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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 610 C.P. (VIOLENZA PRIVATA) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- rapina Non è configurabile il delitto di rapina nel caso in cui la condotta violenta sia dispiegata al fine di sottrarre e distruggere la pagina di un'agenda recante una scrittura privata, in quanto il delitto di rapina è una fattispecie plurioffensiva che, accanto alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona, implica l'offesa al patrimonio, il che significa che la cosa sottratta deve rappresentare un bene suscettibile, di un qualsivoglia, pur modesto, valore economico. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 23/09/2010) Sez. II, sent. n. 850 del 22-12-2011 (ud. del 22-12-2011), (rv. 251772) Cassazione Penale Correlazione tra accusa e sentenza È nulla la sentenza d'appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto. (Annulla con rinvio, App. Catania, 29/10/2010) Sez. V, sent. n. 6487 del 28-10-2011 (ud. del 28-10-2011), (rv. 251730) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato. (In applicazione del principio si è ritenuto che la minaccia diretta ai responsabili di una casa di cura al fine di ottenere l'affissione di un invito agli utenti a servirsi di una determinata ditta di onoranze funebri integra il reato di violenza privata e non quello di estorsione). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 28/12/2010) Sez. VI, sent. n. 38661 del 28-09-2011 (ud. del 28-09-2011), (rv. 251052) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Taranto, 20/06/2011) Sez. I, sent. n. 36465 del 26-09-2011 (ud. del 26-09-2011), (rv. 250812) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Sussiste il concorso tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata qualora, nel medesimo contesto, l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte, l'una, ad ottenere l'estinzione di un debito e l'altra il ritiro di una denuncia. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 23/06/2010) Sez. VI, sent. n. 31361 del 04-07-2011 (ud. del 04-07-2011), (rv. 250559) Cassazione Penale Mutamento della qualificazione giuridica del fatto Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. (Rigetta, App. Roma, 18/10/2010) Sez. II, sent. n. 36217 del 16-06-2011 (ud. del 16-06-2011), (rv. 251160) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza sessuale Il reato di violenza sessuale concorre con il delitto di violenza privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa del primo, rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta. (Fattispecie di violenza privata consistita nella condotta di asportazione del telefono cellulare di mano alla persona offesa al fine di impedire a questa di invocare aiuto). (Rigetta, App. Firenze, 29/06/2010)

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 610 C.P. (VIOLENZA PRIVATA) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- rapina Non è configurabile il delitto di rapina nel caso in cui la condotta violenta sia dispiegata al fine di sottrarre e distruggere la pagina di un'agenda recante una scrittura privata, in quanto il delitto di rapina è una fattispecie plurioffensiva che, accanto alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona, implica l'offesa al patrimonio, il che significa che la cosa sottratta deve rappresentare un bene suscettibile, di un qualsivoglia, pur modesto, valore economico. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 23/09/2010) Sez. II, sent. n. 850 del 22-12-2011 (ud. del 22-12-2011), (rv. 251772) Cassazione Penale Correlazione tra accusa e sentenza È nulla la sentenza d'appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto. (Annulla con rinvio, App. Catania, 29/10/2010) Sez. V, sent. n. 6487 del 28-10-2011 (ud. del 28-10-2011), (rv. 251730) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato. (In applicazione del principio si è ritenuto che la minaccia diretta ai responsabili di una casa di cura al fine di ottenere l'affissione di un invito agli utenti a servirsi di una determinata ditta di onoranze funebri integra il reato di violenza privata e non quello di estorsione). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 28/12/2010) Sez. VI, sent. n. 38661 del 28-09-2011 (ud. del 28-09-2011), (rv. 251052) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Taranto, 20/06/2011) Sez. I, sent. n. 36465 del 26-09-2011 (ud. del 26-09-2011), (rv. 250812) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Sussiste il concorso tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata qualora, nel medesimo contesto, l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte, l'una, ad ottenere l'estinzione di un debito e l'altra il ritiro di una denuncia. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 23/06/2010) Sez. VI, sent. n. 31361 del 04-07-2011 (ud. del 04-07-2011), (rv. 250559) Cassazione Penale Mutamento della qualificazione giuridica del fatto Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. (Rigetta, App. Roma, 18/10/2010) Sez. II, sent. n. 36217 del 16-06-2011 (ud. del 16-06-2011), (rv. 251160) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza sessuale Il reato di violenza sessuale concorre con il delitto di violenza privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa del primo, rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta. (Fattispecie di violenza privata consistita nella condotta di asportazione del telefono cellulare di mano alla persona offesa al fine di impedire a questa di invocare aiuto). (Rigetta, App. Firenze, 29/06/2010)

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Sez. III, sent. n. 29901 del 09-06-2011 (ud. del 09-06-2011), (rv. 250660) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, con minacce, pretenda il recesso di una persona da una società, di cui, tuttavia, sia solo un prestanome, senza alcun interesse economico patrimoniale). (Annulla in parte con rinvio, App. Cagliari, 06/05/2009) Sez. II, sent. n. 15716 del 07-04-2011 (ud. del 07-04-2011), (rv. 249940) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona I reati di sequestro di persona e di violenza privata concorrono nella condotta di restrizione della libertà personale finalizzata a costringere la vittima a fare qualcosa. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva privato della libertà la vittima per indurla alla confessione di un furto e all'indicazione dei complici). (Rigetta, App. Firenze, 22/12/2009) Sez. II, sent. n. 11738 del 02-03-2011 (ud. del 02-03-2011), (rv. 249688) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Non è configurabile, in virtù del principio di specialità (art. 15 cod. pen.) il delitto di violenza privata, qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di sequestro di persona, e cioè per privare la vittima della libertà. (Nella specie la parte offesa fu picchiata, spogliata dei cellulari e "caricata" su un auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertà). (Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 13 aprile 2010) Sez. V, sent. n. 23215 del 01-03-2011 (ud. del 01-03-2011), (rv. 250453) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Integra gli estremi del reato di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva rivolto alla persona offesa le seguenti parole: "Non ti picchio perché sei anziano, ma ora vattene che è meglio per te"). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 25 settembre 2009) Sez. II, sent. n. 3609 del 18-01-2011 (ud. del 18-01-2011), (rv. 249162) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- maltrattamenti in famiglia Integra il reato di violenza privata, aggravato dall'abuso della relazione di prestazione d'opera, e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612-bis, cod. pen., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare). (Annulla con rinvio, App. Torino, 20/11/2009) Sez. VI, sent. n. 44803 del 25-11-2010 (ud. del 25-11-2010), (rv. 249217) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un'altra autovettura, costringa il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione. (Rigetta, App. Palermo, 01/12/2009) Sez. V, sent. n. 44016 del 17-11-2010 (ud. del 17-11-2010), (rv. 249146) Cassazione Penale

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Elemento soggettivo del reato Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico. (Rigetta, App. Trento, 23/09/2009) Sez. V, sent. n. 4526 del 03-11-2010 (ud. del 03-11-2010), (rv. 249247) Cassazione Penale Fattispecie Non integra il delitto di violenza privata la minaccia di denuncia penale proveniente da un medico del servizio pubblico e diretta a far cessare irregolarità e prassi illegittime nella raccolta del sangue del Centro di immunoematologia e trasfusione di un'azienda ospedaliera del quale sia responsabile. (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 28 novembre 2007) Sez. VI, sent. n. 32326 del 18-06-2010 (ud. del 18-06-2010), (rv. 248091) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) - ma quello di violenza privata aggravata - nel caso in cui il creditore incarichi soggetti dei quali conosca i metodi violenti e minacciosi per costringere il proprio debitore all'adempimento, in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, tra l'altro, la persona offesa ha corrisposto quanto dovuto (euro 46.000) ma giungendo a tale risultato a seguito di resistenze alle originarie pretese macroscopicamente superiori (130 mila euro) e rimaste, per tale superiore parte, prive di dimostrata giustificazione). (Rigetta, App. Milano, 12/02/2009) Sez. V, sent. n. 26176 del 19-05-2010 (ud. del 19-05-2010), (rv. 247900) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- maltrattamenti in famiglia Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i reati di ingiuria, minacce e violenza privata che rientrano nella materialità di detto delitto. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 10 giugno 2009) Sez. V, sent. n. 22790 del 14-05-2010 (ud. del 14-05-2010), (rv. 247521) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- maltrattamenti in famiglia Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli non può ritenersi assorbito in quello di violenza privata, non soltanto perchè è più gravemente punito rispetto al secondo, ma anche perchè si tratta di delitti posti a tutela di beni giuridici diversi. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, diversamente, il reato di cui all'art. 610 cod. pen. non concorre con quello di minaccia aggravata, in quanto quest'ultimo è assorbito nel primo, costituendo la minaccia una delle condotte che caratterizzano la violenza privata). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 13 Novembre 2008) Sez. III, sent. n. 22769 del 06-05-2010 (ud. del 06-05-2010), (rv. 247639) Cassazione Penale Correlazione tra accusa e sentenza Una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza la contestuale assoluzione, per insussistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale. (Nella specie, il tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). (Annulla con rinvio, Trib. Lecce, s.d. Gallipoli, 19 febbraio 2009) Sez. V, sent. n. 34555 del 22-04-2010 (ud. del 22-04-2010), (rv. 248161) Cassazione Penale Fattispecie Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato - per disposizione

