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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
ATTO DI CITAZIONE
EX ART. 140 BIS D.LGS. 206/2005
Il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e degli utenti e dei
consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, CF.
RSNGPP49A29H798I, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.73, in nome e per conto
nonché in favore di Stefania Stella Barbagallo, nata a Milano, il 13/01/1973, CF.
BRBSLL73A53F205C, residente in Cusano Milanino, via Veneto n. 31, giusta procura notarile in
calce al presente atto (Cfr. Doc. 1), per atto del notaio _____________, con sede in
_________________ repertorio n. __________, per rappresentanza sostanziale e processuale nel
presente giudizio, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’ Avv. Marco Maria Donzelli,
(C.F. DNZMRC62M10F205V), e pec: [email protected]), dall’Avv. Valentina
Danza, (C.F. DNZVNT82T63E507D) e pec: [email protected]), eleggendo
domicilio presso il loro studio sito in Viale Abruzzi n. 83, Milano
- attore –
CONTRO
OUT OF BORDER S.R.L, P.IVA 12152810011, in persona del legale rappresentante pro tempore
sita in Torino (TO), Via Giuseppe Galliano 15 - cap 10129,
- convenuto –
********
INDICE
IN FATTO……………………………………………………………………….……………..Pag. 3
1
CONSIDERATO CHE
a) Preliminarmente: sulla legittimazione attiva del Codacons………………………...Pag.
20
b) La prima class action ammessa in Italia: Codacons / Voden Medical
Instruments………………………………………………………………………………...….Pag. 24
c) La sentenza n. 17351 della Corte di Cassazione, Sezione III civile del 18.08.2011 -
Codacons / Ras S.p.a………………………………………………………………………..…Pag.
26
d) Il precedente dell’Ordinanza di ammissione del Codacons nel procedimento contro
Trenord e la Sentenza della Corte d’Appello 3756/2017………………….…………...…....Pag.
29
e) L’ordinanza di ammissibilità Codacons / Comune di Milano ……………………...Pag.
29
NEL MERITO
1) Preliminarmente: sull’istituto dell’azione di classe.……………………………..…Pag. 30
2) Sull’ammissibilità della presente azione e sull’omogeneità dei diritti ……………..Pag.
32
3) La qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come rientrante nel Codice del
Consumo……………………………………………………………………………………....Pag. 35
4) La violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1375, 1175, e art. 1176 c.c. e
il conseguente illecito contrattuale di “Out of Border S.r.l.”……………………..……….Pag. 36
5) Sulla pratica commerciale scorretta della “Out of Border s.r.l.: la pubblicità
ingannevole come causa di risoluzione del
contratto…………………………………………………...…Pag. 41
2
6) Sul diritto alle restituzioni…………………………………………….……………...Pag. 45
*********
IN FATTO
La presente azione giudiziaria sorge a seguito delle migliaia di segnalazioni ricevute dal Codacons
in merito all’amara delusione dell’evento “Il Sogno del Natale”, pubblicizzato dalla società
organizzatrice “Out of Border S.r.l.” come “un parco unico in Italia”, “un luogo incantato in cui le
fiabe prendono vita”. (Cfr. Doc. 2: pubblicità su profilo Instagram ufficiale della società).
Nel “depliant” pubblicato nel sito ufficiale dell’evento, ancora si legge: “Vieni a scoprire il magico
Villaggio di Babbo Natale. Il Villaggio di Babbo Natale è un parco tematico di 30.000 metri
quadrati dove potrai vivere lo spirito del Natale passeggiando tra ambienti fatati in compagnia di 3
Elfi e Puppets giganti. Potrai scrivere la letterina dei tuoi desideri, scoprire i segreti della fabbrica
dei giocattoli e sentirti parte della grande famiglia di Babbo Natale. Sarà un’esperienza unica che
renderà il tuo Natale magico e indimenticabile. Ti aspettiamo!” (Cfr. Doc. 3: dépliant sito
ufficiale).
L’evento, così presentato, era in grado di attirare un gran numero di curiosi da tutt’Italia,
insieme alla cospicua pubblicità che le testate giornalistiche avevano contribuito a diffondere
sulla maestosità dello stesso.
L’evento, infatti, era tempestivamente apparso su tutte le testate giornalistiche più importanti: per
fare alcuni esempi, era stato pubblicizzato dal Corriere come “il villaggio incantato di 30 mila metri
quadrati, «il più grande d’Italia e unico nel suo genere»” (Cfr. Doc. 4: Pubblicità su testata
giornalistica Corriere); da TgCom24 come “il più esteso d'Italia [..], che offre un vero tuffo in una
realtà parallela, un sogno animato da attori e ballerini professionisti che vestono i panni di Elfi e
altre creature fantastiche, pronti a raccontare mille storie misteriose sulle creature che popolano
questo luogo fatato.” (Cfr. Doc. 5: Pubblicità su testata giornalistica TgCom24); e da La
Repubblica come “il più grande villaggio a tema natalizio d'Italia” (Cfr. Doc. 6: Pubblicità su
testata giornalistica La Repubblica).
Spinti dalla grandiosa campagna pubblicitaria che veniva divulgata sull’evento, migliaia di
persone provenienti da tutte le regioni d’Italia decidevano di acquistare il biglietto, o attraverso
i siti online di Ticketone e Ticketmaster, o tramite altri rivenditori autorizzati (l’altra soluzione
sarebbe stata quella di acquistare i biglietti direttamente in loco il giorno dell’evento).
Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, si distinguevano tre tipi di tariffe:
“1) BIGLIETTI GIORNALIERI:
-Lunedì - venerdì: Intero 13 €/ Ridotto 10 € (1-12 anni, Over 65);
-Sabato e domenica: Intero 16 €/ Ridotto 13 € (1-12 anni).
Questi biglietti consentono l'accesso al parco alla data stampata sul ticket e l'accesso alla Casa di
Babbo Natale, al Mondo della Letterina e agli spettacoli negli orari stampati sul ticket.4
-N.B. La riduzione Over 65 non è valida nei weekend
-BAMBINI 0-12 MESI GRATIS;
2) FAST LANE SILVER: Biglietto “salta coda” che consente l'accesso al parco nella data
stampata sul ticket - venerdì, sabato o domenica, con l'aggiunta di lunedì 23 dicembre, martedì 24
dicembre - e l'accesso alla Casa di Babbo Natale, al Mondo della Letterina e agli spettacoli senza
vincolo di orario, al costo di:
-Intero 23 €
-Ridotto 18 € (1-12 anni)
-N.B. La riduzione Over 65 non è valida nei weekend
-BAMBINI 0-12 MESI GRATIS;
3) OPEN GOLD: Biglietto “salta coda” senza vincolo di data per l'accesso al Parco e senza
vincolo di orario per la Casa di Babbo Natale, il Mondo della Letterina e gli spettacoli; valido in
qualsiasi giorno dal 05/12 al 24/12, al costo di:
-Intero 28 €
-Ridotto 23 € (1-12 anni)
-N.B. Gli Over 65 pagano il biglietto intero
-BAMBINI 0-12 MESI GRATIS.” (Cfr. Doc. 7: Tariffe biglietti Il sogno del Natale).
Il 5 dicembre 2019, finalmente, apriva al pubblico il villaggio allestito all’ippodromo di San Siro,
che si annunciava della grandezza di 30.000 metri quadrati.
In realtà, inizialmente, il villaggio avrebbe dovuto aprire i battenti il 22 novembre 2019, ma già in
tale data sorgevano i primi problemi, tanto che il cantiere con i lavori in corso al villaggio, a circa
dieci giorni dall’inaugurazione, veniva chiuso e sequestrato dalla Procura di Milano per motivi
di sicurezza. (Cfr. Doc. 8-9: organi di stampa sul sequestro del Villaggio). Più nel dettaglio, le
impalcature di molte ambientazioni, come quella della “Grande Fabbrica dei Giocattoli”, della
“Casa degli Elfi” e della “Casa di Babbo Natale” non erano a norma di sicurezza. Un sopralluogo
effettuato congiuntamente dai tecnici dell’Ats (Agenzia di Tutela della Salute) e dagli agenti della 5
“Freccia 5” della Polizia locale, specializzati in cantieri, aveva verificato che le impalcature per la
costruzione di alcune ambientazioni non avevano le protezioni contro gli infortuni sul lavoro. Tali
violazioni delle norme antinfortunistiche avevano, quindi, fatto scattare il provvedimento di
sequestro da parte della Procura. Come emerso dalla lettura di alcuni organi di stampa, i lavori
sarebbero stati “realizzati senza rispettare le regole di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Non
delle piccole costruzioni, ma “case” ampie e strutturate di due piani. I ventinove operai di cinque
diverse ditte che le stavano realizzando sono stati trovati a lavorare anche in altezza “in modo
inadeguato”, su ponteggi montati male e con impianti non a norma.” (Doc. 8: La Stampa, 12
Novembre 2019, su sequestro Villaggio); così, “Il sequestro, che comporta il blocco dei lavori, è
stato disposto dal sostituto procuratore di Milano Mauro Clerici in un’inchiesta coordinata dal
procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che guida il dipartimento che si occupa degli infortuni sul
lavoro” (Doc. 9: Corriere, 13 Novembre 2019, su sequestro Villaggio).
Per tali ragioni, la direzione dell’evento “Il sogno del Natale”, in data 13 Novembre 2019,
comunicava tramite le proprie pagine social ufficiali, che l’apertura sarebbe stata posticipata a
venerdì 29 novembre 2019 alle ore 15 e che la settimana di slittamento sarebbe stata compensata dal
prolungamento dell’apertura del Villaggio fino al 6 gennaio 2020 (Cfr. Doc. 10: comunicazione
degli organizzatori su posticipo apertura -13 Novembre 2019).
6
(Pagina Facebook)
Successivamente, però, la tanto attesa apertura del villaggio veniva nuovamente posticipata alla data
del 5 dicembre 2019 causa maltempo, a detta della società (Cfr. Doc. 11: MilanoToday su
dichiarazioni società su posticipo apertura al 5 Dicembre 2019).
All’apertura del villaggio, avvenuta effettivamente in data 5 dicembre 2019 presso l’ippodromo
Snai San Siro, tuttavia, l’amara sorpresa: nulla di tutto ciò che era stato pubblicizzato appariva
agli occhi dei visitatori, da subito fortemente delusi dalle esagerate aspettative.
