GIURISPRUDENZA SULL’ART. 575 C.P. (Omicidio) Cassazione Penale Cassazione Penale Tentativo:-...

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 575 C.P. (Omicidio) Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Rigetta, App. Trieste, 07/02/2011) Sez. I, sent. n. 11746 del 28-02-2012 (ud. del 28-02-2012), (rv. 252259) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: In tema di concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso. (Nella specie, è stato riconosciuto il concorso morale di un personaggio di vertice di un clan mafioso che, avendo partecipato ad una riunione in cui si decise la commissione di un omicidio, si limitò ad ascoltare in silenzio, dimostrando di avere condiviso la decisione). (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 16/04/2010) Sez. V, sent. n. 14991 del 12-01-2012 (ud. del 12-01-2012), (rv. 252322) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato:- omicidio commesso dal correo nel corso di rapina a mano armata; concorso ordinario La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia). (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 26/05/2011) Sez. I, sent. n. 4330 del 15-11-2011 (ud. del 15-11-2011), (rv. 251849) Cassazione Penale Nesso di causalità Nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale presenza di una grave cardiopatia che abbia concorso nella causazione della morte non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento. (Fattispecie in tema di omicidio volontario procurato da numerosi colpi di coltello inferti in area vitale del corpo, con conseguente fenomeno emorragico in soggetto portatore di una grave cardiopatia). (Rigetta, Ass.App. Milano, 16 novembre 2010) Sez. I, sent. n. 43367 del 27-10-2011 (ud. del 27-10-2011), (rv. 250985) Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere La sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 21/05/2010) Sez. I, sent. n. 30466 del 07-07-2011 (ud. del 07-07-2011), (rv. 251014) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto s'intende quello che è espressione di un sentimento spregevole. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento alla

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 575 C.P. (Omicidio) Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Rigetta, App. Trieste, 07/02/2011) Sez. I, sent. n. 11746 del 28-02-2012 (ud. del 28-02-2012), (rv. 252259) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: In tema di concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso. (Nella specie, è stato riconosciuto il concorso morale di un personaggio di vertice di un clan mafioso che, avendo partecipato ad una riunione in cui si decise la commissione di un omicidio, si limitò ad ascoltare in silenzio, dimostrando di avere condiviso la decisione). (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 16/04/2010) Sez. V, sent. n. 14991 del 12-01-2012 (ud. del 12-01-2012), (rv. 252322) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato:- omicidio commesso dal correo nel corso di rapina a mano armata; concorso ordinario La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia). (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 26/05/2011) Sez. I, sent. n. 4330 del 15-11-2011 (ud. del 15-11-2011), (rv. 251849) Cassazione Penale Nesso di causalità Nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale presenza di una grave cardiopatia che abbia concorso nella causazione della morte non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento. (Fattispecie in tema di omicidio volontario procurato da numerosi colpi di coltello inferti in area vitale del corpo, con conseguente fenomeno emorragico in soggetto portatore di una grave cardiopatia). (Rigetta, Ass.App. Milano, 16 novembre 2010) Sez. I, sent. n. 43367 del 27-10-2011 (ud. del 27-10-2011), (rv. 250985) Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere La sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 21/05/2010) Sez. I, sent. n. 30466 del 07-07-2011 (ud. del 07-07-2011), (rv. 251014) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto s'intende quello che è espressione di un sentimento spregevole. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento alla

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determinazione ad uccidere pur di conseguire il prezzo di una partita di stupefacente). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Bologna, 20/10/2010) Sez. I, sent. n. 30291 del 22-06-2011 (ud. del 22-06-2011), (rv. 250882) Cassazione Penale Misure cautelari:- retrodatazione della decorrenza del termine di durata Ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 14/12/2010) Sez. VI, Sentenza n. 28023 del 06-06-2011 (ud. del 06-06-2011), (rv. 250544) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale In tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando l'azione aggressiva dell'autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell'agente; pertanto, quando la lesione produttiva dell'evento letale sia recata per mezzo di un'arma, l'accertamento del fine perseguito dall'agente deve essere attuato tenendo conto del tipo dell'arma, della reiterazione e direzione dei colpi, della distanza di sparo, della parte vitale del corpo presa di mira e di quella concretamente attinta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di un omicidio volontario in considerazione della direzione impressa al colpo di pistola, rivolto verso il torace, e, quindi, verso le parti vitali allocate in tale sede, nonché dell'utilizzo di micidiali armi da fuoco e della limitata distanza fra lo sparatore e la vittima). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Reggio Calabria, 19/03/2010) Sez. V, sent. n. 36135 del 26-05-2011 (ud. del 26-05-2011), (rv. 250935) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato:- omicidio commesso dal correo nel corso di rapina a mano armata; concorso ordinario La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l'uso di armi; infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessario che l'evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Reggio Calabria, 19/03/2010) Sez. V, sent. n. 36135 del 26-05-2011 (ud. del 26-05-2011), (rv. 250936) Cassazione Penale Tentativo:- idoneità degli atti preparatori e degli atti esecutivi Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio, in ragione non solo della partecipazione dell'imputato a riunioni preparatorie e alla disponibilità di armi ma anche e soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi complici, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l'effettuazione di veri e propri appostamenti, finalizzati al compimento dell'omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza in zona di pattuglie dei carabinieri). (Rigetta, Ass.App. Caltanissetta, 29/03/2010) Sez. V, sent. n. 36422 del 17-05-2011 (ud. del 17-05-2011), (rv. 250932) Cassazione Penale Rapporto tra reato di associazione di tipo mafioso ed omicidio:- continuazione Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha

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rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca). (Rigetta, Ass.App. Napoli, 13 aprile 2010) Sez. I, Sentenza n. 13609 del 22-03-2011 (ud. del 22-03-2011), (rv. 249930) Cassazione Penale Tentativo:- idoneità degli atti preparatori e degli atti esecutivi Il requisito della non equivocità degli atti, nella fattispecie tentata, deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. (Fattispecie in cui è stato esclusa, in riferimento al reato di tentato omicidio, la non equivocità dell'appostamento degli imputati lungo il presunto percorso che la vittima avrebbe dovuto seguire per rincasare in assenza di alcun accertamento circa la vicinanza del punto prescelto all'abitazione della stessa e all'abitualità del tragitto). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 16/07/2009) Sez. VI, sent. n. 25065 del 17-02-2011 (ud. del 17-02-2011), (rv. 250421) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- rapporto di "coniugio" Ai fini della configurabilità dell'aggravante del rapporto di "coniugio", prevista dall'art. 577, comma secondo, cod. pen., è irrilevante l'intervenuta separazione legale tra i coniugi. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Ancona, 17/02/2010) Sez. I, sent. n. 7198 del 01-02-2011 (ud. del 01-02-2011), (rv. 249230) Cassazione Penale Responsabilità civile:- della Pubblica Amministrazione; presupposti e condizioni La responsabilità civile della P.A. per reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, è stata riconosciuta la responsabilità civile del Ministero della Difesa per l'omicidio volontario commesso sulla terraferma in danno di un cittadino straniero da un marinaio imbarcato su una nave italiana in missione all'estero, il quale si trovava in "franchigia", posto che anche durante la libera uscita il militare è considerato in servizio e resta soggetto a tutti i propri doveri). (Rigetta in parte, Ass.App. Taranto, 12/06/2009) Sez. I, sent. n. 21195 del 18-01-2011 (ud. del 18-01-2011), (rv. 250207) Cassazione Penale Tentativo:- concorso con altri reati- - violenza a pubblico ufficiale Il reato di resistenza a pubblico ufficiale resta assorbito nella contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. per il concorrente reato di tentato omicidio in danno dello stesso pubblico ufficiale, in quanto il fatto di resistenza è compreso nell'essere, la condotta aggravata, commessa contro un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. (Annulla in parte senza rinvio, App. Reggio Calabria, 26/03/2010) Sez. I, sent. n. 713 del 02-12-2010 (ud. del 02-12-2010), (rv. 249495) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili La circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Nel caso di specie, è stata ravvisata la suddetta aggravante in relazione ad un omicidio commesso nel corso di una aggressione organizzata dall'imputato per costringere la vittima, intimorita dalla presenza di complici armati di coltello, a ritirare una querela presentata a suo carico per precedenti minacce a mano armata). (Rigetta, Ass.App. Lecce, 02/07/2009) Sez. I, sent. n. 39261 del 13-10-2010 (ud. del 13-10-2010), (rv. 248832)

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggetto da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Napoli, 01 dicembre 2009) Sez. I, sent. n. 40993 del 07-10-2010 (ud. del 07-10-2010), (rv. 248934) Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - lesioni personali Ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto "animus necandi". (Rigetta, App. Cuneo, 06/05/2009) Sez. I, sent. n. 37516 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248550) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina I reati di sequestro di persona, rapina e tentato omicidio possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati che, da un lato, non consente di ritenere assorbiti tra loro gli interessi tutelati dalle fattispecie di sequestro di persona e rapina e, dall'altro, esclude che tali ultime condotte costituiscano il necessario antefatto del delitto di tentato omicidio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che non è applicabile il criterio della consunzione, in quanto il tentato omicidio non comprende in sè i fatti di rapina e sequestro di persona, nè esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto). (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna 23 Ottobre 2009) Sez. I, sent. n. 31735 del 01-07-2010 (ud. del 01-07-2010), (rv. 248094) Cassazione Penale Tentativo:- in genere Nel delitto di tentato omicidio, pur avendo valenza concorrente i due profili dell'intenzione dell'agente e dell'idoneità degli atti, quest'ultimo prevale rispetto a un'intenzione del soggetto agente solo in parte denunciata, concorrendo alla configurazione del tentativo soprattutto criteri di natura oggettiva, come la natura del mezzo usato, la parte del corpo attinta e la gravità delle lesioni inferte. (Rigetta, Cass. Reggio Calabria, 24/06/2008) Sez. I, sent. n. 24808 del 16-06-2010 (ud. del 16-06-2010), (rv. 247806) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- morte o lesioni come conseguenza di altro delitto Integra il delitto di omicidio volontario e non quello previsto dall'art. 586 cod. pen. il fatto di sparare, con una micidiale arma da guerra (nella specie un fucile mitragliatore kalashnikov), un numero elevato di colpi all'indirizzo di un furgone blindato, cagionando in tal modo la morte del conducente, dovendosi prevedere, in una azione simile, come certa o altamente probabile l'eventualità che qualcuno dei colpi raggiunga gli occupanti della cabina dell'automezzo. (Nella specie la Corte ha qualificato il dolo come diretto e non eventuale, in quanto caratterizzato dalla rappresentazione del fatto quanto meno come altamente probabile, sì che l'autore non si era solo limitato ad accettare il rischio dell'evento, ma aveva accettato anche l'evento in sé). (Rigetta, Ass.App. Venezia, 18 giugno 2009) Sez. I, sent. n. 31695 del 10-06-2010 (ud. del 10-06-2010), (rv. 248014) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- accensioni ed esplosioni pericolose È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Nella specie, la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti). (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Napoli, 05 ottobre 2009) Sez. I, sent. n. 27542 del 27-05-2010 (ud. del 27-05-2010), (rv. 247708)

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Cassazione Penale Ricusazione Non è passibile di ricusazione il magistrato componente della Corte di Assise davanti alla quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che abbia già concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento. (Rigetta, App. Catanzaro, 19 Novembre 2009) Sez. I, Sentenza n. 21064 del 12-05-2010 (ud. del 12-05-2010), (rv. 247578) Cassazione Penale Legittima difesa L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. (Nella specie si è escluso che la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., nei confronti dell'imputata, in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen. - la quale, aggredita dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm - ritenendo che l'utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all'imputata, che costei aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità). (Rigetta, App. Firenze, 28/05/2009) Sez. V, sent. n. 26172 del 11-05-2010 (ud. del 11-05-2010), (rv. 247898) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l'autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima). (Rigetta, App. Catania, 21/11/2008) Sez. VI, sent. n. 32209 del 29-04-2010 (ud. del 29-04-2010), (rv. 248033) Cassazione Penale Chiamata in correità Ai fini della prova di un omicidio avvenuto all'interno di sodalizio mafioso, non rientrante tra i cosiddetti "delitti eccellenti" che, come tali, richiedono il necessario "placet" dell'organismo apicale dell'associazione criminosa, la chiamata in correità non può ritenersi riscontrata semplicemente con il dato della riconosciuta appartenenza ad essa, sia pure in posizione tendenziale di vertice, del chiamato, ma necessita di ulteriori e significativi riscontri. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Genova, 08 novembre 2007) Sez. VI, Sentenza n. 30402 del 20-04-2010 (ud. del 20-04-2010), (rv. 248022) Cassazione Penale Mandato di arresto europeo In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi la sussumibilità dell'omicidio tentato nelle fattispecie di consegna obbligatoria di cui all'art. 8 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non essendovi espressa previsione dei reati ivi enunciati anche nella forma del tentativo. (Rigetta, App. Genova, 22/03/2010) Sez. VI, sent. n. 15631 del 20-04-2010 (ud. del 20-04-2010), (rv. 246748) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- procurato aborto L'omicidio volontario di donna in stato di gravidanza non assorbe il reato di procurato aborto, trovando applicazione in simile ipotesi la disposizione sul concorso formale di reati e non quella sul concorso apparente di norme. (Rigetta, Ass.App. Venezia, 23/06/2009) Sez. I, sent. n. 24156 del 31-03-2010 (ud. del 31-03-2010), (rv. 247941)

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Cassazione Penale Causale del reato In tema di prova del mandato a commettere omicidio, il movente non è un elemento di per sé capace di fondare una condanna, potendo conservare un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova a carico dell'imputato. (Rigetta, Ass.App. Reggio Calabria, 19/06/2009) Sez. I, sent. n. 14182 del 30-03-2010 (ud. del 30-03-2010), (rv. 246752) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- procurato aborto L'omicidio volontario di donna in stato di gravidanza non assorbe il reato di procurato aborto, trovando applicazione in simile ipotesi la disposizione sul concorso formale di reati e non quella sul concorso apparente di norme. (Rigetta, Ass.App. Milano, 10 giugno 2009) Sez. I, sent. n. 18514 del 17-03-2010 (ud. del 17-03-2010), (rv. 247203) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- colpa cosciente La cosiddetta colpa cosciente (aggravata dalla previsione dell'evento) consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento. (Fattispecie in tema di sinistro stradale). (Rigetta in parte, App. Roma, 18/06/2009) Sez. IV, sent. n. 11222 del 18-02-2010 (ud. del 18-02-2010), (rv. 249492) Cassazione Penale Tentativo:- in genere L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. (Nella fattispecie, il tentativo di omicidio è stato ravvisato in una situazione nella quale erano stati predisposti più appostamenti, con il fine di localizzare il luogo dove si sarebbe dovuta recare la vittima designata, che tuttavia non era stata presente in occasione degli agguati, forse perché avvertita dai carabinieri a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali). (Rigetta, App.Salerno 8 Maggio 2009) Sez. I, sent. n. 27918 del 16-02-2010 (ud. del 16-02-2010), (rv. 248305) Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti La configurabilità del reato di rissa aggravata da eventi lesivi o morte non è idonea ad escludere la ricorrenza, a carico dei corrissanti non autori materiali della lesione o dell'omicidio, anche del concorso anomalo in uno di questi ulteriori reati, data la loro consapevole partecipazione a un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale. (Nell'enunciare tale principio con riferimento a una rissa aggravata dall'uccisione di uno dei partecipi, la Corte ha sottolineato che vanno considerate autonomamente la posizione dell'autore materiale dell'omicidio, il quale risponde, indifferentemente, a titolo di dolo, preterintenzione o colpa secondo i principi generali, e quella degli altri corrissanti, che rispondono a titolo di dolo, se del caso anche misto a colpa, qualora siano stati in grado di prevedere, accettandone l'eventualità, almeno un fatto di lesioni, così contribuendo causalmente alla realizzazione dell'evento più grave, pur non previsto, per non aver fatto quanto in loro potere per impedirlo). (Annulla con rinvio, App. Milano, 31 marzo 2009) Sez. I, sent. n. 16762 del 03-02-2010 (ud. del 03-02-2010), (rv. 246926) Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti La partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Venezia, 23/02/2009) Sez. VI, sent. n. 18489 del 13-01-2010 (ud. del 13-01-2010), (rv. 246914)

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Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rissa I reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso di una rissa, concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui il corissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.. (Rigetta, Ass.App. Firenze, 04 marzo 2009) Sez. I, sent. n. 283 del 19-11-2009 (ud. del 19-11-2009), H.K. (rv. 245205) Cassazione Penale Circostanze attenuanti: Qualora, in virtù della concessione dell'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), alla pena per delitto punito con l'ergastolo nella sua forma aggravata (nella specie, omicidio volontario aggravato a norma dell'art. 577 cod. pen.) sia sostituita la prevista pena detentiva temporanea (da dodici a venti anni di reclusione), le circostanze aggravanti che determinavano la previsione della pena perpetua devono considerarsi obliterate dal riconoscimento di quella attenuante, sicché le residue circostanze attenuanti che siano state riconosciute simultaneamente ad essa, in assenza di altre circostanze di segno opposto, non possono confluire in un giudizio di comparazione, ma devono essere valutate ai fini delle diminuzioni di pena ulteriori a norma degli artt. 65 e 67 cod. pen.. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Catania, 05/12/2007) Sez. V, Sentenza n. 4977 del 08-10-2009 (ud. del 08-10-2009), F.F. (rv. 245583) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: La circostanza aggravante della premeditazione si estende al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Catania, 05/12/2007) Sez. V, sent. n. 4977 del 08-10-2009 (ud. del 08-10-2009), F.F. (rv. 245581) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione. (Fattispecie relativa a ritenuta configurabilità di omicidio volontario nella soppressione, subito dopo la nascita, con modalità efferate, del figlio da parte di madre volontariamente isolatasi dal contesto familiare e sociale). (Rigetta, Ass.App. Roma, 27/01/2009) Sez. I, sent. n. 41889 del 07-10-2009 (ud. del 07-10-2009), R.D.A. (rv. 245040) Cassazione Penale Tentativo:- in genere L'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo). (Rigetta in parte, App. Nola, 06 febbraio 2006) Sez. V, sent. n. 43255 del 24-09-2009 (ud. del 24-09-2009), A.S. (rv. 245720) Cassazione Penale Misure cautelari:

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La modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, è di immediata applicazione anche nei procedimenti in cui siano state concesse misure meno gravi per reati commessi prima dell'entrata in vigore del sopra menzionato decreto, trattandosi di disposizione di natura processuale. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bari, 18/05/2009) Sez. I, sent. n. 40009 del 22-09-2009 (ud. del 22-09-2009), M.A. (rv. 245324) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Si configura una responsabilità per omicidio colposo, a carico del soggetto che assiste al parto per la perdita della vita del feto, pur se la fase espulsiva non sia ancora terminata, quando la morte sia causata da imprudenza, negligenza o imperizia, perché l'autonoma vita biologica ha inizio con la rottura del sacco delle acque amniotiche. (Rigetta, App. Roma, 21/07/2008) Sez. IV, sent. n. 35027 del 16-07-2009 (ud. del 16-07-2009), T.B. (rv. 245523) Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti Sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen., in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l'agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso ricorrerebbe l'ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.; inoltre, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato - che si era rivolto al "clan" per reclamare la 'punizionè di soggetto che aveva esploso colpi d'arma da fuoco contro il proprio esercizio commerciale - ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in ordine al reato di cui all'art. 575 cod. pen., pur avendo evidenziato che mancavano elementi per affermare che l'imputato fosse stato informato della deliberazione dei concorrenti di usare le armi e pur essendo il mandato a punire la vittima specifico (rottura di una mano) e proveniente da soggetto con posizione di superiorità nei confronti degli esecutori materiali). (Annulla con rinvio, Ass.App. Catania, 15/12/2008) Sez. V, sent. n. 39339 del 08-07-2009 (ud. del 08-07-2009), R.G. (rv. 245152) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rissa Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso". (Rigetta, Ass.App. Napoli, 09 gennaio 2009) Sez. I, sent. n. 31219 del 07-07-2009 (ud. del 07-07-2009), C.M. Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- distinzione Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni e il cui accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta. (Nella specie, la configurabilità dell'omicidio volontario è stata ritenuta sulla base dell'azione conosciuta, lo strangolamento, idonea, di per sé, a cagionare la morte, nell'assenza di elementi in grado di dimostrare che l'autore si era prefissato il fine di intaccare l'incolumità personale e solo un'interferenza causale impropria aveva determinato l'offesa alla vita). (Annulla senza rinvio, Ass.App. Venezia, 09 febbraio 2009) Sez. I, sent. n. 30304 del 30-06-2009 (ud. del 30-06-2009), M.M. (rv. 244743) Cassazione Penale

