Guida ai Diritti d'Autore nel Self Publishing

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Una guida ai Diritti d'Autore nel Self Publishing, redatta con l'aiuto del Dottore Commercialista Luca Taglialatela, esperto in fisco sul web e fondatore di www.fiscosulweb.it. Una guida che ti toglierà molti dubbi su come gestire la tua fiscalità, se ti autopubblichi e ti autopromuovi.

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Come tutelare e gestire ituoi Diritti d’Autore?risposte di Luca Taglialatela, commercialista

e fondatore di FiscoSulWeb.it

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A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it

SOMMARIO

Cosa sono i Diritti d’Autore da un punto di vista prettamente fiscale? ............................................................................................ 2

Ma gli introiti per questi Diritti, vanno dichiarati? Se sì, in che modo?............................................................................................ 4

Conviene depositare le opere in SIAE, per tutelare i Diritti? ................................................................................................................. 5

I bollini SIAE dietro i libri, allora, servono o no? ......................................................................................................................................... 6

Ecco, chi vuole diventare uno scrittore indipendente, allora, deve aprire una Partita Iva? .................................................. 7

Se vendo libri all’estero con un self publishing italiano, come mi devo comportare? .............................................................. 8

Se vendo libri all’estero con un self publishing straniero, invece? Come mi devo comportare? ......................................... 9

Se voglio comprare delle copie per poi rivendermele, quanto devo farle pagare? A chi vanno i soldi della vendita,

in questo caso? .......................................................................................................................................................................................................... 10

Ci sono differenze tra la vendita di eBook e di libri cartacei? ............................................................................................................ 11

In conclusione, qualche consiglio per vivere meglio l‘aspetto fiscale dell’attività di autore indipendente? .............. 12

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COSA SONO I DIRITTI D’AUTORE DA UN PUNTO DI VISTA

PRETTAMENTE FISCALE?

Sul punto è fondamentale distinguere tra aspetti civilistici e aspetti fiscali dei

diritti d’autore, poiché si tende a fare molta confusione.

Da un punto di vista prettamente fiscale ha senso parlare di “monetizzazione”

del diritto d’autore e non di diritto d’autore in quanto tale.

Mi spiego meglio.

Un eBook è considerato “protetto” dal diritto d’autore, per legge, in presenza

di tre requisiti fondamentali e imprescindibili:

requisito della creatività (deve trattarsi di opere “nuove” e non di

ripetizioni di altre opere esistenti);

requisito dell’originalità (l’opera deve essere anche

sostanzialmente, e non solo formalmente, “non riproduttiva” del

contenuto di altre);

requisito della concretezza (deve trattarsi di prodotto concreto,

idoneo a essere pubblicato e riprodotto tra il pubblico).

Ora, una volta acquisito, il tuo diritto d’autore ti dà accesso a una serie di

esclusivi e inalienabili diritti “patrimoniali”, e cioè:

la riproduzione,

la trascrizione,

l’esecuzione,

la rappresentazione o la recitazione in pubblico,

la diffusione,

la comunicazione al pubblico,

la distribuzione e il commercio,

la traduzione in altra lingua o dialetto,

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la pubblicazione dell’opera in una raccolta,

la rielaborazione,

il noleggio e il prestito.

Tutti i diritti patrimoniali appena sopra citati possono evidentemente essere

ceduti, ossia MONETIZZATI. Come? In questo modo:

Attraverso la cessione dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica

della propria opera (in pratica autorizzando un soggetto terzo all’utilizzo della

propria opera sul mercato per fini di lucro);

attraverso la vendita diretta al pubblico delle proprie opere/creazioni;

attraverso la cessione del diritto d’autore stesso (cedendo, cioè,

l’opera in sé e non più soltanto il diritto alla sfruttamento economico della

stessa).

Dunque, preoccuparsi degli aspetti fiscali vuol dire preoccuparsi di

contabilizzare, prima, e dichiarare, poi, gli introiti che derivano

dall’applicazione di ognuna delle tre modalità di “monetizzazione” appena

viste.

Sul punto è fondamentale distinguere tra aspetti civilistici e aspetti fiscali dei

diritti d’autore poiché si tende a fare molta confusione. Per approfondimenti

dei profili civilisitici rimando a quanto da me già scritto online (Gli

infoprodotti online sono tutelati dal diritto d’autore? - Cos’è un infoprodotto?).

