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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 699 C.P. (Porto abusivo di armi) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta, il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. Macerata, 14 maggio 2009) Sez. I, sent. n. 16785 del 07-04-2010 (ud. del 07-04-2010), (rv. 246947) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale) (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Ascoli Piceno, 09 aprile 2009) Sez. I, sent. n. 49746 del 15-12-2009 (ud. del 15-12-2009), Procuratore Generale Presso la Corte D'Appello di Ancona c. F.S. Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie:- fattispecie varie Il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 1 Luglio 2008) Sez. I, sent. n. 14953 del 17-03-2009 (ud. del 17-03-2009), G.A.M.E.S. (rv. 243917) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza. Sez. I, sent. n. 29444 del 20-07-2001 (ud. del 21-06-2001), Usai (rv 219583). Cassazione Penale Questioni di costituzionalità È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, e all'art. 3 della Costituzione, sul rilievo dell'eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi. Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle "armi" per le quali non è ammessa licenza, mentre l'@@art. 14@@ della legge n. 497 del 1974, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte criminali. Sez. I, sent. n. 5388 del 08-05-2000 (ud. del 11-02-2000), Tornabene (rv 216219). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie:- fattispecie varie La bomboletta contenente gas paralizzante, qualora si tratti di congegno atto all'impiego, e quindi efficiente per essere utilizzato secondo la sua naturale destinazione - in base all'accertamento da compiersi nella sede di merito - deve ritenersi compresa tra gli aggressivi chimici menzionati negli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, il cui porto illegale costituisce reato di competenza del tribunale, e non il reato previsto dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 3131 del 25-06-1998 (ud. del 28-05-1998), Cecchetti (rv 210876).

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 699 C.P.

(Porto abusivo di armi)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta, il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. Macerata, 14 maggio 2009) Sez. I, sent. n. 16785 del 07-04-2010 (ud. del 07-04-2010), (rv. 246947)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale) (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Ascoli Piceno, 09 aprile 2009) Sez. I, sent. n. 49746 del 15-12-2009 (ud. del 15-12-2009), Procuratore Generale Presso la Corte

D'Appello di Ancona c. F.S.

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- fattispecie varie Il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 1 Luglio 2008) Sez. I, sent. n. 14953 del 17-03-2009 (ud. del 17-03-2009), G.A.M.E.S. (rv. 243917)

Cassazione Penale

Concorso di persone nel reato In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza. Sez. I, sent. n. 29444 del 20-07-2001 (ud. del 21-06-2001), Usai (rv 219583).

Cassazione Penale

Questioni di costituzionalità È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, e all'art. 3 della Costituzione, sul rilievo dell'eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi. Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle "armi" per le quali non è ammessa licenza, mentre l'@@art. 14@@ della legge n. 497 del 1974, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte criminali. Sez. I, sent. n. 5388 del 08-05-2000 (ud. del 11-02-2000), Tornabene (rv 216219).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- fattispecie varie La bomboletta contenente gas paralizzante, qualora si tratti di congegno atto all'impiego, e quindi efficiente per essere utilizzato secondo la sua naturale destinazione - in base all'accertamento da compiersi nella sede di merito - deve ritenersi compresa tra gli aggressivi chimici menzionati negli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, il cui porto illegale costituisce reato di competenza del tribunale, e non il reato previsto dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 3131 del 25-06-1998 (ud. del 28-05-1998), Cecchetti (rv 210876).

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Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi la configurabilità del delitto di porto di arma in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, nonché della contravvenzione di porto di arma in luoghi privati diversi dalla dimora dell'agente e dalle sue appartenenze, di cui all'art. 699 cod. pen., allorquando il fatto si verifica sul pianerottolo esterno, antistante l'ingresso dell'abitazione, di cui ci si deve necessariamente servire, anche mediante scalini, per entrare ed uscire di casa; ed invero trattasi di struttura che deve considerarsi pertinenza dell'abitazione, vale a dire struttura posta al servizio dell'edificio principale, secondo il regime dell'art. 817 cod. civ. Sez. I, sent. n. 10431 del 17-11-1997 (cc. del 30-10-1997), Angelini (rv 208931).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In tema di reati concernenti le armi bianche, il coltello a scatto, detto "molletta", va classificato come arma bianca propria, con conseguente configurabilità del reato di cui al secondo comma dell'art. 699 cod. pen. in caso di porto del medesimo fuori della abitazione o delle sue appartenenze, dal momento che detto oggetto è munito di lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è munito di meccanismo per il quale, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico. Sez. I, sent. n. 4938 del 07-12-1996 (ud. del 04-10-1996), Giuliani (rv 207720).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, caratterizzata da una diversa materialità giuridica, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale). Sez. I, sent. n. 1730 del 28-05-1996 (ud. del 18-03-1996), Mezzapelle (rv 204676).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In tema di reati concernenti le armi bianche, l'art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo - con conseguente applicabilità dell'art. 699 cod. pen. - un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l'azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Sez. I, sent. n. 1901 del 17-02-1996 (cc. del 18-01-1996), Augugliaro (rv 203807).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Il cosiddetto "machete", in quanto strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi, non può essere considerato come naturalmente destinato all'offesa alla persona e non può quindi rientrare nella categoria delle armi proprie. Il porto ingiustificato dell'oggetto in questione non è pertanto inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 699 cod. pen., ma soltanto in quello di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Sez. I, sent. n. 5944 del 12-01-1996 (ud. del 21-11-1995), Cervicato (rv 203268).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Non ricorrono gli estremi del reato di porto abusivo di arma da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 allorquando il fatto si verifica all'interno di un cortile munito di recinzione annesso all'abitazione dell'agente e di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Poiché il cortile costituisce, a norma dell'art. 817 cod. civ., una tipica pertinenza del fabbricato al cui

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servizio è destinato, una siffatta condotta non realizza neppure l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 699 cod. pen., riferibile, dopo l'entrata in vigore della speciale normativa sulle armi, ai soli casi di porto in luoghi privati diversi dalla dimora dell'agente e dalle sue appartenenze. Sez. I, sent. n. 9834 del 25-09-1995 (cc. del 28-06-1995), Romano (rv 202681).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi "residuale" tra l'originaria prescrizione dell'art. 699 cod. pen. e quella di cui all'art. 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dall'abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. (Nella fattispecie, si trattava di porto di fucile in un fondo non recintato dell'imputato e la Corte di merito, qualificando il fondo stesso come "giardino od orto" costituente appartenenza dell'abitazione, aveva ritenuto il fatto sussumibile nell'ambito dell'art. 699 cod. pen. ed aveva pronunciato declaratoria di non punibilità per essere il fatto avvenuto all'interno di un fondo appartenente all'imputato. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal P.G. territorialmente competente, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza affermando che la Corte di merito non avrebbe dovuto limitarsi ad osservare che il terreno non recintato costituiva pertinenza dell'abitazione dell'imputato, ma avrebbe dovuto, invece, stabilire se il fondo, ancorché qualificabile come appartenenza dell'abitazione dell'imputato, potesse essere qualificato o meno come luogo aperto al pubblico). Sez. I, sent. n. 6880 del 14-06-1995 (cc. del 02-05-1995), Pittelli (rv 201718).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a scatto, altrimenti detto "molletta", costituisce arma bianca propria, perché naturalmente destinato all'offesa della persona, secondo la definizione posta dall'art. 585, comma secondo, n. 1, cod. pen., dall'art. 704 cod. pen. e dall'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e di conseguenza il suo porto fuori dall'abitazione è sanzionato a norma del secondo comma dell'art. 699 cod. pen., in quanto trattasi di arma per la quale non è ammessa licenza di porto dalle leggi di pubblica sicurezza. Sez. I, sent. n. 2208 del 03-03-1995 (cc. del 18-01-1995), Mininni (rv 200423).

