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Milano Roma Genova Torino www.trifiro.it
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SOMMARIO
Editoriale 3Diritto del Lavoro - News 2009 4
Giurisprudenza - D. del Lavoro 7
Giurisprudenza - D. Civile 12
Assicurazioni 16
Rassegna Stampa 18
Pubblicazioni 23
Eventi 25
Studio T&P 28
Contatti 32
Comitato Editoriale Highlights T&P 2009: Stefano Beretta e Stefano Trifir, Bonaventura Minutolo,
Francesco Autelitano, Luca DArco, Tommaso Targa, Claudio Ponari, Teresa Cofano, Diego Meucci, Andrea
Beretta, Mario Gatti, Alessandra Landi
Realizzazione Highlights T&P 2009 a cura di Emanuela Zocchi
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Editoriale
HighlightsT&P 2009
Anche questanno vi facciamo gli auguri con i nostri Highlights 2009 relativi allannoappena concluso. Per il terzo anno consecutivo gli Highlights vi giungono con una sintesidi interventi legislativie digiurisprudenzapi significativa, sia in tema di diritto dellavoro che in tema di diritto civile, ricomprendendosi in questultimo argomenti di dirittosocietario, commerciale, bancario ed assicurativo.
Nellambito del diritto del lavoro non vi sono stati numerosi interventi del Legislatorecome lo scorso anno, ma le nuove regole sono comunque significative e concernonoaspetti importanti del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza, temamolto dibattuto e sempre di estrema attualit.
Sempre in ambito lavoristico, da segnalare il nuovo accordo interconfederalesottoscritto in data 15 aprile 2009, che stabilisce la durata triennale dellacontrattazione collettiva nazionale, sia con riferimento alla parte normativa che a quellaeconomica.
Difficile raccogliere nellambito del diritto civile tutte le novit e le pronunce importanti,
essendo cos vasto il settore.
Abbiamo, quindi, deciso di scegliere alcuni argomenti di maggiore impatto sociale, qualiquelli relativi alla tutela del consumatore per pubblicit ingannevole, glieffetti dellaclausola relativa alla caparra confirmatoria sul vincolo contrattuale, la mediazionecivile e commerciale approvata in ossequio a direttiva comunitaria, labolizionedel divieto di relazione nelle fusioni o scissioni societarie e, da ultimo, ma nonultimo, la disciplina sui contratti di rete. Sempre in ambito civilistico vi la rassegnadi sentenze sullargomento assicurativo che completa quelle esposte nei singolinumeri delle nostre newsletter mensili.
Lampia rassegna stampa, le pubblicazioni e gli eventi completano gli Highlights e
danno conto dellattivit del nostro Studio che non si limita allassistenza stragiudiziale egiudiziale, ma cura convegni e corsi - comprese le Iniziative Formative accreditate dalConsiglio dellOrdine degli Avvocati di Milano - interventi e articoli nellambito di unacomunicazione di contenuti nella quale continuiamo a credere.
Vi lasciamo alla lettura degli Highlights 2009 dandovi appuntamento a fine gennaio con laripresa delle nostre newsletter a cadenza mensile.
Buon Anno 2010!
Stefano Beretta e il Comitato Editoriale Highlights 2009: Stefano Trifir, Bonaventura
Minutolo, Francesco Autelitano, Luca DArco, Tommaso Targa, Claudio Ponari, TeresaCofano, Diego Meucci, Andrea Beretta, Mario Gatti, Alessandra Landi
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News 2009
A cura di Luca DArco
Lanno 2009 stato caratterizzato da interventi del Legislatore focalizzati sulletematiche giuslavoristiche di maggiore interesse ed impatto sociale.
In particolare conla legge n. 33 del 9 aprile 2009 (che ha convertito il DL n. 5/9) sonostate introdotte nuove misure a sostegno al reddito, tra le quali ricordiamo::: il pagamento diretto da parte dellINPS ai lavoratori in trattamento integrativo salarialestraordinario (CIGS) nel caso di difficolt finanziarie accertate;
:: la possibilit per i datori di lavoro con pi di 15 dipendenti che nel semestre precedentehanno occupato mediamente pi di 15 dipendenti e che non hanno in atto sospensioni dallavoro, che assumano in carenza di obbligo - lavoratori destinatari per il 2009 e 2010degli ammortizzatori in deroga, ovvero lavoratori licenziati o sospesi per cessazione totaleo parziale dallattivit o per lintervento di una procedura concorsuale da imprese esclusedalla disciplina di cui alla L. n. 223/1991, di beneficiare di un incentivo pari allindennit
residua spettante al lavoratore, defalcato dalla contribuzione figurativa;
:: la concessione di ammortizzatori sociali in deroga (CIGS, mobilit, disoccupazionespeciale) sulla base di semplici accordi governativi per una durata massima di 12 mesi,senza pi la necessit di accordi regionali da recepire poi in sede governativa;
:: laumento dal 10% al 20% del compenso dellanno precedente per lindennit asostegno del reddito per i collaboratori;
:: lintervento integrativo da parte dellEnte Bilaterale nella misura minima del 20%dellindennit di disoccupazione per i casi di disoccupazioni per crisi aziendali o per i casidi dipendenti di imprese escluse dalla CIG.
Altro tema di particolare impatto sociale stato quello sulla sicurezza sui luoghi dilavoro il cui recente impianto normativo (D.Lvo n. 81/2008) stato integrato dalD.Lvo n. 106/2009 del 3 agosto 2009 che ha previsto labolizione del divieto dellevisite mediche preassuntive che potranno quindi essere effettuate anche dal medicocompetente, nonch alcune semplificazioni sul documento di valutazione dei rischi.
In particolare, ricordiamo che il documento di valutazione dei rischinon pi necessarioper le lavorazioni che comportano una mera prestazione intellettuale ovvero la merafornitura di attrezzature o materiali ovvero una prestazione di durata inferiore a 2 giorni.
Inoltre, per quanto attiene allobbligo di data certa sul documento di valutazione dei rischi
previsto dallart. 28 comma 2 del D.Lvo n. 81/2008, in aggiunta alle modalit cui
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adempiere a tale incombente gi analizzate nella nostra newsletter del giugno scorso, il decretocorrettivo stabilisce la possibilit di certificare la certezza della data attraverso la firma congiunta deldatore di lavoro, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Responsabile del Servizio diPrevenzione e Protezione e del medico competente.
stato poi rinviato al 1 agosto 2010, lobbligo di predisporre/ integrare il Documento di Valutazionedei Rischi con i rischi da Stress lavoro correlato sulla base delle indicazioni che verranno elaboratedalla Commissione Consultiva del Lavoro.
stato poi introdottolobbligo di formazione (che potr avvenire anche allesterno dellazienda) ancheper i dirigenti, nonch il potenziamento di organismi paritetici che avranno il compito tra laltro dipromozione di attivit di formazione e di verifica delladozione in azienda dei modelli di organizzazione egestione della sicurezza.Il soggetto al quale conferita la delega in materia di sicurezza potr delegare a sua volta ad altri, previaintesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza alle medesimecondizioni di ammissibilit per la delega (iniziale). Tuttavia il nuovo soggetto delegato non avr il poteredi delegare ulteriormente alcune funzioni.
stata poi modificata la norma c.d salva manager (di cui avevamo dato notizia nella newsletter digiugno) nel senso che il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare sulladempimento a carico deipreposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medicocompetente i quali saranno ritenuti gli unici responsabili (con conseguente esonero del datore di lavoroe dei dirigenti) solo qualora la violazione non avrebbe potuto essere evitata dal datore di lavoronemmeno se questultimo avesse vigilato correttamente.
Per quanto riguarda il settore delledilizia stato istituito il sistema (la c.d. patente a punti) diqualificazione delle imprese ai fini della partecipazione a gare di appalto e alle agevolazioni nellambitodel quale viene verificata lidoneit delle imprese e dei lavoratori autonomi e lattribuzione agli stessi diun punteggio che potr essere decurtato a seguito di accertate violazioni. Nel caso di azzeramento del
punteggio limpresa o il lavoratore autonomo non potr pi svolgere attivit nel settore edile.
Infine, stato rivistolapparato sanzionatoriomeglio proporzionando le varie pene (in particolarmodo quelle detentive) al rischio di impresa ed ai compiti effettivamente svolti dai vari soggetticoinvolti. Le sanzioni pecuniarie sono state invece aumentate di circa il 30% (rispetto a quelle previstedal D.Lgs n. 626/1994).
Lunico intervento legislativo per quanto attiene alle tipologie contrattuali di lavoroha riguardato illavoro accessorio(radicalmente modificato dalla L. n. 33/2009).