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normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere "ex novo" detti lavoratori. (Annulla in parte senza rinvio, App. Reggio Calabria, 24/10/2009) Sez. II, sent. n. 16733 del 13-04-2010 (ud. del 13-04-2010), (rv. 247037) Cassazione Penale Fattispecie Integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni, perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise. (Rigetta, App. Napoli, 27 ottobre 2008) Sez. V, sent. n. 20749 del 13-04-2010 (ud. del 13-04-2010), (rv. 247592) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Integra l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, anche l'energia fisica esercitata su una cosa. (Rigetta, App. Trieste, 11 dicembre 2008) Sez. V, sent. n. 21559 del 09-03-2010 (ud. del 09-03-2010), (rv. 247757) Cassazione Penale Elemento materiale del reato L'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. (Fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale). (Rigetta, App. Torino, 23/02/2009) Sez. V, sent. n. 11907 del 22-01-2010 (ud. del 22-01-2010), (rv. 246551) Cassazione Penale Tentativo Integra il delitto di violenza privata aggravato dal metodo mafioso la condotta intimidatoria posta in essere - con l'esito di determinare le dimissioni dall'incarico delle persone minacciate - da persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s. al fine di impedire a collaboratori dell'amministratore giudiziario di supermercato di sua proprietà, sottoposto a sequestro di prevenzione, la creazione di un inventario informatico della merce in magazzino, la regolarizzazione delle procedure concernenti gli ordinativi di merce ai fornitori e il pagamento degli stipendi ai dipendenti. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare della custodia in carcere). (Rigetta, Trib. lib. Messina, 04/08/2009) Sez. I, sent. n. 3478 del 25-11-2009 (ud. del 25-11-2009), T.A. (rv. 245972) Cassazione Penale Tentativo Integra il reato di tentata violenza privata e non già di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica. (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 31 marzo 2009) Sez. II, sent. n. 46609 del 19-11-2009 (ud. del 19-11-2009), P.B. (rv. 245419) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione alla moglie). (Rigetta, Gip Trib. Modica, 26/02/2009) Sez. VI, sent. n. 2013 del 18-11-2009 (ud. del 18-11-2009), S.A. c. C.M. (rv. 245769)

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Cassazione Penale Fattispecie La condotta vessatoria integrante "mobbing" non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati. (Fattispecie nella quale, in fase cautelare, l'indagato, direttore generale di un'azienda municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani è stato ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata). (Rigetta, Trib. lib. Perugia, 10/11/2008) Sez. VI, sent. n. 28553 del 18-03-2009 (ud. del 18-03-2009), (rv. 246637) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza sessuale L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al toccamento e palpeggiamento - anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.. (Fattispecie nella quale le vittime, minori di età, dopo essere state forzatamente denudate, erano state costrette a subire palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime suscitando lo scherno e la derisione degli astanti). (Rigetta, App. Lecce, 19 Marzo 2008) Sez. III, sent. n. 20927 del 04-03-2009 (ud. del 04-03-2009), C.M. (rv. 244075) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- interferenze illecite nella vita privata Integra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) - e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una 'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 cod. pen. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 cod. pen. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione). (Rigetta, App. Trieste, 11 luglio 2007) Sez. V, sent. n. 11522 del 03-03-2009 (ud. del 03-03-2009), F.M. (rv. 244199) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Il delitto di violenza privata ha in comune, con il delitto di sequestro di persona, l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che, in esso, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 8 luglio 2008) Sez. V, sent. n. 9731 del 03-02-2009 (ud. del 03-02-2009), R.M. (rv. 243022) Cassazione Penale Fattispecie Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle "leges artis", si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 5 Febbraio 2007) Sez. Unite, Sent. n. 2437 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), G.N. (rv. 241752) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- minaccia aggravata Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di (tentata) violenza privata e quello di minaccia aggravata, in quanto quest'ultima costituisce elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata, ed è pertanto in esso assorbita. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 15 Gennaio 2008) Sez. V, Sent. n. 43219 del 17-10-2008 (ud. del 17-10-2008), F.P.G. (rv. 242190)

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato In tema di delitto di violenza privata, integra l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente. (Nel caso di specie, l'agente, nell'ambito di una manifestazione di protesta, aveva impedito al guidatore di un'autovettura di procedere liberamente, ostacolandone la marcia; in motivazione, la S.C. ha escluso, ai fini della sussistenza del reato, la necessità che l'agente abbia procurato danni all'autoveicolo o abbia rivolto minacce al conducente). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 18 Marzo 2008) Sez. V, Sent. n. 41311 del 15-10-2008 (ud. del 15-10-2008), L.R.M. (rv. 242328) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia Il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 4 maggio 2005) Sez. VI, Sent. n. 14 del 09-10-2008 (ud. del 09-10-2008), G.F. (rv. 243185) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- estorsione Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè a una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 21 Novembre 2007) Sez. II, Sent. n. 32358 del 11-07-2008 (ud. del 11-07-2008), M.A. (rv. 240637) Cassazione Penale Circostanze aggravanti Il reato di violenza privata è aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso qualora sia motivato esclusivamente dalla considerazione della vittima come appartenente a una razza diversa e sia posto in essere pronunciando un'espressione - nel caso di specie, "schiaccio il negro" - costituente manifestazione di disprezzo e avversione nei confronti di una persona di colore idonea a far sorgere nei presenti identici sentimenti. (Rigetta, App. Torino, 4 dicembre 2007) Sez. V, Sent. n. 38217 del 12-06-2008 (ud. del 12-06-2008), M.R. (rv. 241640) Cassazione Penale Elemento materiale del reato L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poichè, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria ma non quello di violenza privata. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. lib. Roma, 22 Gennaio 2008) Sez. V, Sent. n. 35237 del 23-05-2008 (ud. del 23-05-2008), M.G. (rv. 241159) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- atti osceni Il compimento di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, punibile ai sensi dell'art. 527 cod.pen., non comporta anche la configurabilità del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi, senza esservi in alcun modo costretti. (Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 17 Gennaio 2007) Sez. V, Sent. n. 45025 del 06-11-2007 (ud. del 06-11-2007), M.L. (rv. 237980) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza privata colui il quale, a fronte dell'illegittima occupazione, da parte di un pedone, di uno spazio destinato al parcheggio

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di autoveicoli, nell'attesa del sopraggiungere di un determinato veicolo, adoperi violenza o minaccia per ottenere la liberazione di detto spazio onde potervi parcheggiare il proprio veicolo. (Annulla senza rinvio, App. Trento, 15 Dicembre 2005) Sez. V, Sent. n. 43873 del 18-10-2007 (ud. del 18-10-2007), S.A. (rv. 237976) Cassazione Penale Fattispecie Integra il delitto di violenza privata (art. 610 cod.pen.), la condotta di colui che - nel corso di una lite con minacce e lesioni per motivi di viabilità stradale - si appropri delle chiavi di avviamento del motore dell'auto della parte lesa, temporaneamente fermata nella sede autostradale, considerato che tale condotta è preordinata a costringere l'automobilista, obbligato a non occupare tale sede più del tempo strettamente necessario, a perdere, sia pure per breve tempo, il potere di utilizzo del mezzo e, quindi, a non riprendere la marcia, subendo una limitazione della propria libertà psichica. (Rigetta, App. Firenze, 30 Gennaio 2007 ) Sez. V, Sent. n. 36082 del 09-07-2007 (ud. del 09-07-2007), U.M. (rv. 237727) Cassazione Penale Fattispecie Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali, priva di data, con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione qualora non avessero firmato la lettera. (Rigetta, App. Palermo, 6 marzo 2006) Sez. V, Sent. n. 17444 del 15-03-2007 (ud. del 15-03-2007), G.M. (rv. 236557) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata). (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. invece di quello di cui all'art. 393 cod. pen. nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa). (Annulla con rinvio, App. L'Aquila, 31 ottobre 2002) Sez. V, sent. n. 38820 del 26-10-2006 (ud. del 26-10-2006), Barattelli e altri (rv. 235765) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza sessuale In tema di reati sessuali, è ammissibile il concorso del reato di violenza sessuale con il delitto di violenza privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa di cui all'art. 609 bis cod. pen., rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la coartazione morale a trattenersi nel luogo di lavoro oltre l'orario, imposta con abuso della posizione di datore di lavoro, come condotta autonoma rispetto alla minaccia di licenziamento, utilizzata invece per costringere la vittima ad acconsentire al soddisfacimento delle pulsioni libidinose dell'agente). (Rigetta, App. Trieste, 15 dicembre 2003) Sez. III, sent. n. 33662 del 20-09-2006 (ud. del 20-09-2006), D.L.G. (rv. 234789) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Integra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che

