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I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE Università degli studi di Bergamo, 15 maggio 2018 Avv. Marina Lanfranconi Avv. Giacomo Lusardi 1

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I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE:

UNA BREVE INTRODUZIONE

Università degli studi di Bergamo, 15 maggio 2018

Avv. Marina Lanfranconi Avv. Giacomo Lusardi

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Proprietà intellettuale

proprietà industriale + proprietà intellettuale

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Rilevanza della proprietà intellettuale

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Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può

avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di strumenti

giuridici chiamati privative, che permettono di sfruttare sul

mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.

Esiste un numero limitato di privative, quindi non tutto

può essere protetto attraverso privative. La regola è che al

di fuori delle privative esiste il regime della libera

concorrenza.

Privative di proprietà intellettuale

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Codice della Proprietà Industriale

D.lgs. n. 30 del 10.02.2005 (“CPI”)

1. Invenzioni: brevetto; modello di utilità

2. Elementi distintivi e forma di un prodotto:

marchio; design

3. Informazioni riservate: Know-how e segreti

commerciali

Privative di proprietà industriale

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Design:

la parte estetica di

una forma, un pattern,

colori o combinazioni

di colori

Marchi:

Segni (disegni, lettere, font,

loghi o forme) apposti su

prodotti o servizi

Brevetti:

Nuovi aspetti tecnici

Diritto d’autore:

Tutela le creazioni letterarie,

scientifiche,

artistiche/musicali (pubblicità,

forme con particolari

caratteristiche)

Pubblicità: Campagne pubblicitarie

Diritti di proprietà industriale: un caso pratico

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Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni

nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte

ad avere un’applicazione industriale.

Consente di tutelare gli aspetti tecnici di prodotti o

procedimenti nuovi e in qualsiasi settore della tecnica.

Brevetto

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Novità

L’invenzione non deve essere compresa nello stato della

tecnica (ovvero tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico). Ogni

divulgazione può rendere il brevetto nullo.

Originalità

L’invenzione non deve risultare evidente ad un esperto (medio)

del ramo.

Industrialità

L’invenzione deve poter avere un'applicazione industriale(ripetitività del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati

costanti).

Liceità

Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.

Requisiti di brevettabilità

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Il brevetto attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo

dell’invenzione brevettata nel territorio di brevettazione.

Brevetto

Durata: 20 anni dalla data di deposito

del titolo.

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Brevetto che protegge un’innovazione tecnologica,

ovvero nuove conformazioni di prodotti atte a fornire

particolare comodità di applicazione o di impiego a

macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.

Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione

industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un

livello inferiore).

Durata: 10 anni dalla data di deposito.

Modelli di utilità

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Strumento di comunicazione tra l’impresa ed i

consumatori e parte importante del patrimonio

dell’azienda:

• permette di distinguere un prodotto/servizio da altri

prodotti/ servizi uguali o simili e di richiamare l’impresa

da cui il prodotto o servizio proviene (funzione

distintiva);

• con l’uso, la pubblicità, le pratiche commerciali ecc. si

arricchisce di significati e comunica ulteriori informazioni

al prodotto (funzione informativa);

Marchio

• collettore di clientela (funzione

attrattiva e suggestiva).

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Possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere

rappresentati graficamente:

• le parole, compresi i nomi di persone,

• i disegni,

• le lettere,

• le cifre,

• i suoni,

• la forma del prodotto o della confezione di esso,

• le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano

atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da

quelli di altre imprese.

Marchio

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Novità

Marchio diverso da marchi altrui anteriori usati per prodotti

uguali o affini.

Capacità distintiva

Non possono essere registrati come marchi i “segni privi

di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti

esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti

o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si

riferiscono”.

Eccezione

I segni descrittivi che a seguito dell’uso che ne sia stato

fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (ad es. Il

Giornale), c.d. “secondary meaning”

Requisiti di concessione

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Liceità

Marchio non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al

buon costume.