Ricordiamo che tale tipologia di lavoro stata estesa a tutte le ipotesi di lavori domestici, di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e parchi, di insegnamento privato supplementare (le c.d.ripetizioni private), di manifestazioni sportive culturali o caritatevoli, di lavori di emergenza o di solidarietanche in caso di committente pubblico, di attivit agricole, anche da parte di casalinghe, di attivitsvolte nellimpresa familiare limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi laddove per i parentisino al terzo grado ed agli affini sino al secondo grado non siano configurabili altre tipologie di rapporti,di attivit di consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa periodica quotidiana, diqualsiasi attivit svolta in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
La novit pi importante riguarda la possibilit di svolgere lavoro accessorio da parte di lavoratoristudenti under 25, regolarmente iscritti a cicli di studi presso universit o istituti scolastici di ogni ordinee grado, non solo durante le vacanze natalizie, pasquali, o estive (individuate dal Ministero del Lavorocon la circolare 4/2005 per lipotesi del lavoro intermittente, rispettivamente dal 1/12 al 10/1, nonchdalla domenica delle Palme al marted dopo Pasqua e dal 1/6 al 30/9), anche durante le giornate disabato e domenica compatibilmente con gli impegni scolastici.
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Sar possibile svolgere lavoro accessorio ed occasionale anche da parte di chi percepisce prestazioniintegrative del salario o di sostegno del reddito nei limiti di 3000 Euro.
Segnaliamo, di particolare importanza per quanto attiene alle relazioni sindacali, lasottoscrizione in data 15 aprile 2009 dellAccordo Interconfederale sulla riforma degliassetti contrattuali (in attuazione di quanto gi siglato in data 22 gennaio 2009).
Il nuovo Accordo Interconfederale (della durata di 4 anni) si propone di sostituire il protocollo gisottoscritto tra governo e parti sociali in data 23 luglio 1993 e stabilisce che tutti i contratti collettivinazionali avranno una durata triennale e ci sia con riferimento alla parte normative che a quellaeconomica. I nuovi contratti collettivi nazionali regolamenteranno il sistema delle relazioni industriali alivello nazionale, territoriale e aziendale, disciplinando i diritti di informazione e consultazione. Laccordointerconfederale stabilisce che i contratti collettivi nazionali dovranno definire i tempi e le procedure perla presentazione delle proposte di rinnovo.
LAccordo Interconfederale attribuisce poi molta importanza alla contrattazione di secondo livello e
cerca di favorirne lincremento. Anche la contrattazione di secondo livello avr durata triennale e potrvertere esclusivamente sulle materie delegate dalla contrattazione nazionale. Particolare rilievo vienedato agli accordi di secondo livello di contenuto economico ovvero relativi al riconoscimento di premivariabili connessi con incrementi di produttivit, redditivit ed efficienza organizzativa, stabilendosi chela contrattazione collettiva nazionale potr stabilire la corresponsione di un importo a favore deilavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altritrattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per il CCNL di Categoria.
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A cura di Claudio Ponari e Tommaso Targa
Il 2009 stato, senza dubbio, un anno significativo per la giurisprudenza del lavoro; infattilanno che si chiude, come in tutti gli anni in cui si verifica una contingenza economica nonfavorevole, si caratterizzato per unampia produzione giurisprudenziale che ha spaziato in
tutti i temi del Diritto del Lavoro.
:: Diritto Sindacale
In materia di diritto sindacale si segnalano alcune importanti pronunce della giurisprudenzadi merito intervenute nuovamente sul delicato problema della selezione delleorganizzazioni sindacali ammesse a costituire le RSA (rappresentanze sindacaliaziendali) e legittimate ai sensi dellart. 28 ad agire per reprimere le condotte antisindacali.Invero secondo la giurisprudenza il requisito della nazionalit dellassociazione sindacale,necessario per agire in giudizio, va allegato e provatodalla stessa con riferimento non solo al c.d. criterio
topografico (apprezzabile diffusione sul territorio delloStato), ma anche con riferimento al c.d. criteriosostanziale, cio allattivit in concreto svolta che deveavere un orizzonte nazionale e non gi locale. A tal fine,ha evidenziato la giurisprudenza di merito, il sempliceindire uno sciopero a livello nazionale non sufficiente adimostrare la dimensione nazionale richiesta ex art. 28St. Lav. (Tribunale di Milano, 9 novembre 2009;Tribunale di Monza, 3 marzo 2009)
Ancora in materia di diritto sindacale, si segnala, altres, ilrecente intervento della Corte di Cassazione che
tornata a pronunziarsi sui limiti orari del diritto deilavoratori di riunirsi in assemblea durante lorariodi lavoro e, correlativamente, sul diritto delleorganizzazioni sindacali di indire assemblee nei limiti fissati dallaccordointerconfederale del 20 dicembre 1993. In particolare stato chiarito che il monte oreretribuite rilevante va riferito alla generalit dei lavoratori destinatari dellinvitodellassemblea e che il diritto di assemblea retribuita viene consumato dalla merapossibilit di partecipazione a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore vi partecipieffettivamente o meno. (Corte di Cassazione, 16 luglio 2009, n. 16596)
Va inoltre segnalato il recente intervento della Suprema Corte che ha ribadito il principiosecondo cui il datore di lavoro non condizionato, nella propria affiliazionesindacale, e, conseguentemente, nella selezione del contratto collettivo
Diritto delLavoro
Il 2009 stato, senzadubbio, un anno
significativo per lagiurisprudenza del lavoro;infatti lanno che si chiude,come in tutti gli anni in cuisi verifica una contingenzaeconomica non favorevole,
si caratterizzato perunampia produzione
giurisprudenziale che haspaziato in tutti i temi del
Diritto del Lavoro.
Giurisprud
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applicabile al proprio personale dipendente alla natura dellattivit svolta, potendo ben applicare unc.c.n.l. di una diversa categoria merceologica, senza che il lavoratore possa fondatamente lamentarelapplicazione di un contratto collettivo diverso ai fini della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.(Corte di Cassazione, 13 ottobre 2009, n. 21711)
In tema di comportamento rilevante ai sensi dellart. 28 St. Lav. la Corte di Cassazione ha statuito che ildatore di lavoro pu sostituire i lavoratori in sciopero con altri lavorator i non aderenti all'astensione oimpiegati in settori nei quali non sia stato proclamato lo sciopero, senza che ci configuri un comportamentoantisindacale, ma la sostituzione deve essere fatta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2103 del c.c. checonsente lo svolgimento di mansioni inferiori solo incidentalmente e marginalmente, per ragioni di efficienza edeconomia del lavoro, o addirittura di sicurezza. (Corte di Cassazione, 3 giugno 2009, n. 12811)
:: Rapporto di Lavoro
In materia di contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro va segnalata una sentenza della
Corte di Cassazione secondo cui lonerosit della prestazione - ossia laccordo tra le parti per il pagamento diun compenso - un elemento indispensabile alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; nellospecifico la Suprema Corte ha giudicato che ogni attivit oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma pu essere ricondotta ad un rapporto diverso,
istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuit della prestazione, ove risulti dimostrata
la sussistenza della finalit di solidariet in luogo di quella lucrativa.(Corte di Cassazione, 26 gennaio 2009, n. 1833)
In tema di rapporti a tempo determinato merita di essere evidenziata la pronunzia della Corte Costituzionalesecondo cui: L'onere di specificazione previsto dallart. 1 D.Lgs 368/01 impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, debbano essere
indicate le ragioni della sostituzione di uno o pi lavoratori, il che implica necessariamente anche l'indicazione
del lavoratore o dei lavoratori da sostituire; soltanto in questa maniera assicurata la trasparenza e la veridicitdella causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilit della stessa nel corso del rapporto.(Corte Costituzionale, ordinanza n. 325 del 4 dicembre 2009)
Relativamente alla questione circa la computabilit o meno del tempo di vestizione/svestizione comeparte dellorario di lavoro giornaliero - che negli anni passati ha costituito oggetto di un ampio contenzioso- va evidenziata la recente decisione del Tribunale di Messina, secondo cui premesso che per orario di lavoro siintende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro, e nellesercizio della
sua attivit o delle sue funzioni lelemento fondamentale per stabilire se il tempo di vestizione sia o menocomputabile nellorario di lavoro dipende dallesistenza o meno per il lavoratore della facolt di scegliere tempo,modalit e luogo per lo svolgimento delle funzioni. In particolare secondo detto Tribunale il lavoratore ha loneredi provare di non poter gestire a propria discrezione il tempo-divisa, non potendo scegliere, cio, se indossarla acasa o sul luogo di lavoro, se prima o dopo la timbratura.(Tribunale di Messina, 30 settembre 2009)
In tema di appalto e interposizione di mano d'opera, si consolidato lorientamento secondo cui illecitolappalto il cui oggetto consiste nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciandoallappaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, quali il pagamento della retribuzione,lassegnazione delle ferie ecc. (Corte di Cassazione, 23 novembre 2009, n. 24625). stato per anchechiarito che non pu parlarsi di appalto illecito tout court in tutti quei casi in cui l'opera non richieda per ilsuo compimento l'uso di notevoli attrezzature o macchinari, ma possa essere realizzata anche con l'ausilio dimezzi modesti, ovvero senza necessit di particolari strumentazioni, atteso che la stessa legge 1369/1960include tra gli appalti leciti quelli concernenti opere o servizi che non richiedono alcuna complessaorganizzazione strumentale. (Corte di Cassazione, 13 maggio 2009, n. 11022)
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In materia dipatti di non concorrenza, si va consolidando lorientamento del Tribunale di Milano in base alquale tali patti sono nulli per aleatoriet del corrispettivo in tutti i casi in cui previsto il pagamento di unimporto fisso mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro; a tal proposito il detto Tribunale ha evidenziatoche la previsione del pagamento di un corrispettivo durante il rapporto di lavoroda un lato, introduce unavariabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatoriet
e, dall'altro, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedelt del lavoratore
anzich di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto; in ogni caso la congruit del
corrispettivo deve essere valutabile in astratto, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.(Tribunale di Milano, 4 marzo 2009)
Tale orientamento va tenuto in adeguata considerazione nella stipulazione di nuovi patti di non concorrenzae nella valutazione della possibile tenuta in giudizio di quelli gi conclusi; infatti, in passato tale modalit diquantificazione del corrispettivo era usuale anche alla luce della giurisprudenza meno recente che riconoscevaalle parti ampia autonomia nel determinare liberamente i criteri di determinazione e di erogazione delcorrispettivo.