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ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. (Annulla con rinvio, App. Bolzano, 10 marzo 2005) Sez. V, sent. n. 21779 del 17-05-2006 (ud. del 17-05-2006), (rv. 234712) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso. (Rigetta, App. Palermo, 20 aprile 2005) Sez. V, sent. n. 16571 del 20-04-2006 (ud. del 20-04-2006), B.T. e altri (rv. 234458) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Integra il delitto di tentata estorsione (art. 56 e 629 cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata) - la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro (nella specie cinquantamila lire al giorno) dal soggetto passivo, per consentirgli di esercitare la prostituzione in un dato luogo, considerato che entrambe le fattispecie incriminatrici in questione (estorsione e violenza privata) tutelano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ma ricorre il delitto di estorsione allorché (come nella specie) la coartazione sia preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto. (Annulla senza rinvio, App. Cagliari, 5 Maggio 2005) Sez. V, sent. n. 32011 del 19-04-2006 (ud. del 19-04-2006), Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Cagliari c. A.R. (rv. 235195) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610) la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. nell'invito a ritirare la querela, formulato al querelante, da soggetto notoriamente pregiudicato in presenza dei querelati). (Rigetta, App. Catanzaro, 17 Novembre 2004) Sez. V, sent. n. 7214 del 26-01-2006 (ud. del 26-01-2006), A.N. (rv. 233606) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto ricorrere il reato di estorsione per le modalità di intimidazione cui la parte lesa era stata sottoposta da parte di terzi, su mandato del titolare del credito). Sez. II, sent. n. 47972 del 10-12-2004 (ud. del 01-10-2004) (rv 230709). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Nel reato di violenza privata la condotta è diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà fisica della vittima, incidendo sull'autonomia dei movimenti e di locomozione per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile. (Nel caso di specie, la Corte ha qualificato come violenza privata la condotta di due ufficiali di Polizia giudiziaria che, nell'esercizio delle loro funzioni e in violazione di norme di legge, avevano costretto a salire sull'autovettura di servizio una persona dalla quale, con ripetute minacce, volevano avere informazioni su un traffico di stupefacenti). Sez. VI, sent. n. 41972 del 27-10-2004 (ud. del 27-09-2004) (rv 229900).

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti addirittura in sevizie (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili gli elementi costitutivi del delitto di estorsione nella condotta di colui che, per conseguire una somma di denaro di gran lunga superiore rispetto al credito vantato, suscettibile di azione dinanzi al giudice, aveva spento una sigaretta sul collo della vittima). Sez. I, sent. n. 10336 del 04-03-2004 (ud. del 02-12-2003) (rv 228156). Cassazione Penale Elemento materiale del reato In tema di violenza privata (art. 610 c.p.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe evitato, impedendole, altresì, di entrare in una cabina telefonica e di telefonare). Sez. V, sent. n. 3403 del 29-01-2004 (ud. del 17-12-2003) (rv 228063). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- abuso di ufficio Atteso il carattere residuale del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 cod. pen., anche dopo la novella della L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi, in applicazione della regola della specialità sancita dall'art. 15 cod. pen., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di violenza privata e lesioni, aggravati entrambi ex art. 61, n. 9, cod. pen. Sez. VI, sent. n. 49536 del 31-12-2003 (ud. del 01-10-2003), Donno (rv 228859). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve (la Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona). Sez. V, sent. n. 43713 del 30-12-2002 (ud. del 22-11-2002), Malatesta (rv 223503). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa, che si viene a trovare nell'impossibilità di eseguire una qualsiasi manovra di emergenza - di arresto o deviazione del veicolo - per evitare la collisione. Sez. I, sent. n. 32001 del 26-09-2002 (cc. del 06-09-2002), Cabiale (rv 222349). Cassazione Penale Fattispecie È ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'@@art. 1@@ del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di "blocco stradale"), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona

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offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli). Sez. V, sent. n. 21228 del 24-05-2001 (ud. del 07-02-2001), Moschella (rv 219028). Cassazione Penale Elemento materiale del reato In tema di violenza privata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ma non quello di violenza privata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la carenza di detta "determinatezza" si evincesse dalla stessa contestazione accusatoria in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria erano ritenuti integranti, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui le persone offese sarebbero state costrette, mentre l'obiettivo avuto di mira dall'imputato (l'interruzione di un rapporto matrimoniale) veniva qualificato come ulteriore connotazione soggettiva della condotta incriminata). Sez. V, sent. n. 2480 del 27-06-2000 (cc. del 18-04-2000), P.M. c. Ciardo (rv 216545). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia Il delitto di violenza privata si consuma ogni qualvolta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi - per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco). Sez. V, sent. n. 5593 del 12-05-2000 (ud. del 10-03-2000), Famularo (rv 216111). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- abuso di autorità mediante ingiurie nei confronti di inferiore di grado Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e quello di abuso di autorità mediante ingiurie nei confronti di inferiore di grado (art. 196 cod. pen. mil. pace), che rimane dunque assorbito nel primo. Nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen., infatti, il soggetto attivo, con violenza o minaccia, mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mentre, nel reato militare, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore nei confronti dell'inferiore, è fine a se stessa, poiché la norma non specifica lo scopo che l'agente intende raggiungere. Sez. V, sent. n. 14718 del 29-12-1999 (cc. del 18-11-1999), Simionato (rv 215194). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie, percosse al debitore). Sez. V, sent. n. 13162 del 17-11-1999 (cc. del 01-10-1999), Rotondo (rv 214974). Cassazione Penale "Ne bis in idem": proscioglimento per mancanza di querela in ordine al delitto di atti di libidine violenti e rinvio a giudizio per il delitto di violenza privata Poiché nel delitto di atti di libidine violenti la violenza viene in considerazione, secondo lo schema del reato complesso, in quanto elemento costitutivo della condotta, nel caso in cui il comportamento dell'agente, isolatamente considerato, possa essere riportato alla fattispecie criminosa della violenza privata, lo stesso - una volta che sia stato giudicato per il delitto di cui all'art. 521 cod. pen. - non può essere sottoposto a nuovo giudizio per quel frammento del suo operato, consistito nella violenza dispiegata per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose. (Fattispecie in cui l'imputato, prosciolto per improcedibilità per mancanza di querela con riferimento al reato ex art. 521 cod. pen., era poi stato rinviato a giudizio e condannato per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.). Sez. V, sent. n. 13261 del 17-11-1999(ud. del 21-10-1999), Giordano (rv 214604).

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Cassazione Penale Fattispecie Per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di "costrizione" essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia. (Fattispecie, relativa al blocco di un'autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente in modo tale che la parte lesa non poteva in alcun modo spostare la macchina, e in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della violenza). Sez. V, sent. n. 11875 del 16-11-1998 (cc. del 30-09-1998), Carletti (rv 211927). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione). Sez. V, sent. n. 1195 del 07-05-1998 (ud. del 27-02-1998), Piccinin (rv 211230). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata (art. 610 cod. pen.) o esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), nel costringere, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale. (Fattispecie in cui gli imputati avevano indotto la vittima a consegnare loro il denaro dovuto ad un terzo, con il quale peraltro erano d'accordo nel senso che il 50% del credito recuperato avrebbe costituito il loro compenso.) Sez. V, sent. n. 5193 del 05-05-1998 (cc. del 27-02-1998), P.G (rv 211492). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa, e in particolare a quella di cui all'art. 610 cod. pen., la quale, infatti, è applicabile quando, per difetto dei presupposti o dell'elemento psicologico, non ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. Sez. V, sent. n. 2164 del 20-02-1998 (cc. del 20-01-1998), Ottaviano (rv 209812). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Può parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione dell'inidoneità dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potrà parlarsi di una sua "impossibilità" in senso tecnico e di conseguenza invocare l'impunità. È perciò del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilità d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza. Sez. V, sent. n. 11890 del 18-12-1997 (cc. del 22-10-1997), Guidozzi (rv 209645). Cassazione Penale Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi In tema di applicazione delle sanzioni sostitutive, non ubbidisce a criteri di logica argomentativa basare esclusivamente sul reato contestato, il quale assuma normativamente ad elemento costitutivo l'uso della forza fisica, un giudizio di pericolosità dell'agente che sia ostativo alla sostituzione della pena detentiva

