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L’abolizione è una risposta e1cace alla luce delle cre-scenti esigenze di trasparenza in materia di lotta con-tro la criminalità finanziaria e i reati fiscali?
1.
Sintesi
Recenti iniziative a livello internazionale promosse da organi-
smi[1] quali il Gruppo d’azione finanziaria (di seguito GAFI)[2]
e il Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di in-
formazioni a fini fiscali (di seguito Global Forum)[3], vol-
te a proporre misure in grado di contrastare la criminalità
internazionale, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo, il finanziamento di armi di distruzione di massa
e i reati fiscali, hanno riacceso i riflettori sul tema della tra-
sparenza negli a?ari in generale e sull’utilizzo delle azioni al
portatore in particolare.
La Svizzera, che si annovera tra i Paesi che ammettono l’emis-
sione di azioni al portatore da parte delle società anonime[4]
ivi costituite, è da più parti sollecitata a dare risposte allineate
agli standards internazionali che ne postulano l’abolizione. L’esi-
stenza delle azioni al portatore non è tuttavia una peculiarità
elvetica; infatti da un rapporto dell’OCSE si apprende che dei
94 Paesi soggetti all’analisi, ben 50 ammettono l’emissione di
azioni al portatore da parte di società costituite nella propria
giurisdizione[5].
Prendendo spunto dalle già menzionate iniziative internazio-
nali, il presente contributo propone delle riflessioni sulle azioni
al portatore in Svizzera, dando un quadro del contesto storico
in cui sono state introdotte e so?ermandosi sul concetto di
anonimato, alla luce di norme nazionali e internazionali viep-
più orientate verso la trans- territorialità e l’esigenza globale
di trasparenza per contrastare attività elusive o criminali. La
prospettiva storica permette di recuperare la ratio legis che
sta a monte dell’introduzione dell’azione al portatore, rias-
sumibile nel concetto giuridico di protezione della persona-
lità con riferimento alla sfera privata di ordine economico.
Verranno poi messe in luce alcune modalità operative in uso
nella Comunità d’a?ari – quali l’intestazione fiduciaria (No-
minee), la girata in bianco di azioni nominative e le cosiddette
Dispoaktien – le quali, ampiamente praticate in Paesi che non
ammettono l’azione al portatore, permettono di giungere
allo stesso risultato: l’anonimato del titolare del titolo[6].
Le considerazioni conclusive sono dedicate al ra?ronto tra
l’accresciuta esigenza di trasparenza dettata da pubblici in-
teressi e l’interesse individuale alla salvaguardia della propria
sfera privata. Tale dualità si riflette anche nella normativa
di settore, quello bancario e finanziario, che prevede la non
sempre facile coesistenza di norme di carattere privato e
pubblico con obiettivi di sovente contrapposti.
2.
Le pressioni internazionali sulla Svizzera
Il presente contributo trae spunto dalla recente revisione del-
le Raccomandazioni da parte del GAFI[7] e dal Rapporto di
valutazione del Global Forum relativo al quadro legale e re-
golamentare della Svizzera[8]. Benché la missione primaria di
questi due enti sia diversa[9], le raccomandazioni e le misure
postulate perseguono in entrambi i casi l’obiettivo di aboli-
re ogni forma di opacità nell’utilizzo di strumenti, prodotti o
strutture nelle relazioni d’a?ari, nonché di permettere l’identi-
ficazione dell’avente diritto economico dei valori patrimoniali.
In particolare il ricorso all’utilizzo di società e l’investimento
in società che prevedono una struttura di capitale composta
di azioni al portatore, sono dunque oggetto di attenzione nel
contesto di tali sforzi regolamentari. In seguito una breve sin-
tesi delle due iniziative summenzionate.
2.1.
Le Raccomandazioni riviste del GAFI
Da un comunicato stampa del Dipartimento federale delle fi-
nanze (di seguito DFF) del 18 aprile 2012 si evince che “Il 16
febbraio 2012 il GAFI ha licenziato una revisione parziale degli stan-
dard per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e, quale nuovo aspetto, per la lotta contro il finanziamento
di armi di distruzione di massa. La Svizzera, che fa parte del GAFI sin
dalla sua fondazione nel 1989, ha partecipato attivamente ai lavori
di revisione”[10].
Diritto tributario svizzero
Futuro delle azioni al portatore in Svizzera
Henry Peter
Avvocato, Professore ordinario
di diritto economico all’Università di Ginevra,
Membro della COPA e della Commissione
delle Sanzioni della SIX Swiss Exchange
Tamara Erez
Avvocato, Specializzata in diritto bancario,
diritto finanziario e compliance management,
Responsabile del Centro di competenze
Legal & Compliance del Centro di Studi Bancari
7Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
Le novità principali introdotte con la revisione sono:
◆ la qualificazione di reati fiscali gravi quali reati a monte del
riciclaggio di denaro,
◆ la precisazione delle disposizioni concernenti l’avente di-
ritto economico (con particolare riferimento alle persone
giuridiche con azioni al portatore) e i trusts,
◆ l’inclusione delle persone politicamente esposte svizzere
nelle vigenti raccomandazioni,
◆ un nuovo standard sull’applicazione di sanzioni finanziarie
mirate nel quadro delle risoluzioni dell’ONU contro la proli-
ferazione delle armi di distruzione di massa, nonché
◆ il disciplinamento dell’approccio basato sul rischio quale
strumento eacace per lottare contro la criminalità finan-
ziaria.
I riveduti standards richiedono l’adeguamento del dispositivo
esistente in determinati settori. Il Consiglio federale ha per-
tanto istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale – diret-
to dal DFF – che dovrà elaborare, nel corso di quest’anno, un
progetto da porre in consultazione.
2.2.
Il rapporto di valutazione sulla Svizzera del Global Forum
del giugno 2011
Il Global Forum verifica mediante peer review (i.e. esame tra
pari) l’osservanza dello standard in ambito di assistenza am-
ministrativa in materia fiscale. La verifica è e?ettuata in due
fasi e finora sono stati esaminati oltre 30 Stati nella prima o
in entrambe le fasi. Nel quadro della prima fase si verifica l’esi-
stenza delle basi legali per lo scambio di informazioni secondo
lo standard internazionale. L’oggetto della seconda fase è la ve-
rifica dell’e?ettività e dell’eacienza dello scambio di informa-
zioni. La prima fase della peer review della Svizzera è iniziata a
fine ottobre 2010. Quando ha introdotto gli elementi essen-
ziali per uno scambio eacace di informazioni, lo Stato viene
ammesso alla seconda fase. Per la Svizzera la seconda fase è
stata prevista per fine 2012, a condizione che fino ad allora
sia stato approvato un numero considerato rappresentativo di
convenzioni con lo standard internazionale (allo stato attuale
non si conoscono ancora i risultati della seconda fase). Inoltre,
secondo la procedura di verifica, entro sei mesi dall’approva-
zione del rapporto da parte del Global Forum ogni Paese deve
presentare un rapporto sullo stato delle misure previste per il
miglioramento dei criteri non adempiuti.
Dal comunicato stampa del DFF, datato 1. giugno 2011, si
evince quanto segue: “Secondo il rapporto del Global Forum, il
nostro Paese ha pienamente soddisfatto una serie di criteri”. Sono
menzionati i seguenti esempi: “i documenti contabili sarebbero
disponibili per tutte le unità giuridiche rilevanti e le banche han-
no avuto a disposizione le informazioni necessarie per identificare i
loro titolari dei conti. Per il rapporto è inoltre positivo il fatto che
l’assistenza amministrativa garantisca la confidenzialità e tuteli i
diritti e la sicurezza degli interessati”[11]. Tuttavia, malgrado le
valutazioni positive anzidette, secondo il Global Forum nelle
procedure di assistenza amministrativa la Svizzera dovrebbe
apportare alcuni miglioramenti autorizzando eccezioni al di-
ritto delle persone interessate riguardo alla notificazione e alla
consultazione degli atti.
Con riguardo al tema che ci occupa, dal rapporto emerge inol-
tre che allo stato attuale non è sempre possibile determinare
l’identità dei titolari di azioni al portatore. Tale fatto è valuta-
to quale lacuna nella legislazione svizzera, determinando così
il mancato adempimento del criterio concernente l’esistenza
delle informazioni necessarie all’identificazione dei proprieta-
ri. La Svizzera viene pertanto invitata ad adottare misure per
l’identificazione di tutti i titolari di azioni al portatore. Il Glo-
bal Forum raccomanda inoltre al nostro Paese di prevedere
misure più eacaci per fare chiarezza sui rapporti di proprietà
di imprese che, pur avendo la propria sede all’estero, vengono
gestite in Svizzera.
Infine, anche il criterio dello scambio eacace di informazioni
non sarebbe soddisfatto, poiché le esigenze per l’identificazio-
ne dei contribuenti e dei detentori di informazioni interessati
(generalmente le banche) sono troppo restrittive. Tale con-
statazione ha trovato comunque una parziale risposta nella
decisione del Consiglio federale del 13 febbraio 2011, secondo
cui l’indicazione del nome e dell’indirizzo del contribuente e del
detentore delle informazioni non risulta più indispensabile per
l’elaborazione delle domande di assistenza amministrativa – a
condizione che l’identificazione possa avvenire in altro modo e
che non si tratti di una ricerca esplorativa[12]. Recentemente
vi è stato un ulteriore sviluppo che riguarda le richieste rag-
gruppate. Infatti, secondo un comunicato stampa del DFF del
18 luglio 2012, “il Consiglio dell’OCSE ha approvato all’unanimità il
nuovo commento dell’articolo 26 del modello di convenzione relativo
all’assistenza amministrativa in materia fiscale. Le domande raggrup-
pate fanno ora parte dello standard. Su mandato del Consiglio fede-
rale anche il rappresentante della Svizzera ha acconsentito a questa
modifica”[13]. Questo nuovo standard non è tuttavia ancora og-
getto di esame nel quadro della peer review del Global Forum.
In Svizzera il Parlamento ha adottato durante la propria ses-
sione autunnale del 2012 la Legge federale sull’assistenza am-
ministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito LAAF),
che dal 1. febbraio 2013 ha sostituito l’Ordinanza sull’assisten-
8 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
za amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie
imposizioni (di seguito OACDI), in vigore dal 1. ottobre 2010.
La LAAF disciplina, tra l’altro, l’esame preliminare delle doman-
de di assistenza amministrativa, l’ottenimento di informazioni
nella procedura di assistenza amministrativa, i diritti di pro-
cedura e di ricorso delle persone interessate, nonché il divieto
dell’assistenza amministrativa in caso di dati bancari rubati.
Inoltre, la LAAF ammette delle richieste di assistenza ammi-
nistrativa riferite non solo a singoli casi, ma anche a domande
raggruppate[14].
I lavori di attuazione della Svizzera per la seconda fase della va-
lutazione dei Paesi (peer review) del Global Forum proseguono.
Per poter essere ammessa alla seconda fase della peer review
deve essere pienamente soddisfatto uno dei seguenti punti[15]:
◆ autorizzazione della trasmissione di dati in casi eccezionali
senza informare la persona interessata,
◆ misure per favorire la trasparenza in presenza di azioni al
portatore (l’abolizione è postulata espressamente) oppure
◆ numero suaciente di convenzioni contro le doppie impo-
sizioni sul reddito e sulla sostanza (di seguito CDI) che pre-
scrivono l’assistenza amministrativa in materia fiscale se-
condo lo standard dell’OCSE.
Queste esigenze dovranno essere soddisfatte al più presto, e
comunque nel 2013.
3.
