUBATURA 13. CREDITO D'IMPOSTA SETTORE CINEMATOGRAFICO 14. IVA 10% A REGIME PER I MARINA RESORT 15. ABROGATA LA TASSA SULLE UNITÀ DA DIPORTO

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“Sai a questo mondo niente succede per caso:tutto e’ collegato”

BANANA YOSHIMOTO

Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali

- parte 2

Numero : 3/2016 Gruppo : FINANZIARIA Oggetto : NOVITÀ FISCALI LEGGE DI STABILITÀ 2016 Norme e prassi : LEGGE DI STABILITÀ 2016 (LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALE N. 302 DEL 30.12.2015, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70), IN VIGORE DAL 1°

GENNAIO 2016; NOSTRA CDG N. 2-2016.

Sintesi

In questa circolare terminiamo l'esame delle principali novità

fiscali previste dalla Legge di stabilità 2016, iniziato con la

Circolare del Giorno n. 2/2016.

Tra le misure più importanti riepilogate in questa sede vi sono:

i nuovi termini per l'accertamento delle imposte;

la nuova modalità di riscossione del canone RAI;

le modifiche ai bonus relativi al settore cultura e turismo, tra cui

l'Artbonus, ora a regime;

l'abrogazione della tassa sulle unità da diporto;

la nuova forma societaria delle c.d. "società benefit";

l'estensione dell'IVA al 4% per tutti i settori dell'editoria;

la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni;

la rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni;

l'aumento del limite dell'utilizzo del contante;

le novità sul 730 precompilato e sul 770;

la card culturale per i diciottenni.

Gli

argomenti

1. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE

2. ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE

3. NUOVA DILAZIONE DEBITI TRIBUTARI PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

4. FISCALITÀ INTERNAZIONALE

5. PATENT BOX

6. CANONE RAI

7. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ E FRINGE BENEFIT

8. ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016

9. RIENTRO DEI LAVORATORI DALL'ESTERO

10. AUMENTO DETRAZIONE IRPEF REDDITI DA PENSIONE (NO TAX AREA)

11. ARTBONUS A REGIME

12. CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI ANCHE SE SI AUMENTA LA CUBATURA

13. CREDITO D'IMPOSTA SETTORE CINEMATOGRAFICO

14. IVA 10% A REGIME PER I MARINA RESORT

15. ABROGATA LA TASSA SULLE UNITÀ DA DIPORTO

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16. RIMBORSO IVA TURISTI EXTRA-UE (TAX FREE SHOPPING)

17. SOCIETÀ BENEFIT

18. COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

19. RIPRESA VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPESI/DIFFERITI

20. PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI LAMPEDUSA

21. CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIAZIONI ASSISTITE E ARBITRATI

22. IVA 4% EDITORIA

23. CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

24. DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

25. COMPENSAZIONE CREDITI PER GLI AVVOCATI

26. FONDI UE ANCHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

27. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

28. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

29. RIALLINEAMENTO MAGGIORI VALORI IAS/IFRS

30. AUMENTO LIMITE UTILIZZO CONTANTE

31. ESTENSIONE PAGAMENTI ELETTRONICI

32. PAGAMENTI P.A.

33. NOVITÀ SETTORE AGRICOLO

34. PREU

35. 730 PRECOMPILATO

36. MODELLO 770 E CU

37. DETRAZIONE IRPEF SPESE FUNEBRI E SPESE UNIVERSITARIE

38. NON RESIDENTI SCHUMACKER

39. CLAUSOLA SALVAGUARDIA VOLUNTARY DISCLOSURE

40. NUOVE ALIQUOTE 5% COOPERATIVE SOCIALI

41. LOTTA ALL'EVASIONE NEL SETTORE AUTOVEICOLI

42. CARD CULTURALE 18ENNI

43. CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA

44. BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI

45. 2‰ IRPEF ASSOCIAZIONI CULTURALI

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Termini per

l'accertamento

delle imposte

(commi 130-132)

La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 sull’IVA e l’art.

43 del D.P.R. n. 600/1973 sulle imposte sui redditi, modificando i termini per

l’accertamento in relazione alle diverse fattispecie.

Più precisamente per quanto riguarda l’Iva viene previsto il seguente

ampliamento dei termini:

5 anni, invece dei 4 successivi a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione per la notifica di avvisi relative alle rettifiche e agli

accertamenti induttivi;

7 anni, invece dei 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si

sarebbe dovuta presentare, nel caso di omessa dichiarazione o

presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate.

Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile

risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta

di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un

periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui

si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un

periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di

consegna.

Per le imposte dirette, analogamente a quanto previsto per l’Iva, i

termini dell’accertamento vengono così modificati:

5 anni dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata

per gli accertamenti conseguenti a rettifiche o ad accertamenti induttivi;

7 anni dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere

presentata nel caso di omessa dichiarazione o di presentazione di

dichiarazione nulla.

Entro i termini previsti l’accertamento può essere integrato o modificato in

aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta

conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.

I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo

d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi

d'imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti che

prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre

del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di

sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.

