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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE EX ART. 140 BIS D.LGS. 206/2005 Il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, CF. RSNGPP49A29H798I, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.73, in nome e per conto nonché in favore di Stefania Stella Barbagallo, nata a Milano, il 13/01/1973, CF. BRBSLL73A53F205C, residente in Cusano Milanino, via Veneto n. 31, giusta procura notarile in calce al presente atto (Cfr. Doc. 1), per atto del notaio _____________, con sede in _________________ repertorio n. __________, per rappresentanza sostanziale e processuale nel presente giudizio, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’ Avv. Marco Maria Donzelli, (C.F. DNZMRC62M10F205V), e pec: [email protected]), dall’Avv. Valentina Danza, (C.F. DNZVNT82T63E507D) e pec: [email protected]), eleggendo domicilio presso il loro studio sito in Viale Abruzzi n. 83, Milano - attore CONTRO 1

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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

EX ART. 140 BIS D.LGS. 206/2005

Il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e degli utenti e dei

consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, CF.

RSNGPP49A29H798I, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.73, in nome e per conto

nonché in favore di Stefania Stella Barbagallo, nata a Milano, il 13/01/1973, CF.

BRBSLL73A53F205C, residente in Cusano Milanino, via Veneto n. 31, giusta procura notarile in

calce al presente atto (Cfr. Doc. 1), per atto del notaio _____________, con sede in

_________________ repertorio n. __________, per rappresentanza sostanziale e processuale nel

presente giudizio, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’ Avv. Marco Maria Donzelli,

(C.F. DNZMRC62M10F205V), e pec: [email protected]), dall’Avv. Valentina

Danza, (C.F. DNZVNT82T63E507D) e pec: [email protected]), eleggendo

domicilio presso il loro studio sito in Viale Abruzzi n. 83, Milano

- attore –

CONTRO

OUT OF BORDER S.R.L, P.IVA 12152810011, in persona del legale rappresentante pro tempore

sita in Torino (TO), Via Giuseppe Galliano 15 - cap 10129,

- convenuto –

********

INDICE

IN FATTO……………………………………………………………………….……………..Pag. 3

1

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CONSIDERATO CHE

a) Preliminarmente: sulla legittimazione attiva del Codacons………………………...Pag.

20

b) La prima class action ammessa in Italia: Codacons / Voden Medical

Instruments………………………………………………………………………………...….Pag. 24

c) La sentenza n. 17351 della Corte di Cassazione, Sezione III civile del 18.08.2011 -

Codacons / Ras S.p.a………………………………………………………………………..…Pag.

26

d) Il precedente dell’Ordinanza di ammissione del Codacons nel procedimento contro

Trenord e la Sentenza della Corte d’Appello 3756/2017………………….…………...…....Pag.

29

e) L’ordinanza di ammissibilità Codacons / Comune di Milano ……………………...Pag.

29

NEL MERITO

1) Preliminarmente: sull’istituto dell’azione di classe.……………………………..…Pag. 30

2) Sull’ammissibilità della presente azione e sull’omogeneità dei diritti ……………..Pag.

32

3) La qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come rientrante nel Codice del

Consumo……………………………………………………………………………………....Pag. 35

4) La violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1375, 1175, e art. 1176 c.c. e

il conseguente illecito contrattuale di “Out of Border S.r.l.”……………………..……….Pag. 36

5) Sulla pratica commerciale scorretta della “Out of Border s.r.l.: la pubblicità

ingannevole come causa di risoluzione del

contratto…………………………………………………...…Pag. 41

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6) Sul diritto alle restituzioni…………………………………………….……………...Pag. 45

*********

IN FATTO

La presente azione giudiziaria sorge a seguito delle migliaia di segnalazioni ricevute dal Codacons

in merito all’amara delusione dell’evento “Il Sogno del Natale”, pubblicizzato dalla società

organizzatrice “Out of Border S.r.l.” come “un parco unico in Italia”, “un luogo incantato in cui le

fiabe prendono vita”. (Cfr. Doc. 2: pubblicità su profilo Instagram ufficiale della società).

Nel “depliant” pubblicato nel sito ufficiale dell’evento, ancora si legge: “Vieni a scoprire il magico

Villaggio di Babbo Natale. Il Villaggio di Babbo Natale è un parco tematico di 30.000 metri

quadrati dove potrai vivere lo spirito del Natale passeggiando tra ambienti fatati in compagnia di 3

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Elfi e Puppets giganti. Potrai scrivere la letterina dei tuoi desideri, scoprire i segreti della fabbrica

dei giocattoli e sentirti parte della grande famiglia di Babbo Natale. Sarà un’esperienza unica che

renderà il tuo Natale magico e indimenticabile. Ti aspettiamo!” (Cfr. Doc. 3: dépliant sito

ufficiale).

L’evento, così presentato, era in grado di attirare un gran numero di curiosi da tutt’Italia,

insieme alla cospicua pubblicità che le testate giornalistiche avevano contribuito a diffondere

sulla maestosità dello stesso.

L’evento, infatti, era tempestivamente apparso su tutte le testate giornalistiche più importanti: per

fare alcuni esempi, era stato pubblicizzato dal Corriere come “il villaggio incantato di 30 mila metri

quadrati, «il più grande d’Italia e unico nel suo genere»” (Cfr. Doc. 4: Pubblicità su testata

giornalistica Corriere); da TgCom24 come “il più esteso d'Italia [..], che offre un vero tuffo in una

realtà parallela, un sogno animato da attori e ballerini professionisti che vestono i panni di Elfi e

altre creature fantastiche, pronti a raccontare mille storie misteriose sulle creature che popolano

questo luogo fatato.” (Cfr. Doc. 5: Pubblicità su testata giornalistica TgCom24); e da La

Repubblica come “il più grande villaggio a tema natalizio d'Italia” (Cfr. Doc. 6: Pubblicità su

testata giornalistica La Repubblica).

Spinti dalla grandiosa campagna pubblicitaria che veniva divulgata sull’evento, migliaia di

persone provenienti da tutte le regioni d’Italia decidevano di acquistare il biglietto, o attraverso

i siti online di Ticketone e Ticketmaster, o tramite altri rivenditori autorizzati (l’altra soluzione

sarebbe stata quella di acquistare i biglietti direttamente in loco il giorno dell’evento).

Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, si distinguevano tre tipi di tariffe:

“1) BIGLIETTI GIORNALIERI:

-Lunedì - venerdì: Intero 13 €/ Ridotto 10 € (1-12 anni, Over 65);

-Sabato e domenica: Intero 16 €/ Ridotto 13 € (1-12 anni).

Questi biglietti consentono l'accesso al parco alla data stampata sul ticket e l'accesso alla Casa di

Babbo Natale, al Mondo della Letterina e agli spettacoli negli orari stampati sul ticket.4

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-N.B. La riduzione Over 65 non è valida nei weekend

-BAMBINI 0-12 MESI GRATIS;

2) FAST LANE SILVER: Biglietto “salta coda” che consente l'accesso al parco nella data

stampata sul ticket - venerdì, sabato o domenica, con l'aggiunta di lunedì 23 dicembre, martedì 24

dicembre - e l'accesso alla Casa di Babbo Natale, al Mondo della Letterina e agli spettacoli senza

vincolo di orario, al costo di:

-Intero 23 €

-Ridotto 18 € (1-12 anni)

-N.B. La riduzione Over 65 non è valida nei weekend

-BAMBINI 0-12 MESI GRATIS;

3) OPEN GOLD: Biglietto “salta coda” senza vincolo di data per l'accesso al Parco e senza

vincolo di orario per la Casa di Babbo Natale, il Mondo della Letterina e gli spettacoli; valido in

qualsiasi giorno dal 05/12 al 24/12, al costo di:

-Intero 28 €

-Ridotto 23 € (1-12 anni)

-N.B. Gli Over 65 pagano il biglietto intero

-BAMBINI 0-12 MESI GRATIS.” (Cfr. Doc. 7: Tariffe biglietti Il sogno del Natale).

Il 5 dicembre 2019, finalmente, apriva al pubblico il villaggio allestito all’ippodromo di San Siro,

che si annunciava della grandezza di 30.000 metri quadrati.

In realtà, inizialmente, il villaggio avrebbe dovuto aprire i battenti il 22 novembre 2019, ma già in

tale data sorgevano i primi problemi, tanto che il cantiere con i lavori in corso al villaggio, a circa

dieci giorni dall’inaugurazione, veniva chiuso e sequestrato dalla Procura di Milano per motivi

di sicurezza. (Cfr. Doc. 8-9: organi di stampa sul sequestro del Villaggio). Più nel dettaglio, le

impalcature di molte ambientazioni, come quella della “Grande Fabbrica dei Giocattoli”, della

“Casa degli Elfi” e della “Casa di Babbo Natale” non erano a norma di sicurezza. Un sopralluogo

effettuato congiuntamente dai tecnici dell’Ats (Agenzia di Tutela della Salute) e dagli agenti della 5

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“Freccia 5” della Polizia locale, specializzati in cantieri, aveva verificato che le impalcature per la

costruzione di alcune ambientazioni non avevano le protezioni contro gli infortuni sul lavoro. Tali

violazioni delle norme antinfortunistiche avevano, quindi, fatto scattare il provvedimento di

sequestro da parte della Procura. Come emerso dalla lettura di alcuni organi di stampa, i lavori

sarebbero stati “realizzati senza rispettare le regole di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Non

delle piccole costruzioni, ma “case” ampie e strutturate di due piani. I ventinove operai di cinque

diverse ditte che le stavano realizzando sono stati trovati a lavorare anche in altezza “in modo

inadeguato”, su ponteggi montati male e con impianti non a norma.” (Doc. 8: La Stampa, 12

Novembre 2019, su sequestro Villaggio); così, “Il sequestro, che comporta il blocco dei lavori, è

stato disposto dal sostituto procuratore di Milano Mauro Clerici in un’inchiesta coordinata dal

procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che guida il dipartimento che si occupa degli infortuni sul

lavoro” (Doc. 9: Corriere, 13 Novembre 2019, su sequestro Villaggio).

Per tali ragioni, la direzione dell’evento “Il sogno del Natale”, in data 13 Novembre 2019,

comunicava tramite le proprie pagine social ufficiali, che l’apertura sarebbe stata posticipata a

venerdì 29 novembre 2019 alle ore 15 e che la settimana di slittamento sarebbe stata compensata dal

prolungamento dell’apertura del Villaggio fino al 6 gennaio 2020 (Cfr. Doc. 10: comunicazione

degli organizzatori su posticipo apertura -13 Novembre 2019).

