Gli effetti sul processo del venir meno della parte. Una storia infinita

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte. Una storia infinita (a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890) 1 Roma 26 febbraio 2014 Aula Magna della Corte di Cassazione Report dell’incontro a cura di Maria Acierno. Dopo la presentazione dell’incontro e il benvenuto ai relatori, e prima di dare loro la parola è stato posto in evidenza, il rilievo concreto del tema, agevolmente desumibile dal numero elevato di ricorsi e di questioni sottoposte all’attenzione della Corte relative all’incidenza degli eventi interruttivi non dichiarati sul complessivo svolgimento del processo e sulla sua durata oltre che sui diritti delle parti. Dalle relazioni del Massimario contenute nei materiali scaricabili dal sito (::)….risultano inoltre le non univoche posizioni della giurisprudenza ed i dubbi interpretativi attestati anche dalle ordinanze di rimessione oggetto della presente indagine. In questo quadro non lineare deve registrarsi l’incidenza dei fenomeni successori delle società di capitali dopo la riforma del 2006 e gli interventi regolatori di questa Corte, sulle interferenze della nuova disciplina normativa sui processi in corso (S.U. 19059 del 2010) ed in generale anche sui giudizi nuovi (S.U. 6079 del 2013). il prof. Costantino prima di svolgere la propria relazione, ha sottolineato il rilievo dei Dialogoi, momento di riflessione e confronto comune su questioni di natura processuale rimesse alle Sezioni Unite, alla loro sesta edizione, innovativamente aperti anche alla magistratura di merito. Saranno di seguito riportate le relazioni svolte e i numerosi interventi del dibattito. Relazione del prof. Costantino 1. La questione: ammissibilità dell’impugnazione in caso di eventi interruttivi verificatisi nel precedente grado di giudizio Eventi interruttivi (art. 299 c.p.c.) o Morte della parte persona fisica; o ; o ; o Estinzione della rappresentanza. Fattispecie interruttive: o Semplici (artt. 299, 300, co. 3°, 301 c.p.c.)

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

Una storia infinita

(a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890)

1

Roma 26 febbraio 2014 – Aula Magna della Corte di Cassazione

Report dell’incontro a cura di Maria Acierno.

Dopo la presentazione dell’incontro e il benvenuto ai relatori, e prima di dare loro la parola è stato posto in evidenza, il rilievo concreto del tema,

agevolmente desumibile dal numero elevato di ricorsi e di questioni sottoposte all’attenzione della Corte relative all’incidenza degli eventi interruttivi non

dichiarati sul complessivo svolgimento del processo e sulla sua durata oltre che sui diritti delle parti. Dalle relazioni del Massimario contenute nei materiali

scaricabili dal sito (::)….risultano inoltre le non univoche posizioni della

giurisprudenza ed i dubbi interpretativi attestati anche dalle ordinanze di rimessione oggetto della presente indagine. In questo quadro non lineare deve

registrarsi l’incidenza dei fenomeni successori delle società di capitali dopo la riforma del 2006 e gli interventi regolatori di questa Corte, sulle interferenze

della nuova disciplina normativa sui processi in corso (S.U. 19059 del 2010) ed in generale anche sui giudizi nuovi (S.U. 6079 del 2013).

il prof. Costantino prima di svolgere la propria relazione, ha sottolineato il

rilievo dei Dialogoi, momento di riflessione e confronto comune su questioni di natura processuale rimesse alle Sezioni Unite, alla loro sesta edizione,

innovativamente aperti anche alla magistratura di merito.

Saranno di seguito riportate le relazioni svolte e i numerosi interventi del dibattito.

Relazione del prof. Costantino

1. La questione: ammissibilità dell’impugnazione in caso di eventi

interruttivi verificatisi nel precedente grado di giudizio

Eventi interruttivi (art. 299 c.p.c.)

o Morte della parte persona fisica; o ;

o ;

o Estinzione della rappresentanza.

Fattispecie interruttive:

o Semplici (artt. 299, 300, co. 3°, 301 c.p.c.)

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Eventi realizzatisi dalla notificazione della citazione (dalla g ’ z m m

notificatorio (Cass., sez. III, 22454/2013) alla costituzione in giudizio;

Eventi realizzatisi nei confronti della parte costituita personalmente;

Morte o radiazione del difensore costituito.

Fallimento (art. 43 l.f. Cass., ss.uu. 7443/2008).

o Complesse (artt. 300, co. 1°, 2° e 4°, 286, 328, co. 1° e 2°, c.p.c.)

Evento realizzatisi nei confronti della parte contumace + notificazione o certificazione;

Evento realizzatisi nei confronti della parte costituita + dichiarazione del difensore

N.B.:

la fusione per incorporazione è causa di successione non anche di

interruzione (Cass. ss.uu. 8 febbraio 2006, n. 2637);

la cancellazione della soci g m m

successione nei confronti dei soci o del liquidatore, nei limiti di quanto i primi hanno ricevuto e in riferimento alla responsabilità del

secondo (Cass., ss.uu., 12 marzo 2013, n. 6070, 6071, 6072).

Non più: la z g m

determina la cessazione della materia del contendere (Cass., ss.uu., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062);

In riferimento al fallimento, occorre distinguere

i casi nei quali la controversia riguarda diritti personali del fallito, ’ . 43 . .

m ; ’ z

agli artt. 299 ss. c.p.c.

La questione gg ’ g g ’ z m ’ h z

del difensore e non si è perfezionata nel precedente grado di giudizio per mancanza del secondo elemento, perché:

il difensore non lo ha dichiarato dalla costituzione in giudizio alla chiusura

della discussione (ovvero fino al deposito delle comparse conclusionali e

delle memorie di replica: Cass. 5387 – 23042/2009 e successive);

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il difensore non lo ha dichiarato in occasione della notificazione della sentenza;

il difensore non lo ha dichiarato in occasione della notificazione ’ m g z ;

’ è h ( decorso del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle

memorie di replica: Cass. 5387 – 23042/2009 e successive) e la sentenza non è stata notificata.

I , g ’ mm ’ m g z proposta in caso di

o morte della parte persona fisica costituita in giudizio non dichiarata dal difensore;

o

giudizio non dichiarata dal difensore; o

in giudizio non dichiarata dal difensore; o estinzione della rappresentanza della parte costituita in

giudizio non dichiarata dal difensore;

o cancellazione della società dal registro delle imprese non

dichiarata dal difensore;

o fusione per incorporazione della parte persona giuridica non dichiarata dal difensore, che dà luogo a successione, non

anche a interruzione;

N g , , ’ m g z m ’ , , m

’ z ’ m della domanda; z g ’ h h m ,

’ m g z ’ m e da costoro soltanto può essere proposta.

In questo ambito, i criteri di soluzione della questione implicano, secondo la

g z C , ’ z ’ z m

generale: art. 1722 c.c. Cause di estinzione. «1. I m g : […]

4) m , ’ z ’ z m del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di

’ z ’ m g , ’ z ’ m è , g

eredi». in riferimento alla norma speciale:

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art. 300 Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace. «S g ’

avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti».

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la

z m ’ . […]»

Il quesito è : ’ . 300, . 1° 2°, .p.c. si applica soltanto nel grado o sancisce il principio di ultrattività della procura?

I ’ m ual’ è la responsabilità del

difensore che tace?

2. Gli interessi in gioco

’ h h ì ’ z

mm ’ m g z . ’ ’ g z

al contraddittorio. A g m z ’ rt. 816 sexies c.p.c. Morte, estinzione o

perdita di capacità della parte. «Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure

idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della

prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la

z g z , g ’ ».

La completezza anche se in chiave problematica della relazione introduttiva consente di procedere immediatamente alla illustrazione

delle ordinanze di rimessione alle sezioni Unite attraverso la relazione del dr Bianchini.

