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Gruppo Merceologico Terziario Innovativo IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Assolombarda - SlcCgil/Fistel Cisl/Uilcom Uil 22.01.2009 Assolombarda – 2 ottobre 2009

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Gruppo Merceologico Terziario Innovativo

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Assolombarda - SlcCgil/Fistel Cisl/Uilcom Uil 22.01.2009

Assolombarda – 2 ottobre 2009

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IL CCL 22/01/2009 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Relazioni industriali agili e direttamente “governate” da Assolombarda

Una classificazione professionale aderente alle necessità operative aziendali

Un buon grado di flessibilità La struttura retributiva

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Relazioni industriali agili e direttamente

“governate” Le Parti stipulanti sono direttamente coinvolte nella

gestione e nella verifica della corretta applicazione dei contenuti normativi ed economici;

I contenziosi in materia di rapporto di lavoro sono governati:

mediante conciliazione ex art. 409 cpc (Accordo Assolombarda-CGIL/CISL/UIL 01.02.2002 equipollente e alternativo all’attività della DPL);

con la diretta assistenza di Assolombarda, su richiesta dell’azienda con l’esame congiunto delle Parti stipulanti nel caso di controversia

sull’attuazione dell’orario di lavoro

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Concertazione: nuove flessibilità Consolidato il sistema del dialogo concertativo (esame congiunto con

le RSU, le OO.SS e assistenza di Assolombarda) per poter introdurre nuove flessibilità, ad esempio in materia di:

– Contratti a tempo determinato+somministrazione: possibilità di innalzamento del limite numerico all’assunzione di contratti a tempo determinato e somministrazione (oggi 30%), a particolari condizioni;

– Periodo di riposo giornaliero; deroga al periodo di riposo giornaliero, in particolari situazioni individuate dal CCL.

La concertazione per le flessibilità non richiede necessariamente il raggiungimento di un accordo.

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Relazioni industriali agili e direttamente

“governate” Il CCL recepisce i contenuti del d.lgs.25/2007 in materia di

informative sindacali obbligatorie nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti.– Le imprese, anche per il tramite e con l’assistenza di

Assolombarda, forniranno alle proprie RSU informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, all’entità o al tipo degli investimenti etc.;

– Entro 15 giorni dall’informativa la procedura si intenderà esperita;– L’impresa non è tenuta a fornire informazioni che possano

determinare difficoltà al funzionamento dell’impresa stessa;– Tutte le procedure di consultazione già previste per legge (l.223/91,

l.428/90 e art. 8 CCL) sono da ritenersi comprensive e sostitutive di questa procedura contrattuale.

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IL CCL 22/01/2009 – Un sistema innovativo di classificazione professionale

Un unico sistema di classificazione articolato su 6 gruppi professionali e 8 livelli retributivi (AS-A- B1– B2–C-D-E-F) ai quali si aggiungono i quadri

Oltre alle declaratorie e alle esemplificazioni è stata introdotta una tabella riportante per ogni livello la corrispondente qualifica e le relative “parole chiave”, finalizzata ad una immediata e più semplice individuazione dell’inquadramento.

Scopo precipuo delle “parole chiave”, quindi, è quello di permettere, per analogia, l’inquadramento nei diversi gruppi professionali e livelli retributivi anche di figure non espressamente richiamate nelle esemplificazioni.

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IL CCL 22/01/2009 – Un sistema di classificazione professionale innovativo

Tabella delle parole “chiave” (1)

LIVELLO QUALIFICA PAROLE “CHIAVE”

Q Quadro Definizione ex legge 190/1985

AS Impiegato direttivo

superiore

Specifica capacità professionale, specifica preparazione, ampia esperienza; autonomia, discrezionalità, poteri di iniziativa; realizzazione di obiettivi complessi e responsabilità dei risultati; coordinamento di aree fondamentali articolate in più unità operative.

A Impiegato direttivo

Capacità professionale, preparazione, esperienza; autonomia, discrezionalità, poteri nell’ambito di direttive generali; responsabilità nel raggiungimento di obiettivi assegnati; coordinamento di professionalità di livelli inferiori.

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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità

Contratto a tempo determinato (art. 23)

L’assunzione a termine può avvenire secondo quanto previsto dall’art. 1 del d. lgs. 368/2001, senza limiti numerici, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Limiti quantitativi di utilizzo sono previsti solo per specifiche causali espressamente indicate dallo stesso CCL:– 20% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31

dicembre dell’anno precedente, elevabile al 25% in casi particolari e previo accordo tra azienda e RSU;

– in ogni caso fino a 5 lavoratori se il limite del 20% da luogo ad un numero inferiore a 5.