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NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE (commi 130-132)

- avvisi relativi ai periodi d'imposta 2016 e successivi -

IVA

AVVISI RELATIVI ALLE RETTIFICHE E AGLI ACCERTAMENTI:

entro il 31 dicembre del 5° anno (anziché 4°)

successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione Iva

AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE IVA O PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE IVA

NULLA:

entro il 31 dicembre del 7° anno (anziché 5°)

successivo a quello in cui la dichiarazione Iva

avrebbe dovuto essere presentata

IMPOSTE DIRETTE

AVVISI RELATIVI ALLE RETTIFICHE E AGLI ACCERTAMENTI:

entro il 31 dicembre del 5° anno (anziché 4°)

successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione

AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE O PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE NULLA:

entro il 31 dicembre del 7° anno (anziché 5°)

successivo a quello in cui la dichiarazione

avrebbe dovuto essere presentata

Viene eliminata dal 2016 la norma che raddoppia i termini per

l’accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per

uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La

norma continua ad applicarsi per gli accertamenti precedenti il 2016.

Entrata in vigore

riforma sanzioni

tributarie

(comma 133)

La Legge di Stabilità 2016 anticipa al 2016 l'entrata in vigore della riforma

delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 in attuazione della

Delega fiscale, inizialmente prevista dal 2017.

RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE

(D.LGS. n. 158/2015)

Dal 01.01.2016

(anziché dal 01.01.2017)

Vengono fatte salve le modifiche in tema di voluntary disclosure sul

raddoppio dei termini, già oggetto di modifica con il decreto sull'abuso del

diritto. In sede di approvazione finale della legge, è stato inserito che, ai fini

della procedura di collaborazione volontaria, tutti gli atti che per legge

devono essere notificati al contribuente, possono essere allo stesso notificati

dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, mediante PEC all'indirizzo

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di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito

della procedura di collaborazione volontaria, previa espressa manifestazione

di volontà in tal senso da parte del contribuente. La notifica si intende

comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta

elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la

relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del

messaggio. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data

di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di

posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio.

VOLUNTARY DISCLOSURE Notifiche possibili anche via PEC al

professionista che assiste il contribuente

Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero

nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido

o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e

degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

Nuova dilazione

debiti tributari per i

contribuenti

decaduti

(commi 134 - 138)

La Legge di Stabilità 2016, prevede, per i contribuenti decaduti dal beneficio

della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione,

la possibilità di essere riammessi alla dilazione. In particolare, il beneficio

spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 ed

è limitato al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31

maggio 2016 venga eseguito il versamento della prima rata scaduta.

Inoltre, prima di ammettere la nuova rateazione, l’agente della riscossione

deve verificare che il contribuente non risulti inadempiente all’obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare

pari ad almeno 10mila euro. In questa circostanza, la nuova rateazione può

essere concessa limitatamente agli importi superiori al debito “segnalato”.

Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, deve

trasmettere copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo

stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo,

ancorché rateizzati. Lo stesso ufficio:

ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a

seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario

piano di rateazione;

verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi

carichi iscritti a ruolo.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la

decadenza dalla nuova rateizzazione. È esclusa ogni ulteriore proroga.

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CONTRIBUENTI DECADUTI DA UN

PRECEDENTE PIANO DI

RATEAZIONE NEI 36 MESI

ANTECEDENTI AL 15.10.2015

Nuova dilazione,

a condizione che entro il 31.05.2016

venga effettuato il versamento della

prima rata scaduta

Fiscalità

internazionale

(commi 142 - 147)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte

alcune disposizioni in materia di operazioni con Stati c.d. “black list”. È stata

prevista, infatti, l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che

prevedeva l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane

relativamente ai beni e servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black

list”, salva la ricorrenza delle c.d. "circostanze esimenti". Pertanto, i costi in

esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con

applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

La legge di Stabilità 2016 modifica anche l’art. 167 del TUIR in materia di

Controlled Foreign Companies (CFC). Ora l'articolo riformulato prevede che:

sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il

livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Viene eliminato il riferimento, per l’individuazione del regime fiscale privilegiato,

alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad “altri criteri

equivalenti”;

i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata

con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente,

comunque non inferiore all’aliquota ordinaria IRES (in precedenza, detto limite

era fisso al 27%).

L’applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa poi ai soggetti

controllati localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE/SEE

con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo

scambio di informazioni.

Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in

corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno

solare).

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Patent box

(comma 148)

Tra gli ultimi correttivi introdotti nel testo della Legge di Stabilità 2016 e

divenuti definitivi vi è anche quello che modifica il regime del patent box.

Viene stabilito, in particolare, che si può considerare come un solo bene

immateriale una pluralità di beni, anche di diverse tipologie, connessi tra loro

da un vincolo di complementarietà, che vengono utilizzati ai fini della

realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di

un gruppo di processi. Il decreto ministeriale 30 luglio 2015 già ha stabilito

che, se nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali, due o più beni

sono collegati da un vincolo di complementarietà, tali beni immateriali

costituiscono un solo bene immateriale ai fini delle norme sul patent box, ma

la norma del decreto 30 luglio 2015 è troppo circoscritta perché fa riferimento

a beni immateriali nell’ambito «delle singole tipologie», quindi tra brevetti o

tra software o tra modelli, ad esempio, ma non tra beni di tipologie diverse.

Ora la Legge di Stabilità 2016 risolve questo problema, per semplificare

ulteriormente l’applicazione dell’agevolazione per i contribuenti e l’Agenzia

delle Entrate, che prende atto della circostanza che in molti casi

l’individuazione del collegamento tra spese di ricerca, bene immateriale e

reddito agevolabile è piuttosto complessa.

