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I rapporti finanziari tra Provincia autonoma di Trento e Stato Avv. Alberto Pace Provincia autonoma di Trento I.D. Rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni Trento, 23 maggio 2014

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I rapporti finanziari tra Provincia autonoma di Trento e StatoAvv. Alberto Pace Provincia autonoma di TrentoI.D. Rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni

Trento, 23 maggio 2014

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Introduzione

l’analisi della normativa statale: il patto di stabilità interno e le autonomie speciali

l’evoluzione normativa del patto di stabilità sino al c.d. Accordo di Milano del 2009

l’articolo 79 dello Statuto speciale T.A.A. il conflitto Stato-Autonomie speciali e la

giurisprudenza costituzionale

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anni 1997 - 2000

Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 (e 2001-2003), sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d’intesa tra il Governo e i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali nell’ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione

(Art. 48, co.2, legge 27.12.1997, n. 449; Art. 28, co. 15, legge 23.12.1998, n. 448; Art. 30, co. 16, legge 23.12.1999, n. 488; Art. 53, co. 5, legge 23.12.2000, n. 388).

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2001

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004

(Art. 1, co. 3, decreto-legge 18.09.2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, in legge 16.11.2011, n. 405)

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2002

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004, e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti.Fino a quando non sia raggiunto l’accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 (*)Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norma di attuazione. (...)

(Art. 29, co. 18, legge 27.12.2002, n 289).

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Limiti all’indebitamento, anno 2003

Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni in tema di - indebitamento - si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed agli organismi (...) siti nei loro territori. (**)

(Art. 3, co. 21, legge 24.12.2003, n. 350)

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La Corte costituzionale Sentenza 15-25 novembre 2004, n. 353

(*) Pur dovendosi privilegiare il metodo dell’accordo, non si può escludere che, in pendenza delle trattative finalizzate al raggiungimento dello stesso, lo Stato possa imporre qualche limite, analogo a quelli imposti dalla legge alle Regioni ordinarie, anche alle Regioni speciali, nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cui raggiungimento tutti gli enti autonomi, compresi quelli ad autonomia speciale, sono chiamati a concorrere.

(Art. 29, co. 18, legge 27.12.2002, n 289).

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La Corte costituzionaleSentenza 1-29 dicembre 2004, n. 425

(**) La finanza delle Regioni a statuto speciale è (...) parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei, come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno.

(Art. 3, co. 21, legge 24.12.2003, n. 350)

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2004Per gli esercizi 2005, 2006, e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni della legge di finanziaria (co. da 21 a 53).(...)Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

(Art. 1, co. 38, 39, 40, legge 30.12.2004,n. 311)

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2005

Per gli esercizi 2006, 2007, e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005;in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. (...) (***)

(Art. 1, co. 148, legge 23.12.2005, n. 266)

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2006A decorrere dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario (...) - in termini di competenza e di cassa.Per gli esercizi 2007, 2008, e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009, a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’Economia e delle finanze.In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.(...) (Art. 1, co. 656 e 665 nonché 660, legge 27.12.2006, n. 296)

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2007

A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.(Art. 1, co. 385, legge 24.12.2007, n. 244)

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La Corte costituzionale Sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95

(***) La previsione, da parte della legge statale, di un limite all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 177, terzo comma, Costituzione, perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve, di conseguenza, in una indebita invasione dell’area riservata dall’articolo 119 Cost. all’autonomia finanziaria delle Regioni. Ad esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi, ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2008 – (1)

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. (...)

(Art.77-ter decreto-legge 25.6.2008, n. 112)

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2008 – (2)

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

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Realizzazione degli obiettivi finanza pubblica, anno 2008 – (3)Sulla base degli esiti della sperimentazione (...), le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Sulla base degli esiti della sperimentazione (...) si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l’accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall’ articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

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Il c.d. Accordo di Milano del 2009 – (1)Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’ articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall’anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

(Art. 79, co. 3, Statuto speciale)

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Il c.d. Accordo di Milano del 2009 – (2)

Le disposizioni statali relative all’attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.

(Art. 79, co. 4, Statuto speciale)

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Il Patto di stabilità 2010 – (1)Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (co. 125).

La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge (co. 131)

(Art. 1, co. 125, 131, 133 e 147, legge 13.12.2010, n. 220)

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Il Patto di stabilità 2010 – (2)

Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011 (co. 133)

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Il Patto di stabilità 2010 – (3)

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:a)  impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione (co. 147).

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Il Patto di stabilità 2011 - 2013

l’articolo 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di stabilità 2012. (****)

l’articolo 1, co. 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013. (*****)

l’articolo 1 co. 499 e 500 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014. (*****)

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La Corte costituzionale dopo il 2010L’interpretazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale TAA

L’articolo 79 detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la regione Trentino – Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali legiferando entro i limiti stabiliti dallo Statuto speciale(sentenze n. 221 del 2013 , n. 61, n. 72, n. 99 del 2014)

Sono illegittime le norme statali di dettaglio, che non lasciano margini di apprezzamento al legislatore locale in sede di sua attuazione, in contrasto con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 79 dello statuto speciale TAA.(sentenza n. 263 del 2013)

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Conclusione

Il sistema delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Autonomie speciali deve trovare un nuovo punto di equilibrio

La necessità di un nuovo accordo con lo Stato in materia finanziaria