GIURISPRUDENZA SULL’ART. 640 C.P. (TRUFFA) Cassazione Penale GIURISPRUDENZA SULL’ART. 640 C.P....

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 640 C.P. (TRUFFA) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento L'emissione di un assegno postale privo di copertura può integrare il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo, vincendone le resistenze mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità. (Rigetta, App. Palermo, 04/07/2011) Sez. II, sent. n. 20966 del 15-05-2012 (ud. del 15-05-2012), (rv. 252838) Cassazione Penale Soggetto passivo del reato Ai fini della configurabilità del reato di truffa, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato è indispensabile che tra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale, in virtù del quale il rappresentante, che subisce il comportamento delittuoso dell'agente, abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 12/05/2011) Sez. II, sent. n. 16630 del 10-04-2012 (ud. del 10-04-2012), (rv. 252818) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 18/04/2011) Sez. II, sent. n. 24645 del 21-03-2012 (ud. del 21-03-2012), (rv. 252824) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sostituzione di persona Non integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un'autovettura - di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato - un contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura, come presupposto dell'auto attribuzione della qualità di accompagnatore da parte del conducente, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto portatore di handicap. Nemmeno detta condotta integra il reato di truffa, mancando quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice tipica di cui all'art. 640 cod. pen., l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Detta condotta integra, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., in cui sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, che costituisce norma speciale, applicabile, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Rigetta, G.i.p. Trib. Firenze, 26/01/2011) Sez. II, sent. n. 9859 del 15-02-2012 (ud. del 15-02-2012), (rv. 252483) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti La condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di tentata truffa e non già quello di indebita percezione di pubbliche erogazioni, il quale ha ad oggetto esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici. (Rigetta, App. Palermo, 24/05/2010) Sez. V, sent. n. 14359 del 25-01-2012 (ud. del 25-01-2012), (rv. 252310) Cassazione Penale Momento consumativo del reato La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto

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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 640 C.P. (TRUFFA) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento L'emissione di un assegno postale privo di copertura può integrare il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo, vincendone le resistenze mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità. (Rigetta, App. Palermo, 04/07/2011) Sez. II, sent. n. 20966 del 15-05-2012 (ud. del 15-05-2012), (rv. 252838) Cassazione Penale Soggetto passivo del reato Ai fini della configurabilità del reato di truffa, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato è indispensabile che tra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale, in virtù del quale il rappresentante, che subisce il comportamento delittuoso dell'agente, abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 12/05/2011) Sez. II, sent. n. 16630 del 10-04-2012 (ud. del 10-04-2012), (rv. 252818) Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 18/04/2011) Sez. II, sent. n. 24645 del 21-03-2012 (ud. del 21-03-2012), (rv. 252824) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sostituzione di persona Non integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un'autovettura - di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato - un contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura, come presupposto dell'auto attribuzione della qualità di accompagnatore da parte del conducente, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto portatore di handicap. Nemmeno detta condotta integra il reato di truffa, mancando quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice tipica di cui all'art. 640 cod. pen., l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Detta condotta integra, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., in cui sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, che costituisce norma speciale, applicabile, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Rigetta, G.i.p. Trib. Firenze, 26/01/2011) Sez. II, sent. n. 9859 del 15-02-2012 (ud. del 15-02-2012), (rv. 252483) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti La condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di tentata truffa e non già quello di indebita percezione di pubbliche erogazioni, il quale ha ad oggetto esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici. (Rigetta, App. Palermo, 24/05/2010) Sez. V, sent. n. 14359 del 25-01-2012 (ud. del 25-01-2012), (rv. 252310) Cassazione Penale Momento consumativo del reato La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto

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passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. (Rigetta, App. Genova, 28/02/2011) Sez. II, sent. n. 18859 del 24-01-2012 (ud. del 24-01-2012), (rv. 252821) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento È configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55, comma nono, seconda parte, D. Lgs. n. 231 del 2007) ed il reato di truffa. (Rigetta, App. Ancona, 23/06/2011) Sez. II, sent. n. 11699 del 10-01-2012 (ud. del 10-01-2012), (rv. 252797) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni. (Rigetta, App. Cagliari, 15/03/2011) Sez. II, sent. n. 46890 del 06-12-2011 (ud. del 06-12-2011), (rv. 251452) Cassazione Penale Rapporti con altri reati:- reato di falsa attestazione in ordine alle condizioni di reddito, ex art. 95, D.P.R. 115/2002 Integra il solo delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, e non anche quello di truffa aggravata in esso assorbito ex art. 15 cod.pen., la falsa attestazione o le omissioni anche parziali di fatti riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 16/09/2010) Sez. II, sent. n. 8660 del 02-12-2011 (ud. del 02-12-2011), (rv. 252467) Cassazione Penale Previsione di cui all'art. 84, D. Lgs. 267/2000; diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute da amministratori pubblici:- contenuto e portata Integra il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen.), la condotta di colui che in qualità di Presidente del Consiglio comunale richieda ed ottenga, inducendo in errore il funzionario responsabile del settore preposto agli affari generali dell'Ente, rimborsi non dovuti, in quanto concernenti spese di carattere strettamente personale, attraverso la manipolazione delle ricevute rilasciate dall'ente alberghiero; nè al riguardo rileva l'art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale - prevedendo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute da amministratori pubblici per trasferte imposte dalla funzione o dall'ufficio - indica con chiarezza che le sole spese rimborsabili sono quelle che abbiano un nesso con le finalità dell'Ente nonché con gli scopi della missione demandata al funzionario in trasferta (Nella specie i rimborsi richiesti ed ottenuti concernevano pranzi offerti per fini non istituzionali nonché spese per massaggi, acquisto di costumi da bagno, manicure ecc.). (Rigetta, App. Lecce, 20/04/2009) Sez. II, sent. n. 8094 del 29-11-2011 (ud. del 29-11-2011), (rv. 252466) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi (illecito amministrativo) Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo. (Rigetta, G.u.p. Trib. Firenze, 25/01/2011) Sez. II, sent. n. 45328 del 16-11-2011 (ud. del 16-11-2011), (rv. 251220) Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di una delibera falsificata, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, perché detto provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui,

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costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica. (La Corte ha precisato che gli artifici e raggiri, di cui sia vittima il giudice, rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente decritti dall'art. 374 cod. pen., per il divieto di analogia "in malam partem" in diritto penale). (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 05/11/2010) Sez. II, sent. n. 498 del 16-11-2011 (ud. del 16-11-2011), (rv. 251768) Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Integra il reato di tentata truffa l'esibizione al personale della Telecom Italia s.p.a. di alcune false ricevute di pagamento al fine di trarre in inganno la compagnia telefonica, in modo da convincerla a non reclamare ulteriormente il pagamento di quelle bollette ovvero a non sospendere l'erogazione del servizio per morosità del cliente. (Annulla con rinvio, Gup Trib. Catanzaro, 07/04/2011) Sez. II, sent. n. 2730 del 26-10-2011 (ud. del 26-10-2011), (rv. 251779) Cassazione Penale Competenza:- tentata truffa In tema di tentata truffa (nella specie: aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel caso in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consista nella spedizione di un messaggio o documento qualsiasi, il luogo in relazione al quale si radica la competenza per territorio è quello in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto in errore, qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi il luogo di ricezione di quanto gli è stato spedito. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 03/12/2010) Sez. II, sent. n. 39151 del 11-10-2011 (ud. del 11-10-2011), (rv. 251487) Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Rigetta in parte, App. Roma, 12/02/2009) Sez. Unite, sent. n. 155 del 29-09-2011 (ud. del 29-09-2011), (rv. 251499) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta di colui che con l'esibizione di un tesserino USL costringa due ristoratori ad acquistare merce (nella specie: vino) onde scongiurare future ispezioni, in quanto il male ingiusto è prospettato tramite una minaccia e non attraverso un inganno. (Rigetta, App. Genova, 18/05/2010) Sez. II, sent. n. 36906 del 27-09-2011 (ud. del 27-09-2011), (rv. 251149) Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Non integra il delitto di truffa la condotta del consulente del P.M., o del perito del giudice, il quale, dopo essersi fatto autorizzare ad avvalersi di propri ausiliari, abbia usufruito dell'opera di collaboratori diversi da quelli per i quali era intervenuta autorizzazione ed abbia ottenuto la liquidazione del relativo onorario, sempre che l'attività di collaborazione e la prestazione professionale siano state effettive, non essendo ipotizzabile, in tale contesto, alcun danno all'Erario. (Annulla con rinvio, App. Milano, 16/11/2010) Sez. II, sent. n. 36038 del 13-07-2011 (ud. del 13-07-2011), (rv. 251162) Cassazione Penale Fattispecie:- patrocinio infedele Integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell'estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito - nella specie all'esito di un procedimento civile per risarcimento danni conclusosi con sentenza che accerta e liquida l'ammontare del danno - il patto di quota lite, tacendone l'illiceità nonché l'entità sproporzionata dell'importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali. (Rigetta, App. Milano, 12/10/2010)

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Sez. II, sent. n. 36891 del 28-06-2011 (ud. del 28-06-2011), (rv. 251122) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., perchè l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso. (Annulla con rinvio, App. Trento, 03/06/2009) Sez. VI, sent. n. 32863 del 25-05-2011 (ud. del 25-05-2011), (rv. 250901) Cassazione Penale Confisca per equivalente La legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni di cui l'indagato abbia la disponibilità anche per interposta persona, necessita dell'apprezzamento in concreto del collegamento tra il reato e il soggetto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale, ha precisato che tale valutazione può non essere necessaria se il sequestro è disposto in funzione preventiva, ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., non ricollegandosi necessariamente ad un individuato autore del reato). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bergamo, 10 giugno 2009) Sez. III, sent. n. 24169 del 11-05-2011 (ud. del 11-05-2011), (rv. 251002) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il reato di truffa ai danni dell'Amministrazione comunale l'induzione dei relativi uffici al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi, contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, sempre che possa individuarsi un pregiudizio economico dell'Amministrazione per effetto della condotta dell'agente, pregiudizio economico che non può, però, essere rappresentato dalle spese sopportate per la rimozione del manufatto abusivo, in quanto esse vanno poste a carico dell'autore della violazione, anche nel caso in cui siano anticipate dall'ente. (Annulla senza rinvio, App. Catania, 08 marzo 2010) Sez. II, sent. n. 20806 del 05-05-2011 (ud. del 05-05-2011), (rv. 250363) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto consumato il delitto di truffa, consistito nell'induzione in errore di soci di minoranza di una S.p.A alla vendita a prezzo vile delle azioni, nel momento della vendita medesima, considerando "post factum" non punibile la successiva distribuzione di utili, accantonati nel bilancio societario come riserva). (Rigetta, Trib. Bologna, 07 giugno 2010) Sez. II, sent. n. 20025 del 13-04-2011 (ud. del 13-04-2011), (rv. 250358) Cassazione Penale Mandato d'arresto europeo In tema di mandato di arresto europeo, deve essere rifiutata la consegna, in mancanza del presupposto della doppia punibilità richiesto dall'art. 7 legge 22 aprile 2005, n. 69, allorquando il fatto addebitato alla persona ricercata sia sussumibile nell'ipotesi, non prevista dalla legge italiana come reato, dell'emissione di assegni senza provvista e in difetto di autorizzazione. (Fattispecie relativa ad un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca). (Annulla con rinvio, App. Potenza, 17/02/2011) Sez. VI, sent. n. 15108 del 07-04-2011 (ud. del 07-04-2011), (rv. 249647) Cassazione Civile Elemento soggettivo del reato Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e

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così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa col consenso sia pur viziato dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del "deceptus", ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Torino, 27/12/2004) Sez. II, sent. n. 7468 del 31-03-2011 (ud. del 20-01-2011), Marini c. Genesio (rv. 617294) Cassazione Penale Fattispecie: Non integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che si faccia dare un'anticipazione sugli onorari al momento dell'assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull'andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell'ingiusto profitto. (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 05/06/2009) Sez. II, sent. n. 17106 del 22-03-2011 (ud. del 22-03-2011), (rv. 250250) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell'importazione, senza versamento dell'Iva, di veicoli dall'estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d'imposta). (Rigetta, Trib. Trento, 24 settembre 2010) Sez. II, sent. n. 12795 del 09-03-2011 (ud. del 09-03-2011), (rv. 249861) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640-bis cod. pen., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 03/05/2010) Sez. II, sent. n. 19539 del 25-02-2011 (ud. del 25-02-2011), (rv. 250497) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- illecito amministrativo ex art. 5, D.Lgs. n. 375 del 1993 Integra il reato di truffa aggravata, e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 375 del 1993, il fatto di chi, mediante false denunce aziendali, abbia ottenuto l'erogazione di prestazioni previdenziali non dovute, inducendo in errore i competenti istituti. (Fattispecie nella quale l'INPS era stato indotto ad erogare prestazioni previdenziali non dovute attraverso false denunce di assunzione di braccianti agricoli). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 29/06/2009) Sez. V, sent. n. 14479 del 18-02-2011 (ud. del 18-02-2011), (rv. 250127) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il reato di truffa la condotta di induzione degli impiegati al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, ove possa individuarsi un pregiudizio economico dell'Amministrazione comunale di questa per effetto della condotta dell'agente. (Fattispecie in cui il danno per l'amministrazione è stato ritenuto sussistente in relazione ai costi dell'intervento in autotutela svolto dall'ente locale a seguito dell'accertamento della difformità dei lavori concretamente eseguiti). (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 02/03/2010) Sez. V, sent. n. 15522 del 16-02-2011 (ud. del 16-02-2011), (rv. 250088)

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto dell'esistenza della provvista. (Annulla senza rinvio, App. Trieste, 14/10/2009) Sez. V, sent. n. 13536 del 10-02-2011 (ud. del 10-02-2011), (rv. 250210) Cassazione Penale Fattispecie: L'intercettazione di conversazioni o comunicazione telefoniche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delitti contro la P.A. e che, in assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non rientra, "quoad poenam", tra quelli per i quali l'intercettazione è consentita. (Rigetta, Trib. lib. Genova, 23 luglio 2010) Sez. VI, sent. n. 6296 del 18-01-2011 (ud. del 18-01-2011), (rv. 249327) Cassazione Penale Sequestro preventivo In tema di responsabilità da reato degli enti, la legittimità del sequestro preventivo di beni equivalenti al profitto del reato non è esclusa dalla astratta possibilità che le somme sequestrate, anziché essere confiscate, debbano essere restituite al danneggiato. (Rigetta, Trib. lib. Rovigo, 24 maggio 2010) Sez. II, sent. n. 6459 del 16-12-2010 (ud. del 16-12-2010), (rv. 249403) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 30 aprile 2010) Sez. II, sent. n. 44379 del 25-11-2010 (ud. del 25-11-2010), (rv. 249170) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa si consuma nel momento dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell'effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale tale momento è stato fatto coincidere con quello in cui era stata eseguita l'ultima ricarica telefonica da parte del raggirato a beneficio degli imputati, i quali avevano ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario ove questi non avesse provveduto all'operazione). (Annulla senza rinvio, App. Caltanissetta, 10/11/2009) Sez. II, sent. n. 42958 del 18-11-2010 (ud. del 18-11-2010), (rv. 249282) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- abusivo esercizio di intermediazione finanziaria Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversamente dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati. (Dichiara inammissibile, App. Genova, 15/01/2010) Sez. II, sent. n. 42085 del 09-11-2010 (ud. del 09-11-2010), (rv. 248510) Cassazione Penale Tentativo Anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. (Fattispecie in cui è stata negata l'idoneità ad integrare gli estremi del tentativo punibile di truffa ai danni dello Stato della mera richiesta avanzata da funzionari del Ministero

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del Lavoro in missione ad un albergatore di rilasciare loro ricevute fiscali indicanti costi superiori a quelli sostenuti per l'alloggio e i pasti consumati). (Rigetta, App. Genova, 10 febbraio 2010) Sez. II, sent. n. 41649 del 05-11-2010 (ud. del 05-11-2010), (rv. 248829) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perchè idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Brescia, 23/06/2009) Sez. Unite, sent. n. 1235 del 28-10-2010 (ud. del 28-10-2010), (rv. 248865) Cassazione Penale Tentativo Integra il delitto di tentata truffa la condotta posta in essere dal soggetto che abbia formulato sotto falso nome una proposta contrattuale di acquisto di un bene, accompagnandola con una conferma scritta dell'ordinativo trasmessa via fax al titolare di un esercizio commerciale, il quale l'abbia definitivamente respinta solo dopo essere stato informato dalle forze di polizia dell'esistenza di una condotta truffaldina ordita ai suoi danni. (Dichiara inammissibile, App. Trento, 14/10/2009) Sez. II, sent. n. 41405 del 19-10-2010 (ud. del 19-10-2010), (rv. 248933) Cassazione Penale Fattispecie: La possibilità di affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, del materiale o dei beni sequestrati dalla polizia giudiziaria nello svolgimento delle operazioni sotto copertura previste dall'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146, non è limitata ai reati previsti dal comma primo della richiamata disposizione, e si estende a tutti i reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 2006. (Nella specie, l'affidamento in custodia riguardava un'autovettura sequestrata per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato). (Rigetta, Trib. lib. Bergamo, 22 marzo 2010) Sez. III, sent. n. 41730 del 07-10-2010 (ud. del 07-10-2010), (rv. 248625) Cassazione Penale Sequestro preventivo Va annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 25 marzo 2010) Sez. III, sent. n. 41731 del 07-10-2010 (ud. del 07-10-2010), (rv. 248697) Cassazione Penale Circostanze aggravanti generiche:- art. 61 n. 5 Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Venezia, 17 marzo 2010) Sez. II, sent. n. 35997 del 23-09-2010 (ud. del 23-09-2010), (rv. 248163)

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 06/10/2009) Sez. II, sent. n. 37859 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248907) Cassazione Penale Momento consumativo del reato In tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 22/06/2009) Sez. II, sent. n. 37855 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248906) Cassazione Penale Nozione di danno patrimoniale In tema di truffa contrattuale, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subìta dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 06/10/2009) Sez. II, sent. n. 37859 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248908) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 23 ottobre 2008) Sez. V, sent. n. 39610 del 21-09-2010 (ud. del 21-09-2010), (rv. 248652) Cassazione Penale Fattispecie: In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 15 aprile 2009) Sez. II, sent. n. 35352 del 17-09-2010 (ud. del 17-09-2010), (rv. 248546) Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro. (Dichiara inammissibile, App. Genova, 30 ottobre 2009) Sez. feriale, sent. n. 42719 del 02-09-2010 (ud. del 02-09-2010), (rv. 248662) Cassazione Penale Tentativo

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Sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell'evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 19/07/2010) Sez. feriale, sent. n. 32522 del 26-08-2010 (ud. del 26-08-2010), (rv. 248255) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore. (Annulla in parte senza rinvio, App. l'Aquila, 13/02/2006) Sez. II, sent. n. 35346 del 30-06-2010 (ud. del 30-06-2010), (rv. 248402) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria. (Rigetta, App. Bologna, 13/11/2009) Sez. II, sent. n. 28752 del 18-06-2010 (ud. del 18-06-2010), (rv. 247866) Cassazione Penale Fattispecie: Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, al fine di accedere all'interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano. (Rigetta, Gip Trib. Firenze, 28/05/2009) Sez. II, sent. n. 35004 del 08-06-2010 (ud. del 08-06-2010), (rv. 248249) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Integra il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di essere nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 483 cod. pen.). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 03/11/2008) Sez. II, sent. n. 32578 del 27-04-2010 (ud. del 27-04-2010), (rv. 247974) Cassazione Penale Querela:- indicazione della tipologia generale reati La rituale presentazione della querela nell'interesse di una persona giuridica, non richiede che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere di querela, essendo sufficiente l'indicazione della tipologia generale degli stessi, ove non implicitamente desumibile dall'oggetto sociale dell'ente. (Nella specie, riguardante società di finanziamento, la Corte ha ritenuto implicitamente devoluto il potere di sporgere querela per reati di truffa). (Annulla senza rinvio, Trib. Torre Annunziata, 21 novembre 2008) Sez. II, sent. n. 24754 del 16-04-2010 (ud. del 16-04-2010), (rv. 247748) Cassazione Penale Competenza:

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In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania, qualora si proceda per associazione di tipo mafioso e truffa aggravata in danno di ente pubblico, la competenza a disporre il sequestro preventivo di beni appartenenti agli indagati appartiene al giudice del capoluogo di distretto di Corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, e non a quello collegiale, così come individuato dall'art. 3, comma secondo, D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 123 (misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania), data la "vis abtractiva" esercitata dal reato più grave, che prevale sul carattere speciale della competenza disciplinata dalla citata disposizione, operante per l'imputazione meno grave. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo per equivalente della somma di 400.000 euro, costituente la differenza illecitamente lucrata sul costo dello smaltimento da eseguire e non eseguito e quello, diverso, realmente effettuato, grazie a falsificazione di codici). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 21 settembre 2009) Sez. I, sent. n. 17721 del 04-03-2010 (ud. del 04-03-2010), (rv. 247069) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta Non integra il delitto di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che, trattenendo la caparra ricevuta dall'acquirente, non adempie l'obbligo di vendere assunto sulla base di un contratto preliminare di compravendita, la cui stipula può peraltro risultare sufficiente alla configurabilità del diverso reato di truffa ove sostenuta dal precostituito proposito di non adempiervi. (Rigetta, App. Milano, 26/11/2007) Sez. II, sent. n. 14674 del 26-02-2010 (ud. del 26-02-2010), (rv. 246921) Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata La violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare. (Fattispecie di derubricazione dell'originario reato di concussione in quello di truffa aggravata, in relazione alla condotta del primario di un reparto ospedaliero che aveva indotto il paziente, affetto da una un tumore maligno, ad optare per un intervento chirurgico "intra moenia", prospettandogli falsamente tempi di attesa molto lunghi per la medesima operazione in regime mutualistico). (Rigetta, App. Torino, 22 settembre 2008) Sez. VI, sent. n. 20118 del 26-02-2010 (ud. del 26-02-2010), (rv. 247330) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- violazione di domicilio Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della «stessa materia», potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi). (Vedi Sez. un. n. 23427 del 2001, in motivazione). (Rigetta, App. Torino, 06 novembre 2008) Sez. II, sent. n. 11989 del 24-02-2010 (ud. del 24-02-2010), (rv. 247227) Cassazione Penale Momento consumativo del reato L'integrazione del reato di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, comporta che l'illiceità negoziale, che di per sé comporterebbe unicamente le conseguenze di cui all'art. 2126 cod. civ., si caratterizzi per il contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari dell'ordinamento. (Nella specie, relativa ad assunzione mediante false attestazioni dell'imputato come infermiere alle dipendenze di azienda ospedaliera, la Corte ha evidenziato in motivazione il coinvolgimento dell'interesse essenziale collettivo alla tutela della salute cui corrisponde la necessità di specifici requisiti di idoneità professionale, con conseguente danno patrimoniale consistente nella corresponsione del salario). (Rigetta, Trib. lib. Cosenza, 10 gennaio 2009) Sez. II, sent. n. 8584 del 03-02-2010 (ud. del 03-02-2010), (rv. 246636)

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del responsabile dell'ufficio tributi di un comune che, dopo aver indotto dei commercianti ambulanti a versare a sue mani le somme effettivamente dovute a titolo di tassa di occupazione del suolo pubblico, le trattenga in misura integrale o parziale senza annotare i pagamenti sull'apposito registro, rilasciando ai contribuenti ricevute intestate all'ufficio di appartenenza redatte su stampati sottratti dal medesimo. (Rigetta, App. Palermo, 27 giugno 2007) Sez. VI, sent. n. 4668 del 14-01-2010 (ud. del 14-01-2010), M.A.G. (rv. 245856) Cassazione Penale Mandato d'arresto europeo In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre il motivo ostativo alla consegna, previsto dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla richiesta avente ad oggetto una truffa nella quale il danno per la vittima si sia realizzato all'estero, essendo irrilevante che l'agente abbia di seguito trasferito in Italia i proventi del reato. (Nella specie, l'agente aveva acquistato con assegni scoperti da una ditta francese mobili di arredo che poi aveva trasportato in Italia). (Rigetta, App. Roma, 19 novembre 2009) Sez. VI, sent. n. 939 del 08-01-2010 (ud. del 08-01-2010), F.A. (rv. 245790) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l'effettiva perdita patrimoniale del traente leso mediante l'imputazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo. (In motivazione la Corte ha precisato che solo il vantaggio patrimoniale dell'agente, e non la "deminutio patrimonii" della vittima, si verifica al momento della riscossione del titolo). (Rigetta, App. Milano, 28/11/2007) Sez. II, sent. n. 45836 del 12-11-2009 (ud. del 12-11-2009), R.G.N. (rv. 245601) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode informatica Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. (Nella fattispecie l'imputato, dopo essersi appropriato della "password" rilasciata a un terzo, responsabile di zona di una compagnia assicurativa, manipolava i dati del sistema predisponendo false attestazioni di risarcimento dei danni). (Rigetta, App. Firenze, 03/04/2007) Sez. II, sent. n. 44720 del 11-11-2009 (ud. del 11-11-2009), G.G. (rv. 245696) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Rigetta, App. Roma, 10/07/2007) Sez. II, sent. n. 45096 del 11-11-2009 (ud. del 11-11-2009), S.G. c. P.M. (rv. 245695) Cassazione Penale Querela:- soggetti legittimati Il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile. (Rigetta, App. Milano, 26/10/2007) Sez. II, sent. n. 45089 del 10-11-2009 (ud. del 10-11-2009), O. F. (rv. 245694) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione

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Integra il reato di concussione, e non quello di truffa aggravata, la condotta del primario di un ente ospedaliero, che prospettando al paziente, ricoverato per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l'eventualità di una lunga degenza in ospedale e la probabilità di subire l'intervento ad opera di un altro medico (a fronte dei tempi molto più brevi di una struttura sanitaria ove egli operi privatamente), lo induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, affinché proceda egli stesso alla relativa operazione chirurgica. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 30 ottobre 2008) Sez. VI, sent. n. 1998 del 21-10-2009 (ud. del 21-10-2009), A.E. (rv. 245807) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 27 febbraio 2008) Sez. II, sent. n. 43347 del 15-10-2009 (ud. del 15-10-2009), C.E. (rv. 245598) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. (Fattispecie di tentata truffa in cui il venditore di un immobile aveva taciuto il fatto che il mutuo per l'acquisto dello stesso era stato stipulato da soggetto coinvolto in reato di corruzione con il rischio di possibile confisca per equivalente dell'immobile stesso). (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 30 marzo 2007) Sez. II, sent. n. 41717 del 14-10-2009 (ud. del 14-10-2009), O.V. c. M.L. (rv. 244952) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata del servizio di raccolta, smaltimento e gestione complessiva dei rifiuti a norma dell'art. 23, D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto la natura pubblica del servizio prestato e delle funzioni svolte assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Palermo, 06 aprile 2009) Sez. II, sent. n. 41498 del 29-09-2009 (ud. del 29-09-2009), B.V. Cassazione Penale Sequestro preventivo Qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Varese, 12 febbraio 2009) Sez. II, sent. n. 41488 del 29-09-2009 (ud. del 29-09-2009), R.E. (rv. 245001) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- abusivo esercizio di intermediazione finanziaria Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si

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consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri. (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 17 Dicembre 2008) Sez. V, sent. n. 43026 del 24-09-2009 (ud. del 24-09-2009), V.M. (rv. 245433) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale. (Rigetta, Gip Trib. Roma, 14 luglio 2008) Sez. II, sent. n. 39314 del 09-07-2009 (ud. del 09-07-2009), Comune di Roma c. C.G. (rv. 245291) Cassazione Penale Imputato:- dichiarazioni indizianti Le dichiarazioni "indizianti" indicate dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato. (Nella fattispecie l'imputato aveva falsamente autocertificato un reddito più basso per non pagare il "ticket" medico). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Latina, 12 giugno 2006) Sez. II, sent. n. 36284 del 09-07-2009 (ud. del 09-07-2009), Procuratore Generale Presso la Corte di Appello di Roma c. G.P. (rv. 245597) Cassazione Penale Soggetto passivo del reato Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 18 dicembre 2006) Sez. II, sent. n. 34059 del 03-07-2009 (ud. del 03-07-2009), C.G. (rv. 244948) Cassazione Penale Mandato d'arresto europeo In tema di mandato di arresto europeo ai fini della consegna per l'estero è necessario che sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità, se non attraverso la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello nazionale, almeno sotto il profilo della concreta punibilità della fattispecie in entrambi gli ordinamenti. (Nella fattispecie, relativa a procedimento in Romania per il reato di inganno e emissione di assegni senza provvista, la Corte annullava la sentenza di appello, che aveva disposto la consegna dell'imputato, sul presupposto che l'incriminazione non corrispondeva, per la mancanza dell'elemento dell'artifizio o del raggiro, al reato di truffa, e che l'emissione di assegni a vuoto non è più reato). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 19 febbraio 2009) Sez. II, sent. n. 36038 del 18-06-2009 (ud. del 18-06-2009), H.N. (rv. 245589) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Integra il reato di truffa contrattuale aggravata, a consumazione prolungata, la condotta di chi, col falso titolo abilitativo alla professione di infermiere, si procura l'assunzione presso una struttura sanitaria pubblica e lì svolge continuativamente la professione, riscuotendone il corrispettivo. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 29 dicembre 2008) Sez. II, sent. n. 36502 del 17-06-2009 (ud. del 17-06-2009), Pubblico Ministero c. C.A. Cassazione Penale Momento consumativo del reato In tema di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, l'attività svolta da un infermiere all'interno di una struttura ospedaliera pubblica in difetto della necessaria qualificazione professionale - pur potendo eventualmente integrare gli estremi del reato di abusivo esercizio di una professione - non risulta intrinsecamente illecita, e pertanto la corresponsione del salario non costituisce danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del reato. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Cosenza, 12/01/2009) Sez. II, sent. n. 26269 del 03-06-2009 (ud. del 03-06-2009), C.A. (rv. 244368)

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Cassazione Penale Querela:- soggetti legittimati Il diritto di querela per il delitto di truffa, ove la condotta tipica cagioni danno anche a terzi seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, spetta anche a costoro. (Rigetta, App. Bolzano, 02 febbraio 2006) Sez. II, sent. n. 27571 del 21-05-2009 (ud. del 21-05-2009), G.D. (rv. 244665) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita compensazione Integra il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 D.L.gs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale. (La Corte ha, altresì, statuito che, in riferimento al reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, la confisca per equivalente non si applica per i fatti commessi sino al 27 dicembre 2007, restando comunque applicabile la confisca facoltativa in riguardo al profitto che ne è derivato). (Annulla con rinvio, Trib. Latina, 09 gennaio 2009) Sez. II, sent. n. 35968 del 20-05-2009 (ud. del 20-05-2009), P.C. (rv. 245586) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo fiscale correlato, in caso di falsificazione materiale del contrassegno assicurativo esposto sul parabrezza dell'autoveicolo, per assenza del requisito del danno patrimoniale per l'Amministrazione tributaria. (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 10 giugno 2003) Sez. II, sent. n. 23941 del 30-04-2009 (ud. del 30-04-2009), A.A.S. (rv. 245177) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Si configura il delitto di truffa aggravata in danno di Ente pubblico nel caso di espletamento delle mansioni d'ufficio, che richiedono adeguate capacità professionali, da parte di soggetto che ha ottenuto l'impiego pubblico con artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'assunzione, così inducendo in errore l'Ente col conseguente danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 29 Dicembre 2008) Sez. II, sent. n. 15669 del 02-04-2009 (ud. del 02-04-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Catanzaro c. O.F. (rv. 244053) Cassazione Penale Tentativo Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l'eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale. (Annulla senza rinvio, Trib. Prato, 28 aprile 2005) Sez. II, sent. n. 17472 del 24-03-2009 (ud. del 24-03-2009), S.V. (rv. 244349) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode in pubbliche forniture Il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, sicchè, nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sussiste il concorso tra i due delitti. (Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Brescia, 11 Marzo 2008) Sez. II, sent. n. 15667 del 20-03-2009 (ud. del 20-03-2009), M.I. (rv. 243951) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

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Integra il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non quello di cui all'art. 316 ter, la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di versare nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 483 cod. pen.). (Rigetta, App. Messina, 14 dicembre 2007) Sez. II, sent. n. 24817 del 25-02-2009 (ud. del 25-02-2009), M.I. (rv. 244736) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta. (In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto "aliunde" entrate riconducibili alle medesime iniziative). (Annulla con rinvio, Trib. Trieste, 14 agosto 2008) Sez. II, sent. n. 21609 del 18-02-2009 (ud. del 18-02-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Trieste c. D.R. (rv. 244539) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, sicchè la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis cod. pen. (Nella fattispecie, relativa a illegittimi rimborsi Irpef e IVA ottenuti dagli imputati, la Corte ha ritenuto del tutto congrua la motivazione del giudice territoriale che aveva riscontrato gli artifici e i raggiri richiesti per sussistenza della truffa nella presentazione delle istanze di rimborso contenenti dati falsi). (Annulla in parte senza rinvio, App. Perugia, 6 Giugno 2007) Sez. II, sent. n. 8613 del 12-02-2009 (ud. del 12-02-2009), A.C. (rv. 243313) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della gestione di servizi comunali a norma dell'art. 22, lett. e) Legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 7 Agosto 2008) Sez. VI, sent. n. 8392 del 05-02-2009 (ud. del 05-02-2009), Procuratore della Repubblica di Padova c. D.L.R. (rv. 243667) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo. (Nella specie il giudice di merito riteneva integrato il reato in quanto il bonifico era uscito dalla sfera giuridica dell'ente erogante ed era entrato in quella del truffatore, sia pure "sub condizione" attraverso l'incasso di un "concorrente inconsapevole", reputando irrilevante che quest'ultimo avesse, a seguito di successivi accertamenti, disvelato l'iniziativa truffaldina dell'imputato; mentre la S.C. afferma sussistente il mero tentativo). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 16 settembre 2008) Sez. V, sent. n. 14905 del 29-01-2009 (ud. del 29-01-2009), C.L. (rv. 243608) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal

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soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come truffa aggravata la condotta dei dipendenti di un ufficio doganale che avevano indotto il titolare di una ditta individuale al versamento di una somma per l'acquisto di uno spazio pubblicitario all'interno di una pubblicazione destinata a beneficio di un'associazione culturale rivelatasi inesistente). (Annulla senza rinvio, App. Taranto, 29 Aprile 2004) Sez. VI, sent. n. 20195 del 22-01-2009 (ud. del 22-01-2009), G.A. (rv. 243842) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento "invito domino", che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima. (Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 23 aprile 2004) Sez. II, sent. n. 3710 del 21-01-2009 (ud. del 21-01-2009), B.S. (rv. 242678) Cassazione Penale Fattispecie: Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.Lgs. Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio). (Rigetta, App. Palermo, 23 Marzo 2004) Sez. II, sent. n. 9773 del 16-01-2009 (ud. del 16-01-2009), S.A. (rv. 243424) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, dà luogo a tale reato e non a quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. la condotta di chi produca la falsa autocertificazione di essere cittadino italiano o cittadino comunitario a sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno previsto dall'art. 1 della L. n. 266 del 2005 per ciascun figlio nato o adottato. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Varese, 11 luglio 2007) Sez. II, Sent. n. 1162 del 25-11-2008 (ud. del 25-11-2008), Pubblico Ministero presso Tribunale di Varese c. A.S.R. (rv. 242717) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Integra il delitto di furto aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di chi abbia prelevato generi alimentari e casalinghi dagli scaffali di un supermercato, occultandoli all'interno di scatoloni svuotati del prodotto originario, poiché essa è finalizzata ad eludere i controlli visivi per superare con frode la custodia apprestata dall'avente diritto. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 11 aprile 2005) Sez. IV, Sent. n. 47394 del 18-11-2008 (ud. del 18-11-2008), S.V. (rv. 242832) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il reato di truffa aggravata e non l'ipotesi di illecito amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. n. 1827 del 1935 il fatto di chi, mediante dichiarazioni false, indebitamente ottenga prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore.(Nella fattispecie, l'INPS era stato indotto, tramite fittizie assunzioni di braccianti agricoli, a erogare prestazioni previdenziali). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 29 Gennaio 2008) Sez. II, Sent. n. 45365 del 05-11-2008 (ud. del 05-11-2008), G.T. (rv. 241969) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore

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Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 25 maggio 2007) Sez. II, Sent. n. 47623 del 29-10-2008 (ud. del 29-10-2008), D.P.F. (rv. 242296) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. (Fattispecie nella quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, indotta in errore sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17106 (Rigetta, Trib. lib. Pordenone, 11 aprile 2008) Sez. II, Sent. n. 2808 del 02-10-2008 (ud. del 02-10-2008), R.G. (rv. 242649) Cassazione Penale Rapporti con l'illecito amministrativo ex art. 5, D.L. 28 marzo 2003 n. 49 Non è configurabile il rapporto di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) - in forza del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale - tra il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato e la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003 n. 49, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dai commi precedenti in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte, in quanto la norma penale tutela l'interesse all'integrità patrimoniale e alla libera determinazione negoziale della persona offesa in relazione alla condotta di colui che, mediante artifici o raggiri, la induca in errore per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma che prevede l'illecito amministrativo mira a tutelare il corretto funzionamento e l'adeguata applicazione del complesso meccanismo di controllo della produzione lattiero-casearia, sanzionando le violazioni anche meramente formali dei cosiddetti primi acquirenti, indipendentemente dal danno patrimoniale eventualmente subito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. (Rigetta, Trib. lib. Pordenone, 11 aprile 2008) Sez. II, Sent. n. 2808 del 02-10-2008 (ud. del 02-10-2008), R.G. (rv. 242651) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- sostituzione di persona Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtà non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l'incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 29 Ottobre 2007) Sez. V, Sent. n. 40260 del 19-09-2008 (ud. del 19-09-2008), P.R. (rv. 241736) Cassazione Penale Fattispecie: È congruamente motivata e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità la sentenza che esclude la sussistenza del dolo nei delitti di cui agli artt. 495 (falsa affermazione di avere la qualità personale di cittadina italiana o di altro Stato dell'Unione europea) e 640 cod. pen. (truffa relativa all'erogazione della somma di euro 1.000 per la nascita del figlio), sulla base della considerazione che l'imputata aveva ricevuto una lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa all'attribuzione al figlio neonato della somma indicata e si era limitata a compilare e sottoscrivere, presso l'ufficio postale indicato nella predetta missiva, un modulo prestampato, presentando un documento di identità dal quale risultava non essere cittadina italiana.. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Varese, 26 Aprile 2007) Sez. V, Sent. n. 41263 del 19-09-2008 (ud. del 19-09-2008), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano c. Y.A. (rv. 241950) Cassazione Penale Mandato d'arresto europeo

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In tema di mandato d'arresto europeo, non ricorre l'ipotesi di rifiuto prevista dall'art. 18, lett. p) della L. n. 22 aprile 2005, n. 69 in relazione ad un mandato d'arresto europeo riguardante la truffa contrattuale, consistita nell'ottenimento fraudolento presso una banca estera di finanziamenti per l'acquisto d'autovetture poi trasportate in Italia, in quanto il reato si è interamente perfezionato all'estero con il conseguimento del possesso di queste ultime. (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 23 Luglio 2008) Sez. feriale, Sent. n. 34956 del 04-09-2008 (ud. del 04-09-2008), F.G. (rv. 240918) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa, nella forma cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (La Corte ha precisato che, ove il bene sia corrisposto in più ratei, il reato si consuma con l'ultimo atto di erogazione). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 30 maggio 2007) Sez. II, Sent. n. 31044 del 11-07-2008 (ud. del 11-07-2008), M. A. (rv. 240659) Cassazione Penale Fattispecie: In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio, per violazione del principio della doppia incriminabilità, l'ordinanza della corte di appello che convalidi l'arresto a fini estradizionali e disponga la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una domanda di arresto provvisorio avente ad oggetto l'acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura, qualora tale condotta sia ritenuta sussumibile nel reato di truffa, senza evidenziare la presenza di artifici e raggiri. (Nell'affermare tale principio, in relazione ad una estradizione richiesta dal Governo della Romania, la Corte ha precisato che il mero acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura verrebbe a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 L. 15 dicembre 1990, n. 386, depenalizzata dall'art. 29 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507). (Annulla con rinvio, App. Roma, 12 Aprile 2008) Sez. VI, Sent. n. 34624 del 27-06-2008 (ud. del 27-06-2008), N.G. (rv. 241056) Cassazione Penale Momento consumativo del reato In tema di truffa, quando il reato si realizzi con il conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non al momento dell'emissione dei titoli ma al momento e nel luogo in cui sono posti all'incasso o usati come mezzo di pagamento mediante girata, poichè si determina, attraverso la riscossione o l'utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e diviene attuale la potenziale lesione patrimoniale della vittima. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 18 Dicembre 2007) Sez. II, Sent. n. 27950 del 18-06-2008 (ud. del 18-06-2008), N.G. (rv. 240698) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poiché il soggetto passivo si è privato materialmente dal bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato. (Rigetta, App. Roma, 3 Luglio 2006) Sez. V, Sent. n. 36905 del 17-06-2008 (ud. del 17-06-2008), J.G. (rv. 241588) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Rigetta, Trib. lib. Campobasso, 28 Febbraio 2008) Sez. II, Sent. n. 26722 del 12-06-2008 (ud. del 12-06-2008), C.S. (rv. 240700)

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Cassazione Penale Fattispecie: Il delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è in rapporto di specialità con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, perchè si connota per uno specifico artificio e per una condotta a forma vincolata, senza che assuma rilievo, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la verificazione dell'evento di danno. (La Corte ha conseguentemente annullato il provvedimento di sequestro preventivo "per equivalente" emesso in riferimento al delitto di truffa aggravata contestato in concorso con quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Benevento, 28 Gennaio 2008) Sez. II, Sent. n. 28676 del 05-06-2008 (ud. del 05-06-2008), P.D. N (rv. 241110) Cassazione Civile Elemento soggettivo del reato Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 cod. civ.. Infatti, il dolo costitutivo del delitto di truffa (articolo 640 cod. pen.) non è diverso, ne ontologicamente ne sotto il profilo intensivo, da quello che vizia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziarne il consenso. (Rigetta, App. Messina, 19 Novembre 2002) Sez. II, Sent. n. 13566 del 26-05-2008 (ud. del 06-03-2008), T.G. c. O.A.C.P. (rv. 603359) Cassazione Penale Fattispecie: In tema di truffa, integra il requisito degli artifici e raggiri il silenzio circa il fatto della sopravvenuta sospensione della potestà genitoriale, tenuto nei confronti dell'I.N.P.S. erogatore della prestazione pensionistica, dalla madre di due minori autorizzata, proprio in ragione dell'esercizio della potestà genitoriale, alla riscossione in loro favore della pensione di reversibilità del padre. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 22 settembre 2003) Sez. II, Sent. n. 22692 del 13-05-2008 (ud. del 13-05-2008), T.R. (rv. 240413) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 30 Aprile 2003) Sez. II, Sent. n. 21537 del 06-05-2008 (ud. del 06-05-2008), L.A. (rv. 240108) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il tentativo di truffa commesso da un soggetto che aveva preso parte ad una gara, indetta da un'amministrazione comunale per l'affidamento di un incarico di progettazione, producendo falsi titoli professionali). (Rigetta, App. Perugia, 12 ottobre 2007) Sez. II, Sent. n. 20975 del 06-05-2008 (ud. del 06-05-2008), O.F.I. (rv. 240412) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della P.A., sia perchè la condotta non si concreta in artifici e raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nella attività pubblica per inquinarne il regolare svolgimento, attraverso il mercimonio dell'esercizio dei poteri dei pubblici funzionari a tale attività preposti. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 24 Giugno 2005)

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Sez. VI, Sent. n. 35340 del 23-04-2008 (ud. del 23-04-2008), Z.M. (rv. 241246) Cassazione Penale Fattispecie: Integra la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a sé medesimo, ovvero cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, ecc.). (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poichè la violazione dei doveri d'ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione e la disponibilità delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la temporanea appropriazione dei relativi importi). (Rigetta, App. Brescia, 2 Luglio 2007) Sez. VI, Sent. n. 12306 del 26-02-2008 (ud. del 26-02-2008), S.V. (rv. 239212) Cassazione Penale Elemento materiale del reato: Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell'imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva comportato l'esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente). (Rigetta, App. Milano, 25 Novembre 2004) Sez. II, Sent. n. 10085 del 21-02-2008 (ud. del 21-02-2008), M.S.G. (rv. 239507) Cassazione Penale Soggetto passivo del reato L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Fattispecie in cui il soggetto agente, amministratore di un condominio, aveva ottenuto la disponibilità di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea, e quindi aveva incassato la somma di denaro determinando all'amministrazione condominiale il danno dell'esposizione debitoria in favore dell'istituto bancario, destinatario della condotta fraudolenta). (Rigetta, App. Milano, 25 Novembre 2004) Sez. II, Sent. n. 10085 del 21-02-2008 (ud. del 21-02-2008), M.S.G. (rv. 239508) Cassazione Penale Fattispecie: Il delitto di associazione per delinquere è configurabile anche se l'attività illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo, purché con precostituzione di una congrua struttura organizzativa e in vista della consumazione di un numero non determinato e tendenzialmente indefinito di episodi criminosi, sia pure nell'arco di tempo prefissato dagli associati. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe mediante emissione di falsi assegni bancari) (Dichiara inammissibile, App. Potenza, 23 giugno 2006) Sez. I, Sent. n. 12681 del 18-02-2008 (ud. del 18-02-2008), R.A.E. (rv. 239371) Cassazione Penale Giurisdizione del giudice militare Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa commessa da appartenenti all'Arma dei Carabinieri in danno dell'amministrazione di appartenenza mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato. (Dichiara inammissibile, App.Mil. Napoli, 21 Marzo 2007) Sez. I, Sent. n. 8952 del 05-02-2008 (ud. del 05-02-2008), L.C.G. (rv. 239135) Cassazione Penale

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Elemento materiale del reato: L'assenza di un atto di disposizione patrimoniale impedisce di qualificare in termini di truffa la condotta con cui, in forza di artifici e raggiri, si ottiene una decisione favorevole non solo nell'ambito di un processo civile o amministrativo ma anche in sede di procedimento arbitrale. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Napoli, 18 Giugno 2007) Sez. II, Sent. n. 6022 del 30-01-2008 (ud. del 30-01-2008), M.V. (rv. 239506) Cassazione Penale Momento consumativo del reato La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 20 Marzo 2007) Sez. II, Sent. n. 7181 del 17-01-2008 (ud. del 17-01-2008), D.P. (rv. 239435) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva, parziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle originarie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice. (Fattispecie in cui il curatore accedeva ai conti correnti intestati alle procedure fallimentari, sulla base di autorizzazioni al prelievo emesse dal giudice delegato, ma successivamente alterate nella indicazione degli importi delle somme di denaro, che venivano in parte erogate agli aventi diritto, e nella parte residua, frutto dell'opera di falsificazione, utilizzate in favore di altri destinatari). (Rigetta, App. Milano, 3 novembre 2005) Sez. VI, Sent. n. 16980 del 18-12-2007 (ud. del 18-12-2007), G.C. (rv. 239842) Cassazione Penale Mandato d'arresto europeo In tema di mandato d'arresto europeo, deve essere rifiutata la consegna, in mancanza del presupposto della doppia punibilità richiesto dall'art. 7 L. 22 aprile 2005, n. 69, allorquando il fatto addebitato alla persona ricercata sia sussumibile nell'ipotesi, non prevista dalla legge italiana come reato, dell'emissione di assegni senza provvista e in difetto di autorizzazione. (Fattispecie in cui, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania per i reati di truffa ed appropriazione indebita, è stata esclusa la fattispecie di truffa richiamata, dall'art. 8, comma primo, lett. v), L. n. 69 del 2005). (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 8 Novembre 2007) Sez. VI, Sent. n. 46845 del 10-12-2007 (ud. del 10-12-2007), P.L. (rv. 238329) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen., né quelli del reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen., la condotta consistita in dichiarazioni mendaci ed attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità denominata «reddito minimo di inserimento», prevista dal D.Lgs. n. 237 del 1998, poiché quest'ultima non rientra tra le erogazioni cui fanno riferimento le predette norme incriminatrici. (Annulla con rinvio, Trib. Enna, 31 ottobre 2002) Sez. II, sent. n. 12100 del 22-11-2007 (ud. del 22-11-2007), (rv. 246674) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, cod. pen.) consumata a mezzo della indebita evasione dell'IVA e quello di frode fiscale (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), sia perchè quest'ultimo non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perchè si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perchè - quanto alla loro oggettività - nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria nè il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione. (Rigetta, App. Bologna, 7 Giugno 2006) Sez. III, Sent. n. 14707 del 14-11-2007 (ud. del 14-11-2007), R.C. (rv. 239659)

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Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale In tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. (mancando l'identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operatività del principio di consunzione, per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Prato, 21 Febbraio 2007) Sez. III, Sent. n. 37409 del 10-07-2007 (ud. del 10-07-2007), C.F.E. (rv. 237306) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sostituzione di persona Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente, per la diversità dei beni giuridici, con il reato di truffa, tutelando l'uno la fede pubblica ed il secondo il patrimonio. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 23 Marzo 2006) Sez. II, Sent. n. 35443 del 06-07-2007 (ud. del 06-07-2007), F.F. (rv. 237957) Cassazione Penale Fattispecie: Non integra il delitto di truffa, per carenza degli elementi tipici degli artifici o raggiri, la condotta del creditore che richieda ed ottenga l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un diritto di credito già soddisfatto. (Rigetta, Trib. lib. Ravenna, 26 Gennaio 2007 ) Sez. II, Sent. n. 35608 del 27-06-2007 (ud. del 27-06-2007), Pubblico Ministero presso Trib. Libertà di Ravenna c. B.V. (rv. 237800) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato La linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316 ter cod. pen. e non quella di cui all'art. 640 bis cod. pen. (Fattispecie avente ad oggetto il conseguimento di un finanziamento regionale per l'acquisto di un computer sulla base di una dichiarazione attestante un reddito imponibile non corrispondente a quello reale). (Rigetta, Trib. Tempio Pausania, 11 Maggio 2006) Sez. VI, Sent. n. 30155 del 26-06-2007 (ud. del 26-06-2007), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania c. C.A. (rv. 236803) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Dà luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non a quella dei reati di cui all'art. 316 ter o all'art. 640 bis cod. pen., la condotta di colui il quale si procuri l'esenzione dal pagamento del c.d. "ticket" sanitario mediante la falsa dichiarazione, sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato, di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dalla legge. (Rigetta, App. Palermo, 4 Luglio 2005) Sez. II, Sent. n. 32849 del 26-06-2007 (ud. del 26-06-2007), M.A. (rv. 236966) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato La differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse - che hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee - va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i

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presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. e non quella di cui all'art. 640-bis stesso codice. (Fattispecie avente ad oggetto il conseguimento di un finanziamento regionale per l'acquisto di un computer sulla base di una dichiarazione attestante un reddito imponibile non corrispondente a quello reale). (Rigetta, Trib. Tempio Pausania, 11 Maggio 2006) Sez. VI, Sent. n. 28665 del 31-05-2007 (ud. del 31-05-2007), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania c. P.A.G.R. (rv. 237114) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode processuale In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì ) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. (La S.C. ha anche precisato che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 cod.pen., per il divieto di analogia "in malam partem" in diritto penale). (Rigetta, Gup Trib. Pordenone, 5 Ottobre 2006 ) Sez. II, Sent. n. 29929 del 23-05-2007 (ud. del 23-05-2007), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO TRIESTE c. B.A. (rv. 237699) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 2 Febbraio 2004) Sez. II, Sent. n. 26289 del 18-05-2007 (ud. del 18-05-2007), P.A. (rv. 237150) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno È configurabile il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita, ed inducendo in errore l'ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati. (Rigetta, App. Brescia, 14 Ottobre 2005) Sez. II, Sent. n. 22170 del 09-05-2007 (ud. del 09-05-2007), (rv. 236760) Cassazione Penale Fattispecie: Risponde del reato di furto aggravato e non di appropriazione indebita, il dipendente di una banca che si impossessi, mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conti correnti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso che tale condotta sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter cod. pen., quando le operazioni di spostamento del denaro siano effettuate attraverso operazioni ordinarie sul sistema informatico della banca). (Rigetta, App. Genova, 21 Marzo 2005) Sez. VI, Sent. n. 32543 del 09-05-2007 (ud. del 09-05-2007), V.E. (rv. 237175) Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l'illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel cod. pen. l'art. 640 quater). (Rigetta, Trib. Brindisi, 5 Luglio 2006)

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Sez. II, Sent. n. 26256 del 24-04-2007 (ud. del 24-04-2007), C.A. (rv. 237299) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall'art. 316 ter, comma primo, cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis stesso codice, l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 cod. pen., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato). (Rigetta, App. Catanzaro, 10 Maggio 2006) Sez. Unite, sent. n. 16568 del 19-04-2007 (ud. del 19-04-2007), C.G. (rv. 235962) Cassazione Penale Confisca per equivalente Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente adottato in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni costituenti profitto illecito, sempre che detta impossibilità sussista al momento della richiesta e dell'adozione del sequestro. (La Corte ha chiarito che il giudice del provvedimento assolve all'onere di motivazione con il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell'originario prodotto o profitto del reato). (Rigetta, Trib. Pescara, 29 dicembre 2006) Sez. II, Sent. n. 19662 del 17-04-2007 (ud. del 17-04-2007), D.C. (rv. 236592) Cassazione Penale Confisca per equivalente Il sequestro per equivalente del profitto del reato, funzionale al provvedimento di confisca, trova applicazione anche in riferimento al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Palermo, 20 Ottobre 2006) Sez. II, Sent. n. 23425 del 12-04-2007 (ud. del 12-04-2007), C.F.P. (rv. 236784) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il delitto di truffa contrattuale l'acquisto di un immobile, di proprietà di un ente pubblico già concesso in locazione al privato acquirente, alla cui vendita l'ente pubblico si è determinato in forza dell'attestazione del privato, contraria al vero, dell'esistenza delle condizioni richieste dall'ente stesso per la cessione dell'immobile, pur quando il corrispettivo di vendita sia stato regolarmente pagato. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Roma, 2 novembre 2004) Sez. II, Sent. n. 15094 del 02-04-2007 (ud. del 02-04-2007), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma c. D.N.N. (rv. 236472) Cassazione Penale Soggetto passivo del reato In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 3 novembre 2003) Sez. II, Sent. n. 12969 del 14-03-2007 (ud. del 14-03-2007), C.G. (rv. 236463) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode nei contributi di lavoro Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare

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in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria). (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 23 giugno 2005) Sez. II, sent. n. 11184 del 27-02-2007 (ud. del 27-02-2007), M.L. (rv. 236131) Cassazione Penale Fattispecie: La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilità dell'autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una società, e avevano preso accordi con altra società per "schermare" l'operazione di "scudo fiscale" attraverso tre mandati fiduciari). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 10 luglio 2006) Sez. II, Sent. n. 12910 del 26-02-2007 (ud. del 26-02-2007), (rv. 236459) Cassazione Penale Fattispecie: La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilità dell'autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una società, e avevano preso accordi con altra società per "schermare" l'operazione di "scudo fiscale" attraverso tre mandati fiduciari). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 10 luglio 2006) Sez. II, Sent. n. 12910 del 26-02-2007 (ud. del 26-02-2007), (rv. 236459) Cassazione Penale Fattispecie: È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell'ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto. (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 20 Luglio 2006) Sez. II, sent. n. 9786 del 21-02-2007 (ud. del 21-02-2007), A.L. (rv. 235841) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l'uno si connota per l'evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l'altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Padova, 10 marzo 2006) Sez. II, sent. n. 5656 del 11-01-2007 (ud. del 11-01-2007), P.F. (rv. 236126) Cassazione Penale Sequestro preventivo La legittimità del sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. non è esclusa dalla astratta possibilità che (come può verificarsi, in particolare, nei casi di truffa aggravata previsti dall'art. 640 quater cod. pen.), le somme sequestrate, anziché essere confiscate, debbano essere poi restituite alla vittima del reato. (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 25 Luglio 2006) Sez. II, sent. n. 10838 del 22-12-2006 (ud. del 22-12-2006), N.D. (rv. 235831)

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Cassazione Penale Confisca per equivalente Non è applicabile la confisca "per equivalente" prevista per le persone fisiche dall'art. 322 ter cod. pen. e, per le persone giuridiche, dall'art. 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione a somme che siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore di dette norme; il che esclude anche l'operatività, in tale ipotesi, del sequestro preventivo previsto, rispettivamente, dall'art. 321 cod. proc. pen. e dall'art. 53 del cit. D.Lgs. n. 231 del 2001 (principio affermato, nella specie, in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, pur essendosi tenuto conto, trattandosi di erogazioni effettuate in più rate, della sua natura di reato a consumazione cosiddetta "prolungata", iniziatasi con la percezione della prima rata, anteriormente all'entrata in vigore delle norme summenzionate, e conclusasi successivamente). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 6 luglio 2006) Sez. II, sent. n. 316 del 21-12-2006 (ud. del 21-12-2006), (rv. 235363) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 274 del 2000, che escludono che possano ascriversi anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Avellino, 7 giugno 2006) Sez. V, sent. n. 3257 del 15-12-2006 (ud. del 15-12-2006), B. G. (rv. 236037) Cassazione Penale Sequestro preventivo Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cose non pertinenti al reato non è applicabile, in ragione della natura sanzionatoria di tale forma di confisca, nei confronti delle persone giuridiche per fatti-reato commessi in data anteriore all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità amministrativa da reato. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Salerno, 30 gennaio 2006) Sez. II, sent. n. 3629 del 12-12-2006 (ud. del 12-12-2006), Ideai Standard Italia s.r.l. (rv. 235814) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualità di amministratore di una società, ne venda alcune quote omettendo di riferire all'acquirente, determinatosi all'affare per le prospettive di guadagno derivanti dall'essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un'eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata, perchè la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il "consilium fraudis" in capo al soggetto agente. (Annulla ai soli effetti civili, App. Palermo, 30 Ottobre 2002) Sez. II, sent. n. 40238 del 22-11-2006 (ud. del 22-11-2006), M.A. (rv. 235799) Cassazione Penale Fattispecie: La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore. (Rigetta, Trib. lib. Massa, 26 aprile 2006) Sez. III, sent. n. 563 del 14-11-2006 (ud. del 14-11-2006), P.P.G. (rv. 235868) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di

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integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Rigetta, App. Catanzaro, 22 Giugno 2005) Sez. II, sent. n. 34210 del 06-10-2006 (ud. del 06-10-2006), B.D. (rv. 235307) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perchè si configura come "quid pluris" rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata. (Rigetta, App. Genova, 10 marzo 2004) Sez. II, sent. n. 35185 del 04-10-2006 (ud. del 04-10-2006), D.P. (rv. 235141) Cassazione Penale Tentativo Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell'elemento del danno patrimoniale, l'apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta è limitata ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale, per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore. (Rigetta, Gip Trib. Larino, 16 Novembre 2005) Sez. II, sent. n. 34179 del 03-10-2006 (ud. del 03-10-2006), P.G. in proc. Ricca e altri c. R.S. (rv. 235316) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefaciente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata l'ipotesi della truffa aggravata in un caso in cui erano stati ottenuti finanziamenti in favore di una società commerciale mediante artifizi contabili e false fatturazioni). (Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 25 Gennaio 2006) Sez. II, sent. n. 30729 del 06-07-2006 (ud. del 06-07-2006), C.V. (rv. 234848) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. (inserito dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640 commi primo e secondo n. 1, 640 bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis cod. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, ex lege, ingenerare. La valutazione sulla connotazione della condotta va effettuata, caso per caso, dal giudice del merito il quale, nella specie, aveva evidenziato che l'imputato, nell'avanzare all'Inps richiesta di indennità di natura assistenziale per propri dipendenti del settore edile rimasti privi di occupazione, non si era limitato ad esporre dati non veritieri, ma aveva corroborato la menzogna attestando l'impossibilità di impiegare diversamente gli operai e tacendo l'esistenza di altri due cantieri. Aveva perciò, correttamente, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen.). (V. C. cost., ord. n. 95 del 12 marzo 2004). (Rigetta, App. Firenze, 10 maggio 2005) Sez. II, sent. n. 23623 del 08-06-2006 (ud. del 08-06-2006), C.S. (rv. 234996)

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito L'elemento del raggiro tipico della truffa assume nel reato di millantato credito un carattere particolare, concretandosi nella vanteria, anche implicita, di ingerenze e pressioni presso un pubblico ufficiale. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, anche nel caso in cui la vanteria si accompagni ad un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo. (Annulla in parte con rinvio, App. Messina, 6 maggio 2005) Sez. VI, sent. n. 30150 del 07-06-2006 (ud. del 07-06-2006), L.P.F. (rv. 235429) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa contrattuale, la condotta illecita è integrata dall'omissione del contraente alienante, che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell'esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del precedente contratto. (Rigetta, App. Brescia, 17 Dicembre 2003) Sez. II, sent. n. 19996 del 23-05-2006 (ud. del 23-05-2006), L.G.R. (rv. 234680) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Integra il delitto di truffa e non quello di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il trasferimento del possesso della cosa è avvenuto con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento viene realizzato mediante sottrazione "invito domino". (Annulla senza rinvio, App. Roma, 1 Ottobre 2004) Sez. V, sent. n. 16315 del 14-02-2006 (ud. del 14-02-2006), J.G. (rv. 234425) Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Patti, 28 Settembre 2004) Sez. II, sent. n. 10231 del 10-02-2006 (ud. del 10-02-2006), Pubblico Ministero presso Giudice Udienza Preliminare di Patti c. F.C. (rv. 233449) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 DECRETO LEGGE DEL 01/12/1993 NUM. 487 ART. 1 COM. 2 Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen. (Rigetta, App. Torino, 24 Febbraio 2003) Sez. II, sent. n. 7226 del 07-02-2006 (ud. del 07-02-2006), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO c. P.A. (rv. 233158) Cassazione Penale Circostanze aggravanti generiche:- art. 61 n. 7 In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, sicché la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.) deve essere valutata con

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esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti o successivi, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto. (Dichiara inammissibile, App. Trento, 31 Ottobre 2003) Sez. V, sent. n. 7193 del 13-01-2006 (ud. del 13-01-2006), L.P.A. (rv. 233633) Cassazione Penale Fattispecie: La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perchè il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un "mutuo allo scopo" concesso con D.M. precedente). Sez. II, sent. n. 3615 del 20-12-2005 (ud. del 20-12-2005), Jolly Mediterraneo s.r.l. e D'Azzo (rv. 232956) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- abuso della credulità popolare Integra il reato di truffa aggravata, e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche. (Annulla con rinvio, App. Bari, 5 Maggio 2004) Sez. II, sent. n. 1862 del 19-12-2005 (ud. del 19-12-2005), L.F. (rv. 233361) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi, dietro pagamento, ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura). (Rigetta, App. Messina, 2 Febbraio 2004) Sez. VI, sent. n. 2677 del 16-12-2005 (ud. del 16-12-2005), (rv. 233493) Cassazione Penale Sequestro preventivo Può disporsi il sequestro preventivo, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, anche di un decreto ingiuntivo. (Principio affermato con riferimento ad una ingiunzione fondata su titoli rilasciati dalla parte offesa a seguito di truffa). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 16 Maggio 2005) Sez. VI, sent. n. 2698 del 16-12-2005 (ud. del 16-12-2005), (rv. 233496) Cassazione Penale Fattispecie: Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte dell'amministratore di una S.p.A., in accordo col soggetto estraneo alla società, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società, seguito dall'induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci), impediti dagli artifici e raggiri nel loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell'amministratore e dell'atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l'amministratore delegato di una società di leasing finanziario, in complicità con il soggetto contraente, ha

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erogato somme di denaro per l'acquisto di beni da concedere in leasing, e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza dei beni oggetto del contratto di leasing, causando alla società il danno patrimoniale dell'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni appunto inesistenti). Sez. II, sent. n. 1539 del 15-12-2005 (ud. del 15-12-2005), Barbato e altri (rv. 232861) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 cod. pen.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 cod. pen., considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito. (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 17 Aprile 2003) Sez. V, sent. n. 6695 del 12-12-2005 (ud. del 12-12-2005), C.G. (rv. 233889) Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In tema di truffa in danno dell'ENEL, per effetto della trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera dell'art. 15 D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, eliminando la relativa pena). (Annulla in parte senza rinvio, App. Palermo, 15 Dicembre 2003) Sez. V, sent. n. 38071 del 05-04-2005 (ud. del 05-04-2005), Maggiore C. (rv. 233073) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Non integra il delitto di millantato credito (art. 346 c.p.) la millanteria consistente in "crediti" presso personaggi politici che non rivestano la qualità di pubblici ufficiali. (Nella specie, la Corte ha diversamente qualificato come truffa la condotta dell'imputato che aveva ricevuto da privati somme di denaro quale prezzo della propria mediazione per l'ottenimento di posti di lavoro, vantando influenza presso noti esponenti politici). Sez. VI, sent. n. 49048 del 22-12-2004 (ud. del 20-09-2004) (rv 230644). Cassazione Penale Fattispecie: Nella condotta posta in essere da un esercente la professione legale il quale, d'intesa con un funzionario di un'impresa assicuratrice e con un giudice, promuova fittiziamente controversie civili relative ad incidenti stradali mai avvenuti o già definiti stragiudizialmente, allo scopo di ottenere, come poi ottenga, che venga pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti di detta impresa, è configurabile il reato di truffa in danno di quest'ultima ma non in danno dello Stato, atteso che, pur subendo anche lo Stato una perdita economica corrispondente alle spese di giustizia, essa non rappresenta lo scopo perseguito dagli agenti, ma costituisce solo un passaggio necessario per il conseguimento dello scopo effettivo. Sez. II, sent. n. 49289 del 22-12-2004 (ud. del 11-11-2004) (rv 230202). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza del reato di truffa nel comportamento di un laboratorio di analisi che nell'eseguire gli esami oggetto della convenzione stipulata con la A.S.L. utilizzava reagenti e calibratori scaduti di validità, in quanto tale condotta concretizzava violazioni di specifiche prescrizioni e, comunque, non garantiva la certa rispondenza dei dati di laboratorio alla esatta rappresentazione di quanto lo specifico procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare).

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Sez. II, sent. n. 41073 del 20-10-2004 (ud. del 05-10-2004) (rv 230689). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un "quid pluris" concretantesi in artifici e raggiri. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di una tessera "Viacard" illecitamente rimagnetizzata) Sez. I, sent. n. 26300 del 10-06-2004 (ud. del 23-04-2004) (rv 228128). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito È ammissibile il concorso tra i reati di millantato credito e di truffa qualora alla millanteria tipica del primo di detti reati si aggiungano altri comportamenti idonei a concretizzare ulteriori artifizi e raggiri suscettibili di indurre in errore la vittima, ivi compresi quelli che valgano a confermare quest'ultima nell'errore, comunque determinatosi, in cui la stessa si trovi, e sempre che sussista comunque un rapporto di causalità fra tali comportamenti ed il verificarsi del danno, con correlativo ingiusto profitto dell'agente. Sez. VI, sent. n. 19647 del 28-04-2004 (ud. del 24-02-2004) (rv 229547). Cassazione Penale Tentativo Attesa la funzione dei cosiddetti "cartellini segnatempo" di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili. Sez. II, sent. n. 19302 del 26-04-2004 (ud. del 16-03-2004) (rv 229439). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'I.N.P.S. del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato così l'ingiusto profitto, con pari danno dell'I.N.P.S., dei ratei di pensione che l'Ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere). Sez. VI, sent. n. 17688 del 16-04-2004 (ud. del 08-01-2004) (rv 228604). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'I.N.P.S. del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato così l'ingiusto profitto, con pari danno dell'I.N.P.S., dei ratei di pensione che l'Ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere). Sez. VI, sent. n. 17688 del 16-04-2004 (ud. del 08-01-2004) (rv 228604).

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa contrattuale, la richiesta, rivolta da un'impresa di manutenzione al cliente, della sottoscrizione in bianco di un'autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l'importo corrispettivo, cui sia seguita la richiesta di compensi esorbitanti in rapporto all'attività espletata, integra il requisito degli artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima sull'effettiva consistenza dei lavori medesimi e sul loro importo, che costituisce il profitto ingiusto con corrispondente danno del contraente. Sez. VI, sent. n. 16737 del 08-04-2004 (ud. del 20-11-2003) (rv 229654). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico la clonazione del numero di utenza telefonica dell'Ente territoriale comunale, essendo quest'ultimo l'unico titolare dell'interesse patrimoniale protetto dalla norma direttamente leso dagli artifizi e raggiri posti in essere nella commissione del reato (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha escluso che la società concessionaria del servizio telefonico potesse essere qualificata come persona offesa dal reato, riconoscendo alla stessa, in presenza delle condizioni di legge, la qualità di persona danneggiata dal reato; è stata pertanto ritenuta irrilevante, ai fini della procedibilità d'ufficio, l'intervenuta privatizzazione della società concessionaria del servizio). Sez. II, sent. n. 11839 del 11-03-2004 (ud. del 04-02-2004) (rv 228630). Cassazione Penale Fattispecie: Integra il reato di truffa semplice, e non aggravata ai sensi del capoverso n. 1 dell'art. 640 c.p., la condotta del soggetto che presenti per l'incasso un assegno postale, dopo aver falsificato la firma di girata ed assicurando l'impiegata postale di essere il nipote dell'intestatario, atteso che la parte offesa del delitto in questione non è l'ente poste ma il solo destinatario dell'assegno carpito dall'imputato. Sez. II, sent. n. 8694 del 26-02-2004 (ud. del 05-02-2004) (rv 228669). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Integra il reato di truffa semplice, e non aggravata ai sensi del capoverso n. 1 dell'art. 640 c.p., la condotta del soggetto che presenti per l'incasso un assegno postale, dopo aver falsificato la firma di girata ed assicurando l'impiegata postale di essere il nipote dell'intestatario, atteso che la parte offesa del delitto in questione non è l'ente poste ma il solo destinatario dell'assegno carpito dall'imputato. Sez. II, sent. n. 8694 del 26-02-2004 (ud. del 05-02-2004) (rv 228669). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma, n. 1, dell'art. 640 c.p., in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale. Sez. II, sent. n. 7996 del 24-02-2004 (ud. del 29-01-2004) (rv 228795). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto, sulla base di una falsa perizia estimativa, in quanto la suddetta autorizzazione, ancorché conseguenza della falsa perizia, non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interdetto. (Contrasto segnalato con rel. n. 7 del 1999). Sez. V, sent. n. 6244 del 17-02-2004 (ud. del 14-01-2004) (rv 228075). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- appropriazione indebita

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La sottrazione di somme di pertinenza di un'associazione da un libretto di deposito bancario ad opera del suo Presidente che occulti poi gli ammanchi mediante false annotazioni di versamenti per pari importi non integra il reato di truffa, bensì quello di appropriazione indebita, in quanto gli artifici e raggiri sono posti in essere dall'agente dopo l'appropriazione del danaro e al solo fine di mascherarla. Sez. II, sent. n. 3924 del 30-01-2004 (ud. del 17-12-2003) (rv 227504). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere anche se la violazione consista in una unica azione, in quanto allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, consistente nelle vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, può accompagnarsi un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ravvisato il concorso tra i suddetti reati, sul rilievo che la falsa promessa di comperare il favore di un pubblico ufficiale, di per sé lesiva del prestigio della pubblica amministrazione, trovava la sua giustificazione in una specifica attività truffaldina svolta degli imputati, attività non prevista tra gli elementi tipizzati dall'art. 346 cod. pen.). Sez. VI, sent. n. 49579 del 31-12-2003 (ud. del 17-11-2003), Annibale (rv 227892). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Il compimento di atti idonei diretti in maniera non equivoca a manomettere un apparecchio telefonico per ottenere un accredito per la fruizione del servizio integra gli estremi del tentativo di furto e non di tentata truffa, in quanto l'indebita erogazione e sottrazione avviene non per effetto del consenso viziato della persona offesa, la quale ignora l'alterazione fraudolenta dell'apparecchio messo a disposizione dell'utente, ma attraverso la difettosa registrazione del pagamento anticipato con la conseguente messa a disposizione del servizio in misura proporzionata e corrispondente. Sez. II, sent. n. 47671 del 12-12-2003 (ud. del 17-10-2003), Di Mauro (rv 227687). Cassazione Penale Sequestro preventivo In tema di sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.), non sussiste il fumus del delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640, n. 1, cod. pen.), nell'ipotesi di attività commerciale avente per oggetto l'importazione di autoveicoli usati da paesi dell'Unione Europea e la successiva vendita in Italia a prezzi concorrenziali, in indebita applicazione di un regime tariffario IVA più favorevole (cosiddetto del margine anziché di quello dovuto per l'acquisto intracomunitario), in quanto tali estremi integrano l'ipotesi tipica di evasione fiscale, la cui rilevanza penale deve essere valutata alla luce della speciale disciplina prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000. Sez. II, sent. n. 47701 del 12-12-2003 (cc. del 17-11-2003), Vignali (rv 227591). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- false comunicazioni sociali Non sussiste l'ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 comma primo cod. civ., essendo differenti le condotte, dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un "quid pluris", rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto, deve escludersi la possibilità di estendere l'effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata, ai sensi della disposizione di cui al comma secondo del citato art. 2622 cod. civ., che fa riferimento ad altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante, ma un elemento costitutivo del reato. Sez. V, sent. n. 46311 del 03-12-2003 (cc. del 10-11-2003), Marsico (rv 227473). Cassazione Penale Momento consumativo del reato In tema di truffa, il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno, vale a dire con l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma. Ne consegue che là dove il danno derivi dal mancato pagamento del prezzo nel caso di vendita, agli effetti della individuazione del relativo termine deve farsi riferimento alla disciplina generale dettata in proposito dall'art. 1498 cod. civ., posto che, ove così non fosse, l'inadempimento, e con esso il perfezionamento del

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delitto di truffa, verrebbe fatto dipendere da opinabili indici di riconoscimento, a prescindere da un eventuale accertamento in sede giurisdizionale. Sez. II, sent. n. 46369 del 03-12-2003 (ud. del 07-11-2003), Jacovitti (rv 228672). Cassazione Penale Tentativo Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. L'idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell'ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all'interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l'azione, dotata dei caratteri propri dell'artificio o raggiro - ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione - sia oggettivamente idonea ad attivare l'iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato, volta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta, alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia). Sez. II, sent. n. 40343 del 23-10-2003 (ud. del 13-05-2003), La Ferla (rv 227363). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. L'idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell'ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all'interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l'azione, dotata dei caratteri propri dell'artificio o raggiro - ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione - sia oggettivamente idonea ad attivare l'iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato, volta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta, alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia). Sez. II, sent. n. 40343 del 23-10-2003 (ud. del 13-05-2003), La Ferla (rv 227363). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- appropriazione indebita Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri. Sez. II, sent. n. 39114 del 16-10-2003 (ud. del 28-05-2003), Fagnani (rv 226912). Cassazione Penale Tentativo Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 cod. pen.), la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; né rileva, con riguardo all'idoneità dell'azione, il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione, posto che il consenso del superiore gerarchico, in tale ipotesi, può essere tacito ovvero intervenire successivamente.