Cassazione Penale

Circostanza attenuante della lieve entità del fatto: legge 2 ottobre 1967 n. 895 e legge 18 aprile 1975 n. 110 È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui contempla, per il porto di armi bianche, una sanzione più grave di quella prevista per il porto di arma da sparo, in quanto il più mite trattamento sanzionatorio di quest'ultimo deriva non già dalla comparazione delle pene edittali stabilite dagli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 rispetto a quelle previste dal citato art. 699 cod. pen. bensì dall'applicabilità ai soli reati di cui alla legge n. 895 del 1967 dell'attenuante prevista dall'art. 5 della legge medesima, la cui mancata estensione alle fattispecie delineate nel codice penale non determina alcuna disparità di trattamento costituzionalmente apprezzabile, data la perdurante classificazione come contravvenzioni dei reati in materia di armi bianche e le specifiche differenze inerenti alle pene comminate per le diverse fattispecie di reato. Sez. I, sent. n. 2208 del 03-03-1995 (cc. del 18-01-1995), Mininni (rv 200425).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Poiché, secondo la definizione dell'art. 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli artt. 44 e 45 del relativo regolamento, le armi proprie sono quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra in tale categoria il coltello "a serramanico" (detto anche "a scatto" o "molletta"), in quanto la sua lama - una volta aperta di scatto mediante un congegno a molla - resta fissata nel manico, assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Ne consegue che, trattandosi di coltello il cui porto è vietato in modo assoluto, il porto di esso integra il reato di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e non quello previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Sez. I, sent. n. 5509 del 17-01-1995 (ud. del 17-11-1994), Munari (rv 200637).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In tema di reati concernenti le armi, il porto di un coltello a scatto (o molletta) integra la fattispecie autonoma di reato previsto e punito dall'art. 699, comma secondo, cod. pen. per la quale è prevista, nel

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minimo, la pena di mesi diciotto di arresto riducibile, con l'applicazione, nel massimo, delle circostanze attenuanti generiche, a non meno di dodici mesi di arresto. Sez. I, sent. n. 12427 del 17-12-1994 (cc. del 24-10-1994), Boffa (rv 199887).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza È configurabile la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. nel porto abusivo di una balestra. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'utilizzabilità della balestra nel campo sportivo non incide sulla sua natura di arma). Sez. I, sent. n. 11227 del 09-11-1994 (cc. del 13-10-1994), Saverino (rv 199630).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a scatto, caratterizzato dal fatto che la lama viene fuori per l'effetto di una molla e rimane bloccata nel manico, costituisce una vera e propria arma, al pari di un pugnale, perché la sua destinazione naturale è l'offesa alla persona. Il porto di tale coltello, pertanto, integra la fattispecie di cui all'art. 699 cod. pen. e non già la contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Sez. I, sent. n. 10894 del 31-10-1994 (cc. del 20-06-1994), Albani (rv 200177).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a serramanico con lama di oltre nove centimetri assume le caratteristiche di un pugnale o stiletto e va, quindi, qualificato come arma bianca che, per la sua naturale pericolosità e destinazione all'offesa alle persone, non può in assoluto essere oggetto di licenza da parte della competente autorità. Il porto di tale coltello fuori della propria abitazione integra, pertanto, il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. Sez. I, sent. n. 9372 del 31-08-1994 (cc. del 08-06-1994), Natilla (rv 200135).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Il coltello a scatto va classificato come arma bianca propria - con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., in caso di porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze - sempreché risulti accertato in fatto che si tratti realmente di coltello con lama azionabile meccanicamente, mediante congegno a molla, così da assumere le caratteristiche di un pugnale, e non di semplice coltello con lama ripiegata nel manico ed estraibile soltanto con manovra manuale. Sez. I, sent. n. 7471 del 01-07-1994 (cc. del 27-04-1994), Bombace (rv 198362).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Integra il reato previsto dall'art. 699 cod. pen., e non quello di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, il porto di un pugnaletto fuori della propria abitazione senza la relativa licenza. Sez. I, sent. n. 4112 del 11-04-1994 (cc. del 21-03-1994), Daleffe (rv 197190).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In tema di reati concernenti le armi, il porto di un'arma propria, naturalmente destinata all'offesa personale (quale ad esempio un pugnale con lama lunga 15 cm), integra il reato di cui al secondo comma dell'art. 699 cod. pen., e va punito con la sanzione ivi prevista (arresto da diciotto mesi a tre anni) e non già con quella più lieve (arresto da un mese ad un anno ed ammenda da lire 50.000 a 200.000), stabilita dal terzo comma dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 che concerne il porto senza giustificato motivo delle cosidette armi improprie. Sez. I, sent. n. 2776 del 05-03-1994 (cc. del 16-11-1993), De Palo (rv 196793).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In materia di reati concernenti le armi, secondo la nozione data dall'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, le armi proprie sono quelle da sparo, e non, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. l'art. 45 del relativo regolamento, R.D. 6 maggio 1940 n. 635, poi, dispone che ai fini della legge sono

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considerati armi gli strumenti da punta e da taglio, come pugnali, stiletti e simili, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Il loro porto, assolutamente vietato, è sanzionato con la pena dell'arresto dal capoverso dell'art. 699 cod. pen., le cui disposizioni sono fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non con quella dell'ammenda prevista dal terzo comma dell'art. 4 di questa. Tale più lieve sanzione si riferisce chiaramente al porto delle cosiddette armi improprie, di quelle, che pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo la definizione rinvenuta nello stesso art. 4, notevolmente ampliata rispetto a quella originariamente contenuta nel secondo comma dell'art. 42 - ora abrogato -, nell'art. 45 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e nell'art. 80 del relativo regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635. Sez. I, sent. n. 2776 del 05-03-1994 (cc. del 16-11-1993), De Palo (rv 196794).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Il coltello a serramanico, detto anche a scatto o molletta, la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico, assumendo le caratteristiche di un pugnale o stiletto, rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo. Il porto di tale coltello è vietato in modo assoluto ed è punito, a norma dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., con l'arresto da diciotto mesi a tre anni, non essendo stato il minimo di detta pena derogato dall'art. 7, comma secondo, ultima parte, della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. Sez. I, sent. n. 14 del 05-01-1994 (cc. del 03-11-1993), Toselli (rv 198231).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In materia di armi bianche, un comune coltello con lama pieghevole nel manico rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere pertanto punito con la sanzione prevista dal comma terzo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Il coltello a serramanico vero e proprio, detto anche "coltello a scatto" o "molletta" - che rientra nel novero delle armi proprie non da sparo, il cui porto è punito a norma dell'art. 699, secondo comma, cod. pen. - è quello la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico assumendo le caratteristiche di un pugnale o stiletto. Sez. I, sent. n. 8852 del 28-09-1993 (cc. del 19-05-1993), Casali (rv 197008).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi "residuale" tra la originaria prescrizione dell'art. 699 cod. pen. (concernente il porto "fuori della propria abitazione o dell'appartenenza di essa") e quella di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (relativa al "porto in luogo pubblico o aperto al pubblico"), è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dall'abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 699 cod. pen. in relazione al porto di arma comune da sparo in un fondo rustico recintato). Sez. I, sent. n. 8539 del 17-09-1993 (cc. del 11-03-1993), Giuntoli (rv 195278).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dall'incorporazione della lama all'interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all'offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. che aveva sostenuto la violazione dell'art. 699 cod. pen., di contro a quella dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 ritenuta dal G.I.P., la S.C. ha osservato che non risultava da nessun atto come fosse strutturato il coltello portato dall'imputato, senza nessuna spiegazione in ordine alla pieghevolezza e allo scatto della lama, sicché "in dubio pro reo". Sez. I, sent. n. 7011 del 14-07-1993 (cc. del 19-05-1993), Arditi (rv 195502).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a serramanico deve essere considerato arma bianca propria, avente come destinazione naturale l'offesa alla persona, e conseguentemente il porto della stessa fuori della propria abitazione, vietato in

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modo assoluto dalla legge, ricade nella previsione sanzionatoria dell'art. 699 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. (La Cassazione ha anche precisato che con la norma di cui al menzionato art. 4 della legge n. 110 del 1975 non si è verificata alcuna equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie a quella delle armi improprie, anche perché nella legge suddetta non si rinviene alcuna abrogazione dell'art. 699 cod. pen. e vengono fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 497 del 1974, la quale, all'art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di armi previste dal codice penale). Sez. I, sent. n. 4595 del 02-12-1992 (ud. del 09-11-1992), Semeraro (rv 192411).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Il criterio distintivo tra porto e trasporto di arma non è di carattere obiettivo e va ravvisato nella possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa. è pertanto configurabile il reato di porto illegale di arma quando questa, anche se non addosso al soggetto, si trovi - tuttavia - nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato. Sussiste, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione. Sez. I, sent. n. 6925 del 11-06-1992 (cc. del 15-05-1992), Di Bona (rv 190579).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, e che rientrano nelle categorie delle cosiddette armi proprie, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. e punito con la sanzione originariamente ivi prevista, poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 497 del 1974, le cui disposizioni sono state espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di questa ultima legge, che concerne il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione delle cosiddette armi improprie delle quali, rispetto all'originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stata ampliata la gamma mediante l'inclusione anche degli altri oggetti atti ad offendere nella nuova norma elencati. (Fattispecie in tema di pugnale). Sez. I, sent. n. 8 del 11-03-1992 (ud. del 10-01-1992), Boriosi (rv 191121).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto di coltello a scatto integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. e non quella prevista dall'art. 4, secondo e terzo comma, della legge n. 110 del 1975. Sez. I, sent. n. 696 del 09-03-1992 (ud. del 12-02-1992), Cusimano (rv 189292).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza successiva alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia è abilitato al porto di tale arma anche in periodo di divieto dell'attività venatoria. Ne deriva che non costituisce il reato di cui all'art. 699 cod. pen. il trasporto del fucile da caccia da parte di titolare della licenza. Sez. I, sent. n. 8132 del 25-07-1991 (cc. del 04-07-1991), Polizzi (rv 188547).