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breve. (Fattispecie relativa al reato di violenza privata, con riferimento al quale il giudice di merito aveva negato la sostituzione della pena detentiva ravvisando nel fatto "una certa pericolosità ed un comportamento violento ed aggressivo"; la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato, ha precisato altresì che una simile argomentazione porterebbe alla conclusione che in nessun caso di imputazione ex art. 610 cod. pen. con uso di violenza sarebbe possibile applicare l'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, pure in assenza di impedimenti di carattere soggettivo ed oggettivo, laddove l'art. 60 della legge citata non ricomprende, tra i reati per i quali è esclusa la pena sostitutiva, l'art. 610 cod. pen.). Sez. V, sent. n. 10495 del 20-11-1997 (cc. del 22-10-1997), Siracusano (rv 209025). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale rispetto al delitto di violenza privata, fungendo da elementi specializzanti, oltre al conseguimento di un ingiusto profitto, il correlativo danno per la persona offesa. Sez. I, sent. n. 7856 del 09-08-1997 (cc. del 10-06-1997), Nicosia (rv 208262). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- estorsione L'agente che con violenza e minaccia, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria, terrorizza gli operai di un cantiere al punto da costringerli a sospendere i lavori e ciò al fine di costringere l'imprenditore datore di lavoro a versare una somma di danaro, realizza due reati (quello di violenza privata in danno degli operai e quello di estorsione, consumata o tentata, in danno dell'imprenditore) del tutto autonomi, corrispondenti a due fatti distinti in danno di differenti vittime. Tale ipotesi configura non un caso di concorso apparente di norme, bensì di concorso di reati. Sez. VI, sent. n. 3004 del 26-03-1996 (cc. del 08-01-1996), De Mari (rv 204378). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- ratto a fine di libidine Nel fatto di trattenere un minore nel bagno, mediante chiusura a chiave della porta, al fine di commettere il reato di atti di libidine violenti, sono da individuare gli estremi non già della violenza privata, ma quelli del ratto a fine di libidine, poiché tale reato ricorre quando il colpevole, anche per breve tempo, sottrae o ritiene in un luogo la persona offesa, al fine di sfogare la sua libidine. (Nella specie, la S.C., nell'annullare la sentenza, ha osservato che il tribunale avrebbe dovuto ritenere non corretta la qualificazione giuridica data al fatto - violenza privata e atti di libidine violenti - e quindi respingere la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, non essendo consentito che, in violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., il patteggiamento sulla pena si trasformi in patteggiamento sul tipo di reato da addebitare all'imputato). Sez. III, sent. n. 609 del 07-03-1996 (ud. del 08-02-1996), Rominucci (rv 204724). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina In ordine alla configurazione del reato di rapina (art. 628 cod. pen.), la violenza - come la minaccia - ne sono elementi costitutivi, e rimangono perciò in essa assorbiti in forza del principio di specialità, soltanto quando tra essi intercede un nesso causale, con carattere di immediatezza, per cui l'impossessamento derivi direttamente dalla violenza stessa. Sez. I, sent. n. 10812 del 31-10-1995 (cc. del 12-09-1995), Mannino (rv 202668). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- percosse Non è configurabile il concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 610 e 581 cod. pen., dal momento che la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi, ma solo sensazioni dolorifiche. Sez. V, sent. n. 4669 del 27-04-1995 (cc. del 07-02-1995), Pagano (rv 201314). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Il delitto di violenza privata può ben concorrere con quello di sequestro di persona. Non può, infatti, ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.: il sequestro di persona priva la parte offesa della libertà di

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movimento e della scelta del luogo in cui stare; nella fattispecie, prevista dall'art. 610 c.p. è invece tutelata la libertà psichica di fare o di non fare alcunché senza essere costretti da altri. La coazione al compimento di singoli atti che, senza la minaccia o la violenza (nella specie, una telefonata al marito sotto coazione di coltello puntato al collo), il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità o un elemento della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì un'attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione di libertà di movimento, integra l'autonomo reato di violenza privata, concorrente con quello di cui all'art. 630 cod. pen. Sez. VI, sent. n. 2780 del 16-03-1995 (cc. del 17-01-1995), Cocco (rv 200681). Cassazione Penale Tentativo Il tentativo di violenza privata può essere commesso non solo nei confronti di persone determinate, di cui l'agente abbia nozione, ma anche nei confronti di persone sconosciute, contro le quali si diriga indiscriminatamente l'azione violenta o minatoria. (Fattispecie relativa al lancio di sassi da un cavalcavia sulla sottostante carreggiata autostradale. La S.C. ha stabilito che è indubbia l'efficacia deterrente sia del getto che del collocamento delle pietre, ancorché coloro che percorrono il tratto di strada non interrompano la marcia). Sez. V, sent. n. 1628 del 17-02-1995 (cc. del 26-01-1995), Gioventù (rv 201041). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni I fatti di violenza o minaccia, attuati per coartare la volontà di persone estranee al conflitto di interessi che oppone l'agente ad altri, integrano oltre all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno dell'antagonista, anche il reato di violenza privata in danno di tali persone, ancorché l'agente si prospetti come finalità definitiva della condotta la reintegrazione di un diritto, preteso verso il soggetto in conflitto, ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso dei reati poiché difettava il collegamento immediato tra la minaccia rivolta ad alcune persone ed il fine degli agenti di farsi ragione da se stessi nei confronti della società, ritenuta debitrice, appaltante i lavori alle suddette persone). Sez. V, sent. n. 12262 del 06-12-1994 (cc. del 06-10-1994), Scattaretica (rv 200295). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- attentato contro i diritti politici del cittadino L'elemento materiale del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta esplicantesi in violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. L'art. 610 cod. pen., che prevede il reato di violenza privata, delinea una fattispecie generica e sussidiaria, sicché questa è destinata ad essere assorbita in quella specifica di cui all'art. 294 cod. pen., in virtù del principio di specialità fissato dall'art. 15 cod. pen. (Fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione come giardiniere del Comune, dallo stesso presentata. La S.C. ha statuito che correttamente il giudice di merito aveva ravvisato il delitto ipotizzato dall'art. 294 cod. pen.). Sez. I, sent. n. 11055 del 02-12-1993 (cc. del 14-10-1993), Renna (rv 197545). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Con la norma contenuta nell'art. 610 cod. pen. si tutela la libertà di autodeterminazione spontanea dell'individuo, al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta. Se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, che può anche essere non patrimoniale, con altrui danno, che non può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, dovendo consistere in un'effettiva "deminutio patrimonii", ricorre il delitto di estorsione. Sez. I, sent. n. 1683 del 08-06-1993 (ud. del 22-04-1993), Puglisi (rv 194418). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina La violenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il possessore ovvero nei confronti di altra persona diversa dal detentore della cosa, purché tra la violenza e l'impossessamento interceda un nesso di causalità tale che abbia carattere d'immediatezza, sicché l'impossessamento sia derivazione diretta della violenza stessa. Ne

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deriva l'assorbimento, in virtù del principio di specialità, della violenza privata, nella fattispecie, di rapina. (La Suprema Corte ha ritenuto assorbiti nella rapina i reati di violenza privata commessi in danno dei funzionari e di quanti, essendo presenti nei locali della banca, avrebbero potuto ostacolare il fine delittuoso con la reazione). Sez. I, sent. n. 1771 del 23-02-1993 (cc. del 30-11-1992), Colla (rv 193519). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina La violenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il possessore ovvero nei confronti di altra persona diversa dal detentore della cosa, purché tra la violenza e l'impossessamento interceda un nesso di causalità tale che abbia carattere d'immediatezza, sicché l'impossessamento sia derivazione diretta della violenza stessa. Ne deriva l'assorbimento, in virtù del principio di specialità, della violenza privata, nella fattispecie, di rapina. (La Suprema Corte ha ritenuto assorbiti nella rapina i reati di violenza privata commessi in danno dei funzionari e di quanti, essendo presenti nei locali della banca, avrebbero potuto ostacolare il fine delittuoso con la reazione). Sez. I, sent. n. 1771 del 23-02-1993 (cc. del 30-11-1992), Colla (rv 193519). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Il reato di violenza privata non necessariamente è assorbito in quello di sequestro di persona, dal quale, invece, si può differenziare per la diversità della condotta tenuta dagli imputati con riferimento alla diversità dei beni tutelati dalle due norme incriminatrici rispettivamente concernenti la libertà personale e quella morale del soggetto passivo. Né può essere utilmente richiamato il carattere di sussidiarietà riconosciuto al reato di cui all'art. 610 cod. pen., che rileva solo quando il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente preveduto dalla legge. (Nella fattispecie, nel corso di una rapina a mano armata, gli autisti di un autotreno erano stati impediti ad allontanarsi ed inoltre costretti dai rapinatori sotto la minaccia delle armi a dirigersi verso l'autostrada, di modo che non solo erano stati impediti ad agire liberamente allontanandosi dal mezzo di cui avevano perso la disponibilità, ma erano stati costretti sotto la minaccia delle armi a tenere un ben determinato comportamento con palese coartazione dello loro volontà). Sez. II, sent. n. 2850 del 16-03-1992 (cc. del 05-12-1991), Filippone (rv 189491). Cassazione Penale Amnistia In tema di amnistia e condono, la mancata inflizione dell'aumento di pena relativo alla circostanza aggravante, pur sempre ritenuta sussistente, anche nell'ipotesi della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti, non può avere l'effetto di alterare il tipo di illecito per il quale fu pronunciata condanna. Ne consegue che il delitto di violenza privata aggravata, ai sensi dell'art. 610, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi oggettivamente escluso dall'amnistia per il disposto della lett. c), n. 25, dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75. Sez. I, sent. n. 3292 del 08-10-1991 (ud. del 20-09-1991), Ceccarelli (rv 188424). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- estorsione Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia profferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè ad una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen. Sez. II, sent. n. 8831 del 05-09-1991 (cc. del 30-01-1991), Bontempo (rv 188122). Cassazione Penale Fatto commesso da più persone La Corte di Cassazione può d'ufficio mutare, in senso più grave, la qualificazione giuridica del fatto ed escludere l'applicazione dell'amnistia che sarebbe applicabile, invece, al reato originariamente contestato. (Fattispecie in tema di violenza privata, la cui aggravante del secondo comma dell'art. 610 cod. pen. non era stata indicata esplicitamente nella relativa imputazione, né calcolata in sentenza, trattandosi di reato unificato dalla continuazione, ma appartenente comunque al fatto contestato, in quanto l'episodio di violenza risultava congiuntamente e simultaneamente esercitato dai due imputati). Sez. II, sent. n. 8293 del 29-07-1991 (cc. del 12-07-1990), Spigolon (rv 187924).