Inoltre, in merito ai beni agevolabili, il riferimento alle "opere dell'ingegno"

è stato sostituito dalla locuzione "software protetto da copyright".

Canone RAI

(commi 152-160)

Importanti novità sono in arrivo in merito al canone RAI per combatterne

l'evasione. In particolare, il canone di abbonamento RAI per uso privato è

ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016.

Inoltre, la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica

ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa

presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente e,

quindi, fa scattare l'obbligo di pagamento del canone RAI.

Il contribuente che intenda dimostrare il contrario superando tale

presunzione può farlo, dall'anno 2016, presentando una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445/2000, la

cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76

dello stesso D.P.R. Tale dichiarazione deve essere presentata

all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio

territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità che saranno

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

e ha validità solo per l'anno in cui è stata presentata.

Dal 2016 non è, invece, più esercitabile la facoltà di presentare la

denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per

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"suggellamento" (in base al quale l'apparecchio può essere

racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato dalla

Guardia di Finanza in modo da impedirne il funzionamento).

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del

canone RAI avverrà previo addebito dello stesso nelle fatture emesse

dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica, di cui costituirà voce distinta e

non imponibile ai fini fiscali. Il pagamento avverrà in 10 rate mensili, da

gennaio ad ottobre, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica

aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le

autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale

ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai

titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle

relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di

abbonamento televisivo.

Le somme riscosse sono riversate dalle imprese elettriche direttamente

all'Erario mediante versamento unitario entro il giorno 20 del mese successivo

a quello di incasso.

Viene precisato che il canone è, in ogni caso, dovuto una sola volta per

tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora.

Le modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della

rateizzazione del canone RAI sono demandate ad un apposito decreto

ministeriale, da adottare entro il 15.02.2016.

In sede di prima applicazione delle novità sul canone RAI, avuto riguardo

ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella

prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate

tutte le rate scadute fino a tale data.

L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche,

per il tramite del sistema informativo integrato, l'elenco dei soggetti esenti ai

sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio e fornisce ogni dato utile ad individuare i soggetti

obbligati.

CANONE RAI DAL 2016 = € 100

In 10 rate mensili da gennaio a ottobre,

direttamente nelle bolletta dell'energia

elettrica, come voce distinta e separata.

In sede di prima applicazione, per il 2016,

nella prima fattura successiva al 1° luglio

2016, sono cumulativamente addebitate

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tutte le rate scadute fino a tale data.

Detassazione

premi di

produttività e

fringe benefit

(commi 182 - 190)

Viene previsto che, salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente, le

somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di

partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettate ad imposta sostitutiva

del 10% su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (o € 2.500 per le

aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del

lavoro).

L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato

che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non

superiore ad € 50.000.

Inoltre, la legge stabilisce che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2,

TUIR concessi ai dipendenti ed i beni ceduti ed i servizi prestati ad essi, se

complessivamente di importo non superiore a € 258, non concorrono a

formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva

del 10%, anche se fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in

parte, delle suddette somme detassate.

Un apposito DM, da emanare entro il 1° marzo 2016, definirà i criteri di

misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed

innovazione, e le modalità attuative della nuova disposizione.

La Legge di Stabilità 2016 modifica, inoltre, il comma 2 dell’art. 51 del

TUIR, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

“l’utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari indicati nell’articolo 12

delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei

dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1

dell’articolo 100”;

“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità

dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei

familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in

età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,

nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse

di studio a favore dei medesimi familiari”;

“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei

dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza

ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di

lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato

cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

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“Sai a questo mondo niente succede per caso:tutto e’ collegato”

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Aliquota Gestione

Separata Inps 2016

(comma 203)

E' confermata nella misura del 27% l’aliquota dei contributi dovuti alla

Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa

previdenziale o non pensionati per il 2016.

Con l’aumento dello 0,72%, l’aliquota contributiva è, quindi, confermata

al 27,72%.

Rientro di lavoratori

dall'estero

(comma 259)

I lavoratori qualificati che, dopo aver svolto continuativamente un'attività di

lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori del proprio paese

UE e dell'Italia negli ultimi 24 mesi o più, e che poi sono stati assunti o

abbiano avviato un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia

trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza entro il 31.12.2015,

hanno diritto alle agevolazioni sul reddito per il rientro dei lavoratori

dall'estero previste dalla Legge n. 238/2010, per il periodo d'imposta in corso

al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

In alternativa, possono optare, con le modalità definite con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 3

mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, per il regime

agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal Decreto

internazionalizzazione (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015).

Aumento

detrazione IRPEF

redditi da

pensione

(no tax area redditi

da pensione)

(commi 290 e 291)

A seguito delle modifiche alle lett. a) e b) di cui al comma 3 dell'art. 13 del

TUIR, viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione IRPEF del

reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del

reddito complessivo è così aumentata:

€ 1.783 (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in

luogo di € 7.500);

€ 1.255, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l’importo

corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e €

7.250 (in luogo di € 7.500) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore

a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al

comma 4 del citato art. 13, è previsto l’aumento delle detrazioni relative ai

redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni, che spettano

nella seguente misura:

€ 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in

luogo di € 7.750);

€ 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l’importo

corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e €

7.000 (in luogo di € 7.250) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore

a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.

