Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica...

30
mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all’azienda, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Mod. C31/HAD – Ed. 12/2010) Condizioni Contrattuali (Mod. B/5A - Ed. 12/2010) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa . Proteggi ciò che ti sta a cuore Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Transcript of Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica...

Page 1: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010   

  

Helvetia Azienda Dinamica

Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all’azienda, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Mod. C31/HAD – Ed. 12/2010)

Condizioni Contrattuali (Mod. B/5A - Ed. 12/2010)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Proteggi ciò che ti sta a cuore

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SRappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it

Anno di fondazione 1861Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Page 2: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 1 di 8

 

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI MULTIRISCHI PER L’AZIENDA “HELVETIA AZIENDA DINAMICA”

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di HELVETIA AZIENDA DINAMICA, assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alle Aziende, abbinabili a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti, meglio descritti nell’apposita sezione.

La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:

A . Informazioni relative all’impresa di assicurazione B . Informazioni relative al contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami D . Glossario

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 Fax 02/5351. 461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: [email protected]. La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 74,6 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 183,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto di assicurazione, ogni documento ad esso allegato, nonché le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Come regolato all’art. 9 “Proroga dell’assicurazione”, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale si segnalano i termini relativi al rinnovo del contratto.

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo: nel caso di contratti aventi durata non inferiore all’anno, in mancanza di disdetta data per iscritto da una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

3. Coperture assicurative offerte

Gli Eventi Garantiti sono i seguenti:

Incendio Modulo Uno

La Società assicura "a valore intero", per le somme sottoindicate, l'Azienda descritta, situata in uno o più fabbricati o porzioni di essi, edificati in un'unica area e costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. I solai d’interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono anche essere realizzati in materiali combustibili.

Furto Modulo Due

La Società assicura a “Primo Rischio Assoluto", per la somma sotto indicata, l'Azienda descritta, situata in fabbricati di normale costruzione muraria e/o in porzioni di essi, anche fra di loro non comunicanti, ma entro unica area recintata. Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende che l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza.

Elettronica Modulo Tre

La Società assicura le apparecchiature elettroniche, nonché quant’altro eventualmente previsto e come da definizioni specifiche, di proprietà dell’Azienda assicurata.

Responsabilità Civile Modulo Quattro

L’assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da lui dipendenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’esercizio dell’attività, per la quale è stipulata a polizza ed in conformità a quanto stabilito dalle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351.461 Sito internet: www.helvetia.it

Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Page 3: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 2 di 8

 

Sono prestabili e rese quindi operative, in alternativa o combinazione tra loro, attraverso la polizza, strutturata in forma modulare, le seguenti Garanzie e Condizioni Aggiuntive e Particolari:

MODULO 1 INCENDIO a Valore Intero

FABBRICATO/I o PORZIONE/I o, in alternativa RISCHIO LOCATIVO

CONTENUTO DELL’AZIENDA

Merci Macchinari, attrezzature, arredamento Registri, stampati e cancelleria Tappeti, arazzi, quadri, sculture, ecc. Carte valori e titoli di credito Opere di abbellimento, Impianti, macchinari, attrezzature

DANNI INDIRETTI RICORSO TERZI

GARANZIE PRESTATE

Incendio, fulmine, esplosione, implosione, Danni al contenuto dell’azienda Danni agli effetti personali ed indumenti di dipendenti e di terzi Fenomeno elettrico ed elettronico Guasti allo scopo di impedire o di arrestare danni Lastre di cristallo, vetro, specchio e simili Colpa grave Ricorso terzi da Incendio Oneri di urbanizzazione Spese di demolizione, sgombero e smaltimento Spese peritali Spese primaria urbanizzazione Trasporto e ricollocamento

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (prestate qualora concordate tra le parti)

Valore a nuovo Eventi Atmosferici Integrazione Eventi Atmosferici Sovraccarico da neve Eventi Socio-Politici / Atti Dolosi e di Terrorismo Danni acque e Ricerca Guasti Fenomeni elettrici ed elettronici Macchine mordenti

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti)

Anticipo indennizzo sinistri Buona Fede Clausola universalità Colpa grave Compensazione fra partite Decentramento merci e macchinari presso terzi Deroga alla proporzionale Enti Trasportati E-Risk – sempre escluso Indennizzo separato per ciascuna partita Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari Onorari Consulenti Operazioni carico e scarico

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti)

Operazioni peritali Pagamento all’indennizzo prima della chiusa istruttoria Presenza di autoveicoli Prezzo di vendita (selling price) Rimpiazzo combustibili Rinuncia alla rivalsa Vicinanze pericolose aggravanti del rischio Sostanze pericolose Tolleranza nelle caratteristiche dei fabbricati

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se attivata la relativa partita)

Danni indiretti a percentuale Rischio locativo Ricorso terzi

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL RISCHIO (operanti se assicurata una delle tipologie di rischio)

Fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione – Fabbricato vuoto ed inoccupato

Page 4: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 3 di 8

 

MODULO 2 FURTO a Primo Rischio Assoluto

CONTENUTO DELL’AZIENDA

Merci Macchinario, attrezzature ed arredamento Tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d’arte, argenteria Denaro, carte valori e titoli di credito in genere Opere di abbellimento o utilità

GARANZIE PRESTATE

Furto Rapina Estorsione Atti vandalici Portavalori Guasti cagionati dai ladri

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti)

Beni particolari Decentramento Enti presso terzi Enti Trasportati Maggiori costi Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari Prezzo i vendita (selling price) Rifacimento documenti personali Sostituzione serrature Spese peritali Valore a nuovo

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (prestate solo se specificatamente concordate tra le parti)

Furto da persone dipendenti – Furto con destrezza Impianto d’allarme Franchigia assoluta Furto con destrezza di autoveicoli

CONDIZIONE PARTICOLARE (prestate solo se specificatamente concordate tra le parti)

Coesistenza di merci di categorie diverse

MODULO 3 ELETTRONICA

GARANZIE PRESTATE Apparecchiature elettroniche escluse quelle ad impiego mobile a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se attivata la relativa partita)

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (A Valore intero o a Primo Rischio Assoluto) Maggiori costi Programmi in licenza d’uso Supporti dati

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti)

Apparecchiature sostitutive Danni da furto Franchigia Eventi Socio-Politci/Atti dolosi e di Terrorismo Supporti Intermedi di immagine nelle fotocopiatrici

MODULO 4 RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE PRESTATE

Dalla proprietà e dalla condizione dei fabbricati o terreni nonché impianti fissi Danni arrecati a veicoli di terzi o dipendenti Da lavoro presso terzi Da uso di macchine operatrici e/o mezzi semoventi Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli, striscioni Dalla proprietà e uso di velocipedi Da servizio di sorveglianza Dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci Dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati compreso allestimento e disarmo degli

stands Dalle cose smerciate o somministrate direttamente al consumatore Carico e/o scarico danni a veicoli di terzi Possesso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande Visite all’azienda assicurata, presentazioni e dimostrazioni dei prodotti anche presso terzi Cabine elettriche proprietà e manutenzione Danni a cose di terzi da incendio beni dell’assicurato Danni ai locali ove si eseguono i lavori, infissi e cose compresi

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (prestate solo se specificatamente concordate tra le parti)

Danni ad oggetti o veicoli in consegna R.C. postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto R.C. postuma per altre attività (esclusa edilizia) R.C. postuma da posa in opera Danni da inquinamento accidentale Dipendenti non INAIL, terzi ammessi ai lavori e subappaltatori Danno Biologico con Franchigia assoluta R.C.O. Verso i prestatori di lavoro con franchigia assoluta

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

R.C. del committente R.C. personale dei preposti, dei quadri, dei dirigenti Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da interruzione o sospensioni di attività Estensione qualifica di terzi Esenzione ai lavoratori non INAIL ed ai lavoratori interinali/temporanei (ex Legge Biagi) Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 (ex D. Lgs. 626/94 e D.Lgs

494/96).

Page 5: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 4 di 8

 

3.1- Limitazioni Le garanzie prestate e le condizioni particolari ed aggiuntive sopraindicate prevedono l’indennizzo, nei limiti delle somme assicurate e/o dei limiti di risarcimento e dedotte le eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, dei danni subiti dai beni assicurati secondo quanto indicato nell’art. 23 di ogni modulo, ferme le esclusioni riportate nell’art. 24 di ogni modulo.

RIEPILOGO SCOPERTI / FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE / CONDIZIONI SCOPERTI FRANCHIGIE LIMITI DI RISARCIMENTO MODULO UNO – INCENDIO

Carte valori, Titoli, ecc. 10% della somma assicurata, massimo

€ 5.200,00 per denaro Fenomeno Elettrico € 100,00 € 2.500,00 sinistro / annoFenomeno Elettrico (Cond. Aggiuntiva 7) € 2.500,00 sinistro / annoRottura Lastre €100,00 € 1.000,00 sinistroRicorso Terzi da Incendio € 50.000,00Oneri Urbanizzazione € 5.000,00Spese Demolizione / Sgombero 10% dell’indennizzo

Spese Peritali 5% dell’indennizzo massimo € 5.000,00

Spese primarie urbanizzazione € 5.000,00Trasporto e ricollocamento 10% dell’indennizzoAnticipo Indennizzo Sinistri (Condizione Particolare a) 60% del danno massimo € 800.000,00Decentramento merci / Macchinari c/o terzi (Condizione Particolare f) 10% della somma assicurata

Deroga applicazione regola proporzionale (P.R.A. (Condizione particolare g)

€ 30.000,00

Enti Trasportati (Condizione Particolare M) 10% della somma assicurata alla partita b) massimo € 5.000,00

Onorari Consulenti (Condizione Particolare L) € 5.000,00

Rimpiazzo Combustibile (Condizione Particolare R) 5% della somma assicurata massimo

€ 5.000,00 Eventi atmosferici (Condizione Aggiuntiva 2) € 500,00 80% della somma assicurata