La società anonima in Svizzera e le azioni al portatore
Per meglio comprendere il contesto svizzero, ci si so?erma sulle
caratteristiche dei titoli al portatore[16] con riferimento speci-
fico alle azioni della società detta “anonima”.
3.1.
Generalità
La società anonima SA (in francese “société anonyme” e in te-
desco “Aktiengesellschaft”) è descritta all’articolo 620 del Codice
delle obbligazioni (di seguito CO[17]). La definizione menziona
la ragione sociale, il capitale azionario[18] determinato, suddi-
viso in azioni, e il fatto che solo il patrimonio della società ri-
sponde per i debiti della stessa. La società anonima acquista
personalità giuridica propria mediante iscrizione al Registro di
commercio (articolo 643 CO). Conformemente all’articolo 622
CO sono ammesse diverse specie di azioni. L’articolo prevede
quanto segue:
“1 Le azioni sono nominative o al portatore. Le azioni emesse quali
titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli con-
tabili prendono la forma, dal punto di vista del diritto della società
anonima, di azioni nominative o di azioni al portatore.2 Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione deter-
minata dallo statuto.3 Lo statuto può disporre che azioni nominative dovranno o potranno
essere convertite nella forma al portatore o azioni al portatore nella
forma nominativa.4 Il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a 1 centesimo.5 I titoli delle azioni devono essere sottoscritti da almeno un ammi-
nistratore. La società può stabilire che, anche ove si tratti d’azioni
emesse in gran numero, una firma almeno sia autografa”.
L’articolo 622 CO si limita a precisare che le azioni possono
essere nominative o al portatore, ma sono possibili ulteriori
distinzioni. Le azioni di una società possono essere[19]:
◆ in caso di azioni nominative, liberamente trasferibili o al
contrario vincolate,
◆ ordinarie o privilegiate (articolo 654 CO); i privilegi sono di
natura finanziaria,
◆ con diritto di voto privilegiato (articolo 693 CO); i privilegi
sono riferiti ai diritti sociali.
Queste diverse categorie di azioni possono coesistere. La stes-
sa società può dunque emettere sia azioni nominative che al
portatore. Le azioni con diritto di voto privilegiato devono es-
sere nominative. Lo statuto della società contiene informazio-
ni sull’ammontare del capitale azionario e i conferimenti ef-
fettuati, il numero, il valore nominale e la specie delle azioni
(articolo 626 CO).
L’articolo 622 CO prevede inoltre la possibilità di convertire
una specie di azioni nell’altra. Di seguito alcune indicazioni che
permettono di meglio comprendere le possibilità di conversio-
ne, anche in considerazione del fatto che in caso di abolizione
delle azioni al portatore, occorrerebbe prevedere la conversio-
ne dei titoli azionari esistenti.
L’azionista non ha un diritto assoluto al mantenimento del-
la natura delle sue azioni. Inoltre, qualora la società dovesse
aver emesso le due specie di azioni (al portatore e nominative),
l’azionista non ha il diritto di passare da una categoria all’al-
tra[20]. Mediante decisione dell’assemblea generale la socie-
tà può per contro imporre il cambiamento della natura delle
azioni. Una maggioranza qualificata per tale decisione può
essere prevista dagli statuti, laddove ad esempio esistono dei
vincoli per la trasferibilità di azioni nominative[21].
Il passaggio da un sistema di azioni al portatore in azioni no-
minative vincolate[22] presupporrebbe da un lato il rispetto dei
requisiti posti dall’articolo 704 capoverso 1 cifra 3 CO, che per
deliberazioni importanti prevede una maggioranza qualifica-
ta. Dall’altro, per parafrasare il Commentario romando del CO,
dovrebbero essere soddisfatti i seguenti principi[23]:
◆ la conversione deve essere giustificata per motivi oggettivi
della società degni di protezione;
◆ la misura presa deve essere proporzionale allo scopo socie-
tario;
9Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
◆ deve essere garantito il principio della parità di trattamento;
◆ tutti gli azionisti, aventi questa qualità al momento in cui la
decisione della conversione viene presa dall’assemblea ge-
nerale, devono essere iscritti come azionisti, anche nel caso
in cui non soddisfino i nuovi requisiti introdotti dalla società.
3.2.
Le diKerenze principali tra i titoli al portatore
e quelli nominativi
3.2.1.
Le azioni al portatore
Le azioni al portatore sono dei titoli al portatore ai sensi
dell’articolo 978 CO[24]. Ciò significa che il possessore del ti-
tolo è presunto esserne il proprietario e ricoprire la qualità di
azionista (articoli 930 del Codice civile svizzero [di seguito CCS]
e 689a capoverso 2 CO[25]). L’intestazione fiduciaria non cam-
bia tale presunzione legale. Quest’ultima ha quale importante
conseguenza che la società non necessariamente è al corrente
dell’e?ettiva proprietà del titolo, fatto questo voluto espressa-
mente dal legislatore e da cui discende peraltro il nome italiano
e francese di questo tipo di società. La società potrebbe dun-
que non conoscere l’identità e il numero dei propri azionisti,
neppure in occasione dell’esercizio dei diritti durante l’assem-
blea generale[26]. Ne discende – e non potrebbe essere diver-
samente – che allo stato del diritto svizzero, la società non è
quindi tenuta a conoscere l’avente diritto economico e?ettivo
delle azioni che emette[27]. Rileviamo tuttavia che:
◆ l’articolo 663c CO prevede per le società quotate in bor-
sa l’obbligo di menzionare nel proprio allegato al Bilancio
– nella misura in cui li conoscano o li dovrebbero conosce-
re – gli azionisti importanti e le loro partecipazioni[28]. La
dottrina non deduce da tale disposizione un obbligo attivo
in capo alla società di ricercare l’identità degli azionisti in-
teressati[29];
◆ l’articolo 20 della Legge federale sulle borse e il commercio
di valori mobiliari (di seguito LBVM) prevede l’obbligo per le
persone che acquistano o alienano in una società quotata
in borsa partecipazioni di una certa importanza (a partire
dal 3%), di rendere pubbliche tali possessi/acquisizioni[30].
Questo articolo concerne tutti gli azionisti, indipendente-
mente dalla specie delle azioni da essi detenute[31];
◆ nel settore finanziario quantunque le azioni di un interme-
diario soggetto alla vigilanza dell’Autorità federale di vigi-
lanza sui mercati finanziari (di seguito FINMA) siano al por-
tatore, la FINMA esige di conoscere l’identità degli azionisti
determinanti (qualificati) – detentori diretti o indiretti di
almeno il 10% di partecipazioni al capitale o ai diritti di voto
della società – e quindi il loro avente diritto economico ef-
fettivo[32].
Le azioni al portatore sono trasferibili liberamente, senza possi-
bilità per la società di prevedere dei vincoli. Il trasferimento av-
viene mediante semplice consegna e senza intervento da parte
della società. Perché i notevoli vantaggi attribuiti alle azioni al
portatore – ossia l’anonimato[33] e la facilità di trasferimento
– siano realizzati, occorre che i certificati azionari siano emes-
si[34]. L’emissione delle azioni non avviene tuttavia “se non dopo
che sia stato versato l’intero valore nominale”, pena la loro nullità
(articolo 683 CO). L’obiettivo della norma è quello di permet-
tere alla società di sapere chi è il suo debitore (del valore no-
minale dell’azione) finché tale debito non è saldato. Dopo tale
versamento l’azionista si è “liberato” da ogni obbligo e quindi,
dal punto di vista del diritto societario, la sua identità diventa
irrilevante. L’azione – quota societaria – può pertanto essere
incorporata in un titolo, appunto al portatore, liberato[35].
3.2.2.
Le azioni nominative
L’azione nominativa, ordinaria o vincolata, è un titolo all’ordi-
ne[36]. L’azionista vedrà riconosciuta la propria qualità di azio-
nista dalla società mediante la sua iscrizione al libro delle azio-
ni (articolo 686 capoverso 4 CO), che ha valore dichiaratorio e
non costitutivo[37]. Se il relativo certificato azionario è stato
emesso, il trasferimento avviene mediante girata o accordo
scritto analogo, salvo disposizione contraria negli statuti. La
consegna fisica dell’azione risulta pertanto necessaria[38]. Gli
statuti della società possono prevedere che l’azione nomina-
tiva sia un titolo nominativo trasmissibile esclusivamente per
cessione e non per girata[39].
Se le azioni nominative non sono vincolate, il controllo eser-
citato da parte della società sulla cessione è di natura pretta-
mente formale e il trasferimento potrà avvenire senza il suo
accordo. Se l’azione è “vincolata” (“liée”, “vinkuliert”), la società
dovrà per contro consentire al trasferimento alla persona che
intende acquistare il titolo di azionista. Il legislatore ha opta-
to al riguardo per una di?erenza tra il regime applicabile alle
azioni quotate in borsa (articolo 685 da lettera d fino a g CO) e
quello applicabile alle azioni non quotate (articolo 685 lettera
b CO) con riferimento ai criteri che permettono di rifiutare il
trasferimento (più limitati su azioni quotate).
I certificati azionari possono essere emessi prima che le azioni
nominative siano state integralmente liberate. Mediante l’in-
troduzione dell’azione nominativa con emissione di?erita del
titolo per le società quotate, le modalità di trasferimento di
azioni nominative quotate sono state semplificate e avvicina-
te alla modalità negoziale tipica dell’azione al portatore[40].
3.2.3.
Riflessioni sul concetto di anonimato[41]
L’anonimato relativo agli azionisti – ossia l’assenza di cono-
scenza dell’identità degli investitori – si distingue in un aspetto
interno e uno esterno.
L’anonimato esterno riguarda i rapporti tra la società (e i suoi
azionisti) e qualsiasi terzo, ed è un aspetto che caratterizza
sia le azioni al portatore che quelle nominative. L’anonimato
10 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
esterno trae origine dal principio di separazione caratteristico
del diritto azionario[42] e dal modello di responsabilità (limi-
tato ai fondi propri) previsto in relazione alla società anoni-
ma (articolo 620 CO). Per contro, l’anonimato interno, ha due
destinatari: da un lato l’anonimato dell’azionista nei confronti
della società, concepibile solo per le azioni al portatore; dall’al-
tro l’anonimato dei singoli azionisti verso gli altri azionisti del-
la società, che concerne sia le azioni al portatore che quelle
nominative. In questo contesto assume importanza anche
la distinzione tra gli azionisti cosiddetti “tipici” e quelli “atipi-
ci”[43], che sono trattati diversamente dal legislatore (a titolo
di esempio si vedano gli articoli 663c CO e 20 LBVM):
◆ gli azionisti tipici sono i piccoli azionisti, che solitamente
sono interessati prevalentemente ai loro diritti patrimoniali,
◆ mentre gli azionisti atipici sono detentori di quote azio-
narie più significative, che solitamente sono interessati a
esercitare un’influenza determinante sulla sorte della so-
cietà (per esempio gli azionisti imprenditori o istituzionali).
Si è finora ritenuto che gli azionisti tipici sono legittimati a
pretendere il rispetto dell’anonimato esterno, in forza delle
norme sulla protezione della personalità[44]. Dal diritto azio-
nario si ricava che la ponderazione tra interessi diversi – ossia
l’interesse dei piccoli azionisti al mantenimento dell’anonimato
da un lato, e l’interesse pubblico a conoscere la composizione
dell’azionariato di una società dall’altro – sia stata decisa dal
legislatore in favore della privacy degli azionisti tipici. Diversa
invece la soluzione normativa adottata in ordine agli azionisti
atipici. L’anonimato esterno di questi ultimi viene infatti limi-
tata da diverse norme[45]:
◆ il già menzionato articolo 663c CO, seppur considerato lex
imperfecta[46] in quanto non facilmente attuabile per gli
azionisti al portatore e perché non impone un onere attivo
alla ricerca di azionisti determinanti da parte della socie-
tà, prevede un obbligo di comunicazione. Anche ai grandi
azionisti è riconosciuto invero il diritto alla protezione della
personalità, ma questo articolo sancisce il prevalente inte-
resse del mercato a conoscere l’identità di azionisti d’im-
portanza significativa;
◆ l’articolo 20 LBVM ha introdotto l’obbligo di comunicazio-
ne (“Meldepflicht”) a carico degli azionisti determinanti delle
società quotate andando a ra?orzare la norma di cui sopra.
