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Gruppo di studio sull’art. 8 L 148/2011 Angirillo Rossella Di Simone Vittoria Geraci Laura Guzzardi Roberta La Mendola Alessio Università degli studi di Catania Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2011/2012 Diritto del lavoro – Prof. B. Caruso 1

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Gruppo di studio sull’art. 8 L 148/2011

Angirillo RossellaDi Simone Vittoria

Geraci Laura Guzzardi Roberta

La Mendola Alessio

Università degli studi di CataniaFacoltà di Giurisprudenza

A.A. 2011/2012Diritto del lavoro – Prof. B. Caruso

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Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

1.I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;d) alla disciplina dell'orario di lavoro;e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

ART.8 L.148/2011

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Il contratto collettivo è lo strumento attraverso il quale si compongono gli interessi contrapposti datoriali e dei

lavoratori, rappresentati rispettivamente dalle

associazioni imprenditoriali, frutto di un associazionismo

di risposta a quello sindacale, e dalle organizzazioni

sindacali.

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CONTRATTO COLLETTIVO

Efficacia «erga omnes»?

Art. 39 inattuato

Applicazione alle OOSS stipulanti

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Il contratto aziendale nel settore privato produce effetti nei confronti di un singolo datore e dei lavoratori occupati presso quella unità produttiva o amministrativa. È un contratto integrativo del CCNL.

1.Accordo interconfederale 28.6.2011

2.Criterio della rappresentatività

Contratto aziendale

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1. Accordo interconfederale 28.6. 2011

Recupero dell’unità di azione sindacale

Conferma della funzione del CCNL di garantire la certezza

Valorizzazione della contrattazione decentrata esercitabile in materie delegate dal CCNL

I contratti aziendali possono definire anche in via sperimentale e temporanea specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL ma nei limiti e nelle procedure previste dagli stessi

Introduzione di un meccanismo di misurazione certificata della rappresentanza quale premessa per stipulare accordi validi e vincolanti sia a livello nazionale che per l’intera comunità aziendale

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2. Rappresentatività

“Misura”

La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo viene introdotta dall’ art. 19 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) al fine di:

Costituire RSA Fruire dei conseguenti diritti di

cui al titolo III della Legge 300/1970

Ma...nello Statuto mancano indicazioni quantitative.

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Settore pubblico (art. 43,d.lgs. n. 165/2001) indicatori di consenso dei lavoratori determinato sulla base di un criterio associativo e di uno elettorale.

Percentuale di consenso minima del 5% ottenuta calcolando la media ponderata tra il numero di iscritti e il consenso elettorale raggiunto nelle elezioni delle RSU

Settore privato definizione demandata alla giurisprudenza:

fatto notorio ex art. 115, comma 2 c.p.c. o dato numerico di iscritti

consistenza associativa su tutto l’arco delle categorie (o buona parte di esse), nonché della diffusione territoriale (Cass civile sez. lav., 28/10/1981, n.5664)

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 06/03/1974 n. 54, ha sottolineato l’importanza dell’effettività della rappresentatività, avendo come parametro la capacità rappresentativa o esponenziale della confederazione, prescindendo dal livello territoriale ed essendo sufficiente una considerevole dimensione

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Anni 80: rilevanza alla stipula dei contratti collettivi, in combinato con il principio della capacità rappresentativa (Cassazione civile, sez. lav., 10/07/1991 n.7622)

Sentenza del 30/3/98 n. 3341 la Corte di Cassazione: abbia l’adesione d’organizzazioni di vari settori dell’industria,

del terziario e del pubblico impiego, con un numero non esiguo di aderenti (apprezzabile consistenza organizzativa);

abbia diffusione territoriale; abbia diretta implicazione in conflitti di lavoro o in azioni per

l’organizzazione di scioperi.

Accordo interconfederale 28.06.2011

• meccanismi di certificazione della rappresentatività dei sindacati per la contrattazione di categoria già previsti per il pubblico impiego, e individuino i conseguenti strumenti operativi ai fini dell’accertamento dei dati associativi e dei “consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni”, di modo che “per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro”

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Accordo interconfederale 28.6.2011

contratti aziendali: “per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti”.

accordi sottoscritti dalle rappresentanze aziendali di cui all’art 19 dello Statuto dei lavoratori: esplicano efficacia generale soltanto se approvati “dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altri, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente all’azienda” (punto 5).

