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Agatino Grillo http://www.compliancenet.it/aboutme [email protected] Antiriciclaggio in Italia Rapporto 2014 (capitoli 1 e 2) http://www.aml-in-italy.com/ http://www.compliancenet.it/aml-in-italy @aml_in_italy https://twitter.com/aml_in_italy http://www.compliancenet.it/antiriciclaggio-in-italia-capitoli-1-e-2-28-giugno-2015 http://www.aml-in-italy.com/antiriciclaggio-in-italia-capitoli-1-e-2-28-giugno-2015 Versione 1.1 28 giugno 2015 Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it http://freedomdefined.org/Definition/It

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Agatino Grillo http://www.compliancenet.it/aboutme

[email protected]

Antiriciclaggio in Italia

Rapporto 2014

(capitoli 1 e 2)

http://www.aml-in-italy.com/

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@aml_in_italy

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 - capitoli 1 e 2 - 28 giugno 2015

I

Indice

INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 1

ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014 ............................................................................... 1

L’AUTORE DI “ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014” ..................................................... 1

EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................ 2

1 ANTIRICICLAGGIO: COSA È ACCADUTO IN ITALIA NEL 2014 (E NEL PRIMO

TRIMESTRE 2015) ........................................................................................................................... 3

1.1 SINTESI ................................................................................................................................. 3

1.2 IL RAFFORZAMENTO DELLA “TAX COMPLIANCE” .................................................................. 3 1.3 LA QUARTA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO (4MLD) ............................................. 5 1.4 LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” E L’AUTORICICLAGGIO ... 6

1.5 I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA” ....................... 7

2 IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA................................................................... 8

2.1 IL FRAMEWORK LEGALE ........................................................................................................ 8

2.2 LEGGI, ATTI, REGOLAMENTI .................................................................................................. 9 2.2.1 Il decreto legislative n. 231 del 21 novembre 2007 (la legge italiana antiriciclaggio) .. 9 2.2.2 Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli

interni per prevenire il riciclaggio” (10 marzo 2011) .............................................................. 10 2.2.3 UIF, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni

sospette” (4 maggio 2011) ......................................................................................................... 10 2.2.4 CONSOB, “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli

interni per prevenire il riciclaggio delle società di revisione” (giugno 2011 e novembre 2012)

10

2.2.5 Adeguata verifica della clientela (11 aprile 2013) ........................................................ 11 2.2.6 Istruzioni sull’AUI (11 Aprile, 2013) ............................................................................. 11 2.2.7 Indicatori di anomalia e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ............... 12

2.3 AUTORITÀ E ALTRI ATTORI .................................................................................................. 15 2.3.1 Il Comitato di Sicurezza Finanziaria ............................................................................. 15

2.3.2 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ....................................................... 15 2.3.3 Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ...................................................................... 16 2.3.4 La Guardia di Finanza ................................................................................................... 16

2.3.5 Le autorità di supervisione degli intermediari finanziari .............................................. 16 2.3.6 Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia

di Finanza-NSPV........................................................................................................................ 17 2.4 OBBLIGHI ............................................................................................................................ 17

2.4.1 La collaborazione .......................................................................................................... 17

2.4.2 Adeguata verifica della clientela ................................................................................... 18 2.4.3 Conservazione e registrazione dei dati .......................................................................... 18 2.4.4 Segnalazione delle operazioni sospette (SOS) ............................................................... 18 2.4.5 Formazione e informazione ........................................................................................... 18

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 - capitoli 1 e 2 - 28 giugno 2015

1

INTRODUZIONE

ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014

“Antiriciclaggio in Italia – Rapporto 2014” sintetizza le principali novità e gli aggiornamenti

normativi più rilevanti nel sistema antiriciclaggio italiano per l’anno 2014 e il primo trimestre 2015.

Il “Rapporto” è pubblicato in italiano e inglese per facilitarne la diffusione; la versione inglese è

disponibile in http://www.compliancenet.it/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-

version-june-21-2015 e http://www.aml-in-italy.com/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-

final-version-june-21-2015 .

Il “Rapporto” ha anche lo scopo di migliorare la consapevolezza e la conoscenza sul tema del

riciclaggio di denaro sporco in modo rigoroso.

