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Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Trieste intervento del Ten.Col. t.ST Carmine Virno 13 ottobre 2011 I controlli fiscali ed esercizi commerciali. Esame del quadro normativo in tema di contrasto all’evasione fiscale. Modalità di intervento: accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali.

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Guardia di FinanzaNucleo di Polizia Tributaria Trieste

intervento del Ten.Col. t.ST Carmine Virno

13 ottobre 2011

I controlli fiscali ed esercizi commerciali. Esame del quadro normativo in tema di contrasto all’evasione fiscale. Modalità di intervento: accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali.

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ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA FISCALE- INQUADRAMENTO GENERALE -

Alla Guardia di Finanza, Organo di Polizia Economico-Finanziaria, competono:

ai sensi del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, articoli 1 e 2, commi 1 e 2, funzioni generali di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economico finanziaria;

a mente delle singole leggi d’imposta, compiti di prevenzione e repressione delle violazioni tributarie nonché di cooperazione con gli Uffici finanziari per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni stesse

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ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA FISCALE- INQUADRAMENTO GENERALE -

La Guardia di Finanza esercita la funzione ispettiva attraverso moduli d’intervento, inquadrati quali sub procedimenti nell’ambito del generale procedimento amministrativo di accertamento.

Moduli Ispettivi:

LA VERIFICA

IL CONTROLLO

I “LAVORI A PROGETTO”

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PARZIALE INOTTEMPERANZA OBBLIGHI FISCALI PER OCCULTARE PARTE DELLA BASE IMPONIBILE REALE.

EVASIONE PARZIALE

DEFINIZIONE -

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COMPLETA INOTTEMPERANZA OBBLIGHI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE (EVASORI TOTALI E LAVORO NERO/IRREGOLARE).

ECONOMIA SOMMERSA

DEFINIZIONE -

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VIOLAZIONI TRIBUTARIE RILEVANTI SU PIANO AMMINISTRATIVO E PENALE.

FRODE FISCALE

DEFINIZIONE -

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AGGIRAMENTO NORME FISCALI, ATTRAVERSO ATTI E/O OPERAZIONI SENZA VALIDE RAGIONI ECONOMICHE, PER CONSEGUIRE SOLO INDEBITI RISPARMI D’IMPOSTA.

ELUSIONE FISCALE

DEFINIZIONE -

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Attività di polizia amministrativa finalizzata ad acquisire ed a comunicare all’Agenzia delle Entrate elementi e notizie utilizzabili per la determinazione delle basi imponibili fiscalmente rilevanti e delle imposte nonché per l’irrogazione di sanzioni, mediante l’esercizio di potestà ispettive estese alle situazioni più significative della posizione fiscale relativa ad un determinato contribuente, che hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile di quest’ultimo e/o ai fini della quantificazione dell’imposta, nonché del corretto adempimento degli obblighi fiscali, di qualsiasi natura, posti a carico dello stesso

LA VERIFICA

DEFINIZIONE -

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Le verifiche possono essere distinte prendendo a base differenti parametri, che tengono conto sia delle peculiarità delle attività ispettive da svolgere sia delle caratteristiche proprie dei contribuenti interessati.

Distinzioni in base alla fonte di attivazione Distinzioni in base al soggetto verificato Distinzioni in base alle potestà ispettive esercitate

LA VERIFICA

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Il controllo consiste in un’attività ispettiva limitata al riscontro di un singolo atto di gestione, pur avente riflessi sulla determinazione della base imponibile, sulla quantificazione dell’imposta e/o sugli altri obblighi fiscali di ogni genere gravanti sui contribuenti.

IL CONTROLLO

DEFINIZIONE -

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Controlli strumentali Controlli incrociati Controlli aventi finalità “preventiva” o “ricognitiva”

Il controllo ha una finalizzazione prevalentemente deterrente e preventiva, orientata a contenere la propensione all’evasione anche da parte dei contribuenti non sottoposti a più penetranti attività ispettive

IL CONTROLLO

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POTERI DI CONTROLLO- PRINCIPALI SETTORI IMPOSITIVI -

IVA II.DD

L.7 gennaio 1929 n.4

(artt. 34 e 35)

D.p.r 633/1972

(artt. 51 e 52)

D.p.r 600/1973

(artt. 32 e 33)

D.p.r 633/1972

(art. 63 co. 1))D.p.r 600/1973

(artt. 33 co.3)

G.di F.

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POTERI DI CONTROLLO GDF- ALTRI SETTORI IMPOSITIVI -

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POTERI DI CONTROLLO “TRADIZIONALI”- PRINCIPALI TIPOLOGIE -

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POTERI DI CONTROLLO- SVILUPPO ATTIVITA’ -

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POTERI DI CONTROLLO- ACCESSO -

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Firmato dal Comandante di reparto o dal Comandante articolazione (per reparti più strutturati)

Foglio di servizio e ordine di accesso

Deve riportare . Luogo e data operazione . Grado e nominativo militari operanti . Dati identificativi del soggetto da verificare o da controllare . L’ordine circostanziato dell’operazione di servizio da

intraprendere, indicando: - tipologia attività ispettiva (verifica o controllo), richiamando

i riferimenti normativi - annualità da sottoporre ad ispezione - oggetto ispezione, evidenziando il settore o i settori

impositivi interessati . Nel caso in cui si proceda con accesso presso luoghi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività economiche e

abitazione, ovvero presso luoghi adibiti esclusivamente ad abitazione,

occorre predisporre autonomo foglio di servizio contenente il

particolare ordine di accesso

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Sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo quale condizione fondamentale per procedere ad accessi, ispezioni, verifiche (di norma ricorrono quando si procede a ricerche, anche tramite apparecchiature informatiche)

Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Esercizio dei poteri di accesso deve recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali (Art. 12, comma 1, L. 212/2000)

Diritto di essere informato, all’inizio delle verifica, delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda (Art. 12, comma 2, L. 212/2000)

Diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato dinanzi alle Commissioni tributarie, nonché degli altri suoi diritti e obblighi (Art. 12, comma 2, L. 212/2000)

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Diritto (anche del professionista che eventualmente lo assiste) di far verbalizzare nel processo verbale di constatazione osservazioni in ordine ai rilievi effettuati dai verbalizzanti (Art. 12, comma 4, L. 212/2000) Diritto a che la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non superi i 30/15 giorni (Art. 12, comma 5, L. 212/2000)

Diritto di comunicare osservazioni e richieste, entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione degli organi di verifica, che saranno valutate dagli uffici impositori (Art. 12, comma 7, L. 212/2000)

Il contribuente, nel corso delle operazioni ispettive, può adire il Garante del Contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge (Art. 12, comma 6, L. 212/2000)

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ACCESSO - ESERCIZI COMMERCIALI-

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ACCESSO - LUOGHI PROMISCUI-

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ACCESSO - ABITAZIONI PRIVATE-

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POTERI DI CONTROLLO- AUTORIZZAZIONE P.M -

DOVUTA DISCREZIONALE

ACCESSO LUOGHI

PROMISCUI

ACCESSO ABITAZIONI

PRIVATE

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Art. 7 “Semplificazione fiscale”

Nei confronti delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese indicate nell’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE in data 6 maggio 2003 (ossia le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. In particolare:

Novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito i n legge, con modificazioni, dall’art.

1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106)

• a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva ed il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi;

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Novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito i n legge, con modificazioni, dall’art.

1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106)

• a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle Amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Forze di Polizia locali e le aziende ed agenzie regionali e locali, devono essere oggetto di programmazione periodica;

• gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

• gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle suddette previsioni costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti pubblici che li hanno adottati;

• l’inapplicabilità delle predette disposizioni ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

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L’art. 7, comma 2, lett. a), n. 1), ultimo periodo, prevede che “secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese”.

L’art. 7, comma 2, lett. c), del D.L. n. 70/2011 integra le disposizioni contenute nell’art. 12, comma 5, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, prevedendo che “il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

Novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito i n legge, con modificazioni, dall’art.

1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106)

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POTERI DI CONTROLLO- SVILUPPO ATTIVITA’ -

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Finalità accesso: acquisizione documentazione (contabile ed extracontabile). Ciò può avvenire:

. Esibizione da parte del contribuente

. Attività svolte personalmente dai verificatori

POTERI DI CONTROLLO- RICERCA -

I verificatori potranno comunque procedere

Reperimento documentazione relativa a soggetti terzi

Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici

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POTERI DI CONTROLLO- RICERCA -

PERQUISIZIONI

PERSONALI

APERTURA

COATTIVA

AUTORIZZAZIONE A.G

PIEGHI SIGILLATI, BORSE,

CASSAFORTI, MOBILI

C.P.P

(artt. da 247 a 252)

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POTERI DI CONTROLLO- SVILUPPO ATTIVITA’ -

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POTERI DI CONTROLLO- ISPEZIONE -

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POTERI DI CONTROLLO- ISPEZIONE -

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ISPEZIONE - FORMALE -

LIBRI, REGISTRI, FATTURE

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ISPEZIONE - SOSTANZIALE-

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POTERI DI CONTROLLO- SVILUPPO ATTIVITA’ -

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POTERI DI CONTROLLO- VERIFICAZIONI -

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POTERI DI CONTROLLO- VERIFICAZIONE DIRETTA -

PRESUNZIONI ACQUISTO/CESSIONE(ART. 53 del d.p.r 633/1972

come sostituito dall’art. 5 del d.p.r n.441/1997)

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POTERI DI CONTROLLO- VERIFICAZIONI INDIRETTE-

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GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO

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GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO-RICHIESTE AL CONTRIBUENTE/

ALTRI SOGGETTI -

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GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO- RICHIESTE AD ENTI PUBBLICI/PRIVATI-

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GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO- ULTERIORI RICHIESTE-

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GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO- CARATTERISTICHE COMUNI-

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Obblighi di comunicazione dell’Autorità e della p.g.

Art. 36 D.P.R. n. 600/73 (modificato dal D.L. n. 223/06): obbligo di

comunicazione alla Guardia di Finanza di fatti che possono configurarsi

come violazioni tributarie da parte:

• soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva e

di vigilanza;

• organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e

amministrativi e, previa autorizzazione, la polizia giudiziaria;

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Indizi di reato emersi durante la verifica

Art. 220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

a. “”Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o

decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti

di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della

legge penale, sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del

codice””;

b. indizio = non un elemento indicativo di prova diretta ma un semplice dato

indicativo di un fatto apprezzabile penalmente (Cass. Sez. Unite n.

45477/01)

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Guardia di FinanzaNucleo di Polizia Tributaria Trieste

Grazie per l’attenzione

intervento del Ten.Col. t.ST Carmine Virno

13 ottobre 2011