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Sez. V, sent. n. 39077 del 15-10-2003 (ud. del 22-09-2003), Tesoro (rv 227293). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- false comunicazioni sociali Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della Pubblica Amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di peculato il fatto del dipendente dell'Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica. Sez. F, sent. n. 34558 del 20-08-2003 (cc. del 25-07-2003), Pagliuso (rv 226760). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale. Sez. I, sent. n. 30216 del 17-07-2003 (cc. del 25-06-2003), Barillà (rv 225505). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore È configurabile il reato di truffa nel caso in cui l'imputato, esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l'esorcismo e la magia, in quanto la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata "ex post" e la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile. Sez. VI, sent. n. 26107 del 18-06-2003 (ud. del 14-04-2003), Montechiaro (rv 225872). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- abusivo esercizio di intermediazione finanziaria Integra il reato di abusivismo, previsto dall'art. 166 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, la condotta del promotore finanziario che, anziché limitarsi ai compiti a lui ordinariamente spettanti (quali la promozione dei prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale opera, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore), stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti finanziari e percepisca le somme all'uopo destinate. Il reato in questione può concorrere con il reato di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la truffa, invece, è reato di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele. Sez. V, sent. n. 22419 del 21-05-2003 (cc. del 02-04-2003), Castelli (rv 224951). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito In tema di millantato credito, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che

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nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato. Sez. VI, sent. n. 17642 del 14-04-2003 (ud. del 19-02-2003), Di Maio (rv 227138). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della Pubblica Amministrazione (mentre per la truffa è il patrimonio), sia per la particolarità del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, di ingerenze e pressioni esercitabili dal millantatore nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, senza la necessità che sia speso il nome di quest'ultimo, essendo sufficiente che la vittima sia consapevole che il presunto referente del millantatore sia persona investita di funzioni pubbliche. Di conseguenza non può escludersi la possibile concorrenza formale in un'unica azione delle due ipotesi delittuose. Sez. VI, sent. n. 15118 del 31-03-2003 (ud. del 25-02-2003), Santangelo (rv 224844). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode nell'esercizio del commercio Non costituisce frode in commercio, ma può eventualmente costituire truffa, la vendita di protesi pilifere che, una volta poste in opera, abbiano dato risultati inferiori alle aspettative, non trattandosi di esecuzione sleale del contratto mediante consegna di cosa diversa da quella pattuita. Sez. III, sent. n. 5438 del 05-02-2003 (ud. del 19-12-2002), Ragazzi (rv 223719). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 c.p. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell'illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al T.A.R. avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocrife degli interessati e che, all'esito vittorioso di dette azioni, quantifichi i propri compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare). Sez. II, sent. n. 3135 del 22-01-2003 (ud. del 26-11-2002), Quattrone (rv 223830). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della "vis" e della "fraus", va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente. Sez. IV, sent. n. 40457 del 29-11-2002 (ud. del 26-09-2002), Galli (rv 223199). Cassazione Penale Perseguibilità Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente). Sez. II, sent. n. 29923 del 22-08-2002 (ud. del 24-07-2002), Battistuzzi (rv 222083).

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Cassazione Penale Perseguibilità Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con l'effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo. Sez. II, sent. n. 25193 del 21-07-2002 (ud. del 04-02-2002), Apruzzese (rv 222124). Cassazione Penale Fattispecie: Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche, ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, se non risulta che la U.S.L. abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa. Sez. II, sent. n. 38333 del 24-10-2001 (ud. del 12-07-2001), Giunta (rv 220339). Cassazione Penale Tentativo Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al Prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sez. VI, sent. n. 37409 del 17-10-2001 (ud. del 25-06-2001), Scopacasa (rv 220307). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali - dichiarata fallita - siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme. Sez. V, sent. n. 36865 del 12-10-2001 (ud. del 24-09-2001), Ronzio (rv 219997). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta In tema di bancarotta fraudolenta, una volta che, anche a seguito di attività illecite, sia entrato danaro nel patrimonio della società fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'imputato - resosi responsabile di truffa in danno di terzi e per tale delitto condannato - abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia quindi distratto, tale ulteriore condotta non può ritenersi coperta da precedente giudicato. Sez. V, sent. n. 31911 del 27-08-2001 (ud. del 16-03-2001), Cortesi (rv 220225). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il delitto di estorsione e non di truffa nella condotta di due imputati i quali avevano prospettato il pignoramento ed il sequestro dei beni al soggetto passivo per conseguire, a fronte di un credito di lire quattrocentomila, il pagamento della somma notevolmente superiore di lire tremilioni e cinquecentomila,

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in quanto la condotta degli imputati non si era concretata nella ventilazione di un male immaginario, bensì nella minaccia di un male concreto che aveva coartato la volontà del soggetto passivo). Sez. II, sent. n. 26272 del 27-06-2001 (ud. del 21-05-2001), Pirovano (rv 219943). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito Il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., si concreta nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo, con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, ma resta assorbito da quest'ultimo, allorché la vanteria presa in considerazione per esso sia identica a quella ritenuta integrante gli artifici e raggiri del primo. Sez. VI, sent. n. 20105 del 07-05-2001 (ud. del 04-05-2001), Paccani (rv 219841). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta In tema di insolvenza fraudolenta, l'obbligazione, assunta dall'agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell'altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire). Sez. II, sent. n. 10792 del 16-03-2001 (cc. del 12-02-2001), Delfino (rv 218671). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta In tema di reati contro il patrimonio, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire). Sez. II, sent. n. 10792 del 16-03-2001 (ud. del 23-01-2001), Delfino (rv 218672). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa, quando l'agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, giacché non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, né vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato. (Fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore, mediante artifici e raggiri, da un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva in tal modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire). Sez. II, sent. n. 10792 del 16-03-2001 (ud. del 23-01-2001), Delfino (rv 218673). Cassazione Penale Sequestro preventivo È illegittimo il sequestro preventivo di somme di danaro - eccedenti l'equo canone di locazione - già percepite dal locatore e frutto di ipotetica truffa, in quanto il pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato può configurarsi solo in rapporto a quelle che siano in relazione immediata con il reato stesso, del quale sono il profitto illecito, non già con riferimento a quelle ormai confuse nel patrimonio del soggetto agente, la cui eventuale apprensione non rileverebbe in ordine

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a possibili aggravamenti o protrazioni delle conseguenze del reato derivanti dalla loro disponibilità, essendosi il danno già avverato e dovendo, se del caso, essere risarcito mediante gli strumenti ordinari. Sez. I, sent. n. 5801 del 19-12-2000 (cc. del 19-09-2000), D'agostino (rv 217620). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa, il profitto ingiusto non deve necessariamente essere conseguito dal soggetto che pone in essere la condotta fraudolenta, atteso che la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo - consapevole - a trarre il beneficio illecito dal raggiro, e fatta salva comunque l'ipotesi di concorso nel reato, in forza del quale gli atti dei singoli sono considerati nel contempo loro propri e comuni anche agli altri compartecipi. Sez. II, sent. n. 13501 del 15-12-2000 (ud. del 17-10-2000), Meoli (rv 217626). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode nei contributi di lavoro Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi una evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di avere corrisposto alla lavoratrice dipendente l'indennità di maternità, così conseguendo l'ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti. Sez. III, sent. n. 12169 del 27-11-2000 (ud. del 19-10-2000), Doti (rv 217657). Cassazione Penale Fattispecie: In tema di truffa, il fatto che il mandatario sia stato autorizzato ad operare senza obbligo di rendiconto non spiega alcun effetto sulla sussistenza del reato; invero, poiché, ai sensi dell'art 1713 cod. civ., egli è comunque chiamato a rispondere al mandante in ipotesi di colpa grave o dolo, lo stesso è penalmente responsabile nel caso in cui la condotta dolosa si traduca addirittura nella commissione di reati. Sez. V, sent. n. 10423 del 02-10-2000 (ud. del 22-05-2000), Piana (rv 218382). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In tema di truffa, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 640, comma 1, n.1, cod. pen. allorché il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici (art. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche), le quali rivestono natura di enti pubblici economici, posto che l'art. 640 succitato, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici. Sez. II, sent. n. 9875 del 20-09-2000 (ud. del 23-05-2000), Hecham (rv 217701). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa. Sez. U., sent. n. 18 del 01-08-2000 (cc. del 21-06-2000), Franzo (rv 216429). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- false comunicazioni sociali Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci della società o in altre

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comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. Sez. III, sent. n. 1193 del 07-07-2000 (cc. del 16-03-2000), Padovani (rv 217177). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'@@art. 4@@ della legge n. 516 del 1982, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità di detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria, né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa Amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato @@art. 4@@, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa. Sez. III, sent. n. 1193 del 07-07-2000 (cc. del 16-03-2000), Padovani (rv 217178). Cassazione Penale Fattispecie: Nell'ipotesi in cui gli uffici comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, si configura il reato di truffa ai danni dell'amministrazione locale ove possa individuarsi un pregiudizio economico di questa per effetto della condotta dell'agente. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale pregiudizio, se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all'ordinato assetto urbanistico di cui il Comune è portatore, assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l'ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente, e ad imporre all'ente un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso). Sez. II, sent. n. 7259 del 19-06-2000 (ud. del 17-05-2000), Villani (rv 216360). Cassazione Penale Fattispecie: Il medico ospedaliero (nella specie, primario del servizio di radiologia) che, con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica, si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame, lasciando intendere che la somma sarà versata all'ospedale, non risponde del reato di concussione, non avendo generato un "metus" nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione, perché il paziente è convinto di versare all'amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato, perché l'agente non possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell'errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell'amministrazione ospedaliera. Sez. VI, sent. n. 5538 del 11-05-2000 (ud. del 13-01-2000), Mazzenga (rv 220514). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo "immaginario", deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano). Sez. II, sent. n. 4180 del 04-04-2000 (ud. del 03-03-2000), Amoresano (rv 215705). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo "immaginario", deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun

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fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano). Sez. II, sent. n. 4180 del 04-04-2000 (ud. del 03-03-2000), Amoresano (rv 215705). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nella truffa ai danni di istituti previdenziali, poiché l'accreditamento dei ratei avviene "sine causa" e rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante, il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il "dies a quo" del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti. Sez. II, sent. n. 2706 del 03-03-2000 (ud. del 25-01-2000), Monaci (rv 215717). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali avente ad oggetto l'indebito conseguimento delle prestazioni periodiche da essi erogate, concernendo un danno patrimoniale che si rinnova ed aumenta periodicamente ed essendo l'autore consapevole fin dall'inizio che la sua azione darà luogo ad un evento destinato a protrarsi nel tempo, perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il "dies a quo" del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti. Sez. II, sent. n. 671 del 19-02-2000 (cc. del 01-02-2000), Innocenti (rv 215402). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento Non sussiste concorso materiale tra il reato di truffa e quello di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento, bensì concorso apparente, essendo le due fattispecie in rapporto di specialità. Ciò in quanto: 1) l'oggettività giuridica della legge n. 197 del 1991, destinata alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, tutela l'ordine pubblico, ma anche (come nella truffa) il patrimonio del privato o dell'ente pubblico vittima del raggiro; 2) il legislatore ha ritenuto sufficiente per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 12 della legge citata, che la condotta dell'agente sia volta al fine di trarne profitto (per sé o per altri), indipendentemente dal verificarsi del danno. La sfera di applicabilità della norma, quindi, è tanto ampia da ricomprendere sia le ipotesi in cui il danno non si verifichi, sia quelle nelle quali (come nella truffa che è reato di danno) il danno si sia verificato; 3) l'entità della sanzione che nel reato ex legge n. 197 del 1991 (reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 600.000 a tre milioni) ricomprende interamente quella prevista per la truffa sia semplice (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da lire 100.0000 a lire 2 milioni) che aggravata (reclusione da 1 a 5 anni e multa da lire 600.000 a 3 milioni). Sez. V, sent. n. 13164 del 17-11-1999 (cc. del 01-10-1999), Melluccio (rv 214712). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dall'esistenza di preventivi controlli, né dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità. (Fattispecie di truffa in danno dello Stato, relativa a lavori urbanistici, in riferimento ai quali il privato aveva chiesto - infondatamente - ed ottenuto, nonostante che gli organi tecnici di controllo avessero effettuato i loro accertamenti, l'applicazione di sovrapprezzi, assumendo, contrariamente al vero, che la maggior parte delle opere sarebbe stata effettuata in zona densamente abitata). Sez. V, sent. n. 11441 del 07-10-1999 (cc. del 27-03-1999), Longarini (rv 214868).

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo di un negozio giuridico apparentemente valido, ma, nella sua essenza, viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del soggetto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e dagli artifici del soggetto attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, l'analisi non può limitarsi all'accertamento della mera conformità a diritto dell'atto amministrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato. È viceversa necessario accertare che all'emanazione dell'atto la Pubblica Amministrazione non si sia determinata in quanto indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal privato medesimo. In tal caso, infatti, l'ingiusto profitto ed il danno vanno individuati - indipendentemente dalla legittimità formale del deliberato amministrativo - nel vantaggio e nel pregiudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dall'emanazione di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifizi o raggiri, non sarebbe stato emanato. Sez. V, sent. n. 11441 del 07-10-1999 (cc. del 27-03-1999), Longarini (rv 214867). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari Il reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, con il quale si punisce l'esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti. Sez. VI, sent. n. 11076 del 28-09-1999 (cc. del 10-05-1999), Gatto (rv 214333). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Sez. V, sent. n. 6876 del 01-06-1999 (cc. del 06-04-1999), Montaruli (rv 213601). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode in pubbliche forniture Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi: nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sarebbe, infatti, ipotizzabile il concorso tra i due delitti. Sez. VI, sent. n. 5102 del 21-04-1999 (cc. del 25-03-1998), Minervini (rv 213672). Cassazione Penale Perseguibilità Il delitto di truffa in danno delle Ferrovie dello Stato è punibile a querela, non potendosi configurare, in ragione della natura privatistica (società per azioni) del soggetto passivo, l'aggravante di cui all'art. 640 cod. pen., n. 1, cpv. Sez. II, sent. n. 5028 del 20-04-1999 (cc. del 17-03-1999), De Mase (rv 213154). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- appropriazione indebita Il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o cosa mobile altrui. Non sussistono quindi gli estremi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., bensì quelli della truffa, allorché l'amministratore di una società di capitali si impossessi del denaro appartenente alla stessa attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti, non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti. Sez. V, sent. n. 363 del 23-02-1999 (ud. del 21-01-1999), Rossi (rv 212528). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode processuale

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Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art. 374 cod. pen. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 cod. pen. Sez. II, sent. n. 6335 del 29-01-1999 (ud. del 29-10-1998), Santini (rv 212266). Cassazione Penale Momento consumativo del reato La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto "de quo" si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato - come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione -, quelle di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso -, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti). Sez. U., sent. n. 1 del 19-01-1999 (cc. del 16-12-1998), Cellammare (rv 212081). Cassazione Penale Momento consumativo del reato La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo. Sez. U., sent. n. 1 del 19-01-1999 (cc. del 16-12-1998), Cellammare (rv 212079). Cassazione Penale Tentativo Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata. Sez. U., sent. n. 1 del 19-01-1999 (cc. del 16-12-1998), Cellammare (rv 212080). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale Poiché il concorso apparente di norme coesistenti postula che una determinata norma incriminatrice speciale presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un'altra generale oltre che un elemento ulteriore cosiddetto specializzante, non può ravvisarsi alcun concorso di norme quando il giudice di merito escluda, in fatto, la presenza di un elemento costitutivo di una di esse, anche se tale esclusione riguardi un reato diverso da quelli cui si riferiscono le norme in concorso. (Nella specie, i giudici di merito, nell'affermare la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 1, comma primo, della legge 7 agosto 1982 n. 516, avevano escluso che gli imputati stessi avessero compiuto "artifici e raggiri" atti a indurre in errore lo Stato, essendosi limitati a non presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A. Oltre ad aver pronunciato condanna per tale reato, avevano anche dichiarato gli imputati responsabili del delitto di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1982 n. 516, comma primo, lett. b), per avere distrutto o comunque occultato la contabilità di alcune società di comodo da loro create, al fine di impedire la ricostruzione del volume di affari e l'individuazione dei clienti e fornitori, dichiarando assorbito in tale reato quello di truffa, pure contestato, per avere i prevenuti - con artifici e raggiri consistiti nella creazione di società di comodo e altre attività illecite - indotto in errore la Pubblica Amministrazione non versando l'I.V.A. fatturata e

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riscossa. La Corte Suprema, enunciando il principio di cui sopra, ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito avevano dichiarato assorbito il reato di truffa, chiarendo che - dopo l'affermazione che gli imputati non avevano compiuto "artifici e raggiri" - avrebbero dovuto dichiarare insussistente il reato di truffa). Sez. VI, sent. n. 12345 del 25-11-1998 (cc. del 23-10-1998), Baudini (rv 212322). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. Sez. VI, sent. n. 11259 del 26-10-1998 (cc. del 05-10-1998), Sacco (rv 211747). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- sostituzione di persona Sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati. Sez. V, sent. n. 10805 del 16-10-1998 (ud. del 19-02-1998), D'Achille (rv 211521). Cassazione Penale Circostanze aggravanti generiche:- art. 61 n. 11 Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. nell'ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate. Sez. II, sent. n. 1938 del 09-10-1998 (ud. del 17-03-1998), Balloni (rv 211663). Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Peraltro il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516/522 cod. proc. pen.) mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato la possibilità di difesa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che quantunque il reato di emissione di assegni senza provvista presenti connotazioni diverse rispetto alla truffa, gli elementi sostanziali della accusa erano già presenti, in fatto, nella originaria contestazione di truffa). Sez. V, sent. n. 10310 del 30-09-1998 (cc. del 25-08-1998), Capano (rv 211477). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- turbata libertà degli incanti I delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.) possono concorrere formalmente, dato che essi sono caratterizzati da distinte oggettività giuridiche - l'uno essendo rivolto alla difesa del regolare svolgimento delle gare e l'altro alla tutela dell'integrità patrimoniale del soggetto passivo - e dalla diversità degli elementi costitutivi. Sez. VI, sent. n. 8443 del 17-07-1998 (cc. del 08-05-1998), Misuraca (rv 212224). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno

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Nel reato di truffa, il profitto dell'agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione di vantaggio, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico, e il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve essenzialmente apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l'altrui profitto. (Fattispecie in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli dei reati di turbata libertà degli incanti e di truffa, in concorso formale, avendo procurato un danno alla Pubblica Amministrazione che aveva indetto la gara in relazione agli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara, ed avendo conseguito l'ingiusto profitto della aggiudicazione della gara irregolarmente tenutasi). Sez. VI, sent. n. 8443 del 17-07-1998 (cc. del 08-05-1998), Misuraca (rv 212225). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nell'ipotesi di truffa contrattuale (nel caso: compravendita), il momento consumativo del reato non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente - che rappresenta la fase conclusiva del delitto -, cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo. (Nella specie, la Corte ha statuito che il momento consumativo del reato era coinciso con quello della consegna di assegni falsificati, dati in pagamento della merce oggetto del contratto, confermando la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, perché la maggior parte degli assegni era stata emessa in data successiva al 24 ottobre 1988). Sez. VI, sent. n. 8115 del 08-07-1998 (cc. del 03-06-1998), Grossi (rv 211373). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del reato di truffa, costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del carnet, atteso che il tal modo viene ad essere reso inefficace proprio quel titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio. (Nella fattispecie, è stato ravvisato il reato di truffa in quanto agli artifici iniziali, rappresentati da maliziose e insidiose modalità di approccio nello stabilire un rapporto negoziale, quali la vantata serietà e consistenza economica della ditta fornitrice ed il buon esito di una prima fornitura, erano seguiti altri espedienti, consistenti nella dazione di assegni, rimasti impagati, esigibili solo dopo la consegna di tutta la merce, tra cui in particolare quelli oggetto di falsa denuncia). Sez. II, sent. n. 6936 del 10-06-1998 (cc. del 21-11-1997), Bellini (rv 211099). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato La differenza tra il delitto di peculato (nella specie, consistente nell'appropriazione di denaro) e quello di truffa va ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo. Ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista, in vista della successiva condotta appropriativa. (Nella specie, alcuni imputati, dipendenti del S.I.S.D.E., si appropriavano delle somme esistenti sui capitoli "fondi riservati"e "fondi ordinari" di cui avevano la disponibilità a vario titolo per ragioni di ufficio: per reintegrare tali fondi, esponevano fraudolentemente altre necessità economiche d'ufficio, ottenendo ulteriori "fondi di assestamento" che conseguivano attraverso tale artificio, e che poi facevano confluire sui "fondi ordinari" e sui "fondi riservati". La Cassazione ha qualificato tali comportamenti come peculato per la parte riguardante l'appropriazione di denaro proveniente da questi ultimi due fondi, e come truffa per la parte con la quale gli imputati riuscivano a conseguire i "fondi di assestamento"). Sez. VI, sent. n. 6753 del 08-06-1998 (cc. del 04-06-1997), Finocchi (rv 211009). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La trasformazione dell'Enel da ente pubblico in società per azioni, ad opera dell'art. 15 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, non rende più configurabile la fattispecie di contraffazione del sigillo di un ente pubblico, prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., commessa prima della detta trasformazione. Sez. V, sent. n. 6690 del 08-06-1998 (cc. del 18-03-1998), Gambino (rv 211848). Cassazione Penale Momento consumativo del reato

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In tema di truffa la realizzazione del profitto e quella del danno debbono essere contestuali, trattandosi di dati tra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà. Inoltre, perché possano dirsi verificati gli elementi in questione è necessario che il conseguimento del bene economico, o di quanto comunque idoneo ad una valutazione patrimoniale, al pari della relativa perdita da parte del soggetto passivo, siano definitivi: pertanto, quando alla condotta fraudolenta non consegua siffatta realizzazione, gli atti compiuti sono idonei ad integrare soltanto la figura del tentativo. Sez. VI, sent. n. 6000 del 21-05-1998 (cc. del 11-03-1998), Rizzo (rv 210534). Cassazione Penale Tentativo La simulazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro integra il delitto di tentata truffa, in quanto costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco ad indurre in errore, con l'artificio delle false dichiarazioni, gli enti previdenziali ed assistenziali allo scopo di procurarsi l'ingiusto profitto delle prestazioni da questi erogate. Ed invero la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro dipendente - presupposto indispensabile per il godimento delle prestazioni della previdenza ed assistenza sociale - effettuata mediante comunicazione all'ufficio competente, presenta all'evidenza l'attitudine a far conseguire dette prestazioni e quindi a determinare l'evento del reato di truffa, sicché deve considerarsi integrato il requisito dell'idoneità degli atti; e poiché, non potendo essere fine a sé stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito dell'univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l'"id quod plerunque accidit", l'intenzione dell'agente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di domande da parte dell'interessato dirette ad ottenere una qualche prestazione previdenziale, aveva escluso la sussistenza del tentativo ritenendo la falsa prospettazione della costituzione di un rapporto di lavoro atto meramente preparatorio). Sez. II, sent. n. 495 del 16-05-1998 (ud. del 19-01-1998), Petitti (rv 210729). Cassazione Penale Momento consumativo del reato In tema di truffa contrattuale, con riferimento all'inizio del termine di prescrizione, allorquando il momento perfezionativo del reato intervenga quando sia già in corso l'esecuzione del contratto, deve escludersi, ove la situazione antigiuridica si protragga nel tempo a causa del perdurare della condotta omissiva dell'agente, che vi sia coincidenza con il momento consumativo del reato stesso; in presenza di siffatta situazione, invero, si verte in ipotesi di reato permanente che cessa solo allorquando sopravviene l'impossibilità di compiere ulteriormente l'attività antigiuridica: ne consegue che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio I.A.C.P., della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza della titolarità del rapporto di assegnazione). Sez. VI, sent. n. 5579 del 13-05-1998 (cc. del 03-04-1998), Perina (rv 210614). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. (Nella fattispecie, l'imputato, locatario di un alloggio dell'Istituto autonomo per le case popolari, aveva omesso di comunicare al detto istituto di essersi procurato l'abitazione altrove e che l'immobile veniva utilizzato da un parente. La Corte Suprema, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente configurato il reato di truffa, precisando altresì, in conformità ad un principio già in passato enunciato, che il reato in esame è configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno). Sez. VI, sent. n. 5579 del 03-04-1998, Perina (rv 210613). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il

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cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ricorre pertanto il reato di furto aggravato ex art. 625, n. 2, cod. pen. nel comportamento di chi s'impossessa di merce ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso e non già ad ottenere, con l'inganno, la consegna della merce da parte del medesimo personale. Sez. V, sent. n. 3478 del 20-03-1998 (cc. del 05-02-1998), Gullà (rv 210807). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 L'intervenuta privatizzazione dell'Enel, ad opera del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359, non ha affatto modificato il contenuto delle norme incriminatrici e perciò rimane immutata la punibilità della contraffazione dei sigilli strumentale alla sottrazione di energia elettrica commessa prima della trasformazione dell'Enel in società per azioni. Sez. V, sent. n. 1593 del 11-02-1998 (cc. del 11-12-1997), Prestigiacomo (rv 209989). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta. Sez. II, sent. n. 1136 del 29-01-1998 (cc. del 28-10-1997), Stabile (rv 209671). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 L'indebito conseguimento di rimborsi e indennità di disoccupazione, malattia o altro da parte dei lavoratori agricoli configura il reato di truffa aggravata a norma dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., e non quello di truffa previsto dall'art. 640-bis cod. pen. Sez. I, sent. n. 6843 del 28-01-1998 (ud. del 04-12-1997), Lazzaro (rv 209537). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come gli artt. 1377 o 1759 cod. civ. (Fattispecie in cui è stato ravvisato l'inganno nel comportamento del mediatore che non ha comunicato alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, in violazione del dovere di imparzialità sul medesimo incombente). Sez. II, sent. n. 870 del 22-01-1998 (cc. del 13-11-1997), Fascini (rv 210575). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa non solo per il carattere preminente dell'offesa dell'interesse all'integrità dell'affidamento e del prestigio che deve fruire la Pubblica Amministrazione in ogni settore della sua attività, (al quale viene arrecato nocumento dalla prospettazione di potervi interferire comprando il favore dei soggetti preposti ai suoi uffici), ma perché la condotta posta in essere non consiste in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attività pubblica al fine di inquinarne il regolare svolgimento, mediante il mercimonio dell'esercizio dei suoi poteri. (Fattispecie relativa alla condotta di chi si fa dare una somma di denaro dal partecipante ad un esame con il pretesto di consegnarla al funzionario esaminatore). Sez. VI, sent. n. 547 del 19-01-1998 (cc. del 07-11-1997), Virzì (rv 209241). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Atteso il modo variegato in cui può atteggiarsi in concreto il reato di truffa, anche la stipula di un contratto preliminare di vendita può rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni ad un precostituito

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proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l'elemento intenzionale del reato, ed allorché il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto in conseguenza depauperato. Sez. II, sent. n. 12052 del 30-12-1997 (cc. del 25-11-1997), Di Santo (rv 209705). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Sussiste il reato di truffa "contrattuale" indipendentemente dal fatto che il "deceptus" abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, realizzandosi l'illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione di un contratto che, senza gli artifici e raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato. Sez. II, sent. n. 12027 del 23-12-1997 (cc. del 23-09-1997), Marrosu (rv 210456). Cassazione Penale Circostanze attenuanti comuni:- art. 62 n. 4 Nella truffa contrattuale, consistendo l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto - indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni - la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. (al pari di quella dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) non può che essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire, in più o in meno, rispetto al detto valore, a cagione dell'incidenza di fattori della più varia natura, concomitanti o successivi, tra i quali ultimi, ad esempio, la decisione del "deceptus" di agire o meno, in sede civile, per l'annullamento del contratto. (Nella fattispecie, correttamente il giudice di merito, nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. - da cui dipendeva la procedibilità "ex officio" del reato - non ha tenuto conto del valore di mercato del bene compravenduto, rispetto all'esborso effettuato dalla persona offesa). Sez. II, sent. n. 12027 del 23-12-1997 (cc. del 23-09-1997), Marrosu (rv 210457). Cassazione Penale Circostanze aggravanti generiche:- art. 61 n. 7 Nella truffa contrattuale, consistendo l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto - indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni - la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. (al pari di quella dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) non può che essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire, in più o in meno, rispetto al detto valore, a cagione dell'incidenza di fattori della più varia natura, concomitanti o successivi, tra i quali ultimi, ad esempio, la decisione del "deceptus" di agire o meno, in sede civile, per l'annullamento del contratto. (Nella fattispecie, correttamente il giudice di merito, nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. - da cui dipendeva la procedibilità "ex officio" del reato - non ha tenuto conto del valore di mercato del bene compravenduto, rispetto all'esborso effettuato dalla persona offesa). Sez. II, sent. n. 12027 del 23-12-1997 (cc. del 23-09-1997), Marrosu (rv 210457). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti: il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento. La diversità, tanto del bene protetto, quanto della condotta e dell'evento delineati dalle rispettive norme incriminatrici, esclude che tra esse possa configurarsi un'ipotesi di concorso apparente. Sez. V, sent. n. 11711 del 16-12-1997 (cc. del 08-10-1997), Romano (rv 209270). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa anche l'indebito ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto, con correlativo danno della banca, atteso che la disponibilità di

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un conto corrente bancario crea nel correntista la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi bancari connessi all'esistenza del rapporto in questione; vantaggi, questi, a fronte dei quali si pone lo svantaggio, per la banca, di aver instaurato il detto rapporto con soggetto che, per il fatto stesso di aver fatto ricorso ad artifici e raggiri, (nella specie, costituiti essenzialmente dall'essersi l'imputato presentato sotto falso nome), non poteva fornire la benché minima garanzia di affidabilità. Sez. II, sent. n. 10474 del 19-11-1997 (cc. del 04-04-1997), Migliorisi (rv 210453). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa anche il semplice accredito in conto corrente di assegni di illecita provenienza costituisce ingiusto profitto, atteso che esso consente di far fittiziamente figurare, nei confronti di terzi, una determinata disponibilità sul conto medesimo con tutti i conseguenti vantaggi connessi alla esistenza del rapporto in questione, cui si accompagna il danno della banca che deve dar luogo ad iniziative comportanti dispendio di tempo e denaro una volta verificata la non negoziabilità dei titoli accreditati. Sez. II, sent. n. 10474 del 19-11-1997 (cc. del 04-04-1997), Migliorisi (rv 210454). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza quando nei fatti -ivi rispettivamente descritto e ritenuto- non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante "frode", il furto tra quelli consumati "mediante violenza" contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano che l'artificio o il raggiro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell'imputazione). Sez. IV, sent. n. 9523 del 22-10-1997 (cc. del 18-09-1997), Grillo (rv 208784). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- emissione di assegno a vuoto Non costituisce reato complesso ex art. 84 cod. pen. la truffa consumata mediante spendita di assegno senza autorizzazione, anche qualora l'utilizzazione del titolo rappresenti unico elemento del raggiro. Sez. V, sent. n. 9128 del 09-10-1997 (cc. del 15-07-1997), Bertaglia (rv 208594). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari Il reato previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi, deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artefici o raggiri quali ad esempio la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti, che integrano, invece, il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. (Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1994). Sez. II, sent. n. 7280 del 24-07-1997 (cc. del 03-06-1997), Milano (rv 208570). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in danaro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi della truffa consumata e non tentata in una fattispecie in cui la data posticipata era stata apposta sugli assegni conseguiti dall'agente semplicemente

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a matita, sicché il prenditore avrebbe potuto riscuoterli in qualsiasi momento, ed i titoli medesimi erano stati immediatamente girati a terzi, sicché erano assimilabili a danaro contante). Sez. II, sent. n. 4467 del 15-05-1997 (cc. del 16-04-1997), Tassinari (rv 207831). Cassazione Penale Fattispecie: Nell'ipotesi di edificazione conseguente al rilascio di una concessione edilizia illegittima, in quanto frutto dell'artificio consistito nella falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati agli uffici competenti dal soggetto richiedente, è configurabile il reato di truffa ai danni dell'Amministrazione comunale quando possa evidenziarsi, in concreto, un pregiudizio economico dell'ente pubblico territoriale rappresentabile, ad esempio, dal dispendio di mezzi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi o dall'apprestamento di opere di urbanizzazione eventualmente resesi necessarie dal permanere della costruzione nonostante l'illegalità originaria. Sez. II, sent. n. 2529 del 14-03-1997 (cc. del 28-01-1997), Testa (rv 207308). Cassazione Penale Soggetto passivo del reato Con riferimento al reato di truffa, pur nella ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, è costitutivo che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, con assunzione quindi di iniziativa in ampio senso negoziale nei confronti della sfera patrimoniale aggredita. Invero, solo se l'ingannato ha la libera disposizione del patrimonio del danneggiato assume la posizione di quest'ultimo: di guisa che l'induzione in errore determina il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza ma solo se incide sulla libertà del consenso nei negozi patrimoniali. Ne consegue che non è configurabile la cosiddetta "truffa processuale", in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale che manca nel giudice destinatario dell'inganno medesimo. Sez. VI, sent. n. 1074 del 06-02-1997 (cc. del 06-11-1996), Ortis (rv 206783). Cassazione Penale Fattispecie: Nel contratto di locazione finanziaria (o leasing) commette il reato di truffa l'utilizzatore-locatario che, in concorso con il venditore, indica al concedente un valore del bene da acquistare notevolmente superiore a quello di mercato, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto consistente nell'acquisizione di un finanziamento pari all'eccedenza del prezzo pagato dal concedente, il quale, nell'ipotesi di anticipata risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei ratei di canone da parte dell'utilizzatore, ha un recupero pari esclusivamente al minor importo del prezzo di realizzo del bene medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il delitto di truffa in un'ipotesi in cui l'utilizzatore-locatario aveva stipulato un contratto di leasing per la fornitura di un macchinario di cui aveva indicato - con la complicità del venditore - un prezzo d'acquisto superiore al triplo di quello di mercato, ottenendo così il profitto di un finanziamento privo di qualsiasi garanzia per la quota eccedente il prezzo e cagionando un danno patrimoniale al locatore il quale, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, aveva potuto soddisfarsi solo sul valore di realizzo del bene restituito). Sez. II, sent. n. 289 del 20-01-1997 (cc. del 28-05-1996), Vaccari (rv 206864). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario. Sez. U., sent. n. 10495 del 06-12-1996 (cc. del 09-10-1996), Nastasi (rv 206174). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione Fra le condotte previste dall'art. 648 cod. pen. (ricettazione) e dall'art. 470 cod. pen. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autentificazione o certificazione) non esiste rapporto di