Le migliaia di visitatori, specie famiglie con bambini, giunte da tutt’Italia per il “villaggio
irripetibile” si riversavano immediatamente alle biglietterie a chiedere il rimborso del biglietto ,
come spiegato anche nei comunicati stampa emessi dal Codacons in data 7/12/2019, 10/12/2019 e
12/12/2019 (Cfr. Doc. 12: Comunicati stampa Codacons).
Evidentemente, la spettacolarità dell’evento era stata “ingigantita” al fine di creare grandi
aspettative nei consumatori, in modo tale da indurli all’acquisto dei biglietti. Il tentativo era
pure riuscito, vista la corposa presenza di visitatori giunti da tutta Italia per partecipare al “grande
evento”.
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Anche il comunicato inviato dalla direzione del villaggio alle ore 12 di giovedì 5 dicembre 2019,
giorno di apertura, dimostra la mala fede degli organizzatori, i quali, pur a fronte di una deludente
e amara realtà, descrivevano la struttura come un mondo magico: “Varcando i cancelli di questo
universo incantato, entrerete in una realtà parallela: in un’area complessiva di 30.000 metri
quadrati, organizzati in “mondi a tema”, attori e ballerini professionisti - nelle vesti di Elfi e
creature fantastiche – metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live, sotto la guida del
direttore artistico e di produzione per i contenuti artistici e performativi Bledi Radonshiqi,
raccontandovi aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato.
Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, il Corridoio degli
Antenati, la Casa degli Elfi (sviluppata su due piani), e la Casa e lo Studio di Babbo Natale, e si
concluderà con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo
Natale, e al Giardino Incantato.
Il secondo percorso del Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della
Scrittura - in cui i bambini, aiutati dagli Elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare
a Babbo Natale - e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.
Il terzo “mondo” è costituito dal Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato
dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.” (Cfr. Doc.
13: articolo MilanoToday del 7 dicembre 2019).
Il fatto di continuare a descrivere, al momento dell’apertura, il villaggio come un “mondo
magico”, pur avendo davanti agli occhi uno scenario definito poco dopo da molti visitatori
come “terrificante e non consigliato” (Cfr. Doc. 14: Video Villaggio “Il sogno del Natale” ),
dimostra l’intenzione della società organizzatrice di vendere quanti più biglietti possibili pur
nella consapevolezza che ciò che si stava pubblicizzando non era conforme alla realtà. È
specialmente in tale fase, quindi, che è possibile cogliere la mala fede degli organizzatori, a
fronte della buona fede dei consumatori, ancora ignari della delusione che di lì a poco
avrebbero ricevuto. Emerge allora, un mero fine di guadagno della società. È vero che, a 8
norma dell’art. 2247 cc, un’impresa nasce con l’obiettivo di esercitare un’attività economica
volta alla produzione di utili, i quali dovranno poi essere divisi fra i soci, ma tale concetto non
può determinare la violazione di principi che sono posti dal legislatore alla base della
contrattualistica tra le parti, ovvero i principi di buona fede e correttezza. Allo stesso modo,
esso non può consentire alla società di indurre il consumatore ad acquistare i propri prodotti,
nello specifico biglietti per l’accesso all’evento, attraverso una pubblicità che si rivela essere
ingannevole.
Tali principi non sono stati rispettati nel caso di specie: il villaggio, infatti, sin dall’inizio non
appariva come descritto agli occhi delle migliaia di visitatori, specialmente famiglie con bambini,
che già da subito mostravano il loro sdegno riversandosi nelle biglietterie con l’intenzione di essere
rimborsati. A dimostrazione della grande indignazione degli acquirenti dei biglietti, dopo pochi
giorni dall’apertura, veniva creato un gruppo Facebook che, ad oggi, ha raggiunto circa 2500
membri (Cfr. Doc. 15: gruppo Facebook per richiesta rimborsi).
Ancora oggi, nel sito creato dagli organizzatori dell’evento (https://www.ilsognodelnatale.it/) si
legge che: “Natale è la festa più bella dell’anno e le emozioni dell'attesa sono uniche.
Nel Villaggio di Babbo Natale puoi scrivere la lettera dei tuoi desideri, scoprire i segreti della
fabbrica dei giocattoli e sentirti parte della grande famiglia di Babbo Natale.
Potrai entrare in luoghi senza tempo, con scenografie e giochi di luce mozzafiato e prendere parte
a divertenti animazioni teatrali. Un'esperienza unica che parla al cuore e renderà il tuo Natale
magico e indimenticabile.” (Cfr. Doc. 16: pubblicità Villaggio prima pagina sito “Il Sogno del
Natale”).
Dalle lamentele, nonché dai video e dalle foto postate sui social, emerge uno scenario totalmente
difforme rispetto a quello sopra descritto dalla società organizzatrice, odierna convenuta.
Inutile dire che, oltre all’inesistenza di “scenografie e giochi di luce mozzafiato” e della totale
assenza di clima natalizio (che avrebbe dovuto essere la principale caratteristica del parco
9
tematico “Il sogno del Natale”), le divergenze rispetto a quanto promesso apparivano
numerose ed evidenti agli occhi di tutti.
Innanzitutto, come si legge dalle segnalazioni dei visitatori del villaggio (Cfr. Doc. 17: relazione sul
Villaggio), a fronte di una pubblicizzata superficie di 30.000 mq di parco a tema, la parte
allestita ricopriva, in realtà, solo una piccola parte incredibilmente ridotta (circa “2.000 mq”, a
detta dei visitatori) rispetto all’intero spazio contenuto all’interno dell’ippodromo Snai di San Siro
(questo sì, di 30.000 mq, ma quasi tutto ricoperto da campi sterrati). Già di per sé, tale prima
divergenza è idonea a far crollare una delle principali caratteristiche del villaggio promesse e
pubblicizzate dalla società organizzatrice, ossia l’unicità del parco nella sua grandezza, e il fatto che
il villaggio fosse “Il più grande villaggio di Babbo Natale mai realizzato in Italia”, “un parco
tematico di 30.000 metri quadrati dove vive lo spirito del Natale” (Cfr. Doc. dal 2 al 6: pubblicità
il sogno del Natale).
Ma, a parte le dimensioni del villaggio, anche il suo contenuto non appariva conforme a quanto
pubblicizzato dalla società organizzatrice, come si può osservare dal video che si allega al presente
atto (Cfr. Doc. 14: video interno villaggio).
In particolare, dalla visione del video girato all’interno del villaggio emerge uno scenario fortemente
deludente rispetto alle aspettative riposte sull’evento da migliaia di consumatori a seguito della
copiosa pubblicità divulgata.
Già l’ingresso, tra l’altro poco sicuro in quanto sito in un angolo di strada carente di segnaletica e
strisce pedonali, appariva poco allettante; esso apriva le porte ad un villaggio tutt’altro che
rievocante “lo spirito e la magia del Natale”. Quest’ultimo si presentava, piuttosto, ancora in
“work in progress”, tanto che i visitatori, nell’intero periodo di apertura, avevano la possibilità di
osservare container, campi sterrati e opere in cantiere, non solo tutt’intorno alla recinzione che
circoscrive il villaggio, ma anche al suo interno, come dimostrano le numerose foto allegate al
presente atto (Cfr. Doc. 18: campi sterrati e cantiere). Si fa notare, inoltre, che il parcheggio disabili
era posizionato anch’esso in un’ampia area sterrata di terra (Cfr. Doc. 19: video parcheggio 10
disabili), con grande difficoltà per le persone in carrozzina di raggiungere il suddetto punto di
ingresso.
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Proseguendo nel percorso, dinnanzi all’ingresso, accanto ad un container, si poteva osservare un
fasciatoio, inizialmente senza riscaldamento e dotato di un vetro trasparente che permetteva ai
passanti la vista delle parti intime dei bambini (Cfr. Doc. 20: foto fasciatoio; Doc. 14: Video del
Villaggio, min. 1:05).
Più avanti, poi, era possibile accedere all’area bar/ristorante all’interno di un capannone bianco:
essendo l’unica zona al coperto in cui poter mangiare, tra l’altro a prezzi esorbitanti (segnale che 14
rafforza il fine di mero guadagno della società organizzatrice), ad essa era possibile accedere
solo dopo aver atteso per lungo tempo in code lunghissime.
Ancora più avanti era possibile notare tante piccole casette in legno sparse qua e là per il parco,
quasi tutte chiuse e inaccessibili, segnale che conferma che il villaggio al momento
dell’apertura fosse ancora “work in progress”, come è possibile osservare dalle foto che si
allegano di seguito (Cfr. Doc. 21: foto casette vuote).
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Inoltre, grandi aspettative erano state riposte, specialmente tra i più piccoli, sul tanto pubblicizzato
“Trenino colorato”, indicato nella mappa distribuita all’ingresso dai dipendenti del villaggio e
16
pubblicata sul sito ufficiale dell’evento, che si allega al presente atto (Cfr. Doc. 3: mappa dépliant).
Purtroppo, però, anche tali aspettative venivano deluse: il trenino, infatti, faceva il giro del
villaggio costeggiando il muro dell’ippodromo in mezzo ad aree sterrate e ad opere in cantiere
circondate da recinzioni in plastica, come è possibile osservare dalle foto e dal video allegati al
presente atto (Cfr. Doc. 14: Video Villaggio min. 2:18, e Doc. 22: foto trenino con panorama).
Nel suo complesso, il villaggio appariva difforme anche rispetto al percorso indicato nella mappa
distribuita dai dipendenti all’ingresso del villaggio (Cfr. Doc. 3), che rappresentava il progetto
iniziale mai realizzato . In realtà, infatti, al momento dell’apertura del villaggio - e fino al 24
Dicembre 2019, data di chiusura anticipata a causa delle varie critiche ricevute (Cfr. Doc. 23:
comunicazione chiusura villaggio) - quanto rappresentato nella mappa appariva difforme
rispetto alla realtà.