In questo modo il mercato (conformemente allo scopo del-
la LBVM) viene messo a conoscenza dell’identità dei grandi
azionisti;
◆ diverse ulteriori norme di natura economico-amministra-
tiva, quali la Legge federale sulle banche e le casse di rispar-
mio (di seguito LBCR), il cui scopo è la protezione della fun-
zione e/o dei creditori.
L’emissione di azioni al portatore può essere vista come una
concessione al principio di anonimato interno da parte della
società. Il diritto all’anonimato interno è concesso dalla nor-
mativa sulle cartevalori che trova applicazione anche sui ti-
toli incorporanti diritti sociali. Pure in questo caso la dottrina
riconosce all’azionista un diritto alla protezione della propria
sfera privata come in ordine all’anonimato esterno, moti-
vandone la legittimità con il fatto che non esistono legami
giuridici tra i singoli azionisti. L’anonimato interno non risulta
pertanto neppure in contraddizione con il principio della se-
parazione tra capitale e azionariato (“Trennungsprinzip”) che si
realizza anche all’interno della società. L’anonimato interno
può tuttavia comportare uno svantaggio per l’azionista, al-
lorquando ad esempio si vuole contestare una decisione as-
sembleare. In questo caso sarà l’azionista al portatore a dover
dimostrare di non aver aderito alla decisione successivamente
contestata[47].
L’anonimato interno può altresì comportare dei problemi per
la stessa società: si pensi a titolo di esempio alle diacoltà per
la società di controllare se limiti statutari sul diritto di voto o
il diritto di farsi rappresentare (articolo 692 capoverso 2 in
combinazione con gli articoli 626 cifra 5 e 627 cifra 10 CO) si-
ano e?ettivamente rispettati, o ai casi in cui la società intenda
convertire le proprie azioni al portatore in azioni nominative,
non riuscendo però a prendere contatto con i rispettivi de-
tentori[48].
È controverso se l’anonimato interno possa di principio essere
limitato contro la volontà dell’azionista al portatore[49].
In Svizzera, una modalità di?usa per garantire l’anonimato
all’azionariato di titoli al portatore nei confronti della socie-
tà[50] è rappresentata dal ricorso degli azionisti alla propria
rappresentanza da parte delle banche depositarie dei titoli
combinato con l’obbligo di garantire il segreto bancario[51]. Gli
azionisti che detengono in un deposito le azioni o hanno dato
in pegno le stesse a una banca, conferiscono a quest’ultima
il diritto di rappresentarli all’assemblea generale della società,
mediante l’esercizio del diritto di voto sulla base di istruzioni
scritte. Il segreto bancario proibisce di principio alla banca di
comunicare alla società il nome degli azionisti da esse rappre-
sentati[52].
3.2.4.
Sintesi, vantaggi e svantaggi dell’una e dell’altra specie
di azione
Le azioni al portatore e quelle nominative si di?erenziano es-
senzialmente per quanto riguarda i requisiti relativi all’emissio-
ne, alla legittimazione e al trasferimento delle azioni. L’emissio-
ne dei relativi certificati avviene solo se le azioni al portatore
sono liberate. Per quanto riguarda la legittimazione: l’azionista
al portatore si legittima mediante esibizione del titolo[53]. Non
esiste un libro delle azioni per i titoli al portatore e l’anonima-
to specifico di tale titolo si può raggiungere anche mediante
11Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
rappresentanza indiretta. Per le azioni nominative l’azionista
iscritto nel libro delle azioni è legittimato a far valere i diritti
incorporati. Ci sono norme che limitano tale anonimato in caso
di società quotate e per azionisti importanti. Infine, per le azio-
ni al portatore la consegna del titolo all’acquirente è condizio-
ne necessaria ma suaciente al trasferimento. Il trasferimento
delle azioni nominative avviene invece per girata (articolo 684
capoverso 2 in combinazione con articolo 967 capoverso 2
CO) e mediante consegna del titolo o per cessione.
Il vantaggio delle azioni nominative, anche non vincolate, con-
siste nel fatto che la società conosce in linea di principio nomi-
nalmente i propri azionisti[54], traendo una visione d’insieme
sulla composizione del proprio azionariato. Questo aspetto
favorisce la trasparenza e la comunicazione tra la società e
i propri azionisti nominativi[55]. L’introduzione di vincoli per-
mette alla società di influire sulla composizione del proprio
azionariato. Uno svantaggio può essere intravvisto nei requi-
siti di legittimazione e di trasferimento summenzionati.
Il vantaggio delle azioni al portatore consiste nella trasferibili-
tà semplificata e nel fatto che si possa mantenere l’anonimato
sia nei confronti della società che nei confronti di terzi. Può
risultare invece svantaggioso – si pensi ad esempio al caso di
perdita o furto del titolo – il fatto che ogni detentore, anche
abusivo, si consideri azionista mediante il solo possesso del
titolo risultando così abilitato a far valere i diritti incorpora-
ti (articolo 689a capoverso 2 CO). Chi attribuisce importan-
za all’anonimato – e non necessariamente con intenti elusivi
– opterà per questa forma, fatta eccezione per i limiti legali
summenzionati. Prescindendo dalla pressione esercitata a li-
vello internazionale menzionata in entrata, l’anonimato può
però, almeno in alcune circostanze, risultare d’impedimento
per la stessa società[56]. Ma vediamo nel prossimo capitolo
il grado di di?usione in Svizzera delle diverse specie di azioni.
3.3.
L’importanza delle azioni al portatore in Svizzera
3.3.1.
Cenni storici[57]
In Europa, prima di introdurre la cartolarizzazione dei diritti
sociali, le società tenevano un registro in cui venivano iscritti i
propri membri. L’azione, nella forma di un estratto del registro
dei membri, aveva esclusivamente una funzione probatoria ri-
guardo alla quota versata nel capitale sociale. Ancora nel XVII°
secolo si trovano fonti che collegano l’esercizio dei diritti sociali
all’iscrizione a registro. Il libro delle azioni aveva dunque una
funzione in parte simile alla cartavalore attuale. Il libro, in co-
erenza con la funzione probatoria attribuitagli, era emesso in
forma nominativa.
Le azioni nominative sono dunque storicamente antecedenti
a quelle al portatore.
Nel XVIII° secolo l’azione ha assunto più importanza dal mo-
mento in cui ha incorporato diritti patrimoniali, divenendo un
titolo trasferibile che dava diritto ai dividendi e a una parte de-
gli utili aziendali, fino a diventare titolo incorporante la qualità
di socio. In questo modo si è introdotta anche la possibilità di
e?ettuare operazioni finanziarie fruendo dei titoli a scopo di
garanzia, ad esempio con la loro messa a pegno, per assicurar-
si l’ottenimento di finanziamenti. Da questo momento sono
sorte le prime azioni al portatore, in un primo tempo anco-
ra correlate al libro delle azioni, nel quale erano registrate per
numero. Tuttavia fino al XIX° secolo le azioni nominative pre-
dominavano comunque e, con il crescente sviluppo del com-
mercio in borsa, il libro delle azioni, pur rimanendo utilizzato
per l’iscrizione, non era più costitutivo per il trasferimento del
titolo. In seguito è sorta l’esigenza di poter partecipare a una
società mediante apporti di capitale in forma discreta, dando
luogo al concetto di anonimato che è stato ripreso anche nel
nome attribuito a questa forma societaria nella versione fran-
cese (“société anonyme”) e in quella italiana. A dispetto della dif-
fusa opinione odierna difesa da autorità ed enti nazionali e in-
ternazionali, che – non senza qualche ragione – intravvedono
nell’utilizzo del titolo al portatore un intento principalmente
elusivo, il legislatore ha consapevolmente legittimato l’esigen-
za di poter e?ettuare degli investimenti in forma anonima, fa-
cendo leva sul principio giuridico della protezione della perso-
nalità e della fluidità delle transazioni. Secondo tale approccio
anche la sfera privata di ordine economico è in e?etti parte
integrante della personalità che richiede di essere tutelata[58].
In Svizzera il riconoscimento dell’azione al portatore come ti-
tolo al portatore ha tardato a realizzarsi. Il motivo è ricondu-
cibile alla formulazione dell’articolo di legge che, nella versio-
ne del CO del 1881 (articolo 846), definiva il titolo al portatore
quale documento che attribuiva al titolare la possibilità di far
valere una “prestazione”, definizione che impediva al Tribuna-
le federale di riconoscere alle azioni al portatore la natura di
titoli al portatore[59]. La revisione del CO del 1936 ha contri-
buito a fare chiarezza, mediante la sostituzione del termine
di “prestazione” con il termine “diritto”[60], riconoscendo così
all’azione la natura di titolo al portatore e conferendo l’anoni-
mato ai soci detentori.
Dal 1938, all’entrata in vigore del (ormai vecchio) diritto della
società anonima, gli investimenti avvenivano soprattutto nella
forma di titoli al portatore. Con il tempo – di sovente nella for-
ma di azioni secondarie – sono poi state introdotte anche le
azioni nominative, che permettevano una raccolta di capitale
supplementare senza che i fondatori della società dovessero
rinunciare al controllo sulla composizione dell’azionariato[61].
In conclusione, da questo breve scorcio storico, si evince
12 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
come l’anonimato non possa essere considerato un sempli-
ce componente tra le altre dei titoli azionari, ma ha costituito
il motivo fondante che ha portato all’introduzione dell’azione
al portatore, e, più generalmente, della società – appunto –
anonima. La creazione stessa di una forma societaria caratte-
rizzata dalla separazione tra l’elemento patrimoniale e quello
personale, per distinguerla chiaramente dalla forma societaria
personale, conferendole attributi corporativi autonomi, è una
risposta all’esigenza di poter e?ettuare investimenti in forma
anonima e facilmente “circolanti” postulata dall’economia di
mercato del XIX° secolo.
3.3.2.
Panoramica attuale
La società anonima può liberamente emettere le due specie
di azioni, al portatore e nominativa, prediligendo l’una o l’al-
tra forma o anche optando, con menzione negli statuti, per la
coesistenza dei due tipi di azioni in una specifica proporzione
(articolo 622 CO). Nella prassi[62] si riscontra di regola che i
promotori di una società in costituzione si proteggono con-
tro il rischio che il controllo passi ad altri senza il loro accordo
prevedendo azioni nominative, spesso vincolate, e talvolta con
diritti di voto privilegiato (articolo 693 CO), riservando ad una
cerchia di azionisti più ampia, che si caratterizzano più come
investitori che come soci con intenti di controllo, l’emissione
di azioni ordinarie al portatore. Anche le società a conduzio-
ne famigliare fanno spesso uso di tale possibilità di di?eren-
ziazione: gli azionisti della cerchia famigliare ricevono azioni
vincolate (nominative), inizialmente nella forma di azioni con
diritto di voto privilegiato, mentre gli altri azionisti del pubblico
hanno la possibilità di acquistare azioni al portatore con diritto
di voto ordinario, in borsa se la società è quotata. Questo mo-
dello dà luogo a società “parzialmente”[63] aperte al pubblico.
