I M~~~~~IO lODULAR'O - corteconti.it · sulla base dei principi fissati nell'accordo...

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N.15/CONTR/CL/O2a

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

111 COLLEGIO

Nell'adunanza del 19 febbraio 2002 composta dai seguenti magistrati:

PRESIDENTIE dotto Rosario Elio BALDANz.~

CONSIGLIERI: dotto Giovanni BENCIVENGA, dotto Maurizio

MELONI, dotto Antonio FERRARA, dotto Giuseppe

COGLIANRO, dotto Ennio COLASANTI, dotto Gaetano

D' AURIA, dott.ssa Simonena ROSA, dotto Giovanni

COPPOLA, dotto Vincenzo PERGOLA, dotto Marco

PIERONI, dotto Giovanni MARROCCO

PRIMI REFERENDARI: dotto Vincenzo P ALOMBA relatore, dotto Franco MASSI

relatore

REFERENDARIO: dott.ssa Luisa D'EVOLI

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3

~ VISTI gli artt. 47 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

~~ VISTA l'ipotesi di accordo relativa al contratto colleni,'o nazionale di lavoro del

~

~ personale non dirigente dell'ENEA per il quadriennio nonnativo 1998-2001 ed ilu

~ biennio economico 1998-1999, sottoscritta in data 20 novembre 200 l e pervenuta alla

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, Corte in data 29 gennaio 2002;

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biennio economico 2000-2001, sottoscritta in data 20 novembre 2001 e pervenuta ~" " """'"

Corte in data 7 febbraio 2001 ;

VISTA la deliberazione n. 14/CONTR/CL/02 del 27 marzo 2002 con la quale le

Sezioni Riunite ha deciso, per ragioni di connessione, di esaminare, ai fini della

certificazione di cui all'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'ipotesi di accordo

relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente

dell 'ENEA per il quadriennio normativo 1998-200 l ed il biennio economico 1998-1999

unitamente all'ipotesi di accordo per il personale del medesimo com parto per il biennio

economico 2000-200 l ;

VISTA la comunicazione, in data 14 febbraio 2002" con la quale sono state

convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 19 febbraio

2002;

UDITI, in data 18 febbraio 2002, gli esperti designati dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai

sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 200 l;

VISTO il rapporto del Nucleo tecnico "Costo del lavoro pubblico";

UDITO i relatori Primo ref. Vincenzo Palomba e Primo ref. Franco Massi;

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.lgs.. n. 165 del 2001, di rendere

certificazione positiva della quantificazione dei costi contrattuali derivanti dalle ipotesi

di accordo in epigrafe con le osservazioni e le raccomandazioni di cui all'allegato

rapporto.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione alI" ARAN, settore, alla

Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione

2

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~),,..

!.pubblica e al Commissario straordinario dell 'ENEA.

I Relatori: Il Presidente r

Primo Rei: Vi cenzo Palomba Pres. Sez. Rosario Elio Baldanzat ~W~~~

Primo assi

Depositato in Segreteria: 2 8 Mt:tR. 2002

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

DALLA SEGRETERIA DELLE SEZION. Il DirigenteRIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO ;

ROMA,- 2 8 MAR, 2002 \ yiovanni Sforza"-

3

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.RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo per il personale non dirigente dell 'ENEA per il quadriennio

normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 e ipotesi di accordo per il

personale del medesimo com parto per il biennio economico 2000-2001, sottoscritte in

data 20 novembre 2001 e per1'enute alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi

dell'art. 47, comma 3, del dlgs. n. 165 del 2001, rispettivamente in data 29 gennaio

2002 e 7 febbraio 2001.

1. Vengono all'esame di queste Sezioni riunite, per la certificazione prevista dall'art.

47 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'ipotesi di accordo per il personale non dirigente

dell'ENEA per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-

1999 e l'ipotesi di accordo per il personale del medesimo comparto per il biennio

economico 2000-2001., sottoscritte in data 20 novembre 2001 e pervenute alla Corte,

rispettivamente, in data 29 gennaio 2002 e 7 febbraio 2002.

Le Sezioni Riunite, nell'adunanza del 13 febbraio 2002, hanno deliberato, per

ragioni di connessione, di esaminare, ai fini della certificazione, l'ipotesi di accordo

per il personale non dirigente dell'ENEA per il quadriennio normativo 1998-2001

ed il biennio economico 1998-1999 unitamente all'ipotesi relativa al biennio

economico 2000-2001 (deliberazione n. 14/CONTR/CL/02 del 27 marzo 2002).

Sulla predette ipotesi di accordo è stata sancita l'intesa del Presidente del Consiglio

dei Ministri, tramite il :t\tinistro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs. n. 165 del

2001.