Relazione dr. Bianchini

Fin dal titolo z ’ m e oggetto

del presente incontro, dei m C h g , ’

– ( ’ z 10216/2013) – i confini applicativi di un obiter di

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Cass. Sez. Un 6070/2013- ’ ro ( ’ z 23890/2013) un

nuovo approccio interpretativo rispetto ai principi attestati da Cass.Sez Un.

10706/2006.

E’ g h m z g m

chiedano lumi circa una possibile divergenza rispetto ad interventi – anche

recentissimi, delle Sezioni Unite che per definizione dovrebbero dirimere sub

specie eternitatis - i momenti di distonia interpretativa ed assicurare pertanto

’ z m .

I due provvedimenti non a caso sono stati accomunati in questo seminario,

perché sono origi m ’ g z m

chiarificatore di situazioni che, se si considerassero regolate secondo i principi

indicati dalle sezioni Unite, porterebbero delle conseguenze non in linea

rispetto a precedenti ormai consolidati – la prima- o a principi di giustizia

sostanziale – la seconda –

L’ z z ’ g sulla estensione del

principio della insanabilità della erronea vocatio di un soggetto non più

esistente stabilito nella pronuncia delle S.U. n. 6070 del 2013 con riferimento

’ società cancellata dal registro delle imprese – qualora si fossero

costituiti i soggetti – nella fattispecie: i soci – che ne avessero in qualche modo

proseguito la soggettività.

La seconda ordinanza invece interessa la ritenuta non conformità a criteri di

equità della non ipotizzabilità di una condanna del difensore non più munito di

procura ( per morte del conferente) al pagamento delle spese , messa in

z ’ a della parte – non rappresentata.

Di fondo si delinea un contrasto tra due esigenze contrapposte di cui ciascuna

delle parti è latrice e che ben difficilmente possono trovare piana conciliazione

pur ’ z z nomofilattica: nel primo caso il conflitto è tra le

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esigenze di certezza del giudizio ( prevalente per i terzi che vantino diritti nei

confronti della società o del soggetto cessato/estinto) e la necessità di rendere

g ’ nte/società/soggetto estinto/defunto la

realizzazione del credito; nel secondo caso si fronteggiano esigenze di

rintracciabilità del referente tecnico della controparte sostanziale ( con

g ’ ’ x

alla parte rappresentata ) ed esigenze di non far gravare sulla parte che non

ha conferito la procura (comprendendovi gli eredi del conferente) le

conseguenze, in termini di condanna alle spese, di un giudizio introdotto con

un atto dichiarato inammissibile .

Nel caso di cessazione della società la necessità di un ulteriore- intervento

delle Sezioni Unite è parso necessario ’eventuale

estensione generale della insuscettibilità alla sanatoria della costituzione del

soggetto – persona fisica – erede della parte defunta, ponendosi il Collegio

della Seconda Sezione il problema della valutabilità del principio posto da S.U.

6070/2013 come regula juris di universale applicazione

Il venir meno della parte nel corso del processo non si pone peraltro solo in

termini di successione/legittimazione , coinvolgendo altresì una serie di altri

profili – peraltro non specificamente esaminati nelle due ordinanze di cui

sopra- quali la disciplina della interruzione.

Tale evento processualmente rilevante – il venir meno appunto del soggetto

che per primo iniziò il giudizio o contro il quale il procedimento venne iniziato –

’ m ù m m hé ncide

g m z h , g gg “ m ”

, m h ’ m h , , g

g , ’

aspirano: in un , ’” ” .

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Interruzione che è funzionalmente deputata a perpetuare – mediante la

riassunzione – ’ g h – per generale

convinzione della giurisprudenza ma non anche della dottrina- al giudizio di

legittimità ( pur se , da posizioni estreme secondo le quali neppure sarebbe

stato possibile, per gli eredi della parte defunta durante il procedimento di

cassazione, di costituirsi, la stessa Corte si è andata attestando su sponde più

tranquille, ammettendo tale costituzione : Cass. Sez. Un. 9692/2013 )

Anche in questo caso il punto di partenza è rappresentato da una opzione di

politica legislativa che sceglie quale dei vari profili coinvolti nella vicenda

(potenzialmente) estintiva dar maggior risalto – come sopra messo in

evidenza- e soprattutto quale sia il mezzo processualmente più congruo allo

scopo.

Il discorso allora si sposta dalla vicenda sostanziale, pur non priva di profili

problematici, anche relativamente alla prova che deve essere fornita circa il

collegamento tra la parte cessata e chi pretenda di agire in luogo di essa.

Esemplare, al riguardo, appare il richiamo alla controversa identificazione

della documentazione ritenuta congrua per dimostrare la propria qualità di

erede/ch m ’ , ’ z . 10371

3 maggio 2013 della II Sezione, rel Petitti, di rimessione alle Sezioni Unite.-

Sotto il profilo sostanziale viene in rilievo il meccanismo che di volta in volta

viene ritenuto congruo ai fini della emersione di tale accadimento (

naturalistico o formale che sia): sino alla novella legislativa n.6 del 2003. Con

tale innovazione che con ’ . 2495 cod. civ. . introducendo nel comma

“ m ’ z ”

contrasto con la sino ad allora imperante interpretazione circa la inidoneità

m z ’ z

fossero rimasti rapporti pendenti, si sono posti nuovi problemi applicativi.-

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Inoltre prima della novella legislativa 169/2007 – che ha introdotto il terzo

mm ’ . 43 gg m – ’ m

estintivo della dichiarazione di fallimento - ’ z ’ m

interruzione sul procedimento era lasciata alla disponibilità del procuratore

della parte defunta o cessata che poteva dichiararlo o meno in corso di causa.

Con due sentenze del 2009 (n. 26279/2009 ) e del 2010 ( 14699/2010) le

Sezioni Unite hanno evidenziato un contrapposto onere della parte avversaria

’ latu sensu , ’ z

h “g ” zz -e solo ad

essa- ’ m g z

-o-o-o-o-o-

Lasciando agli altri ’ z m m m

derivanti dalle ricadute sul processo delle affermazioni contenute nella

sentenza n. 6070/2013 delle sezioni Unite, preme di puntualizzare le ragioni

che hanno indotto il Collegio della seconda sezione a sollecitare un nuovo

intervento chiarificatore alle Sezioni Unite stesse.

– ù m m ’ z

soluzione da adottare va messo in rilievo:

a) - che la causa sottoposta al giudizio della seconda sezione era iniziata con

citazione notificata il 2 marzo 1990, dunque prima delle modifiche apportate

’ . 164 gg 353/1990 g z ; b)- che una

delle parti era deceduta prima della pubblicazione della sentenza di secondo

grado; c) – che il ricorso era stato notificato al procuratore della stessa, dopo

’ ; d) – che il controricorso delle parti che si erano dichiarate

eredi del de cujus era stato notificato prima del decorso del termine c.d. lungo

per l’ m g z g m – non risultando notificata la sentenza di

appello- : ciò posto, non essendo revocabile in dubbio la sussistenza del vizio

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della vocatio in jus del ricorso – indirizzato ad un soggetto che non era(più) la

giusta parte del processo- era principio consolidato che la costituzione degli

eredi della parte avesse un effetto sanante: 1 - dalla notifica del controricorso

– e quindi ex nunc – g ’ . 164,

modifiche operate con legge 353/1990 (sempre che avesse rispettato il

termine lungo dalla pubblicazione della sentenza); 2 - dalla notifica del ricorso

– e quindi ex tunc- se relativa alle cause c.d. di nuovo rito ( cfr. ex multis

Cass. Sez. V n. 776/2011; Cass. Sez. II n. 23522/2010; Cass. Sez. III n.