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specialità; non è dato rinvenire in esse, infatti, alcun elemento in comune: né l'obiettività giuridica, essendo il reato di cui all'art. 470 cod. pen. diretto a tutelare la pubblica fede, e non il patrimonio come la ricettazione, né l'elemento materiale, in quanto l'aver detenuto per vendere l'oggetto contraffatto è comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia rispetto alla ricezione - ancorché necessaria - della merce di origine delittuosa. Sez. II, sent. n. 10297 del 02-12-1996 (cc. del 04-10-1996), Saetta (rv 206486). Cassazione Penale Fattispecie: Commette il delitto di truffa il debitore, detentore di un bene ricevuto in base a contratto di leasing, che ne conservi la disponibilità inducendo in errore l'ufficiale giudiziario, incaricato della sua riapprensione, mediante la falsa indicazione del luogo della effettiva custodia, così impedendone il tempestivo recupero. Sez. II, sent. n. 9834 del 15-11-1996 (cc. del 30-10-1996), Minciarelli (rv 206284). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari La fattispecie criminosa prevista dall'art. 2 del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986 n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo Agricolo Europeo (FEOGA), costituisce norma sussidiaria e non speciale rispetto al reato di truffa, trovando applicazione nell'ipotesi in cui l'agente si sia limitato soltanto a esporre dati e notizie falsi, mentre i fatti connotati da ulteriori e più gravi elementi di frode, quali la formazione e utilizzazione di falsi documenti, ricadono nella figura di truffa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 2 del citato decreto legge n. 701 del 1986, e non del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen., nell'avere l'agente dichiarato, ai fini della richiesta premio per produttori di agnelli leggeri di cui al Regolamento C.E.E. 3007/84, di avere, contrariamente al vero, 570 pecore in allevamento). Sez. II, sent. n. 9118 del 15-10-1996 (cc. del 04-04-1996), Bontempo (rv 206203). Cassazione Penale Perseguibilità Ai fini del regime di procedibilità in ordine ai reati, il legislatore di norma fa sempre riferimento al reato consumato, senza mai prendere in considerazione il tentativo, che pure costituisce una figura autonoma di reato rispetto a quello consumato. Ne consegue che, salva espressa previsione contraria, il reato per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio nella forma consumata rimane ugualmente procedibile d'ufficio se realizzato nella forma tentata. (Fattispecie in tema di tentata truffa aggravata, per la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto la procedibilità d'ufficio, a norma dell'art. 640, terzo comma, cod. pen.). Sez. II, sent. n. 9130 del 15-10-1996 (cc. del 15-05-1996), Fiumare (rv 206205). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 2 Poiché, ai fini della configurabilità dell'aggravante del reato di truffa prevista dal secondo comma, n. 2, dell'art. 640 cod. pen., la nozione di "pericolo immaginario" corrisponde a quella di "pericolo inesistente" che, venendo fatto percepire come reale alla persona offesa, assume la natura di raggiro, non può considerarsi tale il ventilato asporto dei beni mobili dall'abitazione prospettato da soggetti falsamente qualificatisi come ufficiali giudiziari, in quanto deve escludersi il carattere "immaginario" del male così minacciato, risultando il predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli artt. 520 e 521 cod. proc. civ., i quali espressamente prevedono che ai fini della conservazione delle cose pignorate l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarle altrove. Sez. II, sent. n. 8974 del 07-10-1996 (cc. del 06-06-1996), De Gaetano (rv 206281). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640, n. 2, cod. pen., capoverso) si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene

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prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile. (Fattispecie relativa alla richiesta di una somma di danaro per la restituzione di un motociclo rubato formulata da un soggetto che aveva tratto in inganno il derubato falsamente affermando di avere la disponibilità del mezzo). Sez. II, sent. n. 7889 del 10-08-1996 (cc. del 27-03-1996), Spinelli (rv 205606). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode processuale La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole e, dunque, un profitto ingiusto in danno della controparte, non integra il reato di cui all'art. 640 cod. pen. In tale caso, infatti, viene a mancare l'atto di disposizione patrimoniale da parte di colui che viene ingannato, che è essenziale nel delitto previsto e punito dall'art. 640 cod. pen., poiché il giudice esercita un potere giurisdizionale avente carattere eminentemente pubblicistico. L'inganno di una delle parti del processo nei riguardi del giudice può assumere rilevanza solo nei casi particolari previsti dall'art. 374 cod. pen. dell'atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero nella frode del perito nell'esecuzione di un incarico, costituente le sole ipotesi di truffa processuale. Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996 (cc. del 06-06-1996), Schiavone (rv 206291). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione in quanto nel primo reato l'abuso si atteggia, con riguardo alla determinazione della volontà del soggetto passivo, come causa esclusiva di essa, mentre nel secondo ha valore accessorio o di mera occasione. Inoltre nella truffa il timore del danno è provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo; nella concussione, invece, detto timore è causato dalle minaccie del pubblico ufficiale. Sez. VI, sent. n. 5346 del 28-05-1996 (cc. del 08-03-1996), Ferrara (rv 205019). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 2 Deve ritenersi configurata l'ipotesi aggravata del reato di truffa, di cui al secondo comma dell'art. 640 cod. pen., nel fatto di colui che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire o di poterle preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando e prescrivendo sostanze e si procura così, nel richiedere e accettare da quelle, un ingiusto profitto con danno delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha altresì ritenuto che la prospettazione dell'insorgere di gravi malattie o dell'interruzione del relativo trattamento terapeutico erano tali da configurare l'elemento delle minacce finalizzate al compimento di atti di libidine). Sez. III, sent. n. 5265 del 27-05-1996 (cc. del 24-04-1996), Palumbo (rv 205106). Cassazione Penale Indebita esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria La disposizione di cui all'art. 3 del D.L. 25 novembre 1989 n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1990 n. 8, che punisce "chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria", non costituisce una fattispecie isolata ed indipendente, retta da principi giuridici propri, ma deve essere interpretata alla stregua dei principi generali ai quali si ispira anche l'art. 640 cod. pen. (cui la norma predetta espressamente rinvia "quoad poenam") e che informano un più ampio sistema di norme volte ad impedire le frodi compiute mediante lo svolgimento di attività illecite; ne consegue che la disposizione predetta non può essere applicata a chi si sia limitato a presentare una domanda alla Pubblica Amministrazione, sia pur chiedendo un beneficio al quale non aveva diritto, senza tuttavia porre in essere alcuna attività fraudolenta. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato "de quo" nel caso di un soggetto il quale, pur non avendone diritto perché titolare di un reddito superiore a quello previsto, aveva comunque ottenuto l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sulla base di una domanda corredata da una veritiera autocertificazione in cui veniva indicato il reddito effettivamente percepito). Sez. II, sent. n. 3778 del 16-04-1996 (cc. del 06-03-1996), Angeloni (rv 204752).

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione La distinzione tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale sta nelle modalità dell'azione attuata da quest'ultimo. Pertanto, deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l'abuso della qualità o della funzione assume preminente importanza prevaricatrice che induce il soggetto passivo all'ingiusta dazione, che egli sa non dovuta; deve, invece, ravvisarsi truffa aggravata quando le qualità o la funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifizi o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. (Fattispecie di truffa, nella quale l'imputato, dipendente di una U.S.L., addetto alla consegna dei referti medici, aveva indotto un assistito esente da ticket, fingendo anche di compiere una telefonata informativa, a versargli la somma di lire ventimila). Sez. VI, sent. n. 3546 del 11-04-1996 (cc. del 26-01-1996), Iafisco (rv 204492). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Non può dubitarsi che i comitati di gestione U.S.L. abbiano il possesso, sia pure mediato, del pubblico denaro. Si deve tuttavia osservare che con l'approvazione di un contratto di fornitura non si compie atto di approvazione o di distrazione di questo denaro, ma semplicemente si obbliga l'amministrazione ad una futura prestazione corrispettiva alla fornitura medesima. Conseguentemente non è configurabile il reato di peculato con riguardo a comportamento di componente di uno dei suddetti comitati concretatosi nell'approvazione di un contratto di fornitura comportante ingiusto profitto per il fornitore, con la consapevolezza di tale circostanza. (Affermando il riportato principio la Cassazione, con riguardo ad approvazione di un siffatto contratto contenente clausola a mezzo della quale la U.S.L. era stata tratta in errore circa l'effettiva portata dell'obbligazione assunta, ha ritenuto che tale fattispecie dovesse correttamente assumersi nel reato di truffa contrattuale a danno di un soggetto pubblico). Sez. VI, sent. n. 96 del 01-04-1996 (cc. del 28-11-1995), Loi (rv 203842). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, il reato di frode comunitaria, previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esportazione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che la fattispecie di cui al citato art. 2, menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere "o altri artifizi o raggiri", rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di possibili artizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dalla semplice "esposizione di dati e notizie falsi" e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori "malizie" dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa). Sez. U., sent. n. 2780 del 15-03-1996 (cc. del 24-01-1996), Panigoni (rv 203969). Cassazione Penale Momento consumativo del reato La circostanza che secondo la normativa C.E.E.-A.I.M.A. il diritto al premio spettante agli utilizzatori acquirenti di tabacco direttamente dai produttori, per l'attività di trasformazione del prodotto greggio destinata all'esportazione, maturi quando il tabacco esce dal magazzino del trasformatore munito di tutta la documentazione degli organi di controllo A.I.M.A. non esclude che il delitto di truffa (o quello ex art. 2 della legge n. 898 del 1986) si consuma solo quando il premio viene effettivamente corrisposto, potendosi, prima di tale momento, parlare soltanto di tentativo. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di falso ex art. 490 cod. pen. strumentale alla truffa, in cui la difesa, al fine di sostenere la corrispondenza al vero delle attestazioni del controllore A.I.M.A., aveva dedotto che, poiché la normativa C.E.E.-A.I.M.A. stabilisce che il premio matura in un momento precedente i controlli doganali, e precisamente quando il tabacco esce dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro redatta e vidimata dagli organi di controllo dell'A.I.M.A., i controlli doganali avverrebbero "post delictum", e cioè dopo la consumazione del delitto di truffa). Sez. U., sent. n. 2780 del 15-03-1996 (cc. del 24-01-1996), Panigoni (rv 203968). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1

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È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., nella truffa consistita nel procurarsi elargizioni della C.E.E. nel settore agricolo, in quanto il danno diretto e immediato viene subito dall'A.I.M.A., ente pubblico italiano preposto alle erogazioni di sua competenza a valere su fondi che, quantunque forniti dalla Comunità europea, sono iscritti nel suo bilancio. Sez. U., sent. n. 2780 del 15-03-1996 (cc. del 24-01-1996), Panigoni (rv 203970). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Ai fini della legge penale anche la Comunità economica europea (C.E.E.), il cui strumento finanziario di attuazione della politica agricola è il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.), deve essere considerata come un ente pubblico del nostro ordinamento oltre che di quello comunitario. (Principio affermato con riferimento a fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.). Sez. U., sent. n. 2780 del 15-03-1996 (cc. del 24-01-1996), Panigoni (rv 203971). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- patrocinio o consulenza infedele Bene è ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a sé stesso un ingiusto profitto. Sez. VI, sent. n. 2689 del 13-03-1996 (ud. del 19-12-1995), Forti (rv 204510). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto La sottrazione di merci dai banchi di un supermercato cui faccia seguito l'esibizione alla cassa di uno scontrino relativo a merce pagata in precedenza, non costituisce truffa, ma furto aggravato dal mezzo fraudolento. Infatti, lo stratagemma posto in essere dal soggetto è diretto non già a farsi dare dal venditore cose di cui non ha ancora possesso, ma soltanto a non pagare il prezzo di cose di cui si è già impossessato prelevandole dai banchi di esposizione. Sez. IV, sent. n. 2497 del 06-03-1996 (cc. del 24-01-1996), Gullà (rv 204994). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere costituisce elemento ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato; pertanto, posto che chi acquista un immobile ne presume, in mancanza di indicazioni contrarie derivanti da circostanze di fatto o da precisazioni dell'altro contraente, che esso sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria, consegue che il silenzio serbato su tali elementi è astrattamente idoneo a indurre in errore i soggetti passivi. (Fattispecie in tema di contratto preliminare di vendita immobiliare in relazione al quale il venditore aveva taciuto circa la mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalla legge e la conseguente impossibilità di ottenere la certificazione di abitabilità del bene compromesso). Sez. II, sent. n. 2333 del 02-03-1996 (cc. del 18-12-1995), Capra (rv 204030). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Ricorre l'ipotesi del peculato e non della truffa qualora vengono posti in essere raggiri ed artifici non per entrare in possesso del denaro pubblico, ma per occultare la commissione dell'illecita appropriazione di cose mobili delle quali il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia già la disponibilità. Sez. VI, sent. n. 1675 del 12-02-1996 (cc. del 28-11-1995), Caruso (rv 204772). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari La fattispecie criminosa prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie false, deve ritenersi - anche precedentemente all'introduzione nel testo normativo, ad opera dell'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, dell'inciso "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen." - di carattere sussidiario e non speciale rispetto al reato di truffa, sicché trova applicazione

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esclusivamente nelle ipotesi in cui l'agente si sia limitato solo ad esporre dati e notizie false, mentre i fatti connotati da più gravi elementi di frode ricadono nella figura della truffa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto l'applicabilità del meno grave reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 in quanto l'imputato aveva domandato il contributo comunitario allegando una semplice dichiarazione mendace, ancorché resa dinanzi a pubblico ufficiale in sostituzione di atto notorio - per cui era stato incriminato anche per la relativa falsità - senza tuttavia compiere ulteriore o diversa attività tesa all'induzione in errore gli organi eroganti). Sez. II, sent. n. 3707 del 22-11-1995 (ud. del 19-09-1995), Sanfilippo (rv 203120). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La truffa commessa nei confronti dell'Enel mediante manomissione del contatore al fine di alterare la misurazione del consumo di energia, in quanto attuata nei confronti di un soggetto privato (società per azioni) è perseguibile a querela di parte, a nulla rilevando, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, n. 1, cod. pen., capoverso, e della conseguente perseguibilità d'ufficio, che una quota dell'importo non riscosso dall'Enel in seguito all'artificio suddetto, e precisamente il cosiddetto "sovrapprezzo termico", sia destinato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che ha natura di ente pubblico; e ciò in quanto la predetta aggravante è ricollegabile esclusivamente alla natura pubblica del soggetto passivo del reato di truffa e non a quella di altro soggetto che lamenti di essere stato danneggiato dal reato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il fatto che la Cassa conguaglio, ente pubblico, subisca un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della mancata percezione, per effetto della condotta delittuosa dell'utente, del sovrapprezzo termico corrispondente al maggior consumo di energia elettrica fraudolentamente sottratto al controllo dei letturisti dell'ente erogatore, non incide sulla qualità di persona giuridica privata rivestita dall'Enel, soggetto passivo del reato di truffa). Sez. II, sent. n. 3132 del 09-11-1995 (ud. del 14-06-1995), Bonafede (rv 203122). Cassazione Penale Tentativo Gli elementi caratterizzanti il delitto tentato, e cioè l'idoneità e l'univocità dell'azione, sono riscontrabili anche negli atti cosiddetti preparatori, cioè anteriori all'inizio dell'esecuzione, quando questi siano potenzialmente idonei a produrre l'evento e contemporaneamente rivelino in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto. (Fattispecie - in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo di truffa - relativa al possesso, da parte di alcune guardie giurate, nel corso del servizio notturno di vigilanza, di chiavi atte ad aprire i congegni ad orologeria predisposti per il controllo periodico, sì da far apparire, con la loro manomissione, che tali controlli fossero effettuati nelle ore stabilite). Sez. II, sent. n. 295 del 26-07-1995 (cc. del 10-03-1995), Ghiani (rv 202355). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Sussiste il reato di concussione e non quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale quando il soggetto pubblico assuma atteggiamento prevaricatore al fine di ottenere una prestazione non dovuta e pretesa proprio in virtù del suo potere e non già richiesta inducendo in inganno la parte lesa circa la sua debenza. Sez. VI, sent. n. 8034 del 19-07-1995 (cc. del 11-04-1995), Cinelli (rv 202584). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 È configurabile il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, n. 1, cod. pen., capoverso, anche allorquando parte offesa sia un ente pubblico economico, stante il riferimento della circostanza aggravante agli "enti pubblici" in genere, senza distinzione alcuna fra enti pubblici "economici" ed altri enti pubblici. (Nella fattispecie, si trattava di truffa in danno di un consorzio di bonifica. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, n. 1, cod. pen., capoverso, ed ha enunciato il principio di cui in massima). Sez. II, sent. n. 5870 del 21-05-1995 (cc. del 21-03-1995), Zarbano (rv 201335). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Nel delitto di peculato il possesso del bene oggetto dell'illecita appropriazione costituisce un antecedente della condotta illecita; nella truffa, invece, l'impossessamento della cosa si ottiene come effetto della condotta illecita. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che dovesse qualificarsi truffa ai

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danni della Pubblica Amministrazione il comportamento di un agente della Polizia stradale che si era fatto consegnare del lubrificante dal gestore di un impianto di distribuzione sull'autostrada, tramite buono di prelevamento, affermando falsamente che gli serviva per una vettura della Amministrazione dell'Interno). Sez. VI, sent. n. 5799 del 18-05-1995 (cc. del 21-03-1995), Ummaro (rv 201680). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- fraudolenta distruzione della cosa propria Il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 cod. pen.) costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa (art. 640 cod. pen.); nel primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il secondo ed, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore. Sez. II, sent. n. 4828 del 02-05-1995 (cc. del 12-12-1994), Bonnato (rv 201184). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento Le norme di cui all'art. 640 cod. pen. (truffa) e all'art.12 della legge 5 luglio 1991 n. 197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non costituiscono un'ipotesi di concorso apparente, né di reato complesso, bensì di concorso formale o materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta dell'agente. Ciò perché diverso è il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La prima, infatti, tutela il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via mediata siffatta tutela, mentre suo scopo primario è la tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo la fede pubblica. Sez. V, sent. n. 610 del 04-04-1995 (ud. del 28-02-1995), Borelli (rv 201058). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione In materia di concussione, nel concetto d'induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo, l'inganno infatti non è necessario, ma non è neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che l'induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione. (La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva ritenuto che avesse commesso concussione e non truffa aggravata il maresciallo della Guardia di Finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di un'inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata). Sez. VI, sent. n. 2787 del 16-03-1995 (cc. del 30-01-1995), Nicotera (rv 201357). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato In tema di appropriazione di danaro della Pubblica Amministrazione, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria, per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il danaro della Pubblica Amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artificio od il raggiro o la falsa documentazione siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito. Di conseguenza, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno, per cui all'appropriazione o distrazione in danno della Pubblica Amministrazione non deve occorrere un ulteriore condotta dell'agente realizzata in un momento successivo ma l'appropriazione o la distruzione medesima devono sussistere, con il carattere della definitività, al momento stesso in cui, a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, l'agente consegue il possesso di danaro o della cosa mobile della Pubblica Amministrazione e contestualmente realizza l'ingiusto profitto con l'altrui danno. Se, invece, la falsa documentazione adempie, congiuntamente allo scopo strumentale del materiale trapasso della cosa mobile o del denaro, da un ufficio ad uno diverso e di integrare anche la materiale detenzione del bene, del quale, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio già abbia la disponibilità giuridica, ricorre l'ipotesi delittuosa del peculato, qualora sussista appropriazione di esso contestualmente alla realizzazione della detenzione materiale ovvero in virtù di condotta successiva. (Fattispecie in tema di falsificazione del foglio di prelievo del danaro depositato in banca, deposito

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alimentato con le rimesse periodiche dell'I.N.P.S., per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e conseguente appropriazione delle somme in esubero). Sez. VI, sent. n. 11902 del 25-11-1994 (cc. del 11-05-1994), Capponi (rv 200200). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito I delitti di truffa e di millantato credito si differenziano oltre che per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è il prestigio della Pubblica Amministrazione, anche per il mezzo utilizzato per la loro commissione sicché i due reati possono concorrere quando l'illecito profitto sia conseguito attraverso le millanterie proprie del secondo reato e la predisposizione di falsi documenti o l'assunzione da parte degli agenti di false qualifiche pubbliche, che costituiscono artifici o raggiri propri della truffa. Sez. VI, sent. n. 11446 del 17-11-1994 (cc. del 10-05-1994), Nannerini (rv 200939). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode nell'esercizio del commercio Quando, nello svolgimento di un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita al minuto di prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, si effettui la sostituzione dell'etichetta originaria indicante la data di scadenza già superata, del prodotto con altra recante data diversa e successiva, si realizza il delitto di truffa e non quello di frode in commercio solo se tale condotta abbia apportato contributo causale all'acquisto. (Fattispecie nelle quali è stata ritenuta la sussistenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. dal momento in cui i giudici di merito avevano escluso che l'acquirente fosse stato tratto in inganno dalle diverse date di scadenza apposte sulle confezioni). Sez. VI, sent. n. 10739 del 18-10-1994 (cc. del 12-05-1994), Fara (rv 200166). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari Tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie truffa aggravata ai danni dell'A.I.M.A.) e quello previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo); anche prima della modifica di tale articolo ad opera dell'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea) e a maggior ragione dopo tale modifica, esiste un rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Ricorrerà pertanto l'ipotesi speciale quando il soggetto si sia limitato a esporre dati o notizie falsi, qualora invece sia ricorso ad ulteriori artifici e raggiri attraverso, per esempio, la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti (bolle di accompagnamento e fatture per operazioni inesistenti) dovrà rispondere del reato di truffa aggravata e, dopo l'introduzione nell'ordinamento dell'ipotesi di cui all'art. 640-bis cod. pen., di quest'ultimo reato. Sez. II, sent. n. 8208 del 20-07-1994 (cc. del 10-03-1994), Cazzetta (rv 199409). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nell'ipotesi di truffa ai danni dello Stato commessa da soggetto che, producendo un falso certificato di laurea, abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento e successivamente l'immissione in ruolo conseguentemente percependo, in costanza del rapporto, la regolare retribuzione, il reato perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni o per volontà del soggetto attivo o per iniziativa di quello passivo ed il momento consumativo coincide quindi con la cessazione dell'attività illecita; trattasi, invero, non di reato continuato, o permanente, ovvero ad effetti permanenti, bensì di reato a "consumazione prolungata", in cui l'azione dà luogo ad un evento che continua a prodursi nel tempo con la realizzazione degli illeciti profitti man mano maturati con altrui danno. (Alla stregua di tale principio la Corte ha escluso l'applicabilità dell'amnistia il cui termine di efficacia era scaduto in epoca antecedente all'interruzione delle riscossioni). Sez. II, sent. n. 6360 del 31-05-1994 (cc. del 09-05-1994), Cipriano (rv 198045). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ben può concorrere con quello di truffa, sia perché il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici è diverso, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Pertanto, il fatto dell'imprenditore che sottragga alla garanzia patrimoniale le entità economiche acquisite

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fraudolentemente al suo patrimonio integra un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta, ove sia dichiarato il fallimento. (Fattispecie relativa a contratto preliminare di vendita di un immobile da parte del presidente del Consiglio di amministrazione di una società successivamente dichiarata fallita, che si appropriava la somma ricevuta in acconto). Sez. V, sent. n. 2057 del 19-02-1994 (cc. del 15-12-1993), Lantieri (rv 197270). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono fra loro per le modalità delle azioni, poste in essere dall'agente, per cui si ha concussione quando l'abuso della qualità assume preminente incidenza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo all'ingiusta prestazione, che egli sa non dovuta, mentre si ha truffa aggravata quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, il quale viene convinto ad offrire una prestazione che egli crede dovuta. Sez. VI, sent. n. 1926 del 17-02-1994 (cc. del 16-11-1993), Piscitelli (rv 197259). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il reato di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale e quello di concussione, nella forma dell'induzione (per frode o per persuasione), si distinguono per le modalità dell'azione dell'agente nel senso che nella prima è necessario che l'induzione in errore avvenga con artifici o raggiri diretti ad ingenerare nel soggetto passivo la credenza di essere tenuto alla prestazione richiesta, mentre nella seconda l'induzione si ricollega essenzialmente all'abuso della qualità di pubblico ufficiale (o dei relativi poteri) e non è necessario che il consenso del privato sia carpito con inganno, bastando che il privato stesso, a causa del prepotere del pubblico ufficiale, si pieghi a dare (o a promettere). Sez. VI, sent. n. 1944 del 17-02-1994 (cc. del 24-11-1993), De Carolis (rv 197264). Cassazione Penale Soggetto passivo del reato Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto. Sez. II, sent. n. 10259 del 12-11-1993 (cc. del 13-07-1993), Cerello (rv 195869). Cassazione Penale Tentativo L'art. 49 cod. pen. richiede l'accertamento in concreto e con giudizio "ex ante" dell'idoneità dell'azione. Siffatto accertamento, in tema di falso ideologico, va riferito al significato ed al valore dell'atto di cui si tratta, e non alla verifica dell'effettiva realizzazione di un inganno, che non è elemento della fattispecie. (Ipotesi di falsa attestazione di un medico specialista di U.S.L. relativa alla propria presenza in ambulatorio in una certa data, nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante che un controllo amministrativo successivo abbia arrestato allo stadio del tentativo il concorrente delitto di truffa in danno dell'ente pubblico). Sez. V, sent. n. 9934 del 02-11-1993 (cc. del 22-10-1993), Amalfi (rv 196439). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Il provvedimento legislativo che ha disposto la trasformazione dell'E.N.E.L. in una società di diritto privato non ha introdotto una regolamentazione nuova e diversa da quella precedentemente esistente in ordine al regime di perseguibilità del reato di truffa aggravata né, trattandosi di tipica legge-provvedimento e quindi di atto sostanzialmente amministrativo, ha modificato la norma incriminatrice di cui all'art. 640 cod. pen.: la fattispecie penale è rimasta immutata, sia nei suoi elementi sostanziali che in quelli circostanziati (ivi compresa la circostanza aggravante del fatto commesso in danno di ente pubblico), sia, infine, nelle sue condizioni di procedibilità. Di conseguenza l'art. 15, primo comma, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 che ha operato la trasformazione suddetta non configura una successione di leggi penali e neppure di leggi processuali; ne deve essere pertanto esclusa una sua efficacia retroattiva come legge più favorevole al reo e, nulla essendo cambiato anche in ordine

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alla configurazione ed alla qualificazione giuridica dell'E.N.E.L. precedente alla privatizzazione, i fatti commessi in suo danno prima di tale momento sono stati compiuti in pregiudizio di un ente pubblico. Sez. II, sent. n. 9505 del 20-10-1993 (cc. del 21-09-1993), Cusimano (rv 195318). Cassazione Penale Perseguibilità Poiché la querela ha natura di istituto processuale e la sua disciplina attiene al processo, il principio regolatore della successione della legge nel tempo è quello del "tempus regit actum". Pertanto deve escludersi che sia necessaria la querela per la perseguibilità dei reati di truffa commessi in danno dell'Enel in ordine ai quali, prima della trasformazione dell'ente in società per azioni (disposta con D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359), era già iniziata l'azione penale. Sez. II, sent. n. 9505 del 20-10-1993 (cc. del 21-09-1993), Cusimano (rv 195317). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Il delitto di millantato credito, a differenza della truffa, è caratterizzato da un raggiro del tutto particolare, consistente nelle vanterie, esplicite o anche implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, senza che, peraltro, occorra che l'agente spenda il nome o indichi la specifica punizione di quest'ultimo, bastando che la parte offesa comprenda che il presunto referente del millantatore sia persona investita di dette funzioni. Sez. VI, sent. n. 8264 del 30-08-1993 (cc. del 17-06-1993), Tamborrino (rv 194975). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 L'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, cioè di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato, comprese le norme extrapenali che integrano la fattispecie incriminatrice. Esula quindi dall'istituto la successione di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice. L'art. 15, primo comma, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (misure urgenti per la finanza pubblica), che ha trasformato l'Enel da ente pubblico in società per azioni, è una tipica "legge provvedimento", cioè un atto sostanzialmente amministrativo sotto forma di legge, che non ha affatto modificato la norma incriminatrice della truffa. (Nella fattispecie, è stato stabilito che la truffa commessa in danno dell'Enel, nel momento in cui era ente pubblico, resta aggravata e perseguibile d'ufficio, anche se dopo il fatto l'Enel ha perso la qualità di ente pubblico). Sez. III, sent. n. 1009 del 21-07-1993 (ud. del 28-04-1993), Azzarito (rv 194356). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa. Sez. II, sent. n. 4011 del 26-04-1993 (cc. del 17-03-1993), Marcaccio (rv 193929). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore La mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l'"iter" formativo del contratto, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale. Sez. II, sent. n. 4011 del 26-04-1993 (cc. del 17-03-1993), Marcaccio (rv 193930). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno La produzione di un danno patrimoniale con cui si perfeziona il reato di truffa è, tra l'altro, ipotizzabile nella mancata aggiudicazione dei lavori da parte di altri concorrenti ad una gara di appalto. (Fattispecie

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relativa a turbata gara di appalto mediante manomissione dei plichi contenenti le offerte di ribasso ed induzione in errore del presidente della commissione designata per l'espletamento della gara). Sez. V, sent. n. 806 del 19-04-1993 (ud. del 08-03-1993), Arena (rv 194141). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, inframmezzate ad altre regolari, approfittando del rapporto di lavoro che induce a presumere la correttezza tra le parti, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art. 640 cod. pen., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa dall'esistenza di preventivi controlli, ben potendo, per l'elevato numero delle note presentate, sfuggire l'irregolarità di alcune. L'artificio è più evidente nei casi in cui gli scontrini presentati per il rimborso siano stati procurati in modo irregolare e non rappresentino una spesa effettiva. Sez. II, sent. n. 1658 del 23-02-1993 (cc. del 07-10-1992), Giulietti (rv 193760). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari La "esposizione di dati o notizie falsi", in cui si concreta l'azione tipica dell'autonoma figura di reato introdotta con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (indebito conseguimento di contributi o analoghe erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) costituisce un comportamento illecito che non comprende né assorbe ogni condotta riconducibile nella fattispecie delitto di truffa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso in cui veniva richiamato il principio di specialità, ed a ritenuta sussistenza di truffa aggravata commessa in danno dell'A.I.M.A., poiché era stata attivata una complessa attività fraudolenta che andava ben oltre l'esposizione di semplici dati e notizie false). Sez. II, sent. n. 1053 del 05-02-1993 (cc. del 06-11-1992), Sarno (rv 193497). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In tema di truffa sussiste l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, anche se il danno sia ricaduto, in concreto, su di una compagnia di assicurazioni, qualora il raggiro sia stato posto in essere direttamente nei confronti dell'ente pubblico, con la conseguenza che questo sia stato indotto in errore ed abbia subito un danno con l'esborso di un acconto corrisposto per un fatto illecito e senza trovare riscontro nella realizzazione di precise finalità pubbliche, cui fosse collegata la somma erogata. Sez. II, sent. n. 1050 del 05-02-1993 (cc. del 02-11-1992), Rimi (rv 193495). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore È configurabile la condotta del reato di truffa allorquando taluno dia falsamente assicurazione circa la sussistenza della licenza edilizia e della conformità ad essa delle opere realizzate, inducendo così la controparte a stipulare un contratto preliminare di vendita. (La Suprema Corte ha ritenuto che il bene trasferibile - consistente in un terreno con sovrastante fabbricato, in parte da realizzare - fosse difforme da quello promesso in vendita e che il danno, negato dal giudice di merito, andasse ravvisato quanto meno perché la sanatoria ottenuta dal promittente grazie al cosiddetto condono edilizio aveva escluso il portico, promesso col preliminare). Sez. II, sent. n. 2 del 05-01-1993 (cc. del 24-03-1992), Iachelli (rv 192922). Cassazione Penale Fattispecie: Sono penalmente leciti e non integrano il reato previsto dall'art. 23, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482, né altro da questo dipendente, la richiesta ed il conseguimento di un'occupazione, previo inserimento in una delle categorie di riservatari di cui al primo comma dell'art. 9 della legge cit., da parte di un invalido civile che svolga attività autonoma, purché lo stesso debba essere considerato disoccupato in quanto non sia vincolato da un rapporto di lavoro subordinato. Sez. V, sent. n. 9540 del 19-09-1992 (cc. del 10-07-1992), Tripano (rv 192261). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole

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l'esecuzione. (Nella specie, alle persone offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici o psichici, o del loro disagio esistenziale, ovvero un "miglioramento della mente" con una attività di "stimolazione del cervello", il tutto attraverso una "terapia", e non con l'adesione ad un credo religioso, terapia peraltro pagata, e in situazioni in cui si profilavano condotte costantemente fraudolente, con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico degli stessi, con correlativo profitto ingiusto quantomeno dell'organizzazione, o chiesa di Scientology, alla quale, a detta dei principali imputati, venivano versati proventi incassati dal Centro Dianetics). Sez. II, sent. n. 9520 del 16-09-1992 (cc. del 21-05-1992), Mucci (rv 192506). Cassazione Penale Amnistia:- D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 Nel caso in cui il delitto di truffa, così come contestato all'imputato, risulta aggravato solo ai sensi dell'art. 640, secondo comma, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 61, n. 7, cod. pen., il reato deve considerarsi estinto per amnistia in base all'art. 1, n. 4, del D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (che prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen.), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen. (danno patrimoniale di rilevante gravità ). Né può essere accolta la tesi secondo cui, essendo oggetto della truffa una somma ingente - nella specie, cento milioni di lire -, l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. risulta contestata in fatto, sicché a nulla rileva che non sia stata indicata nella imputazione la norma attinente alla circostanza. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché estinto il delitto di truffa per amnistia, la S.C. ha precisato che l'accertamento sulla rilevante gravità del danno patrimoniale è un accertamento di merito precluso al giudice di legittimità). Sez. V, sent. n. 8707 del 04-08-1992 (cc. del 24-06-1992), Maraviglia (rv 191933). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale La legge 7 agosto 1982 n. 516 non contiene alcuna norma che possa fare ritenere come reato la falsa affermazione, a scopo evasivo, nella dichiarazione dei redditi, che l'imposta dovuta è stata pagata mentre in realtà non è stata pagata. Non può dirsi, dunque, che alle norme contenute nella predetta legge sia riconducibile tale falsa dichiarazione, che rientra nell'astratta fattispecie prevista dall'art. 640 cod. pen., in quanto sia destinata al fraudolento risultato del non pagamento dell'imposta dovuta, sicché in tale fatto è ravvisabile il delitto di truffa, la cui applicabilità non è esclusa dalla predetta legge, la quale non è esaustiva di tutte le ipotesi di frode finalizzata all'evasione fiscale. (Nella specie, è stato ritenuto inapplicabile il principio di specialità, di cui all'art. 15 cod. pen.). Sez. II, sent. n. 7981 del 16-07-1992 (cc. del 26-03-1992), Belli (rv 191281). Cassazione Penale Tentativo In tema di patteggiamento, il giudice - che normalmente non è tenuto ad un'analitica motivazione per escludere l'esistenza di una delle cause di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. - non può tuttavia esimersi, quando la peculiarità del caso lo richieda, dall'obbligo di accertare, allo stato degli atti, se ricorrano gli elementi costitutivi del reato. (Nella fattispecie, era stato contestato il reato di truffa aggravata ad un impiegato di una U.S.L. che aveva fatto risultare la sua presenza in ufficio, assentandosi dallo stesso senza permesso o ragioni di servizio. La S.C. ha rilevato che nell'impugnata sentenza illegittimamente non era stato indicato quale artificio l'imputato avesse concretamente posto in essere per fare risultare la sua presenza in ufficio e non era stato accertato se fosse eventualmente configurabile l'ipotesi del tentativo di truffa anziché della truffa consumata). Sez. II, sent. n. 7841 del 08-07-1992 (cc. del 22-05-1992), Ruggeri (rv 191012). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo (nel caso di specie, un ente pubblico) assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo. Da qui l'ulteriore conseguenza che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione. Sez. V, sent. n. 7239 del 24-06-1992 (cc. del 30-03-1992), Tosolini (rv 190981).

