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Hai un’impresa ed esporti o importi prodotti? Sai che dal 01 Maggio 2016 è stato introdotto il Nuovo Codice Doganale? Voglio iniziare una serie di articoli che permettono a chi fa impresa e lavora con l’Estero di districarsi attraverso il complesso mondo della normativa doganale. Premetto che come ogni legge, il nuovo codice doganale non ammette sviste.

Conoscere i propri diritti, doveri e responsabilità accelera la procedura e facilita il lavoro e tiene al riparo da possibili errori o dimenticanze che in questo settore porterebbero a gravi sanzioni Un argomento interessante da cui si può incominciare è IL VALORE IN DOGANA. Possiamo suddividere questo tema in 4 parti: 1. Definizione di VALORE IN DOGANA e soggetti coinvolti, variazioni nel Nuovo Codice Doganale; 2. Elementi da includere nella determinazione del valore in dogana; 3. Elementi esclusi dalla determinazione del valore in dogana; 4. Riduzioni o sconti da dedurre per la determinazione del valore in dogana, limiti ed eccezioni. Oggi partiamo con la definizione di VALORE IN DOGANA, cos’è? Che novità ci sono con il Nuovo Codice Doganale? Chi sono i soggetti coinvolti? Definizione di VALORE IN DOGANA: “prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”. Questa definizione è presa dall’art. 70 CDU e si può affermare che nel Nuovo Codice Doganale nulla è cambiato circa la base principale per la determinazione del valore in dogana per le merci importate (che rimane il valore di transazione). Analizziamo però la definizione secondo l’art. 70. Per “prezzo effettivamente pagato o da pagare” si intende IL PAGAMENTO TOTALE che è stato (o deve essere) effettuato dal compratore al venditore (o ad una terza parte) per le merci importate. Nel prezzo effettivamente pagato o da pagare sono compresi TUTTI I PAGAMENTI CHE SONO STATI (O DEVONO ESSERE) EFFETTUATI COME CONDIZIONE DELLE MERCI IMPORTATE.

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Quando si applica il VALORE DI TRANSAZIONE? - quando non esistono restrizioni per la cessione o l’utilizzazione delle merci da parte del compratore. Ad eccezione delle restrizioni imposte per legge, richieste dalle autorità pubbliche dell’Unione, limitazioni geografiche in cui le merci possono essere rivendute, restrizioni che non intaccano il valore in dogana; - quando la vendita o il prezzo NON SONO SUBORDINATI a condizioni o prestazioni per cui non può essere determinato un valore relativo alle merci da valutare; - quando NESSUNA PARTE DEI RICAVI di qualsiasi rivendita, cessione o successivo utilizzo delle merci da parte del compratore ritorni al venditore (direttamente o indirettamente) senza un appropriato adeguamento; - quando il compratore e il venditore non sono collegati o la loro relazione ha influenzato il prezzo. Chi sono i soggetti coinvolti? E quando si possono definire “collegati”? Il compratore e il venditore sono i soggetti coinvolti. Si definiscono collegati se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1. Uno fa parte della direzione o del CdA dell’impresa dell’altro (o viceversa); 2. Hanno la veste giuridica di associati; 3. Uno è datore di lavoro dell’altro; 4. Un terzo possiede, detiene o controlla (direttamente o indirettamente) il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto dell’impresa dell’uno o dell’altro soggetto; 5. Un soggetto controlla direttamente o indirettamente l’altro o sono controllati da una terza persona; 6. Sono membri della stessa famiglia oppure controllano assieme (direttamente o indirettamente) una terza persona.. analizziamo QUALI SONO GLI ELEMENTI (5 categorie) che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per poter determinare il valore in dogana. 1. Quando sono a carico del compratore, ma NON sono già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

A. Commissioni e spese di mediazione (escluse le commissioni d’acquisto);

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B. Costo dei container considerati come formanti un tutt’uno con la merce; C. Costo degli imballaggi (inclusi manodopera e materiali).