Il villaggio, al contrario di quanto pubblicizzato, appariva costituito dalle seguenti attrazioni:
- la casa di Babbo Natale in unico edificio con la Fabbrica dei Giocattoli (mentre secondo la
mappa le due attrazioni si sarebbero dovute trovare in due luoghi distinti - Cfr. Doc. 3);
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- la piazza centrale, indicata nella mappa come “Piazza del Grande Albero di Natale”, con un
albero piccolo e inizialmente neanche addobbato, certamente non in linea con le dichiarazioni della
società secondo cui i visitatori avrebbero avuto la possibilità di accedere ad un “villaggio unico in
Italia”, “un luogo incantato in cui le fiabe prendono vita”, o di “vivere da protagonisti un viaggio
animato alla ricerca dello spirito natalizio” (Cfr. Doc.: 2);
- ancora, il “Labirinto dei Folletti” e la casetta dei “Folletti”; non era stato specificato ai
visitatori, però, che il primo sarebbe stato solo un minuscolo quadrato, tanto da apparire quasi
ridicolo, e che i “Folletti” non erano proprio quelli che potevano aspettarsi i visitatori più piccoli in
linea con il tema principale del villaggio (“Il più grande parco a tema natalizio d’Italia”). Si
trattava, infatti, di aspirapolveri, con grande delusione per questi ultimi e per tutti coloro che
avevano deciso di recarsi al villaggio con l’intenzione di partecipare ad un magnifico “viaggio alla
ricerca dello spirito natalizio” (Cfr. Doc. 24: Folletto aspirapolvere). Piuttosto, ancora una volta,
l’unico spirito o fine che emerge dalla condotta posta in essere dalla società sembra essere quello del
guadagno.
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Ancora, per quanto può desumersi dalla visione del filmato girato nel villaggio, quest’ultimo, più
che ispirato al tema del Natale, appariva ispirato ad una finalità commerciale. Infatti, all’interno
del parco venivano installate una serie di bancarelle, presso le quali era possibile acquistare prodotti
tutt’altro che natalizi: per fare alcuni esempi, occhiali, borracce e pietre (Cfr. Doc. 14: Video
villaggio).
Altra caratteristica che si può definire non conforme allo spirito del parco tematico “più grande
d’Italia” è la documentata presenza di simboli fallici all’interno del villaggio, nient’affatto adatti ad
un pubblico prevalentemente composto da famiglie con bambini (Cfr. Doc. 14: Video min. 6:06).
Infine, considerato che una delle poche attrazioni realmente accessibili era rappresentata dalla casa
di Babbo Natale, ciò comportava che l’utenza si affollasse per ore in attesa di entrare nell’attrazione
al freddo con bambini piccoli in carrozzina (Cfr. Doc. 14: Video).
Al contrario di quanto indicato nella mappa (Cfr. Doc. 3), invece, non erano proprio presenti
le seguenti attrazioni: la pista di pattinaggio previamente pubblicizzata, il “Ricovero della
Slitta”, la “Casa degli elfi”, il “Corridoio degli antenati”, la “Stazione della posta”, “Il bosco
degli elfi”, “Il pozzo dei desideri”.
Il video allegato al presente atto (Cfr. Doc. 14: Video Villaggio) dà prova delle carenze
organizzative e della grande delusione dei visitatori recatisi al villaggio per vivere il sogno del
Natale.
Come si può ben immaginare, l’assenza dei 30.000 mq di allestimenti natalizi promessi, nonché di
qualsivoglia spirito natalizio o di “scenografie e giochi di luce mozzafiato” come era stato
pubblicizzato dalla società (Cfr. Doc. 2, 3, 16), ha fortemente deluso le (false) aspettative
ingenerate in capo ai consumatori che avevano acquistato il biglietto, determinando una grave
violazione dei doveri contrattuali da parte della società convenuta.
Si fa notare che più volte la società organizzatrice ha più volte riconosciuto le criticità
lamentate, comunicando che le difficoltà sarebbero state risolte. Secondo le dichiarazioni di
quest’ultima, infatti: “Come spesso succede in eventi di questa portata, l’apertura al pubblico è 19
il momento in cui molti aspetti organizzativi vengono affinati e le criticità risolte”. (Cfr. Doc. 25:
Milano Today su dichiarazioni società organizzatrice).
Tutto quanto esposto ha portato i consumatori a segnalare, sia tramite i social che all’associazione
Codacons, le gravi inadempienze contrattuali della società organizzatrice, oltreché la grave
violazione della buona fede contrattuale. L’ondata di proteste si è diffusa in modo spropositato in
pochissimi giorni, a tal punto che la società organizzatrice è stata costretta a chiudere
anticipatamente il villaggio e ad emettere un comunicato con il quale annunciava: “Gentile
pubblico, il villaggio di Babbo Natale chiuderà il prossimo 24 dicembre 2019 alle ore 18 anziché
il 6 gennaio 2020.
Siamo costretti a questa scelta perché i continui attacchi e le costanti denigrazioni avvenute sui
canali social e digitali dei giorni scorsi hanno purtroppo raggiunto il loro effetto riducendo
drasticamente la vendita dei biglietti e ponendoci nelle condizioni di non poter più sostenere i costi
di gestione. Abbiamo lottato per oltre un mese contro una pioggia eccezionale (nel solo mese di
novembre a Milano sono caduti 244 mm a fronte di una media di circa 100 mm) e per rimuovere il
fango che aveva letteralmente coperto tutta l’area del villaggio abbiamo dovuto ritardare
l’apertura. Di più non potevamo fare. Ringraziamo quindi tutti quelli che sono venuti a trovarci e
che hanno apprezzato l’esperienza.
Ringraziamo anche quelli che ci hanno criticato utilizzando toni decisi ma sempre civili e garbati.
Li abbiamo ascoltati e spesso siamo intervenuti seguendo le loro indicazioni per migliorare i servizi
esterni. Quando dovuto, abbiamo rimborsato loro il biglietto, cosa che continueremo a fare per chi
ha acquistato il tagliando in prevendita dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Chiudiamo con
amarezza, ma con il ricordo delle migliaia di bambini e bambine dai volti estasiati e sorridenti
all’uscita dalla casa di Babbo natale. Un ricordo che il fango non è riuscito a coprire.
Gli organizzatori” (Cfr. Doc. 23: comunicazione chiusura Villaggio).
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Pertanto, a fronte della ritenuta scorrettezza della condotta della società organizzatrice, il Codacons,
legittimato ad intervenire quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti riconosciuta ai
sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005, decideva di presentare l’odierna intrapresa processuale.
*********
CONSIDERATO CHE:
A) PRELIMINARMENTE: SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CODACONS
Il Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo), all’art. 140 statuisce che:
(comma 1) “I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a
correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
(Comma 5) In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse
ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti”
- che il CODACONS è legittimato ad intervenire quale associazione di protezione ambientale
riconosciuta ai sensi della legge 349/86, quale associazione di volontariato riconosciuta ai
sensi della legge 266/91, nonché quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti
riconosciuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005;
- che con decreto del 15 maggio 2000, il CODACONS è stato iscritto nel registro delle
associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale tenuto presso il 21
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.
281 del 30 Luglio 1998;
- che il Decreto Legislativo n. 206/2005, norma quadro in materia di consumerismo in Italia,
riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, e favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità;
- che, in modo particolare, il Decreto Legislativo n. 206/2005 riconosce come fondamentali i
diritti: alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad
un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all’educazione al consumo; alla
correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali; alla promozione ed allo sviluppo
dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
all’erogazione dei servizi pubblici secondo standards di qualità ed efficienza;
- che, in base al disposto di tale norma, le associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale, inserite nell’elenco di cui all’art. 137, sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi (art. 139), richiedendo al Tribunale di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e di adottare le misure
idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (art. 140);
- che sulla base della disposizione dell’art. 140 bis del su indicato decreto (comma 1) “I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili
anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine
ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati
cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al
risarcimento del danno e alle restituzioni.
- (comma 2) L’azione tutela:
22
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da
pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.”
Al Codacons inoltre sono state riconosciute funzioni para-pubblicistiche poiché “mediante
interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione – ed in quanto soggetti titolari di
funzioni para-pubblicistiche – concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità
nell’ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali
con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non assumendo, soltanto, la veste di mero
<denunciante> di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti”(ADUNANZA
PLENARIA CDS N. 1/2007)
In particolare la SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 17351/2011 – CHE
COSTITUISCE UNO DEI PUNTI PIU’ ELEVATI DELLA RIFLESSIONE
GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI
INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI, AFFIDATI, COME NOTO, DALL’ART. 139
CODICE DEL CONSUMO ALLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI E
UTENTI – ha individuato in capo al CODACONS il compito di agire a tutela “degli interessi
collettivi dei consumatori” e “dell’interesse generale e comune ad un’intera categoria di utenti e
consumatori”, e dunque, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell’art. 3 L. 281/1998,
ha riconsociuto al Codacons – senza che ciò comporti una “sostituzione”, con le proprie azioni, alle
iniziative dei singoli – il compito di “spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli
ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il
singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose 23
controversie per somme radicalmente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di
interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che,, nel libro
Verde del 2005, ed ancora più nel Libro Bianco adottato dalla Commissione il 2 aprile 2008”.
Successivamente l’ADUNANZA PLENARIA CDS N. 7/2012 – che si colloca anch’essa sulla
scia del riconoscimento (giurisprudenziale) del ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del
CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini – ha affermato di non disconoscere “il ruolo che le
associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell’ordinamento, e il
contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione…”.
Ed ancora, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 DICEMBRE 2012, N 5560:
“L’Ente esponenziale, oltre che di posizioni giuridiche appartenenti anche a singoli componenti
della collettività rappresentata, è titolare di posizioni giuridiche in via esclusiva, cioè di interessi
collettivi, riguardo ai quali gode di una posizione giuridica soggettiva riguardo alla quale è titolare
di legittimazione ad agire anche se l’atto amministrativo che è in contrasto con essa posizione
risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenti alla categoria;… Osserva al
riguardo la Sezione che il Codacons è qualificabile come Ente esponenziale di interessi di natura
collettiva dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici. Secondo l’orientamento
giurisprudenziale fatto proprio dal T.A.R. l’Ente esponenziale è titolare, oltre che di posizioni
giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della colelttività da esso
rappresentata, anche di posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè di interessi
collettivi propriamente detti, con possibilità che la sua azione, volta alla tutela dell’interesse
collettivo della categoria, possa porsi in contrasto con l’interesse del singolo componente”
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV, 18 NOVEMBRE 2013, N. 5451). Detti principi sono condivisi
dal colelgio perché l’interesse collettivo degli Enti esponenziali deve identificarsi nell’interesse di
tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non degli interessi di singoli
associati o gruppi di associati e ciò anche mel caso in cui un provvedimento porti vantaggi ad
alcuni e asseriti pregiudizi ad altri (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 GIUGNO 2014, N. 24
3164).