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(Pagina Facebook)

Successivamente, però, la tanto attesa apertura del villaggio veniva nuovamente posticipata alla data

del 5 dicembre 2019 causa maltempo, a detta della società (Cfr. Doc. 11: MilanoToday su

dichiarazioni società su posticipo apertura al 5 Dicembre 2019).

All’apertura del villaggio, avvenuta effettivamente in data 5 dicembre 2019 presso l’ippodromo

Snai San Siro, tuttavia, l’amara sorpresa: nulla di tutto ciò che era stato pubblicizzato appariva

agli occhi dei visitatori, da subito fortemente delusi dalle esagerate aspettative.

Le migliaia di visitatori, specie famiglie con bambini, giunte da tutt’Italia per il “villaggio

irripetibile” si riversavano immediatamente alle biglietterie a chiedere il rimborso del biglietto ,

come spiegato anche nei comunicati stampa emessi dal Codacons in data 7/12/2019, 10/12/2019 e

12/12/2019 (Cfr. Doc. 12: Comunicati stampa Codacons).

Evidentemente, la spettacolarità dell’evento era stata “ingigantita” al fine di creare grandi

aspettative nei consumatori, in modo tale da indurli all’acquisto dei biglietti. Il tentativo era

pure riuscito, vista la corposa presenza di visitatori giunti da tutta Italia per partecipare al “grande

evento”.

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Anche il comunicato inviato dalla direzione del villaggio alle ore 12 di giovedì 5 dicembre 2019,

giorno di apertura, dimostra la mala fede degli organizzatori, i quali, pur a fronte di una deludente

e amara realtà, descrivevano la struttura come un mondo magico: “Varcando i cancelli di questo

universo incantato, entrerete in una realtà parallela: in un’area complessiva di 30.000 metri

quadrati, organizzati in “mondi a tema”, attori e ballerini professionisti - nelle vesti di Elfi e

creature fantastiche – metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live, sotto la guida del

direttore artistico e di produzione per i contenuti artistici e performativi Bledi Radonshiqi,

raccontandovi aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato.

Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, il Corridoio degli

Antenati, la Casa degli Elfi (sviluppata su due piani), e la Casa e lo Studio di Babbo Natale, e si

concluderà con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo

Natale, e al Giardino Incantato.

Il secondo percorso del Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della

Scrittura - in cui i bambini, aiutati dagli Elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare

a Babbo Natale - e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.

Il terzo “mondo” è costituito dal Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato

dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.” (Cfr. Doc.

13: articolo MilanoToday del 7 dicembre 2019).

Il fatto di continuare a descrivere, al momento dell’apertura, il villaggio come un “mondo

magico”, pur avendo davanti agli occhi uno scenario definito poco dopo da molti visitatori

come “terrificante e non consigliato” (Cfr. Doc. 14: Video Villaggio “Il sogno del Natale” ),

dimostra l’intenzione della società organizzatrice di vendere quanti più biglietti possibili pur

nella consapevolezza che ciò che si stava pubblicizzando non era conforme alla realtà. È

specialmente in tale fase, quindi, che è possibile cogliere la mala fede degli organizzatori, a

fronte della buona fede dei consumatori, ancora ignari della delusione che di lì a poco

avrebbero ricevuto. Emerge allora, un mero fine di guadagno della società. È vero che, a 8

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norma dell’art. 2247 cc, un’impresa nasce con l’obiettivo di esercitare un’attività economica

volta alla produzione di utili, i quali dovranno poi essere divisi fra i soci, ma tale concetto non

può determinare la violazione di principi che sono posti dal legislatore alla base della

contrattualistica tra le parti, ovvero i principi di buona fede e correttezza. Allo stesso modo,

esso non può consentire alla società di indurre il consumatore ad acquistare i propri prodotti,

nello specifico biglietti per l’accesso all’evento, attraverso una pubblicità che si rivela essere

ingannevole.

Tali principi non sono stati rispettati nel caso di specie: il villaggio, infatti, sin dall’inizio non

appariva come descritto agli occhi delle migliaia di visitatori, specialmente famiglie con bambini,

che già da subito mostravano il loro sdegno riversandosi nelle biglietterie con l’intenzione di essere

rimborsati. A dimostrazione della grande indignazione degli acquirenti dei biglietti, dopo pochi

giorni dall’apertura, veniva creato un gruppo Facebook che, ad oggi, ha raggiunto circa 2500

membri (Cfr. Doc. 15: gruppo Facebook per richiesta rimborsi).

Ancora oggi, nel sito creato dagli organizzatori dell’evento (https://www.ilsognodelnatale.it/) si

legge che: “Natale è la festa più bella dell’anno e le emozioni dell'attesa sono uniche.

Nel Villaggio di Babbo Natale puoi scrivere la lettera dei tuoi desideri, scoprire i segreti della

fabbrica dei giocattoli e sentirti parte della grande famiglia di Babbo Natale.

Potrai entrare in luoghi senza tempo, con scenografie e giochi di luce mozzafiato e prendere parte

a divertenti animazioni teatrali. Un'esperienza unica che parla al cuore e renderà il tuo Natale

magico e indimenticabile.” (Cfr. Doc. 16: pubblicità Villaggio prima pagina sito “Il Sogno del

Natale”).

Dalle lamentele, nonché dai video e dalle foto postate sui social, emerge uno scenario totalmente

difforme rispetto a quello sopra descritto dalla società organizzatrice, odierna convenuta.

Inutile dire che, oltre all’inesistenza di “scenografie e giochi di luce mozzafiato” e della totale

assenza di clima natalizio (che avrebbe dovuto essere la principale caratteristica del parco

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tematico “Il sogno del Natale”), le divergenze rispetto a quanto promesso apparivano

numerose ed evidenti agli occhi di tutti.

Innanzitutto, come si legge dalle segnalazioni dei visitatori del villaggio (Cfr. Doc. 17: relazione sul

Villaggio), a fronte di una pubblicizzata superficie di 30.000 mq di parco a tema, la parte

allestita ricopriva, in realtà, solo una piccola parte incredibilmente ridotta (circa “2.000 mq”, a

detta dei visitatori) rispetto all’intero spazio contenuto all’interno dell’ippodromo Snai di San Siro

(questo sì, di 30.000 mq, ma quasi tutto ricoperto da campi sterrati). Già di per sé, tale prima

divergenza è idonea a far crollare una delle principali caratteristiche del villaggio promesse e

pubblicizzate dalla società organizzatrice, ossia l’unicità del parco nella sua grandezza, e il fatto che

il villaggio fosse “Il più grande villaggio di Babbo Natale mai realizzato in Italia”, “un parco

tematico di 30.000 metri quadrati dove vive lo spirito del Natale” (Cfr. Doc. dal 2 al 6: pubblicità

il sogno del Natale).

Ma, a parte le dimensioni del villaggio, anche il suo contenuto non appariva conforme a quanto

pubblicizzato dalla società organizzatrice, come si può osservare dal video che si allega al presente

atto (Cfr. Doc. 14: video interno villaggio).

In particolare, dalla visione del video girato all’interno del villaggio emerge uno scenario fortemente

deludente rispetto alle aspettative riposte sull’evento da migliaia di consumatori a seguito della

copiosa pubblicità divulgata.

Già l’ingresso, tra l’altro poco sicuro in quanto sito in un angolo di strada carente di segnaletica e

strisce pedonali, appariva poco allettante; esso apriva le porte ad un villaggio tutt’altro che

rievocante “lo spirito e la magia del Natale”. Quest’ultimo si presentava, piuttosto, ancora in

“work in progress”, tanto che i visitatori, nell’intero periodo di apertura, avevano la possibilità di

osservare container, campi sterrati e opere in cantiere, non solo tutt’intorno alla recinzione che

circoscrive il villaggio, ma anche al suo interno, come dimostrano le numerose foto allegate al

presente atto (Cfr. Doc. 18: campi sterrati e cantiere). Si fa notare, inoltre, che il parcheggio disabili

era posizionato anch’esso in un’ampia area sterrata di terra (Cfr. Doc. 19: video parcheggio 10

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disabili), con grande difficoltà per le persone in carrozzina di raggiungere il suddetto punto di

ingresso.

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Proseguendo nel percorso, dinnanzi all’ingresso, accanto ad un container, si poteva osservare un

fasciatoio, inizialmente senza riscaldamento e dotato di un vetro trasparente che permetteva ai

passanti la vista delle parti intime dei bambini (Cfr. Doc. 20: foto fasciatoio; Doc. 14: Video del

Villaggio, min. 1:05).

Più avanti, poi, era possibile accedere all’area bar/ristorante all’interno di un capannone bianco:

essendo l’unica zona al coperto in cui poter mangiare, tra l’altro a prezzi esorbitanti (segnale che 14

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rafforza il fine di mero guadagno della società organizzatrice), ad essa era possibile accedere

solo dopo aver atteso per lungo tempo in code lunghissime.

Ancora più avanti era possibile notare tante piccole casette in legno sparse qua e là per il parco,

quasi tutte chiuse e inaccessibili, segnale che conferma che il villaggio al momento

dell’apertura fosse ancora “work in progress”, come è possibile osservare dalle foto che si

allegano di seguito (Cfr. Doc. 21: foto casette vuote).

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Inoltre, grandi aspettative erano state riposte, specialmente tra i più piccoli, sul tanto pubblicizzato

“Trenino colorato”, indicato nella mappa distribuita all’ingresso dai dipendenti del villaggio e

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pubblicata sul sito ufficiale dell’evento, che si allega al presente atto (Cfr. Doc. 3: mappa dépliant).

Purtroppo, però, anche tali aspettative venivano deluse: il trenino, infatti, faceva il giro del

villaggio costeggiando il muro dell’ippodromo in mezzo ad aree sterrate e ad opere in cantiere

circondate da recinzioni in plastica, come è possibile osservare dalle foto e dal video allegati al

presente atto (Cfr. Doc. 14: Video Villaggio min. 2:18, e Doc. 22: foto trenino con panorama).

Nel suo complesso, il villaggio appariva difforme anche rispetto al percorso indicato nella mappa

distribuita dai dipendenti all’ingresso del villaggio (Cfr. Doc. 3), che rappresentava il progetto

iniziale mai realizzato . In realtà, infatti, al momento dell’apertura del villaggio - e fino al 24

Dicembre 2019, data di chiusura anticipata a causa delle varie critiche ricevute (Cfr. Doc. 23:

comunicazione chiusura villaggio) - quanto rappresentato nella mappa appariva difforme

rispetto alla realtà.