2. Il valore dei prodotti e servizi elencati qui di seguito che sono forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e sono utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, ma che NON sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

A. Materie e componenti incorporati nella merce importata; B. Utensili, matrici e stampi utilizzati per la produzione delle merci importate; C. Materie consumate durante la produzione della merce importata; D. Lavori di ingegneria, di sviluppo, arte e design, piani e schizzi eseguiti in un

paese Extra-CEE che sono necessari per la produzione delle merci importate.

3. Corrispettivi e diritti di licenza che il compratore paga direttamente o indirettamente come condizione per la vendita delle merci, a meno che tali corrispettivi e diritti di licenza non siano già stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. 4. Il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate che spettano direttamente o indirettamente al venditore. 5. Le spese di seguito elencate fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale unionale:

A. Spese di trasporto e assicurazione delle merci importate; B. Spese di carico e movimentazione legate al trasporto.

vediamo quelle voci che possono creare confusione, quelle che sono dei costi ma NON DEVONO ESSERE AGGIUNTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA (6 punti): 1. Le spese di trasporto SUCCESSIVE all’ingresso delle merci nel territorio doganale unionale; 2. Le spese relative ai lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione ed assistenza tecnica che sono iniziati DOPO l’ingresso nel territorio della Comunità delle merci importate; 3. Le commissioni d’acquisto; 4. I dazi all’importazione e altri oneri da pagare nell’Unione per l’importazione o la vendita delle merci;

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5. Le spese relative al diritto di riproduzione nell’Unione delle merci importate; 6. Gli interessi che scaturiscono da un finanziamento stipulato dal compratore (con il venditore o una terza parte) relativo all’acquisto delle merci, l’accordo deve essere scritto e il compratore deve dimostrare che: A. Le merci sono vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare; B. Il tasso d’interesse non deve superare quello consentito nel paese dove è garantito il finanziamento. Un discorso a parte meritano le ROYALTIES, i corrispettivi e i diritti di licenza. Questi infatti sono considerati pagati quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: - il venditore (o una persona collegata) chiede all’acquirente di effettuare il pagamento di royalties, corrispettivi, diritti di licenza; - il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, in conformità degli obblighi contrattuali; - le merci non possono essere vendute o acquistate dall’acquirente senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza ad un licenziante. Prestare la massima attenzione alle royalties perché spesso sono oggetto di revisione di accertamento.

Fate una analisi con l’aiuto di un esperto, dei Vs. contratti di licenza per valutare se devono essere aggiunte al valore in dogana.

vediamo quali SCONTI O RIDUZIONI possono essere applicati in deduzione nella determinazione del valore doganale. Devono sussistere le seguenti condizioni: 1. Il contratto di vendita prevedeva già la loro applicazione e il loro importo; 2. Gli sconti per pagamento anticipato sono presi in considerazione per le merci il cui importo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale; 3. Non sono prese in considerazione le riduzioni che derivano da modifiche al contratto successive all’accettazione della dichiarazione in dogana. L’accettazione del valore di transazione basato sulla prima vendita (first sale rule) è

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consentita solo per i contratti conclusi PRIMA del 18/01/2016 e in ogni caso tale regola saà comunque valida entro e non oltre il 31/12/2017. In tutti gli altri casi (e dopo il 31/12/2017) il valore di transazione sarà calcolato sull’ultima vendita (last sale rule). Vi ricordo anche che la nuova soglia per la compilazione del formulario DV1 non è più di 10.000 euro, ma di 20.000 euro.

Operatore Economico Autorizzato (AEO) nel nuovo Codice Doganale dell’Unione

Nel nuovo codice doganale viene accentuata la centralità e il rafforzamento della figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Ma chi è l’Operatore Economico Autorizzato?

E’ un operatore economico che risiede nel territorio dell’Unione Europea e a cui è stata rilasciata un’autorizzazione specifica. E’ una figura che è stata istituita già dal 2008 per rendere maggiormente sicuro lo scambio di merci in ambito internazionale e inoltre per semplificare il processo doganale, abbattere i tempi e i costi di sdoganamento. La figura dell’AEO è nata per agevolare le attività commerciali nei mercati esteri e migliorare la comunicazione con le autorità doganali.

