Gli Aiuti Di Stato Alla Formazione nelle PMI
-
Upload
maura-albanesi -
Category
Documents
-
view
38 -
download
1
description
Transcript of Gli Aiuti Di Stato Alla Formazione nelle PMI
1
Gli aiuti di Stato alla formazione nelle PMI
Analisi e valutazione di carenze strutturali e buone pratiche nel
contesto italiano ed europeo
Indice:
CAPITOLO 1
Gli aiuti di stato e le agevolazioni riservati alle PMI
1.1 Gli effetti della crisi sulle PMI…………………………………………………………… 8
1.2 Disciplina sugli aiuti di stato…………………………………………………………..… 14
1.2.1 Nozione di Aiuto……………………………………………………………….. 14
I. Analisi del diritto primario…………………………………………………… 17
II. Le deroghe……………………………………………………….…………… 26
III. Le garanzie…………………………………………………………………… 28
1.3 Aiuti alle PMI……………………………………………………………………………… 32
1.3.1 Aiuti destinati alle PMI………………………………………………………… 32
1.3.2 Gli aiuti al capitale di rischio………………………………………………….. 42
1.3.3. Gli aiuti a finalità regionale…………………………………………….……… 47
CAPITOLO 2
Gli aiuti alla formazione
2.1 La politica europea per la formazione professionale………………………………… 50
2.1.1 Aiuti applicabili a progetti di formazione aziendale……………………. 55
I. Il regime di aiuti alla formazione…………………………………………. 55
II. Gli aiuti de minimis………………………………………………………… 57
III. Aiuti all’occupazione………………………………………………………. 60
2.1.2 Il regolamento generale di esenzione per categoria…………………… 62
2
2.1.3 Piani di aiuto per la formazione aziendale………………………………… 63
I. I fondi a gestione indiretta…………………………………………….. 63
II. I fondi a gestione diretta………………………………………………. 74
III. I fondi paritetici interprofessionali…………………………………….. 79
CAPITOLO 3
Prassi degli aiuti di Stato alla formazione nelle PMI
3.1 Buone pratiche…………………………………………………………………………… 94
3.2 Caso di studio…………………………………………………………………………….. 95
3.3 Problemi riscontrati dalle PMI nella formazione dei propri dipendenti……………... 96
3.4 La pubblicizzazione dei bandi, garanzie e responsabilità regionali………………… 103
I. Campagna pubblicitaria nazionale……………………………………
II. Campagna pubblicitaria Regione Marche……………………………
103
106
III. Frodi nei fondi alla formazione……….………………………………. 108
Conclusioni…………………………………………………………………………………….. 113
Bibliografia…………………………………………………………………………………….. 121
3
Introduzione
Le Piccole e Medie Imprese rappresentano il motore economico dell'Unione
Europea, corrispondenti al 99% delle imprese, con all'attivo circa 23 milioni
di aziende ed il 60% del PIL totale dell'Unione europea (UE)1. Tali imprese
sono quindi di estrema importanza per attuare un processo di innovazione e
aprire ad un'economia basata sulla conoscenza e la formazione dei suoi
dipendenti. La possibilità per una Piccola o Media Impresa (di seguito PMI)
di percepire un finanziamento è, ad oggi, uno dei principali problemi dato
che banche ed investitori sono generalmente restii a finanziare ciò che non
può dare garanzie. Per sopperire a tale situazione le imprese hanno a
disposizione gli aiuti di Stato, un vantaggio di qualsiasi natura conferito su
base selettiva a una o più imprese dalle autorità nazionali. Tale intervento è
necessario per un efficace ed equo funzionamento dell'economia, nel caso in
cui venga concesso per determinati obiettivi e finalità politiche. Un aiuto di
Stato può dunque, in determinati casi, essere considerato compatibile con il
diritto primario europeo, in particolare con quanto previsto nel Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE) e gli articoli 107-108-
109 regolano suddetta possibilità. Gli articoli menzionati descrivono le
categorie compatibili a ricevere agevolazioni Statali secondo il regolamento
CE N.800/2008 della Commissione, strumento che, come si vedrà esenta le
stesse misure dalla complessa procedura di controllo preventivo da parte di
1 “Manuale delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato a favore delle PMI,
comprendere le misure temporanee di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pag.3, dal sito dell’U.E.:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_it.pdf
4
Bruxelles circa la loro compatibilità con le regole del mercato interno2.
Recente è anche il piano europeo per la ripresa economica; il programma
riconosce un ruolo di estrema importanza per gli Stati Membri nel concedere
aiuti economici alle imprese. Tale sostegno è concesso per varie finalità ma
comunque volto a miglioramenti strutturali tra i quali: la Ricerca, sviluppo e
innovazione (di seguito RSI), tutela ambientale, aiuti a finalità regionale,
investimenti all'occupazione ed alla formazione. Assumono, in tale contesto,
una certa rilevanza anche i casi di eccezione quali la regola "de minimis",
previsti dal regolamento CE 1998/2006 e relativo all’applicazione degli artt.
107-108 del TFUE. Con queste scelte strategiche le istituzioni europee e gli
Stati Membri hanno dimostrato di riconoscere l’importanza delle Piccole e
Medie Imprese.
L'Italia, a differenza di altri stati europei, sembra pagare per alcuni problemi
strutturali del suo sistema imprenditoriale; benché le PMI siano distribuite in
modo capillare su tutto il territorio, esse sono estremamente eterogenee. Vi
sono aree distrettuali caratterizzate da una condizione di arretratezza in vari
ambiti, come quello tecnologico, con imprese scarsamente produttive, un
basso indice di innovazione ed inevitabilmente riescono con difficoltà a
competere nei mercati globali. Per far fronte alla crescente competizione le
PMI hanno adottato strategie volte alla diminuzione dei costi aziendali (quali
materie prime e manodopera), da cui l’esito negativo più rilevante è stato lo
scarso livello professionale dei propri dipendenti. L'Unione Europea si è
2 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 9 agosto 2008, L 214/3, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF
5
occupata di tali difficoltà istituendo gli aiuti di Stato alla formazione, all’art.
38 del Regolamento (CE) 800/20083 in relazione all’applicazione dei vecchi
artt.87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione.
La tesi analizza gli aiuti di Stato rivolti alla formazione all’interno delle PMI
partendo dalla definizione di aiuto e dalle norme europee che regolano
suddette agevolazioni alle imprese di piccole e medie dimensioni. Nella prima
parte dell’elaborato vengono esaminati gli aiuti destinati alle PMI che per
svariate caratteristiche più si adattano alla possibilità di svolgere la
formazione nelle aziende. Tali aiuti sono quelli rivolti al capitale di rischio ed
a finalità regionale, entrambi esclusi dall’obbligo di notifica alla
Commissione secondo il Regolamento generale di esenzione per categoria N.
800/2008 (di seguito GBER). La procedura semplificata, per la concessione
degli aiuti di Stato in questione, permette loro di progettare corsi di
formazione come l’aggiornamento in azienda, senza dover attendere un
periodo particolarmente lungo per ricevere l’agevolazione. La tesi esamina
inoltre gli aiuti di Stato ed europei destinati espressamente alla formazione
nelle PMI. Successivamente ad un breve excursus storico sull’importanza
della formazione professionale in Europa, è stata presa in esame la norma
specifica che regola gli aiuti alla formazione e le agevolazioni applicabili a
progetti di formazione aziendale, quali gli aiuti de minimis e gli aiuti
all’occupazione. Gli interventi a sostegno della formazione nelle PMI
possono avvenire attraverso il budget messo a disposizione dall’U.E., come
3 Idem.
6
nel caso del Fondo a gestione diretta, oppure mediante finanziamenti a
carattere nazionale, è il caso dei fondi a gestione indiretta ed i fondi paritetici
interprofessionali. L’analisi di queste tre forme di intervento è stata condotta
con l’intenzione di delineare l’utilità che esse hanno per le PMI, valutare le
loro carenze e le loro caratteristiche, nonché riscontrare quale tra esse abbia
avuto un numero maggiore di richieste di finanziamento da parte delle
imprese. La tesi prende in esame le buone pratiche, il caso di studio relativo
alla formazione nelle PMI e le iniziative concrete dello Stato italiano e della
Regione Marche nella pubblicizzazione del Fondo Sociale Europeo (di
seguito FSE). Il Caso di studio analizza il finanziamento a favore della
Fondazione Pergolese Spontini, la quale, conformemente all’art.1 (allegato 1)
del Regolamento N.800/20084
rientra nella definizione di Impresa. La
Fondazione ha beneficiato del fondo per la formazione professionale di
persone le quali sono state poi introdotte nel mondo del lavoro. In questo
modo il finanziamento ha risposto a due dei principali obiettivi perseguiti
dall’Unione Europea: la formazione e l’occupazione dei propri cittadini.
4 Idem.
7
Cap. 1 Gli aiuti di stato e finanziamenti riservati alle PMI
La definizione che la Commissione dà di PMI, ha subito varie modifiche
dovute all’esigenza di adeguarla agli sviluppi economici successivi al 1996,
anno della prima definizione di PMI, mediante la Raccomandazione della
Commissione 86/280/CE del 2 aprile dello stesso anno5. Nel maggio 2003 la
Commissione fornisce, mediante Raccomandazione (2003/361/CE), una
precisa indicazione sulla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese6
. Sono definite medie imprese quelle che hanno meno di 250
dipendenti, ed un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/ o un
totale di bilancio che non superi i 43 milioni di euro. Una piccola impresa è
quella che impiega meno di 50 dipendenti, registra un fatturato annuo ed un
bilancio non superiore a 10 milioni di euro; mentre una microimpresa deve
impiegare meno di 10 dipendenti e registrare un fatturato annuo ed un
bilancio non superiore a 2 milioni di euro7.. A partire dal 1 gennaio 2005 gli
Stati Membri sono stati invitati dalla Commissione, ad uniformarsi ai
contenuti della Raccomandazione C(2003) 1422 e a comunicare entro il 31
dicembre 2004 le misure a tal fine adottate.
5 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea - 96/280/CE - Raccomandazione della
Commissione, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese n. L 107 del 30/04/1996. 6
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Commissione – Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, 20.5.2003, L 124/36 , (2003/361/CE). 7 Queste condizioni devono essere considerate tenendo conto anche di eventuali
imprese controllate dalla stessa, ma con sede all’estero, visto come altri Stati Membri o extra-europei.
8
1.1 Gli effetti della crisi sulle PMI
A livello europeo la crisi ha profondamente indebolito le imprese, le quali
hanno subito un forte calo nelle vendite, in particolar modo le imprese che
operavano nel commercio internazionale e dunque nelle esportazioni più che
le imprese che commerciavano in un mercato domestico8. I settori colpiti non
sono stati solo le vendite e l’esportazione, ma anche l’occupazione e la
produzione. Le PMI sono maggiormente esposte alla crisi e alle oscillazioni
del mercato globale: ciò è dovuto a numerosi fattori, tra cui il loro basso
capitale d’azienda che rende più difficile assorbire gli imprevisti (il ridotto
capitale di queste aziende permette loro un basso margine d’errore) 9
. Altra
congiuntura sfavorevole sta nel campo d’azione delle PMI; esse infatti
operano quasi esclusivamente in un unico settore, spesso di nicchia; non
riuscendo quindi a diversificare i rischi, gli imprenditori sono
automaticamente legati al destino di quel settore o dei loro principali clienti.
Altra ragione della crisi delle PMI è stato l’irrigidimento del sistema bancario
nella concessione di finanziamenti, in quanto le imprese di piccole e medie
dimensioni sono incapaci di seguire differenti strade di finanziamento (come
la quotazione in borsa). In ultima analisi, ma non di minor importanza è la
8 La crisi economica italiana, diversamente da quanto accaduto per quella spagnola, ha
avuto origine al di fuori della nazione, dunque le imprese italiane che commerciavano frequentemente con altri paesi hanno avuto una battuta d’arresto repentina nell’esportazione. Solo in quest’ultimo periodo vi è stata una controtendenza, data la quale l’internazionalizzazione delle aziende fa si che esse possano riemergere dalla crisi economica in cui si trovano. “La crisi internazionale e il sistema produttivo italiano:un’analisi su dati a livello di impresa”, pag. 7 e 24. Dal sito della Banca d’Italia. http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_58/QEF_58.pdf 9 Con passaggio a vuoto si intende un operazione dalla quale l’impresa ottiene un ricavo
totale non sufficiente per arrivare ad ottenere utili, ma copre solamente i costi sostenuti durante il lavoro compiuto.
9
considerazione che le PMI non posseggano figure specializzate in ambito
manageriale, le quali potrebbero individuare strade diverse e soluzioni
alternative alla crisi. Può capitare che imprese di piccole dimensioni
esternalizzino mansioni come la gestione manageriale, ma ciò comporta una
limitata rapidità diventando quindi scelte controproducenti in tempi crisi
come quello attuale. Le necessità più pressanti per le PMI sono in questo
periodo un più snello accesso al credito e l’ampliamento del mercato, mentre
la crisi economica non ha fatto altro che render ancor più difficile il
raggiungimento di questi due obiettivi. Dalle Figure 110
e 2 è palese come
questi due aspetti siano al centro delle preoccupazioni imprenditoriali, ovvero
l’ampliamento del mercato ( finding customers ) e l’accesso al finanziamento.
Secondo la percezione delle PMI, l’accesso al credito tramite le banche è
stato reso ancor più difficile da una richiesta sempre crescente di garanzie ( di
difficile ottenimento tenendo conto delle ridotte risorse delle PMI) e degli alti
tassi di interesse.
Figura 1 I maggiori problemi per le PMI dell'euro-zona nel 2009.
10 Access to finance for SMEs in the euro area. Sito dell’U.E.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/european-surveys/ecb-surveys/index_en.htm
10
Figura 2 Rilevazioni delle maggiori problematiche indicate dalle PMI nel 2008.
L’Eurobarometro 200911
analizza l’accesso alle risorse finanziarie delle PMI,
ed evidenzia come questa possibilità di finanziamento sia pressoché
impossibile per talune categorie di imprese, quali ad empio, le aziende con un
fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, le aziende nate da meno di 9 anni, le
imprese che operano nel settore dell’edilizia, imprese che hanno beneficiato
di fondi ventur capital ed ancora le imprese innovative. Particolarmente
logorate dalla crisi e assoggettate ad essa sono le imprese italiane le quali
risentono enormemente della grande difficoltà nell’accesso al credito
11L’Eurobarometro è lo strumento istituito dalla Commissione Europea nel 1973, con il
compito di valutare e analizzare l’opinione pubblica in tutti gli Stati Membri dell’U.E. ed eventualmente nei paesi candidati. Scopo primario dell’Eurobarometro favorire una legislazione il più possibile affine alle esigenze dei cittadini europei Le inchieste e gli studi riguardano argomenti di primaria importanza (tra i quali: l’allargamento della UE, la situazione sociale, la salute, al cultura, l’information technology, l’ambiente, l’Euro e la difesa). “Ricerca: Eurobarometro intervista gli europei sul tema scienza e tecnologia”, 5 luglio 2010, Dal sito:http://www.regione.piemonte.it/innovazione/ue/in-evidenza/europa/ricerca-eurobarometro-intervista-gli-europei-sul-tema-scienza-e-tecnologia.html
0 50 100 150
Accesso ai mercati internazionali
Accesso alle gare d'appalto
Definizione delle PMI
Instabilità dell'economia mondiale
Accesso all'informazione ed alla consulenza
Pagamenti tardivi
Accesso ai programmi UE
Accesso al mercato unico
Diritto del lavoro
Concorrenza sleale /forte
Carenze di qualifiche
Fiscalità
Accesso ai finanziamenti
Onere Amministrativo e normativo
11
bancario12. La crisi economica non ha colpito solamente l’Italia, ma anche
molti altri stati europei tanto che la Commissione d’Occupazione e affari
sociali del Parlamento europeo nel settembre 2012 ha pubblicato lo studio
“The Impact of the Financial Crisis on the job creation potential of SMEs”13.
Dal documento si evincere che nella gran parte dei casi gli Stati si sono messi
in atto dei “pacchetti anti-crisi” e non singole iniziative. Le misure più
rilevanti sono state prese in materia di accordi di lavoro a breve termine e
programmi per la formazione e lo sviluppo di capacità. In relazione alla prima
categoria, rientrano misure quali l’indennità di disoccupazione e la riduzione
dell’orario di lavoro. L’applicazione di queste interventi è stata differente a
seconda dello Stato Membro, ma il fine ultimo è rimasto per tutti quello di
garantire i lavoratori contro gli effetti dei licenziamenti forzati. Questa
politica, avviata tra il 2008 ed il 2009, è stata utilizzata solo temporaneamente
in quanto richiedeva ingenti risorse da parte dello Stato. Come
precedentemente menzionato, un’ulteriore strategia è stata messa in atto
dall’U.E. per tentare di ridurre gli effetti della crisi: il Programma di
formazione e sviluppo del capitale umano. Anche in questo caso, l’incidenza
della strategia non è stata la stessa in tutti gli Stati Membri, infatti solo in
alcuni paesi si è optato per l’introduzione della formazione obbligatoria in
situazioni di lavoro temporaneo o di disoccupazione, mentre altri Stati hanno
12
B. Weisz , “Accesso al credito per le PMI: meglio le banche locali”, 3 dicembre 2012, http://www.pmi.it/economia/mercati/articolo/60458/accesso-al-credito-per-le-pmi-meglio-
le-banche-locali.html 13
“The Impact of the Financial Crisis on the Job Creation Potential of SMEs”, pag. 104, Parlamento Europeo, 2012. http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=76351
12
seguito un approccio meno radicale, concentrandosi unicamente
sull’orientamento professionale. Obiettivo comune per quasi tutti gli Stati è la
ricerca di specializzazione, intesa come formazione finalizzata alla nascita di
professionisti in settori specifici14
. Questo modello di formazione è
denominato re-skilling , ossia l'acquisizione di competenze in nuovi settori.
Lo apprendimento di competenze più generiche, quali ad esempio lo studio
dell’informatica o di una lingua, sono sviluppate unicamente in contesti
lavorativi e in società nelle quali era necessario accrescere le competenze dei
propri dipendenti. La formazione di quest’ultimo genere è denominata up-
skilling e si intende il miglioramento di abilità e conoscenze già acquisite in
un settore; l’investimento su quest’ultimo tipo di formazione è stato quindi
marginale rispetto al precedente. Gli esiti di questa strategia non sono stati
omogenei in tutti gli Stati Membri. La formazione come misura a breve
termine non è stata in grado di ridurre gli effetti negativi della crisi, molto
probabilmente perché, com’è noto, la formazione del personale necessita di
lunghi periodi per produrre i risultati voluti ed ancor più per vederne i frutti di
questi investimenti. Tra gli Stati Membri vi sono importanti “Case studies”,
quali l’Austria e la Lituania che hanno saputo fronteggiare la crisi in modo
eccellente. Il primo di questi Stati ha mantenuto il livello di disoccupazione a
livelli bassissimi mettendo in atto un “pacchetto anti-crisi” nel quale sono
state rivisitate le norme che regolarizzano i contratti a breve termine ed i
contratti part-time. E’ bene prender atto del fatto che gran parte delle norme
14
“Identification of future skills needs in micro and craft(-type) enterprises up to 2020”, pag. 86, Università di Cologne e UEAPME, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/files/skillsneeds_final_report_final_180211_en.pdf
13
in questione erano già presenti in Austria, dunque si è trattato solamente di
adattarle o ampliarle in base al nuovo contesto internazionale. Ciò ha
permesso risposte rapide all’instabilità ed ai cambiamenti altrettanto veloci
del mercato globale.
La Lituania ha dovuto fronteggiare tutt’altra situazione; in questa nazione era
presente una regolamentazione del lavoro particolarmente rigida, dunque il
primo passo è stato proprio quello di modificare alcune norme del Codice del
Lavoro. La Lituania ha voluto puntare principalmente sulle giovani leve, sulle
PMI ed su lavoratori autonomi ed è stato ciò che ha condotto la nazione ad un
assoluto successo nella risposta alla crisi globale.
La fase di transizione tra il periodo di Programmazione europea precedente al
2007, è stata caratterizzata da un periodo politico, ma ancor più economico e
sociale di notevole importanza. In primis perché con il considerevole aumento
dei Paesi Membri, il baricentro delle priorità strategiche si è spostato verso
l’Europa dell’Est ed in seconda analisi è importante valutare la sfida dei
restanti paesi europei nel saper meglio sfruttare le risorse messe in atto
dall’Unione Europea. L’entrata di questi nuovi paesi ha modificato, non poco,
l’equilibrio dei finanziamenti agli Stati, messi a loro disposizione per una
politica di miglioramento della coesione sociale e sviluppo sostenibile. Nel
programma previsto dal 2007-2013 l’Italia ha avuto a disposizione 29
miliardi di euro15; questo come accennato sarà difficile che si riproponga nel
15 N. Zerboni, “Finanziamenti Europei 2007-2013, Fondi strutturali, finanziamenti diretti e contributi alla politica agricola”, Il Sole 24Ore, 2007, XVI-311 p., brossura.
14
successivo programma previsto dal 2014 al 2020, proprio a causa dello
spostamento delle risorse europee verso i nuovi paesi Membri. Da ciò si
deduce che le aree al momento identificate come aree “obiettivo”, dunque
beneficiarie delle risorse finanziarie europee e statali, vedranno il loro budget
ridimensionato. I finanziamenti europei non sono le uniche risorse per le PMI,
esse possono infatti usufruire degli Aiuti di Stato: un’importante fonte di
sostentamento e progresso per le aziende europee.
1.2 La disciplina sugli Aiuti di Stato
1.2.1 Nozione di aiuto di Stato
Ai sensi dell’art. 107 del TFUE, con “Aiuti di Stato” intendiamo
un’agevolazione (di qualsiasi forma) concessa in assenza di corrispettivo da
parte dello Stato. L’art. 107 TFUE16
, paragrafo 1, fornisce le indicazioni
secondo le quali tali aiuti possono esser definiti “aiuti di Stato”. Questo
vantaggio può essere rappresentato non solo dall’erogazione di denaro ma
anche da qualsiasi altra misura che, direttamente o indirettamente, costituisca
un beneficio economico per l’impresa destinataria che altrimenti non avrebbe
avuto nel corso normale della sua attività. Le norme europee in materia di
16 Il trattato di Lisbona modifica i vigenti trattati UE e CE senza sostituirli. Il Trattato
che istituisce la Comunità europea (TCE) diviene “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE) con entrata in vigore il 1 dicembre 2009. In particolare gli articoli relativi agli aiuti di Stato (art. 87, 88, 89 del TCE) divengono gli art. 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
15
aiuti di Stato si applicano a quelle misure che abbiano i principi stabiliti
dall’articolo 107 TFUE :
L’impresa deve beneficiare attraverso l’aiuto di Stato di un vantaggio
economico che altrimenti non avrebbe avuto nel corso normale della
sua attività17;
L’aiuto deve applicarsi ad uno specifico settore economico (aiuti
settoriali) o ad un determinato territorio (aiuti regionali) (criterio della
selettività);
L’aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli
scambi tra Stati Membri18
;
L’aiuto deve comportare un trasferimento di risorse statali;
Costituiscono Aiuti di Stato svariate altre forme di sussidio, quale ad esempio
la cessione di beni pubblici ad un prezzo inferiore al valore di mercato. Tale
cessione comporta una perdita effettiva di capitale statale ed un palese
vantaggio per il beneficiario. Altro aiuto statale può esser l’assegnazione di
appalti e contratti di fornitura di beni o servizi che se ripetuto in più occasioni
possa render un’impresa più forte economicamente di altre concorrenti e
permetterle quindi di praticare condizioni contrattuali tali da garantire ogni
qualsivoglia appalto disponibile. Vi sono poi aiuti di stato celati sotto forma
di sgravi da oneri fiscali e sociali verso i quali la Commissione è non poco
critica in quanto, nella maggior parte dei casi, tale sussidio rinvii unicamente
17 “Aiuti di Stato 2007-2013”, pag 5, Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale. 18
Idem.
16
la fine dell’azienda, senza darle la possibilità peraltro di recuperare la
redditività e capitalizzare nel breve come nel lungo periodo19
.
Il giudice europeo è più volte intervenuto focalizzando l’attenzione sugli
effetti degli aiuti e non sul tipo di intervento. Il fine sociale degli Aiuti di
Stato non è idoneo a sottrarlo all'ambito di applicazione dell'art. 107 TFUE
qualora esso, diminuendo e talvolta eliminando definitivamente i costi
pendenti sull’impresa beneficiaria, ne rafforzi la posizione rispetto alle altre
imprese presenti sul mercato al punto di essere una minaccia per la
concorrenza e lo scambio tra gli Stati Membri20
. Gli Stati hanno concesso
aiuti economici con un basso tasso di interesse alle imprese che non
avrebbero ottenuto il prestito da altri creditori (come ad esempio dalle
banche)21. E’ importante inoltre determinare il tipo di istituzione che erogherà
l’aiuto, in numerosi casi infatti è difficile poter giudicare un’impresa privata
da un’istituzione pubblica e dunque ancor più complesso sarà giudicare
l’origine delle risorse somministrate22
.