Tanto esclude che le censure in esame siano idonee ad escludere nel caso di specie la
legittimazione a ricorrere del Codacons perché è irrilevante se ild edotto contrasto sia relativo ad
una minima o massima percentuale di associati. E’ da rilevare inoltre che il Codacons ha
impugnato le determinazioni comunali in materia di sosta tariffata perché pregiudizievoli non solo
sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo del peggioramento della qualità della vità della
generalità degli utenti in assenza di adozione di misure ulteriori a quelle riguardanti le tariffe;
sussiste quindi piena legittimazione di detto Ente alla proposizione del ricorso introduttivo del
giudizio, atteso che la difesa dell’ambiente e il buon andamento dei servizi pubblcii essenziali
(idonei ad interagire sulla qualità della vita degli utenti) rientrano tra i compiti statutari del
Codacons (art. 2 dello statuto) e nell’ambito della legittimazione riconosciuta ad esso dal D. Lgs.
N. 206 del 2005 e dagli artt. 13 e 18, comma 4, della l. n. 349 del 1986”.
INOLTRE RILEVA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UN., N.
23304 DEL 16 NOVEMBRE 2016 laddove statuisce: “…nel vigore della L. 281 del 1998, la
legittimazione ad agire discende dalla qualità di ente esponenziale ope legis, attribuita in base al
sistema previsto dall’articolo 3 della legge stessa con un sistema di iscrizione in elenco “avente
carattere costitutivo della legittimazione”, in base ad accertamento disciplinato in sequenza
procedimentale ex articolo 5, comma 2, L. cit.. Se, dunque, l’iscrizione nell’elenco ha carattere
costitutivo della legittimazione, essa, se non immediatamente provata (in presenza di “non
contestazione”), deve, quanto meno, essere allegata da chi agisce. E, nella concreta fattispecie,
dalla sentenza impugnata la circostanza predetta non risulta neppure allegata, mentre dalla
memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., si evince una implicita ammissione
dell’inesistenza dell’iscrizione”. Si tratta di una sentenza di rilievo dirimente, da un lato, perché,
esalta il fatto che, in forza dell’articolo 3, L. cit., le associazioni iscritte possono agire per la
tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori,
dall’altro lato, perché a maggior ragione possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo 25
consumatore.
L’interesse ad agire del CODACONS è ricondotto alle proprie finalità statutarie, comprendenti la
cura degli interessi collettivi dei consumatori e utenti, quale ente iscritto all’elenco delle
associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex D.Lgs. 206/2005 (Cfr.
Doc. 26: Statuto Codacons Nazionale).
B) LA PRIMA CLASS ACTION AMMESSA IN ITALIA: CODACONS / VODEN MEDICAL
INSTRUMENTS
Cassazione, III Sezione Civile, Ordinanza 2320/2018, Pres. Dott.ssa Vivaldi
Essendo la presente causa incardinata come “azione di classe” non si può non rilevare come il
Codacons abbia già ottenuto significativi riconoscimenti in ambito di “class action”.
La causa Codacons / Voden Medical Instruments instaurata presso il Tribunale di Milano, innanzi
all’Ill.mo Giudice, Dott. Petrozziello (Gr. 98/10), si proponeva di veder condannata la Società
Voden per gli esborsi sostenuti dai consumatori in corrispettivo dell’acquisto di test sulla febbre
suina messi in commercio nell’anno 2009 e rivelatisi ben presto del tutto inutili.
Giova fare tale richiamo alla causa Codacons / Voden per chiarire come la scrivente associazione
dei consumatori sia già stata riconosciuta:
1) come soggetto in grado di avere la legittimazione attiva in una class action ; e 2)
un’associazione in grado di tutelare gli interessi di una classe dei consumatori.
Con l’azione suddetta, veniva chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della Voden
Medical Instruments S.p.a. per aver commercializzato un prodotto privo di qualità funzionali
necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, inidoneo ad assolvere la funzione
economico-sociale che gli è propria, con richiesta di conseguente restituzione della somma di €
14,50 e di risarcimento del maggior danno subito.
Asseriva il Codacons che tutti i consumatori che acquistano il medesimo prodotto dal medesimo
produttore hanno diritto:26
- a che il prodotto non sia nocivo, pericoloso, privo di qualità ed idoneo ad assolvere al fine per il
quale è stato messo in commercio;
- a che non siano indotti all’acquisto attraverso pratiche commerciali scorrette o pubblicitarie
vietate o ingannevoli.
Presupposti per ottenere il risarcimento sono che:
- i componenti della classe abbiano acquistato il test;
- si sia trattato di un risultato inaffidabile;
- che, a seguito di tali circostanze abbiano patito un pregiudizio patrimoniale e non.
La classe rappresentata dal Codacons era costituita da tutti i soggetti che si sono recati in farmacia
per acquistare – ed hanno acquistato – l’ego test fu, dunque da: tutti coloro che possono dolersi di
aver acquistato un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni
dell’acquirente e, quindi, inidoneo ad assolvere la funzione economica-sociale che gli è propria,
oltre che potenzialmente in grado di determinare comportamenti pericolosi quando non dannosi per
la propria ed altrui salute.
L’Ill.mo Tribunale adito ha ritenuto ammissibile la domanda del Codacons e l’adesione alla stessa
(ai sensi del comma 9 dell’art. 140 bis D.lgs. n. 206/2005) di tutti i consumatori che abbiano
acquistato il prodotto Ego Test Fu commercializzato dalla Voden sulla base delle indicazioni fornite
dal foglio illustrativo del prodotto.
Con recentissima sentenza, pubblicata in data 31/01/2018, l’Ecc.ma Corte di Cassazione nella
persona della Dott.ssa Roberta Vivaldi, dichiarava il ricorso proposto da Voden Medical
Instruments S.p.a. inammissibile, confermando, pertanto, quanto sancito dai Giudici dei precedenti
gradi.
C) LA SENTENZA N. 17351 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE
DEL 18.08.2011 – CODACONS / RAS S.P.A.
27
La sentenza n. 17351/2011 della Corte di Cassazione ha confermato la capacità del Codacons
di tutelare gli interessi della collettività dei consumatori e utenti.
La suddetta pronuncia è seguita ad una controversia instauratasi tra Codacons e Ras S.p.A. in
materia di indebito aumento dei premi delle polizze posto in essere da quest’ultima.
In data 28 Luglio 2000, con Provvedimento n. 8546, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato infliggeva sanzioni a numerose società assicuratrici le quali, a seguito di un’illecita intesa,
hanno proceduto con l’aumento abnorme dei premi per le polizze di Rca.
Il Codacons ha citato, innanzi alla Corte d’appello di Milano la Ras S.p.A., una delle imprese
sanzionate dall’Autorità, chiedendo di:
a) accertare che la società convenuta avesse violato l’art. 85, comma 10 Trattato Cee, nel
determinare le tariffe RC auto dall’anno 1995 al 2000;
b) accertare la nullità delle clausole relative alla fissazione dei premi, nelle polizze Rca
stipulate nel periodo suddetto disponendo la sostituzione delle stesse con clausole che
prevedessero premi ridotti del 20%;
c) inibire alla compagnia assicuratrice convenuta la prosecuzione dell’illecito comportamento e
per l’effetto dichiarare illegittimo il rifiuto di riconoscere ai propri assicurati il diritto alla
restituzione delle somme indebitamente percepite;
d) ordinare alla compagnia di dare notizia per iscritto agli assicurati dell’iniziativa giudiziale
del Codacons e della propria disponibilità alla restituzione;
e) imporre alla società l’obbligo di procedere al ricalcolo dei premi assicurativi applicati nel
periodo suddetto, con conseguente storno e rimborso delle maggiori somme percepite;
f) condannare la società al risarcimento danni in favore del Codacons (ai sensi dell’art. 27
Legge 7 Dicembre 2000 n. 383) nella misura equitativamente determinata dal giudice;
Il quesito posto all’attenzione della Corte di Cassazione verteva sulla circostanza prevista dalla
legge 281/1998, recepita dal D. lgs. 206/2005, in relazione all’attribuzione di una legittimazione
autonoma, fondata su posizioni giuridiche diverse da quelle individuali, in particolar modo alla 28
tutela risarcitoria spettante ai consumatori lesi da comportamenti anticoncorrenziali, dai quali sia
derivato un indebito aumento dei prezzi.
Il Codacons, dunque, è stato riconosciuto, in tale sentenza, come soggetto capace di perseguire
“l’interesse comune all’intera categoria ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti
quali l’esistenza dell’illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l’illecito ed il danno,
dell’esistenza e dell’entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole
posizioni individuali), problemi la cui soluzione torna a vantaggio di tutti gli assicurati sollevando
ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all’iniziativa singola e dalle remore ad agire
individualmente in giudizio che potrebbero derivare dalla consapevolezza della disparità dei
rapporti di forza”.
Pertanto, è stato accertato che il Codacons sia un soggetto di diritto capace di rispondere “ad
interessi che vanno oltre quelli propri di ogni singolo danneggiato e che non avrebbero potuto
essere perseguiti tramite la somma delle singole iniziative”.
La Corte ha inoltre statuito che “il Codacons, quale ente esponenziale degli interessi degli utenti dei
servizi assicurativi, è legittimato a proporre le domande dirette a fare accertare la violazione delle
regole della concorrenza; la nullità delle clausole contenenti la determinazione dei premi, pattuite
nel periodo a cui risalgono le violazioni; le modalità con cui la compagnia assicuratrice ha
proceduto e procede al calcolo dei premi e la determinazione dei criteri per il relativo ricalcolo, al
fine di uniformare i corrispettivi a quelli che le compagnie assicuratrici avrebbero potuto
determinare, in mancanza dell’intesa illecita; nonché la domanda che vengano adottate le misure
idonee ad informare gli assicurati dei loro diritti, ivi inclusa quella di pubblicazione della sentenza
di condanna, trattandosi di domande che rientrano fra quelle tendenti ad eliminare gli effetti delle
violazioni e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza,
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 30 Luglio 1998
n. 281.