Integrazione Eventi Atmosferici (Condizione Aggiuntiva 3) 10% minimo € 500,00 elevato ad € 1.500,00 per pannelli solari e

fotovoltaici

€ 150.000,00 ridotto ad € 30.000,00 per pannelli solari e fotovoltaici

Sovraccarico neve (Condizione Aggiuntiva 4) 10% minimo € 2.600,00

per fabbricati non conformi 25% minimo € 2.600,00

50% della somma assicurataridotto al 20% per fabbricati non conformi

Eventi Sociopolitici (Condizione Aggiuntiva 5) € 1.000,00 80% della somma assicurataDanni acqua e ricerca guasti (Condizione Aggiuntiva 6) € 150,00 € 2.600,00 per ricerca guasti

MODULO DUE - FURTO

Norme che Regolano l’Assicurazione Furto – art. 3 - 20% in caso di violazione di mezzi di

chiusura non conformi

Furto / Rapina di Tappeti, Arazzi, Quadri, Sculture ed Oggetti d’Arte (esclusi preziosi, argenteria) purché costituenti arredamento dell'Azienda

€ 3.000,00 per singolo oggetto

Denaro, Carte Valori e Titoli do Credito in genere 20% della somma assicurata col massimo di € 5.000,00

Portavalori 20% della somma assicurata con il

massimo di € 5.000,00 Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi € 2.500,00Merci a bordo di veicoli (art. 30) 20%

Decentramento enti (Condizione Particolare b) 10% della somma assicurata con il

massimo di € 2.500,00 per singola ubicazione

Enti Trasportati (Condizione Particolare c) € 500,00 10% della somma assicurata con il

massimo di € 5.000,00

Maggiori Costi (Condizione Particolare d) 10% della somma liquidabile con il massimo di € 3.000,00

Rifacimento documenti personali (Condizione Particolare g)

10% della somma assicurata con il

massimo di € 1.000,00 Sostituzione Serrature (Condizione Particolare h) € 1.000,00

Spese Peritali (condizione Aggiuntiva i) 5% dell’indennizzo con il massimo di

€ 1.600,00 Furto con destrezza € 1.000,00Furto con destrezza di veicoli 20%

    

Page 6: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 5 di 8

 

MODULO TRE - ELETTRONICA

Tutte le apparecchiature elettroniche (Condizione Particolare c)

€ 150,00 a Valore Intero

€ 250,00 a Primo Rischio Assoluto

Apparecchiature Sostitutive (Condizione Particolare a) € 150,00 30% della somma assicurata con il

massimo di € 1.000,00

Furto (Condizione Particolare b) 20% in caso di violazione di mezzi di

chiusura non conformi

Eventi Socio-Politici, ecc. 5% con il minimo di € 250,00 80% della somma assicurata Impianti e Apparecchi ad impiego mobile (Condizione Aggiuntiva A)

25% per danni da Furto, Scippo, caduta accidentale con il minimo di € 250,00

Maggiori Costi (Condizione Aggiuntiva c) 3 giorniProgrammi in licenza d’uso (Condizione aggiuntiva 7) 5% con il minimo di € 250,00

Supporti di Dati – Dati (Condizione Aggiuntiva e) 5% con il minimo di € 250,00 10% della somma assicurata, massimo

€ 500,00 per singolo supporto dati MODULO QUATTRO – RESPONSABILITA’ CIVILE

Spargimento Acqua € 100,00 € 50.000,00 per sinistro e per annoDanni a veicoli di terzi e/o di dipendenti € 100,00Danni a veicoli di terzi durante le operazioni di carico e scarico € 100,00

Danni da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute attività c/o Terzi

€ 150.000,00 per sinistro e per anno

R.C.O art. 23/d/2 Invalidità Permanente non inferiore al 6%

€ 2.600,00 in alternativa R.C.O. – (Condizione Aggiuntiva 7 – se richiamata) Danni da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute – attività svolta in Sede dell’Assicurato

10% del massimale “cose” col limite di

€ 100.000,00

Danni ai locali – attività presso Terzi 10% con il minimo di € 104,00 10% del massimale “cose” col limite di

€ 100.000,00 R.C. del Committente a) € 2.600,00Danni a condutture ed impianti c) € 260,00 € 26.000,00Danni da interruzione e Sospensione attività d) 10% con il minimo di € 1.000,00 € 50.000,00Danni a oggetti o veicoli in consegna (Condizione Aggiuntiva 1)

€ 100,00 € 50.000,00

R.C. Postuma per Autofficina (Condizione Aggiuntiva 2) € 10% con il minimo di € 100,00 Per danni a cose € 50.000,00

Per danni a persone € 250.00,00

R.C. Postuma altre Attività (Condizione Aggiuntiva 3) € 250,00 Per danni a cose € 50.000,00

Per danni a persone € 250.000,00

R.C. postuma da posa in opera (Condizione Aggiuntiva 4) € 500,00 Per danni a cose € 150.000,00

Per danni a persone € 250.000,00 Inquinamento accidentale (Condizione Aggiuntiva 5) 10% con il minimo di € 2.500,00 € 50.000,00

Si richiama l’attenzione del Contraente sull’eventuale presenza nelle garanzie e condizioni prestate di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento; per facilitarne la comprensione, a titolo puramente indicativo, di seguito se ne illustrano taluni meccanismi mediante alcune esemplificazioni numeriche, precisando che i reali importi di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento, sono esclusivamente quelli indicati nella polizza:

Assicurazione Parziale - art. 27 - Modulo Uno e Modulo Tre: Esempio di applicazione di calcolo proporzionale Nel caso di assicurazione a Valore Intero, per ottenere il pieno indennizzo del bene, è necessario assicurarlo al valore intero che lo stesso ha al momento della stipula della polizza. In caso di somma assicurata più bassa rispetto a detto valore, in caso di sinistro parziale, si riceve un risarcimento ridotto incorrendo nella regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), poiché il premio pagato è stato calcolato su un valore inferiore rispetto a quello reale valutato al momento del sinistro.

Ad esempio: se il valore reale del bene assicurato è € 200.000,00 e il valore assicurato è pari a € 100.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 50.000,00 Helvetia Assicurazioni indennizzerà per l’applicazione della regola proporzionale , la metà dell’importo del danno pari a € 25.000,00.

Tipologia di Limitazione

Evento Scoperto/Franchigia/Limite di

Risarcimento

A carico del Contraente/ Proprietario

A favore del Contraente

Scoperto Sinistro furto o atto di vandalismo con danni per € 3.500,00

Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 250,00 Importo € 350,00 € 3.150,00

(€ 3.500,00 meno € 350,00)

Scoperto Sinistro furto o fenomeno atmosferico o guasti accidentali con danni per € 1.500,00

Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 250,00 (10% = € 150,00 – minimo applicabile € 250,00)

Importo € 250,00 € 1.250,00

Franchigia Sinistro da fenomeno elettrico con danni per € 2.500,00

Franchigia € 100,00 per evento Importo € 100,00 € 2.400,00

Limiti di risarcimento

Sinistro Responsabilità Civile, Spargimento Acque, con danno di € 60.000,00

Limite di Risarcimento previsto per evento e per anno assicurativo di € 50.000,00

Importo € 10.000,00 cioè la differenza tra l’importo massimo garantito e il danno

€ 50.000,00

Page 7: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 6 di 8

 

3.2 Esclusioni / Sospensione / Annullamento

Si richiama l’attenzione sulla presenza di motivi di sospensione delle garanzie prestate e/o annullamento, meglio specificati negli articoli di seguito indicati:

Norme che regolano l’assicurazione in generale: Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (C.C. artt. 1892 / 1893 / 1894) Art. 2 Altre Assicurazioni (C.C. art. 1910) Art. 3 Pagamento del premio (C.C. 1901) Art. 5 Aggravamento del Rischio (C.C. 1898) Artt. 7 e 25 di tutti i moduli Obblighi dell’Assicurato / Contraente in caso di sinistro (C.C. 1913 / 1914 / 1915) Art. 24 Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni Art. 17 Esagerazione dolosa del danno

Modulo Due Furto: Art. 23 Rischio Assicurato Art.24.I Mancanza di custodia Art. 30 Merci a bordo di veicoli

Modulo Tre Elettronica: Condizioni Particolari b) Danni da Furto

Modulo Quattro Responsabilità Civile: Art. 28 Variazione del numero di addetti 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter valutare le probabilità del verificarsi del sinistro e quindi la gravità del rischio alla quale commisurare il premio, la Società deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza su dette probabilità. Pertanto le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi art.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale). 5. Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’art. 5 “Aggravamento del rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio ad esempio la variazione dell’attività esercitata o la destinazione d’uso del fabbricato. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può recedere dal contratto. 6. Premi Il premio viene determinato sulla base della tariffa Helvetia Azienda Dinamica. Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. E’ inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3% del premio stesso.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Relativamente al solo modulo 1) Antincendio, è prevista una rinuncia alla rivalsa (condizione particolare “art. s” sempre operante) verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia di recesso, rimborsa la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Quanto sopra è regolato all’art. 8 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto della Società alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente o ha promosso contro questo l’azione.

Page 8: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 7 di 8

 

10. Legge applicabile al contratto Alla Polizza che verrà stipulato sarà applicata la Legge Italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.

