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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 358 C.P. (Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio) Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Servizi di tesoreria gestiti da istituti di credito È pubblico ufficiale il coadiutore dell'esattore concessionario del servizio di tesoreria di un ente territoriale, ancorchè non formalmente investito della pubblica funzione ed in quanto funzionario di fatto, e risponde pertanto del reato di peculato per l'indebita appropriazione delle somme ricevute nello svolgimento della sua attività. (Rigetta, App. Salerno, 23/11/2009) Sez. VI, sent. n. 28125 del 02-07-2010 (ud. del 02-07-2010), (rv. 247788) Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione L'amministratore di fatto di una comunità per il recupero di tossicodipendenti beneficiaria di erogazioni finanziarie pubbliche vincolate, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione all'attività di gestione della suddetta comunità. (Fattispecie in tema di peculato). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 13/02/2007) Sez. VI, sent. n. 44501 del 29-10-2009 (ud. del 29-10-2009), Ca.Fr. (rv. 245007) Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un'associazione che svolge attività di recupero di soggetti tossicodipendenti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente introito di danaro pubblico. (Fattispecie in tema di riconosciuta configurabilità della responsabilità dell'amministratore per il delitto di peculato). (Rigetta, App. Torino, 19/02/2007) Sez. VI, sent. n. 33500 del 18-06-2009 (ud. del 18-06-2009), C.F. (rv. 244697) Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Operatore obitoriale Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie. (Fattispecie in tema di reato di concussione contestato a un infermiere addetto alla camera obitoriale di un ospedale). (Rigetta in parte, App. Pinerolo, 18/11/2004) Sez. VI, sent. n. 32369 del 09-06-2009 (ud. del 09-06-2009), T.F. Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste Il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento delle funzioni di tesoriere riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in considerazione del ruolo servente del reparto di amministrazione finanziaria cui è preposto e del rapporto di diretta complementarietà rispetto al buon funzionamento dell'erogazione dei servizi postali. (Fattispecie in tema di peculato). (Dichiara inammissibile, App. Catania, 10 maggio 2006) Sez. VI, sent. n. 42098 del 09-06-2009 (ud. del 09-06-2009), C.A. Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Natura pubblica del servizio prestato:- rilievo a fini della qualifica dei soggetti agenti Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della gestione di servizi comunali a norma dell'art. 22, lett. e) Legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 7 Agosto 2008) Sez. VI, sent. n. 8392 del 05-02-2009 (ud. del 05-02-2009), Procuratore della Repubblica di Padova c. D.L.R. (rv. 243667) Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 358 C.P.

(Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Servizi di tesoreria gestiti da istituti di credito È pubblico ufficiale il coadiutore dell'esattore concessionario del servizio di tesoreria di un ente territoriale, ancorchè non formalmente investito della pubblica funzione ed in quanto funzionario di fatto, e risponde pertanto del reato di peculato per l'indebita appropriazione delle somme ricevute nello svolgimento della sua attività. (Rigetta, App. Salerno, 23/11/2009) Sez. VI, sent. n. 28125 del 02-07-2010 (ud. del 02-07-2010), (rv. 247788) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione L'amministratore di fatto di una comunità per il recupero di tossicodipendenti beneficiaria di erogazioni finanziarie pubbliche vincolate, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione all'attività di gestione della suddetta comunità. (Fattispecie in tema di peculato). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 13/02/2007) Sez. VI, sent. n. 44501 del 29-10-2009 (ud. del 29-10-2009), Ca.Fr. (rv. 245007) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un'associazione che svolge attività di recupero di soggetti tossicodipendenti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente introito di danaro pubblico. (Fattispecie in tema di riconosciuta configurabilità della responsabilità dell'amministratore per il delitto di peculato). (Rigetta, App. Torino, 19/02/2007) Sez. VI, sent. n. 33500 del 18-06-2009 (ud. del 18-06-2009), C.F. (rv. 244697) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Operatore obitoriale Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie. (Fattispecie in tema di reato di concussione contestato a un infermiere addetto alla camera obitoriale di un ospedale). (Rigetta in parte, App. Pinerolo, 18/11/2004) Sez. VI, sent. n. 32369 del 09-06-2009 (ud. del 09-06-2009), T.F. Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste Il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento delle funzioni di tesoriere riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in considerazione del ruolo servente del reparto di amministrazione finanziaria cui è preposto e del rapporto di diretta complementarietà rispetto al buon funzionamento dell'erogazione dei servizi postali. (Fattispecie in tema di peculato). (Dichiara inammissibile, App. Catania, 10 maggio 2006) Sez. VI, sent. n. 42098 del 09-06-2009 (ud. del 09-06-2009), C.A. Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Natura pubblica del servizio prestato:- rilievo a fini della qualifica dei soggetti agenti Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della gestione di servizi comunali a norma dell'art. 22, lett. e) Legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 7 Agosto 2008) Sez. VI, sent. n. 8392 del 05-02-2009 (ud. del 05-02-2009), Procuratore della Repubblica di Padova c. D.L.R. (rv. 243667) Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico servizio:- nozione In tema di reati contro la P.A., la qualifica di incaricato di pubblico servizio va riconosciuta a colui che, di fatto, svolgendo attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli, sia effettivamente investito di una pubblica funzione, purchè a tale esercizio di funzioni pubbliche si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, contestato all'autista di un ufficio giudiziario che, oltre a svolgere tali mansioni, si era di fatto occupato di altre attività, quali la fonoregistrazione di interrogatori in carcere, la preparazione di copie di atti, l'inserimento di dati nel registro informatico mediante chiavi d'accesso fornitegli da colleghi a ciò abilitati, ecc.). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 25 Febbraio 2008) Sez. VI, Sent. n. 2745 del 09-12-2008 (ud. del 09-12-2008), Procuratore generale di Milano (rv. 242423) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Cappellano del carcere Il cappellano del carcere riveste la qualità d'incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti a lui assegnati dalla legge, funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate. (Rigetta, App. Genova, 19 Giugno 2001) Sez. VI, Sent. n. 12 del 24-09-2008 (ud. del 24-09-2008), S.G. (rv. 242226) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Operatore obitoriale Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie. (Rigetta, App. Torino, 19 gennaio 2006) Sez. VI, Sent. n. 27933 del 23-04-2008 (ud. del 23-04-2008), B.D. (rv. 241315) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati (artt. 477 e 482 cod. pen.) la condotta di colui che falsifichi un documento facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche e attestante, contrariamente al vero, la presenza della carta di circolazione dell'auto in detta agenzia, considerato che l'agenzia di pratiche automobilistiche che, ai sensi dell'art. 7 L. n. 264 del 1991, rilascia il certificato sostitutivo della carta di circolazione riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 29 Marzo 2007) Sez. V, Sent. n. 15520 del 17-01-2008 (ud. del 17-01-2008), C.G. (rv. 239472) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Consorzi agrari I dipendenti dei consorzi agrari incaricati della gestione degli ammassi obbligatori e facoltativi svolgono attività pubblicistica anche se legati all'ente da rapporti di diritto privato - purché non siano addetti a svolgere attività meramente manuali o accessorie - e sono pertanto da considerare incaricati di un pubblico servizio o pubblici ufficiali in relazione alle mansioni in concreto svolte. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il legale rappresentante di un consorzio agrario regionale deve essere considerato incaricato di un pubblico servizio). (Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 19 giugno 2006) Sez. VI, Sent. n. 7959 del 07-01-2008 (ud. del 07-01-2008), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di POTENZA c. M.A. (rv. 239015) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Depositario di autoveicoli Agli effetti di cui all'art. 358 cod. pen., riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'esercente un'attività professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli a seguito di incidenti. (Fattispecie in cui l'imputato risultava essersi appropriato di un motoveicolo affidatogli in custodia dalla Polizia a seguito di un incidente stradale). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 27 Settembre 2005) Sez. VI, Sent. n. 310 del 05-12-2007 (ud. del 05-12-2007), P.D. (rv. 238440) Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Configurabilità del reato di peculato Integra gli estremi del peculato, e non del peculato d'uso, la condotta del soggetto incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per chiamate a linee telefoniche a contenuto erotico, a nulla rilevando che egli abbia successivamente rimborsato l'ente di appartenenza delle relative spese. (Rigetta, App. Palermo, 22 Febbraio 2006) Sez. VI, Sent. n. 21335 del 26-02-2007 (ud. del 26-02-2007), (rv. 236627) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Operatore obitoriale Gli operatori obitoriali rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria, che realizzano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti. (Rigetta, App. Palermo, 22 Febbraio 2006) Sez. VI, Sent. n. 21335 del 26-02-2007 (ud. del 26-02-2007), (rv. 236626) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate Integra il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 cod. pen.) la condotta di colui che, in qualità di guardia giurata, ceda indebitamente a terzi le conoscenze di cui abbia la disponibilità in ragione dell'assolvimento di compiti d'istituto (quali quelli di protezione delle proprietà pubbliche o private), in relazione ai quali è configurabile la qualifica pubblicistica, con la conseguenza che sussiste in capo alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), necessaria ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 326 cod. pen.. (Rigetta, App. Bologna, 15 ottobre 2004) Sez. V, sent. n. 3918 del 24-10-2006 (ud. del 24-10-2006), (rv. 236041) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Operatore obitoriale Il necroforo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che egli svolge attività urgenti di pertinenza della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico e da compiere senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie; dette attività, infatti, non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualità di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall'art. 358, comma secondo, cod. pen. (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d'ordine o meramente materiali). Ne consegue che integra il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) il necroforo che rifiuti di provvedere al servizio di inumazione e tumulazione dei cadaveri cui sia destinato. (Rigetta, App. Napoli, 18 Novembre 2005) Sez. VI, sent. n. 36526 del 22-09-2006 (ud. del 22-09-2006), F.P. (rv. 235201) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Conducente di mezzo pubblico Al conducente di un mezzo di pubblico trasporto deve attribuirsi la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, perché svolge un'attività non soltanto di natura materiale, in quanto egli non si limita alla semplice guida del mezzo, ma, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, ha anche il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l'azienda concessionaria del servizio e gli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti. (Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di merito che, pur avendo condannato l'imputato, accusato di aver tentato di appropriarsi del carburante dell'autobus con cui doveva iniziare il servizio di trasporto, aveva qualificato il fatto, non come tentativo di peculato come originariamente contestato, bensì come tentata appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'articolo 61, numero 11, cod. pen.). In senso conforme, Sez. VI, 25 ottobre 2000, n. 12551, non massimata. (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 22 giugno 2004) Sez. VI, Ord. n. 14625 del 20-03-2006 (ud. del 20-03-2006), (rv. 234033) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Natura pubblica del servizio prestato:- rilievo a fini della qualifica dei soggetti agenti DECRETO LEGGE DEL 01/12/1993 NUM. 487 ART. 1 COM. 2 Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente

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alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen. (Rigetta, App. Torino, 24 Febbraio 2003) Sez. II, sent. n. 7226 del 07-02-2006 (ud. del 07-02-2006), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO c. P.A. (rv. 233158) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione Agli effetti penali, deve essere considerato pubblico il servizio affidato dal Comune ad una società per lo svolgimento di attività preparatorie per la riscossione dei tributi locali, quali la gestione dell'anagrafe tributaria, l'istruttoria, la verifica, la liquidazione e la predisposizione di atti di accertamento (fattispecie in tema di abuso d'ufficio). (Rigetta, App. Bari, 6 Dicembre 2004) Sez. VI, sent. n. 7527 del 02-12-2005 (ud. del 02-12-2005), L.G. (rv. 233685) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Aziende sanitarie locali La qualifica di incaricato di pubblico servizio, agli effetti della legge penale, va riconosciuta al dipendente dell'azienda sanitaria locale, perchè la privatizzazione del rapporto di impiego e della disciplina di alcuni settori di attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, col conseguente ricorso a strumenti privatistici per l'espletamento delle funzioni, non ne elimina la rilevanza pubblica, determinata dalle oggettive finalità di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse collettivo. Sez. II, sent. n. 769 del 11-11-2005 (ud. del 11-11-2005), Lupo (rv. 232989) Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste Va qualificato come incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste italiane S.p.A. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini mod. 267 dei pacchi da restituire al mittente e alla tenuta di apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ogni operazione, trattandosi di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva, ma al contrario contraddistinta da una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato di peculato nella condotta dell'impiegato che incaricato del suddetto servizio si era appropriato di francobolli nuovi, utilizzando per l'affrancatura dei bollettini altri valori bollati già obliterati). Sez. VI, sent. n. 37102 del 22-09-2004 (ud. del 07-05-2004), Ferreri (rv 230374). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche La qualifica di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti di un ente concessionario va riconosciuta a coloro le cui mansioni - così come previste dalla disciplina contrattuale o come di fatto esercitate in ragione di un incarico espressamente od implicitamente conferito nell'organizzazione del lavoro - siano inquadrabili in quelle di concetto, cioè non si risolvano in prestazioni d'ordine o di natura meramente materiale. Ne consegue che il tecnico dipendente di una società di esercizio telefonico, deputato al controllo degli apparati informatici di registrazione del traffico di comunicazioni effettuate mediante impianti fissi, deve considerarsi, anche alla stregua delle cognizioni richieste per lo svolgimento della prestazione, persona incaricata di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 36357 del 15-09-2004 (ud. del 12-07-2004) (rv 230247). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (cosiddetto "bancoposta"), ora disciplinata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio all'addetto ai servizi postali in relazione all'attività di contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, confermando la decisione dei giudici di merito che lo avevano condannato per il reato di peculato). Sez. VI, sent. n. 36007 del 07-09-2004 (ud. del 15-06-2004) (rv 229758).

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Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Dipendente di azienda comunale con funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta di autoveicoli Il dipendente di una azienda comunale (Multiservizi S.p.A.), alle quali siano state conferite funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli, riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di resistenza a P.U.). Sez. VI, sent. n. 30799 del 14-07-2004 (ud. del 29-04-2004) (rv 229947). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Commesso giudiziario Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente, quando il servizio sia effettivamente esercitato con il beneplacito della Pubblica Amministrazione sulla base di un'investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva. Ne consegue che vanno riconosciute, come penalmente rilevanti le attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni. (Nella fattispecie si trattava di un commesso giudiziario che, data l'emergenza che si era venuta a creare presso la Cancelleria commerciale del Tribunale a causa dell'assenza per malattia di un operatore amministrativo, era stato autorizzato a coadiuvare un altro operatore in servizio). Sez. VI, sent. n. 30152 del 09-07-2004 (ud. del 06-04-2004) (rv 229447). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Addetto al controllo e alla vigilanza del mercato ortofrutticolo Il dipendente comunale addetto al controllo e alla vigilanza del mercato ortofrutticolo è persona incaricata di un pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 30154 del 09-07-2004 (ud. del 06-04-2004) (rv 229449). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate In forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia, può essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolga attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli. Ne consegue che non potendo derivare tale qualità dall'esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, non è configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p. nei confronti della guardia giurata che, incaricata del servizio di vigilanza di un comprensorio privato, sia intervenuta a tutela della sicurezza dei consorziati nel corso di una lite tra privati. Sez. VI, sent. n. 28347 del 23-06-2004 (ud. del 27-04-2004) (rv 229450). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Concessionari privati di pubblici servizi In tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di costruzione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di "sostituto" della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto la qualifica in capo all'imputato, dipendente di una società di costruzioni e direttore della concessione per la realizzazione dell'opera, atteso l'accertato trasferimento alla concessionaria di compiti spettanti alla P.A. concedente). Sez. VI, sent. n. 26057 del 09-06-2004 (ud. del 22-04-2004) (rv 229263). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Operatore obitoriale All'operatore obitoriale deve essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto, seppur privo di poteri autoritativi, svolge un'attività regolata da norme di diritto pubblico, non limitata a semplici mansioni d'ordine o a compiti meramente manuali, ma concernente, oltre all'esame e al trasporto della salma, anche la raccolta e l'inventario degli oggetti rinvenuti, la redazione di una relazione, il controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di polizia mortuaria.

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Sez. VI, sent. n. 24075 del 30-05-2003 (ud. del 07-05-2003), Brambilla (rv 226082). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, anche dopo la trasformazione dell'Amministrazione PP.TT. in società per azioni, il dipendente che svolga mansioni di "cedolista" in quanto tale attività comporta non solo mansioni di ordine o prestazioni materiali (trasporto dei dispacci), ma anche compiti accessori e complementari allo svolgimento della funzione pubblica (apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatarie della corrispondenza speciale). Sez. V, sent. n. 22018 del 19-05-2003 (ud. del 21-03-2003), Passaro (rv 224671). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Enti fieristici L'amministratore dell'Ente Fiera di Vicenza, quale incaricato di pubblico servizio, risponde di concussione se si avvale della propria qualità e poteri ordinamentali per indurre il privato ad accogliere la pretesa di versamento di una tangente del 10% (sull'importo della commessa) al fine di aggiudicargli la fornitura di arredi, in quanto - nonostante la stipula del contratto rientri nell'attività di gestione privatistica - la procedura per la corretta individuazione del fornitore attiene agli aspetti pubblicistici della vita dell'Ente. Sez. VI, sent. n. 17902 del 15-04-2003 (ud. del 22-01-2003), Cunico (rv 224502). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Autista di un veicolo in servizio di autolinea pubblica L'autista di un veicolo in servizio di autolinea pubblica deve essere considerato incaricato di pubblico servizio, a norma dell'art. 358 c.p., in ragione dell'attività di interesse collettivo svolta e della natura non meramente materiale della sua prestazione. (Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza di condanna che, con riferimento al reato di lesioni personali, aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di una persona incaricata di un pubblico servizio). Sez. V, sent. n. 12666 del 18-03-2003 (ud. del 20-11-2002), Narduzzi (rv 224257). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della Pubblica Amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di peculato da parte di un dipendente dell'Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica). Sez. VI, sent. n. 11417 del 11-03-2003 (ud. del 21-02-2003), Sannia (rv 224050). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate La guardia particolare giurata che conduce un furgone portavalori, quando svolge attività di vigilanza e custodia di beni mobili di proprietà dell'Ente Poste, che ancorché trasformato in società per azioni esplica servizi pubblici, ha la qualifica di incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e pertanto, qualora si appropri di tali beni a lui affidati e dei quali ha il possesso, ricorrono tutti gli elementi per configurare il delitto di cui all'art. 314 c.p. Sez. VI, sent. n. 42817 del 18-12-2002 (ud. del 08-11-2002), Botta (rv 223017). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Autista giudiziario

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All'autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 c.p., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera (artt. 646 e 61, n. 11, c.p.), nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio. Sez. VI, sent. n. 43704 del 05-12-2001 (ud. del 10-10-2001), Iracà (rv 221122). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Gestore di discarica pubblica autorizzata In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la gestione di una discarica pubblica assentita con autorizzazione amministrativa, per le prescrizioni che la regolano e per il rilievo degli interessi collettivi coinvolti, realizza le condizioni previste per un pubblico servizio in senso oggettivo. Ne consegue che il gestore di una discarica pubblica, in regime di autorizzazione, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen. Sez. VI, sent. n. 12559 del 01-12-2000 (ud. del 08-11-2000), Gremmo (rv 218561). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Primario ospedaliero dipendente da ente religioso Il primario in un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale. Infatti, l'attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell'alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficiente perché l'ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi. Sez. VI, sent. n. 11611 del 13-11-2000 (ud. del 28-09-2000), Gallucci (rv 220819). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, l'Ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in S.p.A., conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica; conseguentemente non viene meno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti delle FF.SS., che deve essere valutata in concreto secondo il criterio funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il capotreno, addetto al controllo del biglietto ferroviario, fosse abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione con identificazione del viaggiatore nell'ambito dell'attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti). Sez. I, sent. n. 10027 del 23-09-2000 (ud. del 22-06-2000), Aalam (rv 217952). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Bidello di scuola pubblica In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 5543 del 11-05-2000 (cc. del 07-03-2000), Di Carmino (rv 220523). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste Anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico postale, permane in capo al dipendente incaricato della consegna dei telegrammi e delle relative attestazioni, l'esercizio di poteri certificativi propriamente insiti ad un pubblico servizio, quale resta quello telegrafico, a ragione della

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connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo, e del perseguimento di connesse finalità pubbliche, per le quali resta indifferente il fatto che, a seguito della "privatizzazione" della società per azioni, per l'espletamento risultino utilizzati strumenti privatistici. Prevale, in particolare, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. in riferimento alla natura del servizio telegrafico esercitato. (Fattispecie relativa a falsificazione della "scheda di servizio" del recapito telegrafico commessa da un agente del servizio telegrafico centrale. In forza del principio affermato, la Corte ha ritenuto sussistente la configurabilità del reato di cui all'art. 476 cod. pen.. Sez. V, sent. n. 3282 del 16-03-2000 (ud. del 14-12-1999), Ferrara (rv 215589). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Istituti di credito L'attività bancaria svolta dagli enti creditizi, siano essi pubblici o privati, ha natura privatistica, come confermato dalla riforma introdotta con la legge 26 aprile 1990 n. 86, recante modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, che - legittimando la concezione "funzionale-oggettiva", sottolineata anche dall'@@art. 135@@ della vigente legge bancaria - richiede, per la configurazione di un'attività pubblicistica, l'assoggettamento della stessa a norme di diritto pubblico e ad atti autoritativi. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non può assumere la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, il direttore di filiale di una banca - nel caso del Banco "San Paolo" di Torino -, imputato di aver avvertito un correntista che l'autorità giudiziaria aveva disposto accertamenti sul suo conto, con conseguente annullamento della sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 326 c.p.). Sez. VI, sent. n. 708 del 19-01-2000 (ud. del 19-01-2000), Lauricella (rv 215322). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione L'art. 358, comma secondo, cod. pen., secondo la formulazione conseguente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, esclude che possa essere assunta la qualità di incaricato di pubblico servizio quando si sia in presenza di "semplici mansioni d'ordine e della prestazione d'opera meramente materiale", con la conseguenza che non è più possibile avvalersi di una concezione "residuale" della persona incaricata di un pubblico servizio, attribuendo tale qualifica a chiunque svolga una "qualsiasi" attività della Pubblica Amministrazione diversa da una pubblica funzione: non può, invero, escludersi l'eventualità che al pubblico impiegato siano attribuite mere mansioni di esecuzione di ordini, con prevalente impegno di energia fisica. (Nella specie, la Corte ha ritenuto, sulla base del principio esposto, che non potesse ritenersi sussistente il reato di abuso di ufficio a carico dell'"extraneus", non essendo stato identificato il pubblico impiegato che aveva commesso l'abuso). Sez. VI, sent. n. 12280 del 28-10-1999 (cc. del 13-10-1999), Ventre (rv 214529). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, i servizi postali appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio della produzione affidata all'Ente Poste, sia per la funzione pubblica che assume il mezzo di raccolta, di trasporto e di distribuzione della corrispondenza, anche in rapporto ai cosiddetti "servizi in danaro" svolti dall'Ente medesimo. (Fattispecie in tema di peculato commesso da un operatore di esercizio postale relativamente all'impossessamento di un plico assicurato contenente la somma di ottanta milioni. La Corte ha altresì ritenuto che nella specie il responsabile avesse la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale piuttosto che quella di incaricato di pubblico servizio indicata dal giudice di merito, in ragione del potere certificativo esercitato dal soggetto per la ricezione, consegna e trasporto dei plichi). Sez. VI, sent. n. 9929 del 04-08-1999 (cc. del 10-06-1999), Billè (rv 215208). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Custode del cimitero Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti, se non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va

