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FWU Life FWU Life Insurance Lux S.A. · Sede legale · 4a, rue Albert Borschette · 1246 Lussemburgo · Sede Secondaria in Italia · Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano (MI) Tel. +39.02.6706065 · Fax +39.02.67481426 · Numero Verde 800.816816 · [email protected] · www.fwu.life · Capitale Sociale euro 27.200.000 i.v. · REA MI 1939828 Albo Imprese Ivass n. I.00065 · Codice Fiscale 94093500216 · Partita IVA 02517930216 · SEPA CID IT500010000094093500216 Il presente fascicolo informativo contenente: Scheda Sintetica Nota Informativa Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Regolamento del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund Glossario Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO: VERSIONE GENNAIO 2018 FORWARD Quant MR Fascicolo Informativo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO: UNIT LINKED E CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

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FWU Life FWU Life Insurance Lux S.A. · Sede legale · 4a, rue Albert Borschette · 1246 Lussemburgo · Sede Secondaria in Italia · Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano (MI) Tel. +39.02.6706065 · Fax +39.02.67481426 · Numero Verde 800.816816 · [email protected] · www.fwu.life · Capitale Sociale euro 27.200.000 i.v. · REA MI 1939828

Albo Imprese Ivass n. I.00065 · Codice Fiscale 94093500216 · Partita IVA 02517930216 · SEPA CID IT500010000094093500216

Il presente fascicolo informativo contenente:

• Scheda Sintetica

• Nota Informativa

• Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Regolamento del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund

• Glossario

• Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

• Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

FASCICOLO INFORMATIVO: VERSIONE GENNAIO 2018

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Fascicolo Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO:

UNIT LINKED E CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.A) IMPRESA DI ASSICURAZIONE:

FWU Life Insurance Lux S.A. Sede secondaria in Italia

FWU Life Insurance Lux S.A. è un’impresa di assicu-razione di diritto Lussemburghese appartenente al Gruppo FWU. La società capogruppo del Gruppo FWU è FWU AG, società di diritto tedesco, avente sede legale a Monaco di Baviera, in Germania.

1.B) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

I dati finanziari della Società riportati qui di seguito si riferiscono all’ultimo bilancio approvato della Società relativo all’esercizio sociale 2016:

• l’ammontare del patrimonio netto della società è pari a 38,05 milioni, di cui 27,2 milioni rappresentano il capitale sociale e 10,85 milioni rappresentano il totale delle riserve patrimoniali.

• il coefficiente di solvibilità (solvency ratio) è uguale a 147 % e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili della Società e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità della medesima.

1.C) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

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1.D) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il Contratto è un prodotto assicurativo multiramo che combina due differenti moduli: Modulo Unit-linked (Ramo III) e Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo I). I Premi versati dal Contraente (al netto di tutti i Costi tariffari applicabili) e gli eventuali premi aggiuntivi sono investiti in parte (per l’80 %) in Quote del Com-parto che, al momento dell’investimento, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto e in

parte (per il 20 %) in quote del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund collegati al Modulo Parteci-pazione agli Utili assegnato al Contratto.

Le Prestazioni Assicurative:

• con riferimento al Modulo Unit-linked, sono espres-se in Quote del Comparto di volta in volta collegato a tale modulo nel corso della Durante del Contratto e il valore di ciascuna Quota dipende dalla fluttuazio- ne del prezzo degli attivi sottostanti tale Comparto; pertanto, con riferimento al Modulo Unit-linked, il Contratto prevede rischi finanziari per i Contraenti correlati alle fluttuazioni del valore delle Quote; in ogni caso, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked trova applicazione solo alla scadenza del Contratto e nel caso in cui il Tipo di Rischio Selezionato sia, alla Data di Scadenza, “Conservati-vo”, “Cauto” o “Prudente” e la Durata del Contratto sia quella prevista dall’Articolo 3.1. delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

• con riferimento al Modulo Partecipazione agli utili, sono contrattualmente garantite dalla Società solo alla scadenza del Contratto e vengono incremen-tate su base trimestrale ai sensi di un meccanismo di rivalutazione basato sul rendimento delle Riserve Libere.

1.E) DURATA

La Durata del Contratto è quella indicata nel Docu-mento di Polizza e coincide con la durata indicata dal Contraente nella Proposta, tenuto conto dei limiti di seguito indicati:

• Durata del Contratto minima: 15 anni;

• Durata del Contratto massima: 57 anni, fermo restando che, in ogni caso, sia il Contraente che l’Assicurato non dovranno avere più di 75 (settanta-cinque) anni alla Data di Scadenza;

PRODOTTO ASSICURATIVO MULTIRAMO

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto all’approvazione preventiva di IVASS.

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e dev’essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

Per le definizioni utilizzate nella presente Scheda Sintetica si prega di fare riferimento al Glossario.

FWU Life Insurance Lux S.A.

FORWARD Quant MR(TARIFFA IMR 1)

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• età minima del Contraente al momento della sotto-scrizione della Proposta: 18 anni (da calcolarsi come la differenza tra l’anno della Data di Decorrenza e l’anno di nascita del medesimo);

• età massima del Contraente al momento della sot-toscrizione della Proposta: 59 anni;

• età minima dell’Assicurato al momento della sotto-scrizione della Proposta: nessuna;

• età massima dell’Assicurato al momento della sotto-scrizione della Proposta: 59 anni (da calcolarsi come la differenza tra l’anno della Data di Decorrenza e l’anno di nascita del medesimo).

Per ulteriori informazioni in merito alla massima Durata del Contratto richiesta per l’applicazione della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, si rinvia alla Sezione 2.1 della Nota Informativa.

Il Contraente ha diritto di richiedere il Riscatto totale del Contratto prima della Data di Scadenza a condi-zione che (i) siano state versate per l’intero almeno 2 (due) annualità di Premio, (ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza e, (iii) l’Assicurato sia ancora in vita alla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di Riscatto totale da parte del Contraente.

Il Contraente ha diritto di richiedere il Riscatto parziale del Contratto prima della Data di Scadenza a condizione che, alla data della relativa valorizzazione:

(i) almeno 2 (due) annualità di Premi siano state interamente pagate

(ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di De-correnza;

(iii) l’importo del Riscatto parziale richiesto dal Cont-raente (i.e., l’Importo di Riscatto Parziale) non sia inferiore ad Euro 500,00; e

(iv) la differenza tra il Valore di Riscatto e l’Impor-to di Riscatto Parziale non sia inferiore ad Euro 1.250,00.

A fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a ri-chiedere il Riscatto totale o parziale del Contratto nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

1.F) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è un prodotto a Premi ricorrenti.

Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire che il periodo di copertura del rischio è pari a un anno) ed è dovuto interamente in anticipo all’inizio di ciascun Anno di Polizza. Ciascun Premio può essere ver-sato dal Contraente sia interamente in anticipo sia secondo il piano rateale indicato dal Contraente nella Proposta, a condizione che la Prima Rata, che dovrà essere pagata interamente al momento della sottosc-rizione della Proposta, non sia inferiore all’ammontare pro-rata di 3 (tre) mesi del Premio annuale.

Nessun interesse e/o costo addizionale è stabilito a carico del Contraente qualora questi opti per il paga-mento rateale dei Premi.

In particolare, ciascun Premio (o rata di Premio) cosi come ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato, al netto di tutti i Costi tariffari applicabili, è investito:

• per l’80 % in Quote del Comparto, che alla data dell’investimento, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto secondo il Tipo di Rischio Selezionato;

• per il 20 % in quote del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund collegati al Modulo Partecipa-zione agli Utili assegnato al Contratto.

Salvo qualora diversamente concordato con la Società, ciascun Premio non potrà essere inferiore all’importo annuo di Euro 600 (ovvero all’equivalente rata mensile di Euro 50).

A condizione che il primo Premio annuale scelto dal Contraente nella Proposta non superi l’importo annuale di Euro 4.800,00 e sempre che il Contraente non abbia deselezionato nella Proposta l’opzione “in-cremento dinamico del Premio”, il Premio è soggetto ad un aumento automatico dinamico del Premio nel corso della Durata del Contratto regolato ai sensi dell’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazi-one (opzione di incremento automatico dinamico del Premio). Tale incremento dinamico opererà all’inizio di ciascun Anno di Polizza successivo al primo Anno di Polizza, in conformità ad un piano di incremento predefinito. Per ulteriori dettagli si veda la Sezione 6(A) della Nota Informativa.

Il Contraente ha il diritto, in qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto, di effettuare pagamenti aggiuntivi, i quali saranno considerati quali premi aggiuntivi e verranno, pertanto, investiti nel Modulo Unit-linked e nel Modulo Partecipazione agli Utili in conformità a quanto sopra indicato; l’importo di ciascun premio aggiuntivo non potrà mai essere inferiore a Euro 1.000,00. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione 6(B) della Nota Informativa.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il Contratto è in una polizza assicurativa multiramo avente obiettivi di investimento e di risparmio, realizz-ati mediante l’investimento di Premi ricorrenti (e degli eventuali premi aggiuntivi), al netto dei relativi costi e spese, nel Modulo Unit-linked e nel Modulo Parteci-pazione agli Utili.

In Particolare, il Contratto ha le seguenti finalità:

• Con riferimento al Modulo Unit-linked, il Contratto è volto ad incrementare il Capitale Investito attraverso l’investimento di tale Capitale Investito, secondo in-tervalli di tempo predefiniti nel corso della Durata del Contratto, in Comparti (i.e. Dynamic Risk Control;

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Balanced Risk Control; Conservative Risk Control) di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito in forma di società di investimento a capitale variabile di tipo aperto, deno-minata FWU Protection Fund (i.e. FWU SICAV) ges-tita, a sua volta, da un soggetto terzo incaricato della gestione da FWU SICAV, denominato FWU Invest S.A., secondo un sofisticato sistema di gestione del rischio; tali investimenti sono effettuati ai sensi delle disposizioni del Granducato del Lussemburgo appli-cabili alle polizze assicurative vita unit-linked, in parti-colare alla normativa di settore emanata dal “Com-missariat Aux Assurances” (CAA), autorità di vigilanza del settore assicurativo lussemburghese. I Comparti, a loro volta, investono, sia in fondi di investimento su base mondiale focalizzati in differenti classi di attivi (e.g. fondi monetari, fondi azionari, fondi obbliga-zionari, fondi di investimenti alternativi, ecc.) sia direttamente in differenti classi di investimento (e.g. strumenti monetari, azioni, obbligazioni ecc.). Un complesso modello di analisi dei dati analizza e rileva nuove opportunità di investimento, in linea con le precedenti decisioni di investimento. Tali tipologie di investimento, che presentano rendimenti potenziali statisticamente migliori, sono regolarmente selezio-nate tra una varietà di tipi di investimento disponibili mediante un modello tecnico (Quant System), nel contesto delle caratteristiche dei Comparti, e sono scambiati con gli investimenti esistenti. In aggiunta alla selezione globale di equity/investimenti effettua-ta su base continuativa, la gestione degli investimenti attiva-adattiva garantisce altresì un costante con-trollo tecnico del rischio di volatilità. Tale controllo tecnico per la gestione del rischio costituisce una componente centrale della gestione attivo-adat-tiva degli attivi dei Comparti per i Contraenti che intendono investire a medio/lungo termine (i.e., da 15 a 57 anni). I Comparti, gestiti attraverso la modalità di gestione attiva-adattiva, possono pertanto avere un rischio tecnicamente controllato, che viene monito-rato in maniera continuativa. Il valore dei Comparti dipende dalle fluttuazioni del prezzo o del valore dei beni finanziari che sono rappresentati dalle relative Quote. Nel caso di performance negativa del Valore della Quota del Comparto, potrebbe decrescere altresì il valore del Capitale Investito con l’effetto che, ad eccezione dei casi di applicazione della Ga-ranzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, l’obiettivo di risparmio e incremento del capitale potrebbe non essere raggiunto; pertanto il Modulo Unit-linked espone il Contraente a rischi finanziari connessi con la performance del valore dei Comparti.

• Con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili, il Contratto è volto all’incremento e alla preservazio-ne del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili attraverso l’investimento di tale Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili in, rispettivamente, Riserva Libera e Riserva di Garanzia.

• La Società applica alcuni costi al Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e alla Riserva Libera relativa al Modulo Partecipazione agli Utili al fine di assi-curare il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita; pertanto, attraverso l’applicazione di tali costi, il Contratto è volto altresì a proteggere i Beneficiari.

L’orizzonte temporale di investimento del Contratto è di medio-lungo termine (da 15 a 57 anni) e pertanto il Contratto è volto ad accumulare capitale durante un periodo termporale medio-lungo e permette il raggiungimento dei migliori risultati solo alla Data di Scadenza. Il Contratto non è adatto a Contraenti aventi differenti esigenze o obiettivi.

Al fine di garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita ai sensi del Contratto, ove applicabile, la Società applica taluni Costi, i.e. i premi per il rischio di mortalità, nel corso dell’intera Durata del Contratto. Pertanto, gli importi relativi a tali Costi cessano di cont-ribuire all’incremento del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked assegnato al Contratto e del Capitale Ma-turato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto e, pertanto, delle Prestazioni Assicurative alla Data di Scadenza, come altresì di ogni Valore di Riscatto e Importo di Riscatto Parziale pagabile prima della Data di Scadenza. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione 9.2.5 della Nota Informativa.

Con riferimento alla porzione dei Premi investita nel Modulo Partecipazione agli Utili, si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle Prestazioni Assi-curative e dei valori di Riduzione e di Riscatto relativi al Modulo Partecipazione agli Utili contenuto nella Sezione F della Nota Informativa al fine di compren-dere il meccanismo di ripartizione dei rendimenti relativo al Modulo Partecipazione agli Utili.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma persona-lizzata di proiezione delle prestazioni con riferimento alla porzione dei Premi investita nel Modulo Parteci-pazione agli Utili al più tardi al momento in cui il Con-traente sia informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede i seguenti tipi di Prestazioni Assicurative:

(a) Prestazione Assicurativa in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza, a condizione che almeno il primo Premio (se i Premi sono pagati senza un piano rateale) o la Prima Rata (se i Premi sono pagati secondo un piano rateale) siano stati regolarmente versati, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o ai Beneficiari) quale Prestazione Assicurativa, un importo uguale a:

(i) con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto a tale data, il maggiore dei seguenti importi:

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• il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked alla Data di Scadenza, calcolato ai sensi de-ll’Articolo 1(A), paragrafo 1(i) delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

• nel solo caso in cui il Tipo di Rischio Selezio-nato alla Data di Scadenza rientri tra i Tipi di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-lin-ked descritta alla Sezione 2.3(I) della Nota Informativa e calcolata ai sensi e nei limiti dell’Articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A fini di chiarezza, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked troverà applicazione solo nel caso in cui (i) la Durata del Contratto sia inferiore o uguale a 47 anni e (ii) il Tipo di Rischio Selezionato sia “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” (essendo inteso che il Tipo di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” non può essere selezionato nel caso in cui la Durata del Contratto è superiore a 47 anni).

La Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è uguale a:

- il 100 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti), qualora alla Data di Scadenza il Tipo di Rischio Selezionato sia “Conservativo”;

- l’85 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti) qualora alla Data di Scadenza il Tipo di Rischio Selezionato sia “Cauto”; o

- il 75 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti), qualora, alla Data di Scadenza, il Tipo di Rischio Selezionato sia “Prudente”.

Per i Costi applicabili alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked si rinvia alla Sezione 9.2.4 della Nota Informativa.

(ii) Con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto a tale data, il maggio-re dei seguenti importi:

• il Capitale Maturato del Modulo Partecipazio-ne agli Utili calcolato in conformità all’Articolo 1(B), paragrafo 1(i), delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

• la Garanzia a Scadenza del Modulo Parteci-pazione agli Utili, descritta alla Sezione 2.3(I) della Nota Informativa e calcolata ai sensi dell’Articolo 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In particolare, la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili è pari alla somma del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili risultan-te alla Data di Scadenza, dedotti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Uti-li, e dell’ammontare complessivo di tutti i Rendimenti di Rivalutazione maturati, ai sensi dell’Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla Data di Scadenza con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, restando inteso che gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti, saranno dedotti dalla suddetta somma.

IL CONTRAENTE SI ASSUME IL RISCHIO CHE GLI IMPORTI PAGATI DALLA SOCIETÀ AI SENSI DEL CONTRATTO E LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE POSSANO ESSERE INFERIORI AI PREMI PAGATI NONOSTANTE L’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA A SCADENZA DEL MODULO UNIT-LINKED E/O DELLA GARANZIA A SCADENZA DEL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AI SENSI DI QUAN-TO PREVISTO NELLA PRESENTE SEZIONE 3(a) E DALL’ARTICOLO 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, DAL MOMENTO CHE TALI GARANZIE ALLA SCADENZA NON SI RIFERIS-CONO AI PREMI PAGATI MA SOLO AL CAPITALE INVESTITO NEL MODULO UNIT-LINKED (VALE A DIRE AGLI IMPORTI VERSATI DAL CONTRAENTE IN RELAZIONE AL MODULO UNIT-LINKED AL NET-TO DEI COSTI TARIFFARI PRELEVATI DAL PREMIO E DEI COSTI TARIFFARI PRELEVATI SUL CAPITALE MATURATO DEL MODULO UNIT-LINKED) E AL CAPITALE INVESTITO NEL MODULO PARTECIPA-ZIONE AGLI UTILI (VALE A DIRE AGLI IMPORTI VERSATI DAL CONTRAENTE IN RELAZIONE AL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AL NETTO DEI COSTI TARIFFARI PRELEVATI DAL PREMIO E DEI COSTI TARIFFARI PRELEVATI SUL CAPITALE MATURATO DEL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI). SI PRECISA INOLTRE CHE DAGLI IMPORTI DELLE GARANZIE SONO SEMPRE DEDOTTI TUTTI GLI IMPORTI DI RISCATTO PARZIALE, SE ESISTENTI.

(b) Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell’Assi-curato prima della Data di Scadenza (premorienza)

In caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza, a condizione che almeno il primo Premio (qualora i Premi non siano rateizzati) o la Prima Rata (qualora il Premio sia pagato in conformità ad un pia-no rateale) siano stati regolarmente pagati, la Società corrisponde al Beneficiario (o Beneficiari) designato/i dal Contraente, quale Prestazione Assicurativa, un importo uguale ai seguenti:

(i) con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto a tale data, il maggiore dei seguenti importi:

• il Capitale Maturato alla data di decesso dell’Assicurato, calcolato ai sensi dell’Articolo 1(A), paragrafo 2(a) delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

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• la Prestazione Caso Morte Garantita correlata al Modulo Unit-linked, descritta alla Sezione 2.3(II) della Nota Informativa e calcolata ai sensi e nei limiti dell’Articolo 2 delle Condizio-ni Generali di Assicurazione;

(ii) con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto a tale data, il maggiore dei seguenti importi:

• il Capitale Maturato del Modulo Partecipazio-ne agli Utili calcolato a seguito della ricezione da parte della Società della comunicazione del decesso dell’Assicurato; e

• la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili, descritta alla Sezione 2.3(II) della Nota Informativa e calcolata ai sensi e nei limiti dell’Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Prestazione Caso Morte Garantita troverà applica-zione unicamente in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza a condizione che alme-no il primo Premio o, se i Premi vengono corrisposti in base ad un piano rateale di pagamento, la Prima Rata sia stata regolarmente pagata e tutti i successivi Premi e rate di Premio dovuti sino alla data del deces-so dell’Assicurato siano stati regolarmente pagati. La Prestazione Caso Morte Garantita è pari al 10 % della somma di tutti i Premi pagabili ai sensi del Contratto durante l’intera Durata del Contratto (esclusi, ai fini del presente calcolo, i premi unici aggiuntivi e fermo restando quanto previsto in caso di Riduzione del Contratto ai sensi dell’Articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione e della Sezione 14.3 della Nota Informativa), restando comunque inteso che la Prestazione Caso Morte Garantita non può eccedere (e pertanto nessun importo aggiuntivo è pagato dalla Società) determinati importi indicati nella Sezione 2.3 della Nota Informativa.

AVVERTENZE: IL CONTRATTO PREVEDE SOSPEN-SIONI O LIMITAZIONI DI IMPORTO

In tutti i casi in cui il decesso dell’Assicurato sia stato cagionato da attività dolosa del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari), troverà applicazione l’Ar-ticolo 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In aggiunta a quanto sopra, qualora il decesso dell’Assicurato si sia verificato nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza a causa di una delle circost-anze (“malattie escluse” o altre esclusioni) indicate nell’Articolo 5 delle Condizioni Generali di Assicura-zione, il Beneficiario (o i Beneficiari) – ad eccezione del/i Beneficiario/i che ha/hanno commesso attività dolose e/o fraudolente, i quali non riceveranno alcun importo – ha (hanno) diritto a ricevere quale Presta-zione Assicurativa unicamente (i) con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto a tale data, il Capitale Maturato, calcolato ai sensi dell’Ar-ticolo 1(A), paragrafo 2(a) delle Condizioni Generali di Assicurazione; e (ii) con riferimento al Modulo

Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto a tale data, il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, calcolato ai sensi dell’Articolo 1(B), paragrafo 2 (a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi (e rate di Premio) dovuti siano stati regolarmente versati, la Società si impegna ad in-crementare il Capitale Maturato del Modulo Parteci-pazione agli Utili (relativamente al Modulo Partecipa-zione agli Utili) e il Capitale Maturato (relativamente al Modulo Unit-linked) nella misura degli importi delle Riserve Bonus a Scadenza. Per dettagli ulteriori, si rinvia all’Articolo 4 (Riserve Bonus a Scadenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

SI PREGA DI NOTARE CHE IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO, IL CONTRAENTE SOPPORTA IL RISCHIO CHE L’IMPORTO OTTENUTO QUALE PRESTAZIONE ASSICURATIVA POSSA ESSERE INFERIORE AI PREMI PAGATI. INOLTRE, AI SENSI DEL CONTRATTO, IL MANCATO PAGAMENTO DI ALMENO 2 ANNUALITÀ DI PREMIO COMPORTA LA PERDITA DA PARTE DEL CONTRAENTE DEI PREMI (O RATE DI PREMIO) VERSATI (PER MAGGI-ORI DETTAGLI, SI RINVIA ALL’ARTICOLO 17 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE).

Per maggiori dettagli in merito alle Prestazioni Assi-curative si rinvia alle Sezioni 2.2 (Prestazioni Assicura-tive) 2.3 (Garanzie Offerte) della Nota Informativa. In ogni caso, le Prestazioni Assicurative sono regolate dai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Articolo 1 (Prestazioni Assicurative), Articolo 2 (Prestazione Caso Morte Garantita), Arti-colo 3 (Garanzia alla Scadenza) e Articolo 5 (Rischio di Mortalità).

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE AL MODULO UNIT-LINKED

In relazione al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, ad eccezione dei casi di applicazione della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked e/o della Prestazione Caso Morte Garantita, la Società non fornisce al Contraente alcuna garanzia di capitale minimo o tasso di rendimento minimo in relazione alle Prestazioni Assicurative. Pertanto, in relazione al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, il Contratto prevede rischi finanziari a carico del Contraente correlati al valore delle Quote dei Comparti.

Pertanto, l’importo delle Prestazioni Assicurative sia alla Data di Scadenza che in caso di decesso dell’As-sicurato prima della Data di Scadenza, così come l’importo del Valore di Riscatto, potrebbero essere inferiore ai Premi pagati e al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked (così come al Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili). Ogni diminuzio-ne del valore delle Quote dei Comparti potrebbe dare luogo a corrispondenti diminuzioni dell’importo delle Prestazioni Assicurative e del Valore di Riscatto.

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COMPARTO BASSO MEDIO–BASSO MEDIO MEDIO–ALTO ALTO MOLTO ALTO

Dynamic Risk Control Fund X

Balanced Risk Control X

Conservative Risk Control X

Al fine di ottimizzare il rapporto rischio/rendimen-to del Modulo Unit-linked (RAMO III) assegnato al Contratto, la gestione dei Comparti collegati al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto nel corso della Durata del Contratto, è realizzata mediante una tecnica attivo-adattiva di gestione degli attivi. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione 2.4 della Nota Informativa.

4.A) CONTRATTI CON PROTEZIONE DEL CAPITALE

Il Contratto non prevede tecniche di gestione per la protezione del Capitale Investito nel Modulo Unit-lin-ked o del Capitale Investito nel Modulo Partecipazio-ne agli Utili.

4.B) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Il Contraente sopporta i seguenti rischi finanziari:

• che il capitale pagato dalla Società alla Data di Scadenza sia inferiore ai Premi pagati e al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked e/o del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili;

• che il capitale pagato dalla Società quale Valore di Riscatto sia inferiore ai Premi pagati e al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked o del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili;

• che il capitale pagato dalla Società in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Sca-denza sia inferiore ai Premi pagati e al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked o del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili; e

• che, successivamente alla Riduzione del Cont-ratto, il capitale pagato dalla Società alla Data di Scadenza o quale Valore di Riscatto sia inferiore ai Premi pagati e/o al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked o del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili.

4.C) PROFILO DI RISCHIO DEI COMPARTI

Con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, il Contratto presenta un minimo orizzonte di investimento suggerito e determinati profili di rischio finanziario che variano in relazione alla combinazione predeterminata dei Comparti prevista con riferimento a ciascun Tipo di Rischio. La tabella seguente illustra il profilo di rischio di ciascun Comparto.

Ai fini di chiarezza, ciascun Tipo di Rischio prevede l’investimento nel Comparto alla scadenza di specifici termini temporali nel corso della Durata del Cont-ratto, stabiliti nel piano di investimento del Tipo di

Rischio Selezionato, in conformità a piani di Switch automatici predefiniti. Pertanto, il Contraente non ha il diritto di combinare liberamente i Comparti né di richiedere Switch dei Comparti diversi da (o in aggiunta a) quelli stabiliti nel piano di investimento relativo a ciascun Tipo di Rischio Selezionato. Resta in ogni caso inteso che il Contraente ha il diritto di ri-chiedere la modifica del Tipo di Rischio Selezionato in conformità a quanto indicato nella Sezione 6(C) della Nota Informativa e ai termini e alle condizioni previsti ai sensi dell’Articolo 12.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. COSTI

La Società, anche al fine di svolgere l’attività di distri-buzione e amministrazione dei Contratti e di incasso dei Premi, preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.

I Costi tariffari sui Premi, così come i Costi Tariffa-ri sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili riducono l’ammontare delle Prestazioni Assicurative e del Valore di Riscatto.

Per fornire un’indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi.

A titolo meramente esemplificativo, qualora in pre-senza di una Durata del Contratto pari a 15 Anni di Polizza il “Costo percentuale medio annuo” sia pari all’1 %, il costo complessivo che grava sul contratto riduce il tasso di rendimento di un importo pari all’1 % per ogni Anno di Polizza.

Il predetto indicatore ha valore meramente indicativo in quanto calcolato su parametri predeterminati.

In particolare, con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, tale indicatore è calcolato in base ad un importo predeterminato di Premi, Durata del Contratto e allo specifico Comparto o Tipo di Ri-schio di volta in volta presi in considerazione, nonché

di un’età predefinita dell’Assicurato e utilizzando un valore di rendimento dei Comparti che può variare rispetto al valore effettivo.

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Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

5 24,87 % 5 27,10 % 5 33,59 %

10 13,77 % 10 13,90 % 10 14,73 %

15 7,33˘% 15 10,31 % 15 10,29 %

20 6,11 % 20 8,77 %

25 5,55 %

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

5 24,40 % 5 26,79 % 5 33,38 %

10 13,22 % 10 13,53 % 10 14,48 %

15 6,81 % 15 9,94 % 15 10,03 %

20 5,76 % 20 8,50 %

25 5,31 %

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

5 24,17 % 5 26,63 % 5 33,26 %

10 12,95 % 10 13,33 % 10 14,33 %

15 6,55 % 15 9,74 % 15 9,88 %

20 5,58 % 20 8,36 %

25 5,18 %

TIPO DI RISCHIO: CONSERVATIVO

TIPO DI RISCHIO: CAUTO

TIPO DI RISCHIO: PRUDENTE

DURATA DEL CONTRATTO: 15 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 15 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 15 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 25 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 25 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 25 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 20 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 20 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 20 ANNI

Inoltre, tale indicatore non tiene in considerazione i premi aggiuntivi eventualmente versati nel corso della Durata del Contratto, i Prelievi sul Rendimento, le commissioni di performance e i Costi di switch che potrebbero essere applicati ai Comparti, in quanto tali elementi potrebbero variare in relazione alle attività di gestione e alle possibili opzioni esercitabili discrezio-nalmente dal Contraente.

INDICATORE SINTETICO “COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO” RELATIVO A TUTTI I TIPI DI RISCHIO

Il “Costo percentuale medio annuo” di seguito indica-to è stato calcolato applicando un valore ipotetico di rendimento degli attivi dei Comparti pari al 2 % p.a. e al lordo delle imposte applicabili.

Di seguito si riportiano gli ulteriori parametri utilizzati:

Premio Annuale: Euro 1.500,00;

Sesso: unisex;

Età: 45 anni;

Costi relativi alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked: pari a quelli indicati nella tabella contenu-ta nella Sezione D – 9.2.4 della Nota Informativa.

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Il Costo percentuale medio annuo in caso di Riscatto nei primi Anni di Polizza (fermo restando che non è consentito alcun Riscatto nel corso dei primi 2 Anni di Polizza) può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° Anno di Polizza.

basata su un modello tecnico avente specifici e defi-niti paramentri.

Nella presente Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dal FWU Life MD3 Fund nel corso dell’ultimo esercizio ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. I dati relativi ai rendimenti realizzati dal FWU Life MD3 Fund negli esercizi precedenti sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli governativi e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il FWU Life MD3 Fund è stato costituito nel mese di giugno del 2011.

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

5 23,26 % 5 25,79 % 5 32,48 %

10 11,88 % 10 12,31 % 10 13,42 %

15 5,52 % 15 8,71 % 15 8,93 %

20 4,62 % 20 7,40 %

25 4,31 %

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

Anno di polizza

Costo percentuale Medio Annuo

5 23,26 % 5 25,79 % 5 32,48 %

10 11,88 % 10 12,31 % 10 13,42 %

15 5,52 % 15 8,71 % 15 8,93 %

20 4,62 % 20 7,40 %

25 4,31 %

TIPO DI RISCHIO: CORAGGIOSO

TIPO DI RISCHIO: ESPLORATIVO

DURATA DEL CONTRATTO: 15 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 15 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 25 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 25 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 20 ANNI

DURATA DEL CONTRATTO: 20 ANNI

6. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI COMPARTI E DEL FWU LIFE MD3 FUND

6.A) COMPARTI

I Comparti sono di recente costituzione, pertanto non sono disponibili i relativi dati storici al momento della redazione della presente Scheda Sintetica.

6.B) FWU LIFE MD3 FUND

Con riferimento al FWU Life MD3 Fund, la Società ha predisposto una particolare strategia di investimen-to in relazione agli investimenti sottostanti per tale specifico prodotto. Tale strategia di investimento è

ANNO

RENDIMENTO REALIZZATO DEL FWU

LIFE MD3 FUND

RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AI

CONTRAENTI

RENDIMENTO MEDIO DI TITOLI GOVERNATIVI

E OBBLIGAZIONI INFLAZIONE

2011 2,65 % 2,45 % 4,89 % 2,73 %

2012 7,17 % 5,97 % 4,64 % 2,97 %

2013 15,20 % 12,78 % 3,35 % 1,17 %

2014 4,70 % 3,98 % 2,08 % 0,21 %

2015 11,61 % 9,48 % 1,19 % - 0,17 %

2016 7,50 % 6,20 % 0,91 % - 0,09 %

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Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Per completezza, si precisa che non vengono riportati nella presente sezione i dati storici di rendimento re-lativi al FWU Life MD2 Fund in ragione delle modalità di gestione degli attivi e di applicazione del mecca-nismo di garanzia applicabili a tale gestione ai sensi del diritto lussemburghese

7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità, si prega di leggere la Sezione D della Nota Informativa.

FWU Life Insurance Lux S.A., Sede secondaria in Italia a Milano, è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

La rappresentante legale

Antonella Pasotti

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A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

1. INFORMAZIONI GENERALI

FWU Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussembur-go, è una società di capitali appartenente al Gruppo FWU. La società capo gruppo è FWU AG, con sede legale a Monaco di Baviera, Germania.

• Indirizzo della sede centrale: 4a, rue Albert Borschette · 1246 Lussemburgo

• Indirizzo della sede secondaria in Italia: Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano · Italia

• Sito Internet: www.fwu.life

• Numero di telefono: +39.02.6706065

• Indirizzo E-mail: [email protected]; Indirizzo PEC: [email protected]

• Fax: +39.02.67481426

• Numero verde: 800.816816

FWU Life Insurance Lux S.A. è regolarmente autoriz-zata all’esercizio dell’attività assicurativa nel settore vita ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances (CAA), con sede in Lussemburgo.

