I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione...

104
N. 662 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020 Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

Transcript of I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione...

Page 1: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

N. 662

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisionedella disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Page 2: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . . . . . . . . » 46

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 79

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 3: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegnodi legge contiene disposizioni destinate adincidere profondamente, attraverso la succes-siva adozione di uno o più decreti legislativida parte del Governo, sulla disciplina delprocesso civile e degli strumenti di risolu-zione alternativa delle controversie, in fun-zione di obiettivi di semplificazione, spedi-tezza e razionalizzazione, nel rispetto dellagaranzia del contraddittorio.

La stretta connessione tra la competitivitàdel Paese, come percepita dagli investitoriinternazionali, e i tempi della giustizia civilerende infatti non più procrastinabile un in-tervento sul rito civile che possa renderlopiù snello e più celere al tempo stesso. Ladurata media dei procedimenti civili neglianni 2015-2018 emerge dalla seguente ta-bella:

Durata media effettiva 2015-2018 per rito

Rito Ruolo

2015 2016 2017 2018

Nr.Definiti

Duratamediaeffettivain giorni

Nr.Definiti

Duratamediaeffettivain giorni

Nr.Definiti

Duratamediaeffettivain giorni

Nr.Definiti

Duratamediaeffettivain giorni

Opposizione

allo stato

passivo

(art. 98)

Conten-

zioso

ordinario

7.899 654 8.127 624 8.094 615 7.288 621

Sommario

di cogni-

zione

(702-bis)

Conten-

zioso

ordinario

28.986 349 46.540 342 65.887 400 56.431 472

Rito

ordinario

Conten-

zioso

ordinario

334.137 1.318 321.373 1.334 297.970 1.295 280.029 1.270

Rito

ordinario

secondo

grado

Conten-

zioso

ordinario

30.426 1.229 31.801 1.314 29.130 1.333 26.963 1.296

Lavoro

Lavoro

prev.,

assist.

obblig.

258.936 904 238.694 851 229.365 784 210.840 725

Lavoro

Conten-

zioso

ordinario

25.591 780 22.815 765 20.039 710 19.423 681

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 4: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Le evidenze statistiche illustrate, che di-mostrano l’eccessiva durata del processo or-dinario di cognizione rispetto agli altri riti,inducono a ritenere utile la sostituzione del-l’articolato procedimento ordinario di cogni-zione con un rito semplificato modellato sul-l’elastico schema procedimentale del ritosommario oggi previsto dall’articolo 702-bisdel codice di procedura civile.

La legge di delega per la riforma del pro-cesso civile si propone quindi, in quest’ot-tica, una decisa semplificazione del pro-cesso, tanto di primo grado che di appello,attraverso la riduzione dei riti e la loro sem-plificazione; obiettivo dell’intervento è, inol-tre, l’introduzione di strumenti di istruzionestragiudiziale, affidata agli avvocati, direttaad anticipare l’acquisizione del materialeprobatorio alla fase della negoziazione assi-stita.

L’articolo 1 chiarisce l’oggetto della de-lega e stabilisce termine e procedimento peril suo esercizio.

L’articolo 2 fissa criteri diretti a rivederela disciplina degli strumenti di risoluzionealternativa delle controversie, da un latoescludendo sia il ricorso obbligatorio, in viapreventiva, alla mediazione in materia di re-sponsabilità sanitaria, contratti finanziari,bancari e assicurativi, fermo restando il ri-corso alle procedure di risoluzione alterna-tiva delle controversie previsto da leggi spe-ciali, sia il ricorso obbligatorio alla negozia-zione assistita nel settore della circolazionestradale (lettere a) e d) del comma 1); dal-l’altro, estendendo la mediazione obbligato-ria alle controversie derivanti da contratti dimandato e da rapporti di mediazione (letterac) del comma 1) e la possibilità di ricorrere,anche in alcune delle materie di cui all’arti-colo 409 del codice di procedura civile, allanegoziazione assistita unicamente da più av-vocati, senza tuttavia che la stessa costitui-sca condizione di procedibilità dell’azione.Tale possibilità è prevista limitatamente allecontroversie in cui si discuta di diritti già

negoziabili secondo la legislazione vigente,quali, senza pretesa di esaustività, il dirittoal preavviso e il diritto al posto di lavoro (sivedano, a titolo esemplificativo, Cassazionen. 13134 del 2000; Cassazione n. 2716 del1998; Cassazione n. 2886 del 1992) e dun-que fermo il disposto dell’articolo 2113 delcodice civile (lettera e) del comma 1). In-fatti, con riferimento alla mediazione obbli-gatoria, le statistiche elaborate dal Ministerodella giustizia rendono evidente il successodell’istituto in alcuni settori, tra questi: ipatti di famiglia, i diritti reali, l’affitto d’a-zienda, le controversie in materia successo-ria, e il suo insuccesso in altri, in partico-lare, nella materia bancaria e assicurativa enelle controversie in materia di responsabi-lità sanitaria, nei quali sono stati previsti eoperano altri istituti finalizzati ad agevolareuna soluzione stragiudiziale della controver-sia (si allude ai procedimenti previsti dal te-sto unico delle disposizioni in materia di in-termediazione finanziaria, di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998, al procedimentoistituito in attuazione dell’articolo 128-bisdel testo unico delle leggi in materia banca-ria e creditizia, di cui al decreto legislativon. 385 del 1993, al procedimento istituito inattuazione dell’articolo 187-ter del codicedelle assicurazioni private, di cui al decretolegislativo n. 209 del 2005, nonché, per lecontroversie in materia di responsabilità sa-nitaria, all’accertamento tecnico preventivodisciplinato dalla legge 8 marzo 2017,n. 24). Sembra dunque opportuno, in un’ot-tica di semplificazione, eliminare il necessa-rio ricorso, in via preventiva, alla media-zione, nei casi in cui l’istituto non ha datobuona prova di sé e nei quali, dunque, essocostituisce un inutile onere per le parti. Altempo stesso, proprio con riferimento a unodei predetti istituti « alternativi » e cioè al-l’accertamento tecnico preventivo in materiadi responsabilità sanitaria, è sembrato oppor-tuno escludere che esso integri una condi-zione di procedibilità nei casi in cui la de-

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 5: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

cisione della controversia non necessiti diindagini di natura tecnica. Nel sistema disci-plinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, in-fatti, nelle controversie in materia di respon-sabilità sanitaria, l’accertamento tecnico pre-ventivo quale condizione di procedibilità èalternativo al procedimento di mediazioneassistita. Eliminata però l’obbligatorietàdella mediazione, ove non si prevedesseun’eccezione alla regola posta dall’articolo8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017,diventerebbe indispensabile l’espletamentopreventivo della consulenza anche nelle ipo-tesi di assoluta inutilità del predetto mezzoistruttorio. Le considerazioni svolte con rife-rimento alla mediazione obbligatoria, fon-date sull’evidenza dei dati statistici, suggeri-scono anche di escludere l’obbligatorietàdella negoziazione assistita per le controver-sie derivanti dalla circolazione stradale, chespesso richiedono lo svolgimento di accerta-menti di carattere tecnico non compatibilicon la procedura di negoziazione (lettera d)del comma 1). Il medesimo articolo prevede,nell’ambito della procedura di negoziazioneassistita, purché sia prevista espressamentedalla convenzione di cui all’articolo 2,comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014,la possibilità di svolgere, nel rispetto delprincipio del contraddittorio, con la previ-sione di specifiche garanzie per ciò che con-cerne le modalità della verbalizzazione econ la necessaria partecipazione di tutti gliavvocati che assistono le parti coinvolte, at-tività istruttoria, denominata attività di istru-zione stragiudiziale, consistente nell’acquisi-zione di dichiarazioni da parte di terzi sufatti rilevanti in relazione all’oggetto dellacontroversia e nella richiesta alla contropartedi dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’ar-ticolo 2735 del codice civile, la verità difatti ad essa sfavorevoli e favorevoli allaparte richiedente. Lo scopo è quello di age-volare l’accertamento dei fatti prima dell’i-nizio del processo, al fine di consentire alleparti di valutare meglio l’alea del giudizio,

così incoraggiando soluzioni transattive. Inparticolare, alla lettera g) si prevede la pos-sibilità di sentire – nel contraddittorio tra leparti – persone a conoscenza di fatti rile-vanti per la soluzione della controversia, distimolare la confessione stragiudiziale o dirichiedere alla controparte di dichiarare periscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli.Gli elementi di prova così ottenuti, nel casoin cui non si pervenga ad una soluzionetransattiva, saranno utilizzabili nel giudizioche si andrà successivamente ad instaurare,con effetti positivi sulla sua durata, fermorestando che sarà comunque consentito algiudice rinnovare l’attività istruttoria, ogniqual volta lo ritenga opportuno.

L’articolo 3 detta i princìpi per la revi-sione della disciplina del processo di cogni-zione di primo grado dinanzi al tribunale incomposizione monocratica. L’obiettivo del-l’intervento è realizzare una maggiore sem-plicità del procedimento, al tempo stessoadottando alcune misure acceleratorie, di-rette ad assicurare la ragionevole durata delprocesso. In questa prospettiva, la legge didelega impone la sostituzione del procedi-mento ordinario di cognizione con un ritosemplificato, modellato sullo schema proce-dimentale del rito sommario di cognizione,con alcune integrazioni ispirate all’ormai ro-dato rito del lavoro e la modifica di alcunedisposizioni del decreto legislativo 1° set-tembre 2011, n. 150, coerentemente con l’a-brogazione del rito sommario di cognizione,come disciplinato dagli articoli 702-bis e se-guenti del codice di procedura civile. Ri-spetto al procedimento sommario discipli-nato dagli articoli 702-bis e seguenti del co-dice di procedura civile, che, come detto, èdestinato ad essere abrogato, vi sono, in par-ticolare, due significative novità: per unverso, si prevede l’eliminazione della possi-bilità di conversione, coerentemente con l’o-biettivo perseguito di riduzione dei riti; peraltro verso, si prevede l’introduzione di unsistema di preclusioni destinate a consentire