Cassazione Penale

Concorso di persone nel reato Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di detta arma ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti, viaggiando nella stessa auto, partecipano consapevolmente al porto dell'arma stessa. Sez. I, sent. n. 14852 del 15-11-1990 (cc. del 22-10-1990), Santolla (rv 185759).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati:- detenzione di arma Il reato di porto illegale di armi assorbe quello di detenzione illegale soltanto nel caso in cui si dimostri che la condotta della detenzione non costituisca, contrariamente all'"id quod plerumque accidit", condotta antecedente quella del porto.

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Sez. I, sent. n. 9326 del 28-06-1990 (cc. del 02-05-1990), Calabrese (rv 184730).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza successiva alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 (nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), il porto di un'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, per la quale non sia stata pagata la tassa di concessione governativa, è punito con una sanzione amministrativa e quindi non è più previsto come reato. Sez. I, sent. n. 1553 del 13-06-1990 (ud. del 01-06-1990), Annunziata (rv 184643).

Cassazione Penale

Circostanza attenuante della lieve entità del fatto: legge 2 ottobre 1967 n. 895 e legge 18 aprile 1975 n. 110 La diminuente del "fatto di lieve entità", inizialmente prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 per le armi da guerra e, poi, estesa dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 anche alle armi comuni da sparo, non è applicabile alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di un'arma da punta e da taglio avente, per destinazione naturale, l'offesa alla persona. Sez. I, sent. n. 8572 del 13-06-1990 (cc. del 21-03-1990), Cuoco (rv 184651).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Il criterio distintivo fra porto e trasporto di arma non è di carattere obiettivo e va ravvisato nella possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa. È, pertanto, configurabile il reato di porto illegale di arma quando questa, pur non essendo addosso al soggetto, si trovi - tuttavia - nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato. Sussiste, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione. Sez. I, sent. n. 17812 del 28-12-1989 (cc. del 04-12-1989), Saffiotti (rv 182931).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, configura il reato previsto dall'art. 699 cod. pen. e non quello previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, riferibile alle armi improprie. (Fattispecie in tema di pugnale). Sez. I, sent. n. 16027 del 17-11-1989 (cc. del 16-10-1989), Merlo (rv 182570).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati:- detenzione di arma In tema di armi, il reato di porto illegale comprende ed assorbe quello di detenzione solo quando le due azioni inizino contestualmente e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Ne consegue che qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale d'arma, la sua responsabilità in ordine al commesso reato di detenzione è presunta, fino a prova contraria, dato che questa costituisce il normale antecedente logico e pratico. Sez. II, sent. n. 13385 del 12-10-1989 (cc. del 20-09-1988), Castello (rv 182229).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Colui che venga sorpreso a portare una balestra con frecce risponde della contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. ("porto abusivo di armi") e non di quella di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Sez. I, sent. n. 9068 del 01-07-1989 (cc. del 05-05-1989), Leccese (rv 181696).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello con lama a scatto è arma propria per la quale non è ammessa licenza, il cui porto abusivo è punibile con la sanzione prevista dall'art. 699 cod. pen., a nulla rilevando il luogo e le circostanze del porto, la sua eventuale giustificazione e l'esistenza in libero commercio di coltelli analoghi.

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Sez. I, sent. n. 7723 del 27-05-1989 (cc. del 09-02-1989), Pianalto (rv 181417).

Cassazione Penale

Confiscarinvio Si veda l'@@art. 6@@ della legge 22 maggio 1975 n. 152.DocumentoRisultatiRelazione tra la sentenza e l'accusa contestata Non sussiste immutazione del fatto contestato e non manca la correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato sia stato tratto in giudizio per rispondere di porto di arma da taglio senza giustificato motivo (art. 4 della legge n. 110 del 1975) e sia stata invece ritenuta l'ipotesi del porto di arma per cui non è ammessa licenza, prevista dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 2887 del 22-02-1989 (cc. del 26-01-1989), Bulla (rv 180616).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma Al fine di escludere la qualificazione di arma è necessario che questa risulti totalmente ed assolutamente inefficiente, giacché soltanto in questo caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità costituenti l'oggetto giuridico delle fattispecie di porto e detenzione illegale di armi. Ne consegue che un semplice difetto di funzionamento dell'arma che interessi solo una parte di essa e sia facilmente riparabile non fa perdere all'oggetto la qualifica di arma. Sez. I, sent. n. 1730 del 08-02-1989 (cc. del 21-12-1988), Flematti (rv 180398).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto di un coltello a scatto (cosiddetta molletta) al di fuori della propria abitazione integra la contravvenzione prevista dall'art. 699 cod. pen. e non quella prevista dall'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Sez. I, sent. n. 1726 del 08-02-1989 (cc. del 19-12-1988), Gagliano (rv 180395).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati:- detenzione di arma Il reato di illegale detenzione di arma non può essere assorbito nel reato di porto abusivo della stessa quando tra i due reati sia intercorso uno spazio temporale e cioè a meno che non venga fornita la prova contraria della contestualità dell'inizio della detenzione con il momento in cui l'arma è stata portata in pubblico. Sez. I, sent. n. 11933 del 26-11-1987 (cc. del 20-10-1987), De Vincentis (rv 177120).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- guardie giurate Le guardie giurate possono portare armi solo se munite della relativa licenza e pertanto sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini. Ne consegue che qualora una guardia giurata porti un'arma senza averne fatta denuncia alla competente autorità non può invocare né la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., perché tale esimente è riferibile solo ai rapporti di subordinazione che nascono dal diritto pubblico e non anche a quelli che sorgono sul terreno del diritto privato, né il convincimento di essere legittimato al possesso di un'arma senza obbligo di denuncia, che finisce per risolversi in ignoranza della legge penale, che non scusa. Sez. I, sent. n. 11903 del 26-11-1987 (cc. del 30-09-1987), Plebani (rv 177114).

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Concorso di persone nel reato Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dall'appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma sussiste quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, o quando i soggetti partecipino consapevolmente al porto dell'arma stessa, viaggiando nella stessa autovettura, perché una tale condotta realizza un apporto all'azione criminosa. Sez. I, sent. n. 7524 del 20-06-1987 (cc. del 16-03-1987), Fede (rv 176212).

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In genere

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Il porto abusivo di una pistola beretta calibro 9 è un'ipotesi delittuosa in virtù della legge n. 497 del 1974 e non già un reato contravvenzionale disciplinato dall'art. 699 cod. pen., che è rimasto in vigore per il porto abusivo delle sole armi bianche proprie e cioè di quelle da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Sez. I, sent. n. 6596 del 22-05-1987 (cc. del 06-02-1987), Perri (rv 176040).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- guardie giurate Quando sussiste la prescritta autorizzazione al porto dell'arma, il porto è sempre legittimo anche se è posto in essere per uno scopo illecito o aggressivo. Non è configurabile, pertanto, il reato di porto abusivo di arma, se il titolare della licenza (nella specie, guardia giurata) usa l'arma non già per necessità del suo servizio, bensì per commettere rapine. Sez. II, sent. n. 5549 del 07-05-1987 (cc. del 19-01-1987), Ippolito (rv 175886).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Ai fini della sussistenza del reato di porto abusivo di armi le "roulottes" ed i "campers" non possono essere assimilati all'abitazione. Sez. I, sent. n. 5205 del 28-04-1987 (cc. del 27-01-1987), Catanzaro (rv 175804).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati:- detenzione di arma In tema di armi, il reato di porto abusivo comprende ed assorbe quello di detenzione ed impedisce che trovi applicazione l'autonoma figura criminosa della detenzione solo quando il fatto storico integrando quest'ultima coincida temporalmente col porto illegale in luogo pubblico, tanto da esaurirsi in quest'azione: occorre, cioè, la contestualità tra le due condotte e la dimostrazione che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Ne consegue che qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto abusivo, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione è presunta, salvo prova contraria. Sez. I, sent. n. 3949 del 01-04-1987 (cc. del 18-12-1986), Galliano (rv 175529).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Deve ritenersi insussistente il reato di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen., nel caso in cui la roulotte, nella quale esse siano detenute, sia l'unica abitazione dell'imputato. Tale precipua destinazione del mezzo ruotato non viene meno nel caso in cui il proprietario lo porti con sé, al traino della automobile, nei suoi spostamenti. (Nella specie, un evento sismico aveva reso inagibile la casa dell'imputato). Sez. I, sent. n. 3865 del 01-04-1987 (cc. del 21-10-1986), Bove (rv 175512).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto di un coltello avente le caratteristiche di un pugnale o di stiletto integra la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. e non già quella di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, trattandosi di uno strumento da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e rientrando, quindi, nella categoria delle armi proprie. (Fattispecie concernente una "molletta"). Sez. I, sent. n. 3121 del 14-03-1987 (cc. del 24-09-1986), Bartoli (rv 175347).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e che rientrano nella categoria delle cosiddette "armi bianche proprie", ai sensi dell'art. 704, primo comma, cod. pen., in relazione al n.1 del capoverso dell'art. 585 cod. pen. ed all'art. 30 del R.D. n. 773 del 1931 e all'art. 45 del R.D. n. 635 del 1940 - integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. e punito con la sanzione originariamente ivi prevista (con l'arresto da sei mesi ad un anno), poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967 e quindi triplicata dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, le cui disposizioni sono espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge (arresto da un mese ad un anno ed ammenda da lire 100.000 a lire 400.000), che concerne il porto senza giustificato motivo delle cosiddette "armi improprie", delle quali - rispetto all'originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del R.D. n. 773 del 1931 (e punita ai sensi dell'art. 17 dello stesso) - è stata