I. Analisi del diritto primario
L’ articolo 107 TFUE si focalizza sul divieto di aiuto, salvo configurare la
possibilità di aiuti “sicuramente compatibili” e di aiuti “eventualmente
19
“La normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato: recenti sviluppi in tema di procedura”, cap. 1.2, Rivista della scuola superiore dell’economia e delle finanze. http://rivista.ssef.it/site.php?page=20041112095426730&edition=2010-02-01 20 “La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di stato”, pag. 102, Brancasi 21
Sent. 14 febbraio 1990, causa C-301/87 Racc. pag. I-307, punto 33 (Francia/Commissione, detta «Boussac»). 22
Sent. 13 marzo 2001, Causa C-379/98 in Racc. 2001, p. I-05107; sent. 16 maggio 2002 Causa C- 482/99 in Racc.2002. p. I- 04397.
17
compatibili”. L’articolo in questione pone un divieto generale alla
concessione degli aiuti e ciò avviene perché gli aiuti potrebbero condurre ad
una situazione di concorrenza sleale e favorire quindi un’impresa meno
efficiente a discapito di imprese sane. Tale condizione potrebbe inoltre far
nascere forme di protezionismo che ovviamente non rientrano nelle politiche
europee. L’articolo lascia comunque un margine di apertura nel quale
possono rientrare tutte le aziende che, con obiettivi trasparenti possano
beneficiare di tali finanziamenti apportando ad un effetto positivo
sull’economia e lo sviluppo23
.
Eventuali illegittimità riscontrate nell’assegnazione di tali fondi comportano
l’obbligo di restituzione da parte del beneficiario nonché la responsabilità
dello Stato Membro nei confronti dell’Unione europea. Per diversi anni è
mancata una procedura comune sul controllo degli aiuti di Stato; ad oggi la
troviamo nell’ex - art. 88 TCE, attuale Art.108 del TFUE. La procedura è
seguita dalla Commissione e solamente in casi eccezionali dal Consiglio. La
Commissione in conformità con la giurisprudenza della Corte, ha fissato l’iter
per il controllo di tali finanziamenti, solo successivamente il Consiglio ha
deciso, mediante Regolamento di codificare la procedura, con l’adozione del
regolamento CE del 22 marzo 1999, n.659. Tale regolamento concentra
l’attenzione nel ruolo della Commissione, senza l’autorizzazione di
quest’ultima lo Stato non può concedere alcun finanziamento (paragrafo c,
art. 108 TFUE), per svolgere suddetta valutazione la Commissione dispone di
23
Fontana, Lozito, “I finanziamenti europei”, pag. 10, Sistemi Editoriali, 2002.
18
un ampio potere discrezionale che le permette di prender decisioni ed
effettuare previsioni di ordine economico e sociale. Qualora la Commissione
ritenga di aver individuato un aiuto concesso illegalmente, avrà il potere di
avviare una procedura in merito, disciplinata ai Capi III e IV del
Regolamento. Il sistema di controllo degli aiuti si articola in diverse
procedure, in primis troviamo il controllo degli aiuti pre-esistenti in cui
vengono esaminati tutti gli aiuti che erano in essere precedentemente alla
richiesta da parte del soggetto incaricato al controllo e che sono tutt’ora
esistenti. La Commissione ha l’onere di procedere all’esame con lo Stato
Membro interessato e prendere in considerazione eventuali differenti misure
da seguire. In un primo momento sarà necessario per la Commissione
ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta analisi del caso in
questione e tali informazioni potranno pervenire da qualunque fonte venga
ritenuta opportuna o in aggiunta sarà possibile ottenere informazioni anche
attraverso un’ingiunzione formale allo Stato Membro, il quale sarà obbligato
a fornire tutti i dati richiesti entro e non oltre un termine prestabilito. 24
Nel
caso in cui il precedente finanziamento non sia più in linea con il mercato
comune, la Commissione può aprire la procedura di infrazione, la quale non
avrà l’effetto di sospendere l’applicazione del regime in questione (in questo
lasso di tempo lo Stato Membro ha la possibilità di intervenire, ritirando o
modificando25
la propria notifica dell’aiuto, ma solo prima della decisione
24 A. Bechi e M. Montaina, “La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nelle misure pubbliche di garanzia e di investimenti in capitale di rischio”, n.242, Impresa e Mercati Finanziari, Liuc Papers, 7 settembre 2011. 25
Tali modifiche devono essere notificate mediante il formulario presente nell’allegato II del regolamento (CE) n.794/2004.
19
della Commissione). La Commissione, dopo un determinato periodo di
tempo, avrà la possibilità di scegliere tra due alternative.
Anzitutto potrà richiedere la sospensione del finanziamento fintanto che non
venga fatta chiarezza sulla compatibilità tra il finanziamento. Tale opzione
viene anche denominata ingiunzione di sospensione ed allo Stato italiano è
stata notificata in svariate “occasioni”26
, una delle quali è il caso SA.33083
(2012/NN) che ha in oggetto “Vantaggi fiscali per compensare danni causati
dal terremoto in Sicilia nel 1990 e altre calamità naturali”. L’indagine formale
è iniziata ufficialmente il 23 ottobre del 201227
e la decisione finale è stata
emanata tramite Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 201228
, dove si esprime
che “la Commissione ha pertanto deciso di adottare un’ingiunzione di
sospensione conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio”. La Commissione potrà adire la Corte di
Giustizia per ottenere la sospensione del finanziamento, in risposta lo Stato
Membro può far riferimento al Consiglio e chiedere la legittimità della
propria richiesta di aiuto oppure mettersi sulla stessa linea della Commissione
e rivolgersi alla Corte di Giustizia. Il problema per lo Stato Membro nasce nel
26 Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell’Italia ai sensi dell’art. 108 TFUE- (art. 14, lett. D, della legge 24 dicembre 2012, n.234). 27
Con lettera del 19 giugno 2012 (cfr. punto 4)le autorità italiane sono state invitate a presentare tutto ciò che era in loro possesso per dimostrare la legittimità e la compatibilità di tutte le misure d’aiuto relative al caso SA.33083 (2012/NN) inoltre, l’Italia era stata avvertita della possibilità che la Commissione potesse optare per un’ingiunzione di sospensione dell’aiuto, conformemente al l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. Le autorità italiane hanno si risposto (il 27 settembre del medesimo anno), ma non hanno fornito le informazioni necessarie a dissuadere la Commissione dalla preannunciata sospensione. 28
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2012,C 377/9, Procedimenti amministrativi -Invito a presentare proposte 2012 — Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013), Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l’Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva.
20
momento in cui il Consiglio non si pronuncia entro 3 mesi, perché la
decisione verrà deferita alla Commissione. La Commissione può percorrere
una seconda strada solo in presenza di condizioni aggravanti, ovvero che la
misura attuata costituisca sicuramente un grave rischio di danno consistente
ed irreparabile ad uno o più soggetti concorrenti, in tal caso lo Stato Membro
sarà obbligato a riacquisire in via provvisoria l’aiuto già erogato, fin quando
non sia stata decisa la sua ammissibilità o meno. La spinosa procedura del
recupero dell’Aiuto di Stato è definita ingiunzione di recupero ed è
finalizzata al ripristino delle condizioni di mercato esistenti precedentemente
all’erogazione dell’aiuto (non viene definita sanzione ma una mera
conseguenza all’illecito). L’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/199929
prevede la possibilità di recupero degli aiuti prevedendo, in caso di aiuti
illegali ed incompatibili, la Commissione obblighi lo Stato Membro
interessato a riacquisire l’intero importo. Inoltre possono esser calcolati ed
aggiunti gli interessi (essi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è
divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero30
). Se la
Commissione sospetta un mancato rispetto delle proprie decisioni, potrà
disporre anche l’ispezione in loco31
, previa comunicazione (con un discreto
margine di tempo e per iscritto) allo Stato Membro interessato. Per far sì che
l’ispezione vada a buon fine, non saranno sufficienti gli agenti esperti
29
A. Cioffi , “Il riparto di giurisdizione per l’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE”, in L.F. Pace, Dizionario sistematico della concorrenza, Jovene, 2013, p. 724 30
V. Di Comite, “Le sovvenzioni e le misure compensative nell’Organizzazione mondiale “,pag.201. 31 Gli agenti autorizzati dalla Commissione hanno il potere di accedere a tutti i locali e
terreni dell’impresa interessata, chiedere spiegazioni orali sul posto, controllare i registri e i documenti aziendali ed eseguire e chiedere copia degli stessi.
21
incaricati, ma sarà necessario anche l’appoggio delle autorità competenti
dello Stato di riferimento, ciò nel caso in cui l’impresa si opponga al corretto
svolgimento dell’ispezione. La norma distingue due diversi soggetti
competenti al recupero degli aiuti incompatibili; tale differenza nasce sulla
base del soggetto che ha concesso l’aiuto. Nel primo caso l’aiuto è concesso
dall’amministrazione statale ed il recupero del credito è affidato ad una
società privata. Entro due mesi dalla data di notifica della decisione, precisa il
comma 2, il ministro competente per materia, con proprio decreto, individua i
soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e
determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati. Nel caso in cui l’aiuto provenga da un
ente territoriale, la riscossione dell’intero importo è a carico dello stesso ente
concessionario e il provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati è adottato dalla Regione, dalla Provincia Autonoma
o dall'ente territoriale competente32
. Nella fase di recupero dei crediti, i
giudici nazionali hanno un ruolo di estrema importanza, riconosciuta nel testo
del regolamento precedentemente menzionato all’art. 1433
. I giudici nazionali,
(tenuto presente l’importanza per l’osservanza della procedura di controllo
preventivo dei progetti nel rispetto del buon funzionamento del mercato
interno), possono richiedere la restituzione dell’aiuto nel caso in cui
constatino che non vi sia una precedente notifica alla Commissione34
, anche
32
G. Goglia, “Aiuti di Stato, la disciplina Ue entra nelle norme nazionali“,dal sito Fiscooggi. 33
Fontana, Lozito “I finanziamenti europei”, pag. 10, Sistemi Editoriali, 2002. 34
Sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 1996, SFEI e. altri, causa C-39/94, Rac. p.
I-3547.
22
nel caso in cui lo stesso aiuto venga giudicato conforme dalla Commissione.
Il giudice nazionale deve far richiesta affinché il beneficiario dell’aiuto
restituisca l’intero l’ammontare dell’aiuto ed i suoi relativi interessi per il
periodo di illegittimità (fermo restando la possibilità per lo Stato Membro, di
tornare a concedere lo stesso in un secondo momento). In ultimo, il giudice
nazionale può accogliere le richieste pervenute a titolo di risarcimento dei
danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto35
. Nella prassi anteriore
all’approvazione del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione non
aveva mai messo in atto il recupero del credito, negato per altro
esplicitamente dalla giurisprudenza36
, ma attualmente la situazione è assai
diversa37
in quanto in base all’art.11 del medesimo regolamento, la
Commissione è competente ad ingiungere tale provvedimento cautelare. I
beneficiari di suddetti aiuti potranno a loro volta adire alla Corte di Giustizia
richiedendo l’annullamento della decisione della Commissione, ai sensi
dell’art. 263 del TFUE. Questa strada è comunque ritenuta molto difficile e
con poche probabilità di successo. Il recupero è inoltre disciplinato dalla
legislazione nazionale ammesso che questa contempli le condizioni del
recupero immediato (senza indugio) ed effettivo (e non rappresentare
unicamente il maggior sforzo possibile come nel caso della Olympic
Airways) , inoltre nel caso in cui la nazione abbia dei vincoli alla restituzione
35
Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, Centre d’exportation du livre français (CELF) c/Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), causa C-199/06. 36
Sentenza SFEI c. La Poste, cit. parr.43-45. 37
L’ingiunzione di recupero in via provvisoria è condizionato alla compresenza di 3 requisiti: nessun dubbio sulla natura dell’aiuto in questione, in vista di una situazione d’emergenza ed infine quando vi sia la certezza di arrecare un danno forte ed irreparabile alla concorrenza. Questi punti vennero introdotti dal Consiglio per limitare i poteri della Commissione nell’adozione di tale misura cautelare.
23
del credito, essi non verranno applicati (come nel caso Scott C-232/05)38
.
Anche in questa circostanza l’Italia non lesina casi di studio interessanti, uno
dei quali probabilmente è la sentenza CR 26/2008 con oggetto il “Prestito di
300 milioni di euro ad Alitalia” per cui la Commissione ha constatato che
l’Italia diede esecuzione illegalmente alla misura di aiuto, violando l’articolo
88, par.3, del trattato TFUE e con ciò dispose per l’Italia, l’obbligo di
adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto di Stato
incompatibile con il mercato europeo39
. Lo Stato Italiano avrebbe dovuto
provvedere al recupero dell’intero credito aggravato dall’importo di mora
entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data della notifica40
. A distanza
di quattro anni dalla nota causa tra la Commissione e la Francia41
, la quale ha
sancito il principio della cumulabilità delle sanzioni pecuniarie previste
dall’art. 228 CE (art. 260 TFUE), la Corte ha condannato la Grecia (causa C-
369/07), cumulativamente, al pagamento di una penale e di una somma
forfettaria per il mancato recupero di Aiuti di Stato alla Olympic Airways,
dichiarati illegittimi nel 2005. La penalità ammontava ad euro 16 000 al
giorno e la somma forfettaria a euro 2 milioni. La sentenza fu determinata dal
fatto che la Repubblica ellenica venne riconosciuta precedentemente
inadempiente per non essersi conformata alla sentenza Commissione c.
Grecia, causa C-415/03 nella quale era stato accertato l’inosservanza della
Grecia. Se in passato il sistema di controllo è stato palesemente severo ed
efficace, non vi è dubbio che, ad oggi ,per via della crisi globale, la
38
Causa C-232/05, Commissione contro Francia. 39
“Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” , del 25 febbraio 2009 , L 52/15, Conclusione. 40
Ibidem. 41
Causa C-304/02, Commissione della Comunità Europea vs: Repubblica francese. Sito U.E.
24
Commissione abbia garantito maggiore elasticità nel rispetto delle regole. Vi
è poi la possibilità che, in un certo senso, il diritto sul recupero dell’aiuto cada
in prescrizione, infatti in base all'articolo 15 del regolamento CE 659/1999, il
potere della Commissione di procedere al recupero degli aiuti illegali può
essere esercitato per non oltre dieci anni, a decorrere dal giorno in cui l'aiuto
illegale viene messo a disposizione del beneficiario come aiuto individuale o
come aiuto rientrante in un regime di aiuti42
.
Altra attenta analisi deve esser fatta in merito all’estinzione del diritto della
restituzione dell’aiuto secondo l’articolo 51 della legge 234/2012, il quale
prevede che, indifferentemente dalla forma di concessione, il diritto alla
restituzione degli aiuti di Stato sussista finché vige l’obbligo ai sensi del
regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio. Il Regolamento CE 794/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, ha l’onere di fissare diverse
disposizioni relative all’esecuzione del Regolamento CE 659/1999. Esso
contiene in particolare le indicazioni in merito alla modalità di trasmissione
di una procedura di notificazione, sono inoltre indicati la forma ed i contenuti
che devono mantenere le relazioni annuali, viene descritta la procedura di
trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali, ne vengono fissati i
termini ed infine viene descritto il metodo da utilizzare per la fissazione dei
tassi di interesse in caso di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.
42
“Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE” Pag 152. http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID254__Allegato%2034%20-%20regolamento%20659- 99.pdf
25
Come precedentemente menzionato, l’art. 107 TFUE si focalizza su tre temi
quali: gli aiuti vietati, gli aiuti “sicuramente compatibili” e gli aiuti
“eventualmente compatibili”; quest’ultimo tipo di aiuto verrà analizzato in
modo più ampio nel paragrafo che segue.
II. Le deroghe
All’art. 107 paragrafi 2 e 3, all’art. 93 ed all’art. 106 paragrafo 2 del TFUE,
sono determinati i casi specifici in cui l’aiuto di Stato possa essere ritenuto
ammissibile. Vi sono condizioni date le quali il principio di incompatibilità
col mercato europeo non equivale ad un divieto totale di erogazione di aiuto
di Stato. Relativamente ai Fondi strutturali, le disposizioni di deroga
maggiormente rilevanti sono quelle di cui all’art. 107 del TFUE paragrafi 2 e
3; in essi vengono indicate le situazioni in cui gli aiuti di Stato sono ritenuti
ammissibili (le cosiddette “deroghe”). L’esistenza delle deroghe giustifica il
controllo preventivo fatto dalla Commissione. Tale controllo è stabilito
dall’art. 108 del TFUE e dispone che gli Stati Membri debbano notificare alla
Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima della loro
esecuzione (ad esclusione degli aiuti “de minimis”). Il medesimo articolo
conferisce inoltre alla Commissione il potere discrezionale di decidere se
l’aiuto in oggetto possa beneficiare della deroga o meno. La Commissione
nell’esercizio dei suoi poteri ha messo in atto specifiche metodologie di
valutazione in funzione delle dimensioni dell’impresa, della sua posizione,
del settore si appartenenza e delle finalità dell’aiuto. Data la natura
discrezionale del potere ad essa conferito, la Commissione ha cercato di
26
rendere pubblica la metodologia adottata nelle scelte, con il fine di garantire
che tale discrezionalità sia esercitata con la dovuta trasparenza e che le
autorità e le imprese abbiano ben presente i loro diritti. La Commissione ha
pubblicato i criteri applicati nelle decisioni in merito alla concessione o meno
di deroghe per gli aiuti notificati; questa comunicazione viene fatta in forma
di regolamenti, comunicazioni, orientamenti, discipline e lettere agli Stati
Membri.
Le principali deroghe sono:
Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni;
All’art. 107 TFUE paragrafo 3 alla lettera a) viene analizzato
l’aiuto destinato alle regioni:” gli aiuti destinati a favorire lo
sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione", mentre nel medesimo paragrafo, alla lettera c)
si fa riferimento agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche, sempre ché non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse."
Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche;
Gli aiuti settoriali;
Nel corso degli anni la Commissione ha adottato norme specifiche
o settoriali, le quali definiscono la sua posizione in merito alla
27
concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell’attività
economica.
Gli aiuti intersettoriali;
Suddette norme sono tese a stabilire la posizione della
Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a
far fronte alle difficoltà che potrebbero nascere in qualsiasi settore
economico o regione. La Commissione ha adottato una serie di
orientamenti che stabiliscono i criteri applicati alle seguenti
categorie di aiuti: aiuti alle PMI, alla ricerca e sviluppo, per la
tutela dell’ambiente, per la ristrutturazione ed il salvataggio delle
imprese in difficoltà, aiuti destinati all’occupazione, aiuti di Stato
alle imprese situati in contesti urbani svantaggiati ed infine gli
aiuti alla formazione.
Gli aiuti in regime di “de minimis”.
Questo tipo di aiuto verrà analizzato in modo più ampio
successivamente.
III. Le Garanzie
La Commissione disciplina le garanzie mediante la Comunicazione
sull’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli Aiuti di Stato
(pubblicata su GUUE C 155/10 DEL 20/06/2008). La Comunicazione regola la
concessione di garanzie statali alle imprese, connesse ad una operazione finanziaria,
nelle quali, a fronte di un trasferimento del rischio allo Stato, le imprese beneficiarie
corrispondono un adeguato corrispettivo (premio).
28
La garanzia pur non essendo un Aiuto di Stato a carattere economico,
rappresenta il principale strumento nazionale a sostegno dell’accesso al
credito per le PMI italiane43
, esso infatti rilascia le garanzie necessarie a
favorire la concessione di credito in favore delle PMI che pur essendo sane
dal punto di vista economico-finanziario non sono nella condizione di offrire
ai soggetti finanziatori adeguate ed autonome garanzie ai fini dell’ottenimento
del finanziamento richiesto. La garanzia non rientra nel piano degli “aiuti di
Stato” previsti dal Trattato, ma negli ultimi anni ha rappresentato un
procedimento di notevole importanza per Il Fondo Centrale di Garanzia per
le Piccole e Medie Imprese, istituito con la Legge n.662/9644
(art.2 comma
100, lettera a ) e riconosciuto dal 2000. Trattasi sostanzialmente di un
riconoscimento di garanzia pubblica, il quale va a sostituirsi o in alternativa si
affianca di fatto alle garanzie reali delle imprese. In questo caso le PMI in
questione non otterranno un importo in denaro, ma bensì la concreta
possibilità di ottenere finanziamenti senza aver l’onere di addurre ad ulteriori
garanzie (vale a dire fideiussioni e similari) sugli importi garantiti dal Fondo.
Fin’ora oltre il 99% delle imprese hanno avuto la possibilità di accedere a
questa forma di aiuto. Le imprese hanno la possibilità di rivolgersi a più
mediatori per l’ottenimento della garanzia; tali mediatori possono esser le
banche, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per
l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.R.), un consorzio di garanzia collettiva fidi
o in alternativa ad altri fondi di garanzia. Questo strumento di politica
43
“Ricerca e competitività 2007-2013”, pag. 1, Fonte: PON in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e il Ministero dello Sviluppo Economico. 44
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
29
industriale genera un importante effetto leva, con l’obiettivo di moltiplicare le
risorse pubbliche; il rapporto costi/benefici porta la strategia delle garanzie ad
ottenere importanti risultati. Possono usufruire della garanzia diretta del
Fondo tutte le piccole e medie imprese sane (in grado di far fronte agli
impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali si accede alle
garanzie del Fondo), anche in forma di cooperative e consorzi di cooperative.
E’ possibile realizzare investimenti materiali ed immateriali (spese per
trasferimento tecnologico tra cui acquisizione di brevetti, di licenze di
sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e tecnologie non brevettate),
formazione, innovazione e specializzazione di settore. La formazione
professionale all’interno delle aziende può a tutti gli effetti beneficiare delle
garanzie. Investimenti che non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5
anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo. La caratteristica
intrinseca di questo aiuto è quello d’esser fondo rotativo, ovvero l’alimentarsi
autonomamente grazie ai rimborsi graduali dei finanziamenti pervenuti dalle
PMI. Il tasso di default è pari circa al 2% del totale delle operazioni e ciò
permette alla quasi totalità dei fondi destinati alla copertura della garanzia di
rientrare alla scadenza e d’esser quindi rimessi in circolo per il sostegno di
una nuova PMI. L’accesso al fondo è differente in base alla natura del
soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia. La Garanzia diretta è
un primo modello e viene direttamente concessa dal Fondo al soggetto
richiedente, può esser richiesta tramite le banche, le quali garantiscono
l’operazione con la garanzia pubblica. Tale garanzia non prevede rischi per
l’intermediario dato che nel caso in cui non venga risarcita dall’impresa sarà
30
coperta dal Fondo e nel caso in cui quest’ultimo sia esaurito, allora sarà lo
Stato stesso a risarcire la banca. Altra ipotesi è la Controgaranzia, avviene
quando l’impresa si rivolge ai Confidi i quali provvederanno a l’invio della
domanda di controgaranzia. Vi è infine le Cogaranzia, nella quale i soggetti
beneficiari vengono affiancati dai Confidi ma ricevono direttamente la
garanzia. L’impresa può esser garantita per un importo fino a 1 500 000€,
rimanendo in linea e nel rispetto dei trattati. Nel 2008 la Commissione ha
istituito l’obbligatorietà di comunicazione delle garanzie, tale disposizione
deve esser applicata per tutte le garanzie nelle quali è previsto un
trasferimento di rischio. Generalmente le garanzie concesse sono definite ad
hoc, ovvero concesse individualmente e solitamente legate a prestiti o
obbligazioni finanziarie45
o in alternativa concesse nell’ambito di uno
specifico regime. Per le PMI sono state introdotte misure particolari e
semplificate per permettere alle imprese di accedere alle garanzie senza
particolari difficoltà. Indifferentemente dalla percentuale di rischio, per
decidere se una garanzia possa essere attivata o meno, gli Stati Membri hanno
a disposizione due strumenti: in primis la possibilità di utilizzare premi esenti
di sicurezza predefiniti, essi sono anche considerati privi di effettivi elementi
di aiuto in quanto il loro importo è basato su classi di rating e considerati
conformi al mercato (in alternativa in caso di start-up, dunque in assenza di
un importo di rating è possibile applicare un premio pari al 3,8% annuo).
45
Come menzionato, le garanzie ad hoc hanno la necessità di avere la confluenza di particolari condizioni: il mutuario non può esser un’impresa in difficoltà, esse devono esser limitate nel tempo , nell’importo e legate ad una specifica operazione finanziaria, inoltre la copertura massima non può superare l’80%, la garanzia deve esser proporzionale al prezzo di mercato, dovrà esserci una equa suddivisione in caso di perdite e proporzionalità nei rimborsi. Infine vi è la possibilità di utilizzare premi di sicurezza (safe harbour) predefiniti.
31
Secondo strumento è l’applicazione di un premio unico generalizzato ma può
esser adottato solo nel caso in cui l’importo garantito sia inferiore a 2,5
milioni di euro per impresa; quest’ultimo apre le porte al “risk pooling”
sostanzialmente la messa in comune del rischio a vantaggio delle PMI, le
quali sono solite chiedere un importo limitato di garanzia.