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 6: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

la fissazione del thema decidendum ancorprima dell’udienza di prima comparizionedelle parti in funzione di un processo im-prontato a celerità ed efficienza. Più specifi-camente, la legge di delega dispone chel’atto introduttivo sia sempre il ricorso; chesiano ridotti i termini a comparire, che nellaloro estensione massima non potranno esseresuperiori ai centoventi giorni, contro i cen-tocinquanta previsti attualmente dall’articolo163-bis del codice di procedura civile e siainvece portato a quaranta giorni prima del-l’udienza il termine per la costituzione tem-pestiva del convenuto, allo scopo di consen-tire un termine congruo all’attore per la suareplica; che al ricorrente sia concesso pro-porre le domande, le istanze di chiamata incausa e le eccezioni che sono conseguenzadella domanda riconvenzionale e delle ecce-zioni delle altre parti e replicare alle loro di-fese entro un termine perentorio non supe-riore a venti giorni prima dell’udienza; che,a pena di decadenza, entro un termine pe-rentorio non superiore a dieci giorni antece-denti all’udienza di prima comparizione siaconsentita al convenuto e ai terzi chiamati incausa la precisazione o la modificazionedelle domande, delle eccezioni e delle con-clusioni solo in quanto necessarie in rela-zione alle domande ed alle eccezioni propo-ste dalle altre parti; che il giudice, asse-gnando un termine alle parti per la definitivaformulazione delle loro istanze istruttorie,provveda già a fissare – entro un termineragionevolmente contenuto (comunque nonsuperiore a sessanta giorni dalla scadenzadel secondo dei due termini istruttori) – l’u-dienza successiva, che dovrà tendenzial-mente servire per l’assunzione delle proveammesse e che potrà essere rinviata nel casoin cui il giudice, ritenuti superflui i mezzi diprova dedotti dalle parti, ritenga di fissareudienza per la discussione orale e decisionedella causa, senza che sia necessario, inquesto caso, assegnare termini predetermi-nati per il deposito di memorie conclusive,

giacché non vi sono state attività idonee adintrodurre nel processo elementi di novità edessendo invece rimessa al giudice l’indivi-duazione delle misure necessarie per assicu-rare il rispetto del diritto di difesa e del con-traddittorio; che sia rivisto il meccanismodecisorio ordinario con la previsione delladiscussione orale preceduta solo dalla preci-sazione delle conclusioni, salvo che il giu-dice, per la complessità della controversia operché le parti ne abbiano fatto istanza, nonrinvii la discussione ad altra udienza, in talcaso provvedendo contestualmente ad auto-rizzare il deposito di note difensive. La di-sposizione si preoccupa anche di stabilire iprincìpi cui deve conformarsi la regolamen-tazione dei rapporti tra collegio e giudicemonocratico nei casi di connessione e dimutamento del rito conseguente all’erroneaproposizione della controversia dinanzi alcollegio quando la causa deve essere decisadal giudice monocratico e viceversa. In par-ticolar modo, con riferimento agli effetti so-stanziali e processuali della domanda che, incaso di mutamento del rito si producono se-condo le norme applicate prima del muta-mento, la disposizione mutua il disposto del-l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativon. 150 del 2011. L’esigenza ad essa sottesa èquella di circoscrivere al minimo le situa-zioni di incertezza interpretativa, escludendoin modo univoco l’efficacia retroattiva delprovvedimento che dispone il mutamento edunque riaffermando la regola secondo laquale gli effetti della domanda si produconofacendo riferimento alla forma e quindi an-che alla data dell’atto (sia pur erroneamente)in concreto prescelto e non a quella chel’atto avrebbe dovuto avere, e che assuma aseguito della conversione del rito, come lim-pidamente chiarito anche dalla Corte costitu-zionale (sentenza n. 45 del 2018). Quantoall’ipotesi in cui il giudice abbia riservato asé la decisione che deve essere decisa incomposizione collegiale, è prevista una si-gnificativa semplificazione del sistema at-

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 7: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

tuale, nel quale, per effetto del rinvio agliarticoli 187, 188 e 189 contenuto nell’arti-colo 281-octies del codice di procedura ci-vile, la maggior parte degli interpreti ritieneobbligatoria la ripetizione delle attività giàsvolte, compreso lo scambio delle comparseconclusionali. É infatti rimesso alla parte va-lutare se chiedere o meno di discutere nuo-vamente la causa dinanzi al collegio, fermecomunque le conclusioni precisate e gli attidifensivi già depositati in vista della discus-sione dinanzi al giudice monocratico.

L’articolo 4 indica i criteri ai quali il Go-verno si dovrà attenere nel rivedere la disci-plina del processo di cognizione di primogrado davanti al tribunale in composizionecollegiale. In particolare, coerentemente conl’obiettivo di semplificazione perseguito, siprevede la riduzione dei casi in cui il tribu-nale giudica in composizione collegiale (let-tera a) del comma 1) e che anche nel pro-cedimento collegiale l’atto introduttivo sia ilricorso (lettera b) del comma 1). Inoltre,allo scopo di consentire al giudice di modu-lare le cadenze procedimentali in rapportoalla differente complessità, caso per caso,della controversia, si prevede che in via al-ternativa rispetto alla disciplina della fasedecisoria prevista dagli articoli da 187 a 190del codice di procedura civile, la causapossa essere definita anche secondo moda-lità analoghe a quelle previste per il proce-dimento dinanzi al giudice monocratico (let-tera d) del comma 1). Tale maggiore ric-chezza di moduli decisionali rispetto al giu-dizio dinanzi al tribunale in composizionemonocratica e rispetto al giudizio d’appellosi spiega per la tendenziale maggiore com-plessità delle controversie riservate al giu-dice collegiale, che deve essere tuttavia, inconcreto, vagliata caso per caso e, rispetto algiudizio d’appello, in considerazione, invece,della maggiore delimitazione del thema de-cidendum dinanzi al giudice di secondogrado e della tendenziale necessaria comple-tezza degli atti introduttivi in appello. Non è

stata espressamente riproposta, rispetto allafase decisoria di primo grado, la possibilitàdi un’istanza di parte per la fissazione di al-tra udienza per la discussione, consideratoche il rinvio della causa per la decisione ècomunque ineludibile, dovendo la discus-sione svolgersi davanti al collegio.

L’articolo 5 impone, per il processo da-vanti al giudice di pace, di disciplinarlo sulmodello del procedimento dinanzi al tribu-nale in composizione monocratica, elimi-nando, in tale prospettiva, la previsione del-l’obbligatorietà del tentativo di conciliazioneche oggi rappresenta un appesantimento delprocesso, soprattutto quando il giudizio èstato preceduto da mediazione o negozia-zione assistita.

L’articolo 6 riguarda il giudizio di ap-pello. In relazione al tale giudizio, tenutoconto che recenti interventi normativi hannogià accentuato gli oneri dell’appellantequanto alla specifica indicazione dei motividi appello (articolo 342 del codice di proce-dura civile, modificato dal decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134),il disegno di legge interviene:

– sull’atto introduttivo del giudizio, chedeve essere uniformato alla forma semplifi-cata del ricorso prescritta per il primo gradodi giudizio, con l’espressa indicazione di untermine, in funzione acceleratoria, non supe-riore a novanta giorni per la fissazione dellaprima udienza (lettera a) del comma 1);

– sulle modalità di esercizio dei diritti didifesa dell’appellato, con la fissazione di untermine perentorio (venti giorni prima delladata di udienza) per l’esercizio di tutti i po-teri e le facoltà processuali dell’appellato,ivi compresa la deduzione delle cosiddettequestioni assorbite (lettera b) del comma 1),sulle quali il giudice di primo grado non ab-bia provveduto né in maniera esplicita néimplicita e in relazione alle quali permaneuna problematica interpretativa nella giuri-sprudenza quanto alla rilevabilità oltre la

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 8: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

prima udienza di trattazione. Si è quindi re-putato di limitare espressamente la ripropo-nibilità, nel giudizio di appello, delle do-mande ed eccezioni assorbite dalla decisionedi primo grado, conformemente con i prin-cìpi di economia processuale, di ragionevoledurata del processo, nonché con il principiodel contraddittorio. Si è inoltre ritenuto dinon incidere sul termine per la costituzionein giudizio dell’appellato, considerato che ilthema decidendum è già stato fissato nelgiudizio di primo grado;

– sulla forma di taluni provvedimenti dinatura procedurale ma a contenuto definito-rio del giudizio, che è indicata nella formasemplificata dell’ordinanza, in quanto il re-lativo contenuto è vincolato (e limitato) allaverifica dei relativi presupposti di legge (let-tera c) del comma 1);

– sugli articoli 348-bis e 348-ter codice diprocedura civile e, di conseguenza, sull’arti-colo 436-bis, di cui è stata prevista l’abro-gazione: la scarsa utilizzazione dell’istitutointrodotto dal decreto-legge n. 83 del 2012non ha consentito di incidere in termini per-centuali significativi sulla definizione deigiudizi di appello con il prescritto preven-tivo giudizio di ammissibilità, mentre ha de-terminato un’ulteriore ipotesi di ricorso inCassazione, all’interno del medesimo giudi-zio, sicché la complessiva valutazione dell’i-stituto in termini di costi/benefici appare ne-gativa, tenuto anche conto che le ipotesi incui poteva essere utilizzato l’istituto ben po-tranno essere sostituite dalla decisione allaprima udienza, con sentenza, all’esito delladiscussione (lettera d) del comma 1);

– sulla fase decisoria, per la quale si pre-vede, in modo sostanzialmente conforme aquanto previsto per il giudizio di primogrado – al fine di evitare l’attuale assegna-zione di ulteriori termini in scadenza dopol’udienza di precisazione delle conclusioni –che la sentenza, all’esito della trattazione edeventuale attività istruttoria, sia pronunciatain udienza, al termine della discussione

orale, previa precisazione delle conclusioni,ovvero al termine di successiva udienza didiscussione all’uopo fissata, assegnando, intal caso, un termine perentorio non superiorea trenta giorni prima dell’udienza per il de-posito di sintetiche note difensive, conte-nenti anche le conclusioni finali, e preve-dendo la facoltà del collegio (per consentirel’adeguata valutazione dei casi più com-plessi) di riservare il deposito della sentenzaentro i sessanta giorni successivi (lettera e)del comma 1). Non è stata riproposta, ri-spetto alla fase decisoria di primo grado, lapossibilità di un’istanza di parte per la fis-sazione di altra udienza per la discussione,in quanto tale facoltà, nel primo grado digiudizio, è funzionale all’eventuale necessitàdi precisare le difese all’esito dell’attivitàistruttoria, di regola mancante invece nelgiudizio di appello. Nei casi in cui sia statoproposto appello incidentale, è utilizzabilesolo il secondo modulo, che garantisce allaparte nei cui confronti è proposto appello invia incidentale la possibilità di una replicascritta all’impugnazione proposta nei suoiconfronti, salvo che non sia la stessa parte arinunciare a tale « garanzia » e a consentirel’adozione di un modulo decisorio piùsnello.

Correlata al mutamento della disciplinadella fase decisoria è la previsione – sub ar-ticolo 14 – delle necessarie modifiche allalegge 24 marzo 2001, n. 89, con la sostitu-zione, nella disciplina dei rimedi preventividi cui a relativo articolo 1-ter, per i giudizidinanzi alla corte di appello, dell’istanza didecisione ex articolo 281-sexies codice diprocedura civile, con la proposizione diistanza di decisione in udienza, all’esito didiscussione orale, preceduta dalia precisa-zione delle conclusioni nel corso della me-desima udienza.

Da ultimo, si interviene sulla disciplinadei provvedimenti sull’esecuzione provviso-ria in appello, allo scopo di implementare legaranzie offerte dall’istituto in relazione al-

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 9: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

l’attuale durata, non sempre contenuta, deigiudizi di appello.