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ampliata la gamma, mediante l'inclusione anche degli altri oggetti atti ad offendere nella nuova norma elencati. Sez. I, sent. n. 2637 del 03-03-1987 (cc. del 03-03-1986), Rotella (rv 175248).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza In tema di porto abusivo di armi, il secondo comma dell'art. 699 cod. pen. non contempla un'ipotesi aggravata rispetto a quella prevista nel precedente primo comma dello stesso articolo di legge, bensì un'ipotesi del tutto autonoma, essendo diversa l'operatività delle disposizioni rispettivamente contenute nei suddetti due commi, in quanto la prima si riferisce alle armi per le quali la licenza non è invece ammessa. Sez. II, sent. n. 2171 del 18-02-1987 (cc. del 17-11-1986), Capuozzo (rv 175161).

Cassazione Penale

In genere L'art. 699 cod. pen. è rimasto in vigore per il porto senza licenza di armi comuni da sparo fuori della propria abitazione, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico; per il porto d'armi bianche proprie; per il porto d'arma comune da sparo con licenza valida per la quale non sia stata corrisposta la tassa annuale. Sez. I, sent. n. 1749 del 17-02-1987 (cc. del 27-10-1986), Balzani (rv 175124).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi "residuale" tra l'originaria previsione dell'art. 699 cod. pen. (concernente il porto "fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa") e quella dell'art. 10 della legge n. 497 del 1974 (concernente il porto "in luogo pubblico o aperto al pubblico") è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dall'abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici, né aperti al pubblico (quale, ad esempio, il fondo colonico recintato); porto che integra tuttora gli estremi del reato previsto dall'art. 699 cod. pen. (disposizione, quest'ultima che disciplina ancora, oltre l'ipotesi predetta, anche il porto delle armi bianche proprie, ossia degli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili). Sez. I, sent. n. 1813 del 17-02-1987 (cc. del 15-12-1986), Stanchi (rv 175129).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e che rientrano nella categoria delle cosiddette armi proprie - integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 del codice penale e punito con la sanzione originariamente ivi prevista, poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967 e quindi triplicata dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 497 del 1974, le cui disposizioni sono state espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge, che concerne il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione delle cosiddette armi improprie, delle quali - rispetto all'originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - è stata ampliata la gamma mediante l'inclusione anche degli altri oggetti atti ad offendere nella nuova norma elencati. (Fattispecie in tema di pugnale). Sez. I, sent. n. 1732 del 17-02-1987 (cc. del 29-09-1986), Girola (rv 175121).

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Sanzioni sostitutive La contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. non è ricompresa tra i reati per cui è esclusa la possibilità dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Sez. I, sent. n. 1438 del 07-02-1987 (cc. del 24-09-1986), Lanzillotta (rv 175043).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma Perché si possa escludere ad un oggetto la qualifica di "arma" e, quindi, disapplicare la relativa normativa vigente, è necessario che lo stesso oggetto (pistola, fucile ecc.) sia totalmente ed assolutamente inefficiente, giacché soltanto in questo caso manca o è impossibile che si verifichi la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità, che costituiscono l'oggetto giuridico delle fattispecie di porto e detenzione illegale di armi.

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Sez. I, sent. n. 950 del 30-01-1987 (cc. del 25-06-1986), Salleciti (rv 174946).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a scatto è arma propria e il suo porto illegale è punito dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 14070 del 13-12-1986 (cc. del 26-09-1986), Gambacorta (rv 174620).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Il porto di un fucile da caccia, abusivo per mancanza di validità della licenza per uso-caccia, conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa, integra gli estremi del combinato disposto dell'art. 699 cod. pen. e dell'art. 15 della legge n. 497 del 1974, per i quali ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente la sola colpa. Sez. I, sent. n. 11564 del 23-10-1986 (cc. del 19-05-1986), Copelli (rv 174077).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo di una sciabola fuori della propria abitazione o dell'appartenenza di essa, integra il reato previsto e punito dall'art. 699, secondo comma, cod. pen., e non la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Sez. I, sent. n. 11686 del 23-10-1986 (cc. del 03-07-1986), Muscia (rv 174102).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto È configurabile il reato di porto illegale di arma, quando quest'ultima, pur non essendo addosso al soggetto, si trovi tuttavia nella sua pronta disponibilità per un uso quasi immediato. Sussiste invece l'ipotesi del trasporto d'arma, allorché la stessa viene presa in considerazione come oggetto "inerte" di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione. Sez. I, sent. n. 9560 del 23-09-1986 (cc. del 04-03-1986), Pietrafesa (rv 173774).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a serramanico con lama a scatto, la cosiddetta molletta, rientra nella categoria delle armi proprie perché la sua destinazione naturale è l'offesa alla persona, e il porto abusivo di esso è punito con la sanzione di cui all'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 9112 del 10-09-1986 (cc. del 17-04-1986), Poppa (rv 173702).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza La detenzione ed il porto di coltello a serramanico a scatto, che è un'arma propria, essendo la sua destinazione naturale l'offesa alla persona, configurano i reati di cui agli artt. 697 e 699, secondo comma, cod. pen. e non già l'ipotesi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, che fa riferimento agli strumenti da punta e taglio la cui destinazione precipua non sia l'offesa alla persona. Sez. I, sent. n. 7949 del 08-08-1986 (cc. del 14-03-1985), Vaporieri (rv 173483).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Sussiste il reato di porto illegale di arma comune da sparo in luogo pubblico quando l'arma sia trasportata in una vettura che percorre una pubblica via. Sez. I, sent. n. 7153 del 07-07-1986 (cc. del 07-03-1986), Baccari (rv 173351).

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Concorso con altri reati:- detenzione di arma Qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale della stessa è presunta, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria. Ne consegue che,

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difettando tale prova, è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, a meno che non si dimostri, inoltre, che l'inizio della detenzione non coincida cronologicamente con il porto. Sez. II, sent. n. 6484 del 27-06-1986 (cc. del 28-01-1986), Cirimbilli (rv 173256).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma In tema di detenzione e porto illegale, l'attuale funzionalità dell'arma non è estremo necessario per la configurabilità del reato, una volta che la stessa possieda, anche solo potenzialmente, le caratteristiche offensive che la qualificano come tale. Sez. II, sent. n. 6290 del 26-06-1986 (cc. del 10-01-1986), Papaccio (rv 173229).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Le armi da punta e da taglio atte ad offendere e che non possono essere portate al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110, si riferiscono a quegli strumenti che, pur avendo naturalmente una specifica diversa destinazione, possono essere utilizzati per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona. L'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 699 cod. pen., invece, concerne le cosiddette armi proprie per le quali non è previsto in nessun caso il porto. (Fattispecie, coltello a serramanico). Sez. VI, sent. n. 5943 del 20-06-1986 (cc. del 21-05-1986), Meneghino (rv 173183).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Il foglio bollato, aggiunto al libretto contenente la fotografia, le generalità e i connotati del titolare della licenza di porto d'armi per uso di caccia, e attestante il versamento annuale della tassa di concessione governativa, è destinato non solo a documentare l'avvenuto versamento della tassa suddetta, ma anche la permanenza dei requisiti subiettivi richiesti. Ne consegue che l'omesso versamento di tale tassa rende invalida la licenza, per cui il porto di fucile da caccia fuori della propria abitazione con licenza di caccia per la quale non erano stati versati gli oneri fiscali integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen. in relazione all'art. 15 della legge n. 497 del 1974. Sez. I, sent. n. 5037 del 05-06-1986 (cc. del 14-02-1986), Lo Russo (rv 172997).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza La baionetta è un'arma propria da punta e da taglio, sicché la detenzione e il porto abusivo di essa integrano le contravvenzioni previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 cod. pen. Sez. V, sent. n. 3257 del 28-04-1986 (cc. del 18-03-1986), Di Pasqua (rv 172536).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Le ipotesi normative, di cui ai due commi dell'art. 699 cod. pen., sono autonome figure di reato e non già una sola fattispecie criminosa, in quanto nel secondo comma della norma su indicata si configura il porto d'arma per la quale non è ammessa licenza, mentre nel primo comma della stessa si ha riguardo al porto d'armi per cui è consentito il rilascio di licenza. Sez. I, sent. n. 2559 del 28-03-1986 (cc. del 21-11-1985), Iafulli (rv 172278).

