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I CERTIFICATI UTILI,
INUTILI, DANNOSI
I PINGUINI 2013
SEMINARIO INTERATTIVO
I certificati utili, inutili, dannosi
M
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Dal punto di vista ecologico
Dal punto di vista deontologico
Dal punto di vista del pediatra
di famiglia
Dal punto di vista medico-legale
Dal punto di vista dei partecipanti
Dal punto di vista ecologico
MA SIAMO PAZZI?
7400 pediatri di famiglia; ciascuno compila
mediamente 10 certificati al giorno = circa
74.000 certificati medici ogni giorno.
2 certificati medici ogni foglio di carta A4; ogni
giorno 37.000 fogli A4, pari 75 risme di carta,
per produrre certificati.
Per 250 giorni in cui vengono prodotti questi
certificati, il consumo di carta si può stimare
intorno a 18.000 risme all`anno.
Quanti alberi occorre abbattere per produrre
tanta carta?
Paolo Becherucci@.......
Ciao, un caro saluto ecologico a tutti….
Dr. Paolo Becherucci
Risparmiamo carta: non stampiamo se
non è indispensabile !!
MA SIAMO PAZZI?
Molti degli spostamenti necessari per il ritiro e la
consegna di questi certificati vengono effettuati
con l`automobile. Poniamo mediamente 2 Km di
spostamenti necessari per ogni certificato. Ogni
giorno in Italia si percorrono 150.000 Km in
automobile per ritirare e consegnare certificati per
bambini. Per i 250 giorni dell`anno, si arriva a
37.000.000 di Km!
Se un`automobile media percorre 14 Km con un
litro di carburante, per il ritiro e la consegna dei
certificati si consumano ogni anno quasi
2.600.000 di litri di carburante.
MA SIAMO PAZZI?
E l’inquinamento da CO2?
E l’effetto del disboscamento ?
E l’effetto dei prodotti tossici emessi
dalle stampanti?
Dal punto di vista deontologico
Art. 24 del codice deontologico
Il medico è tenuto a rilasciare al
cittadino certificazioni relative al suo
stato di salute che attestino dati
clinici direttamente constatati e/o
oggettivamente documentati.
Egli è tenuto alla massima diligenza,
alla più attenta e corretta
registrazione dei dati e alla
formulazione di giudizi obiettivi e
scientificamente corretti.
DEFINIZIONE CERTIFICATO
dal latino “certum facere”
Atto scritto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità fatti e condizioni di natura tecnica, DIRETTAMENTE constatati nell’esercizio professionale e di cui il certificato è destinato a provarne l’esistenza.
Questa attestazione di verità, avente
rilevanza giuridica nei confronti di terzi,
presuppone che i fatti costituenti oggetto
della certificazione siano di competenza
medica e che il certificante li abbia
direttamente accertati a causa e
nell’esercizio della sua attività
professionale.
“certum facere”
L’attività di certificazione non va confusa con quella di refertazione, che comprende i cosiddetti rapporti, né con quella di denuncia, che comprende le comunicazioni obbligatorie delle cause di alcuni eventi.
Quando si rilascia il certificato
medico?
La redazione e rilascio del certificato avvengono a richiesta del paziente o del legale rappresentante dello stesso (genitore nel caso del minore degli anni 18, tutore nel caso del soggetto interdetto per incapacità di intendere e di volere).
Caratteristiche
• Obbligatorieta’
• Requisiti sostanziali: Veridicità e
Chiarezza
• Requisiti formali: generalità, anamnesi,
obiettività, diagnosi e prognosi
• Distinguere il riferito dal constatato
Come deve essere compilato?
Nessuna disposizione di legge indica le modalità di
compilazione: in linea di principio può avere qualsiasi
forma purchè siano rispettati due requisiti fondamentali.
• VERIDICITA’: consiste nella conformità di quanto
constatato obiettivamente dal medico con
quanto da lui dichiarato per iscritto.
• CHIAREZZA: - non solo grafica (comprensibilità della
scrittura) ma intellegibilità e chiarezza
dei concetti espressi o dei fatti descritti.
– evitare acronimi
REQUISITI SOSTANZIALI DEL
CERTIFICATO Il certificato DEVE contenere:
• Nome, cognome, qualifica (medico chirurgo,
specialista in, ecc. ecc.) e domicilio di chi lo rilascia.
• Generalità complete della persona a cui si riferisce.
• L’oggetto della certificazione.
• La precisazione in forma univoca dell’epoca a cui si
riferisce il contenuto.