FWU Life Insurance Lux S.A. opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la sede secondaria Italiana sopra indicata ed è iscritta presso l’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. I.00065. I Pre-mi e i premi aggiuntivi versati sono sempre investiti in attivi consentiti dalla normativa lussemburghese. Fer-mo restando quanto precede, in particolari casi, può risultare che tali investimenti siano effettuati in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Al momento della redazione della presente Nota In-formativa, la società di revisione esterna della Società è KPMG Luxembourg, Société coopérative, con sede in Avenue John F. Kennedy, n. 39, 1855 Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

FORWARD Quant MR è un prodotto assicurati-vo multiramo che combina due differenti moduli: Modulo Unit-linked e Modulo Partecipazione agli Utili. Pertanto, le Prestazioni Assicurative verranno determinate in base al Premio (e agli eventuali premi aggiuntivi versati) allocato nei summenzionati moduli ai termini e alle condizioni di cui al Contratto.

2.1 Durata del Contratto

La Durata del Contratto è quella indicata nel Docu-mento di Polizza e coincide con la durata indicata dal Contraente nella Proposta, tenuto conto dei limiti di seguito indicati.

La Durata del Contratto è scelta dal Contraente tra un minimo di 15 (quindici) anni ed un massimo di 57 (cinquantasette) anni, fermo restando che, in ogni caso, sia il Contraente che l’Assicurato non dovranno avere più di 75 (settantacinque) anni alla Data di Sca-denza (tenuto conto che l’età alla Data di Decorrenza viene calcolata come la differenza tra l’anno della Data di Decorrenza e l’anno di nascita) con l’effetto che eventuali periodi di Durata del Contratto sele-zionati dal Contraente che non risultino in linea con i limiti sopra menzionati saranno automaticamente ridotti alla massima Durata del Contratto applicabile, come sopra individuata.

Ai fini di chiarezza, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked troverà applicazione solo nel caso in cui la Durata del Contratto sia inferiore o uguale a 47 anni e il Tipo di Rischio Selezionato sia “Conservativo”, “Cau-to” o “Prudente” (essendo inteso che il Tipo di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” non può essere selezionato nel caso in cui la Durata del Contratto è superiore a 47 anni). Qualora la Durata del Contratto sia superiore a 47 anni, il Contraente potrà richiedere

PRODOTTO ASSICURATIVO MULTIRAMO

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è stata redatta in base ai modelli predisposti da IVASS, ma il relativo contenuto non è soggetto all’approvazione preventiva di IVASS.

Il Contraente è tenuto ad esaminare le Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

FWU Life Insurance Lux S.A.

FORWARD Quant MR(TARIFFA IMR1)

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di modificare il Tipo di Rischio Selezionato (secondo quanto previsto nella sezione 6.2(C) della presente Nota Informativa) indicando un nuovo Tipo di Rischio ricompreso tra “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” solo a partire dal momento in cui, tenuto conto della Durata del Contratto, la durata residua del Contratto fino alla Data di Scadenza sia uguale a 47 anni.

Il Contraente deve essere residente in Italia, ancorché possa essere cittadino straniero.

2.2 Prestazioni Assicurative

Il Contratto prevede le seguenti Prestazioni Assicurative:

A. Prestazioni Assicurative in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza:

(i) con riferimento al Modulo Unit-linked (Ramo III) assegnato al Contratto, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore importo tra:

• il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked alla Data di Scadenza calcolato ai sensi de-ll’Articolo 1(A), paragrafo 1(i), delle Condizio-ni Generali di Assicurazione; e

• nel solo caso in cui il Tipo di Rischio Sele-zionato alla Data di Scadenza sia “Conser-vativo”, “Cauto” o “Prudente”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked descritta alla successiva Sezione 2.3(I) della presen-te Nota Informativa e calcolata ai sensi dell’Articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

(ii) con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore importo tra:

• il Capitale Maturato del Modulo Partecipazi-one agli Utili, calcolato ai sensi dell’Articolo 1(B), paragrafo 1(i), delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

• la Garanzia a Scadenza del Modulo Parte-cipazione agli Utili descritta alla successiva Sezione 2.3(I) della presente Nota Informa-tiva e calcolata ai sensi dell’Articolo 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B. Prestazione assicurativa in caso di decesso de-ll’Assicurato prima della Data di Scadenza:

(i) con riferimento al Modulo Unit-linked asseg-nato al Contratto, una Prestazione Assicurati-va pari al maggiore importo tra:

• il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked alla data di decesso dell’Assicurato, calcolato ai sensi dell’Articolo 1(A), paragrafo 2(a), delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

• la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Unit-linked descritta alla suc-cessiva Sezione 2.3(II) della presente Nota

Informativa e calcolata ai sensi di, e nei limiti di cui all’Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(ii) con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore importo tra:

• il Capitale Maturato del Modulo Partecipazi-one agli Utili calcolato a seguito della ricezi-one da parte della Società della comunicazi-one del decesso dell’Assicurato; e

• la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili descritta alla successiva Sezione 2.3(II) della presente Nota Informativa e calcolata ai sensi di, e nei limiti di cui all’Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli relativi alle suddette Prestazioni Assicurative, si rinvia ai seguenti Articoli delle Condi-zioni Generali di Assicurazione: Articolo 1 (Prestazioni Assicurative), Articolo 2 (Prestazione Caso Morte Ga-rantita), Articolo 3 (Garanzia alla Scadenza) e Articolo 5 (Rischio di Morte).

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi (e rate di Premio) dovuti siano stati regolarmente versati a tale data, la Società si impegna ad incrementare il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili e il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked) nella misura degli importi delle Riserve Bonus a Scadenza. Per maggiori dettagli si rinvia all’Articolo 4 (Riserve Bonus a Scadenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per i dettagli relativi alle Prestazioni Assicurative rico-nosciute dalla Società in caso di Riscatto e Riduzione, si rinvia alla successiva Sezione 13 della presente Nota Informativa.

AVVERTENZE: IL CONTRATTO PREVEDE SOSPEN-SIONI O LIMITAZIONI DI IMPORTO.

IN PARTICOLARE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIO-NE, QUALORA IL DECESSO DELL’ASSICURATO SI SIA VERIFICATO NEL CORSO DEI PRIMI 3 (TRE) ANNI DI POLIZZA, LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A CORRISPONDERE QUALE PRESTAZIONE ASSI-CURATIVA AL BENEFICIARIO (O BENEFICIARI) (AD ECCEZIONE DEL/I BENEFICIARIO/I CHE HA/HAN-NO COMMESSO ATTIVITÀ DOLOSE E/O FRAU-DOLENTE, I QUALI NON RICEVERANNO ALCUN IMPORTO), UNICAMENTE I SEGUENTI IMPORTI:

(i) CON RIFERIMENTO AL MODULO UNIT-LINKED (RAMO III)

IL CAPITALE MATURATO DEL MODULO UNIT-LINKED ASSEGNATO AL CONTRATTO, CALCOLATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1(A) PA-

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RAGRAFO 2(A) DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ALLA RELATIVA DATA DI VALORIZZAZIONE, COME STABILITA ALL’AR-TICOLO 11 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE; E

(ii) CON RIFERIMENTO AL MODULO PARTECIPA-ZIONE AGLI UTILI (RAMO I)

IL CAPITALE MATURATO DEL MODULO PARTE-CIPAZIONE AGLI UTILI ASSEGNATO AL CONT-RATTO, CALCOLATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 (B) PARAGRAFO 2 (A) DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NEI SEGUENTI CASI:

(I) QUALORA IL DECESSO DELL’ASSICURATO SIA STATO CAUSATO DA UNA DELLE MALATTIE DI SEGUITO INDICATE O DALLE CONSEGUENZE CHE SI PROVINO ESSERSI PRODOTTE IN RAGI-ONE DI UNA DELLE MEDESIME MALATTIE:

(i) tumore

(ii) tumore al cervello

(iii) attacco cardiaco

(iv) difetto cardiaco congenito

(v) apoplessia

(vi) diabete

(vii) abuso di droga e/o alcool

(viii) tubercolosi

(ix) epatite

(x) sindrome HIV

(xi) trombosi e/o embolia

(xii) sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS)

(xiii) patologie ereditarie e/o autoimmuni e colla- genosi

(xiv) asma bronchiale, ovvero

(xv) infiammazione cronica delle viscere (Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn); e

(II) QUALORA IL DECESSO DELL’ASSICURATO SI SIA VERIFICATO IN RELAZIONE AD ALCUNO DEGLI EVENTI DI SEGUITO INDICATI:

(i) nel caso di sussistenza di una pluralità di Benefi-ciari, attività dolosa o fraudolenta di uno o parte di essi, fermo restando che in tal caso il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili calcolati come sopra indicato saranno corrisposti al o ai soli Beneficiari estranei all’attività dolosa e/o fraudolenta;

(ii) partecipazione dell’Assicurato ad atti di rilevanza penale; e/o

(iii) guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi con-nessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare alla quale l’Assicurato abbia partecipato attivamente.

La Società non corrisponde alcuna Prestazione Assi-curata in caso di suicidio dell’Assicurato verificatosi nei primi 2 (due) Anni di Polizza, ai sensi dell’Articolo 1927 del Codice Civile.

Si prega di notare che, con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili relativo al Contratto:

• il capitale pagabile alla Data di Scadenza (la Presta-zione Assicurativa alla Data di Scadenza) in relazione al Modulo Partecipazione agli Utili è il risultato della capitalizzazione, in base ai meccanismi previsti dal Contratto, di tutti i Premi o rate di Premio (nonché di tutti gli eventuali premi aggiuntivi) versati dal Contraente, al netto di tutti i relativi Costi, ivi inclusi i premi per il rischio di mortalità (restando inteso che anche gli Importi di Riscatto Parziale, ove esis-tenti, dovranno essere dedotti dal summenzionato importo); e

• al termine di ciascun trimestre nel corso della Dura-ta del Contratto, l’ammontare nominale (100 %) del rendimento della Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) – qualora superiore allo zero e al netto della Trattenuta sul Rendimento – è consoli-dato ai fini del Rendimento di Rivalutazione.

2.3 Garanzie offerte

(I) Garanzia alla Scadenza

Modulo Unit-linked

Il Contratto prevede, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza, una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked (che opera esclusivamente alla Scadenza del Contratto) come di seguito descritta e conformemente nei termini e nei limiti stabiliti dagli Articoli 1 e 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In particolare, a condizione che il Tipo di Rischio Selezionato alla Data di Scadenza rientri tra i Tipi di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente”, la Garanzia alla Scadenza del Modulo Unit-linked è pari, fatto salvo quanto dappresso indicato nella presente Sezione 2.3, ai seguenti importi:

(i) nel caso in cui alla Data di Scadenza il Tipo di Rischio Selezionato sia “Conservativo”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari al 100 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked al netto dei Costi Tarif-fari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti);

(ii) nel caso in cui alla Data di Scadenza il Tipo di Rischio Selezionato sia “Cauto”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari al’85 % del totale del Capitale Investito nel Modulo

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Unit-linked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti); e

(iii) nel caso in cui alla Data di Scadenza, il Tipo di Rischio Selezionato sia “Prudente”, la Garan-zia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari al 75 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti).

La Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked troverà applicazione solo nel caso in cui la Durata del Contratto sia inferiore o uguale a 47 anni e il Tipo di Rischio Selezionato sia “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” (essendo inteso che il Tipo di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Pruden-te” non può essere selezionato nel caso in cui la Durata del Contratto è superiore a 47 anni). Qualora la Durata del Contratto sia superiore a 47 anni, il Contraente potrà richiedere di modificare il Tipo di Rischio Selezionato (secondo quan-to previsto nella sezione 6.2(C) della presente Nota Informativa) indicando un nuovo Tipo di Rischio ricompreso tra “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” solo a partire dal momento in cui, tenuto conto della Durata del Contratto, la durata residua del Contratto fino alla Data di Scadenza sia uguale a 47 anni.

In caso di Riduzione del Contratto, qualora il Tipo di Rischio selezionato dal Contraente sia “Conser-vativo”, “Cauto” o “Prudente” (vale a dire sia uno dei Tipi di Rischio che prevedono una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked), la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked (e quindi la relativa percentuale del 100 %, 85 % o 75 %) trova applicazione rispetto alla somma del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked effettivamente versato fino alla data di efficacia della Riduzione e dedotti tutti i Costi Tariffari sul Capitale Matura-to del Modulo Unit-Linked che potranno essere applicati durante l’intera Durata del Contratto (nonché dedotti gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti).

Con riferimento al Modulo Unit-linked, la Società non offre alcuna garanzia di conservazione del capitale nel corso della Durata del Contratto (ad eccezione della Prestazione Caso Morte Garantita, ove applicabile) mentre si impegna al pagamento di un importo minimo di Prestazione Assicurativa alla Data di Scadenza. Pertanto, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked sarà corrisposta unicamente al termine della Durata del Contratto (i.e., alla scadenza del Contratto) e non troverà applicazione nel corso della Durata del Contratto in caso di morte, ovvero in caso di Riscatto totale o parziale per il relativo Importo di Riscatto Parziale.

Si precisa che la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è prestata direttamente dalla Società, la quale, a tal fine, riassicura il proprio rischio me-diante una primaria società di riassicurazione con rating elevato.

Per i Costi applicabili alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, si rinvia alla successiva Sezio-ne 8.2.4 della presente Nota Informativa.

La Società riassicura il proprio rischio relativo alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked con una primaria compagnia di riassicurazione di rating eccellente restando inteso che la Società si riserva espressamente ogni il diritto di definire la natura e oggetto del relativo contratto di riassicu-razione.

Modulo Partecipazione agli Utili

Il Contratto prevede, in caso di sopravvivenza de-ll’Assicurato alla Data di Scadenza, una Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili (che opera esclusivamente alla Scadenza del Contrat-to), come di seguito descritta e conformemente ai termini e nei limiti di cui agli Articoli 1 e 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In particolare, la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili sarà pari alla somma del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili risultante alla Data di Scadenza, dedotti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Mo-dulo Partecipazione agli Utili, e dell’ammontare complessivo di tutti i Rendimenti di Rivalutazione maturati, ai sensi dell’Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla Data di Sca-denza con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, restando inteso che gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti, saranno dedotti dalla suddetta somma.

In caso di Riduzione del Contratto, fermo quanto previsto in relazione al procedimento di Ri-valutazione di cui all’Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione che trova in ogni caso applicazione, la Garanzia a Scadenza del Modu-lo Partecipazione agli Utili troverà applicazione rispetto alla somma del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili effettivamente versato dal Contraente fino alla data di efficacia della Riduzione, dedotti tutti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili che potranno essere applicati durante l’intera Durata del Contratto (nonché dedotti gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti).

Con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili, la Società non offre alcuna garanzia di conservazione del capitale nel corso della Durata del Contratto (ad eccezione della Prestazione Caso Morte Garantita, ove applicabile) mentre si impegna al pagamento di un importo minimo di Prestazione Assicurativa alla Data di Scadenza.

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Pertanto, la Garanzia a Scadenza del Modulo Par-tecipazione agli Utili sarà corrisposta unicamente al termine della Durata del Contratto (i.e., alla scadenza del Contratto) e non troverà applicazione nel corso della Durata del Contratto in caso di morte, ovvero di Riscatto totale o parziale per il relativo Importo di Riscatto Parziale.

IL CONTRAENTE SI ASSUME IL RISCHIO CHE GLI IMPORTI PAGATI DALLA SOCIETÀ AI SENSI DEL CONTRATTO E LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE POSSANO ESSERE INFERIORI AI PREMI PAGATI NONOSTANTE L’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA A SCADENZA DEL MODULO UNIT-LINKED E/O DELLA GARANZIA A SCADENZA DEL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AI SENSI DI QUAN-TO PREVISTO NELLA PRESENTE SEZIONE 2.3 E DALL’ARTICOLO 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, DAL MOMENTO CHE TALI GARANZIE ALLA SCADENZA NON SI RIFERIS-CONO AI PREMI PAGATI MA SOLO AL CAPITALE INVESTITO NEL MODULO UNIT-LINKED (VALE A DIRE AGLI IMPORTI VERSATI DAL CONTRAENTE IN RELAZIONE AL MODULO UNIT-LINKED AL NET-TO DEI COSTI TARIFFARI PRELEVATI DAL PREMIO E DEI COSTI TARIFFARI SUL CAPITALE MATURA-TO DEL MODULO UNIT-LINKED) E AL CAPITALE INVESTITO NEL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (VALE A DIRE AGLI IMPORTI VERSATI DAL CONTRAENTE IN RELAZIONE AL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AL NETTO DEI COSTI TARIFFARI PRELEVATI DAL PREMIO E DEI COSTI TARIFFARI SUL CAPITALE MATURATO DEL MO-DULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI). SI PRECISA INOLTRE CHE DAGLI IMPORTI DELLE GARANZIE SONO SEMPRE DEDOTTI TUTTI GLI IMPORTI DI RISCATTO PARZIALE, SE ESISTENTI.

(II) Garanzia in caso di morte dell’Assicurato prima della Data di Scadenza

Sia in relazione al Modulo Unit-linked e sia in relazione al Modulo Partecipazione agli Utili assegnati al Cont-ratto, ai sensi dell’Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contratto prevede il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza a condizione che almeno il primo Premio o, se i Premi vengono corrisposti in base ad un piano rateale di pagamento dei premi, la Prima Rata sia stata rego-larmente pagata.

La Prestazione Caso Morte Garantita è pari al 10 % del-la somma di tutti i Premi pagabili ai sensi del Contratto durante l’intera Durata del Contratto ed è allocata per l’80 % al Modulo Unit-linked e per il 20 % al Modulo Partecipazione agli Utili, fermo restando che:

> la Prestazione Caso Morte Garantita non potrà in nessun caso essere superiore agli importi di segui-to indicati (e pertanto, in caso trovi applicazione tale Prestazione Caso Morte Garantita, nessun

importo ulteriore o eccedente tali importi sarà dovuto dalla Società):

• Euro 7.500,00, nel caso in cui al momento del decesso l’età dell’Assicurato sia inferiore o ugu-ale a 7 anni; in tale ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garantita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 6.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 1.500,00; e

• Euro 75.000,00 in tutti gli altri casi; in tali ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garantita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 60.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 15.000,00;

> qualora siano stati stipulati più contratti di assi-curazione con la Società aventi ciascuno come assicurato la stessa persona designata come Assicurato nel presente Contratto, la somma complessiva di tutte le Prestazioni Caso Morte Garantite previste in ciascuno di tali contratti, ivi incluso il presente Contratto, non potrà mai eccedere l’importo totale complessivo di:

• Euro 7.500,00, nel caso in cui al momento del decesso l’età dell’Assicurato sia inferiore o ugu-ale a 7 anni; in tale ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garantita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 6.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 1.500,00; e

• Euro 75.000,00 in tutti gli altri casi; in tali ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garantita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 60.000,00

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 15.000,00,

> e che, ai fini del calcolo dell’importo della Presta-zione Caso Morte Garantita:

(i) ogni eventuale premio aggiuntivo versato dal Contraente è espressamente escluso e per-tanto non considerato nel suddetto calcolo;

(ii) nel caso in cui, alla data del decesso dell’As-sicurato, il Contraente abbia già esercitato il diritto di Riduzione del Contratto (come de-scritto nella Sezione 13.3 della presente Nota Informativa), la somma di tutti i Premi pagabili ai sensi del Contratto nel corso dell’intera Durata del Contratto è ridotta al 10 % della somma di tutti i Premi e rate di Premio che,

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TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE

CONSERVATIVO Una struttura d’investimento adatta ad un Tipo di Rischio “Conservativo” dovrebbe essere contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:

• 100 % di garanzia sul capitale investito dedotti i costi, senza timore di una situazione di blocco liquidità.

• Il livello di garanzia (=tipo di rischio) può essere modificato senza nessun costo per l’operazione per adattarsi ai propri piani futuri.

• Per i futuri profitti da investimenti il rischio dovrebbe diminuire nel tempo.

• Rischio = Pericolo

Caratteristiche:Garanzia, controllo del rischio, rendimento, orientamento al servizio e adeguatezza

CAUTO Una struttura d’investimento adatta ad un Tipo di Rischio “Cauto” dovrebbe essere contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:

• 85 % di garanzia sul capitale investito dedotti i costi, senza timore di una situazione di blocco liquidità.

• Il livello di garanzia (=tipo di rischio) può essere modificato senza nessun costo per l’operazione, per adattarsi ai propri piani futuri.

• Per i futuri profitti da investimenti il rischio dovrebbe diminuire nel tempo.

• Rischio = Incertezza

Caratteristiche: Garanzia, controllo del rischio, rendimento, orientamento al servizio e adeguatezza

PRUDENTE Una struttura d’investimento adatta ad un Tipo di Rischio “Prudente” dovrebbe includere le seguenti caratteristiche:

• 75 % di garanzia sul capitale investito dedotti i costi, senza timore di una situazione di blocco liquidità.

• Il livello di garanzia (tipo di rischio) può essere modificato senza nessun costo per l’operazione per adattarsi ai propri piani futuri.

• Per futuri profitti da investimenti il rischio dovrebbe diminuire nel tempo.

• Rischio = Possibilità

Caratteristiche: Garanzia, controllo del rischio, rendimento, orientamento al servizio, adeguatezza

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 6 | 28

alla data del decesso dell’Assicurato, risultino essere stati effettivamente versati fino alla data di efficacia della Riduzione (essendo es-pressamente escluso, a tale fine, ogni eventu-ale premio aggiuntivo versato); e

(iii) sarà tenuto in considerazione, e pertanto ag-giunto nel suddetto calcolo, ogni incremento dinamico del Premio effettivamente applicato fino al decesso dell’Assicurato ai sensi de-ll’opzione di incremento automatico dinamico del Premio di cui alla successiva Sezione 6(A) della presente Nota Informativa e all’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2.4. Tecniche di gestione delle attività

Al fine di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento del Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, viene applicato un sistema di gestione attivo-adattiva dei Comparti collegati al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto in conformità al Tipo di Rischio Selezionato.

Tale sistema di gestione attivo-adattiva è basato su un modello complesso di dati che analizza in maniera continuativa opportunità di investimento e, inoltre, realizza un continuo controllo tecnico del rischio di variazione (spread risk) del prezzo degli attivi (cd. “vo-latilità”), che risulta così costantemente monitorato.

A ciascun Comparto corrisponde ad una differente strategia di investimento, ognuna delle quali è carat-terizzata da un diverso e predefinito livello di volatilità calcolata come deviazione standard sulla base dei rendimenti giornalieri, dunque senza la necessità di tecniche di gestione del rischio basate su parametri predeterminati risultati dal rapporto (ratio) tra diverse classi/regioni/valute. La Società assicura i livelli di volatilità predefiniti di ciascun Comparto.

Al fine di valutare la strategia di investimento adegu-ata alla tipologia di rischio del Contraente, quest’ul-timo seleziona il proprio Tipo di Rischio al momento della sottoscrizione della Proposta tra i seguenti:

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CORAGGIOSO Una struttura d’investimento adatta ad un Tipo di Rischio “Coraggioso” dovrebbe essere contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:

• L’investitore coraggioso crede che le garanzie limitino l’esposizione alle opportunità d’in-vestimento. Per questo motivo prescinde dalle garanzie.

• Al contrario, fa affidamento sulla gestione tecnica del rischio, che è contrattualmente prestabilita e che gestisce il rischio in modo decrescente per tutta la durata del contratto.

• L’investitore può scegliere di modificare il suo profilo di rischio durante tutta la durata del suo contratto, in modo da proteggere il capitale a lungo termine.

• Senza alcun controllo o costo di operazione, può anche selezionare qualunque livello di garanzia a costo fisso. Può così proteggere il capitale accumulato e gli investimenti futuri.

• Rischio = Opportunità

Caratteristiche: Controllo del rischio, rendimento, orientamento al servizio, adeguatezza e, se necessarie, garanzie addizionali

ESPLORATIVO Una struttura d’investimento adatta ad un Tipo di Rischio “Esplorativo” dovrebbe essere contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:

• L’investitore esplorativo crede che le garanzie limitino l’esposizione alle opportunità d’in-vestimento. Pertanto, prescinde dalle garanzie.

• Al contrario, fa affidamento sulla gestione tecnica del rischio, che è contrattualmente prestabilita e che gestisce il rischio in modo decrescente per tutta la durata del contratto.

• L’investitore può scegliere di modificare il suo profilo di rischio durante tutta la durata del suo contratto, in modo da proteggere il capitale a lungo termine.

• Senza alcun controllo o costo di operazione, può anche selezionare qualunque livello di garanzia a costo fisso. Può così proteggere il capitale accumulato.

• Rischio = Stimolo

Caratteristiche: Controllo del rischio, rendimento, orientamento al servizio, adeguatezza e, se necessarie, garanzie addizionali.

TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE

CONSERVATIVO Gestione attivo-adattiva degli attivi, allocazione durante la Durata del Contratto:

È prevista una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked del 100 % del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked (al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked e degli eventuali Importi di Riscatto Parziale).

CAUTO Gestione attivo-adattiva degli attivi, allocazione durante la Durata del Contratto:

È prevista una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked del 85 % del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked (al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e degli eventuali Importi di Riscatto Parziale).

DECORRENZA 11 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

3 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

Dynamic Risk Control

Balanced Risk Control

Conservative Risk Control

DECORRENZA 11 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

3 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

Dynamic Risk Control

Balanced Risk Control

Conservative Risk Control

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 7 | 28

Al fine di soddisfare la propensione al rischio del Contraente identificato secondo la summenzionata classificazione del Tipo di Rischio del Contraente, la Società attua una delle seguenti combinazioni di investimento basate sul sistema di gestione attivo-adattiva, e personalizzata in base al Tipo di Rischio Selezionato:

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PRUDENTE Gestione attivo-adattiva degli attivi, allocazione durante la Durata del Contratto:

È prevista una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked del 75 % del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked (al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e degli eventuali Importi di Riscatto Parziale).

CORAGGIOSO Gestione attivo-adattiva degli attivi, allocazione durante la Durata del Contratto:

Non è prevista alcuna Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked.

ESPLORATIVO Gestione attivo-adattiva degli attivi, allocazione durante la Durata del Contratto:

Non è prevista alcuna Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked.

DECORRENZA 11 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

3 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

Dynamic Risk Control

Balanced Risk Control

Conservative Risk Control

DECORRENZA 15 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

3 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

Dynamic Risk Control

Balanced Risk Control

Conservative Risk Control

DECORRENZA 11 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

3 ANNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

Dynamic Risk Control

Balanced Risk Control

Conservative Risk Control

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 8 | 28

2.5. Rischi Finanziari

FORWARD Quant MR è, con riferimento al Modulo Unit-linked, un contratto assicurativo di tipo unit-linked.

I contratti assicurativi unit-linked sono caratterizzati dalla circostanza che le relative prestazioni assicurati-ve sono collegate al valore delle quote di fondi (inter-ni o organismi di investimento collettivo del rispar-mio), le quali sono a loro volta collegate alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

In particolare, con riferimento al Modulo Unit-linked, le Prestazioni Assicurative sono collegate al valore delle Quote dei Comparti a sua volta collegato alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Pertanto, con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, mediante l’investimento del Capitale Investito nelle Quote dei Comparti il Cont-raente è esposto ai seguenti rischi finanziari:

(i) rischio connesso alla variazione del prezzo: rischio collegato alla variazione del prezzo di ogni stru-mento finanziario, che dipende dalle caratteristi-che specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dai settori di investimen-to, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;

(ii) rischio connesso al tasso di interesse: rischio relativo alle variazioni del valore di uno strumento finanziario dovuto alla variazione dei tassi di inter-esse del mercato finanziario;

(iii) rischio connesso alla valuta: rischio connesso alle variazioni nella valuta dello strumento finanziario dovuto alla variazione dei tassi di cambio del mer-cato finanziario;

(iv) rischio connesso alla controparte: rischio relativo alle variazioni nel valore dello strumento finanzia-rio dovuto a variazioni inaspettate dell’affidabilità creditizia dell’emittente del relativo strumento finanziario; e

(v) rischio connesso alla liquidità: rischio relativo alle variazioni nel valore dello strumento finanziario dovuto a difficoltà nella pronta liquidazione dello stesso strumento finanziario senza perdite nel relativo valore.

3. INFORMAZIONI SULL’IMPIEGO DEI PREMI

L’importo del Premio dovuto è determinato in relazio-ne alle coperture offerte, alla loro durata e ammonta-re, nonché all’età dell’Assicurato.

La Società investe ciascun Premio (o rata di Premio) e ci-ascun premio aggiuntivo, se versato, (al netto dei i Costi tariffari applicabili) secondo la seguente allocazione:

• l’80 % di ciascun Premio (o rata di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo, se versato, una volta dedotti i Costi tariffari applicabili, è investito, ai sensi degli Articoli 10 e 11 delle Condizioni Gene-rali di Assicurazione, nel Comparto che, alla data dell’investimento, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, conformemente al Tipo di Rischio Selezionato; e

• il 20 % di ciascun Premio (o rata di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo, se versato, una volta de-dotti i Costi tariffari applicabili, è investito, ai sensi dell’Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicu-razione, nelle Gestioni Interne collegate al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto.

Al fine di garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita ai sensi del Contratto, ove

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FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 9 | 28

applicabile, la Società applica taluni costi, i.e. i premi per il rischio di mortalità, nel corso dell’intera Durata del Contratto. Tali costi - che sono calcolati sulla base dell’ammontare della Prestazione Caso Morte Ga-rantita, del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked o del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili (come applicabile) e delle tavole di mortalità SIM/SIF 92, in conformità al principio della parità di trattamento fra uomini e donne - sono applicati dalla Società al Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e alla Riserva Libera. Pertanto, l’importo dei premi per il rischio di mortalità, una volta prelevato dalla Società dal Capitale Maturato Modulo Unit-linked e dalla Riserva Libera, cessa di contribuire all’incremento del Capitale Maturato del al Modulo Unit-linked asseg-nato al Contratto e al Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto.

I premi per il rischio di mortalità potrebbero aumen-tare in conseguenza della variazione dell’età dell’Assi-curato nel corso della Durata del Contratto.

IL CONTRAENTE PUÒ RICHIEDERE IL RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA A CONDIZIONE CHE (I) ALMENO DUE (2) ANNUALITÀ DI PREMIO SIANO STATE INTERA-MENTE VERSATE; (II) SIANO TRASCORSI ALME-NO 24 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA E (III) L’ASSICURATO SIA ANCORA IN VITA ALLA DATA DI RICEVIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA SUDDETTA RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE. AI FINI DI CHIAREZZA, IL CONTRAENTE NON HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO NEI PRIMI 24 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA.

IL CONTRAENTE PUÒ RICHIEDERE IL RISCATTO PARZIALE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA A CONDIZIONE CHE, ALLA DATA DELLA RELATIVA VALORIZZAZIONE; (I) ALMENO DUE AN-NUALITÀ DI PREMIO SIANO STATE INTERAMENTE PAGATE; (II) SIANO TRASCORSI ALMENO 24 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA; (III) L’IMPORTO DEL RISCATTO PARZIALE RICHIESTO DAL CONTRAENTE (I.E., L’IMPORTO DI RISCATTO PARZIALE) NON SIA INFERIORE AD EURO 500,00; E (IV) LA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI RISCATTO (CALCOLATO IN CON-FORMITÀ ALLE PREVISIONI APPLICABILI) E L’AM-MONTARE DEL RISCATTO PARZIALE NON SIA INFE-RIORE AD EURO 1.250,00. AI FINI DI CHIAREZZA, IL CONTRAENTE NON HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO PARZIALE DEL CONTRATTO NEI PRIMI 24 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA.

IL CONTRAENTE HA IL DIRITTO DI RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL CONTRATTO A CONDIZIONE CHE (I) ALMENO 2 (DUE) ANNUALITÀ DI PREMIO SIANO STATE INTERAMENTE VERSATE; (II) SIANO TRASCORSI ALMENO 24 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA; E (III) LA SOMMA DEL CAPITALE MATURATO DEL MODULO UNIT-LINKED RESIDUO (POST RIDUZIONE) ASSEGNATO AL CONTRATTO –

CHE È PARI AL PRODOTTO DELLE QUOTE DEL COMPARTO A QUELLA DATA E IL RISPETTIVO VALORE DI MERCATO DELLA QUOTA ALLA STESSA DATA – E DEL CAPITALE MATURATO DEL MODU-LO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI RESIDUO (POST RIDUZIONE) ASSEGNATO AL CONTRATTO NON SIA INFERIORE AD EURO 1.250 ALLA DATA IN CUI LA RIDUZIONE VIENE ESEGUITA.

Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire il periodo di copertura del rischio è pari a un anno) ed è dovuto interamente in anticipo all’inizio di ciascun Anno di Polizza. Ciascun Premio può essere versa-to dal Contraente sia interamente in anticipo o sia secondo il piano rateale indicato dal Contraente nella Proposta, essendo inteso che la Prima Rata, che dovrà essere interamente versata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta, non potrà mai essere inferiore all’importo pro-rata del Premio annuale corrispondente a tre mesi. Nessun interesse e/o costo addizionale è stabilito a carico del Contraente qualora questi opti per il pagamento rateale dei Premi.

Se all’atto della ricezione del pagamento di un Premio relativo ad una determinata scadenza dovessero risul-tare precedenti Premi non corrisposti, il pagamento ricevuto verrà automaticamente attribuito al primo Premio non pagato.

Salvo qualora diversamente concordato con la Società, ciascun Premio non potrà essere inferiore all’importo annuo di Euro 600,00 (ovvero all’equiva-lente rata mensile di Euro 50,00).

Il pagamento del primo Premio o della Prima Rata, e di ciascuno dei successivi Premi (o rate di pre-mio, qualora il Premio sia pagato secondo un piano rateale) nonché di eventuali premi aggiuntivi versati dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento indicate tra quelle disponibili nel modu-lo di Proposta o in successiva appendice scritta del Documento di Polizza.

Qualsiasi forma di pagamento scelta dal Contraen-te dovrà avere quale diretto beneficiario FWU Life Insurance Lux S.A. e, in caso di assegni, la clausola “NON TRASFERIBILE”.

Nel caso di pagamenti effettuati in favore di un soggetto diverso da “FWU Life Insurance Lux S.A.” ovvero nel caso di pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nel modulo di Proposta o in successiva appendice scritta del Documento di Poliz-za, il pagamento si intenderà come non effettuato.

In ogni caso, agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per il pagamento di Premi o per qualunque altra ragione.

4. VALORE DELLA QUOTA

Il Valore della Quota di ciascun Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto è calco-lato su base giornaliera, per ciascun giorno lavorativo

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secondo il calendario delle festività del Granducato del Lussemburgo. Il Valore della Quota è pubblica-to sul sito web (www.forwardyou.com/ucits) e sul seguente quotidiano “Il Sole 24 ore”, nel rispetto delle tempistiche e modalità richieste dalla legge.

Con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, il numero delle Quote di ciascun Compar-to relativo al Modulo Unit-linked assegnato al Cont-ratto attribuite a ciascun Contraente è determinato dividendo il Premio, al netto dei Costi, per il Valore della Quota alla data di valorizzazione di riferimento, così come individuata ai sensi dell’articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Valore della Quota pubblicato è al netto di ogni costo o addebito applicato al relativo Comparto.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI RENDIMENTI DI RIVALUTAZIONE

Il Modulo Partecipazione agli Utili relativo al Contrat-to appartiene ad una speciale categoria di prodotti assicurativi sulla vita (Ramo I) per i quali la Società riconosce i Rendimenti di Rivalutazione della Riserva Libera. A tal fine, la Società gestisce la Riserva Libera detenuta nel FWU Life MD3 Fund nel rispetto dei termini e dei criteri stabiliti ai sensi del “Regolamento del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund” allegato alla Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società calcola ed alloca i Rendimenti di Rivaluta-zione della Riserva Libera nella misura e secondo le modalità indicate all’Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In particolare, quanto alla porzione di ciascun Premio (i.e., Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili) ed eventuali premi aggiuntivi relativa al Modulo Partecipazione agli Utili, la Società, sulla base di princi-pi attuariali, investe una quota di tale porzione nel FWU Life MD2 Fund ed il restante importo nel FWU Life MD3 Fund, laddove tali Gestioni Interne sono gestite secondo i termini e i criteri indicati nel “Regolamento del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund” allegato alla Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società calcola l’ammontare da investire nel FWU Life MD2 Fund tenendo conto della restante Durata del Contratto, del corrente tasso di interesse garanti-to dalle obbligazioni zero coupon nelle quali sono in-vestiti gli attivi del FWU Life MD2 Fund e dell’importo della Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili che la Società si è impegnata a garantire alla Data di Scadenza.

Nel determinare la porzione di Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili da investire nel FWU Life MD2 Fund, la Società prende in considerazione i fattori sopra menzionati al fine di raggiungere l’obiet-tivo di ottenere alla Data di Scadenza quell’ammon-tare il cui valore rappresenta la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili. Le porzioni da investire nel FWU Life MD2 Fund possono variare su base mensile.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di Rivalutazione delle Prestazioni Assicurative, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle Prestazioni Assicurative e dei valori di Riduzione e di Riscatto, previsto, per l’appunto, alla Sezione F della presente Nota Informativa.

La Società si impegna a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al Contraente al più tardi al momento in cui questi sia informato che il Contratto è concluso.

6. OPZIONI CONTRATTUALI

(A) Incremento automatico dinamico del Premio

A condizione che il primo Premio annuale scelto dal Contraente nella Proposta non superi l’importo annuale di Euro 4.800,00 e sempre che il Contraente non abbia deselezionato nella Proposta l’opzione “in-cremento dinamico del Premio”, il Premio è soggetto ad un aumento automatico dinamico nel corso della Durata del Contratto ai sensi dell’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione come di seguito indicato.

Nel caso in cui siano stipulati più Contratti con il me-desimo Contraente, il suddetto limite di Euro 4.800 deve intendersi applicato sul cumulo dei contratti in essere; pertanto, al superamento di tale soglia, la Società escluderà automaticamente l’applicazione dell’opzione di incremento dinamico del Premio sui Contratti che hanno originato il superamento della soglia o sono comunque oltre soglia.

Ai sensi dell’opzione di incremento dinamico del Premio, all’inizio di ogni Anno di Polizza successivo al primo Anno di Polizza, il Premio sarà soggetto ad incremento automatico nei termini di seguito indicati:

(i) nel secondo e terzo Anno di Polizza, si applicherà un incremento dell’8 % su base annua del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza;

(ii) dal quarto al nono Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 6 % su base annua del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza;

(iii) dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 5 % su base annua del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza;

(iv) dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 4 % su base annua del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza; e

(v) dal diciannovesimo Anno di Polizza in poi, si applicherà un incremento del 3 % su base annua del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza.

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PROFILO DI RISCHIO VOLATILITÀ P.A. COMPARTO

Basso < 0,5 %

Medio basso 0,5 %–7,99 %

Medio 8 %–11,99 %

Medio alto 12 %–19,99 %

Alto 20 %–24,99 % Dynamic Risk Control

Molto alto > 24,99 %

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In relazione ai suddetti incrementi, la Società si im-pegna a comunicare per iscritto al Contraente, prima dell’inizio di ciascun Anno di Polizza, anche tramite email o fax, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione in formato elettronico in ossequio alle previsioni di volta in volta applicabili, l’incremento dinamico relativo al Premio annuo previsto per il successivo Anno di Polizza. Il Contraente non ha facoltà di rifiutare alcuno dei primi 5 incrementi annuali dinamici programmati, i.e., gli incrementi dinamici delle annualità di Premio relative al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Anno di Polizza (rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Contraente di richiedere il Riscatto o la Riduzione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dei relativi termini e condizioni). A partire dal 6° incremento annuale dinamico (i.e., l’incremento dinamico dell’annualità di Premio rela-tiva al 7° Anno di Polizza), il Contraente ha il diritto di rifiutare, entro lo specifico termine precedentemente comunicato dalla Società, ciascun incremento dinami-co del Premio programmato per i successivi Anni di Polizza e di volta in volta previamente comunicato dalla Società. Per ulteriori dettagli in merito a tale opzione di incremento dinamico automatico del Premio, si rinvia all’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In ogni caso, il meccanismo sopra indicato di aumento dinamico del Premio non troverà applicazione nel caso in cui il Contraente abbia espressamente deseleziona-to l’opzione “incremento dinamico del Premio” nella Proposta.

(B) Premi aggiuntivi

Il Contraente ha diritto, durante tutta la Durata del Contratto, di pagare premi aggiuntivi per un importo non inferiore ad Euro 1.000,00. I premi aggiuntivi con-tribuiscono all’incremento del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, mentre non contribuiscono all’incremento, e non vengono presi in considerazione, ai fini del calcolo della Prestazione Caso Morte Garan-tita. Per ulteriori dettagli sui premi aggiuntivi, si rinvia all’Articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(C) Modifica del Tipo di Rischio Selezionato

In qualsiasi momento durante la Durata del Cont-ratto, il Contraente può richiedere la modifica del Tipo di Rischio Selezionato scegliendo un nuovo Tipo di Rischio come nuovo Tipo di Rischio Selezionato.

Resta in ogni caso inteso che, qualora il nuovo Tipo di Rischio Selezionato preveda una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, la modifica del Tipo di Rischio Selezionato potrà essere richiesta dal Contraente soltanto a condizione che, al momento della ricezio-ne di tale richiesta da parte della Società, rimangano almeno 5 Anni di Polizza (ma non più di 47 anni) prima della Data di Scadenza. Ciascuna richiesta di Modifica del Tipo di Rischio Selezionato dovrà essere inviata dal Contraente per iscritto alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso, la Società si riserva il diritto di rifiutare tale richiesta e, pertanto, in nessun caso, si configura un diritto del Contraente a ottenere la modifica richiesta del Tipo di Rischio. Qualora la Società decida di accettare la modifica richiesta del Tipo di Rischio Selezionato, tale modifica sarà effettuata dalla Società senza costi aggiuntivi entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Per ulteriori dettagli sulla modifica del Tipo di Rischio Selezionato, si rinvia l’articolo 12.2 delle Condi-zioni Generali di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPARTI

7. COMPARTI

Il Contratto prevede l’investimento del Capitale Investito nei seguenti Comparti:

(I) Dynamic Risk Control

a) Denominazione del Comparto: Dynamic Risk Control (Codice ISIN: LU1686536894).

b) Data di inizio di operatività del Comparto: gennaio 2018 – non è prevista alcuna data di fine operatività.

c) Valuta di denominazione: Euro.

d) Categoria del Comparto: Flessibile.

e) Finalità del Comparto: realizzare una crescita stabile del capitale nel lungo termine.

f) Profilo di rischio del Comparto: Alto.

g) Composizione del Comparto: il Comparto investe in tutto il mondo in altri fondi di in-vestimento (e.g., fondi azionari, fondi obbliga-zionari, fondi monetari, fondi di investimento alternativi, ecc.) e/o direttamente in altre

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classi di attivi (strumenti monetari, ETF, azioni, ecc.) al fine di realizzare una crescita stabile del capitale nel lungo termine. Gli investimenti sono effettuati in conformità alla normativa applicabile, inclusa la normativa emanata dalle competenti autorità di vigilanza.

I fondi e gli ETF vengono selezionati in base ai seguenti criteri, in quanto applicabili:

• specifiche linee guida d’investimento chiara-mente definite;

• volume minimo del fondo (Euro 25 milioni);

• nessun hedge fund;

• conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE (cd. Direttiva OICVM), come di volta in volta modificata, o hanno nominato un gestore di fondi di investimento alterna-tivi del risparmio (GEFIA) in conformità alla direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFM), come di volta in volta modificata;

• sono denominati principalmente in EUR, USD (dollari statunitensi) e JPY (yen giappo-nesi) ed, in misura minore, in altre valute.

Le azioni vengono selezionate in base ai se-guenti principali criteri:

• gli emittenti appartengono agli indici più rappresentativi tra i mercati di una determi-nata area geografica (SP&500, Stoxx 600, Nikkei 225, etc.);

• il volume medio di scambi giornaliero cal-colato nel mese di riferimento deve essere superiore a USD 15 milioni.

h) Il Comparto non investe in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da società di gestio-ne parte del gruppo FWU.

i) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato: il Comparto è gestito mediante una strategia d’investimento quantitativa totalmente imparziale ed organizzata. La gestione degli in-vestimenti avviene interamente con l’utilizzo del “Quant system” in combinazione con un vasto database di alternative di investimento su base mondiale completamente privo di fattori ester-ni/soggettivi condizionanti. Con un controllo del rischio tecnico, la volatilità degli investimenti di capitale è fissata al di sotto del 20 % annuo. La volatilità è calcolata come deviazione standard

utilizzando i rendimenti giornalieri (261 giorni per anno). Il calcolo è annualizzato su un sistema a rotazione di 12 mesi. Pertanto non è prevista una gestione dei rischi con un rapporto predetermi-nato di differenti classi/aree geografiche/valute.

L’investimento è regolarmente rivisto ed adatta-to agli attuali sviluppi del mercato dei capitali.

j) Benchmark: combinazione del 90 % MSCI AC World Index (Prezzo Netto) Valuta Locale e del 10 % Barclays Global Aggregate Euro Hedged Index.

Il rendimento del Comparto può avere deviazi-oni positive e negative rispetto al rendimento del benchmark.

k) Modalità di valorizzazione delle Quote: il Va-lore delle Quote del Comparto, al netto delle commissioni applicate, è calcolato giornal-mente, in ogni giorno lavorativo, secondo il calendario del Granducato del Lussemburgo.

l) Il Valore delle Quote del Comparto è pu-bblicato su “Il Sole 24 ore” nonché sul sito web www.forwardyou.com/ucits ogni giorno lavorativo secondo il calendario delle festività in vigore nel Granducato del Lussemburgo, con indicazione anche della relativa data di valorizzazione.

m) Forma organizzativa del Gestore: Société anonyme (S.A.) ai sensi del diritto lussembur-ghese.

n) Denominazione del Gestore: FWU Invest S.A.

o) Sede legale del Gestore: 4a, Rue Albert Bor-schette, 1246 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

(II) Balanced Risk Control

a) Denominazione del Comparto: Balanced Risk Control (Codice ISIN: LU1686537199).

b) Data di inizio di operatività del Comparto: gennaio 2018 – non è prevista alcuna data di fine operatività.

c) Valuta di denominazione: Euro.

d) Categoria del Comparto: Flessibile.

e) Finalità del Comparto: realizzare una crescita stabile del capitale nel lungo termine con un profilo di rischio medio-alto.

f) Profilo di rischio del Comparto: Medio alto.

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PROFILO DI RISCHIO VOLATILITÀ P.A. COMPARTO

Basso < 0,5 %

Medio basso 0,5 %–7,99 %

Medio 8 %–11,99 %

Medio alto 12 %–19,99 % Balanced Risk Control

Alto 20 %–24,99 %

Molto alto > 24,99 %

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g) Composizione del Comparto: il Comparto investe in tutto il mondo in altri fondi di in-vestimento (e.g., fondi azionari, fondi obbliga-zionari, fondi monetari, fondi di investimento alternativi, ecc.) e/o direttamente in altre diverse categorie di attivi (strumenti monetari, ETF, azioni, ecc.) al fine di realizzare una la crescita stabile del capitale nel lungo termine. Gli investimenti sono effettuati in conformità alla normativa applicabile, inclusa la normativa emanata dalle competenti autorità di vigilanza.

I fondi e gli ETF vengono selezionati in base ai seguenti criteri, in quanto applicabili:

• specifiche linee guida d’investimento chiara-mente definite;

• volume minimo del fondo (Euro 25 milioni);

• nessun hedge fund;

• conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE (cd. Direttiva OICVM), come di volta in volta modificata, o hanno nominato un gestore di fondi d’investimento alterna-tivi del risparmio (GEFIA) in conformità alla direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFM), come di volta in volta modificata;

• sono denominati principalmente in EUR, USD (dollari statunitensi) e JPY (yen giappo-nesi) ed, in misura minore, in altre valute.

Le azioni vengono selezionate in base ai se-guenti principali criteri:

• gli emittenti appartengono agli indici più rappresentativi tra i mercati di una determi-nata area geografica (SP&500, Stoxx 600, Nikkei 225, etc.);

• il volume medio di scambi giornaliero cal-colato nel mese di riferimento deve essere superiore a USD 15 milioni.

h) Il Comparto non investe in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da società di gestio-ne parte del gruppo FWU.

i) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato: il Comparto è gestito mediante una strategia d’investimento quantitativa total-mente imparziale ed organizzata. La gestione

degli investimenti avviene interamente con l’utilizzo del “Quant System” in combinazione con un vasto database di alternative di investi-mento su base mondiale e completamente privo di fattori esterni/soggettivi condizionanti.

Con un controllo del rischio tecnico, la vola-tilità degli investimenti di capitale è fissata al di sotto del 15 % annuo. La volatilità è calco-lata come deviazione standard utilizzando i rendimenti giornalieri. Il calcolo è annualizzato su un sistema a rotazione di 12 mesi. Pertanto non è prevista una gestione dei rischi con un predeterminato rapporto di differenti classi/aree geografiche/valute.

L’investimento è regolarmente rivisto ed adattato agli attuali sviluppi del mercato dei capitali;

j) Benchmark: combinazione del 70 % del MSCI AC World Index (Prezzo Netto) Valuta Locale e del 30 % del Barclays Global Aggregate Euro Hedged Index.

Il rendimento del Comparto può avere deviazi-oni positive e negative rispetto al rendimento del benchmark;

k) Modalità di valorizzazione delle Quote: il Va-lore delle Quote del Comparto, al netto delle commissioni, è calcolato giornalmente, in ogni giorno lavorativo secondo il calendario del Granducato del Lussemburgo.

l) Il Valore delle Quote del Comparto è pu-bblicato su “Il Sole 24 ore” nonché sul sito web www.forwardyou.com/ucits ogni giorno lavorativo secondo il calendario delle festività in vigore nel Granducato del Lussemburgo, con indicazione anche della relativa data di valorizzazione.

m) Forma organizzativa del Gestore: Société anonyme (S.A.) ai sensi del diritto lussembur-ghese.

n) Denominazione del Gestore: FWU Invest S.A.

o) Sede legale del Gestore: 4a, Rue Albert Bor-schette, 1246 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

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PROFILO DI RISCHIO VOLATILITÀ P.A. COMPARTO

Basso < 0,5 %

Medio basso 0,5 %–7,99 % Conservative Risk Control

Medio 8 %–11,99 %

Medio alto 12 %–19,99 %

Alto 20 %–24,99 %

Molto alto > 24,99 %

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 14 | 28

(III) Conservative Risk Control

a) Denominazione del Comparto: Conservative Risk Control (Codice ISIN: LU1686537355).

b) Data di inizio di operatività del Comparto: gennaio 2018 – non è prevista alcuna data di fine operatività.

c) Valuta di denominazione: Euro.

d) Categoria del Comparto: Fondo obbligaziona-rio e di liquidità.

e) Finalità del Comparto: realizzare una protezi-one dell’importo del Capitale Investito nel Mo-dulo Unit-linked con un rendimento limitato dell’investimento.

f) Profilo di rischio del Comparto: Medio basso.

h) Il Comparto non investe in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da società di gestio-ne armonizzate parte del gruppo FWU.

i) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato: il Comparto è gestito applicando una strategia quantitativa completamente imparziale ed organizzata. La gestione degli investimenti avviene interamente con l’utilizzo di un sistema quantistico in combinazione con un vasto database di alternative di investimen-to su base mondiale e completamente privo di fattori esterni/soggettivi condizionanti.

Con un controllo del rischio tecnico, la volati-lità degli investimenti di capitale è fissata al di sotto del 6,5 % annuo. La volatilità è calco-lata come deviazione standard utilizzando i

g) Composizione del Comparto: il Compar-to investe in tutto il mondo in altri fondi di investimento (ad es. fondi obbligazionari, fondi monetari, fondo di investimento alternati-vi, ecc.) e/o direttamente in altre diverse categorie di attivi (strumenti monetari, ETF, ecc.) al fine di realizzare una crescita stabile del capitale nel lungo termine. Gli investimenti sono effettuati in conformità alla normativa applicabile, inclusa la normativa emanata dalle competenti autorità di vigilanza.

I fondi e gli ETF vengono selezionati in base ai seguenti criteri, in quanto applicabili:

• specifiche linee guida d’investimento chiara-mente definite;

• volume minimo del fondo (Euro 25 milioni);

• nessun hedge fund;

• conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE (cd. Direttiva OICVM), come di volta in volta modificata, o hanno nominato un gestore di fondi di investimento alterna-tivi del risparmio (GEFIA) in conformità alla direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFM), come di volta in volta modificata;

• sono denominati principalmente in EUR, USD (dollari statunitensi) e JPY (yen giappo-nesi) ed, in misura minore, in altre valute.

rendimenti giornalieri. Il calcolo è annualizzato su un sistema a rotazione di 12 mesi. Pertanto non è prevista una gestione dei rischi con un predeterminato rapporto di differenti classi/aree geografiche/valute.

L’investimento è regolarmente rivisto ed adattato agli attuali sviluppi del mercato dei capitali. Il Comparto non investe in investi-menti alternativi.

j) Benchmark: 100 % del Barclays Global Aggre-gate Euro Hedged Index.

Il rendimento del Comparto può avere deviazi-oni positive e negative rispetto al rendimento del benchmark.

k) Modalità di valorizzazione delle Quote: il Va-lore delle Quote del Comparto, al netto delle commissioni, è calcolato quotidianamente gi-ornalmente, in ogni giorno lavorativo secondo il calendario del Granducato del Lussemburgo.

l) Il Valore delle Quote del Comparto è pu-bblicato su “Il Sole 24 ore” nonché sul sito web www.forwardyou.com/ucits ogni giorno lavorativo secondo il calendario delle festività in vigore nel Granducato del Lussemburgo, con indicazione anche della relativa data di valorizzazione.

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COSTI 48 RATE MENSILI A PARTIRE DAL PRIMO MESE DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Commissione iniziale Qualora il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, abbia espressamente escluso l’opzione di incremento dinamico del Premio di cui all’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (e pertanto il Premio sia fisso), viene prelevato da ciascun Premio o rata di Premio (qualora il Contraente abbia scelto di rateizzare il pagamento del Premio) lo 0,15425 % dell’ammontare complessivo dei Premi pagabili per la durata prevista del piano di pagamento dei Premi.

Qualora la Durata del Contratto sia superiore a 35 anni, il periodo di pagamento dei Premi è stabilito convenzionalmente in 35 anni al fine del calcolo della Commissione Iniziale.

Qualora, al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente non abbia espressa-mente escluso l’opzione di incremento automatico dinamico del Premio di cui all’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (e pertanto il Premio sia soggetto a tale in-cremento dinamico), ai fini del calcolo della Commissione Iniziale, l’ammontare complessivo dei Premi pagabili è aumentato in modo forfettario del 35,0 %; resta inteso che tale aumento continuerà ad essere applicato anche nel caso in cui, pur trovando applicazione la suddetta opzione, il Contraente abbia rifiutato alcuno degli incrementi dinamici del Premio successivi ai primi 5 incrementi dinamici dalla Data di Decorrenza.

COSTI 120 RATE MENSILI A PARTIRE DAL PRIMO MESE DI DURATA DEL CONTRATTO

Spese commerciali Le spese commerciali sono calcolate moltiplicando l’importo di riferimento (come indicato dappresso) per uno dei tassi percentuali indicati nella tabella seguente.

Il tasso percentuale applicabile è individuato in base del periodo di pagamento dei Premi concordato e al mese, nel corso della Durata del Contratto, nel quale le spese commerciali vengono prelevate.

L’“importo di riferimento” cui è applicato il tasso percentuale è calcolato sottraendo in cias-cun mese dalla porzione mensile del Premio annuale pagato (i.e., pro-rata mensile del Premio annuale su base 12 mesi) la commissione iniziale mensile applicabile, la commissione di incasso dei Premi mensile applicabile, i costi mensili applicabili per il rischio di mortalità (i.e., premi per il rischio di mortalità) e i costi di cui alla successiva Sezione 8.2.1 “Costi amministrativi”.

COSTI DURANTE L’INTERA DURATA DEL CONTRATTO

Commissione di incasso dei Premi

3,0 % di ciascun Premio versato.

PERIODO DI PAGAMENTO DEI PREMI (IN ANNI)

MESI 1–36 MESI 37–48 MESI 49–60 MESI 61–120 MESE 121 E SUCCESSIVI

Fino a 20 40,0 % 10,0 % 10,0 % 7,5 % 0,0 %

21–25 40,0 % 30,0 % 30,0 % 7,5 % 0,0 %

26–30 70,0 % 80,0 % 85,0 % 7,5 % 0,0 %

31 ed oltre 90,0 % 90,0 % 95,0 % 7,5 % 0,0 %

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 15 | 28

Tabella dei tassi percentuali di volta in volta applicabili all’importo di riferimento per il calcolo delle spese commerciali:

m) Forma organizzativa del Gestore: Société anonyme (S.A.) ai sensi del diritto lussembur-ghese;

n) Denominazione del Gestore: FWU Invest S.A.

o) Sede legale del Gestore: 4a, Rue Albert Bor-schette, 1246 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. COSTI

I seguenti costi, ove non diversamente specificato, sono applicati sia al Modulo Unit-linked che al Modulo Partecipazione agli Utili assegnati al Contratto.

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul Premio

La Società trattiene un costo da ciascun Premio pa-gato dal Contraente nella misura di seguito indicata.

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MESI TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA

COSTI PER RISCATTO PARZIALE(la seguente percentuale si applica

all’Importo di Riscatto Parziale)

25–42 75 %

43–60 50 %

61 e ss. 0 %

MESI TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA

COSTI PER IL RISCATTO(la seguente percentuale si applica al

Capitale Maturato del Modulo Unit-linked ed al Capitale Maturato del Modulo

Partecipazione agli Utili)

25–42 75 %

43–60 50 %

61 e ss. 0 %

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 16 | 28

In caso di Riduzione del Contratto, la Società sos-penderà l’applicazione dei Costi di cui alla presente Sezione 8.1.1, i quali pertanto successivamente alla Riduzione non verranno trattenuti e/o prelevati né dal Capitale Maturato del Modulo Unit-linked né dal Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili). Tuttavia, nel caso in cui il Contraente successi-vamente alla Riduzione riattivi il pagamento dei Premi, la Società procederà a riattivare altresì l’applicazione dei suddetti costi.

Al più tardi al momento della conclusione del Contratto, è consegnato al Contraente il progetto esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle Prestazi-oni Assicurative, del Valore di Riscatto e del valore di Riduzione relativo al Modulo Partecipazione agli Utili elaborato in forma personalizzata sulla base dei dati del Contratto che tiene altresì conto dei Costi sopra indicati nella presente Sezione 8.1.1.

8.1.2 Costi gravanti sui premi aggiuntivi

La Società trattiene un costo pari al 6,0 % di ciascun premio aggiuntivo versato dal Contraente a titolo di commissioni iniziali e spese commerciali.

8.1.3 Costi di Riscatto

A. Costi per il Riscatto totale

In caso di Riscatto totale del Contratto nel corso dei primi 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza (fermo restando che nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza il Contraente non ha facoltà di esercitare il diritto di Riscatto totale del Contratto), la Società applica taluni costi il cui ammontare varia in base agli Anni di Polizza trascorsi tra la Data di De-correnza e la data di esecuzione del Riscatto totale. Pertanto, in caso di Riscatto totale del Contratto (a condizione che tutte le condizioni per il Riscatto tota-le del Contratto siano soddisfatte), il Valore di Riscat-to sarà pari alla somma del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked assegnato al Contratto (calcolato alla data di valorizzazione individuata ai sensi dell’Ar-ticolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione) e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto (calcolato alla data di efficacia del Riscatto totale), entrambi i suddetti importi da calcolarsi al netto dei costi di Riscatto totale calcolati alla stessa data ai sensi della tabella di seguito riportata.

In particolare, l’ammontare dei costi del Riscatto totale è calcolato come una percentuale del Capi-tale Maturato del Modulo Unit-linked e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili , come indicato nella tabella che segue.

Ai fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a richiedere il Riscatto totale del Contratto nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

B. Costi per il Riscatto parziale

In caso di Riscatto parziale del Contratto nel corso dei primi 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza (fermo restando che nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza il Contraente non ha facoltà di esercitare il diritto di Riscatto parziale del Con-tratto), la Società applica taluni costi che variano nell’importo a seconda degli Anni di Polizza trascorsi tra la Data di Decorrenza e la data di esecuzione del Riscatto parziale e che vengono prelevati mediante deduzione dall’importo del Riscatto parziale richiesto dal Contraente (i.e., l’Importo di Riscatto Parziale). Pertanto, in caso di Riscatto parziale del Contratto (a condizione che tutte le condizioni per il Riscatto parziale del Contratto siano soddisfatte), l’Importo di Riscatto Parziale riconosciuto al Contraente sarà pari alla somma dell’Importo di Riscatto Parziale relativo al Capitale Maturato del Modulo Unit-linked assegna-to al Contratto (calcolato alla data di valorizzazione individuata ai sensi dell’Articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione) e dell’Importo di Riscatto Parziale relativo al Capitale Maturato del Modulo Par-tecipazione agli Utili assegnato al Contratto (calcola-to alla data di efficacia del Riscatto totale), entrambi i suddetti importi da calcolarsi al netto dei costi di Riscatto parziale calcolati alla stessa data ai sensi della tabella di seguito riportata.

In particolare, i costi applicabili all’Importo di Riscatto Parziale saranno pari alla percentuale indicata nella tabella che segue.

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FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 17 | 28

Ai fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a ri-chiedere il Riscatto parziale del Contratto, e pertanto non ha diritto a richiedere alcun Importo di Riscatto Parziale, nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

Ai fini di ulteriore chiarezza, si precisa che, in ragione dei suddetti costi, l’importo effettivamente pagato dalla Società al Contraente in caso di Riscatto parzia-le sarà pari a:

- 25 % dell’Importo di Riscatto Parziale, nel caso in cui il riscatto Parziale sia eseguito tra il 25° ed il 42° mese dalla Data di Decorrenza;

- 50 % dell’Importo di Riscatto Parziale, nel caso in cui il riscatto Parziale sia eseguito tra il 43° ed il 60° mese dalla Data di Decorrenza; e

- 100 % dell’Importo di Riscatto Parziale, nel caso in cui il riscatto Parziale sia eseguito dopo 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

8.1.4 Costi di Recesso

In caso di Recesso, la Società trattiene un importo pari a 40 Euro a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per l’emissione del Contratto. Ai fini di chiarezza, si precisa che 20 Euro sono addebitati come costo di Recesso per il Modulo Unit-linked e 20 Euro sono addebitati come costo di Recesso per il Modulo Partecipazione agli Utili.

8.2 Altri costi trattenuti dalla Società

8.2.1 Costi amministrativi

La Società applica costi amministrativi calcolati come segue:

- con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto:

(i) un costo pari allo 0,3 % annuo calcolato sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked, che viene prelevato dal Comparto, mediante an-nullamento delle relative Quote che, di volta in volta alla data di applicazione del Costo, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto; e, in aggiunta a tale costo,

(ii) a partire dal mese successivo al 48° mese di Durata del Contratto, un ulteriore costo pari allo 0,3 % annuo calcolato sul Capitale Matura-to del Modulo Unit-linked, che viene prelevato dal Comparto, mediante annullamento delle relative Quote, che, di volta in volta alla data di applicazione del Costo, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto; e

- con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto:

(i) un costo pari allo 0,3 % annuo calcolato sulla somma di tutti gli attivi in gestione sottost-anti la Riserva Libera detenuta nel FWU Life MD3 Fund e la Riserva di Garanzia detenuta nel FWU Life MD2 Fund, che viene prelevato

pro-quota dal FWU Life MD3 Fund e dal FWU Life MD2 Fund; e, in aggiunta a tale costo,

(ii) a partire dal mese successivo al 48° mese di Durata del Contratto, un ulteriore costo pari allo 0,3 % annuo calcolato sulla somma di tutti gli attivi in gestione sottostanti la Riserva Libera detenuta nel FWU Life MD3 Fund, che viene prelevato dal FWU Life MD3 Fund.

Tali Costi vengono applicati dalla Società me-diante prelievi con periodicità mensile.

8.2.2 Prelievo sul Rendimento

Ogni qual volta il rendimento trimestrale del FWU Life MD3 Fund risulti superiore all’1 %, la Società ha il diritto di trattenere una Trattenuta sul Rendimento. Tale diritto è limitato alla Trattenuta sul Rendimento relativo al solo FWU Life MD3 Fund e ad un ammontare non superiore al 20 % della porzione del rendimento trimestrale del FWU Life MD3 Fund eccedente il predetto 1 %.

8.2.3 Costo di gestione del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund relativi al Modulo Partecipazione agli Utili

Alla data di redazione della presente Nota Informa-tiva, sia il FWU Life MD2 Fund e sia il FWU Life MD3 Fund sono gestiti direttamente dalla Società. Attual-mente, la Società non applica alcun Costo di gesti-one relativamente al FWU Life MD2 Fund, mentre applica un Costo di gestione con riferimento al FWU Life MD3 Fund che è pari al 2,0 % annuo, calcolato sulla somma di tutti gli attivi in gestione sottostanti la Riserva Libera detenuta nel FWU Life MD3 Fund e prelevato dal FWU Life MD3 Fund.