11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato alla polizza prevede l’imposizione di aliquote differenziate a seconda degli eventi garantiti, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo intervenute dopo la stipula del contratto, se dalle stesse derivano modifiche alla normativa che hanno effetto sul contratto in corso la Società le comunica per iscritto al Contraente, mentre negli altri casi sul sito internet è prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo In virtù di quanto previsto dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, pena la perdita totale o parziale del dritto all’indennizzo, deve: 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, 2. dare tempestivo avviso alla Società (generalmente entro 24 ore), 3. conservare le tracce ed i residui del danno fino alla liquidazione. Quanto sopra è espressamente regolato dall’art. 25 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro dei Moduli Uno, Due, Tre e Quattro. L’ammontare del danno si determina in conformità alle Norme di Legge ed alle usuali tecniche di valutazione meglio precisate nelle specifiche Norme previste dall’art. 26 dei Moduli Uno, Due, Tre e Quattro nonché quanto indicato nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale ai seguenti articoli:

Art. 18 – Procedura liquidazione del danno Art. 19 – Mandato dei Periti liquidatori Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 22 – Pagamento dell’indennizzo. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: [email protected] Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:

- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato Qualora dovesse insorgere un dissenso tra i periti incaricati tra le Parti circa la determinazione dell’indennizzo, si può ricorrere all’arbitrato. In tal caso i periti si accordano, su richiesta anche di una delle Parti, di nominare un terzo perito per procedere ad una perizia collegiale. In caso di disaccordo su tale nomina o di mancata nomina da parte di un perito, la stessa è demandata, anche su istanza di una delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Quanto sopra è regolato all’art. 18 – Procedura per la liquidazione del danno – Norme che regolano l’Assicurazione in generale. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Page 9: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia    

C/31HAD ‐  Ed. 12/2010 Pagina 8 di 8

 

D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Regolamento

Il regolamento di esecuzione della Legge e successive modificazioni.

Cose - Beni Oggetti materiali e/o animali. Limite di Risarcimento - Indennizzo

L’ammontare convenuto che rappresenta la massima obbligazione della Società per ogni sinistro.

Decorrenza Data in cui iniziano gli effetti del contratto. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Durata Periodo durante il quale il contratto è efficace. Legge Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Franchigia La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e resta a carico del Contraente/Assicurato.

Rischi garantiti Sono gli eventi o le responsabilità contro cui è prestata l’assicurazione.

Furto

Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; se non diversamente previsto, il termine furto si intende esteso anche al reato di rapina, previsto dall’art. 628 del Codice Penale.

Scoperto La somma percentuale dell’ammontare del danno indennizzabile che, per ogni singolo sinistro, resta a carico del Contraente/Assicurato.

Indennizzo – Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Estorsione

Il reato previsto dall’art.629 del Codice Penale commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Società

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Rapina

Il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale commesso da chi, mediante violenza alla persona fisica o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a che la detiene.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Contratto (di Assicurazione)

Il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere il Contraente/Assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

Modulo Sezione della polizza che attiva un evento garantito. C.C. Codice Civile

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia Francesco La Gioia

Page 10: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Sede Legale: Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461 Internet: www.helvetia.it

Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476 Imp.Autor.all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 – Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031

Helvetia Azienda Dinamica

Condizioni di Assicurazione. Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010. Cod. B/5A – Ed. 12/2010

Page 11: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica Condizioni di polizza

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

Sede Legale: Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461 Internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476 Imp.Autor.all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 - Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 – Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 – Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031

 

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 1 di 20

 

 

Definizioni generali Società: L’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.

Rappresentanza Generale e Direzione per L’Italia Assicurazione: il contratto di assicurazione. Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di

assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto

dall’assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l'assicurazione. Indennizzo/ risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia: la somma che, per ogni sinistro, viene dedotta

dall’ammontare dell’indennizzo e resta a carico del Contraente/Assicurato.

Modulo: sezione della polizza che attiva un evento garantito. Scoperto: la somma percentuale dell’ammontare del danno

indennizzabile che, per ogni singolo sinistro, resta a carico del Contraente/Assicurato.

Valore Commerciale: Valore che il mercato attribuiva alla cosa perduta o

danneggiata immediatamente prima del danno nella libera trattazione di compravendita.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, I’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile). Art. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle h 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle h 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla direzione della Società. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle h 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile). Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’ art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro Valgono le specifiche Norme previste dall'art. 25 dei moduli 1, 2, 3 e 4. Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta data per iscritto da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di Legge.

Norme comuni ai Moduli da ritenersi operative in quanto applicabili Art. 13 - Cose assicurate a condizioni speciali Relativamente ai moduli “uno” e “due” eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione degli stessi, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento o valore di affezione od artistico o scientifico.

Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 - Rescindibilità Eventi socio - politici / Atti Dolosi e di terrorismo La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia in oggetto, con preavviso di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusa soltanto l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario. Il tasso di premio imponibile attribuito a questa garanzia ammonta allo 0,06 ‰ annuo.

Page 12: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 2 di 20

 

Art. 16 - lndicizzazione Le somme assicurate ed il premio, convenuti nella presente polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. “costo della vita”, pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione della polizza, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio, e tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell’indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, I'indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento. Relativamente al solo Modulo quattro Responsabilità Civile, fermo quanto stabilito al precedente comma, si conviene che, qualora l’esposizione massima della Società, intendendosi per tale la somma dei massimali catastrofali R.C.T. + (più) R.C.O. per effetto delle variazioni, superi la somma di € 5.000.000,00, non si farà luogo ad ulteriori adeguamenti, restando inteso che le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche le somme assicurare e gli altri limiti di risarcimento non espressi in percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta, rimangono ferme. Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art. 18 - Procedura per la liquidazione del danno La liquidazione del danno è concordata dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberatorio. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito potrà essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti liquidatori I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 26 dei moduli 1 , 2 e 3; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate. Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 24 c) del modulo 1 , dall'art. 24 b) del modulo 2 e dall'art. 24 a) del modulo 3.

Page 13: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Uno Incendio

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 3 di 20

 

La Società, assicura "a valore intero", per le somme sottoindicate, l'Azienda descritta, situata in uno o più fabbricati o porzioni di essi, edificati in un'unica area e costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. I solai d’interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono anche essere realizzati in materiali combustibili.

Per "valore intero" si intende la totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore.

a Fabbricato/i o porzione/i a1 ) Rischio locativo Somma assicurata – nei limiti indicati in polizzaL’assicurazione comprende (anche se facenti parte di un condominio per la rispettiva quota): - il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) di proprietà

dell'Azienda o in sua locazione, fissi ed infissi, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi, statue e decorazioni non aventi valore artistico;

- impianti fissi: idrici, termici, telefonici, elettrici e simili, nonché pannelli solari e fotovoltaici, ascensori e montacarichi, considerati immobili per natura e destinazione;

- recinzioni e dipendenze.

b Contenuto dell’Azienda Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza L’assicurazione comprende:

merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, imposte di fabbricazione e diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto alI'aperto nell'area dell'Azienda;

merci di natura diversa rispetto a quella relativa all'attività dichiarata, sino al 10% della somma assicurata;

macchinari, attrezzature ed arredamento inerenti l'attività compresi impianti e mezzi di sollevamento, di traino e trasporto non iscritti al PRA; mobili e macchine d'ufficio compresi elaboratori e calcolatori elettronici, impianti di prevenzione e allarme; stampi, modelli e simili; archivi, documenti, disegni;

registri, stampati e cancelleria; casseforti e simili; tende parasole ed insegne anche esterne; effetti personali e indumenti comuni;

tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d'arte esclusi preziosi, argenteria, purchè costituenti l'arredamento dell'Azienda;

carte valori e titoli di credito in genere, gioielli, preziosi, complessivamente con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata e, limitatamente al denaro, con il massimo di € 5.200,00;

opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile;

impianti, macchinari, attrezzature, riposti all’aperto, comprese eventuali tettoie e pensiline, che sono parte integrante degli stessi o che servono alla loro protezione.

c Danni indiretti pari al 15% delle somme assicurate alle partite a) a1) e b)

d Ricorso terzi Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

Garanzie prestate - incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fumo anche solo

conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purchè collegati ad appropriati camini; caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate; caduta meteoriti e corpi celesti; onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso al Contraente;

- danni al contenuto dell’Azienda conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori;

- danni agli effetti personali ed indumenti di dipendenti e di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente modulo;

- a parziale deroga dell’art. 24 g) fenomeno elettrico ed elettronico, intendendosi i danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici assicurati, nonché apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi “Eventi Socio-politici” se prestati. Non si risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione e quant'altro già espressamente escluso dall'art. 24 delle stesse Norme. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 100,00 per singolo sinistro;

- guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio o altro evento garantito;

- rottura delle lastre di cristallo, vetro, specchio e simili, verificatisi per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi. La garanzia vale per tutte le lastre di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, stabilmente collocate su porte, finestre, insegne, lucernari, tavoli, mensole e mobili in genere,

comprese quelle scorrevoli o curve nonché eventuali iscrizioni o decorazioni; I'indennizzo comprende il costo di rimpiazzo delle lastre con altre analoghe e la relativa messa in opera. Il tutto fino alla concorrenza di €1.000,00 per singolo sinistro e con applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100,00. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché i danni alle cornici;

- colpa grave del Contraente/Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- ricorso terzi da incendio fino alla concorrenza delle somme assicurate alle partite a), a1) e b), con il massimo di € 50.000,00, in eccedenza a dette somme;

- oneri di urbanizzazione la Società risarcisce nei limiti della somma assicurata alla partita “Fabbricato” e fino ad un massimo di € 5.000,00 i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione;

- spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo dovuto;

- spese peritali eventualmente sostenute dal Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000,00.

- spese primaria urbanizzazione la Società risarcisce nei limiti della somma assicurata alla partita "Fabbricati" e fino ad un massimo € 5.000,00, le spese di primaria urbanizzazione dovute al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, per ricostruire lo stesso. Sono escluse le spese per decadenza della licenza edilizia;

- trasporto e ricollocamento del contenuto: le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare i beni contenuti nei fabbricati danneggiati, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo dovuto.