Si è ritenuto quindi di operare una indivi-duazione alternativa dei presupposti per laconcessione della sospensione. Il primo pre-supposto è costituito da un giudizio progno-stico di elevata – e non meramente possi-bile o probabile – fondatezza dell’impugna-zione, tale da evidenziare la inutilità, primaancora della dannosità, di un’eventuale ese-cuzione del provvedimento impugnato. Il se-condo presupposto, alternativo, è invece col-legato alla presenza di un grave ed irrepara-bile pregiudizio derivante dall’esecuzionedella sentenza (si pensi, ad esempio, anchealla condanna all’arretramento o demoli-zione di manufatti). Nel caso specifico dellasentenza di condanna al pagamento di unasomma di denaro, tuttavia, la sussistenza deicaratteri del pregiudizio è stata collegata –conservando l’attuale formulazione dell’arti-colo 283 del codice di procedura civile –all’esistenza di gravi e fondati motivi, anchein relazione alla possibilità di insolvenza diuna delle parti. Quanto al secondo profilo, siè inteso, in primo luogo, consentire allaparte di presentare l’istanza di sospensioneanche non contestualmente alla proposizionedell’appello principale o incidentale, ma nelsuccessivo corso del giudizio di appello. Ul-teriormente, alla luce della non impugnabi-lità dell’ordinanza che si pronuncia sull’i-stanza di sospensione e del costante orienta-mento della Suprema corte che esclude an-che la possibilità di proporre ricorso in Cas-sazione ai sensi dell’articolo 111 della Co-stituzione, si è ritenuto di introdurre lapossibilità, per la parte che si sia vista re-spingere una prima istanza, di ripresentarla,tuttavia esclusivamente sulla base di ele-menti sopravvenuti all’esame della primaistanza. Allo scopo di scongiurare la ripre-sentazione anche reiterata di istanze infon-date o addirittura inammissibili, inoltre, ladelega prevede, sulla scorta dell’attuale ul-timo comma dell’articolo 283 del codice di

procedura civile, l’introduzione – in caso dideclaratoria di inammissibilità o manifestainfondatezza – di un’ulteriore pena pecunia-ria da determinarsi nella misura da due aquattro volte rispetto a quella già attual-mente prevista dalla previsione citata.

Viene altresì previsto che, nel caso di ma-nifesta fondatezza o infondatezza dell’ap-pello, la corte, qualora non ritenga necessa-rie ulteriori attività, possa provvedere invi-tando le parti all’immediata discussionedella causa, decidendo contestualmente.

L’articolo 7 reca princìpi di delega perl’ulteriore semplificazione del sistema pro-cessuale civile, stabilendo l’unificazione deiprocedimenti di impugnazione dei licenzia-menti, anche quando devono essere previa-mente risolte questioni relative alla qualifi-cazione del rapporto di lavoro, e la previ-sione della regola secondo la quale dettecontroversie devono essere trattate con prio-rità. É prevista l’applicabilità della disciplinavigente a tutte le impugnazioni successiveall’entrata in vigore del decreto legislativoattuativo della delega, con conseguente supe-ramento dell’applicazione residuale e ultrat-tiva della disciplina di cui all’articolo 1,commi da 47 a 66, della legge 28 giugno2012, n. 92 (cosiddetto « rito Fornero »).

L’articolo 8 contiene princìpi volti a ren-dere più efficiente il processo di esecuzione.

In particolare, con la lettera a) si delega ilGoverno ad intervenire sulla procedura diespropriazione presso terzi, obbligando ilcreditore a dare notizia, al debitore e alterzo pignorato, dell’avvenuta iscrizione aruolo della procedura e del relativo numerodi ruolo, così da consentire al terzo pigno-rato l’immediato svincolo delle somme pi-gnorate in caso di mancata iscrizione aruolo o mancata notifica. Si tratta di un in-tervento che tiene conto degli esiti dei lavoridel Tavolo in materia di pignoramenti - acui partecipano il Ministero della giustizia,il Ministero dell’economia e delle finanze,la Banca d’Italia e l’Avvocatura dello Stato

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 10: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

- che ha verificato come la difficoltà, per ilterzo pignorato, di monitorare lo svolgi-mento della procedura esecutiva e di accer-tarne l’eventuale estinzione conseguente allamancata iscrizione a ruolo ostacola lo svin-colo delle somme accantonate e spesso im-pedisce, anche alle amministrazioni pubbli-che, di disporre di somme a volte ingenti.

Con la lettera b), invece, si intervienesulla procedura di espropriazione immobi-liare, allo scopo di accelerarne il corso e dicontenerne i costi attraverso la collabora-zione del debitore, il quale può avere inte-resse a farsi parte attiva nella ricerca di unacquirente, sia per velocizzare le operazionidi vendita e giungere più rapidamente alladefinizione del procedimento, sia per evitareil deprezzamento del bene, che si verifica, avolte, per effetto del meccanismo dei ribassi.

A questo fine, si prevede che il debitorepossa essere autorizzato dal giudice dell’ese-cuzione a vendere direttamente il bene pi-gnorato, con atto da celebrare dinanzi al no-taio, ma con gli effetti purgativi propri dellavendita coattiva.

Sono previsti alcuni limiti, diretti a garan-tire che tale facoltà non pregiudichi i credi-tori: l’istanza del debitore deve essere pro-posta a pena di inammissibilità prima dell’u-dienza per l’autorizzazione alla vendita,giacché la deroga alla regola generale dellacompetitività delle vendite coattive si giusti-fica, in un’ottica di bilanciamento degli in-teressi, solo se ciò vale ad accelerare la pro-cedura e a contenerne i costi (numero 1)della lettera b)); il prezzo della vendita deveriflettere l’effettivo valore di mercato delbene (numero 2)); i creditori devono esseremessi in condizione di valutare la conve-nienza dell’offerta e la loro opposizione puòessere superata solo nel caso in cui sia ra-gionevole ritenere che la vendita competitivanon consentirebbe di conseguire un risultatomigliore (numeri 5) e 6)); la vendita deveperfezionarsi in un lasso di tempo contenuto(numero 8)), in quanto la possibilità offerta

al debitore non può tradursi in un ostacoloal corso della procedura. Per la stessa ra-gione, l’istanza non può essere reiterata (nu-mero 9)).

L’articolo 9 reca disposizioni per la revi-sione dei casi in cui, nei procedimenti in ca-mera di consiglio, il tribunale provvede incomposizione collegiale.

L’obiettivo, sempre in funzione di un re-cupero di efficienza, è quello di ridurre leipotesi di collegialità in una serie di ipotesiin cui non si controverte di diritti soggettivi,come nelle fattispecie disciplinate dagli arti-coli 2343 e 2343-bis del codice civile, in cuiil ricorso all’autorità giudiziaria è funzionalea garantire la professionalità e l’indipen-denza di professionisti incaricati di valuta-zioni estimative, e come nei casi previsti da-gli articoli 1105 e 1129, primo comma, delcodice civile, in cui l’autorità giudiziaria èchiamata a concorrere all’amministrazione dicose comuni.

Il principio di delega rimette al Governol’individuazione puntuale delle singole di-sposizioni accomunate da questa ratio, conil limite inderogabile del mantenimento dellariserva di collegialità per i procedimenti neiquali è prevista la partecipazione obbligato-ria del pubblico ministero.

L’articolo 10 riguarda il procedimento discioglimento della comunione. Nell’ambitodel disegno generale di accelerazione deitempi del processo civile che caratterizzal’intero disegno di legge di delega, si è rite-nuto di dedicare una specifica attenzione aiprocedimenti di scioglimento delle comu-nioni. Da un lato, infatti, la materia presentaun’elevata diffusione – soprattutto in corre-lazione a controversie ereditarie – e vieneconseguentemente ad interessare un elevatonumero di cittadini, concernendo peraltrocontroversie di valore medio elevato. Dal-l’altro lato, si deve constatare che, pur a se-guito dell’introduzione – ad opera dell’arti-colo 76, comma 1, del decreto-legge 21 giu-gno 2013, n. 69, convertito, con modifica-

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 11: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 –dell’articolo 791-bis del codice di proceduracivile (divisione a domanda congiunta), ladurata media dei procedimenti di sciogli-mento della comunione risulta tra le più ele-vate, compromettendo l’interesse delle partiad ottenere una celere pronuncia. I princìpidella delega mirano, quindi, ad una più ri-gorosa ripartizione dei passaggi del procedi-mento, tenendo peraltro conto di una seriedi considerazioni sintetizzabili come segue.

1) I dati statistici in materia di media-zione (2016, 2017 e primo trimestre 2018)evidenziano come tale ultimo strumento sipresenti alquanto efficace proprio nella ma-teria dello scioglimento delle comunioni.Questi dati evidenziano l’opportunità di po-tenziare – al di là dell’ipotesi di cui all’ar-ticolo 791-bis del codice di procedura civile- lo strumento della mediazione, come effi-cace filtro idoneo ad assicurare alle partiuna soluzione rapida del contenzioso.

2) Per effetto dell’elevata diffusione dellaproprietà di beni immobili tra la popola-zione, i procedimenti di scioglimento dellecomunioni presentano un’elevata complessitàconnessa alla disciplina articolata e compo-sita del settore immobiliare (catasto, regola-rità urbanistica, certificazione energetica). Lafrequente inadeguatezza della documenta-zione a disposizione delle parti nella fase in-troduttiva dei giudizi non solo conduce inun elevato numero di casi ad un rigetto ra-dicale delle domande, ma anche impatta siasulle possibilità di addivenire ad un accordotransattivo sia sulla stessa dinamica proces-suale, spesso paralizzata dalla necessità diprocedere a regolarizzazioni di profili emersisolo nella fase avanzata dei giudizi.

3) La frequente non comoda divisibilitàdei beni oggetto della comunione ha comeeffetto processuale quello di far sfociare, inun elevato numero di casi, il procedimentodi scioglimento della comunione in una fasedi vendita dei beni. La persistente lentezzadelle procedure di vendita giudiziale – so-

prattutto nei casi in cui la stessa si svolgainnanzi al giudice e risenta, quindi, del ca-rico complessivo dei ruoli – suggerisce,quindi, di adottare come modello standardquello della vendita con intervento del pro-fessionista sebbene sempre con supervisionedel giudice.

La lettera a) del comma 1 contempla l’in-troduzione di uno speciale procedimento dimediazione integralmente sostitutivo del pro-cedimento previsto dal decreto legislativo 4marzo 2010, n. 28. Si prevede che il profes-sionista incaricato della mediazione procedaad uno scrutinio preliminare della documen-tazione necessaria, indicando alle parti even-tuali lacune che potrebbero paralizzare sial’attuazione di un’eventuale intesa, sia lostesso successivo procedimento contenzioso.L’elevata tecnicità della materia e il ruoloche lo stesso professionista mediatore po-trebbe venire eventualmente a svolgere nellasuccessiva fase contenziosa suggeriscono didelimitare l’ambito dei soggetti che possonoessere incaricati della mediazione. Si è,quindi, ritenuto di stabilire che il professio-nista debba essere iscritto nello specialeelenco di cui all’articolo 179-ter delle dispo-sizioni per l’attuazione del codice di rito. Lapresenza di marcati profili di tecnicalità giu-ridica induce, tuttavia, a delimitare ulterior-mente l’ambito dei professionisti ai soli no-tai e avvocati, peraltro in continuità conquanto già attualmente disposto dall’articolo791-bis del codice di procedura civile. Laparticolare complessità del procedimento dimediazione suggerisce, infine, di prevederela determinazione – mediante emanando de-creto ministeriale – di uno specifico com-penso da riconoscersi al professionista perl’espletamento della mediazione, in ognicaso in una misura che non renda la media-zione eccessivamente onerosa per le parti.

