I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

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I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sull’Oglio 05/12/19 novembre 2013 1

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I Contratti pubblici degli Enti locali

Palazzolo sull’Oglio 05/12/19 novembre 2013

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Sommario (1)1. Disposizioni fondamentali, nozioni culturali di base (4 - 13)2. Il contratto (14-15)3. Consulenze e appalti di servizi: distinzione (16 – 18)4. Contratti in economia (19 – 22)5. Procedure comuni: trasparenza, pubblicità (23 – 25)6. Procedure comuni: requisiti di ordine generale (26 – 43)7. Disposizioni sulla tipicità degli atti e ricorsi (44 - 50)8. Esclusione automatica offerte importi sottosoglia (51 – 52)9. Lavori: aggregazioni per categorie di qualificazione (53 – 59)10. Lavori: impostazione degli atti (60 – 64)11. Procedura negoziata per appalti di lavori sottosoglia (65)12. Criteri di offerta: offerta di solo prezzo (66 – 77)13. Criteri di offerta: economicamente più vantaggiosa (78 – 85)14. Avvalimento (86 – 91) 15. Innovazioni nei lavori: anticipazioni, varianti (92 – 94)

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Sommario (2)16. Servizi tecnici di ingegneria e architettura (95 - 97)17. Servizi tecnici: requisiti (98 – 102)18. Raggruppamenti temporanei di progettisti (103 – 104)19. Affidamento dei servizi tecnici (105 – 107)20. Offerta tecnica e offerta economica (108 – 109)21. Affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro (110 – 111)

22. Cauzioni e assicurazioni (112)23. Servizi e forniture in generale (113 - 115)24. DUVRI (116)25. Affidamento di servizi e forniture (117 – 120)26. Offerte nei servizi e forniture (121 – 127)

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Disposizioni fondamentali

Art. 23Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.Art. 24Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.Art. 41L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.Art. 97, secondo commaI pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. 4

Costituzione

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Disposizioni fondamentali

Art. 4. Limiti della disciplina regolamentariI regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.I regolamenti emanati … non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.Art. 11. Efficacia della legge nel tempoLa legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Cost., articolo 2 codice penale).Art. 12. Interpretazione della leggeNell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

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Preleggi [1] (disposizioni preliminari al c.c.)

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Disposizioni fondamentali

Se una controversia non può essere decisa con una precisa dispo-sizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (e della UE).Art. 14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionaliLe leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (articolo 25 Cost., articolo 2 codice penale).Art. 15. Abrogazione delle leggiLe leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

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Preleggi [2] (disposizioni preliminari al c.c.)

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Disposizioni fondamentali

Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattualeLe parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.Art. 1339. Inserzione automatica di clausoleLe clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.Art. 1355. Condizione meramente potestativaE nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

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Codice civile [1]

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Disposizioni fondamentali

Art. 1367 Conservazione del contrattoNel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausolaLe clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.Art. 1371 Regole finaliQualora, nonostante l'applicazione delle norme [precedenti], il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso … nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

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Codice civile [2]

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Principi fondamentali

Principi applicativiQualità delle prestazioni rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (finalità); rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità (mezzi di scelta) con le modalità indicate nel codice. 9

Principio interpretativo Interpretazione costituzionalmente orientata ovvero comunitariamente orientata

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Disposizioni collaterali

Art. 1. Azione di responsabilità1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti … è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. …1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata … 1-ter…. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

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Legge n. 20 del 1994 (Corte dei conti)

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Disposizioni collaterali

Art. 323. Abuso d’ufficio1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni..

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Codice penale [1]

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Disposizioni collaterali

Art. 353. Turbata libertà degli incantiChiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 52 a euro 516. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da1 a 5 anni e la multa da euro 516 a euro 2.064.3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

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Codice penale [2]

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Disposizioni collaterali

Art. 353. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraenteSalvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.Art. 354. Astensione dagli incantiChiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a 6 mesi o con la multa fino a euro 516.

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Codice penale [3]

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Il contratto: definizioni e specifiche

Art. 3, comma 3I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

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Codice civileArt. 1321. NozioneIl contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

Codice dei contratti (d.lgs. N. 163 del 2006)

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Contratto d’appalto e incarico di consulenza

Incarichi di consulenzaDisciplina dell’obbligo di parere dell’organo di revisione e della comunicazione alla Corte dei conti per importi > 5.000 euro annuo.

Distinzione tra le due fattispecieConfine non esattamente definito, anche in relazione alle numerose modifiche legislative e all’ondivago orientamento delle sezioni regionali della Corte dei conti. I contratti in conto investimenti di norma appartengono sempre all’ambito degli appalti.

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Contratto d’appalto (compresi i contratti in economia)Disciplina specifica , compiuta, organica e autonoma del Codice dei contratti in materia di affidamento, pubblicità, contenuti.

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Incarico di consulenza: fonti normative

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Decreto legislativo n. 165 del 2001Art. 7. Gestione delle risorse umane6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le pp.aa. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, …6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi …Legge n. 266 del 2005Art. 1, comma 173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo … Legge n. 20 del 1994Art. 3, comma 1. 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita …:f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;(lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)

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Incarico di consulenza: fattispecie escluse

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Corte dei conti, Sez. centrale di controllo, del. n. 20 del 12/11/2009Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/655/2011/FRG Fattispecie considerate estranee alla previsione normativa:- le esternalizzazioni di servizi, sempreché non dissimulino incarichi di collaborazione autonoma;- le prestazioni professionali che si risolvono nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, senza discrezionalità per l’amministrazione conferente;- il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;- gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un settore disciplinato in modo organico ed autonomo (quindi anche attività di supporto al RUP);- gli incarichi di docenza;

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Incarico di consulenza: tipicità dell’affidamento

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In genere l’affidamento deve avvenire mediante confronto comparativo a prescindere dall’importo.La procedura dovrebbe essere preceduta dalla richiesta di manifestazioni di interesse e il confronto comparativo svolgersi sulla base dei curricula, eventualmente con colloquio.