Quali variazioni ha subito lo status di AEO nel Nuovo Codice Doganale?

Dal primo maggio 2016 lo status di AEO non viene più rilasciato sotto forma di un certificato ma ora è costituito da due diversi tipi di autorizzazioni.

1. La prima riguarda gli operatori economici autorizzati nel settore della semplificazione doganale e consente di beneficiare di alcune semplificazioni previste dalla nuova normativa doganale e prende il nome di AEO – Custom (AEO-C);

2. la seconda riguarda gli operatori autorizzati nel settore della sicurezza, consentendo di ottenere agevolazioni riguardanti la sicurezza e prende il nome di AEO – Security (AEO-S).

Possono presentare la domanda di autorizzazione AEO coloro che:

- sono registrati presso l’autorità doganale, secondo quanto previsto dall’art. 9 CDU, e sono in possesso del codice EORI;

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- sono stabiliti nel territorio doganale comunitario;

- presentano la domanda presso l’ufficio doganale di competenza, ovvero nel luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali;

- non hanno ricevuto nei 3 anni precedenti un provvedimento di annullamento o revoca di un’autorizzazione AEO.

Il modulo necessario per la domanda di AEO e il relative questionario di autovalutazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane. In questo primo punto abbiamo visto chi è l’AEO e quali sono i soggetti che possono richiedere l’autorizzazione.

Operatore Economico Autorizzato (AEO) nel nuovo Codice Doganale dell’Unione

Quali sono i criteri da rispettare per ottenere una delle autorizzazioni previste per diventare AEO.

Al fine di ottenere l’autorizzazione devono essere rispettati alcuni criteri:

- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, inclusa l’assenza di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;

- dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci attraverso un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;

- solvibilità finanziaria, si considera rispettata se il richiedente è in una situazione sana che gli consente di assolvere i propri impegni tenendo conto del tipo di attività commerciale;

- il rispetto di standard pratici di competenze o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta ( requisito solo per l’AEO-C)

- l’esistenza di adeguati standard di sicurezza: si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli agli accessi, il personale, la manipolazione di determinati tipi di merce, i processi logistici e l’individuazione dei partner commerciali (requisito richiesto solo per l’AEO - S).

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In sintesi essere AEO significa essere un operatore di riferimento affidabile.

quali sono i principali VANTAGGI che i titolari di una autorizzazione AEO possono avere:

- minori controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici;

- in caso di controllo fisici o documentali, essi sono eseguiti in via prioritaria;

- la possibilità, su richiesta dell’AEO, di svolgere i controlli in un luogo differente rispetto a quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

- gli AEO possono inoltre accedere a numerose semplificazione previste dal CDU, infatti, in numerosi casi, per ottenere un’autorizzazione è richiesto il possesso degli stessi criteri che sono necessari per la concessione dello status AEO.

Essere operatore economico autorizzato è quindi di grande vantaggio nel momento in cui questi criteri non devono essere più verificati.

- un altro beneficio legato all’autorizzazione AEO riguarda gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA), accordi conclusi tra l’Unione Europea e paesi terzi, tra cui: Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti e Cina.

Ogni accordo ha specifici vantaggi previsti nelle relative Decisioni, però vi sono alcuni benefici che sono trasversali:

- minori controlli per quanto riguarda la sicurezza, incluse minori ispezioni e sottoposizioni ad altre misure di sicurezza;

- trattamento prioritario nello sdoganamento (AEO-S), hanno diritto a formalità semplificate e rilascio accelerato delle spedizioni in cui sono coinvolti;

- spedizioni prioritarie agevolate inviate dagli AEO-S da parte delle autorità doganali.

