Guida al Rapporto di Lavoro -...
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1. INTRODUZIONE......................................... pag. 3
2. NORMATIVA NAZIONALE.........................pag. 52.1 Livello economico e categoria...............pag. 5
2.2 Ventaglio stipendiale...............................pag. 5
2.3 Composizione dello stipendio................ pag. 6
2.4 Indennità per prestazioni o mansioni.....pag. 7
2.5 Decurtazioni stipendiali........................... pag. 8
2.6 Detrazioni fiscali e assegno familiare.....pag. 9
2.7 Progressioni verticali.............................. pag. 10
2.8 Malattia....................................................pag. 11
2.9 Ferie......................................................... pag. 13
2.10 Congedi e aspettative......................... pag. 15
2.11 Part time................................................. pag. 18
2.12 Mobilità esterna.................................... pag. 19
2.13 EP............................................................pag. 20
2.14 C.E.L........................................................pag. 21
3. CONTRATTAZIONE LOCALE....................pag. 233.1 Progressioni economiche orizzontali.... pag. 23
3.2 Progressioni autofinanziate................... pag. 23
3.3 Orario.......................................................pag. 25
3.4 Mobilità interna.......................................pag. 26
3.5 Conto terzi...............................................pag. 29
3.6 Fondo comune d'ateneo.......................pag. 29
3.7 Mobilità casa lavoro............................pag. 30
3.8 Ticket e buoni mensa............................. pag. 31
4. DIRITTI E TUTELE SINDACALI....................pag. 324.1 Rappresentanze sindacali unitarie....... pag. 32
4.2 Diritto di sciopero e di assemblea........pag. 34
4.3 Prevenzione e sicurezza sul lavoro....... pag. 35
4.4 R. L. S........................................................ pag. 37
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11.. IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE
Quante volte di fronte ad una busta paga vi siete
chiesti da cosa derivano quelle cifre, quelle
competenze e, soprattutto, quelle trattenute? E quante
volte vi siete sentiti persi nel labirinto di circolari,
aspettative, contratti e tutte quelle normative che
determinano il nostro rapporto di lavoro? Con questa
guida non abbiamo la presunzione di dare una risposta a
tutte le questioni che quotidianamente i colleghi ci
pongono, ma sicuramente crediamo che possa dare
una visione d’insieme più chiara e ampia possibile.
Anche perché l’ateneo è sparso per tutta la città e in
parte anche in provincia con strutture e categorie di
lavoratori molto differenziate, il che rende difficile dare
risposte valide per tutti.
Come CGIL d’ateneo ci proponiamo la
risindacalizzazione dei nostri luoghi di lavoro, sia
puntando a una presenza sindacale in ogni struttura e
alla crescita della coscienza dei lavoratori sulle questioni
che li riguardano direttamente, sia alla conoscenza dei
propri diritti e riteniamo che la guida possa essere utile in
questa prospettiva.
La nostra maggior rivendicazione è la partecipazione dei
lavoratori e vogliamo che abbiano più peso nelle
decisioni e nell’organizzazione del lavoro. Per questo
abbiamo proposto che il nuovo statuto prevedesse
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alcuni principi per noi basilari:
• diritto di voto secondo il principio 1 testa 1 voto ad
ogni livello;
• presenza di tutto il personale tecnico amministrativo
nei Consigli di Dipartimento:
• costituzione dei consigli di divisione/area.
Purtroppo il rettore e gran parte del baronato hanno
ritenuto tali proposte di semplice buon senso troppo
oltraggiose e le hanno respinte in toto o quasi.
L’ultimo punto che ci preme ricordare in questa breve
introduzione è che il sindacato senza la mobilitazione dei
lavoratori non può nulla. La delega a pochi professionisti
del sindacato, sempre gli stessi, e a pochi rappresentanti
negli organi di governo ha portato benefici solo a poche
persone. Noi siamo un sindacato con molti attivisti e non
di pochi professionisti sindacali. Solo la lotta paga,
soprattutto in tempi difficili come questi. I nostri diritti e i
nostri salari dovremo difenderli con le unghie e coi denti
e senza organizzazione risulteremo sempre perdenti.
Ora non ci resta che augurarvi buona lettura.
Per contattarci
EMail: [email protected] Web: www.cgil.unimi.it
Sede: Via Balzaretti, 13 20133 Milano
Tel. +39 02 55025438 Fax +39 02 55025429
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22.. NNOORRMMAATTIIVVAA NNAAZZIIOONNAALLEE
2.1 Livello economico e categoria
L’inquadramento da cui si determina lo stipendio
avviene su due livelli: giuridico (categoria) ed
economico (posizione); le categorie B, C, D ed EP sono a
loro volta suddivise in posizioni economiche (6 per i B e 7
per gli altri) che corrispondono a diversi livelli di
retribuzione in ordine progressivo.
I passaggi tra diverse categorie (progressioni verticali)
avvengono solo tramite concorso, i passaggi tra posizioni
economiche (progressioni orizzontali) avvengono a
seguito di bando pubblico.
2.2 Ventaglio stipendiale
Per dare un’idea più precisa dei nostri stipendi
riportiamo gli importi netti delle posizioni di ingresso
e apicali per ogni categoria di un dipendente senza
anzianità e senza indennità particolari tranne il fondo
comune di ateneo
• B1 1.095,56 €
• B6 1.310,03 €
• C1 1.282,98 €
• C7 1.439,82 €
• D1 1.398,58 €
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• D7 1.704,47 €
• EP1 1.754,41 €
• EP7 2.277,93 €
Per avere un quadro sugli importi lordi delle varie
categorie rimandiamo alla seguente pagina:
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/Trattam
ento_fondamentale_luglio_2010_TA.pdf
2.3 Composizione dello Stipendio
Lo stipendio si compone di una parte tabellare
determinata dal CCNL, da una parte di accessorio
che viene definita nei contratti collettivi decentrati
(tranne che l’indennità d’ateneo stabilità a livello
nazionale) e dalle eventuali indennità che vengono
corrisposte per mansioni o prestazioni (straordinari,
posizione, smaltimento rifiuti, ecc…).