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Artbonus a regime

(commi 318 e 319)

La Legge di Stabilità 2016 apporta modifiche alle agevolazioni fiscali previste

per il settore della cultura.

In particolare, con riguardo all'Art – Bonus (art. 1, D.L. n. 83/2014), il credito

a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano

erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, viene stabilita la sua

messa a regime (in luogo del triennio 2014 – 2016) e anche nella misura del

65% delle erogazioni effettuate (in precedenza, 65% per le erogazioni

effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e

50% per le erogazioni effettuare nel periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31.12.2015).

Credito d'imposta

ristrutturazione

alberghi anche se

si aumenta la

cubatura

(comma 320)

Il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi previsto dall'art. 10

del D.L. n. 83/2014 (decreto cultura e turismo) spetta anche se la

ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme

vigenti.

Un apposito DM aggiornerà i criteri per la classificazione delle strutture

ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi,

tenendo conto delle specifiche esigenze di capacità ricettiva, del contesto

territoriale e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo

ed internazionale.

Credito d'imposta

settore

cinematografico

(commi 331 - 334 e

comma 336)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, sono state apportate

notevoli modifiche anche al credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma

325, della Finanziaria 2008 a favore delle imprese appartenenti al settore

cinematografico ed audiovisivo è:

esteso anche agli apporti di denaro per la distribuzione di opere nazionali in

Italia e all’estero (prima limitato alla sola produzione);

fissato nella misura massima del 40%. Un apposito DM potrà differenziare le

aliquote del beneficio, tenuto conto della cumulabilità con le diverse misure

dei benefici eventualmente spettanti.

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione in esame, l’obbligo di spesa sul

territorio italiano è riferito solo agli apporti alla produzione.

Modificando anche il comma 327, la Legge di Stabilità 2016 prevede che

il credito d'imposta a favore delle imprese di:

produzione cinematografica è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non

superiore al 30%, tenuto conto della cumulabilità e della misura del beneficio

spettante per la stessa opera di cui al comma 325, nel limite massimo di spesa

pari a € 6 milioni (anziché € 3,5 milioni);

distribuzione cinematografica è riconosciuto in misura non superiore al 15%

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anche per spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere di

nazionalità italiana nel limite massimo annuo di € 2 milioni (anziché € 1,5 milioni)

per ciascun periodo d’imposta.

Il credito in esame non è più riconosciuto relativamente alle spese sostenute

per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua

originale italiana;

esercizio cinematografico, è riconosciuto in misura pari al 40% (in precedenza

30%) delle spese sostenute, oltre che per l’acquisizione e la sostituzione di

impianti e apparecchiature per la proiezione digitale, anche per la

ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale

cinematografiche / relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di

nuove sale o il ripristino di quelle inattive nei limiti di quanto previsto dal

predetto Decreto attuativo e avendo riguardo dell’esistenza o meno della sala

in data anteriore al 1° gennaio 1980.

A seguito dell’abrogazione del comma 328, i benefici previsti dal

comma 327 e di cui sopra, con riferimento alla medesima opera

filmica, sono cumulabili a favore della stessa impresa o di imprese

appartenenti al medesimo gruppo societario/controllate ex art.

2359, C.c.

Il predetto Decreto attuativo individuerà anche il limite massimo di

cumulo dei benefici “in conformità alla normativa europea”.

Di contro, viene abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 6,

commi da 2-bis a 2-sexies, D.L. n. 83/2014 che concedeva un credito

d’imposta per il ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico

delle sale cinematografiche esistenti al 1° gennaio 1980. Sono comunque

fatte salve le procedure in corso al 1° gennaio 2015 avviate in conformità del

DM 12.02.2015.

IVA 10% a regime

per i marina resort

(comma 365)

Dal 2016 viene resa stabile l'applicazione dell'IVA al 10% per i marina resort,

che la precedente Legge di Stabilità 2015 aveva limitato al solo anno 2015.

Pertanto, l'art. 32, comma 1, D.L. n. 133/2014 è ora il seguente:

"1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1°

gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di

turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio

acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta."

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Abrogata la tassa

sulle unità da

diporto

(comma 366)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, è stata soppressa la

tassa annuale sulle unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri prevista

dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 201/2011 (decreto salva - Italia) e successive

modifiche.

Rimborso IVA turisti

extra-UE (tax free

shopping)

(comma 368)

Viene previsto che il rimborso dell’IVA ai turisti extra-UE di cui all’art. 38-

quater, DPR n. 633/1972 può essere effettuato dagli intermediari iscritti

all’Albo degli istituti di pagamento ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/1993.

Con un apposito DM, saranno fissate le percentuali minime di rimborso,

suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto

all’aumento degli acquisti effettuati.

Società benefit

(commi 376-384)

In sede di approvazione della legge di Stabilità 2016, è stata introdotta la

nuova forma societaria delle c.d. “società benefit”, le quali si caratterizzano

per il fatto che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di

dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e

operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di

persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti

e associazioni ed altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti,

direttamente o indirettamente, dall’attività svolta dalla società (lavoratori,

clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile).

Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le

società (di persone o capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a

2553, C.c..

Il suddetto “beneficio comune” va indicato espressamente nell’oggetto

sociale e concretamente perseguito in modo da bilanciare le seguenti 3

componenti:

interesse dei soci;

perseguimento delle finalità del beneficio;

interessi di coloro ai quali l’attività sociale è diretta.

