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I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE:
UNA BREVE INTRODUZIONE
Università degli studi di Bergamo, 15 maggio 2018
Avv. Marina Lanfranconi Avv. Giacomo Lusardi
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Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può
avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di strumenti
giuridici chiamati privative, che permettono di sfruttare sul
mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.
Esiste un numero limitato di privative, quindi non tutto
può essere protetto attraverso privative. La regola è che al
di fuori delle privative esiste il regime della libera
concorrenza.
Privative di proprietà intellettuale
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Codice della Proprietà Industriale
D.lgs. n. 30 del 10.02.2005 (“CPI”)
1. Invenzioni: brevetto; modello di utilità
2. Elementi distintivi e forma di un prodotto:
marchio; design
3. Informazioni riservate: Know-how e segreti
commerciali
Privative di proprietà industriale
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Design:
la parte estetica di
una forma, un pattern,
colori o combinazioni
di colori
Marchi:
Segni (disegni, lettere, font,
loghi o forme) apposti su
prodotti o servizi
Brevetti:
Nuovi aspetti tecnici
Diritto d’autore:
Tutela le creazioni letterarie,
scientifiche,
artistiche/musicali (pubblicità,
forme con particolari
caratteristiche)
Pubblicità: Campagne pubblicitarie
Diritti di proprietà industriale: un caso pratico
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Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte
ad avere un’applicazione industriale.
Consente di tutelare gli aspetti tecnici di prodotti o
procedimenti nuovi e in qualsiasi settore della tecnica.
Brevetto
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Novità
L’invenzione non deve essere compresa nello stato della
tecnica (ovvero tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico). Ogni
divulgazione può rendere il brevetto nullo.
Originalità
L’invenzione non deve risultare evidente ad un esperto (medio)
del ramo.
Industrialità
L’invenzione deve poter avere un'applicazione industriale(ripetitività del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati
costanti).
Liceità
Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.
Requisiti di brevettabilità
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Il brevetto attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo
dell’invenzione brevettata nel territorio di brevettazione.
Brevetto
Durata: 20 anni dalla data di deposito
del titolo.
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Brevetto che protegge un’innovazione tecnologica,
ovvero nuove conformazioni di prodotti atte a fornire
particolare comodità di applicazione o di impiego a
macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.
Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione
industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un
livello inferiore).
Durata: 10 anni dalla data di deposito.
Modelli di utilità
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Strumento di comunicazione tra l’impresa ed i
consumatori e parte importante del patrimonio
dell’azienda:
• permette di distinguere un prodotto/servizio da altri
prodotti/ servizi uguali o simili e di richiamare l’impresa
da cui il prodotto o servizio proviene (funzione
distintiva);
• con l’uso, la pubblicità, le pratiche commerciali ecc. si
arricchisce di significati e comunica ulteriori informazioni
al prodotto (funzione informativa);
Marchio
• collettore di clientela (funzione
attrattiva e suggestiva).
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Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente:
• le parole, compresi i nomi di persone,
• i disegni,
• le lettere,
• le cifre,
• i suoni,
• la forma del prodotto o della confezione di esso,
• le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano
atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese.
Marchio
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Novità
Marchio diverso da marchi altrui anteriori usati per prodotti
uguali o affini.
Capacità distintiva
Non possono essere registrati come marchi i “segni privi
di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti
o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono”.
Eccezione
I segni descrittivi che a seguito dell’uso che ne sia stato
fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (ad es. Il
Giornale), c.d. “secondary meaning”
Requisiti di concessione
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Liceità
Marchio non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al
buon costume.
Requisiti di concessione
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Principio di territorialità e di specialità
Marchi che godono di rinomanza, tutela
extramerceologica
Limiti alla registrazione: nomi altrui (se non lede fama e
decoro o non sono notori), ritratto, segni “notori”, opere
tutelate dal diritto d’autore.
Durata: 10 anni (rinnovabili all’infinito).
Marchi collettivi (Regolamento).
Marchi
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Marchio di fatto
Il diritto di esclusiva
• si acquisisce con l’uso,
• è limitato ai soli prodotti sui quali viene usato e al
territorio in cui è usato e conosciuto,
• cessa con il cessare dell’uso,
• rende possibile la coesistenza con marchi confondibili o
usati successivamente; in caso di conflitto, l’utilizzatore
ha l’onere di provare l’uso attuale e l’estensione
(merceologica e territoriale) del segno.
Marchi
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Tutela delle caratteristiche estetiche di un prodotto
• Protezione nazionale:
Es. solo per il territorio italiano o con una domanda per
ogni Stato.
• Protezione comunitaria:
una domanda per tutti i Paesi dell'Unione Europea.
Durata: 5 anni rinnovabili fino a 25 anni.
Design
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Novità
Nessun design identico deve essere stato divulgato in
precedenza.
Carattere individuale
Un design ha carattere individuale se l'impressione
generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa
dall'impressione suscitata da qualsiasi design che sia
stato divulgato prima della data di presentazione della
domanda di registrazione.
Requisiti per la protezione
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Diritto di proprietà industriale
non titolato
Tutela le informazioni:
(i) segrete
(ii) dotate di valore economico dato dalla segretezza
(iii) sottoposte a misure idonee a mantenere la segretezza
Know-how e segreto commerciale
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Direttiva UE 2016/943
modifiche agli artt. 98 e 99 C.P.I. e all’art. 623 c.p.
• Tutela dei segreti anche contro le condotte colpose
• Protezione dei segreti nel corso del processo
• Criteri di graduazione delle sanzioni
• Sanzioni penali = pena fino a 2 anni di reclusione
Know-how e segreto commerciale
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Legge sul diritto d’autore: L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)
Art. 1 LDA: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al
teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione”.
Art. 2 LDA: “In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e
le composizioni musicali, ...; 3) le opere coreografiche ...; 4) le
opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, ...;
Diritti d’autore
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5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte
cinematografica ...; 7) le opere fotografiche ....; 8) i programmi
per elaboratore....; 9) le banche di dati ..., intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili .... La
tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto ...
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico”.
Diritti d’autore
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• Il diritto sorge dalla creazione senza formalità di
registrazione.
• Idea v. Espressione: no tutela di idea o informazioni.
• Forma di espressione: no formalità per esistenza tutela.
Diritti d’autore
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• Diritti patrimoniali
- esclusivi di utilizzazione economica
- generalmente previsto compenso
- eccezioni: libere utilizzazioni
• Diritti morali
- paternità
- integrità
- inedito
- ritiro opera dal commercio
Diritti d’autore
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Diritti patrimoniali di utilizzazione economica
• Pubblicazione
• Riproduzione
• Esecuzione in pubblico
• Diffusione, comunicazione al pubblico
• Messa a disposizione del pubblico
• Distribuzione, noleggio e prestito
• Elaborazione, adattamento, traduzione
Diritti d’autore
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Design: la forma
del prodotto
Marchio:
Black Opium
Payoff:
Brand: Yves Saint Laurent
Brevetto:
Materiali o formula
Diritti di proprietà industriale: un caso pratico
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Look and feel,
format, layout
Sito Internet,
domain name
Profumo Testimonial
Diritti di proprietà industriale: un caso pratico