L’assoggettamento ai fini pensionistici varia a seconda
del tipo di voce, mentre tutto concorre alla formazione
dell’imponibile fiscale.
Per una spiegazione dettagliata delle voci stipendiali
rimandiamo a questa pagina:
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/trattam
ento_economico_e_cedolino_TA_1.pdf
2.4 Indennità per prestazioni o mansioni
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Tra le indennità più frequenti troviamo gli straordinari
che vengono pagati al concorrere di almeno un’ora
oltre il proprio orario di servizio e retribuiti di mezzora in
mezzora.
Per il pagamento degli straordinari è indispensabile
essere autorizzati ogni sei mesi dall’amministrazione su
richiesta della propria struttura; i pagamenti avverranno
fino al raggiungimento del limite massimo individuale o
collettivo della struttura stessa.
La richiesta del pagamento può avvenire in due modi a
seconda dell’opzione scelta dalla propria struttura: su
richiesta del dipendente con tabulato controfirmato dal
responsabile o in automatico senza l’invio del tabulato
(se non per richiedere meno ore di quelle svolte).
Altre indennità sono legate alla permanenza in servizio
fino a certi orari come l’indennità di turno che spetta al
personale che rimane in servizio (con l’apposito orario)
fino almeno alle 20; tale indennità non può superare la
soglia di 12 giornate per mese.
Esistono poi indennità legate alla reperibilità o a posizioni
particolari come quelle per i portieri.
Le indennità legate agli incarichi (capo ufficio,
responsabile di laboratorio, ecc…) che, a seconda delle
categorie, possono essere di posizione, responsabilità o
risultato, vengono corrisposte una volta l’anno
generalmente d’estate.
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Tutte queste indennità contribuiscono ai fini pensionistici
nella parte eccedente il 18% della base pensionabile
(tabellare, RIA, vacanza contrattuale).
Per gli importi delle indennità accessorie rimandiamo a
questa pagina:
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/compe
nsi_accessori_TA_(2).pdf
2.5 Decurtazioni (malattie, assenzeingiustificate, sciopero)
Lo stipendio è soggetto ad alcune decurtazioni
legate all’assenza da servizio; esse coinvolgono, a
seconda dei casi, diverse voci stipendiali.
Le assenze più comuni che decurtano interamente lo
stipendio sono: sciopero, assenza giustificata non
retribuita, assenza ingiustificata, congedo per
formazione, congedo non retribuito per gravi motivi.
Le assenze che decurtano parzialmente lo stipendio
base sono l’astensione volontaria per maternità o
paternità (stipendio al 30%), la malattia oltre i 270 giorni
negli ultimi 3 anni (stipendio al 90%) e la malattia oltre i
360 giorni negli ultimi 3 anni (stipendio al 50%).
A seguito della L. 133/2008 il salario accessorio e
l’indennità d’ateneo (solo per i primi 10 giorni) vengono
decurtati anche da malattia, gravi motivi, grave
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infermità dei parenti oltre che da tutte le assenze che
influiscono sullo stipendio.
Gli importi delle trattenute a giornata intera vengono
generalmente calcolati dividendo le voci stipendiali per
30 e moltiplicando per il numero dei giorni, per quelle
orarie invece dividendo per 180 e moltiplicando per il
numero di ore e minuti in centesimi.
2.6 Detrazioni fiscali e assegno nucleofamiliare
Detrazioni e assegno per il nucleo familiare sono due
istituti distinti per cui li analizzeremo separatamente:
• detrazioni per lavoro dipendente: sono una sorta di
sconto sull’IRPEF quantificate in maniera inversamente
proporzionale al reddito; spettano a tutti i lavoratori che
non superano i 55.000 € di reddito imponibile.
• detrazioni per familiari a carico: spettano a chi ha
familiari a carico (figli, coniuge, genitori, ecc...) che
abbiano redditi inferiori ai 2.841 €.
Assegno per il nucleo familiare: a differenza delle
detrazioni non influisce sull’IRPEF, ma è una somma netta
che viene corrisposta in busta paga per i figli minorenni
facenti parte del nucleo familiare. Anche in questo caso
l’importo dell’assegno è inversamente proporzionale al
reddito dichiarato l’anno precedente e aumenta a
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seconda del numero di figli. La domanda di assegno si
presenta ai primi di luglio e ha validità 1 luglio 30
giugno.
2.7 Progressioni Verticali
Si tratta delle progressioni di carriera (es. da C a D1),
che vengono effettuate tramite concorso riservato.
La legge Brunetta ha scardinato il sistema delle
progressioni verticali, imponendo che ogni volta che si
vuol fare una progressione vada bandito un concorso
pubblico per 2 posti di pari categoria (uno è l’interno).
Inoltre la legge prevede che non si possa più sopperire
alla mancanza di titolo di studio con un certo numero di
anni di anzianità: per passare alla cat. D è indispensabile
la laurea, per passare alla cat. C è indispensabile il
diploma.
Nei prossimi mesi ci sarà un numero limitatissimo di
concorsi riservati.