29
Il Codacons è altresì legittimato a proporre, ai sensi delle citate norme, le domande di restituzione
e di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere
l’interesse comune all’intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi ad ottenere una
pronuncia di accertamento su aspetti quali l’esistenza dell’illecito, della responsabilità, del nesso
causale fra l’illecito e il danno, dell’esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle
peculiarità delle singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le
iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati da relativi oneri e rischi”.
Quanto sino ad ora riferito sottolinea la grande importanza attribuita al Codacons, che può, dunque,
considerarsi un’associazione in grado di tutelare gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti.
D) IL PRECEDENTE DELL’ORDINANZA DI AMMISSIONE DEL CODACONS NEL
PROCEDIMENTO CONTRO TRENORD E LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO
3756/2017
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 21.05.2015 disponeva l’ammissione del Codacons, e con la
stessa, predisponeva la riunione delle cause pendenti singolarmente nei confronti di Trenord per i
fatti relativi al non corretto funzionamento del nuovo sistema informatizzato di programmazione e
gestione dei turni del personale, messo in funzione da Trenord il giorno 9.12.2012 senza alcuna
sperimentazione.
Ciò non aveva garantito a tutti i pendolari-utenti (circa 650.000 al giorno) la fruizione del servizio di
trasporto.
Molti treni non erano partiti ed erano stati soppressi, molti altri avevano subito cospicui ritardi, il
tutto senza un’adeguata informazione ai passeggeri.
Il Collegio del Tribunale di Milano disponeva pertanto la riunione delle cause, riconoscendo il
Codacons quale legittimato attivo nel procedimento, in grado di tutelare efficacemente gli interessi
dei consumatori nel procedimento in esame.
30
Con la stessa l’Ill.mo Presidente del Collegio, Dott. Giorgio Alcioni, fissava udienza collegiale
davanti al Collegio del Tribunale di Milano, per la prosecuzione della causa in oggetto.
Nonostante l’Ordinanza di ammissione del Codacons, il Tribunale di Milano rigettava le domande
dei consumatori volte ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti dai consumatori a causa dei
disservizi verificatisi. Immediatamente impugnato il provvedimento in Corte d’Appello di Milano,
con sentenza n. 3756/2017 la Corte meneghina riformava la pronuncia di prime cure, accogliendo
l’azione di classe ex art. 140-bis avviata dall’Associazione e condannando Trenord a risarcire tutti
gli aderenti con la somma equitativamente determinata nell’importo di 100,00 euro per il disagio
arrecato.
E) LA RECENTISSIMA ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ CODACONS / COMUNE DI
MILANO
In merito ai riconoscimenti ottenuti dall’Associazione Codacons giova ricordare anche la
recentissima Ordinanza del Collegio della Decima Sezione del Tribunale di Milano, Presidente,
Ill.ma Dott.ssa Giovanna Gentile, la n. 1791/17, emessa all’esito dell’azione di classe promossa dal
Codacons avverso il Comune di Milano, rubricata con Rg. 49682/16.
Con la suddetta azione veniva convenuto in giudizio il Comune di Milano per il risarcimento dei
danni subiti in relazione ai furti di statue e manufatti avvenuti in data 16 Marzo 2016 all’interno del
Cimitero Monumentale di Milano.
Con la ricordata pronuncia, il Collegio del Tribunale di Milano, dichiarava ammissibile l’azione di
classe proposta dall’Associazione in favore di Marina Mastropietro Von Reutenkrantz, nei confronti
del Comune di Milano per i furti avvenuti nel Cimitero Monumentale di Milano il 16 marzo 2016.
Con tale ordinanza il Collegio della Decima Sezione del Tribunale di Milano ammetteva l’azione
riconoscendo pertanto Codacons, ente in grado di rappresentare gli interessi dei consumatori.
Con la medesima disponeva altresì che possono aderire all’azione tutti i soggetti titolari di una
concessione nel suddetto cimitero e tutti coloro che avessero subito furti di propri manufatti.31
La suddetta ordinanza dimostra ulteriormente come il Codacons debba essere considerato a
tutti gli effetti come ente in grado di rappresentare in modo idoneo l’interesse dei
consumatori.
*********
NEL MERITO
1. PRELIMINARMENTE: SULL’ISTITUTO DELL’AZIONE DI CLASSE
L’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento strumenti di tutela giurisdizionale collettiva è
avvertita da tempo. Dagli anni Settanta ad oggi il novero delle azioni collettive è andato via via
crescendo e sono oramai diversi i rimedi volti a tutelare situazioni giuridiche a carattere
sovraindividuale. Tuttavia, l’azione di classe ex art. 140 bis Cod. Cons. costituisce il primo rimedio
collettivo a carattere effettivamente risarcitorio. La disposizione appena indicata è stata introdotta
con l’art. 2, comma 446, L. 24.12.2007, n. 244, ma, differita più volte la sua entrata in vigore, con
l’art. 49 della legge 23.7.2009, n. 99 ne è stato completamente rivisto ed ampliato il testo,
prevedendo, inoltre, che la sua applicazione fosse limitata agli illeciti posti in essere dopo l’entrata
in vigore della suddetta legge, ovvero dopo il 15 agosto 2009. Da ultimo, poi, la disposizione in
questione è stata nuovamente modificata dall’art. 6 del decreto-legge 24.1.2012, n. 1 convertito con
modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27.
L’azione ex art. 140 bis Cod. Cons. opera all’interno di un ristretto ambito di applicazione. Più
precisamente l’azione di classe tutela diritti soggettivi: a) che hanno un contenuto risarcitorio o
restitutorio; b) che appartengono alle categorie previste dal comma 2 dell’art. 140 bis Cod. Cons. e
cioè sono: b1) diritti derivanti dall’applicazione della medesima clausola contrattuale contenuta
nelle clausole generali di contratto ex art. 1341 c.c. o nei moduli o formulari predisposti dal
legislatore per disciplinare uniformemente i rapporti con i consumatori; b2) diritti derivanti da
illeciti contrattuali posti in essere nei confronti dei consumatori in maniera reiterata e
uniforme, ovvero tali da essere apprezzati in una dimensione unitaria ed omogenea; b3) diritti 32
derivanti dall’utilizzo dello stesso tipo di prodotto o servizio; b4) diritti derivanti dalla stessa
pratica commerciale scorretta; b5) diritti derivanti dallo stesso comportamento anticoncorrenziale.
Tuttavia, l’ambito di applicazione appena indicato determina solo il perimetro maggiore entro cui si
può muovere il giudizio di classe, poiché al suo interno operano ulteriori criteri selettivi. Al fine di
determinare più specificamente l’oggetto del giudizio all’interno del perimetro applicativo appena
descritto, occorre procedere ad alcune considerazioni di ordine preliminare, che discendono dalle
modifiche apportate dall’art. 6 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2012. La recente novellazione, infatti, ha inciso sulla precedente disciplina dell’oggetto nei
seguenti termini: a) ha chiarito che l’oggetto del giudizio è limitato ai diritti soggettivi dei
consumatori caratterizzati dall’evidente «omogeneità»; b) ha allargato l’oggetto della tutela
ricomprendendovi gli interessi collettivi dei consumatori.
Il comma 1 dell’art. 140 bis Cod. Cons. prevede che la domanda di classe possa essere proposta da
«ciascun componente della classe» ed il comma 6 richiede ai fini dell’ammissibilità della domanda
che non sussista un conflitto di interessi ed inoltre che il proponente sia « in grado di curare
adeguatamente l’interesse della classe». Il proponente è, dunque, colui che “propone” la domanda
di classe e che agisce per la classe (Cfr. sul punto, Trib. Roma, sent. 25.3.2011, Corte d’App.
Milano, sent. 3.5.2011; Trib. Torino, 27.5.2010, che ha ritenuto carente d’interesse ad agire il
proponente che non versava nella stessa situazione prospettata in riferimento alla classe). La
legittimazione ad agire è individuale, ma ciò non significa, come ritiene parte della giurisprudenza
(Cfr. ad es. Trib. Torino, sent. 4.6.2011; Trib. Torino, sent. 7.4.2011), che anche l’azione sia
individuale, bensì solo che ogni singolo membro della classe ha il potere, se ne ricorrono i
presupposti, di avviare il giudizio collettivo. L’azione di classe è, infatti, un’azione rappresentativa,
con effetti suoi propri, e costituisce uno strumento distinto, alternativo ed ulteriore rispetto
all’azione individuale. La legge ammette che il consumatore appartenente alla classe possa anche
agire mediante associazioni a cui dà mandato o comitati cui partecipa.
33
2. SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE AZIONE E SULL’OMOGENEITÀ
DEI DIRITTI
Secondo il dettato normativo, durante la prima udienza il Tribunale in composizione collegiale si
deve pronunciare sull'ammissibilità dell'azione di classe.
Ex art. 140 bis Cod. Cons., comma 6, “La domanda è dichiarata inammissibile quando (comma 6):
- è manifestamente infondata;
- sussiste un conflitto di interessi;
- il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.”
Per quanto concerne la legittimazione del proponente Codacons e la sua capacità di curare
adeguatamente l’interesse della classe si rimanda a quanto già detto al punto a) della presente
trattazione, rubricato “Sulla legittimazione attiva del Codacons”, nel quale vengono elencate alcuni
tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dall’organizzazione a tutela dei consumatori nel corso degli
anni.
Non serve pertanto aggiungere altro sul punto.
Brevemente occorre anche sottolineare come nel caso di specie non si ravvisi una situazione di
conflitto di interesse, come indicato dal comma 6 dell’art. 140 bis sopra riportato; infatti, la
ricorrente, Sig.ra Stefania Stella Barbagallo riveste le caratteristiche di consumatore per il
procedimento suddetto, come disciplinato dal Codice del Consumo, e non svolge alcuna attività
dipendente dall’Associazione Codacons.
Pertanto, anche sotto tale profilo l’azione deve essere considerata ammissibile.