• La descrizione dettagliata dei reperti obiettivi.
• La data di compilazione.
• Il luogo della stessa.
• La firma del compilatore.
CONTENUTO FORMALE
Il certificato deve essere:
• Privo di abrasioni e correzioni successive
• Non deve ingenerare dubbi né sull’estensore
dell’attestazione né sul suo certificato (calligrafia chiara e
comprensibile che non possa dar luogo a equivoci).
• Intelligibile nella terminologia usata e nel significato.
• Coerente tra quanto constatato obiettivamente dal
Medico con quanto da lui dichiarato per iscritto.
Il rilascio del certificato direttamente al paziente oggetto
della certificazione rende implicita la sussistenza del
consenso informato da parte del richiedente.
Talune formalità sono prescritte per legge. I certificati vanno redatti su carta libera, o in bollo, oppure su moduli appositi, secondo gli usi e la destinazione.
Sono redatti in carta semplice i certificati ad uso privato, quelli scolastici, quelli per beneficienza, per uso militare o per assicurazioni. Tutti gli altri devono essere in regola con le disposizioni sul bollo.
Certificati UTILI, inutili, dannosi
Dal punto di vista del pediatra di
famiglia
INDICAZIONI PER I CERTIFICATI
DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA
I certificati gratuiti previsti dalla convenzione
nazionale sono esplicitamente menzionati
all’art . 44 punto 2 comma g) ed h) dell’ACN
2009
g)le certificazioni obbligatorie per legge
ai fini della riammissione alla scuola
dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola
materna e alle scuole secondarie
superiori …
art.42 del DPR 1518/67
g)le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola
dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie
superiori …
«L’alunno che sia rimasto assente per
malattia dalla scuola per più di cinque
giorni, può essere riammesso soltanto dal
Medico Scolastico ovvero in assenza di
questi, dietro presentazione alla Direzione
della scuola o dell’Istituto di una
dichiarazione del Medico curante circa la
natura della malattia e l’idoneità alla
frequenza».
g)le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola
dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie
superiori …
D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264
g)le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola
dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie
superiori …
SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA
Art. 10.
Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui
all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione
pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli alunni che
frequentano le scuole ed istituti predetti, nonchè, per
quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il
personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e
degli istituti stessi.
Ma per gli asili-nido?
Legge 6 dicembre 1971, n. 1044
(in GU 15 dicembre 1971, n. 316)
Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido
comunali con il concorso dello Stato
Art. 1.
L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro
di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di
interesse pubblico.
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea
custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla
famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Corte Costituzionale Sentenza n. 370/2003
E' grazie alla legislazione regionale a
partire dagli anni '80 che il nido si è
invece trasformato progressivamente
da luogo della "custodia temporanea",
a spazio educativo, formativo e di
socializzazione dei bambini,
arricchendo le funzioni del servizio
prestato al suo interno.
L'asilo nido viene definito quale
"servizio socio-educativo di interesse
pubblico".
Certificato di riammissione a scuola dopo
malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola
il 6° giorno non richiede certificato!). I giorni
festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo
del periodo di malattia. esempi:
1) inizio malattia venerdì, il rientro a scuola fino
al mercoledì successivo non richiede il
certificato, dal giovedì successivo in poi sì;
2) inizio malattia martedì, il rientro a scuola il
lunedì successivo non richiede il certificato,
dal martedì successivo sì.
g)le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo,
agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori …
Nel calcolo dei giorni di
assenza non vanno
considerati i giorni delle
vacanze (esempio: se
l’alunno è assente il primo
giorno dopo qualsiasi
tipologia di vacanza,
anche se era stato
assente l’ultimo giorni di
scuola precedente alla
vacanza, non necessita il
certificato)
g)le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori …
Certificato di assenza del genitore
dal lavoro per malattia del figlio
g) le certificazioni
obbligatorie per
legge….. ai fini
dell'astensione dal
lavoro del genitore a
seguito di malattia del
bambino;
Certificato di assenza del genitore
dal lavoro per malattia del figlio
Certificato di assenza del genitore
dal lavoro per malattia del figlio
Spesso al Pediatra vengono richieste
certificazioni non legate a situazioni sanitarie, in
tali circostanze non è necessaria una
certificazione medica e può essere sufficiente
un’ autocertificazione da parte dei genitori;
proprio per questo non dovrebbero nemmeno
essere chiamati certificati.