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Circostanza attenuante della lieve entità del fatto: legge 2 ottobre 1967 n. 895 e legge 18 aprile 1975 n. 110 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 699, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 in riferimento all'art. 3 della Costituzione per la mancata estensione alle armi da punta e da taglio della diminuente per i fatti di lieve entità prevista dall'art. 7 della legge precitata per le armi da guerra o comuni da sparo, posto che la disparità di trattamento sanzionatorio tra le diverse fattispecie risulta giustificata dalla classificazione come contravvenzioni dei reati concernenti le armi da punta e da taglio e dalle differenze specifiche inerenti le pene complessivamente comminate. Sez. I, sent. n. 2385 del 22-03-1986 (cc. del 13-01-1986), Melotti (rv 172227).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto di un'arma bianca, per cui non è ammessa licenza, integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen. come ipotesi autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 699, primo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 1603 del 22-02-1986 (cc. del 15-11-1985), D'Orso (rv 171963).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza La detenzione e il porto di coltello a serramanico, che è un'arma propria la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, configurano i reati di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 1629 del 22-02-1986 (cc. del 12-12-1985), Di Donato (rv 171969).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello con apertura a scatto, denominato anche molletta, che mediante un congegno provoca l'automatico spiegamento della lama, che viene così fissata saldamente all'impugnatura, è assimilabile al pugnale e allo stiletto ed è da considerarsi arma propria, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e rientra tra le cosiddette armi bianche, soggette alla disciplina dell'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975. Ne consegue che il porto della "molletta" è punito ai sensi dell'art. 699, secondo comma, cod. pen. Sez. II, sent. n. 1022 del 25-01-1986 (cc. del 05-11-1985), Cherin (rv 171715).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello da punta e taglio a molletta e naturalmente destinato alla offesa alla persona, lungo complessivamente cm 31, di cui cm 15 di lama, è arma propria e pertanto il suo porto, fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze è punito dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 448 del 16-01-1986 (cc. del 11-10-1985), Ernovi (rv 171594).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Risponde del reato di porto abusivo di arma, previsto e punito dall'art. 699 cod. pen., colui che, pur essendo munito di licenza di caccia, porti fuori dall'abitazione un fucile da caccia senza aver provveduto al pagamento della tassa comunale di concessione governativa. Sez. I, sent. n. 12043 del 13-12-1985 (cc. del 01-10-1985), Bertuccelli (rv 171357).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto di pugnali, stiletti, mollette o coltelli a scatto è vietato e trova sanzione nell'art. 699, secondo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 11078 del 22-11-1985 (cc. del 04-07-1985), Lopresti (rv 171168).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma Ai fini dell'accertamento dell'efficienza di un'arma, non è indispensabile una perizia, potendo il giudice di merito trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché congruamente motivato. Sez. II, sent. n. 9730 del 26-10-1985 (cc. del 24-06-1985), Paiardi (rv 170825).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Il fatto di portare un'arma in una autovettura circolante in luogo pubblico integra il reato di porto abusivo fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Invero, l'autovettura, mezzo di locomozione, priva di rimorchio tipo "roulotte", né custodita in autorimessa, non può essere considerata abitazione né appartenenza di essa. (Fattispecie in tema d'arma impropria). Sez. I, sent. n. 9300 del 19-10-1985 (cc. del 09-05-1985), Lattuca (rv 170740).

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Sanzioni sostitutive In virtù dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, che esclude espressamente l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati previsti dalla legge in materia di armi da sparo, quando la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, all'ipotesi criminosa del porto abusivo di un'arma da sparo non è applicabile la sanzione sostitutiva. Sez. I, sent. n. 9363 del 19-10-1985 (cc. del 06-06-1985), Furini (rv 170762).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Il porto di fucile da caccia fuori dalla propria abitazione o delle sue appartenenze, per il quale sia stata rilasciata licenza non scaduta né revocata, ma non sia stato rinnovato il pagamento della tassa annuale di concessione governativa, realizza l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 7303 del 23-07-1985 (cc. del 10-04-1985), Passalacqua (rv 170172).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza L'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 non esaurisce tutte le ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen., che trova ancora applicazione per il porto di armi proprie da punta e da taglio, dato che queste ultime non rientrano nella previsione della legge n. 110 del 1975 che, a sua volta, non regola interamente la materia e non è incompatibile né derogante rispetto all'art. 699 cod. pen. (Fattispecie di porto abusivo di coltello a serramanico, cosiddetta "molletta"). Sez. I, sent. n. 6536 del 26-06-1985 (cc. del 04-03-1985), Premate (rv 169960).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a serramanico (cosiddetta molletta) è un'arma propria, stante la sua destinazione naturale che è l'offesa alla persona. Sez. I, sent. n. 6536 del 26-06-1985 (cc. del 04-03-1985), Premate (rv 169961).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto di armi bianche proprie è punito in base all'art. 699 cod. pen. (Nella specie, trattavasi del coltello a scatto, cosiddetto "molletta"). Sez. I, sent. n. 6413 del 25-06-1985 (cc. del 01-04-1985), Audisio (rv 169935).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello con apertura a scatto, munito di congegno a bottone, che fissa saldamente la lama all'impugnatura, e denominato "molletta", appartiene al numero delle armi proprie la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; è assimilabile al pugnale o allo stiletto e rientra nella categoria delle cosiddette armi bianche, soggette alla disciplina dell'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975, la quale ha abrogato, con l'art. 40, l'art. 42, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931). Ne consegue che il porto di detta arma non da sparo è punito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 4785 del 16-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Borelli (rv 169231).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Nel vietare l'ingiustificato porto di un coltello a serramanico fuori della propria abitazione, il legislatore ha inteso punire, in via di prevenzione dei più gravi reati lesivi dell'altrui incolumità, la materiale disponibilità di tale strumento atto all'offesa delle persone. L'illiceità della condotta è indipendente dal titolo del possesso - proprietà, locazione, comodato, custodia temporanea - e dalla provenienza dell'arma. Sez. I, sent. n. 4750 del 16-05-1985 (cc. del 17-01-1985), Mastellari (rv 169207).

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Concorso di persone nel reato Il concorso di più persone nel reato di porto e detenzione di un'arma non può essere escluso dall'appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma, al contrario, sussiste allorché l'arma si trovi nella disponibilità di tutti, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, oppure quando si partecipi consapevolmente al porto dell'arma stessa accogliendo il possessore di questa sulla propria autovettura, perché una tale condotta realizza un apporto all'azione criminosa. Sez. I, sent. n. 4749 del 16-05-1985 (cc. del 10-01-1985), Marasca (rv 169206).

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Circostanza attenuante della lieve entità del fatto: legge 2 ottobre 1967 n. 895 e legge 18 aprile 1975 n. 110 In tema di armi, la specifica circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, compatibile con la sanzione prevista in questa norma per il porto ingiustificato di armi improprie, solo occasionalmente utilizzate per l'offesa alla persona e la cui detenzione non è soggetta all'obbligo della denuncia alle autorità di P.S., non è in alcun modo riferibile alla sanzione comminata per il porto illegale di armi proprie dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 4785 del 16-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Borelli (rv 169230).