Quanto alle problematiche legate alla CIGS la Corte di Cassazione ha recentemente confermato il proprioorientamento secondo cui in tema di scelta dei lavoratori da porre in integrazione salariale straordinariaspetta al datore di lavoro specificare i meccanismi, diversi da quello della rotazione, che egli intende seguire,chiarendo anche le motivazioni di tale scelta e comunicando alle organizzazioni sindacali gli specifici criteri cuiintende adeguarsi; invece onere del lavoratore, che eccepisca la violazione da parte del datore di lavoro deiprincipi di correttezza e di buona fede nell'applicazione dei suddetti criteri, fornire la prova di siffatta violazione.(Corte di Cassazione, 3 luglio 2009, n. 15694)
Sempre sul tema della CIGS si segnala altres una decisione del Supremo Collegio che ha rilevato che lamancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nella comunicazione di apertura delprocedimento per collocamento in Cassa integrazione guadagni straordinaria, costituisce comportamentoantisindacale e determina lillegittimit della sospensione. (Corte di Cassazione, 9 giugno 2009, n. 13240)
Relativamente al contenzioso disciplinare si va consolidando lorientamento della giurisprudenza secondocui il licenziamento legittimo quando il comportamento sia obiettivamente e subiettivamente grave, senzache rilevi la circostanza che il danno cagionato al datore di lavoro sia di lieve entit come, ad esempio, in caso disottrazione di una confezione di cibo, restando irrilevante, in ordine alla proporzionalit del fatto rispetto allicenziamento adottato, la mancanza di precedenti disciplinari del lavoratore.(Corte di Cassazione, 4 novembre 2009, n. 23365)
Ancora in tema si segnala una recente pronuncia di merito, che confermando precedenti decisioni sul punto, hachiarito che legittimo convocare il lavoratore a difesa in luogo diverso rispetto a quello in cui egli rendeabitualmente la propria prestazione. Nel caso di specie, la Corte, ha ritenuto che la Societ avessecorrettamente convocato il dipendente ai fini del rispetto delle garanzie del diritto alla difesa ed al contraddittorio
di cui allart. 7 Stat. Lav. in luogo facilmente raggiungibile ed in orario (durante la giornata lavorativa) idoneo inquanto non emulativo. (Corte dAppello di Brescia, 30 aprile 2009, n. 252)
Segnaliamo, in questo settore, limportante decisione della Cassazione con la quale stato confermatolindirizzo ormai costante nella giurisprudenza di merito in materia dicontrollo delle assenze per malattia.Secondo la Suprema Corte le richieste di visita di controllo domiciliari, durante il periodo di malattia nonpossono essere considerate una forma di vessazione da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
Ci in quanto, in primo luogo, il datore di lavoro ha il diritto-dovere di controllo e, in secondordine, l'invio delle
visite fiscali non deciso unilateralmente dal datore di lavoro, bens dall'Istituto Previdenziale.(Corte di Cassazione, 30 ottobre 2009, n. 23133)
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In materia di infortuni sul lavoro e di responsabilit del committente e dellappaltatore la Cassazione hachiarito che la responsabilit per violazione dellobbligo di adozione di misure necessarie a tutelare lintegritfisica dei prestatori di lavoro applicabile anche nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente
- atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilit del committente in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro - ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle
misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dellopera da eseguire. Secondo laSuprema Corte laddove il committente non si renda garante della vigilanza delle misure da adottare in concreto,n ingerisca nella realizzazione dellopera lo stesso non pu essere considerato corresponsabile conlappaltatore per eventuali violazioni della disciplina sulla sicurezza del lavoro.(Corte di Cassazione, 28 ottobre 2009, n. 22818)
In tema di sopravvenuta inidoneit fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni merita diessere segnalata la pronunzia della giurisprudenza di legittimit che, in parziale modifica del precedenteorientamento, ha affermato il principio secondo cui: se vero che il datore di lavoro non tenuto a modificareod adeguare la propria organizzazione di lavoro alle condizioni di salute del lavoratore; , ancor pi vero che lostesso deve operare, quando possibile, la redistribuzione degli incarichi tra i lavoratori gi in servizio, al fine di
salvaguardare il posto dellinvalido, a nulla valendo sostenere la completezza dellorganico aziendale. Secondola S.C. solo qualora tale concreta possibilit di ridistribuzione dei posti di lavoro tra i dipendenti in forza inazienda si riveli di impossibile realizzazione il datore di lavoro potr procedere al licenziamento del lavoratoreinabile.(Corte di Cassazione, 10 dicembre 2009, n. 24091)
La Suprema Corte tornata a pronunziarsi sul tema molto discusso del risarcimento del dannoesistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore; stato chiarito, atale proposito, che nellampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilit contrattuale oextracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati, risponde ad esigenze
descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali, comunque, il giudice
deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione
quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale .(Corte di Cassazione, 1 luglio 2009, n. 15405)
Quanto alla problematica del risarcimento dei c.d. danni morali merita di essere segnalata una recentedecisione con la quale la Suprema Corte ha precisato come il datore di lavoro sia responsabile del dannosubito dal lavoratore per infortunio derivato da vetust dellattrezzatura di lavoro. In tal caso il lavoratore ha
sempre diritto a vedersi risarcito anche il danno morale. Infatti tale tipologia di danno qualora inerisca ad una
lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito, come la salute, risarcibile a prescindere dal
fatto che la condotta illecita che ha determinato linfortunio costituisca un reato.(Corte di Cassazione, 16 dicembre 2009, n. 26372)
In materia dilicenziamenti individualisi segnala la decisione con la quale la Suprema Corte ha ritenutoche legittimo, in quanto motivato da giustificato motivo soggettivo, il licenziamento del lavoratore che si siarifiutato di eseguire l'incarico richiesto trattandosi di condotta legittimamente valutata come tale da minare, allaradice, il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.(Corte di Cassazione, 2 luglio 2009, n. 15503)
Ancora in tema si ricorda una recente decisione della Suprema Corte che, affrontando il problema dellicenziamento del dipendente sottoposto a carcerazione per fatti estranei al rapporto di lavoro, haribadito il principio in base al quale tale circostanza non pu concretizzare una giusta causa o un giustificatomotivo soggettivo di licenziamento, ma eventualmente soltanto una sopravvenuta impossibilit temporaneadella prestazione che possibile far rientrare nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellart.3 della L. 604/1966 in relazione a specifiche esigenze dellimpresa da verificare caso per caso.(Corte di Cassazione, 1 giugno 2009, n. 12721)
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Con riferimento alla materia deilicenziamenti collettivisi consolida lorientamento che riconosce il dirittodel datore di lavoro di scegliere la dimensione quantitativa e qualitativa ottimale per il risanamento dellazienda,con il limite che la selezione dei lavoratori da licenziare deve avvenire con riferimento allintero complessoaziendale, non potendosi limitare solo ad un settore o sede di essa.(Corte di Cassazione, 28 ottobre 2009, n. 22825)
Sempre in materia si evidenzia la decisione della Suprema Corte che ha affermato che illegittimo illicenziamento collettivo per riduzione del personale che interessa soltanto i lavoratori che stanno perrientrare dalla CIGS in quanto non viene aperta una vera e propria procedura di mobilit, pur se loperazione legata alla cessione di un ramo di azienda. La Corte afferma che tale scelta un atto discriminatorio finalizzatoad evitare il reinserimento.(Corte di Cassazione, 13 ottobre 2009, n. 21697)
In tema di indennit sostitutiva del preavviso si segnala la decisione della Cassazione che ha ritenuto chetale indennit non debba essere considerata nel calcolo del trattamento di fine rapporto essendo mancatol'effettivo servizio nel periodo di mancato preavviso. L'orientamento giurisprudenziale prevalente , infatti, nelsenso della natura obbligatoria e non gi reale del preavviso, con la conseguenza che nel caso in cui una delle
