La Blockchaine le criptovalute: questioni ANTIRICICLAGGIO … · 2018. 7. 10. · La Blockchaine le...
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La Blockchain e le criptovalute:
questionipratiche e teoriche.
PROFILI ANTIRICICLAGGIO
Col. t.ST Adriano D’ELIA – Comandante del Nucleo PoliziaEconomico-Finanziaria – Guardia di Finanza - Firenze
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Sommario
PREMESSACRIPTOVALUTE ED ANTIRICICLAGGIO
BLOCKCHAIN: COSA VEDIAMO E COSA NON VEDIAMO
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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Premessa
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Le criptovalute stanno attirando l’attenzione di imprese, consumatori ed Autorità
promettono di sostituire la fiducia nelle istituzioni di vecchia data
rischio elevato di utilizzo per finalità illecite
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Alcuni dati!
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Oltre 1600 criptovalutevengono scambiate su vari exchange
capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha superato i 257 miliardi di USD al 23 giugno 2018 (fonte: https://coinmarketcap.com/charts/)
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Prime 5 criptovalute per capitalizzazione
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Alla data del 23 giu 2018
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Criptovalute: cosa sono o non sono?
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Moneta
Valuta
Strumento di pagamento
Strumento finanziario
Bene immateriale
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Criptovalute ed antiriciclaggio
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Il rischio riciclaggio delle criptovalute
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Le organizzazioni criminali già da qualche annofanno shopping di criptovaluta.
L’anonimato e la difficoltà di individuare la fontedi finanziamento rappresentano un terreno fertileper l'ingresso nel circuito di denaro proveniente daattività illecite.
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Domanda di criptovalute
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La forte reazione del mercato di Bitcoinalla chiusura di Silk Road, un importantemercato per le droghe, suggerisce l’ideache una frazione non trascurabile delladomanda di criptovalute deriva daattività illecite
Il 3 ottobre 2013 Silk Road fu chiuso dall’FBI.
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Domanda di criptovalute
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Il sistema di prevenzione antiriciclaggio: cenni
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Sistema basato sulla collaborazionedegli intermediari, dei professionistie degli altri operatori economici
Efficiente struttura di scambio diinformazioni fra le Autorità divigilanza
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Il sistema di prevenzione antiriciclaggio: cenni
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I^ - Direttiva n. 91/308/CE
• D.L. 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197
• D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374
II^ - Direttiva n. 2001/97/CE
• D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
• Decreto MEF3 febbraio 2006, n. 141
III^ - Direttiva n. 2005/60/CE
• D.Lgs.21/11/2007, n. 231
• D.Lgs.25/09/2009, n. 151
IV^ - Direttiva n. 2015/849/UE
• D.Lgs.25/05/2017, n. 90
V^ - Direttiva n. 2018/843 (UE)
• Da recepire entro il 10 gennaio 2020
FRAPPORRE OSTACOLI ALLE PRATICHE DI RICICLAGGIO
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Il D.Lgs. 90/2017
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Entrato in vigore il 4 luglio 2017, haprofondamente modificato il D.Lgs. 231/2007
a) fornendo una definizione di «VALUTA VIRTUALE»
(art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. n. 231/2007) è «larappresentazione digitale di valore, non emessa da una bancacentrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegataa una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambioper l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziataelettronicamente».
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Il D.Lgs. 90/2017
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b) inserendo fra i «SOGGETTI OBBLIGATI»
(art. 3, comma 5, lett. i, d.lgs. n. 231/2007) i prestatori di servizi relativiall'utilizzo di valuta virtuale (ogni persona fisica ogiuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale,servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, allaconservazione di valuta virtuale e alla loro conversioneda ovvero in valute aventi corso legale (ex art. 1, comma 2, lettera ff),del D.Lgs. 231/2007), «limitatamente allo svolgimento dell'attivitàdi conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventicorso forzoso» (cd. EXCHANGERS)
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V Direttiva antiriciclaggio
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La novità era prevista in una proposta di modifica della IV Direttiva ed oggi confluita nella definitiva V Direttiva (2018/843 del 30/05/2018).
