Gaetano Di Stefano1 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE.

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Gaetano Di Stefa no 1 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE

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Gaetano Di Stefano 1

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE

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2Gaetano Di Stefano

ESPROPRIAZIONE

Privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico e generale interesse

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NORME FONDAMENTALI• art. 832 del CC: “II proprietario ha il diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

• art. 834 del CC: “Nessuno può essere privato, in tutto o in parte, dei beni di sua proprietà, se non par causa di pubblico interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una giusta indennità: le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali”.

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NORME FONDAMENTALI

• art. 42, comma 2°, della Costituzione:

“ La proprietà privata è riconosciuta dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei limiti previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.

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SOGGETTI COINVOLTI

Soggetto Titolarietà Tipologia

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dichiarazione di pubblica utilità

Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane

ESPROPRIANTE Soggetto promotore del procedimento espropriativo

- Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane

- Privati

ESPROPRIATO Proprietario soggetto a procedimento espropriativo

Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane

- Privati

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CRONOLOGIA DELLE LEGGI IN MATERIA DI ESPROPRIO

Legge n° 2359 del 25 giugno 1865 “legge fondamentale”

Legge n° 2892 del 15 gennaio 1886 “legge di Napoli” Legge n° 865 del 22 ottobre 1971 “legge casa” Legge n° 10 del 28 gennaio 1977 “legge Bucalossi” Legge N° 385 del 29 luglio 1980 “legge tampone” Legge n° 359 del 8 agosto 1992 “ legge Amato” D.P.R. n° 327 del 2001, modif. dal D.Lgs. n°

302/2002 “Testo Unico sugli espropri”

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LEGGE FONDAMENTALE(n° 2359 del 25/06/1865)

E’ la prima legge organica dello Stato unitario in materia espropriativa.

1. Espropriazione totale (art. 39)

2. Espropriazione parziale (art. 40)

3. Occupazione temporanea (art. 64 e seg.)

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LEGGE FONDAMENTALE

Art. 39 – L’indennità dovuta al proprietario espropriato consiste nel GIUSTO PREZZO che l’immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita (n.d.r.: valore di mercato del bene)

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LEGGE FONDAMENTALE

Art. 40 – In caso di esproprio parziale del bene, l’indennità consisterà nella differenza tra il valore di mercato che il bene aveva avanti l’espropriazione e il giusto prezzo che il bene avrà dopo l’espropriazione (n.d.r.: valore complemetare)

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LEGGE FONDAMENTALE

Art. 64 – In caso di occupazione temporanea dei beni, l’indennità sarà commisurata alla diminuzione di reddito che il bene subisce in conseguenza dell’occupazione e di ogni altro danno valutabile

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segue

dove:Ra= reddito ante occupazione

Rp= reddito post occupazione

Fp= frutti pendenti e/o anticipazioni colturali perduti

Sp= spese di ripristino al termine dell’occupazione

Vss= valore del soprassuolo arborato

D= ogni altro danno valutabile (svalutazione permanente del fondo, abbattimento recinzioni, distruzione di opere, ecc.)

n= durata in anni dell’occupazione (max prevista dalla legge: 2 anni; proroga di ulteriore biennio per casi eccezionali)

1 1 1n

n n n

qInd Ra Rp Sp Fp Vss D

i q q q

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LEGGE NAPOLI (legge per il risanamento della città di Napoli)

Interessava l’esproprio di fabbricati fatiscenti e fortemente degradati presenti in alcuni rioni di Napoli.

I fabbricati fornivano:

1. Redditi elevati ai proprietari (in locazione)

2. Scarso valore commerciale (forte degrado)

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segue

L’applicazione della legge fondamentale avrebbe costretto lo Stato a pagare enormi indennizzi ai proprietari espropriati.

La legge mirava a

“espropriare di più e pagare di meno”

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segue

Art. 13 – “… l’indennità è ottenuta dalla semisomma tra il valore venale del bene e il coacervo di 10 annualità di canone purchè abbiano data certa; in alternativa al canone di affitto, si adotterà l’imponibile ai fini delle entrate (ndr: la rendita del fabbricato) ”

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segue10

1

10

1

Ca o, in alternativa:

2

Imp

2

VoInd

VoInd

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ULTERIORI APPLICAZIONI DELLA “LEGGE NAPOLI”

Legge ferroviaria Legge per la costruzione di strade e autostrade Legge per la costruzione degli aeroporti ecc.