2.8 Malattia
Sappiamo ormai tutti che dobbiamo ringraziare il
ministro Brunetta per aver trasformato la malattia dei
pubblici dipendenti in arresti domiciliari. Gli strumenti
legislativi coi quali è intervenuto sono stati prima la
famigerata L. 133/2008 e poi il DL 78/2009, il DM 206/2009,
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la L. 11/2011. Si è trattato, come quasi sempre in Italia, di
una girandola di provvedimenti inutili o dannosi, che
hanno creato moltissima confusione. Proviamo a
riassumerli.
Le fasce di reperibilità sono: 913, 1518 anche per i giorni
non lavorativi. In questi orari si è tenuti a non lasciare il
domicilio, o, dovendo uscire, bisogna comunicare
all’Università che lo si sta facendo. La comunicazione
deve essere effettuata con le stesse modalità della
comunicazione della malattia, cioè chiamando la
segreteria vocale 0250313281 o scrivendo a
[email protected]. Il medico fiscale può
essere inviato dal primo giorno se l’assenza cade dopo
un giorno non lavorativo, mentre in altri casi la decisione
spetta al dirigente, che deve considerare anche il costo
della visita.
Che cosa succede se il medico fiscale non ci trova in
casa? In questo caso il medico dovrebbe lasciare una
comunicazione del proprio passaggio e il lavoratore
dovrebbe recarsi alla ASL per effettuare la visita fiscale.
In caso di mancata visita l’amministrazione tratterrà lo
stipendio relativo ai giorni di assenza e, quel che è
peggio, potrebbe anche applicare una sanzione
disciplinare.
Quando abbiamo discusso con l’amministrazione
dell’applicazione della L. 133/2008, abbiamo convenuto
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sul fatto che sarebbe stato controproducente per tutti
instaurare il regime da caserma prefigurato dal ministro
Brunetta. Per questo motivo l’amministrazione si è
impegnata a valutare con flessibilità sia i “giustificati
motivi” dell’assenza nelle fasce di reperibilità (che deve
essere comunque comunicata), sia l’applicazione di
sanzioni disciplinari.
Questi obblighi decadono nei seguenti casi: infortunio sul
lavoro, patologie che richiedono terapie salvavita,
malattie professionali, stati patologici collegati a
infermità riconosciuta.
Per malattie superiori ai 10 giorni, e a partire dalla
seconda malattia nell’anno solare, è necessaria la
certificazione di un medico del servizio sanitario
nazionale.
Le circolari sull’argomento si possono trovare ai seguenti
indirizzi:
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/circolar
e_l_133.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/Circolar
e_determinazione_nuove_fasce_orarie_di_reperibilita.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/trasmissi
one_telematica_dei_certificati_di_malattia_(3).pdf
Il periodo massimo di assenze per malattie nell’arco di un
triennio è di 18 mesi. Trascorso questo periodo è possibile
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richiedere un’aspettativa non retribuita di altri 18 mesi.
La malattia dà luogo a trattenute stipendiali che sono
illustrate nella sezione relativa agli stipendi.
2.9 Ferie
Abbiamo diritto a 32 giorni all’anno (30 per i primi 3
anni. Nel conto rientrano anche gli anni con
contratto a tempo determinato).
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e servono a garantire
il recupero psicofisico del lavoratore, e quindi non
dovrebbero essere negate se non in casi eccezionali. Il
contratto si limita a garantire che, a richiesta, debbano
essere concessi almeno 15 giorni continuativi nel periodo
compreso tra giugno e settembre (e non, come
interpretano in molti, che sia obbligatorio prendere 15
giorni tra giugno e settembre!). Negli ultimi anni si sono
moltiplicati episodi di arroganza da parte di alcuni
responsabili, che pretendevano di decidere
praticamente tutte le ferie del lavoratore, chiudendo le
strutture per lunghi periodi e negando le ferie richieste.
Proprio per risolvere questi problemi abbiamo
concordato con l’amministrazione quanto contenuto
nella circolare che puoi trovare qui nella versione valida
per il 2011:
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/CIRCOL
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ARE_TURNI_DI_FERIE_ANNO_2011.pdf
A fronte di alcuni giorni di chiusura obbligatoria validi per
tutti (nel 2012 saranno 6, ma vengono discussi anno per
anno) richiesti dall’amministrazione, abbiamo ottenuto
che le ferie non possano essere negate, ma
procrastinate di massimo 15 giorni, in casi eccezionali da
doversi giustificare per iscritto. Che cosa fare se le ferie
vengono rifiutate? Anzitutto bisogna fare presente al
responsabile qual è la normativa, se poi dovesse insistere
nel negarle è il caso di contattare un rappresentante
sindacale.
Le strutture potranno chiudere solo col consenso della
grande maggioranza dei lavoratori, che devono essere
consultati per tempo. Gli eventuali lavoratori contrari
saranno collocati nel periodo della chiusura presso altra
struttura.
Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere presentato un
piano di ferie “di massima”.
Le ferie vanno usufruite entro l’anno in cui sono state
maturate, tranne 10 giorni che possono essere, se si
vuole, procrastinati per 18 mesi al massimo.
Le giornate di ferie non godute non possono essere
pagate, se non in casi del tutto eccezionali, se il
responsabile dichiara che il mancato godimento è stato
dovuto a ragioni di servizio.
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Diversamente rispetto a quanto avviene nel settore
privato le festività che cadono di sabato o domenica
non danno diritto a giorni di recupero e non vengono
pagate.
Una malattia o un ricovero che si protraggono per più di
3 giorni, così come il lutto o la grave malattia di un
parente prossimo, o la malattia di un figlio sotto gli 8 anni,
se comunicati, danno luogo alla sospensione delle ferie.