In ogni caso, la Società si riserva il diritto sia di affi-dare, anche solo parzialmente, in outsourcing a terzi, anche appartenenti al Gruppo FWU, il servizio di ge-stione del FWU Life MD3 Fund e/o del FWU Life MD2 Fund ovvero di continuare a svolgere direttamente la gestione del FWU Life MD3 Fund e/o del FWU Life MD2 Fund. Inoltre, la Società darà comunicazione al Contraente di ogni incremento dei Costi applicati in relazione alla gestione del FWU Life MD3 Fund e/o del FWU Life MD2 Fund.

8.2.4 Costi per la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked

Con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, al fine di garantire il pagamento della Ga-ranzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, la Società applica per l’intera Durata del Contratto dei Costi che variano in funzione del Tipo di Rischio cui è abbinata la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked.

In particolare, tali costi sono calcolati sulla base: (i) del livello applicabile della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked (i.e., 100 %, 85 % o 75 %); (ii) della Durata del Contratto residua e (iii) delle condizioni di mercato esistenti. Di seguito è riportata una tabella che illustra il costo per la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked applicabile alla data di pubblicazi-one della presente Nota Informativa (i.e., 01.01.2018).

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LIVELLI DI GARANZIA

A100 %

B85 %

C75 %

DNIL

ENIL

DURATA DEL CONTRATTO

RESIDUA

5 388 166 108 0 0

6 379 175 118 0 0

7 370 184 127 0 0

8 361 192 136 0 0

9 352 201 146 0 0

10 343 210 155 0 0

11 332 208 156 0 0

12 321 207 158 0 0

13 310 205 159 0 0

14 299 204 160 0 0

15 288 202 161 0 0

16 279 199 160 0 0

17 270 196 159 0 0

18 261 192 157 0 0

19 252 189 156 0 0

20 244 185 155 0 0

21 236 182 153 0 0

22 229 178 150 0 0

23 221 174 148 0 0

24 214 170 146 0 0

25 206 166 143 0 0

26 201 162 141 0 0

27 195 158 138 0 0

28 189 155 136 0 0

29 183 151 134 0 0

30 177 148 131 0 0

31 172 144 129 0 0

32 168 141 127 0 0

33 163 138 124 0 0

34 158 135 122 0 0

35 153 132 120 0 0

36 149 129 118 0 0

37 146 126 116 0 0

38 142 124 114 0 0

39 138 121 112 0 0

40 134 118 109 0 0

41 131 116 108 0 0

42 128 114 106 0 0

43 125 112 104 0 0

44 122 109 102 0 0

45 118 107 101 0 0

46 115 105 99 0 0

47 112 103 97 0 0

COSTO PER LA GARANZIA A SCADENZA DEL MODULO UNIT-LINKED (BPS P.A.)

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 18 | 28

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Ai sensi dell’Articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e in conformità a quanto indicato nella presente Sezione 8.2.4., il costo applicabile alla Garanzia a Scadenza Unit-linked abbinata al Tipo di Ri-schio Selezionato è ricalcolato alla data di emissione del Documento di Polizza al fine di tenere in consi-derazione eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato a tale data; il costo così ricalcolato sarà de-finitivo e verrà, pertanto, applicato dalla Società per l’intera durata del Contratto (salvo in caso di modifica del Tipo di Rischio Selezionato ai sensi dell’Articolo 12.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, come di seguito illustrato).

L’importo definitivo di tale costo, che può pertanto variare in ragione di cambiamenti nelle condizioni di mercato rispetto a quanto indicato nella tabella di cui sopra, sarà comunicato al Contraente congiuntamen-te all’invio del Documento di Polizza. Ai meri fini di chiarezza, resta in ogni caso inteso che, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data in cui si è concluso il Contratto, i.e. la data di ricevimento del Documento di Polizza, ai sensi dell’Ar-ticolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui il Tipo di Rischio Selezionato venga mo-dificato ai sensi della precedente Sezione 6(C), qualora il nuovo Tipo di Rischio Selezionato preveda una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, anche il costo della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-lin-ked sarà conseguentemente modificato. In particolare, tale costo sarà ricalcolato dalla Società tenendo conto della Durata del Contratto residua (i.e., il nuovo perio-do residuo di durata prima della scadenza), del nuovo livello della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-lin-ked nonché delle condizioni di mercato applicabili al momento della effettiva modifica del nuovo Tipo di Rischio Selezionato. L’indicazione dell’importo finale di costo aggiornato sarà fornita al Contraente con l’invio a quest’ultimo dell’appendice al Documento di Polizza o delle altre comunicazioni scritte contenenti la modifica del Tipo di Rischio Selezionato.

Il costo della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-lin-ked viene addebitato dalla Società su base mensile mediante annullamento di Quote del Comparto col-legate al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto a quella data per il corrispondente controvalore.

8.2.5 Costi della Prestazione Caso Morte Garantita

Al fine di garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita ai sensi del Contratto, laddove applicabile, la Società applica taluni Costi, i.e. i premi per il rischio di mortalità, nel corso dell’intera Durata del Contratto. In particolare, la Prestazione Caso Morte Garantita viene allocata per l’80 % al Modulo Unit-linked e per il 20 % al Modulo Partecipazione agli Utili; pertanto, la Società applica un Costo al Modulo Unit-linked per garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo

Unit-linked (i.e., l’80 % della Prestazione Caso Morte Garantita) e un altro separato Costo al Modulo Par-tecipazione agli Utili per garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili (i.e., il 20 % della Prestazione Caso Morte Garantita).

Tali Costi sono calcolati ciascuno sulla base dell’im-porto della Prestazione Caso Morte Garantita appli-cabile al modulo considerato, del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked o del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, come applicabile, e delle tavole di mortalità SIM/SIF 92, in conformità al principio della parità di trattamento fra uomini e don-ne; conseguentemente, all’avanzare dell’età dell’Assi-curato durante la Durata del Contratto, il premio per il rischio di mortalità può aumentare.

In particolare, tali Costi sono calcolati come segue:

– in relazione al premio per il rischio di mortalità applicato dalla Società nel corso dell’intera Durata del Contratto con riguardo al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, l’importo di tale Costo è calcolato come il prodotto tra la Somma a Rischio (come definita dappresso) e il tasso di rischio di mortalità individuato sulla base delle tavole di mortalità SIM/SIF 92;

– in relazione al premio per il rischio di mortalità applicato dalla Società durante nel corso dell’in-tera Durata del Contratto con riguardo al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, l’importo di tale Costo è calcolato come il prodot-to tra la Somma a Rischio (come definita dappres-so) e il tasso di rischio di mortalità individuato sulla base delle tavole di mortalità SIM/SIF 92;

laddove per “Somma a Rischio” si intende il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked o il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, come applicabile, calcolato alla relativa data di valorizzazione, ridotto dell’importo della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al corrispondente modulo assegnato al Cont-ratto alla data in cui viene effettuato tale calcolo.

Il premio per il rischio di mortalità per la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Unit-linked è applicato al Capitale Maturato e prelevato medi-ante vendita di Quote del Comparto di volta in volta collegato al Contratto, mentre il premio per il rischio di mortalità per la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili è applicato alla Riserva Libera e prelevato mediante trattenuta dell’importo corrispondente dalla Riserva Libera.

Pertanto, l’importo dei premi per il rischio di mortalità, una volta prelevato dalla Società dal Capitale Maturato e dalla Riserva Libera, cessa di contribuire all’incremen-to del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked as-segnato al Contratto ed Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto.

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COSTI TARIFFARI COME DE-SCRITTI AL PRESENTE PUNTO 8

(di seguito tra parentesi è riportato il riferimento preciso alla sezione della

Nota Informativa applicabile)

MEDIA PERCENTUALE DEI COSTI APPLICATI AL CONTRATTO RICE-VUTI DALL’INTERME-

DIARIO

Commissione iniziale(Sez. 8.1.1) 65,0 %

Commissioni di incasso dei Premi (Sez. 8.1.1) 67,0 %

Spese commerciali (Sez. 8.1.1) 0,0 %

Costi di Riscatto (Sez. 8.1.3) 0,0 %

Costi di Recesso (Sez. 8.1.4) 0,0 %

Costi amministrativi (Sez. 8.2.1) 30,0 %

Prelievo sul Rendimento (Sez. 8.2.2) 0,0 %

Costi gravanti sui premi aggiuntivi (Sez. 8.1.2) 67,0 %

Costi di gestione del FWU Life MD3 Fund

(Sez. 8.2.3)0,0 %

FORWARD Quant MR · Nota Informativa · 01/2018 · Pagina 20 | 28

8.3. Costi gravanti sui Comparti

8.3.1. Altri costi

Inoltre, sono applicati ai Comparti, e rimangono a carico di tali Comparti, i seguenti costi:

(i) spese e commissioni correnti (ivi incluse, le commissioni di gestione del Gestore, compensi per le attività svolte dalla banca depositaria, spese per la pubblicazione del Valore della Quota) per un importo di circa 2,82 % annuo per i Comparti Dynamic Risk Control e Balanced Risk Conrol; e di circa 2,22 % annuo per il Comparto Conservative Risk Control);

(ii) commissione di performance (10 % in caso di rendimento compreso tra 0 e 150 milioni di Euro; 5 % in caso di rendimento compreso tra un importo maggiore di 150 milioni e 600 milioni di Euro; 2,5 % in caso di rendimento superiore a 600 milioni di Euro). La commissione di performance è calcolata e accumulata giornalmente dalla banca depositaria e viene pagata alla fine dell’anno solare di riferimento. Il risultato dell’investimento netto è calcolato confrontando la performance del Comparto con il benchmark. Qualora in un determinato anno solare la performance risulti negativa rispetto al benchmark individuato, non verrà pagata alcuna commissione di performance negli anni a venire fino a quando il 50 % del prece-dente salso negativo accumulato venga comple-tamente recuperato;

(iii) costi connessi all’acquisizione e alla dismissione delle attività connesse al Comparto (e.g., costi della transazione) (massimo 0,12 % per ciascuna transazione); e

(iv) oneri fiscali.

Ciascuno dei suddetti costi varia di anno in anno e i valori sopra indicati rappresentano una mera stima. I valori definitivi di tali costi sono indicati nel rendicon-to annuale di FWU SICAV.

I Costi connessi all’acquisto e alla vendita degli attivi sottostanti ai Comparti non possono essere oggetto di preventiva quantificazione in quanto soggetti a variazioni.

8.4 Quota-parte dei Costi tariffari percepita dall’inter-mediario

L’intermediario riceverà in media la seguente quo-ta-parte dei costi applicati al Contratto ai sensi della presente Sezione 8.

9. SCONTI

Il Contratto non prevede l’applicazione di sconti.

10. REGIME FISCALE

Di seguito viene fornita una sintesi del regime fiscale applicabile al Contratto. La disciplina evidenziata fa riferimento alla normativa applicabile al momento della redazione della presente Nota Informativa. I Contraenti sono pregati di consultare i propri consul-enti fiscali al fine di valutare le previsioni fiscali, ivi incluse eventuali detrazioni e benefici, applicabili in conseguenza della sottoscrizione, mantenimento e trasferimento della Polizza.

10.1 Imposte sui premi

Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 Febbraio 2000, i Premi pagati in relazione al Contratto (inclusi gli eventuali premi aggiuntivi versati) non sono soggetti all’imposta sui premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione previsti dalla Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961.

10.2 Detraibilità fiscale dei premi

Il Contraente ha diritto di applicare, nel proprio reddi-to annuo, una detrazione dall’imposta (così come per la parte di ciascun premio aggiuntivo, ove versato), come segue:

• Euro 530 per i premi relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanen-te non inferiore al 5 per cento (polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2001);

• Euro 750 per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate a tutelare le per-sone affette da disabilità grave, come sopra definita;

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• Euro 1.291,14 per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (c.d. polizze long term care, “LTC”).

Qualora il medesimo Contraente abbia stipulato oltre alla polizza LTC altre coperture tra quelle menzionate nella lett. f) dell’articolo 15 del DPR n. 917/1986, il suddetto limite massimo di Euro 1.291,14 è ridotto dei premi pagati per queste ultime.

10.3 Tassazione del Valore di Riscatto e della Prestazione Assicurativa

Le somme corrisposte dalla Società in caso di Riscatto o alla Data di Scadenza del Contratto sono soggette all’imposta sostitutiva del 26 % di cui all’articolo 26-ter del Decreto Presidenziale n. 600 del 29 Settembre 1973 su una base imponibile pari alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (inclusi gli eventuali premi aggiuntivi versati). La base imponibile soggetta all’imposta sostitutiva del 26 % è ridotta, entro certi limiti, di un importo pari ai proventi derivanti dagli investimenti della Società (inclusi gli investimenti effettuati dai Comparti, a seconda dei casi) nei titoli di Stato ed equivalenti (che sono soggetti all’imposta sostitutiva finale all’aliquota ridotta del 12,5 %).

Nel caso in cui l’ammontare dovuto per il Riscatto ovvero alla data di Scadenza del Contratto sia pagato al Beneficiario che agisce nella sua attività di impresa, le somme pagate in relazione al Contratto concor-reranno a determinare il reddito del Beneficiario (o dei Beneficiari) soggetto ad una tassa dovuta dallo stesso Beneficiario (o Beneficiari), più i supplementi locali, ove applicabili.

Le somme pagate dalla Società in relazione al Con-tratto, se dovute in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette alla suddetta imposta sostitu-tiva per la parte riferibile alla copertura del rischio demografico ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Presidenziale n. 601 del 29 Settembre 1973. Le som-me eccedenti rispetto alla componente esente sono soggette alle regole ordinarie di imposizione sopra rappresentate.

Il Contratto non rientra tra i “piani di risparmio a lungo termine” (c.d. PIR) di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della Legge n. 232 dell’11 Dicembre 2016, i quali beneficiano, al ricorrere di talune condizioni, di un regime di esenzione sui proventi relativi a talu-ni strumenti finanziari detenuti dai cittadini italiani residenti che non agiscono nell’esercizio dell’attività d’impresa.

10.4 Imposta di successione

Le somme dovute dalla Società ai sensi del Contratto non sono soggette all’imposta di successione in caso di morte dell’Assicurato.

10.5 Imposta di bollo

Ogni comunicazione ai clienti in relazione al Cont-ratto è soggetto all’imposta di bollo di cui all’articolo 13, paragrafo 2-ter, della Tariffa Parte prima allegata al Decreto Presidenziale n. 642 del 26 ottobre 1972 (come modificato di volta in volta), e alle disposizioni di attuazione, nella misura dello 0,2 % sul valore del Contratto limitatamente alla componente finanziaria investita in Quote dei Comparti e calcolata secon-do le modalità previste dalla suddetta normativa. L’imposta di bollo annuale è applicata dalla Società in conformità al summenzionato Decreto Presidenziale n. 642 del 26 ottobre 1972 e alle disposizioni di attua-zione.

10.6 Imposte e tasse

Ogni imposta presente e futura relativa al Contratto (inclusa ogni possibile detrazione ai sensi della norma applicabile), laddove applicabile, sarà a carico del Contraente, del Beneficiario (dei Beneficiari) o di ogni soggetto identificato dalla normativa di riferimento.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Si rinvia agli Articoli 14 (Conclusione del Contratto) e 15 (Durata ed efficacia del Contratto) delle Con-dizioni Generali di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

Con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, il numero delle Quote di ciascun Compar-to relativo al Modulo Unit-linked assegnato al Cont-ratto attribuite a ciascun Contraente è determinato dividendo il Premio, al netto dei Costi, per il Valore della Quota alla data di valorizzazione di riferimento, così come individuata ai sensi dell’articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi successivi al pagamento del primo Premio o della Prima Rata nei termini e nei limiti di cui all’Articolo 20(A) delle Con-dizioni di Assicurazione come illustrato nella Sezione 13 della presente Nota Informativa.

ATTENZIONE: la sospensione del pagamento dei Premi comporta i seguenti effetti negativi:

(a) nel caso di mancato pagamento integrale delle prime due annualità di Premio dopo 24 mesi dalla data conclusione del Contratto , il Contratto si risolve di diritto (anche in deroga dell’art. 1924, secondo comma, del Codice Civile) e la Società avrà il diritto di trattenere tutti gli importi fino ad allora versati dal Contraente a titolo di Premio, rata di Premio e/o premio aggiuntivo e nulla sarà dovuto e pagato al Contraente; e

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(b) nel caso in cui, dopo il pagamento delle prime 2 (due) annualità di Premio, il Contraente non versi uno o più dei successivi Premi (o rate di Premio) entro 20 giorni dalla relativa data di scadenza e, a tale data, non siano maturate tutte le condizioni necessarie per la Riduzione del Contratto (si veda la Sezione 13.3 che segue), la Società ha facoltà di risolvere il Contratto anticipatamente e, qualora la Società provveda in tal senso, la stessa avrà il diritto di trattenere tutti gli importi fino ad allora versati dal Contraente a titolo di Premio, rata di Premio e/o premio aggiuntivo fino ad allora versati dal Contraente e dovrà corrispondere al Contraente il solo Valore di Riscatto.

Il Contraente ha il diritto di sospendere il pagamento del Premio richiedendo la Riduzione del Contratto qualora ne ricorrano le condizioni come illustrato alla Sezione 13.3 che segue.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Articolo 17 (Casi di scioglimento anticipato del Contratto), Arti-colo 18 (Diritto di Recesso), Articolo 19 (Riduzione) e Articolo 20 (Riscatto).

13. RISCATTO E RIDUZIONE

13.1 Riscatto totale

Il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto prima della Data di Scadenza, a condizione che (i) almeno due annualità di Premio siano state in-teramente versate, (ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza e (iii) l’Assicurato sia ancora in vita alla data di ricevimento da parte della Società della suddetta richiesta di Riscatto totale.

Ai fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a richiedere il Riscatto totale del Contratto nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

A tal fine, il Contraente deve inoltrare una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data in cui il Cont-raente intende rendere efficace il Riscatto.

Il Valore di Riscatto sarà pari a:

con riferimento al Modulo Unit-linked

- il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked asseg-nato al Contratto, calcolato alla data di valoriz-zazione indicata all’Articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione; e

con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili

- il Capitale Maturato del Modulo Modulo Parteci-pazione agli Utili assegnato al Contratto, calcolato alla data di efficacia del Riscatto totale,

entrambi i suddetti importi da calcolarsi al netto dei costi di Riscatto totale, ove esistenti, calcolati, alla stessa data, come indicato nella tabella riportata nella precedente Sezione 8.1.3., lett. A. Ai fini di chiarez-za, la Società applica dei costi di Riscatto in caso di

Riscatto totale nel corso dei primi 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza (fermo restando che nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza il Cont-raente non ha facoltà di esercitare il diritto di Riscatto parziale del Contratto).

Il Riscatto totale del Contratto comporta la risoluzi-one anticipata del Contratto e l’obbligo conseguente per la Società di pagare al Contraente il Valore di Riscatto, ove esistente.

13.2 Riscatto Parziale

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto prima della Data di Scadenza a condizione che, alla data della relativa valorizzazione:

(i) almeno 2 (due) annualità di Premi siano state interamente versate;

(ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di De-correnza; e

(iii) l’importo del Riscatto parziale richiesto dal Cont-raente (i.e., l’Importo di Riscatto Parziale) non sia inferiore ad Euro 500,00; e

(iv) la differenza tra il Valore di Riscatto e l’Impor-to di Riscatto Parziale non sia inferiore ad Euro 1.250,00, laddove ai fini del calcolo del Valore di Riscatto:

con riferimento al Modulo Unit-linked

- il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked è calcolato alla relativa data di valutazione come previsto all’Articolo 11 delle Condizioni Gene-rali di Assicurazione (che è la data nella quale il Riscatto parziale deve essere attuato) come il prodotto del numero di Quote del Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto a quella data ed il Valore della Quota calcolata alla stessa data; e

con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili

- il Capitale Maturato del Modulo Partecipazio-ne agli Utili assegnato al Contratto calcolato alla data di efficacia del Riscatto parziale.

Ai fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a ri-chiedere il Riscatto parziale del Contratto, e pertanto non ha diritto a richiedere alcun Importo di Riscatto Parziale, nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

La richiesta di Riscatto parziale deve contenere l’indicazione dell’Importo di Riscatto Parziale e deve essere inviata alla Società a mezzo raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale il Contraente intende rendere efficace il Riscatto parziale.

In caso di Riscatto parziale del Contratto nel corso dei primi 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza (per informazioni di maggior dettaglio si veda la preceden-te Sezione 8.1.3, lett. B), fermo restando che nei primi

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24 mesi successivi alla Data di Decorrenza il Cont-raente non ha facoltà di esercitare il diritto di Riscatto parziale del Contratto, la Società applica taluni costi che vengono prelevati mediante deduzione dall’impor-to del Riscatto parziale richiesto dal Contraente (i.e., l’Importo di Riscatto Parziale). Per ulteriori dettagli circa le modalità di determinazione dell’Importo di Riscatto Parziale, si veda anche l’Articolo 20(B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Riscatto parziale non comporta la risoluzione del Contratto che resterà in vigore per il restante Capi-tale Maturato del Modulo Unit-linked assegnato al Contratto e per il restante Capitale Maturato del Mo-dulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, e in relazione a tali valori continueranno a trovare applicazione le previsioni del Contratto.

Ai fini di chiarezza, si ricorda che, in caso di Riscat-to parziale, qualsiasi Importo di Riscatto Parziale sarà dedotto dalla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked e dalla Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili.

13.3. Riduzione

Il Contraente ha il diritto di richiedere la Riduzione del Contratto a condizione che (i) almeno 2 (due) annualità di Premio siano state interamente versa-te; (ii) siano trascorsi 24 almeno mesi dalla Data di Decorrenza; e (iii) la somma del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked residuo (post Riduzione) asseg-nato al Contratto (che è pari al prodotto delle Quote allocate al Comparto a quella data) e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili residuo (post Riduzione) assegnato al Contratto non sia inferiore ad Euro 1.250,00 alla data in cui la Riduzione viene eseguita.

A tal fine, dovrà essere inviata una richiesta scritta alla Società, a mezzo raccomandata A/R, almeno 30 gior-ni prima della data di scadenza del successivo Premio o rata di Premio (a seconda dei casi) che il Contraen-te non intende pagare

La Riduzione del Contratto, ove effettuata, non com-porta la risoluzione del Contratto che rimane invece in vigore con riferimento ai seguenti importi:

• Modulo Unit-linked: il Capitale Maturato del Modu-lo Unit-linked residuo (post Riduzione) assegnato al Contratto alla data di esecuzione della Riduzione (si vedano anche le Sezioni 2.3(I) e 2.3(II) di cui sopra con riferimento gli effetti della Riduzione in rela-zione alla Prestazione Caso Morte Garantita e alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked);

• Modulo Partecipazione agli Utili: il Capitale Matura-to del Modulo Unit-linked (post Riduzione) assegna-to al Contratto (si vedano anche le Sezioni 2.3(I) e 2.3(II) di cui sopra con riferimento agli effetti della Riduzione in relazione alla Prestazione Caso Morte Garantita e alla Garanzia al Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili).

LA SOCIETÀ NON OFFRE ALCUNA GARANZIA DEL FATTO CHE IN CASO DI RISCATTO O RIDUZIO- NE LA SOMMA DEL CAPITALE MATURATO DEL MODULO UNIT-LINKED E DEL CAPITALE MATU-RATO DEL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ASSEGNATI AL CONTRATTO SIA PARI ALL’AM-MONTARE DEI PREMI (E DEGLI EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI) PAGATI DAL CONTRAENTE. I VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE POSSONO RISULTARE TANTO SUPERIORI QUANTO INFERIORI RISPETTO ALL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (E DEGLI EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI) PAGATI DAL CONTRAENTE.

Per qualsiasi informazione relativa ai valori di Riscatto e Riduzione si prega di rivolgersi al seguente ufficio della Società: Ufficio Gestione Tecnica, via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia; e-mail: [email protected], PEC: [email protected], fax +39 02 67481426.

Si rinvia al progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della presente Nota Informativa per l’illustrazione dello sviluppo dei valori di Riscatto e di Riduzione. In ogni caso, gli importi relativi alle specifiche caratteri-stiche del Contratto in relazione al Contraente sono contenuti nel progetto personalizzato.

14. SWITCH

Tutti gli Switch effettuati ai sensi del presente Con-tratto sono effettuati dalla Società a determinate sca-denze durante la Durata del Contratto, in conformità ai termini stabiliti nel piano di investimento previsto in base al Tipo di Rischio Selezionato.

Per tutta la Durata del Contratto, fatto salvo il diritto di richiedere una modifica del Tipo di Rischio Selezi-onato scegliendo un diverso Tipo di Rischio tra quelli disponibili in relazione al Modulo Unit-linked in con-formità ai termini di cui all’Articolo 12.2 delle Condi-zioni Generali di Assicurazione e come sopra indicato nella Sezione 6(C) della presente Nota Informativa, con riferimento all’allocazione e agli investimenti previsti nel Tipo di Rischio Selezionato relativamente al Modulo Unit-linked, il Contraente non ha il diritto di modificare, nemmeno parzialmente, l’allocazione e l’investimento nei Comparti sia del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (o di qualsiasi porzione dello stesso) e sia di qualsiasi Premio (o rata di Premio) successivo e/o qualsiasi successivo premio aggiuntivo eventualmente versato; di conseguenza, il Contraen-te non avrà il diritto di richiedere alcuno Switch del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (o di qual-siasi porzione dello stesso) né di modificare l’allocazi-one di qualsiasi Premio (o rata di Premio) successivo e/o di qualsiasi successivo premio aggiuntivo eventu-almente versato.

15. REVOCA DELLA PROPOSTA

Prima della conclusione del Contratto, il Contraen-te può revocare la Proposta inoltrando alla Sede

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secondaria della Società in Italia, mediante lettera raccomandata A/R, un’apposita comunicazione scritta. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di revoca, la Società rimbor-serà al Contraente gli importi eventualmente versati.

16. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui la conclusione del Contratto si è perfezionata.

Ai fini dell’esercizio del Recesso, il Contraente è te-nuto ad inviare a FWU Life Insurance Lux S.A. - Sede secondaria in Italia, Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, a mezzo di lettera raccomandata A/R, un’ap-posita comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto e l’indicazione di tale volontà.

Il Recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 00:00 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata A/R da parte della So-cietà, quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della co-municazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio ed, eventualmente, tutti i premi aggiuntivi eventualmente versati dal Contraente, con deduzione:

Modulo Unit-linked

• qualora la richiesta di Recesso pervenga alla Società prima dell’effettivo investimento del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked relativo al primo Premio o alla Prima Rata (a seconda dei casi) nel Comparto collegato a tale data al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto: l’ammontare del primo Premio o della Prima Rata (a seconda dei casi) al netto di Euro 20 trattenuti a titolo di spese effettivamente sostenute dalla Società per l’emissione e successiva cancellazione del Contrat-to con riferimento al Modulo Unit-Linked; e

• qualora la richiesta di Recesso pervenga alla Società successivamente all’effettivo investimen-to del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked relativo al primo Premio o alla Prima Rata (a seconda dei casi) nel Comparto collegato a tale data al Modulo Unit-linked assegnato al Contrat-to: il Capitale Maturato, calcolato al momento del relativo disinvestimento (come eventualmente incrementato o diminuito nel suo valore a causa delle variazioni di mercato), aumentato dell’im-porto di tutti gli eventuali costi applicati sul primo Premio o sulla Prima Rata (a seconda dei casi) ma al netto di Euro 20 trattenuti a titolo di spese ef-fettivamente sostenute dalla Società per l’emissi-one e successiva cancellazione del Contratto con riferimento al Modulo Unit-linked; e

Modulo Partecipazione agli Utili

il Premio versato al netto:

• di Euro 20, trattenuti a titolo di rimborso in un’unica soluzione delle spese sostenute dalla Società per la predisposizione del Contratto con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili; e

• della porzione del Premio (se del caso) investita nel Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto relativo al periodo in cui il Contratto è stato efficace.

17. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

La Società procede ad effettuare ciascun pagamento nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata A/R, di tutta la documentazione necessaria, ai sensi di quanto previsto all’Articolo 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, secon-do il corrente tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Si rinvia all’Articolo 25 (Pagamenti della Società) delle Condizioni Generali di Assicurazione per l’elenco dei documenti richiesti.

Qualsiasi diritto del Contraente e/o Beneficiario (o Beneficiari) derivante dal Contratto si prescrive in 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui tale diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Inoltre, in ossequio alle disposizioni previste dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in materia di rapporti dormienti, come successivamente integrata e modificata gli importi dovuti al Beneficia-rio (o Beneficiari) ai sensi del Contratto che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto vengono devoluti dalla Società al fondo per le vittime di frodi finanziarie costituito ai sensi della suddetta legge e gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

18. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

19. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il presente Contratto, ogni documento ad esso alle-gato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana.

20. RECLAMI

Il Contraente può presentare il proprio reclamo in forma scritta, indicando, oltre alla descrizione dei fatti oggetto di reclamo, il numero di polizza e ogni eventuale ulteriore riferimento utile (nome e cog-nome, codice fiscale, recapiti, ecc.) ad individuare il Contraente/Assicurato/Beneficiario (o Beneficiari) e a descriverne le circostanze.

Il reclamo deve essere inoltrato attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:

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• lettera indirizzata a FWU Life Insurance Lux S.A. · Ufficio Reclami · Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano

• fax al n. 02/67481426

• e-mail alla casella [email protected] ovvero PEC: [email protected]

La funzione interna della Società incaricata della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami.

Se il Contraente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dall’invio, può rivolgersi all’IVASS inviando copia del reclamo corredato dalla relativa documentazione pre-sentata alla Compagnia) al seguente indirizzo:

IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quiri-nale, 21 00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di pre-sentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione „Per il Consumatore“ – sottosezione „Come presentare un reclamo“.

Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

Qualora l’esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Contraen-te ha l’obbligo di ricorrere alla Mediazione (D. Lgs. 28/2010, come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Gius-tizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia, potrà presentare reclamo diretta-mente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/inter-nal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’at-tivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

21. INFORMAZIONI DURANTE LA DURATA DEL CONTRATTO

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa inter-venute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Con riferimento al Capitale Investito relativo al Modulo Unit-linked relativo al Contratto, la Società invia una comunicazione scritta al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote indicando le seguenti informazioni: (i) l’impor-to del primo Premio (o della Prima Rata, se applicabi-le) versato per l’esecuzione del Contratto, il relativo ammontare investito al netto di tutti i Costi applicabili ai sensi del Contratto (i.e., il Capitale Investito), la

Data di Decorrenza, il numero delle Quote attribui-te al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, il Valore della Quote acquistate e la relativa data di valorizzazione. Analoga comunicazione sarà inviata, su base semestrale, per quanto riguarda i Premi (ed ogni eventuale premio aggiuntivo versato) pagati successivamente al primo Premio (o alla Prima Rata, se applicabile) nel semestre di riferimento.

Entro sessanta (60) giorni dalla fine di ogni anno sola-re, la Società comunica al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa del Contraente indicando quanto segue.

(I) Con riferimento al Modulo Unit-linked (Ramo III) assegnato al Contratto (e laddove indicato “Premio”, con riferimento alle porzioni di Premio allocate al Modulo Unit-linked):

a) l’importo totale dei Premi (e degli eventuali premi aggiuntivi) versati dal perfezionamento del Contratto fino al 31 Dicembre dell’anno precedente, il numero delle Quote assegnate al Contratto e il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) i dettagli del Premio versato (e degli eventu-ali premi aggiuntivi versati) durante l’anno di riferimento, del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked, il numero delle Quote e il relativo controvalore assegnate nell’anno di riferimento;

c) il numero e il relativo controvalore delle Quo-te trasferite e di quelli assegnate a seguito di Switch;

d) il numero delle Quote eventualmente annulla-te nell’anno di riferimento per il premio per il rischio di mortalità e il costo della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked;

e) il numero e il controvalore delle Quote disin-vestite a seguito di Riscatto parziale nell’anno di riferimento;

f) il numero delle quote annullate per commissi-oni di gestione nell’anno di riferimento;

g) il numero delle Quote complessivamente as-segnate al Contratto e il relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;

h) il valore della Garanzia alla Scadenza del Mo-dulo Unit-linked.