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LEGGE n° 865/71 (legge per la casa)

• Stravolge i precedenti sistemi indennitari (legge Fondamentale e legge di Napoli)• introduzione del VAM (Valore Agricolo Medio);• suddivisione del territorio provinciale il Regioni Agrarie[1]• definizione di un’autonoma indennità anche al coltivatore non proprietario (fittavolo, colono, ecc.);• suddivisione del territorio comunale in:

• aree esterne al perimetro urbanistico (agricole)• aree interne al perimetro urbanistico (edificabili)

• determinazione dei coefficienti moltiplicatori del VAM della coltura più redditizia, per le aree edificabili;• stabilisce 2 tipi di indennità:

provvisoria: definita dall’espropriante ed offerta all’espropriando; definitiva ( in caso di rifiuto della provvisoria) stabilita dall’UTE (Ufficio Tecnico

Erariale, ovvero: CATASTO). Il calcolo avveniva con gli stessi parametri a disposizione dell’espropriante.

• il proprietario del fondo può concordare con l’espropriante la cessione volontaria dell’area, ottenendo un’indennità aggiuntiva per cessione volontaria. Se si tratta di proprietario diretto coltivatore, l’indennità base viene aumentata di 1,5 volte;

• in caso di cessione volontaria da parte di un proprietario non coltivatore, l’indennità base viene aumentata del 30%;

• durata dell’occupazione temporanea: 4 anni (salvo proroghe di legge). La Legge Fondamentale prevedeva l’occupazione in 2 anni, salvo eventuale proroga di ulteriori 2 anni.

• Indennità per occupazione temporanea:• per ogni anno intero: 1/20 dell’indennità annua di esproprio• per ogni mese o frazione di mese: 1/20 dell’indennità annua di occupazione.

•[1] Regione Agraria: parte del territorio provinciale avente omogeneità dal punto di vista socio-economico, demografico e morfologico. Può comprendere anche più Comuni della provincia.

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Legge 28 gennaio 1977 n° 10 ( c.d. “legge Bucalossi”)

Titolo della legge: Norme per l’edificabilità dei suoli. Integra e modifica in parte la legge 865/71:

a) aumento dei coefficienti moltiplicatori del VAM della coltura più redditizia, per le aree edificabili;

b) triplicazione del VAM per il proprietario diretto coltivatore, in caso di cessione volontaria;

c) aumento al 50% dell’indennità base per il proprietario non diretto coltivatore, in caso di cessione volontaria;

d) istituzione della CPE (Commissione Provinciale per gli Espropri) alla quale è demandato il compito, in caso di rifiuto dell’indennità provvisoria, di rideterminare l’indennità di esproprio (indennità definitiva), sulla base del VALORE AGRICOLO del fondo (cioè valore di mercato agricolo), ANCHE IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIENDA AGRICOLA. Questo fatto è di estrema importanza specie nel caso in cui l’espropriazione sia parziale.

e) aumento della durata dell’occupazione temporanea: 5 anni (salvo proroghe di legge).

f) aumento a 1/12 dell’indennità di occupazione (con le stesse modalità previste dalla L. 865/71).

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Normativa di riferimento Espropriati

Proprietario diretto coltivatore Proprietario non diretto coltivatore

Coltivatore non proprietario (affittuario, usufruttuario, ecc.)

Legge 865/71 Indennità provvisoria:

- aree agricole- aree edificabili

Cessione volontaria:- aree agricole- aree edificabili

Indennità definitiva (determinata dall’UTE)

Occupazione temporanea :

VAM VAM c.p.r. x coeff.

VAM x 1,5VAM c.p.r. x coeff x 1,5

Il calcolo doveva rifarsi agli stessi parametri previsti per l’indennità provvisoria

Anno: 1/20 dell’indennità di esproprioMesi: 1/20 dell’indennità annua di occupazione

VAM VAM c.p.r. x coeff.

VAM x 1,3VAM c.p.r. x coeff. X 1,3

Anno: 1/20 dell’indennità di esproprioMesi: 1/20 dell’indennità annua di occupazione

VAMVAM

______

Anno: 1/20 dell’indennità di esproprioMesi: 1/20 dell’indennità annua di occupazione

Legge 10/77Indennità provvisoria:

-aree agricole-aree edificabili

Cessione volontaria:-aree agricole-aree edificabili

Indennità definitiva (determinata dalla CPE):

Occupazione temporanea :

VAM VAM c.p.r. x coeff.

VAM x 3VAM c.p.r. x coeff x 3

Valore venale agricolo avuto riguardo anche all’esercizio dell’azienda agricola

Anno: 1/12 dell’indennità di esproprioMesi: 1/12 dell’indennità annua di occupazione

VAM VAM c.p.r. x coeff.