La lettera b) mira a disciplinare la fasesuccessiva all’esito negativo del procedi-mento di mediazione, assumendo le attivitàsvolte come base per il successivo procedi-

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 12: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

mento contenzioso. In quest’ottica si è rite-nuto di incaricare il mediatore del compitodi redigere una relazione complessiva che:1) individui in modo completo (e, per gliimmobili, catastalmente corretto e aggior-nato) i beni oggetto della comunione; 2) in-dichi la documentazione ancora carente. Intal modo, le parti disporranno di uno stru-mento documentale sulla cui base valutarel’instaurazione del giudizio di scioglimentoin sede contenziosa, mentre il tribunale in-vestito del procedimento avrà modo, sin dalmomento del deposito del ricorso introdut-tivo, di operare una verifica della comple-tezza delle allegazioni e del quadro docu-mentale.

La lettera c) si pone in continuità con ilprincipio sub b) e grava la parte interessataad instaurare il giudizio di scioglimentodella comunione dell’onere di produrre larelazione redatta dal mediatore a pena diinammissibilità del giudizio medesimo. Intal modo risulterà preclusa la possibilità –attualmente frequente – di assistere a giu-dizi del tutto carenti sul piano documentalee destinati ad un’attività istruttoria lunga edispendiosa. Sempre allo scopo di consentireal tribunale di verificare in modo immediatoe completo l’integrità del contraddittorio –evitando il rischio non infrequente di deci-sioni inutiliter datae o di rimessione deigiudizi in primo grado per l’integrazione delcontraddittorio – la parte viene gravata del-l’onere di produrre l’ulteriore documenta-zione necessaria per individuare in modocompleto tutti i litisconsorti necessari.

La lettera d) mira a coordinare e chiariremaggiormente il ruolo del creditore iscritto edi coloro che hanno acquistato diritti sul-l’immobile, trascrivendo i medesimi inmodo da renderli opponibili ai condividenti,nel giudizio di scioglimento delle comu-nioni. L’attuale interpretazione degli articoli784 del codice di procedura civile e 1113del codice civile, infatti, ricostruisce dettoruolo come mero diritto ad intervenire nella

divisione e – nell’ipotesi in cui le partiscelgano di non evocare il creditore ipoteca-rio – crea la concreta prospettiva che la de-cisione sullo scioglimento della comunionerisulti poi parzialmente inutiliter data per ef-fetto della sua inopponibilità al creditoreiscritto. Si è quindi ritenuto di stabilire invia più chiara il ruolo di litisconsorte neces-sario dei soggetti di cui all’articolo 1113 delcodice civile.

La lettera e) ha lo scopo di risolvere dueproblemi interpretativi discendenti dall’at-tuale formulazione dell’articolo 785 del co-dice di procedura civile. Il primo riguardal’ambito della « non contestazione » del di-ritto allo scioglimento della comunione e inparticolare la possibilità di estendere talepresupposto anche alle ipotesi di mancatacostituzione di uno o più comproprietari. Ilprincipio – allo scopo di accelerare la defi-nizione del giudizio e di evitare il rallenta-mento e i costi connessi alla necessità diprovvedere con sentenza anche solo all’ac-certamento del diritto allo scioglimento –crea, quindi, un’ipotesi speciale di esten-sione del principio di non contestazione alcontumace. Il secondo concerne il caratteredefinitivo o meno dell’ordinanza ex articolo785 del codice di procedura civile e mira adaffermare il carattere definitivo dell’ordi-nanza, evitando che la mera sussistenza deldiritto allo scioglimento della comunionepossa in seguito essere rimessa in discus-sione, se non con i mezzi straordinari di im-pugnazione.

La lettera f) si pone sulla scia della dot-trina che ricostruisce il giudizio di divisionecome bifasico e composto da una fase di-chiarativa (avente ad oggetto l’accertamentodella comunione e del relativo diritto pote-stativo di chiederne lo scioglimento) e diuna esecutiva (volta a trasformare in por-zioni fisicamente individuate le quote idealidi comproprietà sul bene comune). Si ritienedi potenziare l’effetto di scansione proces-suale rivestito dalla sentenza che accerti il

Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 13: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

diritto allo scioglimento della comunione al-l’esito di un giudizio contenzioso, confe-rendo alla sentenza medesima i caratteridella definitività, a partire dalla decisionesulla regolamentazione delle spese di lite. Sianticipa altresì la decisione sulla comoda di-visibilità sulla vendita dei beni.

La lettera g) si collega al principioespresso alla lettera f) nel subordinare l’atti-vazione della seconda fase (esecutiva) delgiudizio di scioglimento delle comunionialla definitiva stabilizzazione della decisionein ordine alla sussistenza del diritto alloscioglimento medesimo. Una volta attivata lafase esecutiva, viene prevista come modalitàdella medesima la delega delle operazioni didivisione (o della vendita del bene indivisi-bile – profilo già accertato in precedenzacon la sentenza – e non oggetto di do-mande di assegnazione) ad un professionista.La delega prevede che la scelta debba ca-dere preferibilmente sulla persona di coluiche – avendo svolto il procedimento di me-diazione e avendo predisposto la relazionepreliminare – si presenta come il soggettogià dotato di una specifica e accurata cono-scenza della situazione ed è quindi in gradodi espletare l’incarico con maggiore efficaciae celerità. Contestualmente alla nomina deldelegato è prevista, ove necessario, la no-mina dell’esperto ex articolo 194 delle di-sposizioni per l’attuazione del codice di pro-cedura civile.

La lettera h) consente al professionista diprocedere alle operazioni di vendita, appli-cando le norme del codice di rito in tema diesecuzione forzata, ma contemplando che lavendita medesima avvenga sotto il controllodel giudice.

La lettera i) si correla all’orientamentogiurisprudenziale secondo cui l’obbligo dipagamento di una somma di denaro a titolodi conguaglio non costituisce condizione diefficacia della sentenza di divisione e puòessere soltanto perseguito dagli altri condivi-denti con i normali mezzi di soddisfazione

del credito. Si è ritenuto, quindi, di stabilireun meccanismo che, nel solo caso di formu-lazione dell’istanza di assegnazione da partedi uno o più dei condividenti, mira ad evi-tare che gli altri condividenti si trovino inseguito ad agire per il recupero del congua-glio nella sua interezza.

La lettera l) disciplina le necessarie garan-zie da assicurare alle parti nella fase esecu-tiva rimessa al delegato, prevedendo unmeccanismo di coinvolgimento dell’organogiurisdizionale ogni volta che sorga un « in-cidente di esecuzione ». A seguito dell’abo-lizione del procedimento ex articolo 702-bisdel codice di procedura civile, non risultapiù possibile proseguire la scelta che erastata fatta, in relazione alle ipotesi affini,dall’articolo 791-bis (che dovrà quindi es-sere parimenti riallineato a quanto previstodal principio). Si è quindi optato per l’ado-zione della disciplina generale dei procedi-menti in camera di consiglio quale modelloin grado di assicurare adeguata flessibilità ecelerità, senza sacrifici per le garanzie pro-cessuali.

La lettera m) mira a disciplinare la fasefinale di esecuzione del giudizio di sciogli-mento delle comunioni, prevedendo che ilprofessionista delegato – dopo l’eventualevendita dei beni indivisibili non oggetto dirichiesta di assegnazione – predisponga unprogetto divisionale, fissando la compari-zione delle parti innanzi a sé per verificarela presenza o meno di contestazioni. Alloscopo di tutelare tutti i soggetti interessati(condividenti, creditori iscritti) è previstoche il progetto divisionale sia comunicato atutti i litisconsorti necessari, compresi coloroche sino a quel momento saranno rimasticontumaci, in modo da dare ai medesimiun’ulteriore possibilità di intervento.

La lettera n) disciplina l’ipotesi in cui, insede di comparizione innanzi al delegato, leparti non sollevino contestazioni sul progettodivisionale o comunque concordino modifi-che al medesimo. In tal caso il professioni-

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 14: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

sta potrà trasmettere l’intero verbale delleoperazioni divisionali al giudice che, verifi-cata la complessiva regolarità delle opera-zioni divisionali e constatata l’assenza dicontestazioni, potrà procedere alla declarato-ria di esecutività del progetto con sempliceordinanza. Qualora i lotti siano eguali, ilprofessionista, prima di trasmettere al giu-dice il verbale delle operazioni divisionali,procederà anche all’estrazione a sorte deimedesimi, completando in tal modo anche ilverbale delle operazioni.

La lettera o) concerne invece le ipotesi incui in sede di comparizione innanzi al dele-gato le parti sollevino contestazioni in or-dine al progetto di divisione. In tal caso èprevista la rimessione delle parti innanzi algiudice perché – eventualmente previaestrazione a sorte dei lotti – risolva tutte lecontestazioni, decidendole con sentenza che,definendo la seconda fase esecutiva del giu-dizio di scioglimento della comunione, sta-tuirà anche in ordine alle spese.

L’articolo 11 detta princìpi in materia diarbitrato, in primo luogo imponendo al legi-slatore delegato di rafforzare le garanzie diimparzialità e indipendenza dell’arbitro, an-che ampliando le ipotesi di decadenza pre-viste dall’articolo 813-bis del codice di pro-cedura civile nel caso in cui, al momento diaccettazione della nomina, l’arbitro abbiaomesso di dichiarare le circostanze che, aisensi dell’articolo 815 del codice di proce-dura civile, possono essere fatte valere comemotivi di ricusazione. La norma prevedeinoltre che il Governo delegato debba inte-grare la disciplina dell’articolo 839 del co-dice di procedura civile, con riferimento al-l’efficacia esecutiva del decreto con il qualeil presidente della corte di appello dichiaral’efficacia del lodo straniero quando il lodoha contenuto di condanna e ciò al fine di di-rimere i contrasti interpretativi esistenti inmateria. Infatti, secondo la tesi prevalente indottrina, il decreto che dichiara l’efficaciadel lodo renderebbe quest’ultimo immediata-

mente esecutivo sin dalla data della suaemanazione e anche in pendenza del termineper l’opposizione. Altre opinioni escludonol’immediata esecutività ex lege del decretodi exequatur del lodo, ma ritengono applica-bile il disposto dell’articolo 642 del codicedi procedura civile, ammettendo la possibi-lità per la corte di appello di dichiararel’immediata esecutività in presenza di un pe-ricolo di grave pregiudizio nel ritardo. Unaterza interpretazione esclude sia l’efficaciaimmediatamente esecutiva ope legis,sia il ri-corso al meccanismo di cui all’articolo 642,subordinando l’esecutività del decreto al de-corso del termine per l’opposizione, per ef-fetto del combinato disposto degli articoli840, secondo comma, 645 e seguenti del co-dice di procedura civile.