2. Le ipotesi di accordo in esame sono state stipulate in prossimità della scadenza

dell'intero periodo di durata della tornata contrattuale, e quindi a conclusione del

quadriennio normativo e del secondo biennio economico, sulla base dell' atto di

indirizzo predisposto dall'ENEA in data 20 gennaio 2000 (ed integrato in data 31

ottobre 2000 alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri in data 23 ottobre 2000) e del successivo atto di indirizzo predisposto

dall'ENEA in data 23 aprile 2001.

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'0\ ',.'.'-;=,-' ""h<', L'obiettivo di fondo perseguito dal Comitato di settore consisteva nell'inseri:t:~ =~'~':""':.~:-:2':)~

o; "'\dell'ENEA, alla luce della riforma disposta con il d.lgs. n. 36/1999, nel comparto '

degli Enti pubblici di ricerca con la conseguenza che, in attesa della

riorganizzazione dell'Ente, il rinnovo contrattuale era destinato a coprire un periodo

di transizione, assicurando il recepimento dei principi base del nuovo contratto del

comparto, pur tenendo conto delle peculiarità dell'ENEA.

In coerenza con tali presupposti, le linee guida per il rinnovo del contratto

delineavano un nuovo sistema di inquadramento del personale teso

all'accorpamento degli attuali livelli in un numero limitato di aree di professionalità,

cui corrispondono idonei percorsi retributivi, adeguato tuttavia a ricomprendere,

valorizzandone la professionalità, le diverse professionalità dell'ente (in particolare

delle figure dei ricercatori -tecnologi, dei professionisti, degli esperti di

amministrazione e gestione e degli esperti di operazione).

Veniva inoltre definita una nuova struttura della retribuzione che, semplificata

rispetto all'attuale, do,-eva essere articolata in modo da prevedere istituti e modalità

destinati ad accrescere significativamente il peso della parte variabile. Per il solo

personale inquadrato nell'area a più elevato contenuto professionale si prevedeva

una retribuzione di posizione e di risultato connessa all'attribuzione di incarichi a

tempo determinato e alle responsabilità affidate.

In linea con le disposizioni del d.lgs. n. 36/1999 e la normativa sul pubblico

impiego, in sede di rinnovo contrattuale doveva essere incentivata la flessibilità

nelle forme di assunzione e impiego del personale.

Particolare attenzione veniva rivolta alla formazione professionale, al sistema

stragiudiziale e volontario di risoluzione delle controversie nelle forme della

conciliazione e dell'arbitrato, e alle forme di previdenza complementare.

Si demandava infine alla contrattazione integrativa, finanziata con risorse proprie

derivanti da risparmi di gestione, la definizione delle procedure per la realizzazione

di una operazione di riequilibrio delle situazioni retributive e/o di inquadramento del

personale.

Le risorse finanziarie necessarie per perseguire gli obiettivi indicati e più in generale

per l'insieme del rinnovo contrattuale, venivano contenute nei limiti di costo già

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.previsti dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nel docu~}~~~ -:' :..;~:;~~I

relativo ai rinnovi contrattuali 1998/2001 approvato il IO giugno 1998.

Sulla base di tale documento la quantificazione delle risorse è stata effettuata

tenendo conto, come riferimento specifico, dei tassi programmati di inflazione

previsti nel DPEF per gli anni interessati dalla contrattazione collettiva nazionale

sulla base dei principi fissati nell'accordo Governo-Sindacati del 23 luglio 1993 e

prevedendo inoltre un ulteriore incremento dello 0,8% della massa salariale 1997 da

attribuire alla contrattazione integrativa, e quindi al finanziamento della retribuzione

accessoria, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Il successivo atto di indirizzo relativo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di

lavoro per il biennio economico 2000-2001, nel richiamare gli indirizzi deliberati

dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore del 25 febbraio 2000,

definiva gli incrementi retributi,'i sulla base del tasso di inflazione programmata nel

biennio considerato (1,2% nel 2000 e 1,7% nel 2001) e del riconoscimento di un

anticipo sul differenziale tra l'inflazione reale e quella programmata per l'anno 2000

pari allo 0,32%. Tra le fonti di finanziamento della contrattazione integrativa, oltre

alla quota di risorse derivanti dalla rivalutazione del salario accessorio, venivano

individuate: risorse aggiuntive -correlate ai processi di potenziamento dei servizi e

di razionalizzazione organizzati va -nel limite massimo dell' 1,9% della massa

salariale per l'anno 1999; risorse storiche già considerate nei contratti collettivi

nazionali scaduti e risparmi derivanti: da economie di gestione ex art. 20 ter della

legge n. 488/1999, da differenziali tra le posizioni economiche rivestite e il valore

iniziale dei livelli professionali del personale che cessa definitivamente dal servizio

e da trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.

3. Pur tenendo conto della necessità di assicurare la coerenza del rinnovo del CCNL

con le linee strategiche della riforma prevista dal d.lgs. n. 36/1999, queste Sezioni

riunite, non possono preliminarmente non rilevare, in questa sede, la patologia di un

procedimento di contrattazione, che, svolgendosi per successive approssimazioni,

..giunge a conclusione del secondo biennio economico ed in prossimità dell'inizio

della decorrenza della successiva e nuova tornata contrattuale.

