Giorgio Spedicato_Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche...

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GOOGLE LAW. MOTORI DI RICERCA TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROBLEMATICHE GIURIDICHE Avv. Giorgio Spedicato

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Mercoledì 09.03.2011 ho tenuto per la Fondazione forense bolognese un seminario dal titolo “Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche giuridiche”. Nel corso del seminario sono stati passati in rassegna i principali fronti giudiziari aperti in un 2010 vissuto pericolosamente (con un occhio di riguardo alle vicende nazionali), illustrando in particolare: - la battaglia sulla privacy (partendo dal caso “Vividown”) - la battaglia sui contenuti (partendo dal caso “Grande Fratello”) - la battaglia sulle parole (partendo dal caso “AdWords”)

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GOOGLE LAW.

MOTORI DI RICERCA TRA INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E PROBLEMATICHE GIURIDICHE

Avv. Giorgio Spedicato

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CHI SONO

CHI È MPS

Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners.

Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.

Docente di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna).

Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione.

Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.

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PARAFRASANDO PIERO SRAFFA…

L’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo dei paesi ad economia capitalistica avanzata ci mostra una chiara transizione (tuttora in corso) da un modello di:

«produzione di merci a mezzo di merci»

ad un modello di:

«produzione di informazione a mezzo di informazione».

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WORLD WIDE WEB E INFORMATION ECONOMY

Il world wide web è per molti, oggi, il primo e principale strumento per

l’acquisizione e la diffusione di informazione.

L’informazione, tuttavia, ha un valore economico solo ove sia:

� organizzata

� accessibile

� utile

Al 02.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 13,66 miliardi

Al 09.03.2011, il numero stimato di pagine web indicizzate ammontava a 15,37 miliardi

Ci avviciniamo sempre più rapidamente al numero di googol pagine web indicizzate…

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LA MISSION DI GOOGLE

“OUR MISSION IS TO ORGANIZE THE WORLD’S INFORMATION

AND MAKE IT UNIVERSALLY ACCESSIBLE AND USEFUL”

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ALCUNE DIFFERENZE TRA GOOGLE E GLI ALTRI MOTORI DI RICERCA

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IL «MOTORE» DEL MOTORE DI RICERCA

Algoritmo PageRank®

È basato su un principio social di attibuzione delvalore alle pagine web: più una pagina è linkata, piùè importante

Search Engine Optimization Googlebombing

generalmente lecita Linkfarming

illeciti ex art. 2598 c.c.

(ed anche ex art. 513 c.p.

����Trib. Rovereto 02.02.01?)

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LE «INFORMAZIONI» PER GOOGLE

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RIFLESSI GIURIDICI DELL’ORGANIZZAZIONE DI INFORMAZIONI

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TASSONOMIA DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE COINVOLTE

Mutatis mutandis, problemi analoghi sorgono anche con riferimento all’ordinamento giuridico italiano

[tabella tratta da J. Grimmelmann, The Structure

of Search Engine Law, 93 Iowa L. Rev. 1 (2007)]

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I PRINCIPALI SERVIZI DI GOOGLE

SERVIZIO PRIVACY COPYRIGHT/IP

Google Web Search

Gmail

YouTube

Google News

Google Calendar

Google Maps

Google Documenti

Google Book Search

Google AdWords

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GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO

GOOGLE STREET VIEW

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GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO

LE FOTOGRAFIE POSSONO

CONTENGONO ANCHE

DATI PERSONALI, COME

IMMAGINI DI INDIVIDUI O

TARGHE DI VEICOLI

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GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO

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GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO

LA PRIVACY POLICY

PREVISTA PER GOOGLE

STREET VIEW

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GOOGLE E LA PRIVACY: UN ESEMPIO

TUTTAVIA, SECONDO IL GARANTE PRIVACY GOOGLE DEVE:

� provvedere ad informare gli interessati, relativamente all’acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini;

� provvedere ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un’emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;

� predisporre, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View.

[Provvedimento del 15 ottobre 2010]

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GOOGLE E IL DIRITTO D’AUTORE: UN ESEMPIO

link ipertestuale: violazione del diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico o atto pienamente lecito?

thumbnail: violazione del diritto esclusivo di riproduzione (o semplice citazione)?

copia cache: violazione del diritto esclusivo di riproduzione o applicabilità dell’eccezione ex art. 68-bis l.d.a.?

[���� Caso «CopiePress vs. Google»]

abstract: violazione del diritto esclusivo di riproduzione o semplice citazione?