1.3 Aiuti alle PMI
1.3.1 Aiuti destinati alle PMI 46
Sulla base di ciò che è stato detto, vediamo come le PMI abbiano importanza
nella realtà economica e sociale nell’Unione Europea e dei suoi cittadini. La
realtà produttiva europea si caratterizza dalla compresenza di più settori di
produzione, diversificati in primis da nazione a nazione e principalmente sulla
base della cultura imprenditoriale della nazione in analisi. Questo significa
anche che non sarà la sola piccola impresa ad influire sul suo futuro, ma
anche e soprattutto, le altre imprese concentrate in quell’area; è auspicabile
quindi il duplice atteggiamento:« pensare globale e agire locale »47
, per far si
che sia l’intera area a crescere e ad attrarre investimenti. Lo sviluppo delle
PMI non deve esser inteso unicamente in termini economici, ma anche
sociale, culturale e cognitivo. A tal fine la Commissione dal 2006 adotta una
disciplina europea in materia di aiuti di stato in favore della ricerca, dello
sviluppo e dell’innovazione (di seguito RSI), dal 2008 inoltre si è scelto di
46
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (più atti modificativi) 47
L. Santamaria, “Pensare globale e agire locale”, pag.2 , Franco Angeli, 2002.
32
adottare il regolamento generale di esenzione per categoria48
; entrambi
contengono recenti disposizioni relative all’innovazione, le quali sono rivolte
, in gran parte alle PMI, e non ultimo, sono mirate alla nascita di nuovi posti
di lavoro e di crescita vista sotto ogni profilo. Gli aiuti di stato in questione
sono regolamentati per categoria49
e sono divisi in nove aree50
. All’interno di
48
“Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87-88 del trattato” (GU L 214 del 9/08/2008, pagg. 3-47). 49 “Politica E.U. in materia di aiuti di Stato: Regolamento generale di esenzione per categoria” . Applicabile dal 29 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2013 . 50 La prima di queste aree è l’Aiuto in favore di progetti di ricerca e sviluppo. I
finanziamenti erogabili in quest’area vanno dal 100% dei costi ammissibili per quel che riguarda la ricerca fondamentale; si riduce all’80% dei costi ammissibili nella ricerca industriale delle piccole imprese (ancor meno, ossia il 75%, se le imprese sono di dimensioni medie). Lo sviluppo sperimentale non riscuote grande sostegno da parte della Commissione, dato che quest’ultima finanzia unicamente il 60% dei costi ammissibili nelle piccole imprese ( 50% per le medie imprese). All’interno della stessa categoria destinata allo sviluppo e alla crescita delle piccole e medie imprese vi sono una serie di sottocategorie, in primis gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, i quali possono esser concessi alle due aree sopra citate: attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale (nel caso della ricerca industriale le PMI possono beneficiare del 75% dei costi ammissibili, viene invece concesso il 50% allo sviluppo sperimentale). Vi è inoltre l’aiuto per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ovviamente legata ai costi che possono subentrare dalla concessione e al riconoscimento di brevetti (o altri differenti tipi di proprietà industriale). La Commissione opera in favore delle nuove imprese, garantendo Aiuti a nuove imprese innovative; i beneficiari devono esser piccole imprese operative da non più di sei anni dal momento della concessione dell’aiuto. Per riconoscere queste aziende “innovative” viene valutato il budget, utilizzato per costi di ricerca e sviluppo, dalla società nei tre anni precedenti, il quale deve attestarsi oltre il 15% del totale. E’ bene evidenziare che l’azienda che usufruirà dell’aiuto alle nuove imprese innovatrici, non potrà accedere ad altri aiuti di Stato differenti da questo per i tre anni successivi, inoltre l’aiuto non potrà superare il milione di euro, fatto salvo la deroga ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 del trattato TCE. Ancor meno sostenuto è l’aiuto per servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione, secondo il quale il beneficiario può aver accesso ad un massimo di 200.000 euro su un periodo di tre anni. Condizione favorevole per il beneficiario è l’avere una certificazione internazionale o europea, in questo caso i costi ammissibili sostenuti dalla società verranno interamente corrisposti dall’U.E., in alternativa, l’aiuto si limiterà al 75% dei costi ammissibili. Altri aiuti, connessi all’RSI, vengono concessi alle nuove proposte di organizzazione dei servizi ed innovazione dei processi, suddetto aiuto deve esser legato imprescindibilmente all’utilizzo di nuove tecnologie di informatizzazione e può variare da un aiuto minimo pari al 25% per le imprese medie ad un massimo di 35% per le imprese di piccole dimensioni. In ultimo vi sono gli aiuti ai poli di innovazione; la sopraccitata categoria si divide a sua volta tra gli aiuti all’investimento (per la creazione, l’ampliamento e l’animazione di settori di innovazione riservati alla persona giuridica che ne assume la gestione) e gli aiuti al
33
queste categorie vi è una misura specifica per la formazione dei lavoratori: la
Commissione ha scelto di riqualificare il personale all’interno delle aziende
garantendo il fondo Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato, al quale possono accedere le aziende per un beneficio pari al 50%
dei costi ammissibili51
. Particolare attenzione è rivolta al settore agricolo e
della pesca, i quali possono accedere agli Aiuti finalizzati alla ricerca e
sviluppo. Tali aiuti sono concessi direttamente all’organismo o all’ente che
effettua la ricerca, la percentuale di finanziamento non supera il 100% dei
costi ammissibili.
Ogni categoria compresa all’interno della RSI rientra tra le misure di aiuto, a
norma del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), sono
conseguentemente esentate dall’obbligo di notifica, salvo eccezioni, quali:
aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, importi
elevati di aiuti individuali ed ultimo gli aiuti ai poli di innovazione52
. Accanto
alla politica europea è comunque importante anche un supporto nazionale
attuato attraverso una politica pubblica nazionale, definita aiuto di Stato e
volta a promuovere investimenti privati nel campo dell’RSI. In Italia la
strategia dell’RSI promuove settori specifici quali l’ambiente, la salute, l’ICT,
i beni culturali, i sistemi di produzione, l’energia, l’agroalimentare. Questa
politica di aiuti è stata fortemente indebolita dalla crisi economica, tanto da
portare ad una revisione della politica dei finanziamenti. La necessità di
funzionamento per l’animazione dei poli i quali possono esser ceduti per un determinato lasso di tempo ed esclusivamente alla persona giuridica che gestisce. 51 Requisiti necessari sono il riposizionamento del lavoratore all’interno della ditta e l’aver lavorato nella stessa per almeno 2 anni. 52 “Disciplina comunitaria in material di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, (GU C 323 del 30.12.2006)
34
ridurre il deficit di bilancio ha condotto necessariamente ad una diminuzione
delle risorse destinate ad ogni settore53
. Come anticipato, oltre all’RSI, vi
sono altre aree di finanziamento, quale ad esempio gli Aiuti per la tutela
ambientale54. L’Unione Europea ha dimostrato in varie occasioni di credere
nell’importanza degli investimenti nelle nuove tecnologie e di puntare ad una
sempre maggiore risposta alla richiesta di lavoro, a tal fine altra categoria
presentata tra le misure a sostegno delle PMI vi sono gli Aiuti agli
investimenti e all’occupazione55
. Altra categoria ampiamente appoggiata
nell’ultimo anno è quella a sostegno dell’imprenditoria femminile, per
quest’ultima infatti oltre agli aiuti statali vi sono anche svariati progetti di
finanziamenti regionali. L’aiuto all’imprenditoria femminile permette la
creazione di piccole imprese di cui sono proprietarie e che sono gestite da
donne, sostenendo un’uguaglianza più sostanziale che formale tra i due sessi
53
V. Vecchietti, “ Disciplina per gli aiuti di stato a ricerca, sviluppo e innovazione- Documento di consultazione”, 2012. 54
Ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, gli Stati Membri possono concedere un sostegno per progetti ambientali sia alle piccole e medie imprese, sia alle imprese di grandi dimensioni. Il progetto è esente dall’obbligo di notifica se richiede fondi per un importo inferiore alla soglia di 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento. I costi ammissibili in questo caso sono i sovraccosti di investimento necessari a raggiungere un livello superiore a quello richiesto dall’U.E. 55
Tali aiuti possono essere concessi sia nelle zone assistite (ossia le zone che beneficiano di aiuti a finalità regionale) che in quelle non assistite. Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali o costi calcolati sulla base dei posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento. Vi sono però dei limiti, infatti gli Stati Membri possono garantire un finanziamento pari al 20% nel caso di piccole imprese, mentre la percentuale scende al 10 se si tratta di imprese di medie dimensioni. L’aiuto può esser ritenuto esente dall’obbligo di notifica alla Commissione ad eccezione degli aiuti individuali che superano i 7,5 milioni di euro. Vengono inoltre garantiti finanziamenti in favore della consulenza ai servizi ed alla partecipazione a fiere; la natura di detti servizi non è continuativa e per entrambi i fondi il budget messo a disposizione non supera i 2 milioni di euro. Gli Aiuti ora considerati hanno una bassa soglia di finanziamento prima che la notifica diventi obbligatoria, il limite scendi infatti a 2 milioni di euro.
35
nel settore imprenditoriale56
. Il regolamento di esenzione per categoria
permette inoltre che venga erogato aiuto a sostegno dei lavoratori
svantaggiati57
o disabili nella ricerca di un’occupazione. Le condizioni per
avvedere al finanziamento sono due: la prima corrisponde al numero dei posti
di lavoro messi a disposizione una volta ottenuto il fondo, mentre il secondo
presupposto è che l’occupazione dovrà esser mantenuta per almeno il periodo
minimo previsto dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo. Altra
categoria di aiuti è quella per il salvataggio58
e la ristrutturazione59
di imprese
in difficoltà60
. Ovviamente in questo caso parliamo di finanziamenti
individuali, mirati alle imprese che si trovano in difficoltà e che richiedano
l’esecuzione di urgenti misure di ristrutturazione. Gli Stati in questo contesto
possono trovarsi a scegliere tra due vie, la prima garantisce un finanziamento
immediato ma ridotto (10 milioni di euro) all’impresa. Gli unici settori ai
quali non può esser assegnato il credito sono quello del carbone e
56
Per suddetta categoria gli Stati Membri possono concedere fino a 1 milione di euro senza dover inoltrare la richiesta di notifica alla Commissione e l’intensità dell’aiuto può arrivare fino ad un massimo del 15% dei costi ammissibili dei primi 5 anni dalla costituzione dell’impresa. Caratteristica importante di questa categoria è che il regolamento generale di esenzione per categoria prevede anche la concessione di aiuti per i costi riconducibili all’assistenza di figli e familiari. 57 Viene considerato lavoratore svantaggiato colui che rientra in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, un lavoratore che abbia superato i 50 anni di età, adulti con uno o più familiari a carico, membri di una minoranza nazionale ed infine i lavoratori occupati in professioni con una disparità d’assunzione tra uomo e donna che va oltre il 25% la media statale delle altre mansioni. Vi è inoltre la categoria del molto svantaggiato, ossia il disoccupato da almeno 24 mesi. 58 L’aiuto al salvataggio è una forma di assistenza temporanea e reversibile garantita alle imprese durante il periodo di elaborazione del piano di ristrutturazione. Sostanzialmente il credito mantiene l’attività dell’azienda. 59 L’aiuto alla ristrutturazione si basa su un piano realizzabile volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’azienda. 60 L’azienda viene definita in difficoltà quando non riesce a mantenere con le proprie risorse a mantenere le perdite e che in assenza di un aiuto statale sarebbe costretta a cessare l’attività.
36
dell’acciaio, fatte salve alcune disposizioni ad hoc relative alle imprese in
difficoltà nel settore interessato. La classificazione prevede ancora la
categoria di aiuti alla formazione e gli aiuti a finalità regionale, ma di
entrambe si parlerà in modo più ampio successivamente.
Per mezzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, le PMI hanno
l’opportunità di sviluppare progetti per la formazione continua dei propri
dipendenti o ancora, è possibile per agenzie di formazione, formare
inoccupati. La richiesta avviene mediante la presentazione di progetti
formativi con l’obiettivo di ampliare le competenze dei lavoratori, sostenerne
la loro adattabilità ed infine favorire l’innovazione e la produttività mediante
una migliore organizzazione della qualità lavorativa. Le imprese interessate
alla formazione dei propri dipendenti possono proporre in via autonoma i
propri progetti ai Bandi F.S.E. Le aziende possono decidere anche di
presentare il progetto in partenariato con uno o più enti formativi accreditati.
Il momento più complesso per l’azienda che vuole beneficiare del fondo è
sicuramente la parte iniziale del percorso, ovvero la progettazione della
partecipazione al bando. L’impresa deve tener presente due momenti del
percorso: il monitoraggio e la progettazione. Nella fase di monitoraggio
l’impresa dovrà individuare l’opportunità di contributo idonea per la propria
area di intervento. In un ventaglio di opportunità talmente ampio, questo
primo ostacolo, che può sembrar di facile soluzione, rappresenta in molti casi
motivo di interruzione nella richiesta da parte delle imprese. Il secondo step è
rappresentato dalla progettazione, ovverosia la verifica dei requisiti e delle
37
procedure previste dal bando per la presentazione della richiesta. La
progettazione prevede a sua volta le fasi della realizzazione del progetto e la
rendicontazione61
. Nella prima di esse le PMI dovranno provvedere alla
stesura del progetto, il quale potrà focalizzarsi su di una serie di aree, quali ad
esempio la crescita e l’innovazione (sostanzialmente tutti i settori in cui l’FSE
si impegna); parte da qui dunque la procedura per la concessione del
contributo. L’azienda dovrà rivolgersi all’ente gestore che si è occupato della
pubblicazione del bando e proporre la propria candidatura entro e non oltre i
termini previsti dal bando. Verrà successivamente avviata la fase di Istruttoria
e Valutazione, durante la quale l’ente gestore effettuerà le opportune verifiche
in merito alla richiesta ed infine verrà pubblicata la Graduatoria
all’Ammissione, fase anch’essa a carico dell’ente gestore. Le imprese che si
aggiudicano il bando sono chiamate a firmare il Contratto di Finanziamento.
Tendenzialmente il contributo viene erogato in un’unica soluzione previa
presentazione del rapporto finale, ma nel caso in cui l’ente ne faccia richiesta,
il contributo può esser erogato in base agli stati di avanzamento dei lavori;
nella maggiore delle ipotesi l’importo verrà suddiviso in due rate, la prima “di
acconto” viene versata nel momento in cui i lavori si trovano a circa metà del
proprio percorso di realizzazione, mentre la seconda ed ultima rata verrà
versata alla conclusione del progetto. Ogni rata del contributo viene versata
solamente dopo aver constatato la presentazione e successiva approvazione da
parte dell’Ente, di un rapporto che dovrà dimostrare i risultati ottenuti, deve
61 Borgonovi,Crugnola,Vecchi, “Finanziamenti comunitari. Approccio stategico,
progettazione e gestione”, pag. 56, Egea, 2006.
38
inoltre prevedere un rendiconto economico ed una nota informativa sulla
pubblicizzazione del progetto. La relazione può esser compilata anche da
personale non specialistico, ma dovrà contenere, oltre ai punti
precedentemente elencati, anche il piano temporale entro il quale terminare il
progetto ed i risultati raggiunti in termini di impatti concreti. Il rendiconto
economico è composto da una serie di documenti che accompagnano la
relazione e riportano i costi sostenuti dall’azienda, suddividendoli in
determinate categorie; in una prima parte il rendiconto avrà un modulo
riassuntivo contenente il costo totale sostenuto per l’attuazione del progetto a
sua volta scomposto in base ai totali per categoria. Il modulo dovrà esser
compilato e firmato dal legale rappresentante dell’Ente con lo scopo di
attestare le reali spese sostenute ed il loro reale collegamento con il progetto
sviluppato. Il rendiconto economico prevede inoltre un prospetto dei
giustificativi di spesa inviati. Dovranno inoltre esser riportati i documenti
delle spese legate al personale dipendente o parasubordinato che hanno
partecipato direttamente alla realizzazione del progetto. Tendenzialmente è
necessario dimostrare all’Ente ricevitore l’ultimo bilancio utile approvato (da
quest’onere sono esclusi gli Enti Pubblici). La procedura si conclude
presentando la strategia di pubblicizzazione, ovvero una relazione nella quale
verranno indicate tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria.
Per svolgere la fase di Stato Avanzamento dei Lavori, sono costituiti i
comitati di sorveglianza che hanno la specifica funzione di accertare
l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo. Nello
39
specifico, il Comitato di sorveglianza62
ha il compito di: esaminare e
approvare i criteri di selezione delle operazioni finanziarie sulla base delle
necessità di programmazione, di valutare periodicamente gli sviluppi
compiuti verso l’obiettivo prestabilito dal Programma Operativo e di
esaminare e valutare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni fase. Il
Comitato di sorveglianza deve monitorare i risultati dell’esecuzione, in
particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario,
nonché le valutazioni e i Rapporti annuali e finale di esecuzione. L’organo in
oggetto è Presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un’Autorità
da esso delegata e la sua formazione è data da rappresentanti di svariati enti
tra i quali la Regione, oppure dello Stato. In ultimo il processo per
l’ottenimento del FSE, prevede una rendicontazione finale ed il monitoraggio
dei risultati. La concessione del contributo avviene secondo tre differenti
procedure:
Automatica, questa non prevede una fase istruttoria a carattere
tecnico, economico e finanziario dell’investimento. L’aiuto è concesso
in percentuale sui costi ammissibili sostenuti successivamente alla
domanda.
Valutativa: la presentazione della domanda avviene per un
determinato investimento (progetto). Sarà l’Ente gestore a valutare la
completezza dei requisiti e sarà la stessa che effettua l’istruttoria di
62 “
Stato di avanzamento”, fonte: http://www.regione.piemonte.it/europa/fse_stato.htm
40
merito del progetto. Vi sono due tipologie di valutazione, per
graduatoria ed a sportello.
Negoziale: Finanzia interventi volti allo sviluppo territoriale e/o
settoriale; può esserci la compartecipazione di più imprese e ciò
avviene attraverso la programmazione negoziata.
Ovviamente la stesura del progetto da parte dell’impresa richiede tempo e
dedizione. In primis occorre valutare attentamente quale tra i bandi a
disposizione sia più affine ai propri interessi, ad un primo approccio potrebbe
risultare una considerazione superficiale, ma dai dati è possibile riscontrare
che in svariate occasioni (in special modo da richieste pervenute da aziende
italiane), le richieste di finanziamento sono in appropriate, sostanzialmente
fuori tema in base al progetto al quale è stata presentata la domanda di
finanziamento.
Nell’ultimo periodo di programmazione l’U.E. sta dirigendo il Fondo Sociale
Europeo verso un utilizzo più concreto, volto a migliorare le condizioni
occupazionali dei cittadini e lo fa ampliando le conoscenze di quest’ultimi o
magari proponendo lavori che il tempo e la globalizzazione stanno facendo
scomparire. Uno di essi è il fondo erogato alla provincia autonoma di
Bolzano, la quale ha utilizzato i finanziamenti per migliorare le prospettive
occupazionali nelle comunità montane istituendo un corso di musica
tradizionale italiana, grazie alla quale 150 artisti hanno successivamente
41
trovato lavoro nello stesso settore creativo63. La città di Torino ha conciliato
l’alto tasso di immigrazione con le potenzialità linguistiche di quest’ultimi.
Nell’ultimo periodo infatti sono stati istituiti corsi di formazione incentrati
nell’apprendimento della lingua italiana e nel settore turistico, in questo modo
gli immigrati hanno ottenuto impieghi nel settore turistico grazie alle loro
buone competenze linguistiche64
.
In applicazione dell’art. 109 TFUE (ex articolo 89 del TCE), il Consiglio
Europeo ha provveduto ad emanare il Regolamento n.659 del 22 marzo 1999,
il quale descrive la procedura di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.
La Commissione ha dimostrato col tempo di adattarsi alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia, elaborando una prassi in linea con l’articolo in
questione. Trasparenza del diritto e certezza sono il motivo principale per il
quale si ricorre alla codificazione di una procedura, a maggior ragione quando
è di importanza strategica come nel caso dell’obbligo di notifica; non meno
importante è l’obiettivo di creare una linea guida per gli Stati Membri oltre ad
una collaborazione tra quest’ultimi e la Commissione. Come facile dedurre, il
raggiungimento di questi fini condurrebbe ad una riduzione del tempo nella
procedura di valutazione effettuata dalla Commissione alla notifica degli
aiuti.
63
“L’FSE in Italia”, Commissione Europea. 64
Ibidem.
42
1.3.2 Aiuti destinati al capitale di rischio65
Gli aiuti al capitale di rischio, pur non rientrando tra le misure strettamente
legate alla formazione nelle imprese, rappresenta una strategia di
fondamentale importanza per la crescita di una PMI e come per gli Aiuti
statali alla formazione, anche il sostegno al capitale di rischio è esente
dall’obbligo di notifica alla Commissione. Inoltre i regimi previsti per gli
aiuti destinati al capitale di rischio, disciplinati dal Regolamento CE
800/200866, non escludono l’accesso ad altre agevolazioni (come l’aiuto alla
formazione). Nel periodo di adesione il beneficiario potrà usufruire di altri
aiuti relativi al medesimo progetto di investimento, unico vincolo sarà
l’importo che dovrà fermarsi al 50% dell’intera intensità del regime
considerato67
.
Il capitale di rischio è valutato come uno strumento importante col quale si
intende proporre finanziamenti equity 68o quasi-equity69 ad imprese nelle fasi
iniziali della loro crescita. Gli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio
mirano a determinare un aumento degli investimenti privati ma il risultato
65 Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, (2006/C 194/02), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:IT:PDF 66
Vedi Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. 67
Idem. 68
Trattasi di investimenti equity e quasi-equity, cioè in azioni/quote della società, ovvero in strumenti finanziari il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell’impresa. 69 Rappresenta la classe di investimento che è composta da tutti gli strumenti finanziari il cui rimborso o rendimento è strettamente connesso con l’andamento dei flussi di cassa del progetto imprenditoriale destinatario dell’investimento. Tipici esempi sono il prestito subordinato rispetto al cosiddetto prestito senior bancario e il prestito mezzanino. Essi sono dunque strumenti ibridi, avendo sia caratteristiche di accentuata rischiosità proprie dell’apporto di capitale di rischio, sia un tasso di rendimento prefissato, ancorché subordinato, proprio di un finanziamento puro.
43
sarà determinabile unicamente dalle dimensioni del disfunzionamento del
mercato, se infatti gli aiuti risulteranno esser positivi, aumenteranno il
capitale proprio delle PMI e saranno dannosi se andranno al di là di quanto
necessario per incoraggiare l’apporto di capitale di rischio. La Commissione
ha stabilito la soglia di sicurezza denominata anche “safe harour” a 1,5
milioni di euro per PMI destinataria, cifra distribuita su più tranche di
investimento, finanziate in tutto o in parte dagli aiuti di Stato e per un periodo
totale di 12 mesi. Queste misure incoraggiano la creazione di fondi venture
capital e l’investimento in PMI a forte crescita, tema che risulta esser ostico
in questo periodo di crisi70
, dove infatti il numero degli investimenti decresce
regolarmente non solo in Italia ma anche tra le altre nazioni europee. La
concessione degli aiuti in favore del capitale di rischio è accordato solo a
determinate condizioni:
Importo massimo di 1,5 milioni di euro per PMI destinataria su un
periodo di 12 mesi;
Per le PMI situate nelle zone assistite come per le piccole imprese
collocate nelle zone non assistite l’intervento a favore delle stesse sarà
limitato a fornire seed capital (finanziamento dello studio, della
valutazione e dello sviluppo dell’idea imprenditoriale, che precedono
la fase di avvio – start-up), start-up capital (finanziamento per lo
sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale) nonché di
70 “Crisi economica: crollano consumi e investimenti, disoccupazione da record”, http://economia.leonardo.it/crisi-economica-crollano-consumi-e-investimenti-disoccupazione-da-record/
44
capitale di espansione (quest’ultimo ad esclusione delle imprese di
media dimensione)71
;
Il fondo assegna un minimo del 70% di finanziamento degli
stanziamenti complessivi previsti alle PMI destinatarie che verranno
forniti sotto forma di investimenti equity e quasi-equity. Nel valutare
la natura di tali strumenti, la Commissione tende a privilegiare la
sostanza economica dello strumento a discapito della sua
denominazione ed alla qualifica ad esso attribuita dagli investitori. In
particolare, la Commissione terrà conto del grado di rischio a carico
dell’investitore, delle perdite potenziali che potrebbe sostenere
quest’ultimo, della predominanza di una remunerazione in rapporto ai
profitti rispetto ad una remunerazione fissa e del livello di
subordinazione dell'investitore in caso di disfunzionamento della
società destinataria.
I fondi di finanzi manto al capitale di rischio devono esser addebitati a
privati per almeno il 50% o il 30 % in caso di misure destinate a PMI
situate in zone assistite;
La gestione deve esser fatta secondo i criteri di mercato, quindi il
fondo deve esser orientato al creazione di profitto per l’aziende che ne
beneficia. Tal criterio potrà ritenersi soddisfatto nel caso in cui si
possano riscontrare una delle seguenti condizioni: la partecipazione
significativa di investitori privati i quali tenderanno a trarre profitto
71A. Bechi e M. Montaina “La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nelle misure pubbliche di garanzia e di investimento in capitale di rischio”, Liuc Papers n.242, Impresa e Mercati Finanziari, 7 settembre 2011.