Anche per tale motivo il documento è pubblicato con una “licenza open”

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it che permette a chiunque di condividere,

copiare, ridistribuire questo materiale in qualsiasi forma e adattare, mischiare, trasformare e

riutilizzare il documento per qualsiasi finalità , anche commerciale, a condizione di riconoscerne

l’autore originale e indicare i cambiamenti effettuati.

The English final version dated June 21st 2015 is available in word and pdf formats in

http://www.compliancenet.it/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-version-june-21-2015

http://www.aml-in-italy.com/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-version-june-21-2015

The previous English drafts used to discuss and share the content of the text on line in order to prepare the final version

are available in http://www.aml-in-italy.com/ and http://www.compliancenet.it/aml-in-italy

L’AUTORE DI “ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014”

Il mio nome è Agatino Grillo e lavoro come Internal Auditor in una banca italiana specializzata nei

sistemi di pagamento elettronici.

Precedentemente ho lavorato in Ernst&Young e Arthur Andersen.

Sono certificato CIA (Certified Internal Auditor) e CISA (Certified Information System Auditor).

Ho maturato esperienze professionali specialistiche in ambito antiriciclaggio, ICT governance,

Business Continuity.

Sono il fondatore del sito web www.compliancenet.it specializzato nei temi della compliance

finanziaria.

Contatti

Email: [email protected]

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/agatinogrillo

Twitter: http://twitter.com/agagri

Google+: https://plus.google.com/u/0/+AgatinoGrillo/posts

Facebook: https://www.facebook.com/agatino.grillo

Web site: www.agatinogrillo.it

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 - capitoli 1 e 2 - 28 giugno 2015

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EXECUTIVE SUMMARY

Il “Rapporto” è diviso in tre parti:

1. “Antiriciclaggio: cosa è accaduto in Italia nel 2014 (e nel primo trimestre 2015)” che

sintetizza le principali novità riguardanti il sistema antiriciclaggio in Italia

2. “Il sistema antiriciclaggio in Italia” che descrive il contesto italiano dell’antiriciclaggio, il

framework legale e gli attori coinvolti (autorità in ambito finanziario, forze di polizia,

associazioni)

3. “Antiriciclaggio: i documenti e gli aggiornamenti normativi più importanti” che

riepiloga i documenti e gli aggiornamenti antiriciclaggio più rilevanti dal primo gennaio

2014 al 30 Maggio 2015.

C’è infine un allegato:

Letture suggerite che contiene testi estratti da pubblicazioni ufficiali di Banca d’Italia, UIF,

CONSOB, Guardia di Finanza, DIA; queste letture sono utili per una migliore comprensione

del sistema antiriciclaggio italiano.

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3

1 ANTIRICICLAGGIO: COSA È ACCADUTO IN ITALIA NEL 2014 (E NEL PRIMO

TRIMESTRE 2015)

1.1 SINTESI

Negli ultimi mesi il quadro normativo dell’antiriciclaggio in Italia ha subito l’influenza di quattro

importanti novità in ambito normativo e regolatorio:

1) Il rafforzamento della “tax compliance” sia nel contesto italiano sia nel contesto

internazionale (principalmente: gli accordi con gli USA su FATCA e lo standard G20 CRS)

2) La nuova quarta direttiva europea sul riciclaggio di denaro (4MLD) annunciato nel 2014

e promulgata nel 2015

3) La nuova legge italiana sulla "Voluntary Disclosure" (o rientro dei capitali) che ha

introdotto in Italia nel Codice Penale il reato di auto-riciclaggio

4) I nuovi obblighi antiriciclaggio in materia di “adeguata verifica della clientela”.

1.2 IL RAFFORZAMENTO DELLA “TAX COMPLIANCE”

Il sistema antiriciclaggio dell’Italia va inquadrato tenendo conto anche del più ampio quadro

internazionale di “tax compliance” (rispetto delle norme fiscali) che ha influito in modo rilevante a

riformularne gli obblighi.

