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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

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Contenuti:

• Il contesto legislativo

• Concetti di rischio

• Danno

• Prevenzione

• Protezione

• Organizzazione della prevenzione aziendale

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti azie ndali

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI: «presentazione dei concetti generali in tema di prev enzione e

sicurezza sul lavoro»

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3

Gli strumenti che la norma chiede al Datore di lavoro per attestare l’attuazione della norma sono

UNA ORGANIZZAZIONE

NECESSARIA AL MANTENIMENTO NEL TEMPO DI

LIVELLI DI SICUREZZA

“ACCETTABILI”

UNA DOCUMENTAZIONE

DEL SISTEMA DI SICUREZZA:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI

RISCHI

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4

Soggetti coinvolti

L’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa nelle miglioricondizioni di sicurezza è governato da figure individuate dallanormativa, interne alla struttura oppure organiche alla medesima:

In particolare la norma distingue tra

Linea operativa Linea consultiva

datore di lavoro

dirigente

preposto

lavoratore

RSPP

RLSMC

ASPP

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datore di lavoro

dirigente

preposto

lavoratore

Linea operativa

Soggetti coinvolti

linea operativa, atta a garantirel’attuazione delle misure diprevenzione e protezione dispostedal datore di lavoro e lasorveglianza e il controllo dellasalute e sicurezza in azienda.

Essa è costituita dalle figure qui alato indicate, tra cui anche ilavoratori come soggetti attividella salute e sicurezza.

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECON DO IL D. LGS. N.81/08: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’

b) «datore di lavoro »: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con illavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assettodell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, hala responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa.

Articolo 2 -Definizioni

d) «dirigente »: persona che, in ragione delle competenze professionali e dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa evigilando su di essa;

Organizzazione della prevenzione

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Articolo 2 -Definizioni

e) «preposto »: persona che, in ragione delle competenze professionali enei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incaricoconferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delledirettive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte deilavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

a) «lavoratore »: persona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazionedi un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche alsolo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gliaddetti ai servizi domestici e familiari.

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Articolo 2 -Definizioni

a) «lavoratore »:

…al lavoratore così definito è equiparato:

• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta lasua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codicecivile;

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini form ativi e diorientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 19 97,n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi region alipromosse al fine di realizzare momenti di alternanza trastudio e lavoro o di agevolare le scelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ;

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Articolo 2 -Definizioni

a) «lavoratore »:

…al lavoratore così definito è equiparato:

• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi diformazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzaturedi lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese leapparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cuil’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori inquestione;

• il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 46 8, esuccessive modificazioni;

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Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività :

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione deldocumento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

- valutazione di tutti i rischi

Datore di lavoro:

obblighi non delegabili

- designazione RSPP

- elaborazione DVR

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Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamenteesclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa ;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienzarichiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzionidelegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’ autonomia di spesa necessaria allosvolgimento delle funzioni delegate .

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto .

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestivapubblicità .

DELEGA DI FUNZIONI

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Articolo 16 - Delega di funzioni

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datoredi lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato dellefunzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto incaso di adozione ed efficace attuazione del modello di verific a econtrollo di cui all’articolo 30, comma 4 .

DELEGA DI FUNZIONI

Datore di lavoro obbligo di vigilanza (N.B.: ipotesi di “culpa in vigilando”)

assoltoin caso di

adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione

(Articolo 30)

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Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

DELEGA DI FUNZIONI

adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione

(Articolo 30, comma 4)

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema dicontrollo sull’attuazione del medesimo modello e sul manten imento neltempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate . Il riesame el’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative allaprevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione dimutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progressoscientifico e tecnologico.

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DATORE DI LAVORO

Cassazione Penale, Sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280

“Se la sicurezza non è oggetto di specifica delega, gli obblighi imposti ai datori di lavorodalla normativa antinfortunistica devono ritenersi gravanti su tutti i componenti del Consigliodi Amministrazione.La delega di gestione, in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica ecomprensiva di poteri di deliberazione e di spesa, può solo ridurre la portata dellaposizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderlainteramente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sulgenerale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancatoesercizio della delega”

Cassazione Penale, Sez. IV, 11 luglio 2002

“Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l’igiene e lasicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione”