AUTOCERTIFICAZIONE DANZADANCE COMPETITION 2011 Questa autocertificazione sostituisce i seguenti documenti: certificato di nascita, autorizzazione dati
personali, codice fiscale e certificato di sana e robusta costituzione.
Autocertificazione per MINORENNI Io sottoscritto/a …
genitore del partecipante …
Sono consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni
(art. 26, L. 4.1.1968, n. 15 ed art. 76, DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARO sotto la propria responsabilità che mio/a figlio/a
è nato/a a … il giorno …
è residente a (indirizzo completo)…
e che il suo codice fiscale è …
Acconsento all'utilizzo dei suoi dati personali ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy
(D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).
Inoltre dichiaro la sana e robusta costituzione di mio/a figlio/a (di cui mi prendo totale responsabilità) e
per questo acconsento la sua partecipazione a questo evento dal vivo.
In fede (firma leggibile) …
MA SUCCEDE ANCHE QUESTO……!!!!!
Attestazioni
In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore può
richiedere un attestato di accompagnamento del
bambino presso lo studio medico. In questi casi si
tratta di un attestato e non di un certificato, per cui può
essere rilasciato anche dal personale di studio purché
su carta intestata. Tale attestazione è rilasciata
gratuitamente.
h) La certificazione di idoneità allo
svolgimento di attività sportive non
agonistiche di cui al decreto Ministero Sanità
del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c)
dell’allegato H
Richiesta di Certificati di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica
La certificazione di idoneità per la pratica di attività sportive non
agonistiche è richiesta nei seguenti casi:
• per le attività fisico-sportive svolte in orario extra-curricolare, con
partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla
partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni
tra atleti.
• per la partecipazione alle fasi successive a quella d’istituto e
precedenti quella nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi.
• per la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Enti
pubblici o privati, nell’ambito di quanto programmato nel P.O.F. (Piano
Offerta Formativa).
Le richiesta di certificazione deve essere effettuata
solo per gli alunni interessati su apposito modulo
richiesta dell’istituto scolastico, firmata in originale dal
Dirigente Scolastico e dove sia chiaramente
esplicitata l’attività che l’alunno frequenterà.
Richiesta di Certificati di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica
La certificazione per la pratica di attività sportive
agonistica, prevista per la partecipazione alle fasi
nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi è rilasciata
dalle ASL locali o da strutture ambulatoriali private
accreditate per la medicina dello sport (art. 4, punto 4,
L.R. n° 35/03).
CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA IN AMBITO SCOLASTICO
(D.M. 28.2.1983 - L.R. 35/2003)
La scuola ………………………………………………………………………..……
CHIEDE
per il proprio allievo …………………………………………………………..……..
nato a: ………………………………………………………… il…………….……
il rilascio dell'attestato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
poiche ammesso a partecipare alle fasi successive a quella d’Istituto e precedenti quella
nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi.
(specificare il tipo di attività che l’alunno svolgerà……………………………………)
per la frequenza ad attività fisico-sportive svolte in orario extra-curricolare, con
partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare
e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
(specificare il tipo di attività che l’alunno svolgerà……………………………………)
per la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati,
nell’ambito di quanto programmato nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa).
(specificare il tipo di attività che l’alunno svolgerà……………………………………)
Data Timbro della Firma Direttore o
Scuola Preside scolastico
……………… ………………………………..
Certificazione del Medico Curante
Certifico che l’alunno ……………………………………, risulta in stato di buona salute e
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche purchè
esse vengano iniziate in modo graduale, sotto la sorveglianza di personale qualificato.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del suo rilascio, salvo la comparsa di
eventuali eventi morbosi e/o traumatici
Data ……………… Timbro e Firma
del Medico Curante
………………………………..
decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101 Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti
medici si avvalgono dell’esame clinico e degli
accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma,
secondo linee guida approvate con decreto del
Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica
Per le Attività ludico motoria (attività svolte con finalità ludico-
ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative, non
competitive) non è prevista una certificazione obbligatoria, se richiesta,
viene rilasciata dopo valutazione clinica e anamnestica. Vi rientrano
ad es. corsi di acquaticità, corsi di avviamento allo sport e attività
riabilitative, per le quali deve essere prevista particolare attenzione.
ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA
Modello di Certificato Ludico
Motorio
Il paziente …….. nato a ………… il ………….,
non presenta controindicazioni in atto o
anamnestiche alla pratica di attività ludico
motoria.
