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Preparazione alla prova di idoneità ISVAP 2012 La Tutela Legale Copyright © 2012 - Serimform S.c.c - Via Schiaparelli 16 - 10148 Torino (TO) - Tel. 011 19701567 Fax 011 19704217 Pag. 1 Indice PREMESSA........................................................................................................... 1. L’ ”ingorgo” legislativo in Italia 2 LA NASCITA DEL RAMO TUTELA LEGALE ............................................................. 1. Perché nasce la polizza di Tutela Legale 3 LE REGOLE DEL RAMO DI TUTELA LEGALE .......................................................... 1. La regolamentazione del ramo Tutela Legale 2. La normativa vigente 3. Aspetti organizzativi per evitare il conflitto di interessi 4 LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE .......................................................................... 1. Il testo standard 2. L’oggetto dell’assicurazione 3. La polizza di Tutela Legale: “Rischi nominati” oppure “All risks” 4. La componente “servizio” nella polizza Tutela Legale 5. Le esclusioni di polizza 6. La polizza di Tutela Legale: forma “loss occurrance” oppure “claims made”? 7. La definizione di sinistro 8. La “decorrenza del sinistro” ed il concetto di “Insorgenza del sinistro” 9. Il concetto di “sinistro unico” 10. La denuncia del sinistro 11. La gestione del sinistro 12. La controversia e la clausola di arbitrato 13. La controversia tra Contraente ed Assicurato 14. La somma assicurata 15. La definizione di unico caso assicurativo 16. I limiti territoriali 17. L’indicizzazione 5 LE SPESE LEGALI NELLA POLIZZA DI RC E NELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE……... 1. Le spese legali nell’art. 1917 C.C. 2. Le spese legali nella polizza di RC e le differenze con la polizza di Tutela Legale 3. Coesistenza fra la polizza di Rc e la polizza di Tutela legale 10 LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE POLIZZE DI TUTELA LEGALE............................... 1. Le polizze disponibili sul mercato 2. La polizza per la famiglia 3. La polizza per i veicoli a motore (moto, auto, natanti, ecc) 4. La polizza per i professionisti 5. La polizza per le Imprese 6. La polizza per gli enti pubblici 11 GLOSSARIO ....................................................................................................... 13

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Indice

PREMESSA........................................................................................................... 1. L’ ”ingorgo” legislativo in Italia

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LA NASCITA DEL RAMO TUTELA LEGALE .............................................................

1. Perché nasce la polizza di Tutela Legale

3

LE REGOLE DEL RAMO DI TUTELA LEGALE .......................................................... 1. La regolamentazione del ramo Tutela Legale 2. La normativa vigente 3. Aspetti organizzativi per evitare il conflitto di interessi

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LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE ..........................................................................

1. Il testo standard 2. L’oggetto dell’assicurazione 3. La polizza di Tutela Legale: “Rischi nominati” oppure “All risks” 4. La componente “servizio” nella polizza Tutela Legale 5. Le esclusioni di polizza 6. La polizza di Tutela Legale: forma “loss occurrance” oppure “claims made”? 7. La definizione di sinistro 8. La “decorrenza del sinistro” ed il concetto di “Insorgenza del sinistro” 9. Il concetto di “sinistro unico” 10. La denuncia del sinistro 11. La gestione del sinistro 12. La controversia e la clausola di arbitrato 13. La controversia tra Contraente ed Assicurato 14. La somma assicurata 15. La definizione di unico caso assicurativo 16. I limiti territoriali 17. L’indicizzazione

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LE SPESE LEGALI NELLA POLIZZA DI RC E NELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE……... 1. Le spese legali nell’art. 1917 C.C. 2. Le spese legali nella polizza di RC e le differenze con la polizza di Tutela Legale 3. Coesistenza fra la polizza di Rc e la polizza di Tutela legale

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LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE POLIZZE DI TUTELA LEGALE............................... 1. Le polizze disponibili sul mercato 2. La polizza per la famiglia 3. La polizza per i veicoli a motore (moto, auto, natanti, ecc) 4. La polizza per i professionisti 5. La polizza per le Imprese 6. La polizza per gli enti pubblici