Chiunque sia in possesso di un’autorizzazione AEO-S e desideri godere dei vantaggi derivanti dagli MRA, deve aver fornito il consenso scritto per lo scambio dei dati con i paesi partner degli Accordi di Mutuo Riconoscimento. Il consenso è richiesto nel questionario di autovalutazione che va presentato insieme alla domanda AEO, il consenso può essere fornito o revocato dal richiedente in qualsiasi momento.

Per poter usufruire di queste agevolazioni è inoltre indispensabile fornire ai clienti e fornitori dei paesi interessati il codice MRA che viene rilasciato. Per quanto riguarda

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gli Stati Uniti è invece prevista la registrazione in un’apposita banca dati per il riconoscimento delle autorità doganali del Paese partner.

Che cos’è l’ Origine Preferenziale?

L’Origine Preferenziale è uno strumento che consente ai prodotti importati o esportati (da o verso alcuni Paesi) di usufruire di determinati benefici daziari.

Queste misure tariffarie preferenziali sono contenute in specifici accordi conclusi tra l’Unione e alcuni Paesi o Gruppi di Paesi e le misure tariffarie adottate unilateralmente dalla UE a favore di alcuni Paesi o Gruppi di Paesi.

Che benefici comporta l’Origine Preferenziale?

- All’atto dell’importazione l’origine preferenziale consente di ottenere un trattamento tariffario favorevole (che consiste nell’esenzione o nella riduzione daziaria);

- all’atto dell’esportazione permette all’acquirente di un paese terzo di poter beneficiare di agevolazioni daziarie.

Con quali paesi o gruppi di paesi l’Unione ha un accordo?

I paesi o gruppi di paesi con cui l’UE ad oggi, ha un accordo sono: Acp, Albania, Algeria, America centrale, Andorra (solo per prodotti agricoli), Ape, Bosnia Erzegovina, Camerun, Cariforum, Ceuta e Melilla, Cile, Colombia e Perù, Corea del Sud, Croazia, Egitto, Giordania, Georgia, Islanda, Isole Faeroe, Israele, Libano, Marocco, Olp Cisgiordania e Striscia di Gaza, Macedonia, Messico, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ptom, See, Serbia, Montenegro, Norvegia, Siria, Repubblica di Moldova, Svizzera, Paesi Spg, Ucraina.

Quali sono i requisiti per ottenere l’ Origine Preferenziale?

Per stabilire se la merce da esportare possiede le caratteristiche per l’ottenimento della certificazione di Origine Preferenziale è necessario stabilire con certezza la Classifica doganale in quanto ogni prodotto ha differenti regole di origine.

Una volta definita con chiarezza la Classifica doganale bisogna consultare le regole contenute nell’accordo specifico. Per i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in un apposito allegato presente in ogni accordo.

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Queste condizioni regolano per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali.

Quali sono i documenti comprovanti l’Origine Preferenziale ?

I documenti che provano l’origine preferenziale sono: Eur-1, Eur-Med, dichiarazione su fattura, Form-A.

Come cambia la dichiarazione del Fornitore nel Nuovo Codice Doganale?

A partire dal primo maggio la dichiarazione del fornitore da utilizzare sarà quella prevista dagli allegati da 22-15 a 22-18 del Reg. 2447/15 ( che alleghiamo); sostanzialmente cambia solamente l’intestazione relativa al regolamento di riferimento. Inoltre avrà una validità di Due anni, non più uno.

Che cos’è una Decisione ITV? Le Decisioni ITV ( d’ora in avanti solamente ITV) sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric. Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e:

• vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nell’ ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce, durante le operazioni di importazione ed esportazione successive all’adozione della decisione;

• vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’ITV stessa (una volta ottenuta è quindi Obbligatorio utilizzarla, anche se la voce doganale è differente da quella indicata dal titolare, è quindi obbligatorio indicarle nella bolla doganale).

Le ITV devono riferirsi ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata e ad una sola tipologia di merce (merci che hanno caratteristiche simili la cui distinzione è completamente irrilevante ai fini della loro classificazione doganale sono considerate come un solo tipo di merce).