Il presente certificato ha validità annuale dalla
data del suo rilascio, salvo la comparsa di
eventuali eventi morbosi e/o traumatici
Certificati non previsti dalla
Convenzione
Tutti i certificati non esplicitamente previsti dalla
Convenzione o da altri Accordi Regionali o
Aziendali sono da considerare in regime di libera
professione e quindi il pediatra ha diritto a
richiedere un compenso.
Per queste certificazioni bisogna valutare se il costo
debba essere maggiorato da IVA (22%) oppure no.
Certificati non previsti dalla
Convenzione
Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano
esenti da IVA, ma a seguito di una pronuncia della
corte di giustizia europea è necessario distinguere:
se la prevalente finalità della prestazione medica è
a tutela della salute dell’interessato o della
collettività, il compenso è esente da IVA.
Se invece la prevalente finalità della prestazione è
di natura accertativa o peritale o medico-legale,
cioè la loro principale finalità è di far ottenere un
beneficio economico o sociale all’interessato, allora
il compenso è soggetto ad IVA.
Che confusione…………
Certificati soggetti ad IVA (22%)
• Certificato di patologia per graduatorie
per usi di legge
• Certificati per uso assicurativo
• Certificato per invalidità civile
• Certificato di idoneità al lavoro di minori
(legge 977/67 d.lgs 345/99)
• Certificato di malattia per il ricupero di
corsi o lezioni di attività sportiva
• Altri certificati ad uso privato
CERTIFICATO PER IL « LAVORO
MINORILE»
Si certifica che il minore ................ nato il .................
A............................................. è idoneo a svolgere attività
di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore
dello spettacolo purchè il suo impiego avvenga nel rispetto della normativa
vigente della tutela del lavoro minorile (art. 8 della legge 977/67, come
modificata ed integrata dai decreti Legislativi 345/99 e 262/2000).
Si rilascia su richiesta dei genitori per gli usi consentiti dalla legge
Dottor…………
Certificati esenti da IVA
• Certificato d’idoneità all’attività sportiva
non agonistica fuori dall’ambito scolastico
• Certificato di attività ludico motoria (tale
certificazione pur non essendo prevista da
specifiche normative è spesso richiesta
dalle Società sportive)
• Certificato anamnestico per campi scuola
o case vacanze; soggiorni marini/montani
• Relazione sulla storia clinica del bambino
Certificati esenti da IVA
• Certificato per patentino
• Certificato di sospensione temporanea dalla
frequenza del nido o scuola materna per patologia
(specificando “a tutela della salute”)
• Certificato di ammissione all’Asilo Nido (non esiste
nessuna legge che preveda questo certificato, se
proprio l’asilo lo esige è a pagamento)
• Certificato di esonero dall’educazione fisica per
patologia*
• Certificato per l’assunzione di farmaci nell’orario
scolastico*
• Certificato per diete specifiche a seguito di
patologie*
Certificati utili, inutili, dannosi
Art.1
L’Italia è una repubblica fondata sul
certificato.
La sovranità appartiene ai burocrati, che la
esercitano nei modi e nei tempi inefficaci,
inefficienti e inopportuni.
Giorgio Ferigo
Il certificato come sevizia L'Igiene Pubblica tra irrazionalità e irrilevanza
Il certificato come sevizia
Molti dei certificati ‘sanitari’ richiesti ai cittadini italiani non
hanno alcun significato sanitario. Spesso non certificano
nulla di certificabile; e costringono il medico che li rilascia
ad illazioni, previsioni, predizioni e ad un esercizio della
prognostica che si rivela molto prossimo alla divinazione.
La possibilità che un certificato si approssimi alla realtà è
remota; la sua efficacia è generalmente nulla; il suo scopo
è la trasformazione del facile nel difficile tramite l’inutile.
Questo libro smonta la pretesa ‘scientificità’ di certificati,
autorizzazioni, pareri sanitari – la selva intricata delle
regolette – e rivela quel che c’è sotto: la pretesa della
Burocrazia Statale di provvedere, per imposizione, alla
regolata condotta dei ‘sudditi’, giusti i dettami della ‘Polizia
Medica’ di settecentesca memoria.
Il peso della burocrazia sulle famiglie
74.000 certificati inutili: ciascuno preso da
un genitore e consegnato a qualcuno.
Poniamo che questo “lavoro” richieda
mediamente 1/2 ora per certificato; ogni
giorno si sprecano 37.000 ore (di lavoro?
di svago? di sonno? chi lo sa) per il ritiro e
la consegna di certificati.