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riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 323 c.p.). Sez. VI, sent. n. 443 del 07-04-1999 (ud. del 04-02-1999), Di Sabatino (rv 213661). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Conducente di autovettura in servizio di piazza In materia di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), al conducente di un'autovettura in servizio di piazza non si può riconoscere il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., prevista dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Il conducente di autovettura in servizio di piazza, infatti, non ha alcuna discrezionalità e autonomia decisionale in ordine alla libertà di contrarre e alla determinazione del corrispettivo che viene calcolato sulla base di tariffe stabilite dalle competenti autorità amministrative. Ne consegue che egli svolge un'attività di prevalente natura esecutiva e che, pertanto, non è configurabile il reato in oggetto in quanto richiede nel soggetto passivo la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Sez. II, sent. n. 12722 del 03-12-1998 (cc. del 17-11-1998), Lo Re (rv 212355). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste La trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e la successiva alienazione a privati di azioni della società non comportano, di per sé, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, dato che l'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, con la conseguenza che la valutazione della qualifica spettante al dipendente deve essere fatta in concreto, secondo il criterio oggettivo funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p. (Fattispecie riguardante la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, prima in Ente Poste, e poi in società per azioni). Sez. VI, sent. n. 10138 del 25-09-1998 (cc. del 09-07-1998), Volpi (rv 211570). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Poste Anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, i servizi postali e quelli di telecomunicazioni appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste - senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività del servizio possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, non venendo meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse del servizio -, sia per la funzione pubblica che, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza. (In relazione a tali principi la Corte ha ritenuto la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'impiegato postale addetto alla selezione e allo smistamento della corrispondenza in arrivo o in partenza). Sez. VI, sent. n. 10138 del 25-09-1998 (cc. del 09-07-1998), Volpi (rv 211571). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giuraterinvio Vedi: Cassazione Penale, sub art. 357 del c.p., voce Ó1 Giurisprudenza anteriore alla legge 26 aprile 1990 n. 86. Guardie giurate.DocumentoRisultatiGIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. pen. predetto. (In applicazione di tale principio, la Corte, rilevato che l'attività previdenziale del "Fondo Pensioni" della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico - volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici - e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del "Fondo" predetto). Sez. U., sent. n. 10086 del 24-09-1998 (cc. del 13-07-1998), Citaristi (rv 211190).

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Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Addetto al servizio di riscossione del pedaggio per la sosta di autoveicoli in parcheggio di azienda comunale L'addetto a un servizio di riscossione del pedaggio per la sosta di autovetture in un parcheggio automatizzato di un'azienda comunale (A.T.M.), svolgendo semplici mansioni d'ordine, implicanti elementari nozioni tecniche e interamente predefinite (riscontro dell'importo del pedaggio indicato dal computer e relativa riscossione) non riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato). Sez. VI, sent. n. 9880 del 17-09-1998 (cc. del 27-05-1998), Prigitano (rv 213046). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Bidello di scuola pubblica La figura d'incaricato di pubblico servizio è attribuibile anche al bidello che, indipendentemente dall'ordine e grado nel quale opera, oltre a prestazioni di carattere materiale svolga anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente materiale, ma che, implicando conoscenze delle relative normative scolastiche, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto ed agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Sez. III, sent. n. 7152 del 15-06-1998 (cc. del 07-05-1998), Gigante (rv 211222). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Casse Edili Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il presidente di una Cassa Edile di Mutualità in quanto, a prescindere dalla natura privata e dalla mancanza di un atto normativo o amministrativo di attribuzione del pubblico servizio, ciò che rileva è che in base alla normativa esistente, anche di rango inferiore, le Casse edili sono enti di fatto, dotati di autonomia, che hanno quale scopo primario l'accantonamento di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori dell'edilizia in vista dell'erogazione successiva ai lavoratori alle naturali scadenze quali trattamento economico per ferie, gratifiche e festività e cioè destinati a svolgere un'attività di tipo previdenziale, in genere assunta dallo Stato o da Enti Pubblici come propria, riconducibile alla categoria del pubblico servizio. (Fattispecie in tema di impugnazione della misura degli arresti domiciliari disposta in relazione al reato di abuso di ufficio). Sez. V, sent. n. 4666 del 09-02-1998 (ud. del 24-10-1997), Grassadonia (rv 210232). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Imprenditore autorizzato a realizzare un piano di edilizia economica e popolare Ai fini della configurabilità del reato di concussione, ha la qualità di incaricato di pubblico servizio l'imprenditore cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare (art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e segg.) atteso che il rapporto tra il Comune e l'impresa viene definito mediante concessione per atto pubblico, il cui contenuto è prestabilito per legge, che hanno carattere pubblico le risorse finanziarie impiegate per la preparazione e l'attuazione dei programmi e, soprattutto, che l'attività di costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani costituisce servizio di tipico interesse della collettività, diretto ad assicurare beni di primario rilievo e di norma eseguibile direttamente dall'autorità competente. Sez. VI, sent. n. 11480 del 15-12-1997 (cc. del 28-10-1997), Pellegrini (rv 209472). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Bidello di scuola pubblica Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358, comma secondo, cod. pen. (modificato dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86). Infatti, anche se la legge n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell'art. 358 cod. pen. citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d'istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. (Nella specie, la S.C. ha respinto la deduzione del ricorrente circa l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di atti di libidine su alunne minori degli anni quattordici, osservando che allo stesso era affidato il compito di vigilare sugli alunni nei giorni in cui si

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effettuava il servizio di mensa scolastica e, innegabilmente, tale compito, per i suoi contenuti e per la sua connotazione prevalentemente intellettuale (attesi i profili decisori ed auto-organizzativi che esso comportava), non può svilirsi e rapportarsi ad una mera esecuzione materiale, insuscettibile di rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio, delineata dall'art. 358 cod. pen.). Sez. III, sent. n. 10657 del 24-11-1997 (cc. del 17-10-1997), Francini (rv 209430). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Lega italiana per la lotta contro i tumori Le sezioni provinciali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, alla quale è da attribuire la qualifica di ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70, partecipano della natura pubblicistica di detto ente, pur dopo la modifica statutaria introdotta con D.M. 24 marzo 1993 (G.M. 16 aprile 1994), in quanto concorrenti a realizzare la funzionalità tipica dell'ente medesimo. Il presidente ed i componenti dei consigli direttivi di dette sezioni non hanno, tuttavia, qualità di pubblici ufficiali ma solo di incaricati di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 8619 del 26-09-1997 (cc. del 20-05-1997), Saccani (rv 208355). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ricevitori autorizzati da enti gestori di concorsi pronostici Riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio, a norma dell'art. 358 cod. pen., il ricevitore autorizzato dal C.O.N.I. o dall'U.N.I.R.E. a riscuotere l'importo delle poste relative alle giocate effettuate nei concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sportive, in quanto tali concorsi sono disciplinati da norme di diritto pubblico e perseguono interessi pubblici, quali l'acquisizione di introiti finanziari destinati in parte allo Stato e in parte alla dotazione di enti creati per funzioni riguardanti l'attività sportiva di rilevanza collettiva; ed essendo previsto da specifiche norme (D.Lgs. n. 496 del 1948 e D.P.R. n. 581 del 1951) che i detti enti possano autorizzare alla raccolta delle schede e alla riscossione delle poste soggetti estranei, i quali, in virtù di tale delegazione amministrativa, subentrano quindi nella posizione della Pubblica Amministrazione relativamente alle incombenze loro affidate, svolgendo mansioni che ineriscono direttamente al corretto e puntuale svolgimento del giuoco. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto responsabile del delitto di peculato, quale incaricato di un pubblico servizio, un titolare di ricevitoria autorizzata del Totocalcio che si era appropriato di somme costituenti l'importo delle poste delle giocate). Sez. VI, sent. n. 7315 del 25-07-1997 (cc. del 02-04-1997), Madonia (rv 209737). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Medici ospedalieri L'attività cosiddetta "intra moenia" svolta dal medico ospedaliero all'interno dell'ospedale, consentita dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, è sottoposta, nel suo effettivo svolgersi, a regime privatistico. Tuttavia quando il medico proceda a falsa attestazione, per fini di favore, di accertamenti sanitari in realtà mai effettuati, ricevendo il compenso corrispondente a quello previsto per la visite realmente svolte non può invocare la natura privatistica del rapporto. (Nel caso di specie, il primario ospedaliero redigeva false certificazione relative a visite intramurarie mai effettuate che consegnava, ricevendone un compenso corrispondente alle visite effettive, a un collega che le utilizzava per commettere reati di truffa in danno di compagnie assicuratrici). Sez. VI, sent. n. 2004 del 24-07-1997 (ud. del 20-05-1997), Ascari (rv 208647). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Autista di ambulanza di società concessionaria di servizio di pronto soccorso In tema di nozione della persona incaricata di un pubblico servizio, i dipendenti di un ente o di una società cessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, debbono essere considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile. Deve pertanto essere riconosciuta tale qualità ad un autista di ambulanza di proprietà di società privata, autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale. Sez. VI, sent. n. 6687 del 09-07-1997 (cc. del 28-05-1997), Russo (rv 209734). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Enti fieristici