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è

previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e

da pubblicare sul sito Internet della società e contenente:

la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni poste in

essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio

comune (con evidenza delle circostanze di impedimento o rallentamento se

presenti);

la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione

esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;

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la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio

successivo.

E' prevista l’individuazione di alcune figure responsabili alle quali affidare

le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell’oggetto sociale.

Un’eventuale inosservanza degli obblighi è assimilata all’inadempimento

dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o statuto.

In caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio indicate, la

“società benefit” è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità

ingannevole previste dal D.Lgs. n. 145/2007 e del Codice del consumo ai sensi

del D.Lgs. n. 145/2006.

La nuova forma societaria può essere adottata anche da una società già

esistente a condizione che sia modificato l’atto costitutivo/statuto, nel rispetto

di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dal

codice civile.

È, inoltre, prevista la possibilità di inserire, accanto alla denominazione

sociale propria, l’espressione “Società benefit” o la sigla “SB”, da utilizzare nei

titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

Comunicazione

erogazioni liberali

alle Onlus

(comma 396)

Con riguardo alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di

cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni

aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione,

istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al

competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

l’aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni

gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione;

l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente

deperibili.

Ripresa versamenti

tributari

sospesi/differiti

(commi 429 - 431)

In sede di approvazione della legge, è stato introdotto il nuovo comma 2-bis

all’art. 9, Legge n. 212/2000, che prevede che la ripresa del versamento dei

tributi sospesi o differiti a seguito di eventi eccezionali avvenga:

senza applicazione dei relativi interessi, sanzioni e oneri accessori;

anche con rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo;

a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Con apposito DM saranno definite le modalità ed i termini della ripresa dei

versamenti, tenuto conto anche della durata del periodo di sospensione.

Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti residenti o aventi sede

legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni

riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della

Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di

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emergenza, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate

mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla

dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al

competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data

di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

Poi, per effetto della modifica all’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, è

disposto che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali

e dei premi INAIL, sospesi a favore dei soggetti interessati da eventi

eccezionali, sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di

sospensione (in luogo dei precedenti 30 giorni).

Proroga

sospensione

versamenti a

Lampedusa

(comma 599)

E' prorogata di un altro anno, fino al 15.12.2016, la sospensione degli

adempimenti e versamenti tributari per i contribuenti di Lampedusa.

Credito d'imposta

negoziazioni

assistite e arbitrati

(comma 618)

Viene introdotto a regime, anziché in via sperimentale, il credito d'imposta

sulle negoziazioni assistite e sugli arbitrati. Alle parti che hanno pagato il

compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un

arbitrato, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, o di

conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta pari al compenso

pagato e comunque fino a 250 euro.

Con uno specifico DM saranno stabilite le modalità e la documentazione

da esibire a corredo della richiesta del credito d’imposta e i controlli

sull’autenticità stessa.

Il credito d'imposta va indicato nel modello UNICO o 730 ed è utilizzabile

a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del

Ministero della Giustizia, del credito d'imposta spettante, che avverrà entro il

30.04 “di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi”.

IVA 4%

editoria

(comma 637)

L’aliquota IVA agevolata al 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n.

633/72 si applicherà anche ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle

agenzia di stampa, libri e periodici” ossia a “tutte le pubblicazioni identificate

da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite

mezzi di comunicazione elettronica”.

L'aliquota agevolata prima prevista per gli e-book, è quindi ora estesa a

tutto i prodotti del settore editoria.

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Credito d'imposta

autotrasportatori

(comma 645)

Dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli

autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla L. 147/2013 (Finanziaria

2014) non spetta più ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Deduzioni forfetarie

autotrasportatori

(comma 652)

Dal 1° gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate

disposte per l’autotrasporto (ex art. 66, comma 5, TUIR) spettano:

in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore

oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;

nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno

del Comune in cui ha sede l’impresa.

Compensazione

crediti per gli

avvocati

(commi 778 - 780)

A decorrere dal 2016, si consente agli avvocati che vantano crediti per spese

di giustizia nei confronti dello Stato (in qualsiasi data maturati e non ancora

saldati) di utilizzare tali somme in compensazione, anche parziale, con

quanto dovuto per imposte (compresa l’Iva), tasse e contributi previdenziali.

La compensazione è consentita entro il limite massimo pari

all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo

previdenziale per gli avvocati e purché non sia stata proposta opposizione al

decreto di pagamento.

Spetta ad un apposito D.M. del Ministero dell’Economia dettare le

disposizioni attuative.

Fondi UE anche per

i liberi professionisti

(comma 821)

Dal 2016 anche i liberi professionisti potranno accedere ai fondi strutturali

europei 2014-2020. Nello specifico è previsto che i piani operativi POR e PON

dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali

europei 2014-2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto

equiparati alle PMI come esercenti attività economica.

Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta.

La necessità di esplicitare tale equiparazione, si legge nella relazione

illustrativa, deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una

differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello UE è stata invece

superata e che crea importanti criticità per la partecipazione dei

professionisti alle misure dei fondi europei.

Rivalutazione

terreni e

partecipazioni

(commi 887,888)

E' prorogata di un anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore:

dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto,

superficie ed enfiteusi;

delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a

titolo di proprietà e usufrutto;

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alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone

fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non

commerciali.