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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità

Contratto a tempo determinato (art. 23)

Tra le causali, per le quali è prevista l’applicazione di limiti quantitativi nell’assunzione di lavoratori a termine, evidenziamo ad esempio:

1. esecuzione di opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario ed occasionale;

2. attività e servizi a carattere eccezionale richiedenti professionalità diverse da quelle normalmente impiegate;

3. copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione aziendale;

4. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative.

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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità

Contratto a tempo determinato (art. 23)

Per gli assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 1 mese è possibile prevedere un periodo di prova di 10 giorni per ogni mese di contratto;

nelle ipotesi di limiti quantitativi di utilizzo le possibilità di cumulo con la somministrazione a tempo determinato è pari al 30% dei contratti a tempo indeterminato.

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Il contratto a tempo determinato: novità[articolo 23 lett.a]

Il divieto di superamento dei 36 mesi in materia di successione dei contratti a termine (art. 5 c. 4 bis d.lgs.368/01 e succ. mod.) non opera per ragioni obiettive attinenti il rinnovo o proroga (il contratto in deroga non potrà superare i 12 mesi);

Inoltre il limite dei 36 mesi non opera nei seguenti casi Decorso un periodo di 18 mesi dall’ultimo contratto a termine; Quando fra un contratto a termine ed il successivo intercorra un

periodo di non lavoro di almeno 12 mesi consecutivi.

In questi ultimi due casi i periodi di lavoro già maturati si azzerano.

Inoltre, sempre ai fini della non applicazione del limite dei 36 mesi, il contratto considera “attività stagionali” quelle prestate in occasione di fiere, saloni, esposizioni, manifestazioni ed eventi promozionali etc…

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IL CCL 22/01/2009- un buon grado di flessibilità

Part-time (art. 24)

Il contatto a tempo parziale è consentito nel rispetto di una soglia minima di:– 14 ore settimanali;– 60 ore mensili;– 600 ore annuali.

Fermo restando il limite di legge (40 ore settimanali), il lavoro supplementare è effettuabile nella misura del 50% dell’ orario annuo concordato e viene compensato con la maggiorazione onnicomprensiva del 27%.

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Apprendistato professionalizzante[articolo 26]

Istituto pienamente agibile per le imprese, grazie all’introduzione di una regolamentazione contrattuale ai sensi del comma 5 ter dell’art. 49 l. 276/03;

Definita infatti la nozione di formazione aziendale, determinando per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e le modalità di attestazione e registrazione della formazione.

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Apprendistato professionalizzante [articolo 26]

Il contratto di apprendistato può riguardare i livelli da D a Q; la durata minima può essere di 6 mesi e la durata massima può arrivare a 60 mesi (liv.Q);

il trattamento economico e l’inquadramento saranno di 2 livelli inferiore a quello di destinazione per la prima metà del periodo; 1 livello inferiore per la seconda metà;

gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

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Formazione e profili formativi

La formazione potrà essere effettuata sulla base dei profili formativi appositamente definiti per le tipologie professionali del comparto (ALLEGATO 1)

Formazione formale

E’ richiesto un percorso formativo formalizzato attraverso la predisposizione del “Piano formativo individuale” articolato in : Competenze tecnico-professionali specifiche per aree di attività e profilo; Competenze trasversali di base (comuni a tutti i profili)

L’impresa nominerà un responsabile del percorso formativo con il compito di affiancare l’apprendista (nelle imprese fino a 15 dipendenti, questa figura potrà essere svolta dal datore di lavoro);

La qualifica professionale verrà attribuita al superamento di una prova di idoneità.

Apprendistato professionalizzante [articolo 26]

La Formazione (1)

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Ore di formazione

Competenze tecnico professionali: fino a 80 ore annue per tutti i profili formativi ad eccezione delle competenze di alta professionalità (fino a 100 ore annue)

Competenze trasversali di base: fino a 40 ore annue

Nell’ambito del monte ore di formazione complessivo, 16 ore saranno dedicate ad approfondire i temi di Sicurezza / Prevenzione infortuni, diritti e doveri/organizzazione aziendale (incluse nell’area Competenze trasversali di base )

Apprendistato professionalizzante [articolo 26]

La Formazione (2)

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Apprendistato professionalizzante [articolo 26]

La capacità formativa aziendale potrà essere dichiarata all’atto dell’assunzione e dovrà consistere in:– Disponibilità di locali idonei (anche esterni);– Predisposizione di un percorso formativo;– Presenza in azienda di lavoratori in grado di trasferire le

competenze (oppure da parte del datore);– Presenza di un soggetto idoneo a fare da responsabile

della formazione.