Nel 2014 tra le diverse iniziative globali relative alla “conformità fiscale” che hanno avuto un

considerevole impatto sul sistema AML (Anti-Money Laudering) ci sono:

i reati fiscali definiti quali “reato presupposto” del reato di riciclaggio di denaro da parte

delle Financial Action Task Force (FATF) l’organismo intergovernativo che stabilisce gli

standard per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle altre

minacce all’integrità del sistema finanziario internazionale; di conseguenza nel 2015 la

nuova IV direttiva europea antiriciclaggio ha recepito tale impostazione;

l’accordo intergovernativo per l’attuazione di FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Act) firmato il 10 gennaio 2014 tra il ministro italiano dell’Economia e l’ambasciatore degli

Stati Uniti in Italia e che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra le

autorità fiscali dei due Paesi; il 3 giugno 2015 l’accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti

d’America è stato definitivamente approvato dal Parlamento italiano;

l’approvazione, il 23 febbraio 2014, da parte dei ministri delle finanze del G20 del

“Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni fiscali”, che

permetterà ai governi aderenti di scambiare informazioni dettagliate e in formati standard

sulle proprie istituzioni finanziarie e sulle informazioni fiscali disponibili.

Tutti questi eventi hanno rapidamente trasformato la funzione antiriciclaggio delle banche e

degli altri intermediari finanziari in una “super entità” dedicata alla compliance globale che

deve saper confrontare e gestire innumerevoli temi, questioni, adempimenti di tipo legale, connessi

al “rischio operativo” e alla compliance fiscale.

Per tutte queste ragioni, occorre che le banche, specie se operano in mercati globali, si dotino di

processi di gestione, controllo e prevenzione dei possibili fenomeni di riciclaggio di denaro sporco

anche per evitare multe e di essere perseguite anche penalmente dalle autorità e dai tribunali.

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Ulteriori letture

KPMG, “Global Anti-Money Laundering Survey 2014”,

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/global-anti-money-

laundering-survey/pages/default.aspx (pdf

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-anti-

money-laundering-survey/Documents/global-anti-money-laundering-survey-v6.pdf )

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1.3 LA QUARTA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO (4MLD)

Il 20 maggio 2015, dopo due anni di intense discussioni e continui emendamenti, il Parlamento

europeo ha approvato la IV Direttiva Europea sul riciclaggio di denaro (4MLD) il cui testo è

conforme agli standard internazionali antiriciclaggio sviluppate dal FATF - Financial Action Task

Force.

La Direttiva entra in vigore il 27 giugno 2015.

Le novità più significative della quarta direttiva riguardano:

l’istituzione di registri centrali pubblici in ogni paese europeo contenenti informazioni

accurate e aggiornate sulla “titolarità effettiva” (proprietà) di società, persone giuridiche e

trust; questi dati saranno di dominio pubblico e potranno essere consultati liberamente e

senza alcuna restrizione da parte delle autorità competenti, dai giornalisti e da qualsiasi

persona o organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo;

l’adeguata verifica della clientela da parte di banche, commercialisti, avvocati, notai,

agenti immobiliari e casinò ad eccezione dei rapporti professionali instaurati quando si

rappresenta un cliente in giudizio;

nuove regole per rendere più facile il tracciamento dei trasferimenti di fondi.

La 4MLD introduce ulteriori modifiche all’attuale sistema europeo AML: rafforza l’approccio

“basato sul rischio” quando si instaura un rapporto con i clienti e introduce tra i “reati

presupposto” del riciclaggio i reati fiscali.

Ultimo ma non meno importante obiettivo della 4MLD è garantire maggiore trasparenza nelle

strutture aziendali in quanto spesso compagini societarie oscure sono alla base dei sistemi di

riciclaggio di denaro e sono utilizzate dalle imprese per evitare i loro obblighi fiscali.

Diventa quindi necessario che i proprietari reali della società (i cosiddetti “titolari effettivi”) siano

elencati in registri centrali nei paesi UE e che tali registri siano accessibili a chiunque abbia un

“interesse legittimo” come i giornalisti, le autorità investigative, i cittadini che richiedono

informazioni.

Ciò comporta che le istituzioni finanziarie dovranno migliorare le loro forme di comunicazione

societaria nel senso di garantire maggiore trasparenza e chiarezza sulle responsabilità (cosiddetta

accountability).