45
dall’azienda sulla quale hanno investito; stabilire preventivamente
quali siano le potenzialità dell’azienda e ciò avviene studiando
preventivamente un piano di investimento; indicare una strategia di
uscita chiara e realistica per ogni investimento.
Le categorie di possibili fondi di investimento sono la costituzione di venture-
capital72
nelle quali lo Stato può ricoprire le posizioni di socio, investitore o
aderente anche a condizioni talvolta meno vantaggiose rispetto agli altri
investitori; vi sono inoltre le garanzie prestate in favore degli investitori in
capitale di rischio a condizione che la copertura pubblica delle potenziali
perdite non superi il 50% dell’importo nominale dell’investimento garantito.
Sono presenti inoltre incentivi fiscali per avvicinare nuovi investitori.
L’obiettivo dei nuovi Orientamenti Europei è quello di facilitare l’accesso al
credito che costituirà uno stimolo alla crescita delle PMI realizzando al
contempo l’obiettivo di maggiori posti di lavoro nell'Unione Europea. Gli
Orientamenti si riferiscono a misure a favore del capitale di rischio per
investimenti alle imprese nelle fasi iniziali di attività con finanziamenti forniti
congiuntamente dallo Stato e dagli investitori privati73
.
72
Il venture capital è l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Spesso lo stesso nome è dato ai fondi creati appositamente, mentre i soggetti che effettuano queste operazioni sono detti venture capitalist. Un fondo di venture capital è disposto a sopportare il rischio a fronte di un rendimento futuro atteso altrettanto elevato. 73
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02) Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 194/2 del 18 agosto 2006.
46
1.3.3 Gli aiuti a finalità regionale
La Comunità Europea prospetta un aiuto anche con finalità regionale nel
quale l’obiettivo è quello di incrementare gli investimenti, aumentare i posti
di lavoro, migliorare il grado di formazione di lavoratori e inoccupati e dare
input alla nascita di nuovi stabilimenti. I finanziamenti a finalità regionale
vengono accordati alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese (PMI)
oltre che in aiuti al funzionamento. Vi sono due grandi aree entro le quali
agisce questo sostegno di tipo finanziario: aiuti regionali all’investimento, ( il
quale si divide in massimali degli aiuti disposti per le grandi imprese o per lo
PMI) elargibili nelle regioni che rientrano come ammissibili alle deroghe cd.
regionali, di cui all’art.87(paragrafo 3). L’altra area è l’aiuto regionale al
funzionamento, quest’ultimi sono vietati per principio, ma possono esser
concessi temporaneamente ed in casi del tutto eccezionali nelle regioni già
riconosciute come beneficiarie dei precedenti sussidi. Essi nascono come
input per la nascita di piccole e nuove imprese, sebbene debbano sottostare a
determinati requisiti, tra tutti l’esser giustificati in base alla natura, alla
proporzionalità in rapporto agli svantaggi oltre che dal loro contributo allo
sviluppo della regione interessata. Gli aiuti a finalità regionale favoriscono
quelle regioni riconosciute come ammissibili alle deroghe cd. regionali, di cui
all’art.87(paragrafo 3). Tali aree hanno come standard di riconoscimento il
proprio PIL procapite misurato in base al potere d’acquisto (SPA). Le regioni
47
che rientrano in questa fascia (di livello NUTS II74
) hanno un PIL inferiore al
75% della media europea (calcolata quando la Comunità contava 15 Stati
Membri), sebbene siano state ammesse anche regioni che risultavano avere un
PIL superiore al 75%, ma solo per l’effetto dell’allargamento UE a 25 Stati
Membri e che dunque risultavano avere un PIL pro-capite inferiore in
precedenza. Quest’ultime hanno usufruito di un periodo transitorio fino al
31 dicembre 2010, successivamente sono stati rivisitati i loro standard, dai
quali è emerso che alcune regioni avevano colmato il loro GAP e non
avevano dunque più necessità di finanziamento. La Commissione ha
determinato i criteri di ammissibilità di altre aree e su tali basi gli stati hanno
avuto la possibilità di individuare nuove potenziali regioni per l’accesso ai
benefici. Tutte le regioni ed aree ammissibili sono indicate nelle cosiddette
“carte degli aiuti a finalità regionale” che ogni Stato Membro ha notificato
alla Commissione europea per la sua approvazione con apposita decisione.
Suddetto programma crea la possibilità di sviluppo e di raggiungimento degli
standard economici europei per le economie regionali italiane. Sulla base dei
nuovi orientamenti per il periodo 2007-2013, la quota di popolazione italiana
assistita è scesa del 10% sul totale della popolazione, ciò comporta
ovviamente una riduzione di copertura totale ne consegue che solo il 3,9%
della popolazione è riconosciuta come assegnato ad aree assistite
ammissibili75. In Italia sono state adottate due strategie per procedere alle
cessioni di tali finanziamenti; in primis si è scelto di privilegiare le aree nelle
74
Common classification of territorial units for statistical purposes; http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/management/g24218_en.htm 75
Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia, Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2007/n324-07-cor.pdf
48
quali fosse più probabile che un investimento influisse positivamente allo
sviluppo regionale, questo ha condotto fondamentalmente ad un proseguo
all’individuazione delle stesse aree già riconosciute nel programma 2000-
2006. L’altra ipotesi scelta dallo stato italiano è stato quello di intervenire in
aree nelle quali sono presenti settori economici in grave declino. In base al
trattato CE sono dunque passibili di aiuto con un massimale del 30% e per
l’intero periodo 2007-2013, le regioni NUTS-II, Campania, Puglia e Sicilia
con un massimale di aiuto del 40% tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre
2010 per poi passare ad un 30% dal 1 gennaio 2011 fino alla fine del
programma76.
Vi è inoltre tra le regioni italiane, la Basilicata, la quale ha
potuto beneficiare fino al 31 dicembre 2010 di aiuti per effetto statistico
perché ammissibili a norma dell'articolo 87( paragrafo 3), il massimale in
questo caso specifico era del 30%. Dagli aiuti a finalità regionale sono
espressamente esclusi determinati settori, quali: la pesca, industria
carbonifera, la produzione di prodotti agricoli, il settore dei trasporti e della
cantieristica, le industrie siderurgiche e delle fibre sintetiche77
.
Gli Aiuti Statali fin’ora menzionati si rivolgono in primis alle PMI e alle loro
necessità, dal capitolo successivo verranno analizzati gli Aiuti Statali che le
imprese, enti pubblici o privati potranno applicare utilizzare per finanziare la
formazione tra i cittadini europei.
76
Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0659:20070101:IT:PDF 77
Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale [Gazzetta ufficiale L 302 dell'1.11.2006].
49
Cap. 2 Aiuti alla formazione
2.1. La politica europea per la formazione professionale
Negli anni l’Unione Europea ha tentato di riorganizzare la formazione e
l’istruzione tra gli Stati Membri, rendendola più omogenea ma soprattutto in
linea con le richieste provenienti dal mercato del lavoro e le conoscenze
necessarie per affrontare la globalizzazione. Già nel 2000, il Consiglio
Europeo di Lisbona dimostrò l’esigenza di migliorare la formazione e
istruzione professionale, promuovendone la qualità, migliorando l’inclusione
sociale, la coesione, la mobilità e tentando di migliorare l’occupazione. Nel
2002 venne avviato il Processo di Copenaghen, una cooperazione rafforzata
in materia di istruzione e formazione professionale. L’obiettivo principe del
progetto era quello di migliorare le prestazioni, la qualità dell’istruzione e
della formazione professionale mediante la cooperazione tra l’Unione
Europea ed i suoi stati, inoltre dal 2002 le priorità vengono valutate
periodicamente (ogni due anni) e vengono fissate reciprocamente. Nell’atto
del Processo di Copenaghen, avvenuto tra il 29 e 30 novembre, vi è una
dichiarazione dei Ministri europei dell’istruzione e della Commissione
Europea. La Dichiarazione di Copenaghen delinea le priorità del Processo in
questione in merito al rafforzamento della cooperazione a livello europeo per
ciò che concerne l’istruzione e la formazione professionale. Il Processo
intendeva migliorare le condizioni e l’attrattiva della formazione in Europa,
mirava inoltre a promuovere lo sfruttamento delle possibilità date dalla
50
formazione permanente per i lavoratori. Gli obiettivi strutturali e politici
previsti erano quelli di rendere meno eterogenei i sistemi di istruzione e
formazione professionale europei, inoltre il Processo di Copenaghen mirava
a migliorare la trasparenza e la qualità delle competenze e delle qualifiche dei
lavoratori, nonché incrementare la mobilità. Le priorità esposte dalla
Dichiarazione di Copenaghen miravano a rafforzare le imprese europee
nell’ambito e la formazione ed istruzione dei lavoratori, inoltre la
Dichiarazione riteneva importante fornire un orientamento migliore ai propri
cittadini, nonché consulenza e trasparenza nell’area dell’IFP. Nel dicembre
2004, l’Unione Europea dimostrò l’efficacia ed il successo del Processo di
Copenaghen facendo un passo avanti nell’istruzione e formazione
professionale, introducendo il Comunicato di Maastricht (anch’esso volto a
promuovere la cooperazione europea rafforzata nel settore menzionato). Il
comunicato di Maastricht fissa priorità specifiche per ogni suo Stato Membro
nel campo dell’IFP, chiedendo che ogni stato provveda ad istituire strumenti
di riferimento comuni a favore dell’IFP, richiede un migliore investimento del
denaro sia pubblico che privato in materia di formazione professionale, non
ultimo promuove nuovamente l’utilizzo dei finanziamenti europei (come il
Fondo Sociale Europeo) a sostegno dello sviluppo della formazione e
istruzione professionale.
51
Figura 1 Storico dei processi U.E. a favore dell'IFP.
Nel dicembre 2006 è stata la volta del Comunicato di Helsinki sempre in
relazione alla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e
formazione professionale; esso ha avuto il compito di valutare il processo di
Copenaghen, rivedendone le priorità e strategie. L’Unione Europea si è dotata
inoltre di quadri per la valutazione dell’IFP, quale ad esempio il quadro unico
EUROPASS per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze lavorative.
Ulteriore sviluppo nel settore dell’istruzione e formazione professionale si è
avuto con Comunicato di Bordeaux, il 26 novembre 2008, il quale ha il
compito di riesaminare le priorità e le strategie dei precedenti comunicati. I
risultati sono stati positivi: pur dimostrando un’eterogeneità nelle strategie
messe in atto tra gli Stati Membri, i risultati sono stati comunque ottimali.
Infine nel dicembre 2010 è stato introdotto il Comunicato di Bruges volto al
miglioramento delle condizioni di formazione ed istruzione professionale nel
periodo 2011-2020. Come risulta esser evidente, quest’ultimo comunicato a
differenza dei precedenti di durata biennale, ha progetti a lungo termine per la
cooperazione europea in materia di IFP. Benché mantenga i principi di fondo
del Processo di Copenaghen, il Comunicato di Bruges intende rispondere ai
problemi attuali dell’Unione Europea, nati successivamente alla crisi
economica ed alla conseguente perdita di posti di lavoro e alle altre
2000
Consiglio Europeo di
Lisbona
2002
Processo di Copenaghen
2004
Comunicato di Maastricht
2006
Comunicato di Helsinki
2008
Comunicato di Bordeaux
2010
Comunicato di Bruges
52
problematiche socio-economiche. Gli obiettivi per il futuro, affinché l’IFP
possa rispondere positivamente alle sfide correnti sono: un’elevata flessibilità
e qualità, adattamento ai settori emergenti, formazione che si adatta
all’invecchiamento dell’età media dei lavoratori, offerta dei mezzi necessari
per consentire i dovuti sviluppi, fornire la possibilità ai futuri lavoratori di
acquisire le competenze chiave per entrare nel mercato del lavoro, garantire il
giusto finanziamento all’IFP assicurandone la ripartizione in modo efficace
ed equo, infine rimuovere ogni ostacolo alla mobilità transnazionale. Il
Processo di Copenaghen fa parte del più ampio quadro strategico “Istruzione
e formazione 2020”, il quale ha sua volta contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi nell’area della formazione nella strategia Europa 2020.
Nei periodi di crisi economica le imprese tendono a sottovalutare il capitale
umano e quindi la formazione dei propri dipendenti ed il loro benessere,
preferendogli il profitto immediato e la produttività a basso costo. Certo è che
mantenere i propri dipendenti costantemente aggiornati sulle nuove
tecnologie offerte nella loro professione è un elemento chiave per le aziende
ma che richiede tempo e denaro che non sempre le PMI possono garantire; un
pensiero questo che sta via via riducendosi, attualmente prende campo l’idea
che il contributo offerto dalla formazione sia benevolo per ambo le parti:
l’imprenditore avrà la possibilità d’avere dipendenti aggiornati sui
cambiamenti tecnologici mentre i lavoratori acquisiranno maggiore
consapevolezza della propria mansione e competenza dei macchinari in
dotazione. In questo periodo di crisi, l’adozione di strategie a sostegno
53
dell’innovazione è un fattore determinante per mantenere un buon livello
competitivo nel mercato internazionale. I suddetti piani sono stati adottati non
solo a livello aziendale o nazionale, ma anche dalla stessa U.E., la quale ha
scelto la “Strategia Europea 2020” per far fronte alla crisi. Essa fa riferimento
alla passata “Strategia di Lisbona” e la attualizza con nuove politiche per
stimolare l’occupazione e lo sviluppo. Queste scelte sono necessarie anche
alla luce del fatto che l’occupazione sta crescendo nei servizi a minor
contenuto professionale78
, da ciò si deduce un sottoutilizzo del capitale
umano. Le categorie che vengono danneggiate da questa situazione sono le
donne ed i giovani; le prime, con un alto grado di scolarità trovano più
difficoltà nell’inserirsi nel mondo del lavoro, i secondi perché vedono
protrarsi l’inattività. Restringendo il campo ed analizzando anzitutto
l’istruzione in Italia, vediamo che l’attenzione alla formazione non viene vista
in modo omogeneo al nord come al sud; tendenzialmente nell’area del
vecchio triangolo industriale si tende a conferire alla formazione un ruolo non
riscontrabile in altre aree italiane79
, dalle statistiche risulta infatti che in
Lombardia e Piemonte in cui si investe di più sulla formazione rispetto ad
altre regioni italiane. L’importanza del capitale umano sta comunque
modificandosi: col tempo la formazione sta concentrandosi non più in base
all’area geografica di pertinenza, ma al proprio mercato di riferimento.
Questa situazione che si sta profilando spiegherebbe la necessità dell’area del
78
L. Colombo, “Finanziare la formazione continua- Fondi Interprofessionali, dispositivi nazionali e programmi europei””, p.25. 79
L. Colombo, “Finanziare la formazione continua- Fondi Interprofessionali, dispositivi nazionali e programmi europei” dall’Intervista ad Antonio Specchia , pag.27.
54
triangolo industriale di investire nella formazione, per via della
concentrazione delle alte tecnologie in loro possesso.
2.1.1 Aiuti applicabili per progetti di formazione aziendale e
inter-aziendale
I. Il regime di aiuti alla formazione
In base al Regolamento (CE) n. 800/2008 gli stati possono concedere
finanziamenti alle imprese a favore della formazione professionale; inoltre il
Fondo Sociale Europeo ha beneficiato dell’adozione da parte della
Commissione Europea del GBER80
nel 2008, il quale ha concesso agli Stati
Membri di elargire a tutte le proprie imprese aiuti a favore della formazione
specifica e generale. Nel caso specifico della formazione, il soggetto
proponente può chiedere l’erogazione dell’aiuto sulla base di diversi fattori,
quali: la dimensione dell’impresa, la conformità con i limiti posti dal
regolamento in questione e il tipo di formazione che si vuole sottoporre. La
grandezza dell’impresa e il tipo di formazione delineano l’importo al quale
l’impresa stessa può accedere, i valori sono i seguenti:
Figura 2 Percentuale dell'importo richiedibile dall'impresa.
Formazione generale Formazione specifica
Grandi Imprese 60% 25%
80
“Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87-88 del trattato” (GU L 214 del 9/08/2008, pagg. 3-47).
55
Medie Imprese 70% 35%
Piccole Imprese 80% 45%
Le percentuali sono sulla base del totale speso dalla società per finanziare la
formazione. Nel Regolamento CE 800/2008 viene considerata formazione
generale l’insegnamento che fornisce competenze trasferibili a terzi e che
possa esser sottoposta a tutti e non solo ad una fascia specifica di lavoratori;
tale formazione intende sostanzialmente aumentare le possibilità di
collocamento del dipendente. La formazione specifica, ai sensi del
Regolamento CE 800/2008, si intende quel tipo di istruzione che migliora le
capacità di un lavoratore, ne amplifica le sue già specifiche conoscenze in
quello stesso settore dal quale proviene ed al quale la formazione sarà rivolta.
Nel caso in cui la formazione sia rivolta a lavoratori svantaggiati o disabili,
dal quadro di riferimento occorre aggiungere il 10%. L’intensità massima
degli aiuti è comunque fissata all’80% percento anche nel caso in cui
concorressero tutti i fattori riportati ( quindi anche nel caso in cui una piccola
impresa richiedesse fondi per la formazione generale di persone disabili). Tra
i costi ammissibili troviamo il materiale didattico, i costi per il personale
docente, le eventuali spese di trasferta, ammortamento degli strumenti e delle
attrezzature e costi dei servizi di consulenza
II. Gli aiuti de minimis
Gli Stati Membri hanno la possibilità di aiutare finanziariamente le PMI
attraverso fondi che non possono esser considerati propriamente aiuti di Stato.
56
Tali misure possono essere di carattere generale come la riduzione degli oneri
fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione di strumenti
volti a migliorare l’istruzione e la formazione, le misure destinate alla
consulenza imprenditoriale o volte a diminuire la disoccupazione non ultimo
le misure riservate a migliorare il quadro generale del lavoro. Tali misure non
corrispondono agli aiuti di Stato e possono quindi esser adottate in qualsiasi
momento. Oltre alla rapidità con la quale possono essere assegnati gli aiuti de
minimis, essi sono adatti a finanziare la formazione anche perché concedendo
un importo economico ridotto, che non supporterebbe i costi che potrebbero
derivare da progetti di ricerca, tecnologici o di ristrutturazione aziendale. In
conclusione l’importo ridotto e la velocità di concessione rendono tale aiuto
il migliore per progetti di formazione. Le misure considerate di sostegno alle
PMI e che comportano aiuti di Stato (a norma dell’ art.87 del trattato ) devono
rispettare le procedure viste nel paragrafo dedicato all’analisi del diritto
primario (ossia artt.107-108-109). Tuttavia, aiuti di importo ridotto (definiti
anche de minimis) , presentano la peculiarità di circoscrivere una categoria di
aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo
1 TFUE in quanto non incidono sugli scambi tra Stati Membri e/o non falsano
né minacciano di falsare la concorrenza. Il Tribunale non ha inoltre ritenuto
necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi all’esportazione o
eserciti una qualsivoglia attività all’estero in modo da influenzare lo scambio
all’interno dell’Unione, inoltre quando uno Stato Membro elargisce aiuti alle
imprese, la produzione interna dello Stato può risultarne invariata o
aumentare, ne consegue che imprese dello stesso settore con sede in altri Stati
57
Membri possano avere minore possibilità di esportare i loro prodotti nel
mercato dello Stato Membro che riceve il sostegno81
. Alcune di queste misure
sono gli aiuti considerati “de minimis” per le misure di importo limitato o le
garanzie. La Commissione permette allo Stato di concedere finanziamenti di
importo ridotto alle imprese, senza richiederne la notifica alla Commissione
né l’adempimento di procedure amministrative. Tale agevolazione
all’impresa, non viola la norma della “concorrenza leale” in quanto l’importo
finanziato è estremamente ridotto quindi non in grado, secondo l’U.E. di
creare un monopolio di settore nel mercato e non costituisce un aiuto di Stato
secondo l’art. 107 del TFUE. E’ da considerarsi in conformità con la regola
“de minimis” un finanziamento che non superi i 200 000€ per impresa e
nell’arco di tre esercizi finanziari, ciò significa che non vi è un iter
procedurale tale come quello per gli aiuti di Stato. Come menzionato la regola
base di tale finanziamento è quella di elargire un importo pari o inferiore ai
200 000€ inoltre vi sono ulteriori condizioni alle quali lo Stato deve sottostare
per assegnare tale finanziamento; le aziende possono richiedere altri
finanziamenti pubblici, ma essi devono comunque rientrare nella regola del
“cumulo” , è considerato esterno a questa condizione solo il finanziamento
per l’aiuto all’esportazione. Altra condizione di estrema importanza e senza la
quale il finanziamento non può esser ceduto è quello della condizione di
forma “trasparente” di aiuto82, ossia l’importo deve esser calcolato ex ante
81 “La normativa europea sugli Aiuti di Stato”, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino; per consultare l’intero documento:http://www.to.camcom.it/vademecumaiutistato 82 L’aiuto ha la qualità della trasparenza quando è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante; possono esser considerati come tali gli aiuti
58
senza la necessità di effettuare l’analisi dei rischi. Gli aiuti di importo ridotto
possono esser assegnati a tutti i settori ad eccezione della pesca 83 ,
dell’acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli 84 , della
trasformazione e della commercializzazione di quest’ultimi, attività legate
all’esportazione verso paesi terzi e/o Stati Membri, a tutte le imprese che
danno corsia preferenziale ai prodotti interni,vengono escluse anche le
imprese del settore carbonifero, aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il
trasporto di merci su strada (effettuati per conto terzi), aiuti ad imprese in
difficoltà85.
Inizialmente, il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di importanza minore prevedeva un massimale d’aiuto pari ad euro
100000 euro su un periodo di tre anni. Solo successivamente, grazie al nuovo
regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore86
si è esteso l’obbligo di notificazione a quegli aiuti che
concessi sotto forma di prestiti, conferimenti di capitale (ma solo nel caso in cui la soglia massima concessa rimane inferiore al massimale previsto dalla regola “de minimis”), misure concesse sotto forma di misure a favore di capitale di rischio, aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia e imprese operanti nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà. 83 Regolamento “de minimis” relativo al settore pesca n.875/2007 CE . 84 Regolamento “de minimis” n.1535/2007 CE in merito al settore dei prodotti agricoli. 85 Regolamento (CE) N.1998/2006 DELLA Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importazione minore (GUL 379 del 28.12.2006), pag.59 86 Per la consultazione dell’intero documento si veda: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_379/l_37920061228it00050010.pdf
59
siano d’importo pari o inferiore a 200.000 euro, innalzando così la soglia
degli aiuti de minimis.87
III. Aiuti all’occupazione
L’occupazione come stabilito precedentemente è uno dei punti fondamentali
della politica di aiuti orizzontali dell’Unione Europea, ed è legata sotto molti
aspetti alla formazione professionale dei cittadini. La strategia dell’Unione
Europea ha utilizzato in innumerevoli occasioni la formazione professionale
per sopperire alla mancanza di lavoro, cercando con essa di migliorare la
condizione d’occupazione all’interno degli Stati Membri. L’aiuto Statale
all’occupazione fa parte degli Aiuti esonerati dall’obbligo di notifica alla
Commissione. La diminuzione dell’inoccupazione e della disoccupazione è
un capo saldo della strategia europea Regolamento (CE) n.2204/200288. Il
presente regolamento si applica a due categorie di aiuti all'occupazione, vale a
dire gli aiuti alla creazione di posti di lavoro e gli aiuti all'assunzione di
lavoratori svantaggiati e disabili. Gli altri tipi di aiuto all'occupazione non
sono vietati purché siano preventivamente notificati alla Commissione. Gli
aiuti esentati dal presente regolamento devono avere per oggetto e per effetto
di promuovere l'occupazione, nella misura in cui non incidono sugli scambi
tra Stati Membri. Non rientrano tuttavia nel campo di applicazione del
regolamento gli aiuti all'esportazione. Il presente regolamento trova
87Aiuti di Stato 2007-2013, Enaip http://www.enaip.it/enaip/enaipdocs/contenuti/comune/documenti/news/aiuti_di_stato2007_2013.pdf 88
Regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. (Gazzetta Ufficiale Europea, L 337/3).
60
applicazione a tutti i settori ad eccezione dell'industria carboniera
(regolamento n. 1407/2002 del Consiglio), o della costruzione navale
(regolamento n. 1540/98 del Consiglio) , e dei trasporti, che restano soggetti
alle specifiche disposizioni di riferimento. Per quanto riguarda gli aiuti
all’occupazione, il Regolamento prevede le seguenti nozioni:
Creazione di posti di lavoro
All’art.4 del medesimo Regolamento vengono espressamente
richiamate le condizioni che devono esser soddisfatte per
l’ottenimento dell’aiuto;
Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
Il presente regolamento fornisce un’ampia definizione di "lavoratore
svantaggiato" e di "lavoratore disabile" tale da includere nella prima
qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica, migrante, o
disoccupato e, nella seconda, qualsiasi persona riconosciuta affetta da
un grave handicap fisico, mentale o psichico. Per quanto riguarda gli
aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili, gli Stati
Membri potranno accordare alle imprese un aiuto che può raggiungere
il 50 % (per le persone svantaggiate) ed il 60 % (per le persone
disabili) dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori su un
periodo di un anno. Possono inoltre essere concessi aiuti intesi a
compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore
ed i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature
utilizzate da questi lavoratori.