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GLOSSARIO ....................................................................................................... 13

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PREMESSA 1. L’ “ingorgo” legislativo in Italia In Italia vengono emanate circa 600 leggi, disposizioni, regolamenti, decreti, ecc. all’anno. Se si considerano 220 gg. lavorativi, vuol dire poco meno di 3 disposizioni al giorno, in tutti i settori del vivere ed operare. Sono norme quasi sempre:

• scritte in “giuridichese” (e cioè, spesso incomprensibili) • errate nella loro prima stesura, tanto che sono quasi sempre necessarie circolari

interpretative emanate dagli Enti che hanno erogato la norma. E’ quindi una situazione difficile, specie se si pensa che la conoscenza della norma è giuridicamente imposta dal principio che “la legge non ammette ignoranza”. E’ pur vero che la Costituzione Italiana tutela tutti i cittadini italiani per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ma:

• difendersi costa, ed anche molto

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LA NASCITA DEL RAMO DI TUTELA LEGALE 1. Perché nasce la polizza di Tutela Legale Come spesso succede, se non si riesce a risolvere la controversia in fase stragiudiziale (prima di ricorrere al Giudice), nasce in ogni caso l’esigenza di rivolgersi agli avvocati. Questi costano, e più la consulenza è qualificata più i costi salgono. Le assicurazioni di Tutela Legale permettono di orientarsi nel sistema giudiziario, sia in Italia che all’estero: si ha così la sicurezza di poter fare valere i propri diritti e veder tutelati i propri interessi nel modo migliore. “La legge è uguale per tutti”, non altrettanto i portafogli delle persone e, in effetti, i costi elevati che è necessario sostenere nel caso in cui si decida di seguire le vie legali, molto spesso sono il motivo per cui i cittadini decidono di non tutelarsi legalmente. Se ai costi aggiungiamo anche i lunghi tempi di attesa per ottenere un risarcimento, allora si capisce perché il più delle volte "si lascia perdere" e si accetta ciò che si può ottenere nel minor tempo possibile, anche se a volte non è proprio tutto quello a cui si ha diritto. Non va dimenticato, infine, che alla fine di un processo civile c’è sempre qualcuno che perde, e di conseguenza paga anche le spese della parte vincente. Nel processo penale invece, anche in caso di proscioglimento, restano comunque a carico dell’imputato le spese della difesa. L'Assicurazione di Tutela Legale ricopre quindi un ruolo sociale molto importante, nel dare a tutti i cittadini, a prescindere dal loro reddito, la possibilità di accedere al diritto e alla giustizia. Infatti, pagando un premio contenuto, con la polizza di Tutela Legale si può confrontare ad armi pari anche con la controparte economicamente più attrezzata.

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LE REGOLE DEL RAMO DI TUTELA LEGALE

1. La regolamentazione del ramo Tutela Legale La Tutela Giudiziaria nasce in Francia all’inizio del secolo ed è stata introdotta in Italia circa nel 1935. Nel 2005 il Codice delle Assicurazioni ha recepito la legislazione precedente mutandone l’originaria denominazione di Tutela Legale in “Assicurazione di Tutela Legale”, disciplinandone le regole di negli artt. 163-164-173 e 174 . Nella classificazione dei Rami Danni (Codice delle Assicurazioni – art. 2 comma 3) il ramo Tutela Legale è il nr. 17.

2. La normativa vigente La normativa vigente contiene due aspetti molto importanti:

• l’obbligo di indicare separatamente le condizioni ed il premio della garanzia TUTELA LEGALE, qualora essa sia inserita in polizze multi rischio;

• l ’obbligo di evitare il cosiddetto “conf lit to di interessi” nella liquidazione dei sinistri TUTELA LEGALE.

Potrebbero infatti crearsi problemi nel caso lo stesso cliente fosse assicurato con la stessa compagnia:

• sia con la polizza di Tutela Legale • che con polizza RCT-O (o RC Capofamiglia, o Globale Fabbricati, o RC Prodotti, ecc.)

