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I mercati per l’ambiente

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I mercati per l’ambiente

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A marzo 2007, il Consiglio Europeo si è prefissato di raggiungere entro l’anno 2020:

a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto al 1990, con la proposta di incrementare l’obiettivo al 30% in caso di accordo internazionale (cioè impegno anche da parte di altri Paesi sviluppati e in via di sviluppo più avanzati);

b)  una quota del 20% di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici lordi dell’Unione europea, con un contributo minimo del 10% di biocarburanti al consumo di combustibili per autotrazione in ciascuno dei Paesi membri;

c) risparmio dei consumi energetici dell’Unione europea del 20% rispetto alle proiezioni, contenute nel recente Libro verde sull’efficienza energetica della Commissione europea. Questo obiettivo non è vincolante (a differenza dei primi due) essendo implicito negli altri sopra riportati.

A seguito di tali decisioni è stato implementato il pacchetto “clima-energia” europeo, approvato il 18 dicembre 2008

Il piano «20-20-20»

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Nel contesto del piano 20-20-20 relativo alle politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di CO2 energetica, il GME organizza e gestisce anche le sedi di contrattazione dei Certificati Verdi, dei Certificati Bianchi e delle Quote di emissione di CO2

Questi sistemi di mercato risultano particolarmente innovativi poiché, a differenza delle tradizionali forme di incentivazione (quali i sussidi e i finanziamenti a fondo perduto), lasciano al mercato la definizione della misura dell’incentivo (fissata dal prezzo di scambio dei certificati) e al regolatore la sola fissazione dell’obiettivo da realizzare.

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CERTIFICATI VERDI: promozione delle fonti rinnovabili;

CERTIFICATI BIANCHI (o TEE, Titoli di Efficienza Energetica): promozione dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia;

MERCATO DELLE QUOTE DI CO2: riduzione delle emissioni Climalteranti (emission trading)

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Certificati verdi Il meccanismo dei certificati verdi (CV) costituisce una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e si basa sull’obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale obbligo in base a D. lgs. 79/99, art. 11, nel 2002, era pari al 2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno. A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata incrementata dello 0,35% annuo. La Legge Finanziaria 2008 ha successivamente previsto che nel periodo 2007-2012, la quota fosse incrementata dello 0,75% annuo.

L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV, corrispondenti alla quota dovuta, comprovanti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.

Il CV, che attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile è emesso dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. su richiesta del titolare di un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) ed è un titolo negoziabile del valore di 1 MWh.

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I soggetti obbligati, quindi, possono decidere se investire nella costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, oppure acquistare i CV loro necessari sul mercato. Tale decisione si basa sui costi marginali corrispondenti alle due scelte alternative: si ha convenienza, infatti, a realizzare nuovi impianti nel caso in cui i relativi costi marginali risultino inferiori a quelli corrispondenti all’acquisto dei CV sul mercato.

I CV, quindi, possono essere liberamente scambiati tra i soggetti interessati attraverso contratti bilaterali oppure attraverso un mercato

I CV sono titoli svincolati dall’energia elettrica per la quale sono stati emessi; questo consente ai produttori di ottenere un duplice flusso di ricavi, il primo derivante dalla vendita dell’energia sul mercato elettrico, il secondo dalla vendita dei CV.

Il GME, in ottemperanza alle previsioni del d.m. industria, commercio e artigianato 11 novembre 1999, ha predisposto una piattaforma informatica a partecipazione volontaria per la negoziazione dei CV, istituita per facilitare gli scambi di tali titoli

Certificati verdi

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Certificati verdi

Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e a 0,2 MW per gli impianti eolici, il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando l'energia netta riconosciuta all'intervento effettuato per le costanti, differenziate per fonte, della Tabella 2 della Legge Finanziaria 2008 successivamente aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99 come sotto riportato:

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Dai CV alla Tariffa Omnicomprensiva

Recentemente, il D.L. 3 marzo 2011 ha riformato il sistema di incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo, tra l’altro, che l’attuale sistema di mercato basato sui certificati verdi (CV) venga sostituito gradualmente da un sistema di tipo feed-in tariff. Tra le principali novità, è previsto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in funzione entro il 31 dicembre del 2012, al fine di tutelarne gli investimenti in via di completamento, continueranno a ricevere CV mentre, a partire dal 2013, i nuovi impianti riceveranno una tariffa fissa relativamente all’energia prodotta

Il Decreto prevede inoltre, per i produttori e importatori da fonti convenzionali, che la percentuale di quota di obbligo di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete , pari al 7,55% per il 2012, si riduca linearmente a partire dal 2013 fino ad azzerarsi per l’anno 2015

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Tariffa Omnicomprensiva (DM 06/07/2012)

Vale per impianti a fonti rinnovabili ad esclusione del fotovoltaico di potenza nominale superiore a 1 kW L’accesso all’incentivo previsto nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2015 Limite di spesa previsto di 5.8 mld €

