Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
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Pubblicità legale (Registro Imprese) Tenuta Scritture contabili Rappresentanza commerciale Fallimento e accordo di ristrutturazione
GLI ASPETTI DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE
UNITÀ 4 UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BERGAMO
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale A.A. 2014/2015
Chi opera sul mercato ha bisogno di
informazioni certe relative all’esistenza delle imprese e alle
loro vicende.
Chi esercita un’attività d’impresa ha interesse a
che l’esistenza e le vicende di tale attività siano conosciute dai
terzi e siano loro opponibili.
L’informazione consente di semplificare i rapporti
economici e di prevenire le
controversie tra le imprese.
LA PUBBLICITÀ DEI FATTI DELL’IMPRESA
La pubblicità dei fatti delle imprese è attuata attraverso il Registro delle Imprese previsto dal codice del 1942 per le sole imprese commerciali medio grande e istituito nel 1993 come sistema di informazione relativo a tutte le imprese.
LO STRUMENTO DI PUBBLICITÀ DEI FATTI DELLE IMPRESE
Non istituito per molti anni dopo l’entrata in vigore del Codice Civile.
Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, DPR 07-12-1995, n. 581 e DPR 16-09-1996,
n. 559.
Tenuto presso le camere di commercio.
Oggi non raccoglie solo atti delle imprese commerciali, ma anche atti degli altri tipi di
imprese.
Il registro è pubblico.
Il registro è tenuto con modalità informatica.
STORIA DEL REGISTRO IMPRESE
È istituito presso camera di commercio in ogni Provincia.
È diretto da un Conservatore (segretario generale o dirigente) nominato dalla giunta della CCIAA,
È vigilato da un Giudice designato dal Presidente del Tribunale («Giudice del Registro», art. 2188 c.c.).
È tenuto con tecniche informatiche e telematiche
Chiunque può consultarlo.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
“assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le
imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il
territorio nazionale” (art. 8, c. 6, legge 580/1993)
LA FUNZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sezione ordinaria
Sezioni speciali
L’ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE
Imprenditori individuali non piccoli
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di capitali
Società cooperative;
Società consortili
Consorzi con attività esterna
Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000Società estere nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
SEZIONE ORDINARIA
soggetti per i quali l’iscrizione non era prevista dal c.c.:
imprenditori individuali agricoli (2135 c.c.), piccoli imprenditori (2083
c.c), società semplici
imprese artigiane disciplinate dalla
L. 443/85
società tra professionisti (attualmente solo società tra avvocati
ex d.lgs. 96/2001)
società o enti che esercitano attività di
direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette ex art. 2497 bis c.c., (l’iscrizione ai aggiunge a quella
nella sezione ordinaria, se la
società vi è tenuta);
imprese sociali
ex d.lgs. 115/200
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SEZIONI SPECIALI
Iscrizione a fini di opponibilità
ai terzi o di informazione
Deposito a fini di mera
conoscibilità (es: deposito
bilancio)
In taluni casi l’iscrizione è
accompagnata da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(es.: pubblicità G.E.I.E:)
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ
Solo quelli specificati dalla
legge (non esistono depositi o iscrizioni ulteriori).
Si tratta delle informazioni necessarie per individuare l’imprenditore, l’impresa,
la struttura e l’organizzazione delle
società.
Tutte le modificazioni degli atti iscritti devono
essere iscritte.
ATTI E FATTI DA ISCRIVERE O DEPOSITARE A REGISTRO IMPRESE
Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella corrispondenza deve essere indicato il registro delle imprese di iscrizione.
L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può avvenire d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e l’interessato non vi provvede.
In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio: cfr. d.p.r. 247/2004 e articolo 2490 c.c. (qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d’ufficio dal Registro Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.)
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
L’ufficio del registro delle imprese è incaricato di un controllo di legalità formale su quanto oggetto di iscrizione: il controllo si estende alla verifica dell’esistenza e della veridicità dell’atto.
CONTROLLO SULLE ISCRIZIONI
L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della richiesta.
Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al Giudice del registro, che provvede con decreto. Contro il decreto del Giudice del registro si può ricorrere al tribunale, che provvede anch’esso con decreto.
Con le stesse modalità si può ricorrere contro la cancellazione d’ufficio.
VICENDE ISCRIZIONE
La mancata iscrizione è punita:• con sanzione amministrativa;• con sanzioni indirette (per es. mancato decorso termine di un anno per
dichiarazione fallimento).
SANZIONI
•efficacia dichiarativa,•efficacia costitutiva,•efficacia normativa.
Iscrizione nella sezione
ordinaria:
•normalmente pubblicità notizia e certificazione anagrafica,•per imprese agricole e società semplici: efficacia dichiarativa.
Iscrizione nelle sezioni
speciali:
EFFICACIA ISCRIZIONE
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza
• L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi possono dimostrare la mancata conoscenza.• Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale.• Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi
che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta (la conoscenza è sostituita da una formalità).
L'adempimento pubblicitario è surrogabile dalla prova della conoscenza del fatto non pubblicizzato
Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di capitali:
EFFICACIA DICHIARATIVA (ART. 2193 C.C.)
Si ha solo quando è previsto dalla legge e non è surrogabile dalla conoscenza effettiva dell’atto non iscritto.
Costituisce il presupposto perché un atto produca effetti nei confronti di chiunque o solo dei terzi.
Per esempio: in mancanza di iscrizione società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative non «nascono».
EFFICACIA COSTITUTIVA
All’iscrizione consegue un particolare regime normativo, che non si applica in caso contrario.
Per esempio: i soci delle s.n.c. e la s.a.s. iscritte sono sottoposti a un regime di responsabilità per i debiti della società meno gravoso di quello che si applica ai soci delle società non iscritte.
EFFICACIA NORMATIVA
Ha il limitato effetto di rendere conoscibili determinati fatti ma non ha alcun rilievo in termini
di opponibilità di tali fatti.
Esempi di pubblicità notizia: iscrizione delle società tra Avvocati;
iscrizione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento; iscrizione del
piccolo imprenditore commerciale.
LA PUBBLICITÀ-NOTIZIA
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LE SCRITTURE CONTABILI
Il soggetto obbligato deve tenere il libro giornale e il
libro degli inventari (2215, 2216 e 2217 c.c.).Deve altresì tenere le altre scritture contabili
che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e della fatture spedite.
LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE (ART. 2214 C.C.)
In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
Le registrazioni devono essere in ordine cronologico ma non è necessario che siano effettuate il giorno stesso in cui sono eseguite.
Non devono essere registrate separatamente tutte le operazioni compiute in un giorno: quelle omogenee possono essere registrate giornalmente in modo cumulativo.
Sono possibili libri giornali sezionali.
LIBRO GIORNALE (ART. 2216 C.C.)
È un registro sistematico in cui vanno riportati l’inventario da redigere all’inizio e gli inventari periodici annuali.
L’inventario deve descrivere e valutare le attività e le passività dell’impresa nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima e si chiude con il bilancio.
Nelle valutazioni di bilancio qualsiasi imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
LIBRO DEGLI INVENTARI (ART. 2217 C.C.)
Libro mastro, libro cassa, libro magazzino.
Molte scritture sono tenute in forza della legislazione fiscale.
Altre scritture sono imposte dalla disciplina societaria (v. art. 2421 c.c.).
ESEMPI DI ALTRE SCRITTURE RICHIESTE DALLA NATURA E DALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
È oggi possibile la tenuta delle scritture con modalità informatica e archiviazione virtuale.
LE REGOLE DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI (2215 /2219 C.C.)
In generale le scritture contabili
dell’imprenditore non sono soggette in quanto
tali a controllo.
Nelle s.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori dimensioni e nelle società qualificate dalla legge come «enti di interesse
pubblico» (D. Lgs. 39 del 2010) ovvero in quelle che le controllano o ne sono
controllate è previsto un articolato sistema di revisione legale dei conti
IL CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI
L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (art. 2710 c.c.): le scritture irregolari fanno, però, prova contro l’imprenditore.
In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta irregolare possono portare all’applicazione della sanzione per il reato di bancarotta.
Le norme del diritto penale sanzionano in certi casi l’infedeltà delle informazioni contabili rese al pubblico attraverso i bilanci (ma non la mancata tenuta della contabilità in sé).
SANZIONI
Le scritture contabili normalmente restano riservate all’imprenditore e non sono accessibili ai terzi. Solo il bilancio delle società di capitali e delle cooperative
deve essere reso pubblico con il deposito nel registro delle imprese. Nelle società sottoposte a
controllo pubblico il segreto non può essere opposto all’organo preposto alla vigilanza. Per esempio nelle
quotate il segreto non può essere opposto alla Consob, che può disporre anche la diffusione di notizie ulteriori rispetto all’informativa di bilancio.
Fanno eccezione le norme penali e tributarie che possono derogare al principio del segreto.
RISERVATEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente).
• le scritture sono essere regolarmente tenute,• la controparte deve essere un imprenditore,• la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.
Chi vuole farle valere contro l’imprenditore non può scinderne il contenuto (l’imprenditore può dimostrare falsità o erroneità della registrazione contabile).
Le scritture possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore (ma entro limiti rimessi all’apprezzamento del Giudice) se ricorrono tre condizioni:
RILEVANZA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI NEL PROCESSO (2709- 2710 C.C.)