Diversamente dai contratti d’appalto dove il confronto comparativo di norma è fatto sullo «oggetto» della prestazione, negli incarichi ex art. 7, comma 6, il confronto comparativo di norma è fatto sul «soggetto», condizione vietata (salvo casi particolari e a condizioni circoscritte di cui si tratterà negli appalti di servizi).Come nei contratti ordinari deve essere formalizzato per iscritto e avere i contenuti di cui all’art. 7, comma 5, lettere a) e d).In genere sono confusi (contrabbandati?) coi contratti in economia

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Contratti in economia: lavori

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Tipologie di lavori affidabili in economia: solo nell’ambito delle fattispecie predefinite dall’articolo 125, comma 6, senza necessità di intermediazione regolamentare:a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Articolo 125, comma 6, del Codice dei contratti

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Contratti in economia: servizi e forniture

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Tipologie di forniture e servizi affidabili in economia: in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate nel regolamento dell’ente.INOLTRE nei seguenti casi (ope legis):a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone o cose, o per l'igiene e salute pubblica, o per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti

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Contratti in economia: affidamenti

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< 40.000 euro: affidamento diretto (rispetto limitato dei principi);=> 40.000 euro e < 200.000 euro;nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, (se sussistono in tale numero soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.=> 200.000 euro : non ammessi(per servizi e forniture il limite di 200.000 è incidentale, essendo essere adeguato ogni biennio con provvedimento della U.E.)

Articolo 125, comma 8: LavoriArticolo 125, comma 11: Forniture e servizi

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Contratti in economia: affidamenti

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Premesso che si tratta sempre di una procedura negoziata (cfr. art. 3, comma 40), le fattispecie previste sono:a) Indagine di mercato: pubblicità limitata, idoneità, previsione di

requisiti «minimi», proporzionalità, modalità di selezione tra i soggetti che hanno manifestato interesse quelli con i quali negoziare;

b) elenchi di operatori economici: elenchi «aperti» formati come alla lettera a), modalità di selezione tra i soggetti in elenco quelli con i quali negoziare

Articolo 125, comma 8: LavoriArticolo 125, comma 11: Forniture e servizi

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Procedure comuni:gli obblighi di comunicazione previsti da:

(vedi)Legge 6 novembre 2012, n. 190

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pp.aa.»

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33«Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pp.aa.»

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Art. 79-bis del Codice dei contrattiObbligatorio (anche se sotto il nome di «avviso sui risultati della procedura») nelle procedure negoziate di lavori di importo < 1.000.000 di euro (art. 122, comma 7)

Opportuno (pro e contro) per le procedure senza bando, in quanto ha la finalità di ridurre i tempi di ricorso al giudice amministrativo da 6 mesi dalla stipula del contratto ai 30 giorni dall’avviso (art. 120, comma 2, c.p.a.)

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Procedure comuni:l’avviso volontario per la trasparenza preventiva

(poco volontario e per niente preventivo)

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Procedure comuni:i requisiti di ordine generale (o «morali»)

ovvero «cause di esclusione primarie»

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(si veda anche AVCP determina 12 gennaio 2010, n. 1)Art. 38, comma 1, lettera a)

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Comprova: visura o certificato C.C.I.A.A.

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Art. 38, comma 1, lettera b)

b) pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

Comprova (teorica): certificato penale e carichi pendenti

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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (segue) 27

Art. 38, comma 1, lettera c)

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In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

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Art. 38, comma 1, lettera c) (seguito)

Comprova: certificato penale

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2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione

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Art. 38, comma 2, periodi primo e secondo (condanne penali)

Riabilitazione, estinzione del reato e revoca della condanna solo con provvedimento dell’Autorità giudiziaria

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Soci di maggioranza nelle società con meno di 4 soci:sono considerati tali (C.d.S, A.P., 06/11/2013, n. 24):- il socio unico (con partecipazione totalitaria al 100%);- i due soci a partecipazione paritaria (50% e 50%);- il socio con partecipazione almeno pari al 50%.Dopo varie oscillazioni interpretative, così ha stabilito il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza 6 novembre 2013, n. 24.

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Art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter)Questione del socio di maggioranza

Problematiche in ordine ai «procuratori speciali»Problematiche in ordine ai «direttori tecnici»

Questione dei soggetti «spuri»

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--- del titolare in caso di impresa individuale;--- di tutti i soci in caso di società di persone;--- di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita

semplice;--- di tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri

tipi di società o consorzi;--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il

socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche) (segue schema di dichiarazione);

--- dei procuratori o degli institori se la domanda o l’offerta è presentata da tali soggetti;

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Art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter)Questione del socio di maggioranza

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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

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Art. 38, comma 1, lettera d)

che non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria. Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno.Solo per le società di capitali

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Art. 38, comma 1, lettere e) ed f)

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

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g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

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Art. 38, comma 1, lettera g)

Art. 38, comma 2, terzo periodo (imposte e tasse)

Ai fini della lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Euro 10.000 variabili con d.m, economia(si tratta dell’importo per la verifica in Equitalia nei pagamenti da parte delle pp.aa.)

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h) che abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di cui al presente comma, o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, possono essere chieste dalla stazione appaltante o che non abbia fornito dette informazioni;

36

Art. 38, comma 1, lettere h) ed i)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali

Art. 38, comma 2, quinto periodo (imposte e tasse)

Ai fini della lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC.

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l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999;

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Art. 38, comma 1, lettere l) ed m)

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006; (norma abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)

Parziale sovrapposizione con la lettera e)

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Art. 38, comma 1, lettera m) (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale),

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m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico … per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documenta-zione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(solo appalti di lavori)

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Art. 38, comma 1, lettera m-bis)

Art. 40, comma 9-quaterIn caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave … dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell' esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di 1 anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

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m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

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Art. 38, comma 1, lettera m-ter)

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articolo 317 codice penale

articolo 629 codice penale

aggravante art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991

art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981

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Art. 38, comma 1, lettera m-terConcussione

Esclusione della responsabilità per chi ha commesso il fatto … in stato di necessità o di legittima difesa.