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Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato In tema di rapporto di lavoro subordinato, sussiste una assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di amministratore della stessa, quando tale organo non è collegiale, posto che il cumulo nella stessa persona - o in due soli amministratori con firma congiunta - dei poteri di rappresentanza, direzione e disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione che contraddistingue il relativo rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso con cui gli imputati -, assolti perché il fatto non costituisce reato, per insussistenza del dolo, dal reato di concorso in truffa - artt. 110 e 640 cod. pen., capoverso, n. 1 - per avere indotto in errore i funzionari dell'I.N.P.S. facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato, chiedevano la formula piena). Sez. II, sent. n. 5523 del 12-05-1992 (cc. del 24-03-1992), Stefan (rv 190366). Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata Non vi è relazione tra la sentenza e l'accusa contestata, quando il fatto abbia subito una modifica negli elementi essenziali e fondamentali in modo da fargli perdere la sua originaria fisionomia, non essendo sufficiente un qualsiasi mutamento dei caratteri intrinseci ed estrinseci del reato, come quelli attinenti alla esecuzione del reato. Ne deriva che non sussiste violazione dell'art. 477 cod. proc. pen., quando venga contestata la truffa e ritenuta l'appropriazione indebita. Nel "fatto" della truffa sono infatti compresi sia l'estremo del conseguimento del possesso di una cosa da parte dell'agente, sia quello dell'appropriazione di essa. Sez. II, sent. n. 3325 del 23-03-1992 (cc. del 05-04-1991), Davolo (rv 190759). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Ai fini della configurazione della truffa in danno di un ente pubblico, prevista dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., con particolare riferimento all'istituto di credito, non assume valore dirimente la qualificazione dell'azienda creditizia come ente pubblico, in conseguenza di specifico riconoscimento formale in sede di classificazione giuridica stabilita dalla legge; occorre, invece, stabilire in concreto se l'ente adempie una funzione pubblicistica nella raccolta e nella gestione del risparmio, con riguardo all'oggettività del fatto delittuoso che integra la truffa. Ciò in quanto in alcuni settori, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, il legislatore riconosce all'impresa bancaria, che svolge - quale ente pubblico - una attività di carattere speciale, una funzione di tutela di interessi generali che meritano di essere privilegiati ed incrementati con determinate iniziative. Sez. II, sent. n. 2841 del 16-03-1992 (cc. del 20-11-1991), Guerrieri (rv 189488). Cassazione Penale Fattispecie: È ipotizzabile il reato di truffa continuata nel fatto della sistematica raccolta di risparmi con la promessa di utilità e interessi estranei alle concrete possibilità del mercato. Sez. I, sent. n. 220 del 28-02-1992 (ud. del 20-01-1992), Rossi (rv 189279). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa il profitto, costituente uno degli eventi consumativi del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore dell'agente quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni, quindi anche senza un aumento esteriore di ricchezza, analogamente al possibile atteggiarsi della "deminutio patrimonii" in senso economico, subita dal soggetto passivo, come danno emergente o come lucro cessante. Il carattere dell'ingiustizia è attribuito al profitto dal fatto di essere stato conseguito "sine iure", sì che l'arricchimento in cui esso si risolve risulta realizzato "sine causa", per l'assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi. Sez. VI, sent. n. 470 del 20-01-1992 (cc. del 07-11-1991), Cerciello (rv 188933). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato

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L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe, della propria condotta, e tuttavia accettate nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio; per cui è priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno. Sez. VI, sent. n. 470 del 20-01-1992 (cc. del 07-11-1991), Cerciello (rv 188934). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa, quando l'ente pubblico Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) viene indotto - mediante artifici e raggiri - ad erogare una o più rate di mutuo in mancanza dei corrispondenti investimenti, si verifica "ipso iure" il danno patrimoniale dell'istituto, che è appunto quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi istitutive dell'ente medesimo. In altri termini, il danno risulta qualificato dalle finalità pubblicistiche dell'istituto e, perciò, sorge allorché le stesse sono vanificate (come nel fatto delle elargizioni finanziarie - istituzionalmente finalizzate a promuovere ed a sostenere gli investimenti produttivi - che vengono, invece, deviate e distratte ad altri fini), prescindendo siffatto tipo di danno dal cosiddetto "lucro assente" e identificandosi soltanto con il "danno emergente" sorto al momento dell'elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che la circostanza dedotta dai ricorrenti, secondo cui gli stessi facevano poi lucrare l'istituto delle provvigioni e degli interessi anticipati, appare del tutto priva di rilievo ai fini del danno di cui all'art. 640 cod. pen. che - sotto il duplice profilo della erogazione indebita delle somme, nonché dell'ingiustificata diminuzione della garanzia - si era ormai compiutamente verificato). Sez. VI, sent. n. 12212 del 29-11-1991 (cc. del 30-09-1991), Frediani (rv 189323). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità dell'azione messa in opera dall'agente: deve ravvisarsi concussione quando l'abuso della qualità assuma preminente importanza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo all'ingiusta prestazione che egli sa non dovuta; deve ravvisarsi invece la truffa aggravata quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. Sez. VI, sent. n. 9832 del 20-09-1991 (cc. del 26-03-1991), Guglielmetti (rv 188405). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore L'artificio o il raggiro richiesto per la sussistenza del reato di truffa può consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, tanto più quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente. (Fattispecie in cui il venditore di un immobile aveva taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che tale immobile era libero da pesi e vincoli di sorta. La S.C., nell'affermare il principio predetto, ha precisato che la fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra penale come l'art. 1337 cod. civ., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede). Sez. II, sent. n. 9194 del 12-09-1991 (cc. del 19-04-1991), Salvalaio (rv 188183). Cassazione Penale Fattispecie: Il mutamento della destinazione d'uso di un edificio diversa da quella prevista nella relativa concessione edilizia non vale a configurare il delitto di truffa. (Nella fattispecie, si è anche precisato che l'anzidetto mutamento, realizzato attraverso solo atti negoziali e senza l'esecuzione di opere, non costituisce più il reato di cui all'art. 17, lett. a), della legge 28 febbraio 1977 n. 10, ma è soggetto unicamente alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1985 n. 47). Sez. II, sent. n. 8819 del 05-09-1991 (cc. del 23-01-1991), Podini (rv 188121). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- giuoco d'azzardo

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Il giuoco delle tre carte e quelli similari non realizzano di per sé il reato di truffa, ma tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del gioco ponga in essere un'attività ulteriore di carattere fraudolento, come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco, oppure si avvalga di "compari" che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all'ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un gioco al quale si può facilmente vincere. Sez. U., sent. n. 14 del 24-07-1991 (ud. del 18-06-1991), Gloria (rv 187863). Cassazione Penale Fattispecie: In tema di truffa contrattuale, allorché la parte civile deduca specifiche questioni sul contenuto del contratto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, il giudice di merito ha l'obbligo di procedere a tale esame, dandosi carico di determinare l'esatto contenuto del contratto e degli effetti che ne derivano, in applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia, e dando conto di detto accertamento con adeguata motivazione, la cui completezza e congruità può essere oggetto di controllo in sede di legittimità. (Fattispecie in tema di preliminare di vendita di appartamento, da edificare su suolo asseritamente di proprietà del promissario venditore, il cui diritto era subordinato al verificarsi di una serie di condizioni taciute al promissario acquirente e non valutate in modo adeguato dal giudice di merito). Sez. II, sent. n. 7461 del 12-07-1991 (cc. del 19-04-1991), Puleo (rv 187718). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- ricettazione Non è configurabile il concorso morale a posteriori, per adesione psicologica, al delitto di ricettazione già consumato da altri. Il concorso morale, invero, può precedere l'esecuzione del reato o determinarsi ed esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo ad ulteriore ricettazione sempre che concorra il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto, anche se solo potenziale, ma comunque reale, con la cosa, che comporti al minimo la disponibilità "nomine alieno" della cosa stessa. (Fattispecie di truffa commessa mediante consegna, in pagamento di merce, di vaglia bancari ricettati, della cui provenienza delittuosa sia stato reso edotto, prima della consegna di titoli da parte di altri concorrenti nella truffa, anche il soggetto assoldato per il trasporto della merce; quest'ultimo concorre nella truffa ma non nella ricettazione). Sez. II, sent. n. 5439 del 17-05-1991 (cc. del 19-06-1990), Cesarini (rv 187342). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- false comunicazioni sociali Il delitto di truffa, se il raggiro consiste nell'uso di un documento falso all'uopo precostituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito nel primo, trattandosi di due azioni distinte, che offendono beni giuridici diversi. (Nella specie, si è ritenuto il concorso della truffa e delitto di false comunicazioni sociali, quest'ultimo "sub specie" di falsità del prospetto di cui all'art. 18 del D.L. n. 95 del 1974, integrante l'artificio mediante il quale si consuma il primo delitto). Sez. V, sent. n. 3949 del 09-04-1991 (cc. del 28-02-1991), Cultrera (rv 186887). Cassazione Penale Fattispecie: È configurabile la truffa anche in danno di una società appartenente allo stesso gruppo al quale appartiene la società i cui organi l'abbiano posta in essere. Sez. V, sent. n. 3949 del 09-04-1991 (cc. del 28-02-1991), Cultrera (rv 186886). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato In tema di appropriazione di denaro della P.A. mediante falso, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il pubblico ufficiale viene in possesso del denaro di cui si appropria. Pertanto sussiste peculato quando l'agente fa proprio il denaro della P.A., di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artifizio o il raggiro o la falsa documentazione siano

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stati posti in essere non per entrare nel possesso del pubblico denaro ma per occultare la commissione dell'illecito. Sez. VI, sent. n. 2439 del 23-02-1991 (cc. del 19-09-1990), Morreale (rv 186548). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore, né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa. Sez. I, sent. n. 16264 del 07-12-1990 (cc. del 11-07-1990), Ricci (rv 185974). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Il delitto di cui all'art. 346 cod. pen. a differenza della truffa, è caratterizzato da un raggiro del tutto particolare, consistente nelle vanterie, esplicite o implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi. Sez. VI, sent. n. 13096 del 02-10-1990 (cc. del 23-05-1990), Pascale (rv 185457). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa consumata, ogni questione in ordine all'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto. (Nella specie, l'imputato sia era fatto assumere da un ente ospedaliero, affermando falsamente nella domanda di avere conseguito la laurea in medicina, titolo che però non aveva esibito e che non gli era stato materialmente richiesto. Ricorreva assumendo che il reato non era configurabile per la grave negligenza dell'ente, che non aveva esercitato alcun controllo o verifica. (La Corte ha invece statuito il principio di cui sopra). Sez. II, sent. n. 10833 del 27-07-1990 (cc. del 27-02-1990), Casella (rv 185014). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Nell'ipotesi in cui con falsi documenti si ottenga il rilascio di una concessione edilizia in contrasto con gli strumenti urbanistici, non è configurabile la truffa, quando il danno patrimoniale venga individuato soltanto nella lesione di interessi collettivi per l'ordinato assetto urbanistico, di cui il Comune è portatore. Sez. II, sent. n. 10758 del 27-07-1990 (cc. del 06-10-1989), Casasole (rv 185007). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno È configurabile il delitto di tentata truffa in danno dello Stato nell'ipotesi in cui un insegnante, inserito nelle graduatorie provinciali compilate dal Provveditorato, presenti domande di supplenza ai presidi di numerose scuole statali omettendo di specificare in ognuna di esse la completa elencazione delle altre domande (prescritta a pena di nullità dall'art. 15 dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1982), ponendosi in tal modo in condizione di conseguire l'ingiusto vantaggio di poter cumulare più nomine e di lasciare una supplenza per accettarne altra. Sez. II, sent. n. 9440 del 03-07-1990 (cc. del 01-06-1989), Gaglio D'Asaro (rv 184767). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile in quanto esteriorizzato dall'agente. Chi presenta all'incasso titoli di credito di pertinenza di un omonimo, ricevuti per errore, dà ad intendere, con ciò solo, di esserne il legittimo prenditore e pone in essere in tal modo un artificio ingannevole in danno dell'operatore bancario. Sez. II, sent. n. 9034 del 22-06-1990 (cc. del 16-02-1990), Capriati (rv 184688). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- ricettazione

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Per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. (Nella fattispecie, è stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 84 cod. pen. nel concorso dei reati di truffa e di ricettazione, aventi come elemento in comune il ricevimento di assegni bancari). Sez. II, sent. n. 7780 del 31-05-1990 (cc. del 15-02-1990), Ferrari (rv 184511). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. perché nel primo reato l'abuso della qualità di pubblico ufficiale o delle relative funzioni si atteggia, sulla determinazione della volontà del soggetto passivo, come causa esclusivamente determinante, mentre nella truffa ha valore marginale di mera occasione. Sez. VI, sent. n. 7080 del 18-05-1990 (cc. del 04-07-1989), Pellegrino (rv 184348). Cassazione Penale Fattispecie: È configurabile il delitto di truffa anche in caso d'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore del sinistro verificatosi, in quanto tale omissione - a meno che non sia dolosa - non comporta automaticamente la perdita della garanzia assicurativa, ma al più la riduzione, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., capoverso, del diritto all'indennità. Sez. I, sent. n. 6241 del 30-04-1990 (cc. del 02-04-1990), Sforza (rv 184186). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato In tema di causalità, l'obbligo giuridico rilevante a norma dell'art. 40 cod. pen., capoverso, può nascere da qualsiasi ramo del diritto e, quindi, anche dal diritto privato. L'art. 1759 cod. civ. postula un obbligo giuridico per il mediatore il quale, se è libero di iniziare o meno la sua attività, deve però osservare determinate regole tra cui quella della comunicazione alle parti in occasione della stipula del contratto di tutte quelle notizie che attengono "alla valutazione e alla sicurezza dell'affare" e che devono essere rese note al fine di consentire alle parti stesse di determinarsi con la necessaria consapevolezza. Il silenzio maliziosamente tenuto dal mediatore, che assuma efficienza causale nel processo di formazione della volontà della parte, indotta all'acquisto o comunque rassicurata dalla sua convenienza grazie a tale comportamento omissivo, integra la condotta di consapevole partecipazione al delitto di truffa. (Fattispecie: concorso in truffa in materia di compravendita di immobile dichiarato, contrariamente al vero, libero da ipoteche). Sez. II, sent. n. 5541 del 18-04-1990 (cc. del 23-06-1989), Della Torre (rv 184067). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- malversazione L'elemento differenziale tra la malversazione e la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. deve essere ravvisato nel diverso modo di situarsi, sul piano causale e cronologico, dell'azione posta in essere dal colpevole in relazione all'elemento del possesso riferito all'oggetto materiale dei due reati. Nella malversazione, il possesso deriva dalla ragione d'ufficio o di servizio e quindi preesiste all'illecita conversione del denaro o di altra cosa mobile in profitto proprio o altrui, mentre, nella truffa, consegue all'azione dell'agente e costituisce il risultato dell'azione. Sez. VI, sent. n. 5320 del 11-04-1990 (cc. del 26-10-1989), Damiani (rv 183996). Cassazione Penale Fattispecie: Nessuna norma impone al giudice penale, chiamato ad accertare un determinato reato - di cui l'imputato nega l'esistenza, richiamando in proprio favore un accertamento sanitario contenuto in atto pubblico -, di esperire una particolare procedura (dichiarazione di falso o altro) diretta a vanificare formalmente l'efficacia probatoria del documento esibito, prima di dare inizio all'istruttoria del caso utilizzando tutti i mezzi di verifica e le prove disponibili, non esclusa una consulenza tecnica collegiale avente come oggetto lo stesso accertamento eseguito in sede amministrativa per finalità diversa. (Fattispecie di truffa in danno dello Stato ad opera di un insegnante di scuola media, il quale aveva ottenuto congedi ed aspettative per

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motivi di salute, simulando, con certificazioni sanitarie, sintomatologie psichiche di tipo depressivo-ansioso-reattivo, pur svolgendo una proficua attività di commercialista). Sez. II, sent. n. 4640 del 03-04-1990 (cc. del 31-05-1988), Bressan (rv 183909). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ricorre il delitto di truffa anche quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire perché in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio I.A.C.P., della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza nella titolarità del rapporto di assegnazione). Sez. II, sent. n. 3685 del 16-03-1990 (cc. del 10-11-1989), Gagliano (rv 183709). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato L'impiegato dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura che attesti falsamente che un soggetto ha la qualità di affittuario, cioè di imprenditore agricolo, mentre costui in realtà è bracciante e colono, concorre, a titolo privato, nel tentativo di truffa posto in essere da quest'ultimo, al fine di conseguire, in base alla legge 27 dicembre 1977 n. 984, un contributo riservato agli imprenditori. Sez. II, sent. n. 3645 del 16-03-1990 (cc. del 06-04-1989), Mazzotta (rv 183704). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico. È pertanto irrilevante che gli artifizi ed i raggiri abbiano tratto in inganno un soggetto non legato all'ente predetto da un rapporto organico. E pertanto è configurabile il reato "de quo" nel comportamento di colui che, mediante ricette falsificate, abbia indotto in errore i farmacisti ottenendo l'erogazione di medicinali non dovuti, il cui costo, nell'attuale regime di "assistenza diretta", grava direttamente sull'istituto mutualistico. Sez. II, sent. n. 3646 del 16-03-1990 (cc. del 06-04-1989), Pini (rv 183705). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 2 Integra un'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, l'induzione alla sottoscrizione di abbonamento ad una rivista specializzata in materia tributaria, ottenuta ingenerando il timore, per quanto immaginario, di un accertamento fiscale in caso di rifiuto. Sez. II, sent. n. 3694 del 16-03-1990 (cc. del 01-12-1989), Risplendente (rv 183712). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Il delitto di peculato si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 61, n. 9, del codice penale, sotto il profilo del conseguimento della "res", in quanto nel primo il possesso del bene trova origine nella ragione di ufficio e preesiste all'illecita conversione in profitto dell'agente, mentre nella truffa l'acquisto del possesso consegue all'azione del colpevole, consistente nell'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Ne consegue che, quando gli artifici vengano posti in essere non per conseguire il possesso della "res" ma per occultarne l'illecito impossessamento, ovvero per assicurarsi l'impunità, sussiste il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata. (Fattispecie di impiegato postale che, dopo avere rilasciato regolare ricevuta per il versamento di danaro da parte di utenti - a titolo di pagamento di tassa di circolazione - falsificava i documenti interni facendo apparire come incassate somme inferiori a quelle versate, appropriandosi della differenza). Sez. VI, sent. n. 3039 del 03-03-1990 (cc. del 22-03-1989), Greco (rv 183538). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Nella truffa ai danni dello Stato, l'ingiusto profitto - inteso come realizzazione del possesso della cosa mobile o del danaro appartenente alla Pubblica Amministrazione - si realizza per mezzo di attività strumentali (artifizi o raggiri, inducenti taluno in errore), mentre nel peculato il possesso della cosa preesiste all'azione delittuosa volta alla sua appropriazione o distrazione e gli artifici (nella specie,

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falsificazioni documentali) sono attività accessorie intese a coprire l'appropriazione o la distrazione già portata ad effetto. Sez. VI, sent. n. 1426 del 01-02-1990 (cc. del 21-01-1989), Acconcia (rv 183173). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione La differenza tra il reato di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione non sta nell'effettiva sussistenza del male minacciato - immaginario nella truffa, concreto e realizzabile nell'estorsione - ma nella circostanza che nella truffa il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente od indirettamente da chi lo prospetta, di talché l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente, mentre nell'estorsione il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, sicché, l'offeso è posto nell'ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso condanna per tentata estorsione aggravata, l'imputato, che mediante una lettera e successiva telefonata aveva minacciato il sequestro di uno dei due figli della persona offesa se questa non avesse pagato 40 milioni di lire, aveva sostenuto che il fatto andava qualificato come tentativo di truffa aggravata, poiché non sarebbe esistito alcun progetto di rapimento). Sez. II, sent. n. 1074 del 30-01-1990 (cc. del 21-10-1988), Masci (rv 183145). Cassazione Penale Fattispecie: Configura il delitto di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, n. 1, e 61, nn. 9 e 11, cod. pen. il fatto del pubblico funzionario che abbandona il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto esserne al corrente, per compiere un'attività incompatibile, nell'orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la Pubblica Amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione. (Fattispecie di prestazione d'opera da parte di medico dipendente da Amministrazione comunale a favore di un laboratorio diagnostico privato in orari nei quali risultava in servizio presso il suo ufficio al Comune). Sez. II, sent. n. 1121 del 30-01-1990 (cc. del 17-02-1989), Puccio (rv 183150). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, qualora sia accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire se i mezzi usati siano, in astratto, genericamente idonei a trarre in errore, se in concreto essi si siano dimostrati idonei; l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (nella specie, relativa ad esposizione di disco contrassegno falsificato in un autoveicolo, ai competenti organi di controllo) non vale ad elidere la sussistenza del reato. Sez. II, sent. n. 297 del 15-01-1990 (cc. del 14-11-1989), Scarcelli (rv 183020). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- appropriazione indebita Allorché il dipendente di banca travalichi i limiti fissati dalle norme o dalle direttive che regolano gli affidamenti, pone in essere una condotta che rientra nella previsione dell'art. 646 cod. pen., senza pregiudizio dell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. ogni qualvolta, attraverso un comportamento fraudolento, il soggetto attivo abbia comunque procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto. Sez. I, sent. n. 2856 del 20-12-1989 (ud. del 13-11-1989), Cigolini (rv 182887). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 È aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, la truffa commessa in danno della Comunità economica europea. Sez. II, sent. n. 17337 del 18-12-1989 (cc. del 28-09-1988), Corleone (rv 182835). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa solo la grossolanità o incredibilità dell'artificio o del raggiro possono far dubitare dell'attitudine del mezzo impiegato ad indurre in errore, mentre la mancanza di diligenza nel controllo e

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nella verifica, da parte del soggetto passivo, sugli atti e sui documenti posti in essere dal soggetto attivo non esclude l'idoneità del mezzo in parola. Sez. VI, sent. n. 17202 del 07-12-1989 (cc. del 03-12-1988), Tucci (rv 182775). Cassazione Penale Perseguibilità Il delitto di truffa è perseguibile d'ufficio e non a querela allorché sia stata contestata la recidiva, che rientra tra le circostanze aggravanti soggettive. Sez. VI, sent. n. 16703 del 29-11-1989 (cc. del 14-07-1989), Bolognani (rv 182703). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno L'artificio ovvero il raggiro, da cui non sia derivato, o che, comunque, siano inidonei a cagionare, un danno ingiusto avente contenuto patrimoniale, non integrano il delitto di truffa. Ne deriva che l'illegittimo conseguimento di un ufficio da parte di un soggetto cui lo stesso non competa, ma che sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, può comportare l'annullamento del provvedimento con il quale venga conferito, ma non costituisce il reato di truffa. (Nella specie, si trattava di atti diretti all'illegittimo conseguimento dell'ufficio). Sez. V, sent. n. 16304 del 27-11-1989 (cc. del 20-09-1989), Pizzichetta (rv 182649). Cassazione Penale Tentativo Il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché dall'induzione in errore di un soggetto, mediante artifizi e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno; danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. Anche nel tentativo, quindi, gli atti devono essere, oltre che idonei, diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto con un corrispondente danno patrimoniale del soggetto passivo. Sez. V, sent. n. 16304 del 27-11-1989 (cc. del 20-09-1989), Pizzichetta (rv 182648). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Il delitto di truffa si distingue da quello di furto per il modo in cui l'agente realizza il profitto: nella truffa (art. 640 del codice penale) è la vittima, indotta in errore con artifici e raggiri, che fa sì che l'agente consegua il profitto; nel furto (art. 624 del codice penale) il profitto viene realizzato dall'impossessamento della cosa "invito domini", senza alcuna partecipazione di chi ne ha la signoria, nell'ininfluenza dell'uso di un qualsiasi mezzo fraudolento (art. 625, n. 2, del codice penale), ponendosi questo solo come strumento di cui l'agente si avvale per poter sottrarre la cosa al controllo di chi la detiene. Ne consegue che chiunque si impossessa di energia elettrica evitando, con qualsiasi mezzo, il controllo predisposto per misurarne il consumo commette furto e non già truffa. (Fattispecie di sottrazione di energia elettrica mediante artificiose manipolazioni sul misuratore installato dall'ente fornitore). Sez. IV, sent. n. 16210 del 22-11-1989 (cc. del 26-10-1988), La Greca (rv 182623). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il delitto di concussione per induzione mediante inganno si differenzia dalla truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale poiché nel primo l'abuso della funzione o della qualità di pubblico ufficiale assume, nel condizionamento della volontà della vittima, un ruolo determinante, mentre nel secondo ha soltanto valore accessorio. Sez. VI, sent. n. 15459 del 10-11-1989 (cc. del 26-04-1989), Leonardi (rv 182480). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Deve rispondere di truffa e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, l'utente che, immobilizzando o ritardando nel suo movimento, con un congegno, il disco rotante sito all'interno del contatore e collegato alle cifre numeriche indicanti il consumo, evitandone la registrazione, abbia sottratto all'ente erogatore un certo quantitativo di energia elettrica. Sez. II, sent. n. 13510 del 12-10-1989 (cc. del 12-05-1989), Iannone (rv 182241).

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore L'eventuale trascuratezza del soggetto passivo non esclude la configurabilità del reato di truffa allorquando egli sia incorso in errore in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dall'agente. Sez. II, sent. n. 12152 del 18-09-1989 (cc. del 09-02-1988), Fois (rv 182063). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, la certificazione prognostica di una malattia è idonea ad integrare l'estremo costitutivo dell'artificio pur se la falsa prognosi - trattandosi dell'espressione di un giudizio - non realizza il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). Sez. II, sent. n. 12255 del 18-09-1989 (cc. del 18-04-1989), Potestio (rv 182074). Cassazione Penale Fattispecie: Sussiste il delitto di truffa aggravata nel caso di buono contributo utilizzato - nella specie, da direttore dei lavori in fabbricato danneggiato dal sisma del 1980, da amministratore e titolare del buono contributo medesimo e dal titolare di impresa di lavori - destinando i fondi a lavori non autorizzati e per un importo non giustificato (vedi ordinanza 6 gennaio 1981 n. 80 del commissario Zamberletti). Né rilevano, ai fini dell'esclusione dell'ingiusto profitto del reato di cui all'art. 640 cod. pen., eventuali lavori diversi e di maggior costo, perché in materia vige il principio secondo cui il beneficiario del buono contributo, pena la decadenza, deve destinare i fondi ricevuti all'esatta esecuzione dei lavori ammessi a contributo. Sez. II, sent. n. 12264 del 18-09-1989 (cc. del 19-04-1989), Caccavale (rv 182080). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa - nella specie in danno dell'I.N.A.M. e dell'I.N.P.S. - realizzato attraverso la ricezione di indebite prestazioni maturate periodicamente deve ritenersi a consumazione prolungata e caratterizzato da unicità di azione e da un evento che continua a prodursi nel tempo. Pertanto, ai fini della concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., si deve aver riguardo al complessivo ammontare delle indennità indebitamente percepite e non a quello delle singole prestazioni. Sez. II, sent. n. 12319 del 18-09-1989 (cc. del 03-05-1989), Civallo (rv 182085). Cassazione Penale Fattispecie: Integra il reato di truffa la percezione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni da parte del lavoratore che ricavi contestualmente altro reddito di nuova attività lavorativa. Sez. II, sent. n. 11597 del 07-09-1989 (cc. del 28-02-1989), Turco (rv 181998). Cassazione Penale Fattispecie: In tema di truffa aggravata in danno di ente pubblico, la semplice iscrizione di un artigiano ad una seconda cooperativa di garanzia non può ritenersi atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere tale delitto, qualora sia accertato, in linea di fatto, che il prevenuto abbia duplicato l'iscrizione in buona fede e che a ciò non sia seguito il versamento di alcun contributo da parte dell'ente pubblico regionale in favore della seconda cooperativa, né del consorzio cui essa faccia parte. (Fattispecie articolata sulla circostanza che l'ente regionale, per sua legge, largiva un contributo pecuniario - a fondo perduto - in accrescimento al capitale sociale, costituente fondo di garanzia, di ciascuna cooperativa artigiana - nonché, in aggiunta, del relativo consorzio di raggruppamento - per ogni socio iscritto; tale complessivo capitale garantiva il rimborso della parte a mutuo dei finanziamenti regionali in favore degli imprenditori artigiani cooperanti. Ne conseguiva che maggiore risultava il capitale fondo di garanzia, maggiori erano le possibilità di ottenere finanziamenti con mutuo a tasso agevolato. La legge regionale vietava l'iscrizione a più cooperative di garanzia, per scongiurare fittizi accrescimenti del capitale di garanzia e plurimi esborsi di pubblico danaro, che avrebbero consentito l'illecita acquisizione di ulteriori - maggiori - finanziamenti. Nel caso di specie sembra che il giudice del merito abbia accertato che i contributi regionali, rapportati all'ulteriore iscrizione dell'imputato - a una seconda cooperativa di

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garanzia, pur'essa consorziata -, non fossero stati ancora versati, di talché la semplice - seconda - iscrizione fu giudicata atto di per sé inidoneo ad integrare il tentativo del reato contestato). Sez. II, sent. n. 11695 del 07-09-1989 (cc. del 05-03-1989), Casio (rv 182008). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ha carattere di impresa privata indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. Tale principio esclude che gli impiegati degli enti pubblici i quali svolgono siffatta attività rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, ma non incide sulla natura pubblica dell'ente. Ne deriva che è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, nell'ipotesi di truffa consumata in danno di istituto di credito con qualifica di ente pubblico. Sez. II, sent. n. 11789 del 07-09-1989 (cc. del 05-04-1989), Fanesi (rv 182011). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- appropriazione indebita Deve ravvisarsi il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e non già quello di truffa quando l'artificio o il raggiro non risultino necessari all'appropriazione. (Nella fattispecie, essendo state contestate ad un cassiere di banca continuate appropriazioni di denaro dalla cassa cui era preposto, è stato ritenuto che, avendo l'imputato, per l'espletamento della sua funzione, la materiale disponibilità del denaro, non aveva necessità di ricorrere ad artifici o raggiri per appropriarsene. L'ulteriore attività commessa dall'imputato, come l'emissione di assegni all'ordine di apparenti prenditori con false girate di costoro, era volta, secondo questa Corte, a costruire una falsa documentazione allo scopo di giustificare le differenze di cassa e, pertanto, allo scopo di occultare le appropriazioni di denaro, tanto è vero che, se tali artifizi si fossero rivelati inidonei per occultare ai quotidiani riscontri le appropriazioni, queste avrebbero dovuto ritenersi comunque consumate e penalmente perseguibili). Sez. VI, sent. n. 10397 del 14-07-1989 (cc. del 29-04-1989), Longo (rv 181845). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, è insufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, mentre è necessaria la sussistenza di un "quid pluris" e cioè di un'ulteriore attività, di un particolare accorgimento o di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico. Ne consegue che non commette il reato "de quo" colui il quale, iscrivendosi a due cooperative artigiane, contravvenendo così a quanto consentito dall'art. 8 del D.M. 12 maggio 1959, chieda ed ottenga due successivi mutui agevolati con relativo ingiusto profitto per sé e per le cooperative in danno dell'ente Regione cui si è rivolto, essendo insufficiente a tal fine sotto il profilo oggettivo la duplice iscrizione (peraltro non contemporanea ma successiva) né sotto quello soggettivo la mendace dichiarazione dell'imputato di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale. Sez. II, sent. n. 9331 del 05-07-1989 (cc. del 16-03-1989), Di Palo (rv 181746). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Risponde di truffa aggravata e non già di furto colui che altera il contatore, poiché tale apparecchio non ha la funzione di trasferire energia elettrica, bensì quella di determinarne il consumo. Sez. I, sent. n. 1328 del 08-06-1989 (ud. del 10-05-1989), Braconi (rv 181506). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsa attribuzione di lavori altrui Le ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475 (concernente chi procuri o presenti lavori non propri del candidato a concorso per accedere ad un pubblico impiego) sono da ritenersi speciali rispetto al tentativo di truffa, come è dimostrato dalla circostanza che è previsto da tali norme un aggravamento di pena se l'intervento venga conseguito. Sez. I, sent. n. 1209 del 30-05-1989 (ud. del 02-05-1989), Conflitto (rv 181459). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto

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Ricorre il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, e non già quello di furto aggravato, nel fatto di colui che, manomettendo il contatore dell'energia elettrica, trae in inganno i letturisti dell'Enel, assicurandosi il profitto della mancata registrazione dell'energia consumata. Sez. I, sent. n. 1102 del 30-05-1989 (ud. del 21-04-1989), Mennello (rv 181450). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In tema di truffa, la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, sussiste anche quando l'ente pubblico abbia subito una diminuzione patrimoniale, ma il danno sia stato in definitiva sopportato da un privato. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della truffa aggravata e non di quella semplice ravvisata dal giudice istruttore sul rilievo che l'I.N.P.S. non aveva patito alcun danno per intervenuto rimborso da parte dell'assicurazione). Sez. I, sent. n. 699 del 17-04-1989 (ud. del 15-03-1989), Lupi (rv 181068). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti È configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa. Sez. II, sent. n. 4701 del 05-04-1989 (cc. del 16-12-1988), Piazza (rv 180937). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nella truffa in danno di ente pubblico realizzata mediante iscrizione in appositi elenchi ottenuta fraudolentemente con conseguente erogazione di somme di danaro corrisposte in più riprese, il reato si consuma non già con l'iscrizione predetta, ma con la riscossione della prima erogazione di danaro. Sez. I, sent. n. 703 del 04-04-1989 (ud. del 15-03-1989), Giusti (rv 180934). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Non sussiste il delitto di truffa, bensì quello di estorsione allorquando il colpevole incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, sicché la persona offesa sia posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato. Sez. II, sent. n. 3956 del 20-03-1989 (cc. del 14-06-1988), Pantullo (rv 180821). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Perché possa configurarsi l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 640 cod. pen. deve sussistere una conseguenzialità logica e cronologica tra l'attività di artificio e raggiro, l'induzione in errore e il conseguimento del profitto sicché l'azione posta in essere dall'agente, realizzi lo scopo attraverso l'attività volontaria e cosciente del soggetto passivo, determinata dall'errore in cui questi è caduto. Nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, invece, l'azione delittuosa prescinde dall'induzione in errore del soggetto passivo e tende all'impossessamento della cosa altrui ponendo in essere ed utilizzando un qualsiasi mezzo che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia della cosa propria e creando, così, una situazione di fatto che agevoli la commissione del reato. Ne consegue che commette furto aggravato dal mezzo fraudolento e non truffa il soggetto che esibendo la contromarca ad una guardarobiera di una discoteca (contromarca che aveva casualmente rinvenuto) si faccia consegnare dalla stessa gli indumenti presso questa depositati. Sez. II, sent. n. 1807 del 08-02-1989 (cc. del 07-11-1988), Tappeiner (rv 180402). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità nummarie In tema di falso nummario i reati di cui agli artt. 458 e 640 cod. pen. concorrono materialmente tra loro. Sez. II, sent. n. 12254 del 13-12-1988 (cc. del 14-11-1988), Galbussera (rv 179902). Cassazione Penale

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Concorso con altri reati:- frode fiscale Per i reati di truffa e di frode fiscale, non sussistendo l'identità del bene giuridico, non è configurabile il rapporto di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., per cui i reati concorrono materialmente tra loro. Sez. II, sent. n. 12251 del 13-12-1988 (cc. del 31-10-1988), Vesentini (rv 179900). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti La truffa concorre con il reato di falso, quando la falsificazione sia preordinata ed usata come mezzo per la consumazione della truffa stessa. Sez. II, sent. n. 10962 del 14-11-1988 (cc. del 23-02-1988), Vattermoli (rv 179691). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Il conseguimento illecito dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è idoneo a cagionare al Comune del luogo in cui l'alloggio stesso si trova un danno civilisticamente apprezzabile, consistente sia nella lesione dell'interesse generale - del quale l'ente autarchico territoriale è portatore e custode - ad una perfetta conduzione del patrimonio pubblico, sia nel pregiudizio all'interesse di una corretta gestione sociale di tale patrimonio, sia nel diritto al recupero delle spese sopportate dalla P.A. prima per l'assegnazione non legittima e dopo per la revoca di tale assegnazione. Ne deriva che nel procedimento per truffa a carico di persona risultata assegnataria, grazie ad artifici e raggiri, di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Comune della località in cui si trova l'alloggio è legittimato a costituirsi parte civile. Sez. II, sent. n. 10958 del 14-11-1988 (cc. del 18-02-1988), Ghiottone (rv 179685). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa attiene al modo con il quale l'agente ha acquisito il possesso (inteso non già come detenzione materiale ma come disponibilità giuridica) del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato. Ne deriva che ricorre il primo quando tale possesso sia stato conseguito legittimamente per ragioni d'ufficio, mentre vi è truffa quando il responsabile si sia procurato il possesso mediante artifici o raggiri. Non assume, invece, alcun rilievo la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa o distrattiva e cioè il fatto che quest'ultima sia stata resa possibile dalla prima, poiché, in tal caso, l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale tale condotta è stata posta in essere e quindi resta assorbita nel delitto di peculato. Sez. VI, sent. n. 10680 del 31-10-1988 (cc. del 21-09-1988), Barone (rv 179604). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Ai fini della configurabilità del peculato il possesso cosiddetto mediato del denaro o del bene pubblico può far capo contemporaneamente anche a più soggetti, qualora la normativa interna dell'ente pubblico preveda che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale o venga posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente medesimo. In tal caso, se uno solo di tali compossessori mediati compie illegalmente la sua parte di competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilità esclusiva della cosa è configurabile il delitto di peculato e non già quello di truffa, non assumendo alcun rilievo in contrario che la condotta appropriatrice o distrattiva abbia contestualmente spogliato gli altri organi dei loro poteri sulla cosa o sia stata posta in essere con l'inganno. Sez. VI, sent. n. 10680 del 31-10-1988 (cc. del 21-09-1988), Barone (rv 179605). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (controllo degli aiuti comunitari) è stato introdotto al fine di non lasciare impunite condotte che, seppur fraudolentemente predisposte per il conseguimento di illeciti risultati, potessero sfuggire, non presentando le connotazioni dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 640 cod. pen., alla repressione penale e lasciare, quindi, impunite attività comunque incidenti sulla corretta ed ordinata gestione degli aiuti comunitari. Ne consegue che la norma penale speciale è applicabile solo in ordine a quelle condotte fraudolente che non presentavano gli estremi degli artifici e dei raggiri e che non possono, pertanto, essere sussunte nel paradigma del reato di truffa. Sez. II, sent. n. 10230 del 19-10-1988 (cc. del 13-06-1988), Fani (rv 179464).