2.10 Congedi e Aspettative
Permessi retribuiti: sono permessi che danno diritto al
pagamento della giornata lavorativa e devono
essere giustificati con apposita documentazione. Sono:
• partecipazione a concorsi od esami (8 giorni all’anno);
• lutti per decesso del coniuge, convivente o di parente
entro il secondo grado (3 giorni per evento);
• grave infermità (ricovero) del coniuge, convivente o di
parente entro il secondo grado (3 giorni all’anno
usufruibili entro 7 giorni dalla dimissione);
• gravi motivi personali o familiari: nascita figli, visite
mediche in strutture private, accompagnamento visite
parenti, indisposizione personale, inserimento asilo figli (18
ore all’anno);
• permesso per matrimonio (15 giorni usufruibili entro 10
giorni dal matrimonio);
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• permessi previsti dalla L. 104/1992.
Congedi parentali: sono i congedi che spettano in caso
di gravidanza e nascita o adozione del figlio. Si dividono
in:
• congedo per maternità: sono i 2 mesi prima del parto
e i 3 mesi successivi di congedo obbligatorio e vengono
retribuiti al 100%. In caso di parto prematuro alla
lavoratrice spettano comunque i 5 mesi;
• congedo parentale: è la cosiddetta maternità o
paternità facoltativa; viene retribuita per i primi 30 giorni
al 100% e per i successivi 5 mesi al 30%. Viene
conteggiata su entrambi i genitori e può venire estesa
per ulteriori 5 mesi fino all’8° anno del bambino; in
determinate condizioni di reddito tale estensione può
venire pagata al 30% altrimenti si considera non
retribuita;
• malattia del figlio entro i 3 anni: retribuita al 100% per i
primi 30 giorni/anno, non retribuito oltre tale soglia;
• malattia del figlio oltre i 3 anni: 5 giorni l’anno non
retribuiti.
Congedi per motivi di famiglia, di studio e di formazione:
sono congedi legati a particolari condizioni familiari o
volti a conseguire il proseguimento degli studi. Si dividono
in:
• congedi per documentati e gravi motivi familiari o per
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documentati motivi di studio; sono non retribuiti e
possono venire usufruiti in maniera continuativa o
frazionata fino ad un massimo di 2 anni nel corso della
vita lavorativa;
• congedi per la formazione spettano a chi ha almeno 5
anni di servizio in ateneo e devono essere corredati da
specifica domanda con descrizione dell’attività da
svolgere;
• permessi straordinari retribuiti per la partecipazione a
corsi scolastici, universitari o postuniversitari nella misura
di 150 ore all’anno.
Aspettativa per altra esperienza lavorativa: è
un’aspettativa non retribuita della durata massima di un
anno che spetta a chi voglia provare un’altra esperienza
lavorativa o come lavoratore dipendente o come libero
professionista.
2.11 Part Time
Nel momento in cui scriviamo non siamo ancora
riusciti a raggiungere l'accordo che stiamo
discutendo da mesi. Il maggiore dissidio è relativo
all'erogazione dei ticket, che il DPR 207/2010 ribadisce
debbano essere erogati in relazione alla presenza in
servizio, e quindi anche ai part time.
Il regolamento che stiamo contrattando sarà basato sul
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principio di non discriminazione del lavoratore part time
e stabilirà delle norme chiare relative alla trasformazione
del rapporto di lavoro (purtroppo il precedente
trattamento favorevole è stato peggiorato dalla
l.133/2008), ferie, permessi, lavoro supplementare e
straordinario, attività lavorativa esterna. Anche ai part
time a 6 ore giornaliere, per esempio, verrà riconosciuta
la riduzione a mezzora della pausa pranzo estendendo
loro le stesse condizioni dei lavoratori a tempo pieno.
Per quanto riguarda invece le tipologie del rapporto a
tempo parziale esso può essere orizzontale se distribuito
su tutti i giorni della settimana (es. orario 814 da lunedì a
venerdì), verticale settimanale se prevede alcuni giorni di
astensione infra settimanali (es. presenza lunedìgiovedì),
verticale annuale se prevede alcuni mesi di astensione
nel corso dell’anno (es. 6 mesi di lavoro, 6 mesi a casa) o
misto qualora le due tipologie siano presenti entrambe
(es. 10 mesi di lavoro all’anno con orario ridotto).
Numero di giorni e numero di ore di servizio vengono
determinati in base alla percentuale di tempo parziale
che viene scelta (di norma: 33%, 50%, 66,67%, 75%,
83,33%); ovviamente tale percentuale determina
proporzionalmente lo stipendio e la quantità di permessi
spettanti.
I rapporti di lavoro a tempo parziale uguali o inferiori al
50% consentono lo svolgimento di altre attività lavorative
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a condizione che non siano presso altri enti pubblici.
2.12 Mobilità Esterna
Chi volesse trasferirsi presso un altro ateneo o presso
un’altra pubblica amministrazione deve anzitutto
rivolgersi all’amministrazione presso cui si vuole trasferire,
che dovrà dare il suo assenso.
Il CCNL 20062009 non prevede il nulla osta da parte
dell’amministrazione di provenienza, che deve essere
semplicemente informata. Il trasferimento deve essere
completato entro 90 giorni dall’accettazione e deve
essere mantenuto lo stipendio percepito
nell’amministrazione di provenienza.
2.13 EP
Il personale di categoria EP è sottoposto ad una serie
di regole particolari che lo differenziano dalle altre
categorie. Qui cercheremo di darne un breve riassunto,
mentre per una panoramica più specifica si rimanda al
titolo VIII del CCNL 2006/2009.
Orario di lavoro: nel rispetto delle esigenze della struttura
e dell'amministrazione il personale EP è tenuto a svolgere
in maniera flessibile una media di 36 ore settimanali
calcolate nel trimestre, eventuali eccedenze devono
venire recuperate nel trimestre successivo.
