FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI ISCRITTI … · D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, ......
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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. ___________________
CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA
OGGETTO: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI ISCRITT I ALLA
SCUOLA PRIMARIA; ANNI SCOLASTICI 2014/15, 2015/16, 2016/17.
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ___ (lettere ___) del mese di
____ nella residenza comunale di Padova.
Avanti a me dott. ___________, Segretario Generale del Comune di
Padova e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:
- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per
la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Scolastici del Comune di
Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e
per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza
___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
___ dell’impresa ___, con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero
__ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in
appresso denominata _____.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui al l'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della
___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle
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Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (_____ mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott.
_______ in _______, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___
rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegato al presente atto, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data _______ rep. _________
Notaio dott. _____________di __________, allegato al presente atto, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per
conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio _____________, con sede a ___ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data
________ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, allegato al
presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del
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consorzio: ___).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto, mediante il quale:
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Scolastici n. __,
esecutiva il ___, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore e
all’impegno della spesa di €___, IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore __________ n.
___ esecutiva il ________, con cui si è proceduto alla chiusura del
procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.Lgs.
163/06);
- (quando supera € 150.000,00 e fino a € 200.000) che è stata acquisita
la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs 6 settembre
2011, n. 159, rilasciata dal Prefetto di_______________ in data
_____________ ed acquisita il _____________ sotto il n.
______________ di prot.;
- OPPURE IN ALTERNATIVA ALLA COMUNICAZIONE Può ESSER E
ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE:
- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, è stata acquisita la
dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 85, D.lgs. 159/2011
attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.
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oppure (per appalti di importo pari o superiore alla sogli a comunitaria)
- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del
D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, rilasciata dal Prefetto di _____________ in
data _________________ (acquisita il _________________ sotto il
n._________ di prot.).
- oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informa zione antimafia
dalla Prefettura che in data _______ (prot. n. __ del _) è stata trasmessa
all'Ufficio Territoriale del Governo di _______ la richiesta di informazioni di
cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159.
Il Comune di Padova, considerata l’urgenza e decorso il termine di 15 giorni
dalla ricezione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di _________
della richiesta delle informazioni antimafia, affida l'esecuzione del presente
contratto prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito
dette informazioni, come consentito dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei
confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi
e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3, del citato D.lgs. n. 159.
- solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S. r.l., coop a r.l.,
società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha
effettuato/ che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno
effettuato/ la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio
1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
EVENTUALE – che l’Impresa ha dichiarato di voler procedere al
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subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- che il Dirigente del Settore Servizi Scolastici con dichiarazione del
____________, allegata al presente atto, in materia di convenzioni
CONSIP, ha attestato, ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre
1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida all’Impresa
___________ che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume,
l’appalto relativo al/ai lotto/i della fornitura dei libri di testo per i bambini
iscritti alla scuola primaria per gli anni scolasti ci 2014/15, 2015/16, 2016/17 .
- ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte in tegrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati:
- il capitolato speciale d'appalto e il relativo allegato.
- le polizze di garanzia
- l’offerta economica e relativa ai centri di raccolta e distribuzione.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali,
prevalgono le previsioni qui contenute.
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- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.
L’appalto è eseguito dall’Impresa __________ (d’ora in poi l’Appaltatore),
alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul
prezzo di copertina dei libri di testo da fornire.
Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine
dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72.
La fornitura sarà contabilizzata a misura.
L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ………..
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad
assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle
eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato
articolo.
In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo
oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del
Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo
di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
- ARTICOLO 4 – Durata del contratto e penali; acqui sizione in danno .
Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di
affidamento della fornitura.
La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale
triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle
medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva
dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza
economica per l’ente appaltante (Cons.St., sez. III, 5.07.2013, n. 3580).
L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le
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prestazioni.
La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del
D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo
D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del
contratto e quindi per € _______ (lettere ___) per ogni giorno di ritardo.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura.
Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una
delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante
provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica
Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni
lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per
dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza
o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non
fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione
appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione
delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in
via subordinata, sulla cauzione definitiva.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali
resta così determinato:
per la prima: Euro 100,00;
per la seconda: Euro 200,00;
per la terza: Euro 300,00;
a partire dalla quarta: Euro 400,00.