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti,che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attri buzionie competenze ad essi conferite , devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianzasanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione dellemisure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione deiluoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e dellecondizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezioneindividuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hannoricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano allezone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene dellavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi diprotezione individuali messi a loro disposizione;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalprogramma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competentel’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g‐bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicaretempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto dilavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolograve, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zonapericolosa;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di unpericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni preseo da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dicui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tuteladella salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loroattività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave eimmediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante deilavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e diprotezione della salute;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche susupporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonchéconsentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui allalettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supportoinformatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta diquesti e per l’espletamento della sua funzione, consegnarnetempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ildocumento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecnicheadottate possano causare rischi per la salute della popolazione odeteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perduranteassenza di rischio;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per lorotramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi dilavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificatomedico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agliinfortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno ungiorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agliinfortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tregiorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro checomportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si consideracomunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi dicui all’articolo 50;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi edell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo gravee immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misuredevono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensionidell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e disubappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore el’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunioneperiodica di cui all’articolo 35;

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamentiorganizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute esicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnicadella prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per lorotramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi dilavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, inominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase diprima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda inominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianzasanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza ilprescritto giudizio di idoneità.

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1‐bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazionea fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportanol’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decretointerministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed almedico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione dellemisure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

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Articolo 18 ‐ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3‐bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigila re inordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi delpreposto), 20 (obblighi del lavoratore), 22 (obblighi dei progettisti), 23(obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (obblighi degli installatori), e25 (obblighi del medico competente), del presente decreto, fermarestando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi deimedesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi siaaddebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto divigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

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Si tratta di un ruolo di fatto strettamente collegato

con le attribuzioni effettivamente ricoperte all’internodell’organizzazione aziendale.

Il ruolo di “dirigente ”, o meglio sarebbe di “dirigentedella sicurezza ”, e i conseguenti compiti, obblighie responsabilità:

� non sono in alcun modo collegati con la qualifica funzionale

� non richiedono una formalizzazione, delega o nomina

DIRIGENTE

Il dirigente deve: ATTUARE

ORGANIZZARE

VIGILARE

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Articolo 19 ‐ Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondole loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singolilavoratori dei loro obblighi di legge , nonché delle disposizioniaziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso deimezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezioneindividuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenzadella inosservanza, informare i loro superiori diretti;

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Articolo 19 ‐ Obblighi del preposto

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguateistruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave especifico;

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Articolo 19 ‐ Obblighi del preposto

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni dirischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in casodi pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoroo la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolograve e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o daprendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ailavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cuipersiste un pericolo grave ed immediato;

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Articolo 19 ‐ Obblighi del preposto

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia ledeficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi diprotezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che siverifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla basedella formazione ricevuta ;

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Articolo 19 ‐ Obblighi del preposto

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previstodall’articolo 37.

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Il preposto deve:

Il ruolo di “preposto ”, o meglio sarebbe di “prepostoalla sicurezza ”, e i conseguenti compiti, obblighie responsabilità:

� non sono in alcun modo collegati con la qualifica funzionale� con la nuova normativa richiedono una definizione,

formalizzazione, incarico

CONTROLLARE

ESIGERE

RIFERIRE

PREPOSTO

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TABELLA DI RAFFRONTO TRA GLI OBBLIGHI DEL

DIRIGENTE E QUELLI DEL PREPOSTO

DIRIGENTE PREPOSTODefinizione e approvvigionamento mezzi e dispositivi di sicurezza

Verifica e manutenzione mezzi e dispositivi di sicurezza

Definizione e applicazione di procedure e standard di sicurezza

Verifica di rispetto di procedure e standard di sicurezza

Attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi

Segnalazione di situazioni di rischio.Messa in sicurezza su rischi palesi

Formazione del personale alla sicurezza e salute sul lavoro

Contributo informativo / formativo.Vigilanza e correzione dei comportamenti non corretti

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In sintesi

DATORE DI LAVORO

Predispone strumenti e mezzi

DIRIGENTE Attua obblighi e adempimenti

PREPOSTO Vigila e supervisione

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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e diquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono glieffetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire , insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezzasui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, daidirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e ipreparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi disicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a lorodisposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al prepostole deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchéqualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle propriecompetenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) pereliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandonenotizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECON DO IL D. LGS. N.81/08: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’

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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi disicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sonodi loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezzapropria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzatidal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo ocomunque disposti dal medico competente.

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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto osubappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento ,corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore el’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ailavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nelmedesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprioconto.