Entro il 30.6.2016 si dovrà provvedere:

alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

al versamento dell’imposta sostitutiva in misura pari all'8% sia per le

partecipazioni qualificate/non qualificate, sia per i terreni (in sede di

approvazione della Legge di Stabilità l'aliquota agevolata al 4% per le

partecipazioni non qualificate è stata portata all'8% come per le

partecipazioni qualificate e i terreni).

Rivalutazione beni

d'impresa e

partecipazioni

(commi 889-896)

E' riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le

società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non

adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i

beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria

omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita

riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile effettuare all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva

mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura

pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a

partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale,

dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle

seguenti misure:

16% per i beni ammortizzabili;

12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali

dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio

coincidente con l’anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a

finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio

successivo a quello di rivalutazione (in generale, quindi, prima del 1° gennaio

2019), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del

bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e

per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione

senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi,

anche in compensazione con eventuali crediti disponibili.

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Riallineamento

maggiori valori

IAS/IFRS

(comma 897)

E' stabilito che le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori

ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono applicabili anche ai soggetti

che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i Principi contabili

internazionali (IAS/IFRS), anche per le partecipazioni costituenti

immobilizzazioni finanziarie ex art. 85, comma 3-bis, TUIR.

Per l’importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell’imposta

sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva che può essere affrancata

versando un’imposta sostitutiva del 10%.

Aumento limite

utilizzo contante

(commi 898, 899, 902,

903)

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007,

aumenta da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro

contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al

portatore in euro o in valuta estera.

Resta a 1.000 Euro la soglia relativa al servizio di rimessa di denaro ex art.

1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”).

Viene, inoltre, prevista l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

dell’obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative con modalità

diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL

n. 201/2011);

dell’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il

corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando

strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque

ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni,

indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto (art. 32-bis, comma

4, DL n. 133/2014).

Estensione

pagamenti

elettronici

(commi 900-901)

L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS, da parte dei soggetti

esercenti l’attività di vendita/servizi, opera a prescindere dall'importo ed è

esteso anche alle carte di credito.

L'obbligo potrà essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità

tecnica”.

Con un apposito DM saranno fissate le modalità attuative e le sanzioni

applicabili in caso di violazione di tale obbligo.

Dal 1° luglio 2016 le modalità di pagamento con le carte sarà possibile

anche per i parcheggi dei veicoli.

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Pagamenti P.A.

(comma 904)

Per le Pubbliche Amministrazioni resta a 1.000 Euro il limite, superato il quale,

scatta l'obbligo l’obbligo di pagamento degli emolumenti esclusivamente

mediante l’utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, DL n.

138/2011.

Novità settore

agricolo

(commi 905, 907-908)

Viene abrogata la disposizione di legge che prevedeva l'abrogazione del

regime IVA di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR

n. 633/1972.

E' aumentata dal 12% al 15% l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni

agricoli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti/

IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con apposito decreto ministeriale saranno aumentate anche le

percentuali di compensazione:

applicabili ad alcuni prodotti nel settore lattiero-caseario in misura non

superiore al 10%;

(per il 2016) applicabili agli animali vivi in misura non superiore al:

7,7% per i bovini;

8% per i suini.

E' aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e

agrario a decorrere dal 2016.

Con riguardo alla produzione e cessione di energia da impianti

fotovoltaici, viene previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e

calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e

fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di

origine agro-forestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da

imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e producono reddito

agrario. Oltre i citati limiti, il reddito è determinato “applicando all’ammontare

dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti

dell’imposta sul valore aggiunto … il coefficiente di redditività del 25 per

cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi

ordinari …”.

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016 è stata eliminata la

disposizione che “riportava” al 10% l’aliquota IVA delle cessioni dei pellet

(che pertanto resta al 22%).

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e

ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell’1%) è applicabile anche

agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze

posti in essere a favore di proprietari di "masi chiusi" di cui alla L.P. Bolzano n.

17/2001 dagli stessi abitualmente coltivati.

La predetta agevolazione compete anche a favore del coniuge o dei

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parenti in linea retta di coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola

purché coltivatori diretti e conviventi.

PREU

(commi 918 - 948)

Dal 1° gennaio 2016, viene previsto l'aumento del PREU, il Prelievo Erariale

Unico sulle slot machines. In particolare:

sugli apparecchi con attivazione mediante introduzione di moneta metallica o

con strumenti di pagamento elettronico, il PREU salirà dal 13% al 17,5%; inoltre,

la percentuale destinata alle vincite (pay out) relativa a tali apparecchi è

fissata in misura non inferiore al 70% (in luogo della precedente pari al 74%);

sugli apparecchi con attivazione esclusivamente in presenza di un

collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, il PREU salirà dal

4,5% al 5,5%.

730 precompilato

(commi 949-951,

953-957)

Come era stato già preannunciato dall'Agenzia delle Entrate, dal prossimo

anno (modello 730/2016 - redditi 2015), nella dichiarazione precompilata,

confluiranno anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema

"Tessera Sanitaria" ed i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d’imposta

precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i

lavoratori ed i pensionati.