Il Legislatore italiano ne ha anticipato i contenuti
Tuttavia nella V Direttiva sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio anche i cd wallet provider, esclusi nella normativa
domestica!
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Il wallet provider
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La criptovaluta, normalmente, viene detenutasu degli account, e viene scambiata tra di essi.
Una movimentazione in uscita da un accountpuò essere disposta solo da chi ne conosca lachiave privata. Un exchange ha la funzione diconsentire, ai suoi utenti, di scambiareagevolmente criptovalute diverse.
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V Direttiva…. alcune prese d’atto… considerando 8
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i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra
valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote
considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo
di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non
sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette;
i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema
finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i
trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme;
è di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE)
2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella
fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di
portafoglio digitale.
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V Direttiva…. alcune prese d’atto… considerando 9
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l’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura diservizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi diportafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimatodelle operazioni in valuta virtuale;
poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a taliprestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarràcaratterizzato dall’anonimato:
per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazionefinanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano lorodi associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario ditale valuta.
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V Direttiva…. alcune prese d’atto… considerando 10
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le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica…..né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamenteall’interno di un determinato ambiente di gioco;
sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo dipagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego piùampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti diriserva di valore o essere utilizzate in casinò online.
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Il D.Lgs. 90/2017
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Con le novità del D.Lgs 90/17 vengono presidiati imaggiori e principali punti di snodo d’ingresso ed’uscita dal circuito, attraverso il processo diconversione di valuta a corso legale in criptovalutae viceversa.
Sono questi i passaggi in cui si può “intercettare”l’identità relativa a chi opera.
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Il D.Lgs. 90/2017
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I PRESTATORI DI SERVIZI relativi all’utilizzo di valutavirtuale sono soggetti – a norma dell’art.17 - agli obblighi diADEGUATA VERIFICA del cliente e del titolare effettivo, diconservazione (artt. 31-32 D.Lgs. 231/07) e di SEGNALAZIONE PEROPERAZIONI SOSPETTE all’UIF (art. 35 D.Lgs. 231/2007), laddovecompiano attività di conversione di valute virtuali da ovvero invalute aventi corso forzoso.
Le misure adottate sono proporzionali al rischio; siè in attesa che le Autorità di settore dettino criterie metodologie per analisi e valutazione del rischio(art.15, comma 1 D.Lgs. 231/2007) e per l’identificazione adistanza (art. 19, comma 5 D.Lgs. 231/2007)
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APPLICABILITÀ DELLE FATTISPECIE PENALI (art. 55 D.Lgs. 231/2007)
reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro a carico:
del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazionirelativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, dellaprestazione o dell’operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;
di chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi oinformazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o allanatura del rapporto, della prestazione o dell’operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolentiper pregiudicarne la corretta conservazione;
del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimentodell’obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni nonveritiere
arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro, in caso di violazione del divieto dicomunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta.
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APPLICABILITÀ DELLE FATTISPECIE PENALI (art. 55, c5 D.Lgs. 231/2007)
reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550
euro a carico:
del soggetto che falsifica, altera o indebitamenteutilizza di carte di credito o di pagamento, ovverodi qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo didenaro contante o all’acquisto di beni o allaprestazione di servizi.
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Il D.Lgs. 90/2017
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Ulteriore prescrizione è prevista dall’obbligo diiscrizione in una sezione speciale del registro deicambiavalute (ex art.17bis D.lgs 141/2010), tenuto dall’OAMdisciplinato dal TUB, che diviene condizione essenzialeper operare (commi 8-bis e 8-ter del’art. 17bis D.Lgs. 141/2010).
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Il D.Lgs. 90/2017
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La bozza di decreto del MEF del 31 gennaio2018 – che ne regola gli aspetti di dettaglio dimodalità e comunicazione - è stata oggettodi consultazione pubblica ed attualmente èancora in corso di emanazione.