Cassazione Penale

Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello con apertura a scatto, la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, è un'arma propria, in quanto la sua destinazione naturale è l'offesa alla persona. Ne consegue che il porto di esso è vietato ed integra il reato di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen., che non può ritenersi abrogato dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Sez. I, sent. n. 4218 del 07-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Bruni (rv 169010).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Il delitto di porto abusivo o illegale di un'arma sussiste pur nell'ipotesi in cui la stessa sia custodita, con possibilità di utilizzazione immediata, in un'autovettura che circoli in luogo pubblico o aperto al pubblico, costituendo l'autovettura lo strumento attraverso cui il reato viene concretizzato. Sez. I, sent. n. 3699 del 20-04-1985 (cc. del 06-11-1984), Arena (rv 168794).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati:- detenzione di arma Qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto di armi illegittimo, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione di arma è presunta, costituendo tale reato il normale antecedente logico dell'altro e può escludersi solo in caso di prova contraria. Sez. I, sent. n. 1483 del 12-02-1985 (cc. del 19-10-1984), Angelo (rv 167865).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Ai fini della configurabilità dei reati di detenzione e porto di armi abusivi, per "abitazione" deve intendersi il luogo ove si svolge la vita familiare. A tale funzione assolvono, per i nomadi, la tenda o la roulotte ferme in luogo di stabile parcheggio, escluso tuttavia ogni collegamento di complementarietà con l'autovettura adibita al trasporto. Il concetto di abitazione è, invece, del tutto inapplicabile al "camper" o "autocaravan", che rappresenta un tutto inscindibile di mezzo di locomozione e abitacolo. Sez. I, sent. n. 10789 del 05-12-1984 (cc. del 01-06-1984), Haova (rv 166946).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Nel caso di cosiddetta arma bianca, qualificabile come arma propria non è ipotizzabile il reato previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, ma il reato previsto e punito più gravemente dall'art. 699, secondo comma, del cod. pen. Ne consegue che al porto del coltello a serramanico con lama dalla lunghezza di cm 12, il quale non può essere ritenuto come arma propria, ma va ritenuto arma impropria, è applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Sez. I, sent. n. 10832 del 05-12-1984 (cc. del 23-10-1984), Angileri (rv 166961).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale è il pugnale a scatto, integra il reato previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen., così come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, mentre il porto, senza giustificato motivo, delle armi improprie integra il reato previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Infatti, con la norma di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 sopra indicata, non si è verificata alcuna equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie a quella delle armi improprie, anche perché in essa normativa non si rinviene alcuna abrogazione dell'art. 699 cod. pen. e vengono fatte salve esplicitamente le disposizioni della legge del 1974 che, all'art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni previste nel codice penale e concernenti le armi, a meno che il fatto non integri le ipotesi previste nell'art. 4, quarto e quinto comma, della legge n. 110 del 1975 (porto di armi in pubbliche riunioni). Sez. I, sent. n. 9971 del 14-11-1984 (cc. del 24-09-1984), Catavotello (rv 166648).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Ai fini della sussistenza del delitto di porto illegale di arma comune da sparo, rilevano la qualità del luogo, che deve essere "pubblico o aperto al pubblico", e la disponibilità immediata dell'arma da parte del soggetto. Irrilevante, invece, è il modo in cui si attui tale disponibilità, se, cioè, l'arma venga tenuta sulla propria o sull'altrui persona, dentro o fuori di un'autovettura. Sez. I, sent. n. 9220 del 26-10-1984 (cc. del 29-06-1984), Nienhaus (rv 166338).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo di una sciabola da samurai fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze integra il reato previsto dall'art. 699 cod. pen., anche dopo l'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e della legge 18 aprile 1975 n. 110. La prima concerne infatti soltanto le armi comuni da sparo e la seconda ha sostituito con l'art. 4 l'uguale ipotesi contravvenzionale precedentemente configurata dall'art. 42 del R.D. n. 773 del 1931, senza apportare alcuna modifica all'ambito di applicazione del citato art. 699 cod. pen. Sez. VI, sent. n. 8930 del 22-10-1984 (cc. del 05-06-1984), Zeni (rv 166241).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il coltello a scatto (cosiddetta molletta) è arma propria, il cui porto illecito è punito in base all'art. 699 cod. pen. Sez. II, sent. n. 8735 del 18-10-1984 (cc. del 26-04-1984), Meneghini (rv 166169).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Il delitto di porto abusivo o illegale di un'arma sussiste pur nell'ipotesi in cui la stessa sia custodita, con possibilità di utilizzazione immediata, in una autovettura che circoli in luogo pubblico o aperto al pubblico, costituendo l'autovettura lo strumento attraverso cui il reato viene concretizzato. Sez. I, sent. n. 7439 del 26-09-1984 (cc. del 16-04-1984), Amendola (rv 165692).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze L'art. 699 cod. pen. non è stato del tutto sostituito dalla susseguente normativa contenuta nella legge 2 ottobre 1967 n. 895 e nella legge 14 ottobre 1974 n. 497 ma, come esplicitamente chiarito dall'art. 40 della legge 18 aprile 1975 n. 110, continua ad avere vigore nella parte non diversamente regolata dalle successive disposizioni. Pertanto, nel caso di armi proprie, tra cui sono da ricomprendere quelle da sparo ai sensi dell'art. 585 cod. pen., capoverso, n. 1, il loro porto senza licenza allorquando avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico è sanzionato dall'art. 12 (ed eventualmente dall'art. 14 nel caso di armi comuni) della legge n. 497 del 1974 citata, mentre se avviene in luogo privato, ma fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze, è sanzionato dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 5601 del 14-06-1984 (cc. del 06-03-1984), Scalvini (rv 164827).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 In base all'art. 8 del testo unico delle leggi sulla caccia, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967 n. 799, la validità della licenza di caccia è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa di concessione governativa e ciò non soltanto agli effetti dell'esercizio venatorio, ma anche a quelli del porto di fucile. Pertanto risponde del reato di porto abusivo di fucile chi - pur munito di licenza di caccia - porti fuori della propria abitazione un fucile da caccia senza aver provveduto al pagamento della tassa annuale. Sez. I, sent. n. 5024 del 30-05-1984 (cc. del 26-01-1984), Malafronte (rv 164527).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Il reato di porto illegale di armi in luogo pubblico sussiste, allorquando l'arma si trovi e possa essere agevolmente utilizzata dal detentore nell'interno di un'autovettura che percorra una pubblica via, perché il veicolo costituisce non tanto il luogo in cui è commesso il reato, quanto il mezzo del quale l'agente si è servito per perpetrarlo. Sez. I, sent. n. 5047 del 30-05-1984 (cc. del 15-02-1984), Mattioli (rv 164538).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto illegale di arma bianca fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa è punito non dall'art. 697 cod. pen. ma dall'art. 699 cod. pen. ed è identico, nella sua previsione normativa, a quello previsto dall'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 110 del 1975, che, essendo posteriore alla norma del codice, ha efficacia abrogativa della precedente. (Fattispecie in tema di coltello a serramanico, trovato a bordo dell'autovettura dell'imputato e fatto rientrare dal giudice di merito nell'ipotesi di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975). Sez. I, sent. n. 5052 del 30-05-1984 (cc. del 17-02-1984), Linaroli (rv 164544).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi proprie) - tra le quali va annoverato il coltello a serramanico tipo "molletta", - integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. ed è punito con la sanzione originaria ivi prevista, triplicata ai sensi dell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. Sez. III, sent. n. 4312 del 10-05-1984 (cc. del 14-02-1984), Cirocco (rv 164117).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze La norma di cui all'art. 699 cod. pen. attiene alle armi diverse da quelle da guerra e da quelle comuni da sparo, purché il fatto non avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, né nell'abitazione dell'agente o nella appartenenza di essa. (Nella specie, l'imputato fu trovato in possesso di un pugnale nell'autovettura e condannato per il reato di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 110 del 1975). Sez. I, sent. n. 4045 del 07-05-1984 (cc. del 07-03-1984), Di Bona (rv 164012).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Ai fini dell'applicabilità delle norme sul porto illegale di armi è da considerarsi aperto al pubblico anche il luogo che non è frequentabile da un numero indefinito di terzi, ma è pur sempre accessibile a un numero non predeterminabile di persone legate fra loro da vincoli di mero collegamento in ragione dell'attività da svolgere all'interno del luogo stesso, non soggette, se non per motivi tecnici, a un potere padronale di ammissione o estromissione. (Nella fattispecie, è stata affermata la possibilità che un cantiere sia qualificato luogo aperto al pubblico). Sez. I, sent. n. 3125 del 05-04-1984 (cc. del 14-02-1984), Forte (rv 163535).