L’articolo 12 reca disposizioni per l’effi-cienza dei procedimenti civili. Si prevede,allo scopo di rendere il processo più celereed efficiente, che, nei procedimenti civili, ildeposito dei documenti e degli atti di parteabbia luogo esclusivamente con modalità te-lematiche (lettera a) del comma 1), nonchél’introduzione, in via generale, del principiodi chiarezza e sinteticità degli atti di parte edel giudice e la strutturazione di campi ne-cessari all’inserimento delle informazioni neiregistri del processo, per assicurare, in par-ticolare, un’agevole consultabilità degli atti edei provvedimenti informatici; si prevede,inoltre, il divieto di sanzioni processualisulla validità degli atti per il mancato ri-spetto delle specifiche tecniche sulla forma esullo schema informatico dell’atto, quandoquesto abbia comunque raggiunto lo scopo,al fine di dirimere i contrasti di giurispru-denza sorti nei primi anni di operatività delprocesso telematico. L’irregolarità degli attisotto tale profilo può essere solo valutatanella disciplina delle spese processuali, con-siderato che essa può determinare un aggra-vio dell’attività processuale e incidere suitempi del processo. Sempre in una prospet-tiva di semplificazione anche degli adempi-

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 15: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

menti tributari connessi al procedimento, lalegge di delega impone di rivedere la disci-plina delle modalità di versamento del con-tributo unificato per i procedimenti dinanzial giudice ordinario, modificando il testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 115 del 2002. In particolare,si prevede che il pagamento debba essereeseguito telematicamente quando è effettuatocontestualmente ad un atto depositato tele-maticamente e non telematicamente quandoil pagamento è effettuato contestualmente adun atto depositato su supporto cartaceo. Perle ipotesi di pagamento del contributo unifi-cato non contestuale al deposito di un attoprocessuale, sono possibili, nel caso di pro-cedura concorsuale, trattandosi di un atto delcuratore, il ricorso alle modalità telematichee il pagamento non telematico per la partecivile, atteso che l’intero processo penale sisvolge ancora con modalità non telematiche.Si vogliono in ogni caso agevolare le opera-zioni, di competenza della cancelleria odella segreteria, di controllo dell’avvenutopagamento e di custodia della prova del pa-gamento. Nella stessa prospettiva, la leggedi delega chiede di intervenire sulle moda-lità di pagamento di diritti, spese e indennitàspettanti agli ufficiali giudiziari, consentendol’utilizzazione di strumenti informatici di pa-gamento.

La disposizione si occupa anche delle at-testazioni di atti cartacei che debbano esseretrasmessi con modalità telematiche affinchésiano consentite tali attestazioni per tutti gliatti trasmessi con modalità telematiche al-l’ufficiale giudiziario o dal medesimo rice-vuti.

L’articolo 13 riguarda la disciplina delprocedimento notificatorio, sia quando taleprocedimento è eseguito a cura dagli avvo-cati che quando è eseguito a cura degli uf-ficiali giudiziari, al fine di semplificarlo eaccelerarlo, valorizzando il principio di re-sponsabilità, che impone ai soggetti obbli-gati a munirsi di un domicilio digitale, o che

abbiano eletto un domicilio digitale, di veri-ficarne costantemente il buon funzionamentoe di consultarlo con regolarità e incenti-vando l’utilizzazione di strumenti informaticie delle tecnologie più avanzate.

L’articolo 14 vuole rafforzare i doveri dileale collaborazione delle parti e dei terziprevedendo il riconoscimento dell’Ammini-strazione della giustizia quale soggetto dan-neggiato nei casi di responsabilità aggravatae, conseguentemente, specifiche sanzioni afavore della Cassa delle ammende (lettera a)del comma 1); conseguenze processuali esanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di con-sentire l’ispezione prevista dall’articolo 118del codice di procedura civile e di rifiuto oinadempimento ingiustificato dell’ordine diesibizione previsto dall’articolo 210 del co-dice di procedura civile allo scopo di sco-raggiare condotte ostruzionistiche dei desti-natari dell’ordine (lettera b) del comma 1);la fissazione di un termine entro il quale lapubblica amministrazione deve risponderealla richiesta di informazioni ai sensi dell’ar-ticolo 213 del codice di procedura civile,anche al fine di responsabilizzare la pub-blica amministrazione nei rapporti con l’au-torità giudiziaria rispetto all’obiettivo di con-tenere in tempi ragionevoli la durata delprocesso (lettera c) del comma 1).

L’articolo 15 autorizza i necessari inter-venti di coordinamento, anche modificandola formulazione e la collocazione dellenorme del codice di procedura civile, delcodice civile e delle norme contenute inleggi speciali non direttamente investite daiprincìpi e criteri direttivi di delega, com-preso il regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775, recante il testo unico delle disposi-zioni di legge sulle acque e impianti elet-trici, che contiene tuttora riferimenti al co-dice di procedura civile del 1865, operandole necessarie abrogazioni e adottando le op-portune disposizioni transitorie (lettera a)del comma 1). Con specifico riferimentoalla legge 24 marzo 2001, n. 89, la legge di

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 16: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

delega interviene sui princìpi in base aiquali devono essere individuati nuovi rimedipreventivi, coerenti con la nuova disciplinaprocessuale. In particolare, si prevede la so-stituzione, quanto al giudizio di primogrado, all’introduzione del giudizio nelleforme del procedimento sommario di cogni-zione di cui agli articoli 702-bis e seguentidel codice di procedura civile, l’attivazione ela partecipazione effettiva e collaborativa a

procedure di risoluzione alternativa della litee, per i giudizi dinanzi alla corte di appello,alla proposizione di istanza di decisione inudienza, all’esito di discussione orale, prece-duta dalla precisazione delle conclusioni nelcorso della medesima udienza, senza scam-bio di comparse conclusionali (lettera b) delcomma 1).

L’articolo 16 del disegno di legge reca di-sposizioni finanziarie.

Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 17: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

RELAZIONE TECNICA

Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 18: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 19: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 20: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 21: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 22: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 23: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 24: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 25: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 25 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 26: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 26 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 27: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 27 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 28: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 28 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 29: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 29 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 30: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 30 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 31: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 31 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 32: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 32 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 33: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 33 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 34: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 34 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 35: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 35 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 36: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 36 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 37: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 37 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 38: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 38 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 39: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 39 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 40: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 40 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 41: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 41 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 42: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 42 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 43: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 43 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 44: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 44 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 45: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 45 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 46: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Atti parlamentari – 46 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 47: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 47 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 48: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 48 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 49: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 49 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 50: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 50 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 51: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 51 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 52: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 52 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 53: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 53 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 54: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 54 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 55: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 55 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 56: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 56 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 57: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 57 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 58: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 58 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 59: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 59 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 60: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 60 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 61: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 61 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 62: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 62 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 63: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 63 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 64: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 64 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 65: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 65 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 66: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 66 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 67: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 67 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 68: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 68 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 69: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 69 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 70: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 70 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 71: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 71 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 72: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 72 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 73: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 73 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 74: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 74 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 75: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 75 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 76: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 76 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 77: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 77 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 78: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Atti parlamentari – 78 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 79: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare unoo più decreti legislativi recanti il riassettoformale e sostanziale del processo civile,mediante novelle al codice di procedura ci-vile e alle leggi processuali speciali, in fun-zione di obiettivi di semplificazione, spedi-tezza e razionalizzazione del processo civile,entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, nel rispetto della garan-zia del contraddittorio e dei princìpi e criteridirettivi previsti dalla medesima legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cuial comma 1 sono adottati su proposta delMinistro della giustizia di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e conil Ministro per l’innovazione tecnologica ela digitalizzazione. I medesimi schemi sonotrasmessi alle Camere perché su di essi siaespresso il parere delle Commissioni parla-mentari competenti per materia e per i pro-fili finanziari entro il termine di sessantagiorni dalla data della ricezione. Decorso ilpredetto termine i decreti possono essereemanati anche in mancanza dei pareri. Qua-lora detto termine scada nei trenta giorni an-tecedenti alla scadenza del termine previstoper l’esercizio della delega o successiva-mente, quest’ultimo è prorogato di sessantagiorni.

3. Il Governo, con la procedura indicataal comma 2, entro due anni dalla data di en-trata in vigore dell’ultimo dei decreti legisla-tivi adottati in attuazione della delega di cuial comma 1 e nel rispetto dei princìpi e cri-teri direttivi fissati dalla presente legge, può

Atti parlamentari – 79 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 80: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

adottare disposizioni integrative e correttivedei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Strumenti di risoluzione alternativa dellecontroversie)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche alle discipline della proce-dura di mediazione e della negoziazione as-sistita sono adottati nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) escludere il ricorso obbligatorio, invia preventiva, alla mediazione in materia diresponsabilità sanitaria e di contratti finan-ziari, bancari e assicurativi, fermo restandoil ricorso alle procedure di risoluzione alter-nativa delle controversie previsto da leggispeciali;

b) limitare la condizione di procedibi-lità prevista dall’articolo 8 della legge 8marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui perl’accertamento della responsabilità o per laliquidazione del danno sia necessario l’e-spletamento di una consulenza tecnica;

c) estendere il ricorso obbligatorio allamediazione, in via preventiva, in materia dicontratto di mandato e di rapporti di media-zione;

d) escludere il ricorso obbligatorio allanegoziazione assistita nel settore della circo-lazione stradale;

e) prevedere, fermo il disposto degli ar-ticoli 2113 del codice civile e 412-ter delcodice di procedura civile, che sia possibile,per le controversie di cui all’articolo 409 delcodice di procedura civile, ricorrere anchealla negoziazione assistita da più avvocati,senza che la stessa costituisca condizione diprocedibilità dell’azione;

f) semplificare la procedura di negozia-zione assistita, anche prevedendo che, salvo

Atti parlamentari – 80 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 81: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

diverse intese tra le parti, sia utilizzato unmodello di convenzione elaborato dal Consi-glio nazionale forense;

g) prevedere, nell’ambito della proce-dura di negoziazione assistita, quando laconvenzione di cui all’articolo 2, comma 1,del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10novembre 2014, n. 162, la prevede espressa-mente, la possibilità di svolgere, nel rispettodel principio del contraddittorio e con la ne-cessaria partecipazione di tutti gli avvocatiche assistono le parti coinvolte, attivitàistruttoria, denominata « attività di istruzionestragiudiziale », consistente nell’acquisizionedi dichiarazioni da parte di terzi su fatti ri-levanti in relazione all’oggetto della contro-versia e nella richiesta alla controparte di di-chiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo2735 del codice civile, la verità di fatti adessa sfavorevoli e favorevoli alla parte ri-chiedente;

h) prevedere, nell’ambito della disci-plina dell’attività di istruzione stragiudiziale,in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, an-che per ciò che concerne le modalità di ver-balizzazione delle dichiarazioni, compresa lapossibilità per i terzi di non rendere le di-chiarazioni, prevedendo in tal caso misurevolte ad anticipare l’intervento del giudice alfine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende di-chiarazioni false e conseguenze processualiper la parte che si sottrae all’interrogatorio,in particolar modo consentendo al giudice ditener conto della condotta ai fini delle spesedel giudizio e di quanto previsto dagli arti-coli 96 e 642, secondo comma, del codicedi procedura civile;

3) l’utilizzabilità delle prove acqui-site nel corso del giudizio avente, in tutto oin parte, il medesimo oggetto, iniziato, rias-sunto o proseguito dopo l’insuccesso della

Atti parlamentari – 81 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 82: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

procedura di negoziazione assistita, fattasalva la possibilità per il giudice di dispornela rinnovazione, apportando le necessariemodifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compensodegli avvocati, in misura non inferiore al 30per cento, anche con riguardo al successivogiudizio, che abbiano fatto ricorso all’istrut-toria stragiudiziale, salvo che il giudice nonrilevi il carattere abusivo o la manifesta inu-tilità dell’accesso all’istruzione stragiudi-ziale;

5) che il compimento di abusi nel-l’attività di acquisizione delle dichiarazionicostituisca per l’avvocato grave illecito di-sciplinare, indipendentemente dalla respon-sabilità prevista da altre norme.