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Tentativo:- in genere Il tentativo di omicidio si caratterizza per l'oggettiva idoneità e destinazione univoca dell'azione a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi di carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta. (Rigetta, App. Taranto, 26/09/2008) Sez. I, sent. n. 35174 del 23-06-2009 (ud. del 23-06-2009), M.S. Cassazione Penale Prova Il dolo nel delitto di omicidio deve essere desunto dalla concreta circostanza dell'azione e dalla oggettiva idoneità della stessa a cagionare la morte, e ciò in riguardo ai mezzi adoperati e alla modalità dell'aggressione, a nulla rilevando la mancata reiterazione dei colpi. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Bologna, 21 gennaio 2009) Sez. I, sent. n. 26715 del 16-06-2009 (ud. del 16-06-2009), S.M.C. (rv. 244540) Cassazione Penale Misure cautelari: L'obbligo di applicare la misura cautelare della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto in riferimento ad alcuni reati dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, si applica, trattandosi di disposizione di natura processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, con la conseguenza che il giudice, se in tal senso richiesto dal pubblico ministero, è tenuto a sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria. (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 10 Aprile 2009) Sez. I, sent. n. 26493 del 09-06-2009 (ud. del 09-06-2009), L.G. (rv. 244040) Cassazione Penale Questioni processuali:- prove documentali Il certificato medico dell'esame esterno del cadavere della vittima ha natura giuridica di documento, acquisibile agli atti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.. (Annulla ai soli effetti civili, App. Ancona, 27 aprile 2006) Sez. IV, sent. n. 38219 del 19-05-2009 (ud. del 19-05-2009), Y.N.B.M. (rv. 245035) Cassazione Penale Ricusazione Non versa in situazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare un'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa. (Rigetta, App. Messina, 15 dicembre 2008) Sez. I, Sentenza n. 22794 del 13-05-2009 (ud. del 13-05-2009), B.S.V. (rv. 244381) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili La circostanza aggravante dei motivi futili, di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Nel caso di specie, è stata ravvisata la suddetta aggravante in una situazione in cui l'imputato non aveva esitato a risolvere a colpi di pistola una banale controversia condominiale). (Rigetta, Ass.App. Torino, 23 aprile 2008) Sez. I, sent. n. 29377 del 08-05-2009 (ud. del 08-05-2009), A.F. (rv. 244645) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili Non ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso da un omosessuale in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto. Deve infatti escludersi che il concetto di "abietto" possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni

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essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bologna, 21 Maggio 2008) Sez. I, sent. n. 16968 del 12-03-2009 (ud. del 12-03-2009), B.D. (rv. 243914) Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria L'esimente della desistenza volontaria nel tentativo non richiede un'autentica resipiscenza, potendo essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici, ma necessita di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente. (Nel caso di specie, gli autori di un progetto omicidiario avevano deciso di non portarlo a termine esclusivamente per la situazione di rischio che si era determinata in quanto la madre della vittima designata aveva saputo che quest'ultima si era allontanata con una persona da cui si sarebbe potuto facilmente risalire ai complici. La Corte ha ritenuto che la conoscenza, da parte degli autori dell'iniziativa criminosa, dell'intervento di un fatto concreto, tale da rendere probabile la loro individuazione, costituisse un forte condizionamento esterno idoneo a incidere sulla scelta se proseguire o meno l'azione in corso). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 10 Novembre 2008) Sez. I, sent. n. 11865 del 26-02-2009 (ud. del 26-02-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Napoli c. F.G. (rv. 243923) Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti L'espressa adesione alla partecipazione ad un "processo camorristico", nel quale sia previsto l'uso di armi da sparo per l'esecuzione della eventuale condanna degli accusati, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, anche se tale evenienza sia di fatto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico esecutore materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nella partecipazione di un concorrente nel duplice omicidio eseguito materialmente da altri all'esito di un "processo camorristico"). (Rigetta, Ass.App. Napoli, 7 novembre 2005) Sez. VI, Sentenza n. 8738 del 29-01-2009 (ud. del 29-01-2009), S.C. (rv. 243065) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- strage In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, la strage aggravata dalla morte di una o più persone assorbe il delitto d'omicidio volontario. (Rigetta, Trib.sorv. Firenze, 9 Settembre 2008) Sez. I, sent. n. 8468 del 27-01-2009 (ud. del 27-01-2009), M.A. (rv. 243451) Cassazione Penale Correlazione tra sentenza e accusa contestata Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se, a fronte di separata contestazione di sequestro di persona a scopo d'estorsione e d'omicidio del sequestrato ad opera dei sequestratori, la condanna intervenga per il delitto di sequestro di persona aggravato a norma del terzo comma dell'art. 630 cod. pen., secondo una corretta applicazione dell'art. 84 stesso codice. (Rigetta, Ass.App. Ancona, 17 Aprile 2008) Sez. I, sent. n. 13544 del 22-01-2009 (ud. del 22-01-2009), X.G. c. L.J. (rv. 243131) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili Integra il delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l'intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio. (Rigetta, Ass.App. Napoli, 3 giugno 2008) Sez. I, sent. n. 8410 del 21-01-2009 (ud. del 21-01-2009), S.F. (rv. 242974) Cassazione Penale Appello:- cognizione del giudice- - pena illegale Il giudice d'appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità. (Fattispecie relativa all'irrogazione della pena di trenta

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anni di reclusione per il reato di omicidio, nonostante l'avvenuto riconoscimento dell'equivalenza tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche). (Rigetta, App. L'Aquila, 19 novembre 2007) Sez. I, sent. n. 8405 del 21-01-2009 (ud. del 21-01-2009), Procuratore Generale della Repubblica Presso Corte D'Appello di L'Aquila c. P.N. (rv. 242973) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- premeditazione Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Salerno, 30 Ottobre 2007) Sez. Unite, Sent. n. 337 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), (rv. 241575) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- fattispecie Ricorre, per la spregevolezza del fatto secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna già a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi di soggiacere alla sua volontà, e per la conseguente perdita sia del dominio fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Salerno, 30 Ottobre 2007) Sez. Unite, Sent. n. 337 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), (rv. 241576) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso. (Fattispecie di preventivata "gambizzazione" della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l'effettivo "animus necandi", i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio).. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Salerno, 30 Ottobre 2007) Sez. Unite, Sent. n. 337 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), (rv. 241574) Cassazione Penale Prova La prova del dolo del tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", per la individuazione della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima, quali la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione. (Nel caso di specie, la S. C. ha ritenuto corretta la configurabilità del dolo omicidiario, nella forma del dolo alternativo, con riferimento alla condotta realizzata da un soggetto che, allo scopo di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine, aveva investito frontalmente un carabiniere con la propria autovettura, e, dopo l'impatto, aveva ripreso la marcia dirigendo nuovamente il veicolo contro la vittima, pur avendo la possibilità di allontanarsi attraverso altra via). (Rigetta, App. Roma, 1 Luglio 2008) Sez. I, sent. n. 5029 del 16-12-2008 (ud. del 16-12-2008), D.M.F. (rv. 243370) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- premeditazione

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In tema di premeditazione, la causale omicidiaria - che costituisce uno degli elementi dai quali la sussistenza dell'aggravante va desunta - non deve necessariamente apparire di particolare rilievo, posto che la sua valutazione deve essere fatta in riguardo alla prospettazione psicologica dell'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che l'imputato, pur confessando di aver avuto dei motivi per uccidere, non ha voluto rivelarli). (Rigetta, App. Milano, 14 maggio 2008) Sez. I, Sent. n. 2439 del 04-12-2008 (ud. del 04-12-2008), C.G. (rv. 242705) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- premeditazione Sussiste l'aggravante della premeditazione anche quando l'agente abbia risolutivamente condizionato il proposito criminoso al mancato verificarsi di un determinato evento ad opera della vittima. (Fattispecie in cui la decisione di commettere l'omicidio era stata programmata dall'imputato per il caso in cui la vittima avesse opposto l'ennesimo rifiuto alla richiesta di rinunziare alla domanda di separazione). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Campobasso, 13 maggio 2008) Sez. I, Sent. n. 1079 del 27-11-2008 (ud. del 27-11-2008), L.C. (rv. 242485) Cassazione Penale Circostanze attenuanti:- ravvedimento attivo, inapplicabilità La circostanza attenuante del ravvedimento attivo non può essere applicata con riferimento all'omicidio, data l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto prodotta da tale delitto e la sua conseguente incompatibilità con condotte riparatorie che concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato. (Rigetta, Ass.App. Milano, 27 maggio 2008) Sez. I, Sent. n. 46232 del 27-11-2008 (ud. del 27-11-2008), T.R. (rv. 242054) Cassazione Penale Correlazione tra sentenza e accusa contestata Non si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, allorché, contestato a taluno il concorso in omicidio volontario come mandante, ne venga, poi, affermata la responsabilità anche per la partecipazione alla fase esecutiva. (Rigetta, Ass.App. Messina, 20 Febbraio 2003) Sez. VI, Sent. n. 3880 del 30-10-2008 (ud. del 30-10-2008), C.P. (rv. 242640) Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", nel delitto tentato assume valore determinante l'idoneità dell'azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. (Rigetta, App. Firenze, 8 gennaio 2008) Sez. I, Sent. n. 39293 del 23-09-2008 (ud. del 23-09-2008), D.S.R. (rv. 241339) Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria In tema di reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata. (Fattispecie in tema di omicidio). (Rigetta, App. Firenze, 8 gennaio 2008) Sez. I, Sent. n. 39293 del 23-09-2008 (ud. del 23-09-2008), D.S.R. (rv. 241340) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- strage

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Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata). (Rigetta in parte, Ass.App. Catania, 21 Aprile 2006) Sez. I, Sent. n. 42990 del 18-09-2008 (ud. del 18-09-2008), M.S. (rv. 241824) Cassazione Penale Giurisdizione Non sussiste la giurisdizione penale dello Stato italiano, nè quella dello Stato territoriale, bensì quella esclusiva degli Stati Uniti d'America, in relazione ad un reato commesso in Iraq ai danni di un cittadino italiano da parte di personale militare degli Stati Uniti d'America, partecipante alla Forza Multinazionale operante in quel territorio, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti, qualora il fatto contestato non rivesta le caratteristiche proprie della "grave violazione" del diritto internazionale umanitario. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto il difetto della giurisdizione penale del giudice italiano, avendo escluso la configurabilità di un "crimine contro l'umanità" o di un "crimine di guerra" nell'uccisione e nel ferimento di cittadini italiani, commessi la notte del 4 marzo 2005 ad opera di un soldato in servizio al posto di blocco presso l'aeroporto di Bagdad ed appartenente al contingente militare USA, dislocato in Iraq con la Forza Multinazionale, che aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro l'autovettura, in avvicinamento veloce, sulla quale essi viaggiavano).(v. Cass., Sez. Un. civ., n. 5044 del 2004, n. 14199 e n. 14201 del 2008). (Rigetta, Ass. Roma, 25 Ottobre 2007) Sez. I, Sent. n. 31171 del 19-06-2008 (ud. del 19-06-2008), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma c. L.M.L. (rv. 240556) Cassazione Penale Appello:- cognizione del giudice Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, la derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della "reformatio in peius" nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del PM, detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, giudicava equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già valutate prevalenti dal tribunale, rispetto alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 20 Novembre 2007) Sez. II, Sent. n. 23669 del 28-05-2008 (ud. del 28-05-2008), C.G. (rv. 240618) Cassazione Penale Correzione di errori materiali:- fattispecie Non costituisce errore materiale, riparabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa esclusione nel dispositivo della sentenza che condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo dell'aggravante - contestata e riportata in epigrafe - di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge n. 203 del 1991. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Catania, 3 Dicembre 2007) Sez. I, Sent. n. 23585 del 21-05-2008 (ud. del 21-05-2008), B.S. (rv. 240361) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: In tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo che intenda beneficiare della scriminante di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri. (Fattispecie in cui è stata esclusa la desistenza dal tentativo concorsuale di omicidio, essendosi accertato che l'imputato, alla guida del suo ciclomotore, aveva assunto il ruolo di battistrada ponendosi alla testa di un "commando punitivo" formato da almeno nove persone, al fine di segnalare la presenza di eventuali ostacoli lungo il percorso che

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conduceva al luogo ove si trovava la vittima, senza che il piano omicidiario venisse portato a termine per la presenza "in loco" di una pattuglia della Polizia). (Rigetta, App. Lecce, 20 Aprile 2005) Sez. VI, Sent. n. 27323 del 20-05-2008 (ud. del 20-05-2008), P.M. (rv. 240737) Cassazione Penale Tentativo:- in genere Anche gli atti preparatori possono configurare l'ipotesi del tentativo, allorquando essi rivelino, sulla base di una valutazione "ex ante" e indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, l'adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo di omicidio in relazione alla condotta posta in essere da un "commando punitivo" armato di pistola e formato da almeno nove persone a bordo di cinque ciclomotori, con l'intento di eliminare una persona ritenuta vicina ad un "clan" avversario, senza peraltro portare a compimento l'azione per la presenza "in loco" di una pattuglia di agenti di P.S.). (Rigetta, App. Lecce, 20 Aprile 2005) Sez. VI, Sent. n. 27323 del 20-05-2008 (ud. del 20-05-2008), P.M. (rv. 240736) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rissa Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen.. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Firenze, 11 ottobre 2007) Sez. I, Sent. n. 20933 del 15-05-2008 (ud. del 15-05-2008), N.J. (rv. 240307) Cassazione Penale Elemento materiale del reato Non è configurabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti) - ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. - nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta da questi posta in essere. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la sussistenza del delitto di omicidio volontario nella condotta di due conviventi che avevano omesso di somministrare il cibo ad una bimba, continuamente sottoposta a maltrattamenti e di cui avevano la responsabilità della cura ed educazione, correttamente ritenendo che rientra nella cognizione e nell'esperienza di qualsiasi individuo, pur se dotato di modeste facoltà cognitive e intellettive, che la mancata somministrazione di cibo ad un bambino è destinata a provocarne la morte). (Rigetta, Ass.App. Bari, 18 Settembre 2007) Sez. I, Sent. n. 21329 del 14-05-2008 (ud. del 14-05-2008), M.A. (rv. 240084) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- fattispecie In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento a un omicidio rituale di persone indifese, rilevando che il sacrificio umano è fermamente riprovato e considerato con orrore dalla comune coscienza). (Rigetta, Ass.App. Milano, 15 Maggio 2007) Sez. I, Sent. n. 32851 del 06-05-2008 (ud. del 06-05-2008), S.N. (rv. 241230) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: La frequentazione e condivisione degli interessi di un gruppo, da cui derivi la conoscenza del progetto delittuoso maturato al suo interno, integra concorso nel reato quando si traduca in un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva. Si fuoriesce, dunque, dai confini della mera connivenza non punibile quando vi sia stata una anticipata programmazione di attività di copertura, che abbia rafforzato il proposito criminoso degli esecutori del

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reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile un contributo concorsuale, e non una mera connivenza, nella condotta di alcuni soggetti che, rivestendo una posizione di rilievo all'interno del gruppo delle "bestie di Satana", si erano prestati a prelevare le vittime designate di un duplice omicidio rituale, e subito dopo il delitto avevano efficacemente messo in opera attività di occultamento e depistaggio, previste anticipatamente nel piano criminoso). (Rigetta, Ass.App. Milano, 15 Maggio 2007) Sez. I, Sent. n. 32851 del 06-05-2008 (ud. del 06-05-2008), S.N. (rv. 241233) Cassazione Penale Fermo di indiziato Non deve essere convalidato il fermo operato in relazione al delitto di omicidio volontario laddove la situazione di fatto che si prospettava alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento delineava un sinistro stradale naturalisticamente inquadrabile nello schema tipico dell'omicidio colposo. (Rigetta, Trib.Min. Milano, 14 ottobre 2007) Sez. I, Sent. n. 18667 del 01-04-2008 (ud. del 01-04-2008), PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MILANO c. S.M. (rv. 240308) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 L'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, nel prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, non intende escludere l'applicabilità di essa ai reati puniti con l'ergastolo, ma semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile in presenza della suddetta aggravante; sicché, essa può essere contestata anche nel caso di omicidio premeditato, anche se la contestazione svolgerà i suoi effetti solo nel caso di esclusione della premeditazione, conseguendo, invece, da tale circostanza aggravante, l'ergastolo. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 17 Settembre 2007) Sez. II, Sent. n. 13492 del 13-03-2008 (ud. del 13-03-2008), A.A. (rv. 239759) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- premeditazione Il dolo "condizionato" è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento. (Dichiara inammissibile, App. Sassari, 12 Febbraio 2007) Sez. I, Sent. n. 7766 del 30-01-2008 (ud. del 30-01-2008), D.A.F. (rv. 239232) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- premeditazione La premeditazione non è esclusa dal fatto che l'agente abbia eseguito il delitto in seguito ad un occasionale incontro con la vittima. (Dichiara inammissibile, App. Sassari, 12 Febbraio 2007) Sez. I, Sent. n. 7766 del 30-01-2008 (ud. del 30-01-2008), D.A.F. (rv. 239233) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rissa Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, fuori dai casi di concorso morale o materiale, i reati di lesioni personali e di omicidio non possono essere ascritti in via autonoma agli altri corissanti nei confronti dei quali essi integrano la citata circostanza aggravante). (Rigetta, App. Catania, 1 Dicembre 2006) Sez. I, Sent. n. 14346 del 22-01-2008 (ud. del 22-01-2008), O.M. (rv. 240134) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- soppressione di cadavere- - prova Una volta provata la realizzazione del reato di omicidio senza che il cadavere della vittima sia stato rinvenuto, la prova del concorrente reato di soppressione di cadavere è "in re ipsa". (Nella circostanza, la Corte ha ribadito il principio che l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova del reato di omicidio né condiziona l'affermazione di responsabilità dell'imputato). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Milano, 7 febbraio 2007) Sez. I, Sent. n. 4494 del 13-12-2007 (ud. del 13-12-2007), C.A. (rv. 239326) Cassazione Penale

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Circostanze aggravanti:- fattispecie La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. (avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e segg. stesso codice, come introdotti dalla L. 15 febbraio 1996 n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell'art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una "abolitio criminis", ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest'ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di tentato omicidio e di tentata violenza sessuale aggravata). (Rigetta, App. Napoli, 6 Marzo 2007) Sez. I, Sent. n. 2120 del 12-12-2007 (ud. del 12-12-2007), B.S. (rv. 238638) Cassazione Penale Circostanze attenuanti:- motivi di particolare valore morale e sociale- - esclusione Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale all'omicida del coniuge affetto da grave malattia (morbo di Alzheimer in stadio avanzato), il cui movente sia stato quello di porre fine a una vita di strazi, in quanto dall'azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo. (Rigetta, Ass.App. Firenze, 14 marzo 2007) Sez. I, Sent. n. 47039 del 11-12-2007 (ud. del 11-12-2007), M.V. (rv. 238169) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 L'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, nel prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, non intende escludere l'applicabilità di tale aggravante ai reati puniti con l'ergastolo, ma semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile in presenza della stessa aggravante; sicché essa può essere contestata anche nel caso di omicidio premeditato, anche se la contestazione svolgerà i suoi effetti solo nel caso di esclusione della premeditazione, conseguendo invece da quest'ultima circostanza aggravante l'ergastolo. (Rigetta in parte, Ass.App. Bari, 15 Febbraio 2007) Sez. I, Sent. n. 46598 del 21-11-2007 (ud. del 21-11-2007), C.P. (rv. 238933) Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - dolo eventuale In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non é configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 23 gennaio 2007) Sez. I, Sent. n. 44995 del 14-11-2007 (ud. del 14-11-2007), S.D. (rv. 238705) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- reati militari- - violenza contro privati nemici La fattispecie di reato di cui all'art. 185 cod. pen. mil. guerra (violenza contro privati nemici) si pone in rapporto di specialità rispetto al reato comune di omicidio, dal quale si differenzia in virtù degli elementi specializzanti costituiti dalla qualità di militare del soggetto attivo e dal compimento del fatto per cause non estranee alla guerra. (Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile la predetta ipotesi di reato con riferimento alla strage di Sant'Anna di Stazzema, rilevando che la stessa era stata commessa da ufficiali delle SS, cui spettava la qualifica di militari nemici ai sensi dell'art. 13 cod. pen. mil. guerra, e che nell'eccidio era ravvisabile una precisa attinenza alle vicende belliche). (Rigetta, App.Mil. Roma, 21 Novembre 2006) Sez. I, Sent. n. 4060 del 08-11-2007 (ud. del 08-11-2007), S.G. (rv. 239198) Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria

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In tema di reati di danno a forma libera, come l'omicidio, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Dichiara inammissibile, App. Perugia, 6 Ottobre 2006) Sez. I, Sent. n. 42749 del 02-10-2007 (ud. del 02-10-2007), P.L. (rv. 238112) Cassazione Penale Tentativo:- concorso con altri reati- - resistenza a pubblico ufficiale Il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessario per impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio, mentre l'omicidio, travalicando detto limite, attenta direttamente alla vita od all'incolumità del soggetto passivo; i due reati possono concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza esercitata contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ravvisato il concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio nella condotta dell'indagato che, in fuga a bordo di un'autovettura appena rapinata, aveva a più riprese tentato di investire la motocicletta a bordo della quale due agenti di P.G. lo inseguivano). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 15 Maggio 2007) Sez. II, Sent. n. 38620 del 26-09-2007 (ud. del 26-09-2007), D.S. (rv. 238221) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- distinzione Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'"animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta). (Nel caso di specie, la configurabilità dell'omicidio volontario è stata argomentata sulla base di molteplici elementi, quali l'arma usata, ossia un coltello, la direzione e la violenza dei colpi, la reiterazione degli stessi). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Brescia, 15 dicembre 2006 ) Sez. I, Sent. n. 35369 del 04-07-2007 (ud. del 04-07-2007), Z.H.H. (rv. 237685) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema omicidio volontario, in mancanza di circostanze che evidenzino "ictu oculi l'animus necandi", la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del dolo omicidiario nella forma del dolo alternativo, anziché l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, con riferimento all'omicidio realizzato con violenti calci alla schiena e al torace ed il pestaggio di parti vitali del corpo della vittima, inerte a terra a causa del suo stato di ubriachezza). (Rigetta, Ass.App. Venezia, 16 Ottobre 2006) Sez. I, Sent. n. 28175 del 08-06-2007 (ud. del 08-06-2007), (rv. 237177) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- dolo alternativo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente un dolo diretto di omicidio, quanto meno nella forma alternativa, in relazione al concorso in un tentativo di omicidio posto in essere esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco contro un carabiniere postosi all'inseguimento degli autori di una tentata rapina aggravata in danno di un istituto di credito, dopo che egli aveva inutilmente intimato l'alt ed esploso con la pistola di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio). (Rigetta, App. Firenze, 8 Maggio 2006) Sez. I, Sent. n. 27620 del 24-05-2007 (ud. del 24-05-2007), M.L. (rv. 237022) Cassazione Penale

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Legittimazione alla costituzione di parte civile In tema di rissa aggravata dalla morte di uno dei corrissanti, sussiste la legittimazione dei prossimi congiunti dell'ucciso a costituirsi parti civili nei confronti del corrissante - ancorché tale evento non gli sia direttamente ascrivibile, né sussista una responsabilità a titolo di concorso nell'omicidio - quale autore mediato del danno, trattandosi di omicidio avvenuto durante e a causa della rissa; né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell'omicida, posto che semmai tale circostanza rileva con riguardo alla divisibilità delle obbligazioni "ex delicto" e, quindi, del "quantum" attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell'eventuale rapporto di solidarietà tra essi istituibile. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 5 Luglio 2005) Sez. V, Sent. n. 29342 del 20-04-2007 (ud. del 20-04-2007), L.P. c. L.G. (rv. 237256) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 cod. pen. è necessario che la madre sia lasciata in balia di se stessa, senza alcuna assistenza e nel completo disinteresse dei familiari, in modo che venga a trovarsi in uno stato di isolamento totale che non lasci prevedere alcuna forma di soccorso o di aiuto finalizzati alla sopravvivenza del neonato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione come omicidio volontario della condotta della madre, che, nonostante fosse assistita anche economicamente da un genitore e potesse inoltre contare sull'aiuto di altri parenti, dopo aver occultato la gravidanza, aveva causato la morte del neonato). (Rigetta, Ass.App. Genova, 30 Giugno 2006) Sez. I, Sent. n. 24903 del 17-04-2007 (ud. del 17-04-2007), R.V. (rv. 236840) Cassazione Penale Circostanze attenuanti:- riparazione del danno Ai fini della concessione dell'attenuante della riparazione del danno in caso di omicidio volontario, occorre che il risarcimento sia integrale, diretto cioè nei confronti di ciascuno dei congiunti della vittima, in quanto il diritto alla riparazione per la morte di una persona è acquisito "iure proprio", sicché a ciascuno deve essere liquidato il pregiudizio individualmente subito. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Torino, 13 Marzo 2006) Sez. I, Sent. n. 21349 del 14-03-2007 (ud. del 14-03-2007), R.E. (rv. 236765) Cassazione Penale Tentativo:- in genere L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio, nonostante la vittima designata fosse assente, nel luogo del progettato agguato organizzato dagli appartenenti ad un clan camorristico, in quanto tempestivamente avvertita del pericolo dalle forze dell'ordine). (Rigetta in parte, App. Catanzaro, 6 Giugno 2005) Sez. I, Sent. n. 22722 del 06-03-2007 (ud. del 06-03-2007), (rv. 236764) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- premeditazione In tema di omicidio volontario, per la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, riconosciuta dal giudice di merito, in riferimento ad un duplice tentato omicidio, posto in essere da partecipi di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, per il movente dei delitti, l'anticipata manifestazione del proposito criminoso, la ricerca dell'occasione favorevole, l'accurata preparazione dell'agguato). (Rigetta, Ass.App. Bari, 14 giugno 2006) Sez. I, sent. n. 7970 del 06-02-2007 (ud. del 06-02-2007), Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Assise Appello di Bari c. F.G. (rv. 236243) Cassazione Penale

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Concorso con altri reati:- strage In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia, a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo - ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto - sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta "commissione" e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolarne l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza nel territorio immediatamente prima, avvertimento al capo del mandamento vicino e conoscenza del luogo del delitto immediatamente dopo annotato su una cartina stradale). (Rigetta, Ass.App. Caltanissetta, 28 giugno 2005) Sez. V, Sent. n. 7660 del 31-01-2007 (ud. del 31-01-2007), V.V. (rv. 236523) Cassazione Penale Appello incidentale L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale -, trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena). (Rigetta, Ass.App. Trento, 8 Giugno 2005) Sez. Unite, sent. n. 10251 del 17-10-2006 (ud. del 17-10-2006), M.M. (rv. 235699) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- fattispecie L'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico può inerire a qualunque condotta illecita se il fine perseguito dall'agente è quello di destare panico nella popolazione; l'aggravante - che non è collegata neppure all'appartenenza dell'agente all'associazione sovversiva - sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione. (Rigetta, Ass.App. Firenze, 29 Giugno 2005) Sez. I, sent. n. 10283 del 02-03-2006 (ud. del 02-03-2006), L.N.D. (rv. 233721) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema omicidio volontario, in relazione alla valutazione circa la sussistenza o meno dell'"animus necandi", la prova del dolo omicidiario è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quegli elementi che, secondo l' "id quod plerumque accidit", abbiano un valore sintomatico. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione della decisione di merito nella quale, in riferimento all'omicidio volontario di un rappresentante di oggetti preziosi raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era alla guida dell'auto, erano stati valorizzati il tipo di arma usata, la reiterazione dei colpi, la loro traiettoria, la posizione reciproca tra aggressore e vittima, la distanza dalla quale erano stati esplosi i colpi, le parti del corpo attinte). (Rigetta, Ass.App. Cagliari, 4 Maggio 2005) Sez. I, sent. n. 15023 del 14-02-2006 (ud. del 14-02-2006), P.A. (rv. 234129) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- motivi abietti o futili In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento a un omicidio determinato dal proposito di vendetta dell'autore per le molestie sessuali subite dalla sorella ad opera della vittima, nonché dal fine di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione). (Rigetta, Ass.App. Catania, 8 Maggio 2003) Sez. I, sent. n. 5448 del 23-11-2005 (ud. del 23-11-2005), CA.MA. (rv. 235093)

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Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: L'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso "Cosa nostra"), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sè elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato. (La Corte ha quindi precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso). (Rigetta, Ass.App. Palermo, 8 Novembre 2004) Sez. II, sent. n. 3822 del 18-11-2005 (ud. del 18-11-2005), A.P. (rv. 233327) Cassazione Penale Legittima difesa I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio colposo nel comportamento di colui che, brutalmente assalito in presenza di altri da una persona dalla notoria fama criminale, a lui fisicamente superiore, abbia colpito con un coltello l'avversario cagionandone la morte). (Rigetta, Ass.App. Lecce, 25 Maggio 2004) Sez. I, sent. n. 45425 del 25-10-2005 (ud. del 25-10-2005), Bollardi S.C. (rv. 233352) Cassazione Penale Ricusazione Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il presidente del collegio dinanzi al quale è incardinato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, abbia già condannato lo stesso imputato per concorso in omicidio aggravato, "per essere stato il fatto commesso per abietti motivi di supremazia mafiosa", qualora la contestazione del reato associativo faccia riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello in cui si era verificato l'omicidio. (Rigetta, App.Reggio Calabria, 28 Febbraio 2005) Sez. II, sent. n. 40763 del 23-09-2005 (ud. del 23-09-2005), Barreca A. (rv. 233165) Cassazione Penale Prova L'appartenenza dell'imputato ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale di stampo mafioso ("Cosa nostra"), che ha il potere di deliberare in ordine alla commissione di fatti criminosi di speciale importanza per la vita dell'organizzazione, ed in particolare in ordine alla commissione di omicidi di persone di rilievo in un'ottica mafiosa (cosiddetti "omicidi eccellenti"), non è di per sé prova piena della responsabilità per lo specifico fatto criminoso, potendo però costituirne un grave indizio. (La Corte ha precisato che per l'affermazione di responsabilità è necessario che, oltre all'indicato grave indizio, ci siano elementi positivi, sia pure di natura logica, per ritenere che il singolo componente dell'organismo di vertice sia stato in concreto informato della deliberazione da assumere ed abbia prestato consenso, seppur tacitamente, fornendo in tal modo il proprio contributo alla realizzazione del reato, anche solo con il rafforzamento delle determinazioni volitive di altri). (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Palermo, 20 Novembre 2003) Sez. VI, sent. n. 6221 del 20-04-2005 (ud. del 20-04-2005), (rv. 233086) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale

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In tema di delitti contro la persona, l'elemento distintivo delle fattispecie di soppressione del prodotto del concepimento è costituito anche dal momento in cui avviene l'azione criminosa. La condotta di procurato aborto, prevista dall'art. 19 L. 22 maggio 1978 n. 194, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno; la condotta prevista dall'art. 578 c.p. si realizza invece dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall'utero materno, il fatto, in assenza dell'elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall'art. 578 c.p., configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577 c.p., n. 1. Sez. I, sent. n. 46945 del 02-12-2004 (ud. del 18-10-2004) (rv 229255). Cassazione Penale Elemento materiale del reato Sia nella fattispecie dell'omicidio volontario che in quella dell'infanticidio costituisce presupposto necessario che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, pur non richiedendosi che esso sia altresì vitale ovvero immune da anomalie anatomiche e patologie funzionali, potenzialmente idonee a causarne la morte in tempi brevi, perché costituisce omicidio anche solo anticipare di una frazione minima di tempo l'evento letale. Sez. I, sent. n. 46945 del 02-12-2004 (ud. del 18-10-2004) (rv 229256). Cassazione Penale Ne bis in idem La preclusione del "ne bis in idem" sussiste soltanto se si verte in ordine ad un unico fatto, mentre non vi è preclusione nell'ipotesi di concorso formale di reati, anche quando si sia già formato il giudicato in relazione ad uno degli eventi giuridici cagionati con un'unica azione purché il giudizio sul secondo evento non si ponga in una situazione di incompatibilità logica col primo. Ne consegue che è ammissibile l'esercizio dell'azione penale per il reato di tentato omicidio, quando sia già interventuta sentenza definitiva per il reato di tentato incendio. Sez. I, sent. n. 27717 del 18-06-2004 (ud. del 18-05-2004) (rv 228724). Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria Nel reato di danno a forma libera (nella specie, omicidio) il tentativo si perfeziona con l'attivazione del meccanismo causale capace di produrre - salvo l'intervento di fattori esterni l'evento (cosiddetto tentativo compiuto); sicché, una volta posta in essere tale condotta, non è più configurabile la desistenza volontaria a norma dell'art. 56 c.p., comma terzo - che non esime l'agente da pena, ma prende in considerazione solo gli atti già compiuti, se ed in quanto costituiscano diverso reato - mentre non sono esclusi i più limitati effetti della diminuzione di pena prevista dal comma successivo della citata norma qualora sia tenuta una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Sez. I, sent. n. 25917 del 09-06-2004 (ud. del 12-02-2004) (rv 228239). Cassazione Penale Tentativo:- in genere Integra il tentativo di omicidio la condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, deliberano di ucciderlo e predispongono, anche ricorrendo ad associazioni collaterali o alleate, l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del delitto, in quanto gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo quando sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, in tal modo applicando il criterio di adeguatezza causale nel senso di verifica della attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie nella quale risultava individuato un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata, con il compito di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, equipaggiati con motociclette ed armati, affinché questi potessero raggiungerla immediatamente e, una volta eliminatala, allontanarsi subito dopo con altri mezzi predisposti da un diverso gruppo operativo). Sez. III, sent. n. 25040 del 03-06-2004 (ud. del 17-02-2004) (rv 229347). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- strage In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, poiché l'eventualità della morte di uno o più soggetti si configura come un'aggravante del delitto di strage, il delitto di omicidio resta in esso assorbito. Sez. I, sent. n. 16801 del 08-04-2004 (ud. del 20-02-2004) (rv 227930).

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Cassazione Penale Causale del reato In tema di prova del mandato a commettere omicidio, la "causale", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Sez. U., sent. n. 45276 del 24-11-2003 (ud. del 30-10-2003), Andreotti (rv 226094). Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria La desistenza volontaria, disciplinata dal comma terzo dell'art. 56 cod. pen., si verifica quando la determinazione dell'agente di interrompere l'azione non subisce l'incidenza di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata. (Fattispecie nella quale la ricorrenza dell'esimente è stata esclusa, a fronte dell'allegata interruzione delle pressioni estorsive già esercitate sulla vittima, avuto riguardo alla cognizione degli agenti di essere stati denunciati ed alla scoperta, da parte di uno tra essi, della presenza di una microspia a bordo della sua autovettura). Sez. II, sent. n. 35764 del 18-09-2003 (cc. del 23-04-2003), Iadanzai (rv 228304). Cassazione Penale Correlazione tra sentenza e accusa contestata Non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestato a taluno il concorso in omicidio volontario con persone rimaste ignote, se ne affermi la responsabilità come mandante e organizzatore, lasciandosi un margine di dubbio solo in ordine alla sua partecipazione alla fase strettamente esecutiva. Sez. I, sent. n. 23455 del 28-05-2003 (ud. del 06-05-2003), Carraro (rv 224598). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere Costituisce tentativo di omicidio plurimo il lancio "a pioggia", dall'alto di un cavalcavia sulla sottostante sede autostradale, in ora notturna, di sassi, pietre, cocci e simili, in quanto tale azione, seppure non diretta a colpire singoli autoveicoli, è idonea - per la non facile avvistabile presenza degli oggetti sulla carreggiata, data anche l'ora notturna, e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada - a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diretta la volontà dell'agente. Sez. I, sent. n. 19897 del 30-04-2003 (ud. del 25-03-2003), Lenzi (rv 224798). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- dolo alternativo In tema di delitti omicidiali, deve qualificarsi come diretta e non come eventuale la particolare manifestazione di volontà dolosa definita "dolo alternativo" che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell'uno o dell'altro evento, egli risponde per quello effettivamente realizzato. Sez. I, sent. n. 16976 del 10-04-2003 (ud. del 18-03-2003), Iovino (rv 224154). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale L'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia casualmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento diverso da quello effettivamente voluto, che, per esplicita

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previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (vedi ord. n. 152 del 1984 e ord. n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale). Sez. V, sent. n. 13114 del 06-04-2002 (ud. del 13-02-2002), Izzo (rv 222054). Cassazione Penale Tentativo:- in genere È configurabile il reato di tentato omicidio qualora un soggetto affetto da A.I.D.S. emetta volontariamente dal cavo orale saliva mista a sangue con la quale raggiunga, allo scopo di trasmettere il contagio, parti sensibili (nella specie, le mucose della bocca e la congiuntiva dell'occhio), della persona presa di mira. Sez. I, sent. n. 9541 del 08-09-2000 (ud. del 03-05-2000), La Marina (rv 216810). Cassazione Penale Tentativo:- concorso con altri reati- - resistenza a pubblico ufficiale Qualora l'aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non sostanzi un di più rispetto alla condotta violenta o minacciosa atta a rendere configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma coincida con l'elemento materiale di tale reato e sia stata posta in essere soltanto allo scopo di ledere la suddetta incolumità, l'agente dovrà rispondere solo di tale lesione, consumata o tentata, e non anche del reato di resistenza (fattispecie in tema di tentato omicidio ritenuto commesso mediante volontaria emissione, dal cavo orale, da parte di soggetto affetto da A.I.D.S., di saliva mista a sangue diretta al volto della persona offesa, allo scopo di trasmettere a quest'ultima il contagio). Sez. I, sent. n. 9541 del 08-09-2000 (ud. del 03-05-2000), La Marina (rv 216809). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere Una volta che l'imputato abbia investito, con l'appello, il punto della sentenza concernente la configurabilità del tentativo di omicidio in relazione al tipo di dolo che sorregge l'azione, legittimamente il giudice di secondo grado ritiene, ferma restando la pena inflitta dal primo giudice, il dolo diretto in luogo di quello eventuale, senza che ciò comporti violazione del divieto di "reformatio in pejus". Sez. I, sent. n. 5963 del 22-05-2000 (ud. del 28-02-2000), Baj (rv 216009). Cassazione Penale Legittima difesa L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che potesse configurarsi l'esimente, sia pure nella forma della legittima difesa putativa, nel fatto di chi aveva indirizzato, a distanza di quindici metri, due colpi di fucile letali all'indirizzo di soggetto che, già autore, un anno prima, di incendio in danno di una baracca sita nel suo fondo, in questo si era di nuovo introdotto, disarmato, per recuperare un'autovettura ivi parcheggiata da giorni). Sez. I, sent. n. 3200 del 15-03-2000 (ud. del 18-02-2000), Fondi (rv 215513). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- accensioni ed esplosioni pericolose Non sussiste concorso apparente di norme tra la figura di reato prevista dall'art. 575 cod. pen. e quella prevista dall'art. 703 cod. pen., perché le due fattispecie si differenziano, oltre che per la diversa oggettività giuridica, per gli elementi costitutivi che la compongono. Sez. I, sent. n. 12496 del 04-11-1999(ud. del 21-09-1999), Guglielmi (rv 214569). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- strage Correttamente il giudice di merito ritiene la sussistenza del delitto di strage e non di quello di omicidio volontario plurimo nel comportamento di appartenenti a un'associazione criminosa che, dopo avere fatto irruzione in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molte persone, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati sia contro persone estranee alla cosca avversaria, non rilevando che non si sia fatto ricorso a mezzi di natura tale (bombe o esplosivi) da cagionare la morte di un numero indeterminato di persone. Sez. VI, sent. n. 3333 del 15-03-1999 (cc. del 20-11-1998), Cavallo (rv 213579).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- dolo alternativo In tema di delitti omicidiari deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, anche quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi, morte o ferimento della vittima, casualmente ricollegabili alla sua condotta. Sez. I, sent. n. 8052 del 07-07-1998 (cc. del 11-02-1998), Andretti (rv 211534). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere L'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare, per l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come "eventuale" nel caso di accettazione del rischio, e come "diretto" negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo "intenzionale". (Nel caso di specie, si è ritenuta la sussistenza del dolo diretto del reato di tentato omicidio nell'azione del soggetto che, subito dopo la consumazione di una rapina, aveva esploso un colpo di pistola a bruciapelo, all'altezza del torace, contro persona che tentava di disarmarlo, senza conseguenze mortali, non potendosi comunque ritenere che, in relazione alle modalità della condotta e al mezzo usato, l'autore non si fosse rappresentato l'evento morte). Sez. VI, sent. n. 6880 del 09-06-1998 (cc. del 15-04-1998), Pilato (rv 211082). Cassazione Penale Prova L'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato. Sez. I, sent. n. 6514 del 03-06-1998 (cc. del 27-04-1998), Chiarello (rv 210710). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento Risponde del reato di omicidio a titolo di dolo eventuale - una volta accertato che l'evento mortale, riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere, fosse prevedibile - l'agente che abbia accertato il rischio del suo avverarsi pur di portare a termine l'azione criminosa. (Nella fattispecie, relativa a vittima morta soffocata in seguito ad imbavagliamento cui era stata sottoposta dai rapinatori, la Corte ha affermato il principio distinguendo l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale - in cui la morte del soggetto passivo del reato deve essere, seppure non voluta, conseguenza di una condotta intenzionalmente diretta a ledere -, e l'ipotesi della morte come conseguenza di altro delitto, in cui l'evento è conseguenza non presente nella cosciente determinazione del reo neanche a livello di possibilità). Sez. I, sent. n. 2587 del 27-02-1998 (cc. del 23-10-1997), Di Gregorio (rv 210075). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - dolo eventuale In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo "diretto", e non meramente "eventuale", quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita "dolo alternativo" che sussiste allorquando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. (Nella fattispecie è stata affermata la sussistenza della volontà omicida, ed è stato conseguentemente ritenuto configurabile il delitto di tentato omicidio e non quello di lesioni personali volontarie, in considerazione di diversi elementi indizianti di carattere oggettivo quali le caratteristiche del coltello utilizzato per commettere il fatto, la posizione degli antagonisti, la violenza e la profondità del colpo inferto, la zona del corpo attinta, l'adeguata causale dell'azione criminosa). Sez. I, sent. n. 9949 del 05-11-1997 (cc. del 20-10-1997), Trovato (rv 208933). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere

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Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità semantica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito che aveva desunto la volontà omicida dell'imputato dalla natura del mezzo usato - una pistola calibro 38 "special" - dalla zona corporale attinta dal proiettile - regione lombare sinistra con penetrazione nel pacco intestinale e fuoriuscita dal fianco sinistro - dalla distanza ravvicinata tra lo sparatore e la vittima, nonché dalla oggettiva gravità delle lesioni essendosi il ferito salvato solo a seguito di un tempestivo intervento chirurgico). Sez. I, sent. n. 5389 del 07-06-1997 (cc. del 28-04-1997), Cammarota (rv 207824). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere In tema di valutazione del dolo nel delitto di omicidio deve ritenersi contraddittorio il riconoscimento della preterintenzionalità quando la morte sia conseguente ad un violento pestaggio, premeditato, motivato da ragioni di vendetta e eseguito con modalità che la stessa sentenza definisce "bestiali". Sez. V, sent. n. 5129 del 31-05-1997 (cc. del 12-03-1997), Iasi (rv 208158). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo. Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell'altro essa dovrà essere senz'altro esclusa per incompatibilità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo avere sorpreso una persona che, aiutata da complici cercava d'introdursi attraverso una finestra nella sua abitazione e dopo avere sparato contro i ladri, nel frattempo datisi alla fuga, era sceso in strada alla loro ricerca e, raggiuntili, aveva di nuovo esploso dei colpi, attingendo alla testa uno dei fuggitivi. La Corte d'Assise d'Appello aveva denunciato il reato ascritto al prevenuto da omicidio volontario in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento sulla base del comportamento del predetto concretizzatosi in un lungo inseguimento, nell'esplosione di ben nove colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell'ultimo risultato finale, nell'intenzione espressa di volere costringere i ladri a fermarsi per catturarli. Tale condotta, secondo i giudici, aveva evidenziato la contrarietà dell'evento mortale rispetto all'intento perseguito di bloccare i fuggitivi intimidendoli con gli spari esplosi). Sez. IV, sent. n. 11024 del 20-12-1996 (cc. del 10-10-1996), Boni (rv 207333). Cassazione Penale Prova L'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova di omicidio né incide sul principio di responsabilità. Sez. I, sent. n. 2070 del 09-09-1996 (ud. del 03-09-1996), Cucinotta (rv 206452). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - dolo eventuale Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato

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di tentato omicidio, il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di pistola verso i suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell'inseguitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile). Sez. U., sent. n. 3571 del 12-04-1996 (cc. del 14-02-1996), Mele (rv 204167). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere La volontà dolosa, a seconda dei vari livelli di intensità dai quali può essere caratterizzata, può dar luogo alla configurabilità del dolo intenzionale (allorché si persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato); del dolo diretto (allorché l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta, ma l'agente lo prevede e lo accetta come risultato certo o altamente probabile di quella condotta); del dolo eventuale (connotato dall'accettazione del rischio di verificazione dell'evento, visto, nella rappresentazione psichica dell'agente, come una delle possibili conseguenze della condotta). (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha cassato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di merito il quale, in relazione ad un addebito di omicidio, aveva ritenuto comprovata, sulla base di considerazioni definite dalla stessa Corte come "meramente astratte" ed "idonee, di per sé a giustificare più la prevedibilità che l'effettiva previsione dell'evento mortale", la volontà omicida dell'imputato, in un caso in cui la condotta produttrice di quell'evento era consistita nell'esplosione di un colpo di fucile in direzione di una coscia della vittima, onde indurre quest'ultima a rivelare il luogo in cui era nascosto del denaro). Sez. I, sent. n. 3277 del 29-03-1996 (cc. del 29-01-1996), Giannette (rv 204188). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale Il delitto di omicidio preterintenzionale, richiede la volontarietà delle lesioni alle quali consegue la morte dell'aggredito che a differenza dell'ipotesi di omicidio volontario non è voluta, neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e dell'accettazione del rischio. Questo elemento intenzionale è desumibile essenzialmente dalle modalità esteriori dell'azione dalla micidialità dei mezzi usati, dalla reiterazione degli atti lesivi, dalla vitalità delle parti del corpo della vittima attinte dall'agente. Sez. I, sent. n. 2553 del 07-03-1996 (cc. del 20-11-1995), Flore (rv 204069). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Nel delitto di omicidio volontario il dolo che sorregge l'azione o l'omissione va qualificato come "eventuale" quando vi sia la rappresentazione, nell'agente, della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima e il rischio di tale accadimento sia stato accettato con l'attuazione della condotta. Sez. I, sent. n. 832 del 27-01-1996 (cc. del 08-11-1995), Piccolo (rv 203485). Cassazione Penale Causale del reato In un procedimento di natura indiziaria per omicidio, la causale, quando per la sua specificità ed esclusività converge in una direzione univoca, può costituire elemento indefettibile del coinvolgimento del soggetto, interessato all'eliminazione fisica della vittima, nell'episodio di omicidio; ma essa, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di responsabilità, solo quando, nel quadro di una valutazione globale d'insieme, gli indizi si presentino chiari, precisi e convergenti pur la loro univoca significazione, anche in virtù della chiave di lettura di essi offerta dal medesimo movente. Sez. I, sent. n. 567 del 18-01-1996 (cc. del 28-11-1995), Mula (rv 203459). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere La volontà omicida deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si sia rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che, ciò nonostante, abbia posto in essere. Sez. I, sent. n. 12785 del 29-12-1995 (cc. del 30-11-1995), Alì (rv 203144). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato:

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Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare). Sez. I, sent. n. 4612 del 13-10-1995 (ud. del 26-09-1995), Condomitti (rv 202609). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere In tema di tentativo gli atti devono essere ritenuti idonei ogniqualvolta gli stessi - con un giudizio effettuato "ex ante" - siano adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenuto conto del contesto delle circostanze in cui opera l'agente. (Nella fattispecie, era stata formulata a carico dell'imputato l'accusa di tentato omicidio e la Suprema Corte ha ritenuto corrette le motivazioni dei giudici di merito i quali avevano desunto la volontà omicidiaria dell'imputato - oltre che dalle circostanze di tempo e di luogo dell'azione - in particolare dalla reiterazione dell'azione stessa consistita nell'aver stretto con le mani in modo prolungato il collo della vittima fino a determinare la perdita dei sensi per ben due volte, adoperando guanti per non lasciare tracce). Sez. I, sent. n. 7317 del 27-06-1995 (cc. del 13-04-1995), Abbà (rv 201738). Cassazione Penale Tentativo:- concorso con altri reati- - violenza a pubblico ufficiale Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, cod. pen., fra il reato di resistenza a p.u., di cui all'art. 337 cod. pen. ed il reato di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme, e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale; pertanto non può ritenersi operante alcuna preclusione processuale a giudicare separatamente, in distinti processi, le plurime violazioni di legge ancorché riferite ad una condotta unitaria. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe, infatti, soltanto quel minimo di violenza, al limite delle percosse e non già quegli atti che esorbitando tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita od all'incolumità del pubblico ufficiale. Ne consegue che, accertata la sussistenza di una condotta criminosa che, benché unitaria, abbia leso beni aventi distinta oggettività giuridica, deve ritenersi sussistere un concorso formale eterogeneo di reati. Ne consegue altresì che non vi è alcuna preclusione processuale, derivante dal principio del "ne bis in idem", quando vi sia stato un processo, e si sia formato il giudicato, solo in relazione ad un reato compatibile con altro reato non giudicato, non essendovi la medesimezza del fatto, richiesta dall'art. 649 cod. proc. pen., perché vi sia divieto di un secondo giudizio. Sez. I, sent. n. 3354 del 28-03-1995 (cc. del 24-01-1995), Sorgato (rv 200695). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida L'intento omicida dell'agente, in presenza di uso di arma potenzialmente idonea a cagionare la morte della parte offesa, si evidenzia dalle modalità di realizzazione della condotta quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa. Sez. I, sent. n. 1583 del 15-02-1995 (cc. del 23-11-1994), Ilardi (rv 200253). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rapina In tema di rapina, la violenza, consistita nel porre taluno in stato d'incapacità d'intendere e di agire, non può ritenersi assorbita nell'elemento costitutivo del delitto di tentato omicidio trattandosi di condotta relativa alla commissione di distinte fattispecie criminose, che mantengono la loro autonomia e tra le quale è ammissibile il concorso. Infatti, rispetto all'identità della condotta (nella specie, avere tramortito una donna con pugni e calci), nel tentato omicidio è rilevabile il dolo diretto, cioè l'intenzione di uccidere, mentre nella rapina c'è il "quid pluris" di porre la vittima in stato d'incapacità d'intendere e di agire proprio per meglio eseguire il reato, sicché non trova applicazione il principio di specialità (art. 15 cod. pen.), in virtù del quale l'una fattispecie criminosa sarebbe assorbita nell'altra, ma ricorre, invece, un tipico caso di concorso formale di reati. (Fattispecie relativa a rigetto ricorso con cui si era lamentata l'errata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen.). Sez. I, sent. n. 7196 del 17-06-1994 (cc. del 10-05-1994), Tilev (rv 199810). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale

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Il reato di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 cod. pen., si connota sotto il profilo soggettivo di un dato positivo e di uno negativo: la volontà di offendere con percosse o lesioni e la mancanza dell'intenzione di uccidere; mentre è propria dell'omicidio volontario la ricorrenza di quest'ultima intenzione. Ne consegue che quando il complesso delle circostanze non evidenzia "ictu oculi" la volontà omicida, per le difficoltà di riconoscere per via diretta il proposito dell'agente, il ragionamento è sorretto da fatti certi che consentono di provare l'esistenza o meno di altri fatti (ignoti) attraverso un procedimento logico di induzione; fatti tesi ad individuare l'"animus necandi" sono precipuamente i mezzi usati, la direzione del colpi, la distanza e soprattutto la parte del corpo colpita. Sez. I, sent. n. 6815 del 13-06-1994 (cc. del 03-05-1994), Filosa (rv 198119). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Accertato l'elemento intenzionale del reato di omicidio, nessuna influenza ha, riguardo ad esso, il vizio parziale di mente che attiene all'imputabilità dell'agente: il dolo rappresenta la volontà di costui diretta all'evento che si è rappresentato, attiene alla colpevolezza che presuppone il superamento logico dell'analisi dell'imputabilità e non può essere influenzata da questa nell'ipotesi dell'accertato vizio parziale di mente, rilevante ai fini delle diminuzione della pena. Sez. I, sent. n. 6815 del 13-06-1994 (cc. del 03-05-1994), Filosa (rv 198120). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- morte o lesioni come conseguenza di altro delitto Sussiste il dolo nel delitto di omicidio allorquando l'agente, pur non mirando ad un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile - secondo un normale nesso di causalità - la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l'agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verificazione. Diversamente, nell'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen., l'agente si è rappresentato ed ha voluto soltanto il delitto dalla cui commissione è derivato l'evento morte, non presente nella cosciente determinazione del reo, ma verificatasi soltanto quale effetto diretto del diverso delitto realizzato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che dal fatto che l'imputato, penetrato in ora notturna in abitazione privata ed incontrata la persona che vi abitava, aveva appiccato fuoco in diverse zone della casa, in tal modo rappresentandosi - ed accettandone il relativo rischio - la probabilità che la suddetta persona e quanti altri potevano abitare colà potessero decedere a cagione dell'incendio sviluppatosi). Sez. I, sent. n. 3766 del 31-03-1994 (cc. del 21-12-1993), Rodaro (rv 197756). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale Il criterio distintivo tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale consiste nell'elemento psicologico nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è quella di uccidere la vittima. Tale volontà deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si è rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che, ciononostante, ha posto in essere. (Nella specie, si è ritenuta corretta la decisione di merito che aveva escluso la preterintenzione e ritenuto il dolo sulla base di precise risultanze processuali, quali la micidialità dell'arma e del proiettile adoperati, la breve distanza tra sparatore e vittima, la parte del corpo attinta, il comportamento tenuto dall'imputato prima e dopo l'episodio delittuoso). Sez. I, sent. n. 3819 del 31-03-1994 (cc. del 03-03-1994), Mannarino (rv 196987). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: In tema di "animus necandi", l'espressa adesione ad impresa (nella specie, rapina) comportante impiego di armi, con annesso consenso anche all'uso cruento delle stesse, se necessario in ragione di intuitive evenienze peggiorative, concreta, nel caso in cui taluno dei concorrenti faccia appunto uso delle armi provocando la morte di una persona, titolo di dolo pieno del delitto di omicidio anche per gli altri concorrenti. Sez. I, sent. n. 3783 del 31-03-1994 (cc. del 20-01-1994), Diana (rv 196885). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

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Quando il reato voluto dai concorrenti sia quello di lesioni con arma, ma quello commesso dall'autore materiale sia, sorretto da dolo eventuale, di omicidio, il mandante del delitto di lesioni risponde di concorso in omicidio e non è a lui applicabile l'ipotesi del concorso anomalo. Sez. I, sent. n. 3804 del 31-03-1994 (cc. del 22-02-1994), Choucane Taufik (rv 198716). Cassazione Penale Causale del reato Qualora risulti accertata l'esistenza di una volontà omicida in base ad inequivoci elementi probatori di natura oggettiva, desunti principalmente dalle concrete modalità della condotta, resta non influente l'apparente inadeguatezza della causale, essendo varie per intensità le ragioni di ciascun individuo e potendo uccidersi anche per un futile motivo. Sez. I, sent. n. 758 del 26-01-1994 (cc. del 28-10-1993), Braccio (rv 196223). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere In tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti d'intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore un'adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con un'intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale". (Con riferimento al caso di specie, relativo ad un tentato omicidio, la Cassazione ha ritenuto che dovesse qualificarsi come dolo diretto non intenzionale - e non come dolo eventuale - l'atteggiamento psichico dell'agente che, per sottrarsi alla cattura dopo una rapina, aveva risposto al colpo di avvertimento, esploso da una guardia giurata, sparando, ad altezza d'uomo ed a breve distanza, numerosi colpi con una pistola ed attingendola ad una coscia). Sez. U., sent. n. 748 del 25-01-1994 (cc. del 12-10-1993), Cassata (rv 195804). Cassazione Penale Tentativo:- in genere Perché possa parlarsi di tentativo di omicidio è necessario che l'azione sia non solo orientata a cagionare la morte, ma anche obiettivamente idonea a provocare l'evento, a mettere cioè in pericolo il bene giuridico tutelato, che è la vita e non l'incolumità fisica; tale idoneità, poi, va valutata con riferimento al contesto delle circostanze concrete in cui il fatto si verifica. Se l'atto criminoso nella sua capacità causale non è adeguato alla produzione dell'evento ogni possibilità di una sua realizzazione viene meno e, pertanto, l'atto deve ritenersi inidoneo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di condanna, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito non avevano valutato le circostanze concrete in cui si era verificato l'episodio e cioè avere l'imputato sparato contro l'autovettura dietro alla quale era nascosto un agente di Polizia). Sez. I, sent. n. 10331 del 15-11-1993 (cc. del 20-09-1993), Bova (rv 197890). Cassazione Penale Tentativo:- competenza Mentre il vecchio codice di procedura penale (art. 29) attribuiva alla Corte di Assise la competenza a giudicare il delitto di tentato omicidio, il nuovo codice di procedura penale (art. 5 c.p.p.) l'assegna invece al tribunale; tuttavia l'art. 259 disp. trans. c.p.p. dispone che, ai fini della determinazione della competenza per materia (e per territorio), le disposizioni del nuovo codice di procedura penale si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. (Nella specie, è stato ritenuto che, trattandosi di delitto commesso sotto il vigore del vecchio codice, la relativa competenza per materia continuava ad appartenere alla Corte di Assise). Sez. I, sent. n. 10352 del 15-11-1993 (cc. del 05-10-1993), Di Giovanni (rv 197896). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale Il delitto di cui all'art. 578 cod. pen. nella sua attuale formulazione dopo la modifica intervenuta con l'art. 2 della legge 5 agosto 1981 n. 442, si differenzia da quello di omicidio ex art. 575 cod. pen. perché

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richiede non solo che la morte del neonato sia stata cagionata "immediatamente dopo il parto", ma anche che il fatto sia stato "determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto" (avendo il legislatore abbandonato la precedente ragione dell'incriminazione speciale consistente nel fine di salvare l'onore proprio e di un prossimo congiunto). Le suddette condizioni devono sussistere congiuntamente, cioè le une e le altre; devono esistere oggettivamente e non essere soltanto semplicemente supposte; infine devono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo il parto. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che le condizioni di abbandono materiale e morale possono ritenersi sussistenti solo quando la madre sia lasciata in balia di sé stessa e venga a trovarsi al momento del parto, o subito prima o dopo di esso, in uno stato di derelizione ovvero di isolamento tale che non consente l'intervento o l'aiuto di terzi, né un qualsiasi soccorso fisico o morale; e che quando, invece, lo stato di abbandono materiale e morale viene volontariamente creato e mantenuto, se la morte interviene ed è collegata causalmente a tali condizioni che hanno a loro volta determinato l'evento letale, il fatto è riconducibile all'ipotesi legislativa dell'omicidio volontario). Sez. V, sent. n. 7756 del 18-08-1993 (cc. del 26-05-1993), Paniconi (rv 194870). Cassazione Penale Causale del reato In tema di omicidio, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato la causale del delitto non deve essere necessariamente individuata in quanto pur costituendo un elemento indefettibile del reato medesimo, purtuttavia ha un valore probatorio solo sussidiario, tanto più nell'ipotesi in cui la prova delle volontà omicida emerga da altri più diretti e concludenti elementi di prova. Sez. I, sent. n. 7574 del 03-08-1993 (cc. del 14-06-1993), Angella (rv 194781). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Per l'individuazione dell'elemento psicologico del reato in genere e dei delitti contro la persona in particolare, occorre assumere come elemento sintomatico della sua esistenza quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità semantica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Tali dati possono emergere, nella fattispecie del delitto di tentato omicidio, dalla reiterazione dei colpi esplosi dall'agente, dalla zona corporale della parte offesa attinta dai proiettili, dalla distanza tra offensore ed offeso: elementi tutti che, singolarmente e complessivamente presi in considerazione, sono sicuro indice delle finalità perseguite dal reo. Sez. I, sent. n. 7574 del 03-08-1993 (cc. del 14-06-1993), Angella (rv 194782). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (La Cassazione ha evidenziato che la prevedibilità deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti e, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato tali circostanze laddove aveva considerato fatto prevedibile dai compartecipi di una rapina che un gioielliere, minacciato nei suoi beni e nell'incolumità personale, potesse opporsi alla violenza e venire conseguentemente ucciso da un altro dei concorrenti nella rapina). Sez. I, sent. n. 7576 del 03-08-1993 (cc. del 22-06-1993), Rho (rv 194786). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- procurato aborto Nel caso in cui al ferimento di una donna - nella specie, attinta da colpi di pistola - sia conseguito l'aborto e successivamente - a distanza di alcuni giorni - la morte e siano ritenuti sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di procurato aborto di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1978 n. 194, tale reato non può essere assorbito in quello più grave di omicidio di cui all'art. 575 cod. pen. poiché l'evento dell'aborto si è realizzato sul piano fenomenico in modo distinto e anteriore rispetto a quello della morte della donna. Tuttavia, trattandosi di eventi autonomi puniti da disposizioni di legge diverse, cagionati con una sola azione, il reato di procurato aborto deve essere unificato con quello di omicidio ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen. (concorso formale) e non col vincolo della continuazione. (Nella specie, il ricorrente sosteneva che dovrebbe escludersi l'applicabilità dell'art. 575 cod. pen., rientrando la morte della donna nell'ipotesi di cui all'art. 18, secondo e quarto comma, della legge n. 194 del 1978, tipica