Nelle società “integralmente”[64] aperte al pubblico, per con-
tro, in passato la coesistenza di azioni nominative vincolate e
azioni al portatore si riscontrava soprattutto laddove si voleva
assicurare il controllo svizzero sulla società: gli azionisti no-
minativi erano cittadini svizzeri, mentre le azioni al portatore
venivano o?erte in acquisto ad un pubblico internazionale. Il
diritto sulle società anonime del 1991 ha notevolmente limi-
tato questo modello protezionistico[65]. Le necessità dettate
dal commercio in borsa hanno comunque evidenziato nell’ul-
timo ventennio una tendenza verso un modello di struttura di
capitale ad azione unica[66], che ha assunto perlopiù la for-
ma dell’azione nominativa leggermente vincolata[67]. Sempre
nell’ultimo ventennio, per quanto riguarda le società quotate,
si testimonia a titolo generale una crescente tendenza con-
traria all’utilizzo di azioni al portatore[68]. Questo si riflette
anche a livello statistico.
Secondo la statistica del Registro di commercio, alla fine del
2009 erano iscritte 186’980 società anonime. Tale forma so-
cietaria risulta essere quella più di?usa nel nostro Paese, pri-
ma della ditta individuale[69] e della società a garanzia limita-
ta[70]. Alcune pubblicazioni[71] danno un’idea sulla struttura
di capitale delle società anonime in Svizzera, per poter valuta-
re l’importanza attribuita all’una o all’altra specie di azione. A
titolo di esempio l’Aktienführer Schweiz 2012, edito da Finanz
und Wirtschaft AG e sponsorizzato da Credit Suisse, concepito
come strumento di lavoro per investitori, recensisce in det-
taglio informazioni di rilievo per le 256 società quotate alla
Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Dalle informazioni risulta
che l’82% delle società ha emesso azioni nominative e il 18%
delle società azioni al portatore; di questo 18% l’11% (del to-
tale delle società) prevede una struttura di capitale formata
esclusivamente da azioni al portatore e il 7% ha optato per
una struttura mista, composta da azioni al portatore e azioni
nominative. Inoltre, tra le 102 società più importanti recensi-
te in ordine alla loro redditività, risulta che il 22% ha emesso
azioni al portatore e il 78% azioni nominative[72]. Informazio-
ni su 19 società aventi entrambe le categorie di azioni quotate
danno infine un’indicazione sul rapporto esistente tra la par-
tecipazione al capitale azionario e i diritti di voto (privilegiato
o non), nonché sulla di?erenza di corso, al 30 giugno 2011,
tra le due categorie di azioni[73]. Da questa tabella si evince
che, nel caso delle azioni al portatore la quota di partecipazio-
ne al capitale è maggiore rispetto ai diritti di voto incorporati.
Questo conferma quanto detto in precedenza, ossia che per
molti la motivazione all’investimento è di natura meramen-
te finanziaria e non di controllo. Tale rapporto si inverte con
riferimento alle azioni nominative (incorporanti diritti di voto
privilegiato). Una di?erenza di corso tra le azioni al portatore
e quelle nominative si riscontra in un unico caso, aspetto que-
sto che relativizzerebbe l’opinione di chi attribuisce all’azione
al portatore un valore maggiore rispetto a quella nominativa
in quanto garante di anonimato[74].
Nelle società non quotate in borsa viene attribuita un’impor-
tanza maggiore[75] al rapporto personale tra la società e i
propri azionisti. Inoltre, in assenza di mercato, la negoziabi-
lità facilitata caratteristica delle azioni al portatore gioca un
ruolo meno importante essendo generalmente l’investimento
orientato alla società nel suo insieme e alle sue possibilità di
sviluppo e non limitato al suo valore patrimoniale[76]. Ragione
per la quale questo tipo di società ha una struttura di capitale
composta nella maggioranza dei casi da azioni nominative[77].
In sintesi, alla luce di quanto sopra, si desume che sia tra le
grandi società quotate che tra quelle non quotate si riscon-
tra una tendenza all’emissione di azioni di un’unica specie[78]
con, ormai, una predilezione manifesta per le azioni nomina-
tive[79].
13Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
4.
Il dibattito sull’abolizione delle azioni al portatore
4.1.
Un dibattito non nuovo
Il tema dell’abolizione dell’azione al portatore non è nuovo.
Nell’ultimo decennio è stato e?ettuato in diverse occasioni.
Si menzionano qui a titolo d’esempio i dibattiti parlamentari
tenutisi nel contesto della recente revisione del diritto sulle so-
cietà anonime che hanno portato, a dispetto di quanto propo-
sto nell’avamprogetto di legge, al mantenimento delle azioni
al portatore.
Dal rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revi-
sione del CO (diritto della società anonima e diritto contabile)
del 2 dicembre 2005, si ricava infatti quanto segue: “L’incor-
porazione dei diritti sociali in un titolo di credito era originariamente
finalizzata a favorire il commercio delle quote di partecipazione. Negli
ultimi anni, l’emissione di titoli azionari ha tuttavia registrato un co-
stante calo. Le piccole imprese rinunciano spesso a emettere titoli, in
quanto non ha pressoché alcun senso emettere azioni che non sono di
fatto negoziabili. Anche le società di maggiori dimensioni rinunciano
spesso a emettere azioni, preferendo negoziare e\etti contabili. A se-
guito della smaterializzazione dei titoli di credito, le azioni al portatore
hanno perso l’importanza che rivestivano ai fini della negoziabilità dei
titoli. La maggioranza delle imprese preferisce inoltre emettere azio-
ni nominative, così da conoscere l’identità degli azionisti. Oggigiorno
non vi è dunque più la reale necessità di emettere azioni al portatore
per favorire lo scambio delle azioni. Le azioni al portatore sono pe-
raltro in contrasto con le esigenze di trasparenza delle strutture del
capitale. Negli anni scorsi le azioni al portatore sono state criticate
in particolare dal «Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio
dei capitali» (GAFI) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici (OCSE), organizzazioni di cui la Svizzera fa parte.
Allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, una raccomandazione del GAFI esige che gli Stati membri
prendano provvedimenti atti a garantire che l’identità delle persone
che controllano un’impresa possa essere accertata in tempo utile. In
tale contesto si accenna in particolare alle azioni al portatore. Il Di-
partimento federale delle finanze ha già inviato in consultazione un
avamprogetto relativo all’attuazione delle raccomandazioni del GAFI.
Una disposizione di tale avamprogetto prevede che, qualora intenda
partecipare all’assemblea generale, il titolare di azioni al portatore
che direttamente, indirettamente o di concerto con terzi controlla
almeno il 10 per cento di tutti i diritti di voto è tenuto a comuni-
care per scritto alla società determinate informazioni. A seguito di
una prima valutazione, il GAFI ha tuttavia ritenuto insudciente la
normativa adottata. Nei prossimi anni la pressione internazionale nei
confronti delle azioni al portatore è dunque destinata ad aumentare.
Le azioni al portatore sono pressoché sconosciute nell’ambito del di-
ritto angloamericano. In altri Paesi le azioni al portatore sono state
soppresse o svolgono un ruolo modesto. In Svizzera, per contro, le
società che dispongono di azioni al portatore sono circa 30 000, gran
parte delle quali sono costituite da piccole e medie imprese. Poiché
i rapporti di partecipazione relativi a tali società sono ampiamente
trasparenti (quantomeno di fatto), per tali società il passaggio alle
azioni nominative non dovrebbe porre alcun problema. Alla luce della
loro perdita d’importanza e dei problemi crescenti inerenti a tali tito-
li, l’avamprogetto prevede di rinunciare alle azioni al portatore (art.
622). La loro soppressione tiene conto degli sviluppi internazionali e
consolida la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Poiché oc-
corre evitare che si instauri un commercio di mantelli di vecchie azioni
al portatore, entro due anni anche le società esistenti dovranno ade-
guarsi alla nuova norma (art. 3 disp. trans. AP CO [AP Disp. trans.]).
La rinuncia all’emissione di titoli al portatore concerne unicamente
le azioni. Permarrà infatti possibile l’emissione di buoni di parteci-
pazione al portatore. Ciò è conforme alla raccomandazione del GAFI
summenzionata, in quanto il partecipante non ha diritto di voto (art.
656c cpv. 1 CO) e non può pertanto esercitare influsso alcuno sulla
procedura decisionale della società”.
L’avamprogetto prevedeva dunque una conversione automa-
tica delle azioni al portatore in azioni nominative in un periodo
transitorio di due anni. L’asserita perdita di importanza cui si
accenna nel rapporto citato è però stata contestata nel cor-
so dei dibattiti parlamentari mediante l’argomento della pro-
mozione della piazza finanziaria a livello internazionale anche
attraverso lo strumento dell’azione al portatore, per favorire
investimenti esteri in Svizzera. Hanno dunque avuto la meglio
gli argomenti che attribuivano più importanza all’assunzione
da parte della società di misure mirate per contrastare attività
di riciclaggio di denaro, rispetto a quelle voci che postulavano
la necessità di abolire l’azione al portatore[80]. Tra i tanti ar-
gomenti fatti valere dai fautori del mantenimento delle azio-
ni al portatore risultava anche quello relativo alle cosiddette
Dispoaktien che nella revisione in oggetto non hanno trovato
una regolamentazione malgrado l’acceso dibattito sull’oppor-
tunità di creare una base legale chiara. Parleremo di questo
aspetto nel prossimo capitolo.
4.2.
Azioni “al portatore” vs. azioni “anonimizzate”
Considerando l’obiettivo dichiarato dal GAFI e da altri enti di
voler favorire la trasparenza mediante l’abolizione delle azioni
al portatore, ci pare indicato esporre alcune riflessioni sull’ef-
ficacia di una simile soluzione in considerazione del fatto che,
nell’operatività dei mercati nazionali e internazionali, gli attori
fanno comunque anche largo uso di altri strumenti in grado,
sul piano pratico, di garantire l’anonimato agli “azionisti no-
minativi” alla stessa stregua delle azioni al portatore. In par-
ticolare si analizzeranno brevemente i casi delle Dispoaktien e
quello delle intestazioni fiduciarie, cosiddette intestazioni a
Nominees.
14 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
4.2.1.
Le Dispoaktien[81]
In caso di vendita di azioni nominative quotate, la banca è te-
nuta in forza dell’articolo 685e CO a fornire alla società il nome
del venditore e il numero delle azioni vendute. In seguito la so-
cietà stralcia il nome dell’alienante dal registro delle azioni. Se
l’acquirente non richiede la propria iscrizione nel registro delle
azioni, non potrà esercitare i propri diritti sociali e patrimo-
niali nei confronti della società, malgrado sia proprietario del
titolo azionario[82]. Azioni non iscritte nel registro delle azioni
sono chiamate nella prassi bancaria elvetica Dispoaktien – os-
sia azioni tenute a disposizione – e gli azionisti sono chiamati
Dispoaktionäre[83]. L’iscrizione a registro delle azioni comporta
alcuni sforzi di tipo amministrativo e alcuni costi[84]. Pertan-
to solo gli azionisti interessati ad esercitare e?ettivamente i
loro diritti sociali, in particolare i diritti di voto, opteranno per
l’iscrizione. Di regola, l’esercizio dei diritti sociali non motiva
tuttavia all’iscrizione gli investitori che perseguono una stra-
tegia di puro investimento[85]; tali “investitori”, anche se col-
lettivamente numerosi, sanno di avere individualmente poco
peso in seno all’assemblea generale e i diritti sociali sono quin-
di per loro, nella grande maggioranza, dei casi senza interes-
se. Inoltre, la prassi ormai consolidata prevede che la società
paghi i dividendi alle banche depositarie dei titoli, le quali li
accreditano a loro volta ai proprietari delle azioni. Pertanto gli
azionisti benché non iscritti, godono comunque dei diritti pa-
trimoniali inerenti alle proprie azioni[86]. La consistenza delle
Dispoaktien di molte società svizzere testimonia della presen-
za importante sul nostro mercato di tali investitori interessati
esclusivamente ai diritti patrimoniali, dando luogo a una signi-
ficativa discrepanza rispetto al modello che sta alla base del
nostro diritto azionario[87].