La quarta direttiva europea antiriciclaggio – testo definitivo

source: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ITA

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del

terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la

direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) qui in pdf http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT

Ulteriori letture

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Parlamento europeo, “Norme più severe sull’antiriciclaggio per combattere l’evasione

fiscale e di finanziamento del terrorismo”, 20 maggio 2015

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-

room/content/20150513IPR55319/html/Norme-pi%C3%B9-severe-sull%27antiriciclaggio-

per-combattere-l%27evasione-e-terrorismo (also in English

http://www.compliancenet.it/eu-parliament-tougher-rules-on-money-laundering-to-fight-tax-

evasion-and-terrorist-financing-may-20-2015 )

Laura Sekula, “Money Laundering: Council Approves Strengthened Rules”, April 27, 2015,

http://blogs.orrick.com/financial/2015/04/27/money-laundering-council-approves-

strengthened-rules/

http://www.dt.tesoro.it/it/news/accordo_riciclaggio.html

http://italia2014.eu/it/news/post/dicembre/money-laundering/

1.4 LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” E

L’AUTORICICLAGGIO

La legge italiana sulla “Voluntary Disclosure” (o rientro dei capitali) è stato approvata il 4

dicembre 2014 dal Parlamento italiano.

La VD permette alle persone fisiche e giuridiche di comunicare i beni detenuti in Italia o all’estero

che non sono stati precedentemente comunicati alle autorità fiscali nazionali.

La “Voluntary Disclosure” non è un condono fiscale perché non c’è anonimato e vanno pagate tasse

e sanzioni sui beni “riemersi”; tuttavia le sanzioni sono ridotte e quindi conviene aderire alla VD

anche perché i centri finanziari di tutto mondo, compresi i cosiddetti “paradisi fiscali”, si stanno

tutti muovendo verso una maggiore trasparenza e rispetto della “tax compliance” anche a seguito

dei nuovi accordi internazionali che prevedono scambi automatici di dati tra le diverse autorità

fiscali.

La legge italiana sulla “Voluntary Disclosure” ha introdotto il nuovo reato di “auto-riciclaggio”

che in precedenza non esisteva nella giurisdizione italiana a differenza di altri paesi europei.

Ulteriori letture

Stefano Latini, “Italian voluntary disclosure, here’s how to get started”, 10 January 2015

http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/laws-and-taxes/2015-01-09/italian-voluntary-

disclosure-here-s-how-to-get-started-161907.php?uuid=ABmEBRbC

Giovanni Carotenuto, “Recent developments in the Italian anti-money laundering

legislation”, 01-22-2014 https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Pages/Recent-

developments-in-the-Italian-money-laundering-legislation.aspx (pdf

https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/Recent-developments-in-the-

Italian-anti-money-laundering-legislation.pdf)

Emilio Battaglia, “Self-laundering and the impact on a company’s model of organization,

management and control”, April 2014, financierworldwide.com

http://www.financierworldwide.com/self-laundering-and-the-impact-on-a-companys-model-

of-organisation-management-and-control/#.VVhr7pPNtRo

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1.5 I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”

Il 1° gennaio 2014 entrano in vigore i nuovi obblighi in materia di “adeguata verifica della

clientela”:

per gli intermediari finanziari sulla base delle “Istruzioni” di Banca d’Italia pubblicate l’11

aprile 2013

per i revisori dei conti sulla base del “Regolamento CONSOB” pubblicato il 20 dicembre

2013

Il 21 luglio 2014 l’IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 5 del 21/07/2014 - Disposizioni sulle

modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le imprese

assicuratrici” in vigore 1° gennaio 2015.

Ulteriori letture

Giovanni Carotenuto, “Recent developments in the Italian anti-money laundering

legislation”. Orrick, 22 January 2014 in https://www.orrick.com/Events-and-

Publications/Pages/Recent-developments-in-the-Italian-money-laundering-legislation.aspx

(pdf document:

https://www.orrick.com/_layouts/DownloadDocument.aspx?ID=S7EY4QEKY5FT-1988-

7902)

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2 IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA

Questo capitolo descrive il “sistema antiriciclaggio” in Italia illustrandone il frame work

normativo, i principali attori coinvolti e gli obblighi e requisiti più rilevanti.

2.1 IL FRAMEWORK LEGALE

Source: UIF http://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-

italiano/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Il sistema antiriciclaggio è volto a prevenire l’ingresso di risorse di origine criminale nelle

attività economiche legali al fine di preservare stabilità, integrità, condizioni di corretto

funzionamento e di concorrenza dei mercati finanziari e, in generale, del contesto economico-

sociale.

Nel contempo il sistema di prevenzione costituisce un importante complemento dell’attività di

repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l’impiego e la dissimulazione dei relativi

proventi.

L’apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è

utilizzato anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di

distruzione di massa.

L’ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e

delle direttive europee.