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forma di reato progressivo. La S.C. ha invece osservato che, quanto all'evento aggravante "morte", derivante dai fatti indicati nei commi primo e secondo dell'articolo 18 citato, esso non deve essere voluto, mentre, qualora la morte o la lesione siano dolose, si risponderà del delitto di cui ai commi primo e secondo in concorso formale con le lesioni o l'omicidio, sia nella forma tentata che in quella consumata). Sez. I, sent. n. 7249 del 24-07-1993 (cc. del 18-03-1993), Radisi (rv 197542). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti Non può essere riconosciuta la continuazione fra il reato di omicidio e quelli concernenti il porto e la detenzione illegali dell'arma nel caso di concorso anomalo nel reato contro la vita. Infatti, il concorso anomalo nel reato più grave non è inquadrabile in un'unica deliberazione criminosa, che comprenda contestualmente la consumazione di altri reati, proprio perché l'evento maggiore non è oggetto di preventiva previsione e volizione (se così fosse, si avrebbero forme di dolo diretto, alternativo o eventuale), ma di sola prevedibilità che ne esclude, comunque, la configurabilità nella mente dell'agente come parte di più ampio progetto operativo, ideato e deliberato per una successiva e conforme esecuzione. L'art. 116 cod. pen., del resto, espressamente disciplina il caso di reato diverso da quello "voluto", e, cioè di reato non voluto, e quindi non deliberato, che non può essere stato oggetto, conseguentemente, di preventivo ed unitario disegno criminoso, coevamente comprendente anche altri reati. Sez. I, sent. n. 7262 del 24-07-1993 (cc. del 11-06-1993), Ghilleri (rv 197543). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Al fine della sussistenza della volontà omicida, i colpi di arma da fuoco devono essere sparati in direzione di parti vitali del corpo di una persona; perché ciò si realizzi non è sufficiente che i colpi siano esplosi ad altezza d'uomo, ma è necessario che gli stessi siano esplosi in direzione della figura, e non lateralmente rispetto ad essa. Sez. I, sent. n. 7122 del 21-07-1993 (cc. del 04-05-1993), Sanfilippo (rv 194747). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: In tema di concorso morale, la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato, indicando, gli elementi di prova al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento sul punto concernente il concorso dell'imputata nell'omicidio, la S.C. ha osservato che la presenza della donna alle diverse fasi del litigio violento fra i due uomini, il ruolo dalla stessa avuto nel ripulire il pavimento sporco di sangue e nell'aiutare a deporre il cadavere in un sacco di spazzatura, a caricarlo sul furgone, a trasportarlo in zona periferica della città e a sotterrarlo, sono stati senza rigore logico assunti a prova della partecipazione morale della stessa all'uccisione, dal momento che il contributo materiale per fare sparire le tracce del delitto e occultare il cadavere della vittima può avere movente e spiegazione autonomi, potendo essere stato determinato dall'intento di aiutare il proprio uomo, cacciatosi nei guai, e dal tentativo disperato di fargli guadagnare l'impunità dall'omicidio commesso). Sez. I, sent. n. 4612 del 05-05-1993 (cc. del 05-04-1993), Palazzini (rv 194696). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la Suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra gli autori materiali del delitto ed altri membri della "commissione"). Sez. V, sent. n. 2381 del 11-03-1993 (cc. del 14-11-1992), Madonia (rv 193554). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato:

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Il valore sintomatico della paternità dell'azione, nella causale, è connaturato alla sua diretta partecipazione al processo formativo della volontà di una condotta. Come tale, il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta valutazione resterebbe sconosciuto. Né il sistema processuale vigente pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica o nell'apprezzabilità della sua capacità rivelatrice di un fatto o di un aspetto dello stesso. Pertanto, la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può anche essere la causale, quando questa, per la sua specificità, converge in una direzione univoca. (In tema di omicidio, è stato ritenuto che l'interesse di alcuni imputati all'eliminazione fisica di un ufficiale dei carabinieri sorreggeva l'ipotesi della riferibilità del fatto all'associazione criminosa di cui essi imputati erano esponenti, rafforzando nel contempo la valenza probatoria degli altri indizi). Sez. V, sent. n. 2381 del 11-03-1993 (cc. del 14-11-1992), Madonia (rv 193555). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: Il concorso nel reato-fine (nella specie, omicidio) non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa che pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio né dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri aderenti all'associazione stessa. Sez. U., sent. n. 1653 del 22-02-1993 (cc. del 21-10-1992), Marino (rv 192468). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale Il criterio distintivo fra le due ipotesi di reato previste dagli artt. 575 e 584 cod. pen. va individuato nella diversità dell'elemento psicologico che nell'omicidio preterintenzionale consiste nella volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali consegue la morte dell'aggredito come evento non voluto neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e del rischio. Invero, allorquando l'agente abbia agito con dolo alternativo, con la volontà cioè di ferire o di uccidere indifferentemente o con dolo eventuale, vale a dire con previsione o rappresentazione dell'evento in termini di probabilità e di accettazione del rischio, non può ricorrere l'ipotesi preterintenzionale che presuppone l'accertata esistenza di volontà unicamente diretta a ledere o percuotere. Sez. I, sent. n. 710 del 26-01-1993 (cc. del 14-12-1992), Di Grande (rv 192792). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - dolo eventuale Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile all'individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che possa validamente configurarsi il tentativo di omicidio sotto il profilo del cosiddetto "dolo eventuale"). Sez. I, sent. n. 7938 del 10-07-1992 (cc. del 03-02-1992), Lamari (rv 191241). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di omicidio, consumato o tentato il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica del reato lesivo della vita o dell'integrità fisica della vittima risponderà dell'evento diverso e più grave verificatosi a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. se è provata la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata dal correo, rappresentazione che è desunta con discrezionale valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata, dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se detta rappresentazione sarà ritenuta insussistente. Sez. I, sent. n. 6906 del 11-06-1992 (cc. del 03-02-1992), Fiore (rv 191159). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

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In tema di omicidio, consumato o tentato a scopo di rapina a mano armata il compartecipe il quale non ha commesso l'azione tipica del reato lesivo della vita o dell'integrità fisica della vittima non può rispondere di concorso in tale reato, ex art. 110 cod. pen., sull'erroneo ed apodittico rilievo che colui il quale ha voluto una rapina a mano armata deve avere ragionevolmente previsto l'uccisione o il ferimento del destinatario dell'azione criminosa. Egli dell'evento diverso e più grave, verificatosi, risponderà a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen., se sarà acquisita la prova che si è concretamente rappresentato detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata col correo, delle modalità di esecuzione di essa e di tutte le altre rilevanti circostanze di fatto, ovvero non ne risponderà se la detta rappresentazione sarà ritenuta insussistente. Sez. I, sent. n. 6224 del 22-05-1992 (cc. del 27-04-1992), Giordani (rv 191146). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale Poiché l'omicidio preterintenzionale si differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell'elemento soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volontà omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo. Ne consegue che va necessariamente definito come omicidio volontario e non preterintenzionale quello nel quale la condotta dell'agente sia stata tale da dimostrare, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione anche della sola eventualità che da detta condotta potesse derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui il colpevole, nel corso di una rapina accompagnata da violenza carnale, commessa in concorso con altri, aveva a lungo premuto sulla bocca della vittima un cuscino, impedendole così di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento, oltre che per altre cause concorrenti). Sez. I, sent. n. 4690 del 15-04-1992 (cc. del 10-02-1992), De Pasquale (rv 189871). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Nell'accertamento dell'esistenza dell'"animus necandi", il movente dell'azione, elemento di natura soggettiva, costituisce un fattore sussidiario. Esso è cosa diversa dal dolo e, pertanto la prova della volontà omicida può essere bene desunta dagli aspetti oggettivi del fatto, quando le caratteristiche e modalità dell'azione rendono evidente l'intenzione di uccidere. Sez. I, sent. n. 3207 del 18-03-1992 (cc. del 17-02-1992), Silvestro (rv 189663). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - abbandono di persone minori o incapaci Il delitto di abbandono di minore si distingue da quello di tentato omicidio per il diverso elemento psicologico. Nel primo caso l'elemento soggettivo è costituito della coscienza e volontà di abbandonare il minore, con la consapevolezza dei potenziali pericoli, conseguenti al suo stato d'incapacità di difesa o di percezione dei pericoli, a cui resterebbe esposto. Nel secondo, vi è la volontà e consapevolezza di cagionare la morte. Sez. I, sent. n. 2269 del 02-03-1992 (cc. del 18-12-1991), Austria (rv 191118). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere La prova del dolo del delitto di tentato omicidio deve essere desunta attraverso un processo logico inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario da fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico che, con l'ausilio di appropriate massime di esperienza consentono d'inferire la sussistenza dell'"animus necandi". Pertanto, per stabilire se il colpevole abbia effettivamente voluto la morte del soggetto passivo è necessario affidarsi ad una serie di regole di esperienza, la conformità alle quali - quando non sussistono circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che le cose sono andate diversamente da come vanno le cose materiali ed umane - è sufficiente per dimostrare l'"animus necandi". Sez. I, sent. n. 1172 del 07-02-1992 (cc. del 27-11-1991), Terranova (rv 189074). Cassazione Penale Tentativo:- in genere Ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 e 575 del codice penale, perché possa parlarsi di tentativo di omicidio, è indispensabile che l'azione teleologicamente orientata a cagionare la morte sia obiettivamente idonea a provocare l'evento, a mettere cioè in pericolo il bene giuridico tutelato (che è la vita, e non soltanto l'incolumità fisica), ma sia altresì "diretta in modo non equivoco" a provocare il detto

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evento. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha ritenuto che, sulla base della motivazione adottata dai giudici dei due gradi del merito, l'idoneità dell'azione e l'univocità della sua direzione teleologica erano affermate solo in astratto, sulla base, di una generica idoneità dell'investimento di un ciclista da parte di un'autovettura a cagionare la morte dell'investito; che, per quanto attiene al requisito dell'inequivocità della direzione teleologica della volontà dell'agente, questa veniva affermata in modo del tutto apodittico, dovendosi ritenere del tutto insufficiente il richiamo alla semplice previsione da parte dell'investitore delle possibili conseguenze dell'urto in relazione alla sopravvivenza della vittima, posto che il giudice mostrava di prescindere da tutti gli elementi di fatto (velocità dei due veicoli, presenza eventuale di ostacoli lungo la traiettoria, violenza dell'urto, possibilità di arrotamento dell'investito) dai quali poteva trarsi, un attendibile giudizio circa l'inequivocità dell'azione e circa la direzione teleologica della volontà dell'agente). Sez. I, sent. n. 11766 del 20-11-1991 (cc. del 28-10-1991), Cappai (rv 188992). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Nel delitto di omicidio volontario, per accertare se il colpevole abbia agito con dolo è necessario fare riferimento ai dati esterni, aventi valore significante e oggettivamente valutabili, quali le concrete modalità della condotta prima e dopo il delitto, la natura del mezzo usato, le parti del corpo aggredite dal colpevole, la reiterazione del colpo, e tutti quei dati che secondo le regole di comune esperienza e l'"id quod plerumque accidit" abbiano un valore sintomatico. Sez. I, sent. n. 8480 del 01-08-1991 (cc. del 24-06-1991), Nicola (rv 188066). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: Perché il concorrente morale risponda del delitto di tentato omicidio, non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento-morte sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento-morte come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata (sempre che l'evento-morte non sia soltanto una possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione). Sez. I, sent. n. 7350 del 08-07-1991 (cc. del 12-06-1991), Ventura (rv 187758). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento In tema di elemento soggettivo del reato, il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nel momento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio. Nella colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta. Nella pratica è possibile individuare il discrimine tra le due forme di elemento soggettivo del reato attraverso l'analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto. (Nella fattispecie, due guardie giurate, a bordo di un'auto, inseguendo altra autovettura in fuga e sparando ripetutamente in direzione delle ruote di quella, avevano colpito a morte un passeggero. La Corte ha annullato la sentenza di condanna degli imputati per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, sul punto della qualificazione dell'elemento soggettivo del reato, disponendo rinvio per nuovo esame alla stregua dei principi sopra indicati). Sez. I, sent. n. 5527 del 20-05-1991 (cc. del 28-01-1991), Caporaso (rv 187590). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere In tema di omicidio volontario, l'immediata e spontanea opera di soccorso della vittima da parte dell'agente non è di per sé incompatibile con l'intenzione di uccidere. Tale incompatibilità nella comune esperienza non esiste affatto quando l'azione è determinata da uno stato d'ira e sorretta da un dolo d'impeto, che facilmente si risolve e lascia spazio alla pronta risipiscenza non appena si manifestino le conseguenze negative della condotta. Sez. I, sent. n. 3493 del 27-03-1991 (cc. del 28-01-1991), Lofino (rv 187184). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

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In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto" ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Nella fattispecie, questa Corte ha annullato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello sul punto concernente la qualificazione del concorso di persone nel delitto di omicidio volontario nel corso di una rapina, per aver omesso di indicare gli elementi che lo ha indotto a precisare l'esistenza nel compartecipe non autore materiale dell'evento, della volontà di porlo in essere sia pure nella forma del dolo eventuale). Sez. I, sent. n. 331 del 15-01-1991 (cc. del 22-10-1990), Balsamo (rv 186150). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale La sussistenza del dolo, diretto od eventuale, deve essere valutata con riferimento allo stato soggettivo dell'agente al momento dell'inizio dell'azione. Pertanto, non potendosi ritenere che l'agente, nel momento in cui - nel corso di una rapina - colpisca una persona con il calcio di una pistola, valuti ed accetti la possibilità che quella sua condotta possa determinare l'esplosione di un colpo dell'arma, con conseguente morte di uno dei presenti, deve escludersi anche il dolo eventuale, poiché la previsione dell'evento morte determinata dall'esplosione di un colpo non può essere collegata all'uso dell'arma come mezzo contundente. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza di omicidio preterintenzionale e non di omicidio volontario). Sez. V, sent. n. 12330 del 13-09-1990 (cc. del 28-05-1990), Moschetti (rv 185287). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere In tema di omicidio volontario non assume rilievo il criterio della prevedibilità, sia pure in grado elevato, dell'evento morte, ma quello dell'effettiva previsione del probabile o possibile decesso come conseguenza dell'azione, ciononostante ugualmente e volontariamente eseguita. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del pubblico ministero, è stato ritenuto che non poteva assumere rilievo il gran numero di colpi comunque inferto al capo della vittima e che il P.M. riteneva non potessero non avere reso coscienti gli aggressori dell'elevato grado di prevedibilità dell'evento letale (che tuttavia, malgrado il gran numero di colpi, non si sarebbe verificato senza la grave ferita di cui peraltro non si era nemmeno con certezza accertata l'origine). Sez. V, sent. n. 6396 del 03-05-1990 (cc. del 27-02-1990), Calagrossi (rv 184224). Cassazione Penale Causale del reato Non è giuridicamente illogica l'individuazione dello stato di ebbrezza alcoolica quale causale del reato, poiché la piena imputabilità dell'agente, sancita dall'art. 92 cod. pen. nonostante l'alterazione psichica conseguente all'ubriachezza volontaria o colposa, costituisce mera finzione giuridica imposta dalla necessità di difesa sociale, mentre permane sul piano naturalistico tale alterazione, che, soggiogando più o meno compiutamente le facoltà intellettive e volitive del soggetto, può essa stessa costituire causa efficiente del reato e la "ratio" della sua punizione. (Fattispecie in tema di tentato omicidio). Sez. I, sent. n. 2509 del 22-02-1990 (cc. del 28-04-1989), Filippi (rv 183425). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di accertamento del dolo omicida, nel caso in cui il fatto sia commesso con arma da sparo, la volontà omicida non deve necessariamente manifestarsi con l'esplosione di tutti i colpi di cui l'agente e l'arma siano dotati, quando sia accertato che il colpo sparato sarebbe stato sufficiente a determinare la morte, se non fossero intervenuti fatti indipendenti dalla volontà dello stesso agente. Sez. I, sent. n. 2509 del 22-02-1990 (cc. del 28-04-1989), Filippi (rv 183427). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di tentato omicidio, ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere

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condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché, sotto questo aspetto, l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile. Il giudizio d'idoneità dell'azione non è una diagnosi, ma una prognosi, anche se formulata "ex post", ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. Sez. I, sent. n. 2509 del 22-02-1990 (cc. del 28-04-1989), Filippi (rv 183428). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici - in base ad una valutazione fondata sulle comuni regole di esperienza - della sua esistenza, quali la natura del mezzo usato, la distanza, la direzione e reiterazione dei colpi, la zona presa di mira e quella concretamente attinta e simili. Sez. I, sent. n. 2509 del 22-02-1990 (cc. del 28-04-1989), Filippi (rv 183429). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida, in mancanza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca di concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico valutati sia singolarmente che nella loro coordinazione. In tal caso la sussistenza dell'"animus necandi" va riconosciuta allorquando sia positivamente apprezzata la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità dell'aggressione. Questi, infatti, sono i soli elementi di innegabile ed obiettiva consistenza probatoria che, per essere permeati, in ogni loro tratto e momento, della spiritualità del loro autore, forniscono l'indicazione più eloquente del valore e del significato attribuito alla condotta ed alle modalità di esecuzione. Sez. I, sent. n. 2532 del 22-02-1990 (cc. del 02-06-1989), Della Pasqua (rv 183440). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida, in mancanza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. In tale caso, la sussistenza dell'"animus necandi" va riconosciuta allorquando sia apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento dell'aggressione. Sez. I, sent. n. 2534 del 22-02-1990 (cc. del 06-06-1989), Caldarelli (rv 183444). Cassazione Penale Legittima difesa In tema di omicidio volontario, correttamente non viene riconosciuta la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e non si procede alla derubricazione della contestazione in eccesso colposo allorché tutti gli elementi del processo pongono in risalto la condotta aggressiva dell'imputato, la circostanza che la vittima sia stata colpita mentre era inerte e disarmata, sia emerso che l'agente si sia avvalso di mezzi non proporzionati e comunque eccessivi rispetto all'entità del pericolo. Per quanto concerne la legittima difesa putativa, l'erronea supposizione dell'agente circa la situazione di pericolo deve trovare causa in un fatto accertato che abbia in sé l'idoneità a far sorgere tale supposizione. Sez. I, sent. n. 2532 del 22-02-1990 (cc. del 02-06-1989), Della Pasqua (rv 183441). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - abbandono di persone minori o incapaci Il delitto di abbandono di minore si distingue da quello di tentato omicidio per il diverso elemento psicologico. Nel primo caso l'elemento soggettivo è costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all'incolumità fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi è necessario che il soggetto compia la condotta vietata con la volontà e la consapevolezza di cagionare la morte del soggetto passivo o tale evento si rappresenti come probabile o possibile conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi. Sez. I, sent. n. 9562 del 05-07-1989 (cc. del 07-02-1989), Fracchiolla (rv 181762).