Il villaggio, al contrario di quanto pubblicizzato, appariva costituito dalle seguenti attrazioni:

- la casa di Babbo Natale in unico edificio con la Fabbrica dei Giocattoli (mentre secondo la

mappa le due attrazioni si sarebbero dovute trovare in due luoghi distinti - Cfr. Doc. 3);

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- la piazza centrale, indicata nella mappa come “Piazza del Grande Albero di Natale”, con un

albero piccolo e inizialmente neanche addobbato, certamente non in linea con le dichiarazioni della

società secondo cui i visitatori avrebbero avuto la possibilità di accedere ad un “villaggio unico in

Italia”, “un luogo incantato in cui le fiabe prendono vita”, o di “vivere da protagonisti un viaggio

animato alla ricerca dello spirito natalizio” (Cfr. Doc.: 2);

- ancora, il “Labirinto dei Folletti” e la casetta dei “Folletti”; non era stato specificato ai

visitatori, però, che il primo sarebbe stato solo un minuscolo quadrato, tanto da apparire quasi

ridicolo, e che i “Folletti” non erano proprio quelli che potevano aspettarsi i visitatori più piccoli in

linea con il tema principale del villaggio (“Il più grande parco a tema natalizio d’Italia”). Si

trattava, infatti, di aspirapolveri, con grande delusione per questi ultimi e per tutti coloro che

avevano deciso di recarsi al villaggio con l’intenzione di partecipare ad un magnifico “viaggio alla

ricerca dello spirito natalizio” (Cfr. Doc. 24: Folletto aspirapolvere). Piuttosto, ancora una volta,

l’unico spirito o fine che emerge dalla condotta posta in essere dalla società sembra essere quello del

guadagno.

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Ancora, per quanto può desumersi dalla visione del filmato girato nel villaggio, quest’ultimo, più

che ispirato al tema del Natale, appariva ispirato ad una finalità commerciale. Infatti, all’interno

del parco venivano installate una serie di bancarelle, presso le quali era possibile acquistare prodotti

tutt’altro che natalizi: per fare alcuni esempi, occhiali, borracce e pietre (Cfr. Doc. 14: Video

villaggio).

Altra caratteristica che si può definire non conforme allo spirito del parco tematico “più grande

d’Italia” è la documentata presenza di simboli fallici all’interno del villaggio, nient’affatto adatti ad

un pubblico prevalentemente composto da famiglie con bambini (Cfr. Doc. 14: Video min. 6:06).

Infine, considerato che una delle poche attrazioni realmente accessibili era rappresentata dalla casa

di Babbo Natale, ciò comportava che l’utenza si affollasse per ore in attesa di entrare nell’attrazione

al freddo con bambini piccoli in carrozzina (Cfr. Doc. 14: Video).

Al contrario di quanto indicato nella mappa (Cfr. Doc. 3), invece, non erano proprio presenti

le seguenti attrazioni: la pista di pattinaggio previamente pubblicizzata, il “Ricovero della

Slitta”, la “Casa degli elfi”, il “Corridoio degli antenati”, la “Stazione della posta”, “Il bosco

degli elfi”, “Il pozzo dei desideri”.

Il video allegato al presente atto (Cfr. Doc. 14: Video Villaggio) dà prova delle carenze

organizzative e della grande delusione dei visitatori recatisi al villaggio per vivere il sogno del

Natale.

Come si può ben immaginare, l’assenza dei 30.000 mq di allestimenti natalizi promessi, nonché di

qualsivoglia spirito natalizio o di “scenografie e giochi di luce mozzafiato” come era stato

pubblicizzato dalla società (Cfr. Doc. 2, 3, 16), ha fortemente deluso le (false) aspettative

ingenerate in capo ai consumatori che avevano acquistato il biglietto, determinando una grave

violazione dei doveri contrattuali da parte della società convenuta.

Si fa notare che più volte la società organizzatrice ha più volte riconosciuto le criticità

lamentate, comunicando che le difficoltà sarebbero state risolte. Secondo le dichiarazioni di

quest’ultima, infatti: “Come spesso succede in eventi di questa portata, l’apertura al pubblico è 19

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il momento in cui molti aspetti organizzativi vengono affinati e le criticità risolte”. (Cfr. Doc. 25:

Milano Today su dichiarazioni società organizzatrice).

Tutto quanto esposto ha portato i consumatori a segnalare, sia tramite i social che all’associazione

Codacons, le gravi inadempienze contrattuali della società organizzatrice, oltreché la grave

violazione della buona fede contrattuale. L’ondata di proteste si è diffusa in modo spropositato in

pochissimi giorni, a tal punto che la società organizzatrice è stata costretta a chiudere

anticipatamente il villaggio e ad emettere un comunicato con il quale annunciava: “Gentile

pubblico, il villaggio di Babbo Natale chiuderà il prossimo 24 dicembre 2019 alle ore 18 anziché

il 6 gennaio 2020.

Siamo costretti a questa scelta perché i continui attacchi e le costanti denigrazioni avvenute sui

canali social e digitali dei giorni scorsi hanno purtroppo raggiunto il loro effetto riducendo

drasticamente la vendita dei biglietti e ponendoci nelle condizioni di non poter più sostenere i costi

di gestione. Abbiamo lottato per oltre un mese contro una pioggia eccezionale (nel solo mese di

novembre a Milano sono caduti 244 mm a fronte di una media di circa 100 mm) e per rimuovere il

fango che aveva letteralmente coperto tutta l’area del villaggio abbiamo dovuto ritardare

l’apertura. Di più non potevamo fare. Ringraziamo quindi tutti quelli che sono venuti a trovarci e

che hanno apprezzato l’esperienza.

Ringraziamo anche quelli che ci hanno criticato utilizzando toni decisi ma sempre civili e garbati.

Li abbiamo ascoltati e spesso siamo intervenuti seguendo le loro indicazioni per migliorare i servizi

esterni. Quando dovuto, abbiamo rimborsato loro il biglietto, cosa che continueremo a fare per chi

ha acquistato il tagliando in prevendita dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Chiudiamo con

amarezza, ma con il ricordo delle migliaia di bambini e bambine dai volti estasiati e sorridenti

all’uscita dalla casa di Babbo natale. Un ricordo che il fango non è riuscito a coprire.

Gli organizzatori” (Cfr. Doc. 23: comunicazione chiusura Villaggio).

20

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Pertanto, a fronte della ritenuta scorrettezza della condotta della società organizzatrice, il Codacons,

legittimato ad intervenire quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti riconosciuta ai

sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005, decideva di presentare l’odierna intrapresa processuale.

*********

CONSIDERATO CHE:

A) PRELIMINARMENTE: SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CODACONS

Il Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo), all’art. 140 statuisce che:

(comma 1) “I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi

collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni

accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione

nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a

correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

(Comma 5) In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano

decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse

ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del

comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti”

- che il CODACONS è legittimato ad intervenire quale associazione di protezione ambientale

riconosciuta ai sensi della legge 349/86, quale associazione di volontariato riconosciuta ai

sensi della legge 266/91, nonché quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti

riconosciuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005;

- che con decreto del 15 maggio 2000, il CODACONS è stato iscritto nel registro delle

associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale tenuto presso il 21

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Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.

281 del 30 Luglio 1998;

- che il Decreto Legislativo n. 206/2005, norma quadro in materia di consumerismo in Italia,

riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli

utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e

associativa, e favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità;

- che, in modo particolare, il Decreto Legislativo n. 206/2005 riconosce come fondamentali i

diritti: alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad

un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all’educazione al consumo; alla

correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali; alla promozione ed allo sviluppo

dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

all’erogazione dei servizi pubblici secondo standards di qualità ed efficienza;

- che, in base al disposto di tale norma, le associazioni dei consumatori e degli utenti

rappresentative a livello nazionale, inserite nell’elenco di cui all’art. 137, sono legittimate ad

agire a tutela degli interessi collettivi (art. 139), richiedendo al Tribunale di inibire gli atti e i

comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e di adottare le misure

idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (art. 140);

- che sulla base della disposizione dell’art. 140 bis del su indicato decreto (comma 1) “I diritti

individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili

anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine

ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati

cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al

risarcimento del danno e alle restituzioni.

- (comma 2) L’azione tutela:

22

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a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una

stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi

degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del

relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da

pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.”

Al Codacons inoltre sono state riconosciute funzioni para-pubblicistiche poiché “mediante

interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione – ed in quanto soggetti titolari di

funzioni para-pubblicistiche – concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità

nell’ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali

con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non assumendo, soltanto, la veste di mero

<denunciante> di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti”(ADUNANZA

PLENARIA CDS N. 1/2007)

In particolare la SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 17351/2011 – CHE

COSTITUISCE UNO DEI PUNTI PIU’ ELEVATI DELLA RIFLESSIONE

GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI

INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI, AFFIDATI, COME NOTO, DALL’ART. 139

CODICE DEL CONSUMO ALLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI E

UTENTI – ha individuato in capo al CODACONS il compito di agire a tutela “degli interessi

collettivi dei consumatori” e “dell’interesse generale e comune ad un’intera categoria di utenti e

consumatori”, e dunque, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell’art. 3 L. 281/1998,

ha riconsociuto al Codacons – senza che ciò comporti una “sostituzione”, con le proprie azioni, alle

iniziative dei singoli – il compito di “spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli

ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il

singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose 23

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controversie per somme radicalmente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di

interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che,, nel libro

Verde del 2005, ed ancora più nel Libro Bianco adottato dalla Commissione il 2 aprile 2008”.

Successivamente l’ADUNANZA PLENARIA CDS N. 7/2012 – che si colloca anch’essa sulla

scia del riconoscimento (giurisprudenziale) del ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del

CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini – ha affermato di non disconoscere “il ruolo che le

associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell’ordinamento, e il

contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione…”.