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(;:",:ri'~?i ~~.Come più volte affermato da queste Sezioni riunite (v., di recente, deliberai~~~:~'"-~~~~:~~'1'

agosto 2001, n. 44; 13 luglio 2001, n. 35; 16 maggio 2001, n. 27), il ritardo n~..s::""'"

contrattazione rappresenta una situazione che non può ritenersi fisiologica e che

dovrebbe essere evitata, oltre che per la necessità di dare una rapida e definitiva

disciplina giuridica al rapporto di lavoro, soprattutto per motivazioni di rispetto dei

principi di contabilità e di ordine economico-finanziario. Difatti vengono, solo in

anni successivi e a distanza di tempo, utilizzate risorse di competenza di esercizi

precedenti, con negati\-j riflessi in relazione alla ordinata gestione del bilancio;

inoltre la corresponsione tardi\'a degli incrementi provoca i ben noti effetti derivanti

dal cumulo degli aumenti con quelli di competenza dell'esercizio corrente,

determinando ulteriori spinte inflazionistiche.

4. Passando, all'esame delle ipotesi di accordo, ai sensi della normativa citata in

epigrafe e secondo la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Riunite, la Corte

dei conti è chiamata ad effettuare:

a) il riscontro dell'attendibilità della quantificazione dei costi, in ipotesi anche

non finanziari, derivanti dall' applicazione del contratto sotto il profilo della

razionalità e congruità delle stime risultanti dalla relazione tecnica allegata

dall' ARAN',

b) la valutazione di compatibilità finanziaria di tali oneri sotto il profilo della loro

copertura con le risorse apprestate nei relativi stanziamenti di bilancio;

c) la valutazione di compatibilità economica degli incrementi retributivi con le

grandezze macro -economiche desunte dagli strumenti di programmazione

economico-finanziaria ed, in particolare, sotto il profilo della coerenza di tali

incrementi con il tasso di inflazione programmato.

5. Con riferimento alle valutazioni dell' attendibilità della quantificazione dei costi

contrattuali, si rileva che le relazioni tecniche elaborate dall' ARAN, in coerenza con

la necessità di utilizzare dati il più possibile aggiornati al momento della

contrattazione, utilizzano, in relazione al primo biennio economico, i dati relativi al

numero del personale interessato forniti dallo stesso ente aggiornati al 31 dicembre

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.1999 e i livelli minimi degli stipendi tabellari individuati dal CCNL 19~\~ 1~ ;'li;t~~r{ ~-~;~:j-",' ~ -'/,..f

,,';I ",:t .J-":#'\'aggiornati al biennio economico 1996-1997, mentre con riferimento al sec~l2L3;"';/'

biennio economico utilizzano i dati relativi agli assetti retributivi (aggiornati al !

biennio economico 1998-1999) e alle unità di personale tratti dal conto annuale ~!

2000. [

Nelle riunioni con gli esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

del 12 e del 18 febbraio 2002, veniva tuttavia rilevato che i dati relativi al personale

in servizio tratti dal conto annuale 2000 (resi disponibili nel novembre 2001)

evidenziavano una consistenza nettamente superiore alle unità indicate nella

relazione dell' ARAN, ascrivibile in particolare allo spiccato trend di crescita, nel

periodo 1999-2001, del personale assunto con contratto ajempo detenninato.

A seguito di tale ossen'azione, l'ARAN ha fatto pervenire, in data 18 febbraio 2002,

una integrazione della relazione tecnica che, aggiungendo al personale già indicato

111 unità equivalenti, provvedeva a correggere in aumento (circa 500 milioni) la

quantificazione degli oneri contrattuali derivanti dell 'ipotesi di accordo all' esame.

5.1 Per quanto riguarda la disciplina degli istituti previsti nel titolo 111 dell'ipotesi di

accordo relativa al quadriennio normativo 1998-2001, queste Sezioni riunite

ribadiscono quanto in altre occasioni già evidenziato in ordine alla necessità che

istituti aventi riflessi economici siano adeguatamente quantificati (telelavoro, lavoro

temporaneo, lavoro a tempo parziale, contratti di fonDazione e lavoro), rinviando in

proposito alle osservazioni formulate con le relative deliberazioni (cfr. per tutte

SSRR n. 35/2001 sanità).

La Corte ritiene infatti che, a fronte di una disciplina nonnativa e contrattuale che

rinvia l'attuazione di tali istituti alle ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente, già

in tensione per la copenura delle $pese correnti, una attendibile quantificazione del

complesso dei relativi oneri risponde all'esigenza di valutare, nella consapevole

espressione dell'autonomia della sede decisionale, la ragionevolezza delle stime

proposte e di evidenziare le criticità da risolvere; e ciò proprio al fine di garantire

che l'attuazione degli strumenti diretti ad introdurre una maggiore flessibilità nel

rapporto di lavoro pubblico si sviluppi attraverso modalità economicamente e

finanziariamente sostenibili.