13395/2007;Cass. Sez. I, n. 7981/2007; Cass. Sez. Lav 21550/2004; Cass.

Sez. Lav n.6045/2003; ) .

Con la recente sentenza delle Sezioni Unite – n.6070/2013 del 13 marzo

2013- la soluzione – in termini di sanatoria- sopra prospettata è stata

z m m , ’ m

’ g m z h m

esame, essendo un portato logico della dichiarata applicabilità dei principi

successori laddove al ’ z , g z ,

fossero sopravvissute o sopravvenute delle entità patrimoniali non interessate

dal procedimento liquidatorio. Le Sezioni Unite hanno affermato che la erronea

evocazione di giudizio di una parte che n “g ”

comportava la nullità della vocatio in jus – e quindi la conseguente possibilità

di sanatoria a seguito della costituzione della parte pretermessa- quanto

piuttosto la inammissibilità del ricorso stesso, da dichiararsi anche di ufficio.

Tale affermazione implicitamente presupponeva che il vizio consistesse nella

radicale inesistenza della vocatio in jus , che solo in questo caso non si sarebbe

’ . 164 , g

conseguenza, il ricorso che ne fosse affetto sarebbe stato, sempre e

comunque, inammissibile.

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La non soddisfazione per la predetta soluzione , ad avviso del Collegio della

Seconda Sezione, sarebbe derivata non solo da una consolidata corrente

interpretativa contraria alla insanabilità della costituzione degli eredi, quanto

anche dalla considerazione che se pure si fosse voluto ricostruire il vizio in

termini di inesistenza della vocatio – peraltro difficilmente ipotizzabile, stante

la continuazione della personalità ’ - la

’ vrebbe comunque reso

irrilevante z “g ” , m m h

m m ’ g z h g z ero

partecipato tutti i soggetti che avevano diritto di esservi presenti .

Non si rinveniva poi, nella detta sentenza, alcun cenno ad una relativizzazione

della enunciazione della regula juris al caso in esame e, anzi, la portata

generale della surriferita statuizione appariva emergere dai richiami a

precedenti sentenze della Corte, che si riteneva di non condividere, che

trattavano la materia di citazione di parti defunte con connessa successiva

costituzione degli eredi (Cass. Sez. I n. 7981/2007; Cass. Sez. III n.

13395/2007).

-o-o-o-o-o-

Quanto alla seconda ordinanza interlocutoria n. 23890/2013, che si accomuna

al tema del dialogos per un aspetto secondario, vale a dire per la incidenza

della mancanza (sopravvenuta) di valida procura , questa volta al fine di

identificare il soggetto – m ’

professionale- ’ ’ ( h

inammissibile), mi è sembrato di scorgere una lesione di continuità logica tra la

parte motiva – che espone la non condivisione al principio di cui alla sentenza

delle Sezioni Unite n. 10706/2006 , laddove riconosce la possibilità di una

condanna diretta al difensore al quale non è mai stata conferita procura o al

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quale la procura sia stata apparentemente conferita da soggetto del tutto

estraneo al processo o addirittura inesistente, rispetto al dispositivo ’

ordinanza di rimessione al Primo Presidente, in cui si pone a parametro della

non condivisione del dictum delle Sezioni Unite, una valutazione di merito

della condotta di tali soggetti - ’ m

del procedimento- dalla quale desumere il disinteresse alla prosecuzione del

processo. Appare necessaria al riguardo una delibazione di elementi di fatto

che difficilmente emergerebbero dagli atti e che, comunque, non sarebbero

h , ’

conseguenza che gli stessi, non interessando direttamente il processo, non

sarebbero neppure delibabili ne ’ m g z g m .

N z ’ gg

pagamento delle spese di lite si discute della legittimazione dello stesso ad

esser parte di quella specifica frazione di procedimento. La valutabilità di tale

presupposto, ad avviso di chi scrive , introdurrebbe un sub procedimento (

perché interessante, in thesi , parti diverse da quelle del procedimento

principale ) la cui ammissibilità formerebbe oggetto di verifica senza i soggetti

( i successori della parte irritualmente rappresentata) nella cui sfera giuridica

’ g z .

-o-o-o-o-o-

V ’ m g – del tutto parziale per la loro

“ ” h zz rgomentativa – si propongono le seguenti

osservazioni.

Si è ’ m ’ identificare i propri legittimi

contraddittori che incontrerebbe il terzo creditore della società cancellata –

soprattutto se di grandi dimensioni- laddove si volesse mantenere la

qualificazione della vicenda processuale derivante dalla cancellazione dell’

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societario in termini di successione ex art. 110 cpc – con la conseguente

necessità di evocare in gi z “g ”. A g appare

peraltro agevole rimarcare che, al di là della speranza di recupero,

processualmente la presenza deg “ ” ,

essere assicurata dalla notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc: il

problema poi non si pone, o, quanto meno non si pone in termini di

sanabilità, a latere actoris , laddove sia il procuratore della parte

/ / ’ m g ’

potenzialmente interruttivo, interessando tale vicenda la sola identificazione

del soggetto assoggettato alla condanna alle spese.

S è ’ h ’ m ocessualmente valido per

poter coniugare il venir meno della società con la sua presenza in giudizio,

senza passare per la notifica ai soci, sarebbe costituito dalla ultrattività della

procura conferita dalla società ancora non cancellata: soluzione elegante ma

h m ’ m h m

la fictio di perpetuazione del mandato al solo grado di giudizio rispetto al quale

’ m è .

Non appare condivisibile postulare, come qualcuno dei relatori ha suggerito, la

separazione della vicenda di cessazione/estinzione in termini successori dalla

, m “

” : g m h ’ g ’ z one di

figure giuridiche a contesti diversi da quelli di letterale riferimento, in tanto può

rivestire una logica, utile per la discussione, in quanto avvenga per la intera

fattispecie: in altri termini, se si postula una successione si presuppone una

esti z h “ “

necessariamente universale

-o-o-o-o-o-

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In conclusione, dopo aver fatto tesoro delle suggestioni ricostruttive apportate

nel presente seminario si può osservare che in ordine alla prima

(cronologicamente) ordinanza interlocutoria, risulta sostanzialmente ribadito

h , ’ fetto di inammissibilità sulla impugnazione

derivante dalla vocatio di un soggetto oramai estinto, abbia ricevuto più

consensi che dissensi la ric z z ’ m

’ ’ . 164 ( h S z

Unite, con particolare autorevolezza, ebbero a propugnare nella sentenza n.

11394/1996 in ipotesi di successione nel processo)

All’illustrazione del contenuto e dei profili critici delle ordinanze di rimessione

segue la relazione del prof. Proto Pisani

Il problema da affrontare è complesso come tutti quelli che pongono in

correlazione diritto sostanziale e . L’ . 2495 . . g

z ’

cancellazione.

E’ z S.U. 6070 2013

’ z z m h superi il binomio

inesistenza/inammissibilità, in funzione di connessione/continuità. Si tratta di

z ’ z ’è g m

g ’ z ’ mm .

L’ . 328 . . . è una norma eccezionale applicabile esclusivamente ai

segmenti procedimentali in essa indicati.

Occorre procedere ad una piccola correzione della sentenza delle S.U. n. 6070

del 2013 mediante i principi contenuti in 12394 del 1996.

Prima della pubblicazione della sentenza, in caso di evento interruttivo non

h g z ’ m g z

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confronti del soggetto defunto il corr ’ . 164 od. proc. civ.

’ultrattività del mandato, ’ . 300 . .

civ. I problemi del difensore con le parti sostanziali non dovrebbero riguardare

le tecniche processuali di soluzione dei problemi. C’è h

’ . 164 . . . solutivo perché salva

’ m g z z m

m ’

medesimo (i cui riflessi sono affrontati nella seconda ordinanza interlocutoria)-

Conclude le relazioni il dr. Celentano, che offre il punto di vista della

giurisprudenza di merito

I z , g z . C ’U R

Formazione Decentrata presso la Corte di cassazione per avermi dato

’ rtunità di partecipare ad un evento prestigioso come questo, e per la

g g , ’ zz g

della platea degli spettatori.