La legge intende infatti proteggere l’assicurato: • dal rischio che la stessa compagnia copra simultaneamente la controversia sia dal lato

passivo che da quello attivo attivando le garanzie verso più assicurati • dal rischio che la compagnia stessa diventi controparte dell’assicurato

3. Aspetti organizzativi per evitare il conflitto di interessi Al fine di realizzare tutto ciò, la normativa prevede che l’attività di consulenza e di gestione dei sinistri nel ramo Tutela Legale possa essere svolta dalle Compagnie di assicurazione secondo tre diverse modalità alternative, che le stesse Compagnie devono preventivamente comunicare all’ISVAP: a) Personale con competenza esclusiva (il personale sinistri della compagnia multirami non può liquidare sinistri di altri rami) b) Impresa giuridicamente distinta (affidare la gestione dei sinistri deve essere affidata ad altra compagnia giuridicamente distinta) c) Libera scelta del legale da parte dell’assicurato (la compagnia multiramo che esercita la Tutela Legale esplicita in polizza che affida la gestione dei sinistri direttamente ad un legale liberalmente scelto dall’assicurato)

Alternativa a): Personale con competenza esclusiva In altre parole, chi si occupa di gestire i sinistri Incendio, Furto, Infortuni, RC, ecc. non può essere utilizzato dalla sua compagnia per la gestione dei sinistri di Tutela Legale. Alternativa b): Impresa giuridicamente distinta In altre parole, l’assicuratore multiramo che non desidera crearsi un ufficio sinistri ad hoc, può delegare la gestione dei sinistri di Tutela Legale ad una impresa, giuridicamente distinta, specializzata ed autorizzata ad esercitare il ramo. Vale anche qui il divieto di cumulare funzioni diverse, divieto che può estendersi fino agli organi di Direzione (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale). Alternativa c): Libera scelta del legale da par te dell’assicurato La compagnia ha l’obbligo di prevedere nel contratto di Tutela Legale il diritto dell’assicurato di affidare la tutela dei propri interessi ad un avvocato di sua scelta E’ la soluzione scelta da tutte le imprese che operano esclusivamente nel ramo Tutela Legale e che non presentano vincoli societari con altra compagnie multiramo (compagnie specializzate).

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LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE 1. Il testo standard Il testo standard è strutturato come segue:

• Definizioni • Norme che regolano l’assicurazione in generale • Norme che regolano l’assicurazione di Tutela Legale • Condizioni speciali riferite a settori specifici, quali, ad esempio:

- veicoli a motore - vita privata - professioni - aziende - pubblica amministrazione - ecc.

2. L’oggetto dell’assicurazione LE SPESE che l’assicuratore assume a proprio carico conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia sono:

• le spese per l'intervento di un legale, con esclusione quindi di quelle di eventuali collegi di difesa

• le spese per itali, e cioè gli oneri per l’intervento: - di un consulente tecnico(medico, ingegnere, commercialista, ecc.) nominato all’assicurato ed approvato dalla compagnia - di un perito/collegio per itale nominato dall’Autorità

• le spese di giustizia nel processo penale e cioè le spese del processo che il condannato deve pagare allo Stato

• le eventuali spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza dell’assicurato

• le eventuali spese del legale di controparte in caso di t ransazione autor izzata dalla Società e/o di soccombenza dell’assicurato

In: • sede giudiziale • sede stragiudiziale

3. La polizza di Tutela Legale: “Rischi nominati” oppure “All risks” ? La polizza è del tipo a “rischi nominati” La garanzia vale quindi esclusivamente per il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali elencate nell’ ”oggetto dell’assicurazione”. L’assicurato, pertanto,per avere diritto alla prestazione assicurativa dovrà dimostrare:

• che c’è stato un danno ingiusto • il nesso causale tra fatto e danno • che le spese da rimborsare sono fra quelle nominate in polizza • l’entità delle spese

4. La componente “servizio” nella polizza Tutela Legale La polizza di Tutela Legale:

• presenta sicuramente un contenuto di difesa patrimoniale (rimborso delle spese legali e peritali)

• ma possiede soprattutto una forte componente di servizio, in quanto la compagnia si sostituisce all’assicurato in tutte le fasi della controversia.