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5.2 Per quanto concerne gli istituti previsti nel titolo VI (svolgimento del rappo~..gi~::'/'

lavoro), oltre all'esigenza di quantificare gli oneri derivanti dalle assenze per

malattia (art. 35 dell'ipotesi di accordo), si segnalano le previsioni negoziali

contenute nell'art. 37 (Congedi per la formazione) e 42 (formazione professionale), i

cui oneri vengono posti a carico del bilancio dell'ente. Anche in tal caso queste

Sezioni riunite ritengono necessario che l'ARAN provveda, in sede di

quantificazione, ad indicare l'onere complessivo (che nel caso della formazione

professionale le parti hanno previsto in misura non inferiore all' 1 % del m.onte

retributivo) ed a valutarne l'impatto economico-finanziario.

5.3 Per quanto concerne il nuovo sistema di classificazione, previsto nel titolo V

dell'ipotesi di accordo non risulta effettuata la quantificazione degli oneri relativi

alla progressione economica orizzontale all'interno di ciascun livello (art. 49

dell'ipotesi di accordo), rideterminata nella tabella 1 e finanziata con le risorse

indicate nell'art. 64 (risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la

produttività), né risulta stimato l'importo della indennità attribuita a titolo accessorio

al personale cui sia Stato conferito uno degli incarichi di elevata responsabilità di cui

all'art. 57 dell'ipotesi di accordo, finanziata con risorse prelevate dal fondo di cui

all'art. 64 per un importo su base annua complessivamente non superiore allo 0,45%

del monte salari 1997.

5.4 Con riferimento alla disciplina relativa al trattamento economico I biennio 1998-

1999 (Titolo VI), nella quantificazione dei costi contrattuali, risultano interamente

presi in considerazione solamente gli oneri provenienti dall' aumento delle

componenti fisse della retribuzione e dall'incremento a carico dell'ente destinato

alla contrattazione integrativa.

Con riferimento alla componente fissa gli artt. 62 e 63 dell'ipotesi di accordo

relativa al I biennio economico prevedono incrementi mensili lordi per tutti i

dipendenti già inquadrati nei livelli retributivi, da corrispondere in due tranches (1

novembre 1998 e 1 giugno 1999), che, attribuiti in misura differenziata per ciascun

livello, corrispondono ad un incremento pari al 3,3% della massa salariale, mentre,

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%\ \~'1.~;;:.~f:'.~f':. _!~~"..con riferimento alla componente variabile, il Comitato di settore prevede '~.:~~~o -1;' :

*" o""incremento dello 0,8% della massa salariale 1997 destinato a confluire nel fondo per

le politiche di sviluppo previsto dall'art. 64 dell'ipotesi di contratto.

La relazione tecnica dell' ARAN quantifica, a regime, gli oneri conseguenti a tali

miglioramenti economici in 7,99 miliardi (4,13 milioni di Euro), al netto degli oneri

riflessi, e in Il,26 miliardi (5,82 milioni di Euro), al lordo degli oneri riflessi

calcolati su una aliquota media di contribuzione del 41 %.

Non risultano invece quantificati gli oneri derivanti dalla sostituzione, a decorrere

dal 1 gennaio 2000, delle indennità riconosciute dai precedenti contratti, con la

indennità di ente di cui all'art. 67 corrisposta al personale dei livelli 3-8 negli

importi indicati nella tabella 5 utilizzando le risorse di cui all'art. 64.

Gli artt. 1 e 2 dell'ipotesi di accordo relativa al II biennio economico prevedono

incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari stabiliti nei citati artt. 62 e 63

dell'ipotesi di accordo relativo al I biennio, da c~rrispondere in due tranches (1

luglio 2000 e 1 gennaio 2001). che, attribuiti in misura differenziata per ciascun

livello, corrispondono ad un incremento pari al 3,22% della massa salariale 1999,

mentre, con riferimento alla componente variabile, l'art.3 dell'ipotesi di accordo

relativa al II biennio economico prevede un incremento dello 1,9% della massa

salariale 1999 destinato a confluire nel fondo per le politiche di sviluppo previsto

dall'art. 64 dell'ipotesi di contratto.

La relazione tecnica dell' ARAN, comprensiva della integrazione inviata alla Corte il

18 febbraio 2002, quantifica a regime gli oneri conseguenti a tali miglioramenti

economici in 10,428 miliardi (5,39 milioni di Euro) al netto degli oneri riflessi e in

14,703 miliardi (7,59 milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi.