L’esistenza di un numero consistente di azioni di questo tipo ha
dato luogo a scetticismi circa le possibili conseguenze negative
per la società interessata e il mercato azionario in generale. Si
possono menzionare a titolo di esempio le seguenti conse-
guenze ritenute da più parti problematiche:
◆ una presenza ridotta alle assemblee generali in grado di
conferire una sovra-proporzionale e ingiustificata for-
za di voto agli azionisti presenti o rappresentati; a titolo
di esempio, se una società ha una consistenza del 30% di
Dispoaktien e solo la metà del 70% degli iscritti sono rap-
presentati all’assemblea generale, è suaciente il 18% del
capitale azionario a formare una maggioranza dei voti rap-
presentati ai sensi dell’articolo 703 CO;
◆ la presenza di una consistente quantità di queste azioni in-
crementerebbe il rischio di un’acquisizione ostile[88];
◆ l’anonimato conferito ai Dispoaktionäre con riferimento alla
diacoltà per la società di riconoscere in tempo utile even-
tuali ristrutturazioni nella cerchia degli azionisti[89];
◆ le diacoltà di comunicazione tra la società e i suoi azioni-
sti – quindi soci – per mancanza di un canale diretto con
questi ultimi, fattore questo che potrebbe essere di rilievo
per lo svolgimento di assemblee generali relative a decisio-
ni strategiche importanti per lo sviluppo dell’assetto socie-
tario;
◆ infine, alcune voci critiche rilevano che la presenza di un
consistente numero di azioni di questo tipo inibirebbe le
possibilità decisionali di quelle società che prevedono dei
quorum di presenza elevati[90].
Nel contesto dei dibattiti sulla regolamentazione delle azioni
non registrate sono state proposte diverse soluzioni[91], che
non hanno tuttavia trovato accoglimento in quanto non con-
siderate percorribili; di conseguenza, come riferito in entrata, il
legislatore ha (almeno finora) tralasciato di legiferare in questa
materia. Alcuni autori[92] propongono una regolamentazione
che contempli contestualmente anche una modifica al model-
lo – invero non molto diverso nei suoi e?etti - dell’intestazio-
ne fiduciaria (Nominee), prevedendo che il flusso informativo
tra la società e l’investitore passi attraverso la banca depo-
sitaria comprendendo anche l’esercizio del diritto di voto. Di
questo si parlerà al prossimo punto.
4.2.2.
L’intestazione a Nominees[93]
Il sistema americano[94] non conosce praticamente[95] le
azioni al portatore; sarebbe tuttavia inopportuno, in quanto
riduttivo, limitarsi a tale constatazione. Il sistema americano
pratica un sistema molto di?uso che ha quale conseguenza
che, de facto, le azioni formalmente nominative possono es-
sere equiparate nella sostanza a delle azioni al portatore[96].
Infatti, le azioni di investitori privati non sono di regola regi-
strate a nome del proprietario, bensì al nome di una società
di intermediazione, cosiddetto Nominee[97]. L’intestazione al
Nominee ha quale e?etto che è quest’ultimo ad essere iscritto
nel registro delle azioni, cioè una persona che non corrispon-
de all’avente diritto economico del titolo azionario[98]. Que-
ste azioni in seguito alla registrazione dello street name (ossia
al nome del Nominee) sono poi girate in bianco e – alla pari di
un’azione al portatore – trasferite mediante mera consegna
del titolo[99]. Di conseguenza la società risulta spesso (e nel-
la grande maggioranza dei casi per le società quotate) essere
all’oscuro di chi siano gli aventi diritto economico delle azioni
– quindi i suoi e?ettivi azionisti – e talvolta anche del luogo
di custodia dei titoli girati in bianco. Queste azioni sono anche
chiamate float o floating supply.
Lo stesso tipo di operazione è possibile anche in Svizzera, in
maniera di principio del tutto lecita. Nel nostro Paese il ricor-
so alle intestazioni a Nominees ha infatti acquisito sempre più
importanza[100], permettendo agli aventi diritto economico
del titolo azionario (nominativo) di mantenere l’anonima-
to nei confronti della società pur esercitando – anche se per
via indiretta – i propri diritti sociali. Il Nominee risulta dunque
formalmente legittimato ad esercitare i diritti sociali trami-
te l’iscrizione a registro delle azioni[101] pur non essendone
materialmente il proprietario. Il Nominee comunica alla socie-
tà di detenere le azioni a proprio nome ma per conto di un
cliente, non nascondendo pertanto questo fatto. Nei confronti
15Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
della società il Nominee figura quale azionista, mentre il nome
dell’acquirente economico del titolo azionario, l’avente dirit-
to economico, non viene di principio rivelato. L’ammissione da
parte della società all’utilizzo di un’intestazione a Nominees ha
il vantaggio – rispetto alle azioni al portatore – che solo gli
azionisti che lo desiderano espressamente rimangono anoni-
mi nei confronti della società[102].
In dottrina il modello di intestazione a Nominees è stato ogget-
to di approfonditi dibattiti anche in occasione della revisione
del CO di cui si è detto più sopra. I fautori del mantenimento di
tale modello si sono espressi per l’introduzione di alcuni cor-
rettivi con lo scopo di favorire comunque la trasparenza infor-
mativa[103]. Il modello che veniva proposto – ma che non ha
trovato accoglimento in quella sede – per assicurare una con-
vergenza con i postulati di trasparenza, prevedeva le seguenti
caratteristiche[104]:
◆ l’ammissione esclusiva di Nominees con statuto bancario
soggetti alla vigilanza della FINMA[105];
◆ la comunicazione alla società da parte della banca in caso
di vendita di azioni per tutte le azioni[106];
◆ l’iscrizione a registro dell’azionista acquirente da parte del-
la banca in presenza di istruzioni specifiche che ne consen-
tano l’iscrizione; in assenza di si?atte istruzioni, si postu-
lava l’iscrizione nel registro delle azioni della banca quale
Nominee, permettendo all’acquirente di rimanere anonimo,
protetto anche dal segreto bancario (ad esclusione delle in-
formazioni soggette agli obblighi comunicativi previsti dal-
le norme borsistiche);
◆ la menzione dello statuto fiduciario del Nominee; intesa
quale forma atipica di rapporto fiduciario[107];
◆ la comunicazione da parte della società all’azionista e?et-
tivo (l’avente diritto economico) tramite la banca di tutte
le informazioni, comprese le convocazioni alle assemblee
generali;
◆ la comunicazione da parte dell’azionista alla banca delle
proprie intenzioni circa la sua presenza o la sua rappresen-
tanza da parte di un ente indipendente all’assemblea ge-
nerale e l’invio delle relative istruzioni di voto; per l’esercizio
dei propri diritti sociali, la comunicazione del nominativo
dell’azionista da parte della depositaria alla società[108];
◆ la garanzia di anonimato solo nel caso di rinuncia da par-
te dell’azionista all’esercizio dei propri diritti in seno all’as-
semblea generale;
◆ la possibilità per le società di prevedere mediante norme
statutarie delle soglie di rappresentanza tramite Nominee a
garanzia dell’anonimato[109].
4.3.
Sintesi
Il dibattito fa emergere un ulteriore aspetto: il mercato fi-
nanziario vede coesistere diversi tipi di investitori, da un lato
quelli esclusivamente interessati ad un investimento redditizio
a più o meno breve termine e, dall’altro, quelli che investo-
no perché interessati a contribuire alla storia di una società,
quindi aventi una visione a lungo termine, esercitando perciò
un controllo mediante i propri diritti sociali. La discrezione è
dunque solo uno degli aspetti che fa protendere l’investitore
verso una modalità operativa piuttosto che verso un’altra. Ciò
detto, esistono diverse modalità che permettono – o hanno
comunque quale e?etto – di garantire l’anonimato[110] in-
dipendentemente dall’esistenza di azioni al portatore. L’aboli-
zione delle azioni al portatore contribuirebbe pertanto solo in
parte a contrastare l’opacità negli a?ari, se ciò fosse il risultato
perseguito. Da un’attenta analisi della realtà dell’applicazione
delle norme svizzere e straniere, in particolare delle più impor-
tanti piazze finanziarie, tra cui si annoverano quella di Londra
e quella degli Stati Uniti d’America, risulta infatti che pure in
presenza di azioni nominative, esistono possibilità di preser-
vare l’anonimato, facendo capo alle intestazioni a Nominees o
alle Dispoaktien (in Svizzera).
Il dibattito avvenuto – e non ultimato – in Svizzera sulle Di-
spoaktien e sulle intestazioni a Nominees, che mirava a intro-
durre una base legale chiara e allineata al contesto normativo
internazionale favorevole ad un regime di trasparenza, non ha
portato i frutti sperati. Questo non è forse sorprendente dato
che almeno il sistema dei Nominees è praticato su ampia scala
dai maggiori concorrenti della piazza finanziaria elvetica. Le
proposte avanzate per limitare l’utilizzo delle Dispoaktien sono
state giudicate impraticabili, sfociando in un nulla di fatto a
livello normativo. Il modello che proponeva dei correttivi all’in-
testazione fiduciaria, suggeriva al legislatore di porre l’azioni-
sta di fronte ad una scelta obbligata tra l’esercizio dei diritti
sociali, anche mediante rappresentanza diretta, e l’anonimato.
Allo stato attuale l’azionista detentore di azioni nominative
non vincolate non è chiamato a dover e?ettuare tale scelta,
giacché gli è lasciata la possibilità di esercitare i propri diritti
(sociali e/o patrimoniali) anche senza dover rinunciare all’ano-
nimato, mediante la designazione di un Nominee tenuto solo in
casi particolari a rivelare il nome dell’avente diritto economico
dei titoli azionari.
5.
Considerazioni conclusive
I veicoli societari moderni sono di?erenziati nella struttura e
permettono di soddisfare bisogni complessi ma, di regola, del
tutto legittimi. La flessibilità e la diversità delle strutture so-
cietarie e di finanziamento è indispensabile. Complice l’assetto
economico e finanziario globale si sono però a?ermate con
sempre più incisività le preoccupazioni crescenti sull’utilizzo
abusivo delle strutture societarie o di strumenti finanziari più
o meno opachi.
Le proposte di abolire le azioni al portatore riassunte nel pre-
sente contributo si fanno interpreti della volontà di assicurare
la salvaguardia dei pubblici interessi – con particolare obiettivo
la lotta alla criminalità organizzata e ai reati di natura fisca-
16 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
le – anteponendoli agli interessi individuali di privacy di per sé
legittimi. Tale volontà sfocia in un’incondizionata pressione su
tutte le piazze finanziarie considerate – non sempre in manie-
ra giustificata – troppo permissive, tra cui viene annoverata
anche quella elvetica. Le finalità dichiarate non devono tuttavia
distogliere l’attenzione da altri aspetti che si vogliono prioritari
per il buon funzionamento dei mercati e che si concretizzano
negli interessi degli investitori, anch’essi vieppiù orientati verso
la trasparenza dei mercati[111]. In quest’ottica l’abolizione del-
le azioni al portatore o l’introduzione di obblighi di informazio-
ne riguardo all’avente diritto economico e?ettivo – congiun-
tamente alla regolamentazione delle altre modalità operative
garanti di discrezione – può anche contribuire a raggiungere
l’obiettivo di favorire la fiducia degli investitori nel mercato.