Se moltiplichiamo questo monte ore per i
250 giorni l`anno, arriviamo alla cifra
astronomica di 9.200.000 di ore, cioè
l`equivalente di un anno di lavoro di più di
5000 impiegati.
il peso della burocrazia sulla sanità
Il vuoto legislativo nazionale è stato
compensato dalla crociata di alcune regioni
contro i paradossali sprechi di soldi e risorse
umane. La Lombardia ha dato il primo colpo
di scure nel 2003, abbattendo con una legge
regionale ben otto certificati "di provata
inefficacia e inutilità".
Dai calcoli della regione la semplificazione
ha comportato il risparmio, in un anno, di più
di 100mila ore tra personale medico,
infermieristico e amministrativo. In sostanza
70 operatori in più da riconvertire in settori
strategici che operano in carenza di
operatori.
CERTIFICATI INUTILI
• Certificato di sana e robusta costituzione
• Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico
impiego
• Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti
• Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori
• Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di
istituti professionali o corsi di formazione professionale
• Certificato per vendita dei generi di monopolio
• Certificato per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica
e certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di
vacanza per minori
• Certificato di vaccinazione per l’ammissione scolastica
REGIONE LOMBARDIA CIRCOLARE N. 33/SAN
Oggetto: Indicazioni sull’applicazione della Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 12
“Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica”.
il peso della burocrazia sulla sanità
Numeri da aggiornare, visto che nel paese la
contrapposizione tra esigenze di
semplificazione e nuove complicazioni è
sempre più viva. Succede così che, se
anche in più della metà delle regioni d'Italia
sia stato ormai abolito, il vecchio certificato
di sana e robusta costituzione – o una
versione molto simile – venga richiesto dal
ministero dell'Interno, come requisito
fondamentale per l'assunzione delle figure
addette alla sicurezza (rondisti e buttafuori).
Il 19 ottobre del 2006 l’allora Ministro della Salute Livia Turco notificò, in
un comunicato stampa, la presentazione di un disegno di legge per
l’abolizione dei certificati medici inutili, con queste testuali parole: Cinque
milioni e mezzo di certificati "inutili" con un costo complessivo –
calcolato per difetto – di circa 40 milioni di euro.
CERTIFICATI INUTILI
La Regione Liguria, con il Decreto della Giunta Regionale
numero 1608 e 1609 del 29/12/2006, ha abolito dal 1
gennaio 2007 le procedure di rilascio/rinnovo relative alle
certificazioni in materia di igiene, sanità pubblica e
veterinaria rilasciate a cura del Servizio Sanitario
Regionale
Regione Puglia - Legge Regionale 27 novembre 2009, n.
28
“Disposizioni per la semplificazione delle procedure
relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità
sanitarie”
CERTIFICATI INUTILI
Tra le certificazioni soppresse ci sono :
• Il certificato di sana e robusta costituzione per alcuni compiti
come l'ufficiale esattoriale;
• il certificato di idoneità per l'assunzione nelle lavorazioni non a
rischio;
• il certificato medico di sana costituzione fisica per i farmacisti;
• il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego;
• il certificato di idoneità psico-fisica per i maestri di sci
Decreto Legge DEL FARE
Non è necessaria alcuna
certificazione medica per:
• entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata
sia per motivi familiari o per partecipare a visite
mediche o indagini clinico/strumentali
• fruizione di diete particolari per motivi religiosi
• riammissione dopo un infortunio che abbia
comportato un trattamento con
suture/medicazioni/apparecchi gessati
• riammissione dopo assenze non dovute a
malattia, indipendentemente dalla loro durata
Ufficio XX – A. T. Sondrio
Coordinamento Territoriale
Educazione Fisica e Sportiva
Tra i tanti certificati richiesti e che qui potremmo lungamente
elencare, si cita ad esempio il certificato di “esenzione dalla
mensa scolastica per motivi non collegati a patologia”:
qualora il genitore che ha preventivamente iscritto il figlio
presso un Istituto a tempo prolungato, decida di non far
mangiare più il figlio a scuola, deve affrontare tale
problematica con le autorità scolastiche preposte. A nessun
titolo può essere richiesto al Pediatra curante il rilascio
di un certificato attestante stati patologici non veritieri.
Tale evenienza, infatti, potrebbe fare incorrere il Pediatra
nel reato di “falso ideologico”, previsto in caso di difetto
di verità di un certificato medico.