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A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento
alle sottospecificate casistiche:
- ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione,
- occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e
distribuzione,
- ritardo non sistematico nella consegna della fornitura,
- occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3),
- occasionale inadeguatezza del proprio personale,
- ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della
fornitura, se richiesti.
Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili
a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo
nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto
degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo
sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del
Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una
penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di €
5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza.
La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del
Settore Servizi Scolastici.
Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il
10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà
considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la
presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa.
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Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare
che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per
negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il
ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad
irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine
stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale.
In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o
più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto
previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto).
Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la
stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in
danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la
relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore
individuato con piena autonomia e discrezionalità.
- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- L’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche
amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a
qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte
dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da
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presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e
pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato
versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce
inadempienza del presente contratto ed è soggetto alle sanzioni di
legge.
La Ditta aggiudicataria inoltre:
a) entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva,
comunica alla stazione appaltante il nominativo ed i recapiti del
Referente di cui all’art.3 del Capitolato;
b) entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva,
comunica alla stazione appaltante i recapiti del/i punto/i raccolta e
distribuzione attivi o che verranno attivati in relazione all’appalto, con
l’indicazione degli orari di accessibilità al pubblico praticati, nonché delle
eventuali modalità alternative offerte ai cittadini per il ritiro delle cedole e
la consegna dei libri;
c) acquisisce dalle scuole ricomprese nel lotto per le quali si è aggiudicata
la fornitura l’elenco dei libri adottati, entro 10 giorni dall’affidamento
della fornitura. Per i bambini iscritti a scuole di altri Comuni, l’elenco dei
libri da ordinare verrà consegnato alla Ditta dalla famiglia, insieme alla
cedola;
d) presso il punto o i punti di raccolta e distribuzione di cui sopra, in tutta la
fascia oraria di apertura, a partire dal 16 giugno riceve le famiglie dei
minori residenti in Padova iscritti alla scuola primaria, munite della
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cedola consegnata dal Comune tramite la scuola, ovvero provvede
comunque ad acquisire le cedole librarie;
e) prende in carico l’ordine della famiglia e provvede immediatamente a
procurare i libri necessari, avvalendosi degli elenchi delle adozioni
acquisiti dalle scuole (ovvero, per i bambini iscritti a scuole di altri
Comuni, dell’elenco consegnato dai genitori con la cedola);
f) consegna o comunque fa pervenire i libri (anche in unica soluzione) alla
famiglia, trattenendo copia della cedola controfirmata per liberatoria
dalla famiglia stessa, o prova dell’avvenuta consegna effettuata con
mezzi diversi;
g) su domanda della stazione appaltante, invia con la massima celerità
eventuali dati vengano richiesti, utili per l’attento monitoraggio della
fornitura.
La Ditta è tenuta ad assicurarsi che il materiale consegnato alle famiglie sia
nuovo, completo, integro e perfetto, e pienamente corrispondente a quanto
ordinato; è tenuta inoltre a garantirne sollecitamente la sostituzione in caso
presenti difetti che non siano immediatamente rilevabili al momento della
consegna (pagine interne mancanti, o simili).
Infine, la Ditta provvede a fatturare al Comune il costo dei libri così
consegnati, allegando a ciascuna fattura copia delle cedole controfirmate
per liberatoria dalla famiglia dell’intestatario, ed applicando al prezzo di
copertina il ribasso offerto in sede di gara (comprensivo dello “sconto
ministeriale” dello 0,25% di cui al decreto MIUR succitato).
Si precisa che la grandissima maggioranza delle cedole viene emessa nel
mese di giugno; tuttavia si verificano generalmente casi di iscrizioni tardive,
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anche ad anno scolastico già iniziato. Per conseguenza alcune cedole
potranno essere emesse anche in corso di anno scolastico, e la relativa
fornitura dovrà essere comunque assicurata con la massima tempestività.
- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di l avoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore,
l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute
dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per la fornitura
eseguita e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in
attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede
all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se la fornitura è
in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se
la fornitura è già ultimata, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità
del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno
effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato
fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
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pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l’ultimazione della fornitura, l’Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si
stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione della
fornitura il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di
lavoro operativi nell'esecuzione della fornitura.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri
distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per
l'esecuzione della fornitura, le medesime condizioni di lavoro previste da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L.
di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di
lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali
e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in
materia di sicurezza sociale.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
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obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(EVENTUALE , solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito della fornitura eseguita, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore
dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio
degli altri diritti dell’Amministrazione.