Il decreto legislative 231/2007

La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231, che ha recepito la direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio),

razionalizzando una pluralità di fonti previgenti stratificatesi nel tempo.

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , ha attuato la medesima direttiva per i profili di

contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la

sicurezza internazionale.

Il d.lgs. 231/2007 ha adottato, in coerenza con la disciplina comunitaria, una nozione di riciclaggio

che comprende anche l’attività di autoriciclaggio, vale a dire le operazioni compiute da coloro

che hanno commesso o concorso a commettere il reato di cui sono frutto i beni oggetto

dell’operazione medesima (cd. reato presupposto) (art. 2).

Nel sistema di repressione penale l’autoriciclaggio è stato invece considerato, per lungo tempo,

come un post-factum di per sé non punibile.

L’autoriciclaggio

In data 4 dicembre 2014 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge in materia di

emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché in materia di autoriciclaggio, con il quale

viene previsto tale reato, attribuendo rilevanza penale ai fatti individuati dal nuovo articolo 648 ter.1

del codice penale.

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 - capitoli 1 e 2 - 28 giugno 2015

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Cooperazione tra le istiuzioni finanziarie e le autorità

Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità

amministrative e investigative. Sulla base di un principio generale le misure previste sono

proporzionate al rischio (art. 3).

Gli operatori sono chiamati ad adempiere a specifici obblighi e a rispettare apposite regole:

l’adeguata verifica della clientela e la registrazione dei rapporti e delle operazioni in

Archivio Unico Informatico - AUI1 (artt. 15-39);

l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che integrano la

“collaborazione attiva” (artt. 41-48);

l’adozione di misure organizzative e di presidi formativi dedicati, che costituiscono il

substrato dell’adempimento degli obblighi (cfr. artt. 7, comma 2, e 54).

Le limitazioni alle operazioni in contante e gli obblighi di canalizzazione tramite intermediari

vigilati (a fini di tracciabilità) ostacolano condotte a elevato rischio di riciclaggio (artt. 49-51).

Obblighi

La platea dei destinatari degli obblighi, ampliatasi nel tempo, comprende categorie omogenee di

soggetti in rapporto all’attività svolta e, correlativamente, agli obblighi a ciascuna riferibili.

Un primo gruppo di soggetti è rappresentato dagli intermediari bancari, finanziari e

assicurativi e dalle diverse figure di collaboratori esterni ai medesimi (art. 11).

Ad essa si aggiungono diverse categorie di professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti,

prestatori di servizi relativi a società e trust indicati dall’art. 12), i revisori contabili (art. 13) e altri

operatori di specifici comparti (attività di recupero crediti; di custodia e trasporto di denaro

contante, titoli, valori; di gestione di case da gioco; offerta di giochi e scommesse on line e su rete

fisica; agenzie di mediazione immobiliare di cui all’art. 14).

Il quadro dei destinatari degli obblighi include anche gli uffici della pubblica amministrazione e

gli altri soggetti indicati dall’art. 10, tenuti alle segnalazioni delle operazioni sospette.

2.2 LEGGI, ATTI, REGOLAMENTI

2.2.1 Il decreto legislative n. 231 del 21 novembre 2007 (la legge italiana antiriciclaggio)

Il decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 21 2007 fissa, sulla base della terza direttiva europea

antiriciclaggio, il quadro normativo per il sistema finanziario italiano.

Il D. Lgs. 231/2007 stabilisce gli adempimenti che gli intermediari devono rispettare al fine di

aiutare le autorità a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del

terrorismo internazionale.

Gli obblighi fondamentali sono:

adeguato monitoraggio dei clienti, dei rapporti e delle relative transazioni (la cosiddetta

“adeguata verifica”)

1 http://uif.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=s

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 - capitoli 1 e 2 - 28 giugno 2015

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l’approccio basato sul rischio che prevede che gli obblighi di adeguata verifica della

clientela siano proporzionati al profilo di rischio del cliente

registrazione sull’Archivio Unico Informatico dei dati sui rapporti e le operazioni e di tutta

la documentazione correlata che possa essere di ausilio

la segnalazione delle operazioni sospette.

Il decreto legislativo 231/07 attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità di vigilanza, in

collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che deve fornire linee guida

interpretative e negoziare su questi temi nella comunità europea e internazionale .