La Capacità formativa (1)

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La Capacità formativa (2)

DUE TIPOLOGIE

L’IMPRESA NON POSSIEDE CAPACITA’ FORMATIVA

LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA DA STRUTTURE ACCREDITATE (solo esterna)

L’IMPRESA POSSIEDE CAPACITA’ FORMATIVAIN TUTTO O IN PARTE

IN TUTTO LA FORMAZIONE VIENE EROGATA O ORGANIZZATA DIRETTAMENTE DALLAIMPRESA

IN PARTE L’IMPRESA INTEGRA LA PROPRIA CAPACITA’ FORMATIVA ATTRAVERSO L’APPORTO ESTERNO DI STRUTTURE ACCREDITATE

Apprendistato professionalizzante [articolo 26]

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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità

Orario di lavoro (art. 33 e art. 36)

Fermo restando l’orario settimanale di 40 ore, sono previste le seguenti specificità:

distribuzione settimanale dell’orario:– normalmente nei primi 5 giorni settimanali;– possibile su 6 giorni, previo esame congiunto a livello aziendale (senza

necessità di accordo); la durata massima dell’orario di lavoro (48 ore settimanali medie comprensive

delle ore di straordinario) va computata su un periodo di 6 mesi;

Previo esame congiunto a livello aziendale (senza necessità di specifici accordi) è possibile:

Gestire in forma elastica e non uniforme l’articolazione giornaliera dell’orario;

realizzare diversi regimi di orario in periodi predeterminati, fino a 48 ore settimanali e con maggiorazione del 10% per le ore in supero;

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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità

Lavoro straordinario (art. 36)

Il lavoro straordinario è ammesso fino al limite massimo di 250 ore annue

Oltre alle ipotesi di legge (cause di forza maggiore, eventi particolari come fiere, mostre ecc..) è ammesso lo straordinario anche per particolari casistiche di settore individuate dal contratto:

Campagne pubblicitarie o di pubbliche relazioni; Organizzazione e promozione eventi; Web designing; Ricerche di mercato; Pianificazione campagna pubblicitaria “centri media”.

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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità

Orario di lavoro (art. 33)

Sono previste particolari deroghe per i lavoratori dei livelli Q, AS e A, ed i lavoratori aventi potere decisionale autonomo sul proprio tempo di lavoro ( B1 e B2, per

questi ultimi in presenza di elementi aggiuntivi extra-contrattuali). Le deroghe riguardano: l’orario normale di lavoro; la durata massima dell’orario di lavoro; il lavoro straordinario; Il riposo giornaliero; le pause; le modalità di organizzazione del lavoro notturno e gli obblighi

di comunicazione; la durata del lavoro notturno.

Per i lavoratori discontinui, invece, è prevista una deroga al limite dell’orario normale di lavoro (40h/sett.).

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14 ma mensilità[articolo 56]

E’ stata introdotta la facoltà, d’ accordo con il lavoratore, di “spalmare” la 14^ mensilità sui 12 mesi, consentendo al lavoratore di percepire un netto mensile più alto, a parità di costo aziendale, in quanto già comprensivo dell’anticipazione della mensilità aggiuntiva.

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Parte economica

Raffronto tra il minimo retributivo CCL vs CCNL “Commercio”

a parità di condizioni, vi sono MAGGIORI SPAZI per le politiche aziendali di merito

PAGA BASE CCNL CONFCOMMERCIO MINIMI TABELLARI CCL ASSOLOMBARDA

LIVELLO 01/01/2009 31/12/2009 31/12/2010 LIVELLO 01/01/2009 31/12/2009

31/12/2010

QUADRI(+250,76)

Q(+154,94)

IAS

A

II 1146,41 1192,40 1246,52 B1 1078,32 1113,32 1133,32III B2

IV C

V D

VI E

VII F

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Il passaggio di contratto: dal CCNL al CCL Assolombarda ?

A) Se in azienda sono presenti RSU In caso di accordo sindacale, il CCL potrà decorrere dalla data individuata dalle parti con libera determinazione del sistema di armonizzazione contrattuale;

Se in azienda non sono presenti RSU Nel caso di applicazione unilaterale, è opportuno e necessario che l’azienda sia associata ad Assolombarda (cioè alla parte datoriale sottoscrittrice) e che la fattispecie sia oggetto di preventivo esame con l’Associazione.

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L’ambito territoriale del CCL Assolombarda ?

A) In caso di accordo sindacale, potrà opportunamente essere già condivisa l’applicabilità del CCL a tutti i dipendenti ovunque collocati nel territorio nazionale;

B) Nel caso di applicazione unilaterale, posto che l’azienda abbia la sede principale o una propria importante unità produttiva nel territorio di Assolombarda, il CCL potrà essere comunque applicato ai dipendenti di altre unità produttive/filiali site nel territorio nazionale.