Art. 3.

(Processo di cognizione di primo grado da-vanti al tribunale in composizione monocra-

tica)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche al codice di procedura civilein materia di processo di cognizione diprimo grado davanti al tribunale in compo-sizione monocratica sono adottati nel ri-spetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la semplicità, la concen-trazione e l’effettività della tutela e la ragio-nevole durata del processo;

b) abrogare il procedimento sommariodi cognizione e prevedere, nell’ambito dellibro secondo del codice di procedura civile,un rito, denominato « rito ordinario davantial tribunale in composizione monocratica »,stabilendone l’esclusività e l’obbligatorietàper le cause in cui il tribunale giudica incomposizione monocratica, con esclusionedei procedimenti attualmente assoggettati alrito del lavoro, prevedendo:

1) che l’atto introduttivo abbia laforma del ricorso, del quale sia possibile la

Atti parlamentari – 82 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 83: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

trascrizione nei casi in cui la legge la con-sente e che sia precisato il momento dalquale la prescrizione può considerarsi inter-rotta;

2) che l’udienza di prima compari-zione delle parti sia fissata in un congruotermine, comunque non superiore a cento-venti giorni e che il termine di comparizionedelle parti sia fissato in misura comunquenon inferiore a ottanta giorni;

3) che le domande riconvenzionali, leeccezioni non rilevabili d’ufficio e le chia-mate in causa di terzi da parte del conve-nuto debbano essere proposte, a pena di de-cadenza, nella comparsa di risposta da depo-sitare almeno quaranta giorni prima dell’u-dienza fissata ai sensi del numero 2);

4) che al ricorrente sia concesso pro-porre le domande, le chiamate in causa e leeccezioni che sono conseguenza della do-manda riconvenzionale e delle eccezionidelle altre parti e replicare alle loro difeseentro un termine perentorio non superiore aventi giorni prima dell’udienza fissata aisensi del numero 2) o dell’udienza fissatadal giudice che ha autorizzato la chiamata incausa per consentire la notificazione del re-lativo atto al terzo nel rispetto del termine dicomparizione di cui al numero 2);

5) che, a pena di decadenza, entro untermine perentorio non superiore a diecigiorni antecedenti all’udienza di prima com-parizione sia consentita al convenuto e aiterzi chiamati in causa la precisazione o lamodificazione delle domande e delle ecce-zioni, solo in quanto conseguenti alle do-mande e alle eccezioni proposte dalle altreparti;

6) che all’udienza di prima compari-zione, il giudice, se richiesto, conceda alleparti un termine perentorio fino a trentagiorni per produrre documenti e per l’indi-cazione dei mezzi di prova dei fatti specifi-camente contestati e un ulteriore termine pe-

Atti parlamentari – 83 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 84: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

rentorio fino a venti giorni per la sola indi-cazione della prova contraria, fissando l’u-dienza non oltre sessanta giorni dalla sca-denza dell’ultimo termine;

7) che, entro venti giorni dalla sca-denza dell’ultimo termine, il giudice pro-nunci ordinanza con la quale provveda al-l’ammissione delle prove, confermando l’u-dienza già fissata per dare inizio alla loroassunzione, ovvero indichi alle parti i chia-rimenti che reputa indispensabile acquisirenel corso della predetta udienza, ovveroprovveda a fissare l’udienza per la discus-sione orale della causa, in tal caso diffe-rendo l’udienza fissata ai sensi del numero6) e adottando i provvedimenti necessari adassicurare il rispetto del principio del con-traddittorio e del diritto di difesa;

8) che il giudice, quando provvedesulle istanze istruttorie, predisponga il calen-dario del processo ai sensi dell’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile e disposizioni tran-sitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre1941, n. 1368;

c) prevedere che, esaurita la trattazionee istruzione della causa:

1) il giudice inviti le parti a precisarele conclusioni e alla discussione orale nelcorso della medesima udienza o, su istanzadi parte, fissi altra udienza per la discus-sione, se richiesto assegnando, in tal caso,un termine perentorio non superiore a qua-ranta giorni prima dell’udienza per il depo-sito di note difensive e un ulteriore terminenon superiore a dieci giorni prima dell’u-dienza per il deposito di note di replica;

2) al termine della discussione, ilgiudice pronunci la sentenza dando letturadel dispositivo e delle ragioni della deci-sione, oppure ne riservi il deposito entro itrenta giorni successivi;

Atti parlamentari – 84 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 85: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

d) disciplinare i rapporti tra collegio egiudice monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che unacausa, rimessa davanti a sé per la decisione,deve essere decisa dal tribunale in composi-zione monocratica, rimetta la causa al giu-dice istruttore con ordinanza non impugna-bile perché decida quale giudice monocra-tico, senza fissare ulteriori udienze;

2) il giudice, quando rilevi che unacausa, già riservata per la decisione davantia sé quale giudice monocratico, deve esseredecisa dal tribunale in composizione colle-giale, senza fissare ulteriori udienze, rimettala causa al collegio per la decisione con or-dinanza comunicata alle parti, ciascuna dellequali, entro dieci giorni dalla comunica-zione, può chiedere la fissazione dell’u-dienza di discussione davanti al collegio,senza che in tal caso sia necessario precisarenuovamente le conclusioni e debbano essereassegnati alle parti ulteriori termini per ildeposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, glieffetti sostanziali e processuali della do-manda si producano secondo le norme delrito seguite prima del mutamento, restinoferme le decadenze e le preclusioni già ma-turate secondo le norme seguite prima delmutamento e il giudice fissi alle parti un ter-mine perentorio per l’eventuale integrazionedegli atti introduttivi;

4) in caso di cause connesse oggettodi riunione prevalga il rito collegiale, re-stando ferme le decadenze e le preclusionigià maturate in ciascun procedimento primadella riunione;

e) modificare, in conformità ai criteri dicui alle lettere b), c) e d), le disposizioni deldecreto legislativo 1° settembre 2011,n. 150, individuando i procedimenti speciali,disciplinati dal codice di procedura civile,dal codice civile e dalle leggi speciali, daassoggettare al rito semplificato di cogni-zione di primo grado.

Atti parlamentari – 85 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 86: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

Art. 4.

(Processo di cognizione di primo grado da-vanti al tribunale in composizione colle-

giale)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche al codice di procedura civilein materia di processo di cognizione diprimo grado davanti al tribunale in compo-sizione collegiale sono adottati nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giu-dica in composizione collegiale, in conside-razione dell’oggettiva complessità giuridicae della rilevanza economico-sociale dellecontroversie;

b) prevedere che, conformemente allemodifiche previste per il procedimento da-vanti al tribunale in composizione monocra-tica, l’atto introduttivo sia il ricorso;

c) prevedere che nel processo operi unregime di preclusioni e di fissazione dell’og-getto della causa analogamente a quantoprevisto per il procedimento davanti al tribu-nale in composizione monocratica;

d) prevedere che, esaurita la trattazionee istruzione della causa, in via alternativa ri-spetto alle modalità previste dagli articoli da187 a 190 del codice di procedura civile, ladecisione possa avvenire all’esito di discus-sione orale davanti al collegio previa preci-sazione delle conclusioni nel corso della me-desima udienza, ovvero, su richiesta delleparti, con assegnazione di un termine peren-torio non superiore a quaranta giorni primadell’udienza per il deposito di sintetichenote difensive contenenti anche le conclu-sioni finali ed eventuale ulteriore termineperentorio non superiore a dieci giorni primadell’udienza per il deposito di note di re-plica; prevedere in ogni caso che, al terminedella discussione, il collegio pronunci la

Atti parlamentari – 86 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 87: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

sentenza dando lettura del dispositivo e delleragioni della decisione, oppure ne riservi ildeposito entro i sessanta giorni successivi.

Art. 5.

(Processo di cognizione di primo grado da-vanti al giudice di pace)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche al codice di procedura civilein materia di processo di cognizione diprimo grado davanti al giudice di pace sonoadottati nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) uniformare il processo davanti algiudice di pace al procedimento davanti altribunale in composizione monocratica;

b) eliminare la previsione dell’obbliga-torietà del tentativo di conciliazione.

Art. 6.

(Giudizio di appello)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche al codice di procedura civilein materia di giudizio di appello sono adot-tati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) prevedere, conformemente alla modi-fica della disciplina dell’atto introduttivo diprimo grado, il ricorso come atto introdut-tivo del giudizio di appello e fissare un con-gruo termine per la fissazione della primaudienza, comunque non superiore a novantagiorni;

b) prevedere un termine perentorio, finoa venti giorni prima della data di udienza,per la costituzione dell’appellato, a pena didecadenza per l’esercizio dei suoi poteri

Atti parlamentari – 87 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 88: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

processuali, ivi compresa la riproposizionedelle domande ed eccezioni non accolte;

c) prevedere che il provvedimento sullaimprocedibilità dell’appello nei casi di cuiall’articolo 348 del codice di procedura ci-vile e il provvedimento che dichiara l’estin-zione siano resi con ordinanza;

d) prevedere l’abrogazione degli articoli348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di pro-cedura civile;

e) prevedere che, esaurita la trattazionee l’eventuale attività istruttoria:

1) il collegio possa ordinare la di-scussione orale previa precisazione delleconclusioni nel corso della medesimaudienza e pronunciare sentenza al terminedella discussione, dando lettura del disposi-tivo e delle ragioni della decisione;

2) il collegio abbia facoltà di fissarealtra udienza per la discussione orale e, intal caso, su richiesta delle parti, conceda untermine perentorio non superiore a trentagiorni prima dell’udienza per il deposito disintetiche note difensive contenenti anche leconclusioni finali e che, al termine della di-scussione, pronunci la sentenza dando let-tura del dispositivo e delle ragioni della de-cisione, oppure ne riservi il deposito entro isessanta giorni successivi;