[���� Caso «Infopaq»]

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REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA

Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei casi:

� svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL

� svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER

� effettuare il CACHING dei dati

� prestare attività di HOSTING

� assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER

� trattare DATI PERSONALI

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REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I MOTORI DI RICERCA

Il regime di responsabilità di Google, come degli altri motori di ricerca, non è individuabile su base soggettiva, ma su base oggettiva, in relazione all’attività concretamente svolta o ai servizi di volta in volta erogati. Google può, a seconda dei casi:

� svolgere le funzioni di un INFORMATION LOCATION TOOL

� svolgere le funzioni di un ACCESS PROVIDER

� effettuare il CACHING dei dati

� prestare attività di HOSTING

� assumere il ruolo di CONTENT PROVIDER

� trattare DATI PERSONALI

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PRINCIPI CARDINE DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ EX DIRETTIVA 31/2000/CE

� Nessun obbligo di controllo preventivo

� Obbligo di cooperazione

� Previsione di un safe harbour

� Tipizzazione delle condotte che danno luogo alla responsabilità in caso:

� mere conduit

� caching

� hosting

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MERE CONDUIT, CACHING E HOSTING: DEFINIZIONI

Mere conduit: trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, inclusa la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo

Caching: memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite da un destinatario del servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta

Hosting: memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio

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ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA

Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting:

� non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza (art. 17, d.lgs. 70/2003);

� non ha un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).

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PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting, è comunque tenuto:

� ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione (art. 17, d.lgs. 70/2003);

� a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).

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RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Il provider è civilmente responsabile nei casi in cui:

� richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso ai contenuti illeciti (art. 17, d.lgs. 70/2003);

� se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente (art. 17, d.lgs. 70/2003).

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IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL MERE CONDUIT

Il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

� non dia origine alla trasmissione;

� non selezioni il destinatario della trasmissione;

� non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.

ISP irresponsabile se non c’è “contatto qualificato” con l’informazione

Page 26: Giorgio Spedicato_Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche giuridiche

IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL CACHING

Il provider non è responsabile delle a condizione che:

� non modifichi le informazioni;

� si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

� si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

� non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

� agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

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IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL HOSTING

Il provider non è responsabile delle a condizione che:

� non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione èillecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

� non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

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DUNQUE, IN CASO DI HOSTING…

…se il provider viene a conoscenza della presenza di informazioni (presunte) illecite sui propri server:

� deve informare l’autorità competente

� se accerta l’illiceità del materiale, l’autorità competente ne comunica la presenza al provider

� se il provider non interviene immediatamente è considerato civilmente responsabile

Non sembra (ancora) ipotizzabile un obbligo di intervento del provider su mera segnalazione del danneggiato (diversamente da come avviene in altri Paesi dove sono previste invece delle notice and take-down e delle put-back procedures, forse di prossima introduzione anche in Italia)

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RESPONSABILITÀ DEGLI INFORMATION LOCATION TOOL PROVIDER

� DIRECT LIABILITY

L’iniziale orientamento rigoroso di alcune Corti europee inizia a redirezionarsi nel senso di una generale liceità dell’attività di predisposizione di link da parte dei motori di ricerca.

� CONTRIBUTORY LIABILITY

La direttiva 31/2000/CE non si occupa di disciplinare la responsabilità dei motori di ricerca per la predisposizione di link a materiali illeciti. Alcuni Paesi hanno previsto specifiche esenzioni (Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria). In altri Paesi UE, tra cui l’Italia, la dottrina tende ad applicare una disciplina analoga a quella prevista per l’hosting, valorizzando in particolare il profilo della actual knowledge dell’illecito.

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RESPONSABILITÀ DEL CONTENT PROVIDER

Normalmente individuata dai principi generali in materia di illecito extracontrattuale, salva l’applicabilità di eventuali disposizioni specifiche in relazione alla tipologia di contenuto fornito:

� diritto d’autore

� diritto dei marchi

� norme sulla diffamazione

� ecc.

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RESPONSABILITÀ PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Troverà applicazione la disciplina specifica prevista dal d.lgs. 196/2003 per le ipotesi ivi previste di di illecito trattamento dei dati personali, quali:

� mancata acquisizione del consenso, ove necessario

� mancata o insufficiente informativa all’interessato

� trattamento per scopi diversi ed ulteriori da quelli per i quali è stata fornita l’informativa e acquisito il consenso

� trattamento eccedente rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti o trattati;

� mancata predisposizione delle misure di sicurezza minime e idonee

� ecc.

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TRE CASI RECENTI

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GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACYIL CASO «VIVIDOWN»

TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010

� A differenza di quanto avviene per il motore di ricerca, Google Video non si limita a rintracciare ed indicizzare contenuti di terzi rinvenuti in Internet

� Google chiama a raccolta e offre spazio a contenuti che vengono resi disponibili a terzi

� Preso atto di cosa sta(va) effettivamente dietro al progetto Google Video, non sembra possibile affermare che - dietro lo ‘‘schermo’’ degli utenti – sia Google stessa a poter essere definita come Content Provider?

� Esiste un obbligo per il proprietario o gestore del sito web (provider, host provider, access

provider, service provider, content provider che sia) di adeguamento e di rispetto dei dattami della normativa sulla pricacy? E, in caso affermativo, è un obbligo che impone un controllo preventivo dei dati immessi o soltanto un comportamento di corretta informazione degli utenti?