VAM x 1,5VAM c.p.r. x coeff. X 1,5

Valore venale agricolo avuto riguardo anche all’esercizio dell’azienda agricola

Anno: 1/12 dell’indennità di esproprioMesi: 1/12 dell’indennità annua di occupazione

VAMVAM

______

VAM

Anno: 1/12 dell’indennità di esproprioMesi: 1/12 dell’indennità annua di occupazione

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Con la sentenza n° 5/1980, la Corte Costituzionale ha dichiarato

INCOSTITUZIONALI gli articoli della “legge casa” (e di conseguenza della “legge Bucalossi” che li modificava e integrava) che prevedevano il ricorso al VAM per le aree edificabili, non considerando “un serio ristoro” l’indennità così definita.

SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA’ (n° 5 del 28 gennaio 1980)

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LEGGE 385/80 (legge tampone)

Si è aperto un vuoto legislativo che la legge 385/80 (legge tampone) ha cercato di colmare.

La legge prevedeva che le indennità, calcolate con le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte, avessero valore di “acconto” sulle indennità definitive da calcolarsi con nuove norme che il Governo s’impegnava a varare nell’arco di 1 anno.

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La legge 385/80 è stata colpita da sentenza di incostituzionalità! (sentenza n° 223 del 15 luglio 1983)

Successive sentenze della Corte Cost. e Circolari operative del Min. LL.PP. hanno chiarito che:

“…per le aree agricole risultano applicabili le norme previste dalla legge 865/71 e succ. mod. e integr. (applicazione del v.am.) mentre per le aree edificabili devono essere applicate le norme previste dalla legge fondamentale sugli espropri” (valore venale).

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La legge fa riferimento a “Norme per il risanamento delle finanze pubbliche locali”.E’ la legge istitutiva dell’I.C.I.Il legislatore ha previsto (in extremis) l’introduzione

dell’art. 5 bisattraverso il quale detta nuove regole per il calcolo dell’indennità di esproprio per le AREE EDIFICABILI, reintroducendo i presupposti della legge di Napoli.

LEGGE 359/1992 ( legge Amato)

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L’art. 5 bis

“In caso di esproprio di aree edificabili, l’indennità è commisurata alla media tra il valore di mercato dell’area e 10 redditi dominicali rivalutati. L’importo così determinato è ridotto del 40%.

Tale riduzione non si applica in caso di cessione volontaria dell’area da parte del proprietario espropriato”

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segue10

1

10

1

RD 0,60

2

in caso di cessione volontaria:

RD

2

VoInd

VoInd

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SCHEMATIZZAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE IN BASE AL TESTO UNICO (DPR n° 327/2001, modif. D.Lgs. n° 302/2002)

ESPROPRIAZIONE

Tipologia delle aree Tipo di indennità Soggetto espropriato

Proprietario diretto coltivatoreImprenditore agricolo a titolo principale (IATP) [1]

Altri proprietari non coltivatori Affittuari, mezzadri, compartecipanti, ecc.

Aree non edificabili (agricole)

Indennità provvisoria VALORE AGRICOLO MEDIO VALORE AGRICOLO MEDIO

Indennità definitiva(se effettivamente coltivata)

Se non coltivata

VALORE VENALE AGRICOLO, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIENDA AGRICOLA

V.A.M.

VALORE VENALE AGRICOLO, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIENDA AGRICOLA

V.A.M.

V.A.M. [2]

Cessione volontaria 3 * V.A.M. 1,5 * V.A.M.

Aree edificabili Indennità provvisoria

Se coltivate

(VALORE VENALE + 10 R.D.) * 0,60

2+

V.A.M.

(VALORE VENALE + 10 R.D.) * 0,60

2

___________________

Indennità definitiva

Se coltivate

(VALORE VENALE + 10 R.D.) * 0,60

2+

V.A.M.

(VALORE VENALE + 10 R.D.) * 0,60

2

_____________________

V.A.M.

Cessione volontaria

Se coltivate

(VALORE VENALE + 10 R.D.) 2+

V.A.M.

(VALORE VENALE + 10 R.D.) 2

____________________

Aree edificate Indennità provvisoria VALORE VENALE VALORE VENALE

Indennità definitiva VALORE VENALE VALORE VENALE

Cessione volontaria VALORE VENALE VALORE VENALE

[1] L’Imprenditore Agricolo a titolo principale è stato sostituito (art. 5 Reg. CE n° 1257/1999) dall’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.). L’I.A.P. è definito come “colui che, in possesso di conoscenze tecniche e professionali adeguate, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.[2] V.A.M. – Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato sull’area oggetto di espropriazione.

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Tipologia delle aree Tipo di indennità Soggetto espropriato

Proprietario diretto coltivatoreImprenditore agricolo a titolo principale (IATP)

Altri proprietari non coltivatori

Affittuari, mezzadri, compartecipanti, ecc.

Tutte Indennità di occupazione

Per ogni anno intero 1/12 dell’indennità di esproprio

Per ogni mese o frazione di mese

1/12 dell’indennità annua di esproprio

OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D’URGENZA

segue