Gect, report di Elena Mengon

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  1 Il GECT   Pronto all’uso Il giorno 29 marzo, presso il Comitato delle Regioni si è tenuta la conferenza durante la quale è stata discussa la proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006 1 , relativa a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). In rappresentanza della Commissione europea, il Signor Martyn, Direttore generale alla DG Regio, il quale ha ricordato i tre punti chiave che sono alla base delle modifiche del regolamento. Continuità: la natura fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento. Chiarezza: il regolamento è modificato al fine di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT. Flessibilità: i GECT sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale. Inoltre vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri delle autorità e delle regioni di paesi terzi. La redazione del regolamento è stata preceduta da ampie consultazioni con gli interessati: Stati membri, regioni e membri di GECT. Tutti i gruppi hanno espresso il seguente messaggio: lo strumento è utile e presenta potenzialità che vanno oltre le funzioni  preventivate, ma le procedure per la gestione e la creazione dei GECT sono complesse e necessitano di una semplificazione. La proposta si basa su elementi giuridici: Art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell Unione europea (TFUE) che invita il Consiglio ad adottare le azioni specifiche necessarie a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale; Artt. 209 e 212 dispongono che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare le misure necessarie per collaborare, ai fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi. Per quel che concerne il finanziamento del GECT, quest’ultimo non ha alcuna incidenza sul  bilancio dell’Unione degli Stati membri, infatti i GECT possono essere finanziati da fondi locali, regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi europei. Le modifiche del regolamento hanno come obiettivo la semplificazione e l’allargamento e riguardano i membri, il contenuto della convenzione e dello statuto di un GECT, il suo scopo, 1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:IT:PDF

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Il GECT –  Pronto all’uso 

Il giorno 29 marzo, presso il Comitato delle Regioni si è tenuta la conferenza durante la quale

è stata discussa la proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento

(CE) n. 1082/20061, relativa a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

In rappresentanza della Commissione europea, il Signor Martyn, Direttore generale alla DG

Regio, il quale ha ricordato i tre punti chiave che sono alla base delle modifiche del

regolamento.

Continuità: la natura fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è

obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento.

Chiarezza: il regolamento è modificato al fine di assicurare maggiore visibilità e unamigliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT.

Flessibilità: i GECT sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale. Inoltre

vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri

delle autorità e delle regioni di paesi terzi.

La redazione del regolamento è stata preceduta da ampie consultazioni con gli interessati:

Stati membri, regioni e membri di GECT. Tutti i gruppi hanno espresso il seguente

messaggio: lo strumento è utile e presenta potenzialità che vanno oltre le funzionipreventivate, ma le procedure per la gestione e la creazione dei GECT sono complesse e

necessitano di una semplificazione.

La proposta si basa su elementi giuridici:

Art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che invita il

Consiglio ad adottare le azioni specifiche necessarie a promuovere la coesione economica,

sociale e territoriale;

Artt. 209 e 212 dispongono che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare le

misure necessarie per collaborare, ai fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi.

Per quel che concerne il finanziamento del GECT, quest’ultimo non ha alcuna incidenza sul

 bilancio né dell’Unione né degli Stati membri, infatti i GECT possono essere finanziati da

fondi locali, regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi europei.

Le modifiche del regolamento hanno come obiettivo la semplificazione e l’allargamento e

riguardano i membri, il contenuto della convenzione e dello statuto di un GECT, il suo scopo,

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:IT:PDF

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il processo di approvazione da parte delle autorità nazionali, il diritto applicabile per il

personale e per gli appalti, la responsabilità dei membri del GECT.

Per quel che concerne i membri, viene fatto ricorso a nuove basi giuridiche per consentire

alle regioni e agli organismi di paesi terzi di far parte di un GECT, viene anche chiarita la

possibilità di partecipazione di organismi di diritto privato.

La convenzione e lo statuto di un GECT sono ridefinite e vengono distinte in sede di

approvazione.

Sono specificati i criteri di approvazione o rifiuto da parte delle autorità nazionali. Il termine

di tre mesi per l’approvazione degli statuti e l’accordo degli Stati membri è stato raramente

rispettato. La proposta di revisione prolunga questo termine, estendendolo a sei mesi, al

termine dei quali l’autorizzazione sarà considerata avvenuta per tacito assenso. 

Per quel che riguarda i regimi fiscali e di sicurezza sociale del personale di un GECT, è stato

proposto di fare riferimento alle regole di uno qualsiasi degli Stati membri sul cui territorio

opera un GECT.

In tema di responsabilità la Commissione vorrebbe trovare una soluzione uniforme,

attualmente vi sono infatti delle differenze a seconda dello Stato membro, in alcuni Stati

membri gli enti locali e regionali hanno responsabilità limitata, mentre in altri hanno

responsabilità illimitata.

Durante la conferenza, i rappresentanti del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni

(CdR) e del Comitato Economico e Sociale (CESE) hanno espresso le proprie opinioni sulla

proposta della Commissione.

L’on. Zeller (Commissione per lo sviluppo regionale), rapporteur al PE per la revisione del

regolamento del GECT, ha espresso l’importanza di apportare i miglioramenti necessari,

eliminare gli ostacoli giuridici esistenti che permettono agli Stati membri di applicare il

regolamento in modo divergente e talvolta errato.

I GECT sono potenzialmente in grado di divenire il principale strumento di cooperazione

territoriale in Europa e alle frontiere dell’Unione come pure di istituzionalizzare la  

cooperazione.

Inoltre, per il periodo 2014-2020, ci sarà la possibilità di ricorrere ai GECT per la gestione

dei programmi europei di cooperazione territoriale. Tuttavia saranno gli Stati membri a

decidere in tal senso e la questione è se essi sono disposti a delegare ai GECT tale funzione o

meno (alcuni rappresentanti nazionali presenti hanno espresso preoccupazioni, gli Stati

membri temono che le competenze vengano tolte loro e date ai GECT).

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Durante la conferenza è stato sottolineato che in futuro sarebbe importante che la scelta del

GECT quale forma di cooperazione restasse facoltativa e non impedisse ad una collettività di

optare per una qualsiasi altra forma di cooperazione territoriale.

Il Sig. Delebarre, Presidente della commissione per la coesione territoriale al CdR e

rapporteur sulla proposta di modifica del regolamento del GECT, concorda in generale con

la proposta di revisione della Commissione.

Auspica il rafforzamento del ruolo del GECT su tutto il territorio dell’UE, l’estensione dei

GECT a tutti i settori della cooperazione territoriale, l’allargamento dei GECT ai paesi terzi

rendendoli protagonisti delle relazioni di vicinato con l’UE e il coinvolgimento di partner

privati.

Il sig. Castanos, membro del CESE e rapporteur  sulla proposta di modifica del regolamento

GECT, concorda con il collega del CdR sui punti sopraelencati e si esprime a favore delle

modifiche che renderanno lo strumento del GECT più flessibile ed efficace.

Elena Mengon