(II) Con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo I) assegnato al Contratto (e laddove indicato “Premio”, con riferimento alle porzioni di Premio allocate al Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo I)):

a) cumulo dei Premi (e degli eventuali premi aggiuntivi) versati dal perfezionamento del Contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente dichiarazione annuale e al valore delle Prestazioni Assicurative maturate

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alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;

b) i dettagli del Premio versato (e degli eventuali premi aggiuntivi versati) durante l’anno di ri-ferimento, con evidenza degli eventuali Premi la cui data di pagamento è scaduta senza ero-gazione ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;

c) gli Importi dei Riscatti Parziali richiesti durante l’anno di riferimento, se del caso, così come il relativo Valore di Riscatto parziale effettiva-mente pagato al Contraente;

d) il Capitale Maturato del Modulo Partecipazio-ne agli Utili alla data di riferimento dell’estrat-to conto annuale;

e) il Valore di Riscatto maturato alla data di riferi-mento dell’estratto conto annuale;

f) il rendimento annuale realizzato dal FWU Life MD3 Fund, l’aliquota di retrocessione del rendimento, il tasso di rendimento annuo retrocesso, indicando la percentuale minima del rendimento ritenuto dalla Società e il Ren-dimento di Rivalutazione riconosciuto nella Riserva Libera.

Con riferimento al Modulo Unit-linked, nel caso in cui, durante la Durata del Contratto il Valore delle Quote dei Comparti collegati al Modulo Unit-linked assegna-to al Contratto si riduce di oltre il 30 % della somma complessiva del Capitale Investito nel Modulo Unit-lin-ked (tenendo conto di eventuali Riscatti parziali), la Società invia una comunicazione scritta al Contraente entro 10 giorni dal verificarsi di tale perdita di valore. Comunicazione analoga, con le stesse modalità, viene inviata in caso di ulteriori riduzioni del 10 %.

Le suddette comunicazioni in corso di Contratto potranno essere effettuate dalla Società mediante posta elettronica previa espressa accettazione del Contraente nei termini previsti dalla legge.

22. CONFLITTO DI INTERESSI

Relativamente alla gestione degli attivi sottostanti i Comparti collegati al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione degli attivi è effettuata da FWU Invest S.A., società lussemburghese appartenente al Gruppo FWU. Peraltro, alla medesima data di redazione della presente Nota Informativa, la Società non riceve alcuna commissione o altro introito in virtù di accordi con FWU Invest S.A..

Relativamente alla gestione del FWU Life MD2 Fund e del FWU Life MD3 Fund, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società svolge diretta-mente la gestione di entrambi il FWU Life MD2 Fund e del FWU Life MD3 Fund e, tuttavia, si riserva la

facoltà di delegare, anche parzialmente, il servizio di gestione patrimoniale di uno o entrambi il FWU Life MD2 Fund e il FWU Life MD3 Fund a soggetti terzi, anche appartenenti al Gruppo FWU.

Inoltre, anche in presenza di un eventuale conflitto di interessi, la Società opererà in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risul-tato possibile per gli stessi.

Si rinvia al rendiconto annuale di cui alla precedente Sezione 21 per la quantificazione delle utilità eventu-almente ricevute dalla Società, in base a tali accordi infragruppo, e se esistenti retrocesse ai Contraenti.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CON RIFERIMENTO AL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente elaborazione viene predisposta con esclusivo riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili e in base ad una predefinita combinazione di Premio, durata, periodicità dei versamenti ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle Prestazioni Assicurative e dei valori di Riduzione e di Riscatto di seguito riportati sono riferiti al solo Modulo Partecipazione agli Utili e sono calcolati sulla base di un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS che, al momento della redazione della presente Nota Informativa, è pari al 2 %.

Si precisa che l’importo dei Rendimenti di Rivalutazio-ne è calcolato deducendo il tasso di interesse tecnico stabilito dalla competente Autorità di vigilanza del Lussemburgo (CAA), che è già tenuto in considera-zione ai fini del calcolo della Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili stimata alla data di emissione della Polizza.

I valori calcolati sulla base del tasso minimo di rendi-mento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non vincolano la Società. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle Prestazioni Assicurative relative al Modulo Partecipazione agli Utili applicate ai fini della presente elaborazione si realizzeranno effettivamente. I risultati ottenibili dalla gestione degli investimenti può variare rispetto alle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO CON RIFERIMENTO AL MODULO PAR-TECIPAZIONE AGLI UTILI IN BASE A:

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

A. Tasso di rendimento finanziario: 2 %

B. Prelievo sul Rendimento: 0 % (posto che il tasso di rendimento finanziario è pari al 2 %)

C. Aliquota percentuale di retrocessione attribuita al Contratto: 100 %

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DATA DI SCADENZA

ANNI DI POLIZZA

TRASCORSIPREMIO

ANNUALECUMULO DEI PREMI ANNUI

PRESTAZIONE CASO MORTE GARANTITA*

Valore di Riscatto al termine dell’anno

Capitale ridotto al termine dell’anno

Capitale ridotto alla Data di Scadenza

1 240,00 240,00 720,00 0,00 29,28 0,00

2 240,00 480,00 720,00 0,00 58,72 0,00

3 240,00 720,00 720,00 22,09 88,37 0,00

4 240,00 960,00 720,00 54,21 108,42 0,00

5 240,00 1.200,00 720,00 71,86 143,71 0,00

6 240,00 1.440,00 720,00 358,43 358,43 950,81

7 240,00 1.680,00 720,00 573,78 573,78 1.460,11

8 240,00 1.920,00 720,00 789,90 789,90 1.946,30

9 240,00 2.160,00 720,00 1.006,75 1.006,75 2.410,13

10 240,00 2.400,00 720,00 1.224,50 1.224,50 2.852,65

11 240,00 2.640,00 720,00 1.460,36 1.460,36 3.308,18

12 240,00 2.880,00 720,00 1.697,65 1.697,65 3.743,05

13 240,00 3.120,00 720,00 1.936,75 1.936,75 4.158,68

14 240,00 3.360,00 720,00 2.178,01 2.178,01 4.556,17

15 240,00 3.600,00 720,00 2.421,84 2.421,84 4.936,63

16 240,00 3.840,00 720,00 2.668,68 2.668,68 5.298,38

17 240,00 4.080,00 720,00 2.918,98 2.918,98 5.647,74

18 240,00 4.320,00 720,00 3.173,24 3.173,24 5.983,16

19 240,00 4.560,00 720,00 3.431,96 3.431,96 6.305,55

20 240,00 4.800,00 720,00 3.695,66 3.695,66 6.612,55

21 240,00 5.040,00 720,00 3.964,87 3.964,87 6.911,58

22 240,00 5.280,00 720,00 4.240,12 4.240,12 7.200,28

23 240,00 5.520,00 720,00 4.521,94 4.521,94 7.479,50

24 240,00 5.760,00 720,00 4.810,77 4.810,77 7.750,02

25 240,00 6.000,00 720,00 5.107,05 5.107,05 8.012,67

26 240,00 6.240,00 720,00 5.810,98 5.810,98 8.268,20

27 240,00 6.480,00 720,00 6.561,85 6.561,85 8.517,38

28 240,00 6.720,00 720,00 7.368,80 7.368,80 8.760,99

29 240,00 6.960,00 720,00 8.247,04 8.247,04 8.999,80

30 240,00 7.200,00 720,00 9.234,72 9.234,72 9.234,72

9.234,72 9.234,72 9.234,72

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INTERRUZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

*Valore riferito ad una ammontare di Premio o rata di Premio costante. Le Prestazioni Assicurative relative al Modulo Partecipazione agli Utili indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

D. Tasso di Rivalutazione attribuito al Contratto: 2 %

E. Età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza: 30 anni

F. Durata del Contratto: 30 anni

G. Calcolo elaborato nell’osservanza del principio di parità di trattamento tra uomini e donne

H. Premio : 1.200 Euro suddiviso in 12 rate mensili ciascuna pari a 100 Euro (di cui Euro 20 allocato al Modulo Partecipazione agli Utili)*

I. Prestazione Caso Morte Garantita: 10 % del totale dei Premi pagabili

J. Valore stimato della Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili: 6.572,55 Euro

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IL CONTRAENTE NON HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO NEI PRIMI 24 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORREN-ZA. INOLTRE, IN CASO DI RISCATTO NEL PERIO-DO COMPRESO TRA IL 25° E IL 60° MESE DELLA DURATA DEL CONTRATTO SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA, L’OPERAZIONE DI RISCATTO COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE ECONOMICA. ANCHE SUCCESSIVAMENTE AI PRIMI 60 MESI DELLA DURATA DEL CONTRATTO, IL VALORE DI RISCATTO POTREBBE ESSERE INFERIORE ALLA SOMMA DEI PREMI PAGATI FINO ALLA DATA DI RISCATTO.

G. DATI STORICI DEI COMPARTI

I Comparti sono di recente costituzione, pertanto non sono disponibili i relativi dati storici al momento della redazione della presente Nota Informativa.

FWU Life Insurance Lux S.A., sede secondaria di Milano, è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa.

La rappresentante legale

Antonella Pasotti

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Condizioni Generali di AssicurazioneCONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO A PREMIO RICORRENTE: CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UNIT-LINKED

Il Contratto tra la Società e il Contraente è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla Proposta, dal Documento di Polizza e dalle eventuali successive appendici debitamente sottoscritte dalla Società.

La Società si riserva il diritto di apportare alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione le modifiche che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell’introduzione di nuove previsioni di legge o regolamentari. In presenza di tali modifiche, che

verranno prontamente comunicate dalla Società, le nuove Condizioni Generali di Assicurazione troveranno applicazione con riguardo alle Prestazioni Assicurative relative ai Premi pagati a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche.

ART. 1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE

FORWARD Quant MR è un prodotto assicurativo multira-mo che combina due differenti moduli: Modulo Unit-linked (Ramo III) e Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo I). Per-tanto, come di seguito illustrato, le Prestazioni Assicurative saranno determinate in base al Premio (ed eventuali premi aggiuntivi, ove applicabili) allocato nei summenzionati mo-duli ai termini e condizioni di cui al Contratto.

(A) MODULO UNIT-LINKED (RAMO III)

Con riferimento al Modulo Unit-linked (Ramo III), a Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari), fatto salvo quanto stabilito agli Articoli 5, 19 e 20 che seguono e a condizione che almeno il primo Premio (se i Premi sono pagati senza un piano rateale) o la Prima Rata (se i Premi sono pagati secon-do un piano rateale) siano stati regolarmente versati:

1. in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore importo tra:

(i) il Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked alla Data di Scadenza calcolato come il prodotto tra (x) il numero delle Quote di pertinenza del Contratto relative al Compar-to che, alla Data di Scadenza, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto e (y) il Valore della Quota di tale Comparto rilevato alla Data di Scadenza (ovvero al primo giorno feriale successivo alla Data di Scadenza qualora tale data ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività vigente nel Granducato di Lussemburgo); e

(ii) nel solo caso in cui il Tipo di Rischio Selezio-nato alla Data di Scadenza rientri tra i Tipi di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked di cui al successivo Articolo 3.1; e

2. in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore importo tra:

(a) il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked al decesso dell’Assicurato, calcolato come il prodotto tra (i) il numero delle Quote che, alla data di decesso dell’Assicurato, sono di pertinenza del Contratto, relative al Comparto che, a tale data di decesso, è collegato al Mo-dulo Unit-linked assegnato al Contratto e (ii) il relativo Valore della Quota di tale Comparto calcolato alla data di valorizzazione indicata al successivo Articolo 11; e

(b) la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Unit-linked di cui al successivo Articolo 2.

Nonostante quanto sopra indicato nel presente Articolo 1(A), quanto previsto al successivo Articolo 2 e nelle altre previsioni di cui al presente Contratto, è espressamente convenuto che, in caso di decesso del- l’Assicurato prima della Data di Scadenza al ricorrere di una delle circostanze di cui al successivo Articolo 5, lettere (A) e (B), la Società si impegna a corrispon-dere al Beneficiario (o Beneficiari) una Prestazione Assicurativa pari al solo Capitale Maturato del Mo-dulo Unit-linked calcolato ai sensi dell’Articolo 1(A), paragrafo 2(a), essendo espressamente esclusa la Prestazione Caso Morte Garantita prevista all’Articolo 1(A), paragrafo 2(b).

Fatto salvo quanto previsto dal presente Contratto con riferimento alla Prestazione Caso Morte Garan-tita, il valore della Prestazione Assicurativa relativa al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto dipende dal Valore della Quota del Comparto collegato al Contratto alla data di valorizzazione applicabile ai sensi del successivo Articolo 11.

SEZIONE I PRESTAZIONI ASSICURATIVE

FWU Life Insurance Lux S.A.

FORWARD Quant MR(TARIFFA IMR1)

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Caso Morte Garantita, nessun importo ulteriore o ec-cedente tali importi sarà dovuto dalla Società):

• Euro 7.500,00, nel caso in cui al momento del deces-so l’età dell’Assicurato sia inferiore o uguale a 7 anni; in tale ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garantita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 6.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 1.500,00; e

• Euro 75.000,00 in tutti gli altri casi; in tali ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garan-tita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 60.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 15.000,00; e

> qualora siano stati stipulati più contratti di assicurazio- ne con la Società aventi ciascuno come assicurato la stessa persona designata come Assicurato nel presente Contratto, la somma complessiva di tutte le Prestazioni Caso Morte Garantite previste in ciascuno di tali con-tratti, ivi incluso il presente Contratto, non potrà mai eccedere l’importo totale complessivo di:

• Euro 7.500,00, nel caso in cui al momento del deces-so l’età dell’Assicurato sia inferiore o uguale a 7 anni; in tale ipotesi, il suddetto importo sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 6.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 1.500,00; e

• Euro 75.000,00 in tutti gli altri casi; in tali ipotesi, il suddetto importo di Prestazione Caso Morte Garan-tita sarà allocato come segue:

- Modulo Unit-linked: Euro 60.000,00;

- Modulo Partecipazione agli Utili: Euro 15.000,00;

> e che, ai fini del calcolo dell’importo della Prestazione Caso Morte Garantita:

(i) ogni eventuale premio aggiuntivo versato dal Contraente è espressamente escluso e pertanto non considerato nel suddetto calcolo;

(ii) nel caso in cui, alla data del decesso dell’Assicu-rato, il Contraente abbia già esercitato il diritto di Riduzione del Contratto (come definito nel successivo Articolo 19), la somma di tutti i Premi pagabili ai sensi del Contratto nel corso dell’intera Durata del Contratto è ridotta al 10 % della som-ma di tutti i Premi e rate di Premio che, alla data del decesso dell’Assicurato, risultino essere stati effettivamente versati fino alla data di efficacia della Riduzione (essendo espressamente escluso, a tale fine, ogni eventuale premio aggiuntivo); e

(iii) sarà tenuto in considerazione, e pertanto ag-giunto nel suddetto calcolo, ogni incremento dinamico del Premio effettivamente applicato fino al decesso dell’Assicurato ai sensi dell’opzione di

(B) MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo I), la Società si impegna a corrispondere al Be-neficiario (o Beneficiari), fatto salvo quanto stabilito agli Articoli 5, 19 e 20 che seguono e a condizione che almeno il primo Premio (se i Premi sono pagati senza un piano rateale) o la Prima Rata (se i Premi sono pagati secondo un piano rateale) siano stati regolarmente versati:

1. in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore tra:

(i) il Capitale Maturato del Modulo Partecipazio-ne agli Utili, calcolato alla Data di Scadenza; e

(ii) la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipa-zione agli Utili, calcolata ai sensi del successivo Articolo 3.2; e

2. in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza, una Prestazione Assicurativa pari al maggiore importo tra:

(a) il Capitale Maturato del Modulo Partecipazio-ne agli Utili, calcolato a seguito della ricezione da parte della Società della comunicazione del decesso dell’Assicurato; e

(b) la Prestazione Caso Morte Garantita relati-va al Modulo Partecipazione agli Utili di cui all’Articolo 2.

Nonostante quanto sopra indicato nel presente Articolo 1 (B), quanto previsto al successivo Articolo 2 ed alle altre previsioni di cui al presente Contratto, è espressamente convenuto che, in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza al ricorrere di una delle circostanze di cui al successivo Articolo 5, lettere (A) e (B), la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari) una Prestazione Assicurativa pari al Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, calcolato ai sensi del precedente Articolo 1(B), paragrafo 2(a), essendo espres-samente esclusa la Prestazione Caso Morte Garantita prevista all’Articolo 1(B), paragrafo 2(b).

Fatto salvo quanto previsto dal presente Contratto con riferimento alla Prestazione Caso Morte Garantita, il valore della Prestazione Assicurativa relativa al Modulo Parteci-pazione agli Utili assegnato al Contratto dipende dal valore delle Gestioni Interne.

ART. 2 PRESTAZIONE CASO MORTE GARANTITA

La Prestazione Caso Morte Garantita è pari al 10 % della somma di tutti i Premi pagabili ai sensi del Contratto duran-te l’intera Durata del Contratto, ed è allocata per l’80 % al Modulo Unit-linked e per il 20 % al Modulo Partecipazione agli Utili, fermo restando che:

> la Prestazione Caso Morte Garantita non potrà in nes-sun caso essere superiore agli importi di seguito indicati (e pertanto, in caso trovi applicazione tale Prestazione

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incremento automatico dinamico del Premio di cui all’articolo 7 che segue.

A meri fini di chiarezza, la Prestazione Caso Morte Ga-rantita è corrisposta (salve le eccezioni di cui all’Articolo 1 che precede e alle previsioni del presente Articolo 2 di cui sopra) solo in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza.

Al fine di garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita ai sensi del Contratto, laddove applicabile, la Società applica taluni costi, i.e. i premi per il rischio di mortalità, nel corso dell’intera Durata del Contratto. In par-ticolare, la Società applica un costo al Modulo Unit-linked per garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Unit-linked (i.e., l’80 % della Prestazione Caso Morte Garantita) e un separato costo al Modulo Partecipazione agli Utili per assicurare il paga-mento della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili (i.e., il 20 % della Prestazio-ne Caso Morte Garantita); tali costi sono calcolati ciascu-no sulla base dell’importo della Prestazione Caso Morte Garantita applicabile al modulo, del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked o del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili (come applicabile) e delle tavole di mortalità SIM / SIF 92, in conformità al principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Il premio per il rischio di mortalità per la Prestazione Caso Morte Garan-tita relativa al Modulo Unit-linked è applicato al Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e prelevato mediante la vendita di Quote del Comparto di volta in volta collegato al Contratto nel corso della Durata del Contratto mentre il premio per il rischio di mortalità per la Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili viene applicato alla Riserva Libera e prelevato mediante trattenuta dell’importo corrispondente dalla Riserva Libera.

Pertanto, l’importo dei premi per il rischio di mortalità, una volta prelevato dalla Società dal Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e dalla Riserva Libera, cessa di cont-ribuire all’incremento del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked assegnato al Contratto e al Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto.

ART. 3 GARANZIA ALLA SCADENZA

3.1 MODULO UNIT-LINKED

Il Contratto prevede, nei termini e con le limitazioni stabiliti all’Articolo 1 delle presenti Condizioni Genera-li di Assicurazione, il pagamento da parte della Società di un importo minimo di Prestazione Assicurativa in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Sca-denza con riferimento al Modulo Unit-linked assegna-to al Contratto, i.e. la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, a condizione che il Tipo di Rischio Sele-zionato dal Contraente sia “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” (per ulteriori dettagli sui Tipi di Rischio, si rinvia alla sezione 2.4 della Nota Informativa). La Ga-ranzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari, fatto salvo quanto dappresso indicato nel presente Articolo 3.1, ai seguenti importi:

(i) nel caso in cui alla Data di Scadenza il Tipo di Rischio Selezionato sia “Conservativo”, la Garan-zia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari al 100 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti);

(ii) nel caso in cui alla Data di Scadenza il Tipo di Rischio Selezionato sia “Cauto”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari al’85 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-lin-ked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Matura-to del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti); e

(iii) nel caso in cui alla Data di Scadenza, il Tipo di Rischio Selezionato sia “Prudente”, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è pari al 75 % del totale del Capitale Investito nel Modulo Unit-lin-ked al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Matura-to del Modulo Unit-linked (nonché degli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti).

La Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked troverà applicazione solo nel caso in cui la Durata del Contratto sia inferiore o uguale a 47 anni e il Tipo di Rischio Selezionato è “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” (essendo inteso che il Tipo di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” non può essere selezionato nel caso in cui la Durata del Contratto sia superiore a 47 anni). Qualora la Durata del Contratto sia superiore a 47 anni, il Contraente potrà richiedere di modificare il Tipo di Rischio Selezionato indicando un nuovo Tipo di Rischio ricompreso tra “Conservati-vo”, “Cauto” o “Prudente” solo a partire dal momento in cui, tenuto conto della Durata del Contratto, la durata residua del Contratto fino alla Data di Scaden-za è uguale a 47 anni.

La Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked sarà corrisposta al termine della Durata del Contratto (i.e., alla scadenza del Contratto) e non troverà applica-zione nel corso della Durata del Contratto in caso di morte ovvero in caso di Riscatto totale o parziale (per l’Importo di Riscatto Parziale).

In caso di Riduzione del Contratto, l’importo della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked sarà adeguato in base al Capitale Investito nel Modulo Unit-linked risultante in conseguenza della Riduzione.

La Società non garantisce alcun rendimento degli investimenti sottostanti il Modulo Unit-linked asseg-nato al Contratto per importi superiori alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked.

Per maggiori dettagli in ordine alle conseguenze della modifica del Tipo di Rischio Selezionato sulla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, si rinvia al succes-sivo Articolo 12.2.

Al fine di garantire il pagamento della Garanzia a Sca-denza del Modulo Unit-linked, la Società applica per

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l’intera Durata del Contratto dei costi che variano in funzione del Tipo di Rischio cui è abbinata la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked. In particolare, tali costi sono calcolati, alla data di emissione del Documento di Polizza, sulla base del livello applicabile della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked (i.e., 100 %, 85 % o 75 %), della Durata del Contrat-to residua e delle condizioni di mercato esistenti. Il costo applicabile alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked abbinata al Tipo di Rischio Selezionato calcolato alla data di emissione del Documento di Polizza in conformità a quanto precede è definitivo e viene, pertanto, applicato dalla Società nel medesimo importo per l’intera Durata del Contratto (ad ecce-zione del caso in cui il Tipo di Rischio Selezionato sia modificato ai sensi del successivo Articolo 12.2). Tale importo di costo può differire dall’importo calcolato provvisoriamente alla data di pubblicazione della Nota Informativa (i.e., 01.01.2018) indicato nella relativa Sezione 8.2.4. Resta in ogni caso inteso che, al ricevi-mento del Documento di Polizza recante l’indicazione dell’importo finale di tale costo, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell’Articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società riassicura il proprio rischio relativo alla Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked con una primaria compagnia di riassicurazione di rating eccellente restando inteso che la Società si riserva espressamente ogni il diritto di definire la natura e oggetto del relativo contratto di riassicurazione.

3.2 MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il Contratto prevede, nei termini e con le limitazioni previste all’Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il pagamento da parte della Società di un importo minimo di Prestazione Assicurativa in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, i.e. la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili, che è pari alla somma del Capitale Investito nel Modulo Partecipazi-one agli Utili risultante alla Data di Scadenza, dedotti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, e dell’ammontare comples-sivo di tutti i Rendimenti di Rivalutazione maturati, ai sensi dell’Articolo 13 delle Condizioni Generali, fino alla Data di Scadenza con riferimento al Modulo Par-tecipazione agli Utili assegnato al Contratto, restando inteso che gli Importi di Riscatto Parziale, ove esisten-ti, saranno dedotti dalla suddetta somma.

La Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili trova applicazione solo alla scadenza del Contratto.

ART. 4 RISERVE BONUS A SCADENZA

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi (e rate di Premio) dovuti siano stati regolarmente

versati, la Società si impegna ad incrementare il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili e il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked nella misura degli importi di seguito indicati:

(i) al termine del 48° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 372° mese successivo alla Data di Decorrenza, il Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked è incrementato di un ammontare pari a 1/5 (un quinto) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked calcolato a tale data e il Capi-tale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili è incrementato di un ammontare pari a 1/5 (un quinto) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili calcolato alla medesima data;

(ii) al termine del 36° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 384° mese successivo alla Data di Decorrenza, il Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked è incrementato di un ammontare pari ad 1/4 (un quarto) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked calcolato a tale data e il Capi-tale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili è incrementato di un ammontare pari ad 1/4 (un quarto) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili calcolato alla medesima data;

(iii) al termine del 24° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 396° mese successivo alla Data di Decorrenza, il Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked è incrementato di un ammontare pari ad 1/3 (un terzo) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked calcolato a tale, mentre il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili è incrementato di un ammontare pari ad 1/3 (un terzo) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili calcolato alla medesima;

(iv) al termine del 12° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 408° mese successivo alla Data di Decorrenza, il Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked è incrementato di un ammontare pari ad 1/2 (la metà) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked calcolato a tale, mentre il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili è incrementato di un ammontare pari a 1/2 (la metà) del valore della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili calcolato alla medesima;

(v) alla Data di Scadenza o, qualora la Durata del Con-tratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 420° mese successivo alla Data di Decorrenza, il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked è incrementato dell’intero valore del saldo della Riserva Bonus a Sca-denza del Modulo Unit-linked calcolato a tale, mentre il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili è incrementato dell’intero valore del saldo della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili calcolato alla medesima.

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Resta inteso che i suddetti incrementi del Capitale Matura-to del Modulo Unit-linked e del Capitale Maturato del Mo-dulo Partecipazione agli Utili saranno effettuati assegnando al Contratto gli importi della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked e della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili sopra indicati, in particola-re, come segue

> con riferimento al Modulo Unit-linked gli importi della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo

Unit-linked sopra indicati sono assegnati al Comparto che, alla medesima data di trasferimento, è collega-to al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, in base al Valore della Quota di tale Comparto calcolata alla data di valorizzazione ai sensi dell’Articolo 11 che segue; e

> con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili gli importi della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo

Partecipazione agli Utili sopra indicati sono assegnati alla Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund).

Nel corso dell’intera Durata del Contratto e prima che qualsiasi importo della Riserva Bonus a Scadenza sia asseg-nato al Contratto ai sensi di quanto previsto dai precedenti punti da i) a v), gli importi che costituiscono le Riserve Bo-nus a Scadenza sono investiti dalla Società nei Comparti e nelle Gestioni Interne collegate a ciascun modulo (Modulo Unit-linked e Modulo Partecipazione agli Utili) secondo il medesimo piano d’investimento indicato nel Documento di Polizza o successivamente concordato e definito per mezzo di apposita appendice di modifica al Documento di Polizza.

La Società non garantisce, in nessun momento, alcun im-porto minimo delle Riserve Bonus a Scadenza e, pertanto, l’importo di tali riserve può anche essere uguale a zero. Ai meri fini di chiarezza, in caso di Riscatto totale da parte del Contraente o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del Contratto prima degli ultimi cinque (5) anni o prima del 31° Anno di Polizza se la Durata del Contratto è superiore a 35 anni, qualsiasi importo delle Riserve Bonus a Scadenza maturato fino a tale data di risoluzione anticipata del Cont-ratto, ove esistente alla data di Riscatto totale o risoluzione anticipata del Contratto, non sarà assegnato al Contratto e pertanto non sarà trasferito ai Comparti e alle Gestioni Interne collegati a tale data a ciascun modulo (Unit-linked e Partecipazione agli Utili) del Contratto né sarà incluso nel calcolo del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili o in alcun modo riconosciuto e/o corrisposto al Contraente.

ART. 5 RISCHIO DI MORTE

Ai fini della copertura assicurativa in caso di decesso, non sono previsti limiti territoriali o limitazioni legati all’eventu-ale modifica della professione dell’Assicurato.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, il rischio di decesso dell’Assicurato è coperto indipendentemente dalla causa del decesso.

Tuttavia, in tutti i casi in cui il decesso dell’Assicurato sia stato cagionato da attività dolosa del Contraente o del Beneficiario (o, nel caso di una pluralità di Beneficiari, di tutti i Beneficiari), la Società non è tenuta a corrispondere alcuna Prestazione Assicurativa e si impegna esclusiva-mente a restituire al Contraente il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e il Capitale Maturato del Modulo Par-tecipazione agli Utili. Resta peraltro inteso che, nel caso di sussistenza di una pluralità di Beneficiari, qualora non tutti i Beneficiari si siano resi autori dell’attività dolosa, la Società è viceversa tenuta a corrispondere la Prestazione Assicura-tiva (nei limiti stabiliti ai paragrafi successivi, ove applicabili) che verrà però riconosciuta al solo Beneficiario (o ai soli Beneficiari) estranei all’attività dolosa.

Il Contratto è concluso dalla Società senza la previa effet-tuazione di alcuna visita medica dell’Assicurato. Tuttavia, anche in deroga a qualunque altra diversa previsione del Contratto, qualora il decesso dell’Assicurato si sia verifi-cato nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza, la Società si impegna a corrispondere quale Prestazione Assicurativa al Beneficiario (o Beneficiari, ad eccezione del/i Beneficia-rio/i che ha/hanno commesso attività dolosa e/o fraudo-lente, i quali non riceveranno alcun importo), unicamente i seguenti importi:

- con riferimento al Modulo Unit-linked (Ramo III)

il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, calcolato ai sensi dell’Articolo 1(A), para-grafo 2(a), che precede, alla relativa data di valorizzazi-one come stabilita ai sensi dell’Articolo 11 che segue; e

- con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo I)

il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, calcolato ai sensi dell’Arti-colo 1(B), paragrafo 2(a), che precede

nei seguenti casi:

(A) qualora il decesso dell’Assicurato sia stato causato da alcuna delle malattie di seguito indicate o dalle con-seguenze che si provino essersi prodotte in ragione delle medesime malattie:

(i) tumore

(ii) tumore al cervello

(iii) attacco cardiaco

(iv) difetto cardiaco congenito

(v) apoplessia

(vi) diabete

(vii) abuso di droga e/o alcool

(viii) tubercolosi

(ix) epatite

(x) sindrome HIV

(xi) trombosi e/o embolia

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(xii) sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS)

(xiii) patologie ereditarie e/o autoimmuni e collagenosi

(xiv) asma bronchiale, ovvero

(xv) infiammazione cronica delle viscere (Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn)

e

(B) qualora il decesso dell’Assicurato si sia verificato in relazione ad alcuno degli eventi di seguito indicati:

(i) nel caso di sussistenza di una pluralità di Benefi-ciari, attività dolosa e/o fraudolenta di uno o parte di essi, fermo restando che in tal caso il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili calcolati come sopra indicato saranno corrisposti al o ai soli Beneficiari estranei all’attività dolosa e/o fraudolenta;

(ii) partecipazione dell’Assicurato ad atti di rilevanza penale; e/o

(iii) guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi con-nessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare alla quale l’Assicurato abbia partecipato attivamente.

La Società non corrisponde alcuna Prestazione Assi-curativa in caso di suicidio dell’Assicurato verificatosi dei primi 2 (due) Anni di Polizza, ai sensi dell’Articolo 1927 del Codice Civile.

ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato dovranno essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizio- ni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, con la conseguenza che il Beneficiario e/o il Contraente, a seconda dei casi, potranno anche perdere il proprio diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurative.

SEZIONE II PAGAMENTO DEL PREMIO, DI EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI E RELATIVO INVESTIMENTO NEI COMPARTI,

NEL FWU LIFE MD2 FUND E NEL FWU LIFE MD3 FUND

ART. 7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire il perio-do di copertura del rischio è pari a un anno) ed è dovuto interamente in anticipo all’inizio di ciascun Anno di Polizza. Ciascun Premio può essere versato dal Contraente sia interamente in anticipo sia secondo il piano rateale indicato dal Contraente nella Proposta. Nessun interesse e/o costo addizionale è stabilito a carico del Contraente qualora questi opti per il pagamento rateale dei Premi.

Se all’atto della ricezione del pagamento di un Premio relati-vo ad una determinata scadenza dovessero risultare prece-denti Premi non corrisposti, il pagamento ricevuto verrà automaticamente attribuito al primo Premio non pagato.

Il primo Premio (se i premi sono pagati senza un piano rateale) o la Prima Rata (se i Premi sono pagati in base a un piano rateale), come applicabile – essendo inteso che la Prima Rata non potrà mai essere inferiore ad un impor-to pari all’importo pro-rata corrispondente a tre mesi del Premio relativo ad un Anno di Polizza – dovrà essere intera-mente versato dal Contraente al momento della sottosc-rizione della Proposta. Ciascun Premio è dovuto in Euro e sarà considerato pagato solo al momento del relativo accredito totale sul conto bancario di FWU Life Insurance Lux S.A. – Sede Secondaria in Italia.

I costi applicati al Contratto sono, inter alia, indicati nella Nota Informativa.

Salvo qualora diversamente concordato con la Società, ciascun Premio non potrà essere inferiore all’importo annuo di Euro 600,00 (ovvero all’equivalente rata mensile di Euro 50,00).