Formazione e aggiornamento: l'amministrazione assume
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come impegno costante la formazione e
l'aggiornamento permanente del personale di categoria
EP, inoltre questo ha a disposizione 36 ore annue di
permessi retribuiti per la partecipazione a corsi ed
iniziative volte all'aggiornamento professionale.
Conferimento di incarichi: le Amministrazioni
conferiscono al personale della categoria EP incarichi
comportanti particolari responsabilità gestionali di
posizioni organizzative complesse, anche nell’ambito dei
dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di
funzioni amministrative e tecniche. Tali incarichi vengono
assegnati con atto scritto e motivato per un massimo di 5
anni e possono essere revocati prima della scadenza,
con la stessa modalità, in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi.
Retribuzione di posizione e risultato: a seconda della
complessità dell'incarico assegnato al personale EP si
determinano gli importi delle retribuzioni di posizione e di
risultato. Queste assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità, compreso il compenso per il
lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di
ateneo (mensilizzata per gli EP), dell'indennità di rischio
da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni
di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o
risultati del personale. L'importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un
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massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità,
mentre quella di risultato spetta annualmente al
raggiungimento di determinati obiettivi ed ha un importo
compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione
annua (nel caso del nostro ateneo essa è il 20%).
2.14 CEL
Dopo decenni di ricorsi ad ogni livello, nazionale ed
europeo, diverse sentenze hanno consentito la
conversione a tempo indeterminato del rapporto di
lavoro a termine dei CEL e hanno sancito il loro diritto al
trattamento economico del ricercatore confermato a
tempo definito con decorrenza dall'inizio del rapporto. I
ricorsi per quanto riguarda l'adeguamento retributivo si
fondavano sull'art.36 della Costituzione (inadeguatezza
della retribuzione alla qualità della prestazione
lavorativa).
Con il CCNL, firmato il 13 maggio 2003, in sede di
contrattazione integrativa di Ateneo e’ stata data
applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 26 gennaio 2001 nella causa C212/99,
relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale
sentenza, attraverso la definizione di una struttura
retributiva per la categoria dei CEL che riconosca
l’esperienza acquisita. I CEL assunti dopo la data di
entrata in vigore del CCNL del 13 maggio 2003 sono stati
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inquadrati quali collaboratori nei profili del personale
tecnicoamministrativo. Vi è, pertanto, attualmente un
diverso trattamento tra chi è stato assunto prima e dopo
il 2003, anche se entrambe le categorie sono tenute a
svolgere 450 ore annue e possono intrattenere anche
altri rapporti di lavoro.
Qui si possono trovare i vecchi accordi integrativi, ancora
in vigore:
http://www.unimi.it/personale/31693.htm
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33.. CCOONNTTRRAATTTTAAZZIIOONNEE LLOOCCAALLEE
3.1 Progressioni Economiche Orizzontali
Si tratta di passaggi a un gradino economico
superiore (es. da C1 a C2) che, purtroppo, non sono
più automatici come i vecchi scatti di anzianità. Visto
che negli ultimi anni non ci sono mai state le risorse per
far passare tutti gli aventi diritto, abbiamo dovuto
passare mesi di contrattazioni per ampliare la platea dei
beneficiati (sempre oltre l’80%)
Da contratto si dovrebbero svolgere selezioni di questo
tipo ogni anno. Ogni lavoratore matura i requisiti ogni 2
anni.
L’art. 9 comma 21 della legge 122/2010 (nota anche
come manovra Tremonti bis) ha stabilito che per gli anni
2011, 2012, 2013 queste progressioni avranno solo effetti
giuridici e non economici. La legge 111/2011 (nota anche
come manovra estiva) ha esteso il blocco a fine 2014.
3.2 Progressioni Autofinanziate
Ma allora che cosa sono le progressioni
autofinanziate?
Si tratta delle progressioni orizzontali previste dal
contratto integrativo 20082009 (cioè prima della L.
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122/2010). Per capire come funzionano bisogna avere
chiaro che cos’è il fondo comune d’ateneo (vedi
Paragrafo 3.6). Chi ha svolto questa progressione nel
2010 ha uno stipendio tabellare pari alla categoria in cui
è progredito e una quota di fondo comune d’ateneo
che copre la differenza tra ex produttività collettiva e
gradino.
Chi svolge la progressione nel 2011 e nel 2012 invece fa la
progressione solo giuridica. In busta paga avrà una
quota di fondo comune di ateneo pari all’ex produttività
collettiva.
Questo complicato meccanismo è stato contrattato da
RSU e Oo.Ss. per evitare di rientrare nelle tagliole del
DLgs. 150/2009 (la famigerata legge Brunetta), che
impone la distribuzione dei compensi differenziata per 3
fasce di merito (privando di qualsiasi beneficio chi rientra
nella terza fascia). Il fondo comune d’ateneo,
alimentato da risorse proprie dell’Università, non è
soggetto alla legge Brunetta, mentre la produttività
collettiva lo sarebbe stata.
Il contratto integrativo 2008/2009 prevedeva una
progressione economica per tutti i lavoratori (salvo casi
del tutto eccezionali), con una sistema di valutazione
molto semplificato rispetto al passato, nell’arco di un
triennio. I benefici avrebbero dovuto decorrere dal 2013.
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3.3 Orario
In università ci sono alcune modalità prevalenti di
orario e diversi tipi di orari personalizzati.
La modalità prevalente è denominata: “orario spezzato
flessibile”, con un’ora di flessibilità in entrata, una in uscita
e 2 ore (11.4513.45) entro cui svolgere la pausa pranzo
(da un minimo di 45 minuti a un massimo di 2 ore). La
maggior parte dei lavoratori svolge questo orario su 5
giorni, ma alcuni lo svolgono su 6.