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38

Il Datore di lavoro , il dirigente e il preposto , soggetti individuati alfine di far osservare le misure di sicurezza e far utilizzare i dispositivi diprotezione individuale da parte dei lavoratori, non sono in alcunmodo sollevati dalle proprie responsabilità in materia da unaqualunque forma di opposizione sollevata dal lavoratore all’adozionedelle misure stesse.

Opposizione del lavoratore

LAVORATORE

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- Datore di lavoro

- Lavoratore

RSPP- Dipendente dell’azienda- Collaboratore esterno

Medico competente

designa

nomina- Datore di lavoro

oDirigente

RLS

RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)

elegge o designa(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

- Dipendente di una struttura esterna convenzionata- Dipendente dell’azienda- Collaboratore esterno

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40

RSPP

RLSMC

ASPP

Linea consultiva

Soggetti coinvolti

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Articolo 2 ‐ Definizioni

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione »: persona deirequisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore coordinareil servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione »: persona inpossesso delle capacità requisiti professionali di cui all’articolo 32,facente parte del servizio di cui alla lettera l);

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi »: insieme dellepersone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attivitàdi prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

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Articolo 2 ‐ Definizioni

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. »: personaeletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gliaspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

h) «medico competente »: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisitiformativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondoquanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai finidella valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare lasorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presentedecreto;

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Articolo 33 ‐ Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi eall’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degliambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base dellaspecifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettivedi cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute esicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

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Articolo 33 ‐ Compiti del servizio di prevenzione e protezione

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti alsegreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenzanell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

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Alla individuazionedelle misuredi sicurezza

Alla valutazionedei rischi

Alla individuazionedei fattori di rischio

PROVVEDE

Le proceduredi Sicurezza

Il piano diSicurezza

ELABORA

Il programma diInformazione e

Formazione

PROPONE

Alle riunioniperiodiche e

offre consulenzaal DdL

PARTECIPA

L'informativasui rischi generali

e le misure diprevenzione

FORNISCE

Servizio di Prevenzione e Protezione

Alla individuazionedelle misuredi sicurezza

Alla valutazionedei rischi

Alla individuazionedei fattori di rischio

PROVVEDE

Le proceduredi Sicurezza

Il piano diSicurezza

ELABORA

Il programma diInformazione e

Formazione

PROPONE

Alle riunioniperiodiche e

offre consulenzaal DdL

PARTECIPA

L'informativasui rischi generali

e le misure diprevenzione

FORNISCE

Servizio di Prevenzione e Protezione

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Articolo 39 ‐ Svolgimento dell’attività di medico competente

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicinadel lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di saluteoccupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,

convenzionata con l’imprenditore;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.

…4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie

per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, dellacollaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore dilavoro che ne sopporta gli oneri.

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Articolo 41 ‐ Sorveglianza sanitaria definizione …

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza dicontroindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutarela sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori edesprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità ditali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, vienestabilita, di norma, in una volta l’anno.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medicocompetente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni disalute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

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Articolo 41 ‐ Sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificarel’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dallanormativa vigente.

e‐bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e‐ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenzaper motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, alfine di verificare l’idoneità alla mansione.

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Articolo 41 ‐ Sorveglianza sanitaria

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e dirischio…predisposta su formato cartaceo o informatizzato…

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cuial comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansionespecifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

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Articolo 47 ‐ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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R.L.S.:Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

CONSULTAZIONE

ACCESSO

PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONE

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Articolo 47 ‐ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livelloterritoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione deirappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui alcomma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma elettodirettamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per piùaziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quantoprevisto dall’articolo 48.

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Articolo 47 ‐ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratorinell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di talirappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda alloro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e glistrumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede dicontrattazione collettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali,territoriali o di comparto…avviene di norma in corrispondenza dellagiornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata,nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro,con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali..

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Articolo 47 ‐ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è ilseguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nellamisura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazionecollettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzionidi rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dairappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra leassociazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECON DO IL D. LGS. N.81/08: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’

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I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(art. 50) _ fatto salvo quanto stabilito in sede dicontrattazione collettiva

� accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

� è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine allavalutazione dei rischi;

� è consultato sulla designazione degli addetti servizio diprevenzione all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso;

� è consultato in merito all’organizzazione della formazione;

� riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente lavalutazione dei rischi e le misure di prevenzione;

� partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione.