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Cassazione Penale Differenze da altri reati:- rapina Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale, e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore. Si ha rapina mediante minaccia, invece, quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o d'incorrere nel danno minacciato. Sez. II, sent. n. 10182 del 19-10-1988 (cc. del 16-05-1988), Manunta (rv 179447). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il danno e il profitto nei reati contro il patrimonio non possono ritenersi realizzati nel momento in cui si costituisce il rapporto obbligatorio, ma solo quando il detto rapporto produce i suoi effetti concreti e la mera possibilità si risolve in effettivo danno e profitto. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la truffa, commessa acquistando beni in corrispettivo dei quali venivano rilasciate tratte autorizzate, si sia consumata nel momento in cui non erano stati onorati gli impegni alle relative scadenze). Sez. II, sent. n. 9738 del 07-10-1988 (cc. del 11-01-1988), Rotondi (rv 179346). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa contrattuale il reato è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno. Sez. II, sent. n. 9323 del 21-09-1988 (cc. del 20-01-1988), Rosi (rv 179203). Cassazione Penale Fattispecie: La norma tributaria che sanziona, con la "soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata a anno", il pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta per effetto della iscrizione nei pubblici registri (prima per effetto della circolazione) dei veicoli a motore non si pone in rapporto di specialità rispetto alla truffa mediante contraffazione del disco contrassegno di autoveicolo. Invero, diversi sono i fatti previsti e sanzionati nelle due fattispecie legali: l'art. 640 cod. pen. punisce l'induzione di altri in errore, mediante artifici o raggiri, dalla quale derivi il procacciamento di un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma tributaria prescinde da qualsiasi artificio o raggiro, da qualsiasi induzione in errore, e sanziona il mancato pagamento della tassa o il pagamento di una tassa inferiore a quella dovuta per il solo effetto del possesso del veicolo. Né l'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha esteso il principio di specialità, si riferisce alle soprattasse previste per le violazioni tributarie, poiché esse rimangono escluse dal suo ambito. Sez. V, sent. n. 9271 del 15-09-1988 (cc. del 01-07-1988), Favelli (rv 179183). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso può essere anche mediato e può far capo congiuntamente a più di un pubblico ufficiale, qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. Sicché risponde di peculato e non di truffa il pubblico ufficiale che, avendo insieme con altri il possesso del pubblico danaro, compia la parte dell'atto dispositivo di sua competenza e così consegue attraverso i concorrenti atti di disposizione degli altri compossessori, la disponibilità del danaro. Sez. VI, sent. n. 8116 del 18-07-1988 (cc. del 26-01-1988), Barberis (rv 178877). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Nei rapporti tra datore di lavoro ed I.N.P.S., per l'integrazione salariale a carico del primo, in virtù della legge n. 164 del 1975, il diritto dello stesso datore di lavoro al rimborso (ponendo eventualmente le somme versate a conguaglio) presuppone che le somme a tale titolo dovute siano versate ai dipendenti.

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Si tratta di disposizioni normative che costituiscono il presupposto di leggi penali, per cui inserendosi nel precetto penale su di esse non può essere invocato come scriminante l'errore. (Fattispecie in tema di truffa). Sez. II, sent. n. 7385 del 30-06-1988 (cc. del 22-02-1988), Pregni (rv 178727). Cassazione Penale Fattispecie: La falsificazione della ricevuta di pagamento della tassa di circolazione (integrante l'ipotesi di falsità in atto pubblico) non trasforma in truffa l'omesso pagamento del tributo neppure se la falsificazione sia strumentalmente predisposta a far circolare un'autovettura senza aver pagato la relativa tassa. Ciò in quanto la falsificazione non è stata attuata per conseguire un profitto, ma per celare il conseguimento di un profitto che si è già conseguito. Sez. II, sent. n. 7511 del 30-06-1988 (cc. del 30-06-1988), Riccucci (rv 178740). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In seguito alla entrata in vigore della legge 5 marzo 1985, n. 74 recante delega al governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/80 in materia creditizia, e del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 avente ad oggetto l'attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del consiglio delle comunità europee n. 77/80 in materia creditizia in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74, va esclusa la configurabilità come servizio pubblico dell'attività creditizia. Pertanto, la distrazione a favore di un terzo di notevole quantità di danaro appartenente alla banca ed attuata mediante l'accredito, senza la clausola "salvo buon fine", di assegni privi di copertura e presentati all'incasso, può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. qualora sussistano, oltre all'atto di disposizione patrimoniale, artifici e raggiri consistenti nel trarre in inganno gli organi esecutivi dell'ente deputati, o comunque interessati allo svolgimento di tali operazioni, e nel nascondere agli organi deliberativi il passivo formatosi sul conto del beneficiario della distrazione. Per effetto della citata modifica legislativa anche le situazioni periodiche che le banche sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia a norma degli artt. 31 e 32 R.D. 12 marzo 1936, n. 375 contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, hanno perduto ogni connotazione pubblicistica, con la conseguente impossibilità di configurare come reati i falsi ideologici eventualmente consumati. Sez. VI, sent. n. 6794 del 07-06-1988 (ud. del 27-04-1988), Sandri (rv 178552). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- corruzione I reati di corruzione e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune la qualità del soggetto passivo e l'abuso da parte di questi della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che, nella corruzione colui che dà o promette non è vittima di un errore ed agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della Pubblica Amministrazione; nella truffa, invece, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. Integra perciò il reato di corruzione e non quello di truffa la condotta del pubblico ufficiale che riceve una somma di danaro per un atto contrario ai doveri di ufficio consegnatagli spontaneamente e non in conseguenza di artifici e raggiri. Sez. VI, sent. n. 6357 del 27-05-1988 (cc. del 02-02-1988), Simone (rv 178464). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- fraudolenta distruzione della cosa propria L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 cod. pen. si differenzia da quella di cui all'art. 640 cod. pen.; sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto che la connota: "fine di conseguire... il prezzo di un'assicurazione contro infortuni"; sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramente od occultamento di cose proprie. Sez. I, sent. n. 5785 del 10-05-1988 (cc. del 03-12-1987), Buondonno (rv 178376). Cassazione Penale Fattispecie: Gli accertamenti di carattere amministrativo, anche se trasfusi in provvedimenti amministrativi definitivi ed inoppugnabili e recepiti nel processo penale, non hanno efficacia vincolante per il giudice penale. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di truffa ai danni d'istituto previdenziale per simulazione del

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rapporto di lavoro, va escluso qualsiasi rilievo al provvedimento di cancellazione dell'imputato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ancorché l'interessato non abbia proposto ricorso. D'altra parte, l'accertamento della insussistenza del rapporto di lavoro necessario per la configurazione dell'indicato reato va condotto con riferimento ai criteri dettati dal codice civile per la qualificazione di un determinato rapporto come rapporto di lavoro. Sul piano probatorio, la confessione resa nel giudizio penale, qualora sia ritenuta sufficiente ai fini dell'esclusione del rapporto, ha effetto soltanto per l'affermazione della responsabilità penale, mentre può assumere valore di piena prova contro l'imputato ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. limitatamente agli effetti civili, nel caso in cui vi sia stata costituzione di parte civile. Sez. II, sent. n. 5622 del 07-05-1988 (cc. del 07-01-1988), Cavallo (rv 178348). Cassazione Penale Fattispecie: La qualificazione di atti di natura privatistica, riconosciuta alle operazioni di mera gestione economica degli istituti di credito e/o di risparmio per effetto della direttiva C.E.E. n. 77/780 e del D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, esclude che i dipendenti dei predetti enti - ancorché eretti in enti pubblici - possano rispondere di peculato - ed, occorrendo, di malversazione - per attività strettamente legate alla richiamata gestione. Tale conclusione, peraltro, non comporta che si possa considerare penalmente irrilevante qualsiasi comportamento che si realizzi, da un lato, con la messa a disposizione del terzo di denaro appartenente all'impresa bancaria e, dall'altro, con la sua effettiva utilizzazione da parte del terzo. Sicché, ove messa a disposizione del denaro e sua utilizzazione non coincidano con le finalità proprie di gestione del credito e del risparmio e si esce, pertanto, dal campo delle "attività a rischio" o da quello delle mere irregolarità, sussisteranno gli specifici reati contro il patrimonio - e gli altri ai medesimi eventualmente collegati - ogniqualvolta le condotte in concreto accertate siano il frutto di un accordo tra il dipendente bancario ed il terzo, posto in essere in danno dell'istituto, e ciò indipendentemente dalle concrete modalità di esecuzione che possono anche consistere nell'uso fraudolento dello strumento dell'affidamento bancario. Sez. VI, sent. n. 5546 del 06-05-1988 (cc. del 27-04-1988), Campitiello (rv 178336). Cassazione Penale Fattispecie: Agli amministratori, sindaci e impiegati degli istituti bancari non può essere riconosciuta la qualifica di pubblici funzionari o di incaricati di pubblico servizio in quanto esercitano, per ciò che attiene alla gestione dell'impresa, funzioni imprenditoriali di natura esclusivamente privata. Pertanto, nel fatto delittuoso ascritto a tali soggetti e qualificato come malversazione, va ravvisato, data la mancanza del requisito soggettivo della qualità di pubblico ufficiale, il reato di truffa aggravata. Sez. VI, sent. n. 5245 del 30-04-1988 (cc. del 29-09-1987), Rossato (rv 178259). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La truffa consumata in danno di istituto bancario che rientri fra gli enti pubblici deve essere considerata aggravata in base all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Tale disposizione di legge non collega la circostanza aggravante all'aspetto oggettivo del tipo di attività, pubblica o privata, esercitata, bensì unicamente alla qualifica pubblica del soggetto passivo che rimane danneggiato. Sez. I, sent. n. 640 del 30-03-1988 (ud. del 26-02-1988), Maturi (rv 178018). Cassazione Penale Fattispecie: Il reato di truffa presuppone la sussistenza di un rapporto patrimoniale tra il soggetto attivo e quello passivo. Di conseguenza l'azione tesa ad evitare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte dello Stato non rientra nello schema giuridico di cui all'art. 640 cod. pen. per l'assenza assoluta, al momento dell'azione, di un rapporto patrimoniale in atto. Sez. V, sent. n. 3625 del 21-03-1988 (cc. del 17-12-1987), Safio (rv 177935). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode fiscale In materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte (nella specie, I.V.A., Invim e di registro), non costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 del codice penale la ravvisabilità del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora dalla

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dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle particolari modalità esecutive dell'evasione fiscale. Sez. II, sent. n. 1233 del 30-01-1988 (cc. del 23-06-1987), Agostini (rv 177503). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Sussiste il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, quando l'agente consegna il profitto rappresentando una situazione di pericolo che ingeneri nel soggetto passivo il timore che il male minacciato sia certo e che provenga dall'agente stesso o da persona a lui collegata, realizzandosi invece il secondo reato quando il pericolo sia prospettato come soltanto eventuale e possibile, senza il concorso della volontà di colui che lo rappresenta. Sez. II, sent. n. 1080 del 30-01-1988 (cc. del 21-04-1987), Valiante (rv 177496). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore La questione relativa all'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro, di cui all'art. 640 cod. pen., a sorprendere la buona fede del terzo può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore. In tale ipotesi l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella fattispecie, l'ingiusto profitto era stato raggiunto per il mancato pagamento, da parte di un contribuente, di imposte Invim, I.V.A. e di registro, con danno per lo Stato). Sez. II, sent. n. 1233 del 30-01-1988 (cc. del 23-06-1987), Agostoni (rv 177504). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dello Stato, la scarsa diligenza o la mancanza di controllo e di verifica da parte dei pubblici funzionari dell'operato illegittimo del contribuente evasore non escludono l'idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare la Pubblica Amministrazione. Sez. II, sent. n. 1233 del 30-01-1988 (cc. del 23-06-1987), Agostoni (rv 177505). Cassazione Penale Fattispecie: L'erogazione di denaro a favore di terzi ad opera di dipendenti di enti creditizi non pubblici, mediante lo strumento dell'apertura di credito, è irrilevante penalmente solo nell'ipotesi di mera irregolarità dell'operazione, mentre può dar luogo a specifiche figure criminose (quali ad esempio falsi o truffe) qualora le condotte rivolte all'erogazione delle somme stesse rivestano le caratteristiche proprie di determinati reati. Sez. VI, sent. n. 3442 del 18-01-1988 (ud. del 21-12-1987), Surace (rv 177415). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nel delitto di peculato per distrazione - così come nelle ipotesi di truffa e di appropriazione indebita - il luogo del commesso reato è quello in cui si realizza in concreto il profitto - pertanto ove le ipotesi criminose vengano commesse utilizzando lo schema delle aperture di credito o affidamenti bancari, il luogo del commesso delitto è quello in cui le somme sono state effettivamente erogate e utilizzate dal terzo e non quello, eventualmente diverso, in cui sia stata deliberata la concessione del "fido". Sez. VI, sent. n. 3441 del 18-01-1988 (ud. del 21-12-1987), Sapio (rv 177414). Cassazione Penale Fattispecie: Sussistono solo violazioni di natura edilizia, e non il delitto di truffa per falsa rappresentazione del tipo di costruzione da realizzare e conseguimento di un ingiusto profitto, con danno del Comune, per omesso pagamento dei maggiori oneri di urbanizzazione, nel caso in cui, ottenuta dal Sindaco concessione edilizia per la realizzazione di fabbricato rurale in zona destinata solo a costruzioni di tipo rurale, sia stata realizzata una costruzione ad uso abitativo. Infatti, non è ipotizzabile per il Comune alcun danno, elemento essenziale del reato di truffa, arrecato dal pagamento dei contributi di urbanizzazione rapportati al tipo di costruzione rurale per la quale sia stata rilasciata la concessione, in quanto il Comune medesimo mai avrebbe potuto riscuotere i maggiori contributi relativi alle costruzioni di civile abitazione, non essendo consentite nella zona costruzioni di tipo abitativo.

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Sez. II, sent. n. 471 del 16-01-1988 (cc. del 01-06-1987), Rapisardi (rv 177406). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il momento consumativo del delitto di truffa, quando l'oggetto della stessa è costituito da un titolo di credito, si realizza nel momento e nel luogo in cui attraverso la riscossione si verifica l'effettivo illecito arricchimento patrimoniale dell'agente. Sez. I, sent. n. 3239 del 28-10-1987 (ud. del 17-07-1987), Boccardi (rv 176910). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Il reato di cui all'art. 16, terzo comma, del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 si realizza con la percezione del trattamento di cassa integrazione conseguita attraverso dichiarazioni false o altri atti fraudolenti "salvo che il fatto costituisca reato più grave". Se ne deduce, quindi, che per la sussistenza del più grave delitto di truffa è richiesta un'attività ulteriore rispetto al comportamento già indicato per conseguire l'integrazione, e pertanto è necessaria, rispetto alle previsioni della legge speciale, l'adozione di un particolare accorgimento, una speciale astuzia, cioè di un "quid pluris" rispetto al mendacio delle dichiarazioni, capace di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. Sez. III, sent. n. 11186 del 26-10-1987 (cc. del 07-04-1987), Corrado (rv 176897). Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata Ai fini dell'applicazione dell'art. 477 cod. proc. pen., il divieto d'immutazione dell'accusa, che la legge commina a pena di nullità, deve essere inteso in senso non rigorosamente formale, mentre il fatto deve essere interpretato nel suo significato naturalistico, che costituisce la sostanza dell'imputazione. Di conseguenza, poiché il reato di appropriazione indebita è di minore gravità rispetto al reato di truffa, è rituale la diversa definizione del fatto, da truffa ad appropriazione indebita. Sez. II, sent. n. 10096 del 28-09-1987 (cc. del 10-02-1987), Saracino (rv 176733). Cassazione Penale Fattispecie: La valutazione volta ad accertare se una disposizione di legge sopravvenuta sia più favorevole rispetto a quella preesistente deve essere fatta in concreto e non in astratto, specialmente quando la nuova norma, per il suo contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa in vigore al tempo del commesso reato, ma fa dipendere tale risultato eventuale da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice e dalla verifica di tali presupposti. (Nella specie, non è stata ritenuta più favorevole la disposizione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 dicembre 1986 n. 898, in quanto, per le concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena della reclusione per il ritenuto reato di truffa in danno dell'A.I.M.A. era uguale a quella detentiva prevista per il suddetto delitto di cui al menzionato articolo di legge). Sez. II, sent. n. 9816 del 10-09-1987 (cc. del 10-04-1987), Zaccaria (rv 176654). Cassazione Penale Fattispecie: Nel caso di falsificazione della ricevuta e dell'attestazione di versamento della tassa di circolazione - e di colpevolezza, quindi, per i relativi reati - l'ancora temporalmente valido precedente pagamento dell'importo della stessa tassa di circolazione esclude la sussistenza del concorrente reato di truffa per la mancanza dell'evento, cioè dell'ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza di condanna, la S.C. ha ritenuto che l'imputato non avesse realizzato il reato di truffa poiché quando compì il falso e allorché fu sorpreso a circolare la sua autovettura era munita di bollo di circolazione scaduto, con validità prorogata per legge e quindi in quel momento veniva a mancare qualsiasi profitto per l'imputato medesimo e qualsiasi danno per l'Erario). Sez. V, sent. n. 9579 del 04-09-1987 (cc. del 07-04-1987), Zuccariello (rv 176628). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- indebito conseguimento di contributi comunitari Il reato di indebito conseguimento di contributi o analoghe erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - mediante esposizione di dati o notizie false - è figura speciale nei

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confronti della truffa, di cui ripete tutte le modalità esecutive della condotta e degli eventi naturalistici, specificando da un lato gli artifici e raggiri e dall'altro la qualifica comunitaria dell'ente destinatario. Sez. III, sent. n. 2528 del 26-08-1987 (ud. del 09-08-1987), Coluccio (rv 176600). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno È configurabile il delitto di truffa (cosiddetta contrattuale) nell'ipotesi in cui si ottenga un finanziamento da un istituto di credito mediante pegno costituito da quadri falsi, anche se il mutuo venga regolarmente estinto. Il danno infatti non è costituito dalla perdita economica subita dal soggetto passivo, ma anche dalla semplice assunzione, altrimenti ingiustificata, di obbligazioni. Sez. I, sent. n. 8958 del 10-08-1987 (cc. del 04-05-1987), Lombardi (rv 176525). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- corruzione È configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della Pubblica Amministrazione. Sez. II, sent. n. 7761 del 27-06-1987 (cc. del 15-11-1986), Rosa (rv 176273). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Le società controllate dall'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), sia che tale controllo si esplichi mediante una partecipazione diretta di tale istituto al capitale sociale sia che, invece, si svolga indirettamente mediante società finanziarie sussidiarie, di cui l'istituto medesimo possegga una partecipazione di controllo, hanno natura giuridica di enti di diritto privato, sì che una truffa a danno di tali società non può ritenersi aggravata ai sensi del capoverso, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. (Fattispecie concernente la Società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.). Sez. I, sent. n. 949 del 23-06-1987 (ud. del 23-03-1987), Lucarelli (rv 176224). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta Sussiste l'ipotesi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l'inadempimento contrattuale sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento. Tale comportamento è riscontrabile nel caso in cui vengano rilasciati assegni con asserita sussistenza della copertura e successivamente questa venga fatta venir meno con il ritiro delle somme depositate, poiché proprio in questo consiste l'artificio e il raggiro per trarre in inganno la parte lesa. Sez. II, sent. n. 6256 del 16-05-1987 (cc. del 09-12-1986), Lisi (rv 176001). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (Nella specie, relativa a ritenuta responsabilità di titolari di centro diagnostico medico e laboratorio di analisi, erano stati posti in essere artifizi o raggiri diretti a dissimulare cause di incompatibilità poste dalla legge a precisa salvaguardia dei diritti degli assistiti e degli enti preposti e a comprovare, mediante false attestazioni, come proprie, prestazioni compiute da altri. Tali circostanze, ove conosciute, avrebbero costretto l'U.S.L. ad astenersi dal concludere convenzioni e comunque, in ogni caso, ad astenersi dal corrispondere i compensi relativi, ottenuti mediante frode). Sez. VI, sent. n. 5705 del 08-05-1987 (cc. del 13-02-1987), Miccoli (rv 175917). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il criterio distintivo tra i due reati di estorsione ex art. 629 cod. pen. e truffa aggravata ex art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, seconda ipotesi, per aver l'agente ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario, risiede nelle modalità con cui viene prospettato alla vittima il danno, in guisa da indurla a quell'azione od omissione che determina il profitto dell'agente. Mentre, infatti, nel reato di estorsione l'agente consegue l'ingiusto profitto attraverso un atteggiamento di palese o larvata minaccia, prospettando un danno certo e reale, che la vittima può evitare soltanto con la sua azione od omissione, nell'ipotesi della truffa aggravata predetta, invece, l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante

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induzione in errore, che è tipica dell'attività truffaldina, prospettando cioè un danno che, non dipendendo direttamente dall'agente, è ricollegabile al comportamento della vittima solo nell'ambito delle possibilità e dell'eventualità. Sez. II, sent. n. 5584 del 07-05-1987 (cc. del 19-03-1987), De Luca (rv 175891). Cassazione Penale Fattispecie: La fustella compresa nella confezione del prodotto farmaceutico, quando sia applicata sulla ricetta, integra la prova dell'avvenuta consegna del medicinale all'assistito. Qualora il farmacista ometta di staccare la fustella o la smarrisca, l'utilizzazione di un cartoncino sottoposto alla fustella autentica, per comprovare l'avvenuta consegna di due confezioni di medicinale integra il reato di truffa anche se i prodotti siano stati effettivamente consegnati, poiché il farmacista ottiene il rimborso di un credito in base ad un titolo fraudolentemente predisposto, con danno per l'ente mutualistico, tenuto a rimborsare soltanto l'importo delle ricette regolarmente fustellate. Sez. II, sent. n. 5585 del 07-05-1987 (cc. del 20-03-1987), Costa (rv 175892). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Configura il delitto di truffa aggravata e non le ipotesi previste dagli artt. 115 e 116 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) il fatto di chi, attraverso l'iscrizione mediante false dichiarazioni negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché per mezzo di successive domande di prestazioni aventi a presupposto i rapporti di lavoro fittizi, abbia così ottenuto indebitamente prestazioni erogate dagli istituti previdenziali e assistenziali indotti in errore con gli anzidetti artifici e raggiri, poiché in questo caso non è ravvisabile la sola alterazione di dati ma quel "quid pluris" richiesto per la sussistenza del reato di truffa. Sez. II, sent. n. 4683 del 15-04-1987 (cc. del 18-11-1986), Sorbello (rv 175673). Cassazione Penale Perseguibilità La recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d'ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato. Sez. U., sent. n. 3152 del 16-03-1987 (cc. del 31-01-1987), Paolini (rv 175354). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato La distinzione tra peculato o malversazione o truffa attiene al modo in cui il soggetto è venuto in possesso della cosa o del denaro nell'ambito della persona giuridica presso la quale esplica le sue funzioni o il suo servizio e non alla precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al mezzo fraudolento. Ne deriva che vi è malversazione o peculato tutte le volte in cui il soggetto abbia il possesso per ragione d'ufficio o servizio del denaro che si appropria; vi è truffa qualora il soggetto si sia procurato fraudolentemente il possesso che non aveva. A tale ultimo fine è necessario far riferimento non ad un possesso materiale, ma alla disponibilità giuridica del denaro, del quale il soggetto possa conseguire la consegna mediante un atto dispositivo di sua competenza. Sez. VI, sent. n. 2959 del 11-03-1987 (cc. del 11-12-1986), Branconi (rv 175301). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Nel reato di truffa il pagamento con assegno postdatato non è elemento sufficiente a trarre in inganno, poiché la postdatazione è già di per sé indice di mancanza di copertura. Sez. II, sent. n. 2464 del 24-02-1987 (cc. del 10-12-1986), Bianco (rv 175218). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Per escludere l'artifizio e l'errore in tema di truffa non è sufficiente richiamare la disfunzione amministrativa, il disguido, i ritardi, la scarsa diligenza degli organi o del personale preposto, e cioè la carenza della normale attenzione e del tempestivo controllo, che avrebbero immediatamente scoperto l'artifizio ed evitato l'errore. Infatti, la legge vieta l'artifizio come finalizzato all'errore e solo nella ipotesi che esso sia di una grossolanità ed abnormità tali da essere immediatamente constatato e constatabile, con la normale diligenza, è dato di rilevarne l'inidoneità alla produzione dell'errore e quindi del profitto e

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del danno. (Fattispecie relativa a più mutui bancari agevolati ottenuti da ditta artigiana che, in contrasto con lo statuto, si era iscritta a più cooperative). Sez. II, sent. n. 2315 del 20-02-1987 (cc. del 06-10-1986), Grandolfo (rv 175201). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore È configurabile il reato di truffa, nella specie, contrattuale, quando il "dolus in contrahendo" si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso, e cioè quando sussiste un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo o l'espediente fraudolentemente usato dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione. (Nella specie, la parte offesa, fornitrice all'ingrosso di carne, non si era vista saldare il proprio credito dall'imputato, all'esito della relativa prestazione, la quale faceva parte di un regolare rapporto commerciale sempre onorato dall'imputato stesso. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa, confermando la sentenza di secondo grado che aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, in quanto la parte offesa si era determinata alla conclusione del contratto di fornitura non per le iniziali ostentazioni di ricchezza dell'imputato, ma solo a seguito delle positive informazioni bancarie ricevute, rivelatesi esatte in un primo tempo, e tale comportamento prudenziale aveva continuato a tenere nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, escludendo, così, che l'artificio posto in essere dall'agente all'inizio delle trattative fosse idoneo a suggestionare o in qualche modo influenzare la libertà del consenso della parte offesa). Sez. II, sent. n. 2041 del 17-02-1987 (cc. del 27-10-1986), Grimaldi (rv 175145). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Risponde di estorsione e non di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen. colui il quale, a fini estorsivi, incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da persone o da ambienti a lui legati. A fronte di tale sintomatica condotta è irrilevante che egli s'inserisca o sfrutti le intimidazioni compiute da altri, una volta che egli le abbia comunque correlate alla sua persona, essendo determinante, ai fini dell'esatta qualificazione giuridica del reato, la situazione siccome rappresentata nei confronti della vittima prescelta. Sez. II, sent. n. 1616 del 12-02-1987 (cc. del 23-09-1986), Romeo (rv 175101). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato, cioè, che sin dall'inizio si prospetta nella volontà del suo autore come un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo. Pertanto, quando l'azione esecutiva è idonea, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., ed ha conseguito l'effetto causale che ne discende, l'agente ne continua a rispondere, qualora non ne interrompa l'effetto, anche se questo poteva essere interrotto dalla stessa parte lesa. Ne consegue che, ai fini della concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., l'entità del danno prodotto dal reato deve essere valutata unitariamente e non in relazione ai singoli periodi di riferimento delle indennità indebitamente percepite per effetto dei raggiri e degli artifici posti in essere dal colpevole. Sez. II, sent. n. 1302 del 31-01-1987 (cc. del 25-11-1986), Di Lonardo (rv 174983). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Nel delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore. Nell'ipotesi di estorsione, invece, il danno è prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso è posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato. Sez. II, sent. n. 710 del 22-01-1987 (cc. del 02-10-1986), Masacco (rv 174914). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito I delitti di truffa e millantato credito si distinguono per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che è il patrimonio, nella truffa, e il prestigio della Pubblica Amministrazione, nel delitto di cui all'art. 346 cod.