- ARTICOLO 7 – Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare )
Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dal D.Lgs
12 aprile 2006, n. 163 la percentuale subappaltabile della fornitura è pari al
30% (art. 118 D.Lgs 163/06) dell’importo complessivo di contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà depositare il contratto di subappalto almeno
venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il
deposito del contratto di subappalto, la Ditta dovrà trasmettere la
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei
requisiti previsti dalle norme vigenti.
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare la fornitura senza la
preventiva autorizzazione della stazione appaltante, pena l’immediata
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risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto
salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare in
qualsiasi momento la propria autorizzazione al subappalto per
incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante
comunicazione scritta, senza essere tenuta ad indennizzi o a risarcimento
dei danni.
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto altresì a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore,
senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o
danni.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera a), Legge 11 novembre 2011, n. 180 i
pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro, piccole e
medie imprese (così come definite all'art. 5 della predetta Legge) saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o
cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta
motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte
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delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo
importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni,
forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente
configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel
luogo di esecuzione della fornitura.
- ARTICOLO 8 – Forza maggiore
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, comma 1 e dell'art. 298,
comma 4 del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza
maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente
nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo
adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni
mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali
danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a
carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 9 - Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da
emettersi mensilmente ovvero a scadenze da concordarsi fra l’Appaltatore
e la stazione appaltante. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla
copia delle cedole cui la fattura stessa si riferisce, controfirmate per
liberatoria dalla famiglia. Il pagamento avrà luogo successivamente
all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di
quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R.
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207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30
giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni
dalla presentazione della relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal
Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie etc. necessari per
la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o non
dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.
(OPPURE in alternativa si può prevedere):
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore. (FINE EVENTUALE)
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della
regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori
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impegnati nella fornitura (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso
di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 6.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione di contestazioni i fatti relativi
alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente
accertati.
- ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi
gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta
autorizzata a operare nell’ambito della fornitura, l’Amministrazione attuerà
la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi
di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori
da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo
delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della legge
13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il
seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non
esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________ presso la
banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor ________________,
nato a _____________, il _____ codice fiscale _______________
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L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della legge
136/10, il CIG (codice unico di gara) è ___________.
- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità de lle prestazioni
eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite sarà conclusa entro 30
(trenta) giorni dall’ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.
Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della
conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2,
20
del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva.
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006) dell’importo di € _____ mediante polizza assicurativa fidejussoria
n. __ della _______ recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
(OPPURE)
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con
quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 recante le clausole
di cui all'allegato B al presente atto.
(OPPURE):
mediante fidejussione bancaria n. ____ della ________________ recante le
clausole di cui all'allegato B al presente atto.
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza
senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione appaltante sarà
tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa
derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta, fatto salvo ogni
altro diritto per danni eventuali.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs
n. 163/2006.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo
l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60
giorni dalla conclusione della fornitura.
- ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.
L’Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità
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civile verso terzi n. ___ della Società di Assicurazioni _________, che dovrà
assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura, con un massimale
complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00 nonché con un massimale per
sinistro di € 250.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a
eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(OPPURE)
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10
giorni prima della data di inizio delle prestazioni, la polizza di Responsabilità
civile verso terzi n. ___ della Società di Assicurazioni _________, che dovrà
assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura, con un massimale
complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00 nonché con un massimale per
sinistro di € 250.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a
eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppam ento
Temporaneo di Imprese. (OPPURE) Quota di partecipaz ione al
Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D .Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono
indicate le seguenti percentuali di esecuzione della fornitura per ogni
singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate
in sede di offerta:
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(Riportare la dichiarazione fatta in sede di offert a)
- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità prevenzione tentativi
infiltrazioni della criminalità organizzata n.17424 2 del 12 aprile
2012
L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente
articolo, per quanto compatibile con il presente all'appalto.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il
successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione dell’appalto a titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco
sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del
Decreto Legislativo 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
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- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, comma 3, del D.lgs. 6
settembre 2012, n. 159 diano esito positivo, il presente contratto è risolto di
diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159,
rese dalle Prefetture.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della fornitura nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.