61
Copertura dei costi supplementari legati all’assunzione dei lavoratori
disabili;
Il Regolamento (CE) n.2204 /2002 è stato modificato dal Regolamento (CE)
n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, il quale modifica
anche i regolamenti (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 ma unicamente per
quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione.
2.1.2 Regolamento generale di esenzione per categoria
Dal 2008 la Commissione ha adottato il regolamento generale di esenzione
per categoria89
, denominato General Block Exemption Regulation (di seguito
Gber)che contiene disposizioni relative all’innovazione, le quali sono rivolte ,
in gran parte alle PMI, e non ultimo, sono mirate alla nascita di nuovi posti di
lavoro e di crescita vista sotto ogni profilo. In particolar modo questa
regolamentazione ha permesso agli imprenditori di ricevere sostegno
economico per obiettivi che non miravano modernizzare la propria azienda
con costi estremamente elevati, quali ad esempio la sperimentazione e
l’innovazione tecnologica, ma bensì di riformare il proprio personale,
ampliando dunque le loro capacità e competenze. Sarà proprio grazie al
GBER che molte aziende italiane hanno introdotto corsi di aggiornamento
periodici per i dipendenti. Gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notifica
alla Commissione non possono superare la cifra pari a 2 milioni di euro.
Come si è detto il regolamento è rivolto principalmente alle PMI, nella prima
89 “Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87-88 del trattato” (GU L 214 del 9/08/2008, pagg. 3-47).
62
parte vi sono disposizioni orizzontali relative a tutti gli aiuti quali: il
perimetro d’applicazione del regolamento, le definizioni, le regole del cumulo
tra aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis e le modalità che assicurano il
rispetto del principio di necessità dell’aiuto. Nella seconda parte sono definite
le condizioni di compatibilità che le imprese devono avere per ricevere gli
aiuti, alcuni dei quali esentati per la prima volta dall’obbligo di notifica, come
gli aiuti per la tutela ambientale, quelli per l’innovazione, la ricerca e lo
sviluppo a favore delle grandi imprese, gli aiuti sotto forma di capitale di
rischio e per l’imprenditoria femminile.
La modernizzazione degli aiuti di Stato è stata presentata tramite linee guida
dalla Commissione Europea90
(COM(2012) 209 final) la quale ha suggerito di
focalizzare gli aiuti sui casi che avrebbero un maggior impatto sul mercato
interno ed ha inoltre esposto tre concetti fondamentali per questa
modernizzazione:
La de-burocratizzazione, ovvero una procedura più semplice e lineare
per quanto riguarda l’esenzione per gli “aiuti di tipo orizzontali”91
; con
ciò non si intende che tutte le categorie riconosciute come tali siano
automaticamente esentate dall’obbligo di notifica, ma permette alla
Commissione di dispensare da suddetto compito in modo più graduale.
La Commissione ha inoltre proposto di estendere l’esenzione
90
Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE - COM(2012) 209 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo , al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, 8 maggio 2012. 91
Gli aiuti orizzontali sono quelli non destinati a zone o settori specifici, esempio di tali aiuti potrebbero essere il sostegno economico alla formazione, all’ambiente, all’RSI nonché alle PMI.
63
dall’obbligo di notifica a gli aiuti destinati alla promozione della cultura
e la conservazione del patrimonio, agli aiuti destinati ad ovviare ai
danni causati da calamità naturali, gli aiuti a favore dell’innovazione, a
favore della pesca (in caso di condizioni metereologi che avverse), agli
aiuti destinati alle risorse biologiche del mare ed ai trasporti.
La crescita della responsabilità degli Stati Membri e delle Regioni nel
controllo e valutazione delle procedure ex ante
Come anticipato la Commissione analizzerà in modo più dettagliato
solo le misure che avranno un importante impatto potenzialmente
discorsivo sul mercato interno.
2.1.3 Piani di aiuto per la formazione aziendale
I. I Fondi a gestione indiretta
I fondi a gestione indiretta provengono dall’Unione Europea, ma sono
amministrati da autorità nazionali e regionali; essi sono integrati da ulteriori
fondi distribuiti dalle Regioni e dagli Stati.. Il fine è di attuare il principio di
coesione economica e sociale all’interno dell’U.E. Tra questi stanziamenti vi
è il Fondo Sociale Europeo che nasce come strumento finanziario
redistributivo più importante dell’Unione Europea92
, ed è dedicato alle
politiche europee per lo sviluppo e il finanziamento dei progetti tesi alla
collaborazione tra gli Stati Membri nell’ambito del Trattato di Roma siglato
nel 1957. Il raggio d’azione dell’FSE è diversificato e si applica ad una serie
92
“Disposizioni generali FESR - FSE - Fondo di coesione (2007 - 2013)”, sito U.E. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_it.htm
64
di programmi attuati in collaborazione tra i Ministeri competenti, la
Commissione Europea, le Regioni e le parti sociali; il suo budget totale
ammonta a circa il 10% del budget europeo assoluto. Per il periodo 2007-
2013, il budget complessivo dell’FSE ammonta a circa 75 miliardi di euro
(circa 10 miliardi di euro annui). Inoltre, grazie a cofinanziamenti pubblici e
privati di supporto nazionale, le risorse complessive a disposizione per le
misure sostenute dall’FSE supereranno i 117 miliardi di euro entro la fine del
2013. La gestione dell’intera somma a disposizione è assegnata agli Stati
Membri attraverso le loro amministrazioni centrali e periferiche (da ciò si
evince il termine “fondo a gestione indiretta dell’U.E.”). Le autorità nazionali
saranno responsabili della selezione dei progetti, dell’erogazione dei fondi,
della valutazione dei progressi attuati e dei risultati ottenuti. Per una maggiore
garanzia e per monitorare e assicurare la conformità delle spese al
regolamento sull’FSE vengono designate autorità di certificazione e di audit.
Questi enti incaricati di effettuare il controllo vengono indicati come comitati
di sorveglianza ed hanno il compito di sovrintendere all’attuazione dei
programmi dell’FSE. Come si è detto essi possono esser formati da
rappresentanti di enti pubblici, ma anche dalle parti sociali, da rappresentanti
delle ONG, dal sistema di istruzione e dalla Commissione. Non ultimo, il
Fondo intende concentrare i propri contributi alle regioni meno sviluppate,
sostenere la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro nell'UE; questi
obiettivi vengono perseguiti cofinanziando progetti nazionali, regionali e
locali destinati ad aumentare i livelli di occupazione e la qualità dei posti di
lavoro.
65
Suddetto Fondo viene rinnovato ogni sette anni. In quanto alle strategie da
adottare, è previsto che esse possano essere condivise in parte o totalmente.
Attualmente il Fondo mira a sviluppare93
:
Obiettivo Competitività regionale e occupazione: rafforzare la
competitività regionale, l’occupazione e l’attrattiva degli investimenti.
Obiettivo Convergenza: stimolare la crescita e l’occupazione nelle
regioni meno sviluppate. A questo obiettivo è assegnato oltre l’80%
della dotazione totale dell’FSE.
I finanziamenti vengono regolati sulla base della ricchezza relativa94
delle
regioni e per tale motivo sono state formate quattro differenti classi di
appartenenza classificate sulla base del loro PIL regionale pro capite in
rapporto alla media UE.
Le regioni ammissibili per l’attuale ciclo di programmazione (2007-2013)
sono evidenziate nella mappa95
:
93
“Obiettivi della politica di coesione 2007/2013”,
http://www.europafacile.net/coesione/Obiettivi_gen07.asp 94
La ricchezza relativa di un paese (o di una regione) è un indice calcolato sulla base del PIL
pro-capite. “Fondo Sociale Europeo – Investire nelle persone 2007-2013”, pag.1, Unione Europea . 95
Sicilia - Fondo Sociale Europeo, sito internet http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=2&mid=96
66
Figura 3 Le quattro regioni ammissibili
I finanziamenti sono stati suddivisi tra i due obiettivi di cui si è argomentato.
Nello specifico, l'obiettivo Convergenza comprende:
le regioni di convergenza, con un PIL pro capite inferiore al 75% della
media dell’UE-25;
le regioni “phasing-out”, con un PIL pro capite superiore al 75% della
media UE ma inferiore al 75% della media dell’UE-15.
L’Italia in questa categoria “vanta” diverse regioni, quali: Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
L’obiettivo Competitività regionale e occupazione comprende:
le regioni “phasing-in”, con un PIL pro capite inferiore al 75% della
media dell’UE-15 nel periodo 2000-2006, ma superiore nel periodo 2007-
2013;
67
le regioni di competitività e occupazione, ovvero tutte le altre regioni
dell’UE.
Le restanti regioni Italiane, non elencate tra l’Obiettivo Convergenza, fanno
parte dell’Obiettivo Competitività (Abruzzo, Emilia Romagna , Friuli -
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, la provincia
autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Sardegna,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto).
Nel primo gruppo il cofinanziamento dei progetti può raggiungere l'85% dei
costi totali diversamente da quanto avviene nel secondo gruppo di regioni,
dove l’importo massimo cofinanziato si limita al 50% del budget totale. Fin
qui si è parlato delle regioni con un gap negativo non indifferente in rapporto
alle altre regioni europee, ma cosa attua l’UE in favore delle regioni e degli
Stati Membri con un più alto PIL pro capite? In questo caso i fondi FSE si
limitano a completare le iniziative già messe in atto. Di seguito viene
riportato il grafico con l’importo ottenuto da ogni Stato membro.
Figura 4 Come viene speso l'FSE?
68
Le condizioni grazie alle quali uno stato riceve fondi possono essere svariate.
Talvolta, nazioni con un basso livello di benessere arrivano a ricevere più
fondi rispetto a nazioni con un maggiore tasso di disoccupazione.96 Nella
figura 4 sono riportati i dati sulla base delle imprese che hanno presentato
richiesta di finanziamento FSE nel proprio Stato Membro nell’anno 201297
.
Dai due grafici presentati (Figura 3 e 4) possiamo dedurre che le richieste di
finanziamento vanno di pari passo con i finanziamenti erogati: stati come
Italia e Spagna presentano un numero alto di richieste ed a loro volta ricevono
una percentuale di fondo medio-alta su base europea.
La strategia di crescita “Europa 2020” rappresenta la linea guida alla quale il
FSE si pone e si porrà anche nel prossimo programma FSE 2014-2020, la
strategia si focalizza sul raggiungimento degli obiettivi di occupazione,
96
“The European Social Found, Investing in people 2007-2013”, http://ec.europa.eu/esf 97
“Participation by Member State”, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66&langId=it
Figura 5 Richieste di finanziamento pervenute dagli Stati Membri
69
istruzione e inclusione sociale. Il Fondo Sociale Europeo oggi sta ricoprendo
un ruolo fondamentale per il perseguimento di suddetti obiettivi, primo tra
tutti la formazione, vista come condizione necessaria per abbattere l’alto tasso
di disoccupazione. I programmi messi in atto dall’FSE tendono a migliorare i
sistemi di istruzione, mirano all’aggiornamento delle materie d’insegnamento,
dei loro insegnanti e supportano oltre 2 milioni di giovani ogni anno fino al
raggiungimento del diploma o della laurea facendone diventare risorsa per le
imprese nel futuro. Oltre alla formazione giovanile, che avviene prima
dell’ingresso nel modo del lavoro, il Fondo Sociale Europeo promuove la
formazione tra i lavoratori anziani (definito invecchiamento attivo)98
in
risposta alle sfide demografiche. Così come per il passato, l’FSE prevede
anche per il futuro un importante sostegno alla nascita delle PMI: dal 2007
grazie ai fondi economici l’FSE ha aiutato a fondare oltre 10.000 piccole e
medie imprese. Nel giugno 2011, la Commissione ha mostrato le proprie
proposte per quello che sarà il prossimo quadro legislativo specifico per il
futuro dell’FSE ed il 6 ottobre dello stesso anno, ha inoltre proposto diverse
strategie che verranno attuate a partire dal prossimo periodo di
programmazione 2014-2020. La Commissione ha optato per non discostarsi
dagli obiettivi del precedente programma e difatti la proposta presentata fa
parte di un pacchetto legislativo per il futuro europeo legato nuovamente alla
politica di coesione dell’UE e nel concreto mira alla diminuzione della
98 R.Vacca. “L’invecchiamento attivo: oltre gli slogan c’è di più?“
http://www.socialesalute.it/temi-in-discussione/linvecchiamento-attivo-oltre-gli-
slogan-c-%C3%A8-di-pi%C3%B9.html
70
disoccupazione ed all’ottimizzazione delle politiche sociali99
. In termini
finanziari la nuova proposta aumenterà la quota minima di budget stanziato
per ogni categoria di regioni (almeno il 25 % per le regioni meno sviluppate,
il 40 % per le regioni di transizione e il 52 % per le regioni più sviluppate);
attualmente la quota si attesta a 75 miliardi mentre quella futura sarà di
almeno 84 miliardi di euro per l'FSE. Monito importante per gli Stati Membri
sarà la scelta ponderata degli obiettivi da perseguire, i quali dovranno essere
in linea con la Strategia Europa 2020; i finanziamenti dovranno essere
concentrati ad un numero limitato di beneficiari. Inoltre una quota minima del
20 % dell'FSE sarà destinata ad azioni di inclusione sociale e verrà data più
rilevanza alla lotta alla disoccupazione giovanile, alla promozione
dell’invecchiamento sano ed attivo ed al sostegno di minoranze etniche e
gruppi svantaggiati. Verrà dato maggiore sostegno all’inclusione sociale e
sarà maggiormente incoraggiata la partecipazione all’attuazione dell’FSE di
parti sociali, della società civile e soprattutto delle organizzazioni non
governative. Non ultimo saranno modificate le regole che ad oggi
disciplinano il rimborso dei progetti da parte dell'FSE, esse infatti verranno
semplificate, in special modo per i beneficiari di importo ridotto (quali ONG,
piccole e medie imprese ecc.), che tutt’ora rappresentano almeno il 50 % dei
destinatari dei finanziamenti. Svolta importante è il nuovo strumento di aiuto
di cui le imprese potranno servirsi : il budget FSE come fondo di garanzia per
i prestiti assunti da organismi degli Stati Membri per finanziare misure che
99
L. Battistoni, “La nuova stagione del Fondo Sociale 2014-2020”, 2011 http://www.meridianaitalia.it/attachments/article/44/Battistoni_nuova_stagione_fse.pdf
71
rientrano nel suo campo di intervento. Le principali innovazioni per i fondi
alla politica di coesione dell’UE riguarderanno le regioni di transizione (con
un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media UE-27), che
corrispondono a 51 regioni e oltre 72 milioni di persone100; tale politica
tenderà a favorire la migrazione verso la terza categoria di queste regioni,
ossia tra le regioni più sviluppate con un PIL pro capite superiore al 90 %
della media. Tali regioni diventate in questi ultimi anni più competitive
verranno accompagnate verso la transizione a partire dal 2014. Gli Stati
Membri dovranno adempiere alla firma del contratto di partenariato con la
Commissione e puntualizzare gli impegni ai quali dovranno adempiere per
raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, inoltre anche gli obiettivi del
prossimo FSE 2014-2020 saranno allineati ad essi. Per garantire il corretto
funzionamento dei fondi, saranno introdotte nuove condizioni ex ante, quali
ad esempio il corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici.
L’FSE è solo uno dei quattro fondi strutturali esistenti, vi sono inoltre il
Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo di
Orientamento e Garanzia e lo Strumento finanziario di Orientamento per la
Pesca, con l’obiettivo di diminuire il gap tra le aree più ricche e quelle più
arretrate dell'Unione Europea. Il 20 marzo 2012 è stato presentato dalla
Commissione il Quadro Strategico Comune con lo scopo di preparare gli Stati
Membri ad affrontare nel migliore dei modi la futura politica di coesione. Il
QSC ha reso più chiare quelle che saranno le priorità di investimento per il
100
Sicilia - Fondo Sociale Europeo, sito internet http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=2&mid=96
72
prossimo periodo di programmazione 2014-2020 negli Stati Membri e nelle
loro regioni in modo da ottimizzare il rapporto tra l’erogazione dei fondi ed i
loro profitti101
.
Altro finanziamento utile alle Pmi è quello di importo ridotto. Il modello di
finanziamento “de minimis”, non riconosciuto come aiuto di Stato, è valido
anche per quel che riguarda il finanziamento alla formazione, in particolare si
potrà far riferimento al Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli ex articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore102
;
II. Fondi a gestione diretta
I fondi a gestione diretta (o Programmi Europei) sono l’alternativa concreta ai
fondi a gestione indiretta; essi vengono gestiti direttamente dalla Comunità
Europea attraverso la presentazione di proposte o la partecipazione a gare
d’appalto (rispettivamente call for proposal e call for tenders) , hanno
solitamente con cadenza pluriennale, talvolta annuale. I programmi europei
messi in atto sono affini agli obiettivi che la Commissione europea intende
realizzare, inoltre rispecchiano quelle che sono le materie delle varie
Direzioni Generali della Commissione (Sanità, Istruzione e Cultura,
Ambiente, Ricerca scientifica nonché tecnologica, Trasporti, Comunicazione
ecc..). La gestione, come anticipato pocanzi, viene interamente gestita da
Bruxelles, dalla Direzione Generale in base alla materia di competenza del
101Il futuro dell’FSE: 2014-2020”, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=it
102 “Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli ex articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore”
73
Bando. La pubblicazione di questi progetti avviene mediante la Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). Le linee di Bilancio prevedono due
distinte procedure di aggiudicazione: inviti a manifestare proposte (Call for
proposal-Sovvenzione) o Gara di appalto ( Call for tenders); il primo è
adottato nel momento in cui la Commissione decide di erogare contributi
diretti a sostegno di progetti od organizzazioni e le parti interessate possono
candidarsi rispondendo alle call for proposal. Nel secondo caso invece la
Commissione ricorre ad appalti pubblici per acquistare beni e servizi, tra i
quali la formazione, i fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara.
Principio comune per entrambe le opzioni è il cofinanziamento, dato il quale
il sostegno dell’U.E. copre solo una parte dei costi del progetto.
A differenza del fondo a gestione Indiretta, nel quale, secondo le statistiche
degli stati beneficiari, l’Italia sembra esser agli ultimi posti, in questo caso il
nostro Paese occupa i primi posti. Grazie al sistema elettronico della
“trasparenza” messo in atto dall’U.E. abbiamo dati tangibili secondo i quali,
7.000 imprese italiane nel 2011 hanno ricevuto finanziamenti diretti da
Bruxelles, superando la Francia (con 5.200) , la Germania (4.800) ed il Regno
Unito (4.600). Grazie a questi dati possiamo constatare l’incapacità e
l’inadeguatezza delle regioni e degli organi nazionali che “avrebbero” il
compito della gestione del budget.103 Imprese, università e Associazioni
hanno compensato seppur in parte le mancanze delle istituzioni, dimostrando
103
“I beneficiari dei finanziamenti europei a gestione diretta”, Camera di Commercio Belga-Italiana http://www.ccitabel.com/ccib/images/NEWS/Studio%20sui%20beneficiari%20dei%20finanziamenti%20europei.pdf
74
d’aver raggiunto livelli d’eccellenza nel lavoro dell’aggiudicazione degli
appalti e dei progetti europei. Oltre a ciò anche il numero delle imprese
Italiane che hanno partecipato ai bandi di gara è notevolmente aumentato,
sintomo di una maggiore fiducia nelle istituzioni europee e di una migliore
capacità nel capire e nello sviluppare le proprie proposte.
Figura 6 Numero di volte che enti/organizzazione/imprese hanno partecipato a un progetto europeo
o appalto.
Com’era ipotizzabile non abbiamo una cartina omogenea tra le aree che si
sono aggiudicate il finanziamento, di fatti il 70% delle imprese sono situate
al nord Italia, il 22% al Centro e solo l’8% al sud. La città di Milano
raggiunge livelli inaspettati: un’impresa italiana su cinque che lavora con
finanziamenti europei ha sede nella provincia104
.
Figura 7 Numero di imprese richiedenti fondi in Italia.
L’organizzazione e la stesura del progetto da parte dell’impresa richiede
tempo e dedizione; in primis occorre valutare attentamente quale tra i bandi a
104
Idem.
75
disposizione sia più affine al proprio scopo. I criteri di valutazione delle
proposte sono i seguenti:
Nella prima fase l’ideatore del progetto dovrà porsi svariate domande, tra le
quali valutare se la propria idea sia affine allo spirito della “call” e
riconoscere che il proprio progetto sia innovativo; egli dovrà inoltre valutare
se nello stilare il progetto siano stati ben chiariti gli obiettivi e la metodologia
con la quale si intende arrivare all’obiettivo. L’U.E. ricerca essenzialmente
progetti che abbiano la capacità d’esser transnazionali e dunque utilizzabili ed
esportabili dai numerosi paesi membri, diventando così esempi di buone
pratiche. Nella fase del “Potential Impact” è importante valutare del progetto
anche l’impatto che lo stesso potrà avere a livello sociale, ovvero se esso
potrà effettivamente portare un valore aggiunto alla comunità. Non ultimo in
questo step vengono valutate attentamente le strategie di divulgazione
presentate dai partner. Proprio quest’ultimi verranno valutati nella fase
successiva, essi infatti sono valutati favorevolmente se hanno rilevanza
internazionale105
. Questione saliente è la sinergia tra i partner ed il progetto,
nonché tra i partner stessi; con ciò si intende che un progetto verrà favorito se
105
“Identification of future skills needs in micro and craft (-type) enterprises up to 2020” http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/skillsneeds_final_report_final_180211_en.pdf
Relevance to the
programme Excellence Potential
Impact
Partnership quality
Management Quality
Mobilization of
resume
76
tra i suoi ideatori ci saranno organizzazioni ed imprese che abbiano già
lavorato nel settore di interesse. Nella scelta del responsabile del progetto,
dovrà esser dimostrata la sua effettiva capacità, presentata la sua strategia e
predisposta l’analisi di un’eventuale gestione del rischio.
Colui che formulerà il progetto dovrà tener conto di svariati concetti, il primo
dei quali è che l’obiettivo dovrà esser SMART ( Specific, Measurable,
Achieveable, Result oriented, Time-related), inoltre il progetto non potrà né
dovrà esser fine a sé stesso, ma esso dovrà attenersi non solo al programma
della call (obiettivo specifico), ma dovrà risultare affine alle politiche U.E.
(obiettivo strategico). Il progetto avrà senz’altro più possibilità di riuscita se
verrà presentato come opportunità a livello Europeo anziché vantaggioso su
scala regionale. Le ragioni che più comunemente portano al fallimento ed alla
non approvazione del progetto sono106
:
L’andare oltre la scadenza
La proposta è formulata in modo incompleto
Non risponde agli obiettivi della “call”
Il processo descritto non convince coloro che valutano il progetto,
tendenzialmente viene rifiutato perché non innovativo;
Obiettivo troppo ambizioso, poco realistico e difficile da realizzare
Poca coerenza
Non vi è convergenza tra l’impiego delle risorse richieste e un
risultato soddisfacente.
106
http://www.slideshare.net/welfarefvg/leonardini-lesperienza-di-stesura-di-un-progetto
77
La pianificazione delle attività avviene mediante la suddivisione del lavoro in
fasi, la prima delle quali è il Work Packages 1,vi è poi il Milestones
(letteralmente traguardi intermedi), attraverso il quale viene giudicato il
corretto avanzamento dei lavori e nel caso vi siano delle mancanze nella
procedura, sarà semplice correggerle. Oltre all’attività di suddivisione del
tempo, un progetto per esser valutato in modo ottimale dovrà presentare
anche delle Deliverables, ovvero dovranno esser pubblicate ricerche, costituiti
workshop ed organizzato seminari, conferenze e reports. Le aziende sono
tendenzialmente poco inclini alla formulazione di suddetti progetti anche a
causa della loro complessità, per tale regione sono nate agenzie per guidare le
PMI nella formulazione delle domande. In definitiva il programma intende
premiare le nuove e brillanti idee, meglio ancora se esse diventano soluzioni
ai problemi delle PMI europee107
.
Alla fine del 2011 la Commissione ha presentato i nuovi programmi di
finanziamento EU operativi del periodo 2014-2020. I programmi futuri dei
fondi sia a gestione diretta sia indiretta, saranno caratterizzati da un elemento:
il perseguimento degli obiettivi di Europa 2020.
Principali differenze Fondi Diretti Fondi Indiretti
Finalità Di tipo settoriale: energia,
ambiente, sociale, cultura
ecc..