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5. Le esclusioni di polizza Sono normalmente esclusi dalla garanzia di Tutela Legale:

• Il pagamento di multe, ammende, oblazioni e sanzioni in genere: inassicurabili poiché l’assicuratore non deve rimuovere l’effetto afflittivo della pena

• Gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.): in quanto non si possono considerare spese di difesa in senso stretto

• Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato: ai fini dell’operatività della polizza vale l’imputazione formulata nel primo atto (avviso di garanzia, oppure decreto penale di condanna, oppure citazione a giudizio nei processi in Pretura) tramite il quale è comunicata all’assicurato l’esistenza di un procedimento nei suoi confronti (molte Compagnie concedono una parziale deroga al riguardo, comprendendo le vertenze anche a seguito di imputazioni di dolo, salvo successivo proscioglimento da tale imputazione)

• Le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario: dal momento che, vista la complessità della materia , l’assicuratore vuole valutare tali oneri caso per caso

• Le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i due primi tentativi: di base viene data assistenza solo fino al secondo tentativo, al fine di non incorrere in una difesa indeterminata per opporsi, ad esempio, ad un pignoramento

• Le controversie di natura contrattuale con la Compagnia che ha emesso la polizza di Tutela Legale.

6. La polizza di Tutela Legale: forma “loss occurrance” oppure “claims made”? La polizza opera in regime di “Loss occurence”. La garanzia vale quindi esclusivamente per gli eventi che siano insorti:

• durante il periodo di validità della polizza se si tratta di pretese di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale od opposizioni alle sanzioni amministrative

• trascorsi tre mesi in tutti gli altri casi (carenza) Fermo restando che le denunce devono essere presentate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto (fermo il II comma art. 2952 CC – Prescrizione in materia di assicurazione).

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7. La definizione di sinistro Il sinistro è la controversia fra l’assicurato e i terzi sorta per inadempimento o violazione di una norma

8. La “decorrenza del sinistro” ed il concetto di “Insorgenza del sinistro” La dinamica del sinistro di Tutela Legale si compone di tre momenti:

• il verificarsi del fatto dal quale origina la controversia • la controversia, ovvero il conflitto di pretese • il ricorso all’assistenza del legale o dello specialista •

La data di insorgenza del sinistro sarà quindi: • per la materia penale: il giorno in cui si è commesso il reato • per la materia civile contrattuale: il momento in cui si è posto in essere il primo

comportamento non conforme a norme od a patti concordati • per la materia civile extracontrattuale: il giorno in cui si è commesso il reato

9. Il concetto di “sinistro unico” Per il caso di più violazioni della stessa natura, (esempio, inquinamento graduale) per il momento dell’insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione, considerando il tutto come un sinistro unico. Analogamente, si considera sinistro unico:

• quello che vede più persone imputate per un medesimo fatto (responsabilità dei soci in una SpA)

• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o collegate fra loro (richiesta rimborso della RCA)

10. La denuncia del sinistro L’evento che origina la controversia deve essere comunicato per iscritto alla compagnia appena possibile. La denuncia deve contenere:

• nr. polizza e agenzia • esposizione precisa e veritiera dell’evento • dettagliata documentazione relativa

In ogni caso, qualunque comunicazione ricevuta dall’assicurato deve essere trasmessa alla compagnia entro 3 giorni.

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11. La gestione del sinistro La compagnia si impegna a svolgere ogni attività per una vertenza bonaria (fase extragiudiziale). Se la transazione non è possibile: - e se la pretesa dell’assicurato ha possibilità di successo, (ma non tutte le compagnie prevedono questa clausola) - in ogni caso, se è necessaria la difesa penale. La pratica viene trasmessa al legale scelto dall’assicurato residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Se l’assicurato non provvede alla scelta del legale, la designazione e’ effettuata dalla Compagnia.