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Titoli di efficienza energetica (TEE) (DM 20/072004 e DM 28/12/2012)

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Titoli di efficienza energetica (TEE) (DM 20/072004 e DM 28/12/2012)

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Titoli di efficienza energetica (TEE)   Obiettivi ripartiti tra i distributori di EE e gas sulla base del rapporto tra la

quantità di EE/gas distribuita dal singolo distributore e quella complessiva sul territorio nazionale, entrambe riferite all’anno precedente

  I soggetti obbligati sono i distributori che servivano almeno 50.000 clienti finali al 31 Dicembre dell’anno precedente

  I distributori perseguono gli obiettivi attraverso tipologie di intervento indicate dai Decreti (elenco esemplificativo, ma non esaustivo)

  Almeno la metà di ciascun obiettivo deve essere realizzato attraverso riduzioni dei consumi di EE per i distributori di EE e di riduzioni dei consumi di gas per i distributori di gas

  Ogni progetto concorre al conseguimento degli obiettivi per un periodo di 5 anni ad eccezione di interventi per isolamento termico di edifici, di architettura bio-climatica e raffrescamento passivo per i quali sono previsti 8 anni

  I distributori possono realizzare direttamente i progetti di risparmio energetico oppure possono soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando da terzi i “TEE” attestanti i risparmi energetici conseguiti da altri soggetti: altri distributori o “soggetti volontari” come società terze operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO), soggetti con Energy Manger obbligatorio o volontario, oppure aziende dotate di sistema di gestione dell’energia ISO50001

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Metodi di valutazione dei risparmi

  Standard (in base a schede predisposte da AEEG/GSE): Risparmi calcolati solo in base al numero di unità fisiche di riferimento (UFR) oggetto di intervento (es. numero di caldaiette installate, potenza delle pompe sulle quali viene installato un inverter, potenza dei motori di classe IE3 installati)

  Analitici (in base a schede predisposte da AEEG/GSE): Risparmi calcolati in base ad un algoritmo e alla misura di pochi parametri di funzionamento del sistema considerato (es. centrali termiche, reti di teleriscaldamento nel settore civile, inverter su sistemi di ventilazione o di produzione aria compressa, installazione di refrigeratori condensati ad aria/acqua in ambito industriale,…)

  A Consuntivo (in base a proposta di progetto e programma di misura presentata dal titolare e approvata dal AEEG/GSE):

Risparmi addizionali calcolati in base ad un completo piano di monitoraggio, che tiene in considerazione tutti i fattori esterni che possono influenzare il risparmio.

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Esempi di interventi a consuntivo in ambito industriale

  Complete ristrutturazioni impiantistiche che, modificando il processo produttivo, conseguono una riduzione dei fabbisogni energetici   Sostituzione di bruciatori, forni e sistemi di combustione in genere   Sostituzione di motori elettrici di grandi dimensioni   Applicazione di inverter a motori, pompe, compressori   Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di calore (principalmente biomasse e oli vegetali)   Recuperi di calore e di freddo   Sistemi di cogenerazione per usi di processo.

Nella descrizione della proposta da sottoporre ad approvazione occorre evidenziare: - la situazione pre-esistente - il miglioramento energetico atteso - i confini del sistema considerato e le grandezze misurabili

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Il mercato delle quote di CO2 Il Consiglio ed il Parlamento europeo, il 13 ottobre del 2003, hanno approvato la Direttiva 2003/87/CE che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2005, un sistema comunitario per lo scambio di unità di emissioni dei gas a effetto serra, denominato Emission Trading System (ETS), al fine di ridurre le emissioni “secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica” (art. 1). Il sistema consente di rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni attraverso il meccanismo di acquisto, o di vendita, di diritti di emissione.

L’Emission Trading System è un sistema di tipo “Cap and Trade” che prevede la fissazione di un limite massimo (cap) alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che producono gas serra; tale limite è fissato attraverso l’allocazione di un determinato numero di unità di emissione a ciascun impianto che rientra nelle categorie previste dalla Direttiva.

Le unità (European Unit Allowance – EUA) attribuiscono il diritto ad immettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente in atmosfera, nel corso dell’anno di riferimento della quota stessa, e vengono assegnate agli impianti regolati dalla direttiva ETS attraverso i Piani Nazionali di Assegnazione (PNA).

L’ETS è uno dei meccanismi individuati nel protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra

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Al fine di consentire lo scambio delle Unità di Emissione (EUA), il GME ha predisposto un mercato per lo scambio delle unità di emissione dei gas ad effetto serra, consistente in una piattaforma informatica in cui gli operatori possono accedere alla negoziazione inserendo le proposte di acquisto o di vendita indicanti: tipo di operazione (acquisto o vendita), quantità e prezzo.