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La durata dell’incarico è triennale

(salvo se diversamente stabilito dal Contratto collettivo nazionale di categoria)

La contrattazione nazionale stabilisce il monte – ore annuo dipermessi retribuiti a disposizione dei RLS per le seguenti attività:- visite ai luoghi di lavoro- esame documentazione- formulazione proposte SSL- formulazione ricorsi

Non vi è ricorso al monte – ore annuo per i seguenti adempimenti specifici (rif. Art. 50 del D. Lgs. 81/08):- consultazioni preventive, formazione, riunione periodica (rif. Art. 35 del D. Lgs. 81/08), partecipazione a ispezione Enti Competenti

Gli RLS devono essere formati e aggiornati annualmente con corsi della durataminima di 8 ore / anno per aziende con oltre 50 dipendenti

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECON DO IL D. LGS. N.81/08: SANZIONI

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori (ESEMPIO)

1. I lavoratori sono puniti:a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la

violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECON DO IL D. LGS. N.81/08:

TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Ospedale San Raffaele Sedi /Unità Locali Datore di

Lavoro

RSPP MC/MA (Medico

Autorizzato)

RLS Altri soggetti

Via Olgettina 60Poliambulatorio SchusterPoliambulatorio S. Donato MilanesePoliambulatorio S. Felice (VR)Punti Prelievi vie:-Spallanzani-Ponti-Savona-Solari-Quarenghi-Cassolo-Sabotino-CadornaResidence Cologno*

Dr. Nicola

Bedin

Ing. Neva

Pasqualini

Dr. Gabriele

Pellicciotta

(Coordinatore)

Dr. Antonio Di

Maria

Dr. Fabio Mussino

Dr. Rino Donghi

(MA)

Dr. Gabriele

Fragasso (MA)

Dr.ssa Alessandra

Vivaldi

Dr. ssa Carola Pozzi

Dr. Andrea Verga

Sig. Michele

Bonafede

Sig. Aldo Elia

Ing. Margherita

Napoletano

Sig. Angelo Mulè

Sig.ra Paola Sclavi

Sig. Vincenzo

Galatioto

Sig.ra Vincenza

Arceri

Sig. Donato

Ciriolo

Sig. Stefano

Toninelli

Sig.ra Beata Maria

Grochowska

Sig. Sebastiano

Giaimo

Sig.ra Patrizia

Clerici

Sig. Scaricabarozzi

Roberto

Sig. Michele

Crisapulli

Esperti qualificati:

Dr. Riccardo Calandrino

Dr.ssa Antonella Del Vecchio

Addetto Sicurezza Laser: Dr.ssa

Barbara Longobardi

Esperto Responsabile di RM:

Dr.ssa Mangili Paola

Referenti bio sicurezza in area

di ricerca: Dr.ssa Elisa Vicenzi e

Dr.ssa Silvia Ghezzi

Referente per la sicurezza

chimica in area di ricerca: Dr.

Daniele Zacchetti

Referente bio sicurezza in area

di ricerca – manipolazione

animali in BLS2 / BLS 3: Dr.

Giovanni Sitia

Referente MOGM in area di

ricerca: Dr. Eugenio Montini

Referente MOGM in area

sanitaria: Dr. Fabio Ciceri

Via Stamirad’Ancona

Dr. Nicola

BedinIng. Paolo

Zani

Dr. Antonio Di

Maria

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Fondazione Centro San Raffaele

Datore di

LavoroRSPP MC RLS Altri soggetti

Prof.

Giuseppe

Banfi

Ing. Neva

Pasqualini

Dr. Fabio

MussinoNon eletti

I medesimi di

OSR in

quanto

l’attività è

svolta presso

i locali di OSR

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Università Vita-Salute San Raffaele

Sedi /Unità

Locali

Datore di

LavoroRSPP MC RLS Altri soggetti

Via Olgettina

Residenza

Universitaria

Cascina

Melghera

Residenza

Universitaria

Cassinella

Dr. Nicola

Bedin

Ing. Neva

Pasqualini

Dr. Gabriele

PellicciottaNon eletti

I medesimi di

OSR in

quanto

l’attività

professionaliz

zante è svolta

presso i locali

di OSR

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SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Resnati S.p.A.

Sedi /Unità

Locali

Datore di

Lavoro

RSPP MC RLS Altri soggetti

Poliambulatori di:

Via Santa Croce _ Milano

Via Respighi _ Milano

Via De Gasperi _ San Donato Milanese

Dr. Nicola BedinIng. Neva Pasqualini

Dr. Rino DonghiSig.ra Filomena Contu

Esperto Qualificato e Addetto alla sicurezza Laser: Dr. Giorgio Besseghini