12. La controversia e la clausola di arbitrato In caso di: - conflitto di interessi - disaccordo in merito alla gestione del sinistro (possibilità di successo della causa oppure proseguimento nel grado di giudizio superiore) La decisione può essere demandata, ad un arbitro nominato: - di comune accordo fra le Parti, oppure - dal Presidente del Tribunale competente Se l’esito della cont roversia è favorevole: - le somme liquidate o recuperate spettano all’assicurato - quanto liquidato giudizialmente per spese, competenze ed onorari spettano a chi le ha sostenute/ anticipate Se l’esito della cont roversia è sfavorevole: - le spese legali e peritali (comprese quelle a favore della controparte) sono a carico della compagnia - le spese inflitte dal giudice (multe, ammende e le spese di giustizia penale, gli oneri fiscali e le spese di registrazione delle sentenze) sono a carico dell’assicurato

13. La controversia tra Contraente ed Assicurato Quando trattasi di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’assicurato/contraente. E’ il caso dell’imprenditore che garantisce la sua azienda ed i suoi dipendenti. Se un dipendente intenta causa all’azienda,la garanzia esplica la sua efficacia solo nei confronti di chi ha sottoscrittola polizza.

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14. La somma assicurata Nella polizza Tutela Legale , come nell’assicurazione di R.C., l’interesse dell’assicurato non si può quantificare a priori, poiché l’entità del possibile debito si conosce solo con il sorgere del medesimo. Manca quindi il concetto di valore assicurabile, per cui alla polizza Tutela Legale non si applicano di conseguenza gli artt. 1907-1908-1909 C.C. La somma assicurata come rimborso delle spese legali e peritali in questa polizza è pertanto un massimale e può essere prestato:

• per sinistro e per anno • per sinistro e senza limite alcuno per anno • per sinistro e con un limite massimo per anno

Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

15. La definizione di unico caso assicurativo Si considera unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In caso di unico caso assicurativo, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, qualunque sia il loro numero e le spese da essi sopportate.

16. I limiti territoriali Bisogna distinguere:

• Danni di natura extracontrattuali o di procedimenti penali, la garanzia vale per i casi che insorgono e devono essere trattati in Europa e negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo

• In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino

17. L’indicizzazione Generalmente le polizze di Tutela Legale sono indicizzate. L’indice più usato è quello ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”. Se in virtù dell’indicizzazione il massimale supera il doppio di quello originario, le Parti possono rinunciare all’indicizzazione. Il Contraente può comunque rinunciare all’indicizzazione in qualunque momento.

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LE SPESE LEGALI NELLA POLIZZA DI RC E NELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE 1. Le spese legali nell’art. 1917 CC Recita il III comma dell’art. 1917 C.C. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere 8 all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del

rispettivo interesse. 9

2. Le spese legali nella polizza di RC e la differenza con la polizza di Tutela Legale Nella copertura di RC: - l’assicurato può difendersi solamente nella controversia intrapresa dal danneggiato (sinistri passivi) mentre con la polizza Tutela Legale l’assicurato ha anche la possibilità di instaurare il giudizio per far valere il proprio diritto (sinistri attivi) - le spese legali si risarciscono solo per i rischi compresi in copertura - le spese legali si risarciscono solo fino al grado di giudizio in cui la compagnia ha l’interesse - L’assicurato può difendersi solamente con l’avvocato scelto unicamente dalla Compagnia

3. Coesistenza tra la polizza di RC e la polizza di Tutela Legale Quasi tutte le polizze che disciplinano la coesistenza dell’obbligo ex art. 1917, III comma con quello di Tutela Legale hanno adottato la seguente soluzione: - in prima istanza lasciar operare la garanzia di difesa disciplinata dal III comma dell’art. 1917 (polizza RC) - poi, ad esaurimento di ciò che è dovuto dalla polizza di RC per le spese di resistenza e di soccombenza, far operare la polizza di Tutela Legale Quindi la polizza di Tutela Legale opera solo: a) quando è cessato l’obbligo dell’assicuratore RC (esempio, tacitazione del danneggiato con conseguente rinuncia alla costituzione di Parte civile) b) quando tale obbligo non sussista (esempio, inoperatività delle garanzie di RC) c) per la parte di spese non coperte (esempio, esaurimento del massimale)

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LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE POLIZZE DI TUTELA LEGALE