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il concetto di utilità nel delitto di concussione consiste in un vantaggio per il patrimonio o per la personalità del soggetto attivo. E invero l'utilità viene indicata dall'art. 317 cod. pen., senza alcuna specificazione, in alternativa al danaro, come dazione o promessa conseguente alla condotta del concussore, e ciò per porre un parametro di affinità tra la stessa utilità e il danaro, nel senso che entrambe le prestazioni convergono nel medesimo significato, attingendo giuridicità dal contenuto economico-patrimoniale. (Nella specie, la Suprema Corte ha escluso dal concetto di utilità quella derivante al pubblico ufficiale dall'omessa denuncia nei suoi confronti di fatti di violenza privata commessi, ravvisandosi quindi nel fatto il diverso delitto di violenza privata). Sez. III, sent. n. 6400 del 10-06-1991 (cc. del 03-05-1991), Tebaldi (rv 188541). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la minaccia con pistola, estrinsecatasi con la frase che se la parte offesa avesse presentato denuncia alla Polizia per le lesioni subite sarebbe stata ammazzata, costituisce tentativo di violenza e non minaccia). Sez. V, sent. n. 2492 del 25-02-1991 (cc. del 31-01-1991), Napoli (rv 186479). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona e cioè della libertà di scelta del luogo ove restare o muoversi nello spazio, a nulla rilevando la durata della privazione della libertà che può essere limitata ad un tempo anche breve. (Nella fattispecie, è stato altresì ritenuto che: a) quando l'agente non solo priva il soggetto passivo della sua libertà personale ma gli impone di fare, tollerare o omettere qualcosa, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza privata, essendo diversi i beni giuridici offesi e realizzandosi conseguentemente due diversi eventi; b) ove con la limitazione della libertà di locomozione si tenda a far valere arbitrariamente le proprie ragioni, si ha concorso dei due reati di sequestro di persona e di ragion fattasi). Sez. V, sent. n. 16094 del 05-12-1990 (cc. del 14-11-1990), Mariani (rv 185968). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- maltrattamenti in famiglia Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 cod. pen., può concorrere (materialmente) con il reato di cui all'art. 610 cod. pen., qualora le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, anche - come nel caso di specie - con l'intento criminoso di obbligare la moglie ad abbandonare il domicilio coniugale e quindi con violazione di una obiettività giuridica (libertà psichica e morale di decisione tutelata dall'art. 610 cod. pen., diversa da quella tutelata dall'art. 572 cod. pen., che è l'assistenza familiare in generale (capo IV del titolo XI). Sez. VI, sent. n. 14413 del 02-11-1990 (cc. del 18-12-1989), Billizzi (rv 185647). Cassazione Penale Tentativo La violenza richiesta ai fini del delitto di violenza privata consiste in un'energia fisica che può esercitarsi sulle persone (ma anche sulle cose) e tale costrizione di altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa può essere realizzata con i mezzi più diversi, la cui idoneità va valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo che si intende privare della capacità di autodeterminazione secondo la propria libera volontà. Quando tale costrizione non si sia verificata per fatto indipendente dalla volontà del colpevole è configurabile il tentativo di violenza privata. Sez. I, sent. n. 6271 del 30-04-1990 (cc. del 19-01-1990), Isaia (rv 184195).

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di estorsione costituisce un titolo specifico di violenza privata differenziandosi da questo, di cui presenta tutti i requisiti, soltanto per l'elemento dell'ingiusto profitto con danno altrui che nell'estorsione costituisce lo scopo caratteristico dell'azione ed il momento consumativo del reato. Sez. I, sent. n. 679 del 18-01-1990 (cc. del 07-11-1989), Nappa (rv 183100). Cassazione Penale Fattispecie In tema di circolazione stradale, risponde del delitto di violenza privata il conducente che compie deliberati atti emulativi tali da interferire (consistentemente) nella condotta di guida di altro utente della strada, costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere. Ne consegue che, qualora, a seguito di tali interferenze, il soggetto passivo incorra in infortunio, concorre l'addebito di omicidio o di lesioni colpose duplicemente aggravati dalla disposizione di cui all'art. 586 cod. pen. e dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. (Dalla fattispecie risulta che un automobilista, dopo un battibecco con un motociclista, determinato da motivi di viabilità, avendo questi ripreso la marcia, lo raggiungeva velocemente compiendo nei confronti del primo atti emulativi, tra cui quello di sorpasso "stretto", tanto che la parte posteriore dell'automobile, in fase di rientro, attingeva la manopola del manubrio della motocicletta causando la perdita di equilibrio del conducente e la sua rovinosa caduta con conseguenze letali. L'automobilista fu ritenuto colpevole di violenza privata ed omicidio colposo pluriaggravato, come in massima). Sez. IV, sent. n. 13078 del 03-10-1989 (cc. del 16-05-1989), Cerea (rv 182185). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto, la sottoposizione ad una perquisizione arbitraria e, per ciò, ingiustificata di una persona, da parte di un soggetto privo di qualsiasi legittimazione, costituisce un fatto di violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, avuto riguardo alle condizioni particolari e ambientali in cui la stessa venga a trovarsi e, quindi, si svolga il fatto, che siano idonee ad eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà. Sez. II, sent. n. 11641 del 07-09-1989 (cc. del 06-03-1989), Savini (rv 182005). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito. Sez. V, sent. n. 9082 del 03-07-1989 (cc. del 02-03-1989), Magnolo (rv 181716). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia Mentre nel delitto di minaccia si prescinde dal fine prefissosi dall'agente, tale fine, invece, viene in considerazione nel delitto di violenza privata, in cui l'uso della minaccia (come della violenza) è diretto a coartare la volontà della persona offesa; né rileva, in riferimento a tale reato, l'immediatezza del raggiungimento dello scopo. Sez. V, sent. n. 5400 del 13-04-1989 (cc. del 09-02-1989), Eutizi (rv 181021). Cassazione Penale Esercizio di un diritto

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Ai fini della sussistenza o meno del reato di violenza privata, la coazione deve ritenersi giustificata non solo quando ricorra una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51-54 cod. pen., ma anche quando la violenza o la minaccia siano adoperate per impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato; invece, la violenza o la minaccia sono punibili se con esse si voglia costringere altri ad adempiere ad un dovere giuridico o ad astenersi da una condotta genericamente illecita o immorale. Però, anche nella prima ipotesi, quando cioè la coazione sia usata per impedire la commissione di un reato, non può prescindersi da un criterio di proporzionalità tra il mezzo adoperato e il reato che s'intendeva impedire. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, gli imputati, che armati di crick e spranghe di ferro avevano aggredito e ferito altri giovani di opposta fazione politica, avevano sostenuto che intendevano impedire la perpetrazione del reato di affissione di stampati al di fuori degli appositi spazi, contravvenzione peraltro depenalizzata). Sez. V, sent. n. 5423 del 13-04-1989 (cc. del 07-06-1988), Bajona (rv 181031). Cassazione Penale Fattispecie Non esclude la configurabilità del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., il fatto che con una manovra di retromarcia più o meno complessa la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi, affiancata e sopravanzata da altro autoveicolo posto dal conducente di traverso rispetto al flusso della circolazione. Infatti, il delitto di violenza privata, che è reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all'arresto, poiché è irrilevante che gli effetti dell'imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli. Sez. V, sent. n. 10834 del 11-11-1988 (cc. del 06-04-1988), Baldini (rv 179650). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 cod. pen., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza - fisica o morale - per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi". Sez. I, sent. n. 10534 del 26-10-1988 (cc. del 22-03-1988), Marangiu (rv 179558). Cassazione Penale Sussidiarietà del reato Il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l'altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo. Sez. II, sent. n. 4996 del 22-04-1988 (cc. del 07-12-1987), Anglisani (rv 178208). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- danneggiamento Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635, capoverso, n. 1, cod. pen. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di costringere il soggetto passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o la minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata. Sez. V, sent. n. 4791 del 20-04-1988 (cc. del 20-01-1988), Sgariglia (rv 178179). Cassazione Penale