3) in caso di proposizione tempestivadi appello incidentale, il collegio possaprovvedere con le modalità di cui al numero1) solo se la parte nei cui confronti è pro-posto l’appello incidentale vi consente conapposito atto depositato almeno cinquegiorni prima dell’udienza;

f) modificare la disciplina dei provvedi-menti sull’esecuzione provvisoria in appello,prevedendo:

1) che la sospensione dell’efficaciaesecutiva o dell’esecuzione della sentenzaimpugnata sia disposta sulla base di un giu-dizio prognostico di manifesta fondatezza

Atti parlamentari – 88 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 89: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

dell’impugnazione o, alternativamente, sullabase di un grave e irreparabile pregiudizioderivante dall’esecuzione della sentenza,consistente, quanto alle sentenze di con-danna, al pagamento di una somma di de-naro, in gravi e fondati motivi, anche in re-lazione alla possibilità di insolvenza di unadelle parti;

2) che l’istanza di cui al numero 1)possa essere proposta o riproposta nel corsodel giudizio di appello, anche con ricorsoautonomo, qualora sia fondata, a pena diinammissibilità, su elementi sopravvenutidopo la proposizione dell’impugnazione;

3) che, in caso di riproposizione del-l’istanza, qualora la stessa sia dichiaratainammissibile o manifestamente infondata,la parte che l’ha proposta sia condannatacon ordinanza non impugnabile alla penapecuniaria prevista dall’articolo 283, se-condo comma, del codice di procedura ci-vile, elevata nel minimo e nel massimo dadue a quattro volte;

4) che, nel caso di manifesta fonda-tezza o infondatezza dell’appello la corte,qualora non ritenga necessarie ulteriori atti-vità, possa provvedere ai sensi della letterae), numero 1).

Art. 7.

(Procedimenti di impugnazione dei licenzia-menti)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto legislativo che provvedeall’unificazione dei procedimenti di impu-gnazione dei licenziamenti, anche quandodevono essere risolte questioni relative allaqualificazione del rapporto di lavoro, è adot-tato nel rispetto dei seguenti princìpi e cri-teri direttivi:

a) stabilire l’applicabilità della disci-plina vigente a tutte le impugnazioni succes-

Atti parlamentari – 89 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 90: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

sive alla data di entrata in vigore del decretolegislativo medesimo, con conseguente supe-ramento dell’applicazione della disciplina dicui all’articolo 1, commi da 47 a 66, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92;

b) stabilire altresì il carattere prioritariodella trattazione delle cause di licenziamentoe dettare l’opportuna disciplina transitoria.

Art. 8.

(Processo di esecuzione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche alla disciplina del processodi esecuzione sono adottati nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nell’espropriazione presso terzi, pre-vedere:

1) che il creditore, entro la data del-l’udienza di comparizione indicata nell’attodi pignoramento, notifichi al debitore e alterzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruoloe depositi l’avviso notificato nel fascicolodell’esecuzione;

2) che la mancata notifica dell’avvisoo il suo mancato deposito determini l’ineffi-cacia del pignoramento;

3) che, qualora la notifica dell’avvisonon sia effettuata, gli obblighi del debitore edel terzo cessino alla data dell’udienza indi-cata nell’atto di pignoramento;

b) nel procedimento di espropriazioneimmobiliare, prevedere:

1) che il debitore, con istanza depo-sitata non oltre dieci giorni prima dell’u-dienza prevista dall’articolo 569, primocomma, del codice di procedura civile,possa chiedere al giudice dell’esecuzione diessere autorizzato a procedere direttamentealla vendita dell’immobile pignorato per un

Atti parlamentari – 90 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 91: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

prezzo non inferiore al suo valore di mer-cato;

2) i criteri per la determinazione delvalore di mercato del bene pignorato ai finidell’istanza di cui al numero 1), prevedendoche all’istanza del debitore debba esseresempre allegata l’offerta di acquisto e che, agaranzia della serietà dell’offerta, sia pre-stata cauzione in misura non inferiore al de-cimo del prezzo proposto;

3) che il giudice dell’esecuzionedebba verificare l’ammissibilità dell’istanzae instaurare sulla stessa il contraddittoriocon il debitore, i comproprietari, il creditoreprocedente, i creditori intervenuti, i creditoriiscritti e l’offerente, acquisendo il consensodei creditori;

4) che il giudice dell’esecuzione, nelcontraddittorio tra gli interessati, possa assu-mere sommarie informazioni, anche sul va-lore del bene e sulla effettiva capacità diadempimento dell’offerente;

5) che con il provvedimento con ilquale il giudice dell’esecuzione autorizza ildebitore a procedere alla vendita debbanoessere stabiliti il prezzo, le modalità del pa-gamento e il termine, non superiore a no-vanta giorni, entro il quale l’atto di trasferi-mento deve essere stipulato e il prezzo deveessere versato;

6) che, in deroga a quanto previstodal numero 3), il giudice possa autorizzare ildebitore a procedere alla vendita anche incaso di opposizione di uno o più creditori,nei casi in cui ritenga probabile che la ven-dita con modalità competitive non consenti-rebbe di ricavare un importo maggiore, intal caso garantendo l’impugnabilità del rela-tivo provvedimento autorizzatorio;

7) che il giudice dell’esecuzionepossa delegare uno dei professionisti iscrittinell’elenco di cui all’articolo 179-ter delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile alla riscossione del prezzo

Atti parlamentari – 91 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 92: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

nonché alle operazioni di distribuzione delricavato e che, una volta eseguita la venditae riscosso interamente il prezzo, ordini lacancellazione delle trascrizioni dei pignora-menti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensidell’articolo 586 del codice di procedura ci-vile, da effettuare a cura delle parti contra-enti;

8) che, se nel termine assegnato ilbene non è stato venduto o il prezzo non èstato versato, il giudice provveda ai sensidell’articolo 569 del codice di procedura ci-vile;

9) che l’istanza di cui al numero 1)possa essere formulata per una sola volta apena di inammissibilità.

Art. 9.

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi cheprocedono alla revisione dei casi in cui, neiprocedimenti in camera di consiglio, il tri-bunale provvede in composizione collegiale,sono adottati nel rispetto del criterio e delprincipio direttivo di ridurre le ipotesi dicollegialità nei casi in cui non è prevista lapartecipazione obbligatoria del pubblico mi-nistero e l’intervento dell’autorità giudiziariaè diretto a garantire l’attendibilità di stimeeffettuate o la buona amministrazione dicose comuni.

Art. 10.

(Giudizio di scioglimento delle comunioni)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche alla disciplina del giudiziodi scioglimento delle comunioni sono adot-

Atti parlamentari – 92 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 93: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

tati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) prevedere che, fatti salvi i casi di ri-corso al procedimento di cui all’articolo791-bis del codice di procedura civile, lafase innanzi al tribunale sia preceduta da unprocedimento di mediazione, integralmentesostitutivo del procedimento previsto dal de-creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, concomparizione di tutti i litisconsorti necessariinnanzi a un notaio o a un avvocato, iscrittinegli elenchi di cui all’articolo 179-ter delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile, il quale indichi preliminar-mente alle parti tutta la documentazione ne-cessaria per addivenire allo scioglimentodella comunione e, acquisita quest’ultima,esperisca il tentativo di conciliazione e ri-mettendo ad un decreto del Ministro dellagiustizia la determinazione dei compensi dariconoscere al professionista per l’espleta-mento di tale procedimento;

b) prevedere che, in caso di esito nega-tivo del tentativo di conciliazione, il profes-sionista di cui alla lettera a) predispongauna relazione complessiva, con specifica in-dividuazione dei beni oggetto della comu-nione e indicazione della documentazioneeventualmente ancora carente, con partico-lare riferimento, per gli immobili, ai profilidi corretta individuazione catastale e regola-rità urbanistica;

c) prevedere che la parte interessata aproporre il giudizio di scioglimento della co-munione, a pena di inammissibilità della do-manda, sia tenuta al deposito della relazionedi cui alla lettera b), nonché della documen-tazione necessaria per la completa individua-zione di tutti i litisconsorti necessari;

d) stabilire che i creditori iscritti e co-loro che hanno acquistato diritti sull’immo-bile in virtù di atti soggetti a trascrizione etrascritti prima della trascrizione dell’atto didivisione o della trascrizione della domandadi divisione giudiziale sono litisconsorti ne-cessari;

Atti parlamentari – 93 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 94: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

e) prevedere che il giudice, in assenzadi contestazioni sul diritto alla divisione,compresi i casi di contumacia di una o piùparti, disponga lo scioglimento della comu-nione, con ordinanza non revocabile e as-soggettabile solo all’opposizione di terzo or-dinaria e alla revocazione straordinaria, estatuisca sulle spese;

f) stabilire che, in presenza di contesta-zioni sul diritto alla divisione, il giudizio siadefinito con sentenza che decida anche inordine alla divisibilità o meno dei beni, non-ché alla vendita di tutti o alcuni di essi, estatuisca sulle spese;

g) prevedere che, a seguito della pro-nuncia dell’ordinanza di cui alla lettera e), odel passaggio in giudicato della sentenza dicui alla lettera f), il giudice deleghi le ope-razioni di divisione ad un professionista, in-dividuandolo, ove possibile, nel medesimoprofessionista innanzi al quale si è celebratala fase di cui alla lettera a), provvedendocontestualmente alla nomina di un esperto aisensi dell’articolo 194 delle disposizioni perl’attuazione del codice di procedura civile;

h) prevedere che il professionista possaprocedere alla vendita dei beni mobili e im-mobili secondo le previsioni del codice diprocedura civile in materia di esecuzioneforzata, sotto la direzione del giudice;

i) prevedere che l’istanza di assegna-zione dei beni formulata da uno o più deicondividenti debba essere accompagnata, apena di inammissibilità, dal deposito a titolodi acconto sul conguaglio di una somma sta-bilita dal giudice, in misura non inferiore al30 per cento e non superiore al 50 per centodel totale;

l) prevedere che tutte le contestazioniinsorte durante le operazioni siano decisecon ordinanza soggetta a reclamo secondo leforme di cui al libro quarto, titolo II, capoVI, del codice di procedura civile;

m) prevedere che il professionista pre-disponga un progetto di divisione, comuni-

Atti parlamentari – 94 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 95: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

candolo a tutti i litisconsorti necessari, an-che se contumaci, unitamente all’indicazionedi luogo, giorno e ora per la discussione delprogetto;

n) prevedere che, in assenza di conte-stazioni da parte dei condividenti, nonché incaso di raggiungimento di accordo tra glistessi condividenti per la modifica del pro-getto medesimo, il professionista, previaestrazione a sorte delle quote in caso dieguaglianza delle medesime, trasmetta ilverbale delle operazioni di divisione al giu-dice e questi, verificata la regolarità delleoperazioni e l’assenza di contestazioni, di-chiari il progetto esecutivo con ordinanzanon impugnabile;

o) prevedere che, in presenza di conte-stazioni, il professionista trasmetta il verbaledelle operazioni di divisione al giudice e chequesti, previa estrazione a sorte dei lotti incaso di eguaglianza dei medesimi, definiscail giudizio con sentenza che statuisca anchesulle spese della fase delle operazioni di di-visione.