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Il D.Lgs. 90/2017
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È previsto che i dati e le informazionivengano inviati alla Guardia diFinanza (art. 5 bozza DM); disponibili ancheper la polizia postale, qualorarichiesti per indagini sul riciclaggioe/o finanziamento al terrorismo.
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Il testo prevede per chiunque sia interessato a svolgere sulterritorio italiano l’attività di prestatore di servizi relativiall’utilizzo di valuta virtuale, l’obbligo di comunicazione alMinistero dell’Economia e delle Finanze.
Riprendendo la definizione introdotta daldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ilprovvedimento chiarisce che la valuta virtualeseppur “utilizzata come mezzo di scambio perl’acquisto di beni e servizi” (…) “non è emessa dauna banca centrale o da un’autorità pubblica, non ènecessariamente collegata a una valuta avente corsolegale”.
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Criticità
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Monitoriamo solo prestatori di servizi relativi all’utilizzo divaluta virtuale?
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Criticità
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Monitoriamo soloprestatori di servizirelativi all’utilizzo divaluta virtuale?
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Criticità…..
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Il D.Lgs. 90/2017
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Sulla base della BOZZA di decreto, sono inclusinell’obbligo di comunicazione anche gliOPERATORI COMMERCIALI che accettanole valute virtuali quale corrispettivo diqualsivoglia prestazione avente ad oggettobeni, servizi o altre utilità.
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Criticità
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Sfuggirebbero alla regolamentazione tutte le transazioni cheavvengono senza l’intermediazione degli exchangers e quelle dimining, ed ancora quelle relative ad exchangers non attratti dallanormativa antiriciclaggio, seppur tracciate nella blockchain (vi èpoi “monero” che pur utilizzando blockchain non ne rendetrasparenti le transazioni).
Pericolo evidenziato anche V Direttiva (considerando 9) per laquale gli “utenti possono anche effettuare transazioni senzautilizzare piattaforme di exchanger o di prestatori di wallet”.
In tal caso i circuiti tradizionali rappresentano comunque un momento di“emersione” e pertanto i presidi antiriciclaggio possono – potenzialmente -intercettare le fasi successive di transazioni in criptovalute.
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Riflessi sui soggetti obbligati
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Come anticipato, il D.Lgs. 90/17 ha il pregio di regolare – aifini antiriciclaggio – il fenomeno valute virtuali.
Ma già nel previgente quadro normativo le operazioni invaluta virtuale erano in parte attratte – seppur nonespressamente - dalla normativa.
L’UIF - con comunicazione del 30.01.2015 (Utilizzoanomalo di Valute virtuali) - aveva acceso un faro sullecriptovalute raccomandando particolare attenzione a tutte le“operazioni connesse all’acquisto e/o vendita di valutevirtuali, realizzate in un arco temporale circoscritto, per importielevati”, ed anche comunicazione del 18.4.2016, in tema diprevenzione del finanziamento al terrorismo
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Riflessi sui soggetti obbligati
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Anche gli altri soggetti obbligati - come iprofessionisti, gli intermediari finanziari, gli altrioperatori non finanziari e i prestatori di servizi digioco - sono attratti agli obblighi antiriciclaggiorelativi a valute virtuali.
Valgono perciò tutti i presidi previsti, compresol’obbligo di astensione ex art 42 (quando non siriesca a effettuare AV) e di segnalazione ex art. 35.
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Riflessi sui soggetti obbligati
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Le valutazioni si ispirano al principiodell’approccio basato sul rischio (artt. 15-16) equindi di collaborazione responsabile;
non esistono automatismi anche di fronte allevalute virtuali, ma occorre un esame deglieventuali fattori di rischio legati al cliente,all’area geografica e al tipo di operazione,rapporto continuativo o prestazioneprofessionale, ai canali e ai prodotti e serviziofferti.