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Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - dolo eventuale È configurabile il tentato omicidio, quando l'agente, pur non avendo agito esclusivamente al fine di cagionare la morte del soggetto passivo si sia tuttavia rappresentato l'evento come possibile (procurando nella specie, lesioni personali) ed abbia ugualmente accettato siffatto rischio (dolo eventuale). Sez. I, sent. n. 9515 del 05-07-1989 (cc. del 31-05-1989), Calabretta (rv 181760). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Nel caso di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, seguito dall'uccisione del sequestrato, si configura un'ipotesi di reato complesso nel quale l'omicidio, voluto dai partecipanti al sequestro, rappresenta un'aggravante oggettiva, e non già elemento costitutivo, che va valutata a carico di tutti i concorrenti, anche se da loro non conosciuta. Ne consegue, a norma dell'art. 84 cod. pen., l'assorbimento del sequestro di persona e dell'omicidio volontario nell'unico delitto previsto dal terzo comma dell'art. 289-bis cod. pen. Sez. I, sent. n. 2872 del 22-02-1989 (cc. del 08-02-1988), Gidoni (rv 180608). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima dalla rapina e che tale più grave evento deve essere ragionevolmente previsto, ma secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. Sez. I, sent. n. 726 del 21-01-1989 (cc. del 30-06-1988), Pacileo (rv 180236). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Ai fini dell'accertamento della volontà omicida, la prova deve essere tratta prevalentemente dagli aspetti oggettivi del fatto, sicché la ricerca della causale appare superflua, quando la prova risulti "aliunde", o è irrilevante, allorché si sia constatata l'entità delle lesioni prodotte. (Fattispecie in tema di tentativo di omicidio). Sez. I, sent. n. 497 del 19-01-1989 (cc. del 05-12-1988), Caporiccio (rv 180188). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - in mancanza di esplicite ammissioni dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, poiché è tratta da elementi esterni, che devono essere considerati alla stregua di indizi. Ad evitare, quindi, che il libero convincimento del giudice, trattandosi di prova indiretta, si traduca in arbitrio, o in un convincimento meramente soggettivo, astratto dalla prova, è necessario che l'indizio sia certo, e non meramente ipotetico o congetturale, che la deduzione del fatto noto rientri in un procedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza e nel caso di pluralità di fatti indizianti, questi siano concordanti, nel senso che valutati nel loro insieme confluiscano univocamente in una ricostruzione logica unitaria del fatto ignoto, che non deve avere contro di sé alcun ragionevole dubbio. Sez. I, sent. n. 11453 del 25-11-1988 (cc. del 11-07-1988), Branda (rv 179793). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - in genere La prova della sussistenza dell'"animus necandi" sia pure sotto il profilo del dolo eventuale nella fattispecie del tentato omicidio, deve essere desunta dal comportamento del colpevole e dagli accadimenti reali e non dall'eventuale e possibile comportamento della vittima, ricorrendo ad argomenti che sono estranei al contenuto ed alla prova del dolo e che potrebbero e dovrebbero essere eventualmente utilizzati ai fini della sussunzione del fatto nell'ambito di altre fattispecie delittuose, prevedute dal codice, ove l'evento si fosse verificato (artt. 83, 584, 586 cod. pen.). Sez. I, sent. n. 11453 del 25-11-1988 (cc. del 11-07-1988), Branda (rv 179794).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di tentato omicidio, l'accertamento della sussistenza dell'intenzione omicida può essere provato con ogni mezzo, comprese le dichiarazioni dell'imputato ed è compito esclusivo del giudice di merito e sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità, ove sia stato congruamente motivato. Sez. I, sent. n. 10528 del 26-10-1988 (cc. del 18-02-1988), Cugliari (rv 179556). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - lesioni personali Nel caso di omicidio di una persona diversa e di ferimento di una persona contro la quale era diretta l'azione omicida deve, nell'offesa relativa a quest'ultima, ravvisarsi una ipotesi di tentato omicidio e non già di lesione volontaria. Quando, invece, viene effettivamente uccisa la persona avuta di mira e ferita un'altra, in ordine a quest'ultima offesa risulta integrato il reato di lesione. Infatti, manca non solo il dolo del tentativo di omicidio, poiché la persona diversa non è neppure entrata nella sfera psichica dell'agente, ma anche e prima di tutto l'elemento materiale di questa figura delittuosa, in quanto il colpire per errore una persona, vicina a quella contro la quale sono stati esplosi i colpi, non è un atto univocamente diretto ad uccidere la persona vicina. Sez. I, sent. n. 8505 del 29-07-1988 (cc. del 18-04-1988), Tunesi (rv 178980). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Lo stato di emozione profonda, determinato dall'impulso spasmodico all'azione e/o dalla paura, in tema di omicidio anche tentato, nulla toglie alla piena imputabilità dell'agente e soprattutto alla qualificazione del dolo, che, anzi, concorre a definire. (Fattispecie in tema di dolo alternativo, mirato cioè a neutralizzare la vittima, mediante il ferimento o l'uccisione). Sez. I, sent. n. 8437 del 28-07-1988 (cc. del 11-04-1988), Pizzuti (rv 178970). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Per l'individuazione dell'"animus" sorreggente un comportamento umano all'apparenza indifferentemente volto alla lesione di più beni giuridici, ove non soccorra la confessione del reo, è necessario far ricorso alla valutazione degli elementi obiettivi in cui si sia estrinsecata l'azione. Pertanto, la volontà omicida va desunta dalla micidialità del mezzo usato, dall'eventuale pluralità di colpi, dalla vitalità della zona (del corpo umano) colpita, e da ogni altro utile fattore obiettivo, ritualmente acquisito al processo, mediante indagine valutativa che, ove tradotta in una motivazione adeguata senza omissioni o travisamento, è sottratta al sindacato di legittimità attinendo esclusivamente al merito. Sez. I, sent. n. 7906 del 06-07-1988 (cc. del 24-03-1988), Aiello (rv 178825). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La valutazione delle prove della volontà omicida costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di Cassazione quando sia sorretto da logica e adeguata motivazione. Sez. I, sent. n. 5966 del 18-05-1988 (cc. del 19-10-1987), Battaglino (rv 178406). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Per accertare il dolo del delitto di cui all'art. 575 cod. pen., l'individuazione del processo volitivo, normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà che ne costituisce il risultato, non può essere effettuata attraverso la normale indagine probatoria, e cioè un accertamento dall'esterno che prescinda dagli elementi di natura oggettiva concernenti la materialità dell'azione, quali, soprattutto se trattasi di morte provocata con arma da fuoco, la parte del corpo attinta e comunque presa di mira, il numero dei colpi sparati, la micidialità dell'arma. L'utilizzazione di tali elementi, estrinseci all'azione criminosa, non esclude, però, quella concomitante e sussidiaria, di altri elementi come la causale dell'azione stessa, i rapporti antecedenti tra l'autore della condotta lesiva e la vittima, il comportamento antecedente ovvero contemporaneo dei protagonisti in modo che la valutazione della correlazione tra tali elementi e quelli concernenti la materialità dell'azione possa fornire al giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della "voluntas necandi" ovvero della sua esclusione. Sez. I, sent. n. 5966 del 18-05-1988 (cc. del 19-10-1987), Battaglino (rv 178407).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere La circostanza che, secondo il sistema originariamente delineato dal legislatore del 1930, delle due offese costituenti la struttura dell'"aberratio ictus" plurioffensiva, una - ossia quella risultata più grave, che però in ipotesi potrebbe essere anche quella non voluta - fosse imputata al suo autore a titolo di dolo, mentre l'altra offesa gli era attribuita a titolo di responsabilità oggettiva sulla mera base di un adeguato rapporto di causalità ed indipendentemente da ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo, non significa che, nel mutato contesto normativo in cui l'istituto è inserito (tenuto conto della riforma del trattamento sanzionatorio per il concorso formale dei reati), non si debba oggi considerare, in relazione alle singole - e non tutte riconducibili ad unità - modalità del caso di specie, l'effettivo titolo di imputazione di ciascuna offesa, per farne scaturire conseguenze sicuramente oggi previste dalla legge. (Nella specie, l'offesa voluta si era concretata nell'evento morte in danno di una persona, con addebito di omicidio volontario poiché alla realizzazione di quell'evento era consapevolmente diretta la volontà dell'imputato, il quale, dopo avere accuratamente preso la mira verso il bersaglio prescelto, esplose il colpo di fucile nella cui traiettoria venne ad inserirsi la testa di altra persona, che rimase colpita di striscio. La Suprema Corte ha escluso che quest'ultima offesa, non voluta dall'agente neppure nella forma del dolo eventuale, potesse essere ritenuta tentato omicidio, ravvisando, invece, un'ipotesi di colpa cosciente, della quale, però, l'imputato doveva rispondere a titolo di dolo, avendo il legislatore valorizzato la particolare situazione illecita in cui versava lo stesso, con susseguente configurabilità, quindi, del delitto di lesioni volontarie). Sez. I, sent. n. 5255 del 30-04-1988 (cc. del 12-10-1987), Pisani (rv 178266). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di accertamento del dolo omicida, la mancata reiterazione dei colpi è influente ai fini della prova dell'assenza dell'"animus necandi" solo quando il primo colpo non abbia abbattuto la vittima. (Nella specie, è stata ritenuta l'ininfluenza della mancata reiterazione poiché la vittima, raggiunta al viso, al collo ed al torace da ben ventitrè pallettoni sparati con un colpo di fucile a canne mozze, si era accasciata immediatamente dopo essere stata attinta). Sez. I, sent. n. 5274 del 30-04-1988 (cc. del 07-12-1987), Pesenti (rv 178273). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - lesioni personali Ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di tentata lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un "quid pluris" che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente. Sez. I, sent. n. 1950 del 15-02-1988 (cc. del 20-05-1987), Incamicia (rv 177610). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La volontà omicida deve essere ricercata principalmente negli aspetti obiettivi del fatto di sicuro valore sintomatico, quali i mezzi usati, la direzione e la reiterazione dei colpi e simili, anche con riferimento al dolo eventuale. Invero, devesi affermare l'"animus necandi", non soltanto nel caso in cui l'imputato abbia voluto esclusivamente l'evento letale, ma anche quando, pur volendo ferire, abbia considerato del tutto irrilevante, ai fini del compimento della programmata azione delittuosa, l'evento più grave, di guisa che la consapevole accettazione di tale possibilità, trasferisce nella volontà ciò che era nella previsione. Sez. I, sent. n. 761 del 20-01-1988 (cc. del 12-11-1987), Pelissero (rv 177455). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento In tema di omicidio, si configura la colpa con previsione allorché il soggetto si pone in una concreta situazione di indifferenza rispetto all'evento, sperando che esso non abbia a realizzarsi ritenendolo evitabile per abilità personale o per intervento di altri fattori. Si configura, invece, il dolo eventuale allorché l'agente si rappresenta due determinate conseguenze della sua condotta, entrambe volute come possibili o probabili come effetto del rischio della sua attività. Ne consegue che risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento colui il quale, armeggiando con una pistola, per eccitarsi

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sessualmente, a contatto con il cuoio capelluto della vittima, abbia involontariamente colpito la stessa, cagionandone la morte. Sez. IV, sent. n. 27 del 08-01-1988 (cc. del 05-10-1987), Margheri (rv 177326). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: La partecipazione morale nel reato, che può manifestarsi indifferentemente con qualsiasi attività che agisca positivamente sul proposito dell'autore dello stesso, rafforzandolo, deve essere sorretta dalla volontà di cooperare alla produzione dell'evento criminoso, esprimendo un intento eguale a quello di colui che materialmente lo produce. Ne consegue che non è configurabile il concorso morale in omicidio volontario di colui il quale, reagendo a fronte delle reiterate ingiurie e minacce rivoltegli dalla vittima, con la quale pure vi erano ragioni di astio, abbia posto in essere una condotta caratterizzata dalla volontà di minacciare la vittima stessa e non già di ucciderla: evento che si verifica ad opera di altro agente. Sez. IV, sent. n. 29 del 08-01-1988 (cc. del 06-10-1987), Papa (rv 177327). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In caso di rapina armata il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento deve essere ragionevolmente previsto, ma secondo i casi risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, tenuto conto delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. Sez. I, sent. n. 13073 del 22-12-1987 (cc. del 01-06-1987), Atzeni (rv 177308). Cassazione Penale Tentativo:- in genere La norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in esame l'evento solo ai fini della volontaria desistenza o dell'attuoso ravvedimento. Ne consegue che ai fini del tentativo in un reato si deve prendere in considerazione non l'evento, bensì la condotta attraverso la valutazione dei mezzi usati, della direzione non equivoca, dell'elemento intenzionale, per cui può esservi delitto tentato di omicidio anche quando, essendo andati a vuoto i mezzi impiegati, la vittima designata sia rimasta illesa e cioè in assenza di un evento lesivo. Sez. I, sent. n. 11562 del 12-11-1987 (cc. del 01-07-1987), Rubino (rv 177002). Cassazione Penale Causale del reato In tema di omicidio volontario la ricerca di un motivo adeguato determinante l'azione dell'agente si impone soltanto quando la prova della volontà omicida non sia conclamata dall'univocità degli elementi desumibili dalle modalità esteriori dell'azione e dalle altre circostanze del fatto. Sez. I, sent. n. 9077 del 13-08-1987 (cc. del 15-04-1987), Catano (rv 176538). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutato sia singolarmente che nella loro coordinazione. In tal caso, la sussistenza del dolo va riconosciuta allorché sia apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento dell'aggressione, mentre nessun rilievo può attribuirsi, per escluderne la presenza, alla mancata reiterazione dei colpi o al pentimento o alla fuga, in quanto si tratta di attività successive alla produzione dell'evento. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico dall'analisi della micidialità dell'arma, dall'avere l'agente mirato e colpito l'addome della vittima, dalla direzione dei colpi inferti. La Corte di Cassazione ha ritenuto, enunciando il principio di cui sopra corretta tale motivazione). Sez. I, sent. n. 6553 del 22-05-1987 (cc. del 06-11-1986), Marziano (rv 176035).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di omicidio volontario, ai fini dell'accertamento del dolo, valore significante deve attribuirsi alle circostanze oggettive che accompagnano la condotta, alle modalità di esse, alla natura del mezzo usato, alle parti del corpo attinente dall'attività aggressiva del colpevole, all'eventuale reiterazione dei colpi ed all'essenza di elementi di segni contrari. Ne consegue che risponde del delitto in esame colui che punti il fucile contro il corpo della vittima, prima di sparare disinneschi la sicura, esploda il colpo da distanza non superiore a tre metri, attinga l'emitorace sinistro, zona cardiaca, della vittima, in quanto mostra di aver agito coscientemente e volontariamente con l'intenzione di uccidere, ossia egli abbia preveduto e voluto l'evento letale quale conseguenza della sua condotta. Sez. I, sent. n. 5182 del 28-04-1987 (cc. del 27-10-1986), Nazzeo (rv 175790). Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria In tema di tentato omicidio, la compressione delle vie respiratorie mediante stretta del collo della vittima è atto idoneo non solo in astratto, ma anche in concreto ad uccidere e quindi adeguato alla realizzazione del delitto. Ne consegue che quando l'agente ha già realizzato per intero la condotta tipica per uccidere e poi si sia allontanato poiché la vittima aveva assunto l'apparenza di un cadavere non si configura la desistenza volontaria. (Nella specie, l'imputato prendeva per il collo la vittima e le faceva perdere conoscenza, poi allontanandosi di corsa quando questa aveva assunto l'apparenza di un cadavere). Sez. I, sent. n. 3943 del 01-04-1987 (cc. del 16-12-1986), Ravelli (rv 175527). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di volontà omicida, qualora manchino indizi univoci e concordanti, l'indagine sulla causale del delitto assume particolare rilevanza. In tal caso è indispensabile la sua individuazione, in modo da indurre inequivocabilmente a ritenere che l'imputato abbia commesso il delitto, escludendo ogni altra diversa conclusione. Sez. I, sent. n. 1459 del 07-02-1987 (cc. del 12-01-1987), Ferrari (rv 175063). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida va ricavata dall'esame di elementi soggettivi oppure oggettivi dai quali essa possa logicamente desumersi - nella prima categoria (elementi soggettivi) vanno ricompresi quelli riconducibili all'autore del fatto come, ad esempio, la causale del delitto, l'indole del reo, le manifestazioni dell'animo; nella seconda (elementi oggettivi ) vanno ricomprese tutte le circostanze esteriori che normalmente costituiscono espressione del fatto psicologico da provare, come, ad esempio, il modo dell'aggressione, il mezzo omicida, la condotta dell'imputato durante e dopo il fatto. Sez. II, sent. n. 1209 del 31-01-1987 (cc. del 23-06-1986), Torazzina (rv 174971). Cassazione Penale Legittima difesa In tema di omicidio volontario, correttamente non viene concessa la scriminante della legittima difesa, reale o putativa e non si procede alla derubricazione della contestazione in eccesso colposo allorché tutti gli elementi del processo pongano in risalto la condotta aggressiva dell'imputato, la circostanza che la vittima sia stata colpita alle spalle inizialmente, che la vittima, inoltre, sia risultata disarmata e per di più in fuga ed, infine, sia emerso che l'agente, nel respingere l'offesa ingiusta altrui, si sia avvalso di mezzi non proporzionati e, comunque, eccessivi rispetto all'entità del pericolo. Sez. I, sent. n. 10249 del 02-10-1986 (cc. del 13-05-1986), De Mitri (rv 173865). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- rissa La rissa non solo non esclude il reato di omicidio volontario, ma concorre con esso. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto la sussistenza della rissa aggravata dall'evento letale). Sez. I, sent. n. 9047 del 10-09-1986 (cc. del 25-02-1986), Aouadhi (rv 173692). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - lesioni personali

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Ai fini della determinazione differenziale dell'elemento psicologico dei reati di lesioni o tentativo di omicidio, la prova risolutiva deve trarsi dalle modalità dell'azione e dalla materialità della condotta dell'agente. Questi, infatti, sono i soli elementi di innegabile ed obiettiva consistenza probatoria che, per essere permeati, in ogni loro tratto e momento, della spiritualità del loro autore, forniscono l'indicazione più eloquente del valore e del significato da quello attribuito alla sua condotta ed alle modalità di esecuzione e quindi dell'effetto conseguito a quel fatto. Pertanto, l'interprete ha l'obbligo di procedere con estremo rigore all'indagine, volta alla rilevazione ed alla valutazione degli elementi obiettivi del delitto, che deve essere ancora più approfondita allorquando la fattispecie prospetta ipotesi di reato, come il reato progressivo e quello complesso, idonee per la loro struttura specifica ad ingenerare dubbi interpretativi. Sez. I, sent. n. 4958 del 05-06-1986 (cc. del 15-01-1986), Marazza (rv 172983). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di rapina programmata con l'approntamento di arma micidiale seguita da tentato omicidio, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità psichica ex art. 116 cod. pen., non occorre affatto che l'evento diverso da quello voluto sia stato concretamente previsto o tanto meno accertato dal concorrente come possibile conseguenza delle sue azioni od omissioni, ma è sufficiente la semplice prevedibilità in astratto, in base all'ordinario evolversi delle azioni umane. Sez. II, sent. n. 3633 del 12-05-1986 (cc. del 09-12-1985), Decembrino (rv 172644). Cassazione Penale Causale del reato Non è giuridicamente illogica l'individuazione dell'ubriachezza quale causale del reato, poiché la piena imputabilità dell'agente sancita dall'art. 42 cod. pen., nonostante l'alterazione psichica conseguente all'ebbrezza alcoolica volontaria o colposa, costituisce mera finzione giuridica imposta da necessità di difesa sociale, mentre permane sul piano naturalistico tale alterazione, che, soggiogando più o meno compiutamente le facoltà intellettive e volitive del soggetto, può essa stessa costituire causa efficiente e ragione dell'azione antigiuridica, rappresentando contestualmente il movente del reato e la "ratio" della sua punizione. (Fattispecie in tema di omicidio). Sez. I, sent. n. 3517 del 09-05-1986 (cc. del 10-12-1985), Policastro (rv 172622). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In caso di rapina a mano armata, il compartecipe, che non abbia commesso l'azione tipica dell'omicidio, non può rispondere di tale reato ex art. 110 cod. pen. sull'apodittico rilievo che colui il quale ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento deve essere ragionevolmente previsto, ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. (reato diverso voluto da taluno dei concorrenti) se sussiste la rappresentazione in concreto dell'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Sez. VI, sent. n. 2902 del 12-04-1986 (cc. del 30-11-1985), Zancato (rv 172438). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici - in base ad una valutazione fondata sulle comuni regole di esperienza - della volontà omicida, quali la natura del mezzo usato, la distanza, la direzione e reiterazione dei colpi, la zona presa di mira e quella concretamente attinta e simili. Sez. I, sent. n. 2783 del 08-04-1986 (cc. del 13-01-1986), Comparato (rv 172352). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di concorso di persone nel reato, in particolare di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (di cui all'art. 116 cod. pen.), quando l'esecuzione del reato medesimo deve estrinsecarsi attraverso l'impiego di forza fisica, armata o meno, l'omicidio o il tentato omicidio si profilano come logico e prevedibile sviluppo del reato-base e la responsabilità del compartecipe deve essere esclusa soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come evento atipico, insorto per circostanze eccezionali del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso da cui è derivato il fatto diverso. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il reato di tentato omicidio di persona diversa dal