In secondo luogo, ritengo opportuno precisare che la ragione per cui il

prof. Costantino ha convinto gli organizzatori a chiamarmi a partecipare al

dibattito su cui è incentrato questo incontro ovviamente non è quella di far

conoscere le mie personali idee riguardo alle specifiche questioni sollevate

dalle ordinanze interlocutorie n. 10216/2013 della Seconda sezione civile

(Pres. Piccialli, Est. Bianchini) e n. 23890/2013 della Prima sezione civile (Pres.

Salmè, Est. Forte) della Corte di cassazione, che saranno ormai fra poco

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

Una storia infinita

(a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890)

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affrontate dalla stessa Corte a Sezioni Unite, bensì quella di sentire dalla viva

voce di un giudice di merito e, in particolare, di un magistrato che esercita di

m z g ’ ù

giudizi pendenti – g ’ – ’ incerto stato

della giurisprudenza in ordine agli effetti sul processo del venir meno delle

parti e, in particolare, dei vizi e delle conseguenze delle impugnazioni proposte

da o contro parti ormai non più esistenti fisicamente e/o giuridicamente.

Cercherò pertanto di attenermi il più possibile alla conseguente implicita

g ’ g gg , h z m m ,

piuttosto che di prospettare soluzioni.

Credo però che non esorbiti dal compito assegnatomi osservare che dalla

sempl ’ z . 10216/2013 m

’ h ’ mm – potremmo dire in sé, poiché non

dipendente da un vizio di carattere formale – ’ m g z

contro una parte ormai estinta, che per la verità mi pare chiaramente

esplicitata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 6070

del 12 marzo 2013 (Pres. Preden, Est. Rordorf)1 ben oltre quanto dica la

1 E massimata come segue: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento

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z , “ g ” ,

m , “ m ”.

Ma non è precisamente questa la sensazione che, almeno io ed i miei

gh z C ’ , m

lettura di questa sentenza.

La Corte di cassazione a g h z’ mm

impugnazioni proposte da o contro società (cancellate dal registro delle

imprese oppure, prima del 1° gennaio 2004, incorporate per fusione in altre

società e perciò) estinte (cfr., per il primo caso, ad es., Cass., Sez. V, 6 giugno

2012, . 9110, . . D’A z 2, e Cass., Sez. III, 21 dicembre 2011, n.

27905, Pres. Preden, Est. Amendola3; per il secondo caso, Cass., Sez. V, 16

non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso».

2 Secondo la cui massima ufficiale: «La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, analogamente a quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il socio precedentemente estraneo al processo nei confronti di una società di persone che, parte nei precedenti gradi di giudizio, era stata poi cancellata dal registro delle imprese)».

3 Secondo la cui massima ufficiale: «In tema di fusione di società perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a partire dall'ultima delle iscrizioni nell'ufficio del registro delle imprese prescritte dall'art. 2504 cod. civ. la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi

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maggio 2012, n. 7676, Pres. Adamo, Est. Terrusi4), talvolta espressamente

’ g ’ z

morte della persona fisica (cfr. sent. ult. cit.), oppure confermato sentenze che

h mm ’ ad litem di

una persona fisica già deceduta (sia pur nella fase successiva a quella in cui il

suo decesso, se dichiarato o notificato dal suo procuratore, avrebbe prodotto

’ z ) m ’ m ( .: C ., S z. I, 13

maggio 2011, n. 10649, Pres. Vitrone, Est. Scaldaferri5; Cass., Sez. III, ord. 5

di quella che si estingue. Ne consegue che l'impugnazione proposta dalla società incorporata dopo il perfezionamento dell'incorporazione è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato ma da soggetto inesistente».

4 Secondo la cui massima ufficiale: «L'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica. Ne consegue che, per difetto assoluto della "giusta parte" processuale, è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo».

5 Secondo la cui massima ufficiale: «Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi dopo la chiusura della discussione, ma prima della pubblicazione della sentenza, non sussiste la c.d. stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento, nè si verifica alcuna ultrattività della procura conferita al suo difensore. Invero, l'art. 328 cod. proc. civ. è rivolto non soltanto a modificare la decorrenza dei termini per impugnare, ma, soprattutto, ad esprimere il principio generale, secondo il quale l'intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione attiva ad impugnare e passiva a ricevere la notificazione della sentenza, in tal modo riconoscendo la norma, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l'automatica efficacia di quei mutamenti. Né a diversa conclusione conduce il disposto dell'art. 300 cod. proc. civ., il quale concerne la sola fase processuale in cui il mutamento della situazione soggettiva della parte si è verificato ed è insuscettibile di interpretazione estensiva, o dell'art. 286, primo comma, cod. proc. civ., che, nel necessario coordinamento con l'art. 328 cod. proc. civ., induce a interpretare la facoltà di scelta, da esso attribuita al notificante, non già tra la notifica nei confronti del deceduto e quella nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., bensì tra quest'ultima e la notifica agli eredi stessi singolarmente e personalmente nel loro domicilio».

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marzo 2009, n. 5387, Pres. Preden, Est. Frasca6), senza alcuna indagine sulla

z g ’ m g g ’ z

controparte, od ancora dichiarato inammissibili impugnazioni proposte per

errore inescusabile contro la parte deceduta (cfr. Cass., SS.UU., 19 dicembre

1996, n. 11394, Pres. Sgroi, Est. Borrè7).

Mancavano solo pronunzie della Suprema Corte che pervenissero alla

medesima conclusi , è ’ mm é ’ m g z ,

h z ’ m g z

6 Secondo la cui massima ufficiale: «Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel giudizio di primo grado prima della chiusura della discussione (ovvero dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e durante la pendenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui l'evento si riferisce, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione dev'essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati. Ne consegue che, in caso di morte della parte verificatasi nella predetta fase, deve considerarsi inammissibile l'appello proposto dal difensore (nominato nel grado precedente) per conto del "de cuius", non essendo il diritto di impugnazione riferibile a questi, bensì esclusivamente al successore».

7 Secondo la cui massima ufficiale: «In caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Ove ciò non avvenga - in quanto l'appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla controparte di proporre appello contro di essi - si verifica una nullità dell'impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell'ipotesi, esclusivamente "ex nunc", a norma dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995) per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d'impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine "breve"). È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell'indicata ipotesi, venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell'intestazione della sentenza d'appello continui a figurare, per mero errore materiale, l'indicazione della parte defunta».

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deceduta la cui morte non fosse stata dichiarata o notificata dal suo

procuratore ad litem o comunque non fosse ancora emersa da atti del

processo, per completare il mosaico.

M ’ m z ’ mm ( é , m , m

g z ’ ’ m g z / z )

h ’ m g z o una persona fisica deceduta o una

società estinta ci sembrava essere il più logico – e, tutto sommato, equilibrato

– sbocco del travagliato itinerario percorso dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione segnato, per limitare lo sguardo agli anni più vicini a noi, dalla già

citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11394 del 19 dicembre 1996 e dalle

sentenze delle Sezioni Unite n. 15783 del 28 luglio 2005 (Pres. Carbone, Est.

Luccioli)8 e n. 26279 del 2009 (Pres. Carbone, Est. Bucciante), secondo la

8 Secondo la cui massima ufficiale: <Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia "ex nunc", della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. - il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente

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quale m , m’è , ’ m g z z

pronunziata nei confronti di una persona fisica deceduta deve essere rivolta e

g ’ m , m m m

è ’ e ignoranza, anche se incolpevole, di tale

evento, giacché:

) “g ” g , ’ .