RISK BASED APPROACH
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Adeguata verifica rafforzata
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Art.24 (obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela) “i soggettiobbligati tengono conto almeno dei seguenti fattori….b) di rischio relativamente aprodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
2) prodotti o servizi che potrebbero FAVORIRE L’ANONIMATO;
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi imeccanismi innovativi di distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o inevoluzione per prodotti nuovi o preesistenti”
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Adeguata verifica rafforzata
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La Banca d’Italia, con documento per consultazione del 13 aprile 2018, relativo a“disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” ha indicato neiFATTORI DI RISCHIO ELEVATO, relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali didistribuzione – tra gli altri – “prodotti od operazioni che potrebbero favorirel’anonimato ovvero favorire l’occultamento dell’identità del cliente e/o del titolareeffettivo. Rilevano, ad esempio, …..le operazioni riconducibili a servizi connessi allaconversione di valuta legale in VALUTA VIRTUALE e viceversa”
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Segnalazioni di operazioni sospette
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Il Notariato, con la risposta al quesito posto da un professionista, prende posizione sul delicato tema della definizione delle criptovalute e, soprattutto, su quello ancora più sensibile della tracciabilità dei pagamenti in bitcoin.
L'acquisto di un immobile pagato in bitcoin "suggerisce" una segnalazione antiriciclaggio.
Parere del Consiglio Nazionale del Notariato del 20.03.2018, in materia
di adeguata verifica
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Segnalazioni di operazioni sospette
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nel sistema bitcoin, l’irreperibilità delle parti effettive non deriva da una forma di protezione (in qualche
modo reversibile o sospendibile) del dato, bensì da un anonimato intrinseco alla stessa tecnologia adottata.
Ne deriva, pertanto, che la possibilità di un tracciamento, meramente informatico, nel senso appena
accennato potrebbe essere del tutto ininfluente ai fini della normativa che ci occupa. Neppure l’autore del
pagamento può infatti identificare il destinatario.
mentre in talune transazioni effettuate in contanti il pubblico ufficiale può essere testimone di una traditio
che avviene in sua presenza, con ciò rendendo in qualche modo tracciato almeno un singolo segmento del
flusso anonimo del contante, l’operazione in bitcoin costituisce una transazione che potrebbe essere
definita apparente; essa proviene, infatti, da un “conto”, che l’acquirente dichiara essere proprio, ad un altro
conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità, ma il tutto senza che possa esservi il benché
minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni.
Dalle suddette considerazioni il Consiglio ne fa discendere «un’oggettiva impossibilità di adempiere ai
summenzionati obblighi antiriciclaggio, si suggerisce una valutazione circa l’opportunità di procedere ad
effettuare una segnalazione di operazione sospetta»
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Blockchain…… punti di forza!
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Una blockchain è fondamentalmente un registroaperto e distribuito che può memorizzare le
transazioni tra due parti in modo sicuro,verificabile e permanente.
Una volta scritti, i dati in un blocco non possonoessere retroattivamente alterati senza che vengano
modificati tutti i blocchi successivi ad esso, il che,per la natura del protocollo e dello schema divalidazione, necessiterebbe il consenso dellamaggioranza della rete. ANONIMATO
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Blockchain…… cosa vediamo e cosa non vediamo!
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Registropubblico…
…………liberoaccesso
Proviamo
ad entrare
https://blockchain.info/
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Blockchain…… Cosa vediamo e cosa non vediamo!
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Concludendo
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D. Lgs 90/17 ha modificato D.Lgvo 231/2007
In corso di emanazione normativa secondaria di settore (Banca d’Italia, Ordini Professionali, Autorità di settore)
La V Direttiva Antiriciclaggio - DIRETTIVA (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, introduce importanti novità in tema di valute virtuali
Mandato all’OCSE da parte del G20 (marzo 2018) di elaborare Indici di rischio antiriciclaggio internazionali in tema di valute virtuali
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Grazie per l’attenzione
Col. t. ST Adriano D’Elia