Gli Enti Locali. Cenni Storici La Costituzione italiana prevedeva già nel 1948 la suddivisione del...

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Cenni Storici

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La Costituzione italiana prevedeva già nel 1948 la suddivisione del nostro territorio in più Regioni (per l’esattezza 20, di cui 15 a statuto speciale) ma, a ciò si è arrivati solo anni dopo, nel 1970, quando lo Stato trasferì loro sia le funzioni amministrative sia il necessario personale.Successivamente, nel 1997, venne introdotta un’importante riforma,la riforma Bassanini. Essa attribuiva alle Regioni e agli enti locali i compiti e le funzioni che spettavano loro, mentre le restanti assegnazioni avrebbero riguardato lo Stato; in questo modo si è avuto un completo capovolgimento della logica presente fino ad allora: se prima la legge stabiliva quali dovessero essere i compiti dello Stato, assegnando alle Regioni e agli enti locali i restanti, ora sono, invece, prima quelli delle Regioni e degli enti locali i compiti specificati dalla legge, mentre sono competenza dello Stato tutte le altre materie non descritte in essa.Più avanti nel tempo, precisamente nel 2001 viene emanata una nuova legge costituzionale che cambia l’assetto vigente fino ad allora riguardante le potestà delle Regioni e degli enti locali: la differenza sostanziale rispetto alla precedente situazione sta nel fatto che grazie a questa nuova legge vengono identificati tre nuovi tipi di potestà:•La potestà legislativa esclusiva riservata allo Stato nelle materie elencate nell’art.117 dopo la riforma Bassanini•La potestà legislativa concorrente che viene esercitata dalle Regioni in base ai principi fondamentali definiti con leggi dello Stato•La potestà legislativa esclusiva delle Regioni nell materie escluse dalla competenza stataleIl principio più importante inseritosi nel nostro ordinamento (anche grazie al famoso trattato di Maastricht) è il principio di sussidarietà. Esso afferma che lo svolgimento di funzioni pubbliche deve essere svolto ad un livello il più possibile vicino a quello dei cittadini (sussidarietà orizzontale) e viene attratto ad un livello superiore solo nel caso in cui i mezzi dell’ente di livello inferiore non riescano a soddisfare a pieno una determinata richiesta. Sempre a riguardo di una migliore amministrazione del nostro territorio sono stati poi introdotti altri due principi:•Il principio di adeguatezza ( se un problema non può essere gestito da un determinato livello amministrativo, esso dovrà essere affidato al livello subito superiore senza il rischio, però, di allontanarsi troppo dal livello di origine del problema).•Il principio di differenziazione ( in città più numerose della norma o con maggiori possibilità economiche si possono affidare compiti di maggiore imortanza a enti come i Comuni e le Province rispetto a città che non posseggono queste caratteristiche).

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Le RegioniLa Costituzione ha previsto due tipi di Regioni: quelle a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale

(Sicilia,Sardegna,Valle d’Aosta,Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) sono dotate di un’ autonomia maggiore rispetto a quelle ordinarie sia

perché in alcune di esse vivono persone di cultura e lingua non italiana, sia perché le isole avevano esigenze diverse rispetto alle regioni del

continente. A ogni Regione spetta il potere di precisare la propria organizzazione interna mediante uno statuto che deve essere deliberato dal

consiglio regionale.

Gli organi della Regione sono:

•Il consiglio regionale, è formato da un numero di consiglieri compresi tra 30 e 80 ( a seconda della popolazione della Regione) e viene eletto

ogni 5 anni. Esso è l’organo deliberativo, indirizza l’attività amministrativa e politica della Regione e approva le leggi regionali.

•Il Presidente della Regione, è eletto direttamente dai cittadini e ha attribuzioni che corrispondo più o meno a quelle del presidente del

consiglio. Il consiglio regionale può dare la sfiducia al presidente, in questo caso il consiglio viene sciolto e si tengono nuove elezioni.

•La Giunta regionale, è l’organo esecutivo , si occupa quindi di eseguire appunto le deliberazioni del Consiglio. Insieme al presidente della

Regione formano il governo della Regione.

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Le Province

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Le Province sono enti intermedi tra comune e Regione, che rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo

sviluppo. La provincia esercita funzioni in materia di variabilità e trasporti, di edilizia scolastica, di servizi sanitari.

Gli organi della Provincia sono:

•Il Presidente della Provincia, è eletto direttamente dai cittadini con un sistema a doppio turno e nomina i membri della giunta provinciale. Il

Presidente della Provincia rappresenta la Provincia e presiede sia il consiglio provinciale sia la giunta.

•Il consiglio provinciale, è eletto contestualmente al presidente e resta in carica 5 anni.

•La Giunta provinciale, è l’organo esecutivo ed è composto dal Presidente della Provincia e da un numero di assessori che varia da 4 a 8 e che

sono scelti dal Presidente.

I comuni e le provincie hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria

nell’ambito dei propri statuti e dei proprio regolamenti.

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I Comuni

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I Comuni sono enti pubblici dotati di una propria autonomia, che svolgono importanti compiti in relazione a servizi di carattere sociale,

all’organizzazione del territorio e ad altre funzioni ad essi delegate dallo Stato. I comuni esercitano, inoltre, tutte quelle funzioni amministrative

che riguardano il territorio comunale. Al Comune spettano anche funzioni statali delegate come, ad esempio, i servizi di anagrafe, di stato civile e

il servizio elettorale.

Gli organi del Comune sono:

•Il Sindaco, è eletto direttamente dai cittadini in due turni comuni in Comuni con più di 15.000 abitanti e in un unico turno in Comuni con meno

di 15.000 abitanti.

•La Giunta comunale, è formata dal Sindaco e da un numero variabile di assessori compreso tra 4 e 16 a seconda della dimensione del Comune.

Ciascuno di essi si occupa, su delega del Sindaco, di un ramo particolare dell’amministrazione. Gli assessori sono nominati dal Sindaco e possono

essere da lui revocati.

•Il consiglio comunale, è formato da un numero variabile di consiglieri e resta in carica per 5 anni. È l’organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo del Comune. Controlla l’operato del Sindaco e della Giunta comunale, può dare sfiducia al Sindaco e, in questo caso, il Sindaco

decade dal suo incarico e si procede a nuove elezioni.

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Ringraziamenti

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Per la realizzazione di questo progetto si ringrazia la nostra amata, intelligentissima, colta, impeccabile, preparata, speciale, disponibile, simpatica e gentile Professoressa Rosapepe, la quale di sicuro dopo che avrà letto il precedente elenco di aggettivi metterà un bellissimo voto ai sottoscritti Grieco e Carleo.

Power Point Realizzato Da:David Grieco

EFrancesco Carleo

Power Point Realizzato Da:David Grieco

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