Ufficio scolastico per la Lombardia - Sondrio
Scuola…………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE DOPO TRAUMI CHE ABBIANO COMPORTATO TRATTAMENTI CON SUTURE O APPARECCHI GESSATI
Premesso che, come da Accordo sottoscritto tra USR per la Toscana e Federazione Toscana
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, nel caso un alunno sia affetto da traumi recenti
che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il medesimo
può frequentare la scuola previa dichiarazione dei genitori di assunzione di responsabilità per
eventuali conseguenze derivanti dalla frequenza in comunità
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….
Genitore dell’alunno/a ………………………….……………… iscritta a codesta Scuola,
Classe ………….. Sez …….. Plesso ………………….
Dichiara
di assumersi piena responsabilità per il rientro a Scuola del proprio figlio/a che ha subito un
trauma recente (vedi documento medico allegato)
In fede
Firma del Genitore
• la partecipazione alle lezioni di educazione fisica
• le attività ginnico- motorie con finalità ludico –
ricreative, ginnico – formative, riabilitative o
rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza
controllo sanitario preventivo obbligatorio
• la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella
scuola elementare in quanto sono limitati alla fase di
Istituto ed hanno carattere educativo, formativo e mai
competitivo
Non è necessaria alcuna
certificazione medica per:
Modello di Certificato per attività
riabilitativa
Certifico che ……….. nato a ……….. il
………… non presenta controindicazioni ad
attività motoria a scopo riabilitativo, purché
seguito da personale in rapporto 1 a 1.
Certificati utili, inutili, DANNOSI
Dal punto di vista medico-legale
NATURA GIURIDICA DELLA
CERTIFICAZIONE Il certificato può assumere natura giuridica
diversa a seconda dei suoi contenuti e del ruolo esercitato dal medico certificante.
La natura giuridica del certificato può rientrare in una delle tre ipotesi:
-atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria
-certificato amministrativo rilasciato nell’esercizio delle funzioni pubbliche
-scrittura privata rilasciata in regime libero professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni pubbliche.
La distinzione tra ATTO PUBBLICO (art.2699 c.c) e CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA è stata precisata dalla sentenza n.257 del 3.7.1989 della Cassazione Penale sez. V ed è rilevante per la maggiore severità con cui vengono puniti gli illeciti nella redazione degli atti pubblici.
Nell’atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza (es. prescrizione su ricettario regionale di accertamenti diagnostici; certificato di morte e dell'identificazione delle relative cause, certificato di idoneità alla guida di autoveicoli, certificato di idoneità al porto d'armi).
• Nella certificazione amministrativa (certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica) il medico con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell'ambito della sua attività.
• Va rilevato che sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).
Sono atti pubblici (Il medico che li redige ha
la funzione di "pubblico ufficiale")
• il certificato di morte e dell'identificazione
delle relative cause (sentenza n. 8496 del
17.10.1983 della Cassazione, sez. V Penale)
• il certificato di idoneità alla guida di
autoveicoli ( sentenza n. 9228 del 22.11.1979
e sentenza n. 1429 del 15.11.1984 della
Cassazione, sez. V Penale)
• il certificato di idoneità al porto d'armi (DM
28.4.1998 in GU n. 143 del 22.6.1998).
Sono certificazioni
amministrative (Il medico che li redige ha
la funzione di "incaricato di pubblico servizio") :
• certificati di idoneità all'attività sportiva
agonistica
• certificati di avvenuta vaccinazione
Scritture private (Il medico che li redige ha la funzione di "esercente un
servizio di pubblica necessità")
• i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica
• la proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici di cui alla legge n. 180/1978 (sentenza n. 18341 del 2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al Sindaco, redatta da medico libero-professionista
• i certificati di malattia per uso assicurativo privato.
Reati connessi alle
certificazioni
• Omissione di atti d’ufficio
• Falso ideologico
• Falso materiale
• Rilevazione di segreto professionale
• Violazione norme su privacy
• Truffa
Obbligatorietà
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, che indebitamente rifiuta
un atto del suo ufficio che,per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere
compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni”.
OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO:
art. 328 c.p. c. 1
FALSITA’ IDEOLOGICA
Costituisce il reato di falso ideologico
l'attestazione di fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati; presuppone il DOLO, ossia la volontà e la consapevolezza di alterare la verità.
La falsità ideologica si riferisce ai fatti, ossia ai reperti obiettivi e controllabili dei quali il certificato è destinato a provare l’esistenza, non già ai giudizi espressi nel certificato stesso, che possono essere opinabili e soggettivi (per esempio, attiene al “fatto” la diagnosi della malattia, è invece un “giudizio” il parere circa l’intrasportabilità del malato)
ART. 479 cp
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.