Condizioni aggiuntive Sono valide solo quelle espressamente convenute mediante apposizione di crocetta e regolate dai rispettivi testi di seguito riportati. 1 Valore a nuovo 2 Eventi atmosferici 3 Integrazione

Eventi Atmosferici 4 Sovraccarico da neve

5 Eventi Socio-politici / Atti Dolosi e di terrorismo 6 Danni acque e

ricerca guasti 7 Fenomeni elettrici ed elettronici 8 Macchine mordenti

9 Vincolo      

Page 14: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Uno Incendio

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 4 di 20

 

Modulo uno Incendio DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO Ferme le Definizioni Generali, alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato. 1. Incendio. - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 2. Esplosione. - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. 3. Scoppio. - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. 4. Implosione. - Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. 5. Incombustibilità. - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. 6. Esplodenti. - Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione, che per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6-5-1940 ed elencati nel relativo allegato A. 7. Infiammabili. - Sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili "esplodenti" - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C

sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M.17/12/1977 allegato V.

8. Merci speciali. – Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. 9. Macchine mordenti. - Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura e polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 500 W.

Norme che regolano l'assicurazione Incendio Art. 23. Rischio Assicurato. – La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati – anche se di proprietà di terzi – causati dai rischi espressamente previsti nel Modulo uno Incendio. La Società indennizza altresì i danni causati ai beni assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti ai rischi garantiti che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 m da esse. Art. 24. Esclusioni. – Sono in ogni caso esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti

popolari, di scioperi, di sommosse; atti vandalici e dolosi di terzi, atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di

radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, razzi X, etc.); salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati con dolo e/o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei

Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, da slavine o

frane, da alluvioni ed inondazioni; e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli

eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e/o

e/o esplosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale

produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a rischi garantiti;

h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di

godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;

i) subiti da macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing

nonché a macchine elettroniche, il tutto qualora già coperto da apposita assicurazione.

Art. 25. Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro, il

Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative

spese sono o carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o alla Società

entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alle competenti

Autorità Giudiziarie, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del danno fino a liquidazione dello stesso

senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla

qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché a richiesta uno stato particolareggiato degli altri beni assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 26. Valore dei beni assicurati e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri: I – Fabbricato e Rischio locativo - Si stima la spesa necessaria per l'integrale

costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Il - Macchinario, attrezzature ed arredamento - Si stima il costo di rimpiazzo dei

beni assicurati con altri nuovi eguali ad equivalenti per rendimento economico e funzionalità anche estetica, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

III - Merci - Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione

commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina: – per il Fabbricato ed il Rischio Locativo: applicando il deprezzamento di cui al

punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato, il valore dei residui;

Page 15: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Uno Incendio

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 5 di 20

 

– per il contenuto dell'attività (punti II e III) deducendo dal valore dei beni assicurati, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Nel caso di assicurazione presso diverse Società di Assicurazioni l'indennità verrà calcolata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tenere conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. Art. 27 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le Norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Condizioni particolari Condizioni sempre valide ed operanti a) Anticipo indennizzo sinistri L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'Importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 800.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al “Valore a nuovo”, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. b) Buona fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1893 e 1898 Codice Civile, decadenza dal diritto all’indennizzo ne' riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. c) Clausola di universalità L’Assicurato dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce l’Azienda, fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate. Rimane pertanto convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dell’Azienda deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla partita b) Contenuto dell’Azienda. d) Colpa grave A parziale deroga dell'art. 24 punto d) delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. e) Compensazione fra partite Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che: la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di

assicurazione colpite o no dal sinistro;

non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione.

f) Decentramento merci e macchinari presso terzi Si prende atto che parte delle merci e/o dei macchinari per un valore non superiore a 10% della somma assicurata alla partita b) Contenuto dell’Azienda, possono trovarsi anche presso terzi comprese fiere, mostre o simili, in ubicazioni diverse da quella dichiarata ed ivi intendersi assicurati in base alle condizioni tutte della presente polizza. L’Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori di questi beni con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari o delle fiere, mostre o simili. La presente estensione è limitata ai territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. g) Deroga alla proporzionale La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 27 delle Norme relative al presente modulo, qualora al momento del sinistro venisse constatata un'eccedenza rispetto alle somme assicurate alle singole partite non superiore al 10% e ciò qualunque sia la causa che abbia determinato questa eccedenza, rimanendo comunque fermo che l'indennizzo del sinistro non potrà superare in ogni caso la somma assicurata alle partite stesse. Qualora tale limite del 10% venisse oltrepassato, il disposto di cui all'art. 27. delle Norme relative al presente modulo rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. Qualora l’ammontare del danno determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 26 “valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale od inferiore ad € 30.000,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell’art. 27 di cui sopra (Indennizzo a Primo Rischio Assoluto). h) Beni trasportati La Società indennizza contro l’Incendio le merci e le attrezzature inerenti l’attività assicurata a bordo di automezzi, di proprietà o in leasing o noleggiati dal Contraente, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo e lavori presso i Clienti. La garanzia vale fra le h 6 e le h 21 dei giorni lavorativi e limitatamente ai territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La copertura vale anche in caso di automezzo lasciato temporaneamente incustodito. La presente condizione è prestata fino al 10 % delle somma assicurata alla partita b) Contenuto dell’Azienda, col massimo di € 5.000,00 per sinistro. i) E-risk La presente polizza non risponde: dei danni e/o delle perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:

virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa

o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato. j) Indennizzo separato per ciascuna partita Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dall'art. 22 delle Norme comuni ai Moduli, sarà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite. k) Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari (valida solo per rischi attivi) E' facoltà dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e/o dei macchinari nonché di realizzare nuove costruzioni o installazioni, sempreché le caratteristiche costruttive generali dei fabbricati e la natura dei processi di lavorazione, non risultino aggravate rispetto a quanto indicato in polizza. L'assicurazione è pertanto operante in qualunque stadio si trovino i lavori e comprende i relativi materiali da costruzione, impianti, macchinari e parti di essi, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dell'attività assicurata; il loro valore, così come il contenuto di eventuali nuove costruzioni, si intende attribuito alle rispettive partite di polizza. l) Onorari consulenti La Società copre il rimborso in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. La garanzia è prestata sino ad un massimo di € 5.000,00. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Page 16: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Uno Incendio

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 6 di 20

 

Operazioni di carico e scarico

Si intendono assicurate le merci anche su automezzi, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, nell'ambito degli insediamenti ove si svolge l'attività. m) Operazioni peritali Resta convenuto che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati. o) Pagamento dell’indennizzo prima della chiusura di istruttoria A parziale deroga dell’art. 22. delle Norme comuni ai Moduli, il Contraente può richiedere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza del “Certificato di chiusa istruttoria” a condizione che presenti fidejussione bancaria: per un importo pari all’indennizzo, maggiorato dell’interesse (prime rate)

annuale; per tutta la durata necessaria all’ottenimento del “Certificato”; accettata dalla Società.

Qualora dal “Certificato” o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l’importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell’avvenuta restituzione. p) Presenza di veicoli Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente, come pure di terzi, che si ritengono esclusi dalla presente copertura assicurativa se non oggetto dell’attività assicurata. q) Prezzo di vendita (selling price) Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall'acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l'indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione. r) Rimpiazzo combustibile La Società indennizza le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato contenete l’attività assicurata. Il limite di risarcimento è pari al 5% delle somme assicurate, col massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo. Questa estensione non vale per fabbricati vuoti ed inoccupati. s) Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge; le Società controllate, consociate, collegate; i clienti / fornitori;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. t) Vicinanze pericolose aggravanti del rischio L’Assicurato e/o il Contraente è sollevato dall’obbligo di comunicare ed avvisare la Società dell’esistenza di cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio, poste nelle immediate vicinanze e/o al di fuori dei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati. u) Sostanze pericolose E’ tollerata e quindi può non essere dichiarata in polizza, l’esistenza di: 1 kg di esplodenti; 500 kg di infiammabili 500 kg di merci speciali.

v) Tolleranze nelle caratteristiche dei fabbricati E’ tollerata l’esistenza di costruzioni e/o porzioni di fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto espresso in premessa purché il valore di questi non ecceda nel loro insieme il 20% delle somme assicurate alle partite a) ed a1).

Condizioni aggiuntive valide ed operanti se espressamente convenute, mediante l’apposizione di crocetta nel Modulo 01 Valore a nuovo Premesso che per “valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di essi, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per macchinari, impianti, attrezzature, arredamento, il costo di rimpiazzo di essi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) I'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore o nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo";

2. agli effetti dell’art. 26 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, il

supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo”: è dato dall'intero

ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore o nuovo” ma superiore al valore al momento

del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione o nuovo": viene proporzionalmente ridotto dal rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del

supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà

comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, impianto, attrezzatura o arredamento, importo superiore al triplo del relativo valore, determinato in base alle stime di cui all’art. 26 punti I) e II) delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio;

5. il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da

quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia;

6. I'assicurazione in base al "valore a nuovo" non riguarda macchinari e/o impianti

allo stato inattivo ritenuto permanente, nonché stampi; 7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. 02 Eventi atmosferici La Società risponde dei danni: 1. materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento

e cose da esso trascinate e/o trasportate, tromba d'aria, grandine; 2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto,

purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni: a) causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina;

formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b) subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne ed

antenne e consimili installazioni esterne, pannelli solari e fotovoltaici; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e

destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle

coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per

singolo sinistro, dell’importo di € 500,00. In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, importo

superiore all’ 80% delle somme assicurate.

Page 17: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Uno Incendio

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 7 di 20

 

03 Integrazione Eventi Atmosferici

Premesso che la presente Condizione è operante solo se prestata congiuntamente alla Condizione Aggiuntiva "Eventi atmosferici”, ad integrazione della stessa, si estende la garanzia ai danni subiti da:

serbatoi ed impianti in genere all’aperto purché fissati stabilmente; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a

beni ivi sottoriposti; recinti, cancelli, ciminiere, camini, insegne, antenne e consimili installazioni

esterne, compresi pannelli solari e fotovoltaici;

inoltre, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati:

serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica, per effetto di

grandine. Resta convenuto ai fini della presente Condizione che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di € 500,00, elevato ad € 1.500,00 per pannelli solari e fotovoltaici;

in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore al 20% della somma assicurata alla partita a) Fabbricato col limite di € 150.000,00 ridotto ad € 30.000,00 per pannelli solari e fotovoltaici.