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In questi casi i contratti collettivi aziendali approvati dalle R.S.A.,

con le modalità indicate, devono essere sottoposti al voto dei

lavoratori se vi sia stata una specifica richiesta, avanzata entro

dieci giorni dalla conclusione del contratto, “da almeno

un’organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal

30% dei lavoratori dell’impresa”.

NETTA DIFFERENZA TRA:

o accordi aziendali sottoscritti dalle R.S.U.(efficaci “a maggioranza dei componenti delle R.S.U. elette”); dotati di una intrinseca stabilità;

o accordi sottoscritti dalle R.S.A., (“maggioranza delle deleghe”) assoggettabili ad un’operazione di verifica referendaria che potrebbe portare alla mancata conferma.

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1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da

associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano

nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in

azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti,

compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare

specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a

condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle

predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla

qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei

lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di

salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e

all'avvio di nuove attivita'.

RappresentativitàPortata

economico-sociale

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2-bis. Fermo restando il rispetto della

Costituzione, nonche' i vincoli derivanti

dalle normative comunitarie e dalle

convenzioni internazionali sul lavoro, le

specifiche intese di cui al comma 1

operano anche in deroga alle disposizioni

di legge che disciplinano le materie

richiamate dal comma 2 ed alle relative

regolamentazioni contenute nei contratti

collettivi nazionali di lavoro.

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L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 39 Costituzione

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Libertà sindacale

«Libertà da»

Non ingerenza dello Stato

Scelta libera del livello della contrattazione

Forma giuridica libera

«Libertà di»

Diritti del sindacato

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Come conferire efficacia «erga omnes»

al CCNL?

Il «compromesso» dell’art. 39

Inattuazione dell’articolo e sue

ragioni

Tentativo di attuazione

(1959)

È lecito parlare di «inattuazione»?

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L’interpretazione dell’art. 39 Cost.

di Massimo D’AntonaL’interpretazione estensiva dell’art. 39 Cost.;

L’apparente contrasto tra il comma 1 e i commi successivi;

Il riconoscimento legale del CCNL;

Il 4 comma ammette alternative;

Il «nocciolo duro» dell’art.39.

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Art. 8

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,

nonche' i vincoli derivanti dalle normative

comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul

lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano

anche in deroga alle disposizioni

di legge che disciplinano le materie richiamate dal

comma 2 ed alle relative regolamentazioni

contenute nei contratti collettivi

nazionali di lavoro.

4. I sindacati registrati hanno

personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per

tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 39

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Profili di incostituzionalitàdell’art. 8 in relazione

all’art. 39 Cost…

L.Mariucci: «il porto franco» della contrattazione aziendale;

M.Rusciano: il principio di uguaglianza «in pericolo»;

U.Romagnoli: i particolarismi della prassi.

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…e profili di costituzionalità

A.Maresca: i diversi ambiti di riferimento dell’art.8 e dell’art.39 Cost;

I.Corraini: dubbie riflessioni sulla prima applicazione giurisprudenziale dell’art.8;

G.Ferraro: i vincoli di scopo dell’art. 8 possono «salvarlo»;

P.Ichino: l’auspicabile sostegno alla contrattazione aziendale.

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La visione di D’Antona

reinterpretata alla luce dell’art. 8

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Osservazioni sul tema da parte degli studenti:

Giuseppina Privitera

Giorgio Pupillo

Giulia Raciti Longo

Sabrina Savoca

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA E PRESUNZIONI DI COSTITUZIONALITA’;

PROFILI DI COMPARAZIONE GIURIDICA: «E OLTR’ ALPE ?»;

COMMA 3 ART. 8 L.148/2011: «IL COMMA FIAT»;

CONCLUSIONI.

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Profili di costituzionalità:

Tesi di Del Punta: art 8 come “primo serio tentavo di dare stabilità alla

disciplina giuslavoristica;

Art. 39 come “reperto costituzionale”;

Sostegno diretto del legislatore al sindacato.

Profili di incostituzionalità:

Distorsione delle tutele minime offerte al lavoratore dall’ordinamento

comunitario;

Sovvertimento della gerarchia ordinaria delle fonti, in quanto pone la

legge come subordinata alla volontà contrattuale;

Comma 3, art.8 l.148/2011: “il comma Fiat” e l’interferenza del comma

3 nell’amministrazione della giustizia.