ART 480 c.p.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art 481 c.p.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
il medico può attestare una malattia
senza aver compiuto la visita?
Cass. Pen., Sez V, sent. N. 4451
del 20.01.2008
Il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto direttamente all'accertamento della malattia mediante visita del paziente. Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato.
Cassazione penale, sez. V, 14
marzo 2013, n.32446
Il certificato medico rientra nella categoria degli atti pubblici aventi fede privilegiata poichè si sostanzia nell'attestazione diretta, da parte del medico, dello stato di salute del paziente, con rilevanza giuridica esterna in ordine a situazioni giuridiche soggettive a carattere pubblicistico. Ne deriva che in caso di contraffazione l'autore dovrà rispondere del (più grave) reato di falsità in atto pubblico anziché di quello (meno grave) di falsità in certificati
“… ai fini della consumazione del reato in esame è
necessario che chi attesta i fatti sia ben conscio della loro
falsità, occorrendo che sia provato che i fatti certificati non
corrispondano al vero e che il medico abbia agito con la
volontà di commettere il reato, dovendosi escludere il dolo
ogni volta che la falsità risulti oltre o contro l'intenzione
dell'agente, come allorchè risulti dovuta a mera leggerezza
o negligenza, accadendo spesso che
la falsa diagnosi risulti dovuta ad una diagnosi errata,
determinata da colpa e non da dolo”.
Falsa diagnosi ed errore
diagnostico Cassazione penale sez. V , 06/08/2013, n. 34028
Se un medico convenzionato redige
un certificato, ad esempio di proroga
di prognosi, senza aver visitato il
paziente, commette qualche reato?
Il certificato compiacente
E' la certificazione che tende con terminologia volutamente imprecisa e
criptica ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola
comunque sproporzionata.
Tale certificazione, non corrispondendo a requisito di veridicità, da un
punto di vista giuridico si configura sempre come dichiarazione
mendace e perciò come reato di falsità ideologica.
Per la Corte di Cassazione (sezione V sentenza 18 marzo 1999 numero
352) le false attestazioni e certificazioni sull'esistenza o l'aggravamento di
patologie rientrano nel contesto del falso in atto pubblico.
Trattandosi di un delitto contro la fede pubblica, il reato è consumato
con il solo rilascio del certificato, anche se il fine prefissato non viene
raggiunto.
Certificati compiacenti
“commette reato di falso ideologico…il medico
convenzionato con il SSN che rilasci certificato
(nella specie, di proroga della prognosi di malattia)
a favore di un paziente senza averlo previamente
visitato, e quindi senza alcuna verifica obiettiva
delle condizioni di salute; essendo, a tal riguardo,
irrilevante anche, in ipotesi, l’effettiva sussistenza
della malattia”
Cass. Pen. Sez V, 2 febbraio 2012 n. 18687
Il certificato che involontariamente o inconsapevolmente non corrisponde alla realtà dei fatti è un certificato erroneo, non punibile penalmente.
Non costituiscono falsità ideologica le valutazioni ed i giudizi, quali quello prognostico, che rappresentano un'opinione personale del certificante e non investono l’attività di certificazione.
Cass Pen Sez V n. 34814 del 26. 09. 2001
L'art. 480 C.P. punisce la falsità ideologica commessa da P.U. in certificati (o autorizzazioni amministrative), esaurendosi la condotta delittuosa nella falsa attestazione di un fatto di cui l'atto è destinato a provare la verità, senza privilegiare in alcun modo la dichiarazione con l'affermazione che il fatto è avvenuto in presenza dell'interessato.
Quindi, dal punto di vista obiettivo, il reato si concretizza nella lesione della fede pubblica; è sufficiente ad integrare il delitto la semplice coscienza e volontà della difformità tra atto e realtà, in quanto ciò che rileva è il pericolo determinato dalla falsità, mentre non rilevano altre situazioni quali l'ignoranza o l'eventuale errore
FALSITA’ MATERIALE
• Anche se il delitto in cui incorre più facilmente il sanitario è quello di falsità ideologica, questi risponde penalmente anche della contraffazione dei certificati, intesa come alterazione strutturale (e non di contenuto)
• Riguarda la parte formale dell’atto.
• Consiste nella contraffazione della certificazione operata allo scopo di procurare a sé e agli altri un vantaggio o di recare ad altrui un danno.