Ciò sarà possibile grazie all’implementazione del Sistema Tessera

Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha già definito le modalità di utilizzo dei dati

relativi alle spese sanitarie con il provvedimento del 31 luglio 2015 (pubblicato

il 3 agosto 2015). In particolare, sono previsti 3 passaggi:

i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e

farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS i dati relativi a tutte le

prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi

erogati dalle farmacie come il test per la glicemia), anche di coloro che non

usufruiscono della precompilata; il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate

i dati dal 1° marzo di ogni anno;

successivamente, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle

persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;

infine, il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma

aggregata, delle persone individuate.

La Legge di Stabilità 2016 inserisce, tra i soggetti operanti nel settore

sanitario tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche le strutture

autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Viene introdotto a regime tale obbligo di comunicazione dei dati sanitari.

Inoltre, tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della

dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle

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spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi

telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

Con la modifica dell’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/1991 (che trova

applicazione a partire dall'anno d'imposta 2015) viene disposto che:

tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28.02 sono ricompresi gli Enti, le

Casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale

e i fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto

l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli

altri fondi comunque denominati;

vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei

contributi versati (deducibili o detraibili) nonché quelli relativi alle spese

sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con

riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.

Al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati

trasmessi, per il 2016 viene meno l’obbligo di includere nello spesometro le

informazioni già inviate al Sistema Tessera Sanitaria.

In caso di omessa/tardiva/errata trasmissione dei dati si applica la

sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000 per

soggetto terzo.

Solo per gli invii all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione

del mod. 730 precompilato effettuati nel 2015 non si applica la sanzione di

100 euro per ogni comunicazione, in caso di:

lieve tardività;

errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita

fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.

È abrogata la disposizione di legge che prevedeva controlli preventivi da

parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla spettanza di detrazioni per carichi di

famiglia, in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche a seguito di crediti

derivanti da precedenti dichiarazioni. L'abrogazione ha effetto a decorrere

dal mod. 730/2016, relativo al 2015.

L'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via

automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa,

entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla

data di trasmissione della dichiarazione se successiva) per i modelli 730 nel

caso di:

dichiarazione presentata o tramite il sostituto d’imposta che presta

l’assistenza fiscale;

dichiarazione che presenta modifiche, rispetto al modello precompilato, che

incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano

elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia ovvero

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determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.

Il rimborso che risulta spettante al termine di questi controlli è erogato

dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine per

l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se successivo).

Sono modificate le modalità di quantificazione del numero minimo di

dichiarazioni che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica:

"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività

si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente

trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all’1% della media

delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono

attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento

massimo del 10%.

Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i

centri di assistenza fiscale già autorizzati … con riferimento alle dichiarazioni

trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017”.

L’Agenzia delle Entrate verificherà annualmente che la media delle

dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro, nel triennio

precedente, sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni

complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza

fiscale nel medesimo triennio.

Viene stabilito che, nei casi in cui il sostituto d’imposta presta assistenza

fiscale, lo stesso è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il

risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).

Agli artt. 6 e 22 del DM 164/99 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis

secondo cui, in alternativa alla polizza assicurativa per visti di conformità e

certificazioni tributarie, la garanzia potrà essere prestata sotto forma di

cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di fideiussione rilasciata

da una banca o da una impresa di assicurazione. Con apposito DM

potranno essere individuate altre forme alternative con adeguate garanzie.

Modello 770 e CU

(commi 949, 952)

E' stabilito che, con la Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate

entro il 07.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono

corrisposti, dovranno essere comunicati anche:

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di

controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e

assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini

contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di

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conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla

presentazione del mod. 770. Pertanto, se con la presentazione della nuova

CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel mod. 770, viene

meno l’obbligo di presentare tale modello.

L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.07 permane per coloro

che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova

CU.

Per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

nel 2015, relative al 2014;

nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3,

all’art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n.

322/98, in caso di:

lieve tardività;

errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita

fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Detrazione IRPEF

spese funebri e

spese universitarie

(commi 954-955)

Modificando l’art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, viene stabilito che le spese

funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per

ciascun evento morte verificatosi nell’anno. La detrazione è ora riconosciuta

per la “morte di persone”, anche se sostenute per persone diverse da quelle

indicate nell'articolo 433 del Codice civile, quindi a prescindere dalla

sussistenza o meno di un rapporto di parentela tra il deceduto ed il soggetto

che sostiene la spesa.

Con riguardo alla detrazione IRPEF per le spese di istruzione secondaria e

universitaria (art. 15, comma 1, lett. e), TUIR), è prevista l’emanazione di un

apposito DM con il quale stabilire annualmente per ciascuna Facoltà

universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi

delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali. In questo modo sarà

più semplice determinare la detrazione del 19% per le spese per università

non statali.

Non residenti

Schumacker

(comma 954, lett. c)

Come noto, l’art. 7 della Legge n. 160/2014 ha introdotto il comma 3-bis

all’art. 24 del TUIR, in base al quale, per i contribuenti c.d. “non residenti

Schumacker”, ossia per i soggetti che:

risiedono in uno Stato UE / SEE con un adeguato scambio di informazioni;

hanno prodotto in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito

complessivamente prodotto;

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non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;

l’IRPEF si determina applicando le regole generali (senza le limitazioni

generalmente previste per i soggetti non residenti per la fruizione di deduzioni

e detrazioni).

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, con una modifica al

citato comma 3-bis, viene stabilito che tale disposizione trova applicazione

“nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano”.