Requisiti di concessione

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Principio di territorialità e di specialità

Marchi che godono di rinomanza, tutela

extramerceologica

Limiti alla registrazione: nomi altrui (se non lede fama e

decoro o non sono notori), ritratto, segni “notori”, opere

tutelate dal diritto d’autore.

Durata: 10 anni (rinnovabili all’infinito).

Marchi collettivi (Regolamento).

Marchi

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Marchio di fatto

Il diritto di esclusiva

• si acquisisce con l’uso,

• è limitato ai soli prodotti sui quali viene usato e al

territorio in cui è usato e conosciuto,

• cessa con il cessare dell’uso,

• rende possibile la coesistenza con marchi confondibili o

usati successivamente; in caso di conflitto, l’utilizzatore

ha l’onere di provare l’uso attuale e l’estensione

(merceologica e territoriale) del segno.

Marchi

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Tutela delle caratteristiche estetiche di un prodotto

• Protezione nazionale:

Es. solo per il territorio italiano o con una domanda per

ogni Stato.

• Protezione comunitaria:

una domanda per tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Durata: 5 anni rinnovabili fino a 25 anni.

Design

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• La forma esterna di un prodotto

• Contenitori, imballaggi

Cosa si può proteggere

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Novità

Nessun design identico deve essere stato divulgato in

precedenza.

Carattere individuale

Un design ha carattere individuale se l'impressione

generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa

dall'impressione suscitata da qualsiasi design che sia

stato divulgato prima della data di presentazione della

domanda di registrazione.

Requisiti per la protezione

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Diritto di proprietà industriale

non titolato

Tutela le informazioni:

(i) segrete

(ii) dotate di valore economico dato dalla segretezza

(iii) sottoposte a misure idonee a mantenere la segretezza

Know-how e segreto commerciale

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Direttiva UE 2016/943

modifiche agli artt. 98 e 99 C.P.I. e all’art. 623 c.p.

• Tutela dei segreti anche contro le condotte colpose

• Protezione dei segreti nel corso del processo

• Criteri di graduazione delle sanzioni

• Sanzioni penali = pena fino a 2 anni di reclusione

Know-how e segreto commerciale

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Legge sul diritto d’autore: L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)

Art. 1 LDA: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere

dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al

teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la

forma di espressione”.

Art. 2 LDA: “In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,

religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e

le composizioni musicali, ...; 3) le opere coreografiche ...; 4) le

opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, ...;

Diritti d’autore

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5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte

cinematografica ...; 7) le opere fotografiche ....; 8) i programmi

per elaboratore....; 9) le banche di dati ..., intese come raccolte

di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o

metodicamente disposti ed individualmente accessibili .... La

tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto ...

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé

carattere creativo e valore artistico”.

Diritti d’autore

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• Il diritto sorge dalla creazione senza formalità di

registrazione.

• Idea v. Espressione: no tutela di idea o informazioni.

• Forma di espressione: no formalità per esistenza tutela.

Diritti d’autore

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• Diritti patrimoniali

- esclusivi di utilizzazione economica

- generalmente previsto compenso

- eccezioni: libere utilizzazioni

• Diritti morali

- paternità

- integrità

- inedito

- ritiro opera dal commercio

Diritti d’autore

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Diritti patrimoniali di utilizzazione economica

• Pubblicazione

• Riproduzione

• Esecuzione in pubblico

• Diffusione, comunicazione al pubblico

• Messa a disposizione del pubblico

• Distribuzione, noleggio e prestito

• Elaborazione, adattamento, traduzione

Diritti d’autore

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Design: la forma

del prodotto

Marchio:

Black Opium

Payoff:

Brand: Yves Saint Laurent

Brevetto:

Materiali o formula

Diritti di proprietà industriale: un caso pratico

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Look and feel,

format, layout

Sito Internet,

domain name

Profumo Testimonial

Diritti di proprietà industriale: un caso pratico

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Grazie dell’attenzione!

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