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Gli enti fieristici hanno una base ordinamentale espressa da normative dello Stato e delle Regioni, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo; d'altro canto svolgono attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che impongono per l'ente una sottrazione della libera disponibilità dei fini operativi e l'imposizione di obiettivi che vanno oltre l'ambito degli interessi di apprezzamento privatistico. L'amministratore di un siffatto ente è pertanto incaricato di un pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga nella sua qualità, derivante dal suo inserimento nell'organizzazione, o dei suoi poteri, attinenti alla base ordinamentale del suo ufficio, per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese, configura il reato di concussione. (Fattispecie relative all'Ente Fiera di Vicenza). Sez. VI, sent. n. 3403 del 11-04-1997 (cc. del 16-01-1997), Cunico c. Ferraro (rv 207539). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Autista di azienda consorziale di trasporti In materia di oltraggio a pubblico impiegato (art. 344 cod. pen.), all'autista di azienda consorziale di trasporti non si può riconoscere il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. L'autista di mezzo pubblico, infatti, svolge un'attività di prevalente natura esecutiva, priva di autonomia e discrezionalità decisionale, tenuto conto che orari, percorsi e fermate del mezzo pubblico sono predeterminati. Ne consegue che non è configurabile il reato in oggetto in quanto richiede nel soggetto passivo la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 1087 del 06-02-1997 (cc. del 22-11-1996), Pellicciari (rv 206784). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Medici convenzionatirinvio Vedi: Cassazione Penale, sub art. 357 del c.p., voce Ó2 Giurisprudenza successiva alla legge 26 aprile 1990 n. 86. Medici convenzionati.DocumentoRisultatiGIURISPRUDENZA SU Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attività libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") consentitagli dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio. Egli, invero, nell'esplicare la suddetta attività si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anziché indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 del D.P.R. n. 270 del 1987 nello stabilire che il corrispettivo delle visite private "intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalità di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere). Sez. VI, sent. n. 1128 del 06-02-1997 (cc. del 12-12-1996), Manno (rv 206898). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Radio Televisione Italiana La concessionaria pubblica per la trasmissione via radio e televisione in ambito nazionale svolge un pubblico servizio ed incaricati di pubblico servizio devono essere considerati i presentatori-conduttori delle trasmissioni. Poiché il rapporto di concessione non comprende solo le attività accessorie ed autonome rispetto a quelle connesse alla messa in onda dei programmi, come l'attività editoriale, di produzione di videocassette e quella di vendita dei programmi, deve ritenersi che anche le telepromozioni messe in onda nel corso dei programmi, che sono a questi collegate da una stretta relazione dal punto di vista gestionale, organizzativo e tecnico, rientrino nell'attività di esplicazione del servizio pubblico. È perciò configurabile il reato di concussione quando un conduttore, che non abbia mere funzioni esecutive e d'ordine, esiga dalla ditta che stipula il contratto per la telepromozioni compensi extra corrisposti in nero condizionando ad essi l'assunzione di un atteggiamento convincente e accattivante nella messa in scena della telepromozione e paventando in caso contrario un comportamento sciatto e dimesso. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione avverso una misura cautelare personale nella quale il ricorrente sosteneva l'illegittimità della misura quale conseguenza della impossibilità di ricondurre la condotta ipotizzata alla fattispecie della concussione). Sez. V, sent. n. 5508 del 27-01-1997 (ud. del 13-12-1996), Gentile (rv 206833).

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GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione L'attività dei pubblici ufficiali e quella degli incaricati di un pubblico servizio non sono separate e diversamente finalizzate, dato che sia le mansioni più elevate sia quelle di mera esecuzione concorrono a soddisfare su piani diversi gli interessi e i bisogni della collettività. Ne consegue che la nozione di pubblico servizio abbraccia normalmente quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre di potestà d'imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certa in esse la finalità di espletare un servizio, che ancor quando non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività. Sez. VI, sent. n. 10735 del 13-12-1996 (cc. del 17-10-1996), Imperatore (rv 206331). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Concessionari privati di pubblici servizi Con riferimento alla nozione di pubblico servizio, le attività dispiegate da un privato concessionario in funzione e in dipendenza della concessione nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, non possono definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario secondo le previsioni contenute nell'atto concessorio, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell'amministrazione. Sez. VI, sent. n. 10735 del 13-12-1996 (cc. del 17-10-1996), Imperatore (rv 206332). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Imprenditore autorizzato a realizzare un piano di edilizia economica e popolare La funzione di realizzare un piano di edilizia economica e popolare assunta da soggetto privato con la convenzione per atto pubblico prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ha carattere di servizio pubblico sia per la natura pubblicistica dell'attività (in ordine alla detenzione dei canoni di locazione, del prezzo di cessione degli alloggi, dei criteri per il rinnovo delle concessioni e per le sanzioni a carico del concessionario), sia per la natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate per la preparazione e l'attuazione dei progressi, sia infine e soprattutto per l'oggetto che la contraddistingue diretto ad assicurare la fruizione di beni di primario rilievo. (Fattispecie in tema di concussione contestata a soggetto che abusando della qualifica inerente all'incarico connesso alla assunta funzione di realizzare un piano quale quello di cui sopra indussero i promissari a versamenti non dovuti a pena di non addivenire alla stipulazione del contratto relativo alle singole unità immobiliari). Sez. VI, sent. n. 10678 del 12-12-1996 (cc. del 30-09-1996), Benzi (rv 206887). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Bidello di scuola pubblica In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria). Sez. VI, sent. n. 8620 del 24-09-1996 (cc. del 01-03-1996), Ruotolo (rv 205802). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate Alle guardie giurate compete la qualifica d'incaricato di pubblico servizio allorché svolgano attività complementare a quella, loro istituzionalmente affidata, di vigilanza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari. Ne consegue che la minaccia nei loro confronti integra il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (Fattispecie nella quale due guardie giurate, in servizio di prevenzione di reati contro il patrimonio, avevano sorpreso, nell'immediatezza di un furto di armi comuni da sparo, l'imputato che, per impedir loro di arrestarlo, li aveva minacciati a mano armata). Sez. I, sent. n. 8532 del 19-09-1996 (cc. del 24-06-1996), Montescuro (rv 205627).

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GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Alitalia I dipendenti di un Ente concessionario di un servizio di interesse pubblico sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività dell'Ente. (Principio affermato con riguardo a soggetti svolgenti mansioni di cassieri dell'Alitalia; in particolare la Cassazione ha rilevato che tali mansioni sono esercitate nell'ambito dell'attività svolta da detta società di trasporto la quale è disciplinata da norme di diritto pubblico, essendo oggetto di atto autoritativo di concessione). Sez. VI, sent. n. 4383 del 30-04-1996 (cc. del 02-02-1996), Bottù (rv 204530). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86U.S.L. La circostanza secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle U.S.L. sia retta dalle norme del codice civile, non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti, le quali sono inserite nell'attività, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che dovesse riconoscersi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all'assistenza, con rapporto diretto e personale, del malato). Sez. VI, sent. n. 2996 del 26-03-1996 (cc. del 11-12-1995), Preconia (rv 204520). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Enel Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'operaio Enel incaricato del distacco dei fili conduttori in derivazione dalla linea di energia elettrica all'utenza del privato, espletando un'attività meramente materiale. (Fattispecie, in tema di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., escluso per mancanza della qualità soggettiva). Sez. VI, sent. n. 2711 del 14-03-1996 (cc. del 30-10-1995), Rigo (rv 204122). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Gestore di spaccio aziendale operante presso una casa circondariale Costituisce attività di pubblico servizio la gestione di uno spaccio costituito presso una casa circondariale e sono quindi da considerare come incaricati di pubblico servizio gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria incaricati di provvedere alla detta gestione. Sez. I, sent. n. 836 del 04-03-1996 (ud. del 07-02-1996), De Felice (rv 203885). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Dipendenti di ditte concessionarie di servizi postali L'art. 358 cod. pen. (nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86) intende in senso oggettivo l'esercizio del pubblico servizio: avendo cioè riguardo esclusivamente alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta dal soggetto e prescindendo quindi dalla natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale quell'attività sia riferibile, delimita la figura dell'incaricato di pubblico servizio sia verso l'alto, escludendo dalla relativa dimensione oggettiva i poteri propri della pubblica funzione, sia verso il basso, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali; con il risultato che, nell'ambito di attività disciplinate da norme pubblicistiche, la qualifica suddetta spetta soltanto a coloro che svolgono funzioni di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni d'ordine o materiali di un pubblico servizio. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto sussistere l'anzidetta qualità in capo al dipendente di una ditta accollataria di servizi postali, addetto al recapito dei plichi inviati contro assegno, alla relativa riscossione e successivo versamento delle somme destinate ai mittenti ed alla registrazione contabile di tali movimenti). Sez. VI, sent. n. 1653 del 10-02-1996 (cc. del 23-11-1995), Diana (rv 203735). Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni della Cassa di Risparmio delle provincie

lombarde

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86 Ai fini della qualificazione di un'attività come pubblico servizio non ha alcuna rilevanza il fatto che lo stesso costituisca oggetto di un provvedimento amministrativo che legittimi l'esercizio della attività stessa; invero possono esistere servizi pubblici non oggetto di concessione e concessioni aventi ad oggetto attività che non costituiscono pubblico servizio: ciò che è necessario è la presenza di un atto (normativo, ma anche di rango inferiore) dello Stato o dell'ente pubblico con il quale l'attività venga

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assunta come propria dagli stessi. (Affermando siffatto principio in tema di corruzione la Cassazione ha ritenuto che i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni Cariplo, nelle operazioni di investimenti immobili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono incaricati di pubblico servizio. A proposito ha rilevato che l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia rientra nella "previdenza sociale" che, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, costituisce pubblico servizio. Si è considerato che la suddetta natura non risulta modificata dal decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357 che le ha attribuito carattere integrativo posto che comunque trattasi di previdenza obbligatoria. Infine è stato evidenziato che l'attività in questione di investimenti obbligatori risulta finalizzata esclusivamente alla prestazione obbligatoria principale di carattere previdenziale). Sez. VI, sent. n. 11240 del 16-11-1995 (ud. del 24-10-1995), Ronchi (rv 203178). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Associazione nazionale assistenza spastici L'erogazione di somme di denaro da parte di un ente pubblico non implica che nella gestione delle medesime si abbia un servizio pubblico: perché ciò si verifichi è necessario che la natura del denaro sia pubblica il che ricorre esclusivamente quando il trasferimento dal suddetto ente nella disponibilità del privato avviene con vincolo di destinazione; tale vincolo può risultare o da espressa disposizione normativa o da manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione: figure sintomatiche dello stesso sono l'obbligo di rendiconto e di restituzione del residuo di gestione. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che il presidente e il direttore amministrativo dell'Associazione nazionale assistenza spastici fossero incaricati di un pubblico servizio nella gestione delle somme versate dalla U.S.L. quali corrispettivo di prestazioni sanitarie: al proposito ha rilevato che nella convenzione tra la suddetta Associazione e l'ente pubblico mancava una clausola che vincolasse il denaro corrisposto ad una particolare finalità). Sez. VI, sent. n. 3755 del 14-11-1995 (ud. del 24-10-1995), Randazzo (rv 203320). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86In genere In tema di qualifiche pubblicistiche rilevanti in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai poteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa, propri del pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di Ferrovie dello Stato). Sez. VI, sent. n. 9927 del 28-09-1995 (cc. del 10-07-1995), Caliciuri (rv 202875). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Capo cuoco di un ospedale pubblico Va riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio al capo cuoco che esplica attività di direzione, coordinamento e sovraordinazione del personale della cucina di un ospedale pubblico, funzioni rientranti tra quelle della qualifica quinta di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980 n. 312. Sez. VI, sent. n. 6185 del 27-05-1995 (cc. del 05-04-1995), Boscolo (rv 201521). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche Il gestore di un bar incaricato con contratto d'opera di tenere un posto telefonico pubblico non può considerarsi incaricato di pubblico servizio, svolgendo semplici mansioni d'ordine, ma stipula con la società telefonica un contratto di natura squisitamente civilistica che non prevede un mandato a riscuotere per conto di quest'ultima o un rapporto di deposito. Perciò l'eventuale omissione del versamento del corrispettivo delle telefonate non solo non può costituire peculato, ma integra esclusivamente gli estremi di un inadempimento contrattuale sanzionato dalle apposite clausole inserite nel contratto e non il reato di appropriazione indebita aggravata. Sez. VI, sent. n. 2788 del 16-03-1995 (cc. del 30-01-1995), De Mitri (rv 200807). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., anche dopo la modifica apportata dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, il capostazione delle Ferrovie dello Stato è pubblico ufficiale perché è munito di poteri autoritativi e certificativi e svolge una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico.