Non è, quindi, più richiesta la residenza in uno Stato UE / SEE.

Clausola

salvaguardia

voluntary

disclosure

(commi 958 e 959)

Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga dei termini di

adesione alla voluntary disclosure (dal 30.09.2015 al 30.11.2015) sono stimate

nell'importo di 2.000 milioni di euro.

Qualora dal monitoraggio delle entrate emerga un andamento che non

consenta la realizzazione integrale di tale importo, il Ministro dell'economia e

delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016,

stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise sui prodotti

energetici ed elettricità, sigarette, tabacchi lavorati, alcol e bevande

alcoliche (direttiva 2008/118/ CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008), in

misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di

maggiori entrate.

Nuove aliquote 5%

cooperative sociali

(commi 960-963)

E' stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% per le seguenti prestazioni (di

cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma):

18

prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla

persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a

vigilanza ovvero individuate con DM;

19

prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche

e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo

soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la

somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le

prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20

prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di

ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la

riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o

scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,

comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura

di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o

pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché

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le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da

insegnanti a titolo personale;

21

prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per

anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli

alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58,

comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le

prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o

ambulatoriale, in comunità e simili

La nuova aliquota IVA del 5% è applicabile a dette prestazioni soltanto

se rese:

da cooperative sociali e loro consorzi;

a favore dei soggetti “svantaggiati” richiamati nel citato n. 27-ter.

Contestualmente sono stati abrogati:

il primo e il secondo periodo del comma 331 dell’art. 1, Finanziaria 2007 che

prevedeva:

l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese

a favore dei citati soggetti “svantaggiati” da parte di cooperative e loro

consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di

convenzioni;

per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l’opzione per il

regime di esenzione;

il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevedeva l’applicazione dell’aliquota

IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza

domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei

citati soggetti “svantaggiati” rese da cooperative e loro consorzi, sia

direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.

Il nuovo quadro normativo si applica alle operazioni effettuate sulla base

di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016.

Lotta all'evasione

nel settore

autoveicoli

(comma 964)

Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica, alla quale sono

tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, nonché degli

oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, viene

stabilito che la comunicazione da effettuare al PRA in caso di esportazione

"per reimmatricolazione", sia "comprovata dall'esibizione della copia della

documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione

intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal

PRA».

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Card culturale

18enni

(commi 979 e 980)

La Legge di Stabilità 2016, per promuovere lo sviluppo della cultura e la

conoscenza del patrimonio culturale, introduce la possibilità per i giovani

cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel

territorio nazionale che compiono 18 anni di età nell'anno 2016, di utilizzare

una card annuale da 500 euro per l'anno 2016 (somma già prevista per i

professori in busta paga grazie alla legge sulla Buona Scuola) che potrà

essere spesa per consumi culturali.

La somma verrà corrisposta con una card elettronica spendibile per:

assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

l'acquisto di libri;

l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree

archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile

del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni, saranno definiti i

criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da

assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, che sono pari a 290 milioni di

euro per l'anno 2016.

Credito d'imposta

videosorveglianza

(comma 982)

E' riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati)

che sostengono spese per:

l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme;

contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

Le modalità attuative dell'agevolazione saranno definite con apposito

DM.

Bonus acquisto

strumenti musicali

(comma 984)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, è stato riconosciuto per

il 2016 un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale

nuovo da parte degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti

musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente

ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo

ordinamento.

Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere coerente

con il corso di studi e deve essere acquistato presso un produttore o un

rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal

conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome,

nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.

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Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore

sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto

forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno

definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito

d'imposta, il regime dei controlli è ogni altra disposizione necessaria per il

monitoraggio dell'agevolazione.

2‰ Irpef

associazioni

culturali

(comma 985)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, è stata prevista la

possibilità di destinare il 2‰ dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale

iscritta in uno specifico elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

Sarà un apposito DM a definire le modalità attuative della disposizione.

Argomenti

trattati in

precedenza

NELLA NOSTRA CDG N. 2-2016:

1. PREMESSA

2. COPERTURA PREVIDENZIALE ESPERTI CONTABILI

3. RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

4. TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI

5. IMU

6. TASI

7. IVIE

8. AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI

9. ABOLIZIONE IMUS

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10. BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI E ADDIZIONALI

11. PRIMA CASA

12. DETRAZIONE ACQUISTO UNITÀ RESIDENZIALI

13. PIANI DI RICOMPOSIZIONE E RIORDINO FONDIARIO PROMOSSI DAGLI ENTI

TERRITORIALI

14. EDILIZIA CONVENZIONATA

15. REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO

16. LOCAZIONI AGEVOLATE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

17. RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

18. ESENZIONE IRAP ATTIVITÀ AGRICOLA

19. CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

20. PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF

21. BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE

22. LEASING AGEVOLATO PRIMA CASA

23. BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN

24. BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

25. MAXI AMMORTAMENTI

26. RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI

27. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

28. REGIME FORFETARIO

29. REDDITO SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE

30. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

31. ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

32. ULTERIORE DEDUZIONE IRAP

33. AUTONOMA ORGANIZZAZIONE MEDICI AI FINI IRAP

34. NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

35. ESTENSIONE REVERSE CHARGE

36. COMPENSAZIONE CREDITI VS PA E CARTELLE ANCHE PER IL 2016

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