Per quanto concerne il profilo della “manifesta fondatezza”, il Collegio del Tribunale dovrà
valutare, senza entrare nel merito dell’azione proposta, se ad un primo sguardo, essa risulti essere
“manifestamente fondata”.
Nel caso ivi affrontato l’azione proposta appare essere in tutto e per tutto fondata, e pertanto anche
sotto tale profilo dovrà essere considerata ammissibile.34
Per quanto concerne, invece, l’omogeneità dei diritti, giova fare alcune considerazioni.
Prima delle modifiche apportate con il D.L. n. 1/2012, l’esatta determinazione del requisito di
omogeneità era particolarmente controversa.
Secondo una prima lettura i diritti tutelati dall’azione dovevano essere completamente identici;
secondo una differente lettura, invece, i diritti tutelati dall’azione dovevano essere solo parzialmente
identici, cioè “omogenei”.
Con la recente novellazione, la questione interpretativa è stata senz’altro risolta nel secondo senso,
poiché il D.L. n. 1/2012 ha eliminato dal testo della legge i riferimenti all’identità, sostituendoli con
il requisito di omogeneità.
Come conferma la lettura del comma 12 della norma, dunque, i diritti da tutelare potranno dirsi
omogenei al ricorrere delle tre seguenti condizioni:
a) la loro fattispecie causale ha una parte (necessaria) comune, ed una parte (eventuale)
differenziata;
b) la parte comune deve coprire almeno le questioni giuridiche in fatto e in diritto sulla base
delle quali è dato accertare la responsabilità della parte imprenditoriale;
c) la parte differenziata, come detto eventuale, può coprire l’arco delle questioni da cui
dipende l’estensione della responsabilità, ovvero la determinazione del quantum .
Al fine della determinazione esatta della parte comune occorre rifarsi ai principi giurisprudenziali
elaborati con riguardo all’azione ordinaria di condanna generica; ovvero, sarà sufficiente, per
procedere ex art. 140 bis, che i diritti dei consumatori abbiano in comune solo il fatto
potenzialmente produttivo di danno (Cfr. sul punto, Tribunale di Roma, Ordinanza del 27.4.2012
e Cfr. Corte d’Appello di Milano, Ordinanza del 9.11.2013).
Nel caso ivi trattato, sono migliaia i consumatori che hanno acquistato dei biglietti per accedere
all’evento “Il sogno del Natale” organizzato dalla “Out Of Border S.r.l”, e che sono rimasti
gravemente delusi dalle aspettative falsamente ingenerate su di loro da una pubblicità ingannevole e
dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della società stessa, come 35
ampiamente documentato nel corso della trattazione. Tali principi sono posti dal legislatore alla
base della contrattualistica tra le parti e la loro violazione comporta illecito contrattuale.
Pertanto, tutti coloro i quali hanno acquistato i suddetti biglietti potranno aderire alla presente
azione.
Il diritto, e quindi il rapporto di diritto privato scaturente è il medesimo per tutti gli aderenti.
In ragione di ciò, tutti coloro che aderiranno alla presente azione, aventi le caratteristiche sopra
richiamate interessati dalla medesima condotta illegittima attuata dalla convenuta, dovranno essere
considerati in possesso di diritti omogenei e pertanto legittimati a chiedere la restituzione delle
somme pagate per l’acquisto dei biglietti. Le condotte che si ritengono illegittime sono quelle che
di seguito verranno illustrate.
3. LA QUALIFICAZONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI
COME RIENTRANTE NEL CODICE DEL CONSUMO
A norma dell’Art. 3 Codice del Consumo si intende per consumatore od utente: “la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta”; mentre si definisce professionista: “la persona fisica o giuridica che agisce
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario".
Tale nozione di consumatore è stata, di recente, oggetto dell’interpretazione dei Supremi Giudici, i
quali hanno risolto, una volta per tutte, le problematiche interpretative della norma chiarendo che la
qualifica di consumatore spetta: “alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la
soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il
contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso” (Cfr. Cass. ord.
12 marzo 2014, n. 5705).
36
Non v’è dubbio alcuno, pertanto, come, nel caso di specie, colui il quale acquisti un valido titolo di
ingresso per la visita al villaggio “Il Sogno del Natale”, rivesta la qualifica di consumatore ex art. 3
del Codice del Consumo.
Così come, non sussistono dubbi interpretativi circa la qualifica di professionista della resistente,
agendo la medesima nell’esercizio della propria attività commerciale/professionale svolta.
Al caso de quo agitur pertanto saranno applicate le norme del Codice del Consumo.
Va, altresì, considerato come le parti del rapporto contrattuale siano, una un consumatore e l’altra
un professionista, ontologicamente dotate di uno squilibrio conoscitivo che deve sempre essere
tenuto a mente.
Il professionista assume la denominazione di “contraente forte” mentre il consumatore è il
“contraente debole”; tale definizione è dovuta al fatto che il professionista è, per propria natura, in
una posizione contrattuale privilegiata rispetto al consumatore.
Egli infatti dispone di conoscenze assai superiori a quelle del consumatore medio.
In dottrina si utilizza l’espressione “contratto asimmetrico”, locuzione con la quale si vorrebbe
definire un nuovo paradigma contrattuale, intendendo per “nuovo paradigma contrattuale” “un
modello di contratto governato da un insieme di regole che diverge in modo significativo dalla
disciplina del contratto <in genere> consegnataci dagli artt. 1321 e ss. c.c., e che possiamo
chiamare <contratto di diritto comune>” (Cfr. Roppo, in Corr. giur., 2009, 267 ss.).
In particolare, con tale espressione, ci si vorrebbe riferire a tutti quei “contratti in cui si
fronteggiano due soggetti di mercato caratterizzati da una significativa asimmetria di potere
contrattuale: asimmetria che, per il fatto di derivare precisamente dalle rispettive “fisiologiche”
posizioni di mercato, si presenta come asimmetria di tipo per l’appunto fisiologico e non
patologico”.
Ovviamente, già la disciplina dei contratti del consumatore diverge da quella del contratto in genere
caratterizzandosi per il fatto di essere – da un punto di vista soggettivo – relativa a soggetti che
37
assumono, nella dinamica contrattuale, ruoli connotati da una fisiologica, strutturale asimmetria
di potere.
4. LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX ART.
1375, 1175, E ART. 1176 C.C. E IL CONSEGUENTE ILLECITO CONTRATTUALE DI
“OUT OF BORDER S.R.L.”
Come si è già detto, il diritto, e quindi il rapporto di diritto privato scaturente è il medesimo per tutti
gli aderenti. Esso si distingue in due condotte illecite poste in essere dalla società organizzatrice. La
prima di queste si riferisce alla violazione di alcuni principi posti dal legislatore alla base della
contrattualistica tra le parti, e sono i doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del
contratto; la seconda alla pubblicità ingannevole divulgata dall’odierna convenuta. Veniamo,
innanzitutto, al primo punto. Nello specifico, l’attenzione deve essere rivolta non tanto al contratto
di servizi sorto tra alcuni aderenti e Ticketone o Ticketmaster, che sono rivenditori dei biglietti e
non gli organizzatori, né tantomeno i gestori dell’evento, quanto piuttosto al contratto vero e proprio
di vendita che intercorre tra il cliente e la società organizzatrice “Out Of Border S.r.l.”. Infatti,
sebbene il contratto di Vendita si concluda per il tramite di un rivenditore, deve ritenersi stipulato
tra il cliente e la società organizzatrice: esso ha ad oggetto la compravendita di un Titolo di
ingresso, che dà diritto ad accedere allo spettacolo “Il sogno del Natale”, come descritto e
pubblicizzato dalla società organizzatrice, in cambio di un corrispettivo in denaro da parte
dell’acquirente, in linea con l’art. 1470 cc.
Come ben si sa, la stipulazione di un contratto comporta l’insorgere di una serie di obbligazioni in
capo ad entrambe le parti. Nello specifico, a fronte del corrispettivo pagato dal cliente per
l’acquisto del biglietto, sorge un obbligo della società organizzatrice consistente, non solo nel
trasferimento del diritto di accesso allo spettacolo in capo al primo, ma anche
nell’adempimento delle prestazioni con la dovuta diligenza, a norma dell’art. 1176 cc.
38
In particolare, il secondo comma dell’art. 1176 cc stabilisce che, nell’adempimento delle
obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Pertanto, la Out of Border S.r.l., svolgendo attività professionale, avrebbe dovuto adempiere tutte le
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto
imprenditore. Relativamente al contenuto della diligenza qualificata la S.C. ha affermato “che
incorre in responsabilità il debitore che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività
professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione
alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico, mediante impiego delle
energie e dei mezzi normalmente ed obbiettivamente necessari ed utili all’adempimento della
prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi
dannosi” (ex multis C. 3462/07). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, laddove emerge che la
società non ha adempiuto con diligenza la prestazione contrattuale così come promessa.
In capo al consumatore/acquirente che effettua un pagamento per l’acquisto di un biglietto al fine di
assistere allo “spettacolo di Natale più grande d’Italia, unico nel suo genere”, sorge l’aspettativa
che quest’ultimo sia conforme a quello descritto e tanto ben pubblicizzato e che ci sia, da parte della
Società, una dovuta attenzione all’adempimento delle prestazioni come promesse.
Tale affidamento si fonda, appunto, sui principi di buona fede e correttezza, riconosciuti nel nostro
ordinamento come principi generali di diritto e, in particolare, della contrattazione tra le parti.
Questi sono previsti agli artt. 1375 e 1175 del codice civile: il primo, infatti prevede che il
contratto debba essere eseguito secondo buona fede, mentre il secondo stabilisce che il debitore e il
creditore debbano comportarsi secondo le regole della correttezza.
Con tali disposizioni il legislatore vuole che la buona fede governi l’intera vita del rapporto
contrattuale, ritenendola in grado di esprimere un’esigenza di tutela fondamentale delle parti, nel
caso di specie il consumatore/acquirente e la società Out of Border S.r.l, organizzatrice dell’evento
“Il Sogno del Natale”.39
Specialmente, essa è in grado di tutelare la parte debole del contratto, ossia il consumatore,
chiedendo che il debitore (in questo caso Out of Border S.r.l.) si immedesimi realmente negli
interessi che ha promesso di soddisfare, fino a considerarli come propri, determinando in tal modo il
soddisfacimento degli obiettivi che entrambe le parti si sono proposte.