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Elemento soggettivo del reato Nei delitti in tema di armi, munizioni ed esplosivi, per quanto concerne l'elemento psicologico valgono i principi generali posti dall'art. 43 cod. pen. Pertanto, ad eccezione di ipotesi specifiche, è richiesto il dolo generico e cioè la conoscenza e volontà del comportamento ed altresì che l'agente abbia provveduto e voluto l'evento quale conseguenza della propria azione od omissione. Né il dolo esige anche la

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conoscenza dell'antigiuridicità e dell'antidoverosità della condotta, perché la mancanza di tale consapevolezza, per ignoranza o per errore, si risolve nell'ignoranza della norma penale, come tale inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen. Sez. I, sent. n. 1929 del 02-03-1984 (cc. del 09-12-1983), Forastefano (rv 162930).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze La vecchia disciplina per il porto abusivo delle armi, stabilita dall'articolo 699 del codice penale, conserva una sua intatta sfera operativa riguardo alle armi diverse da quelle da guerra e da quelle comuni da sparo, ed anche riguardo ad esse, quando il fatto non avvenga né in luogo pubblico o aperto al pubblico, ove realizza le fattispecie previste dalla legge 2 ottobre 1967 n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497, né nell'abitazione dell'autore o nelle appartenenze di essa, ove il fatto è irrilevante giuridicamente, salvo la eventuale illegalità della detenzione, ma in altro luogo privato, come un fondo, i locali di un'azienda, eccetera. Sez. I, sent. n. 1182 del 11-02-1984 (cc. del 25-11-1983), Todisco (rv 162546).

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Concorso con altri reati:- banda armata Se per i reati in materia di armi si procede con giudizio autonomo, separato rispetto a quello di banda armata, pure separatamente contestato agli stessi imputati, non si verifica alcun assorbimento dei primi nel secondo, in quanto nel giudizio per banda armata l'armamento viene preso in considerazione dalla norma incriminatrice per la maggiore pericolosità dell'associazione, non essendo richiesto che i singoli componenti siano armati ed essendo indifferente l'eventuale liceità del porto o della detenzione delle armi. Sez. I, sent. n. 652 del 23-01-1984 (cc. del 01-12-1983), Polo (rv 162308).

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Concorso con altri reati:- banda armata I reati di porto e detenzione illegale di armi non sono elementi costitutivi della figura criminosa di cui all'art. 306 del cod. pen. e quest'ultima non si configura come reato complesso nel quale i primi debbono ritenersi assorbiti. Sez. I, sent. n. 652 del 23-01-1984 (cc. del 01-12-1983), Polo (rv 162309).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Colui che porta fuori della propria abitazione un fucile da caccia per cui sia stata rilasciata regolare licenza, ma per cui non risulti essere stato effettuato il pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, risponde del reato di cui all'art. 699 del codice penale. Sez. I, sent. n. 11113 del 23-12-1983 (cc. del 07-10-1983), Sceusa (rv 161876).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- detenzione in istituto carcerario La detenzione di un'arma nei locali di una casa circondariale da parte di un imputato ivi ristretto integra gli estremi del porto illegale dell'arma, dato che l'istituto carcerario è il luogo dove il detenuto viene custodito e non abita per propria elezione. Sez. I, sent. n. 11105 del 23-12-1983 (cc. del 03-10-1983), Morgante (rv 161875).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- fattispecie varie Quando sussiste la prescritta autorizzazione al porto dell'arma, il porto è sempre legittimo anche se è posto in essere per uno scopo illecito o aggressivo. Non si configura, pertanto, il delitto di porto abusivo di arma, se il titolare della licenza usa l'arma per uccidere o ferire. Sez. V, sent. n. 10524 del 07-12-1983 (cc. del 20-10-1983), Pozzi (rv 161595).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze

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Risponde del delitto di porto illegale di un fucile da caccia debitamente denunciato colui che lo nasconde nelle immediate vicinanze di un ovile, ove l'agente presti la sua opera di pastore. Sez. I, sent. n. 8249 del 15-10-1983 (cc. del 24-05-1983), Porcu (rv 160665).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Qualora un'arma sia nascosta in un anfratto roccioso, in aperta campagna non recintato, trattandosi di luogo aperto al pubblico perché da tutti accessibile, l'agente risponde del delitto di porto illegale di arma fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa. Sez. I, sent. n. 8249 del 15-10-1983 (cc. del 24-05-1983), Porcu (rv 160666).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio L'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, sostituendo l'art. 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, ha innovato, in relazione alle armi comuni da sparo, la materia per quanto riguarda la condotta già prevista dall'art. 695 cod. pen., trasformando tra l'altro in delitti i reati contravvenzionali. Ne consegue che l'art. 697 cod. pen. continua a trovare applicazione solo per le "armi non contemplate" dalla legge speciale, ossia per quelle (come le armi bianche) non qualificabili né armi comuni da sparo né armi da guerra o tipo guerra né per le munizioni per armi comuni da sparo delle quali non è cenno nel citato art. 14. Sez. I, sent. n. 6670 del 14-07-1983 (cc. del 05-05-1983), Giordano (rv 159947).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma La sussistenza dei reati sulle armi è esclusa soltanto dall'insufficienza assoluta, derivante da cause non agevolmente rimovibili ed, ai fini dell'accertamento dell'efficienza, non è indispensabile una diretta ispezione da parte del giudice o una perizia, in quanto il giudice ben può trarre anche da altri mezzi di prova il suo convincimento, purché la decisione sul fatto sia sorretta da congrua motivazione. Sez. I, sent. n. 6670 del 14-07-1983 (cc. del 05-05-1983), Giordano (rv 159951).

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Elemento soggettivo del reato Qualora nel giudizio l'elemento intenzionale - dolo - concernente la detenzione di un'arma sia dedotto sotto il riflesso dell'incertezza interpretativa sulla configurabilità dell'obbligo della denuncia per le armi ad aria compressa, il giudice non è tenuto ad esaminare un simile motivo sia perché si darebbe rilievo alla ignoranza della legge penale sia perché si ridurrebbe il dolo stesso alla coscienza dell'antigiuridicità e dell'antidoverosità della condotta, che non è invece, richiesta per integrare un tale elemento. (Nella specie, la mancanza del dolo era stata fatta oggetto di un espresso motivo di appello). Sez. I, sent. n. 6670 del 14-07-1983 (cc. del 05-05-1983), Giordano (rv 159946).

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Elemento soggettivo del reato In tema di armi comuni da sparo, l'art. 697 cod. pen., dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, non è applicabile nemmeno in caso di detenzione colposa di dette armi. Sez. I, sent. n. 6670 del 14-07-1983 (cc. del 05-05-1983), Giordano (rv 159945).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto Sussiste l'ipotesi criminosa del porto d'arma e non di mero trasporto della stessa, nel caso in cui l'agente porti una pistola in una valigia. Invero, ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato è la possibilità di utilizzazione immediata dell'arma, né è richiesto che questa sia portata addosso, essendo sufficiente che sia, fuori dell'abitazione, nella disponibilità immediata dell'agente. Sez. II, sent. n. 5595 del 14-06-1983 (cc. del 03-12-1982), D'Ulizia (rv 159514).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi ad aria compressa La pistola ad aria compressa "Diana", modello 5, è arma comune da sparo. La detenzione ed il porto illegali di tale arma, iscritta al n. 94 del catalogo delle armi comuni da sparo di cui al D.M. 18 settembre

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1979, configura il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e non le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 5215 del 06-06-1983 (cc. del 11-10-1982), Matteucci (rv 159357).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Il porto abusivo delle armi proprie - quelle cioè la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona ed in esse comprese le armi comuni da sparo per la sola ipotesi residuata dopo la legge n. 497 del 1974 che il porto avvenga fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico - è punito con la sanzione originariamente prevista dall'art. 699 del codice penale e poi triplicata dal secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 497 del 1974, le cui disposizioni sono espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge, che concerne il porto delle cosiddette armi improprie, ossia di quelle che, pur avendo una specifica, diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo la nozione datane dal secondo comma dello stesso art. 4, ampliata rispetto a quella in origine contenuta nel secondo comma dell'art. 42, ora abrogato, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) e dagli artt. 80 e 45, secondo comma, del relativo regolamento (R.D. n. 635 del 1940). (Fattispecie concernente una noccoliera ed uno staffile metallico, che sono state ritenute armi proprie). Sez. I, sent. n. 5228 del 06-06-1983 (cc. del 11-01-1983), Giordano (rv 159368).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Il porto di arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia non scaduta per decorso del termine di validità previsto dalla legge, ma inefficace per omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa, integra la contravvenzione prevista dall'art. 699 del codice penale. Sez. I, sent. n. 4462 del 18-05-1983 (cc. del 03-02-1983), Pinna (rv 159029).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze Nell'ipotesi del porto abusivo di arma, stante l'interesse protetto della norma incriminatrice (che consiste nell'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la vita e l'incolumità individuale), per "appartenenza" dell'abitazione deve intendersi una cosa funzionalmente aggregata all'abitazione per una destinazione esclusiva di servizio o di ornamento. Sez. I, sent. n. 4490 del 18-05-1983 (cc. del 08-03-1983), Denti (rv 159069).