2.2.2 Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire il riciclaggio” (10 marzo 2011)

Il 10 marzo 2011 Banca d'Italia ha emanato il “Provvedimento recante disposizioni attuative in

materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari

e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”

Le “disposizioni” richiedono agli intermediari finanziari di

predisporre un adeguato sistema di controlli interni e una opportuna struttura organizzativa

per gestire gli adempimenti antiriciclaggio

dedicare risorse specializzate,

disporre di procedure e funzioni organizzative adeguate a gestire il rischio di riciclaggio

2.2.3 UIF, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette” (4 maggio 2011)

Queste istruzioni si riferiscono al nuovo sistema di raccolta e gestione di segnalazioni di operazioni

sospette (RADAR), adottato dal 16 maggio 2011 per supportare l'intero ciclo di acquisizione,

analisi e condivisione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e migliorare così la qualità

delle analisi finanziarie delle SOS e il rispetto delle scadenze dei flussi informativi.

Il nuovo formato delle SOS - la stessa per tutti i segnalanti e esclusivamente in formato elettronico -

aumenta la quantità di informazioni strutturate disponibili2.

2.2.4 CONSOB, “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire il riciclaggio delle società di revisione” (giugno 2011 e novembre 2012)

http://www.compliancenet.it/content/consob-provvedimento-in-materia-di-organizzazione-

procedure-e-controlli-interni-antiriciclaggio

Le disposizioni sono rivolte alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale e introducono presidi

specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle

2 https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/istruzioni_dati_sos.pdf

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società di revisione procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente

specializzate.

2.2.5 Adeguata verifica della clientela (11 aprile 2013)

Il 1° gennaio 2014 entrano in vigore i nuovi obblighi in materia di “adeguata verifica della

clientela”:

per gli intermediari finanziari sulla base delle “Istruzioni” di Banca d’Italia pubblicate l’11

aprile 2013

per i revisori dei conti sulla base del “Regolamento CONSOB” pubblicato il 20 dicembre

2013

Il regolamento ha aggiornato il decreto legislativo 231/07 (la legge antiriciclaggio italiana) e

richiede che gli intermediari finanziari valutino i clienti e le operazioni prima di aprire i rapporti al

fine di determinare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La nuova disciplina prevede diversi tipi di adeguata verifica sulla base del profilo di rischio del

cliente.

Gli obblighi sono:

identificazione dei clienti;

identificazione del “titolare effettivo”;

ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto

il monitoraggio continuo del rapporto.

Come previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio UE, gli intermediari finanziari sono tenuti a

svolgere una adeguata verifica rafforzata se il cliente:

non è fisicamente presente durante l'apertura del rapporto

ha un profilo di rischio elevato

è una persona politicamente esposta - PEP.

Una adeguata verifica "semplificata" può essere adottata se il cliente risulta essere un istituto di

credito o finanziario che rientra nella direttiva.

2.2.6 Istruzioni sull’AUI (11 Aprile, 2013)

Le “Disposizioni”3 sono stati pubblicate dalla Banca d’Italia l’11 aprile 2013 e sono in vigore dal

1° gennaio 2014.

Esse richiedono che gli intermediari registrino le operazioni e i rapporti in essere attraverso

l’Archivio unico informatico (AUI) per permettere di tracciare le operazioni di ogni cliente

secondo uno standard comune.

3 Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di

registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio

2014) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni-

110413/index.html 11 aprile 2013

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2.2.7 Indicatori di anomalia e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli

strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione

delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) consistono in una elencazione a carattere

esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere

“anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni

soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e

al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte

dei soggetti obbligati.

È compito della UIF elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con

provvedimenti formali da autorità diverse, competenti in base alla natura del soggetto obbligato: la

Banca d’Italia, per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria; il

Ministero di Giustizia, per i professionisti, sentiti gli ordini professionali; il Ministero dell’Interno,

per i restanti soggetti non finanziari e le pubbliche amministrazioni.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia

(art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte

dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF, in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del

decreto.

Un’ulteriore funzione di modelli e schemi, che pure si colloca nel solco degli obiettivi di un più

efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, è quella di fornire un feedback

generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a

complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art. 48, comma 1).

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati

dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili

attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo

delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari

sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati

fenomeni criminali.

Di seguito l'elenco degli “Indicatori di anomalia” e degli “Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali” pubblicati dalle autorità italiane antiriciclaggio.