Occorre tuttavia sgomberare il campo dall’idea fuorviante che
la sola presenza di titoli nominativi garantisca in maniera asso-
luta la trasparenza: non si può infatti ignorare la prassi molto
di?usa su tutte le grandi piazze finanziarie di ricorrere alle in-
testazioni fiduciarie, alle Dispoaktien o alle girate in bianco. Tale
realtà deve essere debitamente considerata nell’opzione – co-
munque sostenibile – di abolire le azioni al portatore.
Per la protezione degli azionisti minoritari e dei gruppi d’inte-
resse[112] molto è stato fatto nell’ultimo ventennio mediante
l’introduzione di codici di condotta, normative e disposizioni
legali, con l’obiettivo di assicurare il buon governo societario.
I diritti degli azionisti e dei gruppi d’interesse possono esse-
re esercitati in maniera appropriata soltanto se le strutture di
controllo interne alla società e i fautori di decisioni strategiche
possono essere identificati. Una buona infrastruttura societa-
ria dovrebbe dunque vantare le caratteristiche della traspa-
renza, dell’aadabilità e dell’integrità, il che presuppone anche
la conoscenza degli aventi diritto economico e?ettivi. Le au-
torità regolatrici e di sorveglianza hanno inteso raggiungere
questi obiettivi mediante l’introduzione di un sistema fondato
su obblighi informativi e di reportistica di?usi, che si contrap-
pongono ai diritti legittimi di discrezione e comportano non di
rado costi e risorse amministrative dispendiose.
Risulta pertanto cruciale per il buon funzionamento e sviluppo
dei mercati che sia adottato un sistema di misure bilanciate,
proporzionate, di?erenziate e di facile accesso per l’identifica-
zione degli aventi diritto economico[113] che permetta:
◆ un orientamento che tenga conto delle tradizioni del diritto
societario del Paese di riferimento;
◆ un orientamento mirato ai rischi che si vogliono contrasta-
re, evitando l’esacerbazione del flusso informativo median-
te la raccolta di dati non sempre rilevanti;
◆ di tener conto della diversità degli investitori, in quanto la re-
altà di mercato vede la coesistenza di investitori interessati
solo ai diritti patrimoniali e investitori interessati all’esercizio
dei diritti sociali;
◆ di non dissuadere lo spirito imprenditoriale e gli investi-
menti innovativi;
◆ di evitare eccessive distorsioni della concorrenzialità;
◆ di introdurre incentivi che favoriscano l’osservanza del
contesto legale e regolamentare;
◆ di riscontrare con flessibilità e tempestivamente nuove
tecniche d’investimento alternative;
◆ di adottare dei meccanismi di notifiche e controlli eacaci di
natura istituzionale e privata;
◆ di adottare un sistema sanzionatorio funzionante de jure e
de facto;
◆ last but not least, di tener conto della realtà dei sistemi in es-
sere e della loro applicazione in altri Paesi.
Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.bzp.at/blog/wp-content/uploads/2011/09/205014_R_K_B_
by_S.-Hofschlaeger_pixelio.de-neu.jpg [22.02.2013]
http://w w w.or tag-kreston.ch/Images/fotolia_21667508_s . jpg
[22.02.2013]
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ternehmenssitz-rechtsdomizil1.jpg [22.02.2013]
http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/drei-eidgenos-
sen/PublishingImages/drei-eidenossen-04-g.jpg [22.02.2013]
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shingImages/staenderatssaal-11-g.jpg [22.02.2013]
http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/suedfassade/
PublishingImages/bundeshaus-sued-19-g.jpg [22.02.2013]
http://www.naanoo.com/wp-content/uploads/2011/01/namensaktien-
inhaberaktien.jpg [22.02.2013]
http://www.br-law.com/Files/Billeder/Ans_%C2%AAttelses-Arbejdsret.
jpg [22.02.2013]
http://cdn3.spiegel.de/images/image-244102-panoV9free-urmp.jpg
[22.02.2013]
17Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
[1] Altri organismi oltre a quelli menzionati nel
presente testo si sono adoperati quasi in con-
temporanea per la creazione di standards inter-
nazionali condivisi da tutti i partecipanti, quali ad
esempio l’ONU (Organizzazione Nazioni Unite),
il Consiglio d’Europa e il FMI (Fondo Monetario
Internazionale). Tuttavia essendo tali iniziative
mero spunto di riflessione per il presente contri-
buto, si è scelto di menzionare più compiutamen-
te solo quelle riferite al GAFI (Gruppo d’azione
finanziaria) e contenute nel Rapporto del Forum
Mondiale sulla trasparenza e lo scambio di infor-
mazioni a fini fiscali.
[2] Il GAFI, un’organizzazione istituita dal vertice
del G7 nel 1989, facente capo all’Organizzazio-
ne per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) e con sede a Parigi, è il principale organo
internazionale per la collaborazione contro il ri-
ciclaggio di denaro, il finanziamento del terrori-
smo e ora, quale nuovo aspetto, anche contro il
finanziamento delle armi di distruzione di massa.
Il compito centrale di questa task force consiste
nell’individuazione di metodologie messe in atto
nella commissione dei reati, nell’elaborazione di
raccomandazioni per attuare contromisure ecca-
ci, come pure nell’uniformazione della politica con-
tro il riciclaggio di denaro a livello internazionale
attraverso la promulgazione di requisiti minimi.
[3] Il “Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes” è costituito dagli Stati
del G20, dagli Stati dell’OCSE come pure da tutti
gli altri Stati che riconoscono lo standard interna-
zionale in ambito di assistenza amministrativa in
materia fiscale. Dall’inizio di settembre 2009 la
Svizzera ne è membro ed è rappresentata anche
nel suo comitato direttivo e nel gruppo “peer re-
view”. Il forum è competente per la verifica degli
standards internazionali sulla trasparenza e sullo
scambio di informazioni in materia fiscale.
[4] Nel presente articolo l’attenzione sarà focaliz-
zata sulla Società anonima (SA), essendo questa la
forma societaria più diKusa nel nostro Paese.
[5] Si veda il Rapporto dell’OCSE sulla coopera-
zione fiscale del 2010 (OCSE, Tax Co-operation
2010, Towards a level playing field, Parigi, 18 ot-
tobre 2010, pagina 176 e seguenti; questa pub-
blicazione è ordinabile al seguente link: http://
www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-co-opera-
tion-2010_taxcoop-2010-en [22.02.2013]).
[6] Fermo restando che non vi è unanimità nel
definire esattamente il concetto di avente dirit-
to economico, anche chiamato titolare eKettivo
nell’area europea, nel presente contributo ci si
avvale a titolo di esempio della definizione data
all’articolo 3 della Direttiva n. 2005/60/CE che
cita: “la persona o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la per-
sona fisica per conto delle quali viene realizzata un’o-
perazione o un’attività. Il titolare eBettivo comprende
almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o
controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o
il controllo diretto o indiretto di una percentuale suJ-
ciente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale en-
tità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché
non si tratti di una società ammessa alla quotazione
su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi
di comunicazione conformi alla normativa comunitaria
o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al
25% più una azione; ii) la persona fisica o le persone
fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica; b) in caso di entità giu-
ridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali
i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: i) se
i futuri beneficiari sono già stati determinati, la per-
sona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o
più del patrimonio di un istituto giuridico o di un’entità
giuridica; ii) se le persone che beneficiano dell’istituto
giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state
determinate, la categoria di persone nel cui interesse
principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o l’enti-
tà giuridica; iii) la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di
un istituto giuridico o di un’entità giuridica”.
[7] Per il tema del presente contributo è di rilievo
la Raccomandazione n. 24 (“Transparency and bene-
ficial ownership of legal persons and arrangements”) e
la sua nota interpretativa.
[8] OCSE, Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements à des fins fisca-
les Rapport d’examen par les pairs : Suisse 2011,
Phase 1: cadre légal et réglementaire, Parigi, 26
agosto 2011; questa pubblicazione è ordinabi-
le al seguente link: http://www.oecd-ilibrary.
org/taxation/forum-mondial-sur-la-transpa-
rence-et-l-echange-de-renseignements-a-des-
fins-fiscales-rapport-d-examen-par-les-pairs-
suisse-2011_9789264114685-fr [22.02.2013]
oppure scaricabile al seguente link: http://www.
news.admin.ch/NSBSubscriber/message/at-
tachments/23219.pdf [22.02.2013].
[9] Contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al
finanziamento del terrorismo da parte del GAFI,
trasparenza fiscale e scambio di informazioni da
parte del Global Forum.
[10] DFF, Il Consiglio federale avvia i lavori di at-
tuazione delle rivedute Raccomandazioni GAFI,
Comunicato stampa del 18 aprile 2012, in: http://
www.efd.admin.ch/dokumentation/medienin-
formationen/00467/index.html?lang=it&msg-
id=44173 [22.02.2013].
[11] DFF, La Svizzera supera la verifica del Glo-
bal Forum sull’assistenza amministrativa in
materia fiscale, Comunicato stampa del 1. giu-
gno 2011, in: http://www.efd.admin.ch/doku-
mentation/medieninformationen/00467/index.
html?lang=it&msg-id=39453 [22.02.2013].
[12] DFF, Assistenza amministrativa in materia fi-
scale: il Consiglio federale presenta adeguamenti
al Parlamento, Comunicato stampa del 6 aprile
2011, in: http://www.admin.ch/aktuell/00089/
index.html?lang=it&msg-id=38487 [22.02.2013].
[13] DFF, Standard OCSE per l’assistenza ammi-
nistrativa in materia fiscale: la Svizzera approva
le domande raggruppate, Comunicato stampa
del 18 luglio 2012, in: http://www.efd.admin.ch/
dokumentation/medieninformationen/00467/
index.html?lang=it&msg-id=45405 [22.02.2013].
[14] La LAAF, del 28 settembre 2012, è disponibile
al seguente link: http://www.admin.ch/ch/i/rs/
c672_5.html [22.02.2013].
[15] DFF, Standard OCSE per l’assistenza ammini-
strativa in materia fiscale: la Svizzera approva le
domande raggruppate, Comunicato stampa del
18 luglio 2012.
[16] Anche se il CO non prevede che le azioni siano
delle cartevalori, le sue disposizioni in materia di
cartevalori sono di principio applicabili alle azioni
una volta che sono emesse.
[17] Legge federale del 30 marzo 1911 di comple-
mento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Di-
ritto delle obbligazioni).
[18] Le norme sul capitale azionario, sull’azione
e sull’azionista sono applicabili anche al capitale
di partecipazione, al buono di partecipazione e
al partecipante (articolo 656a e seguenti CO); lo
stesso dicasi per i buoni di godimento (articolo
657 e seguenti CO). Tuttavia in questo contributo
non se ne farà ulteriore menzione.
[19] Lombardini Carlo, art. 620 CO, in: Tercier
Pierre/Amstutz Marc (a cura di), Commentaire
romand Code des obligations II, Helbing Lichten-
hahn, Basilea, 2008.
[20] Lombardini Carlo, op. cit., N 9 e seguenti ad
art. 622 CO.
[21] Una tale disposizione potrebbe giustificarsi,
ad esempio, allorquando una società introduce
azioni nominative vincolate e vuole evitare che il
meccanismo di verifica dell’identità sia eluso me-
diante la conversione di azioni nominative vinco-
late in azioni al portatore.