Lo scopo del legislatore è, pertanto, quello di tutelare la fiducia dell'acquirente verso il rispetto, ad
opera della controparte, delle condizioni contrattuali stabilite; e, ancora, quello di assicurare il
primo che qualcosa di spiacevole non si dovrà verificare.
Pertanto, in linea con tali principi, la Out of Border S.r.l. era tenuta, dal momento della
stipula del contratto, non solo a far acquistare a ciascun consumatore il diritto ad accedere
all’evento (in linea con gli obblighi del venditore previsti dall’art. 1476 cc), ma anche a
provvedere al soddisfacimento delle aspettative che lei stessa aveva ingenerato in ciascuno di
loro, mediante una pubblicità che, ad oggi, si può definire eccezionale e sproporzionata
rispetto all’evento.
Questo, invece, non si è verificato nel caso di specie, per tutte le ragioni che già si sono
illustrate in narrativa: nello specifico, la “Out of Border S.r.l.”, avrebbe “ingigantito” la
spettacolarità dell’evento con informazioni decettive, ma anche false, ingannevoli e fuorvianti
circa le caratteristiche del villaggio, al fine di creare grandi aspettative nei consumatori, in
modo tale da indurli all’acquisto dei biglietti.
Per tali ragioni, deve ritenersi certamente violato il principio di buona fede che il legislatore pone
alla base della contrattazione tra le parti: in particolare tale violazione è ravvisabile nella fase
dell’esecuzione delle prestazioni “promesse” dalla società (violazione della cd. buona fede in
executivis).
Sul punto, la Corte di Cassazione è ormai orientata nel senso che la violazione dei predetti
obblighi di correttezza e buona fede, “costituisce di per sé inadempimento e genera
responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio
alla controparte” (tra le altre, Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716).40
A tale soluzione si ricollega la considerazione degli obblighi di buona fede e correttezza come
“obblighi di protezione”: l’operare del principio di buona fede fa sì che il contratto sia
integrato da obblighi che, pur non esplicitati, sono coerenti con l’impegno originario, ma che
vanno anche oltre quelli previsti. In altri termini, il principio di buona fede in executivis
consente di aggiungere nel contratto tali obblighi di protezione, a tal punto che la loro
violazione genera di per sé inadempimento e quindi responsabilità contrattuale della
controparte.
L’inadempimento della “Out Of Border S.r.l.”, nei termini anzidetti, genera, a norma dell’art. 1453
cc, la possibilità degli acquirenti di chiedere la risoluzione del contratto. Quest’ultima, infatti,
sarebbe ammissibile in quanto, in linea con l’art. 1455 cc. non potrebbe in alcun modo ritenersi di
scarsa importanza, visto che la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza
nell’esecuzione del contratto ha determinato il venir meno dell’interesse della controparte alla
stregua della funzione del negozio. Pertanto, si deve ritenere che l’inadempimento accertato,
consistente nella violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che hanno inficiato alla base
il contratto stipulato tra gli acquirenti dei biglietti e la Out of Border S.r.l., presenta i requisiti
d’importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, tali da giustificare la richiesta di
risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1458 cc, ha effetto retroattivo tra le parti: poiché la
risoluzione consegue all'inadempimento di una parte, essa obbliga la parte stessa a restituire
quanto eventualmente ricevuto che, altrimenti, configurerebbe indebito oggettivo (2033 c.c.).
Si configura un indebito oggettivo non solo quando il debito non sussiste e non è mai sorto, ma
anche quello in cui è già stato estinto oppure, ancora, quando venga retroattivamente meno il
negozio fondamentale, come accade in caso di risoluzione: ciò che accade nel caso di specie.
La regola della restituzione di quanto eventualmente ricevuto non vale nei contratti di durata, per i
quali ciascuna delle precedenti prestazioni è autonoma: per tali ragioni, in questi casi, può essere
riconosciuto un dovere di restituzione solo parziale. Il contratto oggetto del presente caso, tuttavia, 41
non può considerarsi come rientrante in quest’ultima ipotesi. Esso, semmai, deve essere
considerato come un evento unicum non scindibile: vi è una sola prestazione, quella della
vendita del Titolo di ingresso al Villaggio, che consente l’accesso ad uno spettacolo non
frazionabile, ma caratterizzato dalla sua unicità.
In linea con tali considerazioni, la sentenza della Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n. 8766 - in
relazione ad un caso in cui in primo grado era stata domandata la restituzione del "prezzo del
biglietto pagato da ciascuno per assistere, la sera del (OMISSIS), alla rappresentazione dell'opera
lirica "(OMISSIS)"", definitivamente interrotta per le avverse condizioni atmosferiche alla fine del
1 atto – aveva ritenuto che “correttamente il giudice dell'appello, nel confermare sul punto la
sentenza del giudice di prime cure, ha considerato lo spettacolo lirico "(OMISSIS)" come "un
unicum di portata artistica... non scindibile".
Alla stessa stregua deve, allora, essere considerata la prestazione oggetto del contratto stipulato tra
il cliente e la società organizzatrice dell’evento del “Sogno del Natale”: unica e inscindibile, in
quanto consistente nel trasferimento del diritto di accesso ad un unico spettacolo, sebbene costituito
da diverse attrazioni.
In questo caso, si deve ritenere, allora, che la società organizzatrice sia tenuta alla restituzione
integrale e non parziale, del biglietto acquistato da ciascun aderente.
5. SULLA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA DELLA OUT OF BORDER
S.R.L.: LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE COME CAUSA DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
L’abbondante pubblicità divulgata dalla società organizzatrice, e non solo, sulla maestosità
dell’evento “Il Sogno del Natale” è stata, di per sé, in grado di attrarre l’attenzione di migliaia di
visitatori, recatisi da tutt’Italia e di convincere questi ultimi ad acquistare i biglietti per avere la
possibilità di accedere al famoso Villaggio di Babbo Natale. Ad oggi, a seguito delle migliaia di
segnalazioni e recensioni negative sul villaggio, definito come “il più grande parco tematico di 42
tutta Italia”, “un luogo incantato in cui le fiabe prendono vita”, nonché della copiosa
documentazione allegata al presente atto, la pubblicità fatta sull’evento deve essere considerata
sproporzionata rispetto all’evento, nonché ingannevole.
Evidentemente, infatti, la spettacolarità dell’evento è stata “ingigantita” dalla società
organizzatrice al fine di ingenerare grandi aspettative nei consumatori, in modo tale da
indurli all’acquisto dei biglietti.
L’art. 18, comma 1, lett. d del Codice del Consumo fa rientrare all’interno della definizione di
“pratiche commerciali tra professionisti e consumatori”: “qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione
del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura
di un prodotto ai consumatori”.
Pertanto, in tale definizione rientra anche la pubblicità, diffusa con ogni mezzo, inclusi i social
network, i quotidiani, i quotidiani online, le comunicazioni emesse attraverso i siti ufficiali, ecc.;
quindi, anche la pubblicità diffusa dalla Out of Border S.r.l. per promuovere l’evento “Il sogno del
Natale” da essa organizzato.
Sempre a norma del Codice del Consumo, art. 20, la pratica commerciale è scorretta quando, in
contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è
diretta.
Il Codice del consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21-23) e aggressive
(articoli 24-26). Per quanto interessa in tale sede, la pubblicità è ritenuta “ingannevole quando
contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,
anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è
idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso: 43
a) l’esistenza o la natura del prodotto (“prodotto”, a norma dell’art. 18, è qualsiasi bene o servizio,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni);
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,
l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove
e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del
processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o
all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al
prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il
patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di
proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130
del presente Codice.”.
Nel caso di specie, la pubblicità sull’evento, innanzitutto ed evidentemente, non conteneva
informazioni rispondenti al vero. Gli organizzatori dell’evento, infatti, anche al momento della
data di apertura del villaggio (5 dicembre 2019), pur a fronte di una deludente e amara realtà,
che di lì a poco si sarebbe presentata ai numerosissimi visitatori giunti da tutta Italia,
continuavano a descrivere la struttura come un mondo magico: “Varcando i cancelli di questo
universo incantato, entrerete in una realtà parallela: in un’area complessiva di 30.000 metri
quadrati, organizzati in “mondi a tema”, attori e ballerini professionisti - nelle vesti di Elfi e 44
creature fantastiche – metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live, sotto la guida del
direttore artistico e di produzione per i contenuti artistici e performativi Bledi Radonshiqi,
raccontandovi aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato.
Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, il Corridoio degli
Antenati, la Casa degli Elfi (sviluppata su due piani), e la Casa e lo Studio di Babbo Natale, e si
concluderà con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo
Natale, e al Giardino Incantato.
Il secondo percorso del Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della
Scrittura - in cui i bambini, aiutati dagli Elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare
a Babbo Natale - e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.
Il terzo “mondo” è costituito dal Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato
dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.” (Cfr. Doc.
13: articolo Milano Today del 7 dicembre 2019).
Il fatto di continuare a descrivere falsamente, al momento dell’apertura, il villaggio come un
“mondo magico”, pur avendo davanti agli occhi uno scenario definito poco dopo da molti
visitatori come “terrificante e non consigliato” (Cfr. Doc. 14: Video) , dimostra l’intenzione
della società organizzatrice di vendere quanti più biglietti possibili pur nella consapevolezza
che ciò che si stava pubblicizzando non era conforme alla realtà.