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sequestrato, commesso durante il rapimento, doveva essere posto a carico di tutti i correi, già d'accordo sulla consumazione del sequestro). Sez. II, sent. n. 1934 del 11-03-1986 (cc. del 14-12-1985), Muia (rv 172058). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: La semplice presenza inattiva od anche la sola connivenza oppure il non avere impedito la consumazione del reato (relativamente al quale occorre considerare se sussiste un obbligo giuridico di impedire un evento) non costituiscono concorso morale, di cui all'art. 110 cod. pen., poiché questo richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza nel determinismo psicologico dell'autore del reato. (Fattispecie relativa ad esclusione di responsabilità di due imputati, dei quali era stata accertata la semplice presenza sulla scena del delitto, non essendo emerso alcun dato che manifestasse la loro volontà di rafforzare l'intenzione omicida del loro fratello). Sez. I, sent. n. 960 del 25-01-1986 (cc. del 17-10-1985), Onorato (rv 171668). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale Nel caso di evento mortale, conseguente all'esplosione di proiettili di arma da fuoco verso terra che attingono, dopo il rimbalzo, persone successivamente decedute, il giudice, al fine di individuare la natura del reato (omicidio volontario o preterintenzionale), è tenuto a svolgere un'indagine sull'elemento psicologico dello stesso, egli, cioè, deve condurre il suo esame sulla rappresentazione da parte dell'agente dell'evento morte come indifferente, probabile e possibile oppure come progressivo e, quindi, prevedibile rispetto a quello di lesione o minacce. A tal fine devono essere tenuti presenti l'indole del colpevole, le precedenti manifestazioni dell'animo, la causa a delinquere, la natura e la qualità dell'arma adoperata, il numero dei colpi e la prevedibilità dell'evento, per cui, secondo l'"id quod plerumque accidit", il rimbalzo dei proiettili esplosi, soprattutto in una situazione di concorso di persone, avrebbe potuto raggiungere le persone stesse. Sez. I, sent. n. 11971 del 13-12-1985 (cc. del 01-07-1985), Alborea (rv 171342). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Ai fini dell'accertamento della volontà omicida, l'indagine sul movente è sussidiaria, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi soltanto nel caso che questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sull'"animus necandi". Sez. V, sent. n. 9778 del 29-10-1985 (cc. del 24-09-1985), Miceli (rv 170840). Cassazione Penale Nesso di causalità Nei confronti delle concause non solo sopravvenute, ma anche preesistenti e simultanee, la presunzione di pari valenza nel rapporto di causalità può essere vinta, con preminenza di una sola causa, a condizione che vi sia una prova che essa sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento. Ne consegue che, in tema di omicidi, sussiste il nesso di causalità materiale tra una ferita cutanea prodotta da un proiettile e la morte della vittima, anche se questa sia stata determinata in ultima analisi da una flogosi settica diffusa che abbia preso origine dalla ferita cutanea prodotta dal proiettile, pur in presenza di una malattia diabetica di cui sia stata affetta la stessa vittima e che abbia rappresentato una concausa patologica preesistente. Sez. I, sent. n. 9389 del 19-10-1985 (cc. del 17-06-1985), Pellegrino (rv 170770). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Il movente dell'azione - elemento di natura soggettiva - costituisce ai fini dell'accertamento della volontà omicida, un fattore sussidiario, nel senso che può consentire una più completa ed approfondita valutazione degli elementi obiettivi, quando questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sulla volontà omicida. Sez. I, sent. n. 8870 del 11-10-1985 (cc. del 06-02-1985), Di Micci (rv 170652). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

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In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto", ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediante irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere). Sez. I, sent. n. 6535 del 26-06-1985 (cc. del 28-01-1985), Di Leva (rv 169958). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La volontà omicida non deve necessariamente manifestarsi con l'esplosione di tutti i colpi di cui l'arma è dotata, quando sia accertato che i primi due colpi sarebbero stati sufficienti a determinare la morte, se non fossero intervenuti fatti indipendenti dalla volontà dell'imputato. (Nella specie, l'immediato soccorso). Sez. I, sent. n. 5184 del 27-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Trapani (rv 169432). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Quando la volontà omicida risulta conclamata dalle modalità esteriori dell'azione e dagli elementi direttivi, congruamente valutati, la mancanza di un'adeguata causale diventa irrilevante. Sez. I, sent. n. 5184 del 27-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Trapani (rv 169433). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale Il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e quello volontario va individuato nella diversità dell'elemento psicologico. Nel primo, dove è voluto solo l'evento minore (percosse o lesioni) e non è, invece, voluto l'evento più grave (morte), che pur costituisce conseguenza diretta della condotta dell'agente, l'elemento psicologico è costituito dal dolo, riferibile all'evento minore e misto a colpa, che è in relazione all'evento maggiore. Nondimeno, se queste componenti siano insussistenti o restino comunque escluse, l'omicidio deve qualificarsi volontario se l'agente abbia voluto anche l'evento più grave; e ciò si realizza sia nel caso che l'agente se lo sia rappresentato come conseguenza diretta della propria azione od omissione (dolo diretto) sia quando se lo sia rappresentato come indifferente rispetto a quello di lesioni (dolo indiretto alternativo) ovvero anche nell'ipotesi che se lo sia configurato come probabile o opinabile e, ciononostante, abbia agito anche a costo di cagionarlo, così accettandone il rischio e, in definitiva, mostrando di volerlo cagionare (dolo indiretto eventuale). Ne consegue che l'agente, il quale nel corso di un litigio con altro individuo, aggredisca quest'ultimo, adoperando un robusto e pesante bastone e lo colpisca in maniera reiterata verso le parti vitali dell'organismo anche dopo che questo sia caduto a terra dopo i primi colpi, commette omicidio volontario e non già omicidio preterintenzionale, in quanto si è quantomeno potuta rappresentare la morte dell'avversario quale conseguenza della propria azione criminosa. Sez. I, sent. n. 4836 del 16-05-1985 (cc. del 01-04-1985), Antonacci (rv 169259). Cassazione Penale Tentativo:- concorso con altri reati- - violenza a pubblico ufficiale Il delitto di tentato omicidio concorre sia con il delitto di violenza a pubblico ufficiale che con quello di resistenza ogni qualvolta la violenza, esorbitando dai limiti propri dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è rivolta all'offesa di un diverso e protetto bene giuridico quale l'incolumità individuale e la vita. Sez. I, sent. n. 4845 del 16-05-1985 (cc. del 03-04-1985), Gasperini (rv 169260). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici - in base ad una valutazione fondata sulle comuni regole di esperienza - della volontà omicida, quali la natura del mezzo usato, la distanza, la direzione e reiterazione dei colpi, la zona presa di mira e quella concretamente attinta e simili.

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Sez. I, sent. n. 4193 del 07-05-1985 (cc. del 16-11-1984), Polizotto (rv 168974). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di motivazione sulla volontà omicida l'indagine sull'esistenza di una causale adeguata al fatto commesso è necessaria, e talvolta decisiva, quando le modalità del fatto stesso non consentono di giungere a conclusioni sicure; non è invece indispensabile quando la volontà di uccidere risulti pienamente accertata sulla base della peculiarità estrinseca dell'azione criminosa. Sez. II, sent. n. 4355 del 07-05-1985 (cc. del 16-11-1984), Russo (rv 169065). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - lesioni personali A qualificare diversamente il fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio non è soltanto il diverso atteggiamento psicologico dell'agente nei due reati, ma anche la differente potenzialità lesiva dell'azione. Nel primo reato, infatti, l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi è un di più, che va oltre l'evento realizzato e tende a causarne uno più grave, riguardante lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore e il medesimo soggetto passivo, non riuscendo a cagionarlo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. In questo secondo caso vi è un'oggettiva idoneità e una destinazione univoca dell'azione a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi di carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta. Sez. I, sent. n. 4208 del 07-05-1985 (cc. del 04-02-1985), Anselmini (rv 169006). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La mancanza di un'adeguata causale non costituisce valida ragione per escludere la sussistenza della volontà omicida, poiché non sempre chi delinque agisce sotto l'impulso di una causa proporzionata alla gravità del delitto. Sez. III, sent. n. 3446 del 13-04-1985 (cc. del 24-01-1985), Noto (rv 168667). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Nel reato di omicidio l'"animus necandi" va accertato prevalentemente interpretando le modalità esteriori di espletamento dell'azione nociva e gli elementi obiettivi idonei ad individuare l'orientamento di essa, come i mezzi usati, la distanza e l'intensità del loro impiego. Sez. VI, sent. n. 3109 del 04-04-1985 (cc. del 15-12-1984), Ferdico (rv 168582). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- dolo indiretto Colui che, per le circostanze di luogo e per la natura dei mezzi usati, agisce con previsione dell'evento letale e ne accetta il rischio, rimanendo pienamente indifferente alla qualità delle conseguenze che dal suo comportamento possono derivare, pur di garantire la consumazione del delitto di rapina che tra i suoi elementi costitutivi annovera alternativamente la minaccia o la violenza, risponde, a titolo di dolo indiretto, del concorrente delitto di omicidio volontario, se la vittima rimane uccisa. Sez. I, sent. n. 2992 del 30-03-1985 (cc. del 04-01-1985), Vitellaro (rv 168558). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Il controllo di legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice penale deve essere rigorosamente limitato agli atti che incidono negativamente sui diritti soggettivi ed a condizione che si tratti di accertamento incidentale, che lasci persistere gli effetti di cui l'atto è capace all'esterno del giudizio. Sez. III, sent. n. 576 del 21-03-1985 (ud. del 13-03-1985), Meraviglia (rv 168243). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Il problema dell'accertamento del dolo consiste, fondamentalmente, nel considerare tutte le circostanze esteriori del fatto che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psichico

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dell'agente e nell'inferire, unicamente dall'esistenza di tali circostanze - sempreché, naturalmente, le stesse o alcune di esse non lascino ragionevolmente supporre una deviazione del modo in cui vanno le cose della vita - l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo, cioè, ad un'estensione analogica al caso individuale dell'"id quod plerumque accidit". (Fattispecie in tema di omicidio volontario). Sez. I, sent. n. 2079 del 01-03-1985 (cc. del 22-10-1984), Alessandro (rv 168098). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici - in base ad una valutazione fondata sulle comuni regole d'esperienza - della volontà omicida, quali la natura del mezzo usato, la distanza, la direzione e reiterazione dei colpi, la zona presa di mira e quella concretamente assunta e simili. Sez. I, sent. n. 2079 del 01-03-1985 (cc. del 22-10-1984), Alessandro (rv 168097). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida ovvero del dolo specifico nel tentato omicidio è normalmente e prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze con le quali è stata effettuata l'azione, di cui deve essere verificata l'obiettiva idoneità a cagionare l'evento, in base ad elementi oggettivi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente che nella loro armonica coordinazione, con giudizio "ex ante". Ne consegue che l'eventuale inadeguatezza della causale o la mancata ripetizione delle azioni lesive non costituiscono, di per sé, valide ragioni per negarne l'esistenza, allorquando una tale volontà sia resa palese dalle caratteristiche dell'azione posta in essere dall'autore del delitto. Sez. V, sent. n. 2017 del 27-02-1985 (cc. del 03-12-1984), Ferrini (rv 168063). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti L'accordo relativo all'esecuzione di una rapina aggravata dall'uso delle armi implica necessariamente la previsione che taluno dei compartecipi usi le armi di cui i correi si erano muniti. Pertanto, nel caso di sua commissione con eventuale omicidio, non risulta applicabile per uno dei correi l'art. 116 cod. pen. Sez. IV, sent. n. 1752 del 20-02-1985 (cc. del 23-11-1984), Merletto (rv 168000). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Sussiste la volontà omicida configurata sotto il profilo del dolo eventuale quando gli agenti, pur consapevoli delle gravi condizioni del sequestrato e, quindi, della possibilità del suo decesso in mancanza di pronte ed adeguate cure, continuano a tenerlo prigioniero anche a costo di provocarne la morte, così accettando il rischio della verificazione di tale evento. Sez. I, sent. n. 1515 del 12-02-1985 (cc. del 17-12-1984), Held (rv 167881). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Il dolo omicida deve essere ricercato principalmente nelle obiettive modalità dell'azione, valutate con giudizio "ex ante"; perciò l'eventuale inadeguatezza della causale o l'unicità del colpo lesivo non costituiscono, di per sé, valide ragioni per negarne l'esistenza, allorquando una tale volontà sia resa palese dalle caratteristiche dell'azione posta in essere dall'autore del delitto. Sez. III, sent. n. 1098 del 05-02-1985 (cc. del 29-11-1984), Paggiola (rv 167671). Cassazione Penale Tentativo:- in genere Sussiste il delitto di omicidio tentato e non ricorre l'ipotesi della desistenza volontaria, allorché l'agente abbia esploso ripetuti colpi di pistola in direzione di parti vitali del corpo e con arma idonea e funzionante: in tal caso il tentativo è completo in tutti i suoi elementi costitutivi e la mancata esplosione di altri colpi non può essere considerata rilevante ai sensi dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. Sez. IV, sent. n. 874 del 28-01-1985 (cc. del 12-11-1984), Pecchia (rv 167586).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di accertamento della volontà omicida, l'idoneità dell'azione, se va valutata in concreto, non deve, tuttavia, essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché, sotto questo aspetto, l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile. Infatti, il giudizio di idoneità non è una diagnosi, ma una prognosi, anche se formulata "ex post", ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare ed a quelle speciali eventualmente a conoscenza dell'agente. Sez. I, sent. n. 597 del 16-01-1985 (cc. del 09-11-1984), Pino (rv 167463). Cassazione Penale Tentativo:- in genere Il delitto di tentato omicidio si verifica non solo quando l'evento previsto e voluto appare probabile, ma anche quando è semplicemente possibile. Ne consegue che, correlativamente, il tentativo inidoneo si può configurare solo quando la realizzazione concreta dell'evento è impossibile in modo assoluto e non anche in modo semplicemente relativo. Sez. I, sent. n. 597 del 16-01-1985 (cc. del 09-11-1984), Pino (rv 167464). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona a scopo di estorsione La disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 630 cod. pen. integra un'ipotesi di reato complesso sicché l'omicidio volontario che in esso è contenuto resta assorbito nel delitto di sequestro di persona. (Nella specie, sulla base dell'indicato principio, è stata ritenuta la competenza per materia del tribunale ed esclusa quella della Corte d'Assise in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione con morte volontariamente cagionata della vittima). Sez. I, sent. n. 2437 del 14-12-1984 (ud. del 06-11-1984), Nandella (rv 167045). Cassazione Penale Causale del reato Ai fini della sussistenza del reato e della conseguente affermazione della responsabilità dell'autore, la causale, pur costituendo un elemento indefettibile del reato medesimo, non deve essere necessariamente individuata. Essa, però, assume valore decisivo qualora l'individuazione dell'autore del reato e la sua colpevolezza non siano certe. Infatti, allorché la prova della responsabilità dell'imputato si riveli obiettivamente insufficiente o a suo carico sussistano dei semplici indizi o vi siano dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la ricerca e l'individuazione della causale è di notevole rilievo, agendo essa come catalizzatore degli elementi positivi di responsabilità o di colpevolezza emersi a carico dell'imputato. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna per omicidio, poiché, trattandosi di processo meramente indiziario, per ammissione degli stessi giudici di merito, la causale era stata individuata, anziché con sicurezza, in modo alternativo, e quindi ipotetico e congetturale). Sez. I, sent. n. 10790 del 05-12-1984 (cc. del 08-06-1984), D'Errico (rv 166947). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida deve essere essenzialmente desunta dalle modalità estrinseche dell'azione criminosa, con riferimento ad elementi di sicuro valore sintomatico, quali il mezzo adoperato, la reiterazione dei colpi, la regione vitale presa di mira e simili. Sez. I, sent. n. 10803 del 05-12-1984 (cc. del 26-09-1984), Colicchia (rv 166954). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale L'elemento che distingue l'omicidio preterintenzionale dal volontario è quello psicologico. Questo, nel primo caso, deve essere ravvisato in un dolo unito a colpa, mentre nell'omicidio volontario ricorre quando risulti o che l'agente si sia rappresentata la morte come diretta conseguenza della propria azione od omissione (dolo diretto) ovvero che si sia rappresentato l'evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni (dolo indiretto alternativo) ovvero ancora che l'agente si sia rappresentato come probabile e possibile anche l'evento morte e, tuttavia, abbia agito, così accettando preventivamente il rischio di esso e mostrando, in definitiva, di volerlo cagionare (dolo indiretto eventuale). Sez. I, sent. n. 10437 del 20-11-1984 (cc. del 24-10-1984), Scarpiello (rv 166800).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Per l'accertamento della volontà omicida, la prova dell'"animus necandi" è affidata normalmente e prevalentemente ad elementi di natura obiettiva, alle modalità esteriori dell'azione, ai "facta concludentia", dotati, cioè, di sicuro valore sintomatico, quali i mezzi usati, la distanza, il numero e la direzione dei colpi, e simili. Sez. I, sent. n. 9622 del 06-11-1984 (cc. del 25-09-1984), Favaretto (rv 166523). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Il movente dell'azione - elemento di natura soggettiva - costituisce, ai fini dell'accertamento della volontà omicida, un fattore sussidiario, nel senso che può consentire una più completa ed approfondita valutazione degli elementi obiettivi, quando questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sulla volontà omicida. Sez. I, sent. n. 9622 del 06-11-1984 (cc. del 25-09-1984), Favaretto (rv 166524). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida, fenomeno interno e soggettivo, deve essere essenzialmente desunta, qualora manchi un'attendibile confessione dell'imputato, dalle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, ossia da elementi oggettivi di sicuro valore sintomatico, quali la micidialità dell'arma usata, la distanza dell'arma dal bersaglio, le regioni del corpo preso di mira e colpito, la reiterazione dei colpi. Sez. I, sent. n. 8547 del 17-10-1984 (cc. del 04-05-1984), Belmonte (rv 166104). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici - in base ad una valutazione fondata sulle comuni regole di esperienza - della volontà omicida, quali la natura del mezzo usato, la distanza, la direzione, la reiterazione dei colpi, la zona presa di mira e quella concretamente attinta e simili. Sez. I, sent. n. 6869 del 28-07-1984 (cc. del 06-03-1984), Buccino (rv 165404). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona a scopo di estorsione La norma di cui all'art. 630, terzo comma, cod. pen., come novato dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito con modifiche nella legge 18 maggio 1978 n. 191, che colpisce il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione nell'ipotesi che il colpevole cagioni la morte del sequestrato, non integra un reato complesso, e pertanto sussiste concorso materiale tra i due reati di sequestro di persona a scopo di lucro aggravato e di omicidio volontario. Ne deriva che, in tal caso, la competenza a giudicare spetta alla Corte d'Assise e non al tribunale. Sez. I, sent. n. 6081 del 28-06-1984 (cc. del 22-02-1984), Rubanu (rv 165049). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida, essendo relativa ad un fattore soggettivo interno, è affidata, in mancanza di confessione, ad elementi di carattere sintomatico concernenti le modalità della condotta delittuosa, quali il mezzo usato, la distanza, il numero dei colpi, la vitalità delle parti del corpo attinte e simili. Tali criteri valgono anche nel caso di tentativo di omicidio, con la sola differenza, rispetto al reato consumato, che occorre accertare anche l'idoneità e la non equivocità degli atti rispetto all'evento mortale voluto ma non verificatosi. Sez. I, sent. n. 6065 del 28-06-1984 (cc. del 12-12-1983), Bullaro (rv 165035). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- omissione di soccorso Non è configurabile il concorso tra i delitti di omicidio doloso o preterintenzionale ovvero di lesioni volontarie ed il delitto di omissione di soccorso. Sez. V, sent. n. 1493 del 06-06-1984 (ud. del 24-05-1984), Batissa (rv 164638).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La motivazione della sentenza di condanna per omicidio volontario non è sindacabile in sede di legittimità in ordine alla sussistenza della volontà omicida quando il giudice di merito abbia riconosciuto la presenza dell'"animus necandi" partendo da dati oggettivi sviluppandoli con collegamenti logici e senza travisamenti, salti o omissioni di elementi decisivi. Sez. I, sent. n. 5066 del 30-05-1984 (cc. del 12-03-1984), Capodivento (rv 164548). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di omicidio volontario il dolo eventuale dell'esecutore materiale è perfettamente compatibile con il concorso anomalo del complice non partecipe alla commissione del fatto. Il dolo eventuale, infatti, consiste nella concreta previsione ed accettazione dell'evento più grave, mentre il concorso anomalo rientra nell'astratta prevedibilità dell'evento stesso e, quindi, riguardando il primo l'elemento psicologico del reato ed il secondo il rapporto di causalità. Sez. I, sent. n. 5099 del 30-05-1984 (cc. del 11-04-1984), Pezzotta (rv 164559). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Assolve l'obbligo della motivazione il giudice che, nella sua decisione in ordine alla volontà omicida, fa riferimento al rilevante numero delle ferite riscontrate sul cadavere, alla gravità delle stesse, sottolineando - sulla base delle particolari modalità della condotta criminosa - l'aggressività dell'imputato verso la vittima. Sez. I, sent. n. 4601 del 18-05-1984 (cc. del 20-02-1984), Mazzeri (rv 164254). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Non sussiste la contraddittorietà di motivazione della sentenza che, nell'accertare la volontà omicida, non manca di considerare il comportamento tenuto dall'omicida dopo la consumazione del delitto e rivolto ad attenuarne le conseguenze; e ciò perché siffatto comportamento non esclude la volontà omicida, dovendosi collegare alla soddisfazione del sentimento di vendetta e cioè della furia omicida. Sez. I, sent. n. 4601 del 18-05-1984 (cc. del 20-02-1984), Mazzeri (rv 164255). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida L'accertamento della volontà omicida rifiuta ogni presunzione, che, oltre a contrastare con la personalità della responsabilità penale, non si concilia con l'essenza del dolo, ossia con la coscienza e volontà del fatto. Ne deriva che, ai fini in discorso, occorre fermare l'attenzione su talune circostanze esteriori, sicuramente sintomatiche dell'atteggiamento psichico, traendosi da esse - alla luce delle comuni regole di esperienza - la ragione della rappresentazione, della volizione e del movente. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disatteso uno specifico ed articolato motivo di ricorso dell'imputato, precisandosi che "il fatto di puntare e sparare l'arma carica contro il petto della vittima è soggettivamente pregnante, ossia dimostrativo del dolo"). Sez. I, sent. n. 4604 del 18-05-1984 (cc. del 14-03-1984), Giannicolo (rv 164262). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti Quando il reato voluto dai concorrenti sia stato quello di lesioni con arma e quello commesso dall'autore materiale di omicidio sorretto da dolo eventuale, il mandante del delitto di lesioni, spettatore inerte al momento dell'omicidio, risponde di concorso in quest'ultimo delitto, senza che sia applicabile l'ipotesi del concorso anomalo. Sez. I, sent. n. 1907 del 02-03-1984 (cc. del 23-11-1983), Amendola (rv 162928). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di rapina seguita da omicidio non è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., quando si accerti in fatto, per la micidialità e la pluralità delle armi e la loro direzione verso parti vitali, alla prima