Ed ancora, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 DICEMBRE 2012, N 5560:

“L’Ente esponenziale, oltre che di posizioni giuridiche appartenenti anche a singoli componenti

della collettività rappresentata, è titolare di posizioni giuridiche in via esclusiva, cioè di interessi

collettivi, riguardo ai quali gode di una posizione giuridica soggettiva riguardo alla quale è titolare

di legittimazione ad agire anche se l’atto amministrativo che è in contrasto con essa posizione

risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenti alla categoria;… Osserva al

riguardo la Sezione che il Codacons è qualificabile come Ente esponenziale di interessi di natura

collettiva dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici. Secondo l’orientamento

giurisprudenziale fatto proprio dal T.A.R. l’Ente esponenziale è titolare, oltre che di posizioni

giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della colelttività da esso

rappresentata, anche di posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè di interessi

collettivi propriamente detti, con possibilità che la sua azione, volta alla tutela dell’interesse

collettivo della categoria, possa porsi in contrasto con l’interesse del singolo componente”

(CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV, 18 NOVEMBRE 2013, N. 5451). Detti principi sono condivisi

dal colelgio perché l’interesse collettivo degli Enti esponenziali deve identificarsi nell’interesse di

tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non degli interessi di singoli

associati o gruppi di associati e ciò anche mel caso in cui un provvedimento porti vantaggi ad

alcuni e asseriti pregiudizi ad altri (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 GIUGNO 2014, N. 24

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3164).

Tanto esclude che le censure in esame siano idonee ad escludere nel caso di specie la

legittimazione a ricorrere del Codacons perché è irrilevante se ild edotto contrasto sia relativo ad

una minima o massima percentuale di associati. E’ da rilevare inoltre che il Codacons ha

impugnato le determinazioni comunali in materia di sosta tariffata perché pregiudizievoli non solo

sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo del peggioramento della qualità della vità della

generalità degli utenti in assenza di adozione di misure ulteriori a quelle riguardanti le tariffe;

sussiste quindi piena legittimazione di detto Ente alla proposizione del ricorso introduttivo del

giudizio, atteso che la difesa dell’ambiente e il buon andamento dei servizi pubblcii essenziali

(idonei ad interagire sulla qualità della vita degli utenti) rientrano tra i compiti statutari del

Codacons (art. 2 dello statuto) e nell’ambito della legittimazione riconosciuta ad esso dal D. Lgs.

N. 206 del 2005 e dagli artt. 13 e 18, comma 4, della l. n. 349 del 1986”.

INOLTRE RILEVA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UN., N.

23304 DEL 16 NOVEMBRE 2016 laddove statuisce: “…nel vigore della L. 281 del 1998, la

legittimazione ad agire discende dalla qualità di ente esponenziale ope legis, attribuita in base al

sistema previsto dall’articolo 3 della legge stessa con un sistema di iscrizione in elenco “avente

carattere costitutivo della legittimazione”, in base ad accertamento disciplinato in sequenza

procedimentale ex articolo 5, comma 2, L. cit.. Se, dunque, l’iscrizione nell’elenco ha carattere

costitutivo della legittimazione, essa, se non immediatamente provata (in presenza di “non

contestazione”), deve, quanto meno, essere allegata da chi agisce. E, nella concreta fattispecie,

dalla sentenza impugnata la circostanza predetta non risulta neppure allegata, mentre dalla

memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., si evince una implicita ammissione

dell’inesistenza dell’iscrizione”. Si tratta di una sentenza di rilievo dirimente, da un lato, perché,

esalta il fatto che, in forza dell’articolo 3, L. cit., le associazioni iscritte possono agire per la

tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori,

dall’altro lato, perché a maggior ragione possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo 25

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consumatore.

L’interesse ad agire del CODACONS è ricondotto alle proprie finalità statutarie, comprendenti la

cura degli interessi collettivi dei consumatori e utenti, quale ente iscritto all’elenco delle

associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex D.Lgs. 206/2005 (Cfr.

Doc. 26: Statuto Codacons Nazionale).

B) LA PRIMA CLASS ACTION AMMESSA IN ITALIA: CODACONS / VODEN MEDICAL

INSTRUMENTS

Cassazione, III Sezione Civile, Ordinanza 2320/2018, Pres. Dott.ssa Vivaldi

Essendo la presente causa incardinata come “azione di classe” non si può non rilevare come il

Codacons abbia già ottenuto significativi riconoscimenti in ambito di “class action”.

La causa Codacons / Voden Medical Instruments instaurata presso il Tribunale di Milano, innanzi

all’Ill.mo Giudice, Dott. Petrozziello (Gr. 98/10), si proponeva di veder condannata la Società

Voden per gli esborsi sostenuti dai consumatori in corrispettivo dell’acquisto di test sulla febbre

suina messi in commercio nell’anno 2009 e rivelatisi ben presto del tutto inutili.

Giova fare tale richiamo alla causa Codacons / Voden per chiarire come la scrivente associazione

dei consumatori sia già stata riconosciuta:

1) come soggetto in grado di avere la legittimazione attiva in una class action ; e 2)

un’associazione in grado di tutelare gli interessi di una classe dei consumatori.

Con l’azione suddetta, veniva chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della Voden

Medical Instruments S.p.a. per aver commercializzato un prodotto privo di qualità funzionali

necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, inidoneo ad assolvere la funzione

economico-sociale che gli è propria, con richiesta di conseguente restituzione della somma di €

14,50 e di risarcimento del maggior danno subito.

Asseriva il Codacons che tutti i consumatori che acquistano il medesimo prodotto dal medesimo

produttore hanno diritto:26

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- a che il prodotto non sia nocivo, pericoloso, privo di qualità ed idoneo ad assolvere al fine per il

quale è stato messo in commercio;

- a che non siano indotti all’acquisto attraverso pratiche commerciali scorrette o pubblicitarie

vietate o ingannevoli.

Presupposti per ottenere il risarcimento sono che:

- i componenti della classe abbiano acquistato il test;

- si sia trattato di un risultato inaffidabile;

- che, a seguito di tali circostanze abbiano patito un pregiudizio patrimoniale e non.

La classe rappresentata dal Codacons era costituita da tutti i soggetti che si sono recati in farmacia

per acquistare – ed hanno acquistato – l’ego test fu, dunque da: tutti coloro che possono dolersi di

aver acquistato un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni

dell’acquirente e, quindi, inidoneo ad assolvere la funzione economica-sociale che gli è propria,

oltre che potenzialmente in grado di determinare comportamenti pericolosi quando non dannosi per

la propria ed altrui salute.

L’Ill.mo Tribunale adito ha ritenuto ammissibile la domanda del Codacons e l’adesione alla stessa

(ai sensi del comma 9 dell’art. 140 bis D.lgs. n. 206/2005) di tutti i consumatori che abbiano

acquistato il prodotto Ego Test Fu commercializzato dalla Voden sulla base delle indicazioni fornite

dal foglio illustrativo del prodotto.

Con recentissima sentenza, pubblicata in data 31/01/2018, l’Ecc.ma Corte di Cassazione nella

persona della Dott.ssa Roberta Vivaldi, dichiarava il ricorso proposto da Voden Medical

Instruments S.p.a. inammissibile, confermando, pertanto, quanto sancito dai Giudici dei precedenti

gradi.

C) LA SENTENZA N. 17351 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE

DEL 18.08.2011 – CODACONS / RAS S.P.A.

27

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La sentenza n. 17351/2011 della Corte di Cassazione ha confermato la capacità del Codacons

di tutelare gli interessi della collettività dei consumatori e utenti.

La suddetta pronuncia è seguita ad una controversia instauratasi tra Codacons e Ras S.p.A. in

materia di indebito aumento dei premi delle polizze posto in essere da quest’ultima.

In data 28 Luglio 2000, con Provvedimento n. 8546, l’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato infliggeva sanzioni a numerose società assicuratrici le quali, a seguito di un’illecita intesa,

hanno proceduto con l’aumento abnorme dei premi per le polizze di Rca.

Il Codacons ha citato, innanzi alla Corte d’appello di Milano la Ras S.p.A., una delle imprese

sanzionate dall’Autorità, chiedendo di:

a) accertare che la società convenuta avesse violato l’art. 85, comma 10 Trattato Cee, nel

determinare le tariffe RC auto dall’anno 1995 al 2000;

b) accertare la nullità delle clausole relative alla fissazione dei premi, nelle polizze Rca

stipulate nel periodo suddetto disponendo la sostituzione delle stesse con clausole che

prevedessero premi ridotti del 20%;

c) inibire alla compagnia assicuratrice convenuta la prosecuzione dell’illecito comportamento e

per l’effetto dichiarare illegittimo il rifiuto di riconoscere ai propri assicurati il diritto alla

restituzione delle somme indebitamente percepite;

d) ordinare alla compagnia di dare notizia per iscritto agli assicurati dell’iniziativa giudiziale

del Codacons e della propria disponibilità alla restituzione;

e) imporre alla società l’obbligo di procedere al ricalcolo dei premi assicurativi applicati nel

periodo suddetto, con conseguente storno e rimborso delle maggiori somme percepite;

f) condannare la società al risarcimento danni in favore del Codacons (ai sensi dell’art. 27

Legge 7 Dicembre 2000 n. 383) nella misura equitativamente determinata dal giudice;

Il quesito posto all’attenzione della Corte di Cassazione verteva sulla circostanza prevista dalla

legge 281/1998, recepita dal D. lgs. 206/2005, in relazione all’attribuzione di una legittimazione

autonoma, fondata su posizioni giuridiche diverse da quelle individuali, in particolar modo alla 28

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tutela risarcitoria spettante ai consumatori lesi da comportamenti anticoncorrenziali, dai quali sia

derivato un indebito aumento dei prezzi.

Il Codacons, dunque, è stato riconosciuto, in tale sentenza, come soggetto capace di perseguire

“l’interesse comune all’intera categoria ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti

quali l’esistenza dell’illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l’illecito ed il danno,

dell’esistenza e dell’entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole

posizioni individuali), problemi la cui soluzione torna a vantaggio di tutti gli assicurati sollevando

ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all’iniziativa singola e dalle remore ad agire

individualmente in giudizio che potrebbero derivare dalla consapevolezza della disparità dei

rapporti di forza”.

Pertanto, è stato accertato che il Codacons sia un soggetto di diritto capace di rispondere “ad

interessi che vanno oltre quelli propri di ogni singolo danneggiato e che non avrebbero potuto

essere perseguiti tramite la somma delle singole iniziative”.