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Elemento soggettivo del reato La convinzione dell'imputato che per il porto d'armi ad aria compressa non sia necessaria la licenza, si traduce nell'ignoranza della legge penale come tale inescusabile. Sez. I, sent. n. 4490 del 18-05-1983 (cc. del 08-03-1983), Denti (rv 159070).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e che rientrano nella categoria delle cosiddette "armi bianche proprie" - integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 del codice penale e punito con la sanzione originariamente ivi prevista (con l'arresto da sei mesi ad un anno), poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967 e quindi triplicata dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 497 del 1974, le cui disposizioni sono espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge (arresto da un mese ad un anno e ammenda da lire 50.000 a lire 200.000), che concerne il porto senza giustificato motivo delle cosiddette "armi improprie", delle quali - rispetto all'originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del testo unico predetto (e punita ai sensi dell'art. 17 dello stesso) - è stata ampliata la gamma mediante l'inclusione anche degli altri oggetti atti ad offendere nella nuova norma elencati. Sez. I, sent. n. 4435 del 18-05-1983 (cc. del 17-11-1982), Russo (rv 159010).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza La circostanza attenuante del "caso di lieve entità", prevista dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, non è applicabile al porto abusivo delle "armi bianche proprie" previsto come reato dal secondo comma dell'art. 699 del codice penale ed attualmente punito dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 497 del 1974. (Nella specie, si trattava di una "molletta" e la Cassazione ha escluso che potesse trovare applicazione la speciale circostanza attenuante). Sez. I, sent. n. 4435 del 18-05-1983 (cc. del 17-11-1982), Russo (rv 159011).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio In ordine al porto di arma propria, la legge n. 110 del 1975 non regola interamente la materia e non è incompatibile né derogante all'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158649).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Il rasoio, come oggetto da taglio, non può essere portato fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa, senza giustificato motivo. Sez. I, sent. n. 3666 del 26-04-1983 (cc. del 27-01-1983), Bellino (rv 158657).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma L'inefficienza di un'arma in tanto può escludere i reati di detenzione e di porto illegali in quanto sia tale da far perdere all'arma stessa le sue caratteristiche e la sua comune qualifica di arma. Sez. I, sent. n. 3696 del 26-04-1983 (cc. del 04-02-1983), Marchesan (rv 158666).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma Il difetto di funzionamento di un'arma, quale la rottura del collegamento tra culatta e leva di caricamento della molla, interessando solo una parte dell'arma ed essendo facilmente riparabile, non fa venir meno all'oggetto la qualifica di arma. (Nella specie, la riparazione fu eseguita dall'imputato con mezzo di fortuna, mediante l'applicazione di una vite). Sez. I, sent. n. 3696 del 26-04-1983 (cc. del 04-02-1983), Marchesan (rv 158667).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- inefficienza dell'arma Sia nell'ipotesi della detenzione che in quella del porto di armi il requisito dell'attitudine all'impiego di un'arma da sparo, previsto per quelle da guerra e per quelle comuni, è di identico contenuto. Infatti, la legge non ha operato alcuna distinzione al riguardo, perché l'efficienza di un'arma si desume da elementi intrinseci della stessa, quali la natura e l'entità dell'eventuale difetto di funzionamento, e non dal modo in cui si dispone di essa. Sez. I, sent. n. 3696 del 26-04-1983 (cc. del 04-02-1983), Marchesan (rv 158668).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze È applicabile l'art. 699 cod. pen. allorquando si porti un'arma, per cui è richiesta la licenza dell'autorità, anziché in luogo pubblico od aperto al pubblico, in luogo privato, ma fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze; il concetto di appartenenza o "pertinenza" viene specificato dall'art. 817 cod. civ. Sez. I, sent. n. 3632 del 26-04-1983 (cc. del 20-01-1983), Coaro (rv 158635).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto di armi fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze In virtù dell'art. 40 della legge n. 110 del 1975, in caso di porto illegale invece che in luogo pubblico ed aperto al pubblico, in luogo esposto al pubblico o privato, ma al di fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa, delle armi da sparo, che rientrano nella categoria delle armi proprie, la sanzione è quella prevista dall'art. 699 cod. pen. Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158652).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- fattispecie varie Il nerbo di bue o scudiscio come oggetto atto ad offendere non può essere portato senza un giustificato motivo essendo chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Sez. I, sent. n. 3666 del 26-04-1983 (cc. del 27-01-1983), Bellino (rv 158658).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Ai fini dell'individuazione degli elementi specializzanti costitutivi e della circostanza di un reato bisogna caso per caso accertare se nella struttura della norma e nella correlazione tra le diverse disposizioni, il legislatore abbia attribuito ad un elemento il valore di semplice accidentalità con conseguente incidenza sulle sanzioni, oppure un significato così rilevante da incidere sul precetto, nel senso che esso elemento, per la natura costitutiva, determina la configurazione di un autonomo reato. (Fattispecie in tema di previsione di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen., ritenuta dalla Corte previsione autonoma di reato). Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158644).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Nell'art. 699, primo comma, cod. pen. non si rinviene una circostanza aggravante del reato, in quanto il porto senza licenza, ivi previsto, è elemento del tutto incompatibile con le armi per le quali non è ammessa licenza. Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158645).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Il porto della "molletta" per la quale non è ammessa licenza, fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa è punito ai sensi dell'art. 699, secondo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158648).

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Porto di armi per le quali non è ammessa licenza Per le armi bianche, tranne i bastoni animati, la cui lama abbia una lunghezza inferiore a cm 65, è esclusa la facoltà di concedere licenza per il porto, mentre tale licenza è consentita per le armi comuni da sparo. Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158650).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio In tema di reati concernenti arma per la quale non è prevista la denunzia all'autorità di pubblica sicurezza, il porto dell'arma stessa si intende vietato in qualsiasi luogo che non sia l'abitazione o le appartenenze di essa. (Fattispecie in relazione ad arma bianca di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110). Sez. VI, sent. n. 3456 del 22-04-1983 (cc. del 11-02-1983), Carfora (rv 158555).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da punta e taglio Costituisce arma da punta e taglio un cucchiaio di metallo, in dotazione alle carceri, affilato nel manico e reso tagliente e acuminato. Sez. VI, sent. n. 3456 del 22-04-1983 (cc. del 11-02-1983), Carfora (rv 158557).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- detenzione in istituto carcerario È reato di porto abusivo di arma la detenzione di essa nei locali di una casa circondariale, considerando che l'istituto carcerario è il luogo in cui il detenuto viene custodito, e non la sua abitazione. Sez. VI, sent. n. 3456 del 22-04-1983 (cc. del 11-02-1983), Carfora (rv 158556).

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Concorso con altri reati:- detenzione di arma Il reato di detenzione illegale di arma perde la sua autonomia allorquando l'azione del detenere l'arma coincida, temporalmente, con quella di portare l'arma medesima. In tal caso il primo reato, essendo elemento costitutivo di una fattispecie complessa, rimane assorbito nel reato di porto illegale. Sez. I, sent. n. 3265 del 18-04-1983 (cc. del 13-12-1982), Riboldi (rv 158442).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- porto e trasporto In tema di porto e detenzione illegale di arma, portare un'arma nella propria automobile, significa tenerla addosso o comunque a portata di mano, in condizione di poterla utilizzare entro brevissimo tempo. Tali condizioni ricorrono, quindi, se l'arma si trovi, per di più carica, nel cruscotto dell'auto su cui l'imputato circola. Sez. I, sent. n. 2116 del 17-03-1983 (cc. del 24-11-1982), Tiano (rv 157860).

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Elemento soggettivo del reato Per la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma è sufficiente il dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di avere materialmente a disposizione e di portare l'arma medesima, rispetto alla quale non siano state osservate le prescrizioni di legge, senza che concorra la consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta, attesa l'irrilevanza dell'errore su legge penale stabilita dall'art. 5 cod. pen. Sez. I, sent. n. 2116 del 17-03-1983 (cc. del 24-11-1982), Tiano (rv 157862).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- armi da caccia: giurisprudenza anteriore alla legge 21 febbraio 1990 n. 36 Il porto di arma da sparo, anche per uso di caccia, con licenza invalida per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa costituisce contravvenzione punita ai sensi dell'art. 699, primo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 1687 del 25-02-1983 (cc. del 17-11-1982), Stocchi (rv 157591).

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Elemento materiale del reato e fattispecie:- detenzione in istituto carcerario L'istituto carcerario, ove è custodito il detenuto, non può considerarsi l'abitazione neppure temporanea di questi, sicché il porto di un coltello del genere vietato o di uno strumento atto ad offendere nella cella occupata dal detenuto medesimo, deve considerarsi a tutti gli effetti, avvenuto fuori della propria abitazione, e quindi abusivo. Sez. I, sent. n. 970 del 03-02-1983 (cc. del 07-10-1982), Gatta (rv 157263).