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Sez. VI, sent. n. 2100 del 28-02-1995 (cc. del 13-01-1995), Evangelista (rv 200556). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione la qualità di incaricato di un servizio pubblico non può essere esclusa per il fatto che l'indagato o l'imputato sia legato all'ente pubblico da rapporto di impiego per una qualifica corrispondente a mansioni diverse da quelle del lavoro in concreto espletato: la predetta qualità infatti deve essere desunta dall'attività effettivamente svolta in virtù di espresso o implicito incarico ad adempiere la medesima, in conformità alla predisposta organizzazione del servizio. Sez. VI, sent. n. 3809 del 25-01-1995 (ud. del 07-10-1994), Campanella (rv 200850). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86U.S.L. Il coadiutore amministrativo, addetto in una U.S.L. alla verifica della titolarità degli utenti ad ottenere il rilascio dei referti di analisi di laboratorio, previo controllo della relativa documentazione di preventivo pagamento dell'importo dovuto per la prestazione sanitaria, riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. Infatti, nell'ambito della indubbia attività pubblicistica d'interesse generale demandata al Servizio sanitario nazionale ed attuata sul territorio delle singole U.S.L., l'assolvimento dei compiti di controllo dell'avvenuto versamento di cui sopra a titolo di contribuzione "pro quota" a carico dell'assistito, ancorché non concreti l'esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione, si colloca ben al di sopra dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d'opera materiale: tale attività, secondo la connotazione tipica del pubblico servizio, si pone in realtà sul piano della sussidiarietà e della complementarietà rispetto alla funzione pubblica siccome attinente al momento dell'organizzazione amministrativa e strettamente indispensabile alla finalità di espletamento dell'interesse del singolo. Sez. VI, sent. n. 3809 del 25-01-1995 (ud. del 07-10-1994), Campanella (rv 200849). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Custode dell'eredità giacente Il custode di beni di cui sia certa la titolarità e l'appartenenza allo Stato in attesa che l'Amministrazione provveda ad una loro destinazione d'uso è, alla stregua, dell'art. 358 cod. pen., come "novellato" dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, un incaricato di pubblico servizio perché non svolge semplici mansioni d'ordine né porta un'opera meramente manuale, ma esercita, con autonomia e discrezionalità, poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio immobiliare dello Stato, in attesa della sua definitiva destinazione non necessariamente identificabile - in ipotesi - con una concessione di uso privato del bene, onde egli concorre al conseguimento di un interesse della collettività, che caratterizza il pubblico servizio. Ne consegue che il custode dell'eredità giacente devoluta allo Stato che si appropria di beni mobili facenti parte della stessa eredità a lui affidati per ragione di servizio commette delitto di peculato. Sez. VI, sent. n. 263 del 16-01-1995 (cc. del 13-10-1994), D'Alessandro (rv 200837). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Commesso giudiziario Per la qualità d'incaricato di pubblico servizio, sulla scorta del disposto dell'art. 358 cod. pen. (nella sua formulazione originaria e dopo la sostituzione apportata con la legge 26 aprile 1990 n. 86), bisogna tener conto anche dell'esercizio di fatto del pubblico servizio, con la conseguenza che vanno riconosciute, come penalmente rilevanti attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni. (Nella fattispecie, si trattava di commesso giudiziario che aveva illecitamente operato manipolando atti ed occultando fascicoli). Sez. II, sent. n. 11724 del 24-11-1994 (cc. del 11-10-1994), Bucci (rv 199764). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Aziende municipalizzate Il dipendente dell'ufficio ragioneria di un'azienda municipalizzata riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio quando svolge un'attività comunque diretta alla provvista dei mezzi finanziari occorrenti, anche se la stessa non è espressamente prevista nei compiti di ufficio e nella convenzione stipulata tra l'azienda municipalizzata e la società incaricata della vendita dei biglietti, ma viene da lui esercitata di fatto nell'interesse e con la consapevolezza dell'azienda. (Fattispecie relativa a capo cassiere di azienda municipalizzata di trasporti che si era impossessato delle somme versate dalla società incaricata della vendita dei biglietti che lo stesso, per consuetudine, provvedeva a incassare e versare in banca). Sez. IV, sent. n. 11476 del 17-11-1994 (cc. del 26-09-1994), Gabrieli (rv 200285).

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Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche Il privato assuntore della gestione di un posto telefonico pubblico svolge semplici mansioni esecutive, equiparabili a compiti di carriere meramente ausiliarie per il cui espletamento sono sufficienti nozioni e conoscenze elementari (vigilanza sugli impianti, approvvigionamento di gettoni, di schede telefoniche da vendere agli utenti, rendiconti mensili all'inviato S.I.P.) e non può, dunque, essere qualificato incaricato di pubblico servizio agli effetti del delitto di peculato e dell'abrogata fattispecie di malversazione in danno di privati. L'appropriazione dei proventi integra il reato di appropriazione indebita. Sez. VI, sent. n. 10973 del 03-11-1994 (cc. del 23-09-1994), Frau (rv 199931). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Medico di fiducia svolgente le mansioni previste dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il medico di fiducia che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in quanto è la stessa legge ad equiparare tali funzioni a quelle dei medici del Servizio sanitario nazionale, inserendole all'interno di uno specifico "iter" che, avendo contemporaneamente carattere sanitario ed amministrativo, non può non essere considerato in modo unitario; né può affermarsi che l'unico momento della predetta attività che assume rilievo pubblicistico sia quello della certificazione, poiché questa altro non è che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa. Sez. III, sent. n. 1408 del 30-06-1994 (ud. del 04-05-1994), Coscia (rv 198353). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ente autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana L' Ente autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana è un Ente pubblico, istituito con legge regionale, con lo scopo di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura musicale in Sicilia ed a cui, con D.Lgs.C.P.S. 19 aprile 1951 n. 19 fu attribuita la natura di persona giuridica di diritto pubblico. Pertanto, il fatto che taluno svolga l'attività di cassiere, quindi estranea al servizio di diffusione della cultura musicale, non esclude la sua qualità di incaricato di pubblico servizio, svolgendo lo stesso un'attività amministrativa strumentale rispetto alla vita ed alle funzioni proprie dell'Ente (pubblico servizio in senso improprio), e ciò vale sia se si considera la fattispecie alla luce dell'originaria formulazione dell'art. 358 cod. pen. che di quella novellata dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86. Infatti, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività di carattere intellettivo disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri (autoritativi e certificativi) tipici di questa, purché non svolgano, mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale. (Fattispecie in tema di ritenuta sussistenza di peculato, e non di appropriazione indebita come preteso dal ricorrente). Sez. VI, sent. n. 6717 del 25-05-1994 (cc. del 03-03-1994), Orlando (rv 199712). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche Il nuovo testo dell'art. 358 cod. pen. ha modificato la previgente disciplina, dando una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, sicché, nel caso in cui un soggetto svolga mansioni di ordine, non può essere qualificato come incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza non di peculato, ma di appropriazione indebita aggravata - dovendosi applicare la nuova disciplina, più favorevole - nei confronti di imputato che, in qualità di "responsabile di gestione del materiale" presso magazzino della S.I.P., avendo per ragioni di servizio la disponibilità di materiale telefonico appartenente alla S.I.P. medesima, ne aveva distratto ingenti quantità). Sez. VI, sent. n. 6122 del 25-05-1994 (cc. del 04-03-1994), Paini (rv 199191). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Corsi di addestramento e formazione professionale Poiché la Costituzione (art. 35) considera la formazione professionale dei lavoratori fra i compiti essenziali della Repubblica - si tratta di un'attività che lo Stato persegue direttamente o a mezzo di istituti, pubblici o privati - ne consegue che ai dirigenti e agli operatori dei corsi professionali (nella specie, l'Ente nazionale di formazione professionale: E.N.F.A.P.) va riconosciuta, quanto meno, la qualità di persone

