“I protocolli a gestione infermieristica, quale ... · Le linee guida, a differenza dei...
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Dott. Fabio Gianni Dott. Fabio Gianni U. O. C. Medicina LegaleU. O. C. Medicina Legale
ASUR - Area Vasta 2 ASUR - Area Vasta 2
“I protocolli a gestione infermieristica, quale
responsabilita' ha l'infermiere ?”
Jesi 9 aprile 2016
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE NELLA COLPA SANITARIA
Alla fine degli anni novanta la Cassazione, in tema di responsabilita’ civile da colpa sanitaria medica, ha affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e medico o struttura sanitaria ha natura contrattuale in ragione proprio del “contatto sociale” che si crea e che ha per oggetto la prestazione sanitaria caratterizzata da alto grado di diligenza tecnica (Cass. n. 589/1999).
L’inquadramento della prestazione sanitaria in un contesto contrattuale ha conseguenze sia in termini di onere della prova (è sufficiente che il pz. dimostri in giudizio il solo “contatto” con il medico o con la struttura sanitaria e che da questo ne sia derivato un danno senza provare la colpa) sia in termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (dieci anni dal presunto “errore” medico o addirittura dal “momento in cui il pz. abbia evidenza oggettiva del danno -Cass., ss.uu., 11.1.2008, n. 581-).
L’aggravamento della posizione processuale del medico e della struttura
sanitaria nell’ultimo ventennio è la conseguenza diretta di:
Modificato rapporto medico-paziente (dal vecchio modello paternalistico ad un paziente sempre più “consapevole” in termini di diritti e di conoscenza medica)
Offerta di servizi sanitari sempre più limitata
Evoluzione giurisprudenziale e dottrinale su responsabilità professionale in sede civile e
penale
LA RESPONSABILITA’lI concetto di responsabilità è insito nella attività con autonomia
professionale quale la medica e l’infermieristica
L’esercizio di una professione qualificata come intellettuale (art. 2229 c.c.) comporta nella pratica quotidiana una continua scelta di condotte e di azioni non prive di rischi
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
RESPONSABILITÀ LEGALEPenale (Art. 43); Civile (Art. 2236 e 2043)
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVAT.U.L.L.S., L. 833/78, Circolari USL/ASL, Ordini di
servizio
RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA(18 maggio 2014 e 10 gennaio 2009)
RESPONSABILITÀ ETICAche si fonda sui 4 principi:
BeneficenzaDi non maleficenza
Rispetto per l’autonomiaGiustizia
Coniugare la forte pressioneaziendale alla “produttività”
in un sistema di risorse finite
con la necessità di un continuo aggiornamento sia per la rapida
obsolescenza dei saperi specialistici che per le continue
innovazioni tecnologiche
EROGARE PRESTAZIONI DI ALTA QUALITA’
GARANTIREPRESTAZIONI ORIENTATE
ALLA “PATIENT SAFETY E ALLA SECURITY”
Capacità di scegliere il modello organizzativo più idoneo a quel tipo di intervento assistenziale scelto.
(Efficienza)
significa
attraverso
Esigenza di creare
PIANI DI CURA STANDARDIZZATI
AFFIDABILITA’ METODOLOGICA
VALIDAZIONE
APPLICABILITA’
STRUMENTI PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI:
LINEE-GUIDA
PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI (CLINICAL PATHWAY O PROTOCOLLI)
PROCEDURE
QUESTI STRUMENTI
Consentono di:
Migliorare lo sviluppo professionale
Elaborare linee di indirizzo assistenziali
Dichiarare i risultati da perseguire
Valutare gli interventi attuati
Utilizzare le risorse in modo ottimale
LINEE GUIDA
SONO RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO CLINICO ELABORATE MEDIANTE UN PROCESSO DI REVISIONE
SISTEMATICA DELLA LETTERATURA CON LO SCOPO DI AIUTARE I SANITARI A
DECIDERE LE MODALITA’ PIU’ APPROPRIATE IN SPECIFICHE SITUAZIONI
CLINICHE.
PROTOCOLLO
SISTEMA DI CONVENZIONE PER L’INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELLE INFORMAZIONI
E’ UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE
(CLINICAL PATHWAY)
E’ UNA STRATEGIA ORGANIZZATIVA.
PROCEDURA
ELENCO DI AZIONI DETTAGLIATE E SPECIFICHE
STRUMENTO RIGIDO CON VALENZA ED APPLICABILITA’ LOCALE
PUO’ ESSERE PARTE DI UN PROTOCOLLO
Art.3 “L’esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2243 c.c.”
