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SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE www.provincia.torino.gov.it FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI www.provincia.torino.gov.it ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI Ivrea il 29 maggio 2012 Pinerolo il 31 maggio 2012 Torino il 6 giugno 2012 Esperto: Dott. Enrico Maria Vidali DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE 1

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SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI

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FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

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ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Ivrea il 29 maggio 2012

Pinerolo il 31 maggio 2012

Torino il 6 giugno 2012

Esperto: Dott. Enrico Maria Vidali

DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI

SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE

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Imposte dirette - Le fonti normative

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte Dirette), articoli da 143 a

149.

L. 16 dicembre 1991 n. 398

Art. 90, L. 27 dicembre 2002 n. 289

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Le società sportive dilettantistiche

Ai fini fiscali non rileva l’assenza di scopo di lucro, rientrano tra i soggetti di cui all’art.

73, c. 1, lett. A), del TUIR (soggetti IRES);

Reddito complessivo = Reddito d’impresa;

Non trovano applicazione le norme in materia di enti non commerciali previste dall’art.

143 e ss. Del TUIR ad eccezione di quelle espressamente richiamate dall’art. 90 della

L. 289/2002 (Art 5. 148, co. 3, TUIR).

Possibilità di applicazione del regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 (circolare

22/04/2003 n.21/E).

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Le associazioni sportive dilettantistiche

Reddito complessivo = redditi fondiari + redditi di capitale + redditi di impresa +

redditi diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (come per le persone

fisiche – Artt. 143, co. 1, e 144, co. 1, del TUIR).

In caso di esercizio di attività commerciale obbligo di tenere una specifica contabilità

separata con l’adozione dei regimi contabili previsti dalla normativa fiscale (art. 144,

co. 2, del TUIR);

Regimi di determinazione del reddito di tipo forfetario (Art. 145 del TUIR e Legge

398/1991).

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La contabilità separata (Art. 144, co. 2, TUIR)

Finalizzata a garantire la trasparenza della contabilità commerciale.

Necessità di distinguere attività istituzionale ed attività accessorie/commerciali.

Assenza di criteri specifici circa le modalità di tenuta della contabilità separata:

Libri contabili separati per settore di attività

Libri contabili unici con possibilità di evidenziazione delle diverse tipologie di attività:

idoneo schema di bilancio o contabilità per centri di costo (unico piano dei conti, circ.

.13/03/2012 n. 86)

Obbligo di istituzione dei registri ai fini IVA (Acquisti, vendite, corrispettivi) per poter detrarre

l’IVA.

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Deducibilità delle spese

Tipologia di voce Attività istituzionale Attività

commerciale

Utilizzo promiscuo

Spese e componenti

negative di reddito

Nessuna deducibilità

fiscale

Deducibili secondo i

principi del reddito

d’impresa

Deducibili in base al

rapporto tra i ricavi

d’impresa ed i proventi

complessivi (pro rata)

Detraibilità dell’I.V.A.

Tipologia di voce Attività istituzionale Attività

commerciale

Utilizzo promiscuo

Imposta sugli acquisti Non detraibile Detraibile Secondo criteri

oggettivi o in base a

pro rata

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Determinazione dei costi promiscui (Art. 144, co. 4, TUIR):

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente

all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro

importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono

a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli

immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione

anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

Detrazione dell’I.V.A. (art. 19 ter DPR 633/1072):

E' ammessa in detrazione, con le limitazioni, riduzioni e rettifiche previste dalla norma,

soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività

commerciali. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale sia gestita con

contabilità separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui

agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività

commerciale e dell'attività principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile

all'esercizio dell'attività commerciale.

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Proventi che non costituiscono reddito Art. 143 – 148,co. 1 e 2, TUIR

a) I proventi derivanti da prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in

conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso

pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (Art. 143, co. 1,

TUIR).

b) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante

offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (Art. 143, co. 3, lett. a), TUIR).

c) Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in

regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini

istituzionali (Art. 143, co. 3, lett. b), TUIR).

c) Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi (art. 148, co. 1,

TUIR).

d) Attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali; si

considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali le prestazioni effettuate

dietro pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari

determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto (Art. 148, co. 2,

-TUIR).

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Decommercializzazione Art. 148, co. 3, TUIR

Ambito soggettivo:

Associazioni politiche, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive

dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Ambito oggettivo:

Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di

corrispettivi specifici.