A condizione che la prima annualità di Premio indicata dal Contraente nella Proposta non superi l’importo annuale di Euro 4.800,00 e sempre che il Contraente non ab-bia deselezionato nella Proposta l’opzione “incremento dinamico del Premio”, il Premio è soggetto ad un aumento automatico dinamico nel corso della Durata del Contratto come di seguito indicato.

Nel caso in cui siano stipulati più Contratti con il medesimo Contraente, il suddetto limite di Euro 4.800 deve inten- dersi applicato sul cumulo dei contratti in essere; pertanto, al superamento di tale soglia, la Società escluderà auto- maticamente l’applicazione dell’opzione di incremento dinamico del Premio sui Contratti che hanno originato il superamento della soglia o sono comunque oltre soglia.

Ai sensi dell’opzione di incremento dinamico del Premio, all’inizio di ogni Anno di Polizza successivo al primo Anno di Polizza, il Premio sarà soggetto ad incremento automatico nei termini che seguono:

(i) nel secondo e terzo Anno di Polizza, si applicherà un incremento, su base annua, dell’8 % del Premio appli-cabile (come incrementato) in ciascuno dei prece-denti Anni di Polizza;

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(ii) dal quarto al nono Anno di Polizza, si applicherà un in-cremento, su base annua, del 6 % del Premio applica-bile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza;

(iii) dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento, su base annua, del 5 % del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza;

(iv) dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento, su base annua, del 4 % del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza; e

(v) dal diciannovesimo Anno di Polizza in poi, si appli-cherà un incremento, su base annua, del 3 % del Premio applicabile (come incrementato) in ciascuno dei precedenti Anni di Polizza.

In relazione ai suddetti incrementi, la Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente, prima dell’inizio di ciascun Anno di Polizza, anche tramite email o fax, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione in formato elettro-nico in ossequio alle previsioni di volta in volta applicabili, l’incremento dinamico relativo all’annualità di Premio prevista per il successivo Anno di Polizza. Il Contraente non ha facoltà di rifiutare alcuno dei primi 5 incrementi annuali dinamici programmati, i.e., gli incrementi dinamici delle annualità di Premio relative al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Anno di Polizza (rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Contraente di richiedere il Riscatto o la Riduzione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dei relativi termini e condizioni). A partire dal 6° incremento dinamico (i.e., l’incremento dinamico dell’annualità di Premio relativa al 7° Anno di Polizza), il Contraente ha il diritto di rifiutare, entro lo specifico termine precedentemente comunicato dalla Società, ciascun incremento dinamico del Premio pro- grammato per i successivi Anni di Polizza e di volta in volta previamente comunicato dalla Società; a tal fine, la Società, unitamente alla comunicazione relativa all’incremento din-amico del Premio previsto per il successivo Anno di Polizza, è tenuta ad indicare al Contraente il termine entro quale il Contraente potrà rifiutare l’incremento dinamico del Pre-mio programmato per l’Anno di Polizza successivo.

Nel caso in cui dopo i primi 5 incrementi dinamici auto-matici programmati, il Contraente non rifiuti espressa-mente l’incremento dinamico del Premio previsto per il successivo Anno di Polizza prima del termine specificato nella comunicazione sopra indicata, il Premio per il succes-sivo Anno di Polizza dovrà essere versato nell’ammontare aumentato secondo l’incremento dinamico programmato. Resta inteso che, quand’anche il Contraente abbia rifiutato uno o più degli incrementi dinamici del Premio program-mati, successivi al 6° incremento dinamico programmato (i.e., l’incremento dinamico dell’annualità di Premio relative al 7° Anno di Polizza), gli incrementi di Premio programmati per i successivi Anni di Polizza continueranno a trovare applicazione, salvo che non siano specificamente di volta in volta rifiutati dal Contraente.

In ogni caso, il meccanismo sopra indicato di aumento din-amico del Premio non troverà applicazione nel caso in cui il Contraente abbia espressamente deselezionato l’opzione “incremento dinamico del Premio” nella Proposta.

Metodi di pagamento

Il pagamento del primo Premio o della Prima Rata e di ciascuno dei successivi Premi (o rate di premio, qualora il Premio sia pagato secondo un piano rateale) nonché di eventuali premi aggiuntivi dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento indicate tra quelle di-sponibili nel modulo di Proposta o in successiva appendice scritta del Documento di Polizza.

Qualsiasi forma di pagamento scelta dovrà avere quale diretto beneficiario FWU Life Insurance Lux S.A. e, in caso di assegni, la clausola “NON TRASFERIBILE”.

Nel caso di pagamenti effettuati in favore di un soggetto diverso da “FWU Life Insurance Lux S.A.” ovvero nel caso di pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nel modulo di Proposta o in successiva appendice scritta del Documento di Polizza, il pagamento si intenderà come non effettuato.

In ogni caso, agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per il pagamento di Premi o per qualun-que altra ragione.

Allocazione

Ciascun Premio (dedotti i Costi tariffari applicabili) è al-locato tra il Modulo Unit-linked e il Modulo Partecipazione agli Utili ai sensi dell’Articolo 9 che segue.

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI AGGIUNTIVI

In qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto, il Contraente ha il diritto di versare premi aggiuntivi, nel qual caso il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili verranno aumentati.

Tuttavia, i premi aggiuntivi non contribuiscono all’incremen-to e non vengono presi in considerazione nel calcolo della Prestazione Caso Morte Garantita ai sensi dell’Articolo 1(A), paragrafo 2(b), dell’Articolo 1(B), paragrafo 2(b) e dell’Arti-colo 2 di cui sopra. In caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza, la Prestazione Caso Morte Garan-tita di cui all’Articolo 1(A), paragrafo 2(b), all’Articolo 1(B), paragrafo 2(b) e all’Articolo 2 di cui sopra sarà calcolata tenendo unicamente conto dei Premi e con l’esclusione quindi di qualsiasi eventuale premio aggiuntivo versato.

Le previsioni di cui al precedente Articolo 7 in relazione ai “Metodi di pagamento” dei Premi si applicano mutatis mutan-dis anche al pagamento degli eventuali premi aggiuntivi.

L’importo di ciascun premio aggiuntivo non potrà mai esse-re inferiore a Euro 1.000,00.

Allocazione

Ciascun premio aggiuntivo versato (dedotti i Costi tariffari applicabili) è allocato tra il Modulo Unit-linked e il Modulo Partecipazione agli Utili ai sensi dell’Articolo 9 che segue.

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MODULO UNIT-LINKED

MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

80,00 % 20,00 %

% di ciascun Premio (o rata di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo se versato (al netto del costi tariffari applicabili)

allocata a:

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ART. 9 ALLOCAZIONE DEL PREMIO E DEI PREMIAGGIUNTIVI VERSATI

La Società effettua l’allocazione del Premio (o rata di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo, se versato, tra il Modulo Unit-linked e il Modulo Partecipazione agli Utili secondo quanto indicato nella seguente tabella:

In particolare:

- l’80 % di ciascun Premio (o rata di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo, se versato, una volta dedotti i Costi tariffari applicabili, è investito, ai sensi degli Articoli 10 e 11 che seguono, nel Comparto che, alla data dell’investi-mento, è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, conformemente al Tipo di Rischio Seleziona-to, ai sensi dell’Articolo 12; e

- il 20 % di ciascun Premio (o rata di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo, se versato, una volta dedotti i Costi tariffari applicabili, è investito, ai sensi dell’Articolo 13 che segue, nel FWU Life MD3 Fund e nel FWU Life MD2 Fund.

SEZIONE III MODULO UNIT-LINKED

ART. 10 INVESTIMENTO DEL PREMIO (E DI EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI) NEI COMPARTI COLLEGATI AL MODULO UNIT-LINKED

I Comparti, collegati al Modulo Unit-linked, sono gestiti secondo i termini e i criteri previsti nel relativo Regolamen-to di gestione, come brevemente indicati nell’Articolo 30 che segue.

Il Contraente, attraverso il pagamento dei Premi (così come dei premi aggiuntivi eventualmente versati dal Con-traente in conformità all’Articolo 8 che precede), investe nei Comparti di volta in volta collegati al Modulo Unit-lin-ked relativo al Contratto mediante l’acquisto di Quote di tali Comparti, in base all’allocazione di tali Comparti prevista alla data di investimento a seconda del Tipo di Rischio applicabile alla medesima data (i.e., il Tipo di Rischio Selezionato).

In particolare, ciascuno Premio (o rata di Premio) versato così come ciascun eventuale premio aggiuntivo versato dal Contraente in conformità all’Articolo 8 che precede, in relazione al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, una volta dedotti tutti i Costi tariffari applicati al Modulo Unit-linked mediante prelievo del corrispondere impor-to dagli anzidetti Premi (o rate di Premio) ovvero premi aggiuntivi pagati – i.e., il Capitale Investito nel Modulo Unit-linked – vengono depositati presso un conto bancario intestato alla Società. Alla data di valorizzazione, come indi-viduata ai sensi del successivo Articolo 11, la Società investe il Capitale Investito nel Modulo Unit-linked mediante l’ac-quisto di Quote del Comparto che alla data di investimento è collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto secondo il piano di allocazione previsto per il Tipo di Rischio Selezionato a tale data. Tale investimento viene effettuato in base al Valore della Quota del relativo Comparto rilevato alla data di valorizzazione applicabile ai sensi del successivo Articolo 11, punti (i) e (ii).

ART. 11 VALORE DELLA QUOTA E DATA DI VALORIZZAZIONE DEI COMPARTI COLLEGATI AL MODULO UNIT-LINKED

Il Valore della Quota di ciascun Comparto (Valore della Quota o NAV) è pari al rapporto tra il valore del patrimonio netto del Comparto e il numero delle Quote emesse dallo stesso Comparto in circolazione alla data di valorizzazione di riferimento.

Il Valore della Quota di ciascun Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto è calcolato su base giornaliera, per ciascun giorno lavorativo secondo il calendario delle festività del Granducato del Lussemburgo.

Il Valore della Quota è pubblicato dalla Società secondo la tempistica e nelle modalità richieste dalla legge applicabile. Per quanto riguarda la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, la Società si riserva il diritto di modifi-care, in ogni momento, il quotidiano sul quale pubblicare il Valore della Quota, nel qual caso ne darà apposita comuni-cazione scritta al Contraente.

La data di valorizzazione:

(i) ai fini dell’investimento nei Comparti ricompresi nel Tipo di Rischio Selezionato del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked relativo al primo Premio (se i Premi sono pagati senza un piano rateale) o alla Prima Rata (se i Premi sono pagati con un piano rateale), coincide con il giorno 17 del mese di calendario in cui ricorre la Data di Decorrenza ovvero con il primo giorno feriale successivo a tale giorno qualora esso ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo;

(ii) ai fini dell’investimento nei Comparti di ciascun Capi-tale Investito nel Modulo Unit-linked relativo a cias-cun Premio (ovvero ad ogni rata del Premio nel caso il Contraente abbia scelto un piano rateale) successivo al Primo Premio o alla Prima Rata (come applicabile), nonché del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked

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derivante da ogni premio aggiuntivo eventualmente versato, coincide con il primo giorno 17 del mese di calendario successivo alla data del relativo incasso da parte della Società, ovvero con il primo giorno feriale successivo a tale giorno qualora esso ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo;

(iii) ai fini del calcolo della Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza (ai sensi dell’Articolo 1(A), paragrafo 2(a) che precede), coincide (a) con il giorno 17 del mese di calendario in cui è pervenuta presso la Società la comunicazione di decesso dell’Assicurato, qualora tale comunicazione sia pervenuta presso la Società prima del giorno 17, ovvero (b) con l’ultimo giorno del medesimo mese di calendario in cui l’anzidetta comunicazione è pervenuta presso la Società, qualora tale comunicazione sia pervenuta presso la Società il giorno 17 ovvero dopo il giorno 17, fermo restando che ove la data applicabile secondo quanto indica-to alle lettere (a) o (b) ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo, la data di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo disponibile immediatamente successivo a tale data applicabile;

(iv) ai fini di ciascun Switch automatico (ai sensi del successivo Articolo 12) del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked da un Comparto ad un altro Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, programmato secondo il Tipo di Rischio Selezionato, il giorno 17 del mese di calendario in cui è previsto che avvenga lo Switch ovvero il primo giorno lavorativo disponibile secondo il calendario Lussemburghese, dopo il giorno 17 se la data rilevante ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo;

(v) ai fini dell’operazione di Switch (ai sensi del succes-sivo Articolo 12) del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked in caso di richiesta da parte del Contraen-te di modificare il Tipo di Rischio Selezionato ai sensi dell’Articolo 10 che precede, coincide con (a) con il giorno 17 del mese di calendario in cui è pervenu-ta presso la Società la richiesta di Switch, qualora tale comunicazione sia pervenuta presso la Società prima del giorno 17, ovvero (b) con l’ultimo giorno del medesimo mese di calendario in cui l’anzidetta comunicazione è pervenuta presso la Società, qualora tale comunicazione sia pervenuta presso la Società il giorno 17 ovvero dopo il giorno 17, fermo restando che ove la data applicabile secondo quanto indica-to alle lettere (a) o (b) ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo, la data di valorizzazione coincide con il primo giorno feriale immediatamente successivo a tale data applicabile;

(vi) ai fini del calcolo del Valore di Riscatto e dell’impor-to da pagare al Contraente con riferimento ad ogni Importo di Riscatto Parziale (ai sensi dell’Articolo 20

che segue), coincide (a) con il giorno 17 del mese di calendario in cui è pervenuta presso la Società la richiesta di Riscatto (parziale o totale) qualora tale richiesta sia pervenuta presso la Società prima del giorno 17, ovvero (b) con l’ultimo giorno del medesi-mo mese di calendario in cui l’anzidetta richiesta è pervenuta presso la Società, qualora tale richiesta sia pervenuta presso la Società il giorno 17 ovvero dopo il giorno 17, fermo restando che ove la data appli-cabile secondo quanto sopra indicato ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo, la data di valorizzazione coincide con il primo giorno feriale immediatamente successivo a tale data applicabile.

Resta inteso che la Società si riserva il diritto di modificare le suindicate date di valorizzazione, nel qual caso ne darà apposita e previa comunicazione scritta al Contraente pri-ma che tali nuove date di valorizzazione siano effettive.

In ogni caso, ai fini del calcolo della Prestazione Assicurati-va relativa al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza (ai sensi dell’Articolo 1(A), paragrafo 1 che precede), la data di valorizzazione coincide con la Data di Scadenza ovvero con il primo giorno feriale successivo alla Data di Scadenza qualora la Data di Scadenza ricorra in un giorno festivo secondo il calendario delle festività del Granducato di Lussemburgo.

ART. 12 SWITCH

Tutti gli Switch effettuati ai sensi del presente Contratto sono eseguiti dalla Società come segue. Al fine di realizzare lo Switch, alla data di valorizzazione applicabile ai sensi del precedente Articolo 11, la Società procede (i) alla vendita di Quote del Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto (cd. Comparto di provenienza) al Valore della Quota di tale Comparto di provenienza calcolato a tale data e (ii) acquista (alla stessa data di valorizzazione) le Quote del diverso Comparto collegato al Modulo Unit-linked (cd. Comparto di destinazione) sulla base del Valore della Quota di tale Comparto di destinazi-one calcolato alla medesima data, in conformità all’articolo 11 che precede.

12.1 SWITCH SU RICHIESTA DEL CONTRAENTE (NON AMMESSO)

Per tutta la Durata del Contratto, fatto salvo il diritto di richiedere una modifica del Tipo di Rischio Sele-zionato scegliendo un diverso Tipo di Rischio tra quelli disponibili in relazione al Modulo Unit-linked in conformità ai termini di cui al successivo Articolo 12.2, con riferimento all’allocazione e agli investimenti previsti nel Tipo di Rischio Selezionato relativamente al Modulo Unit-linked, il Contraente non ha il diritto di modificare, nemmeno parzialmente, l’allocazione e l’investimento nei Comparti sia del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (o di qualsiasi porzione dello stesso) e sia di qualsiasi Premio (o rata di Premio) successivo e/o qualsiasi successivo premio aggiuntivo eventualmente versato; di conseguenza, il Contraen-

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te non avrà il diritto di richiedere alcuno Switch del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (o di qual-siasi porzione dello stesso) né di modificare l’allocazi-one di qualsiasi Premio (o rata di Premio) successivo e/o di qualsiasi successivo premio aggiuntivo eventu-almente versato.

12.2 MODIFICA DEL TIPO DI RISCHIO SELEZIONATO

In qualsiasi momento nel corso della Durata del Con-tratto, il Contraente può richiedere la modifica del Tipo di Rischio Selezionato scegliendo un nuovo Tipo di Rischio diverso quale Tipo di Rischio Selezionato. Resta in ogni caso inteso che, qualora il nuovo Tipo di Rischio Selezionato preveda una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, la modifica del Tipo di Rischio Selezionato potrà essere richiesta dal Contraente solo a condizione che, al momento della ricezione di tale richiesta da parte della Società, rimangano almeno 5 Anni di Polizza (ma non più di 47 anni) prima della Data di Scadenza. Ciascuna richiesta di modifica del Tipo di Rischio Selezionato dovrà essere inviata dal Contraen-te per iscritto alla Società a mezzo lettera raccoman-data con ricevuta di ritorno. In ogni caso, la Società si riserva il diritto di rifiutare tale richiesta e, pertanto, in nessun caso, si configura un diritto del Contraente a ottenere la modifica richiesta del Tipo di Rischio. Qualora la Società decida di accettare la modifica richiesta del Tipo di Rischio Selezionato, tale modifica sarà effettuata dalla Società senza costi aggiuntivi entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richies-ta. In particolare, ove accettata, la modifica del Tipo di Rischio Selezionato da parte della Società verrà effettuata come segue: (i) alla data di valorizzazione, ai sensi dell’Articolo 11 che precede, la Società eseguirà lo Switch dell’intero Capitale Maturato del Modulo Unit-linked a tale data dal Comparto del Modulo Unit-linked relativo al Contratto, al Comparto – ove differente – che, alla stessa data di valorizzazione, in base al nuovo Tipo di Rischio Selezionato, dovrebbe essere collegato al Modulo Unit-linked relativo al Contratto; e (ii) tutti i Premi futuri (e le future rate del Premio) così come tutti i premi aggiuntivi ricevuti dalla Società prima della menzionata data di valorizza-zione, verranno investiti nel Comparto di volta in volta collegato al Modulo Unit-linked relativo al Contratto secondo il piano di investimento previsto dal nuovo Tipo di Rischio Selezionato.

Nel caso in cui la modifica del Tipo di Rischio Selezio- nato comporti, in ragione del nuovo Tipo di Rischio Selezionato, l’applicazione della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, l’ammontare di riferimento di tale Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked – cui andrà applicata la relativa percentuale del 100 %, 85 % o 75 % a seconda del caso ai sensi dell’Articolo 3.1 che precede – sarà calcolata come la somma del (a) Capitale Maturato del Modulo Unit-linked risultante alla data in cui la richiesta della modifica del Tipo di Rischio Selezionato viene eseguita dalla Società e, quindi, dal momento in cui trova applicazione il nuovo Tipo di Rischio Selezionato, e , (b) del successivo am-montare del Capitale Investito nel Modulo Unit-lin-ked, a partire da tale data di esecuzione della modifica del Tipo di Rischio Selezionato, al netto di tutti i successivi Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked (e al netto dei successivi Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti).

In caso di modifica del Tipo di Rischio Selezionato, l’eventuale Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-lin-ked relativa a tale Tipo di Rischio Selezionato prece-dentemente applicato non troverà più applicazione. Nel caso in cui la modifica del Tipo di Rischio Sele-zionato sia effettuata a favore di un Tipo di Rischio che prevede una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, quest’ultima sarà considerata come rego-larmente applicabile.

Ove la Società abbia accettato la richiesta del Cont-raente di modifica del Tipo di Rischio Selezionato, la So-cietà provvederà a inviare al Contraente un’appendice del Documento di Polizza o altra comunicazione scritta recante la modifica del Tipo di Rischio Selezionato.

12.3 SWITCH PROGRAMMATI

Alla scadenza di specifici termini temporali nel corso della Durata del Contratto, come stabiliti nel piano di investimento del Tipo di Rischio Selezionato, viene effettuato uno Switch dell’intero ammontare del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked relativo al Comparto cui è collegato il Contratto a tale data, da tale Comparto al diverso Comparto collegato al Mo-dulo Unit-linked assegnato al Contratto a tale data, secondo il piano di investimento del Tipo di Rischio Selezionato.

SEZIONE IV MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ART. 13 RIVALUTAZIONE

Il FWU Life MD3 Fund e il FWU Life MD2 Fund, collegati al Modulo Partecipazione agli Utili, sono gestiti secondo i termini e i criteri previsti nel documento “Regolamento del FWU Life MD2 Fund e del FWU Life MD3 Fund” quivi accluso sub Allegato 1 (Sezione B).

La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente, dandone comunicazione al Contraente, tali termini e criteri nel corso della Durata del Contratto, in particolare, ma senza limitazione alcuna, con riferimento alle modifiche re-lative agli aspetti di regolamentazione e/o ai criteri tecnici di gestione. Tali modifiche non comportano in ogni caso una riduzione delle Prestazioni Assicurative.

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La Società calcola e investe il Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Al fine di garantire il pagamento di una Prestazione Assi- curativa minima alla Data di Scadenza relativa al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, (che ai sensi dell’Articolo 1(B), comma 1 che precede, consiste nella somma dell’ammontare del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto e dell’ammontare complessivo dei Rendimenti di Rivalutazio-ne, al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Mo-dulo Partecipazione agli Utili) la Società alloca il Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili in parte nella Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) e per altra parte nella Riserva di Garanzia (detenuta nel FWU Life MD2 Fund), individuando l’importo di ciascuna porzione sulla base di principi attuariali. In particolare, la Società calcola la porzione di ciascun Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili da allocarsi alla Riserva di Garanzia (detenuta nel FWU Life MD2 Fund) con l’obiettivo che le somme accumulate all’interno della Riserva di Garanzia consentano il pagamento della Prestazione Assicurativa mi-nima garantita alla Data di Scadenza in relazione al Modulo Partecipazione agli Utili (i.e., la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili).

Al termine di ciascun trimestre di calendario nel corso della Durata del Contratto, la Società consolida, ai fini dei Ren-dimenti di Rivalutazione, il valore nominale (100 %) del ren-dimento della Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund), qualora superiore allo zero e al netto del Prelievo sul Rendimento. Quand’anche il rendimento della Riserva Libera sia inferiore allo zero, l’ammontare delle Prestazioni Assicurative garantite alla Data di Scadenza non subisce al-cuna riduzione. Al fine di assicurare tale ammontare, la So-

cietà opera di volta in volta aggiustamenti nell’allocazione delle porzioni del Capitale Investito nel Modulo Partecipa-zione agli Utili tra la Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) e la Riserva di Garanzia (detenuta nel FWU Life MD2 Fund). In particolare, la Società calcola la porzione di Capitale Investito nel Modulo Unit-linked da allocare alla Riserva di Garanzia (detenuta nel FWU Life MD2 Fund) con l’obiettivo di accumulare riserve nella Riserva di Garanzia (detenuta nel FWU Life MD2 Fund) sufficienti ad assicurare che la Prestazione Assicurativa minima venga corrisposta.

Al termine di ciascun Periodo di Rivalutazione, che è pari all’anno di calendario, la Società determina il Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) relativo al Periodo di Rivalutazione appena tras-corso, quale somma dei rendimenti di valore positivo (su-periore allo zero) della Riserva Libera (contenuta nel FWU Life MD3 Fund) ottenuti in ciascun trimestre di calendario al netto del Prelievo sul Rendimento. Ciascun Rendimento di Rivalutazione accresce (e mai diminuisce) la Prestazione Assicurativa minima garantita alla Data di Scadenza. Infatti, i Rendimenti di Rivalutazione non possono essere mai infe-riori allo zero. Qualora la Data di Decorrenza del Contratto non coincida con l’inizio di un Periodo di Rivalutazione, al Contratto viene riconosciuto un Rendimento di Rivaluta-zione per il periodo in cui il Premio sia stato investito nella Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund).

Ogni qual volta il rendimento trimestrale del FWU Life MD3 Fund risulti superiore all’1 %, la Società ha il diritto di trattenere un Prelievo sul Rendimento. Tale diritto è limit-ato al Prelievo sul Rendimento relativo al solo FWU Life MD3 Fund e ad un ammontare non superiore al 20 % della porzione del rendimento trimestrale del FWU Life MD3 Fund eccedente il predetto 1 %.

SEZIONE V CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

ART. 14 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società. L’accettazione della Proposta dovrà essere comunicata per iscritto, o tramite altro mezzo adeguato, anche elettronico, da parte della Società al potenziale Contraente, ai sensi delle previsioni di volta in volta applicabili. Contestualmente, la Società prov-vederà all’invio del Documento di Polizza. Ai fini di chiarez-za, l’eventuale incasso del primo Premio (qualora i Premi vengono pagati in assenza di un piano rateale) o della Prima Rata (nel caso in cui i Premi vengono pagati in base ad un piano rateale) non potrà in nessun caso essere considerato o interpretato come un’espressa o implicita accettazione della Proposta da parte della Società.

ART. 15 DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto è efficace e le relative coperture assicurative operano a partire dalle ore 00:00 della Data di Decorren-za indicata nel Documento di Polizza, a condizione che il primo Premio (qualora i Premi vengono pagati in assenza di un piano rateale) o la Prima Rata (nel caso in cui i Premi vengono pagati in base ad un piano rateale) sia stata intera-mente ricevuta dall’Impresa prima del verificarsi dell’even-to assicurato.

Qualora il Contratto sia concluso e il Contraente non abbia pagato il primo Premio (qualora i Premi vengono pagati in assenza di un piano rateale) o la Prima Rata (nel caso in cui i Premi vengono pagati in base ad un piano rateale), troverà applicazione l’Articolo 1924 del Codice Civile. Ai sensi di

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tale Articolo, il Contratto non sarà efficace e le relative garanzie non opereranno né avranno efficacia e, in ogni caso, la Società avrà il diritto di agire per l’esecuzione del Contratto entro sei mesi dalla data nella quale lo stesso Contratto è stato concluso.

La Durata del Contratto è quella indicata nel Documento di Polizza e coincide con la durata indicata dal Contraente nella Proposta, tenuto conto dei limiti di seguito indicati.

La Durata del Contratto è scelta dal Contraente tra un minimo di 15 (quindici) anni ed un massimo di 57 (cin-quantasette) anni, fermo restando che, in ogni caso, sia il Contraente che l’Assicurato non dovranno avere più di 75 (settantacinque) anni alla Data di Scadenza (tenendo in considerazione che l’età alla Data di Decorrenza viene calcolata come la differenza tra l’anno della Data di Decor-renza e l’anno di nascita) con l’effetto che eventuali periodi di Durata del Contratto selezionati dal Contraente che non risultino in linea con i limiti sopra menzionati saranno automaticamente ridotti alla Durata massima del Contratto applicabile, come sopra individuata.

ART. 16 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi contrattuali della Società risultano esclusiva-mente dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla Proposta, dal Documento di Polizza e dalle eventu-ali successive appendici debitamente sottoscritte dalla Società.

ART. 17 CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie anticipatamente, con effetto imme-diato, al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:

(i) ricezione da parte della Società della richiesta del Contraente di Recesso dal Contratto (Articolo 18);

(ii) raggiungimento della Data di Scadenza del Contratto, qualora sia accertata la sopravvivenza dell’Assicurato a quella data (Articolo 1);

(iii) ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata del Contratto (Articolo 1);

(iv) ricezione da parte della Società della richiesta del Contraente di Riscatto totale del Contratto (Articolo 20.A); e

(v) mancato pagamento delle prime due annualità di Premio dopo 24 mesi dalla conclusione del Contratto (anche in deroga dell’art. 1924, secondo comma del Codice Civile), essendo inteso che in tale caso sub (v), la Società avrà il diritto di trattenere tutti gli importi fino ad allora versati dal Contraente a titolo di Pre-mio, rata di Premio e/o premio aggiuntivo e nulla sarà dovuto e pagato al Contraente.

Inoltre, la Società avrà facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto nel caso in cui, dopo il pagamento delle prime due annualità di Premio, il Contraente non versi uno o più dei successivi Premi (o rate di Premio) entro 20 giorni dalla relativa data di scadenza e, a tale data, non siano maturate tutte le condizioni necessarie per la Riduzione del Contrat-to ai sensi dell’Articolo 19 che segue. In tale caso, qualora il Contratto sia risolto, la Società avrà il diritto di tratte-nere tutti gli importi fino ad allora versati dal Contraente a titolo di Premio, rata di Premio e/o premio aggiuntivo fino ad allora versati dal Contraente e dovrà corrispondere al Contraente il solo Valore di Riscatto calcolato ai sensi dell’Articolo 20.A che segue.

Resta inteso che le previsioni della presenti Condizioni Generali di Assicurazione, che regolano gli effetti dei sum-menzionati eventi, continueranno a trovare applicazione anche successivamente allo scioglimento anticipato del Contratto in base ai relativi termini e condizioni.

ART. 18 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto nel ter-mine di trenta (30) giorni dal momento in cui la conclusio-ne del Contratto si è perfezionata.

Ai fini dell’esercizio del Recesso, il Contraente è tenuto ad inviare ad FWU Life Insurance Lux S.A. – Sede Secondaria in Italia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, una richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto e l’indicazione di tale volontà.

Il Recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 00:00 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata A/R da parte della Società, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente:

Modulo Unit-linked

• qualora la richiesta di Recesso pervenga alla Società prima dell’effettivo investimento del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked relativo al primo Premio o alla Prima Rata (a seconda dei casi) nel Comparto collega-to a tale data al Modulo Unit-linked assegnato al Con-tratto: l’ammontare del primo Premio o della Prima Rata (a seconda dei casi) al netto di Euro 20 trattenuti a titolo di spese effettivamente sostenute dalla Società per l’emissione e successiva cancellazione del Contrat-to con riferimento al Modulo Unit-Linked; e

• qualora la richiesta di Recesso pervenga alla Società successivamente all’effettivo investimento del Capi-tale Investito nel Modulo Unit-linked relativo al primo Premio o alla Prima Rata (a seconda dei casi) nel Comparto collegato a tale data al Modulo Unit-lin-ked assegnato al Contratto: il Capitale Maturato del

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Modulo Unit-linked, calcolato al momento del relativo disinvestimento (come eventualmente incrementato o diminuito nel suo valore a causa delle variazioni di mercato), aumentato dell’importo di tutti gli eventuali costi applicati sul primo Premio o sulla Prima Rata (a seconda dei casi) ma al netto di Euro 20 trattenuti a titolo di spese effettivamente sostenute dalla Società per l’emissione e successiva cancellazione del Cont-ratto con riferimento al Modulo Unit-linked; e

Modulo Partecipazione agli Utili

il Premio versato al netto:

• di Euro 20, trattenuti a titolo di rimborso in un’unica soluzione delle spese sostenute dalla Società per la predisposizione del Contratto con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili; e

• della porzione del Premio (se del caso) investita nel Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Con-tratto relativo al periodo in cui il Contratto è stato efficace.

SECTION VI DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO

ART. 19 RIDUZIONE

Il Contraente ha il diritto di richiedere la Riduzione del Contratto a condizione che (i) almeno 2 (due) annualità di Premio siano state interamente versate; (ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza; e (iii) la somma del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked residuo (post Riduzione) assegnato al Contratto (che è pari al prodotto delle Quote del Comparto a quella data e il rispettivo va-lore di mercato della Quota alla stessa data) e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili residuo (post Riduzione) assegnato al Contratto non sia inferiore ad Euro 1.250 alla data in cui la Riduzione viene eseguita. A tal fine, dovrà essere inviata una richiesta scritta alla Società, a mezzo raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del successivo Premio o rata di Premio (a seconda dei casi) che il Contraente non intende pagare.