Indicatori di anomalia per le carte di credito (18 febbraio 2014). Il 18 febbraio 2014

l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato gli “Schemi

rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del

d.lgs. 231/2007 - Operatività con carte di pagamento”

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Provvedimento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2013 Indicatori di anomalia per le

società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico -

Decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012 Modificazione del decreto 17 febbraio

2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione

delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non

finanziari

Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011 - Determinazione degli indicatori di

anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte

di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 Determinazione degli indicatori di

anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte

di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari – Banca d’Italia, 24

agosto 2010

Provvedimento del 27 maggio 2009 Indicazioni operative per l’esercizio di controlli

rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di

massa

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell’UIF:

Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di

pagamento

Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti

anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con

l’anomalo utilizzo di trust

Comunicazione UIF dell’11 aprile 2013 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il

settore dei giochi e delle scommesse

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai

sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le

frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai

sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il

rischio di frodi nell’attività di factoring

Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai

sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile

all’usura

Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le

frodi nell’attività di leasing

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Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai

sensi dell’art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l’abuso di

finanziamenti pubblici

Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 Schemi di comportamenti anomali ai sensi

dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il

rischio di frode sull’IVA intracomunitaria

Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 Schema rappresentativo di comportamenti anomali

ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati

Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali ai sensi dell’art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura

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2.3 AUTORITÀ E ALTRI ATTORI

Il d.lgs. 231/2007 ha riordinato e rafforzato assetti e competenze delle Autorità coinvolte a vario

titolo nell’azione di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo,

salvaguardando la separazione tra funzione politica e autorità tecniche, istituendo l’Unità di

Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), valorizzando la cooperazione istituzionale tra le

Autorità e quella su scala internazionale.

Le Autorità di Vigilanza (oltre che alle amministrazioni e agli ordini professionali) devono

collaborare e fornire informazioni all’UIF;

Numerose sono le disposizioni per la cooperazione tra l'UIF e l'apparato delle forze dell'ordine per

individuare e indagare le transazioni anomale e dei flussi finanziari.

Specifiche previsioni regolano la collaborazione a livello internazionale, incentrandola sulle

relazioni tra la UIF e le corrispondenti FIU estere (art. 9).

L’osservanza degli obblighi è presidiata da un articolato sistema di controlli e di sanzioni penali

(art. 55) e amministrative (articoli da 56 a 58) previsto dal d.lgs. n. 231/2007.

2.3.1 Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), già istituito con d.l. 369/2001 (convertito nella legge

431/2001) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha compiti di coordinamento tra

Autorità e di garanzia di funzionalità dell’intero sistema (art. 5); poteri specifici sono attribuiti al

Comitato in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano

la pace e la sicurezza internazionale (art. 3 del d.lgs. 109/2007).

Il CSF è presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da:

Ministero dell'interno,

Ministero della giustizia,

Ministero affari esteri,

Banca d’Italia,

CONSOB,

IVASS,

Unità di informazione finanziaria (UIF),

Guardia di Finanza,

Direzione investigativa antimafia (DIA),

Arma dei Carabinieri

Direzione nazionale antimafia (DNA).

2.3.2 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, promuove la collaborazione tra la

UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le forze di polizia.

Il Ministero cura i rapporti con gli organismi internazionali, esercita i poteri sanzionatori e segue la

materia delle limitazioni all’utilizzo del contante (artt. 49-51 e 58-60).

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2.3.3 Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all’Unità di Informazione Finanziaria per

l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia in posizione di autonomia e indipendenza (art. 6).

La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e

tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia.

L'organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con regolamento della Banca

d'Italia.

Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette e promuovere sempre più efficienti

condizioni di collaborazione attiva, il d.lgs. 231/2007 assegna all'UIF il compito di:

elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni

sospette;

predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;

definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni dei soggetti obbligati; di dette informazioni

effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la

rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

della Guardia di Finanza-NSPV e Direzione Investigativa Antimafia-DIA) e della collaborazione

con l’Autorità Giudiziaria.

L’Unità è inoltre il perno degli scambi informativi internazionali mediante attivazione della rete

delle corrispondenti Autorità estere, le Financial Intelligence Unit (FIU) costituite nei singoli Paesi.

Spettano alla UIF anche le funzioni normative in materia di operazioni sospette e quelle di controllo

sui soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva.