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Che cos’è una Decisione IVO?

Le Decisioni IVO ( IVO d’ora in poi) sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale comunitaria, per mezzo del quale le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono, con esattezza, l’origine commerciale ( Made-In) del prodotto.

Queste decisioni hanno efficacia giuridica su tutti il territorio comunitario e:

• vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nell’ IVO l’origine delle merci indicato, durante le operazioni di importazione ed esportazione espletate successive all’adozione della decisione;

• vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’IVO stessa.

Le IVO devono riferirsi ad un solo tipo di merce e di circostanze per la determinazione dell’origine.

Che benefici comportano l’ITV e l’IVO?

Per quanto riguarda l’ITV essa da la Certezza della voce doganale del prodotto in quei casi in cui non vi sia certezza; evitando così possibili Contenziosi con l’autorità doganale che potrebbero comportare lunghi processi e sanzioni amministrative. Inoltre all’atto dell’importazione, la certezza della voce doganale comporta l’applicazione dei corretti dazi doganali.

Per quanto riguarda l’IVO essa da la Certezza dell’origine commerciale e preferenziale, la quale permette, all’atto dell’esportazione e/o importazione nel/dal paese terzo di poter beneficiare di agevolazioni daziarie.

Che durata hanno le ITV e le IVO?

Sia le ITV che le IVO, nel nuovo codice doganale, hanno una validità di 3 anni dalla data in cui acquistano efficacia. Per le ITV rilasciate prima del 1° maggio 2016 ( data di entrata in vigore del nuovo codice) la durata è di 5 anni, così come previsto dal vecchio ordinamento.

Come si possono ottenere un’ITV o un’IVO?

Per ottenere il rilascio di un’ITV o un’IVO si rende necessaria la presentazione dei modelli previsti dal reg. UE 2447/15 debitamente compilati presso l’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Roma.

In quanto tempo posso ottenere un’ITV o un’IVO?

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Le dogane devono rilasciare queste istanze il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla loro accettazione. Entro questo periodo di tempo di tempo l’Ufficio competente può richiedere qualsiasi tipo di informazione ad integrazione di quanto presentato che il richiedente Deve fornire entro 30 giorni, pena il diniego di rilascio della decisione. Se l’Ufficio non riesce a rilasciare l’ITV entro il termine di 120 giorni può utilizzare altri 30 giorni dandone comunicazione al richiedente indicando inoltre la data entro cui ritiene di poter rilasciare l’istanza

Le ITV/IVO possono cessare di essere valide? Possono essere revocate?

Una ITV cessa di essere valida prima dei 3 anni se:

• Viene adottato, da parte della Commissione, una misura che determina una classificazione tariffaria del prodotto diversa da quella dell’ITV;

• A seguito di emendamento a una delle nomenclature contenute nell’art 56 del Nuovo Codice Doganale.

Un’IVO cessa la sua validità se:

• L’Unione Europea adotta un regolamento o, conclude un accordo, e la decisione non è più conforme alla legislazione che ne deriva;

• Se non è più compatibile con l’accordo relativo alle regole di origine nell’ambito dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

La decisone ITV viene revocata dalle Autorità doganali quando:

• Non è più compatibile con l’interpretazione di una delle nomenclature; ha ricevuto una specifica indicazione dalla Commissione;

• Viene adottato a livello europeo, un parere di classificazione di una merce in una specifica voce,

• A seguito di un confronto bilaterale con un altro stato Membro; • Se a seguito di un riesame amministrativo viene constatato un errore di

classificazione; • Quando non sono soddisfatte una o più condizioni necessarie per il rilascio

della decisione.

Una decisione IVO viene revocata se:

• Non è più compatibile con una sentenza della Corte di giustizia europea; • In altri casi specifici

In entrambi i casi la decisione di revoca Deve essere comunicata per iscritto al titolare.

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E’ possibile prolungare l’utilizzo di una ITV o IVO?