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Differenze da altri reati:- estorsione Per la sussistenza del delitto di estorsione, il profitto deve considerarsi ingiusto quando la pretesa perseguita non sia tutelata in modo diretto o indiretto dall'ordinamento, concentrandosi in un vantaggio che non possa ritenersi giuridicamente dovuto all'agente; mentre il danno deve consistere in una diminuzione patrimoniale subita dall'offeso. (Nella specie, si è ritenuto che per tale motivo correttamente fosse stato chiamato a rispondere di estorsione e non di violenza privata il giocatore di carte vittorioso che aveva realizzato con violenza la pretesa - non tutelata dall'ordinamento neanche con l'eccezione della "soluti retentio" in caso di adempimento coatto - di ottenere dai giocatori perdenti il pagamento del debito di gioco). Sez. V, sent. n. 1733 del 11-02-1988 (cc. del 21-10-1987), Petrelli (rv 177559). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'azione o dell'omissione o il permanere degli effetti. Sez. V, sent. n. 1738 del 11-02-1988 (cc. del 03-11-1987), Benocci (rv 177562). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia Il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, si differenzia da quello di cui all'art. 612 cod. pen., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere un'intensità di contenuto da apparire idonea al fine propostosi dall'agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo. Ne consegue che risponde di violenza privata e non di minacce colui il quale minacci la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nell'abitazione che di tollerare le sue intemperanze. Sez. I, sent. n. 11525 del 12-11-1987 (cc. del 28-05-1987), Giardino (rv 176995). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Sussiste il delitto consumato, e non tentato, di violenza privata nel caso in cui i soggetti agenti, nel corso di una manifestazione pacifista, ostacolino - sdraiandosi con i loro corpi sulla sede stradale - l'accesso ad uno stabilimento militare, attraverso l'ingresso principale, degli automezzi allo stesso diretti. Infatti, trattasi di reato istantaneo, nel senso che esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta, di fatto, costretta a fare, tollerare, omettere qualcosa senza bisogno che l'azione abbia avuto un effetto continuativo. Sez. VI, sent. n. 7860 del 30-06-1987 (cc. del 24-03-1987), Batter (rv 176286). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Le ipotesi delittuose di violenza privata e di sequestro di persona si differenziano poiché, mentre la prima ha riguardo all'autonomia della volizione e dell'azione del soggetto ed abbraccia, quindi, tutta l'area delle possibili determinazioni dello stesso, la seconda attiene all'autonomia dei movimenti e di locomozione del soggetto e, cioè, alla cosiddetta autonomia cinetica. Sez. V, sent. n. 5089 del 24-04-1987 (cc. del 11-02-1987), Ruocco (rv 175780). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona È configurabile il reato di violenza privata e non quello di sequestro di persona nella condotta dei dipendenti di uno stabilimento, i quali - costantemente animati dall'intenzione di indurre i dirigenti ad intervenire su una questione dibattuta tra lavoratori e datori di lavoro - costringano costoro a lasciare il loro ufficio ed a prendere la parola sugli argomenti controversi in un'assemblea, intrattenuta negli ampi locali della sala mensa. Sez. V, sent. n. 5089 del 24-04-1987 (cc. del 11-02-1987), Ruocco (rv 175781). Cassazione Penale Momento consumativo del reato

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Il delitto di violenza privata tende a garantire non la libertà fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell'individuo e perciò si realizza quando l'agente, col suo comportamento violento o intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. Presupposto essenziale del delitto è dunque la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa e il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o della minaccia, sia rimasto costretto contro la sua volontà a fare, tollerare o omettere qualche cosa, mentre si ha soltanto tentativo, sempre che ne ricorrano tutti gli altri requisiti, allorché non sia stato raggiunto l'effetto voluto. Questo effetto è quello che l'agente si propone di realizzare e s'identifica pertanto, anche nella prospettiva psicologica, con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento, senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell'azione. Sez. V, sent. n. 4554 del 14-04-1987 (cc. del 14-01-1987), Amore (rv 175659). Cassazione Penale Pluralità di atti In tema di violenza privata l'azione deve considerarsi unica anche in presenza di una pluralità di atti tipici, quando questi si presentino offensivi del medesimo interesse tutelato e si svolgano in un unico contesto. Sez. V, sent. n. 4554 del 14-04-1987 (cc. del 14-01-1987), Amore (rv 175658). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- lesioni personali volontarie L'azione violenta diretta a ledere l'integrità fisica della vittima non comporta la lesione della sua sfera psichica, annullandone la capacità di autodeterminazione; diversamente, l'inevitabile costrizione a subire l'azione violenta insita nella consumazione del reato di lesioni volontarie comporterebbe necessariamente e sempre la configurazione, oltre che del reato di cui all'art. 582 cod. pen., anche di quella del reato di violenza privata, pur se l'azione aggressiva non fosse rivolta contro la sfera della libertà psichica dell'aggredito. Sez. V, sent. n. 1367 del 06-02-1987 (cc. del 26-11-1986), Pantone (rv 175036). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Qualora la violenza privata non sia strettamente funzionale alla privazione della libertà personale, e costituisca, cioè, un mezzo esecutivo del sequestro di persona, si è in presenza di una pluralità di azioni delittuose con distinte lesioni dei diversi beni giuridici tutelati. In tal caso i reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. concorrono materialmente. Sez. V, sent. n. 10841 del 14-10-1986 (cc. del 09-05-1986), Giorgini (rv 173955). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- abuso dei mezzi di correzione e di disciplina L'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall'art. 571 cod. pen. presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito (abuso); ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno. (Nella specie, è stato ritenuto che le frustate a sangue e le punizioni umilianti e degradanti, quali: pulire il pavimento con la lingua, mangiare in ginocchio per un mese, cospargere la vittima di pomate irritanti ecc., integrino gli estremi del reato di violenza privata). Sez. V, sent. n. 10841 del 14-10-1986 (cc. del 09-05-1986), Giorgini (rv 173956). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata nella nozione di minaccia rientra qualsiasi comportamento ed atteggiamento intimidatorio dell'agente idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà, senza che occorra una minaccia verbale ed esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi atteggiamento o comportamento, tanto verso il soggetto passivo quanto verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Pertanto basta anche il semplice atteggiamento personale dell'agente o il compimento di atti, che normalmente potrebbero sembrare indifferenti, per dare luogo alla minaccia, quando da tale atteggiamento o da tali atti, in considerazione

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delle speciali condizioni ambientali e personali delle parti, rimane impressionata la psiche di una di esse e costretta la sua volontà. Sez. V, sent. n. 8291 del 12-08-1986 (cc. del 21-05-1986), Castagnino (rv 173586). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza). Sez. II, sent. n. 7382 del 11-07-1986 (cc. del 18-03-1986), Cirillo (rv 173384). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni La differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata sta nel fatto che per il primo è richiesto il dolo specifico consistente nel fine particolare ed esclusivo di esercitare un diritto, rimanendo in tal modo assorbite altre fattispecie quali le minacce, la violenza privata, la violazione di domicilio. Sez. V, sent. n. 6641 del 30-06-1986 (cc. del 11-04-1986), Moncada (rv 173272). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona L'art. 610 cod. pen. (violenza privata) ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Ne deriva che, quando la violenza recata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il più grave e diverso reato di sequestro di persona, costituendo la violenza stessa nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro. (Nella specie, gli imputati non si limitarono a bloccare la autovettura della vittima e a percuoterla, ma salirono sulla sua autovettura, la costrinsero con minacce a girovagare per venti minuti e giungere alla periferia di una città per poi "dargli una lezione"). Sez. V, sent. n. 5700 del 17-06-1986 (cc. del 24-02-1986), Arcane (rv 173153). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertà personale esercitate dall'agente nei confronti di persona sospettata di furto, al fine di ottenere la confessione di tale reato, sono ravvisabili le ipotesi delittuose, formalmente concorrenti, del sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) e della violenza privata (art. 610 cod. pen.) e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.). Infatti, da un lato la privazione o la restrizione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, dall'altro, esula, comunque, il reato di ragion fattasi nel caso in cui il soggetto agisce per l'esercizio non di un preteso diritto, ma di una potestà pubblica (pretesa, questa, arbitraria e illegittima). Sez. V, sent. n. 5618 del 16-06-1986 (cc. del 23-01-1986), Martino (rv 173136). Cassazione Penale Sussidiarietà del reato Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia non sia specificamente preveduto come reato o aggravante di reato da un'altra disposizione di legge; in tale ipotesi il titolo speciale di violenza privata viene assorbito senza riguardo per la sua maggiore o minore gravità, e prevale il reato-fine. Sez. V, sent. n. 2664 del 07-04-1986 (cc. del 13-12-1985), Cavalieri (rv 172333). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Concorrono i reati di violenza privata e di sequestro di persona a scopo di estorsione qualora il sequestrato sia costretto dai rapitori a scrivere lettere ai familiari. Sez. II, sent. n. 2746 del 07-04-1986 (cc. del 18-11-1985), Fragomeni (rv 172336).

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Cassazione Penale Amnistia Ai fini dell'applicazione dell'amnistia ai reati previsti dall'art. 610 cod. pen. (violenza privata) e dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66, (blocco stradale) - che, altrimenti ne sono esclusi per la pena edittale - l'art. 1 del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 richiede che tali reati siano commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di servizi pubblici. Pertanto, non basta l'esistenza di una qualsiasi manifestazione collegabile alla commissione del reato, ma è anche necessario che essa abbia carattere sindacale, cioè sia riferibile ai rapporti fra datori di lavoro e lavoratori nell'ambito della conflittualità, inerente alla lotta sindacale, dei rispettivi interessi, sicché l'amnistia non è applicabile in relazione ad una manifestazione non qualificabile sindacale, anche se abbia finalità politiche. (Nella specie, è stato escluso che le agitazioni per Reggio Calabria capoluogo avessero natura sindacale). Sez. I, sent. n. 402 del 16-01-1986 (cc. del 26-09-1985), Giofrè (rv 171585). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina. Sez. II, sent. n. 275 del 14-01-1986 (cc. del 24-10-1985), Bartolucci (rv 171566). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona I delitti di sequestro di persona e di violenza privata o a pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'elemento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo: nella violenza la coazione dell'agente lede soltanto la libertà psichica limitatamente a un singolo atto del processo di autodeterminazione della parte lesa, nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento o di scelta del luogo in cui stare; quanto all'elemento psichico, nel sequestro di persona l'agente ha il fine immediato di menomare la libertà cinetica, impedendo alla parte lesa di muoversi, mentre nei reati di violenza privata od a pubblico ufficiale l'elemento soggettivo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per indurre taluno a fare od omettere qualcosa. Se la violenza o minaccia usata per porre in essere la coercizione determina la privazione della libertà di locomozione ricorre sempre il delitto di sequestro di persona, indipendentemente dal fine ultimo propostosi dall'agente che non ha alcuna rilevanza negativa sulla sussistenza del dolo generico. Sez. II, sent. n. 7455 del 26-07-1985 (cc. del 07-04-1985), Beruschio (rv 170200). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina Quando dopo l'esecuzione di una rapina, al fine unico di potersi allontanare più agevolmente dal luogo del delitto, gli agenti attuano la restrizione della libertà di locomozione di una persona, tale comportamento non può farsi rientrare nella violenza integratrice del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. perché non ne integra una modalità di attuazione, ma configura una diversa attività criminosa, che realizza l'elemento materiale di un autonomo, concorrente titolo delittuoso. Nel qualificare detto ultimo illecito, occorre stabilire la diversa incidenza del tipo di costrizione imposto alla libertà della vittima: se la violenza è circoscritta ad un singolo atto del processo di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, si avrà la violenza privata; se viene lesa, invece, la libertà fisica del soggetto, intesa come libertà di movimento e si realizza una privazione della libertà che si protrae per un tempo giuridicamente apprezzabile, si avrà il sequestro di persona. (Nella specie, si è ravvisato il sequestro di persona nel comportamento di alcuni rapinatori che, dopo essersi impossessati con violenza e minaccia di beni vari rinvenuti in un'abitazione, avevano costretto un bambino con minacce ad accompagnarli verso l'uscita dello stabile condominiale). Sez. II, sent. n. 4473 del 09-05-1985 (cc. del 25-02-1985), Chiesa (rv 169111). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona La distinzione tra il reato di sequestro di persona e quello di violenza privata consiste nel fatto che, mentre nella violenza privata la lesione della libertà concerne il costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa limitatamente ad un singolo e generico atto di autodeterminazione, nel sequestro di