111 C ., “g ”;

b) «l’eccezionale deroga introdotta dall’art. 300 c.p.c., che consente la

prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo

procuratore non dichiara o notifica l’evento, non può … essere ritenuta

operante indefinitamente, anche nell’eventuale grado successivo del giudizio»;

c) «le norme in tema di impugnazione fanno tutte dipendere la validità dei

relativi atti da presupposti prettamente oggettivi, sicché non lasciano spazio

alcuno per attribuire rilievo a condizioni interne di “buona fede”».

legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando". (Nel caso di specie, relativo a giudizio introdotto anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C. ha cassato quindi senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo, alla luce degli enunciati principi, che il processo non potesse essere proseguito nei confronti di una delle parti - divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, senza che tale evento fosse stato dichiarato o notificato dal procuratore costituito - essendo stato l'atto di appello notificato ai suoi genitori, nella qualità di esercenti la potestà, in data nella quale era ormai cessata la loro rappresentanza legale)».

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V è h ’ m z z

g z ’ vocatio in ius della parte deceduta,

limitandosi ad escludere che potesse essere sanato secondo il meccanismo

’ . 291 . . ., ed era stata seguita da diverse pronunzie a sezioni

semplici che avevano continuato a ripetere, in conformità con quanto

affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11394 del 1996, che, nei giudizi

z 30 1995, ’ m g z posta contro una parte

deceduta era affetta da un vizio concernente la vocatio in ius che ne provocava

, ’ m , ’ . 164 . . .,

costituzione degli eredi o dalla rinnovazione della citazione, con effetti ex tunc,

’ m g g ’

controparte (cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 2011, n. 776, Pres. Plenteda, Est.

Persico9), h , z m ’ ,

validità z h z ’ m g

’ ( . C ., S z. II, 19

9 Secondo la cui massima ufficiale: «In caso di morte della parte verificatasi dopo la pubblicazione della sentenza, trovando applicazione l'art. 328 cod. proc. civ., l'impugnazione notificata al procuratore della parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Qualora, però, il giudice, rilevata la nullità, ordini la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, ai sensi del comma 2 dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo vigente, così come modificato dall'art. 9 della l. 353 del 1990), la notifica ha efficacia sanante del vizio, con effetto ex tunc».

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novembre 2010, n. 23522, Pres. Schettino, Est. Migliucci10) oppure erano, in

relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, tornate a conformarsi

alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1865 del 2 aprile 1981, affermando la

’ m g z h

g ’ m ( . C ., 10 marzo 2010, n. 5841, Pres.

Carnevale, Est. Ragonesi11).

Tuttavia, ’

conclusione di ciascun grado di giudizio della procura ad litem rilasciata dalla

parte poi deceduta ed affermata con decisione la necessità, anche di carattere

z , h ’ m g z “g ”,

m g ’ m g z gg

ormai estinto e dunque fisicamente e/o giuridicamente inesistente (anziché

contro il soggetto fisicamente e giuridicamente esistente e passivamente

10 Secondo la cui massima ufficiale: «Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che dell'evento fosse a conoscenza la controparte, e non già nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel giudizio di gravame, la nullità dell'impugnazione, affetta da vizio relativo alla "vocatio in jus" per omissione del requisito di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ., è sanata con efficacia "ex tunc", ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell'atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata».

11 Secondo la cui massima ufficiale: «In caso di morte della parte vittoriosa, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima della notificazione della stessa, effettuata dal procuratore del defunto, sottacendo la circostanza della morte, deve ritenersi valida l'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta presso il predetto procuratore, qualora sia accertata l'incolpevole ignoranza dell'evento da parte dell'appellante».

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legittimato) affetta da una nullità di carattere formale sanabile ex tunc e

dunque idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata:

- sia perché ’ . 164, . 1, . . . g ’ m

’ zz ’ g z ,

evidentemente ben diverso da quello della precisa direzione della vocatio in ius

verso un soggetto compiutamente identificato ma estinto ( ’è h è

mancata qualche pronunzia della stessa Suprema Corte che ha ritenuto

attinente addirittura alla editio actionis il vizio derivante dalla citazione in

giudizio di una persona fisica deceduta, anziché dei suoi eredi12);

- sia perché la stessa Corte di cassazione, come sopra evidenziato, anche

m ’ z ’ g z

g ’ , m

simmetrico discorso in relazione al ca ’ m g z ,

anziché contro, un soggetto ormai estinto, che infatti non sembrava esitare

12 Cfr. Cass., Sez. VI.2, 12 luglio 2013, n. 17298, Pres. Settimj, Est. Manna, secondo la cui massima ufficiale: «In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all'"editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello».

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’ m mm g ex tunc ai

m ’ . 164, . 1 2, . . .;

- sia ancora hé ’ h ’ m g z

parte deceduta sia nulla ma sanabile ex tunc è asimmetrica pure rispetto alla

m z h ’ g z m g

notificato ad un soggetto inesistente è assolutamente inidoneo ad instaurare il

contraddittorio processuale e dunque è esso stesso giuridicamente inesistente

(in questo senso Cass., Sez. II, 3 agosto 1984, n. 4616) ovvero affetto da una

nullità assoluta ed insanabile rilevabile in ogni stato e grado del processo (in

’ : C ., S z. ., 14 g 1999, . 8670; C ., S z. III, 5

dicembre 1994, n. 10437; Cass., Sez. III, 14 aprile 1988, n. 2951; Cass., Sez.

III, 1° ottobre 1985, n. 4758; Cass., Sez. II, 23 maggio 1985, n. 3108; Cass.,

Sez. II, 6 aprile 1983, n. 2400; Cass., Sez. II, 12 gennaio 1979, n. 244).

Analoghe considerazioni facevano fortemente dubitare della coerenza

m z m z ’ ad

litem rilasciata dalla persona fisica poi deceduta al grado (o, per meglio dire,

) g z ’è

dalla sentenza dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 10706 del 10

maggio 200613, cioè della negazione del potere del giudice di condannare alle

13 Secondo la cui massima ufficiale: «In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto

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g z ’ h ’ m g z m

per conto di una persona fisica già deceduta invocando la procura ad litem da

questa conferitagli, come ora chiaramente evidenziato dal ’ z

interlocutoria n. 23890 del 22 ottobre 2013 (Pres. Salmè, Est. Forte), con cui

la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente

di valutare se assegnare alla Sezioni Unite una causa in cui si pone una siffatta

questione.

D’ , ’ z ’ g z

h “g ” aveva già portato la Suprema

Corte ad affermare inammissibili le impugnazioni proposte da o contro i

successori a titolo universale delle parti (come nel caso degli eredi della

persona fisica deceduta od in quello della società che, prima del 1° gennaio

2004, aveva incorporato per fusione altra società) nei cui confronti era stata

pronunziata la sentenza impugnata che non avessero fornito la prova della loro

qualità, anche in casi in cui questa non era stata contestata dalle controparti

(cfr. Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4468, Pres. Carbone, Est. Forte).

nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo».

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La linea di tendenza nella giurisprudenza della Corte di cassazione dunque

già ci sembrava quella della direzione poi presa dalla sentenza delle Sezioni

Unite n. 6070 del 2013, che dunque è in definitiva intervenuta, per tornare alle

m , “ m ” , m

dal prossimo ulteriore intervento delle Sezioni Unite, riportarlo alla calma, a

m gg g ’ mm ’ m g z

gg , h ’ z . 10216 2013

m “ ”, m

probabilmente ormai costituzionalmente necessaria estensione, forse possibile

h , ’

della rimessione in termini, oltre che ai giudizi iniziati dopo (come già ritenuto

da Cass., Sez. II, 14 giugno 2012, n. 9792, Pres. Triola, Est. Giusti)14, anche a

quelli pendenti alla data del 30 aprile 1995.