La Riduzione del Contratto, ove effettuata, non comporta la risoluzione del Contratto che rimane invece in vigore con riferimento ai seguenti importi:

Modulo Unit-linked

• il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked residuo (post Riduzione) assegnato al Contratto alla data di esecuzione della Riduzione. Qualora il Tipo di Rischio scelto dal Contraente sia “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente” (vale a dire sia uno dei Tipi di Rischio che prevedono una Garanzia a Scadenza del Modu-lo Unit-linked), la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked (e quindi la relativa percentuale del 100 %, 85 % o 75 %) trova applicazione rispetto alla somma del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked ef-fettivamente versato fino alla data di efficacia della Riduzione e dedotti tutti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked che potranno essere applicati durante l’intera Durata del Contratto, come indicati nella Nota Informativa (nonché dedotti gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti). La Presta-

zione Caso Morte Garantita, di cui all’Articolo 1(A), comma 2(b) e all’Articolo 2 che precedono è ridotta al 10 % della somma di tutti i Premi e rate di Premio (ove previste) che, al momento del decesso dell’Assi-curato, sono effettivamente stati versati dal Con- traente fino alla data di efficacia della Riduzione con riferimento al Modulo Unit-linked assegnato al Con- tratto (essendo invece espressamente escluso a tal fine ogni premio aggiuntivo eventualmente versato); e

Modulo Partecipazione agli Utili

• il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili residuo (post Riduzione) assegnato al Contratto. In particolare, il processo di Rivalutazione continuerà a trovare applicazione mentre la Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili troverà appli-cazione rispetto alla somma del Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili effettivamente versato dal Contraente fino alla data di efficacia della Riduzione e dedotti tutti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili che potranno essere applicati durante l’intera Durata del Contratto, come indicati nella Nota Informativa (nonché dedotti gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti). La Prestazione Caso Morte Garantita, di cui all’Articolo 1(B), comma 2(b) e all’Articolo 2 che precedono è ridotta al 10 % della somma di tutti i Pre-mi o rate di Premio (ove previste) che, al momento del decesso dell’Assicurato, sono stati effettivamente versati dal Contraente fino alla data di efficacia della Riduzione con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili relativo al contratto (essendo invece espres-samente escluso a tal fine ogni premio aggiuntivo eventualmente versato).

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MESI TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA

COSTI DI RISCATTO(la seguente percentuale si applica al

Capitale Maturato del Modulo Unit-linked ed al Capitale Maturato del Modulo

Partecipazione agli Utili)

25–42 75 %

43–60 50 %

61 e ss. 0 %

MESI TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA

COSTI DI RISCATTO PARZIALE(la seguente percentuale si applica

all’Importo di Riscatto Parziale)

25–42 75 %

43–60 50 %

61 e ss. 0 %

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ART. 20 RISCATTO

A. RISCATTO TOTALE

Fatto salvo il diritto di Recesso di cui all’Articolo 18 che precede, il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto, prima della Data di Scadenza, a condizione che (i) almeno 2 (due) annualità di Premio siano state interamente versate, (ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza e (iii) l’As-sicurato sia ancora in vita alla data di ricevimento da parte della Società della suddetta richiesta di Riscatto totale.

A tal fine, il Contraente deve inoltrare una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il Contraente intende rendere efficace il Riscatto.

Il Riscatto totale ha l’effetto di sciogliere anticipa-tamente il Contratto con versamento da parte della Società al Contraente del Valore di Riscatto, ove esistente.

Il Valore di Riscatto sarà pari a:

con riferimento al Modulo Unit-linked

• il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked asseg-nato al Contratto, calcolato alla data di valorizza-zione indicata all’Articolo 11 che precede; e

con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili

• il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, calcolato alla data di efficacia del Riscatto totale,

entrambi i suddetti importi da calcolarsi al netto dei costi di Riscatto totale calcolati, alla stessa data, in base alla tabella che segue, restando inteso che l’ammontare di tali costi varia in base agli Anni di Po-lizza trascorsi tra la Data di Decorrenza e la data del Riscatto totale. In particolare, l’ammontare dei costi di Riscatto totale viene calcolato come una percen-tuale del Capitale Maturato del Modulo Unit-Linked e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili come indicato nella tabella che segue:

Ai fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a richiedere il Riscatto totale del Contratto nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

B. RISCATTO PARZIALE

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto prima della Data di Scadenza a condizione che, alla data della relativa valorizzazione:

(i) almeno 2 (due) annualità di Premio siano state interamente versate;

(ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di De-correnza;

(iii) l’importo del Riscatto parziale richiesto dal Con- traente (i.e., l’Importo di Riscatto Parziale) non sia inferiore ad Euro 500,00; e

(iv) la differenza tra il Valore di Riscatto e l’Impor-to di Riscatto Parziale non sia inferiore ad Euro 1.250,00, laddove ai fini del calcolo del Valore di Riscatto:

con riferimento al Modulo Unit-linked

- il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked è cal-colato alla data della relativa data di valorizzazione come stabilito all’Articolo 11 che precede (che è la data nella quale il Riscatto parziale deve essere attuato) come il prodotto del numero di Quote del Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto a quella data ed il relativo Valore della Quota calcolata alla stessa data; e

con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili

- il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto calcolato alla data di efficacia del Riscatto parziale.

La richiesta di Riscatto parziale deve contenere l’indicazione dell’Importo di Riscatto Parziale e deve essere inviata alla Società a mezzo lettera raccoman-data A/R almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale il Contraente intende rendere efficace il Riscatto parziale.

In caso di Riscatto parziale del Contratto nel corso dei primi 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza, la Società applica taluni costi che vengono prelevati mediante deduzione dall’importo del Riscatto parziale richiesto dal Contraente (i.e., l’Importo di Riscatto Parziale).

In particolare, i costi applicabili all’Importo di Riscatto Parziale saranno pari alla percentuale indicata nella tabella che segue.

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Ai fini di chiarezza, il Contraente non ha diritto a ri-chiedere il Riscatto parziale del Contratto, e pertanto alcun Importo di Riscatto Parziale, nei primi 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

A fini di ulteriore chiarezza rispetto ai costi applicati in caso di Riscatto parziale del Contratto, si precisa che, in ragione dei suddetti costi, l’importo effettivamente pagato dalla Società al Contraente in caso di Riscatto parziale sarà pari a:

- il 25 % dell’Importo di Riscatto Parziale, nel caso in cui il riscatto Parziale sia eseguito tra il 25° ed il 42° mese dalla Data di Decorrenza;

- il 50 % dell’Importo di Riscatto Parziale, nel caso in cui il riscatto Parziale sia eseguito tra il 43° ed il 60° mese dalla Data di Decorrenza; e

- il 100 % dell’Importo di Riscatto Parziale, nel caso in cui il riscatto Parziale sia eseguito dopo 60 mesi successivi alla Data di Decorrenza.

I costi applicati a ciascun Riscatto parziale verranno addebitati dalla Società al Contraente come segue

con riferimento al Modulo Unit-linked

- mediante vendita per il corrispondente importo delle Quote del Comparti collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto per il relativo controvalore, calcolato alla relativa data di valoriz-zazione come previsto all’Articolo 11 che precede e

con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili

- mediante riscatto per il corrispondente importo del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili relativo al Contratto calcolato alla data di efficacia del Riscatto parziale.

Il Riscatto parziale non comporta la risoluzione del Contratto che rimarrà in vigore per il restante Capitale Maturato del Modulo Unit-linked relativo al Contratto e per il restante Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili relativi al Contratto, e in relazione a tali valori continueranno a trovare applicazione le previsioni del Contratto.

Modulo Unit-linked

Per il Modulo Unit-linked, qualora il Contraente abbia selezionato un Tipo di Rischio che preveda una Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked (i.e., Tipi di Rischio “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente”), in caso di Riscat-to parziale, la somma del Capitale Investito nel Modulo Unit-linked ai fini della Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked sarà ridotta dell’ammontare dell’Importo di Riscatto Parziale (oltre che dell’importo dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked).

Modulo Partecipazione agli Utili

Per il Modulo Partecipazione agli Utili, in caso di Riscatto parziale, la somma dell’Ammontare Investito e del Ren-dimento di Rivalutazione maturato ai fini della Garanzia alla Scadenza sarà ridotta dell’ammontare dell’Importo di Riscatto Parziale (oltre che dell’importo dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili).

ART. 21 PEGNO E ALTRO VINCOLO

Il Contraente ha facoltà di:

(i) dare in pegno a terzi il credito derivante dal Contratto;

(ii) vincolare altrimenti le Prestazioni Assicurative.

Le suddette operazioni divengono efficaci nei confronti del- la Società soltanto nel caso in cui la Società ne abbia fatto annotazione scritta sul documento originale del Documen-to di Polizza o sulle relative appendici.

Nel caso di pegno o altro vincolo, il pagamento delle Prestazioni Assicurative dovrà essere soggetto al previo consenso scritto del creditore pignoratizio o del soggetto in favore del quale il vincolo è stato costituito.

ART. 22 DUPLICATO DEL DOCUMENTO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del docu-mento originale del Documento di Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono richiederne un duplicato a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

ART. 23 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, annual-mente ed entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascun anno solare l’estratto conto annuale riepilogativo della posizione assicurativa del Contraente.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Contraente ogni ulteriore comunicazione richiesta dalla normativa applicabile.

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ART. 24 BENEFICIARIO (O BENEFICIARI)

Il Contraente designa il Beneficiario (o Beneficiari) e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario (o Beneficiari) non può tuttavia essere revocata o modificata dopo che:

• il Contraente e il Beneficiario (o Beneficiari) abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; o

• si sia verificato il decesso del Contraente; o

• verificatosi il decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza, il Beneficiario (o Beneficiari) abbia comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione del Beneficiario (o Benefi-ciari) sia divenuta irrevocabile, le operazioni concernenti il Riscatto, il Recesso del Contraente, la costituzione del pegno o di altro vincolo sulle Prestazioni Assicurative richiedono il consenso scritto del Beneficiario (o dei Bene-ficiari).

Ai sensi dell’Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario (o Beneficiari) del Contratto acquisisce, in conseguenza della designazione in suo (loro) favore ad opera del Con-traente, un diritto personale alle Prestazioni Assicurative previste nel Contratto. In particolare, le Prestazioni Assi-curative corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non entrano a far parte dell’asse ereditario del Contraente.

A fronte di possibili omissioni o errori nella suddivisione delle percentuali di beneficio tra due o più Beneficiari, la Società, all’atto del pagamento della Prestazione Assicura-tiva, applicherà la seguente condotta:

• nel caso in cui nel Contratto vengano indicati Be-neficiari identificati nominalmente senza attribuire specifiche percentuali di beneficio, la Società divide l’importo complessivo in parti uguali;

• nel caso in cui nel Contratto vengano indicati Benefi-ciari identificati nominalmente attribuendo specifiche percentuali di beneficio che nel complesso risultano errate, la Società divide l’importo complessivo in parti uguali;

• nel caso in cui nel Contratto vengano indicati come Beneficiari in via generale gli Eredi senza attribuire specifiche percentuali di beneficio, la Società divide l’importo secondo le indicazioni contenute in even-tuale documentazione fornita successivamente o, in mancanza, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di successioni;

• nel caso in cui nel Contratto vengano indicati come Beneficiari in via generale gli Eredi attribuendo specifiche percentuali di beneficio che nel complesso risultano errate, la Società divide l’importo secondo le indicazioni contenute in eventuale documentazione fornita successivamente o, in mancanza o nel caso in cui anche tali indicazioni risultino errate, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di successione.

ART. 25 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preven-tivamente consegnati alla Società stessa tutti i documenti necessari a:

(i) verificare, secondo diligenza, l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento per l’importo richiesto e ad individuare esattamente gli aventi diritto; e

(ii) adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale e in materia di adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio e anti-terrorismo di volta in volta vigenti. A tal propo-sito, la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina il pagamento delle Prestazioni Assicurative o altro pagamento, ritiene necessaria per effettuare le operazioni di natura fiscale e di adegua- ta verifica ai fini di antiriciclaggio e anti-terrorismo eventualmente previste dalla normativa vigente.

In particolare, in aggiunta agli altri documenti eventual-mente richiesti per legge ai fini che precedono, la Società richiede la seguente documentazione:

• richiesta scritta di liquidazione delle Prestazioni Assi-curative o il Valore di Riscatto o l’Importo di Riscatto Parziale sottoscritta dal Contrante o dal Beneficiario (o Beneficiari);

• copia del documento di identità del richiedente;

• in caso di Beneficiari minorenni / persona incapace di agire: copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine all’impiego delle somme liquidate.

Per i pagamenti conseguenti il decesso dell’Assicurato devono inoltre essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

• certificato di morte dell’Assicurato in originale;

• se il decesso dell’Assicurato si verifica entro i primi 3 Anni di Polizza, relazione medica sulle cause del decesso.

SEZIONE VII BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

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In ogni caso, in particolare qualora si presentassero in relazione al singolo caso specifiche esigenze istruttorie, la Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documen-tazione necessaria al fine sopra richiamato di verificare, secondo diligenza, l’effettiva esistenza dell’obbligo di pa-gamento per l’importo richiesto e individuare esattamente gli aventi diritto. Tale documentazione dovrà essere fornita all’Impresa entro il termine di seguito indicato a mezzo di raccomandata A/R.

La Società si riserva di richiedere la produzione dell’ori-ginale del Documento di Polizza qualora il Beneficiario (o Beneficiari) intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l’au-tenticità del Documento di Polizza o di altra documentazi-one contrattuale che il Beneficiario (o Beneficiari) intenda far valere.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende dero-gare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

La Società, dopo aver accertato l’esistenza del proprio obbligo di pagamento delle Prestazioni Assicurative e verificata la completezza e regolarità della documentazione fornita, procede ad effettuare i pagamenti da essa dovuti

nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della do-cumentazione completa come sopra indicato. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, secondo il tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Qualora la documentazione prodotta dal soggetto richie-dente il pagamento non sia completa, la Società nel ter-mine di trenta (30) giorni invia al medesimo soggetto una richiesta di integrazione della documentazione già prodot-ta. In tal caso, gli interessi moratori sono dovuti a partire dal trentesimo (30) giorno successivo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

La comunicazione della nomina revoca o modifica del Be-neficiario/Beneficiari, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio che, come tale, non potrà essere opposto alla Società fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario/ Be-neficiari, non sia stata comunicata alla stessa Società.

Ciascun pagamento della Società viene effettuato median-te istituti bancari autorizzati.

Una volta effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell’evento che si è verificato per primo fra quelli elencati nel precedente Articolo 17, la Società non è più tenuta ad alcun pagamento.

SEZIONE VIII LEGGE APPLICABILE, REGIME FISCALE E FORO COMPETENTE

ART. 26 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 27 REGIME FISCALE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Le tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari) ed eventuali aventi diritto.

Qualora la Società in base alla normativa italiana, lussem-burghese, europea o altra legislazione o regolamentazione, dovesse essere obbligata al rilevamento, alla tenuta o alla messa a disposizione delle Autorità nazionali o straniere di informazioni e dati, il Contraente è obbligato a fornire alla Società, al momento della sottoscrizione della proposta, di modifiche alla proposta o su richiesta semplice della So-cietà tali informazioni, dati e/o la relativa documentazione.

Il Contraente ha sempre l’obbligo di collaborazione quando lo stato di terzi, che vantano diritti derivanti dal rapporto contrattuale tra il Contraente e la Società, è di rilevanza in ordine al rilievo dei dati e delle informazioni sopra menzionati.

Informazioni necessarie ai sensi del paragrafo che precede sono tutte le circostanze necessarie alla valutazione

• degli obblighi fiscali e contributivi,

• degli obblighi fiscali e contributivi di terzi, i quali van-tano diritti sul contratto; e

• degli obblighi fiscali e contributivi del Beneficiario.

Ulteriori informazioni si possono evincere dall’informativa sull’autocertificazione sullo status soggettivo ai fini FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) predisposto dalla Società e la legislazione CRS (Common Reporting Standard).

Il Contraente prende atto del fatto che in caso di omessa o ritardata messa a disposizione delle informazioni e/o dei dati di cui sopra, la Società sarà obbligata a segnalare i dati contrattuali alle Autorità fiscali italiane o estere.

ART. 28 AZIONI ESECUTIVE

Ai sensi dell’Articolo 1923 del Codice Civile e fermo restan-do le previsioni della normativa applicabile (incluso il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e successive modifiche e integrazioni, c.d. Legge Fallimentare), le somme dovu-te dalla Società al Contraente ai sensi del Contratto non possono essere soggette a provvedimento esecutivo o cautelare.

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ART. 29 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto è esclusivamente competente il Foro in cui il Contraente (o l’Assicurato o il Beneficiario o gli aventi diritto, come del caso), ha la propria residenza o domicilio, fatto salvo l’obb-ligo del preventivo ricorso a meccanismi conciliativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010, come successivamen-te modificato, nella misura in cui tali procedimenti siano obbligatori ai sensi della normativa applicabile. Al riguardo, la mediazione di qualsiasi controversia relativa al presente

Contratto è deferita all’organismo scelto dalla Camera di Commercio ubicata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Nel caso in cui il summenzionato organismo di mediazione non abbia la propria sede nel luogo del giudice territori-almente competente per la controversia, la procedura di mediazione si svolgerà presso un organismo di mediazione avente la propria sede in tale luogo, come individuato dalla parte che per prima presenta l’istanza di mediazione.

SEZIONE IXINFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DEL DIRITTO LUSSEMBURGHESE

ART. 30 INFORMAZIONI RELATIVE A FWU SICAV

FWU Protection Fund SICAV è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto suddivisa nei tre seguenti Comparti:

(i) Dynamic Risk Control;

(ii) Balanced Risk Control;

(iii) Conservative Risk Control.

FWU SICAV ha incaricato FWU Invest S.A., società lussem-burghese appartenente al Gruppo FWU, quale gestore dei propri Comparti.

FWU SICAV è un organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari (OICVM) di diritto lussembur-ghese autorizzato ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e soggetto alla vigilanza della CSSF.

L’inizio dell’operatività è prevista per gennaio 2018.

FWU SICAV è di recente costituzione, pertanto non sono disponibili i relativi dati storici di rendimento.

Il Regolamento di FWU SICAV, nonché le relazioni annuali e semestrali, sono disponibili sul sito www.forwardyou.com/ucits

Il Valore della Quota di ciascuno dei Comparti viene pu-bblicato ciascun giorno lavorativo, secondo il calendario lussemburghese, il giorno successivo alla data di valorizzazi-one. Il Valore della Quota del Comparto è inoltre disponi-bile presso RBC Investor Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo durante i normali orari di lavoro.

Non sono previste limitazioni in relazione alla possibilità di richiedere il rimborso degli investimenti in FWU SICAV in qualunque momento.

Di seguito è riportata una sintesi della politica di investi-mento di FWU SICAV e dei principali termini applicabili a ciascun Comparto:

Dynamic Risk Control

Il Comparto investe direttamente in tutto il mondo in altri fondi di investimento gestiti da società di gestione di primario standing (e.g., fondi azionari, fondi obbligazionari, fondi monetari, fondi di investimento alternativi, ecc.) e/o direttamente in altre classi di attivi (strumenti monetari, ETF, azioni, ecc.) al fine di realizzare il proprio obiettivo di investimento. Gli investimenti sono effettuati in conformità alla normativa applicabile, inclusa la normativa emanata dalle competenti autorità di vigilanza.

I fondi e gli ETF vengono selezionati in base ai seguenti criteri, in quanto applicabili:

• specifiche linee guida d’investimento chiaramente definite;

• volume minimo del fondo (Euro 25 milioni);

• nessun hedge fund;

• conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE (“Direttiva OICVM”), come di volta in volta modificata, o hanno nominato un gestore di fondi di investimento alternativi del risparmio (GEFIA) in conformità alla direttiva 2011/61/UE (“Direttiva AIFM”), come di volta in volta modificata;

• sono denominati principalmente in EUR, USD (dollari statunitensi) e JPY (yen giapponesi) ed, in misura minore, in altre valute.

Le azioni vengono selezionate in base ai seguenti principali criteri:

• gli emittenti appartengono agli indici più rappresen-tativi tra i mercati di una determinata area geografica (SP&500, Stoxx 600, Nikkei 225, ecc.);

• il volume medio di scambi giornaliero calcolato nel mese di riferimento deve essere superiore a USD 15 milioni.

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Balanced Risk Control

Il Comparto investe direttamente in tutto il mondo in altri fondi di investimento gestiti da società di gestione di primario standing (e.g., fondi azionari, fondi obbligazionari, fondi monetari, fondi di investimento alternativi, ecc.) e/o direttamente in altre classi di attivi (strumenti monetari, ETF, azioni, ecc.) al fine di realizzare il proprio obiettivo di investimento. Gli investimenti sono effettuati in conformità alla normativa applicabile, inclusa la normativa emanata dalle competenti autorità di vigilanza.

I fondi e gli ETF vengono selezionati in base ai seguenti criteri, in quanto applicabili:

specifiche linee guida d’investimento chiaramente definite;

• volume minimo del fondo (Euro 25 milioni);

• nessun hedge fund;

• conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE (“Direttiva OICVM”), come di volta in volta modificata, o hanno nominato un gestore di fondi di investimento alternativi del risparmio (GEFIA) in conformità alla direttiva 2011/61/UE (“Direttiva AIFM”), come di volta in volta modificata;

• sono denominati principalmente in EUR, USD (dollari statunitensi) e JPY (yen giapponesi) ed, in misura minore, in altre valute.

Le azioni vengono selezionate in base ai seguenti principali criteri:

• gli emittenti appartengono agli indici più rappresen-tativi tra i mercati di una determinata area geografica (SP&500, Stoxx 600, Nikkei 225, ecc.);

• il volume medio di scambi giornaliero calcolato nel mese di riferimento deve essere superiore a USD 15 milioni.

Conservative Risk Control

Il Comparto investe in tutto il mondo in altri fondi di investimento (ad es. fondi obbligazionari, fondi monetario, fondo di investimento alternativi, ecc.) e/o direttamente in altre diverse categorie di attivi (strumenti monetari, ETF, ecc.) al fine di realizzare una crescita stabile del capita-le nel lungo termine. Gli investimenti sono effettuati in conformità alla normativa applicabile, inclusa la normativa emanata dalle competenti autorità di vigilanza.

I fondi e gli ETF vengono selezionati in base ai seguenti criteri, in quanto applicabili:

• specifiche linee guida d’investimento chiaramente definite;

• volume minimo del fondo (Euro 25 milioni);

• nessun hedge fund;

• conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE (“Direttiva OICVM”), come di volta in volta modificata, o hanno nominato un gestore di fondi di investimento alternativi del risparmio (GEFIA) in conformità alla direttiva 2011/61/UE (“Direttiva AIFM”), come di volta in volta modificata;

• sono denominati principalmente in EUR, USD (dollari statunitensi) e JPY (yen giapponesi) ed, in misura minore, in altre valute.

Il profilo di rischio dei Comparti è il seguente:

Dynamic Risk Control

Trattandosi di un Comparto con “Altra Propensione al Rischio”, l’asset allocation dei Rami Risk Control è realizzata nell’ambito di un paniere di strumenti di investimento di livello globale costituito dalle seguenti categorie: fondi azi-onari, fondi obbligazionari presenti su scala globale, fondi bilanciati nonché azioni appartenenti agli indici più rap-presentativi nell’ambito dei mercati regionali (ad esempio, Giappone, Europa, USA).

Le decisioni di investimento relative al portafoglio di attivi del presente Comparto sono adottate unicamente secon-do criteri quantitativi e imparziali. Inoltre, tali decisioni sono allineate ai seguenti termini:

• massimo livello di volatilità: 20 %;

• copertura di valuta (copertura in euro);

• benchmark: combinazione del 90 % MSCI AC World Index (Prezzo Netto) Valuta Locale e del 10 % Barclays Global Aggregate Euro Hedged Index;

• investimento di lungo termine in linea con il Tipo di Rischio Selezionato (ad es., 20 anni).

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Balanced Risk Control

Trattandosi di un Comparto con “Media Propensione al Rischio”, l’asset allocation dei Rami Risk Control è realizz-ata nell’ambito di un paniere di strumenti di investimento di livello globale costituito dalle seguenti categorie: fondi azionari, fondi obbligazionari presenti su scala globale, fondi bilanciati.

Le decisioni di investimento relative al portafoglio di attivi del presente Comparto sono adottate unicamente secon-do criteri quantitativi, imparziali e su scala internazionale. Inoltre, tali decisioni sono allineate ai seguenti termini:

• massimo livello di volatilità: 15 %;

• copertura di valuta (copertura in euro);

• benchmark: combinazione del 70 % del MSCI AC World Index (Prezzo Netto) Valuta Locale e del 30 % del Barclays Global Aggregate Euro Hedged Index;

• investimento di medio termine in linea con il Tipo di Rischio Selezionato (i.e., 8–12 anni).

Conservative Risk Control

Trattandosi di un Comparto con “Bassa Propensione al Rischio”, l’asset allocation dei Rami Risk Control è realizzata nell’ambito di un paniere di strumenti di investimento di livello globale costituito da fondi obbligazionari (OICVM) con le seguenti caratteristiche: liquidità su base giornaliera e assenza di leva finanziaria.

Le decisioni di investimento relative al portafoglio di attivi del presente Comparto sono adottate unicamente secon-do criteri quantitativi, imparziali e su scala internazionale. Inoltre, tali decisioni sono allineate ai seguenti termini:

• massimo livello di volatilità: 6,5 %;

• copertura di valuta (copertura in euro);

• benchmark: combinazione del 70 % del MSCI AC World Index (Prezzo Netto) Valuta Locale e del 30 % del Barclays Global Aggregate Euro Hedged Index;

• investimento di breve termine (i.e., 3 anni).

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A. FWU LIFE MD3 FUND

1. FWU Life MD3 Fund è un internal segregated fund ai sensi del diritto lussemburghese, relativo al Modulo Partecipazione agli Utili, che prevede una gestione separata dalle altre attività della Società. Il FWU Life MD3 Fund è regolato dal diritto lussemburghese.

2. La valuta di denominazione è l’Euro.

3. FWU Life MD3 Fund ha l’obiettivo di bilanciare gli investimenti individuali al fine di ottenere un ren-dimento apprezzabile per il Contraente rispetto ad un’allocazione differenziata dei fondi.

4. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è giornaliero; in particolare, l’osservazio-ne è condotta per ciascun giorno lavorativo individua-to sulla base del calendario delle festività del Gran-ducato del Lussemburgo.

5. Gli attivi sottostanti il FWU Life MD3 Fund sono prin-cipalmente investiti in fondi azionari di investimento internazionali di rinomate società di investimento con l’obiettivo di ottenere un incremento del capitale a lungo termine nel rispetto dei limiti stabiliti dal Com-missariat aux Assurances del Lussemburgo. La politica di investimento contempla una diversificazione geografica anche su base regionale dei più importanti mercati dei capitali.

I suddetti fondi azionari di investimento ricompresi nella strategia di investimento adottata dal FWU Life MD3 Fund sono selezionati secondo i seguenti criteri:

• specifiche linee guida d’investimento chiaramente definite

• volume minimo del fondo (Euro 50 milioni)

• gestione dinamica degli investimenti

• rendimento a medio termine superiore alla media

• coerenza di rendimento nel medio termine

• nessun fondo di fondi

• nessun hedge fund

• valuta del fondo in Dollari statunitensi o Euro

• conformità ai criteri di investimento stabiliti dall’Autorità di vigilanza assicurativa del Lussem-burgo che, tra l’altro, fissa le soglie massime per categorie di attivi. In particolare, gli investimenti sottostanti il FWU Life MD3 fund sono gestiti

nell’ambito di applicazione della Circolare 1/08 del Commissariat aux Assurances del Lussemburgo. La predetta circolare definisce la tipologia di attivi utilizzabili per gli investimenti, i mercati su cui in-vestire, nonché le soglie complessive per tipologia di attivo e per specifico emittente. Le tipologie di attivi comprendono titoli obbligazionari, azioni, UCITS, fondi alternativi e altri investimenti.

Sulla base dei predetti criteri, la Società, ogni mese, opera la principale selezione dei fondi nei quali si ritiene opportuno che il FWU Life MD3 Fund investa.

6. Gli attivi sottostanti il FWU Life MD3 Fund non sono investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo FWU cui appartiene la Società stessa.

7. Con periodicità mensile, la Società utilizza un com-plesso programma di analisi matematica al fine di indi-viduare tra i fondi di investimento preselezionati quelli che presentano aspettative di rendimento superiore o inferiore rispetto al rendimento inizialmente atteso. In relazione all’esito di tale selezione, la Società opera l’eventuale opportuno bilanciamento degli investi-menti.

Nell’applicazione di tale meccanismo mensile di riallocazione degli investimenti, viene altresì individu-ato il livello di investimento del FWU Life MD3 Fund rispetto al livello di liquidità, con lo specifico scopo di far fronte al rischio di volatilità.

La semplice interazione tra tutti i parametri analitici comporta la necessità di un’attiva e dinamica rialloca-zione degli investimenti all’interno del FWU Life MD3 Fund.

Data di costituzione:

FWU Life MD3 Fund è stato costituito nel giugno 2011 con durata a tempo indeterminato.

Benchmark:

Nel medio termine, FWU Life MD3 Fund ha l’obiettivo di mantenere il proprio valore ad un livello non inferiore al benchmark, ove il benchmark è rappresentato dalla media dei seguenti indici: “MSCI US Index (USD)”, “MSCI Europe Index (Euro)”, “MSCI World Index (Euro)” e “MSCI World Emerging Markets Index (Euro)”.

ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DEL FWU LIFE MD3 FUND E DEL FWU LIFE MD2 FUND

Il presente Regolamento del FWU Life MD3 Fund e del FWU Life MD2 Fund è redatto ai sensi del diritto lussemburghese così come le informazioni relative al FWU Life MD3 Fund e al FWU Life MD2 Fund di seguito riportate sono fornite con riferimento al diritto lussemburghese applicabile.

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FORWARD Quant MR · Condizioni Generali · 01/2018 · Pagina 22 | 22

B. FWU LIFE MD2 FUND

1. FWU Life MD2 Fund è una speciale gestione interna relativa al Modulo Partecipazione agli Utili ai sensi del diritto lussemburghese, separata dalle altre attività della Società. Il FWU Life MD2 Fund è regolato dal diritto lussemburghese.

2. La valuta di denominazione è l’Euro.

3. Il FWU Life MD2 Fund ha l’obiettivo di acquistare e detenere attivi che consentano alla Società di adem-piere alle proprie obbligazioni contrattuali in relazione alla Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto.

4. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è giornaliero; in particolare, l’osservazio-ne è condotta per ciascun giorno lavorativo individua-to sulla base del calendario delle festività del Gran-ducato del Lussemburgo.

5. Gli attivi sottostanti il FWU Life MD2 Fund sono investiti in zero coupon emessi da soggetti titolari di “investment grade” attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating (e.g., Standard & Poor’s) nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dall’Au-torità di vigilanza assicurativa del Lussemburgo.

6. Gli attivi sottostanti il FWU Life MD2 Fund non sono investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo FWU cui appartiene la Società stessa.

7. La Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili relativa al Contratto offerta dalla Società non può essere pregiudicata dalla qualità degli zero coupon acquistati dal FWU Life MD2 Fund.

8. L’effettivo valore dell’investimento nel FWU Life MD2 Fund è soggetto a possibili variazioni in relazione all’andamento dei tassi di interesse di mercato. In par-ticolare, nel corso della Durata del Contratto, tassi di interesse crescenti riducono tale valore mentre tassi di interesse decrescenti aumentano tale valore. Cio-nondimeno, alla Data di Scadenza, l’anzidetto valore è in ogni caso sufficiente a garantire il pagamento della Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili offerta dalla Società.

C. SOCIETÀ DI REVISIONE E ASSET MANAGEMENT

FWU Life MD3 Fund e FWU Life MD2 Fund vengono gestiti nell’osservanza dei regolamenti e dei limiti stabiliti dal Commissariat Aux Assurances del Lussem-burgo e sono annualmente sottoposti a certificazione da parte di una società di revisione regolarmente iscritta nell’apposito albo ed operante in conformità alla comune pratica di revisione e certificazione delle società aventi sede in Lussemburgo, che ne attesta la correttezza ed i risultati conseguiti.

Alla data di redazione del presente Regolamento, la gestione degli attivi sottostanti il FWU Life MD3 Fund e il FWU Life MD2 Fund è condotta direttamente dalla Società.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di delega-re, anche solo parzialmente, a soggetti terzi, anche appartenenti al gruppo cui appartiene la Società, la gestione di entrambi o uno solo dei FWU Life MD3 Fund e FWU Life MD2 Fund.

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FORWARD Quant MR · Glossario · 01/2018 · Pagina 1 | 5

Glossario

FWU Life Insurance Lux S.A.

DEFINIZIONI COMUNI

Anno di Polizza: la ricorrenza annuale del Contratto a parti-re dalla Data di Decorrenza.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Con-tratto e che può anche coincidere con il Contraente.

Beneficiario/i: ogni persona fisica o altro soggetto giuridi-co designato dal Contraente nella Proposta o successiva-mente identificato, che può coincidere o meno con il Con-traente, avente diritto a ricevere le Prestazioni Assicurative al verificarsi degli eventi assicurati ai sensi del Contratto.

Contraente: la persona fisica o altro soggetto giuridico che (i) stipula il Contratto con la Società, impegnandosi tra l’altro al versamento dei Premi, (ii) ha il diritto di versare premi aggiuntivi e (iii) è il titolare dei diritti derivanti dal Contratto. Al Contraente persona fisica si applicano i se-guenti limiti di età calcolati alla data di sottoscrizione della Proposta: età minima: 18 anni, età massima: 59 anni.

