Gect, report di Elena Mengon
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Il GECT – Pronto all’uso
Il giorno 29 marzo, presso il Comitato delle Regioni si è tenuta la conferenza durante la quale
è stata discussa la proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento
(CE) n. 1082/20061, relativa a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
In rappresentanza della Commissione europea, il Signor Martyn, Direttore generale alla DG
Regio, il quale ha ricordato i tre punti chiave che sono alla base delle modifiche del
regolamento.
Continuità: la natura fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è
obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento.
Chiarezza: il regolamento è modificato al fine di assicurare maggiore visibilità e unamigliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT.
Flessibilità: i GECT sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale. Inoltre
vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri
delle autorità e delle regioni di paesi terzi.
La redazione del regolamento è stata preceduta da ampie consultazioni con gli interessati:
Stati membri, regioni e membri di GECT. Tutti i gruppi hanno espresso il seguente
messaggio: lo strumento è utile e presenta potenzialità che vanno oltre le funzionipreventivate, ma le procedure per la gestione e la creazione dei GECT sono complesse e
necessitano di una semplificazione.
La proposta si basa su elementi giuridici:
Art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che invita il
Consiglio ad adottare le azioni specifiche necessarie a promuovere la coesione economica,
sociale e territoriale;
Artt. 209 e 212 dispongono che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare le
misure necessarie per collaborare, ai fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi.
Per quel che concerne il finanziamento del GECT, quest’ultimo non ha alcuna incidenza sul
bilancio né dell’Unione né degli Stati membri, infatti i GECT possono essere finanziati da
fondi locali, regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi europei.
Le modifiche del regolamento hanno come obiettivo la semplificazione e l’allargamento e
riguardano i membri, il contenuto della convenzione e dello statuto di un GECT, il suo scopo,
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:IT:PDF
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il processo di approvazione da parte delle autorità nazionali, il diritto applicabile per il
personale e per gli appalti, la responsabilità dei membri del GECT.
Per quel che concerne i membri, viene fatto ricorso a nuove basi giuridiche per consentire
alle regioni e agli organismi di paesi terzi di far parte di un GECT, viene anche chiarita la
possibilità di partecipazione di organismi di diritto privato.
La convenzione e lo statuto di un GECT sono ridefinite e vengono distinte in sede di
approvazione.
Sono specificati i criteri di approvazione o rifiuto da parte delle autorità nazionali. Il termine
di tre mesi per l’approvazione degli statuti e l’accordo degli Stati membri è stato raramente
rispettato. La proposta di revisione prolunga questo termine, estendendolo a sei mesi, al
termine dei quali l’autorizzazione sarà considerata avvenuta per tacito assenso.
Per quel che riguarda i regimi fiscali e di sicurezza sociale del personale di un GECT, è stato
proposto di fare riferimento alle regole di uno qualsiasi degli Stati membri sul cui territorio
opera un GECT.
In tema di responsabilità la Commissione vorrebbe trovare una soluzione uniforme,
attualmente vi sono infatti delle differenze a seconda dello Stato membro, in alcuni Stati
membri gli enti locali e regionali hanno responsabilità limitata, mentre in altri hanno
responsabilità illimitata.
Durante la conferenza, i rappresentanti del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni
(CdR) e del Comitato Economico e Sociale (CESE) hanno espresso le proprie opinioni sulla
proposta della Commissione.
L’on. Zeller (Commissione per lo sviluppo regionale), rapporteur al PE per la revisione del
regolamento del GECT, ha espresso l’importanza di apportare i miglioramenti necessari,
eliminare gli ostacoli giuridici esistenti che permettono agli Stati membri di applicare il
regolamento in modo divergente e talvolta errato.
I GECT sono potenzialmente in grado di divenire il principale strumento di cooperazione
territoriale in Europa e alle frontiere dell’Unione come pure di istituzionalizzare la
cooperazione.
Inoltre, per il periodo 2014-2020, ci sarà la possibilità di ricorrere ai GECT per la gestione
dei programmi europei di cooperazione territoriale. Tuttavia saranno gli Stati membri a
decidere in tal senso e la questione è se essi sono disposti a delegare ai GECT tale funzione o
meno (alcuni rappresentanti nazionali presenti hanno espresso preoccupazioni, gli Stati
membri temono che le competenze vengano tolte loro e date ai GECT).
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Durante la conferenza è stato sottolineato che in futuro sarebbe importante che la scelta del
GECT quale forma di cooperazione restasse facoltativa e non impedisse ad una collettività di
optare per una qualsiasi altra forma di cooperazione territoriale.
Il Sig. Delebarre, Presidente della commissione per la coesione territoriale al CdR e
rapporteur sulla proposta di modifica del regolamento del GECT, concorda in generale con
la proposta di revisione della Commissione.
Auspica il rafforzamento del ruolo del GECT su tutto il territorio dell’UE, l’estensione dei
GECT a tutti i settori della cooperazione territoriale, l’allargamento dei GECT ai paesi terzi
rendendoli protagonisti delle relazioni di vicinato con l’UE e il coinvolgimento di partner
privati.
Il sig. Castanos, membro del CESE e rapporteur sulla proposta di modifica del regolamento
GECT, concorda con il collega del CdR sui punti sopraelencati e si esprime a favore delle
modifiche che renderanno lo strumento del GECT più flessibile ed efficace.
Elena Mengon