LEGGE N. 189/2012DECRETO BALDUZZI
RUOLO ED IMPORTANZA DELLE LINEE GUIDA NELLA COLPA SANITARIA
Art. 43 codice penale “Il reato … e’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
Elemento fondamentale e fondante perché le linee guida
possano assumere valore esimente della responsabilità
colposa è il cosiddetto accreditamento delle direttive
mediche da parte della vigente e più ampia comunità scientifica
<
Le linee guida hanno assunto la dignità di parametro di
riferimento di carattere tecnico per il magistrato
Una specie di discrimen per valutare la condotta medica e ravvisare in questa gli estremi della colpa ovvero il confine tra ciò che è legittimo ed esigibile da
parte del sanitario e ciò che invece non è esigibile ma è contra legem e quindi
penalmente sanzionabile
Obbligazione di mezzichi effettua la prestazione professionale pone a vincolo del suo impegno solo il corretto espletamento di una determinata attività, senza garantire il risultato
VINCOLO GIURIDICO DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI SANITARIE CON OBBLIGO DI RISULTATO
situazioni tecnicamente controllabili
biopsia-prelievo diagnosticiesami di laboratoriotrasfusioni di sangue
esecuzione anestesia preoperatoriaprotesi dentarie
interventi di chirurgia estetica
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 16237 DEL 9.04.2013
“ ….. La colpa … dell’esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla
difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli e dal contesto in cui esso si è svolto
…. Si è affermato che ci sono contesti … nei quali esiste una ineliminabile misura di rischio consentito; e che la linea di confine tra il lecito e
l’illecito è spesso incerta, sicchè la valutazione della colpa non può prescindere dalla considerazione di tale contingenza…”
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 16237 DEL 9.04.2013
“ ….. L’esistenza di una posizione di garanzia non basta di certo, da sola, a fondare
l’imputazione … Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato … in
modo che possa costituire un utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed
appropriato, le decisioni terapeutiche … e di sottrarle all’incontrollato soggettivismo del
terapeuta …”
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 16237 DEL 9.04.2013
“ ….. Le linee guida, a differenza dei protocolli e delle cheek list, non indicano un’analitica,
automatica successione di adempimenti ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in
concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico … Hanno rilievo probatorio indubbio ma non esaustivo … E’ altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano ciascun concreto caso clinico … ”
SEZIONE IV penale N. 35992/2012
“ …. Può ritenersi conclusione condivisa …. Che l’adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee guida, quindi, non escluda né determini automaticamente la colpa. … Le linee guida contengono valide indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente … ”.
Le linee guida rivestono una notevole importanza sul versante medico-legale
per le eventuali conseguenze civili e penali.
La loro applicazione
NON E’ OBBLIGATORIA
ma
E’ RISCHIOSO NON RISPETTARLE
se non si è in grado di giustificarne e documentarne la mancata adesione
Le linee guida rivestono una notevole importanza sul versante medico-legale
per le eventuali conseguenze civili e penali.
La loro applicazione
NON E’ OBBLIGATORIA
ma
E’ RISCHIOSO NON RISPETTARLE
se non si è in grado di giustificarne e documentarne la mancata adesione
POLEMICA SUL RUOLO INFERMIERI NEL 118 – IL CASO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Gli Ordini dei Medici delle province di Bologna, Modena, Ravenna e Piacenza hanno presentato esposti alla Procura della Repubblica e aperto
procedimenti disciplinari nei confronti di alcuni medici per avere redatto procedure ed istruzioni operative che regolano l’intervento di infermieri
sulle ambulanze del 118, attribuendo al personale infermieristico compiti di DIAGNOSI,
PRESCRIZIONE e SOMMINISTRAZIONE di farmaci soggetti a controllo medico.
Nota dei Presidenti dei Collegi IPASVI della ER:
“ non si tratta di un “atto medico” ma di una procedura operata dagli infermieri impegnati nel
Servizio di Emergenza che garantiscono una professionalità ed una risposta alla comunità,
certificata da una costante e impegnativa formazione specialistica secondo protocolli
validati della letteratura internazionale”
“Nessuno ha agito in autonomia o secondo scelte non lecite: ciò che è stato fatto fa parte di
un’organizzazione ragionata, concordata e sottoscritta da tutte le componenti professionali
coinvolte nell’emergenza – urgenza. Chi ha agito – medici ed infermieri – lo ha fatto in
base a precise linee di indirizzo validate, nell’interesse primario del cittadino e
dell’efficienza dei servizi che caratterizza l’eccellenza nel settore sanitario propria della
Regione Emilia-Romagna”.
Quali soluzioni:Quali soluzioni:
1)Costituzione di Tavoli di concertazione “allargati” che prevedano nella definizione dei protocolli operativi anche l’intervento e la
condivisione di rappresentati dei Collegi Infermieristici e degli Ordini dei Medici;
2)Auspicabili interventi “mirati” del legislatore finalizzati a definire, nell’ottica di una “sinergia operativa” rispettosa delle reciproche
competenze mediche ed infermieristiche, protocolli organizzativi con processi ben definiti e valutazione degli esiti ottenuti.
3)Costante monitorizzazione dei protocolli adottati con periodica revisione degli stessi in considerazione dell’evoluzione del sapere
scientifico e delle criticità riscontrate.