La Corte ha inoltre statuito che “il Codacons, quale ente esponenziale degli interessi degli utenti dei

servizi assicurativi, è legittimato a proporre le domande dirette a fare accertare la violazione delle

regole della concorrenza; la nullità delle clausole contenenti la determinazione dei premi, pattuite

nel periodo a cui risalgono le violazioni; le modalità con cui la compagnia assicuratrice ha

proceduto e procede al calcolo dei premi e la determinazione dei criteri per il relativo ricalcolo, al

fine di uniformare i corrispettivi a quelli che le compagnie assicuratrici avrebbero potuto

determinare, in mancanza dell’intesa illecita; nonché la domanda che vengano adottate le misure

idonee ad informare gli assicurati dei loro diritti, ivi inclusa quella di pubblicazione della sentenza

di condanna, trattandosi di domande che rientrano fra quelle tendenti ad eliminare gli effetti delle

violazioni e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza,

trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 30 Luglio 1998

n. 281.

29

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Il Codacons è altresì legittimato a proporre, ai sensi delle citate norme, le domande di restituzione

e di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere

l’interesse comune all’intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi ad ottenere una

pronuncia di accertamento su aspetti quali l’esistenza dell’illecito, della responsabilità, del nesso

causale fra l’illecito e il danno, dell’esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle

peculiarità delle singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le

iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati da relativi oneri e rischi”.

Quanto sino ad ora riferito sottolinea la grande importanza attribuita al Codacons, che può, dunque,

considerarsi un’associazione in grado di tutelare gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti.

D) IL PRECEDENTE DELL’ORDINANZA DI AMMISSIONE DEL CODACONS NEL

PROCEDIMENTO CONTRO TRENORD E LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO

3756/2017

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 21.05.2015 disponeva l’ammissione del Codacons, e con la

stessa, predisponeva la riunione delle cause pendenti singolarmente nei confronti di Trenord per i

fatti relativi al non corretto funzionamento del nuovo sistema informatizzato di programmazione e

gestione dei turni del personale, messo in funzione da Trenord il giorno 9.12.2012 senza alcuna

sperimentazione.

Ciò non aveva garantito a tutti i pendolari-utenti (circa 650.000 al giorno) la fruizione del servizio di

trasporto.

Molti treni non erano partiti ed erano stati soppressi, molti altri avevano subito cospicui ritardi, il

tutto senza un’adeguata informazione ai passeggeri.

Il Collegio del Tribunale di Milano disponeva pertanto la riunione delle cause, riconoscendo il

Codacons quale legittimato attivo nel procedimento, in grado di tutelare efficacemente gli interessi

dei consumatori nel procedimento in esame.

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Con la stessa l’Ill.mo Presidente del Collegio, Dott. Giorgio Alcioni, fissava udienza collegiale

davanti al Collegio del Tribunale di Milano, per la prosecuzione della causa in oggetto.

Nonostante l’Ordinanza di ammissione del Codacons, il Tribunale di Milano rigettava le domande

dei consumatori volte ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti dai consumatori a causa dei

disservizi verificatisi. Immediatamente impugnato il provvedimento in Corte d’Appello di Milano,

con sentenza n. 3756/2017 la Corte meneghina riformava la pronuncia di prime cure, accogliendo

l’azione di classe ex art. 140-bis avviata dall’Associazione e condannando Trenord a risarcire tutti

gli aderenti con la somma equitativamente determinata nell’importo di 100,00 euro per il disagio

arrecato.

E) LA RECENTISSIMA ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ CODACONS / COMUNE DI

MILANO

In merito ai riconoscimenti ottenuti dall’Associazione Codacons giova ricordare anche la

recentissima Ordinanza del Collegio della Decima Sezione del Tribunale di Milano, Presidente,

Ill.ma Dott.ssa Giovanna Gentile, la n. 1791/17, emessa all’esito dell’azione di classe promossa dal

Codacons avverso il Comune di Milano, rubricata con Rg. 49682/16.

Con la suddetta azione veniva convenuto in giudizio il Comune di Milano per il risarcimento dei

danni subiti in relazione ai furti di statue e manufatti avvenuti in data 16 Marzo 2016 all’interno del

Cimitero Monumentale di Milano.

Con la ricordata pronuncia, il Collegio del Tribunale di Milano, dichiarava ammissibile l’azione di

classe proposta dall’Associazione in favore di Marina Mastropietro Von Reutenkrantz, nei confronti

del Comune di Milano per i furti avvenuti nel Cimitero Monumentale di Milano il 16 marzo 2016.

Con tale ordinanza il Collegio della Decima Sezione del Tribunale di Milano ammetteva l’azione

riconoscendo pertanto Codacons, ente in grado di rappresentare gli interessi dei consumatori.

Con la medesima disponeva altresì che possono aderire all’azione tutti i soggetti titolari di una

concessione nel suddetto cimitero e tutti coloro che avessero subito furti di propri manufatti.31

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La suddetta ordinanza dimostra ulteriormente come il Codacons debba essere considerato a

tutti gli effetti come ente in grado di rappresentare in modo idoneo l’interesse dei

consumatori.

*********

NEL MERITO

1. PRELIMINARMENTE: SULL’ISTITUTO DELL’AZIONE DI CLASSE

L’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento strumenti di tutela giurisdizionale collettiva è

avvertita da tempo. Dagli anni Settanta ad oggi il novero delle azioni collettive è andato via via

crescendo e sono oramai diversi i rimedi volti a tutelare situazioni giuridiche a carattere

sovraindividuale. Tuttavia, l’azione di classe ex art. 140 bis Cod. Cons. costituisce il primo rimedio

collettivo a carattere effettivamente risarcitorio. La disposizione appena indicata è stata introdotta

con l’art. 2, comma 446, L. 24.12.2007, n. 244, ma, differita più volte la sua entrata in vigore, con

l’art. 49 della legge 23.7.2009, n. 99 ne è stato completamente rivisto ed ampliato il testo,

prevedendo, inoltre, che la sua applicazione fosse limitata agli illeciti posti in essere dopo l’entrata

in vigore della suddetta legge, ovvero dopo il 15 agosto 2009. Da ultimo, poi, la disposizione in

questione è stata nuovamente modificata dall’art. 6 del decreto-legge 24.1.2012, n. 1 convertito con

modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27.

L’azione ex art. 140 bis Cod. Cons. opera all’interno di un ristretto ambito di applicazione. Più

precisamente l’azione di classe tutela diritti soggettivi: a) che hanno un contenuto risarcitorio o

restitutorio; b) che appartengono alle categorie previste dal comma 2 dell’art. 140 bis Cod. Cons. e

cioè sono: b1) diritti derivanti dall’applicazione della medesima clausola contrattuale contenuta

nelle clausole generali di contratto ex art. 1341 c.c. o nei moduli o formulari predisposti dal

legislatore per disciplinare uniformemente i rapporti con i consumatori; b2) diritti derivanti da

illeciti contrattuali posti in essere nei confronti dei consumatori in maniera reiterata e

uniforme, ovvero tali da essere apprezzati in una dimensione unitaria ed omogenea; b3) diritti 32

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derivanti dall’utilizzo dello stesso tipo di prodotto o servizio; b4) diritti derivanti dalla stessa

pratica commerciale scorretta; b5) diritti derivanti dallo stesso comportamento anticoncorrenziale.

Tuttavia, l’ambito di applicazione appena indicato determina solo il perimetro maggiore entro cui si

può muovere il giudizio di classe, poiché al suo interno operano ulteriori criteri selettivi. Al fine di

determinare più specificamente l’oggetto del giudizio all’interno del perimetro applicativo appena

descritto, occorre procedere ad alcune considerazioni di ordine preliminare, che discendono dalle

modifiche apportate dall’art. 6 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.

27/2012. La recente novellazione, infatti, ha inciso sulla precedente disciplina dell’oggetto nei

seguenti termini: a) ha chiarito che l’oggetto del giudizio è limitato ai diritti soggettivi dei

consumatori caratterizzati dall’evidente «omogeneità»; b) ha allargato l’oggetto della tutela

ricomprendendovi gli interessi collettivi dei consumatori.

Il comma 1 dell’art. 140 bis Cod. Cons. prevede che la domanda di classe possa essere proposta da

«ciascun componente della classe» ed il comma 6 richiede ai fini dell’ammissibilità della domanda

che non sussista un conflitto di interessi ed inoltre che il proponente sia « in grado di curare

adeguatamente l’interesse della classe». Il proponente è, dunque, colui che “propone” la domanda

di classe e che agisce per la classe (Cfr. sul punto, Trib. Roma, sent. 25.3.2011, Corte d’App.

Milano, sent. 3.5.2011; Trib. Torino, 27.5.2010, che ha ritenuto carente d’interesse ad agire il

proponente che non versava nella stessa situazione prospettata in riferimento alla classe). La

legittimazione ad agire è individuale, ma ciò non significa, come ritiene parte della giurisprudenza

(Cfr. ad es. Trib. Torino, sent. 4.6.2011; Trib. Torino, sent. 7.4.2011), che anche l’azione sia

individuale, bensì solo che ogni singolo membro della classe ha il potere, se ne ricorrono i

presupposti, di avviare il giudizio collettivo. L’azione di classe è, infatti, un’azione rappresentativa,

con effetti suoi propri, e costituisce uno strumento distinto, alternativo ed ulteriore rispetto

all’azione individuale. La legge ammette che il consumatore appartenente alla classe possa anche

agire mediante associazioni a cui dà mandato o comitati cui partecipa.

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2. SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE AZIONE E SULL’OMOGENEITÀ

DEI DIRITTI

Secondo il dettato normativo, durante la prima udienza il Tribunale in composizione collegiale si

deve pronunciare sull'ammissibilità dell'azione di classe.

Ex art. 140 bis Cod. Cons., comma 6, “La domanda è dichiarata inammissibile quando (comma 6):

- è manifestamente infondata;

- sussiste un conflitto di interessi;

- il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili;

- il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.”

Per quanto concerne la legittimazione del proponente Codacons e la sua capacità di curare

adeguatamente l’interesse della classe si rimanda a quanto già detto al punto a) della presente

trattazione, rubricato “Sulla legittimazione attiva del Codacons”, nel quale vengono elencate alcuni

tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dall’organizzazione a tutela dei consumatori nel corso degli

anni.

Non serve pertanto aggiungere altro sul punto.

Brevemente occorre anche sottolineare come nel caso di specie non si ravvisi una situazione di

conflitto di interesse, come indicato dal comma 6 dell’art. 140 bis sopra riportato; infatti, la

ricorrente, Sig.ra Stefania Stella Barbagallo riveste le caratteristiche di consumatore per il

procedimento suddetto, come disciplinato dal Codice del Consumo, e non svolge alcuna attività

dipendente dall’Associazione Codacons.