Coesione economica e
sociale
Le risorse e la loro
gestione
Le risorse sono
nettamente inferiori a
quelle dei fondi indiretti,
Le risorse sono ampie e le
competenze sono
trasferite a: Stati Membri,
107 Onida,“Se il piccolo non cresce.Piccole e medie imprese in affanno”, Il Mulino 2004.
78
ma sonno gestite
direttamente dalla
Commissione Europea (o
Agenzia delegata)
Ministeri, Regioni o
Province.
Sostanzialmente la
gestione è decentrata
mediante Programmi
Operativi Nazionali 108
( di
seguito PON) e POR
(Programmi Operativi
Regionali)109
.
Suddivisione Transnazionalità dei
progetti.
In base ad una
zonizzazione del territorio
europeoo
Assegnazione delle
risorse
Decisi sulla base di
specifici bandi
Rapporto contrattuale tra
Commissione (o Agenzia
delegata) e
beneficiario finale
Caratteristiche degli
interventi
Non infrastrutturali. Sono a carattere
infrastrutturale
Come si attuano Linee di Bilancio, che
prevedono:
Inviti a manifestare
proposte – Call for
proposal
(Sovvenzione)
Gara di appalto – Call for
tenders
Fondo Europeo di
Sviluppo (FESR)
Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Fondo di
Coesione
Sovvenzione La sovvenzione mira a
soddisfare le esigenze
della struttura
proponente e ad attuare la
politica della
Commissione.
Le sovvenzioni sono a
carattere non solamente
economico ma anche di
garanzia ed a capitale di
rischio.
108
Settori che richiedono particolari esigenze di integrazione nel programma nazionale e la cui autorità gestionale è affidata all’Amministrazione Centrale. 109
A carattere multisettoriale , sono progetti rivolti alle singole regioni e gestiti dalle Amministrazione Regionali; i fondi si dividono regione per regione ed a loro volta tra i progetti POR FSE e POR FESR.
79
La sovvenzione ha un
mandato istituzionale.
Versamento diretto di
natura non commerciale.
I criteri sono:la qualità
della proposta ed il
cofinanziamento.
Priorità Ambiente, Energia e
Trasporti
Ricerca e Innovazione
Allargamento
Cooperazione allo
sviluppo
Relazioni esterne
Istruzione, Formazione
e Affari sociali
Cultura e Media
Allo sviluppo locale
III. I Fondi Paritetici Interprofessionali
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono
nati a partire dagli anni ’90 grazie ad un accordo tra le Associazioni degli
Industriali e le organizzazioni sindacali con lo scopo di favorire la crescita
professionale dei lavoratori nelle aziende senza un ulteriore costo aggiuntivo
per l’impresa. Suddetti fondi sono sostanzialmente organismi di natura
associativa promossi attraverso specifici Accordi Interconfederali. L’impresa
per aderire al fondo dovrà sottostare a ridotte condizioni, quali la richiesta di
adesione mediante il modello “Denuncia Aziendale” , la possibilità di aderire
ad un solo fondo anche di un settore diverso di appartenenza, ma oltre a
80
questo potranno beneficiare dell’aiuto alla formazione senza nessun costo
aggiuntivo. La scelta di adesione ad un fondo deve esser fatta
preventivamente valutando la tempistica di apertura del bando, il numero di
dipendenti che prenderanno parte alla formazione, la ragione sociale
dell’azienda ed eventuali esigenze formative. Ad oggi la legge n. 388 del
2000 prevede che le imprese destinino una quota pari allo 0,30% del monte
salari come “contributo alla disoccupazione”. I datori di lavoro possono
chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici
Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i
lavoratori delle imprese aderenti (tale richiesta deve esser fatta mediante la
segnalazione nel modello DM 10). Nel caso l’imprenditore adotti questa
scelta, il 70% della quota andrà ad alimentare un “conto corrente” a favore
dei corsi formativi, mentre il 26% saranno devoluti all’istituzione di bandi
nazionali interaziendali. Quest’ultimi sono risultati esser importanti per le
PMI in quanto danno la possibilità a più aziende di assimilare le loro risorse
per raggiungere un obiettivo comune.
Le principali differenze tra i fondi interprofessionali sono l’area di
competenza che può esser regionale o nazionale e la possibilità che siano in
conto formazione o conto sistema, l’importo massimo per progetto e
l’importo onorario, le aree di formazione ammissibili ed infine la modalità
d’erogazione del finanziamento. Come anticipato vi sono due grandi aree di
attività la prima è rivolta al Conto Formazione, di tipo individuale rivolto
quindi alle singole imprese aderenti, è costituito al 70% dai fondi accumulati
81
mediante lo 0,30% versato all’INPS e l’intero importa sarà interamente
gestito dall’azienda che potrà decidere di fare formazione ai propri
dipendenti secondo modi e tempi che ritiene più opportuni. Il Conto Sistema è
invece un conto collettivo rivolto alle aziende di piccole dimensioni,
fondamentalmente per sostenerle nel percorso della formazione dei loro
dipendenti. Suddetto conto utilizza la parte rimanente dai contributi versati,
ovvero il 30% e serve al finanziamento della formazione dei lavoratori
presenti nello stesso territorio o settore o comunque nell’ambito di ricerca
funzionale alla gestione del Fondo. Infine vi è la presentazione definitiva del
progetto, la quale si sviluppa sull’analisi dei fabbisogni formativi, la scelta del
Fondo Interprofessionale al quale attingere, la comunicazione di adesione
Fondo al Consulente del Lavoro.
Le domande di finanziamento alla formazione stanno confluendo sempre più
verso le risorse messe in campo dai Fondi Interprofessionali, in quanto le
risorse del Fondo Sociale Europeo saranno, molto probabilmente, sempre più
concentrate in specifici programmi e particolarmente destinate ai nuovi Paesi
entrati nell’Unione Europea110. Di seguito vediamo dunque una panoramica di
quelli che sono i fondi interprofessionali attualmente aperti e quali siano i
loro aspetti generali111.
110
Informazioni essenziali sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei, documento di lavoro , Versione del 2 luglio 2012, Ires Piemonte http://www.ires.piemonte.it/Europa2020/Doc-Sintesi%202014-2020%202%20luglio.pdf 111
“I fondi interprofessionali per la formazione continua”, Xfor – interventi formativi per la
prevenzione nei posti di lavoro.
82
Nome del fondo: Destinatari: Nascita: Piani
formativi:
Sito:
For.Te Le imprese
operanti nel
settore Terziario
Riconosciuto
dal ministero
del Lavoro con
decreto del 31
ottobre 2002, è
stato istituito a
seguito
dell’accordo
interconfederal
e del 25 luglio
2001, tra
Confcommerci
o, Abi, Ania,
Confetra, e
Cgil, Cisl, Uil.
L’obiettivo del
Fondo For.Te è
mirato al
consolidament
o e allo
sviluppo delle
competenze dei
lavoratori per
rispondere alle
esigenze di
occupabilità e
della capacità
competitiva
delle imprese
nei comparti
del
Commercio-
Turismo-
Servizi,
Creditizio-
Finanziario,
Assicurativo e
della Logistica-
Spedizioni-
Trasporti.
www.fondoforte.it
Fondimpresa Trattasi di un
fondo per la
formazione
continua rivolto
a tutte le
aziende, di
qualunque
settore
economico; le
aziende in
questione
possono
chiedere all’Inps
di trasferire il
proprio
L’associazione
è stata
riconosciuta
con decreto
ministeriale del
28 novembre
2002, costituita
da
Confindustria e
Cgil, Cisl, Uil.
L’obiettivo è il
miglioramento
della
competitività
delle imprese e
il
potenziamento
dell’occupabilit
à dei lavoratori,
con particolare
attenzione agli
interventi in
materia di
salute e
sicurezza.
www.fondimpresa.it
83
contributo dello
0,30% a
Fondimpresa, la
quale garantirà
il finanziamento
alla formazione
e/o
all’aggiornamen
to di impiegati e
operai
dell’azienda
richiedente.
Fon.Ter Rivolto alla
Formazione
Continua del
Terziario
Nasce a
seguito
dell’accordo
interconfederal
e sottoscritto in
data 22 luglio
2002 tra
l’organizzazion
e datoriale
Confersercenti
e le
organizzazioni
sindacali Cgil,
Cisl, Uil.
L’associazione
Fon.Ter non ha
fini di lucro e
si applica in
favore delle
imprese e dei
loro dipendenti
del settore
terziario,
comparti
turismo e
distribuzione-
servizi; il fine
dell’associazio
ne è la
qualificazione
professionale,
il
miglioramento
delle
condizioni
occupazionali e
la competitività
imprenditoriale
.
www.fonter.it
Fondoprofessioni Nasce per la
formazione
continua negli
studi
professionali e
nelle aziende
collegate.
E’,
riconosciuto
dal ministero
del Lavoro con
decreto 408/03
del 29
dicembre 2003,
è frutto
Promuove e
finanzia
piani/progetti
formativi
aziendali,
territoriali,
settoriali e
individuali,
www.fondoprofessio
ni.it
84
dell’accordo
interconfederal
e del 7
novembre
2003, tra
Consilp-
Confprofession
i,
Confedertecnic
a, Cipa e Cgil,
Cisl, Uil.
orientati al
consolidament
o e allo
sviluppo delle
competenze dei
lavoratori
dipendenti.Fine
ultimo è la
diminuzione di
disoccupazione
, la crescita
delle capacità
competitive
degli studi
professionali e
delle aziende
collegate.
Fon.Coop Fon.Coop è il
Fondo Paritetico
Interprofessiona
le rivolto alla
formazione
continua
all’interno delle
Cooperative.
Non ha fini di
lucro ed è stato
istituito nel
2001 dalle
maggiori
organizzazioni
di
rappresentanza
delle imprese
cooperativa
(AGCI,
Confcooperativ
e e LegaCoop)
e dalle
organizzazioni
sindacali
GCIL, CISL e
UIL.
E’ rivolto alle
imprese del
settore
cooperativo,
nonché dei
relativi
dipendenti e
soci lavoratori.
www.foncoop.coop
Fondir E’ il fondo
interprofessional
e che finanzia le
aziende del
terziario per la
formazione
continua dei
dirigenti.
E’ il più
recente tra i
Fondi
Interprofession
ali; Fondir è
stato
riconosciuto
dal ministero
del Lavoro,
con decreto del
Fondir offre
l'opportunità di
finanziare, a
costo zero,
politiche
formative che
qualificano la
presenza sul
mercato delle
aziende e
www.fondir.it
85
A suddetti fondi possono aderire una pluralità di soggetti, quali ad esempio
datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria
e che applicano integralmente i contratti collettivi di riferimento. I predetti
soggetti potranno essere assistiti, anche mediante la presentazione del Piano
formativo, dalle organizzazioni costituenti il Fondo, dalle associazioni di
categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché da enti
bilaterali. Inoltre possono chiede finanziamenti anche ,in caso di gruppo di
imprese, la Società capogruppo, esclusivamente per i propri lavoratori e
lavoratrici, o per quelli del Gruppo ovvero una delle società costituenti il
gruppo; o ancora, consorzi di imprese, Associazioni Temporanee di Impresa
e/o Associazioni Temporanee di Scopo. Come si è visto nella precedente
tabella, è ricorrente tra i Fondi, l’obiettivo della diminuzione di
disoccupazione accompagnata alla riqualificazione del personale lavorativo.
Questi sono i due scopi cardine dei fondi, ma a questi si aggiungono la
promozione ed il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali, la promozione di attività di sostegno ai piani per la formazione
continua; non ultimo la promozione ed il finanziamento di attività di
qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico
interesse del settore produttivo, nonché per lavoratori a rischio di esclusione
dal mercato del lavoro. Abbiamo visto inoltre che i Fondi Interprofessionali
non si rivolgono unicamente a imprese, ma sono talvolta mirate anche ad
6 marzo del
2003.
valorizzano la
professionalità
dei dirigenti.
86
azioni di formazione individuale e continua dei lavoratori dipendenti. Vi è poi
un obiettivo che viene promosso ma non finanziato, ovvero la formazione
continua sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari dell’attività
formativa sono tutti i dipendenti di aziende che sono tenute a versare il
contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975112
, così come modificato
dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978113
e
successive modificazioni114. L’articolo prevede inoltre che possano prender
parte alla formazione anche tutti i lavoratori con un contratto stagionale ma
che nei 12 mesi precedenti alla presentazione del piano abbiano lavorato alle
dipendenze d'imprese assoggettate al contributo di cui sopra e iscritte al
fondo.
Come si è detto pocanzi le imprese non debbono co-finanziare la formazione
in quanto il Fondo provvede alla copertura totale del corso, ma ciò non è del
tutto vero dato che la formazione dovrà avvenire in orario di lavoro (fatto
salvo per gli stagionali che potranno effettuare la formazione anche prima o
alla scadenza del periodo di lavoro ), quindi seppur in minima parte, vi è un
dispendio per l’impresa aderente al Fondo. Altra forma di co-finanziamento
può essere la messa a disposizione di strutture aziendali e/o di esperti
aziendali. Come si vedrà anche più avanti con i Fondi FSE, vi sono due
112
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Centrale Orientamento Formazione Professionale Lavoratori – Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. 113
Gazzetta Ufficiale n.362 del 30 dicembre 1978, legge n. 845/1978. 114“I Fondi Interprofessionali per la formazione continua” .
http://www.formilano.it/corsi/fondinterprof.html
87
macro aree di formazione: quella a carattere generale e quella specifica. Ai
sensi del Regolamento 68/01, con la prima intendiamo la formazione che
comporta insegnamenti trasferibili ad una pluralità di soggetti. Tale
formazione esula dal contesto lavorativo nel quale ci si trova, le competenze
acquisite potranno esser applicate in lavori futuri come in quello attuale. Due
condizioni che indicano il tipo di formazione è il numero di organizzazioni
richiedenti , se la formazione è infatti organizzata congiuntamente da più
imprese, è palese che la formazione sarà a carattere generale; stessa sorte per
la formazione che sia stata riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità
o dagli organismi pubblici o da altri organismi e istituzioni ai quali gli Stati
Membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia. Per
formazione specifica si intende una conoscenza non trasferibile a dipendenti
di altro settore e quindi strettamente legate al background dei lavoratori al
quale è rivolto.
Fin’ora si è argomentato sui Fondi a disposizione delle aziende, sui loro
destinatari ma non su quali siano i soggetti riconosciuti come capaci di
erogare la formazione. In questi ultimi anni, per via della crisi, sono
aumentate le agenzie per la formazione, accreditate secondo il Decreto n. 166
del 25/5/2001, le quali hanno dato possibilità ai disoccupati di affrontare la
loro situazione, aumentando le loro conoscenze a fronte di un’impossibilità di
miglioramento delle loro capacità lavorative. Il processo di accreditamento è
stato introdotto per definire uno standard di qualità secondo parametri
oggettivi ed i responsabili delle procedure di accreditamento sono le Regioni,
88
relativamente all'offerta formativa programmata sul proprio territorio. Come
anticipato, la normativa di riferimento è il Decreto n.166 del 25/05/2001,
scaturito in seguito all’Accordo Stato Regioni del 18/02/2000 recepito e solo
in parte modificato, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione,
con l’Accordo per la Conferenza Stato Regioni sull’accreditamento delle
strutture formative, 1 agosto 2002. Oltre alle agenzie in questione, gli altri
soggetti competenti nella formazione sono Università (sia pubbliche che
private), soggetti accreditati presso i fondi, secondo il Regolamento stesso ed
infine soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma
Uni En Iso 9001:2000 settore Ea 37. I fondi nascono con l’accordo tra le
associazioni e le organizzazioni sindacali e pongono l’attenzione sui progetti
formativi che a loro volta sono appoggiati dall’accordo sindacale e questi
hanno validità solo se firmati dalle organizzazioni sindacali che hanno
sottoscritto l’accordo di costituzione del fondo al quale si fa riferimento.
L’area di riferimento (aziendale, territoriale, regionale o nazionale) per la
competenza di sottoscrizione degli accordi è giudicata dalle parti stesse.
Un’impresa ha a disposizione diverse strade per ottenere fondi da destinarsi
alla formazione professionale, una prima grande distinzione deve esser fatta
tra i finanziamenti interprofessionali ed il Fondo Sociale Europeo che destina
parte del proprio budget alla formazione professionale e continua dei
lavoratori europei.
89
Le sostanziali differenze:
Fondo Sociale Europeo Finanziamenti interprofessionali
Risorse messe a disposizione dalla U.E.
Risorse messe a disposizione dalle
aziende
Risorse distribuite con la logica del
“Bando di Gara”
Risorse distribuite secondo la logica del
“Bando di gara” (conto sistema) o
precedentemente “riservate” all’ azienda
(conto formazione)
Pertinenza del finanziamento regionale
Pertinenza finanziamento regionale o
nazionale
In generale le richieste di finanziamento
partono da una analisi dei fabbisogni
effettuata dagli Enti di Formazione
Le richieste di finanziamento scaturiscono
da fabbisogni formativi direttamente
espressi dalle aziende
Cap. 3 Prassi degli aiuti di Stato alla formazione nelle PMI
La cooperazione europea in materia di istituzione e formazione è, ad oggi,
uno dei maggiori argomenti trattati dall’agenda europea, ma a ben vedere tale
attività della Comunità Europea è iniziata solo 20 anni dopo i trattati di
Roma del 1957. Nel trattato che istituiva la CEE, all’art.128, veniva
considerata la formazione professionale comune a tutti gli Stati Membri, ma
con l’unico scopo di sopperire alla crisi occupazionale che si andava
profilando in quegli anni; non vi era infatti il benché minimo accenno ad una
istituzione comune. E’ solo agli inizi degli anni ’70 che venne formato un
90
gruppo con a capo Altiero Spinelli per elaborare un sistema di insegnamento
omogeneo tra gli Stati Membri. I primi programmi d’azione, e formazione di
più ampio respiro risalgono agli anni ’80 per cui l’introduzione fu facilitata
dalla crisi economica e quindi dalla sempre più crescente disoccupazione.
Sarà poi solo col trattato di Maastricht agli artt. 126 e 127 che si sancirà
l’importanza dell’istruzione e della formazione per lo sviluppo dell’Unione;
in tale occasione verrà anche riconfermato il principio di sussidiarietà che
tutela gli Stati Membri. In questi due articoli del Trattato viene posta
l’attenzione sull’istruzione e la formazione professionale ed in particolar
modo, l’attenzione ricade sulla qualità , nei contenuti e nell’organizzazione.
Vengono inoltre definiti punti specifici attraverso i quali l’U.E. deve agire e
mediante i quali gli Stati Membri dovranno convenire. Questi percorsi sono
l’apprendimento delle lingue, la mobilità di studenti e insegnanti, la
cooperazione tra gli istituti, scambi di informazioni ed esperienze, l’istruzione
a distanza e la formazione permanente. Proprio a quest’ultimo percorso si
dedica il “Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente”. Tale
memorandum fornisce sei messaggi attraverso i quali gli Stati Membri
devono sviluppare le loro strategie e sviluppare quindi il percorso formativo
professionale dei propri cittadini. Nel trattato si afferma che la formazione
permanente è essenziale per lo sviluppo della cittadinanza , la cooperazione
sociale e l’occupazione. A tal proposito vengono suggeriti sei concetti; in
primis nuove competenze di base per tutti (garantendo un accesso universale
e permanente all’istruzione e alla formazione per far si che siano
successivamente possibili aggiornamenti). Altro concetto chiave sono i
91
maggiori investimenti nelle risorse umane (portando quindi il cittadino di uno
Stato Membro al centro dell’interesse e principale risorsa dell’Unione). Non
meno importante è l’adozione di nuove tecniche di insegnamento e
apprendimento (proclamando nuovamente l’importanza di una formazione
permanente). Vi è poi l’analisi sulle competenze acquisite, il ripensamento
sull’orientamento (e quindi la possibilità di una riqualificazione del cittadino
all’interno della vita lavorativa e dell’istruzione) ed infine un apprendimento
sempre più vicino a casa, ossia un potenziamento delle fonti dell’istruzione
sempre più ramificato, non solo nei centri nevralgici delle nazioni ma anche
delocalizzato. 115
3.1 Buone Pratiche in Italia
Per il Ministero del lavoro la valorizzazione delle buone pratiche ed il loro
effettivo utilizzo rappresentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati
dalle politiche sostenute dal Fondo Sociale Europeo. Dal sito ufficiale
dell’Unione Europea sono elencate molte imprese dalle quali poter trarre
esempi di buone pratiche116
e meditare sull’approccio alle politiche richiesto
dall’U.E. Questa sorta di banca dati ha come fine quello di migliorare la
comunicazione e fornire una possibilità di apprendimento reciproco, ossia la
possibilità per uno Stato Membro di apprendere dall’esperienza altrui. Per tale
regione il Ministero del lavoro si è dotato di suddetto data base che permette
alle imprese di individuare quali sono le aziende che nel nostro Paese hanno
115
L. D’Angelo, “Integrazione Europea in materia di Istruzione e formazione”. 116
Small Business Act - Database of good practices http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail
92
beneficiato di fondi europei e lo hanno fatto nel migliore dei modi117
. Questo
progetto contiene in sé il principio dell’apprendimento reciproco e mira a
diffondere metodi e modelli di intervento anche nel contesto nazionale dando
la possibilità alle piccole imprese di confrontarsi con altre realtà. Elemento
rappresentativo è la ricerca mediante chiavi di lettura comuni.
Inoltre il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fatto
si che venisse reso pubblico il “Catalogo nazionale delle Buone Pratiche del
Fondo Sociale Europeo e dei programmi e iniziative europee realizzate in
Italia” 2000-2006118
. Il documento di benchmarking aveva l’obiettivo di
individuare i principali insegnamenti che è possibile raccogliere dalla
comparazione delle diverse esperienze a livello non solo nazionale, ma
Europeo, al fine di contribuire alla stesura di un catalogo italiano. Durante il
lavoro di benchmarking è emerso che questo processo di analisi non avveniva
negli altri Stati Membri, o in caso contrario, utilizzavano processi e criteri
totalmente differenti, tanto da condurre a prodotti finali molto vari. Suddetto
ostacolo ha reso senz’altro più difficile l’analisi da parte del Ministero del
lavoro.
3.2 Il caso specifico
A livello nazionale abbiamo numerose imprese e associazioni che hanno
usufruito nel migliore dei modi del Fondo Sociale Europeo, rappresentando
117
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0B5E8E29-A643-4EC0-A90C-D3FE390CACC9/0/EsempidibpinItalia_italiano.pdf 118
FSE ITALIA 2000-2006, Esempi di Buone Pratiche, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/ricerca_guidata.php
93
l’esempio perfetto di Good Practice, uno tra tutte è il Progetto “Un vero
spettacolo” , nato dal progetto della Fondazione Pergolese Spontini119
, la
quale si occupa della promozione delle attività musicali e teatrali nella
Regione Marche. La durata temporale del progetto è stata dal febbraio 2010 al
febbraio 2011. La fondazione ha ricevuto il sostegno economico da parte
dell’FSE, l’intero budget richiesto pari a € 887 000, grazie al quale ha
inaugurato il progetto Sipario. Suddetto progetto aveva come obiettivo quello
di formare personale con alte capacità e competenze nell’ambito dello
spettacolo, accompagnando queste risorse ad un livello professionale e
successivamente introducendole all’interno del settore e del relativo mercato
del lavoro. Palese è quindi l’affinità che vi è tra il progetto e gli obiettivi
europei della diminuzione del numero di inoccupati e la formazione di
personale qualificato. Il progetto è proseguito con la nascita di 13 percorsi
formativi rivolti alle figure professionali dello spettacolo dal vivo ( tra i quali
il cantante lirico, il danzatore performer, il professore d’orchestra, il sarto
teatrale, il tecnico delle luci, scenografo realizzatore, il tecnico del suono,
esperto di organizzazione eventi ed infine il comunicatore multimediale). Il
corso è stato totalmente gratuito per i partecipanti, i quali hanno dovuto
svolgere dalle 600 alle 700 ore di corso. Le richieste di partecipazione sono
state da subito molto numerose e provenienti anche dalle altre regioni italiane.
Alla prima selezione sono stati ammessi 530 candidati (su c.a. 800 richieste)
ed infine, dopo un’ulteriore selezione 182 allievi sono stati ammessi alla
frequenza dei corsi; tra questi, solo 159 studenti hanno ottenuto l’ambita
119
Nome tratto da due famosi compositori marchigiani.
94
qualifica. Come anticipato i partecipanti hanno avuto la possibilità di
maturare esperienze pratiche per via della partecipazione a 15 produzioni
concertistiche e liriche. Successivamente al tirocinio già 67 allievi avevano
trovato un lavoro affine al loro ambito artistico. Il Fondo Sociale Europeo ha
dunque, non solo risollevato il settore artistico italiano, che in questo periodo
di crisi sta subendo gran parte dei tagli ai finanziamenti pubblici, ma ha
risposto perfettamente alle esigenze ed obiettivi europei120
.