parti eserciti la facolt di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, conl'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennit sostitutiva e senza che su tale momentopossano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di unsuo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo,protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.(Corte di Cassazione, 5 ottobre 2009, n. 21216)
In tema di prescrizione si segnalano le decisioni che hanno affermato che: a) in caso di cessazione delrapporto le indennit spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. enon all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennitmedesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato. (Corte di Cassazione, 12 giugno
2008, n. 15798); b) l'indennit sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributivama risarcitoria e, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza delrapporto di lavoro. (Corte di Cassazione, 29 aprile 2009, n. 9999); c) lazione di risarcimento del danno daomesso versamento dei contributi previdenziali si prescrive in dieci anni che decorrono dal giorno delpensionamento. (Corte di Cassazione, 25 novembre 2009, n. 24768)
In tema di tassazione, va segnalata una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha attribuitoallindennit supplementare erogata dal datore di lavoro in caso di ingiustificatezza del licenziamento deldirigente la natura di risarcimentodel danno professionale costituito dalla difficolt per il dirigente licenziato intronco di trovare una nuova occupazione. Da tale principio, la Suprema Corte ha giudicato che lindennitsupplementare, essendo qualificabile come risarcimento di un danno emergente, non soggetta ad
imposizione fiscale. (Cassazione civ. sez. trib., 14 aprile 2009, n. 8876)
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A cura di Francesco Autelitano, Andrea Beretta, Mario Gatti, Alessandra
Landi
Fra le molte importanti sentenze pubblicate questanno in materia di diritto civile ecommerciale ci pare interessante segnalarne tre collocate nella pi alta sede dilegittimit (le Sezioni Unite della Corte di Cassazione), rilevanti per la diffusione dellavicenda sottostante ( il caso della prima sentenza citata, riguardante le sigarette c.d.light), o per la novit dei principi espressi (si veda la seconda decisione in materia diresponsabilit dello Stato), o ancora per lincidenza su temi e categorie tradizionalidel diritto contrattuale (il riferimento alla terza pronuncia).
I) Lanno 2009 iniziato con una sentenza (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 gennaio 2009, n. 794) che si espressa in tema di tutela del consumatore, inipotesi di richiesta di risarcimento del danno per pubblicit ingannevole,sancendo che tale la dicitura apposta sui pacchetti disigarette che possano indurre il pubblico a pensare (per
effetto di una traduzione letterale dallinglese) che lesigarette stesse siano leggere (ossia meno dannoseper la salute).
Detta sentenza ha, infatti, statuito che lapposizione,sulla confezione di un prodotto, di un messaggiopubblicitario considerato ingannevole (nella specie,appunto, il segno descrittivo light sul pacchetto disigarette) pu esser considerato come fatto produttivodi danno ingiusto, ex art. 2043 cod. civ., obbligandocolui che lha commesso al risarcimento del danno,indipendentemente dallesistenza di una specifica
disposizione o di un provvedimento che vietilespressione impiegata.
Dal punto di vista dellonere probatorio, il consumatore che lamenti di aver subito undanno per effetto di una pubblicit ingannevole ed agisca per il relativo risarcimento, devedimostrare non solo lingannevolezza del messaggio, ma anche lesistenza del danno, ilnesso di causalit tra pubblicit e danno, nonch (almeno) la colpa di chi ha diffuso lapubblicit, concretandosi essa nella prevedibilit che dalla diffusione di un determinatomessaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.
La pronuncia si inserisce nel novero delle decisioni di legittimit che hanno fissato i
principi informatori della responsabilit civile extracontrattuale o aquiliana (derivante nondalla violazione di una specifica norma o contratto, bens dal pi generale principio del
DirittoCivile
Fra le molte importantisentenze pubblicate
questanno in materia didiritto civile e commerciale
ci pare interessantesegnalarne tre collocate
nella pi alta sede dilegittimit (le Sezioni Unitedella Corte di Cassazione)
Giurisprud
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neminem laedere); principi che si possono riassumere nella necessaria ricorrenza (la cui prova a carico dicolui che avanza la pretesa risarcitoria), ai fini del riconoscimento della responsabilit, dellingiustizia deldanno, del nesso causale tra questo e lazione, dellelemento colposo o doloso a sostegno dellazione.
II)Questo il principio affermato dalla Corte di legittimit (sempre a Sezioni Unite) con la sentenza n.9147/2009: In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescrittodelle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non autoesecutive, in tema di
retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi pi volte affermati dalla
Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere
dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema
della responsabilit per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attivit
non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere
qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno.
Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non subordinato alla sussistenza
del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da
assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente
apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una
obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilit contrattuale, all'ordinario termine decennale di
prescrizione.
La sentenza, dunque, ha stabilito che, in caso di mancata trasposizione nei termini prescritti diuna direttiva comunitaria (nella specie si trattava delle direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, prevedentilobbligo di retribuire la formazione del medico specializzando) sorge, in capo agli interessati, il diritto alrisarcimento dei danni derivanti dal ritardato adempimento.
La novit della decisioneva ravvisata nel fatto che gli strumenti di tutela del danneggiato, utilizzabili neldiritto interno, non vengono reperiti nello schema della responsabilit civile extracontrattuale, bens
in quello della responsabilit per inadempimento di unobbligazione ex lege di natura indennitaria,riconducibile come tale allarea della responsabilit contrattuale.
Con la seguente duplice conseguenza: la relativa pretesa risarcitoria esentata dalla prova dei requisiti di dolo ocolpa; la stessa soggetta al termine decennale di prescrizione (anzich a quello breve quinquennale previstoper lillecito).
III)Al fine di rafforzare il vincolo contrattuale le parti possono inserire una caparra confirmatoria, laquale implica che, in caso di inadempimento del contraente che lha versata, laltra parte pu, a suascelta, recedere trattenendo la caparra, oppure chiedere il risarcimento del danno.
Questo il tema sul quale intervenutala sentenza Cass., Sezioni Unite, n. 553/2009, chiarendone i profiligiuridici e risolvendo talune questioni interpretative dibattute da molti anni.
In primo luogo confermata la regola per cui il creditore non pu cumulare la caparra con il risarcimento; eglideve, perci, scegliere luno o laltro rimedio, a seconda della convenienza dettata dal caso concreto.Secondariamente la Suprema Corte ha giudicato che la scelta devessere compiuta allinizio del processo: ladomanda avente ad oggetto la ritenzione della caparra non pu essere mutata, in corso di giudizio, in quelladi risarcimento, e viceversa. Sul punto la decisione dirime un contrasto in ordine al quale si erano schierate, sufronti opposti, numerose sentenze della stessa Corte di Cassazione. Il principio ora affermato, dunque, quellocoerente con il brocardo electa una via non datur recursus ad alteram.
La sentenza stabilisce unulteriore regola, la cui importanza va oltre lambito della caparra confirmatoria e siestende al generale tema della risoluzione del contratto. Precisamente essa afferma che la parte che, afronte dellaltrui inadempimento, ha provocato la risoluzione del contratto, non pu rinunciare a tale effetto
risolutivo, chiedendo comunque ladempimento.