04 Sovraccarico di neve La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati stessi, direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risponde dei danni causati:

da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente

estensione di garanzia; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che

detta ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

a lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e fotovoltaici

nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione, che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di € 2.600,00;

in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma

superiore al 50% delle somme assicurate alle partite a) e b). Qualora i fabbricati non fossero conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve di cui al “D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/02/1982 (G.U. n° 56 del 26/02/1982), aggiornamento delle norme tecniche relative ai – Criteri Generali per la Verifica della Sicurezza delle Costruzioni e dei Carichi e Sovraccarichi – e successive modifiche e/o eventuali Disposizioni Locali”, resta convenuto, ai fini della presente condizione, che:

il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell’indennizzo medesimo, con il minimo di € 2.600,00.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore al 20% delle somme assicurate alle partite a) e b).

05 Eventi socio-politici / Atti Dolosi e di terrorismo A parziale deroga dell'art. 24. delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde di tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati – anche non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate – verificatisi in occasione di: 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; 2) atti di terrorismo per i quali si intende: un atto inclusivo ma non limitato all’uso

della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

3) atti di sabotaggio per i quali si intende: un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni

assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.

La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi

genere; c) di fenomeno elettrico ed elettronico a macchine ed impianti elettrici od

elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale

produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al comma 1 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo

sinistro, di un importo pari a €. 1.000,00. in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano

nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, importo superiore all’80 % della somma assicurata.

06 Danni acque e ricerca guasti La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, verificatisi: 1. a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali, anche causati dal

gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi ad impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o ad elettrodomestici ivi esistenti;

2. attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatesi nel tetto o nelle pareti

esterne dei fabbricati, esclusi lucernari e serramenti. Sono altresì comprese, fino alla concorrenza di € 2.600,00 per singolo sinistro, le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato. La Società non risponde dei danni; a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature

pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in legno, argilla, eternit,

plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile o in fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione e/o riparazione;

c) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 0,10 m dal pavimento. Sono inoltre applicabili, anche alla presente condizione, le esclusioni tutte di cui all'art. 24. delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, se non espressamente qui derogate. La presente Condizione è prestata mediante applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00. 07 Fenomeni elettrici ed elettronici Il limite previsto a stampa di € 2.500,00 si intende elevato di ulteriori € 2.500,00 ferma la franchigia già prevista. 08 Macchine mordenti A parziale deroga delle dichiarazioni del Contraente, riportate nel frontespizio di polizza, si prende atto che le macchine mordenti il legno non sono collegate ad impianto centralizzato di aspirazione.

Page 18: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Uno Incendio

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 8 di 20

 

09 Vincolo

La presente polizza e' vincolata a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto indicato nel Modulo Uno Incendio, sulla base dei dati ivi riportati. Pertanto la Società si obbliga a: 1) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto; 2) non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto

dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di Parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;

3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest’ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;

4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;

5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Norme che regolano l'assicurazione incendio e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 Codice Civile.

Condizioni aggiuntive operanti se attivata la relativa partita (con indicazione di somma assicurata nel frontespizio del presente Modulo uno). A) Danni indiretti a percentuale A parziale deroga dell’art. 24 punto H) delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio, la Società risponde degli eventuali danni indiretti conseguenti ad incendio o altro evento garantito dal Modulo uno Incendio, nei limiti delle somme assicurate a questo titolo, corrispondenti alla percentuale convenuta del 15%. Tale estensione vale anche per la garanzia Rischio locativo se prestata. Sono assicurate le spese di carattere fisso o insopprimibile e mancato utile netto per la forzata inattività dell’Azienda; l’ammontare di tali danni, se sussistono verrà calcolato – partita per partita – applicando all’importo liquidato a termine di polizza, la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita. Si intendono altresì espressamente compresi di danno derivanti:

- Da Perdita di pigioni del fabbricato locato a terzi; - Da Mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione

del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore.

Le presenti estensioni sono prestate per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati, non oltre il termine di un anno e con il limite di € 30.000,00.

B) Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l’assicurazione, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dall’assicurazione Incendio, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 27. delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio. C) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente modulo. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma assicurata stabilita e sino alla concorrenza del 10% della stessa. L’assicurazione non comprende i danni:

a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

ai qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle normative di Legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure Civili o Penali, promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alla spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. Ai fini della presente garanzia non trova applicazione l’art. 27. delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio.

Condizioni Particolari del rischio operanti se assicurata una delle tipologie di rischio di seguito indicate: D) Fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione – Fabbricato vuoto

ed inoccupato. I premi della presente assicurazione sono stati convenuti su una delle seguenti specifiche dichiarazioni: a) che il fabbricato assicurato è in corso di costruzione e/o ristrutturazione. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione dalla messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

1. vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;

2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m3 (dieci metri cubi),

3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera,

4. non sia consentito di fumare.

b) che il fabbricato assicurato è vuoto ed inoccupato Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l'Assicurato si obbligano a darne immediato avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio conseguente. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.

Page 19: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Due Furto

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 9 di 20

  

La Società assicura a “Primo Rischio Assoluto", per la somma sotto indicata, l'Azienda descritta, situata in fabbricati di normale costruzione muraria e/o in porzioni di essi, anche fra di loro non comunicanti, ma entro unica area recintata. Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende che l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza. I locali occupati dall'Azienda assicurata devono essere dotati dei "mezzi di chiusura" descritti dall'art. 23.3 delle Norme relative al presente modulo, che seguono.

a) Contenuto dell’Azienda Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

L’assicurazione comprende: - merci, materie prime, ingredienti e prodotti semilavorati e/o finiti,

costituenti oggetto di commercio e/o lavorazioni in riferimento alla precisa attività espressamente dichiarata in polizza, scorte e materiali di consumo, imballaggio, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, il tutto anche se riposto in serbatoi esterni o interrati, nell’ambito dell’Azienda assicurata.

- macchinario, attrezzature ed arredamento macchinari, impianti mobili, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento peso nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, igienici, sanitari, telefonici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, insegne anche esterne, pannelli solari e fotovoltaici, altri impianti o installazioni similari da considerarsi immobili per natura o per destinazione; apparecchiature di segnalazione e comunicazione compresi impianti di prevenzione e di allarme; macchine elettriche ed elettroniche con relativi supporti informatici; serbatoi metallici e tubazioni; beni particolari quali: modelli, stampi, garbi, messe in carta,

cartoni per telai, “cliché”, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e supporti informatici, stampati e cancelleria; mobilio ed arredamento in genere compresi quadri, dipinti, arazzi, statue ed altre cose aventi un valore artistico; armadi di sicurezza o corazzati, casseforti e simili (esclusi i relativi contenuti); indumenti di dipendenti e di terzi (esclusi capi di valore).

- tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d'arte (esclusi preziosi), argenteria, purché costituenti arredamento dell'Azienda con il limite d'indennizzo di € 3.000,00 per singolo oggetto;

- denaro, carte valori e titoli di credito in genere, complessivamente con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00;

- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto anche trasferibili e riutilizzabili.

Garanzie prestate .

- furto, cioè la sottrazione di cosa mobile all'interno dell'Azienda, contro la volontà di chi la detiene, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto; la garanzia è estesa ai furti commessi: attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del

vetro retrostante; durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le

h 7 e le h 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le porte-vetrate purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro;

con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'attività;

- rapina, cioè sottrazione di cosa mobile all'interno dell'Azienda, mediante violenza e minaccia alla persona che la detiene, anche se iniziata all'esterno dei locali, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto;

- estorsione, cioè costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto; la garanzia vale in quanto l'estorsione sia posta in atto all'interno dell'Azienda;

- atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate in occasione dei rischi garantiti a termine del presente Modulo, siano essi consumati o tentati;

- portavalori, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, nei limiti sopra previsti, contro: il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore, il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui i valori siano

indosso o a portata di mano della persona; il furto strappando i valori di mano o di dosso; la rapina o l'estorsione; commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali costituenti l'Azienda assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Tale garanzia è prestata senza applicare scoperti o franchigie eventualmente previsti in polizza.

- guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi, in occasione dei rischi garantiti, consumali o tentati; tale garanzia, nei limiti della somma assicurata, è prestata fino a concorrenza di € 2.500,00 senza applicazione di eventuali scoperti e franchigie, se previsti.

Condizioni aggiuntive Sono valide solo quelle espressamente convenute mediante crocettatura e regolate dai rispettivi testi di seguito riportati.

1 Furto da persone dipendenti Furto - con destrezza 2 Impianto d’allarme

3 Franchigia assoluta 4 Furto con destrezza di autoveicoli

Condizione particolare valida solo quella espressamente convenuta mediante crocettatura

Coesistenza di merci dì categorie diverse: a deroga di quanto indicato nella descrizione dell’Azienda assicurata, eventuali danni saranno liquidati entro il limite del 20% della somma assicurata col massimo di € 5.000,00, per le merci indicate in polizza.

Page 20: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Due Furto

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 10 di 20

  

Norme che regolano l’assicurazione Furto Art. 23 - Rischio Assicurato –

La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - o dal verificarsi degli altri rischi garantiti previsti nel frontespizio del presente modulo.

01. La garanzia furto è operante a condizione che l’autore di esso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quello ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

02. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a), del punto 01. che precede.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

03. La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che:

a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno;

inferriate validamente ancorate o fissate al muro;

con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l’accesso.

Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate.

b) il fabbricato contenente le cose assicurate abbia la linea di gronda del tetto in un qualsiasi punto ad altezza superiore a 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani (ballatoi, pianerottoli, scale, terrazze e simili) accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. In caso contrario il tetto del fabbricato stesso deve essere costruito unicamente con struttura continua laterocementizia, senza lucernari, o in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Si conviene che i danni perpetrati violando chiusure non protette come sopra indicato, verranno indennizzati - a termini del presente modulo - previo detrazione di uno scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dall’autore del furto per introdursi nei locali.

Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 24 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni –

I - Mancanza di custodia:

se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle h 24 del 45° giorno; per denaro, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre, invece, dalle h 24 dell’8° giorno.

II - Sono in ogni caso esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) causati alle cose assicurate da:

- incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;

- agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;

da incaricati della sorveglianza delle cose stesse e dei locali che le

contengono;

da persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2 e 3) anche se non conviventi;

c) a macchinario, attrezzature ed arredamento appoggiati a contratti di leasing, il tutto qualora già coperto da apposita assicurazione.

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro -

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso alla Società entro 24 h da quando ne è venuto a conoscenza nonché, entro i cinque giorni successivi, farne denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, specificando la data del danno, l’importo approssimativo dello stesso, le circostanze e la causa presunta dell’evento. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;

c) denunciare tempestivamente l’eventuale sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

d) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;

f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi e presentare, a richiesta alla Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 26 - Determinazione dell’ammontare del danno –

L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo diversa pattuizione (valore a nuovo).

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà calcolata ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, i quali verranno successivamente detratti dall’importo così calcolato.

Art. 27 - Recupero delle cose rubate –

Se le cose rubate vengono recuperate, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le stesse divengono di proprietà della Società se questa ha già pagato il danno; resta ferma la facoltà dell’Assicurato di rientrare in possesso delle cose recuperate previa restituzione in tutto o in parte dell’indennizzo riscosso.

Se le cose rubate vengono recuperate prima del pagamento, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti in conseguenza del sinistro.

Art. 28 - Titoli di credito. –

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

b) la Società pagherà l’importo dovuto non prima delle scadenze, se previste;

c) il Contraente/Assicurato restituisce alla Società l’indennizzo eventualmente percepito, qualora per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci;

d) relativamente agli effetti cambiari, l’assicurazione vale soltanto se possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 29 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro –

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d’indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dalla polizza, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 30 - Merci a bordo di veicoli –

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini del presente modulo, previa detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.

Page 21: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Due Furto

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 11 di 20

  

Art. 31 - Concomitanza scoperti –

Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dal presente modulo, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:

- 25% se coesistono due scoperti;

- 30% se coesistono più di due scoperti.

se è operante anche una franchigia assoluta, la stessa verrà considerata, fermi i predetti scoperti, come minimo assoluto.

Condizioni Particolari Condizioni sempre valide ed operanti a) Beni Particolari La Società indennizza per queste cose il solo costo di riparazione o di costruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione o artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose danneggiate o rubate saranno state riparate o ricostruite. b) Decentramento Beni presso terzi - fiere e mostre Si prende atto che parte delle merci e/o dei macchinari possono essere garantiti, per un valore non superiore al 10% della somma assicurata, presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, in ubicazioni diverse da quella dichiarata ed ivi intendersi assicurati in base alle condizioni tutte della presente polizza. L’Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori di questi beni con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari. La presente estensione è limitata ai territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. In nessun caso la Società risarcirà importo superiore ad € 2.500,00 per singola ubicazione. c) Beni trasportati La Società indennizza le merci inerenti l’attività assicurata e le attrezzature trasportabili, contro il furto e la rapina, su automezzi, non telonati, di proprietà, in leasing o noleggiati dal Contraente stesso, duranti i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo o lavori presso clienti. La garanzia vale fra le h 6 e le h 21 dei giorni lavorativi e limitatamente ai territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La copertura vale anche in caso di automezzo lasciato temporaneamente incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 10 % della somma assicurata alla partita a) “Contenuto dell’Azienda”, con il massimo di €5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ed applicherà una franchigia di € 500,00. d) Maggiori costi La Società, fermo il disposto dell’art. 21 delle Norme Comuni ai Moduli, indennizza, in caso di danno, fino al 10 % della somma liquidabile per il medesimo, con il massimo di € 3.000,00, i maggiori costi che il Contraente/Assicurato dovesse sostenere per il definitivo ripristino delle caratteristiche originarie del rischio a seguito di furto, rapina, estorsione od atto vandalico. e) Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari E’ in facoltà dell’Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e/o dei macchinari nonché di realizzare nuove costruzioni o installazioni, sempreché le caratteristiche generali del rischio non risultino aggravate rispetto a quanto indicato in polizza, con particolare riferimento ai mezzi di chiusura espressamente previsti. f) Prezzo di vendita (selling price) Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza, risultano rubate o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall'acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l'indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione. g) Rifacimento dei documenti personali La garanzia è estesa fino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla partita a) “Contenuto dell’Azienda” con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, alle spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali del Contraente o dell’Assicurato, dei suoi collaboratori e dei dipendenti, sottratti o smarriti a seguito di furto, rapina od estorsione.

h) Sostituzione di serrature La garanzia è estesa alle spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre simili a seguito di sottrazione in occasione di furto, rapina od estorsione delle chiavi dei locali occupati dall’Azienda assicurata. Sono comprese anche le spese per la riparazione agli infissi. La garanzia è operante solo a seguito di presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Resta fermo il disposto dell’art. 21 delle Norme comuni ai Moduli. i) Spese peritali Sono indennizzabili le spese peritali eventualmente sostenute dall’Assicurato o Contraente, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600,00. Resta fermo il disposto dell’art. 21 delle Norme Comuni ai Moduli. j) Valore a nuovo Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica. Pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso, restando però convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene Assicurato, importo superiore al triplo del relativo valore commerciale al momento del sinistro. Il Contraente/Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'indennizzo così determinato, solo se dà garanzia che i beni danneggiati verranno ripristinati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, I'Assicurato dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro. La presente condizione non è operante per le merci, gli oggetti d'arte e i veicoli in genere.

Condizioni aggiuntive valide ed operanti se espressamente convenute, mediante l’apposizione di crocetta nel Modulo 01 Furto da persone dipendenti - Furto con destrezza A parziale deroga dell'art. 24 punto II, lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione furto, la garanzia è prestata contro i furti compiuti da dipendenti del Contraente/Assicurato, purché l'autore non abbia in consegna le chiavi dei mezzi di difesa e/o sorveglianza e che tale evento sia commesso a locali chiusi ed in h diverse da quelle ove adempie le sue mansioni. Inoltre l'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali dove viene svolta l'attività, durante le ore (h) di apertura della stessa, purché constatato e denunciato all'Autorità nella giornata nella quale è avvenuto; tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000,00, senza applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie. 02 Impianto d'allarme Il Contraente/Assicurato, fermo restando quanto disposto dall'art.23 punto 3 delle Norme che regolano l'assicurazione furto, dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un valido impianto automatico di allarme antifurto, che si obbliga a mantenere in perfetta efficienza ed attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone. Resta convenuto che in caso di inefficienza o di mancato funzionamento dello stesso, in caso di sinistro, la Società corrisponderà l’80% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico del Contraente. 03 Franchigia assoluta In caso di sinistro, i danni liquidabili a termini del presente Modulo, verranno indennizzati previa detrazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00. Detta franchigia, se operante in concomitanza con uno o più scoperti, verrà considerata minimo assoluto. 04 Furto con destrezza veicoli L'assicurazione dei veicoli, oggetto delle lavorazioni svolte nell'attività dichiarata, è estesa al furto avvenuto nei locali dell'esercizio assicurato, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'esercizio stesso con presenza delle persone addette al servizio, con avvertenza che il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto eventualmente trasportati dai veicoli assicurati, nonché la sottrazione dei veicoli mediante artifici o raggiri che inducano taluno in errore. Restano ferme, anche per questa condizione, le esclusioni tutte di cui all'art. 24 delle Norme che regolano l'assicurazione furto. Resta convenuto ai fini della presente condizione che la Società corrisponderà l’80% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.

Page 22: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Due Furto

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 12 di 20

  

Page 23: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Tre Elettronica

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 13 di 20

  

La Società assicura le apparecchiature elettroniche, nonché quant’altro eventualmente previsto e come da definizioni specifiche, di proprietà dell’Azienda assicurata. Per la garanzia furto, i locali occupati dall'Azienda assicurata devono essere dotati dei "mezzi di chiusura" descritti dalla Condizione Particolare B) “Danni da furto”, che segue.

A) APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ESCLUSE QUELLE AD IMPIEGO MOBILE

Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

A Valore Intero A Primo Rischio Assoluto

L’insieme delle apparecchiature elettroniche installate e presenti all’interno dei locali in uso all’Azienda assicurata.

B) APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

A Valore Intero A Primo Rischio Assoluto

Beni che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzati anche al di fuori dell’Azienda

Il Contraente viene dispensato dall’obbligo di comunicare l’elenco delle apparecchiature elettroniche assicurate all’atto della stipula della presente polizza e di eventuali successive variazioni, in quanto, in caso di sinistro, farà fede ogni documentazione contabile ed amministrativa in possesso del Contraente/Assicurato atta a dimostrare ed identificare i beni nonché la proprietà ed il valore degli stessi.

C) MAGGIORI COSTI

Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

Durata garanzia (espressa in giorni, nei limiti indicati in polizza) per un importo giornaliero (espresso in Euro nei limiti indicati nella polizza), fino all’ammontare complessivo della Somma assicurata indicata in polizza.

D) PROGRAMMI IN LICENZA D’USO Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

E) SUPPORTI DATI Somma assicurata – nei limiti indicati in polizza

Per Valore Intero si intende: la totalità delle apparecchiature elettroniche di proprietà dell’Azienda Assicurata per l’intero valore. Per Primo Rischio Assoluto si intende: che l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata senza indagine sul valore di preesistenza.

Garanzie prestate Tutte quelle non espressamente escluse dall’art. 24 delle Norme che seguono.