3.3 Problemi riscontrati dalle PMI nella formazione dei
propri dipendenti
Negli ultimi 2 anni le PMI europee hanno riscontrato un incremento nella
competizione all’interno dei mercati121. La principale risposta delle imprese
a questa minaccia crescente è stata quella di concentrarsi, in primis sulla
qualità dei prodotti ed in seconda analisi di migliorare il marketing
rendendolo più accattivante ( i dati rilevati hanno stimato un 64% per la prima
soluzione), dai risultati statistici troviamo al quarto posto il taglio dei costi
come reazione all’aumento della concorrenza ( un’analisi porterebbe a
credere che i tagli ai costi sono difficili da apportare perché troppo basso il
margine di profitto). Le principali limitazioni delle innovazioni nelle PMI
sono da attribuirsi all’accesso problematico ai finanziamenti122
, alla carenza
di manodopera qualificata, ed alle costose risorse umane; in particolare il
120
La coordinatrice del Progetto Sipario è stata la Sig.ra Germana Giorgerini. [email protected] http://www.fondazionepergolesispontini.com 121
Sondaggio dell’Osservatorio per le PMI: “ il 60% degli imprenditori ritengono che la competizione è recentemente aumentata di intensità”.
122 “ Guida per la formazione nelle PMI”, Commissione Europea.
95
17% degli imprenditori, secondo i dati emersi dallo studio in questione,
dichiarano che il costo per la formazione dei propri dipendenti. Secondo la
UEAPME, l’organizzazione ombrello delle PMI europee, i processi di
innovazione nelle piccole e medie imprese europee sono caratterizzati da
processi permanenti e poco innovativi a dispetto degli andamenti crescenti
delle imprese di grandi dimensioni. Da ciò la UEAPME ha dedotto che il
processo delle PMI dovrebbe esser caratterizzato da un approccio a tutto
campo dell’innovazione, non solo da un punto di vista tecnologico ma bensì
anche da una migliore e più completa formazione dei dipendenti delle
imprese, i quali costituiscono la prima spinta e l’input più forte verso la
crescita dell’azienda. Ulteriore problema riscontrato dalla UEAPME nelle
piccole imprese è la capacità di attirare ed ancor più mantenere personale
qualificato al proprio interno. Ostacolo quest’ultimo quasi sempre tenuto in
secondo piano, ma assai rilevante nel contesto reale. Secondo un recente
studio del Cedefop123
, circa 100 milioni di lavoratori rischiano il proprio
posto di lavoro a causa del loro scarso livello di qualificazione. Al contempo,
dalla stessa analisi è emerso che la maggior parte dei lavoratori in Europa
sono considerate come poco qualificate. La risposta più evidente a questi dati
è che la popolazione europea sta invecchiando, le imprese a causa della
globalizzazione hanno bisogno di sempre maggiori competenze alle quali le
nuove generazioni non riescono a rispondere in modo adeguato; in sostanza
per esser all’altezza dei futuri posti di lavoro, le persone dovranno esser
123
“Future skill needs for micro and craft enterprises. 2020”.
96
sempre più capaci ed abili124
. Dai dati emersi dallo studio del Cedefop i
nuovi lavori in U.E. richiederanno un alto livello di istruzione, dal 25% al
30% del totale dei lavori per via di una crescente economia fondata sulla
conoscenza.125
In tale ottica sarà dunque importante adeguare le competenze
dei cittadini europei alle richieste e priorità a livello regionale e nazionale.
Nel dicembre 2008, l’U.E. mise in atto il piano “Nuove competenze per nuovi
lavori” proprio in vista di questa carenza di corrispondenza tra le competenze
dei lavoratori e i posti di lavoro disponibili. L’iniziativa prendeva in
considerazione anche la crescente necessità di competenze trasversali come la
risoluzione dei problemi, competenze analitiche, comunicative nonché di
autogestione, inoltre i nuovi posti nel mercato del lavoro richiederanno grandi
competenze linguistiche e tecnologiche. Nel 2022 la CES, l’UNICE/
UEAPME e il Cep hanno adottato il “Quadro d’azione per lo sviluppo
permanente delle competenze e delle qualifiche”. Questo era caratterizzato
dall’alta partecipazione delle parti sociali nel settore dell’apprendimento
permanente, l’impiego consisteva nel monitorare annualmente i
miglioramenti nell’ambito lavorativo. Suddetto quadro d’azione individuava
quattro priorità e settori di responsabilità congiunta tra le parti sociali:
Individuazione e anticipazione delle esigenze lavorative per
competenze e qualifiche a livello nazionale.
Sistema di competenze trasferibili.
124
“ Guida per la formazione nelle PMI”, Commissione Europea. 125
“Identification of future skills needs in micro and craft (-type) enterprises up to 2020”, Academy Avignon of Crafts and SMEs in Europe.
97
Informazione e consulenza per lavoratori come per le aziende.
Mobilitazione e sfruttamento di tutte le risorse disponibili per
migliorare le competenze.
Le sfide che le PMI devono affrontare per formare il proprio personale sono
essenzialmente:
a) La carenza di manodopera qualificata costituisce un problema per più di
1/3 di tutte le PMI all’interno dell’U.E.
Questo problema nasce da una serie di fattori quali l’allargamento U.E.,
l’accresciuta competizione da parte dei paesi stranieri, la globalizzazione.
Tali cambiamenti portano le PMI a rivalutare la propria condizione
imponendole necessariamente una modernizzazione e una crescente
capacità di innovazione. Negli ultimi anni le PMI Europee hanno fatto
l’errore di tentare di competere nel mercato tentando di abbassare i prezzi
con paesi a basso salario; i risultati hanno dimostrato di non essere una
valida alternativa. Benché la produttività europea sia migliore, la sfida
sui costi è stata nettamente vinta dai paesi emergenti. E’ bene sottolineare
che in molti casi all’interno delle PMI si stanno svolgendo ottimi corsi
per la formazione ai propri dipendenti, ma una volta terminata la
formazione, suddetti lavoratori abbandonano il “piccolo” per entrare a
lavorare nelle grandi aziende, le quali potranno sicuramente garantire
maggiori sicurezze lavorative in tempi di crisi come quello attuale; in tal
modo i corsi per la formazione saranno totalmente a carico dell’azienda
con l’aggravio di dover formare nuovamente personale qualificato.
98
Recenti indagini hanno inoltre evidenziato che ai corsi partecipano in
numero maggiore nelle grandi aziende rispetto alle piccole e nei paesi
europei nordici i livelli di partecipazione sono più elevati rispetto agli
Stati Membri del sud Europa. Dei dirigenti intervistati dall’Osservatorio
per le PMI europee, solo il 20-25% dei dirigenti Olandesi e Tedeschi
affermano che la ricerca di personale qualificato sia un ostacolo diffuso,
mentre in Lituania il 75% dei dirigenti intervistati sostiene di riscontrare
tale problema.
b) Le offerte e i programmi formativi sono tendenzialmente organizzati per le
grandi aziende e non rispecchiano le reali esigenze del piccolo.
Oltre alle barriere economiche le PMI, nel garantire al proprio lavoratore la
formazione, incontrano barriere organizzative quali ad esempio la
strutturazione della formazione di lavoratori in imprese nelle quali la loro
presenza è fondamentale ogni giorno, data l’impossibilità di rimpiazzo; altra
barriera di tipo organizzativo è l’attrarre personale giovane e qualificato.
Essenzialmente i problemi che attanagliano le PMI europee sono esterni come
interni, di seguito vengono esposti casi di problematiche affrontate e risolte
dalle imprese.
Le problematiche possono essere riassunte in tre diverse aree: le barriere
interne delle PMI per la formazione, tecniche e metodi per una formazione
adeguata ed infine attuali sfide strutturali nello sviluppo delle competenze.
Indagando tra gli ostacoli interni all’azienda è possibile individuare una
problematica organizzativa. Esistono molti metodi per affrontare suddetta
99
problematica in modo positivo, ad esempio mediante il metodo dell’e-
learning, l’apprendimento aperto e a distanza, o ancora l’istruzione mediante
insegnanti esterni. Non esiste un solo metodo per rispondere ai problemi di
tipo organizzativo nella formazione all’interno delle PMI. Ad ogni modo, le
soluzioni devono essere trovate sulla base delle condizioni della propria
impresa, settore o regione. Talvolta le imprese devono rinunciare ai corsi di
formazione per la mancanza di fondi; l’insufficienza dei mezzi finanziari è la
più probabile delle ragioni per la quale i corsi vengono puntualmente rinviati.
Oltre ad enti specializzati per la formazione di dipendenti, ai fondi europei e
quelli statali, negli ultimi anni è stato introdotto e verificato l’uso dei buoni in
molti paesi europei utile per facilitare l’accesso alla formazione a costo basso
o talvolta a titolo gratuito. Inoltre occorre specificare che non
necessariamente la formazione debba avere un alto costo per esser
professionalizzante e di alto livello; tipologia informale di formazione
possono soddisfare le esigenze dell’azienda. Nelle aziende viene di sovente
sottovalutata l’importanza delle risorse umane e lo sviluppo delle loro
competenze; per sopperire a tale problema vi sono enti esterni, oppure
mediante l’organizzazione interna, le mancanze possono essere colmate. I
modelli di gestione che si dotano di consulenti esterni sono tendenzialmente
le medie e grandi imprese, mentre ricorrono alla seconda soluzione solo le
piccole aziende. La percezione della reale esigenza di formazione all’interno
dell’impresa è per lo più scarsa o nulla, ancor più quando l’azienda in
questione è di piccole dimensioni. Le percezioni dipendono sempre dalle
opportunità di cui si dispone. Servizio utile per rendere più comprensibile
100
l’importanza della formazione nelle PMI è in primis l’informazione rivolta ai
dirigenti degli strumenti a disposizione e delle opportunità esistenti,
producendo consapevolezza tra gli imprenditori. Dall’analisi svolta dalla
UEAPME è emerso che le imprese hanno migliori risultati se coinvolte
all’interno di reti e cluster; a maggior ragione se l’obbiettivo è la formazione.
3.4 La pubblicizzazione dei bandi, garanzie e responsabilità
regionali.
Dalle ricerche svolte è stato dimostrato che solo il 25% della popolazione
europea ha una panoramica chiara e ben definita delle azioni intraprese
dall’U.E. per ciò che concerne il finanziamento dei programmi per il
potenziamento della coesione interna, della competitività economica e
dell’aumento dei posti di lavoro.126
Per sopperire a ciò, il Regolamento
1083/2006 esplica le regole da adottare per la stesura di un piano di
comunicazione e vengono comunicati con precisione gli interventi
informativi e pubblicitari che occorrono per colmare quella lacuna. Anzitutto
è necessario costituire un piano di comunicazione al quale provvederà
l’Autorità di Gestione in base al settore di competenza del piano o in
alternativa dallo Stato Membro per i programmi operativi cofinanziati dai
Fondi (siano essi FSE, FESR o di Coesione). In suddetto piano di
comunicazione devono esser presenti:
Gli obiettivi ed i gruppi destinatari;
126
“Forme di pubblicità e comunicazione nelle norme europee”-Regione Liguria.
101
La strategia e il contenuto degli interventi informativi;
Il bilancio indicativo necessario all’attuazione del piano;
I dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili
dell’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari.
Principio importante legato alla recezione dei fondi è quello della trasparenza,
secondo il quale le informazioni devono esser visionabili da tutti i potenziali
beneficiari, sempre sotto tale principio nasce l’obbligo di pubblicazione delle
disposizioni alle quali i potenziali beneficiari devono attenersi al fine di
presentare la domanda di finanziamento. Nel 2000 l’Unione Europea ha
emanato il Regolamento n. 1159/2000 che fornisce ogni necessaria
informazione per ciò che concerne le azioni informative e pubblicitarie,
nonché le modalità della loro attuazione. Durante lo svolgimento dei lavori vi
è una particolarità: quella dell’obbligo di esporre un cartello di dimensioni
adeguate all’importanza dell’opera ed all’ampiezza dell’area interessata nel
caso in cui tale progetto sia pari o superi un cofinanziamento europeo di € 3
milioni (o 500.000 € per il fondo SFOP). Il cartello dovrà evidenziare che ci
troviamo di fronte ad un progetto cofinanziato dall’U. E.. Vi sono inoltre
linee rigide per ciò che riguarda la grafica del cartellone e indicazioni
specifiche per la targa da posizionare al termine dei lavori127. Sebbene in
modo più “studiato”, trattasi anche questa di un’operazione di marketing
elaborata dall’U.E.; suddetto genere di promozione viene utilizzato dall’U.E.
in particolare nelle aree di sviluppo delle risorse umane, nella formazione 127
In particolare , l’area occupata dal logo dell’U.E. dovrà coprire il 25% dell’area totale del cartellone e la scritta deve avere lo stesso carattere e dimensione di quelle utilizzate per il resto del testo.
102
professionale e occupazione, negli investimenti nel campo delle imprese e
dello sviluppo rurale. Non dimentichiamo che questa ricerca da parte
dell’Unione Europea ha come fine quello di dimostrare la propria presenza
sul territorio europeo e garantire la propria trasparenza agli occhi dei propri
cittadini. A livello locale le piccole e medie imprese possono ricevere
sostegno nel presentare formalmente la richiesta di finanziamento
rivolgendosi alla propria sede Regionale, Provincia autonoma oppure
mediante la Enterprise Europe Network, una rete europea che garantisce
assistenza alle imprese e la cui missione è quella di informare e formare le
PMI a proposito della legislazione europea, dei programmi e delle opportunità
di finanziamento, oltre che ricercare la cooperazione aziendale, l’innovazione
ed il trasferimento tecnologico tra imprese di tutta Europa. Quest’ultima ha
inoltre accesso diretto alla Commissione europea ed all’Agenzia esecutiva per
la competitività e l’innovazione, ciò le permette di avere risposte più adeguate
e complete agli interrogativi posti dagli imprenditori. Suddetta rete appoggia
le imprese anche mediante attività di sensibilizzazione, quali organizzazioni
di seminari, conferenze, workshop, newsletter, siti Web ecc..
Non ultimo, l’Enterprise Europe Network promuove dal proprio sito la
formazione di partenariati anche grazie ad un database con più di 12.000
richieste di cooperazione; l’organizzazione fornisce inoltre le competenze
necessarie (anche mediante corsi di formazione specifici) alle imprese ed ai
loro imprenditori per lo sfruttamento di opportunità commerciali all’estero, a
maggior ragione in momenti di crisi economica, quando le uniche opportunità
103
di sopravvivenza per le aziende arrivano da fondi e investimenti esteri.
L’Enterprise Europe Network dispone uffici dislocati non solo nei paesi
membri (nei quali conta 500 filiali), ma anche in nazione extra-europee, quali
i paesi candidati ad entrare nell’U.E., i Paesi associati al Programma quadro
per la competitività e l’innovazione, tutti gli Stati Membri dello Spazio
economico europeo , i paesi che aderiscono alla politica europea di vicinato,
nonché Cina, Corea del Sud, USA, Messico e Russia.
I. Campagna pubblicitaria nazionale
Nel 2003, il Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Europeo del
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione ha attuato una
campagna pubblicitaria rivolta all’opinione pubblica italiana sul Quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le regioni ad Obiettivo 1.Tale
campagna pubblicitaria aveva come titolo “L’Europa può farci grandi” ed la
sua realizzazione era stata affidata ad un’agenzia pubblicitaria solo dopo una
gara d’appalto europea. La pubblicità aveva come protagonista un bimbo, a
rimarcare la natura giovane dell’U.E. ma senza dimenticare le sue potenzialità
e la voglia di crescere128. Oltre alla pubblicità televisiva, l’U.E. promosse
un’ulteriore campagna promozionale trasmessa via radio 129 , produsse
dépliant130
e poster. In tutti questi casi il linguaggio utilizzato fu diretto e
sintetico. Anche per ciò che concerne la pianificazione della campagna sui
mezzi di massa, venne scelta l’agenzia, solo dopo l’esito della gara europea.
128
Spot da 30 secondi 129
Versione testuale 1° soggetto 130
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/qcs/campagna/Depliant%20QCS.pdf
104
La campagna durò 7 mesi e venne inaugurata nell’agosto 2003 mediante la
trasmissione dei primi spot televisivi dalle emittenti italiane. Non ultimo, in
concomitanza con la campagna pubblicitaria, venne attivato un numero verde
(presente in tutti gli spot) ed in termini di linguaggio, venne reso più semplice
il sito web dedicatogli131
.
Solo dopo cinque anni venne messa a frutto una seconda campagna
pubblicitaria dall’U.E. Nell’ottobre 2008, il DPS (Dipartimento delle Poliche
Sociali), avviò una campagna promozionale nella quale vennero trasmessi i
risultati ottenuti grazie all’utilizzo dei Fondi Strutturali europei del precedente
periodo di programmazione (2000-2006). Il titolo della campagna fu “Fondi
Europei. Per un Sud d’Italia che cambia”, grazie al titolo possiamo ben
individuare gli scopi dell’operazione: sensibilizzare i cittadini al progetto di
sviluppo delle aree arretrate nel successivo periodo 2007-2013. Rispetto al
precedente era notevolmente più concreto, ricco di dati ed esempi riportanti i
successi delle imprese che avevano beneficiato dei fondi nel periodo di
programmazione precedente. La campagna si articolava in : Spot televisivi,
annunci stampa ed opuscoli informativi. La Direzione Generale delle
Politiche per l’Orientamento ed il lavoro (ad oggi DG PAPL - Direzione
generale per le politiche attive e passive del lavoro ), mise in atto un sistema
per rafforzare la comunicazione e l’utilizzo dell’FSE, promuovendo una rete
di referenti della comunicazione del Fondo per il periodo 2007-2013.
L’organico è, a tutt’oggi, composto da rappresentanti degli organismi
131
http://www.dps.mef.gov.it/qcs/cittadini/spot.asp
105
intermedi e dalle amministrazioni collaboratrici con la DG POF, inoltre ne
fanno parte le Autorità di Gestione regionali titolari dei Programmi Operativi
dell’FSE ed infine dei due enti in-house (Isfol e Italia Lavoro). Suddetto
network è stato creato insieme al Ministero dello Sviluppo Economico
(Mise). Il progetto ha come obiettivi una migliore capillarità
dell’informazione, il confronto delle esperienze, nonché un brainstorming di
soluzioni per i problemi comuni, in caso di situazioni comuni la messa in atto
di azioni congiunte ed infine la condivisione di standard132 . L’unione
Europea, vedendo delle carenze d’adesione ai Fondi e riscontrando la
necessità di rafforzare la comunicazione tra il Ministero Autorità di Gestione
regionali e la Commissione Europea, ha richiesto ai paesi membri un
intervento maggiore per ciò che riguarda la comunicazione dell’FSE, a tal
ragione è stata creata una rete nazionale dei comunicatori del Fondo Sociale
Europeo, è stato inoltre messo in atto un coordinamento con il Mise per la
comunicazione in merito ai Fondi Strutturali e non ultimo, è stata richiesta la
partecipazione attiva alla rete comunitaria INIO. Uno dei principali obiettivi è
stato quello di raccogliere e mettere a frutto l’esperienza maturata dalla DG
POF utilizzando un linguaggio più semplice ed introducendo le parole
“formazione e lavoro” nel logo dei due programmi Operativi gestiti dalla DG
132
Sito internet di riferimento: www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/NetworkProfessionali/Re tecom/
106
POF, in modo da delineare i settori di loro competenza ed evitare che il
Fondo Sociale Europeo, fosse avvertito come strumento di welfare133.
II. Campagna pubblicitaria Regione Marche
Durante l’ultimo periodo di programmazione 2007-2013, la Regione Marche
ed il Servizio Istruzione Formazione e Lavoro della regione hanno elaborato
il Piano di informazione e comunicazione POR FSE 2007-2013. La regione
ha deciso di promuovere la partecipazione alla richiesta del Fondo europeo da
parte delle imprese, dotandosi di un nuovo format grafico da applicare a tutti i
materiali promozionali e informativi distribuiti; lo scopo di questa scelta è
stato quello di rendere pienamente riconoscibile degli interventi finanziati
mediante il POR FSE. In particolare, rispetto alle precedenti programmazioni
finanziate dell’FSE, è stata rappresentata dall’ideazione di un logo specifico
per il Fondo Sociale Europeo della Regione Marche; l’esposizione di
quest’ultimo è stato sempre ed obbligatoriamente accompagnato dal pay-off
che l’Agenzia di Gestione regionale ha scelto come slogan promozionale del
proprio POR (in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 9 del
Regolamento CE 1828/2006):
Figura 8 Slogan FSE Regione Marche
La Commissione Europea chiede quindi esplicitamente che venga evidenziato
il pay-off scelto dall’AdG regionale e nel caso della scelta effettuata dalla
regione Marche, il messaggio è rafforzato dall’uso dell’aggettivo “TUO” in
133
Pubblicazione “ricerca sulle iniziative di informazione e pubblicità, dedicate alla promozione delle attività, del fondo sociale europeo”, Regione Piemonte
107
quanto, con ciò si è voluto richiedere ai propri cittadini di passare alla fase
successiva: maggiormente partecipative e proattiva del futuro individuale.
Inoltre l’uso del verbo “costruire” intende creare un legame sia con la
precedente comunicazione istituzionale, sia con la Campagna studiata per la
programmazione 2000/2006 ("Fondo Sociale Europeo: costruisce futuro" ),
nonché con la campagna ideata per il primo triennio dell'attuale
programmazione 2007/2013:"Fondo Sociale Europeo costruisce qualità nel
lavoro".
La campagna pubblicitaria adottata nel periodo 2011-2013, comprende
richiami alle strategie passate, ma con una rivisitazione in chiave moderna. Il
fine ultimo è il coinvolgimento di tutta la comunità ed il messaggio della
nuova strategia è nel modo di intendere la comunicazione ovvero, in forma
bi-direzionale, dall’ente al cittadino e nuovamente all’ente, con lo scopo di
creare un Network Sociale134
. Dunque è evidente la volontà di mettere il
cittadino come protagonista della campagna promozionale, egli diventa parte
attiva all’azione di comunicazione. I mezzi di comunicazione che sono stati
utilizzati per questa campagna pubblicitaria sono: quotidiani regionali, spot
televisivi e radiofonici, nonché brochure illustrative. Inoltre per raggiungere
determinati target della popolazione la Regione Marche ha adottato specifici
progetti loro dedicati. I sotto-target in questione sono stati gli imprenditori
(per loro la Regione Marche ha introdotto newsletter, il Premio Valore
Lavoro e seminari tematici), gli stakeholders istituzionali (Newsletter e
134
“Programma Operativo Regionale –Marche F.S.E. 2007-2013;
108
Seminari tematici), per i giovani è nato il Progetto Studenti "Destinazione
futuro" ed un blog, ed infine per le donne ( per loro la Regione ha trasmesso
un ciclo di trasmissioni televisive dedicate al rapporto tra la donna ed il
mondo lavorativo)135
.
II.Frodi nei fondi alla formazione
Durante la mia ricerca in merito ai finanziamenti europei per la formazione è
emerso in molti più che sporadici casi che vi siano state maxi truffe a scapito
non solo dei cittadini europei, quali direttamente interessati, ma anche di tutti
gli Stati Membri dell’U.E. in quanto il budget messo a disposizione è
costituito anche dal loro “utile” ed infine a danno dell’U.E. che vede sempre
più lontani il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le vie adottate dalle
organizzazioni per ottenere il budget per poi aggirare l’obiettivo della messa
in atto dei corsi sono diverse, talvolta estremamente complesse e ingegnose.
Si potrebbe inizialmente pensare che questa pratica sia del tutto italiana, ma
tutt’altro; casi di truffa sono emersi in Italia come nel resto dei Paesi
membri136
. I dati emersi dalle inchieste hanno dimostrato che ogni anno
miliardi di euro destinati allo sviluppo degli Stati Membri dell’UE, vengono
utilizzati in modo del tutto illecito dai beneficiari; in certe circostanze i corsi
di formazione che sarebbero dovuti esser finanziati da suddetti fondi vengono
mal spesi ed in casi eccezionali risultano esser corsi “fantasma”. In Polonia è
emerso che l’intero budget ( di c.a. 7 milioni di euro di fondi FSE) è stato
135 “Campagna istituzionale 2011-2013”, Regione Marche- Fondo Sociale Europeo
136 F.Rogiers, “La frode infinita”, De Standaard 8 gennaio 2013;
109
utilizzato per finanziare corsi all’interno di un gruppo di multinazionali per i
propri dipendenti. Sebbene i fondi siano esclusivi per il finanziamento di
disoccupati con una formazione inadeguata, in questa occasione le
multinazionali polacche hanno accresciuto le competenze dei loro manager.
Ancor più sconcertante è la lista delle multinazionale che hanno attinto a
questi fondi: Unilevel, Philips ed altre di questo calibro137
. In sostanza i fondi
europei sono stati utilizzati per corsi di formazione destinati a dipendenti di
società quotate in borsa e multinazionali dislocate in Polonia ( maggiore tra i
beneficiari di fondi alla formazione). E’ stato il quotidiano olandese Trouw ha
denunciare il fatto, l’articolo riporta oltre ai nomi delle multinazionali colte in
fallo, anche un elenco di ciò che viene acquistato con il denaro a
disposizione: album, biglietti da visita, copertine di cd, tazze, giocattoli e
schede di memoria138. Tra le altre vi è anche la British American Tobacco, la
quale incassati 1,6 milioni di euro di aiuti alla formazione ha pensato bene di
investirli nella costruzione di una fabbrica di sigarette. Problemi di questo
genere non sono nuovi, infatti due anni fa il Financial Times mostrò i risultati
di un’indagine giornalistica, secondo la quale il peso della burocrazia
paralizza i programmi per lo sviluppo delle regioni europee. Inoltre, fatto
ancora più grave, quando le compagnie di cui sopra sono state individuate, la
truffa è rimasta impunita e solo in rari casi si sono perseguiti questi reati. Ma
le multinazionali sono le uniche a profittare di questa risorsa a quanto pare
infinita, di denaro, infatti la polizia italiana ha stimato che circa 1,2 miliardi
137
Ibidem. 138
Idem.