1. Le polizze disponibili sul mercato Sono disponibili sul mercato molte gamme di polizze di Tutela Legale. Esaminiamo le più frequenti ed importanti e cioè quelle rivolte a: - Famiglie - Veicoli a motore - Professionisti - Imprese - Enti pubblici

2. La polizza per la famiglia La polizza di Tutela Legale per la famiglia è studiata per far fronte a tutte le controversie legate alla vita privata dell’assicurato e dei suoi familiari: dalle liti con il padrone di casa o con gli inquilini alle vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, fino alla difesa contro imputazioni penali per delitti colposi. La garanzia è prevista per: controversie per danni subiti, la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, le controversie per proprietà e locazione; le controversie contrattuali attive e passive con enti previdenziali, individuali da lavoro dipendente, e infine le cause con domestici e colf. La polizza non comprende le controversie da circolazione veicoli o natanti (che è una garanzia accessoria facoltativa), i danni da inquinamento non accidentale, la materia fiscale e amministrativa.

3. La polizza per i vicoli a motore (moto, auto, natanti, ecc) La formula più diffusa di assicurazione di Tutela Legale è la polizza “veicoli a motore”, realizzata per i conducenti che possono aver bisogno di assistenza in liti connesse alla circolazione di auto, moto, o di qualsiasi altro mezzo a motore. La garanzia fornisce l'assistenza legale ed il rimborso delle spese per la difesa penale, se l’assicurato viene chiamato in giudizio per lesioni o per omicidio colposo a seguito di un incidente automobilistico. Sono coperte anche le spese causate da liti relative alla riparazione dei danni alla vettura, le spese per l’istanza di dissequestro del veicolo e per il ricorso contro il ritiro della patente. La garanzie viene esclusa in questi casi: - mancanza della copertura RCA, conducente non abilitato - guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotiche - trasporto di persone non conforme a quanto previsto sul libretto di circolazione - gare.

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4. La polizza per i professionisti La copertura studiata per tutelare i liberi professionisti garantisce il risarcimento delle spese giudiziarie per controversie legate all’attività dell’assicurato quali, per esempio: - per la conduzione dei locali adibiti a studio professionale - per le accuse di violazione del segreto professionale - per vertenze di lavoro con i propri dipendenti. Anche in questo caso viene fornita assistenza e sono coperte le spese processuali della difesa penale per i delitti colposi commessi nell’ambito della propria attività. Questa polizza è prevista in genere per: danni extracontrattuali subiti anche dai dipendenti, controversie con i propri dipendenti, difesa penale per reato colposo o contravvenzione, controversie relative a proprietà e locazione, altre controversie contrattuali. La copertura non riguarda le controversie contrattuali: - con l’assicuratore della polizza Tutela Legale - con enti previdenziali - da circolazione veicoli o natanti (garanzia facoltativa) - in materia fiscale e amministrativa - la mancata iscrizione regolare del professionista all’albo (se previsto).

5. La polizza per le imprese La copertura assicurativa di Tutela Legale rivolta alle imprese assiste il titolare, i familiari che collaborano con lui alla gestione dell’azienda ed i suoi dipendenti, in tutte le controversie per danni subiti o causati a terzi durante la propria attività o per liti con clienti e fornitori (compresa la difesa per delitti colposi). La garanzia è prevista in relazione ai seguenti eventi: - sinistri nell’ambito dell’attività indicata in polizza - danni extracontrattuali subiti (anche dai dipendenti) per fatti illeciti di altri - difesa penale per reato colposo o contravvenzione - controversie per proprietà e locazione - vertenze di lavoro con i dipendenti - altre controversie contrattuali. Le esclusioni riguardano: - prestazioni di servizi o forniture dell’assicurato - controversie da circolazione veicoli o natanti (garanzia facoltativa) - controversie per marchi e brevetti - controversie conseguenti a rapporti tra soci e/o amministratori - vertenze con enti previdenziali - vertenze in materia fiscale e amministrativa - vertenze per danni da inquinamento non accidentale.