Pertanto, anche sotto tale profilo l’azione deve essere considerata ammissibile.

Per quanto concerne il profilo della “manifesta fondatezza”, il Collegio del Tribunale dovrà

valutare, senza entrare nel merito dell’azione proposta, se ad un primo sguardo, essa risulti essere

“manifestamente fondata”.

Nel caso ivi affrontato l’azione proposta appare essere in tutto e per tutto fondata, e pertanto anche

sotto tale profilo dovrà essere considerata ammissibile.34

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Per quanto concerne, invece, l’omogeneità dei diritti, giova fare alcune considerazioni.

Prima delle modifiche apportate con il D.L. n. 1/2012, l’esatta determinazione del requisito di

omogeneità era particolarmente controversa.

Secondo una prima lettura i diritti tutelati dall’azione dovevano essere completamente identici;

secondo una differente lettura, invece, i diritti tutelati dall’azione dovevano essere solo parzialmente

identici, cioè “omogenei”.

Con la recente novellazione, la questione interpretativa è stata senz’altro risolta nel secondo senso,

poiché il D.L. n. 1/2012 ha eliminato dal testo della legge i riferimenti all’identità, sostituendoli con

il requisito di omogeneità.

Come conferma la lettura del comma 12 della norma, dunque, i diritti da tutelare potranno dirsi

omogenei al ricorrere delle tre seguenti condizioni:

a) la loro fattispecie causale ha una parte (necessaria) comune, ed una parte (eventuale)

differenziata;

b) la parte comune deve coprire almeno le questioni giuridiche in fatto e in diritto sulla base

delle quali è dato accertare la responsabilità della parte imprenditoriale;

c) la parte differenziata, come detto eventuale, può coprire l’arco delle questioni da cui

dipende l’estensione della responsabilità, ovvero la determinazione del quantum .

Al fine della determinazione esatta della parte comune occorre rifarsi ai principi giurisprudenziali

elaborati con riguardo all’azione ordinaria di condanna generica; ovvero, sarà sufficiente, per

procedere ex art. 140 bis, che i diritti dei consumatori abbiano in comune solo il fatto

potenzialmente produttivo di danno (Cfr. sul punto, Tribunale di Roma, Ordinanza del 27.4.2012

e Cfr. Corte d’Appello di Milano, Ordinanza del 9.11.2013).

Nel caso ivi trattato, sono migliaia i consumatori che hanno acquistato dei biglietti per accedere

all’evento “Il sogno del Natale” organizzato dalla “Out Of Border S.r.l”, e che sono rimasti

gravemente delusi dalle aspettative falsamente ingenerate su di loro da una pubblicità ingannevole e

dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della società stessa, come 35

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ampiamente documentato nel corso della trattazione. Tali principi sono posti dal legislatore alla

base della contrattualistica tra le parti e la loro violazione comporta illecito contrattuale.

Pertanto, tutti coloro i quali hanno acquistato i suddetti biglietti potranno aderire alla presente

azione.

Il diritto, e quindi il rapporto di diritto privato scaturente è il medesimo per tutti gli aderenti.

In ragione di ciò, tutti coloro che aderiranno alla presente azione, aventi le caratteristiche sopra

richiamate interessati dalla medesima condotta illegittima attuata dalla convenuta, dovranno essere

considerati in possesso di diritti omogenei e pertanto legittimati a chiedere la restituzione delle

somme pagate per l’acquisto dei biglietti. Le condotte che si ritengono illegittime sono quelle che

di seguito verranno illustrate.

3. LA QUALIFICAZONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI

COME RIENTRANTE NEL CODICE DEL CONSUMO

A norma dell’Art. 3 Codice del Consumo si intende per consumatore od utente: “la persona fisica

che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

eventualmente svolta”; mentre si definisce professionista: “la persona fisica o giuridica che agisce

nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,

ovvero un suo intermediario".

Tale nozione di consumatore è stata, di recente, oggetto dell’interpretazione dei Supremi Giudici, i

quali hanno risolto, una volta per tutte, le problematiche interpretative della norma chiarendo che la

qualifica di consumatore spetta: “alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la

soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale

eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il

contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso” (Cfr. Cass. ord.

12 marzo 2014, n. 5705).

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Non v’è dubbio alcuno, pertanto, come, nel caso di specie, colui il quale acquisti un valido titolo di

ingresso per la visita al villaggio “Il Sogno del Natale”, rivesta la qualifica di consumatore ex art. 3

del Codice del Consumo.

Così come, non sussistono dubbi interpretativi circa la qualifica di professionista della resistente,

agendo la medesima nell’esercizio della propria attività commerciale/professionale svolta.

Al caso de quo agitur pertanto saranno applicate le norme del Codice del Consumo.

Va, altresì, considerato come le parti del rapporto contrattuale siano, una un consumatore e l’altra

un professionista, ontologicamente dotate di uno squilibrio conoscitivo che deve sempre essere

tenuto a mente.

Il professionista assume la denominazione di “contraente forte” mentre il consumatore è il

“contraente debole”; tale definizione è dovuta al fatto che il professionista è, per propria natura, in

una posizione contrattuale privilegiata rispetto al consumatore.

Egli infatti dispone di conoscenze assai superiori a quelle del consumatore medio.

In dottrina si utilizza l’espressione “contratto asimmetrico”, locuzione con la quale si vorrebbe

definire un nuovo paradigma contrattuale, intendendo per “nuovo paradigma contrattuale” “un

modello di contratto governato da un insieme di regole che diverge in modo significativo dalla

disciplina del contratto <in genere> consegnataci dagli artt. 1321 e ss. c.c., e che possiamo

chiamare <contratto di diritto comune>” (Cfr. Roppo, in Corr. giur., 2009, 267 ss.).

In particolare, con tale espressione, ci si vorrebbe riferire a tutti quei “contratti in cui si

fronteggiano due soggetti di mercato caratterizzati da una significativa asimmetria di potere

contrattuale: asimmetria che, per il fatto di derivare precisamente dalle rispettive “fisiologiche”

posizioni di mercato, si presenta come asimmetria di tipo per l’appunto fisiologico e non

patologico”.

Ovviamente, già la disciplina dei contratti del consumatore diverge da quella del contratto in genere

caratterizzandosi per il fatto di essere – da un punto di vista soggettivo – relativa a soggetti che

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assumono, nella dinamica contrattuale, ruoli connotati da una fisiologica, strutturale asimmetria

di potere.

4. LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX ART.

1375, 1175, E ART. 1176 C.C. E IL CONSEGUENTE ILLECITO CONTRATTUALE DI

“OUT OF BORDER S.R.L.”

Come si è già detto, il diritto, e quindi il rapporto di diritto privato scaturente è il medesimo per tutti

gli aderenti. Esso si distingue in due condotte illecite poste in essere dalla società organizzatrice. La

prima di queste si riferisce alla violazione di alcuni principi posti dal legislatore alla base della

contrattualistica tra le parti, e sono i doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del

contratto; la seconda alla pubblicità ingannevole divulgata dall’odierna convenuta. Veniamo,

innanzitutto, al primo punto. Nello specifico, l’attenzione deve essere rivolta non tanto al contratto

di servizi sorto tra alcuni aderenti e Ticketone o Ticketmaster, che sono rivenditori dei biglietti e

non gli organizzatori, né tantomeno i gestori dell’evento, quanto piuttosto al contratto vero e proprio

di vendita che intercorre tra il cliente e la società organizzatrice “Out Of Border S.r.l.”. Infatti,

sebbene il contratto di Vendita si concluda per il tramite di un rivenditore, deve ritenersi stipulato

tra il cliente e la società organizzatrice: esso ha ad oggetto la compravendita di un Titolo di

ingresso, che dà diritto ad accedere allo spettacolo “Il sogno del Natale”, come descritto e

pubblicizzato dalla società organizzatrice, in cambio di un corrispettivo in denaro da parte

dell’acquirente, in linea con l’art. 1470 cc.

Come ben si sa, la stipulazione di un contratto comporta l’insorgere di una serie di obbligazioni in

capo ad entrambe le parti. Nello specifico, a fronte del corrispettivo pagato dal cliente per

l’acquisto del biglietto, sorge un obbligo della società organizzatrice consistente, non solo nel

trasferimento del diritto di accesso allo spettacolo in capo al primo, ma anche

nell’adempimento delle prestazioni con la dovuta diligenza, a norma dell’art. 1176 cc.

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In particolare, il secondo comma dell’art. 1176 cc stabilisce che, nell’adempimento delle

obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con

riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Pertanto, la Out of Border S.r.l., svolgendo attività professionale, avrebbe dovuto adempiere tutte le

obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto

imprenditore. Relativamente al contenuto della diligenza qualificata la S.C. ha affermato “che

incorre in responsabilità il debitore che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività

professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione

alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico, mediante impiego delle

energie e dei mezzi normalmente ed obbiettivamente necessari ed utili all’adempimento della

prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi

dannosi” (ex multis C. 3462/07). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, laddove emerge che la

società non ha adempiuto con diligenza la prestazione contrattuale così come promessa.

In capo al consumatore/acquirente che effettua un pagamento per l’acquisto di un biglietto al fine di

assistere allo “spettacolo di Natale più grande d’Italia, unico nel suo genere”, sorge l’aspettativa

che quest’ultimo sia conforme a quello descritto e tanto ben pubblicizzato e che ci sia, da parte della

Società, una dovuta attenzione all’adempimento delle prestazioni come promesse.

Tale affidamento si fonda, appunto, sui principi di buona fede e correttezza, riconosciuti nel nostro

ordinamento come principi generali di diritto e, in particolare, della contrattazione tra le parti.

Questi sono previsti agli artt. 1375 e 1175 del codice civile: il primo, infatti prevede che il

contratto debba essere eseguito secondo buona fede, mentre il secondo stabilisce che il debitore e il

creditore debbano comportarsi secondo le regole della correttezza.

Con tali disposizioni il legislatore vuole che la buona fede governi l’intera vita del rapporto

contrattuale, ritenendola in grado di esprimere un’esigenza di tutela fondamentale delle parti, nel

caso di specie il consumatore/acquirente e la società Out of Border S.r.l, organizzatrice dell’evento

“Il Sogno del Natale”.39

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Specialmente, essa è in grado di tutelare la parte debole del contratto, ossia il consumatore,

chiedendo che il debitore (in questo caso Out of Border S.r.l.) si immedesimi realmente negli

interessi che ha promesso di soddisfare, fino a considerarli come propri, determinando in tal modo il

soddisfacimento degli obiettivi che entrambe le parti si sono proposte.