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incaricate di un pubblico servizio. (La Corte ha precisato che l'intero assetto organizzatorio e l'attività di formazione dell'E.N.F.A.P. sono regolati da norme di legge d'indiscutibile natura pubblicistica, mentre sul piano operativo intervengono specifici atti amministrativi, coi quali viene riconosciuta la capacità tecnico-organizzativa dell'ente, assegnati i fondi per gestione e stabiliti i programmi di formazione. L'attività dell'E.N.F.A.P., dunque, pur essendo riconducibile ad un'associazione non riconosciuta, risulta - globalmente considerata - sottoposta a norme di diritto pubblico). Sez. VI, sent. n. 4639 del 21-04-1994 (cc. del 15-02-1994), Andolina (rv 198474). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86U.S.L. Il Servizio sanitario nazionale rientra nel paradigma del servizio pubblico delineato dall'art. 358 cod. pen. Esso, infatti, persegue un interesse di natura pubblicistica, costituito dalla tutela della salute dei cittadini, è regolato da norme di diritto pubblico, nonché da provvedimenti autoritativi di competenza delle autorità amministrative preposte al settore. La suddetta qualificazione compete anche alle prestazioni sanitarie subordinate al pagamento, da parte degli assistiti, di una quota di partecipazione alla spesa, che non vale a spostare sul piano privatistico l'attività della struttura pubblica. Le relative somme, infatti, non hanno la natura di prezzo, ma quella di un'ulteriore contribuzione al costo della singola prestazione medica, avente carattere integrativo rispetto ai contributi posti in via generale a carico dei cittadini. (Fattispecie in tema di peculato per appropriazione da parte di un addetto al servizio cassa della U.S.L.). Sez. VI, sent. n. 4062 del 07-04-1994 (cc. del 01-02-1994), Montesi (rv 197976). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86U.S.L. Spetta la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'addetto all'Ufficio cassa della U.S.L. che, senza disporre di poteri autoritativi, liquida e riscuote dagli assistiti i contributi determinati, secondo le leggi vigenti, sulla base di percentuali da calcolarsi sul costo delle singole prestazioni indicato in apposite tabelle. Tali compiti richiedono, in special modo per quanto riguarda il corretto uso delle citate tabelle, un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza, superiore a quello richiesto per lo svolgimento di mansioni esclusivamente materiali o di ordine. (Fattispecie in tema di peculato per appropriazione). Sez. VI, sent. n. 4062 del 07-04-1994 (cc. del 01-02-1994), Montesi (rv 197977). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche Il gestore di impianti S.I.P. acquista - sulla base del contratto di gestione - la proprietà dei proventi derivanti dall'uso degli impianti con l'obbligo di pagare, alle scadenze stabilite, l'importo delle fatture determinato in base ai contatori di centrale. Di conseguenza, l'appropriazione di gettoni e delle monete costituenti il provento dell'uso degli impianti non integra il delitto di peculato. Sez. VI, sent. n. 2729 del 04-03-1994 (cc. del 18-01-1994), Tola (rv 198245). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Amministratori di società per azioni a partecipazione pubblica L'attività della G.E.P.I. S.p.A. (Società di gestioni e partecipazioni industriali) costituita a norma della legge 22 marzo 1971 n. 184, ivi compresa quella di finanziamento alle imprese controllate e svolta dagli amministratori e dai dipendenti della società secondo le rispettive competenze, costituisce servizio pubblico ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen. Sez. VI, sent. n. 138 del 02-03-1994 (ud. del 18-01-1994), Salvatori (rv 197376). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Amministratori di società per azioni a partecipazione pubblica La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista. Né influisce sulla natura privata della stessa la facoltà conferita con l'atto costitutivo all'ente pubblico di nominare, in quanto azionista, in conformità a quanto previsto dall'art. 2458 cod. civ., uno o più amministratori. Ne consegue che gli amministratori di una società per azioni in mano pubblica non rivestono la qualità di pubblici ufficiali. Essi, anche se nominati dall'ente pubblico, non esercitano in ambito societario una pubblica funzione amministrativa, come definite dall'art. 357 cod. pen., poiché hanno, a norma dell'art. 2458, comma terzo, cod. civ. "i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea". (Nella fattispecie, la Corte di

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Cassazione ha escluso l'ipotizzabilità del reato di abuso d'ufficio per i componenti della Società Alberghiera Lucana S.p.a., a prevalente capitale pubblico, nominati dal Comune e dalla Provincia di Potenza). Sez. VI, sent. n. 3620 del 26-02-1994 (ud. del 30-11-1993), Traficante (rv 197368). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie Alla stregua della vigente normativa, anche lo statuto penale dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato si diversifica in ragione delle attività concretamente esercitate: sarà quello del pubblico ufficiale se il soggetto esercita poteri autoritativi o certificativi ovvero partecipa alla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione (ove restino funzioni pubbliche residue al personale dell'ente); sarà lo statuto dell'incaricato di pubblico servizio, se l'attività del soggetto non presenta tali connotazioni autoritative; sarà lo statuto penale comune se si tratta di operaio delle varie qualifiche ovvero di impiegato con mansioni ausiliarie. (Nella specie, la Corte ha annullato, con rinvio - per difetto di motivazione circa la qualificazione delle mansioni come mansioni di ordine - la sentenza di merito che aveva attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio a soggetto svolgente mansioni di "operatore di macchina profilatrice"). Sez. VI, sent. n. 1918 del 17-02-1994 (cc. del 23-09-1993), Brigati (rv 197258). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Gestore di spaccio aziendale operante presso le caserme della Polizia di Stato Poiché l'istituzione degli spacci operanti presso le caserme della Polizia di Stato è uno dei compiti di benessere attribuiti dalla legge al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, l'esercizio di essi è, sotto ogni assetto, un pubblico servizio, con la conseguenza che i gestori di tali spacci (anche se persone estranee alla Pubblica Amministrazione) sono da qualificare incaricati di un pubblico servizio. (Applicazione in tema di peculato). Sez. VI, sent. n. 1931 del 17-02-1994 (cc. del 17-11-1993), Guidetti (rv 197260). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Amministratori di società per azioni a partecipazione pubblica L'art. 358 cod. pen. accoglie una nozione oggettiva di pubblico servizio, emergente dalla disciplina normativa dell'attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati. Né ai fini della qualificazione come pubblico servizio di un'attività esercitata da soggetto privato è necessario che la stessa costituisca oggetto di un provvedimento amministrativo (es. concessione) che legittimi l'esercizio dell'attività stessa. È soltanto necessaria l'esistenza di un atto (normativo, ma anche di rango inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a contenuto generale o particolare) dello Stato o dell'ente pubblico, con il quale l'attività viene assunta come propria dagli stessi. È, pertanto, di pubblico servizio l'attività, riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, per il cui esercizio la legge prevede la costituzione di un apposito soggetto privato, quale ad esempio una società per azioni. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto che costituisce pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., l'attività della G.E.P.I. S.p.A. - Società di gestione e partecipazioni industriali). Sez. VI, sent. n. 138 del 18-01-1994 (ud. del 02-03-1994), Salvatori (rv 198539). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie Riveste la qualifica pubblicistica necessaria ad integrare il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. il capo-squadra delle Ferrovie cui spetta il compito di redigere i modelli L61 bis. Al predetto capo-squadra, pubblico impiegato, è demandata, infatti, una funzione certificativa di attività lavorative compiute da terzi per uno scopo pubblico in presenza dell'agente ferroviario, dalle cui risultanze dipende inoltre la costituzione e l'entità delle obbligazioni dell'ente pubblico (Azienda autonoma F.S.). Sez. V, sent. n. 292 del 14-01-1994 (cc. del 03-12-1993), Gilardi (rv 196780). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen.. La guardia giurata è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della

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collettività, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autorità di Polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il peculato nell'appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole). Sez. VI, sent. n. 650 del 17-05-1993 (ud. del 05-03-1993), Nemoianni (rv 195631). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Bidello di scuola pubblica I bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali etc.), svolgono anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza ed applicazione delle relative normative scolastiche, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto ed agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli delle scuole elementari la qualifica d'incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358, secondo comma, cod. pen., modificato dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86. Sez. VI, sent. n. 4818 del 11-05-1993 (cc. del 16-03-1993), Aprea (rv 194550). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ordine dei farmacisti L'Ordine dei farmacisti, che ha, tra l'altro, il compito di compilare e tenere aggiornato l'albo dei farmacisti, è un ente di diritto pubblico: sia per il suo carattere di associazione obbligatoria fra gli esercenti professioni sanitarie sia per le funzioni e le potestà ad esso attribuite (tenuta degli albi, deliberazione sulle domande di nuove iscrizioni, potere di emanare regolamenti, rilasciare certificati, imporre tasse agli iscritti) sia perché tale ente è stato costituito con un provvedimento legislativo e la sua organizzazione e le sue attribuzioni sono disciplinate da norme di legge. Il segretario provinciale di tale Ordine riveste la qualità d'incaricato di un pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 3657 del 15-04-1993 (cc. del 16-11-1992), Zavarini (rv 193868). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ordine dei farmacisti Pure se, alla stregua dell'art. 358, secondo comma, cod. pen., nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la nozione d'incaricato di pubblico servizio risulta più restrittiva di quella del precetto originario, nel senso che in essa non possono essere ricomprese le attività meramente esecutive, la legge ora ricordata ha corrispondentemente operato un ampliamento della detta nozione, correlandola all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dal suo ruolo formale e da un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico. Ne deriva, anche considerato il diritto vivente formatosi in "subiecta materia", che la nozione di incaricato di un pubblico servizio (al pari della nozione di pubblico ufficiale) non è sostanzialmente diversa da quella accolta nell'assetto previgente, nel quale veniva definito come soggetto esplicante qualsiasi attività non autoritativa, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualità di incaricato di un pubblico servizio attribuita al segretario provinciale dell'Ordine dei farmacisti). Sez. VI, sent. n. 3657 del 15-04-1993 (cc. del 16-11-1992), Zavarini (rv 193870). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche Alla stregua dell'art. 358 cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, va esclusa la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio per chi svolga soltanto semplici mansioni di ordine e per la prestazione di opera meramente materiale. (Nella fattispecie -, relativa a procedimento incidentale "de libertate" - la Suprema Corte ha ritenuto che non potesse escludersi la qualità d'incaricato di pubblico servizio di un tecnico di rete della S.I.P., avente la possibilità d'intervenire con operazioni urgenti e, quindi, fruente presumibilmente di una certa autonomia). Sez. VI, sent. n. 3944 del 15-12-1992 (ud. del 06-11-1992), Orbitallo (rv 193432). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86S.I.A.E.

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Il soggetto preposto alla riscossione delle somme dovute alla S.I.A.E. è un incaricato di un pubblico servizio, essendo a lui demandata una funzione non di ordine, ma quella di accertare e determinare sulla base di elementi noti, forniti dai soggetti debitori e da precisi criteri di valutazione, l'ammontare del contributo e dell'imposta dovuti, di provvedere alla loro esazione ed al successivo versamento agli aventi diritto. (Fattispecie in tema di peculato). Sez. VI, sent. n. 9944 del 17-10-1992 (cc. del 15-06-1992), Conte (rv 192516). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., come novellato dall'art. 18 della legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà. Sez. U., sent. n. 7958 del 11-07-1992 (cc. del 27-03-1992), Delogu (rv 191172). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Tecnici di radiologia Le complesse ed articolate funzioni attribuite ai tecnici di radiologia medica dalla legge 31 gennaio 1983 n. 25 (artt. 4 e 8), in sostituzione dell'art. 11 della legge 4 agosto 1965 n. 1103 e dell'art. 24 del reg. approvato con D.P.R. 6 marzo 1968 n. 680, sostanziano, "ad abundantiam", l'oggettività del servizio di utilità collettiva, configurante l'incaricato di pubblico servizio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 358 cod. pen., anche nella modifica apportata dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, non potendo relegarsi le funzioni di stretto legame "collaborativo" del medico, assegnate al tecnico radiologo, alle mansioni di ordine ed alla prestazione di opera meramente materiale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, è stata ritenuta legittima l'applicazione della norma dell'art. 542, comma terzo, n. 1, cod. pen. - procedibilità d'ufficio - e di quella di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. - aggravante della violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio). Sez. III, sent. n. 6893 del 11-06-1992 (cc. del 27-04-1992), Pometti (rv 190599). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto dell'art. 358 del cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualità non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attività certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorché più qualificate - da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere. Non è pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 cod. pen.. Sez. VI, sent. n. 3224 del 21-03-1992 (cc. del 18-02-1992), Parisi (rv 190013). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione La legge 26 aprile 1990 n. 86, ha ampliato la nozione di incaricato di pubblico servizio, correlandola all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dal suo ruolo giuridico e di un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio ad un impiegato che, pur appartenendo alla settima qualifica funzionale, svolgeva attività istruttoria di pratiche amministrative, rilasciava certificazioni, assumeva le funzioni di segretario di comitati e commissioni, individuava gli assegnatari morosi, riceveva pagamenti in conto canoni arretrati e rilasciava quietanze). Sez. VI, ord. n. 249 del 09-03-1992 (ud. del 30-01-1992), Ginghiali (rv 189627).