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In tal modo viene rivisto un orientamento consolidato in giurisprudenza(che ammetteva la possibilit diripensamento del creditore, salvando ex post il contratto, bench avesse gi chiesto la risoluzione). I riflessipratici sono notevoli, essendo molti i casi in cui la parte si avvale di una clausola risolutiva espressa, oppure diuna diffida ad adempiere, oppure rende operante un termine essenziale; tutto ci mediante atti stragiudiziali,dettati spesso dallintento di indurre il debitore alladempimento, salvo, appunto retrocedere nel propositoqualora laltra parte abbia tardivamente provveduto. Il principio da ultimo espresso non dovrebbe pi consentirela reviviscenza del rapporto nei predetti casi.
::Sulla Mediazione Civile e Commerciale
In ottemperanza alla Direttiva dellUnione Europea n. 52/2008, il Consiglio dei Ministri ha approvatonella riunione del 28 ottobre 2009 con decreto legislativo attuativo della riforma del processo civile,listituto della mediazione civile e commerciale.
La mediazione ha come scopo il raggiungimento di un accordo amichevole per la composizione di unacontroversia (c.d. mediazione compositiva) o la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
(c.d. mediazione propositiva).
La mediazione pu essere facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; obbligatoria, comecondizione di procedibilit nei casi di controversie aventi ad oggetto: contratti assicurativi, bancari e finanziari,diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, locazioni, patti di famiglia, affitti dazienda, comodati, azioni dirisarcimento danni da responsabilit medica o da diffamazione a mezzo stampa; giudiziale, nel caso in cui sia ilGiudice ad invitare le parti a tentare la mediazione, in qualunque fase procedurale antecedente alludienza diprecisazione delle conclusioni o di discussione finale della causa.
Nel caso in cui intrapresa la procedura le parti raggiungano un accordo davanti al mediatore, questo deve
essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede lorganismo preposto allamediazione e costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo.
Nel caso di mancato accordo, il mediatore forma processo verbale, indicando la proposta e le ragioni per cui iltentativo fallito; nel successivo processo civile, se il provvedimento che definisce la controversia corrispondeinteramente al contenuto della proposta iniziale, il giudice pu ritenere di escludere la ripetizione delle spesedella parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola addirittura al pagamento delle speseprocessuali avversarie.
::Fusione o Scissione: abolito il divieto di relazione
Allo scopo di ridurre i molteplici e gravosi oneri amministrativi in capo alle imprese, il decretolegislativo 13.10.2009 n. 147, in attuazione della Direttiva 2007/63/CE, ha modificato gli artt. 2501sexies e 2505 quater del Codice Civile.
In particolare allarticolo 2501 sexies c.c. stata introdotta la facolt di rinuncia alla relazione allegata al progettodi fusione o scissione da parte di uno o pi esperti, nel caso di decisione unanime dei soci di ciascuna dellesociet partecipanti alla fusione. Dallart. 2505 quater c.c. che disciplina le fusioni cui non partecipano societcon capitale rappresentato da azioni - stata eliminata la previsione secondo cui le disposizioni dellart. 2501sexies c.c. possono essere derogate con il consenso di tutti soci delle societ partecipanti la fusione.
Infine stata dettata la disciplina transitoria secondo cui, dette disposizioni, si applicano alle fusioni escissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del decreto, non siano stati approvati dagli organicompetenti di alcuna delle societ partecipanti alla fusione o scissione.
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::I Contratti di rete
Lart. 4-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) e s.m.i. haintrodotto la disciplina del contratto di rete.
Esso definito come un accordo tra due o pi imprese, le quali si obbligano ad esercitare in comune una o
pi attivit economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacit
innovativa e la competitivit sul mercato.
Il contratto, fra laltro, deve precisare: gli obiettivi strategici e le attivit comuni poste a base della rete;lenunciazione dei diritti e degli obblighi delle parti; listituzione di un fondo patrimoniale comune conrelative modalit di gestione (oppure la costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinatoallaffare, ai sensi dellarticolo 2447-bis, primo comma, lettera a, del codice civile); la durata del contratto e lemodalit di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso; lorgano comune incaricato dieseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalit di partecipazione di ogni
impresa allattivit dellorgano.
La novit legislativa ha il dichiarato obiettivo di aumentare la competitivit delle imprese, nello spirito dirafforzamento attraverso la cooperazione fra esse, senza limitare lautonomia di ciascuna di esse.La rete, pur non essendo un nuovo soggetto giuridico, ha una visibilit esterna attraverso la forma scritta delcontratto, liscrizione nel registro delle imprese (art. 4-quater legge n. 33/2009) ed agisce tramite il comunerappresentante. Pertanto pu rilevare come centro di riferimento unitario per i rapporti giuridici con i terzi,utilizzando il proprio fondo patrimoniale.
Il nuovo istituto presenta, inoltre, specifico interesse per le agevolazioni previste dalla legge , che,attualmente, riguardano: il settore amministrativo (possibilit di instaurare procedimenti collettivi nei rapporti
con la P.A. con una rappresentanza unica e di accedere a contributi previsti in tale ambito), il settore finanziario(possibilit di accesso al credito), il settore della promozione della ricerca e dello sviluppo (art. 1, co. 368, lett.b, c, d, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamate dallart. 4-quinquies l. n. 33/2009).Le predette misure richiedono, peraltro, lintervento di decreti ministeriali attuativi.La concreta adozione dello strumento negoziale implica la stipulazione di un contratto, ove siano regolati, inbase alle specifiche esigenze di volta in volta salienti, obblighi, funzioni e responsabilit reciproche.
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Giurisprud
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Assicurazioni
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
:: ASSICURAZIONE PERIZIA CONTRATTUALE PROCEDIBILIT DELLADOMANDA PRIMA DEL SUO ESPLETAMENTO ESCLUSIONE PRESCRIZIONEDEL DIRITTO CONDIZIONE
In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino adapposita perizia medica l'accertamento dell'entit delle lesioni per le quali l'assicuratochiede l'indennizzo, affinch tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso deltermine di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. fino alla conclusione della perizia,occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dalgiorno in cui si verificato il fatto generatore di danno. (Nella fattispecie, relativa ad uninfortunio sul lavoro, la S.C. ha escluso che fosse prescritto il diritto all'indennizzodell'assicurato, derivando la prova della sua tempestiva denuncia dal fatto di essere statosottoposto a visita medica per conto dell'assicurazione prima del decorso dell'anno dalsinistro). (Cassazione, 9 aprile 2009, n. 8674)
Nota: la sentenza in oggetto si sofferma sulla vexata quaestio del dies a quo deltermine prescrizionale, nellipotesi in cui il contratto di assicurazione preveda il ricorsoalla perizia contrattuale per laccertamento delle lesioni.
Sulla questione la Corte di Cassazione ha espresso due diversi orientamenti: in baseal primo, il termine di prescrizione di cui allart. 2952 cp. 2 c.c. comincia a decorrere dalmomento della verificazione del sinistro (ci in quanto: (i) la perizia contrattuale non muta iltitolo dellobbligazione gravante sullassicuratore; (ii) limproponibilit della domandagiudiziale in pendenza della procedura arbitrale non impedisce lesercizio del dirittonascente dal rapporto negoziale).
In base al secondo orientamento, invece, nel caso di perizia contrattuale, il termine diprescrizione comincia a decorrere dal momento della definizione della procedura arbitrale.Tale impostazione comporta come inevitabile conseguenza che il termine di prescrizioneresti indefinito sine die.
Con la sentenza n. 8674/09 la Suprema Corte, pur sposando il secondo orientamento,applica un importante correttivo al principio, stabilendo che affinch la periziacontrattuale congeli il termine di prescrizione necessario che entro lanno dalfatto sia sporta denuncia di sinistro allassicuratore. La Corte fa riferimento al terminedi un anno in quanto nel caso in esame il fatto era avvenuto prima dellentrata in vigoredella Legge n. 166/2008 che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 28.8.2008, n.134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi),
introducendo allart. 3 del D.L. n. 134/08 il comma 2 ter, ai sensi del quale Il secondo
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comma dellarticolo 2952 del codice civile sostituito dal seguente: .
::ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILIT CIVILE RAPPORTO TRA ASSICURATORE EDANNEGGIANTE ASSICURATO
In materia di assicurazione della responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli, tral'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18, l. n. 990/69, e il danneggiante assicurato,destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., sussiste un vincolo, ancorchatipico, di solidariet passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cio delmassimale assicurato; consegue che, qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzodanneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore(assicurato) che dichiari di volerne profittare non potr che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cuiopera la solidariet, segnati dall'importo del massimale, ma non potr mai estendersi alla quota didanno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello deldanneggiante assicurato, che pertanto il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investanol'intero danno. (Cassazione, 30 ottobre 2009, n. 23061)
::ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILIT CIVILE CONDIZIONI DELLAZIONE
In tema di responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, l'art. 22 l. n. 990/69(applicabile "ratione temporis" al caso specifico), che subordina la proponibilit dell'azione risarcitoria,inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonchal decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione - tenendo conto del difetto di espresselimitazioni e della "ratio" della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delleistanze di risarcimento) - anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, avanzata dal convenutoche assuma - a sua volta - la responsabilit, esclusiva o concorrente, dell'attore.
(Cassazione, 26 ottobre 2009, n. 22597)
:: COMPETENZA PER MATERIA
Se la parte convenuta in giudizio contesta la competenza del giudice adito secondo le regoleordinarie ed afferma quella per materia del giudice del lavoro, perch il giudice possa negare lacompetenza di quest'ultimo occorre che l'incompetenza si desuma dalle stesse asserzioni delle parti,nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il magistrato devecompiere ai fini della propria competenza, senza la necessit di procedere ad ulteriori indagini e senzache rilevino questioni riguardanti il merito della controversia (nella specie, la Corte ha confermato ilverdetto di merito che aveva escluso il contratto di agenzia e, quindi, la competenza per materia delgiudice del lavoro in un rapporto di collaborazione in una struttura piramidale organizzata per la
produzione di contratti d'assicurazione ramo vita). (Cassazione, 25 maggio 2009, n. 11998)
:: CIRCOLAZIONE STRADALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO
Il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido,scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicolisopravvenienti in condizioni di difficolt e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre inessere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica delfatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti(dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilit, ai sensidegli art. 2054 e 1227 c.c., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatrodell'investimento. (Cassazione, 24 novembre 2009, n. 24689)
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:: HR On Line - AIDP: N1 Gennaio 2009Speciale sulle novit legislative del 2008a cura di Trifir & Partners Avvocati
:: HR On Line - AIDP: N4 Febbraio 2009Contratti a termine. La nuova disciplina sullindennizzo: dopo le contestazioni giunge una
confermadi Stefano Beretta
:: TopLegal: N3 Marzo 2009Lo Scenario: il Labour cresciuto del 18,5%Labour: eccellenza italiana
:: IL SOLE 24 ORE: 23/03/09Oggi pi peso alla consulenza
:: HR On Line - AIDP: N6 Marzo 2009I congedi per lassistenza al disabile: la Corte Costituzionale interviene con una sentenza che haeffetti rilevanti sulle aziende (Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 19)di Stefano Beretta
:: IL SOLE 24 ORE: 28/03/09Tfr, equit al ribasso tra uomini e donnedi Salvatore Trifir e Giorgio Molteni
:: HR On Line - AIDP: N8 Aprile 2009Tassazione degli incentivi allesodo: commento alla circolare dellAgenzia delle Entrate, n. 62/Edel 29/12/2008di Giorgio Molteni
:: HR On Line - AIDP: N12 Giugno 2009
Dal mobbing allo stalkingdi Stefano Trifir
:: CAPITAL: Giugno 2009Strategia Legalitaria
:: ItaliaOggi: 15/06/09Una vita dedicata al lavoro
:: DOSSIER Lombardia - il Giornale: Settembre 2009Conquistare la fiducia tra le partiIntervista a Salvatore Trifir
RassegnaStampa
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:: HR On Line - AIDP: N16 Settembre 2009La Corte Costituzionale si pronuncia sul contratto aterminedi Marina Olgiati
:: I CONTRATTI - IPSOA: Ottobre 2009
Il contratto di investimento delloperatore qualificatodi Francesco Autelitano
::C&P GIUSTIZIA - il Giornale: Ottobre 2009Il mercato chiede mobilitIntervista a Salvatore Trifir
:: ItaliaOggi: 19/10/09Il lavoro dellavvocato del lavoro, la missione deigiuslavoristi
:: TG4: 19/10/09Lentezza della Giustizia in ItaliaIntervista a Salvatore Trifir
:: TopLegal.it: Dicembre 2009Trifir & Partners sbarca su twitter
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http://www.toplegal.it/news_trifir%C3%B2partnerssbarcasutwitter_6955.aspxhttp://www.toplegal.it/news_trifir%C3%B2partnerssbarcasutwitter_6955.aspxhttp://www.video.mediaset.it/mplayer.html?sito=tg4&data=2009/10/19&id=8404&from=linkhttp://www.video.mediaset.it/mplayer.html?sito=tg4&data=2009/10/19&id=8404&from=linkhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/ItaliaOggi-19Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/ItaliaOggi-19Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/ItaliaOggi-19Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/ItaliaOggi-19Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/C&P-Giustizia-Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/C&P-Giustizia-Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Contratti-Ottobre09.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Contratti-Ottobre09.pdfhttp://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=148&ida=1186http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=148&ida=1186http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=148&ida=1186http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=148&ida=1186http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=155&ida=1287http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=155&ida=1287http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=155&ida=1286http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=155&ida=1286 -
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RassegnaBlog::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 12/01/09twitter 24job http://twitter.com/24jobAnno nuovo, leggi nuove? Riepilogo dei principali interventilegislativi del 2008 in tema di lavorodi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 15/01/09twitter 24job http://twitter.com/24job
Anno nuovo, leggi nuove e gli straordinari sempre detassatidi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 09/02/09twitter 24job http://twitter.com/24jobI congedi per lassistenza al disabile: unaltra lacuna colmatadalla Corte Costituzionaledi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 03/03/09twitter 24job http://twitter.com/24jobMobbing e conflittualit nellambiente di lavoro: non lastessa cosa. Una sentenza della Corte dAppello di Torinodi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 11/03/09twitter 24job http://twitter.com/24jobTassazione agevolata e parit di trattamento: talvolta la
categoria sfavorita quella maschile.....di Stefano Beretta e Giorgio Molteni
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 16/03/09twitter 24job http://twitter.com/24jobMaggior tutela per la lavoratrice madre in caso di dimissioni:una nota del Ministero del Lavorodi Stefano Beretta
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http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-jobmaggior-tutela-per-la-lavoratrice-madre-in-caso-di-dimissioni-una-nota-del-ministero-del-lavor.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-jobmaggior-tutela-per-la-lavoratrice-madre-in-caso-di-dimissioni-una-nota-del-ministero-del-lavor.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-jobmaggior-tutela-per-la-lavoratrice-madre-in-caso-di-dimissioni-una-nota-del-ministero-del-lavor.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-jobmaggior-tutela-per-la-lavoratrice-madre-in-caso-di-dimissioni-una-nota-del-ministero-del-lavor.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-job-tassazione-agevolata-e-parit%C3%A0-di-trattamento-talvolta-la-categoria-sfavorita-%C3%A8-quella-maschil.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-job-tassazione-agevolata-e-parit%C3%A0-di-trattamento-talvolta-la-categoria-sfavorita-%C3%A8-quella-maschil.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-job-tassazione-agevolata-e-parit%C3%A0-di-trattamento-talvolta-la-categoria-sfavorita-%C3%A8-quella-maschil.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/dr-job-tassazione-agevolata-e-parit%C3%A0-di-trattamento-talvolta-la-categoria-sfavorita-%C3%A8-quella-maschil.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/drjob-mobbing-e-conflittualit%C3%A0-nellambiente-di-lavoro-non-%C3%A8-la-stessa-cosa-una-sentenza-dela-corte-d.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/drjob-mobbing-e-conflittualit%C3%A0-nellambiente-di-lavoro-non-%C3%A8-la-stessa-cosa-una-sentenza-dela-corte-d.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/drjob-mobbing-e-conflittualit%C3%A0-nellambiente-di-lavoro-non-%C3%A8-la-stessa-cosa-una-sentenza-dela-corte-d.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/03/drjob-mobbing-e-conflittualit%C3%A0-nellambiente-di-lavoro-non-%C3%A8-la-stessa-cosa-una-sentenza-dela-corte-d.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/02/dr-job-i-congedi-per-lassistenza-al-disabile-unaltra-lacuna-colmata-dalla-corte-costituzionale-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/02/dr-job-i-congedi-per-lassistenza-al-disabile-unaltra-lacuna-colmata-dalla-corte-costituzionale-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/02/dr-job-i-congedi-per-lassistenza-al-disabile-unaltra-lacuna-colmata-dalla-corte-costituzionale-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/02/dr-job-i-congedi-per-lassistenza-al-disabile-unaltra-lacuna-colmata-dalla-corte-costituzionale-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/01/dr-job-anno-nuovo-leggi-nuove-e-gli-straordinari-sempre-detassati-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/01/dr-job-anno-nuovo-leggi-nuove-e-gli-straordinari-sempre-detassati-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/01/drjobanno-nuovo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/01/drjobanno-nuovo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/01/drjobanno-nuovo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/01/drjobanno-nuovo.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/ -