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pen. Pertanto le due violazioni, anche se unite in unica azione, producono due distinti eventi criminosi, con conseguente concorso formale di reati. Sez. VI, sent. n. 470 del 19-01-1987 (cc. del 15-10-1986), Traetta (rv 174839). Cassazione Penale Fattispecie: Nella truffa consumata mediante l'alterazione del cosiddetto disco contrassegno relativo alla tassa di circolazione, il danno, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non può ritenersi limitato alla somma corrispondente al tributo evaso, ma comprende le penalità e gli interessi non percepiti dallo Stato in conseguenza dell'azione delittuosa. Sez. II, sent. n. 145 del 10-01-1987 (cc. del 21-10-1986), Roghi (rv 174774). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini del delitto di truffa, la mera presentazione in banca di titoli di credito falsificati (cambiali) per ottenere lo sconto costituisce raggiro idoneo ad indurre in errore, poiché anche il silenzio sulla falsità dei titoli costituisce mezzo idoneo a trarre in inganno, essendo evidente che la conoscenza della falsità da parte dell'istituto bancario avrebbe importato un netto rifiuto di qualsiasi pagamento. Sez. II, sent. n. 13352 del 29-11-1986 (cc. del 08-04-1986), Bosso (rv 174457). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente consegua la materiale disponibilità del bene oggetto del reato, a nulla rilevando l'uso illegittimo del bene fatto dall'imputato successivamente alla consegna del bene stesso ottenuta con inganno. Sez. II, sent. n. 12470 del 07-11-1986 (cc. del 27-05-1986), Soliman (rv 174229). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa contrattuale, la denuncia, da parte del venditore all'atto della stipulazione del preliminare di compravendita, di un carico ipotecario inferiore a quello realmente esistente integra di per sé gli estremi del raggiro. Sez. II, sent. n. 10698 del 11-10-1986 (cc. del 01-03-1986), Rapisarda (rv 173907). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Nella truffa contrattuale non è necessario che il danno sia costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, potendo anche consistere nel mancato conseguimento di una utilità economica che lo stesso si riprometteva di ottenere in conformità alle false prospettazioni dell'agente, dal quale sia stato tratto in errore, e anche nell'assunzione, altrimenti ingiustificata, di obbligazioni. Sez. II, sent. n. 10698 del 11-10-1986 (cc. del 01-03-1986), Rapisarda (rv 173908). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In caso di truffa ai danni dell'Enel è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, essendo il fatto commesso in danno di un ente pubblico che conserva tale sua qualificazione anche se la sua attività non è espressione di un potere pubblico, ma è tuttavia estrinsecazione di un servizio pubblico svolto in un settore economico che è ritenuto di preminente interesse pubblico, nulla rilevando che gli atti compiuti dall'ente siano disciplinati dalle leggi di diritto privato. Sez. II, sent. n. 10567 del 07-10-1986 (cc. del 25-02-1986), Moretti (rv 173881). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Allorché un soggetto venga assunto in un pubblico impiego mediante documentazione falsa, il profitto va individuato nel vantaggio, anche di natura economica, derivante dall'assunzione (o dalla anticipata assunzione) e il danno consiste nel pregiudizio derivante alla Pubblica Amministrazione per l'assunzione di persona diversa da quella che ne avrebbe avuto diritto. Questo pregiudizio ha carattere economico

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quanto meno in relazione agli oneri finanziari sostenuti dall'Amministrazione medesima per istruire la domanda e perfezionare l'assunzione. (Fattispecie in tema di truffa). Sez. II, sent. n. 10111 del 29-09-1986 (cc. del 24-06-1986), Lucitti (rv 173844). Cassazione Penale Fattispecie: L'esposizione all'esterno del veicolo dell'attestato di versamento in conto corrente postale della tassa per veicoli a motore (cosiddetto disco-contrassegno) contraffatto integra il reato di truffa nelle due ipotesi alternative o del delitto consumato o del delitto tentato, secondo che l'azione si sia o meno compiuta o l'evento si sia o meno verificato, ferma restando la concorrente violazione degli artt. 482 e 478, terzo comma, cod. pen. e, ove sia stata contraffatta pure la ricevuta del detto versamento, la violazione degli artt. 482 e 476 cod. pen. Sez. U., sent. n. 9418 del 16-09-1986 (cc. del 21-06-1986), Giovannelli (rv 173735). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa, il profitto, a differenza del danno che deve avere sempre natura patrimoniale, può non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale. Sez. II, sent. n. 7730 del 28-07-1986 (cc. del 03-04-1986), Selvini (rv 173424). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con contestuale verificazione del danno altrui. (Nella specie, è stato ritenuto che il reato di truffa si consumò con la consegna, da parte del soggetto attivo al soggetto passivo, di una schedina di totocalcio falsamente indicata come vincente, in pagamento di un debito per canoni locatizi, a nulla rilevando che, successivamente, scoperto l'inganno, siano state rilasciate cambiali da parte del prevenuto in pagamento del debito predetto). Sez. II, sent. n. 7730 del 28-07-1986 (cc. del 03-04-1986), Salvini (rv 173425). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Deve ravvisarsi il reato di truffa nell'ipotesi di assunzione ad un pubblico impiego quando a seguito di false dichiarazioni sia fraudolentemente conseguito un punteggio determinante per l'ammissione nella graduatoria dei vincitori. Sez. II, sent. n. 7555 del 21-07-1986 (cc. del 11-03-1986), Urcinolo (rv 173408). Cassazione Penale Fattispecie: Si configura il delitto di truffa nel fatto di colui che si procuri dall'autorità la concessione edilizia per la costruzione di due villette in zona agricola e riscuota i contributi previsti dalla legge urbanistica (legge 28 febbraio 1977 n. 10), facendo apparire i costruendi edifici come destinati ad abitazione rurale di coltivatori diretti cui venga simulata la vendita con atti notarili e dei quali edifici con atti successivi ai precedenti venga nuovamente simulata la vendita, evitando, così, di pagare le imposte e tasse dovute e usufruendo dei benefici ben prima che, a seguito degli accertamenti, venga sanata la situazione fiscale debitoria. Sez. II, sent. n. 7013 del 05-07-1986 (cc. del 24-02-1986), Zanchi (rv 173322). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito I delitti di truffa e millantato credito possono concorrere anche se la violazione di tali ipotesi criminose sia commessa con un'unica azione, purché sussistano gli estremi per la loro configurabilità. Sez. IV, sent. n. 5789 del 19-06-1986 (cc. del 21-10-1985), Catalano (rv 173162). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- ricorso abusivo al credito

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Il reato di ricorso abusivo al credito, previsto dall'art. 218 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), si distingue dal reato di truffa previsto dall'art. 640 del cod. pen., perché per la sua sussistenza non è richiesto né il fine specifico dell'ingiusto profitto con altrui danno (eventuale), né l'uso di artifici o raggiri, non potendo considerarsi artificio o raggiro la semplice dissimulazione dello stato d'insolvenza. (Nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa perché l'imputato aveva fatto ricorso al credito non solo dissimulando il proprio dissesto, attraverso l'occultamento delle sue reali condizioni economiche, fornendo una reticente e inesatta rappresentazione di esse, ma costituendo abilmente una realtà del tutto diversa, attraverso un'imponente attività di frode che andava dalla falsificazione di documenti e sigilli al giro degli assegni privi di copertura, con i quali induceva in errore gli istituti di credito, procurando a sé l'ingiusto profitto ed agli istituti il danno di parecchi miliardi di lire). Sez. II, sent. n. 5562 del 13-06-1986 (cc. del 13-02-1986), Maniglia (rv 173124). Cassazione Penale Fattispecie: È configurabile il reato di truffa nel fatto del dipendente di ente pubblico che, adducendo falsi motivi e inducendo così in errore il soggetto passivo, si assenti dal servizio e percepisca ugualmente lo stipendio correlativo. Sez. II, sent. n. 5195 del 06-06-1986 (cc. del 28-01-1986), Luciano (rv 173033). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Risponde di truffa aggravata e non già di furto colui che altera il contatore poiché tale apparecchio non ha la funzione di trasferire energia elettrica bensì quella di determinarne il consumo. Sez. I, sent. n. 1971 del 19-05-1986 (ud. del 05-05-1986), Chiodini (rv 172726). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta Si realizza il reato di truffa e non quello d'insolvenza fraudolenta nel caso in cui la parte lesa sia stata tratta in errore mediante la creazione di una situazione artificiosa da parte dell'imputato il quale non si sia limitato semplicemente a nascondere il proprio stato d'insolvenza ma abbia rappresentato in un ampio arco di tempo circostanze inesistenti e sia ricorso ad artifici per farsi credere solvibile. Sez. II, sent. n. 3395 del 06-05-1986 (cc. del 29-11-1985), Bassi (rv 172580). Cassazione Penale Fattispecie: La falsificazione del contrassegno usato sul parabrezza di autoveicolo per fare apparire adempiuto l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione costituisce non soltanto falsità documentale, ma pure violazione dell'art. 640 c.p. e non può riduttivamente interpretarsi come semplice inadempimento di un obbligo. Infatti, nella condotta dell'agente, che ha inizio con la predisposizione di uno speciale modulo di versamento, utilizzato in maniera impropria e fraudolenta e che prosegue con la materiale falsificazione della ricevuta e del contrassegno e con l'esposizione degli stessi sul parabrezza dell'autovettura, in modo da appagare gli organi di controllo al momento dello stesso e quindi in ogni momento del periodo coperto dall'apparente versamento, sottraendosi, così, al pagamento della tassa e poi delle penalità conseguenti, ricorrono tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata: gli artifizi, l'induzione in errore, il profitto ingiusto ed il danno dello Stato. Sez. II, sent. n. 3002 del 16-04-1986 (cc. del 23-01-1986), Volpe (rv 172473). Cassazione Penale Fattispecie: Il pagamento della tassa di circolazione in misura inferiore a quella stabilita dalla legge, con disco contrassegno falsificato, integra il delitto di truffa aggravata. Sez. II, sent. n. 2757 del 07-04-1986 (cc. del 23-01-1986), Bocchi (rv 172340). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- frode nell'esercizio del commercio Il reato di truffa va escluso quando, essendo l'artificio noto alla vittima, questa non può dirsi raggirata in quanto pienamente consapevole dell'artificio stesso. (Nella specie, è stata ritenuta la sussistenza del delitto di frode in commercio nella ipotesi di erogazione di benzina nel serbatoio dell'autovettura effettuata senza previo azzeramento del misuratore, cui era seguita la rimostranza dell'automobilista agli

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esercenti dell'impianto, i quali, dopo aver negato l'addebito, avevano offerto il pagamento della somma corrispondente al carburante non erogato. Sez. VI, sent. n. 2106 del 14-03-1986 (cc. del 10-12-1985), De Maria (rv 172141). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Il reato di truffa va escluso quando, essendo l'artificio noto alla vittima, questa non può dirsi raggirata in quanto pienamente consapevole dell'artificio stesso. (Nella specie, è stata ritenuta la sussistenza del delitto di frode in commercio nella ipotesi di erogazione di benzina nel serbatoio dell'autovettura effettuata senza previo azzeramento del misuratore, cui era seguita la rimostranza dell'automobilista agli esercenti dell'impianto, i quali, dopo aver negato l'addebito, avevano offerto il pagamento della somma corrispondente al carburante non erogato. Sez. VI, sent. n. 2106 del 14-03-1986 (cc. del 10-12-1985), De Maria (rv 172141). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra il mezzo usato e l'induzione in errore, non è necessario stabilire se l'artificio o il raggiro siano idonei in astratto a trarre in errore e non vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa. Sez. II, sent. n. 626 del 21-01-1986 (cc. del 29-10-1985), Muratori (rv 171608). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 In caso di truffa ai danni di un ente locale gestore diretto di una casa da gioco, pur avendo l'attività inerente alla gestione natura esclusivamente privatistica, è ravvisabile l'aggravante del fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, perché tale circostanza sussiste per il solo fatto che danneggiato dalla condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui quella condotta si è inserita. (Fattispecie relativa a truffa in danno del Comune di Venezia, gestore diretto della locale casa da gioco). Sez. U., sent. n. 45 del 10-01-1986 (cc. del 23-11-1985), Romano (rv 171500). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta In tema di reati fallimentari, anche l'impresa creata con fini illeciti e truffaldini può essere assoggettata a fallimento, con la conseguenza che con il delitto di bancarotta fraudolenta concorre quello di truffa. Sez. V, sent. n. 11773 del 10-12-1985 (cc. del 09-10-1985), Menzione (rv 171288). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- giuoco d'azzardo Il giuoco dei tre campanelli - e quelli similari delle tre tavolette o delle tre carte - non concretano il reato di truffa, ma quello di esercizio di giuochi d'azzardo, posto che la condotta di chi dirige il giuoco non realizza alcun artificio o raggiro, bensì "una realtà" ed una regolare continuità di movimenti, che, per essere l'effetto dell'estrema abilità di chi dirige il giuoco, inducono, da ultimo, il giuocatore a confidare nel "caso" così da integrare l'alea richiesta dall'art. 721 cod. pen. quale elemento essenziale del giuoco d'azzardo. Sez. III, sent. n. 11666 del 29-11-1985 (cc. del 23-09-1985), Galante (rv 171261). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Le dichiarazioni menzognere ben possono costituire raggiro ed integrare l'elemento materiale delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede. (Fattispecie in tema di ritenuta truffa all'I.N.P.S. tratto in errore, pur nel dovere di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute, da false attestazioni in ordine al numero di pratiche lavorative fatte figurare a favore di dipendenti). Sez. II, sent. n. 10628 del 14-11-1985 (cc. del 20-06-1985), Scibilla (rv 171043). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 2

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La nozione di pericolo immaginario ai fini dell'aggravante del reato di truffa ex art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, ha il significato di un pericolo inesistente che, venendo fatto credere come reale alla persona offesa, assume la natura di un raggiro. Sez. II, sent. n. 10653 del 14-11-1985 (cc. del 28-06-1985), Ciarelli (rv 171049). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Per la configurabilità del reato di truffa in caso di assunzione di un pubblico impiegato mediante la produzione di falsi documenti, il danno è da ravvisarsi nel fatto della illegittima nomina con pregiudizio della Pubblica Amministrazione sia per l'assunzione di persona carente dei necessari requisiti, sia per l'alterazione della graduatoria con pregiudizio altresì degli altri concorrenti. Sez. II, sent. n. 10452 del 09-11-1985 (cc. del 13-06-1985), Macalli (rv 171003). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere, costituisce raggiro ai fini della configurabilità del reato di truffa. In tal caso, infatti, il contegno dell'agente non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno. Sez. II, sent. n. 10233 del 06-11-1985 (cc. del 08-07-1985), Alfano (rv 170940). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In tema di truffa, è sufficiente ad integrare il reato il mero silenzio del prestatore di lavoro subordinato, il quale, all'atto della risoluzione temporanea o definitiva del rapporto di lavoro, ometta di denunciare di aver percepito somme di denaro a qualsiasi titolo, da defalcare dal dovuto in sede di conteggio. Sez. II, sent. n. 10247 del 06-11-1985 (cc. del 23-09-1985), D'Agostino (rv 170942). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa si consuma non già nel momento in cui viene posta in essere l'azione diretta ad acquisire l'ingiusto profitto, ma in quello (che può essere diverso e successivo) nel quale si concreta il danno. (Fattispecie in tema di assegnazione di alloggi popolari in cui, ai fini della prescrizione, è stato ritenuto che il danno consiste nell'erogazione dei contributi e mutui agevolati da parte dello Stato e degli altri enti fuori dalle ipotesi previste dalla legge e che, pertanto, il reato di truffa si consuma ogni qualvolta si paga un rateo di contributo). Sez. II, sent. n. 10233 del 06-11-1985 (cc. del 08-07-1985), Alfano (rv 170939). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Il denaro con il quale la Regione finanzia un corso di addestramento professionale privato, con obbligo di rendiconto e di restituzione degli avanzi di gestione, continua ad essere di proprietà dell'ente pubblico. Ne deriva che colui che se ne appropria - pur mettendo in essere false attestazioni di presenze degli allievi per nascondere l'ammanco - commette il reato di peculato e non quello di truffa. Sez. VI, sent. n. 10113 del 05-11-1985 (cc. del 05-07-1985), Di Nardo (rv 170924). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Commette il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen., il pubblico ufficiale che, minacciando la contestazione di contravvenzione per irregolarità riscontrate in un impianto di lavorazione, induca il titolare di esso a conferire incarico dietro compenso, per la regolarizzazione dell'impianto medesimo, ad un professionista (il quale, se consapevole, risponde di concorso nel reato) espressamente ed in via esclusiva indicato dallo stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, è stata esclusa la sussistenza, indicata in via alternativa dal ricorrente, sia del delitto di corruzione che di quello di interesse privato in atti di ufficio, poiché l'induzione pone il soggetto in uno stato di soggezione, che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra soggetto attivo e passivo del reato e che distingue la concussione dagli altri due reati. È stato escluso altresì il reato di truffa per difetto di artifizi o raggiri). Sez. VI, sent. n. 9965 del 29-10-1985 (cc. del 17-04-1985), Ponzio (rv 170886).

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore La consegna ad una banca, per la riscossione, di un assegno di conto corrente intestato a favore di un soggetto omonimo del presentatore, inducendo il cassiere in errore sul legittimo possesso del titolo, realizza il delitto di truffa nei confronti dell'istituto di credito, il quale è parte offesa e danneggiata dal reato stesso. Infatti, pagando per errore a persona diversa da quella indicata nell'assegno, la banca assume l'obbligo del risarcimento nei confronti del vero creditore; né la idoneità del raggiro può essere esclusa dalla negligenza, sia pure grave, del funzionario bancario perché, in tema di truffa, simile idoneità assume rilevanza solo nell'ipotesi di tentativo, mentre nel caso in cui il reato sia stato consumato essa è "in re ipsa". Sez. II, sent. n. 9756 del 26-10-1985 (cc. del 03-07-1985), La Corte (rv 170831). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Ai fini del momento consumativo del reato di truffa, è del tutto irrilevante che un'indennità non dovuta (nella specie, di maternità, conseguita da lavoratrici eccezionali in agricoltura mediante la registrazione di giornate non prestate) sia liquidata e contabilizzata con riferimento ad ogni singola giornata lavorativa. Infatti, il momento da considerare è quello in cui si perviene alla materiale riscossione dell'indennità complessiva. Sez. II, sent. n. 9193 del 17-10-1985 (cc. del 27-04-1985), Solidoro (rv 170717). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- bancarotta fraudolenta Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa o di appropriazione indebita sia perché le obiettività giuridiche delle distinte ipotesi delittuose sono diverse, sia perché l'"iter criminis" di questi ultimi delitti si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Invero il fatto del truffaldino imprenditore che successivamente sottragga alla garanzia patrimoniale, in tutto o in parte, le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio costituisce una azione del tutto distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento. Sez. V, sent. n. 8805 del 11-10-1985 (cc. del 17-05-1985), Drogo (rv 170642). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti È configurabile il concorso tra i reati di truffa e di falso quando una falsificazione costituisca artificio posto in essere per commettere la truffa. Sez. V, sent. n. 8809 del 11-10-1985 (cc. del 27-05-1985), Mollica (rv 170646). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il criterio distintivo fra il delitto di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen. ed il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, va ricercato nella diversità del modo con cui viene determinato nel soggetto passivo il timore del danno. Nel caso dell'estorsione il colpevole incute il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui legata da qualunque rapporto, di guisa che la persona offesa, posta nell'alternativa di ottemperare a quanto richiestole ovvero di subire un danno patrimoniale, venga coartata nella sua volontà. Nel caso della truffa aggravata, invece, il colpevole suscita nella vittima un eventuale e possibile pericolo di un danno futuro da lui però non derivante né direttamente né indirettamente, sicché essa si determina alla condotta unicamente per effetto dell'errore in cui è caduta e non perché coartata. Sez. II, sent. n. 8772 del 10-10-1985 (cc. del 20-05-1985), Gatti (rv 170626). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Configura il delitto di truffa aggravata e non le ipotesi previste dagli artt. 115 e 116 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) il fatto di chi, attraverso l'iscrizione, mediante false dichiarazioni, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché per mezzo di successive domande di prestazioni aventi a presupposto i rapporti di lavoro fittizi, abbia così ottenuto indebitamente prestazioni erogate dagli istituti previdenziali ed assistenziali indotti in errore con gli anzidetti artifici e raggiri, in cui non sono ravvisabili semplici alterazioni di dati o un qualsiasi altro "modo doloso", ma quel "quid pluris" richiesto per la configurabilità della truffa. Sez. II, sent. n. 8352 del 02-10-1985 (cc. del 28-02-1985), Arena (rv 170511).

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Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nell'ipotesi di truffa, consistente nella fraudolenta percezione di emolumenti mensili, il reato si consuma all'atto della riscossione e non quando, per effetto della frode, viene illegittimamente a maturazione il diritto alla riscossione. Sez. V, sent. n. 8296 del 02-10-1985 (cc. del 30-05-1985), Burolo (rv 170505). Cassazione Penale Tentativo Ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione in base all'art. 49, secondo comma, cod. pen. è necessario che l'incapacità dell'azione a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca ed organica, secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione stessa. Ne consegue che la non punibilità si verifica nella sola ipotesi d'inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento. Pertanto, un medico, che presta la sua attività professionale a tempo pieno presso un ospedale, attraverso la domanda d'iscrizione negli elenchi unici per l'assistenza medico-generica in forma diretta, pur soggetta a meccanismo di controllo, prospetta falsamente di essere vincolato al nosocomio da un rapporto di servizio a tempo definito e nella sua attività si configura esattamente il tentativo di truffa, in quanto con questa azione si lascia margine alla possibilità del conseguimento del fine che l'agente si propone di raggiungere. Sez. II, sent. n. 8363 del 02-10-1985 (cc. del 23-03-1985), Focacci (rv 170515). Cassazione Penale Fattispecie: Si configura il delitto di truffa a danno dello Stato nel fatto di colui che, redigendo falsi documenti attestanti sia la pesatura delle masserizie, sia l'effettivo esborso del prezzo, sia l'alterazione della data di trasporto, che consentano all'agente di ottenere il rimborso per spese da lui non sostenute, induce in errore la Pubblica Amministrazione sull'effettivo esborso delle somme pagate. Né ad escludere tale reato è rilevante la circostanza che l'agente abbia successivamente effettuato il pagamento al vettore, qualora la pratica amministrativa del rimborso risulti istruita e definita in base ai documenti non veritieri, presentati dall'imputato e idonei a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione che ha erogato il rimborso. Sez. II, sent. n. 7859 del 04-09-1985 (cc. del 22-03-1985), Raineri (rv 170284). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta La truffa contrattuale e l'insolvenza fraudolenta differiscono perché la prima di dette ipotesi di reato è caratterizzata da dolo iniziale che si manifesta attraverso artifizi e raggiri tali da influire sulla volontà del soggetto passivo inducendolo alla conclusione del contratto, mentre nella seconda ipotesi la volontà del soggetto passivo di concludere il contratto non è viziata dall'inganno altrui e le modalità dell'azione consistono soltanto nella dissimulazione dello stato d'insolvenza. Sez. II, sent. n. 7433 del 26-07-1985 (cc. del 21-03-1985), Santella (rv 170199). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Nel reato di truffa il profitto ingiusto può essere realizzato dall'agente per il soddisfacimento di un bisogno di qualsiasi genere, non necessariamente di carattere economico. Sez. II, sent. n. 7041 del 13-07-1985 (cc. del 09-05-1985), Roncaglia (rv 170104). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- frode in pubbliche forniture È ipotizzabile il concorso formale tra il reato di frode in pubbliche forniture e il reato di truffa, sia per la diversa obiettività giuridica (il primo tutela il buon funzionamento dei pubblici uffici o servizi, l'altro l'integrità del patrimonio) sia perché solo ai fini dell'integrazione del secondo illecito è necessario che la frode consista in artifici o raggiri idonei ad indurre in errore e che l'agente abbia conseguito ingiusto profitto con altrui danno. Sez. VI, sent. n. 6769 del 05-07-1985 (cc. del 19-03-1985), Scalabrini (rv 170025).

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Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, integra gli estremi dell'artifizio, come ipotizzato dall'art. 640 cod. pen., la condotta dell'imputato che consista nel contrattare la merce e rilasciare assegni assicurando la loro copertura, in effetti sussistente al momento del rilascio, che, però, egli stesso successivamente provveda a far venire meno col ritirare dalla banca le relative somme. Infatti, la comprovata esistenza della necessaria copertura al momento della emissione degli assegni è volta a creare nel beneficiario la convinzione che lo strumento di pagamento convenuto risponda a tutti i requisiti necessari per tradursi nella effettiva riscossione della somma pattuita. Quindi, il successivo ritiro dalla banca della relativa somma da parte del traente perfeziona, poi, l'artificio ed il raggiro, rendendo inefficace quel titolo raffigurato invece valido ed efficace, al momento del rilascio, mediante la comprovata esistenza dei fondi di copertura. Sez. II, sent. n. 6489 del 26-06-1985 (cc. del 29-01-1985), Salvati (rv 169946). Cassazione Penale Fattispecie: L'inadempienza del pubblico dipendente all'obbligo di prestare servizio secondo l'orario d'ufficio arreca di per sé un danno all'Amministrazione, essendo detto orario di lavoro prestabilito proprio in funzione delle esigenze dell'Amministrazione stessa. (Applicazione del principio in tema di truffa aggravata commessa da dipendente dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste che soleva assentarsi dall'ufficio dopo aver apposto la firma di presenza sul registro). Sez. II, sent. n. 6512 del 26-06-1985 (cc. del 12-02-1985), Tasca (rv 169953). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- contrabbando Nell'ipotesi in cui l'esportatore di spiriti non solo dia al prodotto una destinazione diversa da quella dichiarata, ma anche ottenga, con artifici e raggiri, lo svincolo della cauzione, egli commette il reato di contrabbando ed anche quello di truffa, dal momento che arreca un danno allo Stato che, oltre a vedere vanificate le finalità per le quali esonera dal pagamento della imposta di fabbricazione i prodotti destinati all'esportazione, è privato della garanzia più significativa di recuperare, in tutto o in parte, le somme cui rinuncia nell'operazione. (Destinazione a fabbricazione di liquori di alcool etilico destinato all'esportazione). Sez. III, sent. n. 6107 del 19-06-1985 (cc. del 29-03-1985), Cavalloni (rv 169812). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Nell'ipotesi di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato non come effettivo e certo, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, di modo che la volontà dell'offeso non risulta coartata, ma viziata da errore; mentre, nell'estorsione, il danno viene rappresentato come sicuro, ad opera del reo o di terza persona a lui collegata, ponendosi così l'offeso nell'alternativa di subire il danno minacciato o di far conseguire ad altri l'ingiusto profitto, in situazione di costrizione sulla disponibilità del proprio patrimonio. Sez. II, sent. n. 5874 del 14-06-1985 (cc. del 25-02-1985), Pellegrino (rv 169754). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente. Nel caso prospettato, se il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale. Sez. II, sent. n. 5877 del 14-06-1985 (cc. del 15-03-1985), Rossetto (rv 169755). Cassazione Penale Fattispecie: Non commette truffa ai danni dell'Opera universitaria chi abbia ottenuto un assegno di studio indicando quale reddito non quello effettivamente conseguito, ma quello imponibile determinato ai sensi della vigente disciplina tributaria. Infatti, il potere conferito all'Opera universitaria di accertare, ai fini della concessione dell'assegno di studio, redditi eventualmente non denunciati, o anche l'entità reale di quelli

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falsamente denunciati, non significa che il metodo di accertamento sia diverso da quello previsto dalla legge per determinare l'esatta consistenza del reddito. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna fondata sulla ritenuta facoltà dell'Opera universitaria di accertare, attraverso la Polizia tributaria, il reddito fondiario - dominicale e agrario - del coltivatore diretto con riferimento alla effettiva produzione e non già secondo le tariffe d'estimo catastale di cui alla legge 29 settembre 1973 n. 597, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche). Sez. II, sent. n. 5687 del 07-06-1985 (cc. del 23-01-1985), Campanozzi (rv 169686). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- spendita di monete falsificate I delitti di truffa e di spendita di moneta falsa concorrono fra loro formalmente, senza alcun assorbimento dell'uno nell'altro. Le norme di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen. regolano infatti materie diverse, tutelano beni giuridici diversi e prevedono reati diversi, con elementi e strutture diversi. Sez. V, sent. n. 5268 del 28-05-1985 (cc. del 03-05-1985), Battista (rv 169473). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La Banca Nazionale del Lavoro è un ente pubblico, poiché l'art. 25 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 lo definisce istituto di credito di diritto pubblico. Ne deriva che la truffa commessa ai danni della predetta banca è aggravata in base all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Sez. II, sent. n. 652 del 11-05-1985 (ud. del 07-02-1985), Lostrumbo (rv 169167). Cassazione Penale Fattispecie: L'uso del disco contrassegno della cosiddetta tassa di circolazione, alterato nell'importo con l'indicazione di una cifra superiore a quella pagata ed esposto sul parabrezza del veicolo, integra, oltre al delitto di falso, anche gli estremi delitto di truffa in danno dello Stato. Sez. II, sent. n. 4412 del 07-05-1985 (cc. del 29-01-1985), Pinto (rv 169085). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- giuoco d'azzardo Il gioco dei tre specchietti rientra tra quelli d'azzardo quando, a causa dell'attività fraudolenta di colui che lo tiene, risulta in concreto esclusa o fortemente ridotta la possibilità di vincita degli altri giocatori. In tal caso poi gli artifici posti in essere integrano anche gli estremi del reato di truffa, che concorre materialmente con la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. Sez. III, sent. n. 4180 del 06-05-1985 (cc. del 27-02-1985), Vecchiola (rv 168966). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito Il delitto di truffa e quello di millantato credito si differenziano tra loro sia per il diverso oggetto giuridico sia per la diversità del soggetto passivo, sia per l'elemento materiale giacché per il millantato credito è richiesto l'uso di una vanteria e non occorre l'effettivo conseguimento di un ingiusto profitto, che è necessario, invece, con l'uso di artifici e raggiri, per la consumazione della truffa. (Fattispecie in tema di richiesta di denaro per preteso esonero dal servizio militare). Sez. VI, sent. n. 3905 del 24-04-1985 (cc. del 31-01-1985), D'Agata (rv 168855). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato È ravvisabile il peculato, tutte le volte in cui il pubblico ufficiale si appropria cose mobili o denaro della Pubblica Amministrazione di cui abbia il possesso per ragione di ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente il possesso oggetto della sua illecita condotta. Sez. VI, sent. n. 3879 del 24-04-1985 (cc. del 10-01-1985), Macri (rv 168844). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore

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È ravvisabile il delitto di truffa nell'ipotesi d'infedeli dichiarazioni di una delle parti, relativamente alla possibilità di adempiere puntualmente l'obbligazione, fatte all'altra parte contraente nel corso della procedura per la formazione del contratto. Sez. VI, sent. n. 3495 del 16-04-1985 (cc. del 21-03-1985), Gariano (rv 168721). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsa attribuzione di lavori altrui Il candidato che ricopia, agli esami di concorso a pubblico impiego, una propria tesi già svolta in precedenza - con l'ausilio di pubblicazioni specializzate in materia, facendo ricerche e consultando autori e testi vari - viola (oltre le norme amministrative dirette allo svolgimento corretto del concorso, che consentono l'espulsione del candidato sorpreso a consultare testi diversi da quelli autorizzati) la norma penale prevista dalla legge 19 aprile 1925 n. 475, artt. 1 e 3, e non quella di carattere generale prevista dall'art. 640 cod. pen., stante il rapporto di specialità fra le due norme incriminatrici ex art. 15 cod. pen. Sez. II, sent. n. 2921 del 29-03-1985 (cc. del 10-12-1984), Chiodi (rv 168537). Cassazione Penale Fattispecie: Ricorrono gli estremi del delitto di truffa nel fatto di chi, avendo stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per scopi industriali, si avvalga poi dell'energia stessa a scopo d'illuminazione, lucrando così la differenza del prezzo dell'energia. (Nella fattispecie, la derivazione utilizzata per l'impianto d'illuminazione era stata allacciata al cavo conduttore di energia industriale). Sez. II, sent. n. 2207 del 06-03-1985 (cc. del 29-10-1984), Neri (rv 168155). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione Il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità dell'azione compiuta dall'agente. Infatti, tutte le volte in cui l'abuso della qualità, sopra indicata, assume preminente importanza, nel senso che essa sia stata spiegata in funzione prevaricatrice, in modo da creare nel soggetto passivo quel "metus publicae potestatis", che lo piega all'ingiusta e non dovuta prestazione, si è in presenza di concussione; viceversa, si configura il reato di truffa quando la suddetta qualità, nel rapporto intercorrente con la vittima, non assume né quel rango né quella valenza effettuale e solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà del soggetto passivo. (Nella specie, la Corte ha annullato una sentenza di secondo grado che aveva qualificato come truffa aggravata il comportamento di un pubblico ufficiale, accertatore contributivo dell'I.N.A.M., che si era fatto consegnare dal titolare dell'azienda la somma di un milione di lire per infrazioni precedentemente rilevate). Sez. II, sent. n. 1364 del 09-02-1985 (cc. del 08-11-1984), Anceschi (rv 167815). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Il rilascio di cambiali firmate con false generalità, per ottenere la consegna di merci acquistate, integra gli estremi dell'artificio e del raggiro costitutivi del delitto di truffa. Sez. II, sent. n. 1314 del 08-02-1985 (cc. del 23-10-1984), Tinniriello (rv 167796). Cassazione Penale Questioni di costituzionalità È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un regime sanzionatorio più grave per l'ipotesi in cui il reato venga commesso in pregiudizio di persone giuridiche pubbliche. La diversità di trattamento tra colui che commette truffa in danno di un privato e chi pone in essere il delitto nei confronti dello Stato (o di altro ente pubblico) trova giustificazione sia nella minore difesa che quest'ultimo offre a causa della sua complessità e dell'eterogeneità delle sue strutture burocratiche, sia perché viene leso un patrimonio appartenente alla Pubblica Amministrazione. Sez. VI, sent. n. 1239 del 06-02-1985 (cc. del 29-11-1984), Piccioni (rv 167713). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- malversazione Il criterio differenziale tra la malversazione e la truffa risiede non già nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso, bensì nel modo in cui l'agente viene in possesso del denaro di cui si

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appropria. Possesso che, nella malversazione, deriva dalla ragione di ufficio e quindi preesiste all'illecita conversione del denaro in profitto proprio, mentre nella truffa, consegue all'azione dell'agente. (Fattispecie relativa a ritenuto reato di malversazione, anziché quello di truffa aggravata indicato dal ricorrente, nella corresponsione al privato di somme inferiori a quelle dovute per il rimborso di buoni fruttiferi e nell'appropriazione della differenza da parte dell'ufficiale postale). Sez. VI, sent. n. 192 del 10-01-1985 (cc. del 24-10-1984), Casi (rv 167325). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Sussistono gli artifici e i raggiri, idonei ad integrare il delitto di truffa, nell'ipotesi in cui l'agente accompagni la dazione di un assegno, anche se emesso da terzi, con assicurazioni circa la copertura e la solvibilità. Sez. II, sent. n. 10476 del 23-11-1984 (cc. del 02-02-1984), Serafini (rv 166818). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore L'emissione di assegno bancario dopo la cessazione del rapporto di conto corrente non integra, di per sé, il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. ma quello previsto al n. 1 dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, poiché il venir meno, per qualsiasi causa, della cosiddetta convenzione di chèque è assimilabile alla mancanza di autorizzazione del trattario ad emettere assegni. Sez. V, sent. n. 9429 del 30-10-1984 (cc. del 01-06-1984), Lisi (rv 166403). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Commette il reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen., colui che acquisti merce con assegni postdatati di rilevante valore, poi risultati emessi a vuoto, ove il momento conclusivo del contratto e della consegna degli assegni in cambio della merce ricevuta sia stato preceduto da lunga trattativa, costituita, da parte dell'acquirente, da una serie di artifici, di raggiri e di messe in scena, idonei ad ottenere la credibilità da parte dell'altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte. Sez. II, sent. n. 9032 del 23-10-1984 (cc. del 04-05-1984), Faccenda (rv 166285). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- emissione di assegno a vuoto L'emissione di assegni a vuoto può costituire il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo ingenerando fiducia nella solvibilità dell'agente. In tal caso si verifica l'assorbimento del reato minore in quello più grave ovvero il concorso delle due violazioni a seconda che, nella concreta fattispecie, l'emissione dell'assegno a vuoto abbia costituito o meno il mezzo esclusivo e preordinato per ottenere la consegna di cosa altrui con ingiusto profitto. Sez. II, sent. n. 8178 del 06-10-1984 (cc. del 10-05-1984), Baratta (rv 165974). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- corruzione Nel caso in cui la corruzione di un funzionario abbia costituito lo strumento per la consumazione di una truffa ai danni della Amministrazione Pubblica da parte del privato e del funzionario infedele si verifica un concorso formale dei due reati e il primo deve ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. Sez. III, sent. n. 8116 del 05-10-1984 (cc. del 25-06-1984), Mortarini (rv 165961). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 Un casinò gestito da un Comune, a ciò legittimato da una legge dello Stato per fini di risanamento di bilancio, rientra fra i soggetti passivi del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, in quanto l'esercizio della casa da giuoco da parte del Comune si traduce nell'espletamento di una funzione pubblica d'imposizione territoriale. (Nella fattispecie, si trattava del Casinò di Sanremo). Sez. II, sent. n. 7567 del 26-09-1984 (cc. del 08-05-1984), Zaccaria (rv 165749). Cassazione Penale

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Tentativo L'elemento differenziatore fra tentativo idoneo e tentativo inidoneo, in tema di truffa, consiste nel primo caso nella mancanza dell'oggetto materiale della condotta criminosa, con riferimento alla particolare situazione considerata, e nel secondo caso nella inesistenza in senso assoluto con conseguente impossibilità di causazione dell'offesa. Sez. I, sent. n. 1791 del 24-09-1984 (ud. del 30-07-1984), Vigone (rv 165646). Cassazione Penale Fattispecie: La deviazione della energia elettrica dall'uso contrattuale consentito (nella specie, corrente industriale utilizzata per illuminazione) ipotizza il reato di truffa. Sez. II, sent. n. 6941 del 03-08-1984 (cc. del 12-03-1984), Di Marsciano (rv 165435). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore L'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione per false dichiarazioni dell'interessato, punita dagli artt. 115 e 116 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, e l'indebita riscossione degli assegni familiari, prevista dall'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, non integrano il delitto previsto dall'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, per la cui sussistenza è necessario, rispetto alle previsioni delle leggi speciali un "quid pluris" consistente in un artificio o in un raggiro più intenso. Non è quindi sufficiente per la configurabilità del delitto di truffa un qualsiasi mendace comportamento o una qualsiasi alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità, essendo evidente che, a caratterizzare l'estremo dell'artificio o del raggiro, idoneo ad escludere il minor reato e a rendere configurabile quello di truffa, sono necessari una ulteriore attività, un particolare accorgimento o una speciale astuzia, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente assistenziale. Conseguentemente in materia previdenziale, in caso di indebita percezione di detta indennità e di quelle ad essa collegate, non è sufficiente ai fini della configurabilità del reato di truffa, a differenza di quanto avviene in fattispecie diverse, il mero silenzio dell'interessato, anche se diretto a perseguire la frode. Sez. II, sent. n. 6041 del 27-06-1984 (cc. del 07-02-1984), Cocuccio (rv 165024). Cassazione Penale Fattispecie: Il pagamento della tassa di circolazione in misura inferiore a quella prescritta integra il reato di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., che concorre con quello di falso materiale in copia di atto pubblico, commesso da un privato. Sez. I, sent. n. 1283 del 22-06-1984 (ud. del 28-05-1984), Malafronte (rv 164937). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato cioè che sin dall'inizio si prospetta nella volontà di chi intende commetterlo come un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo, aumentando logicamente a mano a mano la propria entità. Quando l'azione esecutiva è idonea, ai sensi del secondo comma dell'art. 49 cod. pen., ed ha conseguito l'effetto causale che ne discende, colui che l'ha attuata con coscienza e volontà ne continua a rispondere, ove non ne interrompa egli stesso l'effetto, anche se questo, e cioè l'evento che continua a protrarsi nel tempo, poteva essere interrotto dalla stessa parte offesa. L'entità del danno subito va valutata unitariamente. (Nella fattispecie, l'I.N.P.S., pur venuto a conoscenza, a seguito di denuncia, della perpetrazione di una truffa a suo danno, aveva ritenuto di non poter sospendere immediatamente le prestazioni erogate, in mancanza di accertamento definitivo dell'illegittimità delle prestazioni stesse. La Cassazione ha ritenuto che la consumazione del reato si sia protratta fino a che l'I.N.P.S. non ha cessato le erogazioni). Sez. II, sent. n. 4856 del 24-05-1984 (cc. del 27-02-1984), Messina (rv 164375). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Il reato di truffa e quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui hanno come elemento costitutivo comune la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui cagionato, nell'un caso, dalla condotta del reo che induca in errore, nell'altro da una situazione di