Lo scopo del legislatore è, pertanto, quello di tutelare la fiducia dell'acquirente verso il rispetto, ad

opera della controparte, delle condizioni contrattuali stabilite; e, ancora, quello di assicurare il

primo che qualcosa di spiacevole non si dovrà verificare.

Pertanto, in linea con tali principi, la Out of Border S.r.l. era tenuta, dal momento della

stipula del contratto, non solo a far acquistare a ciascun consumatore il diritto ad accedere

all’evento (in linea con gli obblighi del venditore previsti dall’art. 1476 cc), ma anche a

provvedere al soddisfacimento delle aspettative che lei stessa aveva ingenerato in ciascuno di

loro, mediante una pubblicità che, ad oggi, si può definire eccezionale e sproporzionata

rispetto all’evento.

Questo, invece, non si è verificato nel caso di specie, per tutte le ragioni che già si sono

illustrate in narrativa: nello specifico, la “Out of Border S.r.l.”, avrebbe “ingigantito” la

spettacolarità dell’evento con informazioni decettive, ma anche false, ingannevoli e fuorvianti

circa le caratteristiche del villaggio, al fine di creare grandi aspettative nei consumatori, in

modo tale da indurli all’acquisto dei biglietti.

Per tali ragioni, deve ritenersi certamente violato il principio di buona fede che il legislatore pone

alla base della contrattazione tra le parti: in particolare tale violazione è ravvisabile nella fase

dell’esecuzione delle prestazioni “promesse” dalla società (violazione della cd. buona fede in

executivis).

Sul punto, la Corte di Cassazione è ormai orientata nel senso che la violazione dei predetti

obblighi di correttezza e buona fede, “costituisce di per sé inadempimento e genera

responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio

alla controparte” (tra le altre, Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716).40

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A tale soluzione si ricollega la considerazione degli obblighi di buona fede e correttezza come

“obblighi di protezione”: l’operare del principio di buona fede fa sì che il contratto sia

integrato da obblighi che, pur non esplicitati, sono coerenti con l’impegno originario, ma che

vanno anche oltre quelli previsti. In altri termini, il principio di buona fede in executivis

consente di aggiungere nel contratto tali obblighi di protezione, a tal punto che la loro

violazione genera di per sé inadempimento e quindi responsabilità contrattuale della

controparte.

L’inadempimento della “Out Of Border S.r.l.”, nei termini anzidetti, genera, a norma dell’art. 1453

cc, la possibilità degli acquirenti di chiedere la risoluzione del contratto. Quest’ultima, infatti,

sarebbe ammissibile in quanto, in linea con l’art. 1455 cc. non potrebbe in alcun modo ritenersi di

scarsa importanza, visto che la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza

nell’esecuzione del contratto ha determinato il venir meno dell’interesse della controparte alla

stregua della funzione del negozio. Pertanto, si deve ritenere che l’inadempimento accertato,

consistente nella violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che hanno inficiato alla base

il contratto stipulato tra gli acquirenti dei biglietti e la Out of Border S.r.l., presenta i requisiti

d’importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, tali da giustificare la richiesta di

risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1458 cc, ha effetto retroattivo tra le parti: poiché la

risoluzione consegue all'inadempimento di una parte, essa obbliga la parte stessa a restituire

quanto eventualmente ricevuto che, altrimenti, configurerebbe indebito oggettivo (2033 c.c.).

Si configura un indebito oggettivo non solo quando il debito non sussiste e non è mai sorto, ma

anche quello in cui è già stato estinto oppure, ancora, quando venga retroattivamente meno il

negozio fondamentale, come accade in caso di risoluzione: ciò che accade nel caso di specie.

La regola della restituzione di quanto eventualmente ricevuto non vale nei contratti di durata, per i

quali ciascuna delle precedenti prestazioni è autonoma: per tali ragioni, in questi casi, può essere

riconosciuto un dovere di restituzione solo parziale. Il contratto oggetto del presente caso, tuttavia, 41

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non può considerarsi come rientrante in quest’ultima ipotesi. Esso, semmai, deve essere

considerato come un evento unicum non scindibile: vi è una sola prestazione, quella della

vendita del Titolo di ingresso al Villaggio, che consente l’accesso ad uno spettacolo non

frazionabile, ma caratterizzato dalla sua unicità.

In linea con tali considerazioni, la sentenza della Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n. 8766 - in

relazione ad un caso in cui in primo grado era stata domandata la restituzione del "prezzo del

biglietto pagato da ciascuno per assistere, la sera del (OMISSIS), alla rappresentazione dell'opera

lirica "(OMISSIS)"", definitivamente interrotta per le avverse condizioni atmosferiche alla fine del

1 atto – aveva ritenuto che “correttamente il giudice dell'appello, nel confermare sul punto la

sentenza del giudice di prime cure, ha considerato lo spettacolo lirico "(OMISSIS)" come "un

unicum di portata artistica... non scindibile".

Alla stessa stregua deve, allora, essere considerata la prestazione oggetto del contratto stipulato tra

il cliente e la società organizzatrice dell’evento del “Sogno del Natale”: unica e inscindibile, in

quanto consistente nel trasferimento del diritto di accesso ad un unico spettacolo, sebbene costituito

da diverse attrazioni.

In questo caso, si deve ritenere, allora, che la società organizzatrice sia tenuta alla restituzione

integrale e non parziale, del biglietto acquistato da ciascun aderente.

5. SULLA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA DELLA OUT OF BORDER

S.R.L.: LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE COME CAUSA DI RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

L’abbondante pubblicità divulgata dalla società organizzatrice, e non solo, sulla maestosità

dell’evento “Il Sogno del Natale” è stata, di per sé, in grado di attrarre l’attenzione di migliaia di

visitatori, recatisi da tutt’Italia e di convincere questi ultimi ad acquistare i biglietti per avere la

possibilità di accedere al famoso Villaggio di Babbo Natale. Ad oggi, a seguito delle migliaia di

segnalazioni e recensioni negative sul villaggio, definito come “il più grande parco tematico di 42

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tutta Italia”, “un luogo incantato in cui le fiabe prendono vita”, nonché della copiosa

documentazione allegata al presente atto, la pubblicità fatta sull’evento deve essere considerata

sproporzionata rispetto all’evento, nonché ingannevole.

Evidentemente, infatti, la spettacolarità dell’evento è stata “ingigantita” dalla società

organizzatrice al fine di ingenerare grandi aspettative nei consumatori, in modo tale da

indurli all’acquisto dei biglietti.

L’art. 18, comma 1, lett. d del Codice del Consumo fa rientrare all’interno della definizione di

“pratiche commerciali tra professionisti e consumatori”: “qualsiasi azione, omissione, condotta o

dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione

del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura

di un prodotto ai consumatori”.

Pertanto, in tale definizione rientra anche la pubblicità, diffusa con ogni mezzo, inclusi i social

network, i quotidiani, i quotidiani online, le comunicazioni emesse attraverso i siti ufficiali, ecc.;

quindi, anche la pubblicità diffusa dalla Out of Border S.r.l. per promuovere l’evento “Il sogno del

Natale” da essa organizzato.

Sempre a norma del Codice del Consumo, art. 20, la pratica commerciale è scorretta quando, in

contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è

diretta.

Il Codice del consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21-23) e aggressive

(articoli 24-26). Per quanto interessa in tale sede, la pubblicità è ritenuta “ingannevole quando

contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,

anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il

consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è

idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti

preso: 43

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a) l’esistenza o la natura del prodotto (“prodotto”, a norma dell’art. 18, è qualsiasi bene o servizio,

compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni);

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,

l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il

trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,

l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i

risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove

e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del

processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o

all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al

prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il

patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di

proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130

del presente Codice.”.

Nel caso di specie, la pubblicità sull’evento, innanzitutto ed evidentemente, non conteneva

informazioni rispondenti al vero. Gli organizzatori dell’evento, infatti, anche al momento della

data di apertura del villaggio (5 dicembre 2019), pur a fronte di una deludente e amara realtà,

che di lì a poco si sarebbe presentata ai numerosissimi visitatori giunti da tutta Italia,

continuavano a descrivere la struttura come un mondo magico: “Varcando i cancelli di questo

universo incantato, entrerete in una realtà parallela: in un’area complessiva di 30.000 metri

quadrati, organizzati in “mondi a tema”, attori e ballerini professionisti - nelle vesti di Elfi e 44

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creature fantastiche – metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live, sotto la guida del

direttore artistico e di produzione per i contenuti artistici e performativi Bledi Radonshiqi,

raccontandovi aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato.

Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, il Corridoio degli

Antenati, la Casa degli Elfi (sviluppata su due piani), e la Casa e lo Studio di Babbo Natale, e si

concluderà con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo

Natale, e al Giardino Incantato.

Il secondo percorso del Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della

Scrittura - in cui i bambini, aiutati dagli Elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare

a Babbo Natale - e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.

Il terzo “mondo” è costituito dal Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato

dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.” (Cfr. Doc.

13: articolo Milano Today del 7 dicembre 2019).

Il fatto di continuare a descrivere falsamente, al momento dell’apertura, il villaggio come un

“mondo magico”, pur avendo davanti agli occhi uno scenario definito poco dopo da molti

visitatori come “terrificante e non consigliato” (Cfr. Doc. 14: Video) , dimostra l’intenzione

della società organizzatrice di vendere quanti più biglietti possibili pur nella consapevolezza

che ciò che si stava pubblicizzando non era conforme alla realtà.