Quando una ITV o IVO scadono ( o vengono revocate) il titolare, se sussistono determinate condizioni e specifici presupposti, può richiedere tramite istanza di beneficiare di un uso esteso dell’ITV/IVO per un periodo non superiore a 6 mesi, il cosiddetto Periodo di Garanzia.

L’Ufficio competente adotta la decisione il prima possibile, comunque non oltre i 30 giorni dalla data di accettazione. Se le dogane concedono questo utilizzo esteso deve essere stabilita la data dalla quale decorrerà e la quantità di merce interessata.

Questo periodo di garanzia termina nel momento in cui si realizzano una di queste due circostanze:

• termina il periodo temporale; • Viene raggiunto il quantitativo di merce per cui era stato richiesto

Che cos’è il Deposito Doganale? Per deposito doganale si intende il luogo, autorizzato dalla dogana competente e sottoposto al suo controllo, il cui utilizzo è volto ad immagazzinare merci non comunitarie senza che siano sottoposte a:

• Dazi di importazione; • IVA; • Qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica.

Il deposito doganale è un regime economico sospensivo questo perché durante l’immagazzinamento della merce nel deposito, il pagamento dei diritti doganali resta sospeso, e la procedura sospensiva consente di trattare le merci nel deposito come se si trovassero ancora all’estero. Quanto possono rimanere le merci in un Deposito Doganale? Non vi è alcun limite di tempo per la permanenza delle merci in un magazzino doganale; in circostanze eccezionali le autorità doganali posso stabilire un termine entro il quale il regime di deposito deve essere appurato, questo si può verificare quando le merci possono, in caso di deposito di lunga durata, rappresentare una minaccia per:

• La salute umana; • La salute animale e/o vegetale; • L’ambiente.

Come cambia il Deposito Doganale nel Nuovo Codice? Il principale cambiamento che riguarda il regime di Deposito è relativo alla denominazione delle tipologie di deposito doganale che è stata riformulata in:

• Depositi doganali pubblici; • Depositi doganali privati.

I depositi doganali pubblici sono strutture che qualsiasi persona può utilizzare per

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l’immagazzinamento delle merci e a loro volta si suddividono in: • Deposito di tipo I, in cui le responsabilità ricadono sia su chi è titolare dell’autorizzazione sia su chi è titolare del regime;

• Deposito di tipo II, in cui la responsabilità ricade esclusivamente sul titolare del regime;

• Deposito di tipo III, sono i depositi gestiti dall’ Agenzia delle Dogane. I depositi doganali pubblici Sostituiscono e ricomprendono gli ex depositi doganali di tipo A e B. I depositi doganali privati sono invece utilizzati dal titolare dell’autorizzazione ma le merci qui immagazzinate possono anche non essere di sua proprietà. I depositi doganali privati Sostituiscono e ricomprendono gli ex depositi doganali di tipo C D ed E, i quali non sono più validi. Altra importante novità è la possibilità di utilizzare l’equivalenza nel deposito doganale, sarà quindi possibile stoccare merci di origine extracomunitaria, merci comunitarie e merci equivalenti. Per merci equivalenti si intendo merci con:

• Stesso codice della Nomenclatura Combinata ( Voce Doganale) della merce non Unionale che sostituisce;

• Stesse caratteristiche tecniche della merce non Unionale che sostituisce; • Stessa qualità commerciale della merce non Unionale che sostituisce.

Nel deposito non può essere utilizzata l’equivalenza per: • Determinati tipi di merci sensibili; • Merci e/o prodotti geneticamente modificati o contenenti elementi che sono

stati geneticamente modificati; • Merci sottoposte a dazi antidumping, sia esso provvisorio o definitivo, a dazi

compensativi, a dazi di salvaguardia, a dazi addizionali derivanti da sospensioni di concessioni qualora fossero dichiarati per l’immissione in libera pratica.

Come posso ottenere il regime di Deposito Doganale? Per ottenere il regime di Deposito Doganale è necessario presentare un’apposita istanza all’Ufficio delle Dogane competente, il quale avrà 60 giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione.