Statuto Federcostruzioni

14
Statuto STATUTO della FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI FEDERCOSTRUZIONI Dicembre 2010 Indice TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI Articolo 1 - Costituzione e denominazione Articolo 2 - Sede Articolo 3 - Scopi TITOLO II - SOCI Articolo 4 - Soggetti della rappresentanza Articolo 5 - Rapporto associativo Articolo 6 - Diritti e obblighi Articolo 7 - Contributi Articolo 8 - Sanzioni Articolo 9 - Cessazione della condizione di socio TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI Articolo 10 - Organi di Federcostruzioni Articolo 11 - Assemblea Articolo 12 - Riunioni e deliberazioni dell`Assemblea Articolo 13 - Attribuzioni all`Assemblea Articolo 14 - Consiglio Direttivo Articolo 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo Articolo 17 - Presidente Articolo 18 - Vice Presidenti Articolo 19 - Collegio dei Garanti contabili Articolo 20 - Probiviri Articolo 21 - Il Segretario TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI Articolo 22 - Fondo comune 1 / 14

Transcript of Statuto Federcostruzioni

Page 1: Statuto Federcostruzioni

Statuto

STATUTO della FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONIFEDERCOSTRUZIONIDicembre 2010

Indice

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI Articolo 1 - Costituzione e denominazioneArticolo 2 - SedeArticolo 3 - Scopi

TITOLO II - SOCI Articolo 4 - Soggetti della rappresentanzaArticolo 5 - Rapporto associativoArticolo 6 - Diritti e obblighiArticolo 7 - ContributiArticolo 8 - SanzioniArticolo 9 - Cessazione della condizione di socio

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONIArticolo 10 - Organi di FedercostruzioniArticolo 11 - AssembleaArticolo 12 - Riunioni e deliberazioni dell`AssembleaArticolo 13 - Attribuzioni all`AssembleaArticolo 14 - Consiglio DirettivoArticolo 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio DirettivoArticolo 16 - Attribuzioni del Consiglio DirettivoArticolo 17 - PresidenteArticolo 18 - Vice PresidentiArticolo 19 - Collegio dei Garanti contabiliArticolo 20 - ProbiviriArticolo 21 - Il Segretario

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCIArticolo 22 - Fondo comune

1 / 14

Page 2: Statuto Federcostruzioni

Statuto

Articolo 23 - Fondi ProgettiArticolo 24 - Esercizio sociale e bilanci

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONEArticolo 25 - Modificazioni statutarieArticolo 26 - ScioglimentoArticolo 27 - Rinvio

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione E` costituita la Federazione fra le Federazioni e le Associazioni di categoria espressione delsettore delle costruzioni civili: nei comparti edile, industriale e infrastrutturale, delle tecnologieelettriche ed elettroniche, delle tecnologie e dei macchinari meccanici, dei materiali e  deiprodotti - comprensivi di posa in opera, dei componenti e dei servizi del processo costruttivo,della progettazione, dell`impiantistica afferente, denominata “FEDERAZIONE DELLECOSTRUZIONI” nel prosieguo dell`atto denominata per brevità  Federcostruzioni. Federcostruzioni non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può promuovere opartecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione deipropri scopi. Su delibera del Consiglio Direttivo di cui all`art. 10, Federcostruzioni può aderire adorganizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendoneorganizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

Articolo 2 - Sede Federcostruzioni ha sede in Roma, Via Guattani 16.

Articolo 3 - Scopi Federcostruzioni ha per fine la promozione e il coordinamento di iniziative di interesse di tuttele Federazioni/Associazioni aderenti, nell`obiettivo di un rafforzamento delle rappresentanze delsettore delle costruzioni, fermo restando l`autonomia delle singole Associazioni e Federazioniaderenti nonche` il rispetto delle singole rappresentanze associative cosi` come definite dairispettivi statuti. A tal fine, Federcostruzioni puo`:

1. rappresentare alle componenti politiche, economiche ed istituzionali del Paese gliinteressi comuni delle federazioni/associazioni aderenti e formulare relative proposte; 2. attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le

2 / 14

Page 3: Statuto Federcostruzioni

Statuto

condizioni piu` favorevoli per lo svolgimento dell`attivita` imprenditoriale; 3. promuovere nella societa` e presso gli interlocutori istituzionali il settore nel qualeoperano le organizzazioni aderenti; 4. progettare e promuovere indagini congiunturali intersettoriali, attraverso i centri studi deisoggetti aderenti e le rispettive banche dati; 5. progettare e promuovere iniziative di formazione dirette a realizzare una maggioreconoscenza sia tra le organizzazioni aderenti che nei confronti di terzi, dei requisiti prestazionalidi prodotti e manufatti con specifico riguardo al risparmio energetico, alla durabilita`, allamanutenzione e ad altri temi di interesse collettivo; 6. monitorare, attraverso gli uffici competenti delle organizzazioni aderenti, la normativa initinere ed in vigore per esaminarne e valutarne l`impatto tecnico ed economico sul settore; 7. promuovere, e coordinarne la partecipazione, iniziative di ricerca e sperimentazione; 8. realizzare un sistema di comunicazione per un`adeguata valorizzazione del mondo dellecostruzioni in tutte le sue componenti; 9. promuovere iniziative di studio, convegni, tavole rotonde, anche attraverso ilcoordinamento degli uffici competenti delle singole organizzazioni aderenti; 10. promuovere iniziative comuni di internazionalizzazione, anche di filiera, per penetrare inmaniera strutturata nei mercati emergenti; 11. condividere e coordinare, ove possibile, una coerente politica fieristica, nazionale einternazionale, per un piu` efficace presidio dei mercati; 12. assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi da realizzarsi nel rispetto delleautonomie e della rappresentanza proprie delle singole organizzazioni aderenti.

Federcostruzioni puo` compiere qualunque atto giuridico ritenuto opportuno ed utile alraggiungimento degli scopi istituzionali.

TITOLO II - SOCI

Articolo 4 - Soggetti della rappresentanza Federcostruzioni è articolata in filiere: a) costruzioni edili e infrastrutturali; b) tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili; c) materiali per le costruzioni; d) progettazione. e) eventuali ulteriori tipologie di filiera, previa approvazione dell’Assemblea su proposta delConsiglio Direttivo di cui all’articolo 10. Aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi le Federazioni di settore e/o di scopo nonchéle Associazioni di categoria appartenenti al sistema confindustriale che siano rappresentative diimprese che svolgono le  attività imprenditoriali e produttive di cui al precedente articolo 1. Le Federazioni di settore e/o di scopo e le Associazioni di categoria appartenenti al sistemaConfindustriale aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi attraverso le filiere dicompetenza sempre che in Federcostruzioni non sia già presente una

3 / 14

Page 4: Statuto Federcostruzioni

Statuto

Federazione/Associazione che abbia lo stesso perimetro di rappresentanza o ambito dicompetenza in tutto o in parte del socio aspirante; in quest’ultima ipotesi la richiesta del socioaspirante non può essere accettata. Aderiscono inoltre a Federcostruzioni attraverso le filiere di competenza, in qualità di sociaggregati non aventi diritto di voto, Federazioni, Associazioni o Enti eventualmente anche nonappartenenti al sistema Confindustriale, rappresentativi di attività imprenditoriali che presentinoelementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l`ambitoorganizzativo e di rappresentanza delle filiere sotto indicate. Qualora i soggetti di cui al comma precedente svolgano attività riconducibili a più di una dellefiliere di cui al precedente primo comma è facoltà del Consiglio Direttivo accogliere la domandadel socio aspirante collocandolo all’interno di una delle filiere in ragione dell’attività prevalenteovvero di individuarlo come socio aggregato complementare a due o più filiere. Le Associazioni e Federazioni di categoria che hanno i requisiti per essere federate come socieffettivi non possono essere associate come soci aggregati e ciò in base ad una non opponibilevalutazione del Consiglio Direttivo. Federcostruzioni è una federazione di scopo e aderisce a Confindustria. Ciascunaorganizzazione aderente mantiene la propria piena rappresentanza individuale. Le posizioni e deliberazioni di Federcostruzioni sono rappresentate negli organi di vertice diConfindustria dal Presidente di Federcostruzioni, se già componente di tali organi, oppure neicasi di sua impossibilità a partecipare, da un suo vicepresidente di volta in volta delegato -purché già componente dei suddetti organi. Qualora Confindustria rendesse ammissibile per tale incarico la delega ad altro rappresentanteche non sia il Presidente stesso di Federcostruzioni, nel caso che il Presidente diFedercostruzioni sia già componente di tali organi per tale carica, tale posto, su delega delPresidente, sarà attribuito a un membro del Consiglio Direttivo di Federcostruzioni che non siagià componente della Giunta per altra carica.

Articolo 5 - Rapporto associativo La domanda di adesione a Federcostruzioni per gli aspiranti associati non presenti nell`attocostitutivo e` formulata per iscritto al Presidente di Federcostruzioni corredata dalladocumentazione idonea ad attestarne l`attivita`.La domanda contiene l`espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti edobblighi da esso derivanti.Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa delConsiglio Direttivo, l`AssociazioneFederazione puo` richiedere un riesame della domanda daparte dell`Assemblea.Contro la deliberazione negativa dell`Assemblea e` possibile ricorrere ai Probiviri che decidono,in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effettosospensivo.L`adesione a Federcostruzioni ha durata biennale e decorrera` dalla data di accoglimento delladomanda. Si considera tacitamente rinnovata qualora l`associato non dia comunicazione scritta,tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della propria volonta` di recedere entro i sei mesiantecedenti la scadenza del biennio.All`atto dell`ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

4 / 14

Page 5: Statuto Federcostruzioni

Statuto

- un contributo annuale di servizio, o di frazione dello stesso in caso di adesione infrannuale - contributi specifici su progetti deliberati dal Direttivo e approvati dall`Assemblea.

Articolo 6 - Diritti e obblighi I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, postein essere da Federcostruzioni.Restano escluse per i soci aggregati le prestazioni che comportino l`assunzione di unarappresentanza diretta. I soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negliorgani di Federcostruzioni, purche` in regola con gli obblighi statutari, ivi compresi i versamenticontributivi, e secondo le modalita` previste dal presente statuto.L`attivita` delle Associazioni/Federazioni aderenti e` esercitata secondo i principi delladeontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva degli interessi edell`immagine delle categorie ne` di alcuno dei suoi partecipanti.I soci si impegnano a rispettare il Codice Etico e la Carta dei valori di Confindustria.

Articolo 7 - Contributi Ogni Filiera versa un contributo ordinario annuale per il funzionamento della Federazione,definito dal Consiglio Direttivo in base ai criteri stabiliti dall’Assemblea, sulla base del bilanciopreventivo da approvarsi entro il 30 novembre dell`anno precedente. In caso di variazione del numero delle filiere, in corso d’anno, la quota spettante a ciascuna diesse e` parametrata in base ai medesimi criteri di cui sopra. All`interno delle filiere la misura del contributo ordinario annuale per ciascuna Associazione eFederazione aderente sarà diviso proporzionalmente ai contributi versati a Confindustrianell`anno precedente relativi alla quota  della componente pertinente al settore delle costruzioni,secondo tabella di ripartizione che sarà aggiornata di anno in anno anche in funzionedell’eventuale ingresso di nuovi soci. Associazioni non aderenti a Confindustria presenti a qualsiasi titolo nelle organizzazioniaderenti a Federcostruzioni o singolarmente nelle filiere sono conteggiate nel peso contributivodell`organizzazione di appartenenza, forfettariamente con il contributo minimo federativoconfindustriale. Il contributo ordinario viene destinato al Fondo Comune ed è versato dagli associati allaFederazione in due rate semestrali di pari importo. Nel caso di adesione in corso d’anno la quota annuale è calcolata in base al periodo diingresso: quota piena se l’ingresso avviene nei primi sei mesi dell’anno, quota annualedimezzata se l’adesione avviene negli ultimi sei mesi dell’anno. Ulteriori contributi per la partecipazione ai progetti sono deliberati, nel corso dell`esercizio, dalConsiglio Direttivo e ratificati dall`Assemblea degli associati a norma dell`articolo 13). La misura del contributo per la partecipazione ai progetti per ciascunaAssociazione/Federazione componente il Consiglio Direttivo e` di norma parametrata di volta involta in funzione dei versamenti a Confindustria nell`anno precedente relativi alla quota dellacomponente pertinente al settore delle costruzioni, salvo diversa delibera del ConsiglioDirettivo.

5 / 14

Page 6: Statuto Federcostruzioni

Statuto

Le Federazioni/Associazioni non interessate al singolo progetto, sulla base di idoneemotivazioni, qualora accettate dal Consiglio Direttivo, sono esonerate dall`impegno di spesa perla quota di loro spettanza. All`amministrazione del Fondo Comune e dei fondi relativi ai progetti provvede il Tesoriere. Durante la vita di Federcostruzioni non sono distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto,eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 8 - Sanzioni I soci, inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:a) sospensione dal diritto a partecipare all`Assemblea;b) sospensione da ogni servizio e da ogni attivita` sociale, per un periodo non superiore a seimesi decorsi i quali, se permangono gli inadempimenti, si applicano, comunque, le seguentisanzioni da c ad f ;c) decadenza, comunque, dei rappresentanti delle Associazioni/Federazioni di appartenenzache ricoprono cariche associative interne o esterne;d) sospensione del diritto di voto; e) espulsione nel caso di grave e ripetuta morosita` o di altro grave inadempimento agliobblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale;f) decadenza d`ufficio dalle cariche di rappresentanza in caso di assenza non giustificata peroltre tre convocazioni agli organismi nei quali si esercita tale carica.Le sanzioni sono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.E` ammessa in ogni caso la possibilita` di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindicigiorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 9 - Cessazione della condizione di socio La condizione di socio cessa: a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall`articolo 5; b) per cessazione dell`attività associativa, dal momento della formale comunicazione; c) per il venir meno dei requisiti richiesti dall`articolo 4; d) per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo. In ogni caso il socio non e` esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell`articolo 5.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente edimmediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche socialiall`interno della Federazione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Articolo 10 - Organi di Federcostruzioni Sono organi di Federcostruzioni:a) l` Assembleab) il Consiglio Direttivo

6 / 14

Page 7: Statuto Federcostruzioni

Statuto

c) il Presidented) i Vice Presidentie) il Tesorieref) il Collegio dei Garanti contabilig) ProbiviriLe procedure di funzionamento degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare aicomponenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degliargomenti da trattare nonche` - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguatadocumentazione circa gli stessi.

Articolo 11 - Assemblea L`Assemblea è composta dai Presidenti delle Associazioni/Federazioni che fanno parte diFedercostruzioni e/o da loro delegati per ognuna di esse proporzionale all`ammontare deicontribuiti versati in conformità a quanto definito nell`art. 7. Qualora in corso d’anno si verificasse l’ingresso di uno o più nuovi soci effettivi questi avrannodiritto al voto loro spettante in quanto tali mentre il numero relativo agli eventuali delegati saràcalcolato in occasione della determinazione della tabella contributiva. I soci aggregati di Federcostruzioni e i direttori delle Associazioni/Federazioni partecipanoall`Assemblea senza diritto di voto. Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, in proprio o per delega.Ogni Associazione/Federazione non può ricevere più di una delega da altraAssociazione/Federazione Ogni organizzazione può affidare a un suo unico rappresentante tutti i voti ad essa spettanti. Per le elezioni delle cariche sociali e` richiesto lo scrutinio segreto. Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento di Federcostruzioni, di cui agli artt. 24e 25, l`Assemblea delibera in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi deivoti presenti.

Articolo 12 - Riunioni e deliberazioni dell`Assemblea L`Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l`anno ed ognivolta che lo ritenga necessario il Presidente ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivoovvero tanti soci che corrispondano ad almeno un quinto del totale dei voti. L`avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della datadell`adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica, con l`indicazione del luogo, giorno ed oradella riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza può essere spedito almeno 3giorni prima con le stesse modalità. L`Assemblea e` presieduta dal Presidente. Le riunioni sono valide quando siano presenti, direttamente o per delega, più della metà deivoti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto previstodall`art. 24 delle modifiche dello Statuto e dell`art. 25 per lo scioglimento di Federcostruzioni,senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi,prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dalSegretario. Funge da Segretario il Segretario Generale di Federcostruzioni o, in sua assenza,altra persona designata dall`Assemblea.

7 / 14

Page 8: Statuto Federcostruzioni

Statuto

Alla riunione sono invitati i Garanti contabili, i Probiviri e i Presidenti dei soci aggregati senzadiritto di voto.

Articolo 13 - Attribuzioni all`Assemblea Spetta all`Assemblea, in sede ordinaria: a) eleggere il Consiglio Direttivo; b) eleggere il Presidente; c) eleggere i Vice Presidenti su indicazione del Presidente; d) eleggere il Tesoriere; e) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti contabili, f) eleggere i Probiviri; g) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente, h) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell`attività` di Federcostruzioni; i) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; j) approvare i criteri di riparto delle quote associative; k) approvare i contributi annuali proposti dal Consiglio Direttivo; l) approvare i contributi per i progetti; m) riesaminare le domande di adesione non accolte dal Consiglio Direttivo, n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dalPresidente.

Spetta all’Assemblea, in sede straordinaria: a) modificare il presente statuto; b) sciogliere Federcostruzioni.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto esclusivamente da rappresentanti delle imprese aderenti allesingole Associazioni o Federazioni, e` formato da: a) il Presidente, b) i Vice Presidenti; c) i Presidenti delle Federazioni e i Presidenti delle Associazioni socie effettive che non sianogià rappresentate dalle Federazioni aderenti; d) il Tesoriere. In caso di decadenza dalla carica di Presidente di Associazione o Federazione, subentraautomaticamente, in qualità di componente del Consiglio Direttivo, ex lettera c del commaprecedente, il Presidente neo-eletto della medesima Associazione o Federazione. Nel caso in cui il Presidente di una Associazione o Federazione ricopra la carica di Presidentedi Federcostruzioni, l`Associazione o Federazione e` rappresentata in Consiglio Direttivo daaltra persona delegata dalla medesima, sempre che tale Federazione o  Associazione nonesprima già anche un Vice Presidente.

Articolo 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure venga

8 / 14

Page 9: Statuto Federcostruzioni

Statuto

richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti e, comunque, almeno quattro volte all`anno.Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente di Federcostruzioni mediante avviso spedito,anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data della riunione, conl`indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell`ordine del giorno; in caso di urgenza, laconvocazione del Consiglio Direttivo puo` essere inviata almeno 3 giorni prima a mezzo fax oposta elettronica, contenente le predette indicazioni e il motivo dell`urgenza.Il Consiglio e` presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente piu` anziano d`eta`. Partecipano, senza diritto di voto, i Direttori delle Associazioni e Federazioni socie effettive.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando e` presente la maggioranza dei suoicomponenti.Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernentipersone si procede a scrutinio segreto. Le deliberazioni in materia di indirizzo politico sono prese all`unanimita`, quelle sull`ordinariagestione a maggioranza.Il Presidente puo` altresi` estendere l`invito di volta in volta a soggetti interni o esterni aFedercostruzioni, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo: a) nominare la Commissione di designazione del Presidente; b) proporre all`Assemblea il Presidente; c) curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di caratteregenerale nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell`Assemblea; d) definire e deliberare i progetti; e) deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l`ordinariaamministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all`Assemblea; f) proporre all`Assemblea i criteri di ripartizione e/o aggiornamento delle quote associative; g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all`esame dell`Assemblea; h) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e relativa relazione per sottoporlialla successiva approvazione dell`Assemblea nonché predisporre e autorizzare un eventualeesercizio provvisorio ai sensi del successivo articolo 24; i) predisporre i contributi per l`approvazione dell`Assemblea; j) adottare le sanzioni; k) approvare le domande di adesione; l) formulare e proporre, per l`approvazione dell`Assemblea, le modifiche del presente Statuto; m) promuovere ed attuare quant`altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopistatutari e per favorire la partecipazione  alla vita di Federcostruzioni; n) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopie lavori; o) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Federcostruzioni; p) sovrintendere alla gestione dei fondi; q) assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all`Assemblea, alla quale deveperò riferire nella sua prima riunione; r) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale; s) deliberare in merito all`adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed

9 / 14

Page 10: Statuto Federcostruzioni

Statuto

internazionali.

Articolo 17 - Presidente Il Presidente e` eletto dall`Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, ilConsiglio elegge, votando a scrutinio segreto su una lista di candidati in numero superiore a treed esprimendo al massimo due preferenze, una Commissione di designazione composta da tremembri. La Commissione di designazione sara` composta da rappresentanti dei Soci diFedercostruzioni che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative edella quale non puo` far parte il Presidente in carica.La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la piu` ampia consultazione degliassociati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o piu` candidati, cheriscuotano il consenso della base. La stessa deve esaurire il suo mandato nei 45 giornisuccessivi a quello dell`elezione con ampia discrezionalita` di procedura.La Commissione sottopone al voto del Consiglio Direttivo le candidature che risultinoappoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio, mediante votazione a scrutiniosegreto, individua il nome di un candidato all`elezione da proporre all`Assemblea.L`Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta vengarespinta, va ripetuta la procedura di designazione.Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell`Assemblea ordinaria. Puo`essere rieletto per un unico ulteriore mandato, se consecutivo.Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federcostruzioni di fronte ai terzied in giudizio, con facolta` di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alleliti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.Il Presidente sovrintende e coordina l`attivita` del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e` sostituito nelle sue funzioni dal VicePresidente piu` anziano d`eta`.Venendo a mancare il Presidente, l`Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entrosei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all`Assemblea nella quale sarebbe scaduto ilsuo predecessore.

Articolo 18 - Vice Presidenti Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza diFedercostruzioni, il Presidente e` affiancato dai Vice Presidenti, a cui può conferire deleghe peralcune delle proprie attribuzioni. Il Vice Presidente più anziano di età assume la funzione di vicario del Presidente in caso di suoimpedimento. Le Filiere composte da una sola Federazione/Associazione indicano ognuna un VicePresidente. Le Filiere composte fino a un massimo di quattro organizzazioni socie ordinarie esprimono dueVice Presidenti, quelle costituite da più di quattro organizzazioni socie ordinarie indicano treVice Presidenti. Ogni organizzazione aderente alla Filiera vota, a scrutinio segreto, due candidati scelti in unarosa che comprende i rappresentanti delle organizzazioni nella Filiera. Ogni organizzazionecomponente la Filiera ha diritto a un numero di voti correlati alla tabella di ripartizione

10 / 14

Page 11: Statuto Federcostruzioni

Statuto

contributiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. I Vice Presidenti durano in carica due anni, scadono contemporaneamente al Presidente esono rieleggibili; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essidecadono con la nomina del successore. Nel caso che vengano a mancare durante il loro mandato, essi sono sostituiti su proposta delleFiliere di appartenenza e restano in carica sino alla scadenza del Presidente. Qualora decadesse la loro designazione nella Filiera da parte della Federazione/Associazionedi appartenenza, saranno dalla stessa sostituiti.

Articolo 19 - Collegio dei Garanti contabili L`Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Garanti contabili effettivi,nonche` due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci diFedercostruzioni.A tal fine, in tempo utile per la votazione dell`Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta dellecandidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni e federazioni aderenti.Ciascun Socio puo` votare per non piu` di due candidati. Risultano eletti Garanti effettivi i trecandidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine dinumero di preferenze raccolte; in caso di parita` viene eletto il candidato piu` anziano di eta`.I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.I componenti il Collegio dei Garanti contabili durano in carica tre anni, scadono in occasionedell`Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.Il Collegio dei Garanti contabili vigila sull`andamento della gestione economica e finanziaria ene riferisce all`Assemblea con la relazione sui bilanci.I Garanti contabili assistono alle riunioni dell`Assemblea e del Consiglio Direttivo.Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un componente effettivo, il componente supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parita`subentra quello piu` anziano di eta`.

Articolo 20 - Probiviri L`Assemblea di ogni biennio (in un anno diverso da quello dell`elezione del Presidente) elegge,a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senzalimiti di mandato.Ciascun socio puo` esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell`ambito di una lista chesia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.A tal fine, nel convocare l`Assemblea chiamata all`elezione, il Presidente invita gli associati afar pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perche` siano sottoposte alla votazione.Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano direttaresponsabilita` d`impresa.La carica di Proboviro e` incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un`altraorganizzazione confederata e di Confindustria, nonche` con ogni altra carica internaall`Associazione di appartenenza.Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie diqualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definirebonariamente.A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia,ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i

11 / 14

Page 12: Statuto Federcostruzioni

Statuto

cinque Probiviri eletti dall`Assemblea.Il Presidente dei Probiviri e` scelto tra i cinque Probiviri con l`accordo dei due Probiviri nominatidalle parti. In caso di dissenso, la nomina sara` richiesta dai due Probiviri gia` nominati alPresidente del Tribunale di Roma che provvedera` alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri elettidall`Assemblea.Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto chenon ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilita` previste dagli artt. 51 e 52 del Codice diprocedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori daadottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri proceduralifissati nel regolamento confederale.Il collegio arbitrale giudica secondo equita` e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio sie` costituito e ha avviato l`esame della controversia; tale termine e` prorogabile fino ad unmassimo di ulteriori 30 giorni.Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell`Associazione entrocinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo e` inappellabile, fatto salvo l`appello aiProbiviri di Confindustria.In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia adesso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propriainiziativa o su richiesta del collegio arbitrale puo` fornire elementi di orientamento per larisoluzione delle controversie stesse.L`interpretazione del presente statuto, nonche` di ogni altra norma regolativa dell`Associazionee` di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dall`art. 8, la decadenza dalle cariche puo` essere disposta, oltreche dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravimotivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinqueProbiviri eletti dall`Assemblea designano, all`inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro,tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.L`esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma,escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall`Assemblea, convocati incollegio speciale.I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dairegolamenti di esecuzione, secondo le modalita` e con gli effetti all`uopo stabiliti.

Articolo 21 - Il Segretario Il Segretario viene indicato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato scade al rinnovo delle cariche e puo` essere riproposto dai successivi vertici. Attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi di Federcostruzioni; partecipa, senza diritto divoto, alle riunioni degli Organi Direttivi di Federcostruzioni.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

12 / 14

Page 13: Statuto Federcostruzioni

Statuto

Articolo 22 - Fondo comune Il fondo comune e` costituito: a) dai contributi annuali o da frazioni semestrali degli stessi nel caso di iscrizione in corsod` annob) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali dello stessoc) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federcostruzioni.Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federcostruzioni e pertanto i Soci che,per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzarealcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Articolo 23 - Fondi Progetti I Fondi Progetti sono costituiti:a) dai contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificati dall`Assembleaper i singoli progettib) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a fronte dei singoli progetti.Con i fondi si provvede alle spese per la realizzazione dei singoli progetti; i capitoli di spesarelativi ad ogni progetto sono contabilizzati individualmente.Eventuali eccedenze sono riportate a nuovo su progetti di analoga pertinenza.I soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte di Federcostruzioni prima dell`espletamentodei progetti per i quali hanno versato contributi non possono avanzare alcuna pretesa diripartizione e assegnazione di quote a valere sui medesimi.

Articolo 24 - Esercizio sociale e bilanci L`esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il novembre dell`anno deve essere presentato all`Assemblea il bilancio preconsuntivodell’esercizio in corso per verificare l’andamento economico della Federazione ed il bilanciopreventivo dell’anno successivo. E’ facoltà del Consiglio Direttivo autorizzare impegni di spesa, in assenza di un bilanciopreventivo approvato, operando in ambito di esercizio provvisorio; in ogni caso l’esercizioprovvisorio non potrà superare la durata di sei mesi. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà redigere il progetto di bilanciod’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente da sottoporre all’approvazionedell’Assemblea, insieme alla relazione sulla gestione, entro il successivo mese di giugno. I bilanci devono essere presentati al Collegio dei Garanti contabili almeno venti giorni primadella data fissata per l’Assemblea.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 25 - Modificazioni statutarie Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall` Assemblea in sede straordinaria.A tal fine, l`Assemblea e` validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza deivoti spettanti ai soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e cherappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

13 / 14

Page 14: Statuto Federcostruzioni

Statuto

Le proposte di modifica sono specificatamente indicate nell`ordine del giorno dell` Assembleastraordinaria che delibera in merito.In casi particolari, il Consiglio Direttivo puo` sottoporre ai Soci, mediante referendum tra glistessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettantiai Soci medesimi.Ai Soci che in sede di votazione o di referendum dissentano dalle modificazioni adottate e`consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giornidall`avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dalla scadenza del bienniodi adesione.

Articolo 26 - Scioglimento Quando venga domandato lo scioglimento di Federcostruzioni da un numero di Socirappresentanti non meno di un terzo della totalita` dei voti, e` convocata un` appositaAssemblea per deliberare in proposito.Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il votofavorevole di almeno i due terzi della totalita` dei voti spettanti a tutti i soci.L`Assemblea nomina uno o piu` liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce,altresi`, la destinazione delle eventuali attivita` patrimoniali residue.Tali eventuali attivita` patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazionicon finalita` analoghe, o a fini di pubblica utilita`, sentito l`organismo di controllo previsto dallalegge.

Articolo 27 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo allo statuto di CONFINDUSTRIA edalle norme di legge e ai principi generali dell` ordinamento giuridico italiano.

14 / 14