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Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Compagnie portuali In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 358 cod. pen. introdotta dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, va attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'amministratore di una compagnia portuale, la cui attività non si risolva in semplici mansioni d'ordine o nella prestazione di opera meramente materiale. Il lavoro portuale, infatti, in quanto si concreta in una attività economica esercitata per un fine pubblico e soggetta ad una particolare disciplina, contenuta in norme di diritto pubblico e in atti autoritativi, che ne determina i programmi e i controlli e provvede al suo indirizzo ed al suo coordinamento (artt. 108-112 cod. nav., e art. 140 e segg. del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328), ha tutti i caratteri del pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 464 del 20-01-1992 (cc. del 17-10-1991), Campanella (rv 188922). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche L'assuntore della gestione di un apparecchio telefonico pubblico, installato nel proprio esercizio di "alimentari ed altro" con contratto d'opera, svolge - anche per quel che attiene all'attività di cassa - mansioni meramente esecutive e di modesto livello concettuale e perciò non è incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di ritenuta appropriazione indebita anziché della nuova figura di peculato di cui all'art. 314 cod. pen.). Sez. VI, sent. n. 180 del 10-01-1992 (cc. del 05-11-1991), Amadori (rv 189419). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società telefoniche La definizione dell'incaricato di pubblico servizio contenuta nell'art. 358, comma secondo, cod. pen., nel testo modificato legge 26 aprile 1990 n. 86, risulta più restrittiva di quella del testo originario e non è più idonea a ricomprendervi le attività dei privati gestori di bar concessionari di posti telefonici pubblici per conto della S.I.P. Tale gestore, incaricato per contratto d'opera di tenere il posto telefonico pubblico, svolge, infatti, semplici mansioni di ordine e perciò non è incaricato di pubblico servizio per gli effetti del delitto di peculato o dell'abrogato delitto di malversazione a danno di privati. Sez. VI, sent. n. 8711 del 06-08-1991 (cc. del 14-05-1991), Serra (rv 190242). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione La legge 26 aprile 1990 n. 86 (artt. 17 e 18),sostituendo gli artt. 357 e 358 del cod. pen., non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualifiche soggettive di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" ma ha soltanto precisato i requisiti (contenuti "in nuce" nelle precedenti, tautologiche, definizioni di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen.) necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale-oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attività, e quindi, nell'ambito di attività sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio. Sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991 (cc. del 06-06-1991), Isola (rv 187699). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86In genere In materia di concussione, la nuova formulazione dell'art. 317 cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 26 aprile 1990 n. 86, sostituendo l'espressione "abuso del potere" alla precedente "abuso della funzione" non ha ristretto l'ambito soggettivo di applicazione del reato, perché di contro a tale formulazione, che apparentemente restringe il reato ai soli pubblici ufficiali dotati di poteri autoritativi, si pone l'estensione del reato agli incaricati di pubblico servizio, i quali, secondo la definizione dell'art. 358 cod. pen. modificato, si caratterizzano per la "mancanza di poteri tipici della pubblica funzione". La predetta modifica, tuttavia, se è priva di significato per la individuazione dei soggetti, ha valore in tema di tipicizzazione della condotta del reato, perché consente di distinguere i fatti di costrizione o induzione che si sostanziano in un concreto uso del potere attraverso atti rientranti nella competenza tipica del funzionario, dai fatti che rientrano nel generico sfruttamento della qualità, e non sono direttamente collegati all'adozione di specifici ed individuati atti amministrativi. Sez. VI, sent. n. 5579 del 27-05-1991 (cc. del 13-02-1991), Chiminello (rv 187601). Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate e soltanto in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali. Sez. I, sent. n. 5527 del 20-05-1991 (cc. del 28-01-1991), Caporaso (rv 187586). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Farmacie Il farmacista titolare di farmacia esercente attività farmaceutica è incaricato di pubblico servizio. La distinta contabile che trasmette all'ufficio competente non è un atto pubblico ma costituisce semplicemente un riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa indicati. Sez. V, sent. n. 4525 del 24-04-1991 (cc. del 22-02-1991), Bari (rv 187536). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Servizi di tesoreria gestiti da istituti di credito Agli effetti penali il servizio di tesoreria di una Unità sanitaria locale gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico sia prima sia dopo le modifiche introdotte nell'art. 358 cod. pen. dall'art. 18 della dalla legge 26 aprile 1990 n. 86. Sez. VI, sent. n. 4166 del 12-04-1991 (cc. del 07-11-1990), Lo Jodice (rv 186913). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.) L'attività, quando non sia meramente materiale, dei dipendenti della S.I.P. - concessionaria del servizio telefonico - rientra nell'espletamento del pubblico servizio, e solo in casi eccezionali, come nell'eventuale svolgimento del servizio telegrafico, che contempla l'esercizio di funzioni certificative di carattere pubblico, dell'adempimento di una pubblica funzione. Sez. VI, sent. n. 1110 del 30-01-1991 (cc. del 22-02-1990), Cavazzoni (rv 186282). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico Servizio: nozione In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, correttamente è attribuita ad una persona la qualifica di incaricato di pubblico servizio per la sua attività non manuale di archivista capo superiore. (Fattispecie in materia di corruzione). Sez. VI, sent. n. 401 del 16-01-1991 (cc. del 15-06-1990), Bianciardi (rv 186223). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Guardie giurate Il nuovo testo dell'art. 358 cod. pen., siccome sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, non dà del pubblico servizio una nozione sostanzialmente diversa da quella accolta con riguardo al testo previgente, secondo la quale esso va definito come qualsiasi attività non autoritaria, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. Alla stregua di tale nozione deve continuare a riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio ad una guardia particolare giurata nello svolgimento di tale istituzionale e regolamentata attività. (Nella specie, si trattava di una guardia giurata che conduceva un autofurgone portavalori). Sez. VI, sent. n. 396 del 16-01-1991 (cc. del 06-06-1990), Di Salvo (rv 186209). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Istituti di credito L'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dalla natura dello ente che la esercita, è un'attività di natura privatistica e, conseguentemente, agli operatori bancari, quando esplicano la normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. Sez. VI, sent. n. 396 del 16-01-1991 (cc. del 06-06-1990), Di Salvo (rv 186208). Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Società italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.) La S.I.P., società concessionaria del servizio telefonico che è un servizio di interesse pubblico, svolge in maniera autonoma la propria attività pubblicistica nel settore delle telecomunicazioni mediante propri operai e funzionari i quali, concorrendo allo svolgimento di tale attività, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di minacce rivolte ad un operaio della S.I.P. che eseguiva un allacciamento telefonico). Sez. VI, sent. n. 14389 del 02-11-1990 (cc. del 03-05-1989), Morelli (rv 185636). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico servizio:- esercizio di fatto Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il concessionario che, dopo la scadenza della concessione, continua ad espletare il servizio, in quanto l'elemento che rileva ai fini della qualificazione di esercente un pubblico servizio è il fatto dell'esercizio in concreto, con il beneplacito della Pubblica Amministrazione, della stessa attività oggetto della concessione. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto "incaricato di un pubblico servizio" il legale rappresentante di una ditta concessionaria del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, benché all'epoca dei fatti la concessione fosse scaduta). Sez. VI, sent. n. 7204 del 24-05-1990 (cc. del 25-10-1989), Topa (rv 184369). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Consorzi agraririnvio Vedi: Cassazione Penale, sub art. 357 del c.p., voce Ó1 Giurisprudenza anteriore alla legge 26 aprile 1990 n. 86. Consorzi agrari.DocumentoRisultatiGIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA Il custode del macello comunale è persona incaricata di un pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 4023 del 21-03-1990 (cc. del 11-03-1989), Facchin (rv 183799). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) Tutti i dipendenti dell'I.N.P.S. - che il controllo dello Stato e la natura del fine perseguito caratterizzano come ente pubblico - quando non sono rivestiti di una vera "potestas" per la quale assumono la veste di pubblico ufficiale, sono incaricati di pubblico servizio, perché la loro opera attiene ad un'attività sociale di pubblico interesse. (Fattispecie in tema di peculato). Sez. VI, sent. n. 1906 del 10-02-1990 (cc. del 30-10-1989), Zannol (rv 183298). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) In tema di peculato, erroneamente il giudice di merito attribuisce la qualità di pubblico ufficiale ad un dipendente dell'I.N.P.S. sulla base d'un potere di certificazione estrinsecantesi nella sottoscrizione dell'elenco accompagnatorio degli assegni da spedire ai pensionati. Detto elenco, infatti, non può qualificarsi certificato, tale dovendo considerarsi solo l'atto con cui la Pubblica Amministrazione attesta e manifesta all'esterno determinati fatti o qualità o diritti, sulla base di constatazioni dirette o delle risultanze dei registri da essa conservati. L'elenco in questione ha invece efficacia nei rapporti interni tra l'ufficio ragioneria e l'ufficio preposto alla spedizione della busta, contenente l'assegno, all'avente diritto, e la sua sottoscrizione, con la successiva restituzione all'ufficio ragioneria, ha la funzione di attestare l'avvenuta ricezione degli assegni in parola e la conformità di ciascuno di essi ai dati contenuti nell'elenco stesso. Non ravvisandosi, pertanto, nel sottoscrittore dell'elenco un potere di certificazione (e non potendo affermarsi, d'altro canto, che nella specie le sue mansioni fossero puramente manuali e di fatica) allo stesso va attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 1906 del 10-02-1990 (cc. del 30-10-1989), Zannol (rv 183299). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) Il pubblico servizio, il cui svolgimento da parte del reo integra un elemento essenziale dei delitti di peculato e di malversazione, deve essere inteso in senso oggettivo, avendo cioè riguardo alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta, prescindendo dalla natura pubblica o privata dell'ente o dello imprenditore dal quale questa attività venga esercitata; esso si caratterizza per la diretta