14 Secondo la cui massima ufficiale: «L'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, operante nella specie "ratione temporis"), dovendo essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, trova applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine. Ne consegue che deve ritenersi incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, in relazione al termine di venti giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la parte che abbia dimostrato che il decreto di pagamento delle spettanze dell'ausiliario del giudice era stato spillato ad un biglietto di cancelleria, rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica, riguardante altro procedimento, avendo ciò precluso all'interessato la completa conoscenza del provvedimento ai fini dell'esercizio della facoltà di opposizione, senza che possa ritenersi equipollente, per la decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto "aliunde" del decreto di liquidazione, in quanto allegato alla richiesta di pagamento recapitata dall'ausiliario».

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

Una storia infinita

(a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890)

27

Ma, siccome pare del tutto improbabile che le Sezioni Unite torneranno ad

m ’ ia ultrattiva della procura ad litem conferita

dalla parte venuta meno anche in relazione ai gradi di giudizio successivi a

’è z

dichiarata o notificata dal suo procuratore (peraltro da ultimo negata da Cass.,

Sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22750, Pres. Finocchiaro, Est. Scrima15, anche in

relazione alla fase processuale successiva alla riassunzione del processo

interrotto), sotto il profilo eminentemente pratico, è evidente che forte è e

m ’ g z h g ’ ,

abbandonando inveterate e, a mio avviso, disdicevoli prassi, verifichi con

attenzione il prima possibile (e dunque normalmente in occasione della prima

z g z ’ ) ’ è m

m m “g ”, è

g m ’ g m .

Il tradizionale atteggiamento passivo dei giudici del ’

confronti di questo e di altri problemi di carattere processuale, sebbene in

buona parte giustificato ed alimentato dagli enormi carichi di lavoro che da

tempo li affliggono, è infatti certamente causa della tardiva emersione di tali

15 Secondo la cui massima ufficiale: «Per fase del processo non deve intendersi solo quella costituita da un grado di esso ma anche quella che si chiude con la sua interruzione, sicché il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato (nella specie, la morte) non è legittimato a riassumere, in base alla procura originariamente rilasciatagli, il processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato».

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

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(a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890)

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problemi e della conseguente tendenza dei medesimi giudici a risolverli in

maniera poco rigorosa, giacché il rigore imporrebbe soluzioni che essi reputano

ingiuste sol perché tardive e non già perché non condivise.

A è ’ m m ggior novità della sentenza n.

6070 del 2013: la pressoché piena accettazione di una concezione

antropomorfa – ù “tanatomorfa” – della

g h g ’ z e le conseguenze che

le Sezioni Unite ne hanno tratto e la giurisprudenza che si muoverà nel loro

solco potrebbe darne.

Dopo aver ribadito che la cancellazione dal registro delle imprese

m ’ z ,

costitutiv , m ’ z ,

efficacia dichiarativa, se avvenuta dopo il 1° gennaio 2004 (od a partire da tale

data se avvenuta prima), come già affermato dalle Sezioni Unite con le

sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 (Pres. Vittoria, Est.

Forte)16, la sentenza n. 6070 del 2013 ha infatti affermato:

16 Secondo la cui massima ufficiale: «In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le

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(a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890)

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a) che la cancellazione della società dal registro delle imprese nonostante

’ z ò

per ciò solo essere cancellata, mentre ben può essere cancellata la

cancellazione dal registro delle imprese della società di persone che, pur

cancellata dal registro delle imprese, continui ad operare;

) h ’ z m ’ tinzione dei debiti

sociali;

c) che dei debiti della società estinta rispondono i soci, illimitatamente o

nei limiti delle somme da loro riscosse sulla base del bilancio di liquidazione, a

seconda del tipo di società (arg. ex art. 2495, co. 2, e 2312, co. 2, c.c.);

d) che il passaggio dei debiti della società estinta ai soci costituisce un

fenomeno di carattere successorio, analogo alla successione a titolo universale

degli eredi nel caso di morte della persona fisica, che non determina la

novazione delle g z è ’

somme sulla base del bilancio di liquidazione;

e) che spetta ai soci che vogliano negare o limitare la loro responsabilità

per i debiti sociali opporre al creditore agente di non aver ricevuto nulla dalla

liquidazione della società estinta o, nel secondo caso, il valore di quanto

ricevuto dalla liquidazione della società estinta;

società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data».

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

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(a proposito di Cass., sez. II, 30 aprile 2013 n. 10216 e di Cass., sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23890)

30

) h ’ z m é mm

’ z , ma può al più far presumere la

rinunzia ai crediti sociali incerti o comunque illiquidi;

g) che i crediti della società estinta (cui non può nemmeno presumersi che

questa abbia rinunziato) si trasferiscono automaticamente ed immediatamente

ai soci (o, per meglio dire, salvo il caso del socio unico, alla collettività dei

soci), secondo un fenomeno successorio analogo a quello descritto nel trattare

dei debiti sociali;

h) che la società estinta non può iniziare nuovi giudizi, né può essere

convenuta in nuovi giudizi, anche di impugnazione;

) h ’ z è g z

di cui è parte la società estinta analogo alla morte della parte persona fisica;

j) h ’ m g z a dichiarata

inammissibile;

k) che nei giudizi di cui è parte la società estinta, a questa succedono, ai

’ . 110 . . ., ;

l) che a questi principi fa eccezione il solo caso del procedimento per la

dichiarazione di fallimento nei confronti di una società dichiarata estinta.

E ciascuna di queste affermazioni meriterebbe un approfondimento che

tuttavia credo che non sia in questa sede consentito poiché esorbitante dalle

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

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specifiche questioni toccate dalle ordinanze interlocutorie nn. 10216 e 23890

del 2013 e per il limitato tempo a nostra disposizione.

Terminate le relazioni introduttive inizia il dibattito.

Prof. Acone

N ’ z m .

Si tratta di fenomeni diversi. L’ z è z ,

. L’ z h x . 2495 . .

è ’ z , h .

La cancellazione spesso nasconde un meccanismo fraudolento per non pagare i

debiti sociali.

L’ . 328 . . . è m m m z .

L z ’ m g z g m gg .

Il vizio relativo ’ z g è z m

’ . 164 . . . m ’ mm . N

mescolare i due regimi giuridici.

Prof. Dalfino

I.- A m z ’ m

«venir meno» della società nel corso di un processo che la vede parte in causa, è indispensabile partire da una premessa, soltanto apparentemente

ovvia e banale, in realtà dagli interpreti spesso obliterata oppure sottovalutata: gli eventi che riguardano gli enti non possono non essere

assoggettati a regole differenti da quelli che riguardano le persone fisiche, ’ g g .

Invero, la tendenza alla antropomorfizzazione è frutto di un errore prospettico. Quando si parla di persona giuridica (ma il concetto può essere

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Gli effetti sul processo del venir meno della parte.

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esteso agli enti in generale, ove muniti di una soggettività distinta dalle persone fisiche che ne formano la compagine) si ricorre ad uno «strumento del

linguaggio giuridico, utile per riassumere –insostituibile, anzi, in questa funzione semantica – una complessa disciplina normativa di rapporti

intercorrenti tra persone fisiche». Questa premessa deve servire a guardare con sospetto o comunque a

considerare illusorie e fuorvianti le operazioni ermeneutiche che, partendo da ’ m entità radicalmente differenti, cercano di

risolvere i problemi attraverso un disinvolto ricorso alla analogia. Così, con

particolare riferimento alle vicende tradizionalmente (ormai non più) inquadrate dalla giurisprudenza nello schema estintivo-successorio, si pensi al

’ z z beni del defunto, istituti che, pur presentando elementi in parte simili (come la

funzione di evitare ai creditori il pregiudizio che possa derivare dalla co m ’ g

soggetto), sono profondamente diversi quanto ai soggetti legittimati (v. art. 515 . .), ’eventus damni e agli effetti che

rispettivamente producono. O ancora al rinvio, effettuato sempre dalla giurisprudenza (e talvolta ripreso, anche di recente e per la verità più

plausibilmente, da una parte della dottrina, sia pure in relazione alla ben diversa vicenda della cancellazione delle società dal registro delle imprese),

’ z ’ , g successione nei debiti pregressi delle ormai estinte unità sanitarie locali.