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reazione dell'aggredito, che i rapinatori volevano la rapina, ma versavano anche in dolo indifferente verso l'omicidio che essi si rappresentavano e accettavano quale conseguenza dell'opposizione della vittima. Sez. I, sent. n. 1969 del 02-03-1984 (cc. del 24-11-1983), Tarallo (rv 162954). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Per la ricerca e la valutazione della volontà omicida in sede di cognizione della responsabilità in ordine al delitto di omicidio volontario il giudice deve ispirarsi sia agli elementi di natura oggettiva di carattere sintomatico, relativi alle modalità dell'azione criminosa, sia ad un'approfondita e realistica valutazione degli elementi obiettivi, qualora questi da soli, non siano sufficienti per il giudizio. Questi principi devono applicarsi anche al procedimento di valutazione della sufficienza delle prove, proprio del G.I. e della sezione istruttoria. Sez. I, sent. n. 145 del 28-02-1984 (ud. del 26-01-1984), Bossolo (rv 162824). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Ai fini della sussistenza del dolo non basta la mera previsione dell'evento, occorrendo la proiezione della volontà verso la produzione dell'evento stesso. (Fattispecie in tema di omicidio, essendosi collegata la morte di un minore affetto da morbo di Coolej, ex art. 40 cod. pen., capoverso, al contegno omissivo dei genitori, che si opponevano alle terapie emotrasfusionali per motivi di fede religiosa. Sulla base dell'enunciato principio, si è censurata la sentenza di merito circa la motivazione adottata in ordine alla ricerca dell'intento dei genitori di volere la morte della minore, alla quale gli stessi - secondo le risultanze processuali - "erano affettivamente legati". Inoltre, sempre ai fini dell'accertamento del dolo, si è precisato che gli imputati aderenti alla religione dei Testimoni di Geova non mancarono di manifestare ai servizi di assistenza sociale la loro conflittualità, ottenendo dal Tribunale per i minori misure per la terapia coatta, la cui esecuzione, affidata a strutture pubbliche sanitarie, dopo un iniziale attivismo, non venne attentamente seguita, manifestandosi in seno alle anzidette strutture "una grave carenza"). Sez. I, sent. n. 667 del 23-01-1984 (cc. del 13-12-1983), Oneda (rv 162316). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Nel contrasto ideologico tra l'interesse del minore al trattamento emotrasfusionale, cui risultavano subordinate le possibilità di sopravvivenza del medesimo, e il diverso atteggiamento dei genitori, ispirato a motivi di carattere religioso, non ha significato il richiamo all'art. 19 Cost. per farne discendere un'incapacità degli stessi genitori ad adempiere i doveri dalla legge previsti, posto che non è affatto in discussione il potere degli anzidetti soggetti a professare una fede religiosa bensì il diritto soggettivo del minore, e dunque incapace di autodeterminarsi, ad essere sottoposto ad una data terapia conseguente all'obbligo di mantenimento e di assistenza a carico di chiunque abbia la cura di quell'incapace e, in chiave privilegiata, a carico dei genitori quale concreta esplicazione della potestà loro conferita. Ne deriva che si è al di fuori dell'esercizio della libertà religiosa allorquando si pongano, come sua espressione, contegni elusivi dei divieti e delle imposizioni di cui alle leggi penali. (Fattispecie in tema di omicidio, essendosi rapportata la morte di un minorenne, affetto da morbo di Cooley, ex art. 40 cod. pen., capoverso, al contegno omissivo dei genitori, che si opponevano alle terapie emotrasfusionali per motivi di fede religiosa). Sez. I, sent. n. 667 del 23-01-1984 (cc. del 13-12-1983), Oneda (rv 162318). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida L'accertamento della causale non è essenziale per l'indagine sulla volontà omicida. Infatti, il movente è cosa differente dal dolo, essendo diverse per intensità le reazioni di ciascun individuo agli stimoli esterni, onde la prova della sussistenza della volontà omicida può ben radicarsi negli aspetti obiettivi del fatto, quando le caratteristiche dell'azione rendono evidente l'intenzione di uccidere. Sez. V, sent. n. 550 del 23-01-1984 (cc. del 15-11-1983), Maropito (rv 162220). Cassazione Penale Nesso di causalità Ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'agente abbia posto in essere una condizione qualsiasi dell'evento, di guisa che quest'ultimo risulti essere conseguenza di quella condotta e non di circostanze aventi una sufficiente causale esclusiva. (Fattispecie in tema di omicidio, essendosi collegata la morte di un minore, affetto da morbo di Coolej, ex art. 40, capoverso, cod. pen. al contegno

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omissivo dei genitori che si opponevano alle terapie emotrasfusionali per motivi di fede religiosa. Sulla base dell'enunciato principio si è ritenuto che la gravità della malattia, da cui era affetta la minore, non costituiva una causa sopravvenuta di per sè sufficiente a produrre l'evento, bensì "il presupposto per l'intervento terapeutico diretto a procrastinare l'esito letale e condizione primaria dell'obbligo imposto ai genitori"). Sez. I, sent. n. 667 del 23-01-1984 (cc. del 13-12-1983), Oneda (rv 162317). Cassazione Penale Causale del reato La causale, nell'omicidio con premeditazione o senza, non è altro che la motivazione dell'azione, con la differenza che, nell'omicidio premeditato, i motivi sono già affiorati all'esterno, fissandosi nel proposito determinato e duraturo, mentre nell'omicidio non premeditato, od omicidio d'impeto, essi affiorano all'esterno al momento dell'azione se già esistenti nel subconscio, ma possono nascere per la prima volta al momento del fatto. Sez. I, sent. n. 11122 del 23-12-1983 (cc. del 13-10-1983), Mormile (rv 161881). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida va desunta essenzialmente dalle peculiarità estrinseche dell'azione posta in essere dall'autore del delitto. Sez. I, sent. n. 11117 del 23-12-1983 (cc. del 10-10-1983), Camaioni (rv 161880). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sequestro di persona a scopo di estorsione In caso di decesso di una persona sequestrata a scopo di estorsione non è ravvisabile concorso fra i delitti di sequestro aggravato dalla morte della vittima di cui all'art. 630 cod. pen. e di omicidio, ma un reato complesso in cui il sequestro di persona a scopo di estorsione costituisce il reato base e l'omicidio una circostanza aggravante. Sez. II, sent. n. 10652 del 10-12-1983 (cc. del 17-05-1983), Puddu (rv 161656). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti In tema di sequestro di persona, seguito da omicidio della vittima, la norma di cui all'art. 116 cod. pen. è applicabile a colui che, pur non avendo posto in essere direttamente le condizioni in cui si verificò la morte dell'ostaggio, insieme agli altri compartecipi programmò ed attuò il delitto di sequestro di persona. Infatti, in questa ipotesi, la morte dell'ostaggio non è un evento del tutto indipendente dal reato di sequestro di persona, né essa si presenta come un evento eccezionale atipico, insorto a causa di circostanze del tutto imprevedibili e non collegabili in alcun modo al sequestro. Sez. I, sent. n. 10123 del 26-11-1983 (cc. del 20-05-1983), Cannas (rv 161410). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti Nel sequestro di persona a scopo di estorsione la morte della vittima rientra nel campo della normale prevedibilità dell'evento con la conseguenza che l'accettazione da parte del correo del programma criminoso importa accettazione anche dei rischi ad esso connesso. Pertanto, il ripudio del reato più grave da parte di taluno dei compartecipi, ove non si traduca in un'attività che determini l'interruzione dell'azione esecutiva o l'impedimento dell'evento, è giuridicamente irrilevante. Sez. I, sent. n. 10123 del 26-11-1983 (cc. del 20-05-1983), Cannas (rv 161412). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- omicidio preterintenzionale L'elemento differenziale tra omicidio preterintenzionale e omicidio volontario è solo quello psicologico, che, nel primo caso, è costituito da dolo misto a colpa e, nel secondo, da dolo anche eventuale, nel senso che il soggetto agente siasi rappresentato come probabile l'evento morte, accentandone il rischio. Sez. I, sent. n. 9294 del 08-11-1983 (cc. del 10-06-1983), Galletti (rv 161038). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida

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L'accertamento della volontà omicida è affidato, in mancanza di confessione, ad elementi di natura oggettiva, dovendosi tener conto del mezzo usato, della distanza, del numero dei colpi esplosi, della vitalità delle parti del corpo attinte, ecc. (Nella specie, nonostante l'esplosione d'un solo colpo, si è egualmente ritenuta sussistente la volontà omicida sul presupposto che il delitto era stato determinato da dolo d'impeto). Sez. I, sent. n. 9288 del 08-11-1983 (cc. del 09-06-1983), Capizzo (rv 161034). Cassazione Penale Tentativo:- concorso con altri reati- - violenza a pubblico ufficiale Il delitto di tentato omicidio e di violenza a pubblico ufficiale concorrono tra loro, essendo evidente la loro diversa oggettività e la diversità dei beni tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. Sez. I, sent. n. 8244 del 15-10-1983 (cc. del 11-05-1983), Ventrilla (rv 160659). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato: La dissociazione da un accordo delittuoso non può essere frutto di una riserva mentale, ma, ai fini della sua rilevanza, deve essere manifestata ai correi con atti che rivelino a questi la riacquistata estraneità del dissociato prima che, in conseguenza dell'accordo, venga intrapresa l'attività criminosa. (Nei motivi di ricorso l'imputato deduceva che il suo comportamento nei delitti di sequestro di persona e di tentato omicidio, dei quali doveva rispondere in concorso con altri, sarebbe stato meramente passivo e che il comportamento, invece, del correo era stato del tutto imprevedibile e atipico). Sez. I, sent. n. 6386 del 09-07-1983 (cc. del 18-02-1983), Rolando (rv 159849). Cassazione Penale Causale del reato In tema di omicidio volontario, la mancata identificazione di una causale può risultare irrilevante, in presenza di elementi di prova unitariamente convergenti a carico dell'imputato. La sua identificazione, peraltro, assume decisiva rilevanza a carico del mandante di un omicidio, quando risulti essere propria ed esclusiva di quest'ultimo e si colleghi all'assenza di una causale propria degli esecutori materiali, a lui saldamente legati da vincoli di sudditanza e all'assenza di una causale riferibile ad altre persone. Sez. I, sent. n. 5276 del 06-06-1983 (cc. del 08-02-1983), Di Dio (rv 159375). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida Le indagini sul movente, sulla ragionevolezza dell'agire, sull'economia del delitto, sono importanti e ineludibili quando si versi in tema di omicidio tentato, perché la direzione inequivoca dell'azione non può, in presenza di certi connotati di fatto, desumersi soltanto dai lineamenti oggettivi dell'azione stessa; quando, invece, si è in presenza di delitto consumato, e di idoneità di mezzi, tali indagini sono irrilevanti. Sez. I, sent. n. 4495 del 18-05-1983 (cc. del 18-03-1983), Branca (rv 159076). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, dotati di sicuro valore sintomatico, quali i mezzi usati, la distanza, il numero, la direzione dei colpi e simili. Sez. I, sent. n. 3228 del 18-04-1983 (cc. del 19-11-1982), Nobile (rv 158428). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici - in base ad una valutazione fondata sulle comuni regole di esperienza - della volontà omicida, quali la natura del mezzo usato, la distanza, la direzione e reiterazione dei colpi, la zona presa di mira e quella concretamente attinta e simili. Sez. I, sent. n. 2881 del 07-04-1983 (cc. del 19-10-1982), Contri (rv 158282). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida

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La prova dell'"animus necandi", è prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva quali il mezzo usato, la sede colpita, il numero e la direzione dei colpi, ecc. - tuttavia, lo stabilire, nel caso concreto, la sussistenza o meno dell'intenzione omicida è compito esclusivo del giudice di merito, il cui giudizio, che può essere fondato anche su qualsiasi altro dato di fatto acquisito al processo, non può essere censurato in sede di legittimità qualora sia sorretto da valida e congrua motivazione. Sez. I, sent. n. 2029 del 17-03-1983 (cc. del 29-06-1982), Middonti (rv 157801). Cassazione Penale Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti È da escludere il concorso anomalo, di cui all'art. 116 cod. pen., ricorrendo quello ex art. 110 cod. pen., quando l'omicidio si configuri come la logica e prevedibile conseguenza dello sviluppo progressivo dell'iter criminoso inerente alla rapina programmata con l'uso delle armi e perpetrata in comune. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che dal tipo stesso dell'azione programmata scaturiva la previsione della rilevante possibilità del verificarsi dell'evento letale con la conseguente accettazione del rischio e di qui la volontarietà dell'uccisione come progressione naturale della rapina). Sez. I, sent. n. 2146 del 17-03-1983 (cc. del 06-12-1982), Giampaolo (rv 157875). Cassazione Penale Tentativo:- elemento soggettivo- - dolo eventuale In materia di omicidio volontario, se attraverso il compimento di atti obiettivamente idonei risulti che anche il più grave evento - morte della vittima - sia stato preveduto e voluto come eventuale conseguenza della propria azione e non si verifichi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi ne risponde a titolo di tentativo. Sez. I, sent. n. 2073 del 17-03-1983 (cc. del 04-11-1982), Alboino (rv 157844). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida In tema di prova della volontà omicida, quando gli atti già compiuti siano di per sé rilevatori in modo inequivoco dell'"animus necandi", non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini dell'esclusione dell'intento omicida, al comportamento successivo dimostrato dall'agente, che, placata la sua furia omicida, tenti in qualche modo di ovviarne o attenuarne le conseguenze. Sez. I, sent. n. 968 del 03-02-1983 (cc. del 07-10-1982), Trentacoste (rv 157254). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida può ben essere desunta da elementi di natura oggettiva di carattere sintomatico, concernenti le modalità dell'azione criminosa, quale la durata e l'entità dell'aggressione, la parte del corpo colpita, la micidialità del mezzo adoperato, tenendo presente, però che "micidiale" può essere anche un semplice bastone, se usato con estrema violenza e vigoria, in direzione di una parte vitale del corpo, quale è per l'appunto il capo della vittima. Sez. I, sent. n. 968 del 03-02-1983 (cc. del 07-10-1982), Trentacoste (rv 157256). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida può ben essere desunta da elementi di natura oggettiva di carattere sintomatico, concernenti le modalità dell'azione criminosa, quali la violenza e la reiterazione dell'aggressione, la parte del corpo colpita, la micidialità del mezzo adoperato, la quale può essere offerta anche dall'uso di una sbarra di ferro. Sez. I, sent. n. 969 del 03-02-1983 (cc. del 07-10-1982), La Mantia (rv 157259). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La prova della volontà omicida, in mancanza di confessione, è affidata ad elementi di natura oggettiva concernenti le modalità della condotta delittuosa, quali il mezzo usato, la distanza, il numero dei colpi esplosi, la vitalità delle parti del corpo attinte o prese di mira. Sez. I, sent. n. 997 del 03-02-1983 (cc. del 20-10-1982), Tomassini (rv 157272). Cassazione Penale

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Elemento soggettivo del reato:- volontà omicida La volontà omicida deve essere essenzialmente desunta dalle modalità estrinseche dell'azione criminosa e in particolare dalla regione vitale attinta, dalla reiterazione dei colpi e dall'estrema violenza degli stessi. Sez. I, sent. n. 1022 del 03-02-1983 (cc. del 09-11-1982), Carboni (rv 157291). Cassazione Penale Tentativo:- differenze da altri reati- - lesioni personali A qualificare diversamente il fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio, non è soltanto il diverso atteggiamento psicologico dell'agente, ma anche la differente potenzialità lesiva dell'azione. Nel primo reato, infatti, l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi è un di più, che va oltre l'evento realizzato e tende a causarne uno più grave. Sez. I, sent. n. 1114 del 03-02-1983 (cc. del 15-12-1982), Stolder (rv 157332). Cassazione Penale Tentativo:- desistenza volontaria Si ha omicidio tentato e non ricorre l'ipotesi della desistenza volontaria allorquando l'agente abbia esploso un solo colpo di pistola andato a segno; in tal caso, infatti, il delitto tentato è completo in tutti i suoi elementi costitutivi e la mancata esplosione di altri colpi non può essere considerata rilevante ai sensi dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. Sez. I, sent. n. 944 del 03-02-1983 (cc. del 01-10-1982), Carcione (rv 157246). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato:- in genere Il delitto commesso per determinazione improvvisa, tranne che non trattisi d'opinione di persona incapace di intendere e di volere, presuppone l'esistenza di un fatto altrui, e cioè una causa esterna ed indiretta che provochi uno stato emotivo o un turbamento d'animo, tale da indurre l'agente a compiere l'atto criminoso. (Fattispecie in tema di omicidio volontario cagionato - per rancori - alla vittima, esplodendole contro un colpo di pistola). Sez. I, sent. n. 447 del 21-01-1983 (cc. del 12-10-1982), Manfreda (rv 156999).