Beneficio:

Esclusione di tali attività dall’ambito impositivo, sia ai fini delle imposte dirette che indirette

(art. 4, D.P.R. 633/1972).

Vincolo statutario:

A condizione che le associazioni si conformino alle seguenti clausole da inserire negli atti

costitutivi o negli statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico, della scrittura privata

autenticata o registrata.

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Clausole previste dall’art. 148 del TUIR Clausole previste dall’art. 90. c. 18, L.

289/2002

Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’associazione, salvo che per espressa previsione di

legge.

L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle

attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli

associati, anche in forme indirette.

Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di

scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione

con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Le modalità di scioglimento dell’associazione.

L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso

di scioglimento.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l’effettività del rapporto

medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli

associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell’associazione

Norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,

con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.

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Clausole previste dall’art. 148 del TUIR Clausole previste dall’art. 90. c. 18, L.

289/2002

Obbligo di redigere ed approvare annualmente un

rendiconto economico e finanziario secondo le

disposizioni statutarie.

Obbligo di redazione di rendiconti economico-

finanziari nonché le modalità di approvazione degli

stessi da parte degli organi statutari.

Eleggibilità libera degli organi amministrativi,

principio del voto singolo di cui all’art. 2532, c. 2,

c.c., sovranità dell’assemblea dei soci e criteri di loro

ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di

pubblicità delle convocazioni assembleari, delle

relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti.

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e

non rivalutabilità della stessa.

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Regimi agevolati di determinazione del reddito

Regime forfetario di cui all’art. 145 TUIR

Ambito soggettivo:

Possono beneficiare del regime forfetario gli enti non commerciali ammessi alla contabilità

semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Reddito imponibile

Ricavi commerciali di cui all’art. 57 del

TUIR x coefficiente di redditività

plusvalenze patrimoniali, le

sopravvenienze attive, dividendi ed

interessi, i proventi immobiliari

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Tipo di attività Ricavi commerciali Coefficiente di redditività

Prestazioni di servizi Fino ad euro 15.493,71 15%

Prestazioni di servizi Da euro 15.493,72 ad euro

400.000,00

25%

Altre attività Fino ad euro 25.822,84 10%

Altre attività Da euro 25.822,84bad euro

700.000,00

15%

Coefficienti di redditività per settore di attività ed ammontare ricavi:

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Regimi agevolati di determinazione del reddito

Regime forfetario di cui alla Legge 16/12/1991 n., 398

Ambito soggettivo

Si applica alle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed anche

gli enti di diversa natura purché rientrino tra quelli non commerciali.

Presupposto oggettivo

Possono usufruire di tale regime i soggetti che nel corso del precedente periodo d’imposta

non abbiano conseguito proventi da attività commerciale per un importo superiore ad euro

250.000,00

Concorrono alla determinazione del predetto limite:

I proventi commerciali di cui all’art. 85 del TUIR,

Le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR.

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Non concorrono alla determinazione del predetto limite:

I proventi di natura istituzionale,

I proventi decommercializzati ai sensi dell’art 148 del TUIR,

I proventi derivanti da prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in

conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso

pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, co.

1, T.U.I.R.).

Per le associazioni i proventi commerciali sono determinati tenendo conto:

Dei proventi incassati,

Dei proventi fatturati ancorché non riscossi.

Per le società si tiene conto, invece, del solo criterio di competenza.

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Adempimenti iniziali:

Si applica il principio del comportamento concludente del contribuente, salvo obbligo di

comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi (UNICO ENC) mediante presentazione del

modello VO.

In ogni caso l’opzione deve essere comunicata alla SIAE competente per domicilio fiscale

prima dell’inizio solare dell’esercizio in cui si intende usufruire del regime agevolato.

L’opzione è vincolante per un quinquennio.

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Semplificazioni obblighi contabili:

Esonero scritture contabili e dalla certificazione dei corrispettivi diversi da quelli delle

manifestazioni sportive.

Fatturazione delle operazioni di sponsorizzazione, cessione o concessione diritti

televisivi e radiofonici, prestazioni pubblicitarie.

Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (solo quadro VO).

Obbligo di emissione di titoli di accesso per attività di intrattenimento e spettacolo.

Numerazione progressiva in ordine temporale e conservazione delle fatture di

acquisto.

Annotazione dei proventi commerciali su apposito modello entro il giorno 15 del mese

successivo.

.