ART 476 cp
Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle
sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un
atto falso o altera un atto vero, è punito
con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un
atto, che faccia fede fino a querela di
falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art. 476 c.p. in atto pubblico e art. 477 c.p. in certificazione amministrativa) se nella redazione del certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.
Il medico che svolge una attività libero-professionale, risponde invece in caso di falso materiale all'art. 485 c.p., articolo nel quale sono previste pene meno severe rispetto a quelle indicate a carico del medico con funzioni pubbliche
REATO DI TRUFFA
Il certificato medico può determinare la costituzione di diritti a favore del richiedente con possibili oneri risarcitori a carico di terzi, tra cui anche lo Stato, ed è perciò, per sua propria natura soggetto a verifica. Di conseguenza false attestazioni possono anche costituire il reato di truffa.
L'Ente Pubblico può ovviamente esercitare una azione di rivalsa nei confronti del Medico per il danno patrimoniale: questa procedura si aggiunge a quella penale ed è forse ancora più temibile di quest'ultima per il medico che non abbia agito correttamente.
Certificati a fini
ASSICURATIVI
Titolarità
Chi ritira il certificato?
Se persona diversa dagli aventi diritto
come ci si comporta?
RIVELAZIONE DEL SEGRETO
PROFESSIONALE I contenuti del certificato medico sono coperti dal segreto
professionale ai sensi dell'art. 9 del Codice di Deontologia Medica e
della legge 196 del 2003.
Il contenuto della certificazione deve riportare ciò che il paziente
consente che sia reso noto nel rispetto della privacy e del segreto
professionale, ma ovviamente nei limiti della verità, chiarezza e
completezza dei fatti.
La violazione del segreto, in assenza di giusta causa, è punita
dall'art. 622 c.p., se compiuta da un medico durante la libera-
professione e viene invece punita più severamente, dall'art. 326
c.p., se commessa da un medico con funzioni pubbliche.
Va rilevato che lo stesso rilascio di certificazioni a soggetti diversi
dall'interessato,senza il suo preventivo consenso, può costituire una
forma di violazione del segreto professionale e della privacy.
Genitori separati
Come vi comportate in questi
casi?
Finalità del certificato e titolarita’ Rivelazione di segreto professionale
Il Dott. Z. aveva redatto una dichiarazione attestante che nell'anno 1996 la signora M.V. era stata in cura
presso di lui, fornendo indicazioni sullo stato di salute della paziente e sulla cura farmacologica prescritta.
Tale certificato non era stato rilasciato alla diretta interessata, ma - senza il suo consenso - al marito
separato della M., che se ne era avvalso depositandolo nel giudizio promosso davanti al Tribunale dei
minori per ottenere l'affidamento di una figlia minore.
La Commissione provinciale, rilevata inesistenza a carico del professionista di un procedimento penale
per il reato di cui all'art. 622 cod. pen., per gli stessi fatti (per violazione di segreto professionale),
decideva l'avvio di un procedimento disciplinare.
Nel corso dell'istruttoria dinanzi alla Commissione medica il Dott. Z. aveva dichiarato che la certificazione
gli era stata richiesta dal marito della M. - che era solito ritirare i certificati per conto della moglie, della
quale ben conosceva lo stato di salute - con la precisazione che tale documento occorreva per un
consulto o per un ricovero.
Il professionista aveva precisato di non essere a conoscenza dei rapporti personali esistenti all'epoca tra i
due coniugi (ed in particolare della circostanza che fosse intervenuta tra gli stessi una sentenza di
separazione).
In ogni caso, osservava conclusivamente il Dott. Z., il certificato era destinato ad essere utilizzato a
beneficio della figlia minore.
La Commissione medica giudicava il professionista responsabile della infrazione contestata e gli irrogava
la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un mese.
La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie confermava la sanzione della
sospensione per mesi uno, rigettando il ricorso del professionista.
Il ricorso in Cassazione del Dott.Z è stato rigettato (Cassazione civile sez. III , 19/10/2006 , n. 22398)
Dal punto di vista dei partecipanti
I CERTIFICATI UTILI,
INUTILI, DANNOSI
I PINGUINI 2013
SEMINARIO INTERATTIVO
SOPPRESSO L’OBBLIGO
NON LA POSSIBILITA’ DELLA CERTIFICAZIONE
mercoledì 25 settembre 2013 11.45 - Notizie
emendamenti proposti da Bianco e altri senatori per la modifica delle norme previste dal cd “Decreto PA” attualmente in vigore