Contratto: il contratto di assicurazione vita multiramo – FORWARD Quant MR sottoscritto tra il Contraente e la Società e documentato dalle Condizioni Generali di Assi-curazione, dalla Proposta, dal Documento di Polizza e dalle eventuali successive appendici debitamente sottoscritte dalla Società.

Costi: tutti i costi tariffari che la Società applica al fine di coprire i costi relativi al Contratto, nonché tutti i costi dei Comparti. In particolare, i costi tariffari sono applicati dalla Società sia mediante prelievo del corrispondente ammontare da ciascun Premio (e da qualsiasi premio aggiuntivo eventualmente versato) effettivamente versato dal Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, commissioni iniziali, spese di marketing e spese per la riscossione del premio) e sia, qualora applicati al Capitale Maturato del Modulo Unit-linked, mediante la vendita per il corrispondente importo di Quote del Comparto cui è di volta in volta collegato il Modulo Unit-linked assegnato al Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costo della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Unit-linked, costi amministrativi, costo della Garanzia a Scadenza Modulo Unit-linked ove applicabile) ovvero, a seconda dei casi, qualora applicati al Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili, mediante disinvestimento dell’importo corrispondente dal Modulo Partecipazione agli Utili prelievi dal FWU Life MD2 Fund e FWU Life MD3 Fund, costo di gestione del FWU Life MD2 Fund e FWU Life MD3 Fund, ove presente, Prelievi sul Rendimento).

I costi relativi ai Comparti rimangono a carico degli stessi fondi (a titolo esemplificativo, la commissione di gestione).

Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale le coperture assicurative previste dal Contratto divengo-no efficaci ai sensi degli Articoli 14 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a condizione che il primo Premio (se i premi sono pagati senza un piano rateale) o la Prima Rata (se i Premi sono pagati in base a un piano rateale) sia stato ricevuto dalla Società prima del verificarsi dell’evento assicurato.

Data di Scadenza: la data di scadenza del Contratto al termine della Durata del Contratto indicata nella Proposta, fatto salvo quanto previsto agli Articoli 15 e 17 delle Condi-zioni Generali di Assicurazione.

Documento di Polizza: il documento emesso da FWU Life Insurance Lux S.A. – Sede secondaria in Italia, che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto.

Durata del Contratto: l’arco temporale che intercorre tra la Data di Decorrenza e la Data di Scadenza nel quale il Contratto è efficace.

Età: l’età cosiddetta attuariale. Ai sensi del Contratto, al Contraente e, se persona diversa dal Contraente, all’Assi-curato viene assegnata un’età attuariale iniziale che è pari alla differenza tra l’anno della Data di Decorrenza e l’anno di nascita; tale età attuariale iniziale aumenta di volta in volta, per ciascun Anno di Polizza, di un’unità.

Importo di Riscatto Parziale: l’importo richiesto dal Con-traente in caso di Riscatto parziale del Contratto, come indicato nella relativa lettera inviata dal Contraente alla Società. Ai fini di chiarezza, il Riscatto parziale può essere richiesto dal Contraente solo nel caso in cui le condizi-oni indicate all’Articolo 20.B delle Condizioni Generali di Assicurazione siano soddisfatte (in particolare, tra le altre condizioni, solo se siano state interamente versa-te almeno 2 (due) annualità di Premio e dopo che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza). Inoltre, come indicato all’Articolo 20.B delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Riscatto parziale nel periodo compreso tra il 25° e il 60° mese della Durata del Cont-ratto successivi alla Data di Decorrenza, la Società applica sull’Importo di Riscatto Parziale determinati Costi e, per l’effetto, l’importo effettivamente pagato dalla Società al Contraente è inferiore all’Importo di Riscatto Parziale.

Ai sensi e per gli effetti del presente fascicolo informativo, i termini di seguito indicati hanno il seguente significato.

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FORWARD Quant MR · Glossario · 01/2018 · Pagina 2 | 5

Premio: l’importo in denaro, calcolato su base annua, che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società nei termini e alle condizioni previste dal Contratto, su base ricorrente, per una durata prestabilita concordata con la Società ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ai sensi dell’Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicu-razione, ciascuna annualità di Premio può essere versata sia interamente in anticipo e sia secondo il piano rateale indicato dal Contraente nella Proposta.

Prestazione Caso Morte Garantita: l’importo minimo garantito pagabile dalla Società al verificarsi del decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza a condizione che almeno il primo Premio (se i Premi non sono versati secondo un piano rateale) o la Prima Rata (se i Premi sono versati secondo un piano rateale) sono stati regolarmente pagati, e secondo le ulteriori condizioni e nei limiti previsti dall’Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazioni Assicurative: le somme pagabili dalla Società al/i Beneficiario/i, ai sensi del Contratto e secondo i termini e le condizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza, sia alla Data di Scadenza sia prima della Data di Scadenza in caso di premorienza dell’Assicurato.

Prima Rata: la prima rata del Premio dovuto dal Contraente alla firma della Proposta, nel caso in cui il Contraente abbia selezionato nella Proposta il pagamento dei Premi tramite un piano rateale; l’importo della Prima Rata non deve mai essere inferiore all’importo pari all’ammontare pro-rata di 3 (tre) mesi del Premio annuale.

Proposta: il modulo di proposta sottoscritto dal Contraen-te, in qualità di proponente, con il quale lo stesso manifesta la propria volontà di concludere il Contratto secondo i termini e le condizioni ivi indicati.

Recesso: il diritto del Contraente, ai sensi dell’Articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione liberando se stesso da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto.

Revoca della Proposta: il diritto del potenziale Contraente, come indicato nella Nota Informativa, di revocare la Pro-posta prima della conclusione del Contratto.

Riduzione: il diritto del Contraente, ai sensi dell’Articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di interrompere il pagamento dei Premi dovuti, a condizione che (i) almeno le prime due annualità di Premio siano state interamente versate, (ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza e (iii) alla data in cui viene eseguita la Riduzio-ne, la somma del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked residuo (post Riduzione) e del Capitale Maturato del Modu-lo Partecipazione agli Utili residuo (post Riduzione) non sia inferiore ad Euro 1.250,00.

Riscatto: il diritto del Contraente, ai sensi dell’Articolo 20.A delle Condizioni Generali di Assicurazione, di interrompere anticipatamente il Contratto richiedendo la liquidazione del Valore di Riscatto.

Riserve Bonus a Scadenza: il valore degli attivi che costi-tuiscono la Riserva Bonus a Scadenza relativa al Modulo Unit-linked e la Riserva Bonus a Scadenza relativa al Modu-lo Partecipazione agli Utili.

Società: FWU Life Insurance Lux S.A., avente sede legale in 4a, rue Albert Borschette, 1246 Lussemburgo, società di assicurazioni regolarmente autorizzata all’esercizio de-ll’attività assicurativa. In conformità al D. Lgs. n. 209/2005, la Società esercita l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, attraverso la propria Sede secondaria in Italia in Via Roberto Lepetit 8/10, 20124 Milano, Italia, che emette la Polizza.

Valore di Riscatto: l’importo effettivamente versato dalla Società al Contraente in caso di Riscatto totale del Cont-ratto ai sensi dell’Articolo 20. A delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ai fini di chiarezza, il Riscatto totale può essere richiesto dal Contraente solo nel caso in cui (i) siano state interamente versate almeno 2 (due) annualità di Premio, (ii) siano trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Decorrenza e (iii) l’Assicurato sia ancora in vita alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscat-to. Inoltre, come indicato all’Articolo 20.A delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Riscatto totale nel periodo compreso tra il 25° e il 60° mese della Durata del Contratto successivi alla Data di Decorrenza, la Società ap-plica determinati Costi e, per l’effetto, l’importo del Valore di Riscatto è inferiore alla somma del Capitale Maturato del Modulo Unit-linked e del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili.

DEFINIZIONI APPLICABILI AL MODULO UNIT-LINKED

Capitale Investito nel Modulo Unit-linked: il valore, cal-colato in qualsiasi momento durante la Durata del Con-tratto, pari all’importo dei Premi (o delle rate di Premio) e di ciascun premio aggiuntivo effettivamente versati dal Contraente in relazione al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto ridotto dell’importo di tutti i Costi tariffari che, al momento del calcolo, sono stati effettivamente applicati al Modulo Unit-linked mediante ritenuta del corrispon-dente importo da parte della Società dai Premi (o rate di premio) e da qualsiasi premio aggiuntivo effettivamente versato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la relativa porzione della commissione iniziale, delle spese di marke-ting e della commissione per la riscossione del premio) e, a fini di chiarezza, con esclusione di tutti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked che ai fini di tale calcolo non vengono computati.

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FORWARD Quant MR · Glossario · 01/2018 · Pagina 3 | 5

Capitale Maturato del Modulo Unit-linked: il capitale che costituisce la base per il calcolo sia delle Prestazioni Assicurative e sia del valore che il Contraente ha diritto a ricevere in caso di Riscatto con riferimento al Modulo Unit-linked. Il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked è determinato, per ciascun Contratto, in base alla valorizza-zione del Capitale Investito in corrispondenza delle date di riferimento per il calcolo e, in particolare, in qualsiasi momento, esso è pari al prodotto tra (i) il numero delle Quote assegnate al Contratto alla data di riferimento in relazione al Comparto che, a detta data di riferimento, risulta collegato al Contratto e (ii) il relativo Valore della Quota calcolato alla medesima data di riferimento; resta inteso che il Capitale Maturato del Modulo Unit-linked in-cluderà ciascuno e tutti gli importi della Riserva del Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked (se esistente) solo una volta che tali importi siano assegnati definitivamente al Contratto ai sensi dell’Articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Comparto: ciascun comparto della FWU SICAV. Ciascuna azione emessa da FWU SICAV corrisponde ad un’azione in uno specifico Comparto. FWU SICAV è suddivisa nei se-guenti tre Comparti: Dynamic Risk Control, Balanced Risk Control, Conservative Risk Control. A ciascun Comparto corrisponde una differente strategia di investimento, come indicato alla sezione C della Nota Informativa e all’Artico-lo 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ciascun Comparto investe gli attivi presenti nel proprio portafoglio in linea con i propri obiettivi e politica di investimento.

Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-lin-ked: tutti i Costi tariffari che sono prelevati dalla Società dai Comparti mediante vendita di Quote per un ammonta-re corrispondente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Costo della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Unit-linked, costi amministrativi, il Costo della Ga-ranzia a Scadenza del Modulo Unit-linked, ove applicabile).

FWU SICAV: FWU Protection Fund SICAV (Lussemburgo), società di investimento a capitale variabile di tipo aperto multicomparto (umbrella fund).

Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked: l’importo minimo pagabile dalla Società quale Prestazione Assicura-tiva in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza con riferimento al Modulo Unit-linked collegato al Contratto, nei termini e limiti di cui agli Articoli 1 e 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a condizione che il Tipo di Rischio Selezionato scelto dal Contraente sia compreso tra i Tipi di Rischio “Conservativo”, “Prudente” o “Cauti”; essendo inteso che tali Tipi di Rischio cui è ab-binata la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked sono selezionabili dal Contraente solo nel caso in cui la Durata del Contratto sia inferiore o uguale a 47 anni ovvero, qualora la Durata del Contratto selezionata dal Contraente

sia superiore a 47 anni, solo a partire dal momento in cui, tenuto conto della Durata del Contratto selezionata dal Contraente, la durata residua del Contratto fino alla Data di Scadenza Durata del Contratto è uguale a 47 anni (in tale ultimo caso la selezione avverrà mediante richiesta di modifica del Tipo di Rischio). La Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è calcolata come una percentuale del Capitale Investito (al netto dei Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Unit-linked) che varia a seconda del Tipo di Rischio Selezionato, come meglio indicato all’Arti-colo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e de-dotti tutti gli Importi di Riscatto Parziale, ove esistenti. Nel caso di modifica del Tipo di Rischio Selezionato, la Garanzia a Scadenza del Modulo Unit-linked è calcolata diversamen-te da quanto sopra indicato, come stabilito all’Articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gestore: FWU Invest S.A., società lussemburghese appar-tenente al gruppo FWU nominata da FWU SICAV quale gestore dei propri Comparti.

Modulo Unit-linked: uno dei due moduli che compon-gono il Contratto, caratterizzato dal fatto che il Capitale Investito nel Modulo Unit-linked è investito in Quote dei Comparti in base al Tipo di Rischio Selezionato, pertanto l’ammontare delle Prestazioni Assicurative collegate a tale modulo in relazione a ciascun Contratto dipende dall’anda-mento del Comparto.

OICR: organismo d’investimento collettivo del risparmio.

Quota: ciascuna azione di ciascun Comparto, essendo inteso che ciascuna azione di ciascun Comparto corrispon-de ad una azione di FWU SICAV. Le Quote sono detenute dalla Società nell’interesse dell’Assicurato e sono collegate al Modulo Unit-Linked assegnato al Contratto.

Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked: il valore degli attivi che costituiscono una specifica riserva, relativa al Modulo Unit-linked, che viene accantonata e matura durante la Durata del Contratto e viene effettivamente allocata al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto unicamente durante gli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza della Durata del Contratto, ai sensi dell’Articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In particolare, ogni mese, a partire dal 1° (primo) mese successivo alla Data di Decorrenza e fino alla Data di Scadenza o, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore a 35 anni, fino al 420° mese successivo alla Data di Decorrenza, alla data di valorizzazione indicata all’Articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, un importo pari alla differenza tra il rendimento dell’investimento e l’ammontare allocato alle Quote del Comparto collegato al Modulo Unit-linked assegnato al Contratto viene trattenuto dalle medesime Quote del Comparto di volta in volta collegato al Cont-ratto e accantonate in tale specifica riserva; tale specifica

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riserva viene quindi investita nel Comparto di volta in volta collegato al Contratto secondo il piano di investimento del Tipo di Rischio Selezionato. L’importo complessivo della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked, come maturato nel corso della Durata del Contratto e se esisten-te, viene infine effettivamente allocato al Modulo Unit-lin-ked assegnato al Contratto nel corso degli ultimi cinque (5) Anni di Polizza, in conformità all’articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società non garantisce, in qualsiasi momento, alcun importo minimo della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Unit-linked.

Switch: operazione mediante la quale le Quote di un Comparto vengono vendute e il relativo controvalore viene reinvestito in Quote di un altro Comparto. Ai sensi del Contratto, il Contraente non ha il diritto di richiedere alcuno Switch su base volontaria, pertanto gli unici Switch disponibili in relazione al Modulo Unit-Linked assegnato al Contratto sono quelli che vengono effettuati automatica-mente dalla Società alla scadenza dei termini predefiniti in base al Tipo di Rischio Selezionato.

Tipo di Rischio Selezionato: il tipo di rischio selezionato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta tra quelli disponibili nel Contratto e espressamente indicati nella Proposta, o in una successiva appendice in caso di modifica del Tipo di Rischio Selezionato ai sensi dell’Artico-lo 12.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. I Tipi di Rischio “Conservativo”, “Prudente” e “Cauto” possono es-sere selezionati al momento della sottoscrizione della Pro-posta solo nel caso in cui la Durata del Contratto è pari o inferiore a 47 anni; qualora invece la Durata del Contratto sia superiore a 47 anni, tali Tipi di Rischio potranno essere selezionati (mediante una modifica del Tipo di Rischio Sele-zionato) solo a partire dal momento in cui, tenuto conto della Durata del Contratto selezionata dal Contraente, gli Anni di Polizza rimanenti fino alla Data di Scadenza sono 47.

Tipo di Rischio: il Contratto prevede i seguenti cinque diversi tipi di rischio: “Conservativo”, “Prudente”, “Cauto”, “Coraggioso” e “Esplorativo”.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del pat-rimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), che rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Comparto, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della Quota (c.d. uNAV): il valore unitario della Quota di ciascun Comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), determinato dividendo il valore del patrimo-nio netto del Comparto (NAV) per il numero delle Quote del medesimo Comparto in circolazione alla relativa data di valorizzazione.

DEFINIZIONI APPLICABILI AL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Capitale Investito nel Modulo Partecipazione agli Utili: il valore calcolato in qualsiasi momento durante la Durata del Contratto pari all’importo dei Premi (o delle rate dei Premio) e di ciascun premio aggiuntivo effettivamente versati dal Contraente in relazione al Modulo Partecipazio-ne agli Utili assegnato al Contratto ridotto dell’importo di tutti i Costi tariffari che, al momento del calcolo, sono stati effettivamente applicati al Modulo Partecipazione agli Utili mediante ritenuta per il corrispondente importo dei Premi (o rate di premio) e qualsiasi premio aggiuntivo effettiva-mente versati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la relativa parte della commissione iniziale, delle spese di mar-keting e della commissione per la riscossione del premio) e, a fini di chiarezza, con l’esclusione di tutti i Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili che ai fini di tale calcolo non vengono computati.

Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili: con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili e a cias-cun Contraente, è il valore dell’ammontare corrispondente alla somma del valore della Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) e della Riserva di Garanzia (detenuta nel FWU Life MD2 Fund) maturate in un dato momento in conseguenza degli Importi Investiti nel Modulo Partecipa-zione agli Utili. Resta inteso che il Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili includerà ciascuno e tutti gli importi della Riserva del Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili (se esistente) solo una volta che tali importi siano assegnati definitivamente al Contratto ai sensi dell’Articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicura-zione.

Costi Tariffari sul Capitale Maturato del Modulo Partecipa-zione agli Utili: tutti i Costi tariffari che sono applicati alle Gestioni Interne mediante disinvestimento del corrispon-dente importo dalle Gestioni Interne (a titolo esemplifica-tivo e non esaustivo, il Costo della Prestazione Caso Morte Garantita relativa al Modulo Partecipazione agli Utili, costi amministrativi, il Costo di gestione del FWU Life MD2 Fund e FWU Life MD3 Fund (ove presente) e il Prelievo sul Rendimento).

FWU Life MD2 Fund: una speciale gestione interna rela-tiva al Modulo Partecipazione agli Utili ai sensi del diritto lussemburghese, separata dalle altre attività della Società e rappresentata dagli attivi che costituiscono la Riserva di Garanzia di ciascun Contraente. Il FWU Life MD2 Fund è regolato dal diritto lussemburghese.

FWU Life MD3 Fund: un internal segregated fund ai sensi del diritto lussemburghese, relativo al Modulo Partecipazi-one agli Utili, che prevede una gestione separata dalle altre attività della Società e rappresentata dagli attivi che cos-tituiscono la Riserva Libera di ciascun Contraente. Il FWU Life MD3 Fund è regolato dal diritto lussemburghese.

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Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili: l’importo minimo pagabile dalla Società come Prestazione Assicurativa in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto, nei termini e limiti di cui agli Articoli 1 e 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazio-ne. La Garanzia a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili è calcolata ai sensi dell’articolo 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gestioni Interne: collettivamente il FWU Life MD2 Fund e il FWU Life MD3 Fund.

Modulo Partecipazione agli Utili: uno dei due moduli che compongono il Contratto caratterizzato dal fatto che l’Im-porto Investito è investito nelle Gestioni Separate e trova applicazione un meccanismo di Rivalutazione del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili.

Periodo di Rivalutazione: il periodo di un anno di calendario con riguardo al Modulo Partecipazione agli Utili.

Rendimenti di Rivalutazione: con riguardo al Modulo Partecipazione agli Utili, l’incremento di valore della Riserva Libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) al netto delle porzioni del Premio – e degli eventuali premi aggiuntivi – investiti durante l’attuale Periodo di Rivalutazione nonché del Prelievo sul Rendimento, ove applicabile.

Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili: il valore degli attivi che costituiscono una specifica ri-serva, relativa al Modulo Partecipazione agli Utili, che viene accantonata e matura durante la Durata del Contratto e effettivamente allocata al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto durante gli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, ai sensi dell’Articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In particolare, ogni mese, a partire dal 1° (primo) mese successivo alla Data di Decorrenza e fino alla Data di Scadenza o, nel caso in cui la Durata del Contratto sia superiore a 35 anni, fino al 420° mese successivo alla Data di Decorrenza, alla data di valorizzazione indicata all’Articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, un importo pari alla differenza tra il rendimento dell’investi-mento e l’ammontare allocato alla Riserva di Garanzia (al netto del Prelievo sul Rendimento, ove applicabile) viene trattenuto dal FWU Life MD2 e FWU Life MD3 e investito in tale specifica riserva; tale specifica riserva viene quindi investita nella Riserva Libera collegata al Contratto. L’im-porto totale complessivo della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili, come maturato nel corso della Durata del Contratto e se esistente, viene in-fine effettivamente allocato al Modulo Partecipazione agli Utili assegnato al Contratto in ciascuno degli ultimi cinque (5) Anni di Polizza, in conformità all’Articolo 4 delle Condi-zioni Generali di Assicurazione. La Società non garantisce, in qualsiasi momento, alcun importo minimo della Riserva Bonus a Scadenza del Modulo Partecipazione agli Utili.

Riserva di Garanzia: con riferimento al Modulo Parteci-pazione agli Utili relativo a ciascun Contraente, il valore delle porzioni degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione non allocate alla Riserva Libera ed investi-te al fine di garantire alla Data di Scadenza il totale degli Importi Investiti ed il valore nominale complessivo (100 %) di ciascun Rendimento di Rivalutazione (al netto di ciascun Prelievo sul Rendimento, ove applicabile). Il valore della Riserva di Garanzia, in ciascun dato momento, dipenderà dal rendimento d FWU Life MD2 Fund.

Riserva Libera: con riferimento a ciascun Contraente, il va-lore relativo alle porzioni degli Importi Investiti non allocate alla Riserva di Garanzia che, in ciascun dato momento, dipenderà dal rendimento di FWU Life MD2 Fund.

Rivalutazione: il meccanismo di rivalutazione del Capitale Maturato del Modulo Partecipazione agli Utili descritto all’Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione con riferimento al Modulo Partecipazione agli Utili.

Prelievo sul Rendimento: l’importo relativo al Modulo Partecipazione agli Utili, che viene trattenuto dalla Società e pertanto non viene trasferito nella Riserva di Garanzia e/o nella Riserva del Bonus a Scadenza. Tale importo viene prelevato nel caso in cui il rendimento trimestrale del FWU Life MD3 Fund è superiore all’1 % e non può superare il 20 % del valore del rendimento trimestrale che eccede tale 1 %.

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FORWARD Quant MR · Informativa trattamento dati personali · 01/2018 · Pagina 1 | 3

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1.1 I Dati acquisiti dalla Società mediante l’applicazione FILOS in relazione alla raccolta delle informazioni pre-contrattuali e alla determinazione del tipo di ri-schio saranno trattati dalla Società al fine di elaborare un tipo di rischio completo e personalizzato nonché gestire il processo per la sottoscrizione del Contratto, il tutto nel rispetto delle leggi applicabili e delle deci-sioni delle autorità aventi competenza/giurisdizione, nonché, una volta sottoscritta la Proposta di Assicu-razione e acquisiti i necessari consensi, altresì per le finalità indicate all’art. 1.2 che segue.

1.2 I Dati forniti o comunque resi disponibili dagli Interessati alla Società (o in qualsiasi altro modo da questa acquisiti) in qualsiasi momento in relazione al Contratto e alle sue successive revisioni, integrazioni, modificazioni e/o aggiornamenti, saranno utilizzati dalla Società, per le seguenti finalità:

(a) finalità connesse alla conclusione, gestione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto e del rapporto con gli Interessati (ad es., raccolta delle informazioni per la conclusione del Contratto, compimento delle operazioni richieste ai sensi del Contratto, ivi incluso il pagamento delle Presta-zioni Assicurative, del valore di Riscatto ed ogni altra finalità attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

(b) finalità strettamente connesse alla ripartizione /allocazione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;

(c) finalità strettamente connesse al rispetto delle disposizioni di legge vincolanti nonché delle deci-sioni delle autorità di vigilanza (ad es., in materia di antiriciclaggio);

(d) finalità strettamente connesse al monitoraggio della qualità dei servizi offerti agli Interessati in relazione alle loro esigenze;

(e) finalità strettamente connesse all’effettuazione di indagini di mercato e statistiche nonché al compi-mento di attività promozionali e/o di monitoraggio aventi ad oggetto i servizi e/o i prodotti offerti dalla Società (sia mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione senza intervento umano – e-mail, fax, SMS, ecc. – e sia mediante i tradizionali mezzi di comunicazione – lettere, chiamate telefoniche con operatore, ecc.).

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Dati è realizzato, con sistemi manuali ed anche mediante l’ausilio di strumenti elet-tronici e con modalità e procedure necessarie per la realizzazione delle finalità sopra indicate, in ogni caso in modo tale da garantire la sicurezza, tutela e riserva-tezza dei medesimi Dati e nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile.

Con riferimento ai Dati “sensibili”, dai quali possono ricavarsi informazioni concernenti, inter alia, lo stato di salute degli Interessati, la Società informa che il trattamento di tali Dati “sensibili” è realizzato solo ove strettamente necessario a fornire gli specifici servizi richiesti dagli Interessati o a realizzare ogni altro trattamento previsti dalla legge applicabile o dal Contratto, con il loro consenso (ove necessario) e, in ogni caso, in conformità alla Normativa Privacy Applicabile.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

FWU Life Insurance Lux S.A.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato e integrato, e ai sensi delle disposizioni internazionali e dell’Unione Europea che lo integreranno, modificheranno, sostituiranno, incluso il Regolamento UE 2016/679 (la “Normativa

Privacy Applicabile”), FWU Life Insurance Lux S.A., 4a, rue Albert Borschette, 1246 Lussemburgo (la “Società”),

informa i soggetti interessati

(inclusi il Beneficiario, l’Assicurato, il Contraente, il soggetto pagatore dei Premi)

(ciascuno l’“Interessato”)

che i loro dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, ai sensi della Normativa Privacy Applicabile (collettivamente i “Dati”) sia (i) trasmessi mediante l’applicazione F.I.L.O.S. (“FILOS”) in relazione alla raccolta delle informazioni pre-contrattuali

e di determinazione del tipo di rischio e/o sia (ii) forniti o comunque resi disponibili alla Società (o in qualsiasi altro modo da questa acquisiti) in relazione al Contratto e alle sue successive revisioni, integrazioni, modificazioni e/o aggiornamenti,

saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati (“Titolare”).

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3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati da parte degli Interessati può essere:

• obbligatorio in base alla legge, regolamento o nor-mativa comunitaria (ad es., in relazione alla normati-va antiriciclaggio);

• facoltativo ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto (essendo inteso che il rifiuto di conferire i Dati potrebbe far sì che la So-cietà non sia in grado di dare esecuzione al Contrat-to, senza per questo che sia ascrivibile alla Società stessa alcuna colpa); e

• facoltativo al fine di consentire alla Società e alle proprie società collegate di svolgere attività di in-formazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti degli stessi Interessati.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L’eventuale rifiuto da parte di alcuno degli Interessati di conferire i Dati:

a) nella fase pre-contrattuale e di determinazione del tipo di rischio mediante l’applicazione FILOS, comporta l’impossibilità per la Società di elabora-re, e per l’altra parte di ricevere, un tipo di rischio completo e personalizzato nella fase pre-cont-rattuale, il tutto con le relative conseguenze (ivi inclusa l’impossibilità di concludere o eseguire il Contratto);

b) nei casi di cui all’art. 1.2, lett. a), b) e c) che prece-dono, comporta l’impossibilità di concludere o eseguire il Contratto, ivi incluso, inter alia, il paga-mento delle Prestazioni Assicurative e del valore di Riscatto;

c) nei casi di cui all’art. 1.2, lett. d) ed e) che prece-dono, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e/o promozione commer-ciale di prodotti assicurativi nei confronti degli Interessati.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Al fine di realizzare le finalità di cui all’art. 1.1 e 1.2 sopra, la Società può comunicare i Dati ai propri dipendenti, partners, appaltatori e ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo, quali, a titolo esem-plificativo e non esaustivo, assicuratori, coassicura-tori e ri-assicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori ed altri canali di distribuzione, legali, periti, eventuali società incaricate della gestione amminist-rativa dei contratti, della gestione, della liquidazione e del pagamento delle Prestazioni Assicurative e del valore di Riscatto, nonché società di servizi informati-ci o di archiviazione; organismi associativi (es. ANIA)

e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero delle Attività Produttive, Garante per la protezione dei dati personali, CONSOB, CONSAP, COVIP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altri soggetti nei confronti delle quali la comunica-zione dei Dati è obbligatoria (ad es., Banca d’Italia e le autorità pubbliche, di pubblica sicurezza, sanitarie e giudiziarie).

Inoltre, i Dati possono essere comunicati, per le fina-lità di cui all’art. 1.2, lett. d) ed e), a società del gruppo FWU (società controllanti, controllate e collegate) e ai loro partners, appaltatori, agenti, dipendenti e consulenti.

Tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie sono inseriti in un elenco costantemente aggiorna-to e tratteranno i Dati nella veste di incaricati o di responsabili interni/esterni del trattamento, come nominati dalla Società. Il suddetto elenco aggiornato è disponibile presso la Società.

Al fine di ottenere informazioni di maggiore dettaglio in merito ai soggetti menzionati nel citato elenco, i soggetti interessati possono farne richiesta a FWU Life Insurance Lux S.A., 4a, rue Albert Borschette, 1246 Lussemburgo, fax: +352.26494.300, e-mail: [email protected] o alla sede secondaria dell’Impresa in Italia, situata presso Via Roberto Lepetit 8/10, 20124 Milano, fax: +39.02.67481426, e-mail: [email protected], o ancora telefonando al numero verde 800.816816.

I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Uni-one Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in ogni caso in conformità alla Normativa Privacy Applicabile.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, i Dati non saran-no oggetto di comunicazione o diffusione.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati non sono conservati oltre il periodo di tempo necessario per raggiungere le finalità del trattamento (fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge applicabile o previsto da indicazioni/ordini delle auto-rità aventi competenza/giurisdizione).

I Dati relativi alla fase pre-contrattuale e di deter-minazione del tipo di rischio mediante l’applicazione FILOS saranno:

(i) conservati nel database della Società (e nei data-base del gruppo FWU);

(ii) cancellati dopo un periodo di tempo massimo di 3 (tre) mesi dalla conclusione della fase pre-con-trattuale se il Contratto non viene sottoscritto (fatto salvo il diritto di conservare tali Dati per un periodo di tempo più lungo ove così previsto dalla legge applicabile o da parte di indicazioni/ordini delle autorità aventi competenza/giurisdizione).

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I Dati acquisiti in qualsiasi momento dalla Società in relazione al Contratto saranno comunque conservati al fine di consentire alla Società di difendersi da azioni legali e/o di promuovere azioni legali e, comunque, per un periodo non superiore ai termini di decadenza/prescrizione applicabili. Decorsi tali termini, i Dati saranno cancellati entro un tempo massimo di 3 (tre) mesi.

Tutto quanto precede trova applicazione salvo in caso di diversa previsione di legge.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Con riferimento al trattamento dei Dati, gli Inter-essati, ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, possono in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati:

a) ottenere in qualsiasi momento, senza ritardo: (i) la conferma dell’esistenza o meno di Dati che li riguardano detenuti presso la Società, anche se non ancora registrati e (ii) la comunicazione di tali Dati in forma intelligibile;

b) essere informati circa: (i) l’origine dei Dati; (ii) le finalità e modalità del loro trattamento; (iii) l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (iv) l’indicazione degli estremi iden-tificativi dei responsabili, degli incaricati e del rappresentanti designati ai sensi della Normativa Privacy Applicabile; (v) l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a cono-scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere in qualsiasi momento: (i) l’aggiornamen-to, la rettificazione ovvero, quando gli Interessati ne hanno interesse, l’integrazione dei Dati; (ii) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conser-vazione in relazione alle finalità per le quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (iii) l’attestazione che le operazioni di cui ai preceden-ti punti (i) e (ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o dif-fusi, fatto salvo il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; e

d) opporsi, in tutto o in parte, (i) per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati, ancorché perti-nenti alle finalità della raccolta; (ii) al trattamento dei Dati che li riguardano per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-cazione commerciale;

e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; e

f) proporre reclami all’autorità di controllo.

Al fine di esercitare i summenzionati diritti, gli Interes-sati dovranno inviare apposita richiesta a

FWU Life Insurance Lux S.A. 4a, rue Albert Borschette 1246 Lussemburgo Fax: +352.26494.300 E-mail: [email protected]

ovvero alla Sede secondaria in Italia Via Roberto Lepetit 8/10 20124 Milano (MI) Fax: +39.02-67481426 E-mail: [email protected]

o, ancora, chiamare il numero verde 800.816816.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEI TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei Dati è

FWU Life Insurance Lux S.A. 4a, rue Albert Borschette 1246 Lussemburgo Fax: +352.26494.300 E-mail: [email protected]

Responsabile del trattamento dei Dati è il legale rap-presentante pro tempore della Società.

Al momento della redazione di tale informativa, il Res-ponsabile del trattamento della Società in Italia è la Sig.ra Antonella Pasotti.