Pertanto, è ravvisabile l’intenzione degli organizzatori di indurre in errore il consumatore medio,

falsandone il processo decisionale. In particolare, nel caso di specie, la pubblicità divulgata si è resa

idonea ad indurre in errore il consumatore circa “le caratteristiche principali del prodotto, i

rischi, l’esecuzione, la composizione, l’idoneità allo scopo”, (art. 20, comma 1, lett. b)”. Il

prodotto è inteso come diritto di accedere al villaggio così come descritto dalla società

organizzatrice. Infatti, come è possibile osservare dai numerosi documenti allegati nella trattazione,

certamente il consumatore può dirsi ingannato sull’esistenza e sulle caratteristiche principali

del prodotto, nonché sull’“idoneità dello stesso allo scopo”. Lo scopo o la causa vera propria 45

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del contratto, nel caso di specie, è quello di partecipare ad un evento tematico aventi le

caratteristiche promesse dal venditore, ossia in particolare la possibilità di immergersi nello

spirito natalizio; causa che è venuta meno nel caso di specie, a seguito del mancato rispetto di

quanto promesso da parte della società organizzatrice dell’evento. Pertanto, anche tale condotta

consente al consumatore il diritto alla restituzione di quanto pagato per l’acquisto dei biglietti, in

quanto, per come posta in essere, ha indotto in errore il consumatore riguardo ad uno o più elementi

essenziali del contratto e, in ogni caso, lo ha indotto ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

In merito, si rammenta la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, 4 febbraio 2005, Corriere del

merito, 2005, 755, che configura la pubblicità ingannevole come causa di risoluzione del

contratto. Nella specie l’avventore di una nota discoteca aveva chiesto accertarsi l’ingannevolezza

del messaggio pubblicitario, un depliant, in cui si diceva che sarebbe stata regalata a tutti i presenti

una t – shirt con il logo della discoteca stessa; l’istante era stato così indotto ad andare in discoteca,

senza però ricevere, nonostante le sue reiterate richieste, la t – shirt. 17 Il giudice ha accolto la

domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, considerata l’attrazione “che detto capo

aveva esercitato sull’aderente alla serata, tenuto anche conto degli attributi intravisti nel capo di

abbigliamento; sicché in assenza della promessa della distribuzione dell’oggetto dei desideri,

appare verosimile che l’adesione a quella serata poteva anche non verificarsi…la promessa non

onorata della distribuzione di una maglietta, dalla firma di grido, ha orientato il comportamento

dell’attore nella scelta di quel locale, facendo assegnare allo stesso la sua predilezione, in funzione

proprio di quella promessa”. Il contratto in oggetto era stato qualificato come innominato di

spettacolo: la prestazione cui era impegnata la convenuta comprendeva anche la consegna della

maglietta, per cui il contratto, mancando tale prestazione, pur accessoria, ma determinante nella

scelta del locale, deve considerarsi inadempiuto. Da qui la condanna alla restituzione del costo del

biglietto (mentre alcun danno è stato riscontrato nella mancata consegna della maglietta).

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La ratio che sta alla base di tale sentenza può dirsi condivisibile anche nel caso di cui trattasi,

per il fatto che la “locandina” o il depliant pubblicato nel sito ufficiale della società

organizzatrice dell’evento “Il sogno del Natale”, prevedeva un evento con determinate

caratteristiche, che non sono risultate dalla realtà dei fatti, come già ampiamente illustrato

nella trattazione. Le caratteristiche promesse che non sono in alcun modo state riscontrate al

momento della visita del villaggio da ciascun aderente, rappresentavano causa essenziale del

negozio giuridico stipulato. Per tali ragioni, deve considerarsi senza dubbio ammissibile la

possibilità degli aderenti di richiedere la risoluzione del contratto inficiato alla base dalla

pubblicità ingannevole divulgata falsamente sull’evento, con la conseguente possibilità di

richiedere le restituzioni integrale dei biglietti acquistati da ciascuno di essi.

6. SUL DIRITTO ALLE RESTITUZIONI

Le condotte ut supra descritte e tenute dalla convenuta hanno determinato in capo alla ricorrente

Sig.ra Stefania Stella Barbagallo, così come a tutti gli altri consumatori appartenenti alla medesima

classe, un diritto alla restituzione integrale di quanto pagato per l’acquisto dei biglietti per accedere

all’evento, rivelatosi un vero e proprio “flop”. Si tratta di una circostanza che appare incontestabile

alla luce di quanto sin qui esposto e il diritto alla restituzione è evidentemente conseguenza causale

diretta della condotta illecita posta in essere dall’odierna convenuta. Le condotte, per come poste in

essere dalla società organizzatrice dell’evento, consentono di ritenere configurata l’ipotesi di

indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc, che prevede che “Chi ha eseguito un pagamento non

dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”; situazione che si prefigura nel caso di specie,

laddove deve senza dubbio ritenersi venuta meno la causa essenziale del contratto, ossia quella che

aveva spinto il consumatore all’acquisto dei biglietti. In particolare, sia la violazione di “obblighi

di protezione”, quali la buona fede e la correttezza che integrano il contratto, che la

divulgazione di una pubblicità ingannevole hanno comportano il venir meno, in senso

retroattivo, del negozio fondamentale, che legittima il consumatore alla richiesta di 47

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risoluzione del contratto e al conseguente diritto alla restituzione, a norma dell’art. 2033 cc.

Pertanto, dovrà ritenersi dovuto il rimborso integrale dei biglietti acquistati da ciascuno degli

aderenti alla presente azione giudiziaria.

*** *** ***

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto e considerato, il Codacons, ut supra rappresentato,

domiciliato e difeso, in nome e per conto, nonché in favore del ricorrente,

CITA

OUT OF BORDER S.R.L, P.IVA 12152810011, in persona del legale rappresentante pro tempore

sita in Torino (TO), Via Giuseppe Galliano 15 - cap 10129, a comparire innanzi all’intestato

Tribunale, all’udienza che si terrà il giorno __________, ore di rito, Sezione e Giudice designando,

con l’invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale udienza, nei modi e nelle forma previste

dalla legge, si sensi e per gli effetti dell’art. 166 C.P.C. ed a comparire nella stessa udienza dinanzi

al Giudice designato, ai sensi dell’art. 168 C.P.C., con l’avvertimento che la costituzione oltre il

suddetto termine di venti giorni implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., e in difetto di

costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione ed eccezione ex adverso proposta, così

statuire:

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare, con ordinanza all’esito della prima udienza, l’ammissibilità della

presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell’art.

140 bis del D.lgs. n. 206/2005;

- Con la medesima ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,

specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla classe, e stabilire i termini e le

modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell’adesione;

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IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Accertarsi e dichiararsi il grave illecito contrattuale di OUT OF BORDER S.R.L.

configurato dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che integrano il contratto;

- E per l’effetto:

- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto

pagato da ciascun aderente per l’acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un

Titolo di ingresso per accedere all’evento “Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti);

SEMPRE NEL MERITO

- Accertare e dichiarare la posizione in essere, da parte dell’odierna convenuta Out Of

Border S.r.l., di una pratica commerciale scorretta, nella specie consistente in una

pubblicità ingannevole divulgata sull’evento, come ampiamente illustrato nella trattazione;

- E, per l’effetto : accertata l’appartenenza alla classe degli aderenti, condannare la convenuta,

ai sensi dell’art. 140 bis del D.lgs. 206/2005, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla

restituzione (ex. art. 2033 cc.) di quanto pagato da ciascun aderente per l’acquisto dei

biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all’evento

“Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti);

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno del saldo effettivo del presente

giudizio. Salvo ogni altro diritto.

Si rende in comunicazione, mediante il deposito in cancelleria, la seguente documentazione:

- Doc. 1: Procura notarile

- Doc. 2: pubblicità su profilo Instagram ufficiale della società

- Doc: 3: dépliant sito ufficiale

- Doc. 4: Pubblicità su testata giornalistica Corriere

- Doc. 5: Pubblicità su testata giornalistica TgCom2449

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- Doc. 6: Pubblicità su testata giornalistica La Repubblica

- Doc. 7: Tariffe biglietti Il sogno del Natale

- Doc. 8: La Stampa, 12 Novembre 2019, su sequestro Villaggio

- Doc. 9: Corriere, 13 Novembre 2019, su sequestro Villaggio

- Doc. 10: comunicazione degli organizzatori su posticipo apertura -13 Novembre 2019

- Doc. 11: MilanoToday su dichiarazioni società su posticipo apertura al 5 Dicembre 2019

- Doc. 12: Comunicati stampa Codacons

- Doc. 13: articolo MilanoToday del 7 dicembre 2019

- Doc. 14: Video Villaggio “Il sogno del Natale”

- Doc. 15: gruppo Facebook per richiesta rimborsi

- Doc. 16: pubblicità Villaggio prima pagina sito “Il Sogno del Natale”

- Doc. 17: relazione sul Villaggio

- Doc. 18: campi sterrati e cantiere

- Doc. 19: video parcheggio disabili

- Doc. 20: foto fasciatoio

- Doc. 21: foto casette vuote

- Doc. 22: foto trenino con panorama

- Doc. 23: comunicazione chiusura villaggio

- Doc. 24: Folletto aspirapolvere

- Doc. 25: Milano Today su dichiarazioni società organizzatrice

- Doc. 26: Statuto Codacons Nazionale

Con riserva di chiedere prova testimoniale, e di produrre ulteriori documenti ed istanze istruttorie.

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Si comunica che le notificazioni nel corso della causa possono essere inoltrate al n. di fax

02.29404135, oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

In adempimento a quanto disposto dall’art. 9 comma 5 della Legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara

che il valore della causa è indeterminabile e che non è dovuto il C.U. ai sensi dell’articolo 8 Legge

11.08.1991 n. 266.

Milano, lì 15.01.2019

Avv. Marco Maria Donzelli

Avv. Valentina Danza

PROCURA

Il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti

degli utenti e dei consumatori – in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe

Ursini – delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e nelle ulteriori fasi, di

impugnazione, opposizione ed esecuzione l’Avv.to Marco Maria Donzelli e l’Avv.to Valentina

Danza, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, formulare

nuove domande e rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, intervenire in altri

procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in

causa, ed espressa delega a firmare il presente atto, con espressa delega altresì ad incassare somme

liquidate a titolo di spese legali a seguito di sentenza o transazione giudiziale o stragiudiziale,

eleggendo domicilio presso il proprio studio, sito in Milano, Viale Abruzzi n.83, 20131. Dichiaro di

essere stato informato ai sensi dell’art. 4, terzo comma del D.lgs. 28/2010 della possibilità di

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del

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medesimo decreto, come da atto allegato. Autorizzo il difensore al trattamento dei dati personali ai

sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Il Codacons

Avv. Giuseppe Ursini

È autentica

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche

presso la Corte d’Appello di Milano, ho notificato il su esteso atto di citazione a:

OUT OF BORDER S.R.L, P.IVA 12152810011, in persona del legale rappresentante pro tempore

sita in Torino (TO), Via Giuseppe Galliano 15 - cap 10129,

A mani:

Ufficio pubblico Ministero presso Tribunale di Milano, Milano, Via Freguglia, n. 1, 20122;

A mani;52

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