Agevolazione attività di associazioni mafiose

Estorsione

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m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

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Art. 38, comma 1, lettera m-quater)

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Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui

all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

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Art. 38, comma 2, ultimi due periodi (controllo reciproco)

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1. … (completamenti e chiarimenti - immutato)1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento, e da altre disposizioni di legge vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

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Art. 46, comma 1-bis (tassatività cause di esclusione)

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1. … 1-bis … 2 …. (comprova requisiti - immutati)2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le

modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del d.lgs. n. 82, del 2005 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.

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Art. 48, comma 2-bis e 2-ter (banca dati)

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1 … 2 … 3 … 4 … (contenuto dei bandi - immutati)

4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

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Art. 64 (Bando di gara)

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1 … 2 … (immutati)

2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell' Autorità.

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Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte)Dimenticati i lavori di importo superiore a 20.658.000 euro

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1. … i soggetti che intendono proporre un ricorso informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre il ricorso.

2. L'informazione … reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso, salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. La comunicazione può essere presentata fino alla notifica del ricorso; è diretta al RUP e può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica, inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al RUP a cura della commissione.

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Art. 236-bis Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (1)

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3. L'informativa non impedisce l'ulteriore corso della gara, né il decorso dei termini per la stipula del contratto e per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 4. La stazione appaltante, entro 15 giorni comunica le proprie determinazioni stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. 5. L'omessa comunicazione e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi del concorso nel fatto (art. 1227 codice civile). 6. Il diniego di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, o, se questo è già stato impugnato, con motivi aggiunti. 49

Art. 236-bis Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (2)

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1. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.

0 < = 200.000 = 2.000 200.000 < = 1.000.000 = 4.000> 1.000.000 (o indeterminato) = 6.000

50

Art. 246-bis (abrogato)ora art. 26, comma 2, c.p.a. (Lite temeraria)

(da 2 a 5 volte) x (da 2.000 a 6.000) euro

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9. Per lavori d'importo < = a 1.000.000 di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 … Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …

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Art. 122, comma 9 - LAVORI(Esclusione automatica offerte anomale)

Art. 253, comma 20-bis 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9 … per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28. 5.000.000

Page 52: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

8. Per servizi e forniture d’importo < = a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; … Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …

52

Art. 124, comma 8 - SERVIZI E FORNITURE(Esclusione automatica offerte anomale)

Art. 253, comma 20-bis 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. … 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28. 200.000 euro

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art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 (1)(aggregazione dei lavori nel progetto definitivo/esecutivo)

7. Le varie voci del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevarne gli importi, individuando:a) la categoria prevalente;b) le categorie scorporabili di importo superiore al 10% dell’importo totale

dei lavori oppure a 150.000 euro;c) nell’ambito delle categorie ex lettera b), quelle «a qualificazione

obbligatoria»;d) nell’ambito delle categorie ex lettera c), quelle ex articolo 37, comma 11,

del codice (strutture, impianti ed opere speciali, elencate all’art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010);

e) quelle di cui alla lettera d) che superano il 15%.Il RUP trasmette gli esiti dell’aggregazione, verificati in sede di validazione, all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

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art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006 (2)(categorie superspecializzate dette anche s.i.o.s.)

11. Qualora nei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (s.i.o.s), e qualora una o più di tali opere superi il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo (massimo 30%); il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma … L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso…

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Annullamento parziale del d.P.R. n. 207 del 2010 (3)(aggregazione dei lavori nel progetto definitivo/esecutivo)

D.P.R. 30 ottobre 2013 (in G.U. n. 280 del 29/11/2013) su parere dell’Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, n. 3090 del 16/04/2013, depositato il 26/06/2013, al n. 3014

annulla• l’art. 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, “Tabella sintetica

delle categorie”)• l’art. 107, comma 2, nel senso specificato in motivazione• L’Allegato A dove individua quasi tutte le categorie nella fattispecie

della qualificazione obbligatoria.

Conseguenze (fino a nuovo intervento normativo):cautela nel determinare e imporre le categorie, con parziale disapplicazione degli articoli annullati;Valorizzare al massimo l’art. 109, comma 1;Sono parzialmente superate le successive 4 slides.

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art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 (4)CATEGORIE ALLEGATO A al d.P.R. n. 207 del 2010

565656

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Individuazione Categoried.P.R. n.

207/2010

A regime

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58

Individuazione Categoried.P.R. n.

207/2010

A regime

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Individuazione Categoried.P.R. n.

207/2010

A regime

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1 – Oggetto del contratto (articolo 53, comma 2) (esecuzione, progettazione ed esecuzione separatamente tra: appalto integrato semplice e appalto integrato complesso)

2 – Tipologia contrattuale (articolo 53, comma 4)(a corpo, a misura, a corpo e misura)

3 – Procedura di gara (articoli 55, 56, 57 e 122, comma 7)(aperta, ristretta, negoziata)

4 – Criterio dell’offerta (articoli 81, 82 e 83)(di prezzo, economicamente più vantaggiosa)

Impostazioni di primo livello

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Distinzione tra:1 – Costo del personale (comprensivo dei minimi contrattuali, anche di secondo livello, oneri riflessi; escluse spese generali e utile d’impresa)

2 – Costi di sicurezza aziendali (incorporati nei prezzi delle singole lavorazioni)

3 – Oneri di sicurezza, oggetto di apposito computo metrico estimativo integrante il Piano di sicurezza e coordinamento (il DUVRI nei servizi)

Costo del personale, costi di sicurezza aziendali e oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza

Art. 82, comma 3-bis

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Le ti

polo

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(art

. 53,

com

ma

4)

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LAVORI A CORPO (offerte di ribasso) articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

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Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile

LAVORI A CORPO (Offerta con «lista»)articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010

Page 65: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

7. I lavori di importo complessivo < 1.000.000 di euro possono essere affidati …, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo => a 500.000 euro, ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo < a 500.000 euro, ad almeno 5 soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento … contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva …

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Art. 122, comma 7 (Procedura negoziata sottosoglia)

< 500.000 euro: Sito web stazione appaltanteSito web Osservatorio

= > 500.000 euro: GURISito web stazione appaltanteSito web Osservatorio

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Offerta di solo prezzo (art. 82)

CRITERI DI AFFIDAMENTO

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

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Unico elemento: il prezzo (rectius: il ribasso sul prezzo)(Vietata dal regolamento per i servizi tecnici > 100.000 euro )Ammessa dal Codice e dalle norme comunitarie(Corte di Giustizia, sez. VI, 7 ottobre 2004, n. C-247/02)

Molteplicità di elementi:- Qualitativi (discrezionali);- Quantitativi (vincolati).