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::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 20/03/09twitter 24job http://twitter.com/24jobIl duro mestiere del capo: ultimissime dalla Cassazionedi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 20/04/09twitter 24job http://twitter.com/24jobIn caso di mobbing ha diritto al risarcimento anche la Consigliera di paritdi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 04/05/09twitter 24job http://twitter.com/24jobDal mobbing allo stalking: quando la vittima il capo...succede anche questo
di Stefano Beretta e Stefano Trifir
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 11/06/09twitter 24job http://twitter.com/24jobIl capo prepotente paga e il mobbing pu avere anche una rilevanza penale
di Stefano Beretta e Luca DArco
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 17/07/09twitter 24job http://twitter.com/24jobPrecari destate: la Corte Costituzionale si pronuncia sul contratto a termine
di Stefano Beretta e Marina Olgiati
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 25/08/09twitter 24job http://twitter.com/24jobRisarcimento monstre a un primario: non lavevano promosso. Ma mobbing?di Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 22/09/09
twitter 24job http://twitter.com/24jobIl rapporto conflittuale con il capo maleducato non rientra nel mobbingdi Stefano Beretta e Luca Peron
::BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 12/10/09twitter 24job http://twitter.com/24jobMobbing e molestie sessuali, il datore di lavoro ha lobbligo di tutelare i dipendentidi Stefano Beretta
::BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 16/10/09twitter 24job http://twitter.com/24jobIl portaborse un lavoratore autonomo o subordinato?di Stefano Beretta
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http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/12/dr-job-capodanno-e-sicurezza-sul-lavoro-si-buttino-i-mobili-vecchi-lo-dice-persino-la-cassazione-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/12/dr-job-capodanno-e-sicurezza-sul-lavoro-si-buttino-i-mobili-vecchi-lo-dice-persino-la-cassazione-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job-corte-costituzionale-nessuna-discriminazione-fra-uomo-e-donna-sul-lavoro-e-nellaccesso-alle-p.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job-corte-costituzionale-nessuna-discriminazione-fra-uomo-e-donna-sul-lavoro-e-nellaccesso-alle-p.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job-corte-costituzionale-nessuna-discriminazione-fra-uomo-e-donna-sul-lavoro-e-nellaccesso-alle-p.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/11/dr-job-corte-costituzionale-nessuna-discriminazione-fra-uomo-e-donna-sul-lavoro-e-nellaccesso-alle-p.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/10/dr-job-contratti-a-termine-e-sostituzioni-la-ragionevolezza-dei-giudici-di-merito-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2009/10/dr-job-contratti-a-termine-e-sostituzioni-la-ragionevolezza-dei-giudici-di-merito-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/ -
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Codice diDiritto del Lavoro - CELTA cura di Giacinto Favalli - Studio Trifir & Partners
Edita dalla Casa Editrice La Tribuna, la Quarta Edizione del Codice di Diritto delLavoro, unopera revisionata ed aggiornata a seguito delle importanti novit legislativeintervenute in materia.
Il Codice di Diritto del Lavoro, redatto con il contributo ditutti i collaboratori dello Studio Trifir & Partners, presenta leprincipali normative che disciplinano il rapporto di lavorosubordinato attraverso un accurato ed esaustivo commentodelle stesse nel quale vengono individuati gli aspetti salientie le correlate problematiche.
Sommario
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Codice del Lavoro Pocket 2009 - CELTA cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi e Luca DArco
Edita dalla Casa Editrice La Tribuna e curata dal partner fondatore Giacinto Favalli edal partner Luca DArco, la Settima Edizione del Codice del Lavoro Pocket unopera revisionata ed aggiornata a seguito delle importanti novit legislativeintervenute in materia, tra cui:
:: il D.Lvo 3 agosto 2009, n. 106, correttivo del Testo Unicosulla sicurezza del lavoro;
:: la L. 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, conmodificazioni, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recanteimportanti provvedimenti per contrastare la crisieconomica, in materia di riforma degli ammortizzatorisociali;
::il D.M. 19 maggio 2009, recante la disciplina dellaccessoallindennit di disoccupazione per sospensionedellattivit lavorativa.
Larticolazione in Parti segue lo schema delle fonti: Costituzione, Codice Civile,normative organiche (Statuto, c.d. Legge Biagi) ed infine normative complementari didettaglio.
Sommario Codice del Lavoro Pocket 2009
Pu
bblicazioni
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Newsletter T&P
Realizzata con periodicit mensile in italiano e inglese,
Newsletter T&P consultabile allinterno della sezione
Newsletter del sito www.trifiro.it
Attualit, approfondimenti, sentenze scelte ed una
panoramica sulle principali notizie inerenti lattivit dello
Studio, gli eventi in calendario e la rassegna stampa
aggiornata.
PubblicazioniOn Line
Highlights T&P
Realizzati con periodicit annuale, Highlights T&P sono
consultabili sul sito www.trifiro.it
Attivit dello Studio, novit legislative e giurisprudenziali,
approfondimenti, sentenze scelte, eventi, pubblicazioni e
rassegna stampa annuale.
::Highlights T&P 2008
::Highlights T&P 2007
Trifir & Partners su twitter
Trifir & Partners presente su twitter allindirizzo:
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Aggiornamenti, sentenze, articoli, newsletter, eventi, link
Per seguirci su twitter: TrifiroPartners
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Eventi:: Milano, Universit Cattolica - Universit Bicocca,
22-23 Gennaio 2009CONVEGNO - LABORATORIO: Nuove proposte per illavoro degli psicologi nelle organizzazioniOrdine degli Psicologi della LombardiaRelatore: Avv. Tommaso Targa
Mobbing e responsabilit del datore di lavoro ex art. 2087
cod. civ.
www.opl.it
:: Milano, Palazzina ANMIG, 25 Febbraio 2009INCONTRO: La Giustizia del lavoroPresentazione del Protocollo della Sezione Lavoro delTribunale di Milano
AGI LombardiaRelatore: Avv. Giacinto Favalli
www.giuslav.com
:: Milano, NH Jolly President, 8 Maggio 2009SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE PER LADIREZIONE DEL PERSONALE
AIDP Lombardia - AGI Lombardia
Docenti: Avv. Salvatore Trifir; Avv. Stefano Beretta
www.aidp.itwww.giuslav.com
:: Roma, Centro Congressi, 15-16 Maggio 2009
MASTER IPSOA IN AMMINISTRAZIONE E GESTIONEDEL PERSONALEDocente: Avv. Tommaso Targa
Orario di lavoro; malattia; maternit; infortuni sul lavoro e
tutela previdenziale e assistenziale
www.ipsoa.it
:: Milano, ALDAI, 26 Maggio 2009INCONTRO: I nuovi ammortizzatori sociali e leristrutturazioni aziendali: gli strumenti per superare egestire la crisi occupazionale
AIDP Lombardia - ALDAI
Relatore: Avv. Giacinto Favalli
www.aidp.it
:: Milano, Hotel Hilton, 28 Maggio 2009SEMINARIO: Ristrutturazioni aziendali, riduzione delcosto del lavoro e nuovi ammortizzatori sociali persuperare la crisiRelatori:
Avv. Giacinto Favalli:Interventi sulla contrattazione collettiva al fine di ridurre e
modificare i livelli retributivi e bloccare le dinamiche salariali;
Analisi degli elementi retributivi esenti da contribuzione e/o
prelievo fiscale
Avv. Giorgio Molteni:
Le incentivazioni allesodo
www.paradigma.it
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MeetingPlurijus 2009Granducato di Lussemburgo,15-16 Maggio 2009
Lappuntamento annuale di Plurijus, il network europeo di studilegali di cui Trifir & Partners socio fondatore, si tenuto nelGranducato di Lussemburgo il 15 e 16 maggio 2009, organizzatodal locale Studio Turk & Prum.
Il network Plurijus, annovera gli studi legali fra i pi importanti diBelgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo,Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Gran Bretagna.
Allincontro hanno partecipato, per il nostro Studio, i partnersStefano Trifir e Luca Peron. La riunione ha evidenziatolimportanza strategica della collaborazione fra i vari Studi, al finedi offrire ai clienti interessati, un ventaglio di serviziqualitativamente adeguati. Il prossimo appuntamento di Plurijus siterr a Roma nel maggio 2010 e sar organizzato dal nostro
Studio.