2.3.4 La Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza effettua le investigazioni antiriciclaggio mediante:

• indagini di polizia giudiziaria;

• approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzate ad individuare ed

intercettare i flussi finanziari di provenienza illecita;

• controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta.

La GdF effettua inoltre proprie “ispezioni antiriciclaggio”, con esercizio dei poteri di polizia

valutaria, presso operatori finanziari.

2.3.5 Le autorità di supervisione degli intermediari finanziari

Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Ivass , Consob) sovrintendono all’emanazione

della regolamentazione di rispettiva competenza sui diversi aspetti della materia (adeguata verifica

della clientela, registrazione dei dati, organizzazione) e al rispetto della stessa da parte dei soggetti

vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori (artt. 55-60).

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Il quadro delle amministrazioni coinvolte è completato dagli Ordini professionali, che promuovono

e controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti nei propri albi (art. 8

comma 1 e art. 53, comma 3).

2.3.6 Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia

di Finanza (NSPV), nell’ambito delle proprie competenze, svolgono gli approfondimenti

investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dalla UIF (art. 8).

La cooperazione tra le Autorità coinvolte assume diverse forme e direttrici: in deroga al segreto

d’ufficio, le Autorità di vigilanza collaborano tra loro e con UIF, NSPV e DIA al fine di agevolare

le rispettive funzioni.

2.4 OBBLIGHI

Il quadro normative individua precise categorie di soggetti “obbligati” alle disposizioni

antiriciclaggio:

gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, poste, SIM,

SGR, SICAV, imprese di assicurazione);

i professionisti;

i revisori contabili;

altri soggetti (case da gioco, società recupero crediti, money transfer, società che

custodiscono e trasportano denaro contante).

Per tutti questi “soggetti obbligati” gli obblighi antiriciclaggio più rilevanti sono:

collaborazione

adeguata verifica della clientela

conservazione e registrazione dei dati

segnalazione di operazioni sospette

la formazione

2.4.1 La collaborazione

Il decreto legislativo 231/07 impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto

del riciclaggio; la collaborazione può essere di 2 tipi:

1. collaborazione passiva finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a

prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;

2. collaborazione attiva volta all’individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di

riciclaggio.

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2.4.2 Adeguata verifica della clientela

L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al

riciclaggio; essa consiste nell’identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti;

l’identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il

cosiddetto titolare effettivo - quando il cliente è una persona giuridica o effettua un’operazione per

conto di altri soggetti.

2.4.3 Conservazione e registrazione dei dati

Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto

posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso. Un altro importante

adempimento è la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio

Unico Informatico (AUI); attraverso l’AUI è possibile rendere disponibili a tutto il sistema

antiriciclaggio le informazioni in modo strutturato e secondo standard tecnici omogenei per tutti gli

operatori.

2.4.4 Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Un terzo fondamentale adempimento riguarda la segnalazione, all’UIF, delle operazioni sospette

di riciclaggio. L’operazione sospetta è un’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per

qualsivoglia altra circostanza induce l’operatore in banca a “sapere, sospettare o ad avere motivo

ragionevole per sospettare” che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in tal caso si deve inviare senza ritardo alla UIF una

segnalazione. La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le

trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della

Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia (DIA). Qualora le segnalazioni siano

ritenute infondate la UIF le archivia. Anche la presenza di “motivi ragionevoli per sospettare” fa

scattare l’obbligo di segnalazione all’UIF.

2.4.5 Formazione e informazione

Un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle

finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto. Tutto il personale deve essere portato a

conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato

adempimento dei medesimi.

Obblighi di formazione del d. lgs. 231/07

L’articolo 54 del d. lgs. 231/07 impone l’obbligo di formare il personale sulla disciplina

antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre “programmi di

formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio”.

Obblighi di formazione delle disposizioni di Banca d’Italia del 10 marzo 2011

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 - capitoli 1 e 2 - 28 giugno 2015

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Banca d’Italia richiede che sia riservata particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione

sull’antiriciclaggio dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

Inoltre specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla

funzione antiriciclaggio. A tali dipendenti si richiede inoltre un continuo aggiornamento in merito

all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L’attività di qualificazione del personale deve, infine, rivestire carattere di continuità e di

sistematicità e va svolta nell’ambito di programmi organici.