Molteplicità di elementi ma tutti quantitativi (vincolati):- Prezzo (rectius: il ribasso sul prezzo);- Tempo (riduzione dei termini (solo progettazione).

Offerta econ. più vantagg. semplificata (artt. 82/83)

Page 67: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

Offerta di solo prezzo (art. 82)

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quando: non vi sono elementi sufficienti di variazione in miglioramento della proposta (o delle specifiche tecniche) a base di gara; oppure quanto l’oggetto del contratto è riconducibile a modelli già fortemente regolamentati (D.L. – coordinamento ex d.lgs. n. 81/2008) o predefiniti dalla Stazione appaltante;

come: solo offerta di prezzo, applicabile a tutte le voci delle prestazioni; in caso di applicazione separata alle singole voci, predeterminazione della ponderazione aritmetica;

Criticità: Ribassi incontrollati ; Metodi inefficaci di limitazione ai ribassi;

- limite predeterminato (appiattimento delle offerte); - media o media mediata (contrasto con i princìpi comunitari); - verifica delle giustificazioni dei sintomi di anomalia.

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Appalti di importo pari o superiore alla soglia di:euro 5.000.000 (200.000 per forniture e servizi) fino al 31/12/2015euro 1.000.000 (100.000 per servizi e forniture) dopo il 31/12/2015

OFFERTE ANOMALE

esclusione solo dopo la verifica negativa delle giustificazioniutilizzo di un criterio automatico solo per l’individuazione della

soglia di anomalia, con estensione dei criteri previsti per i lavori pubblici anche alle forniture e servizi

l’automatismo nel calcolo della soglia non è assoluto, e la S.A. può verificare ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, incongrue

inapplicabilità dell’automatismo per il calcolo della soglia in presenza di meno di 5 offerte valide, con possibilità di verificare le offerte che la S.A. ritenga che ritenga, motivatamente, incongrue

la verifica dell’anomalia è possibile anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

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OFFERTE ANOMALE

Due opzioni (solo per offerta di prezzo art. 82) opzione ordinaria (esclusione solo in caso di verifica negativa delle

giustificazioni), estensione delle regole previste per gli appalti sopra soglia (applicabile anche nel silenzio del bando);

opzione derogatoria (necessita di esplicita previsione nel bando): esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, calcolata come previsto per appalti sopra soglia;(scarso rilievo pratico: non obbligatorio nella procedura negoziata;obbligatorio nelle procedure pubbliche ma queste sono a loro volta non obbligatorie)

Automatismo inapplicabile in presenza di meno di 10 offerte valide, con possibilità di verificare le offerte che la S.A. ritenga, motivatamente, incongrue 69

Appalti di importo inferiore alla soglia di:euro 5.000.000 (200.000 per forniture e servizi) fino al 31/12/2015euro 1.000.000 (100.000 per servizi e forniture) dopo il 31/12/2015

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Individuazione della soglia di anomalia(solo offerta di prezzo articolo 82)

OFFERTE ANOMALE

Il “taglio delle ali” (art. 86, comma 1)- esclusione (accantonamento) del 10%, arrotondato

all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di minore ribasso;

- l’esclusione opera ai soli fini della procedura di computo della soglia di anomalia

- più offerte identiche comprese nelle “ali”, devono essere considerate come una sola (criterio “teleologico” ex art. 121, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010)

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Individuazione della soglia di anomalia(solo offerta di prezzo articolo 82)

OFFERTE ANOMALE

Il taglio delle “ali”, il calcolo delle “medie” e della “soglia”Viene calcolata la media delle offerte non comprese nelle “ali” e a tale media M1 si aggiunge lo “scarto aritmetico medio” dei ribassi percentuali M2 che superano la prima media. M = M1 + M2.Non sono possibili arrotondamenti durante le operazioni matematiche per determinare le medie e per individuare il ribasso definitivo costituente la “soglia di anomalia”.

Scarso interesse per servizi tecnici di progettazione ma possibile applicazione ai servizi tecnici diversi (urbanistica, paesaggistica ecc.).

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9. Per lavori d'importo < = 1.000.000 di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 … Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …

72

Art. 122, comma 9 - LAVORI(Esclusione automatica offerte anomale)

Art. 253, comma 20-bis 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9 … per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28. 5.000.000 euro

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8. Per servizi e forniture d’importo < = a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; … Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …

73

Art. 124, comma 8 - SERVIZI E FORNITURE(Esclusione automatica offerte anomale)

Art. 253, comma 20-bis 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. … 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28. 200.000 euro

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Eventuale verifica di congruità delle offerte(qualunque sia il criterio dell’offerta equalunque sia l’importo dell’appalto)

Verifica delle offerte anomale

Principio comunitario perseguito: la soglia di anomalia non può essere un dato immutabile ma deve poter essere riconsiderato

Art. 86, comma 3: In ogni caso le stazioni appaltanti possonovalutare la congruità di ogni altra offerta che, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa

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Eventuale verifica di congruità delle offertedi importo superiore alle soglie ammissibili

(ininfluenza delle soglie comunitarie)(solo per il criterio dell’offerta di prezzo)

Verifica delle offerte anomale

Art. 86, comma 4: In presenza di meno di 5 offerte, non si calcola la soglia di anomalia ma si applica il comma 3

(le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa)

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Eventuale verifica di congruità delle offertedi importo pari o inferiore alla di ammissibilità

(solo per il criterio dell’offerta di prezzo)

Verifica delle offerte anomale

Art. 122, comma 9: In presenza di meno di 10 offerte, non si calcola la soglia di anomalia ma si applica l’art. 86, comma 3

(le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa)

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Offerta economicamentepiù vantaggiosa (art. 83)

Distinzione tra requisiti di ammissione ed elementi dell’offerta:- requisiti: devono riguardare il soggetto “prima” dell’offerta

(capacità, esperienza ecc.), cosiddetto «background», sono valutati come “switch” SI/NO, ammissione/non ammissione;

- elementi dell’offerta: devono riguardare l’oggetto del contratto ovvero il “dopo” l’offerta (come e cosa il concorrente propone di fare se si aggiudicherà il contratto), il cosiddetto «outlook»;

- requisiti: non possono essere discriminatori (distanze geografiche, restrizione alle esperienze analoghe ecc.), in quanto che deve essere garantito è il risultato e non i mezzi per raggiungerlo; se sono necessari particolari mezzi, questi devono essere imposti all’aggiudicatario (impegno del concorrente alla disponibilità);

- elementi dell’offerta: non possono riguardare circostanze riconducibili al concetto di requisito.