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fatto diversa dalla realtà che il reo ometta di far rilevare e da cui tragga profitto. Se la cosa è invece legittimamente in suo possesso, ed egli se ne appropri, si verte nell'ipotesi del reato di peculato. Sez. VI, sent. n. 4619 del 18-05-1984 (cc. del 18-01-1984), Fresu (rv 164268). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del reato di truffa, non basta che dall'agente siano stati posti in essere artifici o raggiri atti a causare l'induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta. Invero, la responsabilità dell'imputato deriva non dalla idoneità dell'artificio o raggiro, ma dalla determinazione in concreto dell'errore nel soggetto passivo con conseguenziale ingiusto profitto dell'agente. Sez. II, sent. n. 4474 del 12-05-1984 (cc. del 06-02-1984), Paparo (rv 164183). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato In tema di truffa negoziale, elemento caratterizzante del reato è il dolo iniziale dell'un contraente, tale da falsare il processo volitivo dell'altro e da determinarlo alla stipulazione del negozio appunto in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri. Sez. II, sent. n. 4423 del 12-05-1984 (cc. del 16-12-1983), Nigi (rv 164164). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione La differenza tra il reato di estorsione e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen. va individuata nel fatto che nella truffa il reo suscita nell'offeso l'immaginario timore di un danno futuro, tale da poter far determinare l'offeso unicamente per l'errore in cui è stato fatto cadere, mentre nell'estorsione il reo prospetta un pericolo da commutarsi in danno per volontà stessa dell'offeso, qualora non adempia al richiesto, senza possibilità di scelta fra il compimento della prestazione e la soggezione a sopportare il danno. Sez. II, sent. n. 4364 del 10-05-1984 (cc. del 06-12-1983), D'Alfio (rv 164141). Cassazione Penale Circostanze aggravanti speciali:- n. 1 La truffa ai danni di una cassa di risparmio è aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 1, perché le casse di risparmio sono enti pubblici a carattere economico in quanto svolgono funzioni di preminente interesse pubblico, quali la raccolta e il collocamento del risparmio al di fuori di ogni fine di speculazione privata, secondo le direttive e sotto il controllo di organi dello Stato. Sez. II, sent. n. 4371 del 10-05-1984 (cc. del 20-12-1983), Campedelli (rv 164145). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione La differenza tra i delitti di estorsione e di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nella circostanza che in quest'ultimo reato il timore agisce come movente della condotta del soggetto passivo, il quale, quindi, può liberamente determinarsi anche sotto l'influenza dell'errore prodotto in lui dalla falsa rappresentazione di un male futuro; nell'estorsione, invece, il timore annulla del tutto la volontà del soggetto passivo e lo costringe ad assumere il comportamento voluto dall'agente. Sez. II, sent. n. 4190 del 09-05-1984 (cc. del 15-12-1983), Borrello (rv 164073). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Ai fini della sussistenza del reato di truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore. Sez. V, sent. n. 3460 del 16-04-1984 (cc. del 12-12-1983), Barbari (rv 163707). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore

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In tema di delitto di truffa, anche la falsa affermazione di essere in grado di adempiere le obbligazioni, fatta da una delle parti all'altra, rafforzata inoltre da referenze sulla solvibilità e correttezza fornite da terzi, costituisce elemento idoneo a costituire il raggiro richiesto per la sussistenza del reato. Sez. V, sent. n. 3475 del 16-04-1984 (cc. del 23-01-1984), Ferrara (rv 163721). Cassazione Penale Fattispecie: Il potere conferito all'Opera universitaria di accertare, ai fini della concessione dell'assegno di studio, redditi eventualmente non denunciati, o anche l'entità reale di quelli falsamente denunciati, non implica che il metodo di accertamento possa contravvenire alle regole dettate dalla legge per pervenire all'esatta consistenza del reddito. Pertanto, non commette truffa ai danni dell'Opera universitaria chi abbia ottenuto un assegno di studio indicando come reddito non quello effettivamente conseguito, ma quello (minore) imponibile determinato ai sensi della vigente disciplina tributaria. (Nella fattispecie, la determinazione del reddito imponibile era avvenuta nella misura risultante dai valori censiti in catasto per i terreni utilizzati per l'allevamento di bestiame, rivalutati con i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, e non in quella risultante dalle maggiori entrate effettivamente conseguite con l'attività di allevamento). Sez. II, sent. n. 3289 del 11-04-1984 (cc. del 29-11-1983), Trozzi (rv 163618). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti Tra il reato di truffa e quelli di falso, previsti dagli artt. 476, 479, 485 cod. pen., che hanno distinte oggettività non sussiste rapporto di specialità, che suppone invece una norma generale ed una speciale regolanti la stessa materia, e non è configurabile l'istituto del reato complesso, poiché elemento costitutivo della truffa è considerato l'artificio o il raggiro e non il falso. Si ha pertanto concorso di reati, qualora il falso sia usato come raggiro. Sez. V, sent. n. 2990 del 03-04-1984 (cc. del 18-01-1984), Arenare (rv 163439). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- millantato credito I reati di millantato credito e di truffa si differenziano, oltre che per la diversità del soggetto passivo, per il mezzo con il quale si consegue l'illecito profitto. Nel millantato credito è richiesto, infatti, l'uso di un raggiro del tutto particolare, rappresentato, a differenza che nella truffa, dalle vanterie, esplicite o implicite, di ingerenza o di pressioni da parte del millantatore presso pubblici ufficiali o impiegati di pubblico servizio. Sez. VI, sent. n. 3058 del 03-04-1984 (cc. del 10-02-1984), Benincasa (rv 163474). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti Il delitto di truffa, se il raggiro consiste nell'uso di un documento falso all'uopo precostituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito dal primo, trattandosi di due azioni distinte che offendono beni giuridici del tutto diversi. Sez. II, sent. n. 2826 del 27-03-1984 (cc. del 24-10-1983), Scalone (rv 163366). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- malversazione L'elemento differenziale tra la malversazione e la truffa aggravata ex art. 61, n. 9, cod. pen. va ravvisato nel diverso modo di articolarsi, sul piano cronologico e causale, dell'azione posta in essere dal colpevole in relazione all'elemento del possesso riferito all'oggetto materiale dei due reati. Invero, nella truffa il possesso costituisce il risultato di detta azione, alla quale consegue, mentre nella malversazione costituisce il presupposto dell'azione, che trova origine nella ragione di ufficio, e preesiste all'illecita conversione di esso in profitto dell'agente o altrui. Sez. II, sent. n. 2509 del 19-03-1984 (cc. del 22-11-1983), Tavernini (rv 163210). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il criterio distintivo fra il delitto previsto dall'art. 629 cod. pen. e il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, va ricercato nella diversità del modo con cui viene determinato nel soggetto passivo il timore del danno. Nel caso dell'estorsione il colpevole incute il timore di un danno che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona in rapporto con lui, sicché la persona offesa,

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posta nell'alternativa di ottemperare a quanto richiestole ovvero di subire un danno patrimoniale, venga coartata nella sua volontà. Nel caso della truffa aggravata, invece, il colpevole suscita nella vittima l'immaginario pericolo di un danno futuro da lui però non derivante né direttamente, né indirettamente, sicché esso si determina alla condotta unicamente per effetto dell'errore in cui è caduta e non perché coartata. Pertanto nel caso in cui il ladro impone al derubato il versamento di una somma di denaro come condizione per rientrare in possesso della cosa sottrattagli, è configurabile il reato di estorsione e quindi colui che per incarico dell'autore del furto abbia condotto le trattative rivolte ad ottenere dal derubato il pagamento della somma contro la restituzione della refurtiva deve ritenersi responsabile di concorso nel delitto di estorsione se, agendo nell'interesse del ladro, abbia contribuito con la sua condotta all'opera di pressione nei confronti del derubato. Sez. I, sent. n. 2372 del 17-03-1984 (cc. del 18-10-1983), Anzalone (rv 163147). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore In caso di truffa nell'assunzione ad un pubblico impiego, ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni, al fine di stabilire se gli artifici posti in essere dagli autori del reato sono stati in concreto idonei a trarre in inganno i componenti della commissione, occorre accertare se il punteggio fraudolentemente conseguito è stato determinante per l'ammissione nella graduatoria degli aspiranti vincitori del bando, ovvero se, anche escludendo quel punteggio, gli imputati avevano ugualmente il diritto di essere assunti, per gli altri titoli presentati. Sez. II, sent. n. 2228 del 10-03-1984 (cc. del 24-10-1983), Mercandini (rv 163096). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore È sufficiente a integrare il reato di truffa anche la semplice emissione di un assegno senza copertura quando, considerato il contesto in cui il fatto si è verificato, legittima è l'aspettativa del creditore di vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie. (Nella fattispecie, si trattava di una vendita all'asta). Sez. II, sent. n. 2251 del 10-03-1984 (cc. del 11-11-1983), Mazzon (rv 163102). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa è per sua natura istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Pertanto, in caso di assunzione a un pubblico impiego ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni il momento consumativo del reato coincide non già con la percezione delle retribuzioni, ma con il conseguimento illegittimo della nomina, da cui deriva correlativamente il danno patrimoniale sia per la Pubblica Amministrazione, sia per i concorrenti esclusi che subiscono il mancato guadagno derivante dal ritardo nell'assunzione. Sez. II, sent. n. 2228 del 10-03-1984 (cc. del 24-10-1983), Mercandini (rv 163095). Cassazione Penale Perseguibilità La contestazione della recidiva non esclude la perseguibilità a querela del reato di truffa, in quanto la recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen. è una circostanza aggravante soggettiva, inerente alla persona del colpevole, che, costituendo una qualificazione giuridica soggettiva, non può considerarsi un accessorio del reato, quali sono invece le circostanze in senso tecnico, caratterizzate dal fatto che determinano di regola una maggiore o minore gravità del reato e in ogni caso una modificazione della pena, alle quali soltanto il legislatore ha inteso riferirsi per affermare la perseguibilità d'ufficio della truffa. Sez. II, sent. n. 2241 del 10-03-1984 (cc. del 31-10-1983), Gozzi (rv 163100). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Nella truffa contrattuale, gli artifici possono anche consistere nella messa in scena di un'attività commerciale apparentemente seria, solida ed affidabile, e i raggiri nell'indurre il venditore a consegnare la merce contro l'autorizzazione ad emettere tratte o contro versamento di assegni, col preordinato proposito di sottrarsi al pagamento di detti titoli. Sez. V, sent. n. 2084 del 05-03-1984 (cc. del 23-11-1983), Ricci (rv 163009). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- corruzione

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È ipotizzabile il concorso formale tra i reati di corruzione e truffa nella ipotesi in cui il pubblico ufficiale accetti il denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, e successivamente favorisca i corruttori nell'attuare un artificio idoneo a indurre in errore la Pubblica Amministrazione. Sez. VI, sent. n. 2002 del 03-03-1984 (cc. del 12-10-1983), Ascione (rv 162958). Cassazione Penale Circostanze aggravanti generiche:- art. 112, n. 2, c.p. Nel reato di truffa è ipotizzabile l'aggravante di cui all'art. 112, n. 2, cod. pen., poiché, se è vero che il momento consumativo coincide con quello della realizzazione del profitto, è pur vero che esiste una serie di attività preparatorie, tese alla induzione in errore, nella quale serie ben può essere individuata la figura di un promotore o organizzatore. Sez. VI, sent. n. 2002 del 03-03-1984 (cc. del 12-10-1983), Ascione (rv 162957). Cassazione Penale Fattispecie: L'uso del disco contrassegno della tassa di circolazione alterato nell'importo con l'indicazione di una cifra superiore a quella pagata ed esposto sul parabrezza del veicolo integra, oltre al delitto di falso, gli estremi del delitto di truffa in danno dello Stato. Sez. V, sent. n. 1541 del 20-02-1984 (cc. del 15-12-1983), Tinaglia (rv 162757). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il criterio distintivo tra estorsione e truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nel diverso modo in cui il danno viene prospettato al soggetto passivo: nella truffa aggravata, non come danno certo e sicuro né proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, ma come possibile ed eventuale, estraneo e indipendente dalla volontà dell'agente stesso; nell'estorsione, invece, il danno è preannunciato con carattere d'immanenza e di certezza, ad opera del soggetto attivo o di altri per lui. Sez. II, sent. n. 1315 del 13-02-1984 (cc. del 04-07-1983), Aversa (rv 162600). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione La differenza tra il reato di estorsione e quello di truffa risiede nel mezzo usato per raggiungere l'indebito (la violenza o la minaccia nell'estorsione, il raggiro nella truffa) e il criterio distintivo tra i due mezzi deve ricercarsi nel modo in cui il timore del danno è determinato. Sussiste pertanto estorsione allorché il colpevole incute, direttamente o indirettamente, timore di un danno certo, proveniente da lui o da persona a lui legata da qualsiasi rapporto, in caso di rifiuto, cosicché l'adesione della vittima è frutto di una determinazione di volontà coartata. Sez. II, sent. n. 1305 del 11-02-1984 (cc. del 04-07-1983), Sferrazza (rv 162591). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Quando un contraente, nell'indurre l'altro alla stipulazione del contratto sia stato sollecitato esclusivamente dall'intento di perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, di guisa che il contratto si presenti come il mezzo adottato dall'agente per la concreta realizzazione del profitto, la successiva inadempienza non costituisce un mero illecito civile, bensì la fase conclusiva dell'azione criminosa; né la configurabilità del reato è esclusa dal fatto che l'iniziativa sia stata del soggetto passivo, quando risulti che il contratto non sarebbe stato concluso senza i raggiri posti in essere dall'altro contraente. Sez. II, sent. n. 1220 del 11-02-1984 (cc. del 12-04-1983), Di Pisa (rv 162577). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nella truffa in danno di ente pubblico consistente nell'iscrizione in appositi elenchi ottenuta fraudolentemente, con conseguente erogazione di somme di danaro corrisposte in più riprese, il reato si consuma non già con la detta iscrizione, ma con la riscossione della prima erogazione di danaro. Con la percezione delle successive somme, si ha reato continuato. Sez. II, sent. n. 304 del 14-01-1984 (cc. del 10-05-1983), Maiorino (rv 162109). Cassazione Penale

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Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno L'adozione di un raggiro (nella specie, falsa assicurazione di solvibilità e di surroga) per indurre un creditore ad accettare assegni privi di provvista in pagamento di un credito preesistente non costituisce truffa, ma semplice protrazione dell'inadempimento per inefficacia liberatoria del pagamento in quanto nessun profitto (tranne forse qualche giorno di "respiro") può ricavarne il debitore e nessun danno il creditore, immutata restando la obbligazione dell'uno nei confronti dell'altro. Sez. II, sent. n. 11213 del 23-12-1983 (cc. del 08-06-1983), Aliziri (rv 161919). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso cosiddetto mediato del danaro pubblico può far capo contemporaneamente a più di un pubblico ufficiale qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale e sia posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente stesso. In tal caso, se uno solo di tali compossessori mediati compie illecitamente la parte di sua competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilità del danaro per effetto dell'omissione di ogni controllo da parte degli altri compossessori, senza averli ingannati od indotti in errore, è configurabile il reato di peculato e non quello di truffa in danno della Pubblica Amministrazione. Sez. VI, sent. n. 11054 del 22-12-1983 (cc. del 26-10-1983), Calamia (rv 161838). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- furto Il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Sez. II, sent. n. 10923 del 17-12-1983 (cc. del 22-03-1983), Gozzo (rv 161783). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Le leggi sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro costituiscono presupposto della legge penale, e, inserendosi in questa, valgono a formare l'obiettività giuridica di un reato; conseguentemente, l'eventuale errore su dette leggi non può avere efficacia scusante. (Fattispecie in cui l'imputato di tentata truffa ai danni dell'I.N.A.I.L., per aver tentato di ottenere le prestazioni assicurative in relazione ad un infortunio verificatosi al di fuori dell'attività lavorativa, invocava l'errore ex art. 47 cod. pen.). Sez. II, sent. n. 10666 del 10-12-1983 (cc. del 24-05-1983), Salerno (rv 161664). Cassazione Penale Momento consumativo del reato L'evento nel reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire due aspetti di un'unica realtà, la quale viene quindi in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In tal modo si perfeziona il reato. Sez. II, sent. n. 10002 del 22-11-1983 (cc. del 12-05-1983), Poledrelli (rv 161360). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Nel delitto di furto il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio di natura patrimoniale o meno, essendo sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un bisogno psichico, e quindi anche per dispetto, ritorsione o vendetta. Sez. II, sent. n. 9983 del 22-11-1983 (cc. del 26-04-1983), Lo Nardo (rv 161352). Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata Il principio della correlazione tra il fatto contestato e il fatto ritenuto in sentenza ha lo scopo di tutelare in concreto il diritto di difesa, impedendo che l'imputato possa essere condannato per un fatto non contestato ed in ordine al quale non abbia potuto difendersi. (Nella fattispecie, la S.C. ha considerato immutato il fatto, originariamente contestato come truffa e appropriazione indebita, ritenuto in sentenza

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come usura aggravata, tenuto conto che il capo di imputazione menzionava modalità, circostanze, elementi, portati a conoscenza dell'imputato sì da porlo in grado di difendersi). Sez. II, sent. n. 10025 del 22-11-1983 (cc. del 13-05-1983), De Leo (rv 161370). Cassazione Penale Fattispecie: Commette il reato di truffa aggravata chi, dopo essersi esplicitamente impegnato a dare in parte a un proprio fabbricato in costruzione destinazione ad entità produttiva, così ottenendo di sottrarsi al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, non tenga poi fede a tale impegno e dia ai locali destinazione diversa. (Nella fattispecie, l'imputato, dopo un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di costruzione per difformità dalla licenza, aveva ottenuto una variante a condizione che il seminterrato e il piano terra del fabbricato fossero rispettivamente destinati a frantoio e a deposito-spogliatoio per i dipendenti e che il solo primo piano fosse adibito ad abitazione. In tal modo aveva ottenuto il beneficio dell'esenzione dagli oneri di urbanizzazione, previsto per i fabbricati destinati ad entità produttiva). Sez. II, sent. n. 9603 del 15-11-1983 (cc. del 14-04-1983), Felizzi (rv 161189). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Posto che la norma dell'art. 640 cod. pen. è diretta a tutelare la libertà del consenso, intesa come autonoma determinazione alla volizione negoziale, può valere come raggiro (e non artificio) al fine del delitto in questione il silenzio serbato su circostanze, da chiunque poste in essere, che, se conosciute dal soggetto passivo, avrebbero certamente determinato in senso negativo la sua volontà negoziale. La falsa rappresentazione della realtà da parte del soggetto passivo, che avrebbe dovuto essere rimossa dal soggetto attivo mediante la comunicazione delle circostanze invece taciute, non deve nascere da una pregressa condotta del reo, dato che, se costui realizza un comportamento idoneo a creare nel soggetto passivo una falsa rappresentazione del vero, è tale comportamento che determina l'induzione in errore e non già (o, quantomeno, non solo) il silenzio successivo. (Fattispecie in cui il silenzio serbato dal presidente di una società sportiva nel "vendere" ad altra società un atleta circa le reali precarie condizioni di salute di costui e, in particolare, sulla conseguente impossibilità di praticare ulteriormente l'attività agonistica, è stato ritenuto idoneo a valere come raggiro, proprio perché la sua rilevanza è stata originata dall'apparenza creata dal fatto che trattandosi di giocatore olimpionico "avrebbe dovuto essere stato controllato dall'ente pubblico" a ciò preposto, con reiezione della tesi del ricorrente dell'irrilevanza del suo silenzio per non essere stata la detta "apparenza" creata da lui). Sez. IV, sent. n. 9176 del 05-11-1983 (cc. del 20-04-1983), Bruno (rv 160996). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- appropriazione indebita Sussistono gli estremi della truffa e non quelli dell'appropriazione indebita quando si ritenga accertato in fatto che la consegna della cosa è stata ottenuta mediante inganno. Il delitto di appropriazione indebita invece presuppone il possesso della cosa da parte dell'agente per libero affidamento e proprio in ciò consiste l'elemento differenziale fra i due reati. Sez. II, sent. n. 8729 del 20-10-1983 (cc. del 24-03-1983), Varriale (rv 160818). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Ai fini dell'integrazione del reato di estorsione è indifferente che l'agente abbia effettivamente la possibilità di attuare il male minacciato, ma è invece solo necessario che la minaccia si presenti, nella sua rappresentazione, come certa e promanante dal soggetto attivo o da altre persone allo stesso collegate, in modo da raggiungere l'effetto di coartare ogni libertà di scelta della vittima - invece nel reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen. la determinazione della vittima è cagionata da un errore conseguito con il prospettare il pericolo di un male eventuale dovuto all'opera di terzi. Sez. II, sent. n. 8447 del 17-10-1983 (cc. del 28-02-1983), Florio (rv 160712). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Nella truffa contrattuale la conclusione del contratto assume rilevanza decisiva ai fini della perpetrazione del reato, rappresentando l'espediente fraudolento necessario perché si abbia l'induzione in errore della vittima con le conseguenze negative che da tale fatto discendono. Conseguentemente, una volta esclusa

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o non provata la conclusione del negozio giuridico, la formula di proscioglimento da adottarsi è quella "perché il fatto non sussiste", mancando l'elemento essenziale della truffa contrattuale, cioè la induzione in errore del soggetto passivo, quale conseguenza di un espediente fraudolento. Sez. II, sent. n. 8216 del 12-10-1983 (cc. del 15-04-1983), Floridia (rv 160618). Cassazione Penale Momento consumativo del reato In tema di delitto di truffa, al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori, ma occorre stabilire anche se vi sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata. Sez. V, sent. n. 8043 del 08-10-1983 (cc. del 02-05-1983), Amitrano (rv 160486). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il delitto di truffa, qualora abbia avuto ad oggetto il rilascio di un titolo di credito (assegno bancario) da parte del soggetto passivo, si consuma non appena tale titolo sia passato, a seguito di artifici o raggiri, dalla sfera di disponibilità del proprietario a quella del reo, in tal modo verificandosi, in correlazione al profitto dell'agente, il danno altrui, elemento integratore del delitto. Sez. V, sent. n. 7922 del 06-10-1983 (cc. del 03-06-1983), Ronchi (rv 160443). Cassazione Penale Perseguibilità Qualora sia stata contestata la truffa aggravata a nulla rileva, ai fini della procedibilità a querela di parte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., che sia stata ritenuta in sentenza l'equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti ritenute, incidendo tale valutazione soltanto sulla determinazione della pena e non sulla figura del reato originariamente contestato. Sez. V, sent. n. 7922 del 06-10-1983 (cc. del 03-06-1983), Ronchi (rv 160444). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta L'inadempimento contrattuale integra gli estremi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta o del mero illecito civile quando sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, estrinsecatosi in artifici atti a sorprendere l'altrui buona fede. Sez. II, sent. n. 7745 del 01-10-1983 (cc. del 24-02-1983), Meucci (rv 160358). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione La differenza tra il reato di estorsione e quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario consiste nella circostanza che nell'estorsione il male minacciato proviene dagli stessi soggetti attivi del reato o da altre persone ad essi collegate mentre nella truffa aggravata esso proviene da persone diverse dai primi. Nel primo caso il profitto ingiusto viene conseguito per effetto della coartazione della volontà della vittima, nel secondo per effetto di un errore nella libera determinazione della vittima stessa, viziata da una falsa rappresentazione della realtà. Sez. II, sent. n. 7527 del 20-09-1983 (cc. del 14-02-1983), Girardi (rv 160251). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- emissione di assegno a vuoto Il reato di emissione di assegno a vuoto può concorrere con quello di truffa qualora l'agente aggiunga, alla dazione del titolo, un comportamento penalmente rilevante mediante il quale induca il soggetto passivo in errore - determinante ai fini dell'emanazione dell'assegno - sulla esistenza di fondi in banca e sulla sua solvibilità. Sez. II, sent. n. 6893 del 16-07-1983 (cc. del 01-02-1983), Salzano (rv 160012).

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Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito Il delitto di truffa e quello di millantato credito, possono concorrere anche se la violazione di tali ipotesi criminose sia commessa con un'unica azione. Sez. VI, sent. n. 6511 del 14-07-1983 (cc. del 10-05-1983), Alieri (rv 159913). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno Nella truffa contrattuale gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno altrui vanno individuati, indipendentemente da uno squilibrio tra i valori delle controprestazioni, nel vantaggio e nel pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla stipula del contratto, che, senza gli artifici e i raggiri, non sarebbe stato concluso dalla parte offesa. Sez. II, sent. n. 6557 del 14-07-1983 (cc. del 13-12-1982), Gava (rv 159923). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa si perfeziona con la produzione di un danno di natura patrimoniale. (Fattispecie relativa ad indebita posizione assicurativa, ottenuta mediante false dichiarazioni od omessa denunzia della cessazione dell'attività commerciale; la Suprema Corte ha affermato al riguardo che l'agente, pur conseguendo un ingiusto profitto - consistente nel beneficio, non patrimoniale, della certezza del futuro soddisfacimento di un bisogno di natura sanitaria o previdenziale - non ha ancora cagionato alcun pregiudizio al patrimonio dell'istituto, che, anzi, con il versamento dei contributi, ne risulta incrementato; la Suprema Corte ha precisato che soltanto quando l'interessato tenti di realizzare uno di quei bisogni presentando domanda per ottenere prestazioni erogate dall'istituto si verifica un concreto attentato al suo patrimonio ed è, quindi, possibile configurare l'ipotesi, tentata o consumata, del reato di truffa aggravata). Sez. II, sent. n. 6608 del 14-07-1983 (cc. del 13-12-1982), Giorgi (rv 159933). Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza il ritenere la sussistenza del reato di truffa invece dell'ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di circonvenzione di persona incapace. Invero, l'esclusione in sentenza dell'ulteriore addebito, contenuto nell'originaria accusa, di aver abusato dello stato d'infermità psichica della persona offesa non snatura il contenuto essenziale del fatto contestato né arreca pregiudizio alla difesa dell'imputato. Sez. II, sent. n. 5637 del 14-06-1983 (cc. del 20-01-1983), Laddomoda (rv 159535). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Nel delitto di estorsione il mezzo usato dall'agente è la minaccia con la quale egli prospetta un danno certo, proveniente da lui stesso o da altri a lui collegati, così coartando la volontà della vittima e ponendo questa nell'alternativa di adempiere all'indebito richiesto o di subire un danno maggiore. Nella truffa per incusso timore, invece, il danno è prospettato solo in termini di eventualità obiettiva e giammai derivante in modo diretto o indiretto dall'agente, di guisa che l'adesione della vittima è il frutto di un inganno e non di una determinazione per volontà coartata. Sez. II, sent. n. 5564 del 11-06-1983 (cc. del 13-01-1983), Carrieri (rv 159485). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno. Infatti, nel delitto di truffa aggravata il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dalla prospettazione di un pericolo solo immaginario. Nel delitto di estorsione, invece, il danno è prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato. Sez. II, sent. n. 5392 del 06-06-1983 (cc. del 06-12-1982), Gabriele (rv 159405).

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Cassazione Penale Momento consumativo del reato L'evento dannoso, nella truffa che abbia come oggetto immediato il conseguimento di titoli di credito, deve avere un contenuto economico oggettivo. Pertanto la consumazione del reato si realizza in tal caso con il conseguimento del profitto, cioè con la riscossione del titolo, perché in tal momento la lesione patrimoniale, che non può avere carattere potenziale, diventa concreta, effettiva e definitiva. Ne consegue che, in caso di negoziazione contestuale di più titoli di credito, il danno deve commisurarsi non all'importo dei singoli titoli, ma all'importo complessivo degli stessi. Sez. II, sent. n. 5378 del 06-06-1983 (cc. del 30-11-1982), Licciardiello (rv 159402). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- falsità in atti Il delitto di falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come mezzo di raggiro, non essendo il primo reato elemento costitutivo del secondo. Sez. V, sent. n. 5186 del 03-06-1983 (cc. del 22-04-1983), Sambucco (rv 159355). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Il raggiro del reato di truffa, in caso di compravendita di merci può essere integrato dalla preordinata messa in opera del sistema degli acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza d'importo tra i crediti onorati e quelli insoluti. Né la mancanza di diligenza o di prudenza o l'inosservanza di norme giuridiche da parte del truffato sono atte ad escludere l'idoneità del mezzo, in quanto molto spesso sono determinate dalla fiducia che ha saputo determinare il truffatore. (Nella fattispecie, il venditore era stato avvertito dall'acquirente che l'assegno dato in pagamento non poteva essere presentato subito in banca perché in quel momento non c'era sufficiente provvista). Sez. II, sent. n. 4275 del 07-05-1983 (cc. del 25-03-1983), Picchi (rv 158916). Cassazione Penale Fattispecie: Per la configurabilità del reato di truffa in caso di indebita ricezione dell'assegno di studio previsto per gli studenti universitari dall'art. 2 della legge 21 aprile 1969 n. 162, ove il beneficiario appartenga a famiglia provvista di redditi derivanti soltanto da produzione agricola, dovendosi tener conto dell'effettiva consistenza economica del titolare del reddito, deve aversi riguardo non al reddito imponibile, ma a quello netto complessivo del nucleo familiare. Sez. II, sent. n. 4246 del 07-05-1983 (cc. del 09-11-1982), Sorge (rv 158910). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- insolvenza fraudolenta L'elemento distintivo tra truffa ed insolvenza fraudolenta risiede nella circostanza che, mentre la prima si evidenzia con la simulazione di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, la seconda si realizza con la dissimulazione, ossia con il nascondimento d'uno stato reale che è quello dell'insolvibilità. Sez. I, sent. n. 3606 del 26-04-1983 (cc. del 14-01-1983), De Bernardis (rv 158625). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- peculato Mentre nella truffa l'acquisto del possesso consegue all'azione di raggiro o di artificio da parte del colpevole, nel peculato il possesso del bene trova origine nella ragione di ufficio. Sez. VI, sent. n. 3022 del 14-04-1983 (cc. del 28-01-1983), Valletta (rv 158343). Cassazione Penale Perseguibilità In base alla nuova normativa il reato di truffa, aggravato dalla contestata recidiva, è perseguibile d'ufficio. Sez. VI, sent. n. 3028 del 14-04-1983 (cc. del 01-02-1983), Pivari (rv 158349).

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Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito I reati di millantato credito e di truffa si differenziano sia per il soggetto passivo, che nell'uno è la Pubblica Amministrazione mentre nell'altro può essere chiunque, sia per il mezzo con il quale si consegue l'illecito profitto. Pertanto tra i due reati è configurabile il concorso formale, nulla rilevando la unicità della condotta quando vi è pluralità di eventi. Sez. VI, sent. n. 2328 del 18-03-1983 (cc. del 03-12-1982), Saraceno (rv 157934). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- millantato credito Il principio di specialità è invocabile quando un illecito comprende in sé un altro, presentando inoltre dei requisiti aggiuntivi. (Nella specie, si è rilevata l'assenza di un rapporto di specialità fra truffa e millantato credito, in ordine ai quali è applicabile la regola del concorso). Sez. VI, sent. n. 2328 del 18-03-1983 (cc. del 03-12-1982), Saracino (rv 157935). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Il delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario si distingue da quello di estorsione per il diverso modo in cui viene prospettato il danno. Si ha infatti truffa aggravata quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto possibile ed eventuale e non mai proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato, giacché in tal caso l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina nell'azione od omissione versando in stato di errore. Si ha invece estorsione quando il danno è prospettato come certo e sicuro ad opera del reo. Sez. II, sent. n. 1633 del 24-02-1983 (cc. del 19-03-1982), Rinaldi (rv 157536). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione La concussione si differenzia dalla truffa, poiché il timore del pregiudizio si origina nel soggetto passivo non a causa di un'erronea rappresentazione della realtà maliziosamente fatta credere per vera, carpendo la buona fede, ma per effetto della minaccia del pubblico ufficiale, per cui la vittima si determina a dare o promettere solo per la pressione morale esercitata dall'abuso della qualità o delle funzioni del pubblico ufficiale. Sez. VI, sent. n. 584 del 25-01-1983 (cc. del 15-10-1982), Machiavelli (rv 157053). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di truffa si concretizza allorquando, per effetto della frode, l'autore o altri abbia ottenuto la disponibilità giuridica del profitto, indipendentemente dal fatto che questo sia uscito materialmente dal patrimonio del danneggiato, mentre l'eventuale recupero da parte del leso non elimina l'avvenuta consumazione del reato, bensì ne attenua, eventualmente, le conseguenze. Sez. III, sent. n. 407 del 20-01-1983 (cc. del 05-10-1982), Bono (rv 156953). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- artifici e raggiri e induzione in errore Nella truffa consumata l'idoneità dell'azione truffaldina ad indurre in errore va giudicata "ex post". Pertanto, se l'induzione in errore si è verificata ed il profitto è stato conseguito, sussiste la truffa anche se il raggiro o l'artificio siano stati rudimentali o facilmente identificabili. Sez. II, sent. n. 383 del 19-01-1983 (cc. del 18-05-1982), Mambelli (rv 156937). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- concussione La distinzione tra concussione per induzione e truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale risiede nelle modalità dell'azione compiuta da quest'ultimo. Tutte le volte che l'abuso di detta qualità assume preminente importanza, nel senso che essa sia stata spiegata in funzione prevaricatrice, in modo da creare nel soggetto passivo quel "metus publicae potestatis", che lo piega all'ingiusta e non dovuta prestazione, si è in presenza di concussione - sussiste viceversa la truffa quando la citata qualità, nel

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rapporto intercorrente con l'altro soggetto, non assume né quel rango né quella valenza effettuale e solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà del soggetto passivo. Sez. VI, sent. n. 281 del 14-01-1983 (cc. del 20-10-1982), Ballarè (rv 156898). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno La truffa, quale delitto di danno, presuppone che l'agente miri a realizzare un ingiusto profitto, cagionando correlativamente al soggetto passivo la perdita di un diritto soggettivo o la lesione di esso. Detti elementi vanno individuati, facendo astrazione dall'esistenza o meno di una proporzionalità od equivalenza economica delle reciproche prestazioni. Il danno penale da un lato non va identificato con quello civile risarcibile, e dall'altro non costituisce una conseguenza del reato, ma è insito nel reato medesimo: ogniqualvolta viene colpito o menomato il bene giuridico tutelato, "ipso facto" viene leso anche l'interesse del soggetto al godimento ed alla conservazione di quel bene. Sez. VI, sent. n. 274 del 14-01-1983 (cc. del 15-06-1982), Cattano (rv 156894). Cassazione Penale Elemento materiale del reato:- ingiusto profitto ed altrui danno In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa fornitagli dall'agente, quando risulti che la cosa stessa non sarebbe stata acquistata senza l'impiego dei raggiri. Sez. VI, sent. n. 274 del 14-01-1983 (cc. del 15-06-1982), Cattano (rv 156893). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Sussiste il reato di estorsione e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., capoverso, n. 2, quando l'artificio usato dal soggetto attivo non può considerarsi un semplice mezzo fraudolento, ma costituisce un vero e proprio mezzo di coercizione sul soggetto passivo, nel senso che il danno è prospettato come certo e sicuro ad opera dello stesso autore del reato, o anche di altri, per il caso in cui non si ottemperi alla consegna del denaro o di altra utilità; sicché il soggetto passivo o la persona comunque offesa dal reato è posta nell'alternativa ineluttabile di consegnare all'agente il voluto profitto o di subire il danno minacciato. Sez. II, sent. n. 185 del 11-01-1983 (cc. del 26-04-1982), Tumbarello (rv 156867). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica, più precisamente, all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. Sez. I, sent. n. 2338 del 08-01-1983 (ud. del 17-11-1982), Camillucci (rv 156836). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Ai fini della individuazione del momento consumativo del delitto di truffa, nella speciale ipotesi di compravendita di cose mobili con consegna a mezzo di vettore, occorre distinguere l'ipotesi in cui la spedizione sia avvenuta per incarico e nell'interesse del mittente-venditore da quella in cui il vettore abbia agito esclusivamente in nome e per conto del compratore: in quest'ultima ipotesi la consumazione deve intendersi verificata nel momento e nel luogo in cui la merce viene consegnata dal raggirato al trasportatore, attraverso il quale l'agente consegue la disponibilità giuridica e materiale del bene. Sez. I, sent. n. 2338 del 08-01-1983 (ud. del 17-11-1982), Camillucci (rv 156837). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- spendita di monete falsificate Il delitto di truffa non può ritenersi assorbito in quello di spendita di moneta falsa, realizzandosi invece un concorso formale di reati. Sez. V, sent. n. 101 del 07-01-1983 (cc. del 28-10-1982), Di Tavi (rv 156805).