Solo in tre casi tassativi il Giudice può ordinare la comunicazione integrale in giudizio di tutte le scritture contabili: controversie relative allo scioglimento delle società, controversie relative alla comunione di beni e controversie relative alla successione mortis causa.
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare
altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia
stessa.
LA COMUNICAZIONE E L’ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (2711 C.C.)
L’imprenditore commerciale si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza;
Gli ausiliari non sono, normalmente, utilizzati dal piccolo imprenditore.
La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale, dotati di potere di rappresentanza: institori, procuratori e commessi.
Tali ausiliari si intendono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura.
LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Non occorre una specifica procura, dato che il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della mansione da essi svolta.
L’imprenditore può modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza di tali ausiliari: in tal caso è necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza di costoro nelle forme stabilite dalla legge.
PECULIARITÀ RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
È colui che è preposto all 'esercizio dell ' impresa (art. 2203, 1° c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art. 2203, 2° c.). Corrisponde al direttore generale dell ' impresa o di una fil iale o di un settore produttivo. È posto al vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di preposizione dell ' imprenditore.
Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente.
L'institore è investito dall ' imprenditore di un potere di gestione generale , che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato institore chi ha poteri l imitati a un determinato settore funzionale dell’ impresa.
L’INSTITORE
L'institore è tenuto, insieme all’imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205).
In caso di fallimento dell'imprenditore trovano applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).
GLI OBBLIGHI DELL’INSTITORE
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL’INSTITORE
All’institore è attribuito generale il potere di rappresentanza, sia sostanziale sia processuale, corrispondente al suo potere di gestione (art. 2204 c.c.).
Egli può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto.
All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio, sia come attore (soggetto che inizia una causa), sia come convenuto (soggetto che subisce una causa) per «le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).
Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere ampliato o limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo.
Le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se la procura o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° com ma e 2207, 1° comma, c.c.). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale», salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare.
La revoca della procura institoria è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l'imprenditore dimostra che i terzi ne sono a conoscenza (art. 2207 c.c.).
LIMITAZIONE POTERI INSTITORE
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione. Ai dirigenti preposti a filiali e succursali, inoltre, va - di regola - riconosciuta la qualità di institore, ex art. 2203, comma 2, c.c., di
modo che gli stessi possono agire o resistere in giudizio in nome della banca preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono proposti, come previsto dall'art. 2204, comma 2, c.c., e dall'art. 77, comma 2, c.p.c. a norma del quale, tra l'altro, il potere di
stare in giudizio per il preponente si presume conferito all'institore.
CASSAZIONE 8397/2009
Il rappresentante deve rendere esplicito al terzo con cui contratta che opera in nome del rappresentato, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano
direttamente su quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante che non osserva questa regola si
obbliga personalmente. Nella disciplina generale della rappresentanza in tal caso il preponente non resta obbligato. In quella della rappresentanza institoria (art. 2208) anche il preponente è personalmente
obbligato, quando gli atti compiuti dall'institore «siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto».
LA RAPPRESENTANZA INSTITORIA-
La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell'impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall'art. 2208 c.c., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.
Quindi – nel caso di specie – una Banca ha dovuto rispondere del danno provocato dal Direttore di Filiale con il cattivo utilizzo delle somme ricevute in deposito.
CASSAZIONE 9130/2013
Sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso» (art. 2209).
• a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria;• b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad
un determinato settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti.
Essi sono in una posizione di grado inferiore rispetto all'institore in quanto:
I PROCURATORI
POTERI E OBBLIGHI DEL PROCURATORE (2209 C.C.)
Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa): in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per le quali hanno potere decisionale.
A differenza dell’institore, il procuratore non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.
L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore.
I commessi sono ausiliari subordinati cui sono
affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i
terzi.
COMMESSI
Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati».
Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212).
L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale; perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza delle limitazioni medesime da parte dei terzi.
POTERI E OBBLIGHI COMMESSI (2210 C.C.)
Il complesso delle regole della legge fallimentare è applicabile solo all’imprenditore commerciale medio-grande:
Oggi, però, sono non sono «fallibili» tutti gli imprenditori commerciali medio-grandi, ma solo quelli che presentino determinati parametri relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento
In linea generale la procedura di fallimento determina lo spossessamento dell’imprenditore e il concorso di tutti i suoi creditori nella soddisfazione derivante dall’alienazione del patrimonio dell’impresa.
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE
Importanti novità per l’imprenditore agricolo dall’articolo 23 del d.l. 98/2011
In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182- bis e 182-ter della legge fallimentare (accordo di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale).
MANOVRA 2011 E IMPRENDITORE AGRICOLO