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MA GLI INTROITI PER QUESTI DIRITTI , VANNO DICHIARATI? SE

SÌ, IN CHE MODO?

Con riferimento ai modelli fiscali del 2014, utilizzati per la dichiarazione dei

redditi del 2013, le destinazioni dei proventi da cessione di diritti intellettuali

saranno le seguenti:

modello Unico 2014 - persone fisiche: i proventi lordi devono

essere indicati al rigo RL25, che si trova nella sezione III del quadro RL,

utilizzato per l'indicazione degli "altri redditi di lavoro autonomo".

modello 730/2014: sempre trattandosi di diritti ceduti dall'autore, si

dovrà far riferimento al rigo D3, colonna 1 (codice 1) per i proventi, e

colonna 2 per l'indicazione dei compensi al lordo della deduzione

forfettaria. La colonna 4 è invece riservata alle ritenute d'acconto subite.

Di solito, chi ha già un reddito di lavoro dipendente deve ricorrere alla

compilazione del modello 730.

In taluni casi, invece, la cessione del diritto di autore può dare adito a una

tipologia di reddito cosiddetto “di impresa”. Dipende dalle modalità con cui vi

rivolgete al mercato. In questo caso la questione si fa più complessa.

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CONVIENE DEPOSITARE LE OPERE IN SIAE, PER TUTELARE I

DIRITTI?

Ai sensi dell’articolo 2576 del Codice Civile, l’acquisto del diritto di autore nei

confronti della propria opera è attuato con la creazione dell’opera stessa e,

dunque, lo stesso diritto non è subordinato:

né ad alcun atto di registrazione,

né ad altri adempimenti formali di altro tipo.

Così scrive la stessa SIAE sul proprio sito web:

”Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e

volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i

rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto

l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è

indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla

SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre

Società di autori di Paesi stranieri.”

Aderire alla SIAE resta pertanto una scelta personale che prescinde

evidentemente dagli aspetti fiscali.

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I BOLLINI SIAE DIETRO I LIBRI , ALLORA, SERVONO O NO?

Come spiega la stessa SIAE, il contrassegno SIAE è uno strumento di

autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del

consumatore, che può, così, distinguere il prodotto legittimo da quello pirata,

e permette di individuare chi lo produce, o commercializza.

Il beneficio che può eventualmente derivarne prescinde anch’esso dagli

aspetti fiscali. Si tratta evidentemente di una scelta personale: ottenere una

garanzia contro la pirateria, o meno.

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ECCO, CHI VUOLE DIVENTARE UNO SCRITTORE INDIPENDENTE, ALLORA, DEVE APRIRE UNA PARTITA IVA?

Non esiste purtroppo una regola valida in assoluto. Come sempre accade in

materia di fisco, la risposta è: “dipende”.

Nel mio corso “Come avviare un’attività di Consulenza, Formazione o di

Lavoro Autonomo sul Web restando in regola con il fisco” sono illustrate le

casistiche di fronte alle quali può venirsi a trovare chi decide di mettersi in

proprio come scrittore e dedicarsi alla commercializzazione dei propri eBook.

Per la precisione, le casistiche sono le seguenti:

Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione per il tramite di

intermediari italiani (es.: editori, portali nazionali o self-publishing come

Narcissus, o Youcanprint).

Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione per il tramite di

intermediari stranieri (es.: Amazon USA, Smashwords).

Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione direttamente al

pubblico di utenti/consumatori tramite una mia organizzazione

personale e facilmente individuabile (es.: tramite un sito web oppure un

blog).

Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione direttamente al

pubblico di utenti/consumatori tramite una mia organizzazione personale

e facilmente individuabile, ma nell’ambito della mia attività

professionale (es.: hai già aperto un numero di partita IVA in qualità, ad

esempio, di commercialista, webdesigner, webmaster, webwriter,

sceneggiatore, fotografo, ecc.).

Mi viene commissionato un info-prodotto da parte di un soggetto

terzo.

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SE VENDO LIBRI ALL ’ESTERO CON UN SELF PUBLISHING

ITALIANO , COME MI DEVO COMPORTARE?