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persona la limitazione alla libertà di agire si concreta nella privazione della libertà di locomozione o di movimento nello spazio o di libera scelta del luogo dove trattenersi. Sez. I, sent. n. 3718 del 20-04-1985 (cc. del 21-01-1985), Tienti (rv 168807). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Per la configurazione del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., non è necessario che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può anche cadere su di una cosa. (Nella specie, si è ritenuta la sussistenza del reato nel comportamento di alcune persone che, strappando manifesti e volantini, avevano costretto coloro che detto materiale di propaganda dovevano diffondere a subire l'altrui determinazione e, quindi, a interrompere la propria attività). Sez. V, sent. n. 3520 del 17-04-1985 (cc. del 14-02-1985), Cani (rv 168729). Cassazione Penale Fattispecie Ad integrare il reato di cui all'art. 610 cod. pen. è sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia ridotto sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà. Ne consegue che qualora un automobilista sia costretto a rallentare e a fermarsi, anche se per un attimo, a seguito delle manovre di guida di altro automobilista, che, sorpassando e sterzando avanti all'altra autovettura, impedisca concretamente a quest'ultima di continuare la marcia nella propria direzione, si è in presenza di una condotta di guida intimidatoria, diretta al fine di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa e, quindi, di una condotta integratrice del delitto punito dalla norma sopra indicata. Sez. V, sent. n. 2545 del 19-03-1985 (cc. del 09-01-1985), Di Patre (rv 168350). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di violenza privata, è irrilevante che l'agente sia mosso da eventuale fine di scherzo. Questo, infatti, può assumere rilievo come fine mediato, ma ad altri effetti, e cioè solo in quanto - inquadrato nella cornice delle circostanze concomitanti - valga a persuadere che l'agente ha agito con la convinzione dell'esistenza in atto di un consenso del soggetto passivo. Sez. V, sent. n. 2539 del 19-03-1985 (cc. del 12-12-1984), Fioretti (rv 168345). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Risponde del delitto di sequestro di persona, e non di quello di violenza privata, colui il quale realizzi, mediante violenza o minaccia, la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo. Infatti il primo reato, di cui all'art. 605 cod. pen., non può rimanere assorbito da quello di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., poiché quest'ultimo reato, avendo carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge. Sez. I, sent. n. 2082 del 01-03-1985 (cc. del 27-10-1984), Aniello (rv 168102). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona La violenza privata, che è reato a carattere generico e sussidiario previsto per non lasciare impunito alcun fatto abusivo diretto a coartare la volontà individuale, si differenzia dal sequestro di persona in questo: che la violenza privata è uno dei possibili mezzi per attuare la privazione della libertà, mentre l'elemento caratteristico del sequestro di persona consiste nel fatto che l'azione imposta si risolve in una specifica privazione della libertà di locomozione e di movimento. Sez. II, sent. n. 472 del 15-01-1985 (cc. del 22-06-1984), Zaghini (rv 167427). Cassazione Penale Elemento materiale del reato In tema di violenza privata, ad integrare l'elemento della minaccia non occorrono espressioni verbali, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, tanto verso il soggetto passivo quanto verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto. Sez. V, sent. n. 39 del 03-01-1985 (cc. del 18-10-1984), Pizzino (rv 167263). Cassazione Penale

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Differenze da altri reati:- minaccia I delitti di minaccia e di violenza privata differiscono non per la materialità del fatto che può essere identica in ambedue le fattispecie, bensì per l'elemento intenzionale che per la sussistenza del più grave reato di cui all'art. 610 cod. pen. deve contenere appunto un "quid pluris" e cioè la direzione della intimidazione a costringere taluno a fare, tollerare, omettere qualcosa. Sez. V, sent. n. 11247 del 19-12-1984 (cc. del 25-10-1984), Quaranta (rv 167159). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. Sez. V, sent. n. 10148 del 15-11-1984 (cc. del 12-10-1984), Scilimberto (rv 166726). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di estorsione, di cui all'art. 629 cod. pen., si distingue dalla violenza privata, prevista dall'art. 610 cod. pen., per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto. (Nella specie, gli imputati avevano messo in atto una serie di intimidazioni, minacce e percosse allo scopo di ottenere dalla vittima somme di denaro e la cessione della gestione di un'azienda). Sez. II, sent. n. 9037 del 23-10-1984 (cc. del 04-05-1984), Capitaneo (rv 166287). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sequestro di persona Nel delitto di violenza privata - che ha natura sussidiaria e non può mai consistere nella privazione della libertà di locomozione - la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto (libertà psichica) in relazione ad un singolo atto, mentre nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà materiale dell'individuo (libertà di movimento) in relazione ad una molteplicità di atti. Sez. V, sent. n. 7991 del 04-10-1984 (cc. del 27-06-1984), Rangone (rv 165922). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Qualora non si possa ravvisare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel caso si tratti di poteri che non possono essere esercitati dal giudice, come il sequestro di un giornale per eventuali articoli diffamatori, il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa. In particolare, se l'azione antigiuridica del privato si concreta nella costrizione con violenza della altrui volontà a compiere, sopportare o ad omettere qualche cosa (nella specie ad impedire la distribuzione di giornali), deve essere applicata la disposizione dell'art. 610 cod. pen. Sez. V, sent. n. 7866 del 02-10-1984 (cc. del 28-05-1984), Guerrieri (rv 165853). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- minaccia Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa azione. La violenza privata presenta invece un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno, costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato. Sez. V, sent. n. 7649 del 27-09-1984 (cc. del 30-05-1984), Marchiando (rv 165796). Cassazione Penale Amnistia Ai fini dell'applicazione dell'amnistia prevista dall'art. 1, lett. g), del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. e di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali, la nozione di manifestazione sindacale non può prescindere dalla esistenza di un rapporto fra datori di lavoro e lavoratori tutelati dalle rispettive organizzazioni. (Nella fattispecie, è stata esclusa l'applicabilità dell'amnistia in un caso di blocco stradale attuato da proprietari di terreni occupati per decreto prefettizio per manifestare la loro protesta per la mancata corresponsione