Pertanto, è ravvisabile l’intenzione degli organizzatori di indurre in errore il consumatore medio,
falsandone il processo decisionale. In particolare, nel caso di specie, la pubblicità divulgata si è resa
idonea ad indurre in errore il consumatore circa “le caratteristiche principali del prodotto, i
rischi, l’esecuzione, la composizione, l’idoneità allo scopo”, (art. 20, comma 1, lett. b)”. Il
prodotto è inteso come diritto di accedere al villaggio così come descritto dalla società
organizzatrice. Infatti, come è possibile osservare dai numerosi documenti allegati nella trattazione,
certamente il consumatore può dirsi ingannato sull’esistenza e sulle caratteristiche principali
del prodotto, nonché sull’“idoneità dello stesso allo scopo”. Lo scopo o la causa vera propria 45
del contratto, nel caso di specie, è quello di partecipare ad un evento tematico aventi le
caratteristiche promesse dal venditore, ossia in particolare la possibilità di immergersi nello
spirito natalizio; causa che è venuta meno nel caso di specie, a seguito del mancato rispetto di
quanto promesso da parte della società organizzatrice dell’evento. Pertanto, anche tale condotta
consente al consumatore il diritto alla restituzione di quanto pagato per l’acquisto dei biglietti, in
quanto, per come posta in essere, ha indotto in errore il consumatore riguardo ad uno o più elementi
essenziali del contratto e, in ogni caso, lo ha indotto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
In merito, si rammenta la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, 4 febbraio 2005, Corriere del
merito, 2005, 755, che configura la pubblicità ingannevole come causa di risoluzione del
contratto. Nella specie l’avventore di una nota discoteca aveva chiesto accertarsi l’ingannevolezza
del messaggio pubblicitario, un depliant, in cui si diceva che sarebbe stata regalata a tutti i presenti
una t – shirt con il logo della discoteca stessa; l’istante era stato così indotto ad andare in discoteca,
senza però ricevere, nonostante le sue reiterate richieste, la t – shirt. 17 Il giudice ha accolto la
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, considerata l’attrazione “che detto capo
aveva esercitato sull’aderente alla serata, tenuto anche conto degli attributi intravisti nel capo di
abbigliamento; sicché in assenza della promessa della distribuzione dell’oggetto dei desideri,
appare verosimile che l’adesione a quella serata poteva anche non verificarsi…la promessa non
onorata della distribuzione di una maglietta, dalla firma di grido, ha orientato il comportamento
dell’attore nella scelta di quel locale, facendo assegnare allo stesso la sua predilezione, in funzione
proprio di quella promessa”. Il contratto in oggetto era stato qualificato come innominato di
spettacolo: la prestazione cui era impegnata la convenuta comprendeva anche la consegna della
maglietta, per cui il contratto, mancando tale prestazione, pur accessoria, ma determinante nella
scelta del locale, deve considerarsi inadempiuto. Da qui la condanna alla restituzione del costo del
biglietto (mentre alcun danno è stato riscontrato nella mancata consegna della maglietta).
46
La ratio che sta alla base di tale sentenza può dirsi condivisibile anche nel caso di cui trattasi,
per il fatto che la “locandina” o il depliant pubblicato nel sito ufficiale della società
organizzatrice dell’evento “Il sogno del Natale”, prevedeva un evento con determinate
caratteristiche, che non sono risultate dalla realtà dei fatti, come già ampiamente illustrato
nella trattazione. Le caratteristiche promesse che non sono in alcun modo state riscontrate al
momento della visita del villaggio da ciascun aderente, rappresentavano causa essenziale del
negozio giuridico stipulato. Per tali ragioni, deve considerarsi senza dubbio ammissibile la
possibilità degli aderenti di richiedere la risoluzione del contratto inficiato alla base dalla
pubblicità ingannevole divulgata falsamente sull’evento, con la conseguente possibilità di
richiedere le restituzioni integrale dei biglietti acquistati da ciascuno di essi.
6. SUL DIRITTO ALLE RESTITUZIONI
Le condotte ut supra descritte e tenute dalla convenuta hanno determinato in capo alla ricorrente
Sig.ra Stefania Stella Barbagallo, così come a tutti gli altri consumatori appartenenti alla medesima
classe, un diritto alla restituzione integrale di quanto pagato per l’acquisto dei biglietti per accedere
all’evento, rivelatosi un vero e proprio “flop”. Si tratta di una circostanza che appare incontestabile
alla luce di quanto sin qui esposto e il diritto alla restituzione è evidentemente conseguenza causale
diretta della condotta illecita posta in essere dall’odierna convenuta. Le condotte, per come poste in
essere dalla società organizzatrice dell’evento, consentono di ritenere configurata l’ipotesi di
indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc, che prevede che “Chi ha eseguito un pagamento non
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”; situazione che si prefigura nel caso di specie,
laddove deve senza dubbio ritenersi venuta meno la causa essenziale del contratto, ossia quella che
aveva spinto il consumatore all’acquisto dei biglietti. In particolare, sia la violazione di “obblighi
di protezione”, quali la buona fede e la correttezza che integrano il contratto, che la
divulgazione di una pubblicità ingannevole hanno comportano il venir meno, in senso
retroattivo, del negozio fondamentale, che legittima il consumatore alla richiesta di 47
risoluzione del contratto e al conseguente diritto alla restituzione, a norma dell’art. 2033 cc.
Pertanto, dovrà ritenersi dovuto il rimborso integrale dei biglietti acquistati da ciascuno degli
aderenti alla presente azione giudiziaria.
*** *** ***
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto e considerato, il Codacons, ut supra rappresentato,
domiciliato e difeso, in nome e per conto, nonché in favore del ricorrente,
CITA
OUT OF BORDER S.R.L, P.IVA 12152810011, in persona del legale rappresentante pro tempore
sita in Torino (TO), Via Giuseppe Galliano 15 - cap 10129, a comparire innanzi all’intestato
Tribunale, all’udienza che si terrà il giorno __________, ore di rito, Sezione e Giudice designando,
con l’invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale udienza, nei modi e nelle forma previste
dalla legge, si sensi e per gli effetti dell’art. 166 C.P.C. ed a comparire nella stessa udienza dinanzi
al Giudice designato, ai sensi dell’art. 168 C.P.C., con l’avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine di venti giorni implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., e in difetto di
costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione ed eccezione ex adverso proposta, così
statuire:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare, con ordinanza all’esito della prima udienza, l’ammissibilità della
presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell’art.
140 bis del D.lgs. n. 206/2005;
- Con la medesima ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,
specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla classe, e stabilire i termini e le
modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell’adesione;
48
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertarsi e dichiararsi il grave illecito contrattuale di OUT OF BORDER S.R.L.
configurato dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che integrano il contratto;
- E per l’effetto:
- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto
pagato da ciascun aderente per l’acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un
Titolo di ingresso per accedere all’evento “Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti);
SEMPRE NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la posizione in essere, da parte dell’odierna convenuta Out Of
Border S.r.l., di una pratica commerciale scorretta, nella specie consistente in una
pubblicità ingannevole divulgata sull’evento, come ampiamente illustrato nella trattazione;
- E, per l’effetto : accertata l’appartenenza alla classe degli aderenti, condannare la convenuta,
ai sensi dell’art. 140 bis del D.lgs. 206/2005, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla
restituzione (ex. art. 2033 cc.) di quanto pagato da ciascun aderente per l’acquisto dei
biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all’evento
“Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti);
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno del saldo effettivo del presente
giudizio. Salvo ogni altro diritto.
Si rende in comunicazione, mediante il deposito in cancelleria, la seguente documentazione:
- Doc. 1: Procura notarile
- Doc. 2: pubblicità su profilo Instagram ufficiale della società
- Doc: 3: dépliant sito ufficiale
- Doc. 4: Pubblicità su testata giornalistica Corriere
- Doc. 5: Pubblicità su testata giornalistica TgCom2449
- Doc. 6: Pubblicità su testata giornalistica La Repubblica
- Doc. 7: Tariffe biglietti Il sogno del Natale
- Doc. 8: La Stampa, 12 Novembre 2019, su sequestro Villaggio
- Doc. 9: Corriere, 13 Novembre 2019, su sequestro Villaggio
- Doc. 10: comunicazione degli organizzatori su posticipo apertura -13 Novembre 2019
- Doc. 11: MilanoToday su dichiarazioni società su posticipo apertura al 5 Dicembre 2019
- Doc. 12: Comunicati stampa Codacons
- Doc. 13: articolo MilanoToday del 7 dicembre 2019
- Doc. 14: Video Villaggio “Il sogno del Natale”
- Doc. 15: gruppo Facebook per richiesta rimborsi
- Doc. 16: pubblicità Villaggio prima pagina sito “Il Sogno del Natale”
- Doc. 17: relazione sul Villaggio
- Doc. 18: campi sterrati e cantiere
- Doc. 19: video parcheggio disabili
- Doc. 20: foto fasciatoio
- Doc. 21: foto casette vuote
- Doc. 22: foto trenino con panorama
- Doc. 23: comunicazione chiusura villaggio
- Doc. 24: Folletto aspirapolvere
- Doc. 25: Milano Today su dichiarazioni società organizzatrice
- Doc. 26: Statuto Codacons Nazionale
Con riserva di chiedere prova testimoniale, e di produrre ulteriori documenti ed istanze istruttorie.
50
Si comunica che le notificazioni nel corso della causa possono essere inoltrate al n. di fax
02.29404135, oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
In adempimento a quanto disposto dall’art. 9 comma 5 della Legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara
che il valore della causa è indeterminabile e che non è dovuto il C.U. ai sensi dell’articolo 8 Legge
11.08.1991 n. 266.
Milano, lì 15.01.2019
Avv. Marco Maria Donzelli
Avv. Valentina Danza
PROCURA
Il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori – in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe
Ursini – delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e nelle ulteriori fasi, di
impugnazione, opposizione ed esecuzione l’Avv.to Marco Maria Donzelli e l’Avv.to Valentina
Danza, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, formulare
nuove domande e rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, intervenire in altri
procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in
causa, ed espressa delega a firmare il presente atto, con espressa delega altresì ad incassare somme
liquidate a titolo di spese legali a seguito di sentenza o transazione giudiziale o stragiudiziale,
eleggendo domicilio presso il proprio studio, sito in Milano, Viale Abruzzi n.83, 20131. Dichiaro di
essere stato informato ai sensi dell’art. 4, terzo comma del D.lgs. 28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
51
medesimo decreto, come da atto allegato. Autorizzo il difensore al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Il Codacons
Avv. Giuseppe Ursini
È autentica
RELATA DI NOTIFICA
Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche
presso la Corte d’Appello di Milano, ho notificato il su esteso atto di citazione a:
OUT OF BORDER S.R.L, P.IVA 12152810011, in persona del legale rappresentante pro tempore
sita in Torino (TO), Via Giuseppe Galliano 15 - cap 10129,
A mani:
Ufficio pubblico Ministero presso Tribunale di Milano, Milano, Via Freguglia, n. 1, 20122;
A mani;52
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