VI Incontro italo-francese fra gli
Ordini degli Avvocati di Milano e NizzaNizza, 6-7 marzo 2009
I partners Stefano Trifir e Luca Peron hanno partecipato alconvegno tenutosi il 6 e 7 marzo 2009 a Nizza, organizzato dallaCommissione di Diritto Fallimentare dellUnione degli AvvocatiEuropei sul tema: Crisi economica ed efficacia della normativafallimentare francese e italiana.
I temi trattati dai relatori intervenuti (avvocati, magistrati,professori universitari e ricercatori di diritto comparato) hannoriguardato il campo di applicazione della legge fallimentare inItalia ed in Francia, il ruolo del Giudice Delegato, del Curatore edel Comitato dei creditori nelle varie procedure concorsuali, allaluce della riforma della legge fallimentare, sia in Italia che in
Francia, con particolare riguardo agli istituti che, nei rispettiviordinamenti, consentono di gestire la crisi dellimpresasalvaguardandone la continuit (accordi di ristrutturazione,concordato preventivo e omologhi di diritto francese).
Il taglio internazionale degli interventi ha consentito di avere unavisione comparativa dei problemi sottesi alle procedureconcorsuali e delle differenti soluzioni adottate in Stati diversi,nonch di approfondire la conoscenza con colleghi francesi chesi occupano di queste tematiche e che pertanto, potranno,essere un utile riferimento per il nostro Studio in caso diassistenza a clienti con controversie fallimentari in Francia.
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8/9/2019 Highlights T&P 2009
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:: Genova, Camera di Commercio, 12 Giugno 2009CONVEGNO: Cassa integrazione in deroga econtratti di solidariet
AGI Liguria - Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Genova
- Camera di Commercio
Relatore: Avv. Giacinto Favalliwww.giuslav.com
:: Padova, Hotel NH Mantegna, 20 Giugno 2009:: Padova, Hotel Plaza, 18 Settembre 2009MASTER IFAF IN DIRITTO DIMPRESADocente: Avv. Tommaso Targa
Forme flessibili di rapporto di lavoro; contratto di lavoro a
progetto; trasferimento dazienda; licenziamenti individuali
e collettivi
www.ifaf.it
:: Bergamo, Collegio Vescovile Sant Alessandro
23 Ottobre 2009GIORNATE DI STUDIO in ricordo dellAvvocatoAlessandro CicolariOrdine degli Avvocati di Bergamo - AGI
La tutela del lavoro nella crisi: la riduzione del personale
Relatore: Avv. Giacinto Favalli
www.avvocatibergamo.itwww.giuslav.com
:: Milano, SDA Bocconi School of Management, 17 Novembre 2009CORSO EXECUTIVE: La Direzione strategica delle OperationsDocenti: Avv. Marina Tona; Avv. Angelo Di Gioiawww.sdabocconi.it
:: Madrid, Ateneo de Madrid, 27-28 Novembre 2009X CONGRESO NACIONAL DE ASNALAAsociacin Nacional de Abogados Laboralistas
Lo Studio Trifir & Partners, in considerazione del crescente scambio di contatti internazionali, hapartecipato con i partners Stefano Trifir e Luca Peron al X Congreso Nacional de ASNALAtenutosi a Madrid il 27-28 novembre 2009, avente ad oggetto:La Reforma Laboral y la salida de la crisis: prescindible o imprescindible
www.asnala.com
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Iniziative Formative Accreditatewww.ordineavvocatimilano.it
:: Milano, 3-6 Aprile 2009Studio Trifir & Partners
La figura del Dirigente Amministratore
Relatori: Avv. Luca DArco; Avv. Vittorio Provera; Avv. Giorgio Molteni
:: Milano,17 Giugno 2009Studio Trifir & Partners
Il ricorso in Cassazione struttura del ricorso, formulazione dei quesiti e casi pratici
Relatore: Dott. Camillo Filadoro, Consigliere di Cassazione
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8/9/2019 Highlights T&P 2009
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Partners
:: Avv. Salvatore TrifirAvvocato dal 1957
Fondatore Trifir & Partners
:: Avv. Paola SiniramedAvvocato dal 1967
In Studio dal 1967
:: Avv. Stefano BerettaAvvocato dal 1979
In Studio dal 1979
:: Avv. Giacinto Favalli
Avvocato dal 1980
In Studio dal 1980
Studio Trifir & Partners
:: Avv. Bonaventura MinutoloAvvocato dal 1970
In Studio dal 1985
:: Avv. Anna Maria Corna
Avvocato dal 1985
In Studio dal 1986
::Avv. Marina Tona
Avvocato dal 1993
In Studio dal 1990
:: Avv. Vittorio ProveraAvvocato dal 1983
In Studio dal 1988
::Avv. Giorgio Molteni
Avvocato dal 1987
In Studio dal 1987
::Avv. Mario CammarataAvvocato dal 1995
In Studio dal 1994
::Avv. Stefano TrifirAvvocato dal 1991
In Studio dal 1988
::Avv. Marina Olgiati
Avvocato dal 1991
In Studio dal 1991
::Avv. Luca PeronAvvocato dal 1997
In Studio dal 1994
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8/9/2019 Highlights T&P 2009
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:: Avv. Francesco Autelitano
Avvocato dal 2001
In Studio dal 1996
:: Avv. Damiana Lesce
Avvocato dal 1998
In Studio dal 1999
:: Avv. Valentina Ruzzenenti
Avvocato dal 1997
In Studio dal 1994
:: Avv. Orazio Marano
Avvocato dal 2000
In Studio dal 1997
:: Avv. Antonio Cazzella
Avvocato dal 1993
In Studio dal 1996
:: Avv. Mariapaola Rovetta Arici
Avvocato dal 1995
In Studio dal 1996
:: Avv. Luca DArco
Avvocato dal 1999
In Studio dal 1996
:: Avv. Paolo Zucchinali
Avvocato dal 1994
In Studio dal 2001
Associati
:: Avv. Simonetta Amadei
Avvocato dal 2007
In Studio dal 2007
:: Avv. Andrea Beretta
Avvocato dal 2006
In Studio dal 2003
:: Avv. Teresa Cofano
Avvocato dal 2000
In Studio dal 2003
:: Avv. Tiziano Feriani
Avvocato dal 2004
In Studio dal 2000
:: Avv. Mario Gatti
Avvocato dal 2006
In Studio dal 2009
:: Avv. Paola Balletti
Avvocato dal 2000
In Studio dal 2001
:: Avv. Francesco Chiarelli
Avvocato dal 2006
In Studio dal 2002
:: Avv. Angelo Di Gioia
Avvocato dal 1998
In Studio dal 2003
:: Avv. Marta Filadoro
Avvocato dal 2004
In Studio dal 2005
:: Avv. Giuseppe Gemelli
Avvocato dal 2004
In Studio dal 2002
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8/9/2019 Highlights T&P 2009
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:: Avv. Alessandra Landi
Avvocato dal 2006
In Studio dal 2008
:: Avv. Sara Lovecchio
Avvocato dal 2006
In Studio dal 2004
:: Avv. Rossella Mucci
Avvocato dal 2000
In Studio dal 2002
:: Avv. Filippo Salvo
Avvocato dal 2003
In Studio dal 2003
:: Avv. Giampaolo Tagliagambe
Avvocato dal 1973
In Studio dal 2005
:: Avv. Paola Lonigro
Avvocato dal 2006
In Studio dal 2001
:: Avv. Diego Meucci
Avvocato dal 2007
In Studio dal 2003
:: Avv. Claudio Ponari
Avvocato dal 1999
In Studio dal 2006
:: Avv. Alessandro Sampaolesi
Avvocato dal 2009
In Studio dal 2007
:: Avv. Tommaso Targa
Avvocato dal 2002
In Studio dal 2002
Praticanti
:: Dott. Francesco Cristiano
:: Dott. Jacopo Moretti
:: Dott. Carlo Uccella
:: Dott.ssa Anna Minutolo
:: Dott.ssa Silvia Sardone
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:: Avv. Gaia Vesci
Avvocato dal 2009In Studio dal 2009
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8/9/2019 Highlights T&P 2009
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Staff
:: Giuseppe Milazzotto
Responsabile Amministrativo
:: Carmen De Maio
Responsabile Servizi Generali
:: Rina Agrillo
:: Claudia Barone
:: Igor Butnaru
:: Tiziana Cinelli
:: Stella Curino
:: Michela Donati
:: Vera Iannelli
:: Sarah Massarotto
:: Elisa Penna
:: Marzia Sassi