24
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.
- ARTICOLO 17 -_Cause di risoluzione del contratto - Clausola
risolutiva
L’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• Incapacità della Ditta ad eseguire il contratto stesso dovuta a grave e
ripetuta negligenza o trascuratezza nell’effettuare la fornitura;
• Abbandono dell’appalto, in tutto o in parte; potrà venir considerato
abbandono anche il rifiuto di accettare, senza adeguata motivazione,
anche una sola cedola;
• Mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei
punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara;
• Ripetute gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di
legge;
• Verificarsi della situazione per cui il valore complessivo delle penali
comminate superi il 10% del valore stimato della fornitura;
• Venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;
• Fallimento e/o frode;
• Subappalto effettuato senza autorizzazione;
• Ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai termini dell’art.1453 del codice civile;
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• Cessione del contratto, salvo quanto previsto al’art.116 del D.Lgs.
163/06.
La risoluzione del contratto comporterà il pagamento della maggiore spesa,
quantificata nella differenza fra l’importo dovuto ad altra ditta affidataria e
quello offerto in sede di gara dal fornitore per la parte residuale del periodo
contrattuale.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto
2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente
contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi
rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà
esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni
economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni
Consip s.p.a.
- ARTICOLO 18 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione della fornitura, sarà
26
rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via
esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire la fornitura. Ogni
sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
- ARTICOLO 19 - Elezione di domicilio.
L'impresa, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto,
elegge domicilio in Padova presso ____ (OPPURE) presso il Comune di
Padova, Settore ______________.
- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali
EVENTUALE qualora l'Impresa sia una ONLUS:
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una
cooperativa sociale costituita a norma della L. 8 novembre 1991, n. 381 e,
pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,
con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 17 del
decreto legislativo da ultimo citato.
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, tassa di
registro compresa, a esclusione dell’I.V.A., vengono poste a carico
dell’Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo
della fornitura soggetto a I.V.A.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento
in Tesoreria comunale dell’importo complessivo di € __, / aver effettuato
mediante bonifico della Banca ____ in data _____ il versamento
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dell’importo complessivo di € __/ a titolo di deposito per le spese del
presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di
segreteria-rogito).
TOGLIERE SE L'IMPRESA è UNA ONLUS:
L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate - Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 21 - Allegati
Viene allegata al presente atto, per formarne parte contestuale e integrante,
la dichiarazione in data .. prot. n. … del Dirigente del Settore Servizi
Scolastici.
- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa che tratterà i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'/gli allegato/i, dichiarando di
approvarlo in ogni sua/loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si
compone di n. ___ (lettere ___) facciate scritte per intero e quanto di
questa ______ ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo
personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me
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interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo
sottoscrivono.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PADOVA
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme sono state
apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con
l’ordinamento giuridico.
Dott. Mariano Nieddu
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999)
OGGETTO: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
il sottoscritto ____________________, nato a ________________ (__) il _____________________,
nella sua qualità di dirigente del Settore __________________ del Comune di Padova, ove domicilia per
la carica che impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
di aver rispettato, per l’individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione
costituisce allegato, le disposizioni dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come
integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito nella legge 191 del 30.07.2004, procedendo in via
autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che la fornitura oggetto di acquisto
_________________________________________________________ (trascrivere la motivazione
indicata nella determinazione a contrattare), come attestato nella determinazione del Settore
___________________ n.____________ del ___________, esecutiva.
Padova, _____________________
IL CAPO SETTORE
___________________________
allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
30
Allegato B
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONEDEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneriassunti con il contratto.La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione perprovvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienzederivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delleleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenzasicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, saràeffettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dellasemplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso daparte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito alpagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e albeneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi nonpotrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs.163/06. L’ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione delcertificato di conformità della fornitura e comunque di diritto entro 60 giorni dallaconclusione della fornitura.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogodove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tral’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamenterisultare che il contraente è: _________________________________________________ (Capogruppo) del R.T.I.in nome e per conto proprio e della/e __________________________________ (Mandante/i).