- (Corte di Giustizia C.E., sez. I, 24 gennaio 2008, n. C-532/06)78

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Offerta economicamente più vantaggiosa

quando: vi sono sufficienti elementi migliorabili tra le condizioni a base di gara (o nelle specifiche tecniche) a base di gara; oppure quanto l’oggetto del contratto non è riconducibile a modelli tipici o standardizzati e preregolamentati;

come (1): equilibrio tra elementi qualitativi (offerta tecnica) ed elementi quantitativi (prezzo, tempo ecc.); analisi di sensitività;

come (2): dettaglio degli elementi (e sub-elementi) e dei pesi (e sub-pesi) dell’offerta tecnica e obbligo di motivazione, oppure motivazione «in re ipsa» nell’attribuzione di coefficienti ai sensi degli allegati G (lavori), M (servizi tecnici) e P (servizi e forniture);

prezzo: criteri di valutazione del prezzo che evitino l’appiattimento (criterio proporzionale), disponibilità dell’intero peso.

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Offerta economicamente più vantaggiosa

soglia di sbarramento: solo se l’offerta tecnica è obbligatoria (obbligo intrinseco od obbligo imposto), problematiche in caso di offerta tecnica facoltativa;

Riparametrazione di primo livelle (singoli elementi scomposti in sub-elementi): obbligatoria senza alcun dubbio;

Riparametrazione di secondo livelle (intera offerta tecnica): obbligatoria secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco; non richiesta dalle formule degli allegati G, M e P; problematiche applicative;

offerte semplificate: presenza di soli elementi quantitativi;

commissione giudicatrice: natura, composizione, condizioni.

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Appalti di qualunque importoCriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

(ininfluenza delle soglie comunitarie)

OFFERTE ANOMALE

divieto di qualunque esclusione automatica esclusione solo dopo la verifica negativa delle giustificazioni delle

offerte superiori alla “doppia soglia” di anomalia condizione di anomalia solo in presenza del contemporaneo

superamento della “doppia soglia” ovvero:- i punti relativi al prezzo sono pari o superiori ai 4/5 dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando- i punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, sono pari o

superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

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Esempio di determinazione della soglia di anomalianell’offerta economicamente più vantaggiosa

elemento Peso Offerta 1 Offerta 2 Offerta 3Qualità 1 20 20 18 16Qualità 2 15 10 15 12Qualità 3 10 6 8 7Qualità 4 10 4 10 9Tempo 5 5 4 5Parziale 60 45 55 (> 48) 49 (>48)Prezzo 40 40 (>32) 31 33 (>32)Totale 100 85 86 82Soglia extra 60*4/5=48 No Si SiSoglia prezzo 40*4/5=32 Si No SiSintomi: Congrua Congrua Anomala

83

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Esempio di determinazione della soglia di anomalianell’offerta economicamente più vantaggiosa

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Page 85: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

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Art. 81, comma 3 (Diniego di aggiudicazione)Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non va confusa con la clausola generica secondo la quale la stazione appaltante può «revocare, annullare, differire, sospendere» il procedimento di gara; tale clausola è nulla ex art. 1355 codice civile (condizione potestativa) essendo possibile un provvedimento di secondo livello solo con adeguata motivazione.

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Avvalimento (art. 49 del Codice)

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Il concorrente può soddisfare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini dell’avvalimento il concorrente deve allegare:- una sua dichiarazione di avvalimento dei requisiti

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti propri e dell’impresa ausiliaria;

- una dichiarazione dell’ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti generali;

- una dichiarazione dell’ausiliario con cui questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; (segue)

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- una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una degli altri concorrenti che partecipano alla gara (intesi come “in concorrenza”);

- in originale o copia autentica il contratto (di avvalimento) in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto);

- nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido.

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Avvalimento (art. 49)

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- l’avvalimento è comunicato all’Autorità di vigilanza;

- un ausiliario non può prestare i propri requisiti a più di un concorrente;

- il divieto di partecipazione alla gara dell’ausiliario deve essere inteso come divieto alla partecipazione in competizione con il concorrente, al contrario può partecipare in R.T.I. con il concorrente (ovviamente con requisiti distinti e non sovrapponibili);

- Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara.

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Limiti all’avvalimento (art. 49, comma 6)

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Limitatamente ai lavori, il concorrente può avvalersi di una sola ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. In via eccezionale il bando può prevedere una deroga motivata a tale principio.

La Corte di giustizia, con sentenza 10 ottobre 2013, con sentenza n. 94/2012, ha «ribaltato» il principio, nel senso che la disposizione oggi deve essere letta esattamente al contrario:«Il bando di gara può limitare motivatamente l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione della peculiarità delle prestazioni»

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4. Avvalimento(art. 88, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010)

90

Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e

specifico;b) durata;c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.(si torna all’articolo 1325 del codice civile)

E’ ormai consolidato che il contratto deve dare atto in modo specifico dell’oggetto nel dettaglio, superando il precedente orientamento della sufficienza dell’espressione di volontà delle parti, senza altre formalità.

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2. Avvalimento (problematiche particolari)

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- l’avvalimento è limitato ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (articoli 41 e 42 del Codice).

- Non dovrebbe essere ammesso per requisiti professionali (art. 39) quali CCIAA e iscrizioni in Albi o per requisiti di qualità (articoli 43 e 44).

- Tuttavia almeno per la qualità (ISO 9001) l’avvalimento è ammesso se tra i mezzi e le risorse messe a disposizione (e oggetto del contratto) vi sono quelli, unitamente al know how, che sono stati alla base dell’ottenimento della certificazione dell’ausiliaria.