Vi sono poi il turno unico (13.3020) per 6 giorni con
pausa all’inizio del turno e il turno ciclico su 5 giorni, in cui
si alterna la mattina e il pomeriggio a seconda delle
settimane.
La flessibilità oraria rappresenta un’importante conquista
per i lavoratori e, laddove non può essere goduta per
motivi di servizio (per esempio da parte dei turnisti), ci
sono delle apposite indennità che in qualche modo
compensano lo svantaggio.
Vi è inoltre la possibilità di richiedere la pausa minima di
30 minuti per chi ha figli d’età fino ai 3 anni con la
possibilità di accumulare fino a 72 ore di debito orario da
recuperare entro la fine dell'anno; stesso discorso per chi
ha figli tra i 3 e gli 11 anni con la sola differenza che le
ore massime di debito sono 24.
Le timbrature, a parte rari casi, avvengono presso le
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macchine rilevatrici dell’università o degli ospedali con il
tesserino magnetico in dotazione. Ad ogni entrata deve
corrispondere un’uscita, quindi le timbrature devono
essere sempre in numero pari; qualora per vari motivi ciò
non avvenga è necessario compilare il modulo di
omissione di timbratura sul “TimeWeb”.
Il tempo lavorato oltre il normale orario di lavoro può
venire pagato come straordinario (vedi sopra) oppure
venire accumulato come riposo compensativo. Esso
deve essere richiesto o autorizzato dal proprio
responsabile e può venire usufruito su richiesta del
dipendente come permesso orario o a giornata intera.
Possono venire accumulate fino a 50 ore di riposo, oltre
le quali esso viene perso.
3.4 Mobilità Interna
Il regolamento sulla mobilità all’interno dell’ateneo
stabilisce, finalmente, che i lavoratori non si spostano
solo perché trasferiti per motivi disciplinari o per esigenze
organizzative, ma anche per proprie e legittime esigenze
professionali o personali, compatibilmente con le
esigenze delle strutture di provenienza e di destinazione.
Purtroppo il regolamento, frutto di una lunga
contrattazione nel 2010, non è ancora stato
completamente applicato a causa dell’imminente
processo di riorganizzazione dell’ateneo.
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Sono previste 4 modalità di trasferimenti.
Il trasferimento su richiesta del dipendente può essere
richiesto in ogni momento dell’anno accedendo alla
procedura online alla pagina:
http://www.unimi.it/personale/perstecamm/47370.htm
dove si trova il testo dell’accordo, l’accesso alla
procedura e il facsimile di curriculum che dovrete
compilare.
E’ possibile indicare fino a tre strutture in cui si vorrebbe
andare. Il parere del proprio capo struttura non è più
vincolante come in passato, ma l’amministrazione, prima
di decidere, compierà una valutazione delle
conseguenze dell’eventuale trasferimento
sull’organizzazione dei servizi.
Le domande di trasferimento presentate sono
consultabili all’interno dell’area dedicata a questa
procedura e, quindi, c’è una maggior trasparenza
rispetto al passato: ogni lavoratore può sapere in quali
posizioni ci sono lavoratori desiderosi di spostarsi e,
quindi, può proporre uno scambio.
Ogni domanda resta aperta 6 mesi. Ricordiamo che
l’amministrazione dovrebbe rispondere entro un mese,
che è il lasso di tempo per la risposta a ogni
procedimento amministrativo.
Il trasferimento per fabbisogno di personale dovrebbe
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servire a coprire posti rimasti vacanti per pensionamenti,
dimissioni, per attivazione di nuovi servizi o carenze
d’organico. Ogni 6 mesi l’amministrazione dovrebbe
rendere pubblici i posti vacanti e aprire un bando per i
trasferimenti. Una commissione valuterà le domande alla
luce dei criteri stabiliti dal regolamento.
Il trasferimento d’ufficio è un atto unilaterale
dell’amministrazione, motivato da esigenze organizzative
particolari e urgenti o da problemi relativi alla
permanenza del lavoratore nella sua struttura. Il
lavoratore ha diritto a opporsi nei 10 giorni successivi alla
comunicazione e il trasferimento, di norma, verrà
comunicato con 10 giorni di preavviso. L’opposizione
sospende il trasferimento. La durata del trasferimento
d’ufficio è di 6 mesi, prorogabile per altri 6 e deve essere
indicata nella comunicazione del provvedimento.
Il trasferimento in seguito a interventi organizzativi si
verifica nel caso di accorpamento, soppressione o
riorganizzazione di intere strutture. In questo caso il
regolamento prevede che la RSU e le OO.SS. vengano
informate preventivamente e vengano concordati i
criteri della mobilità.
In ogni caso non verranno effettuati trasferimenti forzati
verso sedi che si trovano in comuni diversi.
3.5 Conto terzi
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L’Università svolge numerose attività per conto di
soggetti privati e pubblici: ricerche, consulenze,
analisi, sperimentazioni, formazione. I soldi che vengono
introitati vanno in parte al bilancio universitario, in parte
alla struttura in cui lavora il docente responsabile, e in
parte al personale direttamente o indirettamente
coinvolto.
Il personale tecnicoamministrativo può ricevere
compensi da attività per conto terzi, ma oltre una certa
soglia scatta l’incompatibilità col fondo comune di
ateneo.
Le soglie sono differenziate per categoria: € 1.800 per i B,
€ 2.070 per i C, € 2.340 per i D.