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inerenza di un interesse generale ad un'attività rivolta alla produzione di beni o di servizi e, inoltre, per l'assoggettamento di quest'ultima a poteri di controllo, indirizzo e vigilanza della pubblica autorità che, nel predeterminarne in vario modo gli obiettivi, i profili organizzativi e le modalità di esercizio, conferiscono rilevanza giuridica pubblicistica non soltanto ai fini perseguiti, ma all'intera attività di gestione unitariamente considerata. Ne consegue che in presenza di un ente o, comunque, di un imprenditore il quale svolga molteplici attività, l'indagine rivolta all'individuazione del pubblico servizio deve avere di mira la particolare natura pubblica o privata dei compiti cui l'imputato era addetto allorché pose in essere la condotta criminosa ascrittagli. (Nella specie, la Cassazione ha escluso che l'attività esercitata dall'I.N.A. nel settore dell'assicurazione sulla vita possa esser qualificata come pubblico servizio, osservando, tra l'altro, che in tale settore l'I.N.A. opera per il conseguimento di interessi privatistici, anche se di indubbia rilevanza sociale, in concorrenza con le imprese private ed è sottoposta alla disciplina di diritto privato delle assicurazioni, e che la particolare posizione di privilegio riservata all'Istituto per quanto attiene ad alcuni profili, quali la garanzia statale delle polizze o le modalità di esazione dei premi, non altera il carattere concorrenziale e sostanzialmente privato della suddetta attività). Sez. VI, sent. n. 17227 del 07-12-1989 (cc. del 05-10-1989), Di Barbaro (rv 182788). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Lotto È persona incaricata di un pubblico servizio il dipendente del titolare di ricevitoria del lotto - a prescindere dalle mansioni risultanti dal relativo rapporto di lavoro nella ricevitoria stessa - qualora le funzioni effettivamente esercitate concernano i ricevimenti delle giocate e il pagamento delle vincite, nonché la compilazione dei bollettari relativi, e si risolvano in una sostituzione in toto del titolare, pur solo in via occasionale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, condannato per peculato e falso, aveva dedotto l'illegittimità dell'attribuzione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, assumendo di essere solo addetto alle pulizie dell'ufficio). Sez. VI, sent. n. 9581 del 05-07-1989 (cc. del 14-06-1980), Perini (rv 181766). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Case da giocorinvio Vedi: Cassazione Penale, sub art. 357 del c.p., voce Ó1 Giurisprudenza anteriore alla legge 26 aprile 1990 n. 86. Case da gioco.DocumentoRisultatiGIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEG Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, il privato che esercita in concessione il trasporto di colli per conto dell'Amministrazione Pubblica. (Applicando tale principio, la Cassazione ha stabilito che il conducente di un autoveicolo che effettua tale trasporto, appropriandosi pacchi postali, è responsabile del reato di malversazione). Sez. VI, sent. n. 2956 del 23-02-1989 (cc. del 16-01-1989), Magriante (rv 180624). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie dello Stato Ai fini della configurabilità del reato di peculato, agli addetti alla biglietteria di una stazione ferroviaria dello Stato deve essere riconosciuta la qualità di incaricati di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 10631 del 29-10-1988 (cc. del 17-12-1987), D'Amato (rv 179593). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Aziende municipalizzate In tema del reato di peculato, il fattorino bigliettaio dipendente da una azienda che svolge attività di trasporto di persone al servizio di una collettività, è da ritenersi incaricato di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 9137 del 29-08-1988 (cc. del 10-06-1988), Gallucci (rv 179138). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Farmacisti Il farmacista, titolare di farmacia ed esercente attività farmaceutica è da ritenersi incaricato di pubblico servizio, a norma dell'art. 358 cod. pen., a prescindere dall'eventuale convenzione stipulata con il Servizio sanitario nazionale secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Sez. II, sent. n. 7761 del 27-06-1987 (cc. del 15-11-1986), Rosa (rv 176270). Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Posterinvio Vedi: Cassazione Penale, sub art. 357 del c.p., voce Ó1 Giurisprudenza anteriore alla legge 26 aprile 1990 n. 86. Poste.DocumentoRisultatiGIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 199 La S.I.P. (Società italiana per l'esercizio telefonico), concessionaria del servizio telefonico, ha natura privatistica e non di ente pubblico, essendo priva di quei requisiti formali che la rendono tale. Ciò non esclude che talune sue attività rientrino nell'ambito del pubblico servizio (in ragione della sua natura di ente ausiliario dell'Amministrazione statale), e che, in conseguenza, i suoi dipendenti, quando esercitano un pubblico servizio - secondo la natura delle mansioni loro affidate - debbano essere considerati incaricati di pubblico servizio, a norma dell'art. 358, n. 2, cod. pen. Pertanto, il gestore di un posto di telefono pubblico, pur avendo stipulato con la S.I.P. un contratto d'opera, esercita un pubblico servizio, assumendo la veste di incaricato di pubblico servizio. Cosicché il denaro versato dai privati, quale controprestazione del servizio (uso del telefono pubblico), non è "publica pecunia", ma denaro affidato dai privati a titolo di deposito al gestore, il quale, quando se ne appropria, commette il delitto di malversazione e non quello di peculato. Sez. VI, sent. n. 480 del 19-01-1987 (cc. del 17-10-1986), Barcellona (rv 174843). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico impiegato A norma dell'art. 358 cod. pen., deve considerarsi come rapporto di pubblico impiego non soltanto quello che concerne il personale impiegatizio "stricto sensu", ma anche quello relativo al personale che, nel quadro dell'organizzazione dell'ente pubblico, svolga, dietro corrispettivo, un'attività anche puramente materiale, che si risolva in un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto che le attività di un operaio addetto alla ricezione e conservazione del materiale immagazzinato in un deposito militare, integrano l'esercizio di un pubblico servizio). Sez. VI, sent. n. 14669 del 23-12-1986 (cc. del 14-10-1986), De Rosa (rv 174730). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico servizio:- nozione Il servizio pubblico non è escluso, anche se di fatto ed in via civilistica sia affidato ad un terzo non legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego. Sez. III, sent. n. 3934 del 19-05-1986 (cc. del 28-01-1986), Rava (rv 172738). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie dello Stato Il verificatore delle Ferrovie dello Stato non svolge funzioni puramente manuali e di fatica, ma esprime un parere tecnico sull'efficienza del treno verificato; egli, quindi, deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 12531 del 30-12-1985 (cc. del 16-10-1985), Bologni (rv 171465). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Aziende municipalizzate All'autista, dipendente da azienda municipalizzata (nella specie, operante nel settore dei trasporti urbani) compete la qualifica di pubblico impiegato. È infatti rapporto di pubblico impiego non soltanto quello concernente il personale impiegatizio "stricto sensu", ma anche quello riguardante il personale che, nel quadro dell'organizzazione dell'ente pubblico economico, svolga attività puramente materiale, quale incaricato di pubblico servizio. (Applicazione in tema di oltraggio a pubblico impiegato). Sez. VI, sent. n. 5434 del 28-05-1985 (cc. del 06-03-1985), Novelli (rv 169515). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico servizio:- nozione Ai fini dell'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, non ha rilevanza la natura dell'opera svolta - intellettuale o materiale - in sé considerata, bensì il contributo diretto di essa alla realizzazione della finalità del pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato commesso dal cuoco di un ente ospedaliero addetto alla tenuta del libro di carico e scarico della cucina e responsabile della custodia e della corretta utilizzazione dei generi alimentari a lui affidati per la preparazione delle vivande per i degenti). Sez. VI, sent. n. 2304 del 11-03-1985 (cc. del 23-01-1985), Guerrini (rv 168232). Cassazione Penale

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GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico servizio:- nozione Costituisce pubblico servizio qualsiasi attività non autoritaria, accessoria ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale - è a tal fine sufficiente che vengano assolti compiti che siano intimamente connessi, sulla base di uno stretto legame di strumentalità, con le finalità di servizio pubblico perseguite dall'ente o, per concessione di questo, dal privato - ha infatti giuridica rilevanza più il contributo concreto sotto il profilo teleologico e causale, che la natura dell'attività in sé considerata. Sez. VI, sent. n. 1229 del 06-02-1985 (cc. del 23-11-1984), Belsito (rv 167711). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Tabacchi Nei magazzini per la distribuzione di generi di monopolio ai tabaccai rivenditori sono incaricati di un pubblico servizio i collaboratori del gestore, poiché svolgono un'attività, accessoria alla pubblica funzione dallo stesso esercitata, che non si esaurisce in prestazioni prettamente manuali. (Nella specie, trattavasi di impiegate addette alla ricezione degli ordinativi, alla compilazione delle bollette di vendita, alla consegna dei tabacchi ai rivenditori previo controllo dell'esattezza dei versamenti, alla tenuta dei registri contabili e di tutta la documentazione attinente all'attività del magazzino). Sez. VI, sent. n. 1229 del 06-02-1985 (cc. del 23-11-1984), Belsito (rv 167710). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Autostrade Commette reato di malversazione il dipendente di un ente privato concessionario di un pubblico servizio (nella specie, l'addetto alla riscossione dei pedaggi autostradali), il quale si appropri del denaro versato dagli utenti e da lui riscosso nell'espletamento delle sue mansioni, disponendone illecitamente o assegnando ad esso una diversa destinazione. Sez. VI, sent. n. 11273 del 19-12-1984 (cc. del 02-10-1984), Olivieri (rv 167172). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Enel L'attività dei pubblici ufficiali e quella degli incaricati di un pubblico servizio, nell'ambito della stessa istituzione pubblica, non costituiscono entità separate con finalità diverse, giacché sia le mansioni più elevate che quelle di mera esecuzione concorrono a soddisfare su piani diversi gli interessi e i bisogni della comunità. Normalmente, la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certa in esse la finalità di espletare un servizio che, se pure non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività. (Nella specie, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 320 cod. pen., la qualifica di incaricato di un pubblico servizio è stata attribuita ad operai dipendenti dell'Enel, incaricati di rimuovere dei contatori installati in un'abitazione privata). Sez. VI, sent. n. 9298 del 29-10-1984 (cc. del 02-05-1984), Gandino (rv 166383). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Ferrovie dello Stato Il bigliettaio delle Ferrovie dello Stato non è un pubblico ufficiale ma un impiegato pubblico che presta un pubblico servizio, in quanto con la sua opera non contribuisce alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione trattandosi di attività meramente manuale. Sez. VI, sent. n. 6510 del 14-07-1984 (cc. del 06-04-1984), Serafini (rv 165286). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Enel L'attività svolta dall'Enel - che è ente pubblico - presenta i caratteri del pubblico servizio, e l'operaio dipendente da detto ente riveste la qualifica di impiegato pubblico incaricato di un pubblico servizio. (Applicazione in tema di violazione dell'art. 493 cod. pen.). Sez. V, sent. n. 6436 del 11-07-1983 (cc. del 12-04-1983), Motta (rv 159878). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico servizio:- nozione

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Rientra nella nozione di pubblico servizio ogni attività non autoritaria svolta nell'interesse della collettività. Sez. V, sent. n. 4284 del 11-05-1983 (cc. del 02-03-1983), Fiorenzano (rv 158933). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Pubblico impiegato La nozione di pubblico impiegato non coincide con quella di persona incaricata di un pubblico servizio; la prima, infatti, a differenza della seconda, postula l'esistenza di un rapporto di lavoro, a carattere permanente, tra il soggetto e l'ente pubblico. Sez. V, sent. n. 4284 del 11-05-1983 (cc. del 02-03-1983), Fiorenzano (rv 158936). Cassazione Penale

GIURISPRUDENZA ANTERIORE ALLA LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86Bidello di scuola pubblica Sono incaricati di un pubblico servizio tutti gli impiegati di enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, svolgendo un'attività sussidiaria alle pubbliche funzioni, che non sia, tuttavia, un lavoro puramente manuale. (Fattispecie relativa a bidello di scuola pubblica, ritenuto incaricato di pubblico servizio). Sez. III, sent. n. 2965 del 12-04-1983 (cc. del 14-01-1983), Paponetti (rv 158318).