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92

Anticipazioneart. 26-ter legge n. 98 del 2013

artt. 124 e 140 d.P.R. n. 207 del 2010SOLO PER CONTRATTI DI «LAVORI»

(bandi > 21 agosto 2013 e < 1 gennaio 2015)Anticipazione del 10%Garantita da fideiussione (compresi interessi legali)Erogata entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavoriPer contratti > 30 settembre erogazione > 31 gennaioRecupero sui S.A.L. e comunque nel corso del primo anno contabile (anche per contratti pluriennali)Revoca in caso di violazione del cronoprogramma.

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3. (primo periodo: varianti non varianti – immutato) . Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento … non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

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Art. 132, comma 3 - LAVORI – Varianti in corso d’opera (1)

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Il calcolo corretto in base all’art. 132, comma 3, terzo periodo, è il seguente:1.a condizione: non deve essere superiore al 5% dell’importo del contratto, quindi:2.a condizione: deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.Per farla breve, dovendo le varianti essere contenute nel 5% del contratto e CONTEMPORANEAMENTE nelle somme stanziate al netto del 50% del ribasso, ogni volta che il ribasso d’asta è inferiore al 9,09090909% il limite della variante sarà del 50% del ribasso; ogni volta che il ribasso d’asta è superiore al 9,09% il limite è il 5% del contratto. Provare con Excel per credere

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Art. 132, comma 3 - LAVORI – Varianti in corso d’opera (2)

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SERVIZI SERVIZI ex allegato II.B SERVIZI ex allegato II.A (artt. 20 e 27)

SERVIZI TECNICI (cat. 12) Altri servizi (cat. 1÷11 e 13÷16)

Servizi tecnici di Altri servizi tecniciprogettazione e affini (urbanistica, paesaggistica ecc.)

Affidamento servizi «in genere»

Solo questi sono soggetti ad una disciplina speciale ex

articoli 90, 91 e 92

Affidati in via ordinaria(Parte II, titolo I, se sopra soglia)

(art. 124 se sottosoglia) 95

Page 96: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

Disciplina sopra soglia ( => 200.000), costituisce disciplina ordinariaDisciplina sotto soglia (< 200.000), costituisce disciplina derogatoria(art. 121: ai contratti … di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni sopra soglia in quanto non derogate dalle norme del presente titolo)

Affidamento servizi tecnici

Importo≥ 100.000 euro

Art. 91, comma 1

Importo< 100.000 euro

Art. 91, comma 2procedura negoziata senza bando art. 57, comma 6;

invito ad almeno 5 soggetti,10 giorni per l’offerta

Importo ≥ 200.000 euro

Importo< 200.000 euro

Proced. pubbliche sopra soglia

Proced. pubbliche sotto soglia 96

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Affidamento servizi tecniciImporto

≥ 200.000 euroImporto

=> 100.000 < 200.000 euro

Proced. pubbliche GUUE + GURI4 quotidiani

Proced. pubbliche sotto soglia

GURI

BandoAperta Ristretta40÷52 30÷37 Invito 30÷35

BandoAperta Ristretta22÷36 7÷10 Invito

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Requisiti:Articolo 263

d.P.R. n. 207/2010

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Affidamento servizi tecniciAt. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010requisiti di partecipazione (importo ≥ 100.000)

Economico finanziari : lettera a)Fatturato in servizi tecnici degli ultimi 5 esercizi da 2 a 4 volte l’importo dei corrispettivi a base di gara(fino al 31 dicembre 2015: dei migliori 5 esercizi tra gli ultimi 10 esercizi)

98

Richiedibile solo con adeguata motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, ultimo periodo.

Page 99: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

Affidamento servizi tecniciAt. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010

Tecnico professionali, lettera b)servizi analoghi prestati negli ultimi 10 anni (in lavori)Importo dei lavori tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per ciascuna classe/categoria di cui si compone l’intervento oggetto del servizio da affidare

99

Problemi di individuazione delle classi/categorie; assimilazioni di tipologie analoghe, distinzioni di sottocategorie disomogenee.

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Affidamento servizi tecniciAt. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010

Tecnico professionali, lettera c)due servizi analoghi «di punta» prestati negli ultimi 10 anni (in lavori); Importo dei lavori tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per ciascuna classe/categoria di cui si compone l’intervento oggetto del servizio da affidare

100

Problemi come alla lettera b). Ulteriore problema: due servizi nel senso di almeno due servizi o di non più di due servizi ai fini del raggiungimento del requisito ?

Page 101: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

Affidamento servizi tecniciAt. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010

Tecnico professionali, lettera d)numero medio personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico (fino al 31 dicembre 2015: dei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni)Necessità di indicare tale numero nel bando, modalità di calcolo

101

Titolari, associati, soci attivi, dipendenti, consulenti su base annua iscritti agli albi muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, o firmino i rapporti di verifica o facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni (in proporzione), co.co.co. nei limiti dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399

Page 102: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

Affidamento servizi tecniciAt. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010

Tecnico professionali, lettera d)

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il numero medio annuo di personale tecnico è calcolato:- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile

considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);

- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;

- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione

per il numero divisore 3.

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R.T.I. Orizzontale:Tutti i raggruppati eseguono una quota della prestazione principaleAl mandatario può essere richiesto il possesso dei requisiti in una misura minima, comunque mai superiore al 60% del totale, ad esclusione dei “servizi di punta” ex lettera c).(difficoltà nel possesso della percentuale minima anche per la lettera b), si consiglia di limitare l’aliquota minima, se richiesta, alla classe prevalente tra quelle oggetto di gara)Ai mandanti non possono essere richieste misure minime.

I Raggruppamenti temporanei (art. 37 del Codice)

Art. 261, commi 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 207 del 2010

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R.T.I. Verticale:

Il mandatario assume le prestazioni indicate nel bando come “principali”Uno o più mandanti assumono i servizi indicati nel bando come “secondari”(diversamente dai lavori non esiste una classificazione normativa che distingua forniture o servizi “principali” e “secondari”, per cui tale eventuale distinzione è a cura della Stazione appaltante con criteri di ragionevolezza)

I Raggruppamenti temporanei (art. 37 del Codice)

Art. 261, commi 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 207 del 2010

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Page 105: I Contratti pubblici degli Enti locali Palazzolo sullOglio 05/12/19 novembre 2013 1.

Ristretta Criterio offerta

prezzo più bassoRicezionerichieste:37 giorni

G.U.U.E. (≥200.000)G.U.R.I.

Albo1 o 2 quot. nazionali

1 o 2 quot. localiSiti internet

Profilo di committente

economicamente più vantaggiosa

Ricezioneofferte:

40 giorni

Aperta Criterio offerta

prezzo più basso

Ricezioneofferte:

52 giornieconomicamente più vantaggiosa

Criterio del prezzo più basso:≤ 100.000 euro: possibilità di esclusione automatica offerte anomale(se ≥ 10 offerte)> 100.000 euro: giustificazione in contraddittorio offerte anomale (se ≥ 5 offerte)

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i punteggi di cui all’allegato ML’attribuzione dei punteggi avviene applicando la formula: Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd (deroga a C(a) = S n [ Wi * V(a) i ] )

Affidamento serviziForcella art. 265 d.P.R. n. 207 del 2010 (procedura negoziata con bando)Divieto di forcella previsto dall’articolo 62, commi 1 e 2, del Codice

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Servizi tecnici => 100.000 euro Solo offerta economicamente più vantaggiosa? (1)

Consiglio di stato in sede consultiva: parere sul d.P.R. n. 207 del 2010 (riportato nelle premesse del regolamento: «Ritenuto che, in relazione all'arti. 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'art. 81, comma 1, del codice, attuativa degli artt. 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;

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Servizi tecnici => 100.000 euro Solo offerta economicamente più vantaggiosa? (2)

Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

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Aspetti critici dell’offerta tecnica:

- La relazione metodologica;- Inammissibilità delle esperienze pregresse.Ondeggiamento e tolleranza parziale della G.A.- La valutazione:- --- il confronto a coppie (ex allegato G al regolamento);- --- i limiti all’obbligo di motivazione;- --- gli elementi e i sub-elementi di valutazione;- --- la Commissione giudicatrice (incompatibilità e limiti);- --- sub-pesi ricondotti a unitarietà nell’elemento “madre”

ovvero la riparametrazione di primo livello.

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Aspetti critici dell’offerta economica- il prezzo (rectius: la riduzione del prezzo):--- il superamento dell’articolo 266, comma 1, lettera c) del d.P.R. n.

207 del 2010;--- il divieto di appiattimento del prezzo;--- altri aspetti critici comuni al criterio dell’offerta di solo prezzo;--- il coefficiente di attenuazione «X» negli allegati M e P.

Contrasto con i princìpi comunitari e generali.- La valutazione del tempo:- La riduzione massima e la riduzione media (possibilità e limiti).

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L’analisi di sensitività: - l’attribuzione dei pesi in relazione all’importanza degli elementi;- la rilevanza del prezzo nel nuovo e nel vecchio regolamento .

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Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo … di importo inferiore [ a 100.000 euro] possono essere affidati … a cura del responsabile del procedimento, …, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Criterio del prezzo più bassoCriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Affidamento servizi tecniciInferiori a 100.000 euro

(art. 91, comma 2, art. 124, del codice)(artt. 267 del d.P.R. n. 207 del 2010

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Affidamento servizi tecniciInferiori a 100.000 euro

(artt. 267 del d.P.R. n. 207 del 2010

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Comma 2:Indagine di mercato

Pubblicazione Albo stazione appaltante per 15 gg e siti web

Commi da 2 a 7:Elenco aggiornabile almeno

annualmente con Pubblicazione su GURI e siti web

Possibilità di chiedere requisiti minimi

Pubblicazione esiti sui siti web entro 48 giorni

Inferiori a 40.000 euro (comma 10)

Affidamento diretto

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Articoli 268, 269 e 270 del d.P.R. n. 2’7 del 20101. Cauzioni provvisoria e definitiva per tutti i servizi tecnici diversi da «progettazione, redazione del PSC e supporto al RUP» (quindi obbligatoria per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, collaudo e altre prestazioni accessorie)2. Assicurazione responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Cauzioni e assicurazioni nei servizi tecnici

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SERVIZI ex allegato II.A ex allegato II.B alberghieri/ristorazione

legali collocamento personaleIstruzioneSanitari e socialiRicreativi, culturali, sportivi

Servizi «in genere»

Affidamento in via ordinaria

(codice e regolamento)

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Affidamento in via ordinaria(artt. 20, 65, 68 e 27)

Affidamento in economia

(max euro 200.000)

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programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo (facoltativo)

Servizi - programmazione

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Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo:a) di diversa indicazione della stazione appaltante;b) si tratti di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; c) si tratti di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo

tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze o caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Servizi – Responsabile procedimentoe Direttore dell’esecuzione

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Componenti del progetto:a) relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è

inserita la fornitura o il servizio; b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la

sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 (DUVRI, a cura del titolare del potere decisionale e di spesa nella gestione dello specifico appalto, comma 3, sesto periodo);

c) calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b) (computo metrico estimativo);

c-bis) eventuale individuazione prestazione principale e prestazioni secondarie (con relativi importi);

d) prospetto economico deglioneri complessivi per l’acquisizione del bene o del servizio (quadro economico);

e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) schema di contratto.

Servizi - progettazione

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Il DUVRI è necessario SOLO in presenza di rischi da interferenza.(art. 26, comma 3, escluso il quinto periodo, e comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008); articolazione del DUVRI:a) notizie generali sul servizio, sui soggetti, sulle emergenze;b) individuazione dei rischi da interferenza (a carico del

committente), distinti dai rischi aziendali a carico dell’appaltatore (art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008);

c) dettaglio, in via gerarchica, dei rischi da interferenza;d) disposizioni di salvaguardia in caso di futura presenza di altre

imprese (R.T.I., subappaltatori, imprese titolari di altri appalti interferenti);

e) individuazione degli oneri da sostenere per la riduzione o l’eliminazione dei rischi da interferenza di cui alla lettera d), da esporre dettagliatamente, da NON assoggettare a ribasso.

(ATTENZIONE: questione del DUVRI differito!)

Servizi - DUVRI

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Affidamento serviziImporto

≥ 200.000 euroImporto

< 200.000 euro

Proced. pubbliche GUUE + GURI + Albi

4 quotidiani

Proced. pubbliche sotto sogliaGURI - Albi

BandoAperta Ristretta40÷52 30÷37 Invito 30÷35

Bando Aperta Ristretta 22÷36 7÷10 Invito

10117

Requisiti morali:Art. 38 del Codice

Requisiti speciali:Artt. 39, 41, 42, ev. 43 e 44 del CodiceArt. 275 d.P.R. n.

207/2010

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Affidamento serviziAt. 275 del d.P.R. n. 207 del 2010

requisiti di partecipazione R.T.I.Economico-finanziari (art. 41 del Codice)- due referenze bancarie;- fatturato globale (*) nel triennio;- fatturato specifico (*) in servizi analoghi) nel triennio;Tecnico organizzativi (art. 42 del Codice)- servizi prestati e/o servizi «di punta»;- personale utilizzato;- attrezzature/equipaggiamento (per servizi, con cautela);- campionature e certificazioni (per forniture).Qualità aziendale (art. 43) e Qualità ambientale (art. 44, no forniture)Ammesse prove alternative relative all'impiego di misure equivalenti. (C.d.S., sez. V, 12/11/2013, n. 5375)

118(*) solo con adeguata motivazione art. 41, comma 2, ultimo periodo.

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Affidamento serviziAt. 275 del d.P.R. n. 207 del 2010

requisiti di partecipazione R.T.I.Mandataria capogruppo in ogni caso con requisiti maggioritari e prestazioni da assumere in misura maggioritaria (nel senso di maggiore di ciascuna singola mandante).Economico finanziari (art. 41 del Codice)R.T.I. orizzontali Mandataria e mandanti tutte nella prestazione principale e, se presenti, tutte nelle prestazioni secondarie.R.T.I. verticali (impossibili in caso di sole prestazioni principali)La mandataria nelle prestazioni principaliLe mandanti nelle prestazioni secondarieR.T.I. miste (impossibili in caso di sole prestazioni principali)Mandataria e mandanti in forma promiscua, ammessi sub. R.T.I.

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RistrettaCriterio offerta

prezzo più bassoRicezionerichieste:37 giorni

G.U.U.E. (≥200.000)G.U.R.I.

Albo1 o 2 quot. nazionali

Siti internetProfilo di committente

economicamente più vantaggiosa

Ricezioneofferte:

40 giorni

Aperta Criterio offerta

prezzo più basso

Ricezioneofferte:

52 giornieconomicamente più vantaggiosa

Criterio del prezzo più basso:≤ 100.000 euro: possibilità di esclusione automatica offerte anomale(se ≥ 10 offerte)> 100.000 euro: giustificazione in contraddittorio offerte anomale (se ≥ 5 offerte)

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i punteggi di cui all’allegato P (non obbligatorio C.d.S., sez. V, 12/06/2013, n. 3239)Attribuzione punteggi applicando la formula: C(a) = S n [ Wi * V(a) i ] )

Affidamento serviziForcella art. 62, commi 1 e 2, del Codice(procedura ristretta, minimo 10 concorrenti da invitare)

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Servizi: criteri per l’offerta

Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

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Aspetti critici dell’offerta tecnica:criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto! (art. 83)- Inammissibilità delle esperienze pregresse.

(ondeggiamento e tolleranza parziale della G.A.)- La valutazione:- --- il confronto a coppie (ex allegato G al regolamento);- --- i limiti all’obbligo di motivazione;- --- gli elementi e i sub-elementi di valutazione;- --- la Commissione giudicatrice (incompatibilità e limiti);- --- sub-pesi ricondotti a unitarietà nell’elemento

“madre” ovvero la riparametrazione di primo livello;- --- pesi ricondotti a unitarietà nell’intera offerta tecnica

ovvero la riparametrazione di secondo livello (o riparametrazione «esasperata»). 122

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Aspetti critici dell’offerta economica- il prezzo (rectius: la riduzione del prezzo):--- il divieto di appiattimento del prezzo;--- altri aspetti critici comuni al criterio dell’offerta di solo prezzo;--- il coefficiente di attenuazione «X» negli allegati M e P.

- L’eventuale valutazione del tempo:- La riduzione massima e la riduzione media (possibilità e limiti).

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L’analisi di sensitività: - l’attribuzione dei pesi in relazione all’importanza degli elementi;- la rilevanza del prezzo.

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Servizi: valutazione offerta tecnica

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Servizi: riepilogo offerta

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La concessione di servizi (art. 30 del Codice)Finalità: svolgimento del servizio con trasferimento dei rischi.Obbligo di Piano economico finanziario.Remunerazione mediante l’erogazione dei servizi.Gara informale con almeno cinque invitati qualificati, con predeterminazione dei criteri selettivi in caso di più candidati nelle manifestazioni di interesse.

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La finanza di progetto nei servizi (art. 278 del d.P.R. n. 207 del 2010)

- simile al PF nei lavori ma senza investimento (o con investimento marginale); si applica il combinato tra l’art. 153 (promotore, garanzie e simili) e l’art. 30 del Codice (gara informale).

(l’applicabilità generalizzata e la portata del comma 7 con rinvio al Codice e poi al d.lgs. n. 42 del 2004: gestione beni culturali e servizi per il pubblico nei musei, biblioteche, parchi, complessi monumentali)

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Affidamento servizi in economica(artt. 125 del Codice

Inferiori a 200.000 euro

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Comma 2:Indagine di mercato

Pubblicazione Albo stazione appaltante per 15 gg e siti web

Commi da 2 a 7:Elenco aggiornabile almeno

annualmente con Pubblicazione Albo stazione appaltante siti web

Possibilità di chiedere requisiti minimi

Pubblicazione esiti sui siti web entro 48 giorni

Inferiori a 40.000 euro o altro importo minore previsto nel regolamento dell’ente (comma 10)

Affidamento diretto