3.6 Fondo Comune d’Ateneo
Nel 2010 è stato ripristinato il Fondo comune
d’ateneo (FCA), nel qual confluiscono soldi
provenienti dalle attività commerciali svolte per conto
terzi e dall’affitto di spazi universitari. Con questo fondo
viene pagata una quota del nostro stipendio, variabile a
seconda delle assenze. A differenza della “produttività
collettiva” che avevamo in busta paga prima del 2010, il
FCA non è soggetto alle tagliole della legge Brunetta
perchè è alimentato da risorse proprie dell’ateneo.
Vito che a partire dal 2014 dovrebbe servire per far
recuperare a chi ha fatto nel triennio precedente la
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progressione orizzontale, la nostra richiesta è di far
rientrare nel fondo anche le risorse provenienti dal conto
terzi non commerciale.
3.7 Mobilità Casa Lavoro
Grazie ad una recente trattativa, con decorrenza
dall'1 giugno 2011, vengono erogati maggiori
sconti per gli abbonamenti annuali ATM e dei treni.
Lo sconto per l’abbonamento Atm è del 30%
(precedentemente era del 20%). Attualmente salvo
aumenti, ad esempio, la quota a carico del lavoratore
con abbonamento urbano è scesa da 225€ a 192€. Lo
sconto per l’abbonamento Trenord è del 20%
(precedentemente era del 10%).
Inoltre è stata finalmente recepita la richiesta Cgil di
estendere lo sconto agli abbonamenti degli autobus
extraurbani con rimborso del 20%. Per quelli settimanali e
mensili, il rimborso è trimestrale. Per tale utenza è in
alternativa previsto il rimborso del 20% per la Carta
Regionale dei Trasporti.
Per maggiori informazioni sulle tariffe e su come
richiedere i rimborsi o rinnovare gli abbonamenti
consigliamo di guardare le seguenti pagine:
http://www.unimi.it/personale/mobility/3903.htm
http://www.unimi.it/personale/mobility/3899.htm
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http://www.unimi.it/personale/mobility/50701.htm
L’impegno della Cgil d’Ateneo per avere maggiori sconti
sul costo dei trasporti (che tanto influiscono sul bilancio in
particolare dei pendolari) continuerà anche in futuro.
3.8 Ticket e Buoni Mensa
Ibuoni mensa sono spendibili solo nelle mense
convenzionate con l’Ateneo; i ticket sono utilizzabili
anche nei negozi che li accettano. I ticket hanno un
valore facciale di 7,50€.
Dopo l’ultimo rinnovo del contratto d’Ateneo 2008/09, al
lavoratore non costano più nulla dato che sono
interamente a carico dell’Amministrazione
(precedentemente 50 centesimi erano a carico del
lavoratore). I ticket vengono erogati solo al personale
con pausa timbrata e solo per le giornate lavorative in
cui la pausa viene timbrata. Si ordinano nella prima metà
del mese per il mese successivo. L’eventuale conguaglio
avviene in maggio.
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44.. DDIIRRIITTTTII EE TTUUTTEELLEE SSIINNDDAACCAALLII
4.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
La RSU non è, come alcuni credono, una delle tante
sigle sindacali, ma la rappresentanza elettiva dei
lavoratori. Dovrebbe essere
eletta ogni 3 anni, ma il
ministro Brunetta, che ha
più volte manifestato la
volontà di abolirla, ne ha
prolungato il mandato di
oltre 1 anno in attesa della
ridefinizione dei comparti
contrattuali nel pubblico
impiego.
I rappresentanti RSU sono
eletti su liste sindacali, non
ricevono alcuna gratifica
economica, hanno
solamente a disposizione
dei permessi per riunirsi,
andare in contrattazione,
tenere assemblee e intervenire in situazioni che lo
richiedano. Qualsiasi lavoratore può chiederne
l’intervento per problemi di natura sindacale.
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La RSU siede al tavolo della trattativa con
l’amministrazione e con le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative.
La RSU non dovrebbe funzionare come un parlamentino,
dove ci sono maggioranza e opposizione, ma dovrebbe
essere un luogo dove i vari rappresentanti dei lavoratori
trovano dei punti comuni
per andare poi
compattamente a
contrattare con
l’amministrazione.
La CGIL crede che sia
molto importante avere
una RSU funzionante e per
questo si è sempre
impegnata per convincere
i lavoratori ad andare a
votare e per trovare,
all’interno della RSU, delle
modalità di funzionamento
che ne evitassero la paralisi.
Uno dei problemi che
affliggono da sempre la
RSU è la difficoltà a raggiungere nelle riunioni il numero
legale, dovendo riunire colleghi che arrivano da diversi
luoghi della città e per questo motivo abbiamo
sostenuto la necessità di dotarsi di un regolamento che
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permettesse il funzionamento democratico anche
quando si presentava il problema del numero legale.
Un altro problema che si è spesso riscontrato è la
tendenza a voler trasformare la RSU in un parlamentino,
cercando, invece della sintesi tra diverse posizioni, la
paralisi delle iniziative proposte. L’unico strumento che
può risolvere questa situazione è la mobilitazione dei
lavoratori, ed è proprio questa la strada che abbiamo
cercato di percorrere e che continueremo a seguire.
4.2 Diritto di Sciopero e di Assemblea
Lo sciopero è un diritto sancito dall’art. 40 della
Costituzione e regolato (quindi limitato) nel pubblico
impiego dalla l. 146/90. I lavoratori che intendono aderire
a uno sciopero non sono tenuti a informare
preventivamente alcun responsabile. L’ateneo è invece
tenuto a informare con congruo anticipo quando è
previsto uno sciopero. Un lavoratore che svolge uno dei
pochi servizi classificati come essenziali, può essere
precettato ed esonerato dallo sciopero solo con
preavviso di 5 gg in forma scritta.