110
di euro di fondi europei finiscono nelle mani della mafia 139. Ma i fondi
destinati alla formazione non sono gli unici ad esser utilizzati in modo
improprio, la Commissione per il controllo del Budget ha analizzato ed
individuato che anche i sussidi all’agricoltura sono frequentemente utilizzato
per fini differenti da quelli per cui erano stati richiesti. Mentre la compagnia
aerea KLM ha non solo ricevuto un budget per 600mila euro pur non essendo
una PMI, ma inoltre con questo importo ha garantito il catering offerto a
bordo, quando in realtà era stata richiesta suddetta somma per l’esportazione
di prodotti agricoli. Il problema è stato riconosciuto nell’incapacità di
monitoraggio dei fondi da parte delle istituzioni europee; la commissione per
il controllo del budget del Parlamento lavora da sette anni per migliorare la
trasparenza e la vigilanza sui fondi europei, ma senza successo. La somma a
disposizione è pari a circa un terzo dell’intero budget dell’U.E. e se a tale
importo viene aggiunto il sussidio all’agricoltura, la proporzione arriva ai tre
quarti; come anticipato sono gli Stati Membri ad esser responsabili della
spesa e dell’intera gestione dei fondi, quest’ampia autonomia garantita
dall’U.E. viene quindi, talvolta immeritatamente attribuita agli Stati Membri.
L’incapacità di monitoraggio da parte delle istituzioni nazionali è data
dall’errata visione della provenienza dei fondi140
: gli stati hanno iniziato a
considerare i fondi come propri, conseguentemente hanno abbassato i
controlli fino al completo disinteresse. Il Parlamento europeo nel 2010 adottò
una risoluzione per concordare con gli Stati Membri l’utilizzo della politica
139
Ibidem. 140
Idem.
111
“Naming & Shaming”, con lo scopo di rivelare pubblicamente le aziende che
hanno utilizzato illecitamente i fondi. In passato i tentativi sono puntualmente
falliti per via di obiezioni legali sollevate dagli accusati, i quali potevano
adire alla Corte di Giustizia Europea per la tutela della privacy. Fino ad allora
solo i ministri delle finanze erano tenuti a rispondere del loro operato in
presenza di illeciti successivamente solo quattro dei ventisette Stati Membri
hanno appoggiato la proposta “Naming & Shaming”: Svezia, Danimarca,
Regno Unito e Paesi Bassi. Il problema dello sfruttamento dei fondi è acuito
dalla crisi economica, la quale sta creando buchi a un ritmo maggiore rispetto
a quello col quale i Fondi strutturali europei possono ripararli.
L’Olaf (Ufficio anti-frode europeo) nel suo rapporto annuale ha posizionato
l’Italia al secondo posto dopo la Bulgaria come paese che più frequentemente
truffa le istituzioni europee ciò nonostante il nostro Paese sia tra i maggiori
contribuenti europei e tra i meno efficienti nell’utilizzo delle risorse. L’Olaf
ha aperto 41 indagini, a dispetto delle 81 in Bulgaria, mentre al terzo posto di
questa triste classifica si posizione il Belgio con 37 indagini. Caratteristica
delle frodi italiane è la diversificazione, ossia mentre la Bulgaria concentra le
frodi nel settore agricolo, l’Italia varia in più aree: in primis i fondi strutturali
(7), contrabbando di sigarette (7), fondi a gestione diretta (7), cioè erogati
direttamente dalla commissione europea o da un’apposita agenzia; vi sono poi
le truffe interne alle istituzioni (5) e alle agenzie Ue (5); infine troviamo
agricoltura (4), dogane (4) e commercio (4). Dalle ultime rilevazioni ogni
112
anno l’Italia incrementa il numero delle truffe perpetrate ai danni dei fondi
UE141.
In diverse occasioni, l’Olaf si è complimentata con le autorità italiane sul loro
operato e per la loro collaborazione in merito alle indagini effettuate sulle
frodi ai fondi U.E., una tra tante è l’inchiesta per le frodi sui fondi destinati ai
Piani Operativi regionali142; ciò nonostante l’Olaf ha lamentato alle autorità
italiane i lunghi tempi della giustizia nazionale, nota questa dolente per il
nostro paese. L’elevato numero di segnalazioni dalle quali si deduce
l’interesse nel fermare questo record negativo dimostrano che il controllo
delle frodi sono accurati anche rispetto ad altri paesi membri, uno fra tutti la
Francia, che nel 2010 ricevette solamente 17 segnalazioni, indice non di una
minore attitudine alle truffe, ma di un minore controllo.
141
http://www.rissc.it/content/truffe-ai-fondi-europei-italia-sul-podio 142 Si tratta di progetti destinati in teoria alla gestione di situazioni ambientali d’emergenza
così come previsto dal piano “misure provvisorie per la gestione dell’emergenza ambientale” e per i quali sono stati stanziati ben 57 milioni di euro. Come sottolineato dall’ufficio anti-frode, l’indagine è partita grazie alle segnalazioni dell’allora Pubblico ministero di Catanzaro, Luigi De Magistris, filone della famosa inchiesta “Poseidone” per la quale il magistrato napoletano è stato poi trasferito d’ufficio per irregolarità procedurali compiute nel corso delle indagini.
113
Conclusione
Le PMI sono aziende con un’oggettiva difficoltà ad attrarre capitali, motivo
per cui Stati e Regioni sono chiamate a mettere in atto politiche di sostegno
economico e non solo. Il modello tradizionale di impresa è superato perché
non più competitivo e nel contesto internazionale attuale è stato dunque
necessario rilanciare la competitività delle aziende europee ed in particolar
modo quelle italiane, penalizzate dai mercati low-cost, dagli sprechi e
inefficienze produttive gestionali. L’obiettivo della tesi è stato quello di
valutare effettivamente quanto le imprese italiane riescano a beneficiare dei
finanziamenti statali, in particolare di quelli destinati alla formazione.
Dall’analisi svolta non sono emersi dati positivi. Le aziende europee ed in
particolar modo quelle italiane, ricorrono molto raramente agli Aiuti di Stato
per finanziare la formazione. I sostegni economici vengono utilizzati
maggiormente per risultati dai quali si possa trarre profitto nel breve periodo,
come ad esempio una scelta di marketing. Da quanto è stato detto
precedentemente, è emerso a mio avviso, che le PMI recepiscono la
formazione più come una corsa ad ostacoli e non come un’opportunità. Ciò è
dovuto alla complessa burocrazia per l’ottenimento degli Aiuti di Stato e la
non conoscenza dei canali per ricevere tale credito. Le reti di aiuti (Regioni,
partner sociali, enti professionali..) hanno il compito di incrementare la
capillarità nell’utilizzo dell’Aiuto Statale, di esser maggiormente attive. Gli
strumenti politici e finanziari rivolti alle PMI sono molteplici e fino ad oggi
hanno ricoperto un ampio ventaglio di esigenze specifiche di cui hanno
114
bisogno. Nonostante le istituzioni europee e statali abbiano adottato una
politica per le PMI, con l’obiettivo di integrarla con le alte politiche europee,
risulta arduo valutare il rendimento produttivo tra gli Stati Membri. I mezzi
statali ed europei messi in campo per le PMI sono tendenzialmente troppo
generali. Date le differenze del territorio produttivo europeo ed italiano, sono
necessarie misure specifiche che permettano alle imprese di adattarsi con
maggiore facilità. Se la competizione non avviene più tra singole imprese, ma
come precedentemente affermato143
, ma tra regioni, il successo di queste aree
nasce dal complesso assetto produttivo. Gli aiuti forniti dall’U.E. e dallo Stato
Membro non sono distribuiti in egual misura in tutto il territorio, ma sono
gestiti territorialmente (in linea di massima a livello regionale); da ciò è
deducibile come l’utilizzo dei fondi sia legato alla cultura politica e di
governo presente nel territorio.
Come avviene per le persone, così dovrebbe esser per le imprese: in
mancanza o scarsità di lavoro, è necessario rivalutare le proprie competenze
chiedendosi se le proprie risorse rispondano alle richieste attuali del mercato.
La crisi è un’occasione per sviluppare la preparazione dei propri dipendenti
senza necessariamente incidere sulla produzione. Fare formazione non è mai
stato così agevole come lo è attualmente, in primo luogo perché come
precedentemente dimostrato vi sono innumerevoli Aiuti di Stato a
disposizione, in seconda analisi non vi è il problema di rallentare il ciclo
produttivo, in quanto la crisi lo ha già fatto a prescindere dalla formazione.
143
“Pensare in piccole e agire in grande”, pag.
115
Bibliografia
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, L 214/3, Regolamento N.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 febbraio 2013, C 56 E/87, Comunicazioni e
informazioni;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 052, del 25/02/2009, Decisione della
Commissione del 12 novembre 2008;
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 10/331, 3 gennaio 2001, Regolamento (CE)
N. 70/2001 Della Commissione, del 12 gennaio 2001;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dell’11 dicembre 2012;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, del 25 febbraio 2009 , L 52/15, Conclusione;
Gazzetta Ufficiale del 27.3.1999, L 83, Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L. 323, del 30 dicembre 2013,Disciplina
comunitaria in material di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 193/6 , del 25 luglio 2007, Regolamento CE N.
875/2007;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 337 del 21/12/2007, Regolamento CE
n. 1535/2007 della Commissione;
116
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 194, febbraio 2006,
Gazzetta Ufficiale , L. 379, del 28 dicembre 2006, Regolamento (CE) N.1998/2006;
Gazzetta Ufficiale Europea, C.194/2, del 18 agosto 2006, Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L. 302, del 1 novembre 2006, Regolamento (CE) n.
1628/2006 della Commissione;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 140/1, del 30 aprile 2004, Regolamento (CE) N.
794/2004;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 124/36, del 20 maggio 2003, Raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003;
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, L 107, 96/280/CE, del 30/04/1996,
Raccomandazione della Commissione;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 377/9, dell’11 dicembre 2012, Procedimenti
amministrativi -Invito a presentare proposte 2012;
Gazzetta Ufficiale n.362 del 30 dicembre 1978, legge n. 845/1978;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 302, dell'1.11.2006, Regolamento (CE) n.
1628/2006 della Commissione;
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L337/3, Regolamento (CE) n.2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
Documenti:
117
“Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia, Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-
2013”
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2007/n324-07-cor.pdf
“Aiuti di Stato 2007-2013”, pag. 5, Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale
2007.
http://www.enaip.it/enaip/enaipdocs/contenuti/comune/documenti/news/aiuti_di_stato2007_
2013.pdf
“Disciplina per gli aiuti di Stato a Ricerca Sviluppo e Innovazione – Documento di
consultazione”, Valerio Vecchietti, sito U.E.
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/italy_it.pdf
“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2010 , Attuazione della comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008”, http://www.fondazioneimpresa.it/wp-content/uploads/2010/10/Direttiva-
PCdM_04052010_SBA.pdf
“Documento di lavoro della Commissione ,Relazione sull'attuazione dello Small Business Act”,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/smallbusinessact/implementation/files/sba_imp_it
“European Craft and SME Policy 2010 – 2014 , Towards Growth, Prosperity and Stability”, http://www.ueapme.com/IMG/pdf/091203_UEAPME-2014_final.pdf
“Finanziare la formazione del personale dipendente nelle aziende”, Italiandustria ,
2013.
“FSE ITALIA 2000-2006, Esempi di Buone Pratiche, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/ricerca_guidata.php
“Frodi Comunitarie e sistemi nazionali di monitoraggio e recupero”, Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Tributaria, 2009 .
“Guida per la formazione nelle PMI”, Commissione Europea, 2009; ec.europa.eu/social/BlobServlet docId 4202&langId it “I beneficiari dei finanziamenti europei a gestione diretta”, Camera di Commercio Belga-
Italiana,
http://www.ccitabel.com/ccib/images/NEWS/Studio%20sui%20beneficiari%20dei%20finan
ziamenti%20europei.pdf
118
“Il riparto di giurisdizione per l’applicazione degli artt. 107 e 108 § 3 TFUE”, A. Cioffi , in L.F.
Pace, Dizionario sistematico della concorrenza, Jovene, 2013, p. 724
http://unimol-concorrenza.youmakeweb.eu/dettaglio-definizione/1481.php
“Informazioni essenziali sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei”, documento di lavoro , Versione del 2 luglio 2012, Ires Piemonte
http://www.ires.piemonte.it/Europa2020/Doc-Sintesi%202014-2020%202%20luglio.pdf
“Identification of future skills needs in micro and craft (-type) enterprises up to 2020
“pag. 13, 27,86, Università di Cologne e UEAPME, 2010,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/files/skillsneeds_final
_report_final_180211_en.pdf
“Il futuro dell’FSE: 2014-2020”
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=it
“Italia, Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 -Aiuto di Stato N 324/2007”,
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2007/n324-07-cor.pdf
“La crisi internazionale e il sistema produttivo italiano:un’analisi su dati a livello di impresa”.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_58/QEF_58.pdf
“La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nelle misure pubbliche di garanzia e di
investimento in capitale di rischio”, Alessandra Bechi, Marco Montaina .
“La nuova stagione del Fondo Sociale 2014-2020”, Lea Battistoni, 16 novembre 2011,
www.meridianaitalia.it/attachments/article/44/Battistoni_nuova_stagione_fse.pdf
“La crisi internazionale e il sistema produttivo italiano:un’analisi su dati a livello di
impresa”, pag. 7 e 24, Banca d’Italia,
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_58/QEF_58.pdf
“Manuale delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato a favore delle PMI,
comprendere le misure temporanee di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pag.3, Unione
Europea,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_it.pdf
“Participation by Member State”
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66&langId=it
119
“Politica di recupero – Principi e Procedure”, Commissione Europea, 2012.
“Politica U.E. in materia di aiuti di stato: Regolamento generale di esenzione per
categoria . Applicabile dal 29 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2013”
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/gber_citizen_summary_sheet_it.pdf;
“Programmi di sostegno dell’UE per le PMI, una panoramica delle principali
opportunità di finanziamento per le PMI europee”, Commissione Europea, 2012.
“Stop ai ritardi nei pagamenti, Via libera al decreto di recepimento della direttiva 2011/7/UE”,
www.studiolegalefds.it/wp-content/uploads/2012/09/Stop-ai-ritardi-nei-pagamenti-in-LL-
NEWS-novembre-2011.pdf
“Ricerca e competitività 2007-2013”, pag. 1, Fonte: PON in collaborazione con il
Ministero dell’istruzione e il Ministero dello Sviluppo Economico.
http://www.ponrec.it/media/151059/libretto_informativo_fdg_riserva_pon_rc.pdf
“The European Social Found, Investing in people 2007-2013”,
http://ec.europa.eu/esf
“The Impact of the Financial Crisis on the Job Creation Potential of SMEs”, pag. 104,
Parlamento Europeo, 2012,
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocu
ment=EN&file=76351
“Un codice formato sulla base delle indicazioni fornite dalle PMI”, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF
“Un codice formato sulla base delle indicazioni fornite dalle PMI”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF
Testi:
Angeli C.F., Finanziare la formazione continua- Fondi Interprofessionali, dispositivi
nazionali e programmi europei, Franco Angeli Edizioni, 2012, p.25.
120
Baldi C., Felisari S., Come accedere ai fondi comunitari. Le modalità di
partecipazione ai finanziamenti europei a favore delle imprese, Milano, Il sole
24Ore, 2012.
Bellis J. F., Van Bael I., Il diritto comunitario della concorrenza, Torino Giappichelli,
2009.
Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Finanziamenti comunitari. Approccio
stategico, progettazione e gestione, Egea, 2006.
Brancasi A., La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di stato, Milano,
Il Mulino, 2010.
Cicogna M., Faenza O., I finanziamenti europei, nazionali e regionali per la
formazione. Disposizioni normative e amministrative, aspetti operativi per le aziende
bancarie e finanziarie, Faenza, Bancaria editrice, 2001.
D’Angelo L., Integrazione Europea in materia di Istruzione e formazione, Franco
Angeli, 2008.
D'Angelo G., Giannola A., Basilea 2 e i cambiamenti nelle conoscenze, nelle
competenze e nelle relazioni banca-impresa , Liguori, 2009.
Di Cesare M., Territorio, imprese e finanza innovativa. Come utilizzare i contributi
europei per finanziare le imprese e favorire lo sviluppo territoriale, Il Castello
edizioni, 2010.
Di Comite V., Le sovvenzioni e le misure compensative nell’Organizzazione
mondiale , Wolters Kluwer Italia, 2009.
121
Di Stefano A., Coesione e diritto nell'Unione Europea. La nuova disciplina dei fondi
strutturali comunitari nel regolamento 1083/2006.
Fontana C. ,Lozito I. A. , I finanziamenti europei, pag.10, Sistemi Editoriali, 2002.
Fortis M., Banche territoriali, distretti e piccole e medie imprese. Un sistema italiano
dinamico, Milano, Il Mulino, 2008.
Grecchi A., Gatti A., Come ottenere i finanziamenti dei fondi strutturali europei.
Hoelpi, 1997.
Karmel S., BryonJ., A comparison of SME in Europe and in the USA, European
Capital Market Institute, Routledge , 2012.
Onida F. , Se il piccolo non cresce. Piccole e medie imprese in affanno, Il Mulino,
2004.
Orlandi M., Gli aiuti di Stato, Giuffré Editore, 2002.
Padolin P., I finanziamenti della Comunità Europea. Organismi, competenze,
procedure, destinatari, utilizzatori. Aggiornato coi nuovi regolamenti dei fondi
strutturali, Carocci Editori, 2006.
Paolucci S., L’internazionalizzazione dell’impresa italiana. Finanziamenti e
strumenti nel sistema europeo-nazionale, Giappichelli, 2010.
Perri R., Savaglio S. , La politica di coesione dell'Unione europea. I fondi strutturali ,
2012.
Ruggeri P. A. , Piccole e medie imprese che battono la crisi, Engage Editore, 2012.
L. Santamaria , Pensare globale e agire locale, pag.2 , Franco Angeli, 2002.
122
Scarcelli L., Finanziamenti comunitari e politiche dello sviluppo. I fondi strutturali
dalla programmazione comunitaria all’attuazione regionale e locale, Laterza, 2011.
Zerboni N., Finanziamenti Europei 2007-2013, Fondi strutturali, finanziamenti diretti
e contributi alla politica agricola, Milano, Il Sole 24Ore, 2007, XVI-311 p.
Sitografia:
“Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell’Italia
ai sensi dell’art. 108 TFUE- (art. 14, lett. D, della legge 24 dicembre 2012, n.234)”.
.poli cheeuropee.it/ le do nload/2015
“Diritto Doganale e delle Accise - La tassazione dei prodotti energetici” , Sara
Armella, Il problema degli aiuti di Stato. Febbraio 2011.
http://www.osservatorioaiutidistato.eu/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=36&Itemid=94
“Obiettivi della politica di coesione 2007/2013”,
http://www.europafacile.net/coesione/Obiettivi_gen07.asp
“Stato di avanzamento”, fonte: http://www.regione.piemonte.it/europa/fse_stato.htm
“La normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato: recenti sviluppi in tema di
procedura”, cap. 1.2, A. Marotta, Rivista della scuola superiore dell’economia e delle
finanze.
http://rivista.ssef.it/site.php?page=20041112095426730&edition=2010-02-01
“Sent. 13 marzo 2001, Causa C-379/98 e sent. 16 maggio 2002 Causa C- 482/99”,
in Racc.2002Scuola superiore dell’economia e delle finanze. in Racc. 2001, p. I-
05107;. p. I- 04397.
http://rivista.ssef.it/site.php?page=20041112095426730&edition=2010-02-01
123
“Sent. 14 febbraio 1990, causa C-301/87” Racc. pag. I-307, punto 33
(Francia/Commissione, -«Boussac»)”
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987CJ0301:IT:P
DF
“Ricerca: Eurobarometro intervista gli europei sul tema scienza e tecnologia”, 5
luglio2010,dal sito:http://www.regione.piemonte.it/innovazione/ue/in-
evidenza/europa/ricerca-eurobarometro-intervista-gli-europei-sul-tema-scienza-e-
tecnologia.html
“Crisi economica: crollano consumi e investimenti, disoccupazione da record,
Roberto Speranza , 30 novembre 2012
http://economia.leonardo.it/crisi-economica-crollano-consumi-e-investimenti-
disoccupazione-da-record/
“Sentenza della Corte, causa C-301/87 ,Francia /Commissione, 14 febbraio”.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987CJ0301:IT:P
DF
“Informazioni essenziali sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei,
documento di lavoro “, Versione del 2 luglio 2012.
http://www.ires.piemonte.it/Europa2020/Doc-Sintesi%202014
2020%202%20luglio.pdf
“I Fondi Interprofessionali per la formazione continua”,
http://www.formilano.it/corsi/fondinterprof.html
“Sicilia - Fondo Sociale Europeo”,
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=2&mid=96
“The European Social Found, Investing in people 2007-2013”,
http://ec.europa.eu/esf
“Common classification of territorial units for statistical purposes”,
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/management/g24218_en.htm
“Politica E.U. in materia di aiuti di Stato: Regolamento generale di esenzione per categoria” . Applicabile dal 29 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2013 .
124
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/gber_citizen_summary_sheet_it.
“I Fondi Interprofessionali per la formazione continua”;
http://www.formilano.it/corsi/fondinterprof.html
“Common classification of territorial units for statistical purposes”;
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/management/g24218_en.htm
“Stop ai ritardi nei pagamenti, Via libera al decreto di recepimento della direttiva
2011/7/UE”;
http://www.studiolegalefds.it/wp-content/uploads/2012/09/Stop-ai-ritardi-nei-
pagamenti-in-LL-NEWS-novembre-2011.pdf
“Small Business Act - Database of good practices”
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/database/SBA/index.cfm?fu
seaction=welcome.detail
“Buone Pratiche FSE”
http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/ricerca_guidata.php
“Sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 1996, SFEI e. altri, causa C-39/94, Rac. p. I-3547”;
http://www.eureca.eu/Recuperodegliaiuti_1_0_89.aspx “Aiuti di Stato, la disciplina Ue entra nelle norme nazionali”,
www.fiscooggi.it
“Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, Centre d’exportation du livre
français (CELF) c/Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), causa C-
199/06.”
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0199:IT:H
TML
“Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità
di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE”;
125
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID254__Allegato%2034%20%20regolamento%
20659- 99.pdf
“Access to finance for SMEs in the euro area”;
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-
index/european-surveys/ecb-surveys/index_en.htm
“Campagna istituzionale 2011-2013, Regione Marche- Fondo Sociale Europeo”
http://www.europa.marche.it/PubblicazioniecampagneFSE.aspx
“La frode infinita, di Filip Rogiers, De Standaard 8 gennaio 2013;”
http://www.presseurop.eu/it/content/article/3243671-la-frode-infinita
“Fondi Ue, truffa da 395 mln: corsi di formazione fantasma in Campania, 2012”
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/fondi-ue-campania-corsi-formazione-
fantasma-truffa-1172029/
“Sicilia, il ‘mistero’ dei fondi europei destinati alle imprese, 2013”
http://www.linksicilia.it/2013/03/sicilia-il-mistero-dei-fondi-europei-destinati-alle-
imprese/
Articoli disponibili on-line :
PMI: il malcostume dei pagamenti tardivi terminerà il 16 marzo;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-216_it.htm
Aiuti di Stato, la disciplina Ue entra nelle norme nazionali,
www.fiscooggi.it
Ritardo pagamenti PA: i debiti gravano sulle PMI dei Servizi;
http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/63320/ritardo-pagamenti-pa-i-
debiti-gravano-sulle-pmi-dei-servizi.html
Ritardo pagamenti: ecco gli interessi fino a giugno;
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/61700/ritardo-pagamenti-ecco-gli-
interessi-fino-a-giugno.html
126
Ritardo pagamenti PA: flop Direttiva UE in Italia;
http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/63184/ritardo-pagamenti-pa-flop-
direttiva-ue-in-italia.html
PMI: il malcostume dei pagamenti tardivi terminerà il 16 marzo;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-216_it.htm
The Impact of the Financial Crisis on the Job Creation Potential of SMEs;
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDo
cument=EN&file=76351
PMI, Fondi UE quando vengono utilizzati?
http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/articolo/9238/fondi-ue-quando-
vengono-utilizzati.html
Ue: 85% des emplois créés par le PME, Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/16/97002-20120116FILWWW00483-ue-
85-des-emplois-crees-par-les-pme.php
PMI, Finanziamenti europei: fondi CIP per Pmi italiane
http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/articolo/6533/finanziamenti-europei-
fondi-cip-per-pmi-italiane.html