Page 24: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Tre Elettronica

 

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 14 di 20

  

Definizioni SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA Ferme le altre definizioni comuni sopra riportate, alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

1. Apparecchiature elettroniche: unità centrali, personal computer, stampanti,

terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e per calcolare elettroniche, nonché relativi accessori; impianti telefonici, di allarme e/o videoregistrazione (TVCC), citofoni. Sono compresi: apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari di qualsiasi tipo e condizionatori.

2. Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: beni che, per le loro

caratteristiche, possono essere utilizzati anche al di fuori dell’Azienda.

3. Supporti di dati: Si intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

4. Dati: Si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e

modificabili da parte del Contraente/Assicurato a mezzo di programmi.

5. Programmi in licenza d’uso: Si intendono le sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che vengono utilizzate in base ad un contratto con il fornitore leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Norme che regolano l'assicurazione Elettronica

23. Rischio Assicurato – La Società si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 24. Esclusioni. – Sono esclusi i danni: a) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano

conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

c) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili (sempreché non siano assicurate alla partita B) e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della

stipulazione della polizza; h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo

che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti

popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; n) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);

La Società non è inoltre obbligata ad indennizzare: Beni in deposito, giacenza, immagazzinamento, destinati al commercio; programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dal

Contraente/Assicurato e reperibili sul mercato; conduttori esterni alle cose assicurate; costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e

simili. 25. Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese

sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è appoggiata la polizza alla Società entro

tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alle competenti Autorità Giudiziarie o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del danno e l’entità approssimativa dello stesso. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;

e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il danno, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. 26. Determinazione del danno. – La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita assicurata secondo le norme che seguono: a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutato secondo i costi al momento del sinistro, necessario per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad a1) defalcato dell’importo come ad a2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del danno, dell’impianto

od apparecchio colpito dallo stesso; 2) si stima il valore ricavabile, al momento del danno, dei residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad b1) defalcato dell’importo come ad b2).

Dall’indennizzo così pattuito vanno detratte le franchigie pattuite in polizza, ove previste. 27. Valore assicurabile. - Assicurazione parziale operante nella forma a Valore

Intero Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dal Contraente/Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Condizioni Particolari Condizioni sempre valide ed operanti. a) Apparecchiature sostitutive La Società risponde, a seguito di sinistro indennizzabile, e sino alla concorrenza del 30 % delle somme assicurate alle partite A) e B), col massimo di € 1.000,00 per evento, delle maggiori spese documentabili per il noleggio di apparecchiature per sostituire temporaneamente quelle danneggiate. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo col minimo di € 150,00. b) Danni da furto 1) La garanzia furto è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei

locali contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quello ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

2) La garanzia furto, relativamente alla partita A), è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che:

Page 25: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Tre Elettronica

 

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 15 di 20

  

a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

b) robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno;

c) inferriate validamente ancorate o fissate al muro;

con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l’accesso.

3) Il fabbricato contenente le cose assicurate abbia la linea di gronda del tetto in un qualsiasi punto ad altezza superiore a 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani (ballatoi, pianerottoli, scale, terrazze e simili) accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. In caso contrario il tetto del fabbricato stesso deve essere costruito unicamente con struttura continua laterocementizia, senza lucernari, o in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Si conviene che i danni perpetrati violando chiusure non protette come sopra indicato, verranno indennizzati - a termini del presente modulo - previo detrazione di uno scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dall’autore del furto per introdursi nei locali.

Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

c) Franchigia Relativamente agli enti assicurati alle partite a) e b), resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 150,00 elevato ad € 250,00 qualora l’assicurazione fosse prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. d) Eventi Socio-Politici / Atti Dolosi e di Terrorismo A parziale deroga dell’art. 24 delle Norme che regolano il presente modulo, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni previste dal detto articolo. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

1. il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell’importo del 5% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00;

2. in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore all’ 80 % della somma assicurata.

e) Supporti intermedi di immagine nelle fotocopiatrici La Società indennizza i danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, purché siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.

Condizioni aggiuntive operanti se attivate le apposite partite A) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile A parziale deroga dell’art. 24 d) delle Norme che Regolano il presente modulo, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di cui alla relativa partita sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Resta convenuto tra le parti che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo con il minimo di € 250.00 per i danni da furto, scippo e caduta accidentale. B) Maggiori costi 1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini del presente modulo, che provochi

l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; c) prestazioni di servizi da terzi.

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

a) limitazioni dell’attività Aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;

c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;

d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano e/o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad impianti o apparecchiature;

e) danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto ed indicato alla relativa partita, l’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”. 3) Il periodo di indennizzo indicato alla partita C) del presente modulo, per singolo

sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.

4) Per ogni sinistro resta a carico dell’assicurato una franchigia pari all’importo di

3 (tre) giorni dell’indennizzo giornaliero indicato alla partita C) del presente modulo.

C) Programmi in licenza d’uso A deroga dell’art. 24 delle Norme che Regolano il presente modulo, premesso che per programmi in licenza d’uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall’art. 24 delle Norme, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, decade il diritto all’indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d’uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall’art. 27 delle Norme che Regolano il presente modulo Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto del 5% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00. D) Supporti di Dati - Dati La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte del presente modulo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 24 delle Norme che Regolano il presente modulo. Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per “dati” si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti. Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni. 1) L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” 2) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto del 5%

dell’indennizzo con il minimo di € 250,00. 3) In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo supporto dati, somma

superiore al 10 % di quanto indicato alla relativa partita, con il massimo di

4) € 500,00.

Page 26: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Tre Elettronica

 

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 16 di 20

  

Page 27: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Quattro Responsabilità Civile

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 17 di 20

 

L’assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da lui dipendenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’esercizio dell’attività, per la quale è stipulata a polizza ed in conformità a quanto stabilito dalle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile” retrostampate.

L’assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi europei. L’assicurazione RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Garanzie prestate .

L’assicurazione comprende i danni causati a terzi: dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge

l’attività, comprese parti comuni e pertinenze, nonché gli impianti fissi destinati alla loro conduzione. Relativamente alla proprietà di fabbricati, la garanzia comprende i danni derivanti da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture pertinenti il fabbricato o porzione di esso. I danni da spargimento d’acqua sono risarcibili con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00;

per danni arrecati a veicoli di terzi e/o dipendenti, in sosta nel parcheggio di pertinenza dell’Assicurato o nell’ambito di esecuzione dei lavori, con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;

da lavoro presso terzi, se dichiarato. da uso di macchine operatrici e/o mezzi semoventi anche operanti in aree

aperte al pubblico, esclusi comunque i danni derivanti dalla circolazione dei predetti mezzi quando via sia l’obbligo dell’assicurazione come previsto dalla Legge 990 del 21/12/1969;

dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, anche luminose, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque ubicati, esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicati;

dalla proprietà e uso di velocipedi; da servizio di sorveglianza effettuato con guardiani, anche armati e dal

possesso di cani; dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, ferma

l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e quelli alle cose o veicoli trasportati o trainati.

dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati, compreso l’allestimento ed il disarmo degli stands;

dalle cose smerciate o somministrate direttamente al consumatore nei locali dell’esercizio purché lo smercio o la somministrazione si siano verificati durante il periodo di validità dell’assicurazione e il danno non oltre 3 mesi dopo la vendita o la somministrazione. Sono esclusi i danni derivanti da vizio originario del prodotto tranne che per i generi alimentari di produzione propria. Il massimale pattuito per sinistro rappresenta il limite annuo a disposizione dell’Assicurato;

dalle operazioni di carico e/o scarico per danni a veicoli di terzi; la garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per sinistro. Sono esclusi i danni alle cose caricate e/o scaricate;

dal possesso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande;

dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche; dall’organizzazione di visite all’Azienda assicurata e dalla presentazione e

dimostrazione, anche presso terzi, di prodotti dell’Azienda; i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui

detenute, come segue: attività presso terzi - la garanzia è prestata nell’ambito del

massimale di polizza per danni a cose e, in ogni caso, con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

attività nella sede del Contraente/Assicurato – la garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza per danni a cose e, in ogni caso, entro il 10% del predetto massimale, con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi ed alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere rimosse. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 e sino ad un massimo del 10% del massimale “cose” con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per ambito dei lavori si intende lo spazio necessario affinché persone, attrezzature e macchinario, possono provvedere all’esecuzione dei lavori;

R.C. del Committente (ex art. 2049 del Codice Civile), alle condizioni di cui alla lettera A) delle Garanzie sempre operanti retrostampate;

R.C. personale dei preposti, dei quadri e dirigenti alle condizioni di cui alla lettera B) delle Garanzie sempre operanti retrostampate;

Danni a condutture e/o impianti sotterranei di cui alla lettera C) delle Garanzie sempre operanti retrostampate;

Decreto Legge. 81/2008 e Decreto Legislativo 106/09 di cui alla lettera G) delle Garanzie sempre operanti retrostampate;

L’assicurazione è limitata alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati come descritti in modulo 1, del valore di

ricostruzione a nuovo di € .

Categoria di rischio

per ogni sinistro per ogni persona per cose o animali

Somme assicurate

A) R.C.T. fino a € nei limiti indicati in polizza nei limiti indicati in

polizza nei limiti indicati in polizza

B) R.C.O. fino a € nei limiti indicati in polizza nei limiti indicati in

polizza

 

Si conviene che nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolte contemporaneamente la garanzia R.C.T ed R.C.O, l’esborso massimo della Società non potrà in alcun caso essere superiore alla somma di € 5.000.000,00 complessivamente.

 

Condizioni aggiuntive Sono valide solo quelle espressamente convenute mediante crocettatura e regolate dai rispettivi testi che seguono.

1 Danni ad oggetti o veicoli in consegna 2

R.C. postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto 3

R.C. postuma per altre attività (esclusa edilizia)

4 R.C. postuma da posa in opera (D.M. 37 del 22/01/2008) 5 Danni da inquinamento accidentale 6

Dipendenti non INAIL, terzi ammessi ai lavori e subappaltatori.