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GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLA PRIVACYIL CASO «VIVIDOWN»

TRIB. MILANO, 12 APRILE 2010

� Ad impossibilia neno tenetur. È però necessario che il provider fornisca agli utenti tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle norme citate, con particolare attenzione a quelle che concernono la necessità di procurarsi l’obbligatorio consenso in ordine alla diffusione di dati personali sensibili.

� Esiste quindi un obbligo non di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano.

� Non costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone ‘‘nascondere’’ le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all’interno di condizioni generali di servizio il cui contenuto appare spesso incomprensibile.

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GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTIIL CASO «GRANDE FRATELLO»

Trib. Roma, 16 dicembre 2009

� a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile la tesi delle resistenti su una presunta assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno economico (…) connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l’accesso; (…) “le regole” stabilite dal provider, (…) consentono la esclusione di contenuti pedopornografici, prevedono l’accettazione dell’utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, la assoluta discrezionalità nell’interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio “in qualsiasi momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione” nonché il diritto di risolvere il contratto con l’utente quando la fornitura non è più “vantaggiosa dal punto di vista commerciale” (…)

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GOOGLE E LA BATTAGLIA SUI CONTENUTIIL CASO «GRANDE FRATELLO»

Trib. Roma, 16 dicembre 2009

� ritenuto che del resto la normativa (…) e la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di una valutazione caso per caso della responsabilità del provider che, seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto (…), tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se, consapevole dell’antigiuridicità, ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (…), nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell’opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello (…) nei loro siti internet programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti sicuramente inconciliabile con l’addotta semplice “messa a disposizione della piattaforma”

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GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLEIL CASO «LOUS VUITTON»

Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010

� È necessario inoltre, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio di posizionamento possa rientrare nella previsione dell’art. 14 della direttiva 2000/31, che il comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un «prestatore intermediario» nel senso voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 di tale direttiva.

� Dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine «meramente tecnico, automatico e passivo», con la conseguenza che detto prestatore «non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».

� Pertanto, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento possa essere limitata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza.

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GOOGLE E LA BATTAGLIA SULLE PAROLEIL CASO «LOUS VUITTON»

Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010

� Per quanto attiene al servizio di posizionamento di cui trattasi nelle cause principali, dal fascicolo e dalla descrizione di cui ai punti 23 e seguenti della presente sentenza si evince che la Google, tramite software da essa sviluppati, effettua un trattamento dei dati inseriti dagli inserzionisti ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa Google. Quest’ultima stabilisce quindi l’ordine di visualizzazione in funzione, in particolare, del pagamento degli inserzionisti.

� Occorre osservare che la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31.

� Del pari, il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server.

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LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE

(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

(43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto («mere conduit») e per la memorizzazione temporanea detta «caching» se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.

(44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto («mere conduit») e di «caching» e non può pertanto beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.

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LA RATIO DEL SAFE HARBOUR PREVISTO DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle medesime.

(47) Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto (specified) dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

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«NOT SO EVIL, AFTER ALL…»GOOGLE DENTRO E FUORI DALLE AULE DI TRIBUNALE

In diverse occasioni, Google è riuscita a transigere o a prevenire ulteriori liti mediante accordi con i titolari dei diritti…

ACCORDO COPIEPRESSE

GOOGLE BOOK SEARCH SETTLEMENT AGREEMENT

ACCORDO GOOGLE SIAE

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QUALE LEGGE PER GOOGLE?

«Prima copia/acquisisci, poi (eventualmente)

cancella (sempre che lo dica, peraltro,

un Tribunale, o che vi sia un business migliore

a fare il contrario). Perché solo così si riesce

a procedere a grandi balzi nella corsa all’oro,

senza tante remore iniziali».

[estratto da Trib. Milano, 12 aprile 2010]

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QUALE LEGGE PER GOOGLE?

«Google is big and Google is disruptive by design.

We are trying to do things that are new and

when you disrupt things, the people who are

being disrupted complain. We are in the information

business and everyone has an opinion about

information. But the laws [covering these areas]

are inconsistent».

«The arrogance comes across because we try to do things for end-users against

organised opposition from stakeholders that are unhappy – and they paint us as

arrogant. But I am sure that all successful organisations have some arrogance in them»

[estratto da un intervista di Eric Schmidt al Financial Times del 3 giugno 2010]

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CONCLUSIONE

TECNOCRAZIA DOMINIO

DELLA LEGGE

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CONCLUSIONE

TECNOCRAZIA DOMINIO

DELLA LEGGE

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CONCLUSIONE

TECNOCRAZIA DOMINIO

DELLA LEGGE

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STUDIO LEGALE ASSOCIATO

MILANO

Via Larga, 6

20122 Milano

Tel. 02.89926248

Email: [email protected]

BOLOGNA

Via dell’Indipendenza, 36

40121 Bologna

Tel. 051.7878043

Email: [email protected]

IMOLA

Via Garibaldi, 40

40026 Imola (Bo)

Tel. 0542.30702

Email: [email protected]

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Avv. Giorgio Spedicato

email: [email protected]

skype: giorgio.spedicato

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MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS

www.mpslaw.it