6. Ai fini della compatibilità finanziaria della presente ipotesi di accordo, la Corte è

consapevole che il sistema di contrattazione, previsto dall'art. 70, comma 4, del

d.lgs. n. 165 del 2001 per gli enti inclusi nella medesima disposizione, evidenzia

un'anomalia di fondo, riguardando la contrattazione di com parto e quella integrativa

a livello di ente, il medesimo soggetto. La contrattazione integrativa -che in astratto

dovrebbe costituire la sede in cui, nel quadro delle compatibilità economico-

finanziarie delineate dalla contrattazione nazionale, vengono prese in_considerazione

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§((~1:\:.~~i;Ji';:/~;;~ .

.le particolarità organizzative e di politica del personale proprie di ciasc ~'~ ~="-:~~~A"'I'~;~/"f .. ~. ..., .~-

amministrazione ricompresa nel comparto di contrattazione -viene, infatti, a ~?>/.

configurarsi, nella fattispecie, come una ulteriore fase di negoziazione tra le f

medesime parti; il sistema che ne deriva è, pertanto, quello di una contrattazione che :

si svolge per successive approssimazioni attraverso distinti atti negoziali, peraltro

sottoposti ad un diverso sistema di controlli e verifiche, con negativi riflessi anche in

termini di efficienza ed economicità.

Tuttavia, la Corte, pur tenendo conto di tali anomalie e dei profili di atipicità propri

degli enti "monocomparto", deve procedere all'esame di competenza e pertanto non

può non prendere atto, in questa sede, del principio posto dall'art. 48, comma 2, del

d.lgs. n. 165 del 2001., secondo cui., per le amministrazioni pubbliche non

ricomprese nel settore statale., gli oneri derivanti dalla contrattazione sono posti a

carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di

programmazione e bilancio di cui all'art. l-bis della legge n. 468 del 1978.

Ciò comporta da un lato che gli oneri derivanti dalla contrattazione trovino

copertura in risorse economiche predeterminate, e necessariamente quantificate,

come ora esplicitato dall'art. 16, comma 7, della legge n. 448 del 200 l (legge

finanziaria 2002) e dall" altro che la parte pubblica (e cioè, il Comitato di settore, il

Governo e l'ARAN., ciascuno per la propria competenza) fornisca attendibili e

documentate assicurazioni circa la sostenibilità dei costi contrattuali, mediante

l'individuazione delle fonti di copertura all'interno dei bilanci degli enti, sia pure

facendo ricorso ad analisi, dati statistici, elaborazioni e proiezioni dei dati

desumibili dai documenti contabili.

6.1. Sotto tale profilo, a fronte di oneri contrattuali quantificati in 17,5 miliardi (9,04

milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi per il primo biennio economico (0,83

miliardi per. il 1998, 5,41 miliardi per il 1999 e Il,26 miliardi a regime per il 2000)

e 16,357 miliardi (8,45 milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi per il secondo

biennio economico (1,654 miliardi per il 2000 e 14,703 a regime per il 2001),

l'ENEA ha allegato una relazione tecnica nella quale vengono forniti gli elementi

atti a documentate la copertura in bilancio degli oneri finanziari diretti e indiretti

conseguenti al rinnovo contrattuale e la loro compatibilità con la capacità di bilancio

dell'ente.

Il -

".-:::(;;3;~~3~'-:.~;":\.,",'/..X. u"'-<',.~

[(~~~~~~~,.Nel bilancio di Previsione 2001, approvato dal Consiglio di Arnministrazioh~~'~i2~~'/'.~/;"f "...' * /.~

-<-'"dicembre 200 l, risultano destinati alla copertura delle spese di personale c ',miliardi (153,39 milioni di Euro) dei quali 209 (107,94 milioni di Euro).per le '

retribuzioni del personale a tempo indeterminato e 88 miliardi (45,45 milioni di

Euro) per oneri previdenziali e accantonamenti per il TFR.

Dell'importo di 209 miliardi (107,94 milioni di Euro) venivano destinati circa 198

miliardi (102,26 milioni di Euro) alle retribuzioni del personale in organico nel 2001

e i rimanenti Il miliardi (5,68 milioni di Euro) alla copertura della quota riferita al

2001 del rinnovo contrattuale.

Con la prima variazione al bilancio di previsione 2001 è stato iscritto l'importo di

30 miliardi (15,49 milioni di Euro), quale quota dell'avanzo di gestione 2000

destinato alla copertura del contratto di lavoro, portando le disponibilità di bilancio

per il personale a 327 miliardi di lire (168,88 milioni di Euro) dei quali 69 miliardi

(35,64 milioni di Euro) destinati alla copertura del rinnovo contrattuale per il quale

veniva effettuata una pre\'isione, in coerenza con le indicazioni governative, di 46,7

miliardi (24,12 milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi.

Con riferimento agli equilibri complessivi del bilancio dell' ente risulta dai

documenti allegati che le risultanze del conto consuntivo 2000 hanno determinato

maggiori disponibilità per 72,5 miliardi (38,99 milioni di Euro) in termini di

competenza e 21,8 miliardi (11,26 milioni di Euro) in termini di cassa. Ulteriori

disponibilità, sia in termini di competenza che di cassa, si riconducono alla legge

finanziaria per il 2001 (40 miliardi a titolo di contributo ordinario), all'ordinanza n.