6. La polizza per gli enti pubblici La garanzia rivolta agli enti pubblici (si intendono assicurati gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti) copre le spese legali sopportate per azioni giudiziarie relative ai danni subiti o causati ad altri direttamente o dai propri dipendenti.

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GLOSSARIO: 1 Mini glossiario legale ASSI STENZA STRAGI UDI ZI ALE: tutta l’attività svolta

• con lo scopo di comporre una vertenza per evitare il ricorso al giudice; • al di fuori di una procedura giudiziale.

CONTRAVVENZIONE: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l’arresto o l’ammenda. DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. DELITTO: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena la reclusione o la multa. DELITTO COLPOSO: reato commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. I delitti colposi sono solo quelli espressamente previsti come tali dalla legge penale e commessi senza volontà né intenzione di commettere alcun reato. DELITTO DOLOSO: reato volontariamente commesso da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. FATTO ILLECITO: qualunque fatto dell’uomo, diverso dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico. REATO: violazione di una norma penale. A seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o contravvenzione. SPESE DI GIUSTIZIA: comprendono tutte le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato. SPESE DI SOCCOMBENZA: tutte le spese del processo che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa. TRANSAZIONE: accordo col quale due parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata. VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti. TAR: tribunale amministrativo regionale, organo di giustizia amministrativa di primo grado presso il quale si possono esperire ricorsi contro atti o provvedimenti degli organi amministrativi o degli enti pubblici.

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2 Art. 24 Costituzione Italiana Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 3 La regolamentazione dell’assicurazione di Tutela Legale Con il D.Lgs. 393/1991 l’Italia ha recepito nel suo ordinamento le disposizioni in materia di Tutela legale contenute nella Direttiva Comunitaria 22 giugno 1987, nr. 344 che ha regolamentato in dettaglio l’esercizio del ramo Tutela Legale. Il D.Lgs. 393/1991 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 175/1995, che collocava la regolamentazione del ramo Tutela Legale negli articoli dal 44 al 49. A sua volta, infine, il D.Lgs. 175/1995 è stato abrogato dal Codice delle Assicurazioni, che ha disciplinato il ramo agli articoli 163-164-173 e 174. 4 Il conflitto di interessi Esempio tipico di caso di conflitto di interessi è quello che si verifica quando un assicuratore multirami copre allo stesso tempo il responsabile di un danno con polizza Responsabilità Civile e la vittima del danno con polizza Tutela Legale. In questo caso dovrà agire contro se stesso, col rischio, evidentemente, di non difendere l’assicurato della polizza Tutela Legale. 5 Art. 173 Codice delle assicurazioni – 1^ comme L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. 6 Esempi di alcuni “servizi” previsti nella polizza di Tutela Legale

• servizio di consulenza legislativa: come muoversi fra le numerosissime norme di legge • ricorso all’assistenza della compagnia in ogni fase del procedimento • assistenza stragiudiziale: la compagnia si attiva con la controparte per una soluzione

bonaria della controversie • assistenza nella scelta del legale : assistenza nella scelta del legale più competente e

d esperto in relazione alla controversia • numero verde a disposizione dell’assicurato per la consulenza giuridica

7 Le limitazioni che l’assicurato deve rispettare E’ comunque da tenere presente che: - La garanzia opera per ogni grado superiore di giudizio, sia civile che penale, se l’impugnazione presenta possibilità di successo (ma non tutte le compagnie prevedono questa limitazione) - L’assicurato non può effettuare con la controparte alcuna transazione della vertenza senza l’autorizzazione della compagnia - La compagnia non è comunque responsabile dell’operato dei legali, consulenti tecnici e periti in genere 8 Definizione di spese per agire e spese per resistere Spese per Agire= quelle che sostiene chi vuol far vale i propri diritti Spese per Resistere= quelle che sostiene chi si deve difendere

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9 Riparizioni delle spese legali quando il danno supera il massimale assicurato Nel caso il danno superi il massimale assicurato, le spese fra contraente ed assicuratore si ripartiscono come segue: si ripartiscono come segue: S1 = M / D x S S2 = ( D – M) / D x S Dove: S1= Spese a carico assicuratore S2= Spese a carico assicurato M = Massimale D = Danno