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degli indennizzi in quanto non possono rientrare nella nozione di manifestazione sindacale i rapporti fra lo Stato e i proprietari dei beni sacrificati per ragioni di pubblico interesse). Sez. II, sent. n. 7562 del 26-09-1984 (cc. del 02-05-1984), Venturoso (rv 165747). Cassazione Penale Amnistia L'amnistia concessa ai sensi dell'art. 1, lett. g), del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. e di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 commessi in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzione di pubblici servizi non è applicabile ai reati commessi in conseguenza dell'espletamento di pubbliche funzioni. (Nella fattispecie, si trattava di blocco stradale effettuato in segno di protesta per la mancata corresponsione degli indennizzi dovuti a seguito di parziale occupazione di terreni degli imputati da parte della Pubblica Amministrazione). Sez. II, sent. n. 7562 del 26-09-1984 (cc. del 02-05-1984), Venturoso (rv 165748). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- lesioni personali volontarie Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale. Diversi sono, infatti, i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato e l'integrità fisica nel secondo. Sez. III, sent. n. 5327 del 07-06-1984 (cc. del 03-04-1984), Rubinacci (rv 164655). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione I delitti di violenza privata e di estorsione, aventi in comune l'elemento della violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, si differenziano non solo per la diversa obiettività giuridica, ma anche con riguardo all'elemento psicologico. Infatti, mentre nella violenza privata il dolo è rappresentato dalla consapevolezza di usare violenza o minaccia al fine di indurre il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualche cosa, l'estorsione richiede che violenza o minaccia siano dirette a costringere taluno ad osservare tale comportamento al fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto. Sez. II, sent. n. 5126 del 30-05-1984 (cc. del 18-10-1983), Cimino (rv 164575). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- lesioni personali volontarie Il reato di violenza privata concorre con quello di lesioni personali volontarie soltanto quando la violenza superi i limiti della costrizione necessaria a subire l'azione dell'aggressore, la quale si traduce inevitabilmente nell'impedimento dei liberi movimenti della vittima e nell'imposizione a tollerare gli atti lesivi durante la consumazione del delitto punito dall'art. 582 cod. pen. Sez. V, sent. n. 3464 del 16-04-1984 (cc. del 15-12-1983), Palmieri (rv 163708). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Nel delitto punito dall'art. 610 cod. pen. la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da alcuna norma giuridica. Sez. V, sent. n. 1770 del 01-03-1984 (cc. del 09-02-1984), Troncon (rv 162866). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione È ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa. Pertanto deve ravvisarsi il delitto di estorsione aggravata nel caso di più persone che, usando violenza o minaccia, costringono altri a non svolgere la propria attività, cagionando alle vittime un danno economico per un fine ingiusto. (Nella fattispecie, gli imputati per impedire lo svolgimento di un mercato avevano svolto azione intimidatrice nei confronti di tutti i commercianti che erano stati costretti a chiudere i loro negozi o ad allontanarsi dal luogo ove solitamente era tenuto il mercato. Tale condotta era stata posta in essere per perseguire l'ingiusto profitto di onorare un "boss" locale ucciso dalle forze dell'ordine e per riaffermare il dominio dell'organizzazione mafiosa cui erano affiliati i prevenuti; in questo modo era stato cagionato un danno patrimoniale ai commercianti e al

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Comune nelle cui casse non erano entrate le tasse di posteggio che sarebbero state versate se il mercato si fosse regolarmente tenuto). Sez. II, sent. n. 10398 del 03-12-1983 (cc. del 10-05-1983), Cutrona (rv 161528). Cassazione Penale Oggetto della tutela penale L'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà psichica e morale contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Sez. I, sent. n. 10133 del 26-11-1983 (cc. del 06-10-1983), De Marco (rv 161418). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà di locomozione dell'individuo, che è considerata come "species" rispetto al "genus" della libertà individuale interiore o psichica. Con la conseguenza che, avendo il primo reato carattere sussidiario o generico rispetto al secondo, quando la violenza viene usata per privare taluno della libertà di locomozione, il fatto rientra nella previsione specifica di cui all'art. 605 cod. pen. Sez. V, sent. n. 9437 del 11-11-1983 (cc. del 28-09-1983), Di Marzo (rv 161115). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato La differenza fra le ipotesi criminose previste, rispettivamente, negli artt. 610 e 611 cod. pen. risiede in ciò che mentre nel primo reato l'azione consiste nell'usare violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato, onde il delitto si concreta nell'uso del mezzo coercitivo, la seconda figura delittuosa esige che la violenza o la minaccia producano l'effetto di costringere a fare, tollerare od omettere qualcosa, sì che il delitto è perfetto solo con l'avvenuta costrizione, laddove se il costringimento non segue può aversi solo tentativo. Sez. V, sent. n. 9436 del 11-11-1983 (cc. del 26-09-1983), Mello (rv 161113). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona In tema di sequestro di persona, qualora la violenza fisica esercitata dall'agente sulla persona offesa rappresenti un elemento strumentalmente diretto ad attuare il fine che egli si sia prefisso (la privazione della libertà personale della vittima), il reato di violenza privata costituisce un elemento del delitto punito dall'art. 605 cod. pen., che rimane l'unico giuridicamente operante. Sez. V, sent. n. 9075 del 31-10-1983 (cc. del 04-07-1983), Riga (rv 160939). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertà personale esercitati dall'agente nei confronti di un coabitante nello stesso stabile condominiale, autore di rumori molesti, al fine di determinarne la cessazione, sono ravvisabili le ipotesi delittuose di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (Nella specie, è stato ritenuto che la violenza privata fosse elemento costitutivo del delitto di sequestro di persona). Sez. V, sent. n. 9075 del 31-10-1983 (cc. del 04-07-1983), Riga (rv 160938). Cassazione Penale Amnistia Al fine di stabilire se il reato di violenza privata sia estinto per amnistia perché "commesso a causa ed in occasione di manifestazioni sindacali" (art. 1, lett. g), del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744), è necessario accertare se una manifestazione si sia svolta o sia stata in atto al momento del fatto, o se l'episodio incriminato costituisca espressione di una "manifestazione" o sia a questa collegata, anche in relazione all'aspetto temporale, con quel rapporto di causalità od occasionalità insito nei termini "a causa e in occasione". Sez. V, sent. n. 7924 del 06-10-1983 (cc. del 15-06-1983), Bastelli (rv 160445). Cassazione Penale

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Differenze da altri reati:- sequestro di persona Nel sequestro di persona, che è delitto contro la libertà personale, si ha privazione della libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libera scelta del luogo dove restare, mentre nella violenza privata, che è delitto contro la libertà morale e psichica, si ha minaccia, coartazione della volontà anche con l'uso della violenza fisica diretta al conseguimento di cosa determinata. Sez. V, sent. n. 7507 del 19-09-1983 (cc. del 18-05-1983), Coppola (rv 160229). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- usurpazione di pubbliche funzioni Il reato di violenza privata comprende anche l'ipotesi di usurpazione delle pubbliche funzioni; bene può il giudice, pertanto, derubricando l'originaria imputazione di cui all'art. 610 cod. pen., ritenere sussistente il reato di cui all'art. 347 cod. pen. Sez. VI, sent. n. 4925 del 26-05-1983 (cc. del 06-04-1983), Callari (rv 159229). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di estorsione si differenzia dal reato di violenza privata per l'elemento soggettivo, consistente nel conseguimento di un ingiusto profitto sapendo di non averne alcun diritto, che qualifica, appunto, l'estorsione e la distingue anche dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che si concreta, invece, nella ragionevole opinione dell'agente della sussistenza di un diritto nel compimento dell'azione criminosa. Sez. II, sent. n. 3541 del 23-04-1983 (cc. del 21-10-1982), Roberti (rv 158595). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma non appena la vittima sia stata costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa; è irrilevante che tali effetti non si siano protratti nel tempo e che l'offeso, per altro verso, sia riuscito a frustrare lo scopo dell'agente. (Nella specie, l'imputato, pistola in pugno, aveva ingiunto ad una coppia di denudarsi e di congiungersi carnalmente, ma l'uomo dopo essersi cominciato a spogliare aveva reagito mettendo in fuga il colpevole). Sez. V, sent. n. 3321 del 20-04-1983 (cc. del 11-03-1983), Nuzzo (rv 158500). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie, l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai Carabinieri col tenere premuti i piolini del contascatti telefonico). Sez. V, sent. n. 2827 del 02-04-1983 (cc. del 03-12-1982), Le Donne (rv 158247). Cassazione Penale Fattispecie Commettono il delitto di violenza privata gli scioperanti che, attuando il cosiddetto picchettaggio, manifestino la loro intenzione d'impedire a chiunque l'accesso nello stabilimento, avvalendosi della barriera formata dai loro corpi e colpendo con calci e spinte coloro che si avvicinino per superare l'ostacolo. Sez. V, sent. n. 1979 del 10-03-1983 (cc. del 30-12-1982), Lanini (rv 157792). Cassazione Penale Esercizio di un diritto Il diritto di sciopero, per mantenersi nell'ambito corrispondente al suo oggetto, va esercitato senza ledere le altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di coloro che non intendono scioperare; non giustifica, pertanto, la violenza od altro comportamento diretto ad impedire l'accesso al posto di lavoro e che riveste il carattere di reato. Sez. V, sent. n. 1979 del 10-03-1983 (cc. del 30-12-1982), Lanini (rv 157791). Cassazione Penale

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Elemento materiale del reato Nel delitto punito dall'art. 610 cod. pen., la violenza s'identifica con qualsiasi mezzo adoperato dall'agente che sia idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e d'azione. Sez. VI, sent. n. 1818 del 01-03-1983 (cc. del 16-12-1982), Bernot (rv 157692). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- in genere Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso quando l'uso della violenza o minaccia sia specificamente preveduto da altra disposizione di legge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato. Sez. V, sent. n. 1278 del 10-02-1983 (cc. del 14-10-1982), Brandolese (rv 157393). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- estorsione Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità, esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 del codice penale. Sez. I, sent. n. 1051 del 03-02-1983 (cc. del 19-11-1982), Carpentiere (rv 157308). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- interruzione di un pubblico servizio Il reato d'interruzione di un pubblico servizio non include concettualmente il comportamento intimidatorio dell'agente, che può rappresentare perciò elemento costitutivo del reato autonomo e concorrente di violenza privata. Sez. V, sent. n. 679 del 27-01-1983 (cc. del 18-11-1982), Cattaneo (rv 157113). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Ai fini del delitto di violenza privata non occorre una minaccia verbale o esplicita, ma è sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento intimidatorio che, avuto riguardo alle circostanze del fatto, sia idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà. Sez. V, sent. n. 679 del 27-01-1983 (cc. del 18-11-1982), Cattaneo (rv 157112).