7 Danno Biologico con Franchigia Assoluta

L’Assicurato dichiara che l’attività descritta in polizza viene svolta con non più di n. addetti, di cui iscritti all’INAIL n. . Ai fini della garanzia R.C.T. nel numero degli addetti sopraindicati sono compresi ad ogni effetto: I titolari, i soci, i loro famigliari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti e chiunque altro a qualsiasi titolo presti la propria opera per conto dell’assicurato e per l’attività assicurata.

Page 28: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Quattro Responsabilità Civile

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 18 di 20

  

Norme che regolano l’assicurazione responsabilità civile Art. 23 - Oggetto dell’assicurazione. -

A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti o cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che passa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI Dl LAVORO (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per danni subiti dai propri prestatori di lavoro. Si conviene che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l‘Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle Norme di Legge vigenti in materia non dovuta da dolo o colpa grave dell’Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba rispondere.

L’assicurazione è prestata per:

1. RIVALSA INAIL - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività, per le quali è prestata l’assicurazione.

2. AZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 e D.Lgs. 23/02/2000 n 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.

L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa dell’INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Art. 24 - Delimitazioni dell’assicurazione. - Esclusioni –

I - Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:

a. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata salvo sia prevista apposita estensione per i dipendenti (R.C.O.).

II - L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

d) da furto ;

e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli di motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

g) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;

h) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

i) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di manutenzione di fabbricati;

l) alle opere sulle quali si esplicano i lavori ed alle cose, che possono essere rimosse, trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi.

m) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, (le interruzioni per riposi e festività non si considerano sospensione dei lavori), nonché i danni cagionati a merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto alla 10a linea delle “garanzie prestate”;

derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;

o) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

p) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

q) derivati da:

perdita, alterazione distruzione di dati, programmi di codifica o software;

indisponibilità di dati e mal funzionamento di hardware, software, e

chips impressi;

ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai punti precedenti.

III - L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

r) da detenzione o impiego di esplosivi;

s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, razzi X, etc.); oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

t) prodotti dai subappaltatori e dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere;

u) i danni direttamente o indirettamente derivati da campi elettromagnetici;

v) i danni direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;

w) i danni direttamente o indirettamente derivati da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro. -

In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 26 - Determinazione del danno. -

L’ammontare del danno si determina in conformità alle Norme di Legge ed alle usuali tecniche di valutazione.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di danno. - Spese legali (art. 1917 Codice Civile) -

Si precisa che per i gradi successivi al primo la garanzia è limitata al caso di appello della pubblica accusa, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente o l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (1/4) del massimale stabilito nel presente modulo per il danno cui si riferisce la domanda, in aggiunta al massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 28 – Variazione del numero di addetti. - Le condizioni ed i premi del presente modulo sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti che prestano l’attività per l’azienda assicurata è quello indicato in polizza. Nel numero degli addetti sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari, i dipendenti e qualsiasi altra persona che svolga l’attività a favore dell’azienda assicurata. Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Società che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni ed il premio. In difetto, se al momento del sinistro il numero effettivo degli addetti supera di oltre un’unità la dichiarazione del Contraente, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero degli addetti dichiarato maggiorato di un’unità e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Page 29: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Quattro Responsabilità Civile

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 19 di 20

  

Art. 29 - Pluralità di Assicurati. - Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Condizioni sempre operanti

A) R.C. del committente

L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di Legge, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 2.600,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dal presente modulo - in quanto per i paesi ove richiesta - sia stata rilasciata regolare carta verde. La garanzia comprende inoltre i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali è svolta l’attività assicurata, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi.

B) R.C. personale dei preposti, dei quadri, dei dirigenti

L’assicurazione è estesa, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., alla responsabilità civile personale delle persone preposte alla direzione e sorveglianza dei lavori, dei quadri e dei dirigenti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali da essi subite, così come definite dall’art. 583 del Cadice Penale, entro i massimali previsti per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione.

C) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A deroga dell’art. 24, II, o) delle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 260,00 e con il massimo risarcimento di € 26.000,00 per sinistro.

D) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A deroga dell’art. 24, II, n) delle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00, nel limite del massimale R.C.T. per danni a cose e comunque con il massimo € 50.000,00 per uno o più sinistri verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

E) Estensione qualifica di terzi:

A parziale deroga delÌ’art. 24, I, c) delle presenti Norme, sono considerati terzi:

a) i liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti la cui responsabilità non sia a loro imputabile;

b) il personale ed i titolari di ditte, quali Aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - limitatamente alle lesioni corporali subite - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all’attività assicurata;

c) i titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella dell’Assicurato;

d) i dipendenti dell’Assicurato per fatti inerenti al rischio della proprietà dei fabbricati purché coperti dall’assicurazione;

e) i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali), da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

F) Estensione ai lavoratori non INAIL e ai lavoratori interinali/temporanei (ex Legge Biagi)

Premesso che l’Assicurato – nel rispetto e come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alla Legge 30/2003 (c.d. Legge BIAGI) - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:

1. ad integrazione dell’art. 23 delle Norme, i danni cagionati a terzi dal predetto personale mentre opera presso e per conto dell’Assicurato;

2. ad integrazione dell’art. 23 delle Norme, il predetto personale nel novero di “terzi”; sia per morte che per lesioni personali – escluse le malattie professionali – subite in occasione di lavoro o servizio per conto dell’Assicurato. Questa estensione s’intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di responsabilità civile verso prestatori lavoro (R.C.O.)

G) Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/09 (ex D.Lgs. 626/94 e D. Lgs 494/96)

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/109. Questa estensione è valida a condizione che il servizio venga svolto dall’Assicurato, dagli amministratori o da prestatori di lavoro alle dirette dipendenze dell’Assicurato stesso.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/109, e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto decreto.

Condizioni Aggiuntive valide ed operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura nel Modulo

1) Danni ad oggetti o veicoli in consegna

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 24, lI, h) delle presenti Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni ad oggetti o veicoli in consegna all’Assicurato purché detti danni si verifichino nell’ambito dell’esercizio dell’Assicurato stesso e non siano diretta conseguenza di lavoro di riparazione o manutenzione in genere. Tale garanzia viene prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro, ferma restando l’esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso o disponibilità e con il massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00..

2) R.C. postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto

La garanzia è valida per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato (esclusi i danni subiti alle parti riparate) dovuti a fatti o omissioni per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di Legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di consegna ai clienti rilevabile da documentazione certa. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 100,00, e con un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di:

€ 250.000,00 per danni a persona, compresi i committenti;

€ 50.000,00 per danni a cose;

3) R.C. postuma per altre attività (esclusa edilizia)

L’assicurazione è valida per i danni a terzi che si verificassero dopo l’ultimazione dei lavori di installazione di impianti e/o apparecchiature, purché non fabbricati dall’Assicurato, ed eseguiti dall’Assicurato stesso o suoi dipendenti, purché il danno si manifesti entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dell’impianto e/o attrezzatura installati, rilevabile da documentazione certa.

Sono comunque esclusi i danni:

- agli impianti e/o attrezzature installati;

- le spese sostenute per sostituire o riparare gli stessi;

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;

- derivanti dalla mancata rispondenza all’uso ed alle necessità cui sono destinati.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale R.C.T. previsto in polizza, e comunque, con un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo di:

€ 250.000,00 per danni a persona, compresi i committenti;

€ 50.000,00 per danni a cose;

Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro.

Sono esclusi i danni denunciati dopo la cessazione della validità del presente contratto.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data d’ultimazione dei lavori. Sono in ogni caso esclusi i danni denunciati durante il periodo d’assicurazione ma conseguenti ad un lavoro eseguito prima della stipulazione della presente polizza.

Page 30: Helvetia Azienda Dinamica · 2010-12-02 · mod. FI/1HAD – Ed. 12/2010 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura

Helvetia Azienda Dinamica

Modulo Quattro Responsabilità Civile

Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza “Helvetia Azienda Dinamica” Pagina 20 di 20

  

R.C. Postuma da posa in opera

A parziale deroga dell'art. 24 II let. m) delle Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità d’installatore, manutentore o riparatore anche d’impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata per le attività previste dal D.M. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso. L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi. L'assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenuta e

qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per la quale gli impianti

sono destinati; d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo; e) da interruzione o sospensione d’attività. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €150.000,00, per danni a cose ed € 250.000,00 per danni a persone, compresi i committenti, per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia assoluta di €500,00 per ogni sinistro. L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e in ogni caso non oltre 24 mesi dalla data d’ultimazione dei lavori. Sono in ogni caso esclusi i danni denunciati durante il periodo d’assicurazione ma conseguenti ad un lavoro eseguito prima della stipulazione della presente polizza. 4) Inquinamento accidentale: A parziale deroga dell’art. 24 II let. q) delle presenti Norme, la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale d’impianti e condutture. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e in ogni caso con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa d’inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo d’efficacia della polizza. L’assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo di €2.500,00.

La garanzia non comprende i danni: 1. derivanti da alterazione di carattere genetico; 2. cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia o

detenga a qualsiasi titolo; 3. conseguenti alla:

- intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato;

- intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato

5) Danni a dipendenti non iscritti all’INAIL ed a terzi ammessi all’esecuzione dei lavori.

A deroga dell’art. 24, I, let. c) delle presenti Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile, qualora sia prestata anche la garanzia B (R.C.O.) e per i massimali ivi previsti, sono risarcibili i danni a persona occorsi a:

dipendenti dell’Assicurato non iscritti all’INAIL terzi ammessi all’esecuzione dei lavori, compresi i subappaltatori.

6) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con franchigia assoluta

L’articolo 23 – B – punto 2) delle presenti Norme è annullato e sostituito dal seguente: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per: a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell’art. 13) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 2.600,00= per ciascun prestatore d’opera infortunato.

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della 12 giugno 1984, n. 222. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci, ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.