L’assemblea retribuita è un diritto sancito dallo Statuto
dei Lavoratori (l. 300/72). Il nostro contratto prevede 12
ore annue di permesso per assemblea sindacale.
L’assemblea serve per discutere e assumere delle
decisioni, e quindi è un momento importante di
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partecipazione dei lavoratori. Le assemblee possono
anche, come più volte accaduto da noi, sfociare in
momenti di protesta. Si tratta di ore che, se ben utilizzate,
possono essere molto incisive per le rivendicazioni dei
lavoratori. Per questo motivo è necessario che ci sia una
grande partecipazione. Per recarsi ad un'assemblea non
è necessario fare alcuna timbratura e non è dovuta
l'informazione preventiva al proprio responsabile: è
sufficiente comunicargli che ci si sta recando
all'assemblea.
Sia per lo sciopero che per l'assemblea è necessario
successivamente inserire il giustificativo online con la
procedura TimeWeb
4.3 Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è
garantita dalla Costituzione e dalle norme legislative
(D. Lgs. 81/2008). Essa è concretamente connessa al
rispetto delle norme da parte dei datori di lavoro ed alla
cultura della prevenzione presente nelle aziende. Il
lavoratore esposto a rischi professionali è sottoposto a
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente
aziendale, il quale effettua accertamenti preventivi e
periodici. Definiamo sorveglianza sanitaria l’attività di
prevenzione, che si fonda sul controllo medico del
lavoratore e che ha lo scopo di prevenire le malattie
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professionali e le malattie correlate al lavoro, di impedire
che le malattie dovute a qualsiasi causa possano
peggiorare per effetto del lavoro, di contribuire alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e controllare lo stato
di salute e l'idoneità alla mansione specifica.
La sorveglianza sanitaria si estende a tutto il personale
strutturato e non strutturato esposto ad agenti chimici,
biologici ed ai rischi connessi all’uso di attrezzature
munite di videoterminali, compreso il personale operante
presso enti esterni.
I responsabili delle attività lavorative devono identificare i
soggetti esposti a rischio e segnalarli al responsabile della
struttura, all'inizio di ogni anno accademico, prima di
avviare nuove attività e in occasione di cambiamenti
rilevanti dell'organizzazione della didattica o della
ricerca.
Tale segnalazione avviene mediante l’utilizzo dei moduli
di comunicazione (schede SS1 SS2 aggiornate, ai sensi
del D. Lgs.81/08, in data 12 marzo 2010), i medesimi
moduli devono essere usati anche per comunicare
eventuali variazioni (cambio di qualifica, trasferimento,
cessazione, ecc.) relative al personale già
precedentemente segnalato.
I moduli devono essere trasmessi all'Ufficio del Servizio
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, via Chiaravalle n.11
20122 Milano (tel. 02503134.84/87/88/85 fax. 02503134.86
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email: [email protected]). Le schede sono
reperibili al seguente indirizzo:
http://www.unimi.it/personale/prevenzione_sicurezza/347
5.htm
4.4 Rappresentanti dei Lavoratori per laSicurezza
L’art. 2 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza come la “persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.
Il rappresentante per la sicurezza deve:
• conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e
stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08;
• conoscere e saper definire le condizioni di rischio
esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di
indicazioni fornite dai lavoratori;
• saper adottare correttamente le misure di prevenzione
e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di
malattia professionale;
• saper leggere e valutare criticamente il documento di
Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal
datore di lavoro;
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• conoscere gli obblighi del datore di lavoro, dei
lavoratori e del medico competente e lo svolgersi della
sorveglianza sanitaria;
• promuovere le attività per la salute e la sicurezza quali
l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori;
• sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei
soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi
e la tutela della salute nel luogo di lavoro, formulando
proposte ed iniziative finalizzate al miglioramento
dell'azione preventiva;
• formulare ricorsi alle autorità competenti qualora le
misure adottate dall’azienda per la prevenzione e
protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei
a garantire sicurezza e salute dei lavoratori .
• provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle
statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali
e agli incidenti avvenuti.
• partecipare alle visite e verifiche delle autorità
competenti formulando proprie osservazioni e avverte il
responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello
svolgimento del suo ruolo.
• rispondere agli appelli dei lavoratori in merito a
situazioni di pericolo gravi e incombenti, per verificare
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l'applicazione delle misure di sicurezza e l’uso dei
dispositivi di protezione individuale (DPI);
• garantire la discrezione e riservatezza nei confronti di
chiunque si rivolga ad essi.
Pertanto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
deve conoscere:
• i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire
le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del
lavoratore);
• i problemi di igiene ambientale in connessione ad
agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;
• i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo
e dall'attività produttiva;
• le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività
di formazione e di informazione nonché di
sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.
Nei confronti del Rappresentante per la Sicurezza si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali; egli ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento della
valutazione del rischio, nonché al registro degli infortuni
sul lavoro.
Guida realizzata dalla FLC CGIL
dell'Università degli Studi di Milano
A cura di
Alberto Airoldi Andrea Cerini
Hanno collaborato
Paola Fasano Francesco Pagnotta
Laura Madaschi Davide Lo Prinzi
Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi coi quali
abbiamo condiviso assemblee, cortei, presidi, momenti
di rabbia e contestazione sotto piogge primaverili o
plumbei cieli autunnali, ma anche allegre e generose
mangiate. Perchè la lotta non è solo protesta, ma anche
una bevuta tra lavoratori, la condivisione di una tavola o
la gioia dello stare assieme.
Imp
ag
ina
zio
ne
eg
rafic
a:A
nd
rea
Ce
rin
i
Pe
rla
rea
lizza
zio
ne
diq
ue
sta
gu
idaè
sta
tou
tiliz
zato
un
ica
me
nte
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