3130/2001 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione

civile (40 miliardi), alla delibera 144/01 dell' Autorità per l'Energia per la gestione

dei rifiuti radioattivi (19 miliardi), all'annullamento di precedenti impegni di spesa

(7,2 miliardi), al programma nazionale di ricerche in Antartide. Conseguentemente

le disponibilità complessive risultano rideterminate per il 2001 in 965,8 miliardi

(498,70 milioni di Euro) in termini di competenza e 834,8 miliardi (431,14 milioni

di Euro) in termini di cassa.

Alla luce di tali considerazioni, gli oneri finanziari connessi all'ipotesi di accordo

all'esame -compresi anche gli oneri contrattuali non esaustivamente quantificati

nella scheda tecnica -sembrano trovare copertura nelle risorse destinate ai rinnovi

12

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\~\\ \::,:~~:~.;c-//"";,'11..contrattuali previst~ nel bil~~io preve~tiv"o del~'e~!e per l'~s~rcizio 2~~1, ~~~~.,,;y

quale gravano per Intero glI IncrementI stIpendIalI, maturatI In modalIta frazlon~~:3~Y

sugli esercizi 1998-2000. Il bilancio previsionale dell'esercizio su cui vengono a

gravare gli oneri per la contrattazione consente infatti spazi per un saldo finanziario :

positivo o comunque tale da permetteme la sostenibilità sulla base di precise

politiche di contenimento della spesa e di miglioramento delle voci di entrata.

Pur in presenza di un quadro finanziario che non presenta al momento problemi di

liquidità, la Corte ribadisce tuttavia l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel

procedimento di contrattazione in ordine all'esigenza sia di una rigorosa valutazione

delle effettive disponibilità e dell'attendibilità delle previsioni riguardanti, de futuro,

il bilancio dell'ente, sia dell'attivazione di azioni di monitoraggio della dinamiche

salariali soprattutto se eccedenti la quota correlata alla inflazione programmata.

Al riguardo va evidenziato che l'ENEA fruisce di un contributo ordinario dello

Stato sostanzialmente volto alla copertura delle sole spese di funzionamento e di

gestione, mentre lo svolgimento delle attività programmati che è legato alla capacità

di acquisizione dei mezzi finanziari derivanti da accordi di programma,

partecipazione a programmi nazionali, collaborazioni con l'Unione Europea e più in

generale a commesse per prestazioni di ricerca e servizi tecnico-scientifici.

Risulta dalla relazione al bilancio preventivo 2001 che l'insufficienza

dell'ammontare del contributo ordinario dello Stato (450 miliardi per il 2001 pari a

232,41 milioni di Euro) alle esigenze di funzionamento e gestione dell'ente, pur

valutate in termini di esigenze minimali, ha reso necessario assicurare il pareggio di

bilancio mediante il trasferimento all'esercizio 2001 di una quota pari 50 miliardi

(25,82 milioni di Euro) per reintegro delle quote già anticipate dall'Ente come quota

nazionale per il cofrnanziamento relativo a contratti stipulati con la Unione Europea

nel biennio 1996-1997.

Ne consegue pertanto che, pur in presenza dell'incremento del contributo ordinario

dello Stato per il 2002 pari a 243,235 milioni di euro (470,9 miliardi di lire), la

sostenibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale all'esame, coerente con

l'impostazione del bilancio 2001, deve ricondursi anche alle già previste misure di

razionalizzazione delle risorse e di contenimento delle spese in sede di

13

7. La valutazione della compatibilità econ~mica f gli oneri connessi all'ipotesi di

accordo relativo al primo biennio econofnico n n pone particolari questioni dal

momento che gli incrementi retributivi de~la retri uzione fondamentale si allineano

all'andamento dei tassi prograIJ:Imati di ~nf1azio e nel ~ riOdO 1998-1999 (3,3%

c.ompl~ssivO). La quantificazione operata I ~a~ N cleo t nico sulla base dei dati

nsultatl dal conto annuale 2000, compre~slvi d l person e a tempo determinato,I

non si discosta significativamente dalle ~time ffettuate dall' ARAN. La diversa

incidenza percentuale degli incrementi sulfa retri uzione media complessiva (2,6%I

per la componente fissa e 0,7% per quell~ acce oria a fronte rispettivamente deli

2,39% e dello 0,91% quantificate dall'A RAN) determinano uno sviluppo della

retribuzione fondamentale pari allo 0,401d per l prima franche, al 2,6% per laI

seconda tI'anche e al 3,,31 % a regime.

Maggiori perplessità suscitano invece gli. crem ti retributivi previsti nell'ipotesi

di accordo relativa al secondo biennio e onom.co che vengono corrisposti solo

formalmente sulla base dei tassi di infl .one p ogrammati pari al 3,22% (1,2%:

tasso di inflazione programmata 2000, 1,7 o: tass di inflazione programmata 2001

e 0,32%: riconoscimento di un anticipo ~ul di erenziale tra l'inflazione reale e!

quella programmata per l"anno 2000). !

Come riconosciuto dalla stessa ARAN~ gli rementi retributivi sono stati

corrisposti infatti in misura differenziata ~er ci~cun livello e con un incremento

del~a sola co~~onente fis~a pari al 4,1%, Falog! ente a quanto effettuato per gli

altn compaTtI dI contrattazIone. I

Come più volte evidenziato da queste Se~ioni unite in occasione dell'esame di

altri contratti relativi al secondo biennio lecono~ico 2000-2001, l'effetto che ne

deriva è quello di un incremento econpmico j della retribuzione fondamentale superiore al tasso di inflazione programmat~ che, i fatto, include il recupero totale,

anziché parziale, del differenziale tra l'i~azione reale e quella programmata nel

14

I J

predisposizione e attuazione del bilancio 2002 e di conservare l'equilibrio

reali risorse disponibili e le spese di personale tificate nel precedel1te eserc

/,.~~i~'l~~~-:';./" '" .'. .:~

.~~,7'f:i,~~;,)~ ')Queste Sezioni riunite ribadiscono pertanto il proprio orientamento secondO~~;h~;f

rispetto delle linee guida fissate nell'accordo Governo -Sindacati del 23t ~ 0...\-",0

1993, il tasso di inflazione programmato dovrebbe rappresentare un vincolo per gli

aumenti della componente fondamentale e, più in generale, per gli aumenti delle

componenti fisse della retribuzione.

Se infatti è vero che, in coerenza con l'obiettivo della "salvaguardia del potere di

acquisto delle retribuzioni" contenuto nell'accordo sulla politica dei redditi del

luglio 1993, l'individuazione delle risorse destinate agli incrementi contrattuali

viene di norma riferito alla massa salariale, tuttavia ciò che principalmente rileva, ai

fini della compatibilità economica delle dinamiche salariali, è la retribuzione

fondamentale che, com'è noto, presenta i caratteri dell' emolumento fisso,

continuativo e incomprimibile.

Una crescita incontrollata della retribuzione fissa, al di fuori delle compatibilità

economiche prefissate negli strumenti di programmazione economico finanziaria e

coerenti con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione Europea,

rischierebbe, infatti, di innescare una dinamica salariale inflativa, con riflessi

negativi sulla stessa stabilità dell'euro, dati i prevedibili effetti di rincorse salariali,

non solo sul personale pubblico contrattualizzato, ma anche su quello del settore

privato.

Tali effetti indesiderati dovrebbero essere evitati non solo escludendo operazioni di

finanziamento della retribuzione fissa attraverso quote del trattamento accessorio,

ma anche in sede di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive che dovrebbero

essere destinate a corrispondere emolumenti connessi a recuperi di produttività e

comunque legati all'andamento economico dell' amministrazione.

7.1 In questa direzione un'attenta riflessione merita anche l'art. 64 dell'ipotesi di

accordo (risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) sia

sotto il profilo delle fonti di alimentazione del fondo (quantificate dall' ARAN in un

importo annuo pro-capite pari a 9.791.542 lire), sia sotto il profilo dell'utilizzo, in

sede di contrattazione collettiva integrativa, delle relative risorse (art. 65 dell'ipotesi

di accordo).

15

.

.

Con riferimento alle fonti di finanziamento del fondo, queste Sezioni \~~~~~~ :~~;;:;: i'

ribadiscono le proprie osservazioni critiche (v., in particolare, deliberazioniàef~ ~--'"\

Sezioni riunite 15 febbraio 2001, n. 6; 26 maggio 2001, n. 19) concernenti il

fenomeno, che va consolidandosi ed estendendosi, di integrare le risorse destinate al

fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività con emolumenti

correlati a diritti soggettivi che solo impropriamente sono da ritenere risparmi in

quanto, più correttamente, do'Tebbero qualificarsi riduzioni di spesa connesse al

venir meno di benefici non più spettanti a seguito della cessazione del personale

avente titolo (si fa riferimento al disposto dell'art. 49, comma 5 dell'ipotesi di

accordo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 -in base al quale le risorse

storiche relative agli abrogati superminimi "sono riutilizzate mano a mano che si

rendono disponibili a seguito della progressiva cessazione dal servizio dei lavoratori

interessati a decorrere dal 1 gennaio 2000 -e al disposto dell'art. 3, comma 3,

dell'ipotesi di accordo relativa al II biennio economico in base al quale le risorse per

le politiche di sviluppo del personale sono incrementate con "i risparmi della

retribuzione di anzianità di cui all'art. 60, comma l, letto A.b del contratto relativo al

I biennio economico e dei superminimi in godimento del personale comunque

cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 2000").

Sotto il profilo dell'utilizzo, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle

relative risorse, l'articolo 65 dell'ipotesi di accordo relativa al I biennio economico,

confermato dall'art.4 dell'ipotesi di accordo relativa al il biennio economico, nel

fissare le [malità da perseguire, evidenzia sostanzialmente tre tipologie di impieghi

dei quali tuttavia, non ,iene fornita la quantificazione. Un primo gruppo comprende

le risorse finalizzate a compensare prestazioni di lavoro straordinario (lett. D), a

corrispondere l'emolumento sostitutivo del compenso per lo straordinario (lett. G), a

corrispondere indennità predefinite correlate a specificità professionali (lett. B), a

corrispondere l'indennità di ente (lett. J), ad indennizzare specifiche situazioni di

lavoro (lett. H, F, E). Un secondo gruppo comprende le risorse destinate a

compensare i miglioramenti qualitativi della prestazione di lavoro e gli aumenti di

produttività (lett. C, I). Un terzo gruppo comprende infine risorse utilizzate per

finanziare progressioni economiche del personale all'interno di ciascun livello

professionale mediante procedure selettive (lett. A).

.16

r:::i:~c~~f;'~:~:~{Q"':" ,". ~,.', '\

.f":-f:'~';;:";::.. {. \.' 2\{:. I ,," --

; ti {~\.,. \ :::\:~-:;~::~.:;:, j~.!;.~, Ciò premesso, la Corte ribadisce le preoccupazioni, già più volte manifes~~c~~~

occasione dell'esame degli altri contratti della presente tornata contrattual~'")'--"'"

relazione all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 64 dell'ipotesi di accordo,

per la corresponsione di emolurnenti fissi e continuativi corre lati a diritti soggettivi

quali, in particolare, l"indennità di ente, prevista dall'ari. 67 dell'ipotesi di accordo,

e la progressione economica del personale disciplinata nel titolo V dell'ipotesi di

accordo.

Tale meccanismo conn-attUale, oltre ad irrigidire le disponibilità del fondo

distogliendole in via pennanente dagli obiettivi di incremento dell'efficienza e della

produttività, potrebbe determinare una ulteriore dinamica retributiva potenzialmente

inflattiva. Come già osservato da queste Sezioni Riunite, mentre la corresponsione

della retribuzione accessoria, se premia la produttività, non innesca, per sua natura,

processi inflattivi, gli incrementi della retribuzione fissa, corrisposti per il tramite

del fondo per le politiche di s\-iluppo del personale e per la produttività, seguono le

medesime dinamiche cui sono \-incolati gli aumenti tabellari (Sezioni Riunite n. 19

del 2001).

Ciò trova confenna nella disciplina contrattuale dettata dall'art. 65, comma 2, lett.a,

e comma 3 per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla

progressione economica all'interno dei livelli professionali che, oltretutto, nel

comparto in esame, opera con un meccanismo automatico e periodico. In coerenza

con le raccomandazioni più volte formulate da queste Sezioni Riunite, è stato infatti

previsto: da un lato, che gli emolumenti collegati alla progressione economica

vengano correlati alle risorse del fondo aventi carattere di certezza e continuità e,

dall'altro, che al tennine dell'esercizio finanziario tali somme, rapportate su base

annua, vengano trasferite permanentemente dal fondo di cui all'art. 64 dell'ipotesi di

accordo, al competente capitolo di bilancio per il trattamento economico

fondamentale. Dovrebbe in tal modo essere data immediata contezza ed

evidenziazione, da un lato, della effettiva quota del fondo destinata a premiare

recuperi di produttività e, dall'altro, del reale incremento della componente fissa

della retribuzione al fine di valutare gli incrementi contrattuali alla stregua dei

consueti parametri economico finanziari.

17 -

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I.: :;;;..:::>1""

La medesima disciplina contrattuale non viene tuttavia estesa alla

degli incrementi della indennità di ente prevista ~aIl'art. 67 dell'ipotesi di

che viene corrisposta nel mese di giugno di ciasc n anno al personale dal livello 3 a

livello 8 negli importi lordi indicati nella tabella a legata al contratto.

Una più puntuale quantificazione di tali emolum nti, che dalle stime effettuate dal

Nucleo tecnico assorbono una parte significativ delle risorse nuove assegnate al

fondo previsto dall'an. 64 dell'ipotesi' contrftluale all'esame, consentirebbe,

comunque, una più attuale ricomposizione 4ella base retributiva media di

riferimento, al fine di e\idenziare riflessi econom~ci derivanti dalle disposizioni che

pongono a carico del fondo di cui all'art. 61 componenti retributive fisse e

continuative. Tali riflessi, da sommare! a qu~lli indotti dagli aumenti dellaretribuzione fissa certificati nella presente I delibe~ione, dovrebbero essere oggetto

di particolare attenzione in sede di valutazionF della compatibilità economico

finanziaria degli oneri derivanti dalla stipulazione ~ei prossimi contratti integrativi.

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