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Agevolazioni fiscali:

Reddito imponibile ai fini IRES determinato forfetariamente, applicando un

coefficiente di redditività del 3% ai proventi commerciali ed alle plusvalenze

patrimoniali (IRES 27,50% - IRAP 3,90%).

IVA da versare determinata forfetariamente, riducendo l’imposta sulle attività

commerciali in base alle seguenti detrazioni forfetizzate (Articolo 74, sesto comma,

DPR 633/1972):

a) Detrazione generale 50%,

b) Detrazione per cessione o concessione di diritti radiotelevisivi 33,3%

c) Detrazione per sponsorizzazioni 10%

Versamento trimestrale dell’IVA a debito senza maggiorazione dell’1% entro il giorno

16 del secondo mese successivo al trimestre (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e

16 febbraio).

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L’agevolazione è estesa anche alle società sportive dilettantistiche.

La cessazione del regime agevolato:

Il venir meno dei presupposti, in particolare il superamento del limite di euro 250.000,00,

comporta l’applicazione delle ordinarie disposizione in materia di determinazione del

reddito, di obblighi contabili e di IVA, a partire dal mese successivo a quello in cu sono

venuti meno i requisiti.

Le raccolte occasionali di fondi:

non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche

che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, i proventi

derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e

quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, quando

sussistano le seguenti condizioni:

le attività e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà;

i proventi siano conseguiti nell'ambito di due manifestazioni per periodo d'imposta;

i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta.

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Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura

erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni

scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili

riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori

all'importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di

pubblicità".

La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione

assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo -

comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi

dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti

nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.

Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame e' subordinata alla sussistenza delle

seguenti condizioni:

i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione

dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della

medesima.

Agevolazioni concernenti le spese di pubblicità

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La circolare n. 22 del 18 marzo 2008 2 chiarisce, al paragrafo 5, che sono riconducibili

nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma,

n. 20), del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e

finanziate da enti pubblici, precisando che l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa

e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. In questi casi, lo

specifico finanziamento costituisce, in sostanza, una forma di riconoscimento per atto

concludente.

Regime IVA delle prestazioni didattiche.

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L’art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone che:

“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta

del quattro per cento a titolo di acconto ( ...) e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei

contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.

La risoluzione n. 193/E del 17 giugno 2002 ha chiarito l’ambito applicativo della norma:

Ambito soggettivo Per imprese destinatarie del contributo devono intendersi anche

soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore, hanno conseguito redditi

di natura commerciale o la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni

disciplinanti il reddito d’impresa.

Ambito oggettivo la ritenuta di cui all’art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 si

applica a qualunque forma di contributo, con la sola esclusione di quelli destinati

all’acquisto di beni strumentali.

La ritenuta del 4% sui contributi corrisposti dalle Amministrazioni Pubbliche

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Nel caso in cui il contributo in esame sia erogato ad un’associazione o più in generale

ad un ente non commerciale, occorre distinguere a seconda che lo stesso sia destinato

ad essere utilizzato per le attività istituzionali dell’ente ovvero nel quadro dell’attività

commerciale dello stesso.

Pertanto per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettati

alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo svolgimento di attività

commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province,

comuni e dagli altri enti pubblici e privati.

Restano, invece, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro per cento tutti i contributi,

esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche

di capitali senza fine di lucro dalle regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati

(Circolare 22/04/2003 n. 21).

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Disapplicazione per le ONLUS

Se infine il contributo è corrisposto ad una ONLUS, l’applicazione della ritenuta di cui all’art.

28 del DPR n. 600 del 1973 va in ogni caso esclusa, in quanto, ai sensi dell’art. 150 del TUIR,

le ONLUS possono svolgere solo l’attività istituzionale di natura non commerciale e le attività

ad esse direttamente connesse, i cui proventi non concorrono comunque alla formazione del

reddito imponibile.

L’inapplicabilità delle ritenute di cui al richiamato art. 28 nei confronti delle ONLUS è

espressamente stabilita dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997.

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Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni

governative.

Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed

ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici,

derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Agevolazioni in materia di tasse di Concessione Governativa

(Art. 13 bis, DPR 26/10/1972 n. 641)

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Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che "gli atti costitutivi e di

trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni

sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo

svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa

Agevolazioni in materia di imposta di registro

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Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 introduce l'esenzione dall'imposta di bollo a

favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,

con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi,

estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.

Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive

dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma.

Agevolazioni in materia di imposta di bollo