II.- Dai brevi rilievi appena svolti discende che il «venir meno» della parte non soltanto si realizza in maniera inevitabilmente differente per gli enti e per

h , m , z ’ g , è anche a produrre conseguenze non coincidenti sul processo in corso.

L z ’ . 110 . .c. ed è connessa alla «morte» o ad « ». S ’ m , ’ m g

è z ’ h è , indipendentemente dal momento in cui può dirsi perfezionata la fattispecie

estintiva e dalla formula volta a volta utilizzata (cessazione, soppressione, z ì ), “ ” ( z

z , , , , ’ ) natura, pubblica o privata.

L’ . 299 . . . parla soltanto di «morte» della parte. Ciò è alquanto significativo e coerente con il comune denominatore degli eventi interruttivi

contemplati dalla stessa norma, rappresentato dalla involontarietà. Invece, le

vicende idonee ad incidere sulla integrità soggettiva degli enti in senso estintivo, modificativo, evolutivo, trasformativo, sono sempre volontarie. Ne

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g h m ’ . 110 ( ) g art. 299 ss. c.p.c. (interruzione del processo) può e deve valere soltanto per le

persone fisiche. Una conclusione questa in linea, del resto, con la premessa necessità di differenziazione di regole, principi e schemi applicabili nei due

casi.

III.- In particolare, in relazione agli enti si assiste alla interruzione della sequenza estinzione-successione in universum ius, tipica delle persone fisiche.

Il fenomeno successorio prescinde dalla estinzione.

Invero, esistono molteplici modelli successori, regolati, per quanto riguarda gli enti privati, principalmente dalla normativa generale del codice

civile e, per quanto riguarda gli enti pubblici, dalle disposizioni stabilite, volta , g . Q h , ’ m g ,

aversi per le persone fisiche, la successione a titolo universale per atto tra vivi, in relazione agli enti è un fenomeno perfettamente concepibile, anzi,

espressamente previsto.

IV.- Con riferimento specifico alla cancellazione della società dal registro delle imprese, premesso che nessun dubbio ormai può sussistere sulla sua

efficacia costitutivo-estintiva. Consapevoli che nessuna ricostruzione, per quanto attenta, approfondita e

raffinata, è in grado di offrire risultati pienamente appaganti, si può provare ciononostante a impostare il discorso in maniera tale da rispettare il più

possibile il (pur non esaustivo, come visto) dato normativo e aumentare le

chance di soddisfazione dei soggetti che la cancellazione non hanno voluto o ’ m g .

Orbene, la soluzione preferibile sembra essere quella secondo la quale alla z ’ m g g

ex soci. In tal senso, depone il tenore letterale (cui corrisponde la ratio della

) ’ . 2495, 2° mm , . ., h , m m 2003, m h zz ’ gg m

(«[…] dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla

concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione […]»).

Almeno in questo la norma è chiara nel senso che, se fenomeno ’è, , é é

(tanto meno, dal momento che neanche sono menzionati) in quelli attivi.

Sul piano processuale, la fattispecie dovrebbe per coerenza essere ’ m ’ . 111 . . ., h , ,

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a titolo particolare nel diritto controverso. In particolare, la vicenda in parola ’ mortis causa (là dove

’ , g va ribadire, è costituito dalla cancellazione della società dal registro delle imprese), della quale si occupa il 2° comma della norma

appena menzionata. S hé, è h ’ m ’ z

parte, quanto quello della successione a titolo particolare, è anche vero che il processo non «è proseguito dal successore universale o in suo confronto»,

hé ’è.

Q z m h ’ z ’ . 111 . . . avvenire soltanto accettando di apportare taluni aggiustamenti.

I , “ m ” , continuare da o nei confronti (non di un inesistente successore universale,

bensì) delle parti originarie, nel caso di specie, il creditore-attore e la società cancellata, in virtù di un principio di perpetuatio legitimationis a sua volta

corrispondente ad una fictio iuris, che, se non desta alcuno scandalo in z h ’ z i

confronti del defunto allorché il difensore non dichiari e sino a che non dichiari ’ , m gg g z (

agli enti in generale). La soluzione sarebbe anche ragionevole, in quanto terrebbe in adegua z ’ h h

g ’ g z g z ’ .

Non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che gli ex soci, in quanto

successori a titolo particolare, possano partecipare al processo. Qui si rinviene z h m ’ . 111 . . . I ,

caso, non vi è luogo per alcun provvedimento di «estromissione» (se non del tutto formale e con riferimento alla società cancellata) ai sensi del 3° comma e

la sentenza potrebbe essere emessa nei loro confronti, unici legittimati, m m , ’ m g z .

In caso di mancata partecipazione, gli ex soci devono comunque ritenersi

legittimati attivamente m ’ m g z z , sensi del 4° comma, che in ciò si applica in maniera piuttosto piana.

N gg g ’ g z h ’ z m C z m legittimazione

’ m g z , è . A z , ’ m z , la quale si è più volte espressa preferenza, che esclude si possa ravvisare una

z g ’ . 110 g . 299 . . . .,

m z ’ . 111

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c.p.c., pur con gli aggiustamenti su indicati, le cose si semplificherebbero alquanto.

I , ’ z , processo potrebbe proseguire anche nei gradi successivi da o nei confronti

della società, quale parte originaria, la cui soggettività sarebbe prolungata in virtù di quel principio di perpetuatio innanzi limitato al primo grado di giudizio,

ma qui, in ipotesi, esteso sino alla sua conclusione. Il risultato così ottenuto non si discosterebbe da quello prospettato dalla tesi che afferma la possibilità

di continuare il processo da o nei confronti della società cancellata per tutto il

corso del processo indipendentemente dal verificarsi di un fenomeno successorio.

A ben vedere, una volta ammesso che il processo non si interrompe, h z ’ , ,

’ . 110 . . . m . O m , giova ribadirlo, del solo art. 110.

Infatti, almeno con riferimento agli enti: - d , ’ . 110 ’ . 111 . . .

vicenda traslativa trova la propria causa in un fatto volontario e il processo può svolgersi (anche) nei confronti del successore;

- z , ’ m ’ . 111 c.p.c. è quello della controparte, la quale non può subire un trattamento

deteriore per un fatto determinato esclusivamente dalla volontà ’ ( g z g ’

’ z , h ’

cui questo non abbia partecipato al processo, assolvono questa funzione), h ’ . 110 . . . è ’ g z h

conseguenze negative degli atti o dei fatti posti in essere da una parte in virtù m z ’ .

ragione, infatti, si è escluso che il «venir meno» della società rappresenti evento idoneo ad interrompere il processo, in quanto voluto dallo stesso

società; - inoltre, in entrambi i casi la sentenza esplica efficacia diretta nei

confronti del successore.

V.- I problemi interpretativi sono destinati ad aggravarsi, se possibile, in z ( z z ), ’ .

2495 c.c. tace e non vi sono altre norme di riferimento. Le soluzioni prospettate possono dividersi, ancora una volta per mera

comodità di sintesi, in due gruppi: a) cancellazione della cancellazione ex art.

2191 . . “ z ” ; b) attivazione di un meccanismo di gestione delle poste attive non liquidate in precedenza.