Art. 11.

(Arbitrato)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche alla disciplina dell’arbitratosono adottati nel rispetto dei seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialitàe indipendenza dell’arbitro, anche preveden-done la decadenza nel caso in cui, al mo-mento di accettazione della nomina, abbiaomesso di dichiarare le circostanze che, aisensi dell’articolo 815 del codice di proce-dura civile, possono essere fatte valere comemotivi di ricusazione;

b) dettare in modo espresso la disci-plina dell’efficacia esecutiva del decreto con

Atti parlamentari – 95 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 96: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

il quale il presidente della corte d’appellodichiara l’efficacia del lodo straniero concontenuto di condanna, al fine di risolvere icontrasti interpretativi esistenti in materia.

Art. 12.

(Disposizioni per l’efficienza dei procedi-menti civili)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti disposizioni per i procedimenti civili,dirette a rendere i predetti procedimenti piùceleri ed efficienti, sono adottati nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti da-vanti al giudice di pace, al tribunale, allacorte d’appello e alla Corte di cassazione, ildeposito dei documenti e di tutti gli atti diparte che sono in giudizio con il ministerodi un difensore abbia luogo esclusivamentecon modalità telematiche, o anche mediantealtri mezzi tecnologici, e che spetti al capodell’ufficio autorizzare il deposito con mo-dalità non telematiche unicamente quando isistemi informatici del dominio giustizia nonsiano funzionanti e sussista una situazioned’urgenza, assicurando che agli interessatisia data conoscenza adeguata e tempestivaanche dell’avvenuta riattivazione del si-stema;

b) prevedere che, in tutti i procedimenticivili, il deposito telematico di atti e docu-menti di parte possa avvenire anche con so-luzioni tecnologiche diverse dall’utilizzodella posta elettronica certificata nel rispettodella normativa, anche regolamentare, con-cernente la sottoscrizione, la trasmissione ela ricezione dei documenti informatici;

c) prevedere che, nel caso di utilizzo disoluzioni tecnologiche diverse dalla postaelettronica certificata, in tutti i procedimenticivili, il deposito si abbia per avvenuto nelmomento in cui è generato il messaggio di

Atti parlamentari – 96 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 97: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

conferma del completamento della trasmis-sione;

d) prevedere l’introduzione, in via ge-nerale, del principio di chiarezza e sinteticitàdegli atti di parte e del giudice e la struttu-razione di campi necessari all’inserimentodelle informazioni nei registri del processo,in particolare per assicurare un’agevole con-sultazione degli atti e dei provvedimenti in-formatici;

e) prevedere il divieto di sanzioni pro-cessuali sulla validità degli atti per il man-cato rispetto delle specifiche tecniche sullaforma e sullo schema informatico dell’atto,quando questo abbia comunque raggiunto loscopo, e che della violazione delle specifi-che tecniche si possa tener conto nella disci-plina delle spese;

f) rivedere la disciplina delle modalitàdi versamento del contributo unificato per iprocedimenti davanti al giudice ordinario e,in particolare:

1) prevedere che tale versamentopossa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pa-gamento tramite la piattaforma tecnologicadi cui all’articolo 5, comma 2, del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovverocon carte di debito, di credito o prepagate ocon altri mezzi di pagamento con monetaelettronica disponibili nel circuito bancario opostale, come previsto dall’articolo 4,comma 9, del decreto-legge 29 dicembre2009, n. 193, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

1.2) con strumenti di pagamentonon telematici, in conto corrente postale in-testato alla tesoreria dello Stato;

1.3) presso le rivendite di generi dimonopolio e di valori bollati, con rilascio dicontrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3,comma 1, lettera a), del decreto del Presi-

Atti parlamentari – 97 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 98: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, di valore corrispondente all’importodovuto;

1.4) mediante bonifico, con stru-menti di pagamento non telematici, ai sensidel regolamento di cui al decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze 9 ottobre2006, n. 293;

2) disciplinare i mezzi attraverso iquali deve essere data la prova del versa-mento;

3) prevedere che nei procedimentidavanti al giudice ordinario, quando uno de-gli atti di cui all’articolo 14 del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentariin materia di spese di giustizia, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, è depositato con mo-dalità telematiche, il contributo unificato siacorrisposto esclusivamente con sistemi tele-matici di pagamento;

4) prevedere, nella procedura di li-quidazione giudiziale, che il contributo uni-ficato sia corrisposto esclusivamente con si-stemi telematici di pagamento;

5) prevedere che il versamento conmodalità diverse da quelle prescritte non li-beri la parte dagli obblighi di cui all’articolo14 del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, e che la relativa istanza di rimborsodebba essere proposta, a pena di decadenza,entro trenta giorni dal pagamento;

6) rivedere la disciplina dell’articolo197 del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, prevedendo e disciplinando il versa-mento anche con sistemi telematici dellespettanze degli ufficiali giudiziari;

g) rivedere la disciplina delle attesta-zioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undeciesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

Atti parlamentari – 98 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 99: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, al fine di consentiretali attestazioni per tutti gli atti trasmessicon modalità telematiche all’ufficiale giudi-ziario o dal medesimo ricevuti con le stessemodalità.

Art. 13.

(Notificazioni)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche alla disciplina del procedi-mento notificatorio sono adottati nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatariodella notificazione è un soggetto per il qualela legge prevede l’obbligo di munirsi di unindirizzo di posta elettronica certificata risul-tante da pubblici elenchi o quando il desti-natario ha eletto domicilio digitale ai sensidell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codicedell’amministrzione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscrittonel pubblico elenco dei domicili digitalidelle persone fisiche e degli altri enti di di-ritto privato non tenuti all’iscrizione in albiprofessionali o nel registro delle imprese aisensi dell’articolo 6-quater del medesimocodice, che la notificazione degli atti in ma-teria civile e stragiudiziale sia eseguita dal-l’avvocato esclusivamente a mezzo di postaelettronica certificata, nel rispetto della nor-mativa, anche regolamentare, concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezionedei documenti informatici;

b) prevedere che, quando la notifica-zione a mezzo di posta elettronica certificatanon sia possibile o non abbia esito positivoper causa imputabile al destinatario, l’avvo-cato provveda alla notificazione esclusiva-mente mediante inserimento, a spese del ri-chiedente, nell’area web riservata di cui al-l’articolo 359 del codice della crisi d’im-

Atti parlamentari – 99 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 100: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

presa e dell’insolvenza, di cui al decreto le-gislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la no-tificazione si abbia per eseguita nel decimogiorno successivo a quello in cui è compiutol’inserimento e che, solo quando la notifica-zione non sia possibile o non abbia esito po-sitivo per cause non imputabili al destinata-rio, la notificazione si esegua con le moda-lità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notifica-zione deve essere eseguita a mezzo di postaelettronica certificata o mediante inserimentonell’area web riservata, sia vietato all’uffi-ciale giudiziario eseguire, su richiesta di unavvocato, notificazioni di atti in materia ci-vile e stragiudiziale, salvo che l’avvocato ri-chiedente dichiari che il destinatario dellanotificazione non dispone di un indirizzo diposta elettronica certificata risultante dapubblici elenchi ovvero che la notificazionea mezzo di posta elettronica certificata non èrisultata possibile o non ha avuto esito po-sitivo per cause non imputabili al destinata-rio;

d) adottare misure di semplificazionedel procedimento di notificazione nei casi incui la stessa è effettuata dall’ufficiale giudi-ziario, al fine di agevolare l’uso di strumentiinformatici e telematici.

Art. 14.

(Doveri di collaborazione delle parti e deiterzi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-canti modifiche al codice di procedura civiledirette a rafforzare i doveri di leale collabo-razione delle parti e dei terzi sono adottatinel rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

a) prevedere il riconoscimento dell’Am-ministrazione della giustizia quale soggettodanneggiato nei casi di responsabilità aggra-

Atti parlamentari – 100 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 101: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

vata e, conseguentemente, specifiche san-zioni a favore della Cassa delle ammende;

b) prevedere conseguenze processuali esanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto nongiustificato di consentire l’ispezione previstadall’articolo 118 del codice di procedura ci-vile e nei casi di rifiuto o inadempimentonon giustificati dell’ordine di esibizione pre-visto dall’articolo 210 del medesimo codice;

c) prevedere la fissazione di un terminenon superiore a sessanta giorni entro ilquale la pubblica amministrazione, cui sonostate richieste informazioni ai sensi dell’arti-colo 213 del codice di procedura civile,deve trasmetterle o deve comunicare le ra-gioni del diniego.

Art. 15.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti eulteriori misure per la riduzione dei riti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuatividella delega di cui all’articolo 1 sono adot-tati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) curare il coordinamento con le di-sposizioni vigenti, anche modificando la for-mulazione e la collocazione delle norme delcodice di procedura civile, del codice civilee delle norme contenute in leggi specialinon direttamente investite dai princìpi e cri-teri direttivi di delega, comprese le disposi-zioni del testo unico delle disposizioni dilegge sulle acque e impianti elettrici, di cuial regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,in modo da renderle ad essi conformi, ope-rando le necessarie abrogazioni e adottandole opportune disposizioni transitorie;

b) apportare le necessarie modifichealla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendoall’introduzione del giudizio nelle forme delprocedimento sommario di cognizione di cuiagli articoli 702-bis e seguenti del codice di

Atti parlamentari – 101 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 102: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

procedura civile quali rimedi preventivi, lastipulazione, anche fuori dei casi in cui l’ac-cesso preventivo a strumenti alternativi perla risoluzione della controversia costituiscecondizione di procedibilità della domandagiudiziale, di una convenzione di negozia-zione assistita ovvero la partecipazione per-sonale al procedimento di mediazione anchesuccessivamente al primo incontro ovvero lapartecipazione attiva ad altri procedimenti diconciliazione e mediazione previsti da di-sposizioni speciali e, per i giudizi davantialla corte d’appello, alla proposizione d’i-stanza di decisione in udienza, all’esito didiscussione orale, preceduta dalla sola preci-sazione delle conclusioni nel corso della me-desima udienza.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge edei decreti legislativi da essa previsti nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Le ammini-strazioni interessate provvedono ai relativiadempimenti nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente.

2. I decreti legislativi di attuazione delladelega contenuta nella presente legge sonocorredati di relazione tecnica che dia contodella neutralità finanziaria dei medesimi ov-vero dei nuovi o maggiori oneri da essi de-rivanti e dei corrispondenti mezzi di coper-tura.

3. In conformità all’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-lora uno o più decreti legislativi determininonuovi o maggiori oneri che non trovinocompensazione al proprio interno, i mede-simi decreti legislativi sono emanati solosuccessivamente o contestualmente all’en-trata in vigore dei provvedimenti legislativiche stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Atti parlamentari – 102 – Senato della Repubblica – N. 662

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 103: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del
Page 104: I N D I C E - senato.it · 2020. 1. 17. · tre, l’introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, af fidata agli a vv ocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del

€ 6,00