In questo caso, i proventi dello sfruttamento delle opere dell’ingegno di

carattere creativo sono considerati “redditi assimilati di lavoro autonomo”

secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del TUIR (Testo Unico

delle Imposte sul Reddito).

Questa qualificazione è vera però soltanto a 2 determinate condizioni, che

devono verificarsi contemporaneamente:

L’utilizzazione economica, ossia la cessione del diritto o

concessione dei diritti di sfruttamento economico, deve avvenire da parte

dell’autore.

La cessione del diritto, o la concessione dei diritti di sfruttamento

economico, non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese

commerciali (non devi cioè operare per il tramite di una società costituita

ad hoc, oppure nell’ambito di un’attività professionale già avviata con

tanto di partita IVA).

Se si verificano queste condizioni, dunque, non devi aprire una Partita Iva,

poiché si rende applicabile il regime delle cosiddette “opere dell’ingegno”, con

notevoli vantaggi sotto il profilo fiscale:

niente Iva,

niente Irap,

niente Inps.

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SE VENDO LIBRI ALL ’ESTERO CON UN SELF PUBLISHING

STRANIERO , INVECE? COME MI DEVO COMPORTARE?

Anche in questo caso, probabilmente, non sarai costretto ad aprire un

numero di Partita Iva. A determinate condizioni, infatti, si rende ancora

applicabile il regime delle cosiddette “opere dell’ingegno”, con notevoli

vantaggi sotto il profilo fiscale. C’è però un’ulteriore fattore cui prestare

attenzione.

In una situazione del genere, potrebbero verificarsi problemi di ciò che, in

materia fiscale, viene chiamata “doppia imposizione”.

Ossia, potrebbe verificarsi l’ipotesi che entrambi gli Stati coinvolti

nell’operazione di vendita - l’Italia, in quanto Stato in cui risiede l’autore

dell’eBook, e il Paese estero in cui risiede il self publishing, in quanto Paese

da dove proviene il reddito - possano voler tassare i ricavi delle vendite.

Devi sapere che, al fine di regolare la tassazione tra Stati, in casi come quello

che stiamo esaminando, gli Stati utilizzano le cosiddette Convenzioni, per

evitare le doppie imposizioni, ossia dei trattati internazionali con i quali i Paesi

contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di

eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi

residenti.

Ma, ancora una volta, è necessario analizzare il singolo caso, poiché le

Convenzioni di cui ti ho accennato variano da Stato a Stato.

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SE VOGLIO COMPRARE DELLE COPIE PER POI RIVENDERMELE , QUANTO DEVO FARLE PAGARE? A CHI VANNO I SOLDI DELLA

VENDITA, IN QUESTO CASO?

Dopo aver compilato l'apposito modulo prevista dai Comuni per la

partecipazione a fiere ed eventi similari, se questo è l’intento (es.: Comune di

Rubiera), l'autore venderà le sue copie come opere dell'ingegno. Dunque, a

mezzo un blocchetto di ricevute acquistabile presso una cartoleria. Rilascerà,

poi, ai privati che dovessero richiederlo, una ricevuta con il titolo del libro

venduto e l'indicazione del prezzo.

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CI SONO DIFFERENZE TRA LA VENDITA DI EBOOK E DI LIBRI

CARTACEI?

Di fatto, come tutti sapranno, la differenza sostanziale e, direi, unica è

l’aliquota Iva applicabile.

Gli eBook scontano l’aliquota piena del 21% oggi in vigore, mentre i libri

cartacei - tramite un sistema, in gergo detto “monofase” - scontano

un’aliquota ben più ridotta: il 4%

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IN CONCLUSIONE , QUALCHE CONSIGLIO PER VIVERE MEGLIO

L‘ASPETTO FISCALE DELL ’ATTIVITÀ DI AUTORE INDIPENDENTE?

È sufficiente un po’ di corretta informazione, nulla di più.

A differenza di innumerevoli altri business, la disciplina fiscale dei diritti

d’autore prevede agevolazioni in materia di obblighi formali e un significativo

risparmio di imposta, aspetti assolutamente da non sottovalutare.

Basta pensarci prima, contattare un commercialista ben informato sui fatti e

programmare il tutto con un minimo di anticipo rispetto al momento in cui

sono previsti i primi ricavi.