[22] Tale ipotesi radicale sarebbe l’unica eccace
nel caso di abolizione delle azioni al portatore,
giacché l’introduzione delle azioni nominative
vincolate permette alla società di conoscere la
titolarità economica dell’acquirente prima di ogni
trasferimento.
[23] Lombardini Carlo, op. cit., N 16 ad art. 622 CO.
[24] L’articolo cita quanto segue:
“1 Un titolo di credito si considera al portatore quando
dal suo testo o dalla sua forma risulta che ogni portatore
sarà riconosciuto titolare del diritto che vi è menzionato.2 Il debitore tuttavia non ha più il diritto di pagare se
l’autorità giudiziaria o di polizia glielo abbia inibito”.
[25] L’articolo 689a CO cita:
“1 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nomi-
nativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autoriz-
zato mediante una procura scritta dell’azionista.2 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al
portatore chi si legittima esibendo l’azione. Il consiglio
d’amministrazione può stabilire un altro modo di pro-
vare il possesso”.
18 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
[26] Lombardini Carlo, op. cit., N 4 ad art. 622 CO.
[27] Per il concetto di anonimato si rimanda al ca-
pitolo 3.2.3.
[28] L’articolo 663c capoverso 2 CO prevede che:
“Sono azionisti importanti gli azionisti e i gruppi di
azionisti legati da convenzioni di voto, la cui parteci-
pazione eccede il 5 per cento dell’insieme dei voti. Se
lo statuto prevede un limite inferiore, in per cento, del
numero di azioni nominative (art. 685d cpv. 1), questo
limite è determinante per l’obbligo di indicare”.
[29] Si rimanda ai riferimenti di cui alla nota 26.
[30] L’articolo 20 capoverso 1 LBVM prevede: “Chi,
per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, in-
direttamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di ac-
quisto o alienazione di azioni di una società che ha sede
in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono almeno in
parte quotati in una borsa in Svizzera, ottenendo in tal
modo una partecipazione che supera, raggiunge o scen-
de al di sotto dei limiti del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50
e 66⅔ per cento dei diritti di voto, deve informarne la
società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione
sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno
esercitare questi diritti”.
[31] Si veda Leuenberger Matthias A., Die Ano-
nymität des Inhaberaktionärs, Dissertation, Ber-
na 1996, pagina 125. L’autore sostiene, in maniera
invero non del tutto condivisibile, la tesi secondo
cui il principio di territorialità permetterebbe di
mantenere l’anonimato per tutti gli acquisti eKet-
tuati all’estero, giacché per questi casi non sareb-
be a suo dire previsto l’obbligo di comunicazione.
Esulano dal campo di applicazione della norma
anche i buoni di partecipazione che non contem-
plano i diritti di voto; per contro la trasparenza
mira ad includere anche il controllo indiretto su
diritti di voto, rendendo così necessaria la comu-
nicazione relativa alla titolarità economica eKet-
tiva. L’anonimato permane dunque per coloro che
detengono una soglia inferiore al 3% di titoli con
diritto di voto in una società quotata, come pure
per le società non quotate.
[32] Articolo 3 capoversi 2 lettera cbis, 5 e 6 Leg-
ge federale sulle banche e le casse di risparmio
(LBCR); articolo 23 dell’Ordinanza sulle borse e il
commercio di valori mobiliari (OBVM); articolo 14
capoversi 1 lettera b e 3 Legge federale sugli inve-
stimenti collettivi di capitale (LICol).
[33] Per il concetto di anonimato si rimanda al ca-
pitolo 3.2.3.
[34] Si veda Lombardini Carlo, op. cit., N 7 ad art.
622 CO. Per quanto attiene alla emissione fisi-
ca del certificato si veda il contributo di von der
Crone Hans Caspar/Bilek Eva, Aktienrechtliche
Querbezüge zum geplanten BucheKektengesetz
(BEG), in: SZW 2/2008, pagina 193 e seguenti, che
fa riferimento all’interazione tra le norme del CO
e quelle della Legge federale sui titoli contabili (di
seguito LTCo). Tale legge è stata introdotta per re-
golare mediante una base legale una prassi svilup-
patasi nell’ultimo ventennio, secondo la quale le
cartevalori o venivano depositate presso un ente
di custodia (immobilizzo), oppure si rinunciava
completamente alla stampa fisica dei titoli (sma-
terializzazione). In base a tale legge, il titolo si de-
finisce “contabile” (“titre intermedié”; “BucheBekte”)
allorquando “i diritti fungibili di credito o inerenti alla
qualità di membro nei confronti dell’emittente siano ac-
creditati su un conto titoli e dei quali i titolari dei conti
possono disporre” secondo le disposizioni della legge
(articolo 3 LTCo). Per l’esercizio e il trasferimento
dei diritti fa dunque stato la registrazione sul conto
titoli: la facoltà di disporre sui titoli contabili pre-
vede in principio un trasferimento in forza di istru-
zioni date dal titolare del conto all’ente di custodia
e l’accredito al conto titoli dell’acquirente. La citata
legge lascia tuttavia impregiudicate le disposizio-
ni concernenti l’iscrizione di azioni nominative nel
registro delle azioni (articolo 2 capoverso 2 LTCo) e
rimanda alle disposizioni sui vincoli di trasferibilità
per queste azioni (articolo 24 capoverso 4 LTCo).
[35] Lombardini Carlo, op. cit., N 7 ad art. 622 CO.
Le azioni al portatore hanno dunque un’esisten-
za teorica fino alla loro liberazione. La società
potrebbe convertire le azioni al portatore non
interamente liberate in azioni nominative non in-
teramente liberate, potendo quest’ultime essere
emesse anche prima di essere interamente libera-
te e dunque trasferite più facilmente.
[36] DTF 92 III 20, pagina 25.
[37] Meier-Hayoz Arthur/von der Crone Hans Ca-
spar, Wertpapierrecht, 2° edizione, Stämpfli, Ber-
na 2000, § 19, nm. 18.
[38] DTF 90 II 164, pagina 179.
[39] DTF 114 II 57.
[40] In ordine alle società svizzere quotate non
esistono quasi più titoli azionari nella forma fisi-
ca. Le azioni nominative sono registrate elettro-
nicamente presso la società nel libro delle azioni,
presso la banca che amministra i titoli e presso
un ente di custodia centralizzato. L’azionista ha
tuttavia il diritto di chiedere la stampa e la con-
segna del titolo, ma lo deve richiedere esplicita-
mente, nella maggior parte dei casi vi si rinuncia.
La cartavalore viene così rimpiazzata da un diritto
non incorporato in alcun titolo. Ne consegue che
un trasferimento per girata non è possibile e sarà
sostituito da una cessione.
[41] Per un approfondimento e per le posizioni qui
riportate si veda Leuenberger Matthias A., op. cit.,
pagina 125.
[42] Si veda il capitolo 3.3.1.
[43] Questa terminologia è utilizzata da Leuenber-
ger Matthias A., op. cit., pagina 93.
[44] Secondo Leuenberger l’anonimato esterno
è un diritto che viene considerato come facente
parte della propria sfera privata in correlazione
con i diritti patrimoniali che si intendono tutela-
re (Leuenberger Matthias A., op. cit., pagina 5 e
seguenti).
[45] Si veda anche il capitolo 3.2.1.
[46] Si veda Leuenberger Matthias A., op. cit., pa-
gina 206.
[47] In questo caso l’azionista dovrebbe preven-
tivamente, durante l’assemblea generale, farsi
riconoscere nominalmente o fare menzionare a
verbale il suo voto contrario.
[48] Aebersold Thomas/von Fischer Marie, Der
unbekannte Inhaberaktionär als gesellschaf-
tsrechtlicher Störfall, in: AJP 2000, pagina 787 e
seguenti. Nell’avamprogetto proposto durante
la revisione delle norme sulla società anonima, il
Consiglio federale aveva proposto la conversione
automatica di tutte le azioni al portatore in azioni
nominative, proposta che è stata bocciata in sede
di dibattito parlamentare. Si veda in proposito il
capitolo 3.3.3.
[49] Vi è convergenza sull’eccezionalità di tale li-
mitazione tra diversi autori. Lombardini menziona
la possibilità – anche se a precise condizioni – per
la società anonima di convertire le azioni al porta-
tore in azioni nominative vincolate, avendo quale
conseguenza l’abolizione dell’anonimato interno
tra azionista e società (Lombardini Carlo, op. cit.,
N 13 e seguenti ad art. 622 CO). Leuenberger ri-
tiene non sia possibile prevedere di principio una
limitazione statutaria del diritto all’anonimato
interno. SiKatte clausole sarebbero secondo l’au-
tore nulle. Per contro ammette la limitazione al-
lorquando lo imponga l’interesse della società, il
raggiungimento dello scopo implicando allora la
conversione delle azioni (Leuenberger Matthias
A., op. cit., pagina 208).
[50] La conoscenza del cliente da parte della ban-
ca è assicurata di massima dai principi sanciti dal-
le normative di contrasto al riciclaggio e da quelle
comportamentali di categoria.
[51] Si vedano gli articoli 689d CO e 47 LBCR. Il se-
greto bancario non è una peculiarità svizzera, ma
è al contrario riconosciuto da una moltitudine di
legislazioni straniere. La caratteristica del segreto
bancario elvetico, consiste nel fatto che la sua vio-
lazione è sanzionata anche da una normativa pe-
nale; pertanto la relazione contrattuale esistente
tra la banca e il cliente bancario non rappresenta
come in altri Paesi l’unica base giuridica per la va-
lidità del segreto bancario. Si veda in merito anche
il Rapporto dell’OCSE sulla cooperazione fisca-
le, dal quale si evince che dei 94 Paesi censiti, 27
Paesi prevedono l’esistenza del segreto bancario
su base meramente contrattuale, mentre altri 67
Paesi prevedono un raKorzamento del segreto
bancario mediante norma legale (OCSE, op. cit.,
pagina 142 e seguenti).
[52] Si veda tuttavia l’articolo 685e CO che cita:
“Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in
borsa, la banca dell’alienante annuncia senza indugio
alla società il nome dell’alienante e il numero di azioni
vendute”.
[53] Secondo l’articolo 689a capoverso 2 CO “Il
Consiglio di amministrazione può stabilire (ndr. anche)
un altro modo di attestare il possesso”.
[54] Per le considerazioni sui casi di intestazione
fiduciaria e le Dispoaktien si rinvia al capitolo 4.
19Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
[55] Lyk Reto A., Namenaktien versus Inhabe-
raktien als Einheitstitel von Publikumsgesell-
schaften- Klarer Punktesieg für die Einheits-Na-
men-Aktie, in: SZW 1995, nm. 13, pagina 288.
[56] Si veda a titolo di esempio un approfondi-
mento sulle diccoltà per la società in caso di
ammortamento di titoli, esclusione di azionisti,
modifica del valore nominale di azioni, eccetera in
presenza di titoli al portatore: Aebersold Thomas/
von Fischer Marie, op. cit., pagina 787.
[57] Si veda Leuenberger Matthias A., op. cit., pa-
gina 11 e seguenti.
[58] In Svizzera tale principio è stato riconosciu-
to dagli albori anche dalla giurisprudenza del Tri-
bunale federale secondo cui “la vie privé doit être
murée” (DTF [1918] 44 II 319) e che riconosceva
anche alla sfera privata di ordine economico il di-
ritto ad una particolare protezione (DTF 64 II 162).
[59] DTF 23 I 913, 53 II 42.
[60] Si veda il Foglio federale 1928 I 316: “Das
geltende Recht hat in seiner Umschreibung des Inha-
berpapiers von einer Leistung an den Inhaber gespro-
chen, was mit Rücksicht auf die Inhaberaktie, durch
die ja nur die Mitgliedschaft in der Aktiengesellschaft
beurkundet, keine Leistung versprochen wird, als zu eng
erachtet werden muss. Die Praxis hat denn auch die In-
haberaktie als Wertpapier anerkennen müssen”.