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VI.- L m , hé ’

registro o al giudice del registro poteri di merito che non competono loro. Più interessante, invece, è la posizione, autorevolmente sostenuta, secondo

la quale, in caso di emersione di beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione e nel piano di riparto, è possibile instaurare un parallelismo con la

situazione che si viene a creare per le persone fisiche allorquando, dopo la morte, non vi siano successori e si debba provvedere alla gestione di beni e

’ g , ’ . 528 . .

La tesi è stata dichiaratamente scartata dalle Sezioni Unite del 2013, che, come visto, hanno preferito quella della successione a titolo universale degli ex

, , h ’ liquidazione.

I , , ’ m g , z e del riparto di beni e rapporti ad un curatore speciale nominato dal tribunale,

presenta aspetti di estrema ragionevolezza (per quanto il richiamo ad una normativa pensata specificamente per le persone fisiche possa valere soltanto

ad una migliore percezione della portata e del significato della tesi stessa). Occorre considerare, infatti, che la scoperta di beni o diritti in un

m m z , m g ’ g z rimettere in discussione funditus i risultati della liquidazione. Non si

“ g ” m mai estinta, similarmente a quanto sostenuto dai fautori della tesi della cancellazione della

cancellazione, ma di provvedere ad una riliquidazione in base alle

sopravvenienze o alle sopravvenienze attive acquisite, se del caso attraverso un meccanismo di z “m ”.

Questa soluzione, in astratto, sembra logicamente coerente con la tutela degli interessi in gioco, poiché consentirebbe di ripianare le passività in misura

’ m , m gg soddisfazione sia dei creditori sociali, che si vedrebbero assegnata la chance di

aggredire un patrimonio rimpinguato, sia degli ex soci, che potrebbero incrementare la propria quota di liquidazione.

Tuttavia, in concreto, presenta aspetti di complessità tale da indurre a cercare ’ , h , m ,

limitare le attività di riliquidazione al solo attivo pervenuto, individuando comunque un soggetto al quale assegnare il relativo compito. In sede

processuale, questo soggetto potrebb m ’ . 78 c.p.c.

Prof. Longo

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1.- U g m , ’ z proponibile nei confronti (dei liquidatori e) degli ex soci non può che essere

“ ”. T z plina nel novellato art. 2495, comma 2°, c.c., il quale non prevede, invece, la successione nel processo da parte dei

soci in caso di cancellazione della società. 2.- La cancellazione volontaria non è idonea a spiegare né effetti

interruttivi né, allo stesso tempo però, effetti successori nel processo in corso. 3.- ’ z , m

g m z “ ” , .

4.- Una soluzione questa che appare giustificabile ove si consideri che la è ’ g h z è m m

. L z g m ’ . 10 . ., di ritenere in vita la società cancellata al fine della dichiarazione di fallimento

( g g ’ z confronti della società ormai estinta, non già la mera prosecuzione di una lite

già instaurata al momento della cancellazione), sia pure entro un anno ’ z ellazione, in virtù di una fictio iuris che soltanto per gli

enti collettivi è immaginabile. 5.- D g z , gg h h g ’

g “ m ”, del suo liquidatore, senza essere costretto ad evocare in giudizio gli ex soci,

con tutte i disagi connessi a questa attività, in primis il verificarsi di un z ’ z m m

tempi e costi del processo.

6.- C “ ” proprio diritto in via autonoma contro uno o più soci e contro il liquidatore, sia

pure a diverso titolo.

Prof. Auletta

I sostenitori della tesi della ultrattività della procura probabilmente non

h g m ’ g m h m ’ . 182 . . ., m . . 69/2009.

D g “ ” “ z ” , m sembra considerare due fenomeni distinti: il primo, caratterizzato dalla alterità

gg ’ ( ) h ’ (necessariamente ex art. 125, 2°, c.p.c.) rilasciata in origine, così rimediando

al successivo venir meno del potere; il secondo, caratterizzato invece dalla

permanenza del potere in capo al medesimo soggetto, cui compete il nuovo z m z ’atto formato in origine.

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, mm h g ’ g z , h ’ m

tesi là dove la legge sembra ammettere eccezionalmente (almeno) la negotiorum gestio ’ ,

di rilasciare una procura con efficacia anche retroattiva e godere del ponte tra i g h ’ z ’ (

potere autenticamente rappresentativo per il venir meno della parte originaria) ha già precariamente assicurato. In questo modo, sembra potersi riguadagnare

ex tunc, e stabilizzare, la continuità del potere di rappresentanza in giudizio

che il venir meno della parte avrebbe altrimenti capacità di interrompere.

Prof. Buongiorno

L z ù è h ’ m

Concretamente è quanto mai difficile trovare i soci dopo la cancellazione. I g ’ . 43 . h introdotto una nuova responsabilità del

curatore che può spiegarsi solo nei termini di una svista.

Prof. Carratta

I z ’ m g m z . I ’ m m hé stesse

m h ’ mm . ù g m ’ m .

L’ . 300 ’ . 328 . . . h m m ’

giusti contraddittori, le giuste parti.

La necessità della dichiarazione porterebbe ad escludere che si tratta di un problema di legittimazione (anche la distinzione tra termini brevi e lunghi per

impugnare porta ad escludere il rilievo della legittimazione).

Replica prof. Costantino

la questione riguarda la legittimazione ad impugnare e a contraddire ’ m g z .

N ’ ’ nelle seguenti ipotesi :

Se la parte persona fisica è defunta,

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se la società si è fusa per incorporazione,

se la società è stata cancellata dal registro delle imprese

e se il difensore costituito nel precedente grado di giudizio non ha dichiarato l’evento

, ’ . 300, . 1° 2°, . . .

in occ z , ’ . 286 . . .

’ m g z , ’ . 328 . . .

N z ’ . 163, . 2, . . . (

z ): ’ m g zione è proposta contro o per un soggetto non più

esistente.

N è zz ’ . 164 . . .

nelle seguenti ipotesi :

Se la parte persona fisica ha perduto la capacità (perché condannato

’ g interdetto di diritto, perché interdetto o inabilitato, non anche se fallito),

se il rappresentante sostanziale non è più tale (perché il minore è diventato m gg , hé , R g , ’ mm

delegato o il tutore sono cessati dalla carica),

e se il difensore costituito nel precedente grado di giudizio non ha

dichiarato l’evento

S zz m g ’ . 182 . . .

difetto di rappresentanza o di autorizzazione con efficacia retroattiva.

Ma la questione potrebbe essere, anche in queste ipotesi, superata dal

principio di ultrattività della procura, già affermato dalla ss.uu. trenta anni

fa.

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40

I è , ’ . 111 C ., m anche ’ . 816 sexies c.p.c. , che mette in evidenza gli interessi in gioco:

quello della parte che vuole proseguire il processo e quello dei successori della parte venuta meno o della parte non adeguatamente rappresentata.

I h m , , ’ . 1722, n. 4, c.c. quale norma generale, deve fare i conti con la stessa lettera della disposizione, per la quale il «se l’esercizio

dell’impresa è continuato», «il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa» «non si estingue» per «la morte,

l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario».

Lo stesso art. 1722 c.c., posto a fondamento delle dichiarazioni di inammissibilità delle impugnazioni, potrebbe essere letto nel senso che «se

il processo è continuato», «la procura» «non si estingue» per «la morte, l’interdizione o l’inabilitazione della parte costituita».

L’ . 300, . 1° 2°, . . ., ’ . 816 sexies c.p.c. non è norma speciale che deroga alla norma generale, ma applicazione di

’ m .

I h h ’

’ ’ . 94 . . .

Se vi fosse il sospetto che il suo comportamento sia scorretto, sarà passibile

g ’ m g z g g ’ .

Maria Acierno