[61] La prima società quotata che emise azioni
nominative fu la Gebrüder Sulzer AG, nel 1943.
[62] Si veda Meier-Hayoz Arthur/von der Crone
Hans Caspar, op. cit., nota 9, § 43 nm. 21.
[63] Dal tedesco “unechte Publikumsgesellschaft”.
[64] Dal tedesco “echte Publikumsgesellschaft”.
[65] Si veda Kläy Hanspeter, Die Vinkulierung.
Theorie und Praxis im neuen Aktienrecht, Basilea
1997, nota 7, pagine 28 e seguenti, 34 e seguenti,
170 e seguenti e in particolare 234-267.
[66] Dal tedesco “Einheitsaktie”.
[67] Si veda in proposito Lyk Reto A., op. cit., nota
13 e Sanwald Reto, Bedeutung und Zukunft der
Inhaberaktien in der Schweiz, in: REPRAX 2/2000,
pagina 6 e seguenti.
[68] Böckli Peter, Schweizer Aktienrecht, 2° edi-
zione, Zurigo 1996, N 33, nm. 322.
[69] Alla fine del 2009 se ne contavano 155’565.
[70] Alla fine del 2009 se ne contavano 118’137.
[71] Si veda ad esempio Sanwald Reto, op. cit.,
pagina 29, che riprende dati messi a disposizione
da Dun & Bradstreet Schweiz AG, oppure la pub-
blicazione della ricerca eKettuata da Lütolf Phi-
lipp, Aktionärstruktur von Schweizer Small- und
Midcaps, del 1. dicembre 2011, disponibile al se-
guente link: http://blog.hslu.ch/cfos/2011/12/01/
aktionarsstruktur-von-schweizer-small-und-
midcaps [22.02.2013].
[72] Finanz und Wirtschaft AG, Aktienführer
Schweiz 2012, Zurigo 2012, pagina 356.
[73] “Ecart”: premio o sconto di una categoria di
titoli rispetto all’altra; Finanz und Wirtschaft AG,
Aktienführer Schweiz 2012, Zurigo 2012, pagina
389.
[74] Si veda ad esempio Leuenberger Matthias A.,
op. cit., pagina 17.
[75] Kläy Hanspeter, op. cit., nm. 7, pagina 14 e se-
guenti.
[76] Si veda Sanwald Reto, op. cit., pagina 6.
[77] Si veda Sanwald Reto, op. cit., pagina 6. Le
statistiche menzionate nel testo datano di una
decina di anni, ma sono pur sempre interessanti
e convergono indicativamente con i dati menzio-
nati per le società quotate: su un totale di 171’057
società anonime iscritte nel 2000 in Svizzera,
124’419 risultavano avere solo azioni nominative,
29’336 solo azioni al portatore e 826 entrambe le
specie.
[78] La cosiddetta “Einheitsaktie” (nominativa o al
portatore).
[79] Si veda Lyk Reto A., op. cit., pagina 281 e se-
guenti.
[80] Si veda a titolo di esempio la presa di posizio-
ne nell’ambito della procedura di consultazione da
parte del Centre Patronal Berne, n. 7, aprile 2006.
[81] Per approfondimenti si veda von der Crone
Hans Caspar/Isler Martina, Dispoaktien, in: Ge-
sKR, Sondernummer, 2008.
[82] L’articolo 686 capoverso 4 CO prevede che “si
considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscrit-
to nel libro delle azioni”.
[83] Fino al riconoscimento dell’azionista a pieno
titolo da parte della società, l’azionista è limitato
nel diritto di voto ma dispone di tutti i diritti che
non sono connessi al diritto di voto stesso (artico-
lo 685f capoversi 2 e 3 CO).
[84] Per ogni acquisto di azioni l’azionista è tenuto
a compilare un formulario all’attenzione della so-
cietà. Le banche hanno provveduto ad alleggerire
il carico amministrativo dei clienti mediante l’in-
troduzione di una procura generale che permetta
alla banca stessa di richiedere le iscrizioni per suo
conto. Costi in senso lato sorgono per tutti gli in-
vestitori che tengono a mantenere la discrezione
sulla propria identità e sull’estensione del loro in-
vestimento per rapporto a persone non soggette
al segreto bancario.
[85] Stando a Spillmann la maggior parte delle
azioni delle società quotate anche sul mercato
elvetico risultano essere detenute da investitori
diversificati interessati a strategie passive d’inve-
stimento (Spillmann Till, Institutionelle Investoren
im Recht der [echten] Publikumsgesellschaften,
Dissertation, Zurigo 2004, pagina 165 e seguenti).
[86] Si veda il Messaggio del Consiglio federale
concernente la modifica del Codice delle obbli-
gazioni, del 21 dicembre 2007, in: Foglio federale
2008, pagina 1619, http://www.admin.ch/ch/d/
K/2008/1589.pdf [22.02.2013].
[87] Si veda in merito von der Crone Hans Caspar/
Isler Martina, op. cit., pagina 77, oppure Lütolf
Philipp, op. cit., che nella sua ricerca ha potuto ri-
scontrare in media la presenza del 20% di azioni
non registrate. Dalla pubblicazione di UBS al 30
dicembre 2011, le azioni non registrate corrispon-
devano al 32.1% delle azioni emesse di UBS.
[88] Critici von der Crone Hans Caspar/Isler Marti-
na, op. cit., pagina 78.
[89] Con l’abbassamento della soglia per gli ob-
blighi di notifica al 3% di cui all’articolo 20 LBVM,
simili avvicendamenti dovrebbero poter essere
riconosciuti con tempestività, giacché l’obbligo di
notifica riguarda anche l’acquisto di opzioni, che
non risulterebbero comunque nel registro delle
azioni neppure in caso di iscrizione completa di
tutte le azioni nominative.
[90] La presenza di simili quote è tuttavia ricondu-
cibile a clausole statutarie, più che a norme legali,
essendo queste state abolite con la revisione del
diritto societario nel 1991. Tali quorum risultano
dunque introdotti per scelta esplicita delle società
stesse, relativizzando pertanto tale argomento in
vista di un’introduzione di iscrizione obbligatoria
per tutte le azioni nominative.
[91] A titolo di esempio si sono proposte le se-
guenti soluzioni: (i) l’abolizione del pagamento
dei dividendi in assenza di iscrizione (Böckli Peter,
Nachbesserungen und Fehlleistungen in der Revi-
sion des Aktienrechts, in: SJZ 104, pagina 362); (ii)
l’introduzione di un sistema che incentivi l’iscrizio-
ne a registro delle azioni mediante il versamento di
un dividendo supplementare (Presa di posizione in
consultazione da parte di Fondazione ETHOS, pa-
gina 9); (iii) l’abolizione di quote statutarie di pre-
senza alle assemblee e/o limitanti il diritto di voto.
[92] Tra i quali si annoverano von der Crone Hans
Caspar/Ender TiKany, Dispoaktien Und Nominee-
Modell, Eine Standortbestimmung, in: Watter Rolf
(a cura di), Die “grosse” Schweizer Aktienrechtsre-
vision, Eine Standortbestimmung per Ende 2010,
Zurigo 2010.
[93] Per un approfondimento si veda anche von
der Crone Hans Caspar/Ender TiKany, op. cit.
[94] Quello inglese prevede per contro esplicita-
mente la possibilità di emettere titoli al portatore,
si veda il Companies Act del 2006, section 779.
[95] Fanno eccezione pochi Stati quali ad esempio
il Nevada – soggetti a pressioni a livello federale
per l’abolizione dei titoli al portatore di cui è anco-
ra ammessa l’emissione.
[96] Si veda in proposito Leuenberger Matthias
A., op. cit., pagina 47. L’acquirente viene iscritto
a registro delle azioni automaticamente e non è
prevista la possibilità del vincolo azionario.
[97] Si parla del cosiddetto Street name. Viene indi-
cato l’indirizzo di Wall Street della rispettiva socie-
tà di intermediazione (Brokerage Company).
[98] Nella terminologia inglese il fiduciario è chia-
mato anche record owner in opposizione al benefi-
cial owner che è l’azionista eKettivo.
[99] Leuenberger Matthias A., op. cit., pagina 48;
ciò naturalmente se il titolo è emesso, in caso
contrario l’operazione avviene mediante semplice
registrazione elettronica.
[100] Dagli statuti è possibile evincere se la socie-
tà preveda la possibilità di ammettere intestazioni
20 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
fiduciarie, solitamente correlate a soglie determi-
nate. Si veda per un esempio di clausola statutaria
Leuenberger Matthias A., op. cit., pagina 49.
[101] Dovendosi comunque attenere alle istruzio-
ni impartite dall’azionista.
[102] Nel sistema americano ad esempio la socie-
tà ha la possibilità di conoscere tutti quegli aventi
diritto economico che non si oppongono a rivelare
il proprio nome e indirizzo (cosiddetti “nonobjecting
beneficial owners” [NOBOs]).
[103] Si veda von der Crone Hans Caspar/Ender
TiKany, op. cit., pagina 166 e seguenti.
[104] Le norme entrate in vigore con la revisione
del CO hanno tenuto conto solo parzialmente del-
le proposte contenute nel modello presentato, si
vedano gli articoli 689a-e CO.
[105] Attualmente sono ammessi anche gli ammi-
nistratori professionali di beni, articolo 689d CO
non (ancora) soggetti alla vigilanza prudenziale
della FINMA.
[106] Tale comunicazione è prevista attualmente
solo per le azioni nominative quotate in borsa, ar-
ticolo 685e CO.
[107] Questo rende impossibile l’accesso ai titoli in
caso di fallimento della banca.
[108] Si veda l’articolo 689e CO che prevede la
comunicazione da parte della depositaria delle
seguenti informazioni: il numero, la specie, il va-
lore nominale e la categoria delle azioni da essa
rappresentate.
[109] von der Crone Hans Caspar/Isler Martina,
op. cit., pagina 83 propongono ad esempio la so-
glia del 3% massimo del capitale azionario.
[110] Si veda per approfondimenti il rapporto sti-
lato da Vermeulen Erik P. M., Beneficial ownership
and control: a comparative study. Disclosure, In-
formation and enforcement, OECD Russia Corpo-
rate Governance Roundtable, marzo 2012. Il rap-
porto cita, tra gli altri strumenti che favoriscono
l’anonimato degli eKettivi aventi diritto econo-
mico, a titolo di esempio: i conti omnibus sui quali
sono depositati titoli di investitori diversi; l’utilizzo
di cosiddetti “cash – settled equity derivatives” e tec-
niche correlate, mediante le quali si ottiene una
proprietà occulta fino ad esercizio eKettivo dei
diritti, rispettivamente si favorisce una scissione
dei diritti di voto dai diritti patrimoniali dando
luogo alla pratica del cosiddetto “empty voting”. Si
possono citare anche i meccanismi di controllo
concordati, attraverso la creazione di strutture
piramidali o cascate di proprietà che permettono
di mantenere il controllo su una società senza che
sia data evidenza nella consistenza patrimoniale
di partecipazione al capitale azionario (“multiple
voting rights shares”).
[111] Si pensa qui alle società quotate in borsa di
particolare interesse per gli azionisti cosiddetti
“tipici”.
[112] I cosiddetti “stakeholders”, si pensi a titolo di
esempio ai creditori, fornitori, impiegati di una
società.
[113] Si vedano le interessanti raccomandazioni
contenute nel Rapporto di Vermeulen Erik P. M.,
op. cit., pagina 51.